Questa guida nasce da un’esigenza semplice: raccogliere in un unico posto le domande che ci vengono rivolte più spesso da imprenditori, amministratori e soci che si trovano davanti a un bivio — provare a risanare l’impresa fuori dal tribunale con un piano attestato, oppure passare da un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato — e dare a ciascuna una risposta completa, senza il filtro del gergo tecnico.
Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), oggi nella versione risultante dai tre decreti correttivi, l’ultimo dei quali è il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il piano attestato di risanamento è disciplinato dall’art. 56 CCII; gli accordi di ristrutturazione dei debiti dagli artt. 57 e seguenti, con le varianti “agevolata” (art. 60) ed “a efficacia estesa” (art. 61), e con la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 63. Sono due strumenti profondamente diversi, e la scelta fra l’uno e l’altro non è una preferenza stilistica: cambia chi resta vincolato, cosa si può imporre a chi dice no, e cosa succede se le cose vanno male.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché la materia coincide con le abilitazioni certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè figura formata e iscritta proprio per condurre le trattative di risanamento con banche, fornitori e creditori pubblici; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, il che significa conoscere dall’interno la logica con cui si costruisce e si verifica un piano; ed è avvocato cassazionista, condizione che conta molto qui, perché la partita su un piano attestato o su un accordo si gioca spesso anni dopo, davanti a un curatore che ne contesta la tenuta.
📩 Se sta leggendo perché la sua impresa è già dentro la crisi, non rimandi: ci scriva oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano in fondo a questa guida.
Cos’è esattamente un piano attestato di risanamento?
È un piano privato. Non lo omologa nessun giudice, non lo vota nessuna assemblea di creditori: lo predispone l’imprenditore, lo attesta un professionista indipendente, e produce i suoi effetti verso chi lo firma.
L’art. 56 CCII dice che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano rivolto ai creditori che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. Due parole vanno pesate: “idoneo” e “risanamento”. Non basta rinviare le scadenze, non basta far respirare la cassa per un anno. Il piano deve tendere a rimettere l’impresa in equilibrio, e questo — come vedremo più avanti — è esattamente il punto su cui i giudici, anni dopo, verificano se la protezione ha retto.
La norma elenca poi un contenuto minimo abbastanza corposo: la fotografia della situazione economica, patrimoniale e finanziaria; le cause della crisi; le iniziative da intraprendere con la relativa tempistica; l’elenco dei creditori, distinguendo quelli che si intende soddisfare da quelli che resteranno estranei; le nuove risorse finanziarie necessarie e le garanzie offerte; le modalità e i tempi di rimborso; i piani alternativi e le misure correttive nel caso in cui i numeri si discostino da quelli previsti.
Il piano richiede la data certa. E deve essere accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano.
Perché tutto questo formalismo, se poi il tribunale non entra in gioco? Perché il vero effetto del piano attestato non si vede quando funziona: si vede quando non funziona. Se l’impresa finisce comunque in liquidazione giudiziale, l’art. 166, comma 3, lett. d), CCII sottrae all’azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano attestato. È lì che si scopre se il lavoro era stato fatto bene.
E l’accordo di ristrutturazione dei debiti in cosa è diverso?
Cambia tutto, a partire dal soggetto che decide. L’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII è uno strumento di regolazione della crisi che passa dal tribunale: si negozia con i creditori, si raggiunge una soglia di adesioni, si deposita la domanda e si chiede l’omologazione.
La soglia ordinaria è il sessanta per cento dei crediti. Accanto a questa forma esistono due varianti. La prima è l’accordo agevolato dell’art. 60 CCII: la soglia scende al trenta per cento, ma il debitore deve rinunciare alla moratoria per i creditori estranei e non deve aver chiesto — o deve aver rinunciato a — le misure protettive dell’art. 54. Il correttivo del 2024 ha proprio precisato questo punto, sostituendo la vecchia formula “misure protettive temporanee” con il richiamo diretto all’art. 54, in modo da includere anche le misure atipiche. La seconda è l’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 CCII, che consente di estendere gli effetti dell’accordo ai creditori non aderenti appartenenti a una categoria omogenea, purché all’interno della categoria abbia aderito almeno il settantacinque per cento dei crediti, l’accordo non abbia carattere liquidatorio, i non aderenti siano informati e messi in condizione di partecipare in buona fede alle trattative, e risultino soddisfatti in misura non inferiore a quella della liquidazione giudiziale.
La differenza pratica, quella che conta per chi deve decidere, è questa: il piano attestato vincola solo chi firma; l’accordo di ristrutturazione, in certe condizioni, vincola anche chi non ha firmato. E l’accordo apre la porta a due strumenti che il piano attestato non ha: le misure protettive dell’art. 54, cioè il blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori, e la transazione su crediti tributari e contributivi dell’art. 63, con la possibilità di ottenere l’omologazione anche senza il sì dell’Agenzia delle Entrate.
Il prezzo di questi vantaggi è la pubblicità e il controllo del tribunale. Un accordo di ristrutturazione è visibile: si iscrive nel registro delle imprese, i creditori possono opporsi, il giudice verifica. Il piano attestato può restare riservato, perché la pubblicazione nel registro delle imprese è rimessa alla scelta del debitore.
Chi può usarli? Vanno bene anche per una piccola srl?
Sì, ma il confine passa dalla nozione di “imprenditore minore”.
Entrambi gli strumenti presuppongono la qualità di imprenditore commerciale — individuale o in forma societaria — in stato di crisi o di insolvenza. Chi resta sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, e quindi è qualificabile come imprenditore minore, è escluso dagli strumenti di regolazione della crisi riservati alle imprese soggette a liquidazione giudiziale e va indirizzato verso le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata.
Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 19 agosto 2025, n. 92, ha riepilogato in modo asciutto cosa il giudice controlla in sede di omologazione di un accordo: la qualità di imprenditore non “minore”, la sussistenza dello stato di crisi o di insolvenza, il raggiungimento della soglia di efficacia del sessanta per cento dell’indebitamento complessivo, e la completezza della documentazione, inclusa la relazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano.
Detto questo, la domanda vera raramente è “posso?”. È “conviene?”. Una srl con un passivo di poco più di un milione, tre banche e una ventina di fornitori, senza debiti erariali significativi, spesso trova nel piano attestato la strada più rapida e più riservata. La stessa srl, con due terzi del passivo verso l’Agenzia delle Entrate, non ha alternative: senza transazione fiscale non risolve niente, e la transazione fiscale vive dentro l’accordo di ristrutturazione o dentro il concordato, non dentro il piano attestato.
Se non decide il tribunale, chi mi garantisce che il piano regga?
Nessuno le garantisce nulla in anticipo. Ed è bene saperlo subito, perché è la fonte del più grande equivoco su questi strumenti.
Nel piano attestato la garanzia è differita: arriva — o non arriva — nel momento in cui qualcuno contesta gli atti compiuti. Il giudizio sull’idoneità del piano non è un timbro apposto una volta per tutte dall’attestatore; è una verifica che il giudice compie ex ante, cioè ricostruendo se, al momento in cui l’atto è stato compiuto, il piano apparisse ragionevolmente idoneo al risanamento.
La Cassazione lo ripete da anni con parole diverse ma con un unico contenuto: l’attestazione è necessaria, non sufficiente. Con la sentenza n. 9743/2022 la Corte ha affermato che l’esenzione presuppone un piano non soltanto attestato, ma realisticamente idoneo al risanamento, valutato al momento della stipula. Con la pronuncia del 7 marzo 2023, n. 6508, ha aggiunto un elemento che molti trascurano: la valutazione va fatta anche dal punto di vista del singolo creditore che ha ricevuto il pagamento o la garanzia, sulla base delle informazioni di cui quel creditore disponeva.
Tradotto: se il piano è stato consegnato alla banca in versione integrale e documentata, la banca è in una posizione molto diversa da quella in cui si trova se ha ricevuto una sintesi di due pagine. La qualità della documentazione consegnata ai creditori non è burocrazia: è la prova che, anni dopo, deciderà chi vince la causa.
Da dove si parte, concretamente? Qual è il primo atto?
Non dalla scelta dello strumento. Si parte dai numeri.
Il primo atto reale è la costruzione di una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, affiancata da un piano di cassa a dodici o ventiquattro mesi. Senza questi due documenti nessuno può dire se serve un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, una composizione negoziata o direttamente un concordato. E soprattutto: senza questi documenti l’attestatore non può lavorare, perché la sua prima attestazione riguarda la veridicità dei dati aziendali, non le speranze dell’imprenditore.
Il secondo passaggio è la mappatura del ceto creditorio per categorie omogenee: banche e intermediari finanziari, fornitori strategici, fornitori non strategici, erario e enti previdenziali, dipendenti, professionisti. Questa mappatura non è un esercizio contabile. Serve a rispondere alla domanda decisiva: quale soglia posso realisticamente raggiungere? Se le banche pesano il quaranta per cento e sono disposte a trattare, il sessanta per cento dell’art. 57 è a portata. Se le banche pesano il quindici per cento e il resto è erario, la partita si sposta interamente sull’art. 63 e sul cram down.
Il terzo passaggio è la scelta dell’attestatore, che deve possedere i requisiti di indipendenza dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII ed essere iscritto nell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza istituito presso il Ministero della Giustizia, oltre che nel registro dei revisori legali.
Solo a questo punto si sceglie lo strumento. Chi inverte l’ordine — prima decide “facciamo un piano attestato”, poi costruisce i numeri per farlo tornare — sta costruendo esattamente il tipo di piano che i giudici smontano.
Quanto tempo ci vuole per arrivare all’omologazione?
Dipende dallo strumento, e la forbice è ampia.
Un piano attestato non ha un’omologazione: il tempo è quello della negoziazione con i creditori più il tempo dell’attestazione. Nella pratica, per un’impresa di medie dimensioni con tre o quattro interlocutori bancari, si parla di alcuni mesi. Non c’è un termine di legge da rispettare, ma c’è un termine di fatto: la liquidità disponibile.
Un accordo di ristrutturazione ha invece una sequenza scandita. La fase più rigida è quella della transazione fiscale: la proposta di pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi va formulata nel corso delle trattative e depositata presso l’agente della riscossione e presso gli uffici competenti in ragione dell’ultimo domicilio fiscale del debitore; da quel deposito decorrono novanta giorni entro i quali le agenzie fiscali e gli enti previdenziali possono aderire. Il decorso infruttuoso di quel termine equivale, ai fini del cram down, a un diniego — ma il termine deve essere scaduto al momento del deposito della domanda di omologazione, altrimenti l’istanza viene respinta.
Dopo l’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese decorrono trenta giorni per le opposizioni dei creditori ai sensi dell’art. 48, comma 4, CCII. Poi il tribunale decide.
Vale la pena ricordare un dettaglio che ogni anno crea equivoci: la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, e non in altri periodi né per durate diverse. Chi programma il calendario di un’omologazione senza tenerne conto rischia di scoprire a settembre che un termine si era comunque consumato.
Chi è l’attestatore, chi lo sceglie, e che responsabilità ha?
Lo sceglie il debitore, ma non è “l’uomo del debitore”. È un professionista indipendente, che non deve avere legami — nemmeno personali — con l’impresa o con chi ha interesse all’operazione di risanamento.
I suoi compiti cambiano a seconda dello strumento. Nel piano attestato (art. 56, comma 4) attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. Nell’accordo di ristrutturazione (art. 57, comma 4) attesta la veridicità dei dati e l’attuabilità dell’accordo, con particolare riferimento all’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge. Quando c’è una transazione fiscale, l’art. 63 CCII gli chiede qualcosa di più: la convenienza — o, secondo la formula normativa, la non deteriorità — del trattamento riservato ai crediti pubblici rispetto all’alternativa liquidatoria.
Quanto alla responsabilità, l’art. 342 CCII punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che, nelle relazioni o attestazioni indicate dalla norma — fra cui proprio quelle degli artt. 56, comma 4, e 57, comma 4 — espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti allegati. La pena è aumentata se il fatto è commesso per conseguire un ingiusto profitto, e fino alla metà se ne deriva un danno per i creditori.
Non è una minaccia astratta: è il motivo per cui un attestatore serio pretende documentazione, riscontri e tempi. Quando un professionista attesta in due settimane un piano che nessuno gli ha spiegato, il problema non è suo soltanto.
Se ho debiti con l’Agenzia delle Entrate posso comunque fare l’accordo?
Sì, e anzi è proprio lì che l’accordo di ristrutturazione mostra il suo vantaggio decisivo rispetto al piano attestato.
Il meccanismo si chiama cram down fiscale e contributivo: quando l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali è determinante per il raggiungimento delle soglie di legge, e la proposta del debitore risulta più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, il tribunale può omologare anche in mancanza di quel consenso.
La questione della giurisdizione — chi decide sul diniego dell’amministrazione — è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia del 25 marzo 2021, n. 8504: il diniego, esplicito o tacito, si contesta davanti al tribunale della crisi e non davanti al giudice tributario, perché prevale l’interesse concorsuale su quello propriamente fiscale.
Attenzione però al limite più severo, che è quello su cui negli ultimi due anni la Cassazione è tornata con insistenza: il cram down non trasforma un rapporto a due con il Fisco in una procedura concorsuale. Serve un accordo autentico, con creditori privati anteriori che abbiano davvero aderito. Ne parliamo in dettaglio più avanti, perché è il punto su cui si perdono più omologazioni.
Il piano attestato va depositato o pubblicato da qualche parte?
La pubblicazione nel registro delle imprese è facoltativa, e la scelta va ponderata caso per caso.
L’art. 56 CCII prevede che il piano possa essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore, e la pubblicazione — a seguito degli interventi correttivi — riguarda non soltanto il piano, ma anche l’attestazione e gli accordi conclusi con i creditori.
Cosa si guadagna pubblicando? Data certa opponibile, tracciabilità, e una posizione probatoria molto più solida se un domani un curatore contesta gli atti esecutivi del piano. Cosa si perde? La riservatezza: chiunque — fornitori, concorrenti, banche non coinvolte, clienti — può consultare il registro e scoprire che l’impresa è in crisi conclamata.
Nella nostra esperienza professionale la scelta si gioca su un criterio semplice: quanto è alto il rischio che l’operazione finisca comunque in liquidazione giudiziale entro il periodo sospetto. Se quel rischio è concreto, la riservatezza è un lusso che si paga carissimo dopo. Se il risanamento è solido e la crisi è ancora reversibile, la riservatezza può valere più della tracciabilità.
Va aggiunto un elemento che spesso decide da solo: conviene far confluire nel piano, come parte integrante, anche gli atti già compiuti nell’immediata prossimità, così da ancorarli all’esenzione. Atti compiuti “prima” e piano formalizzato “dopo” sono, agli occhi del curatore, due cose separate.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Preparazione | Situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata + piano di cassa | Nessun termine di legge, ma dev’essere ravvicinata rispetto agli atti da compiere | Interna / attestatore |
| Attestazione | Relazione del professionista indipendente (artt. 56 c. 4 o 57 c. 4 CCII) | Con data certa | Professionista indipendente |
| Piano attestato | Pubblicazione di piano, attestazione e accordi | Facoltativa, su richiesta del debitore | Registro delle Imprese |
| Accordo — transazione fiscale | Deposito della proposta presso agente della riscossione e uffici competenti | 90 giorni per l’adesione; devono essere decorsi al deposito della domanda di omologazione | Agenzia delle Entrate / enti previdenziali |
| Accordo — misure protettive | Istanza ex artt. 54-55 CCII e pubblicazione | Udienza di conferma entro 30 giorni dall’iscrizione; durata complessiva non superiore a 12 mesi | Tribunale |
| Accordo — accesso | Domanda ex art. 40 CCII con la documentazione dell’art. 39 | Iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese | Tribunale + Registro delle Imprese |
| Accordo — opposizioni | Opposizione dei creditori ex art. 48 c. 4 CCII | 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese | Tribunale |
| Accordo — omologazione | Sentenza di omologazione | — | Tribunale |
| Accordo — impugnazione | Reclamo ex art. 51 CCII | 30 giorni | Corte d’appello |
| Ultimo grado | Ricorso per cassazione | Nei termini di legge | Corte di Cassazione |
| Sospensione feriale | Sospensione dei termini processuali | Dal 1° al 31 agosto | — |
E se un creditore importante non ci sta? Posso obbligarlo?
Dipende dallo strumento, e la differenza è netta.
Nel piano attestato, no. Chi non firma non è vincolato a nulla: continua a poter agire in via esecutiva, iscrivere ipoteche giudiziali, chiedere la liquidazione giudiziale. È la ragione per cui un piano attestato con un dissenziente pesante è un piano che nasce già fragile, per quanto ben scritto.
Nell’accordo di ristrutturazione, in parte sì. Lo strumento è l’accordo a efficacia estesa dell’art. 61 CCII, che consente di estendere gli effetti ai non aderenti appartenenti alla stessa categoria omogenea, in deroga ai principi civilistici per cui il contratto vincola solo le parti. Le condizioni, come detto sopra, sono stringenti: adesione di almeno il settantacinque per cento dei crediti all’interno della categoria, carattere non liquidatorio dell’accordo con prosecuzione dell’attività in via diretta o indiretta, informazione completa e possibilità di partecipare in buona fede alle trattative per tutti i creditori della categoria, e soddisfacimento dei non aderenti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
I creditori a cui si vuole estendere l’accordo vanno raggiunti dalla notifica dell’accordo e della domanda di omologazione, e possono proporre opposizione. La Corte d’appello di Roma, in una pronuncia del 12 marzo 2025, ha chiarito un corollario processuale rilevante: il creditore non aderente che non abbia proposto opposizione non può poi reclamare la sentenza di omologazione.
C’è un dato pratico che vale più di ogni commento: la costruzione delle categorie omogenee è la parte dell’accordo che i creditori dissenzienti attaccano per prima. Categorie costruite in modo strumentale per isolare un dissenziente sono la via più rapida verso il rigetto.
I miei debiti sono quasi tutti col Fisco: posso imporgli lo stralcio?
No, e questo è il punto su cui negli ultimi anni si è rotto il maggior numero di operazioni.
L’idea che circola — “ho l’ottanta per cento di debito erariale, faccio un accordo con due fornitori, chiedo il cram down e il Fisco deve subire” — è esattamente ciò che la Corte di cassazione ha smontato in modo sistematico fra la fine del 2024 e la prima metà del 2026.
La linea è partita dalla sentenza del 17 dicembre 2024, n. 32954, secondo cui requisito essenziale dell’omologazione, quando l’amministrazione non aderisce, è che altri creditori — pur di peso minore — abbiano prestato il consenso, così che l’adesione forzosa operi come fattore additivo per raggiungere la maggioranza; diversamente, non si potrebbe nemmeno parlare di un accordo, e il creditore pubblico subirebbe una coazione derivante da un’iniziativa unilaterale del debitore, fuori da ogni logica concorsuale.
L’ordinanza del 7 dicembre 2025, n. 31892, ha precisato che non si computano fra i creditori aderenti quelli il cui credito nasce dalla stessa procedura di ristrutturazione: servono creditori anteriori. L’ordinanza del 16 marzo 2026, n. 5918, ha ribadito che l’assenza di accordi con creditori diversi da quelli pubblici preclude in radice l’invocabilità del cram down, perché viene meno la stessa possibilità di considerare “determinante” la mancata adesione ai fini della soglia del sessanta per cento.
E l’ordinanza del 26 febbraio 2026, n. 4365, ha coniato l’espressione più efficace: “transazione fiscale forzosa”. Il caso riguardava una società già in liquidazione volontaria, con passivo quasi interamente tributario, che aveva soddisfatto integralmente ogni altro debito lasciando all’erario una frazione minima del credito e a due soli chirografari importi irrisori. La Corte ha ritenuto che la deviazione dalla causa tipica dell’istituto sia di per sé ostativa al cram down, a prescindere dal confronto con l’alternativa liquidatoria, e ha ricondotto l’accertamento dell’intento abusivo a un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione nei soli limiti del vizio di motivazione.
Qui la scelta del difensore diventa determinante, perché la costruzione dell’accordo va progettata a monte in modo da reggere questo scrutinio, e va poi difesa in omologazione, in reclamo e — se serve — in legittimità. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la trattativa con il ceto creditorio e la difesa tecnica dell’accordo fino all’ultimo grado restano nelle stesse mani, senza passaggi di consegne quando la partita si sposta in tribunale.
Va detto, per equilibrio, che c’è anche un versante favorevole al debitore. L’ordinanza del 15 marzo 2026, n. 5866, ha chiarito che il cram down non è un procedimento autonomo ma una regola che opera nella fase di approvazione, e che il debitore non deve dimostrarsi “meritevole”: basta che il piano risulti oggettivamente più conveniente della liquidazione. E la sentenza del 22 aprile 2026, n. 10723, ha affermato che nemmeno condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari ostano di per sé all’omologazione, ove il giudice accerti la convenienza economica della proposta e non emergano deficit informativi.
Ho firmato garanzie personali: questi strumenti mi proteggono?
No, non automaticamente, e questa è la domanda che gli imprenditori fanno sempre troppo tardi.
Piano attestato e accordo di ristrutturazione operano sul debito dell’impresa. La fideiussione, l’avallo, l’ipoteca concessa dal socio sull’immobile personale sono rapporti autonomi. Se l’accordo prevede uno stralcio del debito bancario, il creditore può — salvo diversa pattuizione — rivalersi sul garante per la parte non soddisfatta.
L’art. 59 CCII regola la posizione dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili, ma non trasforma la ristrutturazione societaria in una liberazione automatica del garante persona fisica. Il modo per proteggere il garante non è sperare: è negoziarlo espressamente, inserendo nell’accordo con la singola banca la liberazione o la limitazione della garanzia come parte integrante dello scambio.
Quando la garanzia personale è già escussa, o quando l’esposizione personale del socio è tale da rendere la sua situazione autonomamente insostenibile, si apre un secondo fronte: quello delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che al garante persona fisica possono restare aperte anche quando la società segue un percorso diverso. Coordinare i due binari — impresa e persona — è un lavoro che richiede di padroneggiarli entrambi, e che va impostato all’inizio, non quando arriva il precetto a casa.
Se il piano non regge, tutto quello che ho fatto mi si ritorce contro?
Non tutto, ma molto dipende da come è stato documentato.
Se sopravviene la liquidazione giudiziale, il curatore esamina gli atti compiuti nel periodo sospetto e valuta quali revocare. Gli atti esecutivi del piano attestato sono esentati dall’art. 166, comma 3, lett. d), CCII — sia dalla revocatoria concorsuale sia da quella ordinaria esercitata dal curatore — ma l’esenzione va provata, e l’onere della prova grava su chi la invoca.
Su questo la Cassazione è stata durissima. Con la pronuncia n. 33618/2024 la Corte ha stabilito che, in sede di opposizione allo stato passivo, spetta al creditore dimostrare l’esistenza di un valido piano attestato: nel caso deciso, un istituto di credito aveva visto negata l’esenzione per la garanzia ipotecaria ricevuta perché il piano non era stato prodotto in giudizio in forma completa e sottoscritta. Non si discuteva della bontà del risanamento: si discuteva del fatto che il documento non c’era.
La stessa logica emerge dalla pronuncia del 2020, n. 3018, che aveva già chiarito come il giudice debba compiere una verifica sostanziale e non meramente formale, e da quella dell’11 marzo 2025, n. 9811, che ha ribadito come la revoca di pagamenti o garanzie sia ammessa quando l’atto non sia conforme alle norme o il piano risulti manifestamente inidoneo. L’estensione dell’esenzione anche alla revocatoria ordinaria era stata affermata da Cass. n. 1147/2023.
La conclusione operativa è che il piano attestato non protegge di per sé: protegge il piano attestato che sopravvive alla prova documentale anni dopo. Data certa, sottoscrizioni, tracciabilità della consegna ai creditori, coerenza fra atti compiuti e atti previsti: sono questi i quattro elementi che decidono l’esito.
Rischio conseguenze penali?
Il rischio esiste, ma non nasce dall’aver tentato il risanamento: nasce dall’aver falsato i presupposti.
Il piano attestato e l’accordo di ristrutturazione non sono, di per sé, atti sospetti. Al contrario: l’ordinamento li incoraggia, e la loro corretta esecuzione opera come limite alla configurabilità di alcune fattispecie di bancarotta preferenziale, proprio perché i pagamenti sono compiuti in esecuzione di uno strumento tipizzato.
Il fronte penale si apre altrove: sulla veridicità dei dati. L’art. 342 CCII, come detto sopra, colpisce il professionista attestatore che espone informazioni false od omette informazioni rilevanti sulla veridicità dei dati. La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 13016/2024, ha escluso che il nuovo art. 342 CCII abbia avuto effetti abrogativi parziali rispetto all’art. 236-bis della legge fallimentare, confermando la continuità normativa fra le due fattispecie.
Ma l’attestatore non lavora nel vuoto: lavora sui dati che l’impresa gli fornisce. Un imprenditore che occulta una posizione debitoria, che non segnala un contenzioso rilevante, che presenta magazzino o crediti a valori non giustificati, non sta “aiutando” il piano: sta costruendo il presupposto di un procedimento penale che arriverà dopo, insieme al curatore.
Come faccio a capire se lo studio legale che ho davanti è quello giusto?
Le suggerisco cinque domande da fare al primo incontro. Le risposte le diranno più di qualunque profilo.
Primo: mi chiedono i numeri prima di propormi lo strumento? Uno studio che al primo incontro le dice “facciamo un accordo di ristrutturazione” senza aver visto una situazione patrimoniale aggiornata e un piano di cassa sta vendendo un prodotto, non impostando una strategia.
Secondo: chi mi difenderà se il piano viene contestato fra tre anni? Questi strumenti hanno una coda lunga. L’esenzione da revocatoria si verifica in giudizio, l’omologazione si difende in reclamo e in Cassazione. Uno studio che imposta l’operazione e poi passa il contenzioso a un altro professionista sta spezzando la linea difensiva nel punto più delicato.
Terzo: c’è un commercialista che lavora sullo stesso caso, o solo un avvocato? Il piano è un documento economico-finanziario prima che giuridico. Le proiezioni di cassa, la sostenibilità del debito residuo, il confronto con lo scenario liquidatorio sono materia da numeri. Chi tratta il piano come un atto giudiziario produce piani che l’attestatore non firma.
Quarto: conoscono dall’interno la logica di chi valuta? Un professionista che è anche gestore della crisi o fiduciario di un OCC sa come viene letta una relazione di convenienza, perché quelle relazioni le ha scritte. È un vantaggio informativo che non si improvvisa.
Quinto: mi dicono anche quello che non funziona? Se nessuno le ha spiegato che il cram down non si ottiene con due fornitori simbolici, che le garanzie personali non cadono da sole, e che un piano non documentato non protegge nulla, non le hanno detto la verità: le hanno detto quello che voleva sentire.
Nessuno può promettere un risultato — né noi né altri, e chi lo fa va guardato con sospetto. Si possono promettere metodo, continuità e verità sui rischi.
Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?
Meno di quanto pensa, ma il conto alla rovescia non è quello che immagina.
Non è il pignoramento a chiudere la partita. Sono tre eventi, in ordine di gravità crescente. Il primo è l’esaurimento della cassa operativa: senza risorse per pagare fornitori strategici e dipendenti nei mesi della trattativa, nessun piano è attuabile, perché l’attestatore non può attestare la fattibilità di un percorso che l’impresa non può finanziare. Il secondo è il deterioramento della posizione bancaria: quando le esposizioni migrano a sofferenza e i crediti vengono ceduti a operatori specializzati, l’interlocutore cambia e cambia anche la sua logica di valutazione. Il terzo è il deposito di un’istanza di liquidazione giudiziale da parte di un creditore o del pubblico ministero, che comprime drasticamente gli spazi negoziali.
C’è però un dato che gioca a favore di chi si muove per tempo, e riguarda proprio la controparte pubblica. La legge 7 gennaio 2026, n. 1, riformando la disciplina della responsabilità amministrativa, ha escluso la configurabilità della colpa grave per le transazioni fiscali in materia tributaria, riservando la responsabilità del funzionario ai soli casi di dolo. Per anni il timore del danno erariale aveva costituito un disincentivo di fatto all’adesione dei creditori pubblici anche a proposte oggettivamente vantaggiose. La rimozione di quel disincentivo, unita all’orientamento di legittimità che qualifica la valutazione dell’amministrazione in termini di discrezionalità tecnica più che di discrezionalità amministrativa pura, rende oggi le trattative con l’erario meno bloccate di quanto fossero due o tre anni fa.
La finestra utile esiste. Ma è una finestra, non una porta sempre aperta.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri plausibili. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi che servono a far vedere come si muovono i meccanismi.
Ipotesi 1 — Piano attestato ex art. 56 CCII e prova dell’esenzione
Alfa Srl, impresa manifatturiera, esposizione complessiva di 1.863.000 €: 1.120.000 € verso tre istituti bancari, 743.000 € verso fornitori. Nessun debito erariale rilevante.
Il piano prevede: riscadenzamento del debito bancario su 84 mesi con dodici mesi di preammortamento; nuova finanza per 250.000 €, assistita da ipoteca volontaria di secondo grado sul capannone; stralcio del 30% del debito fornitori con pagamento del residuo in 24 rate. Attestazione con data certa il 14 aprile; ipoteca iscritta il 6 maggio; primi pagamenti ai fornitori da giugno.
Diciannove mesi dopo il piano salta e si apre la liquidazione giudiziale. Il curatore agisce in revocatoria contro l’ipoteca del maggio.
Sviluppo A. La banca produce in giudizio il piano completo e sottoscritto, l’attestazione con data certa, la corrispondenza da cui risulta che il piano integrale le era stato trasmesso il 22 aprile, e la documentazione da cui emerge che l’ipoteca era espressamente prevista fra gli atti esecutivi. L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), CCII opera, e il giudice valuta l’idoneità del piano ex ante, sulla base delle informazioni allora disponibili alla banca. La garanzia regge.
Sviluppo B. Stessi fatti, ma la banca aveva ricevuto solo una sintesi esecutiva e il piano non risulta sottoscritto. Alla luce dell’orientamento di Cass. n. 33618/2024, l’onere probatorio non è assolto e l’esenzione non opera: l’ipoteca viene revocata, e il credito da assistito diventa chirografario.
Fra i due sviluppi cambia soltanto la documentazione. Non l’operazione economica.
Ipotesi 2 — Accordo ex art. 57 CCII con transazione fiscale e cram down
Beta Srl, passivo complessivo 4.238.000 €: 2.706.000 € verso Agenzia delle Entrate e enti previdenziali, 913.000 € verso banche, 619.000 € verso fornitori.
Adesioni raccolte: tutte le banche e la quasi totalità dei fornitori, per complessivi 1.532.000 €, pari al 36,15% dell’indebitamento. Il 60% dell’art. 57 non è raggiunto. La proposta di transazione fiscale, depositata il 3 febbraio, prevede il pagamento del 27% dei crediti pubblici in 60 rate; l’attestatore certifica che in liquidazione giudiziale quei crediti otterrebbero circa l’11%.
Sviluppo A. Decorsi i novanta giorni senza adesione, la domanda di omologazione viene depositata dopo il 4 maggio. Il tribunale verifica che l’adesione mancata sia determinante — con essa la soglia sarebbe ampiamente superata — e che la proposta sia più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Esiste un nucleo consistente di creditori privati anteriori aderenti, non simbolico: il presupposto concorsuale c’è. L’omologazione forzosa è concedibile.
Sviluppo B. Stessa società, ma i soli aderenti sono due fornitori per complessivi 9.400 €, mentre banche e altri chirografari sono stati integralmente soddisfatti fuori dall’accordo. Qui si ricade nella figura descritta da Cass. n. 4365/2026: l’operazione non è una ristrutturazione, è una falcidia erariale imposta. L’omologazione va negata, e la censura in Cassazione resta confinata al vizio di motivazione.
Variante procedurale. Se la domanda fosse stata depositata il 20 aprile, quindi prima dello spirare dei novanta giorni, l’istanza sarebbe stata respinta per ragioni puramente temporali, indipendentemente dalla bontà del piano.
La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare
“Chi difenderà questo piano fra tre anni, quando ad attaccarlo sarà un curatore?”
È la domanda assente da quasi tutti i primi incontri, e paradossalmente è quella che determina l’esito.
La ragione è strutturale. Piani attestati e accordi di ristrutturazione sono strumenti a verifica differita. Nel piano attestato, come si è visto, il giudizio sull’idoneità arriva soltanto se e quando l’impresa finisce in liquidazione giudiziale: fino a quel momento nessuno ha certificato nulla in modo vincolante. Nell’accordo, l’omologazione è solo il primo grado di una vicenda che può proseguire in reclamo davanti alla Corte d’appello e poi in Cassazione — e la giurisprudenza degli ultimi anni dimostra che ci arriva spesso.
Ne discendono tre conseguenze pratiche.
La prima riguarda come si scrive il piano. Un piano scritto pensando solo alla trattativa è un documento commerciale: convince le banche oggi e non regge domani. Un piano scritto pensando anche al giudizio futuro contiene elementi che nell’immediato sembrano superflui — l’analisi comparativa con lo scenario liquidatorio, la ricostruzione delle cause della crisi, la tracciatura di ogni atto esecutivo previsto — e che diventano decisivi quando qualcuno lo mette in discussione.
La seconda riguarda come si conserva la documentazione. Le trasmissioni ai creditori, le versioni del piano, le date, le sottoscrizioni: tutto ciò va costruito come si costruisce un fascicolo processuale, perché è esattamente quello che diventerà.
La terza riguarda chi tiene la linea. Se il professionista che ha impostato l’operazione non è lo stesso che la difenderà nei gradi successivi, la strategia si spezza proprio dove serve compattezza. Chi arriva dopo eredita scelte che non ha compiuto, con vincoli che non ha negoziato.
Non è una questione di prestigio. È una questione di sopravvivenza dell’operazione: un piano si difende meglio se chi lo difende sa perché ogni sua clausola è scritta così.
Ma i giudici, cosa dicono?
Ecco i riferimenti principali, con gli estremi e il senso di ciascuno espresso in parole nostre.
1) Cass. civ., Sez. Unite, 25 marzo 2021, n. 8504. Il diniego, esplicito o tacito, dell’amministrazione finanziaria alla proposta di transazione fiscale si contesta davanti al giudice della crisi e non davanti al giudice tributario, per la prevalenza dell’interesse concorsuale. Rilevanza: è la pronuncia che ha reso il cram down fiscale una partita giocabile davanti al tribunale che omologa.
2) Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32954. Perché l’accordo sia omologabile senza l’adesione del creditore pubblico occorre che altri creditori, pur di peso minore, abbiano aderito, così che l’adesione forzosa operi come fattore additivo per raggiungere la maggioranza; altrimenti manca l’accordo stesso e viene meno la concorsualità. Rilevanza: segna l’inizio della linea restrittiva sul cram down “a due” con il Fisco.
3) Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996. In caso di apertura della liquidazione successiva all’omologazione dell’accordo, i crediti vanno ammessi al passivo nel loro ammontare originario, detratti gli importi nel frattempo pagati. Rilevanza: chiarisce che l’omologazione non consolida definitivamente la falcidia se l’accordo poi non regge.
4) Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34837. L’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese deve intervenire entro il termine fissato dal giudice a seguito della domanda prenotativa. Rilevanza: i termini procedurali sono condizioni di ammissibilità, non formalità.
5) Cass. civ., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34842. Nel trattamento dei crediti tributari e contributivi all’interno dell’accordo va rispettata la regola di priorità relativa. Rilevanza: la costruzione del trattamento dei crediti pubblici non è libera.
6) Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2025, n. 11218. La sequenza fra iscrizione nel registro delle imprese e deposito del ricorso in tribunale ha una tempistica necessaria, che condiziona la stessa ammissibilità dell’accesso. Rilevanza: conferma che l’ordine degli adempimenti è sostanziale.
7) Cass. civ., Sez. I, ord. 7 dicembre 2025, n. 31892. Non si computano fra i creditori aderenti quelli il cui credito trova la propria fonte nella stessa procedura di ristrutturazione: senza aderenti anteriori non c’è omologazione forzosa. Rilevanza: chiude la scorciatoia di “fabbricare” adesioni interne alla procedura.
8) Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365. L’accordo che si risolva in una mera falcidia del credito erariale, senza contestuale ristrutturazione del debito verso altri creditori, integra un uso deviato dell’istituto e non è omologabile; l’accertamento dell’intento abusivo è apprezzamento di fatto, censurabile in legittimità solo per vizio di motivazione. Rilevanza: è oggi il precedente più citato contro le “transazioni fiscali forzose”.
9) Cass. civ., Sez. I, ord. 15 marzo 2026, n. 5866. Il cram down non è un procedimento autonomo ma una regola operante nella fase di approvazione; accertato che il dissenso pubblico è determinante, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza a quella dell’amministrazione, e il debitore non deve dimostrare alcuna “meritevolezza”. Rilevanza: è la pronuncia che il debitore invoca contro dinieghi motivati sul comportamento pregresso.
10) Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5918. L’assenza di accordi con creditori diversi da quelli pubblici preclude in radice l’invocabilità del cram down, venendo meno la possibilità stessa di considerare determinante la mancata adesione rispetto alla soglia dell’art. 57 CCII. Rilevanza: conferma e generalizza la linea del 2024-2025.
11) Cass. civ., Sez. I, 9 marzo 2026, n. 5309. È legittima l’applicazione, già alle proposte depositate dopo l’entrata in vigore del d.l. 69/2023, della soglia minima di soddisfacimento introdotta in sede di conversione, senza che ciò imponga la rimessione alla Corte costituzionale. Rilevanza: incide sulle proposte formulate a cavallo della modifica normativa.
12) Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Nel concordato in continuità, nel testo anteriore al correttivo del 2024, l’omologazione forzosa può fondarsi sull’adesione di una sola classe di creditori votanti. Rilevanza: utile nella comparazione fra accordo e concordato quando l’adesione è frammentata.
13) Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723. Condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari non ostano di per sé all’omologazione con cram down, se il giudice accerta la convenienza economica della proposta e non emergono profili di decettività o carenze informative. Rilevanza: separa il giudizio di convenienza da quello sul comportamento pregresso dell’imprenditore.
14) Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555. Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari e previdenziali non passa dalla transazione fiscale dell’art. 88 CCII, essendo governata da una disciplina autonoma e semplificata imperniata sull’OCC e sulla relazione di convenienza. Rilevanza: rileva per l’imprenditore sotto soglia e per il garante persona fisica.
15) Cass. civ., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6508. L’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi del piano richiede un esame ex ante calibrato anche sulla posizione del creditore che ha ricevuto il pagamento o la garanzia, alla luce delle informazioni di cui disponeva. Rilevanza: è la ragione per cui la trasmissione documentata del piano ai creditori è decisiva.
16) Cass. civ., Sez. I, n. 9743/2022. L’esenzione presuppone un piano non solo attestato ma realisticamente idoneo al risanamento, valutato al momento della stipula. Rilevanza: l’attestazione è condizione necessaria, mai sufficiente.
17) Cass. civ., Sez. I, n. 33618/2024. In sede di opposizione allo stato passivo grava sul creditore l’onere di provare l’esistenza di un valido piano attestato: se il piano non è prodotto in forma completa e sottoscritta, la garanzia non gode dell’esenzione. Rilevanza: è la pronuncia che trasforma la conservazione documentale in strategia difensiva.
18) Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 2025, n. 9811. La revoca di pagamenti o garanzie resta ammessa quando l’atto non sia conforme alle norme o il piano risulti manifestamente inidoneo. Rilevanza: conferma la soglia della manifesta inidoneità come limite del sindacato.
19) Cass. civ., n. 1147/2023 e Cass. civ., n. 3018/2020. La prima ha esteso la clausola di esenzione anche alla revocatoria ordinaria; la seconda ha chiarito che il giudice deve compiere una verifica sostanziale dell’idoneità del piano. Rilevanza: insieme delimitano l’ampiezza e i confini della protezione.
20) Cass. pen., n. 13016/2024. L’art. 342 CCII non ha prodotto effetti abrogativi parziali rispetto all’art. 236-bis l. fall.: fra le due fattispecie di falso in attestazioni e relazioni vi è continuità normativa. Rilevanza: chiude ogni illusione di attenuazione del rischio penale per l’attestatore.
21) Trib. Forlì, 19 agosto 2025, n. 92. Riepiloga i requisiti che il tribunale verifica in omologazione: qualità di imprenditore non minore, stato di crisi o insolvenza, soglia del 60%, completezza documentale e relazione del professionista indipendente. Rilevanza: è la checklist di merito più chiara degli ultimi anni.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco gli interventi che lo Studio Monardo svolge in questa materia, in ordine di sequenza operativa.
- Ricostruiamo la posizione debitoria integrale, incrociando estratto di ruolo, centrale rischi, contabilità e contratti, così da avere il perimetro reale del passivo prima di ipotizzare qualsiasi strumento.
- Costruiamo il piano di cassa a 12 e 24 mesi insieme ai commercialisti dello Studio, per verificare se l’impresa può finanziare il percorso di risanamento che si sta progettando.
- Verifichiamo la soglia raggiungibile, mappando i creditori per categorie omogenee e calcolando se sia più realistico l’art. 57, l’art. 60 o l’art. 61 CCII.
- Redigiamo il piano con il contenuto minimo dell’art. 56 CCII, comprese cause della crisi, iniziative, tempistica, piani alternativi e misure correttive, e lo predisponiamo perché regga la verifica giudiziale differita.
- Interloquiamo con l’attestatore fornendogli la documentazione a supporto e i riscontri necessari, senza sostituirci al suo giudizio e senza comprimerne i tempi di verifica.
- Predisponiamo e depositiamo la proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII presso l’agente della riscossione e gli uffici competenti, presidiando il decorso dei novanta giorni e la corretta collocazione temporale della domanda di omologazione.
- Depositiamo la domanda di accesso e l’istanza di misure protettive ex artt. 54-55 CCII, e sosteniamo la conferma delle misure all’udienza fissata dal tribunale.
- Costruiamo il fascicolo probatorio dell’esenzione da revocatoria: data certa, versioni sottoscritte, tracciabilità delle trasmissioni ai creditori, corrispondenza fra atti previsti e atti compiuti.
- Resistiamo alle opposizioni dei creditori nei trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese e difendiamo l’accordo in sede di omologazione.
- Proponiamo o resistiamo al reclamo in Corte d’appello e al ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva impostata all’origine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questa materia pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: è la qualificazione che riguarda esattamente la conduzione delle trattative fra impresa in difficoltà e ceto creditorio, che è il cuore sia del piano attestato sia dell’accordo di ristrutturazione. A questa si affianca il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, decisivo quando il passivo è composto da esposizioni bancarie e da crediti erariali che richiedono, nello stesso piano, competenze contrattuali e competenze fiscali.
La continuità della strategia è il tratto distintivo del nostro modo di lavorare: chi imposta l’operazione è lo stesso che la difende in omologazione, in reclamo e, se necessario, davanti alla Corte di Cassazione. Non c’è un passaggio di consegne nel punto in cui la partita diventa contenziosa, e non c’è un difensore che debba ricostruire a posteriori il senso di clausole scritte da altri.
Lo Studio lavora con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché un piano di risanamento è un documento economico prima ancora che giuridico: le proiezioni di cassa, il confronto con lo scenario liquidatorio e la sostenibilità del debito residuo si costruiscono con i numeri, e i numeri vanno poi tradotti in clausole che reggano davanti a un giudice. Assumiamo obbligazioni di mezzi, mai di risultato: analizziamo, verifichiamo, negoziamo e difendiamo — senza promettere esiti che nessun professionista serio può promettere.
Tre cose da portare via
Se di questa guida dovesse ricordare solo tre passaggi, siano questi.
Il piano attestato protegge solo se è documentato. L’esenzione da revocatoria non nasce dall’attestazione: nasce dalla capacità di provare, anni dopo, che esisteva un piano completo, sottoscritto, con data certa, effettivamente conosciuto dai creditori e coerente con gli atti compiuti.
Il cram down fiscale non è una scorciatoia. Serve un accordo autentico con creditori privati anteriori di peso non simbolico: l’orientamento consolidato della Cassazione fra il 2024 e il 2026 non lascia margini a costruzioni che riducano l’operazione a un braccio di ferro con l’erario.
La scelta dello studio legale è una scelta di continuità. Questi strumenti si verificano nel tempo, non nel momento in cui si firmano, e il difensore che li ha progettati è quello meglio attrezzato a difenderli quando vengono contestati.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché le abilitazioni certificate dell’Avvocato coincidono con ciò che la materia richiede: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 per condurre le trattative di risanamento, il Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC per conoscere dall’interno come si valuta la convenienza di un piano, il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per costruire il trattamento dei crediti bancari ed erariali, e la qualifica di avvocato cassazionista per accompagnare l’operazione fino all’ultimo grado di giudizio.
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