Studio Legale Specializzato In Codice Della Crisi: Le Domande Che Ci Fanno Più Spesso

Da quando il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è entrato pienamente in vigore, le domande che arrivano allo Studio hanno cambiato tono. Non sono più solo “come mi difendo da un pignoramento”: sono domande di imprenditori che hanno ricevuto una PEC dall’INPS, di amministratori che hanno letto la parola “assetti adeguati” nella lettera del sindaco, di professionisti che hanno debiti fiscali accumulati e non sanno più se rientrano tra i “sovraindebitati” o tra i “fallibili”. Questa guida raccoglie quelle domande così come ci vengono poste, in linguaggio parlato, e prova a rispondere per intero.

Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 15 luglio 2022 e riscritto in profondità dal cosiddetto correttivo ter (D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136), con un testo aggiornato da ultimo al D.L. 1° dicembre 2025, n. 180, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 2026, n. 8. A questo si sono aggiunti, nel 2026, l’aggiornamento delle istruzioni operative sulla composizione negoziata disposto con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 e la prima circolare organica dell’Agenzia delle Entrate sulla Parte I del Codice (circolare n. 5/E del 16 luglio 2026). È una materia che si muove: ecco perché conta rivolgersi a chi la segue in continuo.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia da dentro, non da fuori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ed è quindi tra i professionisti che il Codice abilita a condurre le trattative di composizione negoziata: conosce la procedura dal lato di chi la gestisce, non solo da quello di chi la subisce. A questo si aggiungono la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, che coprono l’altra metà del Codice — quella dedicata a chi impresa fallibile non è. Ed è un vantaggio concreto, perché nel Codice della crisi la scelta dello strumento sbagliato non si corregge in appello: si paga con il tempo perso.

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Ma cos’è esattamente il codice della crisi? È il vecchio fallimento con un altro nome?

No, e la differenza non è di facciata: è di direzione. La legge fallimentare del 1942 interveniva quando l’impresa era già morta e si occupava di dividerne le spoglie. Il Codice della crisi interviene prima, e mette al centro un obiettivo diverso: intercettare la difficoltà mentre è ancora reversibile.

Da qui discendono tre cambiamenti pratici. Il primo è lessicale ma non solo: la parola “fallimento” è sparita, sostituita da “liquidazione giudiziale”. Non è un eufemismo — cambia anche il regime, perché il Codice attenua alcune conseguenze personali e riordina l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

Il secondo cambiamento è la definizione stessa di crisi. L’art. 2 del Codice non la ancora al patrimonio netto negativo o ai protesti, ma ai flussi: c’è crisi quando lo stato dell’impresa rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. È una definizione prospettica. Significa che un’impresa con bilancio ancora in utile può essere in crisi ai sensi del Codice, se il piano di cassa dei prossimi dodici mesi non regge.

Il terzo cambiamento è quello che sorprende di più gli imprenditori: il Codice impone obblighi organizzativi prima che accada qualcosa. L’art. 3 del Codice, in combinato con l’art. 2086, comma 2, del codice civile, chiede a chi gestisce un’impresa collettiva di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività, e di attivarsi senza indugio quando i segnali arrivano. Non è un adempimento formale da archiviare in un raccoglitore: è il parametro con cui, anni dopo, un curatore o un socio misurerà la diligenza dell’amministratore.

Quindi no: non è il vecchio fallimento ribattezzato. È un sistema che sposta il baricentro dalla liquidazione alla prevenzione, e che per questo chiede all’imprenditore comportamenti attivi molto prima del tracollo.


Chi è obbligato a rispettarlo? Vale anche per la mia srl con tre dipendenti?

Sì, vale anche per lei. E questo è il punto che genera più fraintendimenti.

L’obbligo di adeguati assetti dell’art. 2086, comma 2, c.c. riguarda l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva: tutte le società, dalla srl unipersonale alla spa quotata. Non ci sono soglie dimensionali di esonero. Quello che cambia con la dimensione è il contenuto dell’assetto, non l’esistenza dell’obbligo: la norma dice “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”, e una srl con tre dipendenti non deve costruire una funzione di internal audit. Deve però avere qualcosa che le consenta di sapere, in tempo reale e non a bilancio approvato, se i flussi dei prossimi dodici mesi reggono.

Discorso diverso per l’accesso agli strumenti. Qui il Codice divide il mondo in due. Da un lato ci sono le imprese assoggettabili a liquidazione giudiziale, cioè gli imprenditori commerciali che superano anche solo una delle tre soglie dell’art. 2: attivo patrimoniale oltre 300.000 euro, ricavi lordi oltre 200.000 euro, debiti anche non scaduti oltre 500.000 euro. Dall’altro ci sono i soggetti “sovraindebitati”: consumatori, professionisti, imprenditori minori sotto quelle soglie, imprenditori agricoli, start-up innovative. Per i primi il menu comprende concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, liquidazione giudiziale. Per i secondi ci sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata.

La composizione negoziata, invece, è aperta a tutti gli imprenditori — commerciali e agricoli, sopra e sotto soglia: è l’unico strumento che non chiede la carta d’identità dimensionale prima di farti entrare.

Una precisazione che risparmia errori: le soglie dell’art. 2 vanno verificate sui tre esercizi precedenti, e basta superarne una per uscire dall’area del sovraindebitamento. Molti imprenditori si considerano “piccoli” guardando il fatturato e dimenticano il terzo parametro, quello dei debiti complessivi, che è anche il più facile da sfondare quando l’esposizione bancaria e fiscale si accumula.


Quando devo preoccuparmi davvero? Cioè: quando la mia è “crisi” ai sensi del Codice?

Dipende da un elemento che quasi nessuno controlla con metodo: i segnali tipizzati dall’art. 3, comma 4, del Codice. Il legislatore ha smesso di lasciare la valutazione al fiuto dell’imprenditore e ha scritto un elenco.

I segnali sono quattro, e funzionano come spie sul cruscotto:

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni, per un importo superiore alla metà del monte retribuzioni mensile complessivo;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute da oltre sessanta giorni, oppure oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso creditori pubblici qualificati previste dall’art. 25-novies.

Quando una di queste spie si accende, non scatta automaticamente un obbligo di accedere a una procedura. Scatta però l’obbligo di attivarsi: valutare, documentare la valutazione, e decidere. Il rischio, per l’amministratore, non è tanto aver avuto la crisi — capita a imprese sane in mercati difficili — quanto non essere in grado di dimostrare, a posteriori, quando l’ha vista e cosa ha fatto.

Il criterio pratico che usiamo con i clienti è questo: se un giudice, tra tre anni, le chiedesse “quando ha capito?”, lei riuscirebbe a rispondere con un documento datato invece che con un ricordo? Se la risposta è no, il problema non è ancora giuridico, ma lo diventerà.

Va aggiunto un elemento che il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 ha ribadito con chiarezza: il test pratico di verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale, non è un indicatore di crisi. È uno strumento prognostico, serve a capire se il risanamento è ancora possibile, non a certificare che la crisi c’è. Confondere i due piani porta a usarlo troppo tardi.


Perché mi serve uno studio legale specializzato e non basta il mio commercialista di sempre?

Perché sono due mestieri diversi, e il Codice della crisi li richiede entrambi contemporaneamente.

Il commercialista che tiene la contabilità conosce i numeri dell’impresa meglio di chiunque altro, e in una crisi quella conoscenza è preziosa. Ma il Codice non chiede solo di leggere i numeri: chiede di scegliere uno strumento giuridico, di reggere un contraddittorio davanti a un tribunale, di negoziare con creditori che hanno avvocati, di valutare l’impugnabilità di un provvedimento, di misurare l’esposizione personale dell’amministratore. Sono attività che stanno dentro la professione forense.

C’è poi una ragione più concreta. Nel Codice della crisi le decisioni si prendono su materiali ibridi: un piano industriale, un’attestazione, un piano di cassa, una relazione dell’esperto. Se il legale non sa leggere un piano e il commercialista non sa cosa il tribunale controllerà in omologa, il lavoro si fa due volte e male. Nel nostro Studio la scelta è stata di lavorare in staff: avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, contemporaneamente, non in sequenza.

Il vantaggio non è di comodità, è di tenuta: quando il tribunale chiede perché quel valore di liquidazione è stato stimato così, la risposta deve essere già scritta nel piano — non improvvisata in udienza.

Aggiungo una considerazione che riguarda la scelta dello studio, non la nostra pubblicità. La materia è specialistica e cambia in fretta: fra il testo originario del 2019 e quello vigente ci sono tre decreti correttivi, un intervento europeo, e una giurisprudenza di legittimità che nel biennio 2025-2026 ha risolto contrasti importanti sul cram down fiscale e sul concordato semplificato. Chi tratta la crisi d’impresa in modo occasionale, accanto ad altre venti materie, difficilmente ha il tempo di seguire questo movimento.


Ho ricevuto una PEC dall’INPS (o dall’Agenzia delle Entrate). Cosa succede adesso?

Ha ricevuto una segnalazione da creditore pubblico qualificato, prevista dall’art. 25-novies del Codice. Prima cosa da sapere: non è un atto di riscossione e non anticipa un pignoramento. È un’allerta.

La segnalazione arriva via PEC — o, in mancanza, con raccomandata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria — ed è indirizzata all’imprenditore e, se esiste, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale. Contiene l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti. Non c’è più alcuna sanzione a carico del creditore pubblico che ometta di inviarla, e non c’è un obbligo automatico dell’imprenditore di accedere alla composizione negoziata. Come ha ricordato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, la funzione è di allerta preventiva, non coercitiva.

Le soglie che fanno scattare l’invio sono queste:

Ente segnalantePresuppostoSoglia
INPSRitardo oltre 90 giorni nel versamento dei contributiImprese con lavoratori subordinati e parasubordinati: oltre il 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e oltre 15.000 € — imprese senza lavoratori: oltre 5.000 €
INAILDebito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versatoOltre 5.000 €
Agenzia delle EntrateDebito IVA scaduto e non versato risultante dalle liquidazioni periodiche (LIPE)Oltre 5.000 € e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente; segnalazione in ogni caso se il debito supera 20.000 €
Agenzia Entrate-RiscossioneCrediti affidati, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorniImprese individuali: oltre 100.000 € — società di persone: oltre 200.000 € — altre società: oltre 500.000 €

Sui tempi: l’Agenzia delle Entrate invia contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle LIPE; INPS, INAIL e Agenzia Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dal superamento delle soglie.

Che cosa fare, in concreto: la segnalazione va trattata come una data certa. Da quel momento è documentato che lei sapeva. Se dopo la PEC non accade nulla per otto mesi e poi l’impresa entra in liquidazione giudiziale, quel silenzio diventerà un capitolo dell’azione di responsabilità. La risposta corretta non è necessariamente la composizione negoziata: è una valutazione tempestiva, messa per iscritto, che porti a una decisione motivata — anche a quella di non fare nulla, se i numeri la giustificano.


Come funziona la composizione negoziata, in concreto? Da dove si comincia?

Si comincia da una piattaforma telematica nazionale, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti. L’imprenditore presenta l’istanza, carica la documentazione, e chiede la nomina di un esperto indipendente.

L’esperto viene nominato da una commissione e deve accettare entro due giorni lavorativi, dopo aver verificato l’assenza di situazioni che compromettano la sua indipendenza e di avere il tempo materiale per seguire l’incarico. Il suo ruolo è delicato: non è un commissario, non è un consulente dell’impresa, non rappresenta i creditori. Conduce le trattative, verifica la perseguibilità del risanamento e alla fine scrive una relazione che pesa moltissimo sugli sbocchi successivi.

La durata ordinaria dell’incarico è di 180 giorni, prorogabile fino a ulteriori 180. Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa: non viene spossessato. Deve però informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative, e se si trova già in stato di insolvenza deve gestire nell’interesse prioritario dei creditori. Il tribunale, su richiesta, può autorizzare finanziamenti prededucibili o la cessione dell’azienda senza gli effetti dell’art. 2560 c.c. sui debiti pregressi: sono le due autorizzazioni che più spesso rendono possibile un’operazione di risanamento reale.

Ecco la sequenza tipica, con i termini e gli interlocutori:

FaseAttoTermineDavanti a chi
AvvioIstanza di nomina dell’esperto + documentazione + test praticoNessun termine di legge: la tempestività è tuttoPiattaforma telematica nazionale (Unioncamere)
NominaAccettazione dell’esperto2 giorni lavorativi dalla comunicazioneCommissione presso la CCIAA
ProtezioneIstanza di misure protettive, pubblicata nel registro delle impreseEffetto dalla pubblicazione; ricorso al tribunale nello stesso giornoRegistro delle imprese + tribunale
ConfermaOrdinanza di conferma o revoca delle misureEntro 30 giorni dall’iscrizioneTribunale (giudice designato)
Durata protezioneConferma iniziale e prorogheFino a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo di 240Tribunale
TrattativeIncontri con creditori, banche, fisco180 giorni, prorogabili di altri 180Esperto
ChiusuraRelazione finale dell’esperto e archiviazioneAl termine dell’incarico o prima, in caso di esito negativoPiattaforma + registro imprese
SboccoContratto, convenzione di moratoria, accordo con effetti premiali, o accesso a uno strumento di regolazioneConcordato semplificato: proposta entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finaleCreditori / Tribunale

Un elemento spesso trascurato: l’art. 25-quinquies preclude l’accesso alla composizione negoziata all’imprenditore che abbia già pendente uno strumento di regolazione della crisi. Non si possono tenere due tavoli aperti contemporaneamente sperando che uno dei due funzioni.


Cosa sono le misure protettive e quanto durano davvero?

Sono lo scudo. Servono a impedire che, mentre lei tratta con i creditori, uno di loro pignori il magazzino e faccia saltare il tavolo.

Il meccanismo è a due tempi. L’imprenditore chiede le misure e le pubblica nel registro delle imprese: da quel momento — e questo è il punto che molti sbagliano — le misure sono già efficaci, senza attendere il provvedimento del giudice. Poi, lo stesso giorno, deposita ricorso al tribunale, che entro trenta giorni conferma o revoca. Se il ricorso non viene depositato o viene depositato in ritardo, le misure diventano inefficaci e il giudice può dichiararlo senza nemmeno fissare udienza.

Sull’efficacia: dalla pubblicazione i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività. Non possono neppure, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o risolverli per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. E le banche non possono penalizzare l’impresa per il solo fatto che abbia avviato la composizione negoziata.

Sulla durata la risposta onesta è: meno di quanto si pensi. La conferma iniziale copre fino a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni nella composizione negoziata. Ma sopra tutto questo c’è l’art. 8, che fissa un tetto complessivo di dodici mesi per le misure protettive, comprese proroghe e rinnovi, considerando anche quelle già godute in procedure precedenti. È un budget di tempo che si consuma una volta sola: chi brucia 240 giorni in una composizione negoziata senza costruire nulla, arriva al concordato con lo scudo quasi esaurito.

La giurisprudenza di merito sta definendo i confini con decisioni ravvicinate. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza dell’11 dicembre 2025, ha escluso che si possano usare le misure cautelari dell’art. 19 per allungare di fatto la protezione oltre il tetto dei 240 giorni già consumato. Il Tribunale di Vicenza, l’11 gennaio 2026, ha ribadito l’efficacia erga omnes delle misure e la loro inconciliabilità con l’esecuzione già avviata. Il Tribunale di Marsala, il 23 gennaio 2026, ha ammesso che, a seguito di reclamo, la sospensione dell’ordinanza di revoca faccia rivivere le misure. E il Tribunale di Napoli, il 4 febbraio 2026, ha delimitato la protezione dei beni dei terzi: si tutelano specifici beni dei fideiussori solo se funzionali all’esercizio dell’impresa, non il loro intero patrimonio.


Se la composizione negoziata non funziona, cosa mi resta?

Restano gli strumenti di regolazione della crisi, e la scelta dipende da tre variabili: se l’impresa è sopra o sotto le soglie di fallibilità, se c’è continuità aziendale recuperabile, e quanti creditori sono disposti a firmare.

Ecco la mappa essenziale:

StrumentoChi può usarloServe il consenso dei creditori?A cosa serve
Piano attestato di risanamento (art. 56)Imprese sopra sogliaSì, per contratto — nessuna omologaRisanare fuori dal tribunale, con protezione dalla revocatoria
Accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss.)Imprese sopra sogliaSì: 60% dei crediti (30% negli accordi agevolati; estensione al 75% della classe negli accordi a efficacia estesa)Vincolare una parte dei creditori con omologa del tribunale
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. 64-bis ss.)Imprese sopra sogliaSì, con voto per classiDistribuire il valore in deroga alle regole ordinarie di graduazione
Concordato preventivo in continuità (art. 84)Imprese sopra sogliaSì, voto per classiProseguire l’attività, diretta o indiretta
Concordato preventivo liquidatorioImprese sopra sogliaLiquidare con apporto di risorse esterne e soddisfazione minima dei chirografari
Concordato semplificato (art. 25-sexies)Solo dopo composizione negoziata con esito negativoNo: i creditori non votanoLiquidare rapidamente quando le trattative sono fallite ma sono state condotte correttamente
Concordato minore (artt. 74 ss.)Sovraindebitati non consumatoriRistrutturare i debiti del piccolo imprenditore o del professionista
Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss.)ConsumatoriNo: decide il giudiceRistrutturare i debiti della persona fisica
Liquidazione controllata (artt. 268 ss.)SovraindebitatiNoLiquidare il patrimonio e arrivare all’esdebitazione
Liquidazione giudiziale (artt. 121 ss.)Imprese sopra sogliaNoProcedura concorsuale liquidatoria

Il concordato semplificato merita un avvertimento. È l’unico strumento in cui i creditori non votano, e proprio per questo l’accesso è sorvegliato. La Cassazione, con la decisione del 4 dicembre 2025, n. 31641, ha precisato l’estensione del controllo che il tribunale deve compiere sulla ritualità della proposta, in particolare sulle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto. E il Tribunale di Milano, il 25 settembre 2025, ha aggiunto un presupposto che è facile sottovalutare: già durante la composizione negoziata il ricorrente deve aver perseguito il risanamento e aver condotto trattative improntate a buona fede e trasparenza. Chi usa la composizione negoziata come corridoio d’accesso a una liquidazione già decisa, si vede chiudere la porta.


E il Fisco? Può bloccare tutto dicendo semplicemente no?

Non più come una volta, ma non è nemmeno vero che il debitore possa ignorarlo.

Lo strumento si chiama transazione fiscale e contributiva: consente di proporre all’Agenzia delle Entrate, agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e all’agente della riscossione un pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi. Sta nell’art. 63 per gli accordi di ristrutturazione e nell’art. 88 per il concordato preventivo. Il correttivo ter, nel 2024, ha riscritto integralmente l’art. 88, sostituendo il vecchio comma 2-bis con i commi 3 e 4 e distinguendo espressamente i presupposti del cram down fiscale nel concordato liquidatorio e in quello in continuità.

Il cram down fiscale è il meccanismo per cui il tribunale può omologare anche in presenza del voto contrario — o della mancata adesione — del creditore pubblico, quando la sua adesione è determinante e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È la risposta dell’ordinamento a un problema reale: senza di esso, un diniego immotivato dell’amministrazione avrebbe potuto affossare risanamenti sostenibili.

Su questo terreno la Cassazione ha fatto ordine nel 2026, e vale la pena essere precisi perché le regole cambiano a seconda di quando è stata depositata la domanda. Per il regime anteriore al correttivo ter, l’ordinanza del 14 giugno 2026, n. 19790, ha chiuso il contrasto stabilendo che il vecchio art. 88, comma 2-bis, non consentiva il cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità, essendo il richiamo testuale limitato alle maggioranze dell’art. 109, comma 1. Sempre per il regime previgente, la decisione del 16 marzo 2026, n. 5918, ha ricordato che negli accordi di ristrutturazione l’omologazione forzosa presupponeva comunque che un accordo con i creditori diversi da quelli pubblici fosse stato raggiunto, sia pure in percentuale insufficiente.

Nel regime attuale, invece, la decisione del 22 aprile 2026, n. 10723, ha fissato un principio che libera molti debitori da un’ansia infondata: ai fini del cram down fiscale nel concordato in continuità il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non la meritevolezza del debitore. Il passato dell’imprenditore, in altre parole, non è il metro di giudizio: lo è il confronto tra quanto il Fisco incassa con il concordato e quanto incasserebbe liquidando.

Una novità operativa da segnalare: il correttivo ter ha aperto la possibilità di un accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria già dentro la composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Il Tribunale di Milano, il 21 maggio 2026, si è pronunciato sulla natura della verifica demandata al tribunale in quella sede e sulla necessaria indipendenza dell’attestatore. È uno spazio nuovo, che sposta la trattativa fiscale a monte anziché a valle.


Ho firmato fideiussioni personali per la società. Le misure protettive coprono anche me?

Dipende, e la risposta va scomposta.

Le misure protettive della composizione negoziata proteggono il patrimonio dell’impresa e i beni e i diritti con i quali l’attività è esercitata. I garanti — soci fideiussori, amministratori che hanno firmato per la banca, familiari che hanno concesso ipoteca sulla casa — non sono automaticamente al riparo. Il creditore che ha una fideiussione può, in linea di principio, escutere il garante mentre l’impresa è protetta.

Esiste però uno spiraglio, e la giurisprudenza di merito lo sta perimetrando con precisione. Il Tribunale di Napoli, il 4 febbraio 2026, ha affermato che le misure protettive possono essere riconosciute anche su beni di terzi quando quei beni sono necessari all’esercizio dell’impresa: non è tutelabile l’intero patrimonio dei fideiussori, ma sono tutelabili i singoli beni che svolgono quella funzione. È una distinzione operativa, non teorica: il capannone di proprietà del socio in cui l’impresa produce è una cosa, il conto corrente personale del socio è un’altra.

Diversi tribunali, inoltre, hanno concesso misure cautelari dirette a inibire l’escussione del garante pubblico — tipicamente il Fondo di garanzia — quando quell’escussione avrebbe fatto saltare le trattative. È una misura mirata, chiesta ai sensi dell’art. 19, non un effetto automatico.

Nel nostro Studio questa parte del lavoro è condotta direttamente dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista: chi ha visto la procedura dal lato dell’esperto sa quali richieste di protezione un tribunale considera proporzionate e quali no.

Il consiglio pratico è di mappare le garanzie personali prima di depositare qualunque istanza. Sapere chi ha firmato cosa, con quale massimale e a favore di quale banca cambia la strategia: a volte conviene negoziare separatamente con il creditore garantito prima ancora di attivare lo scudo, perché una fideiussione escussa a metà trattativa vale più di dieci pagine di piano.


Siamo tre società collegate. Dobbiamo fare tre procedure separate?

Non necessariamente, ed è uno degli aspetti in cui il Codice ha innovato di più rispetto al passato.

Gli artt. 284 e seguenti prevedono una disciplina per la regolazione unitaria della crisi e dell’insolvenza di gruppo, pensata per non distruggere le sinergie tra imprese collegate proprio nel momento in cui servirebbero. Si possono presentare un unico ricorso e un piano unitario, oppure piani collegati e interferenti, mantenendo l’autonomia delle masse attive e passive.

La nozione di gruppo richiama quella di direzione e coordinamento del codice civile, con le relative presunzioni legate al controllo e al bilancio consolidato. Ma le prime pronunce hanno adottato un’impostazione sostanzialistica: l’apertura di una procedura unitaria è stata ammessa anche in presenza di collegamenti tra imprese non perfettamente riconducibili alla definizione civilistica di gruppo, quando i legami economici, patrimoniali e organizzativi sono tali da permettere una strategia unica capace di massimizzare il soddisfacimento dei creditori. Il decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, del resto, ha dedicato indicazioni specifiche alla conduzione delle trattative nei gruppi di imprese.

C’è poi una questione preliminare che decide il tribunale competente: il centro degli interessi principali, il COMI. La Cassazione, con la decisione del 12 marzo 2025, n. 6620, ha chiarito che il COMI dell’art. 27 va individuato nel luogo dove il debitore gestisce abitualmente le proprie attività in modo riconoscibile dai terzi, secondo criteri oggettivi e verificabili, e che la presunzione di coincidenza con la sede legale è superabile. Il Codice ha sostituito il vecchio criterio statico della sede principale con uno sostanziale.

Non è un tecnicismo per addetti ai lavori. Nei gruppi con sedi legali sparse — magari presso studi di domiciliazione — la scelta del foro può essere contestata da un creditore, e una procedura aperta davanti al tribunale sbagliato è tempo perso in un momento in cui il tempo è la risorsa più scarsa. Il perimetro del gruppo e il COMI vanno stabiliti prima del deposito, con documenti, non dopo.


Sono un professionista con partita IVA e debiti fiscali. Il Codice vale anche per me?

Sì, ma nella sua seconda metà. Lei rientra tra i soggetti sovraindebitati dell’art. 2, comma 1, lettera c): consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative. Gli strumenti sono tre.

Il concordato minore (artt. 74 ss.) consente di proporre ai creditori una ristrutturazione dei debiti, con voto e omologa. Serve l’assistenza di un OCC, l’Organismo di composizione della crisi, che nomina un gestore. Sull’omologazione forzosa, la Cassazione del 16 maggio 2026, n. 14555, ha stabilito che l’art. 80, comma 3, contiene una disciplina propria e che non opera il richiamo alle regole del concordato preventivo: una precisazione che cambia il modo di costruire la proposta quando il creditore pubblico è determinante.

La liquidazione controllata (artt. 268 ss.) è la via liquidatoria: si mette a disposizione il patrimonio, un liquidatore lo realizza, e al termine si accede all’esdebitazione. Qui c’è la questione che negli ultimi due anni ha diviso i tribunali: serve essere “meritevoli” per entrare? La Cassazione ha risposto due volte, e in modo coerente. Con la decisione del 31 luglio 2025, n. 22074, ha affermato che l’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non comporta di per sé un vantaggio per il debitore, sicché non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva: quelle circostanze rileveranno semmai nella successiva fase di esdebitazione. Con l’ordinanza del 28 aprile 2026, n. 11603, ha aggiunto la precisazione decisiva: l’indicazione, nella relazione dell’OCC, delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni non introduce un requisito sostanziale di meritevolezza, ma costituisce un presupposto di ammissibilità della domanda, che deve rispondere a caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità.

Tradotto: non la giudicano per come si è indebitato, ma le chiedono di raccontarlo bene. Una relazione OCC generica fa dichiarare inammissibile una domanda che nel merito sarebbe stata accolta.

Non tutti i tribunali hanno accolto questa impostazione con la stessa ampiezza — il Tribunale di Napoli, il 25 marzo 2026, ha ritenuto inammissibile la domanda quando la colpa grave ostativa all’esdebitazione fosse già evidente, e il Tribunale di Larino, il 2 dicembre 2025, ha valorizzato la verifica dei presupposti soggettivi. Ragione in più per costruire la relazione con documenti e non con formule.

Il terzo strumento è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283), riservata a chi non ha alcuna utilità da offrire ai creditori: si ottiene una sola volta, con l’obbligo di pagare se nei quattro anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.


Se accedo a una di queste procedure, perdo il controllo dell’azienda?

Dipende dallo strumento, e la differenza è netta.

Nella composizione negoziata no: l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’esperto non ha poteri gestori, non firma assegni, non decide gli acquisti. Ci sono obblighi informativi — gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti incoerenti vanno comunicati preventivamente all’esperto, che può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese — ma il timone resta all’imprenditore. È esattamente il motivo per cui la composizione negoziata funziona quando viene attivata presto.

Nel concordato preventivo la gestione resta in capo al debitore, ma sotto la vigilanza del commissario giudiziale e con l’autorizzazione del giudice delegato per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. È un controllo, non uno spossessamento.

Nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata, invece, sì: il patrimonio passa a un curatore o a un liquidatore, e l’imprenditore ne perde la disponibilità.

La rassicurazione è fondata solo se arriva in tempo: più tardi si interviene, meno strumenti “leggeri” restano disponibili, perché ciascuno di essi presuppone che ci sia ancora qualcosa da salvare. Un’impresa che si presenta con la cassa a zero, i dipendenti non pagati da tre mesi e i fornitori che hanno già iscritto ipoteche giudiziali non ha più la scelta tra dieci strumenti: ne ha due, e nessuno dei due le lascia il controllo.


Rischio qualcosa di personale? Penalmente, intendo.

È la domanda che quasi tutti fanno per ultima e che quasi tutti avrebbero dovuto fare per prima. La risposta onesta è: sì, esistono rischi personali, ma non derivano dall’aver avuto una crisi.

Sul piano civile, il rischio principale è l’azione di responsabilità per aver aggravato il dissesto. Il curatore, nella liquidazione giudiziale, può agire contro amministratori e sindaci per il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività quando andava fermata, o dalla mancata adozione di assetti idonei a far emergere la crisi. La Cassazione ha ricondotto l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva della continuità aziendale direttamente all’art. 2086, comma 2, c.c. già con la decisione n. 36365/2021, e la giurisprudenza successiva ha ribadito che l’omessa adozione degli assetti non è un’irregolarità formale ma può costituire indice di negligenza gestionale.

Va detto anche il contrario, perché è altrettanto vero: l’art. 2086 non è una fonte automatica di responsabilità. Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 23 gennaio 2026, si è misurato proprio con il rapporto tra obbligo organizzativo, business judgment rule e prova del nesso causale, ricordando che la carenza organizzativa va collegata a un danno specifico. Chi la accusa deve dimostrare che quella carenza ha prodotto quel danno: non basta constatare a posteriori che l’impresa è finita male.

Sul piano penale, i reati di bancarotta presuppongono l’apertura della liquidazione giudiziale e condotte specifiche — distrazione di beni, pagamenti preferenziali, occultamento di scritture contabili. Non c’è alcun reato nell’essere in crisi. C’è però una relazione pratica tra le due sfere: le condotte che generano responsabilità penale sono spesso le stesse che l’imprenditore adotta d’istinto quando è disperato e non ha un difensore accanto — pagare il fornitore amico, spostare un macchinario, tenere la contabilità nel cassetto.

Aggiungo un dato che rassicura chi si muove per tempo: il Codice prevede misure premiali per l’imprenditore che accede tempestivamente alla composizione negoziata, tra cui la riduzione degli interessi sui debiti tributari e l’attenuazione delle sanzioni. La tempestività, nel Codice della crisi, è l’unica variabile che l’imprenditore controlla davvero.


Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?

Meno di quanto dicano i termini di legge, perché i termini che contano non sono processuali.

I termini formali li abbiamo visti: trenta giorni per la conferma delle misure protettive, 180 giorni di incarico dell’esperto prorogabili di altri 180, sessanta giorni per la proposta di concordato semplificato dopo la relazione finale. Sono termini generosi. Il vincolo reale è un altro: la liquidità residua. Una composizione negoziata richiede che l’impresa arrivi in fondo alle trattative ancora viva, perché nessun creditore firma un accordo con chi non può pagare nemmeno gli stipendi del mese prossimo.

Nella nostra esperienza il momento utile per iniziare è quando l’imprenditore ancora dice “non è così grave”. Quando dice “è gravissimo”, di solito il ventaglio si è già chiuso.

C’è poi il tetto complessivo delle misure protettive dell’art. 8 — dodici mesi comprese proroghe e rinnovi — che si consuma anche con le procedure precedenti, come hanno rilevato più tribunali. È un budget, non un rifornimento continuo.

Sulla sospensione feriale: i termini processuali civili sono sospesi dal 1° al 31 agosto, e questo vale per le impugnazioni e per i giudizi ordinari. Non si fermano però la durata delle misure protettive, l’incarico dell’esperto, né soprattutto la cassa dell’impresa. Contare su agosto come su una pausa è uno degli errori più costosi.

La risposta più utile che possiamo dare è questa: il tempo che ha non si misura in giorni di calendario, ma in settimane di autonomia finanziaria residua. Quella cifra la conosce solo lei, ed è la prima che le chiederemo.


E se alla fine devo chiudere? Resto con i debiti addosso per sempre?

No. E questa è forse la differenza più profonda tra il Codice della crisi e il vecchio sistema.

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui non soddisfatti dalla procedura. Nella liquidazione controllata opera di diritto, senza che occorra chiederla come favore, a condizione che il debitore non abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. L’istanza viene comunicata ai creditori, che possono presentare osservazioni nei quindici giorni successivi, e resta il rimedio del reclamo contro il provvedimento.

Ci sono limiti da conoscere in anticipo. Restano fuori dall’esdebitazione, tra gli altri, gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. E il giudizio sulla condotta, che come si è detto non blocca l’ingresso nella liquidazione controllata, torna con tutto il suo peso nella fase esdebitatoria: alcuni tribunali hanno valorizzato anche l’eccessiva inerzia del debitore come indice di malafede, quando tra l’insorgere dei debiti e l’attivazione siano passati anni senza alcuna iniziativa.

Quindi la rassicurazione fondata è: la legge prevede una fine ai debiti, e non è più una concessione eccezionale. Il limite reale è che quella fine premia chi si muove, documenta e collabora, e penalizza chi lascia passare il tempo sperando che i creditori si stanchino.

Per l’imprenditore che ha chiuso, c’è un elemento in più: l’esdebitazione consente di ripartire. Il Codice recepisce l’idea europea della seconda opportunità, e l’ordinamento non ha interesse a mantenere fuori dal mercato per sempre chi ha fallito una volta.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, con numeri realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi costruiti per far vedere come funzionano i meccanismi.

Ipotesi 1 — Srl manifatturiera, segnalazione fiscale e composizione negoziata. Srl con 14 dipendenti, ricavi 2.340.000 €, attivo 1.180.000 €. Espone un debito IVA scaduto da LIPE di 27.800 € e un debito INPS di 46.300 €, con ritardo superiore a 90 giorni, pari a circa il 38% dei contributi dovuti nell’anno precedente. Entrambe le soglie dell’art. 25-novies sono superate: il debito IVA supera i 20.000 €, e il debito INPS supera sia il 30% dei contributi dell’anno precedente sia i 15.000 €. Le segnalazioni arrivano via PEC il 9 marzo.

Percorso A — l’imprenditore archivia le PEC. Il 20 luglio un fornitore ottiene decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 118.400 € e a settembre pignora i crediti verso il principale cliente. La banca revoca gli affidamenti. A quel punto la composizione negoziata è ancora tecnicamente accessibile, ma il test di perseguibilità del risanamento non regge: senza fido e senza incassi non c’è piano sostenibile.

Percorso B — l’imprenditore deposita l’istanza il 27 marzo. L’esperto accetta entro due giorni lavorativi. Le misure protettive vengono pubblicate nel registro delle imprese lo stesso giorno del ricorso e il tribunale le conferma entro trenta giorni per 120 giorni. Il pignoramento non parte, gli affidamenti non vengono revocati per il solo avvio della procedura, e nei 120 giorni si costruisce un accordo con i principali fornitori più una richiesta di autorizzazione al tribunale per un finanziamento prededucibile di 150.000 €. Stesso debito, esito diverso: la variabile è stata il 27 marzo contro il 20 luglio.

Ipotesi 2 — Professionista sovraindebitato e relazione OCC. Architetto con partita IVA, debiti complessivi 214.700 €, di cui 96.400 € verso l’Agenzia Entrate-Riscossione, 71.300 € verso banche per finanziamenti personali, 47.000 € verso fornitori e collaboratori. Nessun immobile, un’auto strumentale, incassi annui 38.000 €. È soggetto sovraindebitato: rientra nell’art. 2, comma 1, lettera c).

Deposita domanda di liquidazione controllata. L’OCC redige una relazione che elenca i debiti e li quantifica, ma liquida in tre righe le cause dell’indebitamento (“contrazione del mercato”) e non dice nulla sulla diligenza nell’assunzione delle obbligazioni. Applicando l’orientamento della Cassazione del 28 aprile 2026, n. 11603, il tribunale dichiara inammissibile la domanda: non perché il debitore sia immeritevole — quel giudizio non si fa in questa fase — ma perché il corredo documentale non ha i caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità richiesti.

Seconda versione: la relazione ricostruisce anno per anno l’andamento degli incassi, documenta la perdita del committente principale nel 2022, allega gli estratti dei finanziamenti con le date di erogazione e mette a confronto reddito dichiarato e rate assunte. Stessa situazione debitoria, stesso debitore, esito opposto. La differenza è di 15 pagine di documentazione.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Se domani un curatore mi chiedesse di dimostrare quando ho capito che eravamo in crisi, cosa gli mostro?”

È la domanda che non ci viene quasi mai posta, e che invece decide l’esito di metà dei contenziosi che nascono dopo una liquidazione giudiziale.

Il motivo è strutturale. Il Codice ha eliminato gli strumenti di allerta esterna coattivi che erano stati immaginati nella versione originaria, e ha rimesso all’imprenditore la responsabilità dell’emersione tempestiva. In cambio gli ha chiesto di organizzarsi per riuscirci: l’art. 3 impone assetti che consentano di rilevare i segnali del comma 4, e l’art. 2086, comma 2, c.c. impone di attivarsi senza indugio. Il risultato è che il giudizio sulla condotta dell’amministratore non verte più su cosa ha deciso — quello è coperto dalla business judgment rule — ma su cosa era in condizione di sapere quando ha deciso.

Le conseguenze pratiche sono tre.

La prima riguarda la documentazione. Un piano di cassa a dodici mesi aggiornato mensilmente, con evidenza della data di elaborazione, vale in giudizio più di qualunque memoria difensiva scritta dopo. Non perché dimostri che l’amministratore aveva ragione, ma perché dimostra che guardava.

La seconda riguarda l’organo di controllo. L’art. 25-octies impone a sindaci e revisori di segnalare per iscritto agli amministratori l’esistenza dei presupposti per la composizione negoziata. Quella segnalazione è, allo stesso tempo, una protezione per chi la fa e una data certa per chi la riceve. Ignorarla è la scelta peggiore possibile.

La terza riguarda la prova del danno. Come ha ricordato il Tribunale di Bari il 23 gennaio 2026, la violazione dell’obbligo organizzativo non genera responsabilità automatica: va provato il nesso causale tra la carenza e il pregiudizio. Ma il debitore che non ha alcuna documentazione si trova nella posizione peggiore, perché lascia al curatore il monopolio della ricostruzione dei fatti.

Chi si occupa di crisi d’impresa in modo serio, quindi, non inizia dal piano: inizia dal chiedere quali documenti esistono, con quali date, e chi li ha firmati.


Ma i giudici, cosa dicono?

Ecco i riferimenti più significativi del biennio 2025-2026, con il principio in forma sintetica e il motivo per cui conta.

1. Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2025, n. 6620. Il centro degli interessi principali rilevante ai fini della competenza sulle domande di accesso va individuato nel luogo in cui il debitore gestisce abitualmente le proprie attività in modo riconoscibile dai terzi, sulla base di elementi oggettivi e verificabili; la coincidenza con la sede legale è solo presunta e può essere superata. Rilevanza: stabilisce dove va depositata la domanda, questione preliminare che, se sbagliata, fa perdere mesi.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Se al debitore viene negata la conferma delle misure protettive ottenute con la composizione negoziata, la riserva assunta dal tribunale sull’istanza di apertura della liquidazione giudiziale preclude ulteriore attività istruttoria ma non comprime le difese del debitore, che resta libero di reclamare; non esiste però un diritto pieno al rinvio della decisione per cercare soluzioni alternative. Rilevanza: chiarisce cosa si può ancora fare quando lo scudo cade e l’istanza di liquidazione è già sul tavolo.

3. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22074. L’ammissione alla liquidazione controllata non ha natura premiale e non attribuisce di per sé un vantaggio al debitore: non può quindi essere negata per difetto di meritevolezza soggettiva, valutazione che semmai rileva nella successiva fase di esdebitazione ai sensi dell’art. 280. Rilevanza: impedisce che il sovraindebitato venga respinto sulla soglia per condotte passate.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 11 ottobre 2025, n. 27219. In tema di revocatoria, gli elementi indiziari utilizzati per provare la conoscenza dello stato di insolvenza devono convergere verso il fatto ignoto da dimostrare e non verso circostanze diverse; la Corte ha cassato una decisione che aveva escluso la consapevolezza della banca valorizzando indizi non pertinenti. Rilevanza: incide sul rischio revocatoria di banche e fornitori, e quindi sulla disponibilità dei creditori a sostenere un risanamento.

5. Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641. Nel concordato semplificato il controllo che il tribunale svolge sulla domanda di accesso si estende alla verifica della ritualità della proposta, con particolare riguardo al contenuto delle attestazioni rese dall’esperto nella relazione finale. Rilevanza: la relazione finale dell’esperto non è un adempimento formale, ma l’atto che apre o chiude l’accesso allo strumento.

6. Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Il decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., perché la fase di scrutinio della ritualità dell’art. 25-sexies non prevede un contraddittorio pieno e manca il carattere decisorio; le questioni sull’ammissibilità restano proponibili impugnando la decisione che apre la liquidazione giudiziale. Rilevanza: definisce quali porte processuali sono aperte e quali no, evitando impugnazioni destinate all’inammissibilità.

7. Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5828. In tema di accordi di ristrutturazione, anche a efficacia estesa, la legittimazione a proporre reclamo contro l’omologazione presuppone l’assunzione formale della qualità di parte nel giudizio di primo grado. Rilevanza: chi vuole contestare l’omologa deve essersi opposto nei modi e nei tempi, non basta aver manifestato dissenso nelle trattative.

8. Cass. civ., Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5918. Nel regime anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’omologazione forzosa degli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale presupponeva che un accordo con i creditori diversi da quelli pubblici fosse stato comunque raggiunto, sia pure in percentuale non sufficiente. Rilevanza: per le procedure incardinate prima del correttivo ter, il presupposto va verificato prima di impostare la strategia.

9. Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Nel concordato preventivo in continuità con transazione fiscale, ai fini dell’omologazione forzosa ex art. 88, comma 3, il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: è il principio che consente di impostare la trattativa fiscale su un confronto economico anziché su un giudizio morale.

10. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Nella liquidazione controllata su istanza del debitore, l’indicazione nella relazione dell’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni — introdotta nell’art. 269, comma 2, dal correttivo ter — non introduce un requisito sostanziale di meritevolezza, ma costituisce presupposto di ammissibilità della domanda, da valutare secondo chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, anche per consentire al liquidatore l’esercizio delle azioni di incremento dell’attivo. Rilevanza: è la pronuncia che rende decisiva la qualità della relazione OCC.

11. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore l’omologazione forzosa è regolata dalla disciplina specifica dell’art. 80, comma 3, senza che operi il rinvio alle regole dettate per il concordato preventivo. Rilevanza: i sovraindebitati hanno un binario proprio, e trasferirvi meccanicamente schemi del concordato maggiore porta a proposte inammissibili.

12. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19790. L’art. 88, comma 2-bis, nella formulazione anteriore alla riscrittura operata dal correttivo ter, non consentiva l’omologazione del concordato in continuità mediante conversione in voto favorevole del dissenso di agenzie fiscali ed enti previdenziali, essendo il meccanismo riferito alle sole maggioranze dell’art. 109, comma 1. Rilevanza: chiude un contrasto che aveva prodotto esiti opposti nei tribunali di merito, e va tenuto presente per tutte le procedure ancora regolate dal testo previgente.

13. Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Negli accordi di ristrutturazione con transazione fiscale il trattamento dei crediti tributari e contributivi deve rispettare la regola della priorità relativa, e le verifiche del tribunale in sede di omologa si estendono di conseguenza. Rilevanza: fissa il criterio distributivo su cui si misura la legittimità della proposta al Fisco.

A queste si affiancano decisioni di merito che stanno definendo la prassi quotidiana: il Tribunale di Trieste (11 dicembre 2025) sul divieto di aggirare con misure cautelari il tetto dei 240 giorni; il Tribunale di Vicenza (11 gennaio 2026) sull’efficacia erga omnes delle misure protettive; il Tribunale di Bari (23 gennaio 2026) sul nesso causale tra assetti inadeguati e danno; il Tribunale di Napoli (4 febbraio 2026) sui beni dei fideiussori funzionali all’impresa; il Tribunale di Milano (21 maggio 2026) sull’accordo transattivo con il Fisco dentro la composizione negoziata. In sede di legittimità va segnalata anche Cass. n. 15593/2026 sull’omologazione trasversale del concordato in continuità nel regime anteriore al correttivo ter, e Cass. n. 241/2026 sui rapporti tra diniego delle misure protettive e istruttoria per l’apertura della liquidazione giudiziale.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo interviene su una crisi d’impresa, uno per uno.

  1. Verifichiamo la posizione dimensionale dell’impresa confrontando attivo, ricavi e debiti degli ultimi tre esercizi con le soglie dell’art. 2, per stabilire con certezza se il percorso è quello concorsuale o quello del sovraindebitamento.
  2. Ricostruiamo la cronologia dei segnali dell’art. 3, comma 4, e delle eventuali segnalazioni ex art. 25-novies, datando ogni evento con i documenti: è la base sia della strategia sia della futura difesa dell’organo amministrativo.
  3. Redigiamo il test di perseguibilità del risanamento e la documentazione per la piattaforma telematica, curando personalmente il deposito dell’istanza di nomina dell’esperto.
  4. Predisponiamo e depositiamo l’istanza di misure protettive, curandone la pubblicazione nel registro delle imprese e il ricorso al tribunale nello stesso giorno, e sosteniamo il contraddittorio sulla conferma.
  5. Chiediamo al tribunale le autorizzazioni dell’art. 22 — finanziamenti prededucibili, cessione dell’azienda senza gli effetti dell’art. 2560 c.c. — costruendo la documentazione che il collegio richiede a supporto.
  6. Conduciamo la trattativa con banche, fornitori e creditori pubblici, inclusa la proposta di transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione e nel concordato, e l’accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria dentro la composizione negoziata.
  7. Costruiamo lo strumento di regolazione più adatto — piano attestato, accordi di ristrutturazione, PRO, concordato in continuità o liquidatorio, concordato semplificato — e ne curiamo il giudizio di omologazione.
  8. Assistiamo i soggetti sovraindebitati nel concordato minore, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore e nella liquidazione controllata, curando in particolare la completezza della relazione dell’OCC secondo lo standard fissato da Cass. n. 11603/2026, e la successiva domanda di esdebitazione.
  9. Difendiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità per inadeguatezza degli assetti e ritardata emersione della crisi, impostando la difesa sul nesso causale e sulla business judgment rule.
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli con reclamo e, dove il rimedio è ammesso, con ricorso per cassazione — verificando prima la ricorribilità, alla luce di orientamenti come quello di Cass. n. 620/2026 sul concordato semplificato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: la composizione negoziata è il cuore del Codice della crisi, e conoscerla dal lato di chi conduce le trattative significa sapere in anticipo quali richieste il tribunale considera proporzionate, quali attestazioni reggono al controllo di ritualità e quale relazione finale apre — o chiude — la strada al concordato semplificato. A questa si affiancano, sul versante dei soggetti non fallibili, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali e il ruolo di fiduciario OCC, che coprono l’intera Parte dedicata al sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore che imposta il piano è quello che, se serve, discute il ricorso in Cassazione. Non c’è passaggio di consegne a metà percorso, e non c’è una linea difensiva costruita da qualcun altro da doversi far spiegare. Sul fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: chi scrive il piano e chi lo difende siedono allo stesso tavolo dal primo giorno, perché nel Codice della crisi i numeri e il diritto non sono separabili.


In sintesi

Tre messaggi emergono da tutte le risposte di questa guida.

Il primo: il Codice della crisi premia il tempo. Ogni strumento che lascia il controllo all’imprenditore — composizione negoziata in testa — presuppone che ci sia ancora qualcosa da salvare. Chi arriva con la cassa esaurita non sceglie più: subisce.

Il secondo: la documentazione conta quanto la strategia. Una relazione OCC incompleta fa dichiarare inammissibile una domanda fondata; un piano di cassa datato vale più di una memoria difensiva; una segnalazione dei creditori pubblici archiviata diventa la data da cui si misura l’inerzia dell’amministratore.

Il terzo: le regole si muovono. Tra il correttivo ter, l’aggiornamento delle istruzioni operative del 2026 e le pronunce di legittimità che hanno chiuso i contrasti sul cram down fiscale, la materia di oggi non è quella di due anni fa.

Per questo il tema del titolo non è astratto. Lo Studio Monardo è specializzato nel Codice della crisi perché le sue competenze certificate coprono per intero l’arco della materia: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata e il risanamento d’impresa; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC per concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione; avvocato cassazionista per garantire continuità di difesa fino all’ultimo grado; coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per la parte che nella crisi d’impresa pesa di più, cioè il rapporto con banche e creditori pubblici. Non promettiamo esiti: analizziamo la situazione, verifichiamo i presupposti e costruiamo la strategia più sostenibile con i numeri che ci sono.

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