Segnalazione Crif Per Sconfinamento Fido: Cosa Fare Legalmente Per Difendersi

Nella grandissima parte dei casi che arrivano in studio, la segnalazione per sconfinamento non diventa un problema perché il cliente avesse torto: diventa un problema perché nessuno ha fatto la cosa giusta nei primi trenta giorni. Lo sconfinamento è un fatto tecnico, spesso di importo modesto, a volte perfino tollerato dalla banca stessa. Ciò che lo trasforma in un blocco dell’accesso al credito per anni è la sequenza di reazioni sbagliate che gli si costruisce attorno: il silenzio, l’attesa, il pagamento fatto nella convinzione che cancelli il dato, la contestazione scritta senza aver mai letto il report, la causa avviata senza una riga di prova del pregiudizio.

L’esperienza insegna che gli errori sono sempre gli stessi sei, e sempre nello stesso ordine:

  1. Trattare lo sconfinamento come una faccenda interna alla banca e non muoversi entro il mese contabile.
  2. Credere che uno sconfinamento “coperto” o tollerato dalla banca non venga segnalato.
  3. Contestare la segnalazione senza aver prima acquisito il proprio report Centrale Rischi e SIC.
  4. Pagare, o firmare un rientro, convinti che il pagamento cancelli la segnalazione.
  5. Rinunciare al reclamo e al ricorso, oppure agire senza aver costruito la prova del danno.
  6. Lasciar passare il momento in cui l’azione d’urgenza e la segnalazione della contestazione avrebbero ancora avuto senso.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il tema è, prima che privacy, diritto bancario del rapporto di conto corrente: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e la contestazione di una segnalazione per sconfinamento richiede esattamente questo — leggere gli estratti conto, ricostruire accordato, accordato operativo e utilizzato mese per mese, verificare se l’anomalia esisteva davvero. E poiché queste vicende si risolvono spesso in un giudizio di impugnazione che può arrivare fino all’ultimo grado, conta che il difensore sia avvocato cassazionista: la linea difensiva impostata sul reclamo alla banca è la stessa che, se necessario, verrà portata davanti alla Corte di Cassazione.

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Errore 1 — Trattare lo sconfinamento come un fatto interno alla banca e non muoversi entro il mese contabile

L’errore

Il conto va oltre il limite del fido il 4 del mese per 3.100 euro, perché un incasso atteso non arriva. Il cliente lo nota, si dice che rientrerà con la prima fattura utile, e la prima fattura utile slitta al mese successivo. Nessuno telefona alla banca, nessuno scrive, nessuno chiede quale sia la data entro cui il conto deve tornare in bonis. Il 31 del mese lo sconfinamento è ancora lì.

Perché è un errore

Perché la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, disciplinata dalla Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991, non fotografa il rapporto in continuo: lo fotografa alla data di riferimento di fine mese. Lo sconfinamento è definito come la differenza positiva tra l’utilizzato di una linea di credito e il relativo accordato operativo, e ciò che conta è quanto vale quella differenza il giorno della rilevazione. La segnalazione dell’intera posizione scatta quando, alla data di riferimento, l’esposizione verso quell’intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; la soglia scende a 250 euro se il cliente viene classificato a sofferenza.

Il punto che sfugge quasi sempre è che il calendario non è negoziabile. La rilevazione è mensile, i dati vengono trasmessi nelle settimane successive e diventano visibili al resto del sistema bancario con uno sfasamento di poche settimane. Chi rientra il 29 non compare; chi rientra il 3 del mese dopo compare, e da quel momento in avanti quella riga esiste.

Le conseguenze

La prima conseguenza è la visibilità: le informazioni registrate in Centrale dei Rischi restano consultabili dagli intermediari aderenti con riferimento agli ultimi trentasei mesi. Un unico mese di sconfinamento non rientrato produce un dato che gli altri istituti vedranno per tre anni, e che entra in ogni istruttoria di finanziamento, rinnovo di fido, richiesta di leasing o valutazione di controparte commerciale.

La seconda è il meccanismo dell’inadempimento persistente. La Circolare 139/1991 distingue, tra i crediti diversi dalle sofferenze, i crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni e fino a 180, e quelli oltre 180 giorni. Non serve una valutazione discrezionale della banca: superata la continuità, la classificazione è dovuta.

La terza è la definizione armonizzata di default. Dal 2021, per effetto delle Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di default e del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018, l’arretrato rilevante scatta quando vengono superate contemporaneamente una soglia assoluta — 100 euro per le esposizioni al dettaglio, 500 euro per le altre — e una soglia relativa dell’1% dell’esposizione complessiva verso la controparte, per oltre 90 giorni consecutivi. Sono cifre piccolissime rispetto a quello che la maggior parte delle persone immagina.

Cosa fare invece

La prima domanda da fare alla banca, per iscritto, non è “posso rientrare?” ma “entro quale data contabile devo rientrare perché la posizione non venga rilevata?”. È una domanda tecnica, a cui il gestore risponde, e che sposta la trattativa dal terreno del favore a quello della scadenza. Nello stesso giorno vanno fatte tre cose: quantificare esattamente lo sconfinamento leggendo il saldo disponibile e non il saldo contabile; verificare sul contratto quale sia l’accordato e se esistano linee promiscue su cui il margine possa essere spostato; mettere per iscritto alla banca una proposta di rientro datata, anche parziale, che documenti la volontà e la tempistica.

Se il rientro integrale non è possibile, si negozia il perimetro: ampliamento temporaneo dell’accordato, utilizzo di una diversa linea con margine disponibile, anticipo su fatture già emesse. Ogni euro di accordato in più riduce la differenza positiva su cui si costruisce la segnalazione.

Il dettaglio che pochi conoscono

Lo sconfinamento, in sé, ha anche un costo contrattuale specifico: l’art. 117-bis del Testo Unico Bancario disciplina la remunerazione degli sconfinamenti e degli affidamenti, ammettendo, oltre al tasso debitore sulle somme utilizzate, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa. Quella commissione, nei mesi di sconfinamento ripetuto, produce spesso addebiti che a loro volta consumano il margine e alimentano lo sconfinamento successivo. Contestare la legittimità o la corretta pattuizione di quelle voci non è un dettaglio contabile: se gli addebiti erano indebiti, l’importo dello sconfinamento va ricalcolato, e con esso il presupposto stesso della segnalazione.


Errore 2 — Credere che uno sconfinamento tollerato o “coperto” dalla banca non venga segnalato

L’errore

Il cliente presenta un bonifico che porterebbe il conto oltre il fido. La banca lo esegue. Nessuno lo blocca, nessuno chiama. Da questo comportamento il cliente ricava una conclusione ragionevole ma sbagliata: se me l’hanno lasciato passare, allora era autorizzato, e se era autorizzato non c’è nulla da segnalare. Lo stesso ragionamento si applica, in scala più grande, a chi sconfina abitualmente da mesi con la piena consapevolezza del gestore.

Perché è un errore

Perché la tolleranza della banca non modifica l’accordato. La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza n. 29317 del 22 dicembre 2020, ha affrontato proprio il caso di un cliente che aveva reiteratamente superato il limite del fido con la tolleranza dell’istituto per un certo periodo: ha stabilito che quel comportamento resta mera tolleranza, non implica alcuna modifica tacita del contratto, e non impedisce alla banca di esercitare il recesso ad nutum dall’apertura di credito a tempo indeterminato purché con congruo preavviso, ai sensi dell’art. 1845, comma 3, c.c. Detto in termini operativi: il fido “di fatto” non esiste. Esiste l’accordato operativo comunicato, e tutto ciò che lo eccede è sconfinamento.

C’è poi un secondo profilo, ancora più recente e ancora poco assimilato. Fino al 2025 il quadro segnaletico prevedeva la rilevazione dei soli sconfinamenti su conti affidati, cioè su conti per i quali un fido era stato concordato. Con le precisazioni pubblicate il 25 giugno 2025, la Banca d’Italia ha stabilito che, a partire dalla data contabile di giugno 2025, formano oggetto di segnalazione in Centrale dei Rischi anche gli sconfinamenti su conti privi di affidamento, sempre che superino le soglie previste, rinviando la formalizzazione al successivo aggiornamento della Circolare 139/1991. Nella stessa sede è stato previsto che, per i contratti di conto corrente già in essere, gli intermediari informino i clienti — alla prima occasione utile e secondo le modalità dell’art. 119 TUB — che eventuali sconfinamenti saranno oggetto di segnalazione al superamento delle soglie.

Le conseguenze

La conseguenza più grave è che chi ha convissuto per mesi con uno sconfinamento tollerato scopre di avere non una segnalazione, ma una serie continuativa di segnalazioni mensili, ed è la continuità — non il singolo mese — a far scattare la classificazione fra gli inadempimenti persistenti oltre i 90 e poi oltre i 180 giorni. Quella progressione è il vero danno: apre la strada a valutazioni di deterioramento sull’intera posizione, e con esse alla richiesta di rientro, alla revoca degli affidamenti e, nei casi più esposti, alla classificazione a sofferenza.

Una precisazione di onestà, però, va fatta subito, perché nel contenzioso pesa: la segnalazione di mero sconfinamento non è la segnalazione a sofferenza. Una parte della giurisprudenza di merito — pronunce dei Tribunali di Milano e di Venezia richiamate nella letteratura specialistica sul contenzioso in Centrale Rischi — ha escluso il carattere immediatamente pregiudizievole della segnalazione di mero sconfinamento, osservando che in quel caso la banca non compie alcun apprezzamento discrezionale sull’affidabilità del cliente, ma registra un dato oggettivo. Chi impugna una segnalazione di sconfinamento come se fosse una segnalazione a sofferenza si espone a un rigetto quasi certo. La difesa efficace è un’altra: dimostrare che il dato oggettivo era sbagliato, o che era stato costruito su addebiti indebiti, o che l’accordato operativo era in realtà diverso.

Cosa fare invece

La regola operativa è: ogni concessione della banca va messa per iscritto, e va messa per iscritto prima che serva. Se il gestore accorda un margine temporaneo per consentire il rientro, quel margine deve risultare da una comunicazione formale che ne indichi importo e durata, perché è quel documento — e non la telefonata — a spostare l’accordato operativo e quindi a togliere il presupposto della segnalazione.

Il caso più istruttivo su questo punto è quello deciso dal Tribunale di Avellino con l’ordinanza del 23 maggio 2025: la banca aveva concesso al cliente un fido temporaneo destinato al rientro dall’esposizione, e tuttavia aveva poi effettuato una segnalazione che indicava un dato equivalente a quello che sarebbe risultato in presenza di uno sconfinamento non autorizzato del precedente fido. In sede di reclamo cautelare il Tribunale ha accolto la tutela d’urgenza, ordinando all’istituto di correggere le segnalazioni operate sia presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia sia presso il CRIF. È la dimostrazione che quando la concessione esiste ed è documentata, la segnalazione incoerente con essa è aggredibile e rettificabile.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nella struttura segnaletica della Circolare 139/1991 non esiste un solo dato di accordato, ma la distinzione tra accordato e accordato operativo: il secondo è quello effettivamente utilizzabile dal cliente, e può essere inferiore al primo. Molte segnalazioni di sconfinamento nascono da una riduzione unilaterale dell’accordato operativo — una revisione interna del limite di utilizzo — mai comunicata al cliente con chiarezza. Il cliente continua a operare entro quello che crede sia il suo fido, e sconfina rispetto a un limite che nessuno gli ha detto essere cambiato. Chiedere alla banca la sequenza mensile dei valori di accordato e accordato operativo è uno dei primi atti difensivi da compiere, ed è spesso quello che ribalta il caso.


Errore 3 — Contestare la segnalazione senza aver prima acquisito il proprio report Centrale Rischi e SIC

L’errore

Un fornitore rifiuta la dilazione, oppure la banca di un’altra città nega il rinnovo, e nel colloquio esce la frase: “risulta una segnalazione”. Il cliente scrive immediatamente alla propria banca una lettera di contestazione, indignata e circostanziata, in cui afferma di essere stato segnalato illegittimamente al CRIF. Non ha mai visto il proprio report. Non sa quale banca dati contenga il dato, né come sia classificato, né da quale mese decorra.

Perché è un errore

Perché Centrale dei Rischi e SIC sono archivi distinti, con titolari distinti, regole distinte e presupposti di legittimità distinti — e una contestazione indirizzata al bersaglio sbagliato non produce nulla. La Centrale dei Rischi è pubblica, gestita dalla Banca d’Italia sulla base della Circolare 139/1991. I Sistemi di Informazioni Creditizie sono privati: il principale è EURISC, gestito da CRIF S.p.A., insieme a Experian, al Consorzio per la Tutela del Credito e ad altri. La loro disciplina è il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 settembre 2019 con il provvedimento n. 163/2019, la cui efficacia era subordinata all’accreditamento dell’Organismo di Monitoraggio, condizione avveratasi con la deliberazione del 6 ottobre 2022.

Confondere i due piani porta a errori difensivi grossolani. Il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 5208 del 29 maggio 2025, ha dichiarato illegittima una segnalazione al SIC proprio perché l’intermediario aveva inviato soltanto il preavviso previsto per la Centrale dei Rischi e non quello specifico prescritto per il SIC, disponendo la cancellazione. Nella stessa direzione il Collegio di Torino, con la decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025, si è misurato con la differente rilevanza dell’omissione del preavviso a seconda che si tratti dell’archivio pubblico o di quelli privati. Sono due adempimenti diversi, e la difesa deve sapere quale contestare.

Le conseguenze

La conseguenza più concreta è processuale, e riguarda l’onere della prova. Chi contesta una segnalazione senza produrla rischia il rigetto non perché abbia torto, ma perché non ha messo l’organo decidente in condizione di verificare che cosa sia stato effettivamente registrato. Il Collegio di Bologna dell’ABF, con la decisione n. 10688 del 5 dicembre 2025, si è pronunciato esattamente sulla necessaria produzione della segnalazione al sistema di informazione creditizia da parte del cliente che ne contesti la legittimità: il ricorrente sosteneva di aver pagato regolarmente le rate e di non aver ricevuto alcun preavviso, e chiedeva accertamento dell’illegittimità, cancellazione immediata e risarcimento. Nella medesima logica il Collegio di Milano, con la decisione n. 8872 del 2 ottobre 2025, ha ribadito il proprio orientamento sull’onere probatorio che grava sul cliente in caso di contestata illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC.

C’è poi una conseguenza di merito: senza il report non si può verificare la scadenza dei tempi di conservazione, che è una delle vie più rapide e meno litigiose alla cancellazione.

Cosa fare invece

Prima di scrivere una sola riga di contestazione bisogna avere in mano due documenti: la propria posizione presso la Centrale dei Rischi, richiedibile gratuitamente alla Banca d’Italia da parte del soggetto censito, e il proprio report presso ciascun SIC, ottenibile esercitando il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Codice di condotta dei SIC disciplina l’esercizio dei diritti da parte degli interessati e i termini di risposta; la richiesta è un diritto e non ha costi.

Con i due report davanti si compila la scheda che regge tutta la difesa: quale archivio, quale intermediario segnalante, quale classificazione (sconfinamento, inadempimento persistente, sofferenza), da quale data contabile, con quale importo, con quali aggiornamenti successivi. Solo a questo punto la contestazione può essere scritta, e sarà una contestazione che indica il dato esatto e la ragione esatta della sua illegittimità.

Vale la pena aggiungere che i due archivi hanno soglie diverse: in Centrale dei Rischi la posizione si segnala da 30.000 euro (250 per le sofferenze), mentre nei SIC la soglia di censimento è molto più bassa. Un cliente convinto di non poter essere segnalato perché “sto sotto i trentamila” può ritrovarsi segnalato nei SIC e non in Centrale dei Rischi, o viceversa.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nella struttura del Codice di condotta esistono anche i dati riferiti alle sole richieste di credito, che possono essere conservati per il tempo necessario all’istruttoria e comunque non oltre centottanta giorni dalla presentazione, riducendosi a novanta in caso di rinuncia o di mancato accoglimento. Significa che una serie di richieste di finanziamento presentate in rapida successione a più istituti — la reazione tipica di chi cerca liquidità per rientrare da uno sconfinamento — lascia una traccia visibile che, agli occhi di un’istruttoria, racconta una ricerca affannosa di credito. È un danno che si autoinfligge, evitabile semplicemente presentando una richiesta per volta, dopo aver verificato la propria posizione.


Errore 4 — Pagare, o firmare un rientro, convinti che il pagamento cancelli la segnalazione

L’errore

Il cliente trova la liquidità, rientra integralmente dallo sconfinamento, chiude il conto o firma un piano di rientro. Poi, tre mesi dopo, chiede un mutuo e si sente dire che la posizione è ancora negativa. La reazione è sempre la stessa: “ma ho pagato tutto”. È qui che molti compromettono la propria posizione, perché all’incredulità segue di norma l’inerzia, e l’inerzia consuma i mesi in cui si sarebbe potuto agire.

Perché è un errore

Perché il pagamento produce l’obbligo di aggiornare il dato, non il diritto alla sua cancellazione. Sono due effetti giuridici distinti. L’aggiornamento consiste nel far risultare la posizione come regolarizzata; la cancellazione consiste nell’eliminazione del dato, e avviene alla scadenza dei tempi di conservazione fissati dal Codice di condotta dei SIC, oppure prima soltanto se il dato è illegittimo o inesatto.

I termini sono precisi e vanno letti individuando anzitutto l’evento da cui decorrono. Le informazioni su ritardi poi regolarizzati fino a due rate o due mesi si conservano dodici mesi dalla regolarizzazione; quelle su ritardi superiori, ventiquattro mesi. Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati possono restare non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto, oppure — se intervengono altre vicende rilevanti in relazione al pagamento — dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto. In Centrale dei Rischi il meccanismo è diverso: l’intermediario cessa di segnalare nel mese in cui il debito è stato pagato o l’esposizione è scesa sotto soglia, ma le informazioni riferite ai periodi precedenti non vengono cancellate e restano consultabili con riferimento agli ultimi trentasei mesi.

Le conseguenze

La conseguenza più pesante è che un pagamento fatto senza negoziare la classificazione può allungare la permanenza del dato anziché accorciarla, perché l’ultimo aggiornamento necessario può spostare in avanti il punto di partenza del computo. Chi paga senza aver definito per iscritto come la posizione verrà classificata e da quale data, paga e resta segnalato.

Va poi tenuto presente che il ritardo nell’aggiornamento è di per sé fonte di responsabilità: il Collegio di Palermo dell’ABF, con la decisione n. 7386 del 29 luglio 2025, si è pronunciato sulla responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria. Non è quindi vero che, una volta pagato, non ci sia più nulla da far valere: c’è, ma va fatto valere.

Cosa fare invece

Il rientro non si paga e poi si comunica: si negozia contestualmente al testo dell’accordo, inserendo nel documento tre clausole — la qualificazione dell’operazione come regolarizzazione dell’inadempimento, l’impegno dell’intermediario ad aggiornare la posizione presso la Centrale dei Rischi e presso i SIC entro il primo flusso mensile utile, e l’indicazione espressa della data da cui decorrono i tempi di conservazione. È l’unico momento in cui il cliente ha una leva contrattuale, e va usato.

La qualificazione conta anche quando il rientro non è integrale. Su una definizione a saldo e stralcio il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che la definizione della posizione debitoria per effetto di un accordo transattivo rientra pienamente tra le modalità di regolarizzazione degli inadempimenti, con la conseguenza — nel caso esaminato — che il periodo di mantenimento del dato negativo relativo al credito in sofferenza estinto per effetto dell’accordo va ricondotto a ventiquattro mesi anziché a trentasei, indipendentemente dalla perdita subita dall’istituto. Sono dodici mesi di differenza sulla vita creditizia di una persona o di un’impresa, e dipendono da come è scritto l’accordo.

Su un piano tecnico così stretto — dove la stessa somma produce esiti diversi a seconda della qualificazione contrattuale, dell’archivio interessato e della data di aggiornamento — la difesa non può essere affidata a una lettera generica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, ed è avvocato cassazionista: gli accordi di rientro vengono redatti tenendo già presente come quella clausola verrà letta se la vicenda dovesse proseguire nei gradi successivi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il Codice di condotta prevede che i dati registrati in un SIC siano aggiornati periodicamente, con cadenza mensile, a cura del partecipante che li ha comunicati. Questo significa che il gestore del SIC — CRIF, Experian, CTC — non può correggere di propria iniziativa un dato comunicato dalla banca: la correzione deve partire dall’intermediario segnalante. Rivolgere la richiesta di cancellazione soltanto al gestore, senza indirizzarla anche alla banca, produce nella pratica una risposta corretta ma inutile, e brucia settimane preziose. Le due richieste vanno sempre inviate in parallelo.


Errore 5 — Rinunciare al reclamo e al ricorso, oppure agire senza aver costruito la prova del danno

L’errore

Due errori speculari, con la stessa radice. Il primo: il cliente si convince che tanto contro la banca non si vince, non presenta reclamo, non va all’ABF, aspetta che i tre anni passino. Il secondo: il cliente si convince del contrario, cita la banca chiedendo una somma consistente a titolo di danno all’immagine e alla reputazione economica, e in giudizio non produce nulla oltre alla segnalazione stessa.

Perché è un errore

Il primo perché rinuncia a rimedi effettivi e a basso attrito. Il reclamo scritto all’intermediario è il passaggio obbligato che apre la strada al ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, procedimento scritto, accessibile con un contributo di venti euro, che si conclude in tempi contenuti e le cui decisioni, pur non avendo l’efficacia di una sentenza, vengono nella grande maggioranza dei casi eseguite dagli intermediari, anche perché l’inadempimento viene reso pubblico. In parallelo restano il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, competente sui profili di trattamento — dati inesatti, non aggiornati, conservati oltre i termini, trattati senza valida base giuridica — e l’azione giudiziaria.

Il secondo perché il danno da segnalazione illegittima non è in re ipsa. La Corte di Cassazione, Sez. III, con l’ordinanza n. 29252 del 2024, ha chiarito che il pregiudizio non consegue automaticamente dalla mera iscrizione, ma deve essere allegato e provato da chi ne chiede il ristoro, precisando al contempo che esso può ritenersi presunto quando la segnalazione abbia determinato la revoca di linee di credito. La prova, del resto, è ammessa anche per presunzioni semplici, secondo un principio già affermato dalla stessa Corte con la pronuncia n. 9385 del 2018, e la risarcibilità del danno non patrimoniale alla reputazione economica resta perimetrata entro i limiti tracciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008.

Le conseguenze

Il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di allegazione e di prova è l’esito più frequente e più evitabile del contenzioso in questa materia, ed è tanto più amaro quando la segnalazione viene contestualmente dichiarata illegittima. È esattamente ciò che è accaduto nel giudizio deciso dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1344 del 13 agosto 2025, in cui l’attore aveva dedotto pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali derivanti da segnalazioni creditizie negative nei SIC: il Tribunale ha ricordato che il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, come la reputazione e l’immagine, può essere provato per presunzioni e liquidato in via equitativa, ma ha ritenuto nel caso concreto carente l’allegazione e la prova del pregiudizio. Nella stessa direzione il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 4076 del 13 ottobre 2023, ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore per omesso invio del preavviso, negando però il risarcimento perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici.

Il risultato è una vittoria dimezzata: il dato viene cancellato, il danno resta a carico di chi lo ha subito.

Cosa fare invece

La prova del danno non si cerca in giudizio: si raccoglie mentre il danno si sta producendo. Ogni diniego va chiesto per iscritto. Quando una banca interrompe un’istruttoria, va richiesta la comunicazione formale del mancato accoglimento; quando un fornitore revoca una dilazione, va conservata la comunicazione; quando un contratto salta, va conservata la corrispondenza che collega la rinuncia alla verifica creditizia. La perdita di chance si dimostra con documenti datati, non con affermazioni.

Sul fronte procedurale, la sequenza corretta è: accesso ai dati, reclamo scritto all’intermediario con contestazione puntuale e richiesta di rettifica, e — in mancanza di risposta soddisfacente — ricorso all’ABF per la cancellazione, oppure reclamo al Garante sui profili di trattamento, oppure azione giudiziaria per l’accertamento e il risarcimento. Va ricordato che l’ABF non adotta misure d’urgenza: se il pregiudizio è imminente, la strada è quella cautelare davanti al giudice.

Un’avvertenza tecnica che vale un intero paragrafo: la tutela davanti al Garante e quella giurisdizionale in materia di protezione dei dati sono alternative, e la scelta dell’una preclude l’altra sulla medesima questione. La decisione su quale strada imboccare va presa consapevolmente all’inizio, non per esclusione dopo aver perso tempo su un binario sbagliato.

Il dettaglio che pochi conoscono

Nel giudizio risarcitorio la ripartizione dell’onere probatorio non è tutta a carico del cliente. Il Tribunale di Roma, Sez. XVII, con l’ordinanza del 30 gennaio 2025, ha affermato che la segnalazione illegittima integra al tempo stesso un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e un illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, e che spetta all’intermediario provare di aver rispettato gli obblighi che gli incombevano. Impostare la domanda anche in chiave contrattuale, e non solo aquiliana, sposta su chi ha segnalato la prova della correttezza del proprio operato: è una scelta redazionale dell’atto introduttivo che cambia il baricentro dell’intero processo.


Errore 6 — Lasciar passare il momento in cui l’azione d’urgenza e la segnalazione della contestazione avrebbero ancora avuto senso

L’errore

Il cliente reagisce, ma reagisce con i tempi del diritto sostanziale e non con quelli dell’economia. Presenta reclamo, attende la risposta a sessanta giorni, valuta l’ABF, si informa sui costi, chiede un secondo parere. Intanto l’operazione immobiliare per cui serviva il mutuo si chiude senza di lui, il fornitore ha già scelto un’altra controparte, il rinnovo del fido è stato negato. Quando finalmente si valuta il ricorso d’urgenza, il pregiudizio non è più imminente: è avvenuto.

Perché è un errore

Perché l’art. 700 c.p.c. tutela il pregiudizio imminente e irreparabile, non il pregiudizio già consumato, e il periculum in mora va allegato e provato in concreto. La giurisprudenza è molto netta su questo. Il Tribunale di Verona, con l’ordinanza del 5 febbraio 2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso cautelare proposto dai garanti di una società per l’immediata cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi, proprio per omessa indicazione e prova del periculum. In un altro procedimento cautelare, il difetto di periculum è stato ravvisato osservando che la mancata concessione del finanziamento di cui il ricorrente si doleva risaliva a un anno prima e che l’operazione immobiliare avrebbe dovuto essere confermata entro una data ormai trascorsa. Il tempo, in sede cautelare, è un elemento della domanda.

L’irreparabilità, del resto, non richiede la catastrofe: secondo l’orientamento preferibile essa sussiste quando la reintegrazione per equivalente e il risarcimento non valgano in concreto ad attuare integralmente il diritto dedotto in giudizio. Ma va detta, e va documentata.

Le conseguenze

Perso il momento cautelare, la difesa si riduce all’accertamento e al risarcimento: il dato resta pubblicato per tutto il tempo del giudizio di merito, e il danno continua a maturare senza che nulla lo fermi. Nel frattempo la posizione può peggiorare di classificazione, e ogni peggioramento è un nuovo dato con un nuovo termine di conservazione.

Quando invece il momento viene colto, gli esiti sono concreti. Il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza del 25 giugno 2026 (Pres. Tesone, Rel. Marrazzo), ha ritenuto sussistente il fumus in relazione alla richiesta di cancellazione di una segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, rilevando che l’istituto di credito si era limitato a verificare la situazione di inadempimento del debitore per poi segnalarlo a sofferenza in una sorta di automatismo che contraddice la ratio delle istruzioni di vigilanza, concludendo per uno stato di insolvenza a fronte di una morosità di circa novemila euro; e ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora. Prima ancora, il Tribunale di Venezia con l’ordinanza del 26 marzo 2020 (Est. Zanon) aveva emesso un provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, intimando alla banca l’immediata cancellazione o rettifica del nominativo presso la Centrale Rischi e il CRIF, in un caso di mancata comunicazione del preavviso di segnalazione.

Cosa fare invece

Nella prima settimana dalla scoperta della segnalazione si decide se il caso è cautelare o non lo è, e la decisione dipende da una sola domanda: esiste, adesso, un’operazione concreta e datata che la segnalazione sta bloccando? Se la risposta è sì, quella operazione — il preliminare da confermare entro una data, la gara da aggiudicare, la linea di credito in rinnovo — è il cuore del periculum e va documentata immediatamente, prima che scada.

C’è poi un rimedio intermedio, rapido e sottoutilizzato: far risultare la contestazione accanto al dato. Con il tredicesimo aggiornamento della Circolare 139/1991, entrato in vigore il 4 marzo 2010, è previsto che l’intermediario dia conto dell’esistenza di una contestazione ogni volta che il cliente abbia sollevato eccezioni promuovendo un giudizio davanti a un’autorità terza, e ciò a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza delle eccezioni. In concreto, il sistema bancario non vede più soltanto il credito sconfinato o scaduto: vede che quel credito è contestato dal cliente, e quindi che il presupposto della segnalazione potrebbe non sussistere. Non equivale alla cancellazione, ma cambia radicalmente il modo in cui il dato viene letto in istruttoria, e si ottiene in tempi molto più brevi.

Il dettaglio che pochi conoscono

Due precisazioni che nella pratica fanno la differenza. La prima: la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, che opera dal 1° al 31 agosto, non si applica ai procedimenti cautelari. Una segnalazione scoperta in pieno agosto non impone di attendere settembre per agire in via d’urgenza. La seconda: sulla competenza territoriale nelle controversie di cancellazione per illegittima segnalazione si è affermato il criterio del foro del luogo in cui risiede il titolare del trattamento, con conseguenze pratiche non banali sulla scelta della sede in cui incardinare il ricorso. Sbagliare foro in sede cautelare significa perdere settimane che, per definizione, in sede cautelare non ci sono.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili, non casi reali dello Studio. Servono a quantificare la distanza economica tra una reazione tempestiva e una tardiva a parità di situazione di partenza.

Prima ipotesi — il mese contabile. Impresa individuale, fido di cassa con accordato operativo di 40.000 euro, esposizione complessiva verso la banca pari a 47.300 euro. Il 6 aprile un mancato incasso porta l’utilizzato a 43.180 euro: sconfinamento di 3.180 euro. Scenario A: il titolare scrive alla banca il 7 aprile chiedendo entro quale data contabile deve rientrare, anticipa 3.400 euro dal conto personale il 23 aprile e alla data di riferimento del 30 aprile l’utilizzato è di 39.780 euro. Nessuno sconfinamento viene rilevato e nessun dato entra nel circuito. Scenario B: il titolare attende l’incasso, che arriva il 9 maggio. Alla data del 30 aprile lo sconfinamento è di 3.180 euro e viene rilevato; alla data del 31 maggio la posizione è rientrata. Il risultato è un unico mese di sconfinamento, ma quel dato resta consultabile dagli intermediari con riferimento agli ultimi trentasei mesi, cioè per tre esercizi di istruttorie. Differenza tra i due scenari: sedici giorni di anticipo e una lettera.

Seconda ipotesi — la continuità. Stesso rapporto, sconfinamento di 2.640 euro che si forma il 12 gennaio e non viene mai sanato. Scenario A: rientro il 20 marzo. Vengono rilevate le date contabili di gennaio, febbraio e — se il rientro è anteriore alla rilevazione — non quella di marzo: due o tre mesi di sconfinamento, senza superamento della continuità dei novanta giorni. Scenario B: rientro il 5 maggio. Lo sconfinamento risulta continuativo da oltre novanta giorni e la posizione entra nella categoria degli inadempimenti persistenti, con la classificazione che ne consegue e la possibilità che l’intermediario avvii la revisione dell’intera posizione, a partire dalla revoca dell’affidamento. La somma non è cambiata di un euro: sono cambiati quarantasei giorni.

Terza ipotesi — la qualificazione dell’accordo. Debito residuo su conto affidato pari a 28.700 euro, posizione classificata negativamente e non regolarizzata, rapporto con scadenza contrattuale al 31 ottobre 2025. Scenario A: nulla viene fatto. Il dato negativo relativo all’inadempimento non regolarizzato può essere conservato fino a trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, con la possibilità di computo dall’ultimo aggiornamento necessario e il limite esterno dei sessanta mesi dalla scadenza del rapporto. Scenario B: il 14 febbraio 2026 viene sottoscritto un accordo che definisce la posizione con il pagamento di 17.900 euro, e nel testo l’operazione è espressamente qualificata come regolarizzazione dell’inadempimento, con impegno dell’intermediario ad aggiornare Centrale dei Rischi e SIC entro il primo flusso mensile utile. In coerenza con l’orientamento del Garante sul saldo e stralcio come modalità di regolarizzazione, il termine di conservazione applicabile si riconduce a ventiquattro mesi. Lo stesso esborso, con due esiti separati da anni di differenza sul ritorno alla piena bancabilità.


La mappa degli errori

Letti in fila, i sei errori mostrano una regolarità: non si distribuiscono a caso, ma si concentrano in tre momenti — il mese in cui lo sconfinamento si forma, la settimana in cui la segnalazione viene scoperta, il giorno in cui si firma il rientro. Chi presidia quei tre momenti evita quasi tutto il resto. La tabella che segue serve a capire, per ciascun errore, se il rimedio esiste ancora.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenzaRimedio possibile
Non muoversi entro il mese contabileDal giorno dello sconfinamento alla data di riferimento di fine meseRilevazione del dato, consultabile per i successivi 36 mesiNo — la rilevazione mensile non si annulla a posteriori se il dato era corretto
Confidare nella tolleranza della bancaDurante l’intero periodo di sconfinamento tolleratoSerie continuativa di segnalazioni; rischio inadempimento persistente e revocaParziale — solo se la concessione era documentata o l’accordato operativo era diverso da quello applicato
Contestare senza avere i reportNei primi giorni dalla scopertaReclamo inefficace, rischio di rigetto per difetto di produzioneSì — l’accesso ai dati è sempre esercitabile e la contestazione può essere riformulata
Pagare senza negoziare la classificazioneIl giorno della firma dell’accordo di rientroPermanenza del dato per il termine più lungo; possibile slittamento del decorsoParziale — si può chiedere la riqualificazione come regolarizzazione e il ricalcolo del termine
Non reclamare, o agire senza prova del dannoDai 30 ai 180 giorni dalla scopertaRigetto della domanda risarcitoria pur in presenza di segnalazione illegittimaParziale — la cancellazione resta ottenibile; la prova del danno pregresso difficilmente si ricostruisce
Perdere il momento cautelareNelle prime settimane dalla scopertaDato pubblicato per tutta la durata del merito; danno che continua a maturareParziale — resta l’accertamento con risarcimento e la segnalazione della contestazione

La checklist preventiva

Da usare prima di ogni mossa — prima di rientrare, prima di firmare, prima di contestare. Ogni voce è una verifica, non un principio.

  • [ ] Ho individuato la data contabile di riferimento entro cui il conto deve tornare entro i limiti, e l’ho fatta confermare per iscritto dalla banca.
  • [ ] Ho chiesto alla banca la sequenza mensile di accordato, accordato operativo e utilizzato per l’intero periodo contestato.
  • [ ] Ho verificato sul contratto se esistono linee di credito con margine disponibile su cui l’utilizzo possa essere spostato.
  • [ ] Ho controllato se nel periodo sono stati addebitati commissioni di istruttoria veloce o altri oneri e se erano validamente pattuiti.
  • [ ] Ho richiesto la mia posizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che è gratuita per il soggetto censito.
  • [ ] Ho richiesto il report a ciascun SIC (CRIF/EURISC, Experian, CTC) esercitando il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15 GDPR.
  • [ ] Ho verificato quale archivio contiene il dato, con quale classificazione e da quale data contabile.
  • [ ] Ho verificato se ho ricevuto il preavviso e con quale mezzo, e se il preavviso riguardava l’archivio effettivamente interessato.
  • [ ] Ho calcolato la scadenza del termine di conservazione partendo dall’evento corretto e non dalla data della segnalazione.
  • [ ] Ho raccolto per iscritto ogni diniego, revoca o interruzione di istruttoria riconducibile alla segnalazione, con data.
  • [ ] Ho verificato se esiste un’operazione concreta e datata attualmente bloccata dalla segnalazione, che possa fondare il periculum in mora.
  • [ ] Ho deciso consapevolmente se percorrere la strada del reclamo al Garante o quella giurisdizionale, sapendo che sono alternative.
  • [ ] Prima di firmare qualunque rientro, ho verificato che l’accordo contenga la qualificazione come regolarizzazione, l’impegno all’aggiornamento e la data di decorrenza del termine di conservazione.

E se l’errore l’ho già fatto?

Chi arriva a questa domanda ha di norma già commesso due o tre degli errori descritti, e la prima cosa da dire è che la posizione quasi mai è compromessa per intero. Cambia però il tipo di difesa: non più prevenzione, ma recupero selettivo di ciò che è ancora recuperabile.

Il primo terreno di recupero è quello del preavviso. Se il dato è nei SIC ed è il primo dato negativo, la verifica sull’esistenza e sulla tempestività del preavviso è quasi sempre praticabile a posteriori, perché l’onere della prova non grava sul cliente. Il Collegio di Bari dell’ABF, con la decisione n. 3435 del 2 aprile 2025 (Pres. Tucci, Rel. Siviglia), ha stabilito che ai fini della legittimità di una segnalazione l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. E il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, ha affermato che l’obbligo di preavviso opera per le persone fisiche — comprese le libere professioniste — e che le segnalazioni effettuate prima del preavviso sono illegittime e vanno cancellate, mentre restano valide quelle successive a un preavviso tardivo. È una via d’uscita che spesso funziona anche a distanza di mesi, perché non dipende dal comportamento del cliente ma dalla documentazione della banca.

Il secondo terreno è quello dei tempi di conservazione. Un dato corretto ma conservato oltre il termine è un dato illegittimo, e la sua cancellazione non richiede di dimostrare che la segnalazione fosse sbagliata all’origine: richiede solo un calcolo. È la richiesta con il tasso di successo più alto e il minor attrito, e va sempre verificata per prima, perché se il termine è scaduto ogni altra discussione diventa superflua.

Il terzo terreno è quello del mancato o tardivo aggiornamento. Se il cliente ha pagato e la posizione non è stata aggiornata, o è stata aggiornata in ritardo, esiste una responsabilità autonoma dell’intermediario, come confermato dalla già citata decisione ABF di Palermo n. 7386/2025. La domanda va formulata sull’aggiornamento, non sulla segnalazione originaria: sono due inadempimenti distinti, e il secondo può essere fondato anche quando il primo non lo era.

Il quarto terreno è quello della classificazione sproporzionata. Se lo sconfinamento è stato tradotto in una classificazione a sofferenza, il varco è ampio, perché la sofferenza presuppone la valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non può basarsi sul mero ritardo. La Banca d’Italia lo ha chiarito espressamente anche nel contesto della definizione armonizzata di default, precisando che non esiste alcun automatismo tra classificazione a default e segnalazione a sofferenza. Contestare l’automatismo — la banca ha visto un inadempimento e ne ha dedotto l’insolvenza senza istruttoria — è la linea difensiva più solida disponibile in questa materia, ed è quella accolta dal Tribunale di Napoli con l’ordinanza del 25 giugno 2026.

Dove invece la preclusione è realmente definitiva bisogna dirlo senza giri di parole. Non si recupera la rilevazione mensile di uno sconfinamento che esisteva davvero, di importo esatto, su un rapporto correttamente rappresentato: quel dato è corretto e resterà consultabile per il tempo previsto. Non si recupera il periculum in mora relativo a un’operazione già persa: la tutela cautelare guarda avanti, non indietro. E non si recupera, se non in misura limitata, la prova di un danno patrimoniale che nessuno ha documentato mentre si produceva. Su questi tre fronti l’unica strategia utile è concentrare le risorse su ciò che resta aggredibile, invece di disperderle su ciò che non lo è più.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho sconfinato per 2.000 euro un solo mese e ho già rientrato. Sono segnalato?” Dipende da due variabili: l’esposizione complessiva verso quell’intermediario alla data di riferimento di fine mese, e l’archivio. In Centrale dei Rischi la posizione si segnala se l’esposizione complessiva raggiunge i 30.000 euro; nei SIC la soglia di censimento è più bassa. Se il rientro è avvenuto prima della data di riferimento, con ogni probabilità nessun dato è stato rilevato per quel mese. La sola risposta affidabile arriva dai report: chiedili entrambi.

“La banca mi ha sempre lasciato sconfinare. Può segnalarmi adesso?” Sì. La tolleranza non modifica l’accordato, secondo l’orientamento della Cassazione espresso nell’ordinanza n. 29317/2020, e non fa sorgere un fido di fatto. Resta però da verificare se, in quel periodo, la banca avesse invece formalizzato un margine temporaneo: in tal caso la segnalazione che ignora quel margine è aggredibile, come nel caso deciso dal Tribunale di Avellino il 23 maggio 2025.

“Non ho mai ricevuto alcun avviso. Basta questo per cancellare tutto?” Non automaticamente, e la distinzione conta. Per la Centrale dei Rischi l’informativa scritta al cliente e ai coobbligati è prevista in occasione della prima segnalazione a sofferenza; se il cliente è un consumatore, l’informativa preventiva è dovuta ai sensi dell’art. 125 TUB alla prima comunicazione di informazioni negative, quindi anche in caso di inadempimento persistente. Nei SIC il preavviso è disciplinato dal Codice di condotta, e la sua omissione conduce ordinariamente alla cancellazione dei dati resi accessibili prima di esso. La risposta cambia dunque a seconda che tu sia consumatore, persona fisica non consumatore o società: il Collegio di Milano ha escluso l’operatività del preavviso a favore delle società, mentre il Collegio di coordinamento lo ha affermato per tutte le persone fisiche.

“Ho pagato tutto: perché risulto ancora?” Perché il pagamento obbliga ad aggiornare, non a cancellare. Il dato resta per il tempo di conservazione previsto: dodici mesi dalla regolarizzazione per ritardi fino a due rate, ventiquattro per quelli superiori, fino a trentasei — con il limite esterno dei sessanta — per gli inadempimenti non regolarizzati. Verifica però che l’aggiornamento sia stato effettivamente eseguito e nei tempi: il ritardo nell’aggiornamento è un inadempimento autonomo.

“Sono in causa con la banca sul saldo del conto. Possono segnalarmi mentre è pendente il giudizio?” La pendenza del giudizio non impedisce di per sé la segnalazione, ma impone di darne conto: dal tredicesimo aggiornamento della Circolare 139/1991, in vigore dal 4 marzo 2010, l’intermediario deve segnalare l’esistenza della contestazione quando il cliente ha sollevato eccezioni davanti a un’autorità terza, prescindendo dalla loro fondatezza. Se il tuo dato risulta senza l’indicazione di contestazione, è una richiesta da avanzare subito.

“Quanto posso ottenere di risarcimento?” Nessuno può rispondere prima di aver visto quali documenti esistono. Il danno non è in re ipsa (Cass., Sez. III, ord. n. 29252/2024): va allegato e provato, anche per presunzioni semplici, e il danno non patrimoniale alla reputazione economica va contenuto nei limiti delle Sezioni Unite n. 26972/2008. Le pronunce che negano il risarcimento pur dichiarando illegittima la segnalazione — come il Tribunale di Reggio Calabria n. 1344/2025 e il Tribunale di Bari n. 4076/2023 — sono numerose. La domanda giusta non è quanto si ottiene, ma quali documenti servono per ottenerlo, e va posta adesso e non in giudizio.


Gli errori davanti ai giudici

Che cosa è accaduto, concretamente, a chi ha commesso — o subito — gli errori descritti. I riferimenti che seguono sono verificati negli estremi; i principi sono riformulati.

1. Cassazione civile, Sez. I, 12 marzo 2026, n. 5593 (Pres. Di Marzio, Rel. Caiazzo). Interviene sullo stato di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Rilevanza: è la pronuncia di legittimità più recente sul presupposto sostanziale della classificazione, e serve a distinguere il dato oggettivo dello sconfinamento dal giudizio di insolvenza che la sofferenza richiede.

2. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 29252/2024. Il pregiudizio derivante da segnalazione illegittima non consegue automaticamente all’iscrizione: va allegato e provato, pur potendosi ritenere presunto quando la segnalazione abbia comportato la revoca di linee di credito. Rilevanza: è la norma di condotta di chi vuole essere risarcito, e spiega perché la raccolta della prova va iniziata subito.

3. Cassazione civile, Sez. I, 22 dicembre 2020, n. 29317. In un’apertura di credito a tempo indeterminato il recesso ad nutum della banca è legittimo se preceduto da congruo preavviso ai sensi dell’art. 1845, comma 3, c.c., e non contrasta con la buona fede in presenza di condotte inaffidabili del debitore quali sconfinamenti reiterati; la tolleranza pregressa non equivale a modifica del fido. Rilevanza: chiude la strada alla difesa fondata sul “fido di fatto” e obbliga a spostare il terreno sulla correttezza del dato.

4. Cassazione civile, Sez. III, ordinanza 22 febbraio 2022, n. 5746. In tema di recesso dall’apertura di credito senza rispetto del termine dell’art. 1845, comma 2, c.c., grava sul debitore che contesti il credito, deducendo l’arbitrarietà del recesso, l’onere di dimostrare che il rispetto del termine gli avrebbe consentito il pagamento e quindi di evitare la revoca degli affidamenti. Rilevanza: misura quanto sia specifico l’onere di allegazione quando si contesta la reazione della banca allo sconfinamento.

5. Cassazione civile, Sez. I, 25 maggio 2021, n. 14382. In un caso di segnalazione a sofferenza, la Corte ha valorizzato l’insufficienza del mero inadempimento a fondare la classificazione, in assenza di prova, a carico della banca, dei presupposti sostanziali invocati. Rilevanza: conferma che la sofferenza richiede un accertamento e non una deduzione.

6. Cassazione civile n. 9385/2018. Il danno da illegittima segnalazione può essere dimostrato anche mediante presunzioni semplici. Rilevanza: temperare l’onere probatorio non significa azzerarlo, ma consente di costruire la prova su indizi documentati e concordanti.

7. Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 26972/2008. Perimetra la risarcibilità del danno non patrimoniale, anche nella declinazione della reputazione economica. Rilevanza: è il limite entro cui va formulata la domanda, e il motivo per cui le richieste sovradimensionate vengono ridimensionate.

8. Tribunale di Napoli, ordinanza 25 giugno 2026 (Pres. Tesone, Rel. Marrazzo). Sussiste il fumus per la cancellazione della segnalazione a sofferenza quando la banca si limiti a rilevare l’inadempimento e da esso deduca l’insolvenza in una sorta di automatismo contrario alla ratio delle istruzioni di vigilanza, a fronte di una morosità di circa novemila euro; sussiste anche il periculum. Rilevanza: è il modello argomentativo del ricorso cautelare contro la classificazione sproporzionata.

9. Tribunale di Avellino, ordinanza 23 maggio 2025. Accolto in sede di reclamo il ricorso cautelare di una società la cui posizione era stata segnalata con un dato equivalente a quello di uno sconfinamento non autorizzato del precedente fido, nonostante la banca avesse concesso un fido temporaneo per il rientro; ordinata la correzione delle segnalazioni presso la Centrale dei Rischi e presso il CRIF. Rilevanza: è la pronuncia più direttamente sovrapponibile al tema dello sconfinamento segnalato in modo incoerente con le concessioni ricevute.

10. Tribunale di Roma, Sez. XVII, ordinanza 30 gennaio 2025. La segnalazione illegittima integra inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e illecito extracontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, con onere a carico dell’intermediario di provare il rispetto degli obblighi che gli incombevano. Rilevanza: giustifica l’impostazione contrattuale della domanda e il conseguente spostamento dell’onere probatorio.

11. Tribunale di Reggio Calabria, 13 agosto 2025, n. 1344 (G.U. Leonello). Domanda risarcitoria per segnalazioni negative nei SIC rigettata per carenza di allegazione e di prova del pregiudizio, pur riconosciuta in astratto la risarcibilità per presunzioni e la liquidazione equitativa del danno alla reputazione e all’immagine. Rilevanza: è l’esito statisticamente più probabile per chi non documenta il danno.

12. Tribunale di Bari, Sez. IV, 13 ottobre 2023, n. 4076. Segnalazione di fideiussore consumatore dichiarata illegittima per omesso preavviso, con rigetto del risarcimento per mancata prova di pregiudizi specifici. Rilevanza: cancellazione e risarcimento sono due domande autonome, e si vincono con prove diverse.

13. Tribunale di Verona, ordinanza 5 febbraio 2023. Inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai garanti di una società per l’immediata cancellazione delle segnalazioni in Centrale Rischi, per omessa indicazione e prova del periculum in mora. Rilevanza: l’urgenza va dimostrata, non affermata.

14. Tribunale di Venezia, ordinanza 26 marzo 2020 (Est. Zanon). Emesso provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, con intimazione alla banca di procedere all’immediata cancellazione o rettifica del nominativo presso la Centrale dei Rischi e il CRIF, in ragione della mancata comunicazione del preavviso di segnalazione. Rilevanza: mostra quanto possa essere rapido il rimedio quando il vizio è documentale e il periculum è attuale.

15. ABF, Collegio di Milano, 29 maggio 2025, n. 5208 (Pres. A. Tina, Rel. N. Rizzo). Illegittima la segnalazione al SIC quando l’intermediario abbia inviato soltanto il preavviso previsto per la Centrale dei Rischi e non quello specifico per il SIC; disposta la cancellazione. Rilevanza: i due preavvisi non sono fungibili, ed è uno degli errori più frequenti delle banche.

16. ABF, Collegio di Bari, 2 aprile 2025, n. 3435 (Pres. A. Tucci, Rel. G.P. Siviglia). Ai fini della legittimità della segnalazione a sofferenza in un SIC, l’onere di provare l’effettiva conoscenza del preavviso da parte del cliente grava integralmente sull’intermediario. Rilevanza: è la ragione per cui la verifica sul preavviso resta praticabile anche a distanza di tempo.

17. ABF, Collegio di Milano, 2 ottobre 2025, nn. 8874 e 8875 (Pres. Tina, Rel. Santarelli e Rel. Rizzo). Pronunce sulla prova dell’effettiva ricezione delle comunicazioni di preavviso e sulla legittimità della segnalazione a sofferenza; nel caso concreto la prova è stata ritenuta raggiunta. Rilevanza: quando la banca documenta la consegna, il ricorso fondato solo sull’omesso preavviso cade.

18. ABF, Collegio di Milano, 2 ottobre 2025, n. 8872 (Pres. A. Tina, Rel. N. Rizzo). Ribadito l’orientamento sull’onere probatorio a carico del cliente che contesti l’illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC. Rilevanza: spiega perché il report va acquisito prima e non dopo.

19. ABF, Collegio di Bologna, 5 dicembre 2025, n. 10688 (Pres. C. Tenella Sillani, Rel. G. Lemme). Sulla necessaria produzione della segnalazione al SIC da parte del cliente che ne contesti la legittimità, in un caso in cui il ricorrente deduceva il regolare pagamento delle rate e l’assenza di preavviso. Rilevanza: la contestazione va documentata con il dato contestato.

20. ABF, Collegio di Palermo, 29 luglio 2025, nn. 7385 e 7386 (per la n. 7385: Pres. Maugeri, Rel. Scibetta). La prima si pronuncia sui presupposti della segnalazione in Centrale Rischi e sulla loro asserita assenza ab origine; la seconda sulla responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria della posizione debitoria. Rilevanza: coprono i due estremi della vicenda, la nascita del dato e la sua mancata correzione.

21. ABF, Collegio di coordinamento, 15 maggio 2023, n. 4632. L’obbligo di preavviso opera nei confronti delle persone fisiche, comprese le libere professioniste; le segnalazioni anteriori al preavviso sono illegittime e vanno cancellate, mentre restano valide quelle successive a un preavviso tardivo. Rilevanza: fissa il perimetro soggettivo e delimita l’estensione della cancellazione ottenibile.

22. ABF, Collegio di Milano, 22 gennaio 2026, n. 575 (Pres. A. Tina, Rel. M. Santarelli). Sulle modalità del preavviso di segnalazione nei SIC, con specifico riferimento all’invio tramite SMS, a fronte di contestazioni della legittimità delle segnalazioni sotto più profili. Rilevanza: il mezzo digitale è ammesso, ma resta condizionato alla tracciabilità della consegna.

23. ABF, Collegio di Roma, 23 febbraio 2026, nn. 1642 e 1793 (Pres. Sirena, Rel. Vardi). In materia di segnalazioni nei SIC a carico di persone fisiche garanti di debiti di società. Rilevanza: nei rapporti bancari d’impresa lo sconfinamento colpisce anche i garanti, che hanno rimedi propri e spesso non lo sanno.

24. ABF, Collegio di Roma, 10 aprile 2026, n. 3150 (Pres. Sirena, Rel. Notaro). Sull’obbligo di preavviso della segnalazione nei SIC, con riferimento all’ipotesi del blocco di una carta di credito a saldo. Rilevanza: conferma che l’obbligo di preavviso accompagna la generalità delle informazioni negative e non solo le classificazioni più gravi.

25. ABF, Collegio di Milano, 28 maggio 2025, n. 5192 (Pres. A. Tina, Rel. C. Colombo). Sulla richiesta risarcitoria avanzata da una S.r.l. nei confronti dell’intermediario per asserita illegittima segnalazione in un SIC. Rilevanza: mostra i limiti dei rimedi disponibili quando il segnalato è una società e non una persona fisica.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il doppio taglio di questa materia — prevenire l’errore prima che si consumi, e ripararlo quando è già stato commesso — descrive esattamente il modo in cui lo Studio interviene su una segnalazione per sconfinamento.

  1. Ricostruiamo la sequenza segnaletica mese per mese, confrontando estratti conto, contabili e valori di accordato e accordato operativo, per stabilire se lo sconfinamento rilevato esistesse davvero alla data di riferimento e in quale misura.
  2. Esercitiamo il diritto di accesso su tutti i fronti: posizione presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e report presso ciascun SIC ai sensi dell’art. 15 GDPR, così da lavorare sul dato reale e non su quello riferito a voce.
  3. Verifichiamo il preavviso e il suo perimetro, distinguendo l’adempimento richiesto per la Centrale dei Rischi da quello prescritto dal Codice di condotta dei SIC, e contestiamo l’omissione o l’insufficienza del mezzo utilizzato.
  4. Calcoliamo i termini di conservazione a partire dall’evento corretto e chiediamo la cancellazione dei dati conservati oltre il termine: è la richiesta più rapida e la verifichiamo sempre per prima.
  5. Redigiamo il reclamo all’intermediario contestando il dato specifico e la ragione specifica della sua illegittimità, e lo indirizziamo in parallelo all’intermediario segnalante e al gestore del SIC, perché la correzione può partire soltanto dal primo.
  6. Predisponiamo e depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando l’obiettivo è la cancellazione e non serve una misura d’urgenza, calibrando la domanda sull’onere probatorio che la giurisprudenza arbitrale pone a carico di ciascuna parte.
  7. Valutiamo nella prima settimana se il caso è cautelare, individuiamo e documentiamo l’operazione concreta e datata che la segnalazione sta bloccando, e proponiamo il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione o la rettifica immediata.
  8. Chiediamo l’annotazione della contestazione accanto al dato ai sensi delle istruzioni di vigilanza, quando la cancellazione richiede tempo ma il modo in cui il dato viene letto in istruttoria può essere corretto subito.
  9. Negoziamo e redigiamo gli accordi di rientro inserendo la qualificazione dell’operazione come regolarizzazione, l’impegno all’aggiornamento entro il primo flusso mensile utile e la data di decorrenza del termine di conservazione.
  10. Costruiamo il fascicolo risarcitorio mentre il danno si produce, acquisendo per iscritto dinieghi, revoche e istruttorie interrotte, e impostiamo la domanda anche in chiave contrattuale per collocare sull’intermediario la prova della correttezza del proprio operato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una materia in cui l’errore si ripara nei gradi successivi, l’abilitazione che pesa di più è quella del cassazionista: la questione dei presupposti della segnalazione e quella dell’onere della prova del danno sono terreni su cui la Corte di Cassazione è intervenuta di recente e continua a intervenire, e impostare il reclamo e il primo grado sapendo come quegli argomenti verranno letti in sede di legittimità evita di consolidare, nelle prime difese, formulazioni che poi non si possono più correggere. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario consente inoltre di affiancare, alla difesa sulla segnalazione, la verifica tecnica del rapporto di conto corrente da cui lo sconfinamento è nato — commissioni, oneri, correttezza degli addebiti — perché se l’esposizione era gonfiata da voci indebite, il presupposto stesso della segnalazione va ricalcolato.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di mano che nelle impugnazioni costano sempre qualcosa. Sullo stesso caso lavorano insieme avvocati e commercialisti, perché la ricostruzione contabile del rapporto e l’impostazione giuridica della contestazione sono due facce dello stesso lavoro e separarle è, in questa materia, il modo più sicuro di indebolire entrambe.


In conclusione

Le segnalazioni per sconfinamento hanno una caratteristica che le distingue da quasi tutte le altre: nascono da un dato tecnico, oggettivo, spesso di importo modesto, e proprio per questo la difesa non può consistere nell’indignazione. Consiste nel verificare se quel dato era esatto, se l’accordato operativo applicato era quello comunicato, se l’esposizione era stata gonfiata da addebiti indebiti, se il preavviso dovuto è stato inviato al destinatario giusto sull’archivio giusto, se i termini di conservazione sono ancora in corso. È un lavoro di ricostruzione documentale prima che di argomentazione.

Per questo lo Studio Monardo interviene su questa materia con gli strumenti che le sono propri. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di leggere il rapporto di conto corrente da cui la segnalazione è nata con lo stesso rigore con cui si legge la norma segnaletica; e la qualifica di avvocato cassazionista assicura che la linea difensiva impostata sul primo reclamo sia già la linea che, se occorre, verrà sostenuta fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di impostazione a metà percorso. Non promettiamo esiti: analizziamo il dato, verifichiamo i presupposti, costruiamo la strategia e la portiamo avanti.

📩 Non lasciare che sia il calendario a decidere per te: scrivi allo Studio oggi stesso — trovi tutti i riferimenti per raggiungerci al termine di questa guida — perché su una segnalazione per sconfinamento le mosse migliori sono quelle che si fanno nelle prime settimane, e ogni mese che passa ne cancella una.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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