Come Bloccare I Decreti Ingiuntivi Con La Composizione Negoziata?

Le domande che gli imprenditori ci fanno più spesso quando arriva il primo decreto ingiuntivo e l’azienda è già in affanno, con risposte complete e aggiornate alla disciplina vigente dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) e alla giurisprudenza fino al 2026.

Quando un’impresa comincia a ricevere decreti ingiuntivi da fornitori e banche, la domanda che sentiamo è quasi sempre la stessa, formulata in modi diversi: “c’è un modo per fermarli prima che mi pignorino il conto?”. Abbiamo raccolto qui le domande reali che ci vengono poste, nella forma in cui ci arrivano, e abbiamo risposto come risponderemmo in un primo colloquio: senza giri di parole, dicendo cosa si può fare e cosa no.

Il quadro normativo, in poche righe. La composizione negoziata della crisi è regolata dagli articoli 12 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che hanno raccolto l’istituto nato con il D.L. 118/2021. È un percorso stragiudiziale e riservato, guidato da un esperto indipendente, nel quale l’imprenditore tratta con i creditori. Gli articoli 18 e 19 consentono di chiedere le misure protettive, cioè uno “scudo” che impedisce ai creditori di avviare o proseguire esecuzioni e di acquisire nuove garanzie. Il correttivo-ter del 2024 ha ritoccato in più punti proprio queste norme.

Perché ne parliamo noi, e con questa profondità? Perché il tema sta a cavallo di due mondi che raramente si parlano: da un lato la crisi d’impresa, dall’altro il processo civile di opposizione ai decreti ingiuntivi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce la composizione negoziata dall’interno, dal lato di chi la conduce; ed è avvocato cassazionista, quindi può seguire l’opposizione al decreto ingiuntivo in ogni grado di giudizio. È esattamente la combinazione che serve quando la trattativa con i creditori e la difesa in tribunale devono andare avanti insieme.

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Blocco A — Le basi

Ma la composizione negoziata blocca davvero i decreti ingiuntivi?

Blocca quello che conta di più, cioè l’esecuzione e le ipoteche giudiziali. Ma, di regola, non impedisce al creditore di ottenere il decreto.

È la distinzione che pochi fanno e che cambia tutto. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento di cognizione: il giudice accerta, in modo sommario, che esiste un credito. L’articolo 18 del Codice della crisi, invece, vieta ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e sui beni e diritti con cui l’attività viene esercitata, e di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Il ricorso monitorio, in sé, non è né un’esecuzione né una misura cautelare.

In pratica, con le misure protettive attive:

  • il creditore può ancora depositare il ricorso e il giudice può ancora emettere il decreto;
  • il creditore non può pignorare conti, crediti, beni aziendali sulla base di quel decreto, anche se è provvisoriamente esecutivo;
  • il creditore non può iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili dell’impresa, perché sarebbe una prelazione non concordata.

Alcuni tribunali sono andati oltre, vietando anche le azioni monitorie nei confronti di specifici creditori, come misura “atipica”. Altri hanno detto di no. Ne parliamo più avanti, perché è un punto in cui la strategia fa la differenza.

Quindi la risposta onesta alla domanda del titolo è: la composizione negoziata non cancella i decreti ingiuntivi e, salvo casi particolari, non ne impedisce l’emissione; ne neutralizza però gli effetti più pericolosi per tutto il tempo in cui lo scudo è in piedi, e crea lo spazio per trattare.

Chi può usare la composizione negoziata? Io ho una piccola srl, vale anche per me?

Sì, se è un imprenditore commerciale o agricolo e se il risanamento è ragionevolmente perseguibile.

L’articolo 12 del Codice apre la procedura all’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza. Non serve essere grandi: srl, snc, sas, ditte individuali, imprese agricole possono tutte accedere, anche se sotto le soglie di fallibilità. Per le imprese minori il Codice prevede anche uno sbocco specifico.

La condizione che molti sottovalutano è l’altra: il risanamento deve essere ragionevolmente perseguibile. La composizione negoziata non è uno strumento per chi ha l’azienda ferma e vuole solo prendere tempo. Serve un’attività che, tolto il peso del debito pregresso o riorganizzata, sia in grado di stare in piedi. L’esperto lo verifica fin dal primo incontro, e i tribunali lo guardano con attenzione quando decidono se confermare le misure protettive.

Chi non è imprenditore (il consumatore, il libero professionista che non esercita in forma d’impresa) non entra in questo percorso: per loro gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento, che hanno logiche proprie.

Entro quando devo muovermi, se il decreto mi è già stato notificato?

Subito. Il termine per l’opposizione (40 giorni dalla notifica) corre comunque, e la composizione negoziata non lo sospende.

Qui c’è l’equivoco più pericoloso dell’intero tema. Chi apre la composizione negoziata a volte pensa che i giudizi “si fermino tutti”. Non è così. Il termine di 40 giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo (articolo 641 del codice di procedura civile) continua a decorrere, e se scade senza opposizione il decreto diventa definitivo: non si potrà più contestare il credito, a prescindere da ciò che succede nelle trattative.

L’unica sospensione che incide su quel termine è quella feriale, dal 1° al 31 agosto.

Sul fronte della protezione, invece, la tempistica è ancora più stretta: le misure protettive decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, ma l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale per la conferma entro il giorno successivo a quella pubblicazione. Se salta questo passaggio, le misure diventano inefficaci.

Quindi, se il decreto è arrivato oggi, i conti vanno fatti su due orologi diversi: quello dell’opposizione e quello dell’eventuale pignoramento, se il decreto è provvisoriamente esecutivo. Il secondo può essere molto più veloce del primo.


Blocco B — La procedura

Come si apre, in pratica, la composizione negoziata?

Si parte da una piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle camere di commercio. L’imprenditore compila l’istanza di nomina dell’esperto e carica una serie di documenti: bilanci degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento, l’elenco dei creditori con i relativi crediti scaduti e a scadere, le certificazioni sui debiti fiscali e contributivi, l’estratto della Centrale dei rischi, e le dichiarazioni sulle procedure pendenti.

Una commissione presso la camera di commercio nomina l’esperto, che deve accettare. Dal momento dell’accettazione parte il lavoro vero: l’esperto convoca l’imprenditore, valuta se ci sono concrete prospettive di risanamento e, se sì, avvia le trattative con i creditori.

Il punto che interessa chi ha decreti ingiuntivi è questo: le misure protettive vanno chieste espressamente, con l’istanza di nomina o con un’istanza successiva. Non scattano da sole. E nell’istanza bisogna ragionare su quali creditori coinvolgere: il Codice consente di limitare le misure a determinati creditori o categorie di creditori, e un’indicazione precisa rende più solida la successiva richiesta di conferma.

Un dettaglio che conta più di quanto sembri: fin da subito vanno dichiarate le esecuzioni pendenti e le azioni in corso. Un decreto ingiuntivo non ancora opposto, un pignoramento presso terzi già notificato, un’ipoteca in corso di iscrizione: tutto va messo sul tavolo, perché il tribunale e l’esperto ragioneranno su quel quadro. Un’omissione non solo indebolisce la richiesta, ma può essere letta come mancanza di trasparenza, che è esattamente ciò che fa perdere la protezione.

La composizione negoziata dura in linea di massima 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, con possibilità di proroga a determinate condizioni. Le misure protettive hanno una durata autonoma, fissata dal tribunale, di cui parliamo tra poco.

Da quando sono protetto? Dal giorno in cui presento la domanda?

No: dal giorno in cui l’istanza e l’accettazione dell’esperto vengono pubblicate nel registro delle imprese.

La differenza di qualche giorno può sembrare banale, ma non lo è quando c’è un creditore con un decreto provvisoriamente esecutivo pronto a pignorare. Tra il caricamento dell’istanza, la nomina dell’esperto, la sua accettazione e la pubblicazione passa del tempo. In quella finestra lo scudo non c’è ancora.

Dalla pubblicazione in poi, invece, gli effetti sono immediati e non richiedono un provvedimento del giudice: i creditori interessati non possono iniziare o proseguire esecuzioni né acquisire prelazioni non concordate. Si tratta di un meccanismo che il correttivo-ter ha voluto rendere più chiaro, attribuendo al registro delle imprese un ruolo centrale.

Cosa accade a un pignoramento già avviato prima della pubblicazione? Il procedimento non può proseguire, ma gli effetti del pignoramento già compiuto restano: il vincolo sui beni non sparisce. Questo è l’orientamento maturato fin dalle prime applicazioni (Tribunale di Milano, sez. III, 26 gennaio 2022).

Su un’ipotesi più avanzata, cioè un pignoramento presso terzi in cui il giudice ha già emesso l’ordinanza di assegnazione, il Tribunale di Vicenza (11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025) ha ritenuto che le misure protettive possano incidere anche lì: l’assegnazione non consolida definitivamente il credito, e le somme non riscosse vanno accantonate su un conto vincolato. È una pronuncia di merito favorevole al debitore, non ancora un orientamento consolidato, ma indica una strada.

Poi cosa devo fare davanti al tribunale?

Tre passaggi, con termini che non perdonano.

Il primo è il ricorso per la conferma delle misure protettive, da depositare al tribunale competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza. Nello stesso ricorso si possono chiedere anche le misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative (articolo 19). Il ritardo o l’omissione rendono inefficaci le misure.

Il secondo è la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento nel registro delle imprese, da chiedere entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanza. Anche questo adempimento, spesso trascurato, ha conseguenze sulla tenuta dello scudo.

Il terzo è l’udienza: il giudice la fissa con decreto e indica come notificare ricorso e decreto ai creditori interessati. In udienza sente le parti e l’esperto (il cui parere è decisivo) e decide se confermare, modificare o revocare le misure, stabilendone la durata tra 30 e 120 giorni. Può nominare un ausiliario per le verifiche tecniche.

Se il giudice nega la conferma o revoca le misure, c’è il reclamo al collegio ai sensi dell’articolo 669-terdecies c.p.c., da proporre entro 15 giorni. La Cassazione (sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241) ha chiarito che questo termine va rispettato anche quando è in corso, in parallelo, un procedimento per la liquidazione giudiziale: il debitore non ha diritto a un rinvio per attendere, sta a lui reclamare in tempo.

Riepiloghiamo tutto in tabella.

Tabella dei passaggi e dei termini

FaseAttoTermineDavanti a chi
AccessoIstanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettiveNessun termine fisso, ma prima possibilePiattaforma telematica nazionale (camere di commercio)
Decorrenza dello scudoPubblicazione di istanza e accettazione dell’espertoDal giorno della pubblicazioneRegistro delle imprese
ConfermaRicorso per conferma/modifica delle misure protettive ed eventuali cautelariEntro il giorno successivo alla pubblicazioneTribunale competente
Pubblicità del procedimentoRichiesta di pubblicazione del numero di R.G.Entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’istanzaRegistro delle imprese
DecisioneUdienza e provvedimento di conferma, modifica o revocaDurata delle misure da 30 a 120 giorniTribunale (giudice designato)
ImpugnazioneReclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.15 giorniTribunale in composizione collegiale
ProrogaIstanza di proroga delle misurePrima della scadenza; durata complessiva massima 240 giorniTribunale
Difesa sul creditoOpposizione a decreto ingiuntivo40 giorni dalla notifica (sospensione feriale 1-31 agosto)Giudice che ha emesso il decreto

E l’opposizione al decreto ingiuntivo la devo fare lo stesso?

Sì, quasi sempre. Sono due binari paralleli, e abbandonarne uno è un errore che si paga caro.

Le misure protettive difendono il patrimonio per un tempo limitato. L’opposizione difende il merito: contesta l’esistenza, l’importo o l’esigibilità del credito. Se il decreto diventa definitivo per mancata opposizione, il creditore avrà un titolo esecutivo inattaccabile che userà il giorno dopo la scadenza delle misure, o che farà valere nell’eventuale strumento di regolazione successivo con tutta la forza di un credito accertato.

Ci sono poi ragioni tattiche. L’opposizione consente di chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto (articolo 649 c.p.c.) quando ci sono gravi motivi: è una tutela che dura oltre le misure protettive e non dipende dall’esito delle trattative. E il giudizio di opposizione, spesso, diventa esso stesso un elemento della trattativa: un credito contestato con argomenti seri (interessi non dovuti, anatocismo, merce contestata, penali eccessive) si negozia in modo molto diverso da un credito incontestabile.

Va detto anche il rovescio: non tutti i decreti vanno opposti. Opporre un credito certo e liquido solo per guadagnare tempo espone a condanne alle spese e può essere letto, dall’esperto e dal tribunale, come segnale di scarsa buona fede. Per questo la scelta va fatta credito per credito.

Quanto dura la protezione? Posso rinnovarla?

La durata la fissa il giudice, tra 30 e 120 giorni. Si può prorogare, ma la durata complessiva non può superare 240 giorni.

La proroga non è automatica. Il tribunale deve verificare che le condizioni iniziali ci siano ancora e che le trattative siano effettivamente andate avanti. Il Tribunale di Mantova, in un provvedimento sulla proroga, ha indicato tre elementi: la persistente ragionevole probabilità di risanamento, il pericolo concreto che le azioni dei creditori compromettano le trattative, e il fatto che le iniziative per il risanamento siano progredite. Quello stesso provvedimento ha ritenuto non necessaria la convocazione di tutti i creditori per la proroga.

Una volta raggiunti i 240 giorni, le misure protettive non si possono più prorogare. Resta però uno spazio per le misure cautelari: il Tribunale di Milano (sez. II, 4 luglio 2025) ha ammesso che, scaduto il termine massimo, il tribunale possa inibire a creditori individuati di mettere in esecuzione i propri titoli, a condizione che l’esigenza sia sopravvenuta, che le trattative abbiano apprezzabili prospettive di successo e che i creditori inibiti non siano gravemente pregiudicati. Non è un modo per aggirare il limite: è una tutela mirata, e il tribunale la concede solo se ne vede la necessità concreta.

Nello stesso provvedimento il Tribunale di Milano ha escluso sia misure che rendano inefficaci retroattivamente le esecuzioni in corso, sia la cancellazione di un’ipoteca già iscritta: le misure protettive e cautelari sono per natura temporanee, e non possono produrre effetti irreversibili.


Blocco C — I casi particolari

Posso chiedere al giudice di vietare proprio i nuovi decreti ingiuntivi?

Si può chiedere, e qualche tribunale lo ha concesso. Ma è una richiesta che va motivata bene, perché altri giudici l’hanno respinta.

Il Tribunale di Vicenza (26 maggio 2023) ha confermato misure protettive che comprendevano, oltre al divieto di esecuzioni e cautelari, anche il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie. Il Tribunale di Nola (decreto 15 maggio 2025, R.G. 877/2025) ha fatto la scelta opposta: ha confermato le misure tipiche dell’articolo 18, ma ha negato il blocco delle azioni monitorie per mancanza di un pericolo concreto e per sproporzione rispetto agli interessi dei creditori.

Anche in dottrina l’orientamento prevalente è prudente: il decreto ingiuntivo non tocca ancora il patrimonio, e il debitore può difendersi con l’opposizione; il vero rischio da neutralizzare è l’ipoteca giudiziale, che è già coperta dal divieto di acquisire prelazioni.

Quando ha senso insistere, allora? Quando si può dimostrare che il deposito di una raffica di ricorsi monitori avrebbe un effetto concreto sulle trattative: per esempio perché la notifica di decreti a catena farebbe scattare clausole di decadenza in contratti strategici, o perché l’impresa opera in un settore (appalti, forniture pubbliche) in cui la pendenza di titoli esecutivi ha conseguenze reputazionali o contrattuali dirette. Il giudice non concede lo scudo “per sicurezza”: lo concede se gli si dimostra che senza quel divieto la trattativa salta.

E se il creditore iscrive comunque l’ipoteca giudiziale sul capannone?

L’iscrizione fatta durante le misure protettive viola un divieto espresso, e il debitore può farlo valere.

L’articolo 655 c.p.c. consente al creditore di iscrivere ipoteca giudiziale sulla base di un decreto ingiuntivo esecutivo. Ma l’articolo 18 del Codice della crisi vieta ai creditori, dalla pubblicazione dell’istanza, di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. L’ipoteca giudiziale è esattamente questo.

Che cosa succede se il creditore la iscrive lo stesso? Il Tribunale di Como (10 maggio 2024), nell’ambito di un’opposizione all’omologazione di un concordato semplificato, ha affrontato proprio il caso di un’ipoteca iscritta mentre le misure erano in vigore. Il creditore sosteneva che l’iscrizione fosse solo temporaneamente inefficace e che, cessate le misure, l’ipoteca sarebbe tornata opponibile al debitore e agli altri creditori. Il Tribunale non ha condiviso quella tesi. È un precedente utile, soprattutto quando la composizione negoziata sfocia in uno strumento successivo come il concordato semplificato.

Attenzione al rovescio della medaglia, già visto sopra: se l’ipoteca è stata iscritta prima della pubblicazione dell’istanza, le misure non la cancellano. Il Tribunale di Milano (4 luglio 2025) ha respinto una richiesta di cancellazione proprio perché sarebbe stato un effetto irreversibile, che la legge riserva a una sentenza passata in giudicato o a un provvedimento definitivo. Ecco perché la tempestività dell’accesso è decisiva: un giorno di ritardo può significare un’ipoteca in più sul capannone.

Il decreto ingiuntivo della banca riguarda anche me come fideiussore. Sono protetto anch’io?

Di regola no. Lo scudo protegge l’impresa e i beni con cui lavora, non il patrimonio personale di chi ha garantito.

È una delle delusioni più frequenti, e va detta chiaramente. Il socio o il familiare che ha firmato una fideiussione per la società riceve spesso un decreto ingiuntivo insieme alla società stessa. Molti pensano che le misure protettive chieste dall’impresa coprano anche lui. Il Tribunale di Napoli, sez. VII (ordinanza 4 febbraio 2026), accogliendo il reclamo di una banca, ha stabilito il contrario: le misure dell’articolo 18 non possono estendersi all’intero patrimonio dei fideiussori per le obbligazioni della società, e non possono inibire le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Il Tribunale ha però riconosciuto che possono essere protetti specifici beni del garante se sono funzionali all’attività d’impresa, per esempio l’immobile del socio in cui ha sede l’azienda.

Esistono precedenti di merito più favorevoli ai garanti, e la questione non è chiusa. Ma chi garantisce deve sapere che, oggi, non può contare su una protezione automatica.

In queste situazioni la strategia va costruita su due livelli: da un lato la composizione negoziata per l’impresa, dall’altro una difesa autonoma del garante. Nella nostra esperienza professionale, questo è il punto in cui serve un difensore che conosca sia la trattativa sia il processo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, può seguire nella stessa strategia la posizione dell’impresa e quella del fideiussore, fino all’ultimo grado di giudizio. Per il garante persona fisica, poi, può entrare in gioco la disciplina del sovraindebitamento, che ha regole e protezioni proprie.

Ho un decreto ingiuntivo di un dipendente per stipendi arretrati. Vale lo stesso?

No. I crediti dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive.

Il Codice della crisi esclude espressamente i diritti di credito dei lavoratori dall’ambito delle misure protettive. Il dipendente o l’ex dipendente con un decreto ingiuntivo per retribuzioni o TFR può quindi procedere a esecuzione anche mentre la composizione negoziata è in corso.

Ne derivano due conseguenze pratiche. La prima: nel progetto di risanamento i crediti di lavoro vanno gestiti con priorità, perché non si possono “congelare”. La seconda: un pignoramento promosso da un lavoratore sul conto corrente aziendale può mettere in difficoltà l’intera operazione, e va previsto nei flussi di cassa.

Diverso è il discorso sulle misure cautelari: in teoria il tribunale ha il potere di adottare provvedimenti necessari alla conduzione delle trattative, ma la scelta legislativa di escludere i lavoratori dallo scudo rende molto difficile ottenere un risultato analogo per altra via.

Un caso vicino, che genera spesso confusione, è quello dei contratti. Le misure protettive impediscono ai creditori interessati di rifiutare unilateralmente l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare in danno i contratti in corso per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Il correttivo-ter ha precisato che il vincolo riguarda anche le banche. Quindi il fornitore strategico che ha ottenuto un decreto ingiuntivo non può, per quel solo motivo, interrompere le forniture mentre lo scudo è attivo. Può però pretendere il pagamento delle forniture nuove.


Blocco D — Le paure finali

Se le trattative falliscono, mi ritrovo peggio di prima?

Non necessariamente peggio, ma senza scudo. E questo va messo in conto dall’inizio.

Quando la composizione negoziata si chiude senza accordo, o quando le misure scadono o vengono revocate, i creditori riprendono piena libertà di agire: i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi tornano azionabili, e chi ha un credito può chiedere la liquidazione giudiziale.

Cosa rimane, però? Rimangono le opposizioni ai decreti, se sono state proposte: ed è per questo che insistiamo sul doppio binario. Rimane il lavoro fatto con l’esperto, che spesso costituisce la base per uno strumento successivo. Il Codice prevede infatti diversi sbocchi: accordi con uno o più creditori, convenzioni di moratoria, accordi di ristrutturazione, piano attestato e, se nessuna soluzione negoziata è praticabile, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, da proporre entro 60 giorni dalla relazione finale dell’esperto.

La rassicurazione fondata: una composizione negoziata condotta con trasparenza lascia comunque all’impresa strumenti che prima non aveva. Il limite reale: se il progetto non era credibile, l’uscita dallo scudo può coincidere con l’apertura della liquidazione giudiziale. La Corte d’Appello di Torino (sentenza n. 356 del 22 aprile 2025) ha ritenuto che, una volta revocate le misure per assenza di prospettive di risanamento, cada il divieto di aprire la liquidazione, senza attendere la relazione finale dell’esperto.

Possono dichiararmi il fallimento mentre sono in composizione negoziata?

Mentre le misure protettive sono efficaci, no. Se vengono revocate o non confermate, sì.

L’articolo 18 del Codice prevede che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure. La Corte d’Appello di Trieste (sentenza n. 4 del 29 maggio 2024) ha letto questo divieto come inderogabile finché non intervenga la revoca formale.

Ma la protezione è tanto solida quanto le misure che la sorreggono. La Cassazione (ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025) ha escluso che il giudice debba rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento solo perché è pendente una composizione negoziata, una volta che le misure sono state revocate. E la Cassazione più recente (sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846) ha affermato che, aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo contro la revoca delle misure non può più proseguire, e un eventuale accoglimento sarebbe privo di effetti.

La rassicurazione fondata: con le misure in piedi, il tribunale non può aprire la liquidazione. Il limite reale: se le misure cadono e non si reagisce subito, i tempi per rimediare si chiudono molto in fretta.

Le banche mi segnaleranno comunque in Centrale Rischi?

Molto probabilmente sì, e oggi è difficile impedirlo.

Diversi imprenditori chiedono le misure proprio per evitare la segnalazione a sofferenza, che di fatto chiude l’accesso al credito. Alcuni tribunali in passato l’hanno concesso. L’orientamento più recente, però, va nella direzione opposta: sia il Tribunale di Nola (15 maggio 2025) sia il Tribunale di Napoli in sede di reclamo (4 febbraio 2026) hanno escluso che si possano inibire le segnalazioni, valorizzando la trasparenza del sistema creditizio.

La rassicurazione fondata: la segnalazione non equivale a un pignoramento, e non impedisce la prosecuzione delle trattative. Il limite reale: va messa nel conto quando si programma la finanza per la continuità, perché nuovi affidamenti bancari saranno difficili. Proprio per questo il Codice consente all’imprenditore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili.

Quanto tempo ho davvero, se mi è appena arrivato un decreto provvisoriamente esecutivo?

Meno di quanto pensa. Contro un decreto provvisoriamente esecutivo il creditore può notificare subito il precetto e, trascorsi dieci giorni, pignorare.

Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (articolo 642 c.p.c., tipico dei crediti fondati su cambiali, assegni, estratti conto certificati) consente al creditore di agire senza attendere i 40 giorni. Tra la notifica del decreto con il precetto e il pignoramento possono passare poco più di dieci giorni. Nello stesso tempo, il creditore può iscrivere l’ipoteca giudiziale.

Aprire la composizione negoziata in quel lasso di tempo è possibile, ma richiede che la documentazione sia pronta e che il progetto di risanamento esista almeno nelle sue linee essenziali. Chi arriva al primo decreto senza aver mai guardato i propri numeri difficilmente riuscirà a pubblicare l’istanza prima del pignoramento.

La rassicurazione fondata: anche un pignoramento già eseguito si ferma, nei limiti visti, una volta attivate le misure. Il limite reale: il vincolo già creato resta, e le somme già incassate dal creditore non tornano indietro. Un Tribunale ha peraltro chiarito che l’accesso alle misure non richiede un piano blindato, ma un progetto ragionevole sostenuto da elementi oggettivi e dal parere dell’esperto (Trib. Nola, 15 maggio 2025): non serve la perfezione, serve serietà.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come si incrociano i termini. Non si riferiscono a casi reali.

Simulazione 1 — Decreto provvisoriamente esecutivo della banca e corsa contro il pignoramento

Situazione di partenza. Una srl di lavorazioni meccaniche ha un saldo passivo di conto corrente di 48.730,15 €. La banca ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e lo notifica insieme all’atto di precetto martedì 3 marzo 2026. L’azienda ha altri debiti scaduti verso fornitori per 112.460 €, ma un portafoglio ordini che, secondo i primi conti, sostiene l’attività se il debito pregresso viene ristrutturato.

Sviluppo.

  • Dal 3 marzo decorrono i dieci giorni del precetto: dal 14 marzo la banca può pignorare il conto o i crediti verso clienti, e può già iscrivere ipoteca giudiziale sull’immobile aziendale.
  • Il 5 marzo l’impresa carica sulla piattaforma l’istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive, indicando la banca tra i creditori interessati e dichiarando il decreto notificato.
  • L’esperto accetta il 10 marzo. Istanza e accettazione vengono pubblicate nel registro delle imprese il 12 marzo: da quel giorno la banca non può pignorare né iscrivere ipoteca.
  • Il ricorso per la conferma va depositato entro il 13 marzo. La richiesta di pubblicazione del numero di ruolo va fatta entro il 1° aprile.
  • In parallelo, i 40 giorni per l’opposizione scadono il 12 aprile 2026, che è domenica: il termine slitta a lunedì 13 aprile. L’opposizione viene proposta contestando parte degli interessi applicati, e con essa si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione.

Esito. Se il tribunale conferma le misure per 120 giorni, l’impresa ha una finestra di circa quattro mesi per trattare con la banca, con un giudizio di opposizione pendente che rende il credito, almeno in parte, negoziabile. Se l’istanza fosse stata pubblicata il 16 marzo invece che il 12, la banca avrebbe potuto pignorare nei due giorni di scopertura: il pignoramento non avrebbe potuto proseguire dopo la pubblicazione, ma il vincolo sulle somme sarebbe rimasto.

Simulazione 2 — Decreto del fornitore a luglio e la trappola della scadenza delle misure

Situazione di partenza. Un’impresa di distribuzione riceve mercoledì 8 luglio 2026 un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo di un fornitore, per 17.365,40 €. Il 20 luglio viene pubblicata l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, e il tribunale le conferma fissando una durata che, nel provvedimento, porta la scadenza al 18 ottobre.

Sviluppo.

  • Termine per l’opposizione: dal 9 al 31 luglio decorrono 23 giorni; dal 1° al 31 agosto il termine è sospeso; i restanti 17 giorni partono il 1° settembre. Scadenza: giovedì 17 settembre 2026.
  • L’amministratore, convinto che “con la composizione negoziata è tutto fermo”, non propone opposizione.
  • Dal 18 settembre il decreto è definitivo e diventa esecutivo. Le misure protettive, però, impediscono al fornitore di pignorare e di iscrivere ipoteca fino al 18 ottobre.
  • Il 19 ottobre, se le misure non sono state prorogate e non c’è accordo, il fornitore può notificare il precetto e, dieci giorni dopo, pignorare, sulla base di un titolo ormai incontestabile.

Esito. Il fornitore arriva al tavolo delle trattative, e soprattutto all’eventuale fase successiva, con un credito accertato in via definitiva. Se invece l’opposizione fosse stata proposta entro il 17 settembre, magari contestando la qualità di una parte della merce, il credito sarebbe rimasto controverso: il fornitore avrebbe avuto un incentivo concreto ad accettare una dilazione o uno stralcio. La composizione negoziata ha protetto il patrimonio; ma solo l’opposizione avrebbe protetto la posizione negoziale.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Quello che dichiaro per ottenere lo scudo può essere usato contro di me?”

La risposta è sì, in un senso preciso. Per ottenere le misure protettive l’imprenditore espone al tribunale, all’esperto e ai creditori interessati la propria situazione: squilibrio patrimoniale, debiti scaduti, esecuzioni pendenti, prospettive di risanamento. È un percorso riservato verso l’esterno, ma trasparente verso chi partecipa.

Questa trasparenza ha due conseguenze che raramente vengono considerate prima di cominciare.

La prima riguarda la buona fede. L’imprenditore è tenuto a comportarsi con correttezza nelle trattative e a informare l’esperto in modo completo. Se l’esperto rileva il contrario, può archiviare la procedura, e con l’archiviazione cade anche la possibilità di ottenere la conferma delle misure. Il Tribunale di Milano (sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025) ha ritenuto di non potersi più pronunciare sulla conferma delle misure dopo che l’esperto aveva archiviato la composizione proprio per carenza di buona fede. Chi usa la procedura solo come paravento contro i decreti ingiuntivi rischia esattamente questo esito.

La seconda riguarda la coerenza tra le difese. Se nell’istanza di composizione negoziata si riconosce un debito verso un fornitore per un certo importo, e poi nel giudizio di opposizione si contesta quello stesso credito, il creditore userà la prima dichiarazione per smontare la seconda. Per questo l’elenco dei creditori e la descrizione dei crediti vanno scritti pensando anche ai giudizi pendenti o futuri: indicare i crediti come “contestati” quando lo sono davvero, e con quali motivi.

C’è poi un profilo meno evidente. Una volta chiusa la composizione negoziata senza esito, quei documenti descrivono uno stato di difficoltà: se si arriva a una liquidazione giudiziale, verranno esaminati. Non è una ragione per non entrare nella procedura; è una ragione per entrarci con una strategia unitaria, in cui chi redige l’istanza e chi redige l’opposizione ragionano come una sola testa.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti su cui abbiamo costruito le risposte, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui interessano chi ha decreti ingiuntivi.

1. Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2026, n. 20846. Principio: se, pendente la composizione negoziata e dopo la revoca delle misure protettive, viene aperta la liquidazione giudiziale, il reclamo contro la revoca non può più proseguire, e un suo eventuale accoglimento resterebbe senza effetti. Rilevanza: dimostra quanto sia rischioso lasciare scoperta anche per poco la protezione, quando ci sono creditori pronti a chiedere la liquidazione.

2. Cass. civ., sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Principio: il procedimento sulle misure protettive è autonomo rispetto a quello per la dichiarazione di insolvenza; contro il diniego di conferma il debitore deve proporre reclamo nel termine di 15 giorni, senza poter pretendere rinvii nell’altro procedimento. Rilevanza: fissa un termine che, se perso, lascia l’impresa esposta sia ai decreti ingiuntivi sia alla liquidazione.

3. Cass. civ., ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Principio: la pendenza di una composizione negoziata, una volta revocate le misure protettive, non obbliga il tribunale a rinviare l’udienza per la dichiarazione di fallimento. Rilevanza: chiarisce che non è la procedura in sé a proteggere, ma le misure efficaci.

4. Cass. pen., sez. III, ud. 9 luglio 2025, dep. 2 settembre 2025, n. 30109. Principio: in materia di sequestro preventivo, la pendenza di una composizione negoziata può essere considerata un elemento capace di escludere il pericolo che giustifica la misura reale. Rilevanza: segnala che la Suprema Corte, anche fuori dal diritto concorsuale, riconosce alla procedura una funzione seria di gestione della crisi, argomento spendibile quando si chiedono misure contro creditori aggressivi.

5. Trib. Napoli, sez. VII, ord. 4 febbraio 2026. Principio: in sede di reclamo, le misure protettive non possono estendersi all’intero patrimonio dei fideiussori né impedire le segnalazioni in Centrale Rischi; possono però riguardare singoli beni dei garanti se necessari all’attività d’impresa. Rilevanza: essenziale per soci e familiari garanti destinatari di decreti ingiuntivi insieme alla società.

6. Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026, R.G. 4701/2025. Principio: le misure protettive operano anche su un pignoramento presso terzi in cui sia già intervenuta l’assegnazione, perché l’assegnazione non consolida definitivamente il credito; le somme vanno accantonate su un conto vincolato. Rilevanza: apre spazi di tutela per chi accede alla procedura quando il creditore munito di decreto ha già aggredito i crediti dell’impresa.

7. Trib. Milano, sez. II, 4 luglio 2025. Principio: scaduto il limite massimo di 240 giorni per le misure protettive, restano ammissibili misure cautelari mirate contro l’esecuzione di titoli di creditori individuati, se l’esigenza è sopravvenuta e le trattative hanno serie prospettive; sono invece escluse misure con effetti retroattivi o irreversibili, come la cancellazione di un’ipoteca. Rilevanza: indica cosa si può ancora chiedere quando la protezione ordinaria è esaurita e quali limiti non si possono superare.

8. Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025, R.G. 877/2025. Principio: conferma delle misure tipiche dell’articolo 18, ma rigetto del divieto di azioni monitorie e di segnalazioni in Centrale Rischi per mancanza di pericolo concreto e per sproporzione; per le misure basta un progetto di risanamento ragionevole, non blindato. Rilevanza: è il principale precedente contrario al blocco dei ricorsi per decreto ingiuntivo.

9. C. App. Torino, 22 aprile 2025, n. 356. Principio: la revoca delle misure protettive per assenza di prospettive di risanamento fa venire meno il divieto di aprire la liquidazione giudiziale, senza attendere la relazione finale dell’esperto. Rilevanza: mostra cosa accade quando il progetto non regge.

10. Trib. Palermo, ord. 4 aprile 2025. Principio: in una composizione negoziata, le misure protettive e cautelari sono state riconosciute anche in favore del socio illimitatamente responsabile. Rilevanza: per le società di persone, il decreto ingiuntivo contro il socio può rientrare nel perimetro della tutela, a differenza del semplice fideiussore.

11. Trib. Milano, sez. II, ord. 19 febbraio 2025. Principio: dopo l’archiviazione della composizione negoziata da parte dell’esperto per carenza di buona fede, il tribunale non può più pronunciarsi sulla conferma delle misure. Rilevanza: chi usa la procedura in modo strumentale perde lo scudo.

12. C. App. Trieste, 29 maggio 2024, n. 4. Principio: la composizione negoziata è ammissibile anche se pendono ricorsi dei creditori per l’apertura della liquidazione, e il divieto di aprirla opera finché le misure non sono formalmente revocate. Rilevanza: rassicura chi ha già subito, oltre ai decreti, un’istanza di liquidazione.

13. Trib. Como, 10 maggio 2024. Principio: in sede di omologazione di un concordato semplificato, il tribunale non ha accolto la tesi secondo cui un’ipoteca giudiziale iscritta durante le misure protettive ritornerebbe opponibile una volta cessate le misure. Rilevanza: utile contro il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sulla base del decreto ingiuntivo nonostante il divieto.

14. Trib. Udine, ord. 30 aprile 2024. Principio: in via cautelare, il tribunale ha inibito ai creditori muniti di decreto ingiuntivo, fino alla scadenza della composizione negoziata, l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari, valorizzando lo stato avanzato delle trattative e l’entità dei decreti notificati. Rilevanza: è il precedente più diretto sul rapporto tra decreti ingiuntivi e tutela cautelare nella procedura.

15. Trib. Vicenza, 26 maggio 2023. Principio: conferma di misure protettive atipiche comprensive del divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni monitorie. Rilevanza: il principale precedente favorevole al blocco dei ricorsi per decreto ingiuntivo, da contrapporre a Nola.

16. Trib. Milano, sez. III, 26 gennaio 2022. Principio: le misure protettive impediscono la prosecuzione dell’espropriazione, ma non eliminano gli effetti del pignoramento già eseguito. Rilevanza: spiega perché ogni giorno di ritardo nell’accesso può tradursi in un vincolo che resta.


Cosa può fare lo Studio Monardo

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un’impresa con decreti ingiuntivi valuta la composizione negoziata.

  1. Mappiamo tutti i decreti ingiuntivi e i termini: per ciascun decreto calcoliamo la scadenza dell’opposizione (tenendo conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto), verifichiamo se è provvisoriamente esecutivo e se il precetto è già stato notificato.
  2. Verifichiamo la regolarità della notifica e del titolo: controlliamo le relate, la competenza del giudice e i presupposti della provvisoria esecuzione.
  3. Valutiamo con i commercialisti dello staff se il risanamento è ragionevolmente perseguibile: analizziamo bilanci, flussi di cassa e portafoglio ordini prima di caricare l’istanza.
  4. Prepariamo l’istanza sulla piattaforma e la documentazione necessaria, indicando in modo mirato i creditori interessati dalle misure e dichiarando correttamente le azioni pendenti.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione, curando la pubblicazione del numero di ruolo entro 20 giorni.
  6. Valutiamo e, se motivabili, chiediamo misure cautelari o atipiche, come l’inibitoria verso creditori specifici muniti di decreto, costruendo la prova del pericolo concreto per le trattative.
  7. Proponiamo le opposizioni ai decreti ingiuntivi quando ci sono motivi fondati, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione, in modo coerente con quanto dichiarato nella composizione negoziata.
  8. Contestiamo le ipoteche giudiziali e le esecuzioni avviate in violazione delle misure protettive, davanti al giudice competente.
  9. Gestiamo la posizione dei fideiussori e dei soci destinatari di decreti ingiuntivi, valutando per le persone fisiche anche gli strumenti del sovraindebitamento.
  10. Proponiamo i reclami ex art. 669-terdecies c.p.c. contro i provvedimenti di revoca o diniego, e seguiamo le istanze di proroga.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: significa conoscere la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, sapere cosa l’esperto si aspetta di trovare nell’istanza e nel progetto di risanamento, e quali segnali leggono i tribunali quando decidono se confermare le misure. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista consente di seguire l’opposizione al decreto ingiuntivo non solo in primo grado, ma in appello e davanti alla Corte di Cassazione.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne tra la fase negoziale e quella processuale.

Lo staff lavora in modo integrato: avvocati e commercialisti sullo stesso caso, perché nella composizione negoziata i numeri del piano e le difese processuali devono dire la stessa cosa. E quando i decreti ingiuntivi arrivano da banche, il coordinamento dello staff in diritto bancario permette di verificare gli estratti conto, gli interessi e le condizioni applicate prima di decidere se e come opporsi.


Chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi da tenere a mente.

Il primo: la composizione negoziata non cancella i decreti ingiuntivi e di regola non ne impedisce l’emissione, ma, con le misure protettive, blocca pignoramenti e ipoteche giudiziali dal giorno della pubblicazione dell’istanza.

Il secondo: il termine di 40 giorni per opporsi corre comunque; lo scudo protegge il patrimonio per un tempo limitato, l’opposizione protegge il merito e la posizione negoziale.

Il terzo: i tempi sono strettissimi e la trasparenza è una condizione, non un’opzione: ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione, reclamo entro 15 giorni, durata massima di 240 giorni, e nessuna tutela per chi usa la procedura in modo strumentale.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio. L’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce le regole della composizione negoziata dall’interno; è avvocato cassazionista, quindi può difendere l’impresa nell’opposizione ai decreti ingiuntivi fino alla Cassazione; e coordina uno staff in diritto bancario e tributario che affianca l’analisi dei crediti, a partire da quelli delle banche.

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