Una società riceve un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’importo è elevato, la liquidità non basta. La reazione più frequente è versare una parte della somma, confidando che il gesto “tranquillizzi” l’agente della riscossione. Sul piano giuridico, però, il pagamento parziale non ha alcun effetto sospensivo automatico: dopo cinque giorni dalla notifica dell’intimazione, sul residuo non pagato l’agente può procedere al pignoramento del conto corrente, dei crediti verso clienti e dei beni aziendali. A questo si aggiunge un secondo rischio, meno visibile: se l’intimazione non viene impugnata entro sessanta giorni, la pretesa si consolida e diventano inutilizzabili difese come la prescrizione maturata in precedenza.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa si colloca esattamente all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La difesa contro intimazioni e pignoramenti esattoriali è contenzioso di impugnazione che può arrivare fino alla Corte di Cassazione, grado in cui l’Avvocato è abilitato al patrocinio come cassazionista. La lettura dei ruoli, dei carichi e dei piani di dilazione richiede il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Quando il debito fiscale mette a rischio la continuità dell’impresa, entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
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Inquadramento normativo: che cos’è l’intimazione e che cosa produce un pagamento parziale
Sul piano normativo, l’intimazione di pagamento è disciplinata dall’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. La norma prevede che, se l’espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione non può procedere direttamente: deve prima notificare un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L’intimazione è quindi l’atto che “riattiva” il potere esecutivo dell’agente della riscossione quando è trascorso più di un anno dalla cartella, e ha efficacia limitata a centottanta giorni dalla notifica. Decorso questo periodo senza che l’esecuzione sia iniziata, occorre una nuova intimazione.
La ratio della norma è garantire al debitore un preavviso attuale. Una cartella notificata anni prima non assicura che il contribuente sia consapevole dell’imminenza dell’esecuzione. L’intimazione rinnova l’avvertimento e apre una finestra, breve, per adempiere o reagire.
Va precisato che la giurisprudenza ha ricondotto l’intimazione alla categoria dell'”avviso di mora”, espressamente impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza 16 ottobre 2024, n. 26817, hanno qualificato l’intimazione come atto che precede l’esecuzione, e non come atto esecutivo, con la conseguenza che le relative contestazioni appartengono alla giurisdizione tributaria.
Il pagamento parziale nel sistema della riscossione
La disciplina prevede un solo modo per estinguere l’obbligo e impedire l’esecuzione mediante pagamento: il versamento integrale delle somme intimate. Il pagamento parziale riduce il debito, ma non incide sulla legittimazione dell’agente ad agire per il residuo. Nel D.P.R. 602/1973 non esiste una norma che ricolleghi a un acconto la sospensione delle procedure esecutive.
In termini operativi, il pagamento parziale produce tre effetti distinti:
- effetto satisfattivo pro quota: il carico si riduce dell’importo versato, secondo le regole di imputazione applicate dall’agente (spese, interessi e sanzioni incidono sull’ordine di imputazione, e la ripartizione effettiva va verificata sull’estratto di ruolo);
- nessun effetto sospensivo: sul residuo l’esecuzione resta possibile appena scaduti i cinque giorni;
- effetto probatorio incerto sulla prescrizione: secondo un orientamento risalente e ancora richiamato, il pagamento parziale non accompagnato dalla precisazione che è eseguito “in acconto” non vale automaticamente come riconoscimento del debito (Cass., ord. 3 gennaio 2018, n. 18); la valutazione resta al giudice di merito.
Le misure che l’agente può adottare sul residuo
La disciplina prevede che, scaduto il termine per adempiere, l’agente della riscossione disponga di un ventaglio di misure. Il pagamento parziale non ne esclude nessuna; incide soltanto sull’importo per cui possono essere adottate.
Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis. È la misura più rapida e più frequente nei confronti delle società. L’ordine di pagamento è notificato direttamente alla banca o ai clienti della società, che devono versare le somme all’agente entro sessanta giorni. Non richiede l’intervento preventivo del giudice dell’esecuzione.
Pignoramento mobiliare. Riguarda beni aziendali, merci, attrezzature. Opera con i limiti dell’art. 62 D.P.R. 602/1973 sui beni strumentali.
Iscrizione di ipoteca (art. 77). Presuppone un debito complessivo non inferiore a 20.000 euro e la notifica di una comunicazione preventiva con un termine di trenta giorni per pagare. Non è un atto esecutivo, ma una misura cautelare che grava sugli immobili della società.
Fermo amministrativo (art. 86). Colpisce i beni mobili registrati, tipicamente i veicoli aziendali, ed è preceduto da un preavviso. Anche il fermo è una misura cautelare.
Espropriazione immobiliare (art. 76). È consentita per debiti complessivi superiori a 120.000 euro e dopo che sia trascorso il periodo previsto dall’iscrizione ipotecaria. Le tutele sull’unico immobile adibito ad abitazione principale riguardano la persona fisica e non si estendono agli immobili delle società.
Va precisato che il pagamento parziale può avere un effetto indiretto proprio sulle soglie. Se riduce il debito complessivo sotto i 120.000 euro, l’espropriazione immobiliare non è più consentita; se lo riduce sotto i 20.000 euro, non è possibile iscrivere nuova ipoteca. È uno dei pochi casi in cui un acconto produce un risultato giuridicamente apprezzabile, ma non incide sul pignoramento del conto o dei crediti, che non ha soglie minime di questo tipo.
Distinzione dagli istituti affini: pagamento parziale e rateizzazione
L’istituto con cui il pagamento parziale viene più spesso confuso è la dilazione ex art. 19 del D.P.R. 602/1973. La differenza è strutturale. La richiesta di rateizzazione produce effetti legali tipici sulle procedure esecutive; il pagamento parziale spontaneo non ne produce nessuno. Dalla presentazione della domanda di dilazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive fino all’eventuale rigetto; con l’accoglimento e il pagamento della prima rata, le procedure già avviate non possono proseguire, salvo che si sia già arrivati a una fase avanzata (incanto positivo, istanza di assegnazione, dichiarazione positiva del terzo o assegnazione dei crediti).
Un esempio concreto rende evidente la distanza. Una S.r.l. con un carico intimato di 64.300 euro versa 20.000 euro il giorno successivo alla notifica. Dopo cinque giorni, l’agente può notificare alla banca un ordine di pagamento ex art. 72-bis per i restanti 44.300 euro. Se invece la stessa società presenta, entro quei giorni, domanda di rateizzazione sull’intero importo, il pignoramento non può essere avviato finché la domanda è pendente. Stessa somma, stessa società, esiti opposti.
La dilazione, peraltro, ha un costo processuale diverso: la giurisprudenza tributaria prevalente ritiene che la domanda di rateizzazione integri riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione (Cass., sez. V, 2 maggio 2023, n. 11338), salvo che sia accompagnata da un’espressa riserva sulla fondatezza della pretesa (Cass., sez. V, ord. 18 settembre 2025, n. 25575). È un profilo da ponderare prima di presentare l’istanza, non dopo.
Requisiti e termini: le scadenze che decidono l’esito
Sul piano normativo, la posizione della società debitrice dipende dall’incastro di cinque termini. Ciascuno ha una decorrenza propria e una conseguenza specifica.
1. Il termine di cinque giorni per adempiere (art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973). Decorre dalla notifica dell’intimazione. Non è un termine processuale e non è soggetto a sospensione feriale. Scaduto senza pagamento integrale, l’agente può avviare l’espropriazione. Il pagamento parziale entro il quinto giorno non impedisce il decorso del termine per il residuo.
2. Il termine di efficacia di centottanta giorni (art. 50, comma 3). Decorre dalla notifica dell’intimazione. Se entro centottanta giorni l’esecuzione non inizia, l’intimazione perde efficacia e l’agente deve notificarne una nuova. Anche questo termine non è processuale: non si applica la sospensione feriale.
3. Il termine di sessanta giorni per il ricorso (art. 21 D.Lgs. 546/1992). Decorre dalla notifica dell’intimazione. È perentorio. Si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. Il mancato rispetto comporta il consolidamento della pretesa: non possono più essere fatte valere né la prescrizione maturata prima della notifica né i vizi degli atti presupposti non contestati.
4. Il termine di sessanta giorni del pignoramento presso terzi esattoriale (art. 72-bis D.P.R. 602/1973). Decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento al terzo. Entro questo termine il terzo (tipicamente la banca o il cliente della società) deve versare le somme all’agente. Secondo Cass., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520, il vincolo permane per l’intero periodo e si estende ai crediti che maturano nel frattempo in base a un rapporto già esistente, come il conto corrente.
5. I termini delle opposizioni esecutive. Contro vizi formali del pignoramento opera il termine di venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che decorre dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza legale. È perentorio. I limiti di ammissibilità delle opposizioni nella riscossione esattoriale sono fissati dall’art. 57 del D.P.R. 602/1973, come inciso dalla giurisprudenza costituzionale.
Va precisato che la sospensione feriale riguarda solo i termini processuali. Il termine per adempiere, il termine di efficacia dell’intimazione e il termine concesso al terzo pignorato continuano a decorrere anche ad agosto.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 5 giorni per pagare | Notifica dell’intimazione | Sostanziale, non sospeso ad agosto | Esecuzione possibile sul residuo non pagato |
| 180 giorni di efficacia | Notifica dell’intimazione | Sostanziale, non sospeso ad agosto | Se l’esecuzione non inizia, serve nuova intimazione |
| 60 giorni per il ricorso tributario | Notifica dell’intimazione | Processuale perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | Consolidamento della pretesa, prescrizione pregressa non più eccepibile |
| 60 giorni del pignoramento ex art. 72-bis | Notifica dell’ordine al terzo | Termine per il terzo | Vincolo sulle somme presenti e sopravvenute nel periodo |
| 20 giorni opposizione agli atti esecutivi | Atto o conoscenza legale | Processuale perentorio, sospeso dal 1° al 31 agosto | Vizi formali del pignoramento non più deducibili |
Il termine più critico è quello di sessanta giorni per impugnare l’intimazione: il pagamento parziale non lo sospende, non lo proroga e non lo sostituisce. La Cassazione, con l’ordinanza 31 dicembre 2025, n. 35019, ha chiarito che in presenza di più intimazioni successive l’onere di impugnazione si riferisce alla prima notificata, e la sua omessa impugnazione stabilizza il debito.
Procedura passo-passo: come si governa l’intimazione quando non si può pagare tutto
La disciplina prevede una sequenza di scelte che deve essere compiuta nei primi giorni. In termini operativi, l’ordine corretto è il seguente.
1. Acquisizione dell’estratto di ruolo e della relata di notifica (giorni 1-2). Il legale rappresentante della società, o il difensore munito di delega, acquisisce dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’elenco dei carichi, con date di notifica delle cartelle e di eventuali atti interruttivi. Contestualmente si verifica la relata dell’intimazione: data, modalità (PEC all’indirizzo risultante dal registro delle imprese), destinatario. Senza questi dati ogni decisione successiva è cieca.
2. Diagnosi della pretesa (giorni 2-4). Per ogni cartella si controllano: regolarità della notifica originaria; decorso della prescrizione tra la notifica della cartella e l’intimazione; natura del credito (tributi erariali, tributi locali, contributi previdenziali, sanzioni), da cui dipende il termine prescrizionale applicabile; eventuali provvedimenti di sgravio o definizioni agevolate già intervenute. Va precisato che il termine di prescrizione non si converte automaticamente in decennale per effetto della sola cartella non impugnata: dipende dalla natura del credito.
3. Scelta della strategia sul pagamento (entro il giorno 5). Le opzioni sono tre, non alternative in modo rigido:
- pagamento integrale dei carichi incontestabili, se la liquidità lo consente;
- domanda di rateizzazione ex art. 19 D.P.R. 602/1973, eventualmente limitata ai carichi non contestati;
- pagamento mirato di specifici carichi, indicando espressamente le cartelle da estinguere, per ridurre il perimetro dell’esecuzione.
Il pagamento parziale indistinto, senza indicazione dei carichi e senza domanda di dilazione, è la scelta che offre meno protezione: riduce la liquidità della società senza impedire il pignoramento sul residuo.
4. Presentazione della domanda di rateizzazione (entro il giorno 5, e comunque prima del pignoramento). Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, la dilazione su semplice richiesta, con dichiarazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria, è concessa fino a 84 rate mensili per importi fino a 120.000 euro compresi in ciascuna richiesta. Per importi superiori, o per ottenere un numero maggiore di rate fino a 120, la difficoltà va documentata; per le società i parametri di valutazione sono l’indice di liquidità e l’indice Alfa previsti dal decreto ministeriale 27 dicembre 2024. La rata minima è di 50 euro. La decadenza si verifica con il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, e il carico decaduto non può essere nuovamente rateizzato.
Va precisato che il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33), che riprende questa disciplina, si applica per effetto del D.L. 200/2025 dal 1° gennaio 2027; nel 2026 il riferimento operativo resta l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 nel testo modificato dal D.Lgs. 110/2024.
5. Redazione e notifica del ricorso (entro 60 giorni, con sospensione 1-31 agosto). Se la diagnosi ha evidenziato vizi, il ricorso si propone davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’agente della riscossione che ha emesso l’atto. Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, quando le contestazioni riguardano il merito della pretesa, anche all’ente impositore. Contenuto necessario: indicazione dell’atto impugnato, motivi specifici, conclusioni, sottoscrizione del difensore abilitato. Il deposito avviene in via telematica sul portale della giustizia tributaria entro trenta giorni dalla notifica.
6. Istanza di sospensione cautelare. Con il ricorso, o con atto separato, si chiede la sospensione dell’esecutività dell’intimazione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992, allegando il pericolo di danno grave e irreparabile. Per una società, il danno si argomenta con dati: blocco dei conti, impossibilità di pagare stipendi e fornitori, rischio per la continuità aziendale.
7. Gestione dell’eventuale pignoramento. Se l’ordine ex art. 72-bis è già stato notificato alla banca o ai clienti, occorre verificare immediatamente: notifica dell’atto anche alla società debitrice, importi indicati, rispetto dei limiti di pignorabilità. I vizi propri del pignoramento si fanno valere con i rimedi dell’esecuzione, nel rispetto dei limiti dell’art. 57 D.P.R. 602/1973 e del riparto di giurisdizione.
Avvertenza decisiva: le difese sulla prescrizione maturata prima dell’intimazione vanno spese impugnando l’intimazione, non il successivo pignoramento. La Cassazione lo ha affermato con la sentenza 11 marzo 2025, n. 6436, proprio in un caso in cui una società aveva sollevato la prescrizione solo in sede di impugnazione del pignoramento.
Dove si sbaglia più spesso
In termini operativi, gli errori ricorrenti sono quattro. Il primo è considerare il pagamento parziale un “segnale di buona fede” che l’agente sarebbe tenuto a valorizzare: non esiste alcun obbligo in tal senso. Il secondo è attendere il pignoramento per reagire, lasciando scadere i sessanta giorni. Il terzo è presentare domanda di rateizzazione senza aver prima valutato la prescrizione, con l’effetto di riconoscere debiti forse già estinti. Il quarto è pagare senza indicare i carichi, lasciando all’agente l’imputazione e impedendo di concentrare le risorse sulle cartelle non contestabili.
Verifiche sul campo: due esempi di calcolo e di applicazione
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non descrivono pratiche reali.
Esempio 1 — Pagamento parziale senza dilazione
Dati di partenza. Alfa S.r.l. riceve via PEC, il 14 aprile 2026, un’intimazione di pagamento per 47.318,62 euro, relativa a tre cartelle IVA notificate nel 2019, 2020 e 2021. Il 17 aprile la società versa 12.000,00 euro senza indicare a quali cartelle imputarli e senza presentare domanda di dilazione.
Sviluppo.
- Termine per adempiere: cinque giorni dalla notifica, scadenza il 19 aprile 2026.
- Residuo dopo il pagamento: 47.318,62 − 12.000,00 = 35.318,62 euro, al netto degli ulteriori interessi di mora maturati.
- Dal 20 aprile l’agente può notificare alla banca un ordine di pagamento ex art. 72-bis per 35.318,62 euro.
- Efficacia dell’intimazione: 180 giorni dal 14 aprile, cioè fino all’11 ottobre 2026. Il pignoramento può essere avviato in qualsiasi momento entro questa data.
- Termine per il ricorso: sessanta giorni dal 14 aprile, cioè il 13 giugno 2026; cadendo di sabato, la scadenza slitta a lunedì 15 giugno 2026. Nessuna sospensione feriale interferisce.
Ipotesi di pignoramento. Il 4 maggio l’ordine viene notificato alla banca. Il saldo del conto è di 8.914,30 euro. Nei sessanta giorni successivi affluiscono incassi da clienti per 31.207,85 euro. In applicazione del principio espresso da Cass. 28520/2025, il vincolo copre anche le somme sopravvenute nel periodo, fino a concorrenza del credito: la banca è tenuta a versare complessivamente 35.318,62 euro.
Esito. Il pagamento di 12.000 euro non ha evitato il pignoramento. Ha solo ridotto l’importo aggredibile. Se una delle cartelle era prescritta alla data dell’intimazione, la società ha tempo per eccepirlo fino al 15 giugno 2026; dopo quella data la pretesa si consolida. Inoltre, i pagamenti non imputati possono essere stati attribuiti dall’agente proprio alla cartella potenzialmente prescritta, rendendo più complessa la successiva ripetizione.
Esempio 2 — Acconto dichiarato e domanda di rateizzazione
Dati di partenza. Beta S.r.l. riceve il 2 luglio 2026 un’intimazione per 96.742,15 euro. Il 6 luglio versa 9.500,00 euro con causale espressa di acconto su una cartella specifica. L’8 luglio presenta domanda di rateizzazione per il residuo. Il 7 luglio, però, l’agente aveva già notificato un ordine di pagamento ex art. 72-bis alla banca, che ha vincolato un saldo di 23.871,40 euro.
Sviluppo.
- Residuo oggetto di dilazione: 96.742,15 − 9.500,00 = 87.242,15 euro, inferiore a 120.000 euro: accesso alla dilazione su semplice richiesta.
- Numero massimo di rate per domanda presentata nel 2026: 84.
- Rata indicativa, esclusi gli interessi di dilazione: 87.242,15 / 84 = 1.038,60 euro circa.
- La domanda, presentata l’8 luglio, impedisce l’avvio di nuove azioni esecutive, ma non travolge di per sé il pignoramento notificato il 7 luglio.
- La domanda viene accolta il 21 luglio. La prima rata è pagata il 27 luglio. Se a quella data la banca non ha ancora versato le somme né reso dichiarazione positiva, la procedura non può proseguire e il vincolo sui 23.871,40 euro deve essere rimosso. Se invece il versamento è già avvenuto, le somme restano acquisite e riducono il debito.
- Termine per il ricorso: sessanta giorni dal 2 luglio, con sospensione dal 1° al 31 agosto. Dal 3 al 31 luglio decorrono 29 giorni; i restanti 31 giorni decorrono dal 1° settembre. Scadenza: 1° ottobre 2026.
Esito. In questo scenario la sequenza acconto dichiarato più domanda di dilazione ha una funzione protettiva reale, ma solo perché la dilazione è intervenuta. Il costo è che la domanda può essere considerata riconoscimento del debito ai fini della prescrizione. Se prima di presentarla fosse stata individuata una cartella prescritta, la scelta corretta sarebbe stata escluderla dalla domanda, impugnarla entro il 1° ottobre e rateizzare solo il resto.
Casi particolari
Società di persone e responsabilità dei soci
Nelle società in nome collettivo e negli accomandatari delle società in accomandita semplice, il pignoramento non riguarda solo il patrimonio sociale. I soci illimitatamente responsabili sono esposti per i debiti della società, nel rispetto del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale. Va precisato che il pagamento parziale eseguito dalla società non protegge il socio: se l’agente accerta l’insufficienza del patrimonio sociale, può rivolgersi ai beni personali per il residuo. In queste strutture la valutazione sull’impugnazione dell’intimazione deve tenere conto anche della posizione individuale dei soci.
Beni strumentali della società
L’art. 62 del D.P.R. 602/1973 contiene una regola specifica per la riscossione esattoriale. I beni indicati dall’art. 515, terzo comma, c.p.c. (strumenti e oggetti indispensabili per l’attività) possono essere pignorati nei limiti di un quinto quando il valore degli altri beni non appare sufficiente, anche se il debitore è costituito in forma societaria o prevale il capitale investito sul lavoro. In caso di pignoramento, la custodia è affidata al debitore e il primo incanto non può svolgersi prima di trecento giorni. Nella riscossione fiscale, quindi, la forma societaria non esclude la tutela dei beni strumentali, a differenza di quanto accade nell’esecuzione civile ordinaria. Il pagamento parziale non modifica questo regime, ma una corretta difesa può farlo valere.
Crediti verso pubbliche amministrazioni e verifica ex art. 48-bis
Se la società vanta crediti verso enti pubblici, il pagamento da parte di questi è preceduto dalla verifica di inadempienza prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. La disciplina prevede che le somme oggetto di tale verifica non possano essere comprese nella dilazione. In termini operativi, una domanda di rateizzazione presentata dopo la segnalazione non libera il credito verso la pubblica amministrazione, che resta a disposizione dell’agente.
Impresa in crisi: composizione negoziata e misure protettive
Quando il carico fiscale è solo una parte di una tensione finanziaria più ampia, il pagamento parziale rischia di essere una risposta inadeguata. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente all’imprenditore di accedere alla composizione negoziata e di chiedere misure protettive che, se confermate dal tribunale, impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: una qualifica che consente di valutare con cognizione diretta se il debito verso la riscossione vada affrontato con gli strumenti ordinari o all’interno di un percorso di risanamento.
Intimazioni reiterate
Accade che l’agente notifichi più intimazioni per gli stessi carichi, a distanza di anni. La tentazione è impugnare solo l’ultima. Sul punto la Cassazione, con l’ordinanza 31 dicembre 2025, n. 35019, ha aderito all’orientamento secondo cui l’omessa impugnazione della prima intimazione stabilizza la pretesa, superando la lettura più favorevole espressa in precedenza da Cass. 17 giugno 2024, n. 16743. Resta ferma la possibilità di far valere la prescrizione maturata nel periodo successivo all’ultima intimazione non impugnata.
Pagamento parziale eseguito dopo la notifica del pignoramento
Quando l’ordine ex art. 72-bis è già stato notificato, un versamento diretto all’agente da parte della società non libera automaticamente le somme vincolate presso la banca. Il vincolo resta fino a concorrenza del credito indicato nell’atto. In termini operativi, occorre ottenere dall’agente una comunicazione di riduzione o di revoca dell’ordine, altrimenti la banca continua a trattenere. Il rischio concreto è un doppio esborso temporaneo: la somma pagata spontaneamente e quella trattenuta sul conto, con successiva necessità di recupero dell’eccedenza.
Rigetto della domanda di rateizzazione
La domanda di dilazione protegge solo finché è pendente o, se accolta, finché le rate sono pagate. In caso di rigetto, l’agente riacquista la possibilità di avviare le azioni esecutive. Va precisato che il rigetto non riapre il termine di sessanta giorni per impugnare l’intimazione: se la società ha presentato la domanda confidando nell’accoglimento e ha lasciato decorrere il termine, si trova esposta sia all’esecuzione sia al consolidamento della pretesa. Per questo la domanda di rateizzazione e il ricorso non vanno pensati come alternativi, ma coordinati: si rateizza ciò che non è contestabile, si impugna ciò che lo è.
Decadenza da un piano precedente
Se la società era già decaduta da una rateizzazione per gli stessi carichi, la disciplina attuale esclude una nuova dilazione di quel carico. In questa ipotesi il pagamento parziale torna a essere l’unica forma di adempimento disponibile, e la difesa si sposta interamente sull’impugnazione, sulla sospensione cautelare e, quando ne ricorrono i presupposti, sugli strumenti di regolazione della crisi. La verifica dello storico delle dilazioni è quindi un passaggio della diagnosi iniziale, non un dettaglio.
Notifiche ad agosto
La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto opera solo sui termini processuali. Un’intimazione notificata a fine luglio vede quindi sospeso il termine per il ricorso, ma non il termine di cinque giorni per pagare né l’efficacia di centottanta giorni. Un pignoramento può essere notificato alla banca anche in pieno agosto. La società che conta sulla “pausa estiva” per organizzare un pagamento parziale confonde due piani distinti.
Domande frequenti
Se pago metà dell’intimazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può comunque pignorare il conto della società?
Sì. L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 subordina l’esecuzione al mancato pagamento dell’intero importo entro cinque giorni. Il versamento di una parte riduce il debito ma non sospende l’esecuzione sul residuo. L’agente può notificare alla banca un ordine di pagamento ex art. 72-bis per la somma non versata, entro centottanta giorni dalla notifica dell’intimazione. Per ottenere un effetto protettivo occorre una domanda di rateizzazione, un provvedimento di sospensione del giudice o l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
Pagare una parte del debito interrompe la prescrizione delle cartelle?
Non necessariamente. Secondo un orientamento della Cassazione (ord. 3 gennaio 2018, n. 18), il pagamento parziale non accompagnato dall’espressa indicazione che si tratta di un acconto non costituisce automaticamente riconoscimento dell’intero debito: la valutazione spetta al giudice di merito. Diverso è il caso della domanda di rateizzazione, che la giurisprudenza tributaria considera in linea di massima atto di riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione. Le modalità del pagamento vanno quindi decise dopo aver verificato lo stato della prescrizione.
Ho già pagato una parte: posso ancora impugnare l’intimazione?
Sì, se il termine di sessanta giorni dalla notifica non è scaduto. Il pagamento non equivale ad acquiescenza alla pretesa e non preclude il ricorso. Nel ricorso si possono far valere i vizi propri dell’intimazione, la mancata o irregolare notifica delle cartelle e la prescrizione maturata prima della notifica. In caso di accoglimento, le somme versate e non dovute possono essere richieste in restituzione. Va ricordato che il termine è sospeso dal 1° al 31 agosto.
La domanda di rateizzazione blocca un pignoramento già notificato alla banca?
Non automaticamente. La domanda impedisce l’avvio di nuove azioni esecutive. Per le procedure già avviate occorre l’accoglimento della dilazione e il pagamento della prima rata: da quel momento la procedura non può proseguire, a condizione che il terzo non abbia già reso dichiarazione positiva o che non sia intervenuta l’assegnazione dei crediti. Se la banca ha già versato le somme, queste restano acquisite e si imputano al debito.
La società ha un solo macchinario indispensabile per produrre: può essere pignorato?
Nella riscossione esattoriale l’art. 62 del D.P.R. 602/1973 estende espressamente alle società la tutela dei beni strumentali: possono essere pignorati nei limiti di un quinto e solo se gli altri beni non bastano. Quando il bene è unico, l’applicazione concreta del limite del quinto è oggetto di valutazione caso per caso. In ogni ipotesi, la custodia resta al debitore e la vendita non può avvenire prima di trecento giorni dal pignoramento.
Il pagamento parziale può ridurre almeno le misure più gravi?
In parte sì. Le misure della riscossione hanno soglie diverse. L’espropriazione immobiliare richiede un debito complessivo superiore a 120.000 euro; l’iscrizione di ipoteca un debito non inferiore a 20.000 euro. Un pagamento che porta il debito sotto queste soglie impedisce quelle specifiche misure. Non impedisce invece il pignoramento del conto corrente o dei crediti verso clienti, né il pignoramento mobiliare o il fermo dei veicoli. È quindi uno strumento di contenimento, non di protezione, e va valutato insieme alle altre difese.
Ho ricevuto due intimazioni per le stesse cartelle a distanza di anni: impugno l’ultima?
È un caso limite ad alto rischio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 35019 del 31 dicembre 2025, ha affermato che la mancata impugnazione della prima intimazione consolida il debito: impugnando solo l’ultima, non si può far valere la prescrizione maturata prima della prima intimazione. Si può invece eccepire la prescrizione maturata tra la prima e l’ultima, se il termine è decorso senza atti interruttivi. La ricostruzione cronologica completa degli atti è quindi indispensabile.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono delimitano il perimetro entro cui si muove la società che ha ricevuto un’intimazione e valuta un pagamento parziale. Per ciascuna si indicano estremi, principio riformulato e rilevanza specifica.
1. Cass., Sezioni Unite, ord. 16 ottobre 2024, n. 26817. Principio: l’intimazione (e il sollecito che ne svolge la funzione) è atto che precede l’esecuzione, assimilabile all’avviso di mora e impugnabile davanti al giudice tributario. Rilevanza: individua il giudice e la sede in cui la società deve contestare l’intimazione, anche dopo un pagamento parziale.
2. Cass., sez. trib., sent. 11 marzo 2025, n. 6436. Principio: la prescrizione maturata prima dell’intimazione non impugnata non può essere eccepita contro il successivo pignoramento; l’intimazione va impugnata come atto autonomo. Rilevanza: il caso riguardava una società. È la pronuncia che rende inefficace la strategia “pago qualcosa e aspetto il pignoramento per difendermi”.
3. Cass., sez. trib., ord. 21 luglio 2025, n. 20476. Principio: l’impugnazione del pignoramento o dell’ipoteca non recupera le contestazioni sulla cartella o sull’intimazione che non sono state proposte tempestivamente. Rilevanza: conferma il consolidamento e ne estende le conseguenze alle misure cautelari ed esecutive successive.
4. Cass., ord. 30 ottobre 2025, n. 28706. Principio: l’eccezione di prescrizione relativa al periodo precedente l’intimazione deve essere proposta con l’impugnazione tempestiva dell’intimazione stessa. Rilevanza: ribadisce che il termine di sessanta giorni è il vero crocevia della difesa.
5. Cass., sez. trib., ord. 31 ottobre 2025, n. 28862. Principio: l’impugnazione dell’intimazione non serve a rimediare alla mancata contestazione degli atti presupposti già definitivi; restano deducibili i vizi propri dell’intimazione e la prescrizione successiva all’atto definitivo. Rilevanza: aiuta a distinguere, nella diagnosi, ciò che è ancora contestabile da ciò che non lo è più.
6. Cass., sez. trib., ord. 10 novembre 2025, n. 29594. Principio: se l’intimazione non viene impugnata, il credito si consolida e non possono farsi valere fatti estintivi anteriori alla notifica, compresa la prescrizione. Rilevanza: chiarisce il meccanismo dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 applicato all’intimazione.
7. Cass., sez. trib., ord. 31 dicembre 2025, n. 35019. Principio: in presenza di più intimazioni successive, l’onere di impugnazione riguarda la prima; la sua mancata contestazione stabilizza definitivamente il debito. Rilevanza: decisiva per le società destinatarie di intimazioni reiterate negli anni.
8. Cass., sez. trib., ord. 17 giugno 2024, n. 16743. Principio: espressione dell’orientamento che ammetteva di far valere la prescrizione anche impugnando un’intimazione successiva. Rilevanza: va conosciuta come orientamento superato dalla pronuncia n. 35019/2025, per evitare di fondare una difesa su una lettura non più prevalente.
9. Cass., sez. III civ., sent. 27 ottobre 2025, n. 28520. Principio: nel pignoramento esattoriale presso terzi, il vincolo sul terzo dura per tutti i sessanta giorni dalla notifica dell’ordine e comprende le somme che maturano nel periodo in base a un rapporto già esistente. Rilevanza: per una società con incassi continui sul conto, un pagamento parziale che lascia un residuo espone all’acquisizione di tutti gli accrediti dei due mesi successivi.
10. Cass., sez. V, sent. 2 maggio 2023, n. 11338. Principio: la domanda di rateizzazione non è acquiescenza sull’esistenza del debito, ma integra riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione ed è incompatibile con la tesi della mancata notifica delle cartelle. Rilevanza: segnala il costo difensivo della dilazione, da ponderare prima di presentarla.
11. Cass., sez. V, ord. 18 settembre 2025, n. 25575. Principio: la domanda di rateizzazione accompagnata da espressa riserva sulla fondatezza del debito e sul diritto alla ripetizione non vale come riconoscimento interruttivo. Rilevanza: offre alla società uno strumento per ottenere la protezione della dilazione senza pregiudicare la difesa sulla prescrizione, con valutazione da condurre caso per caso.
12. Cass., ord. 3 gennaio 2018, n. 18. Principio: il pagamento parziale di somme iscritte a ruolo, se non accompagnato dalla precisazione che è eseguito in acconto, non vale di per sé come riconoscimento del debito; la valutazione resta al giudice di merito. Rilevanza: è il riferimento centrale sugli effetti del pagamento parziale in termini di prescrizione. Pur non recente, è richiamato nel dibattito attuale ed è coerente con i principi dell’art. 2944 c.c.
Lettura d’insieme
Il quadro è coerente. Il pagamento parziale non ha effetti sospensivi e ha effetti incerti sulla prescrizione. La rateizzazione ha effetti protettivi tipici ma, di regola, interrompe la prescrizione. L’intimazione non impugnata consolida la pretesa, e la Cassazione del 2025 ha reso più rigido questo effetto con riferimento alle intimazioni reiterate. Sul fronte esecutivo, il pignoramento del conto societario ex art. 72-bis ha una portata temporale ampia. Ne deriva che la decisione sul “quanto pagare” non può essere separata dalla decisione sul “se e cosa impugnare”.
Sul piano sistematico, la giurisprudenza richiamata premia la tempestività e la precisione. Premia chi impugna la prima intimazione e non l’ultima; chi indica i carichi da estinguere invece di versare somme indistinte; chi formula la domanda di dilazione con le riserve necessarie; chi contesta il pignoramento per i suoi vizi propri e non per recuperare difese ormai precluse. Per una società, tradurre questi principi in una sequenza di atti coordinati nei primi giorni successivi alla notifica è ciò che distingue una difesa efficace da un esborso che non protegge.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Di fronte a un’intimazione di pagamento indirizzata a una società, lo Studio interviene con strumenti definiti.
1. Ricostruiamo l’intera cronologia dei carichi. Acquisiamo l’estratto di ruolo e confrontiamo, cartella per cartella, date di notifica, atti interruttivi e intimazioni precedenti, per stabilire quali pretese sono ancora contestabili.
2. Verifichiamo la notifica dell’intimazione e delle cartelle. Esaminiamo le relate, gli indirizzi PEC utilizzati e la conformità delle copie, individuando eventuali vizi di notifica deducibili nel ricorso.
3. Calcoliamo la prescrizione per natura del credito. Distinguiamo tributi erariali, tributi locali, contributi e sanzioni, applicando a ciascuno il termine corretto e verificando il periodo effettivamente decorso.
4. Pianifichiamo il pagamento in modo mirato. Individuiamo i carichi incontestabili da estinguere o rateizzare e quelli da escludere, predisponendo le indicazioni di imputazione per evitare che le somme versate coprano debiti prescritti.
5. Predisponiamo la domanda di rateizzazione. Valutiamo se ricorrono i presupposti della dilazione su semplice richiesta o documentata e, quando opportuno, formuliamo la domanda con le riserve che la giurisprudenza ritiene idonee a non pregiudicare la difesa.
6. Redigiamo e notifichiamo il ricorso contro l’intimazione. Impostiamo i motivi, notifichiamo all’agente della riscossione e, quando necessario, all’ente impositore, e depositiamo nei termini sul portale della giustizia tributaria.
7. Chiediamo la sospensione cautelare. Documentiamo il pericolo di danno grave per la società, con dati su liquidità, stipendi e obbligazioni verso fornitori, a supporto dell’istanza al giudice.
8. Contestiamo il pignoramento presso terzi. Verifichiamo la notifica dell’ordine alla società, gli importi e i limiti di pignorabilità, e attiviamo i rimedi esecutivi entro i termini perentori.
9. Tuteliamo i beni strumentali. Facciamo valere il limite dell’art. 62 D.P.R. 602/1973 quando l’agente aggredisce macchinari o attrezzature indispensabili all’attività.
10. Valutiamo gli strumenti di regolazione della crisi. Quando il debito fiscale si inserisce in una crisi più ampia, analizziamo la praticabilità della composizione negoziata e delle misure protettive.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel contenzioso sull’intimazione, l’abilitazione di avvocato cassazionista ha un rilievo concreto: le questioni su consolidamento della pretesa, intimazioni reiterate ed effetti della rateizzazione sulla prescrizione sono state decise, e continuano a essere decise, in sede di legittimità. La stessa linea difensiva impostata nel ricorso di primo grado può essere sostenuta, senza cambio di difensore, fino alla Corte di Cassazione. Questo evita discontinuità nella strategia e nella ricostruzione dei fatti.
Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo con avvocati e commercialisti. I commercialisti analizzano ruoli, indici di liquidità e sostenibilità del piano di rate; gli avvocati costruiscono la difesa processuale. Le due valutazioni convergono in un’unica decisione su quanto pagare, cosa rateizzare e cosa impugnare.
Chiusura
In sintesi operativa: il pagamento parziale dell’intimazione non evita il pignoramento della società, perché l’esecuzione resta possibile sul residuo dopo cinque giorni. Una protezione effettiva si ottiene con la domanda di rateizzazione, con la sospensione disposta dal giudice o con gli strumenti di regolazione della crisi. Ogni scelta di pagamento va compiuta dopo aver verificato la prescrizione e la regolarità delle notifiche, perché il termine di sessanta giorni per impugnare l’intimazione, sospeso solo dal 1° al 31 agosto, è l’ultimo momento utile per farle valere.
Lo Studio Monardo tratta questa materia perché essa richiede, insieme, la difesa nelle impugnazioni fino all’ultimo grado, assicurata dall’abilitazione di cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, la lettura tecnica dei carichi e dei piani di dilazione, affidata allo staff multidisciplinare in diritto tributario da lui coordinato, e la capacità di collocare il debito fiscale nel quadro della continuità aziendale, propria della sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Analizzeremo gli atti, verificheremo i termini e costruiremo la strategia più coerente con la situazione della società.
📩 I giorni successivi alla notifica sono quelli in cui si decide tutto: scrivi allo Studio Monardo oggi stesso, trovi i recapiti completi al termine di questo articolo.
