Cosa Deve Attestare L’Attestazione Prevista Nel Concordato Preventivo?

Il documento che decide la sorte della domanda

Quando un’impresa deposita una domanda di concordato preventivo, l’attenzione si concentra quasi sempre sul piano e sulla percentuale offerta ai creditori. Il documento che nella pratica determina l’esito della procedura è però un altro: la relazione del professionista indipendente, comunemente chiamata attestazione. È il documento con cui un terzo qualificato dichiara che i numeri esposti dall’impresa sono veri e che il piano costruito su quei numeri può reggere.

Un’attestazione generica, incompleta o non verificata non è un difetto formale sanabile con un’integrazione: può produrre l’inammissibilità della domanda, la revoca dell’ammissione già concessa e l’apertura della liquidazione giudiziale, anche dopo il voto favorevole dei creditori. La giurisprudenza di legittimità è arrivata a definire l’attestazione di veridicità il perno attorno a cui ruota la consapevolezza del voto, e a ritenere irrilevante una nuova attestazione depositata dopo che la carenza è emersa.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: si tratta dell’abilitazione che presuppone la lettura tecnica di piani industriali, scenari di risanamento e valori di liquidazione, cioè della materia stessa su cui l’attestatore è chiamato a pronunciarsi. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, il che rileva perché l’attestazione deve misurarsi sia con l’esposizione verso le banche sia con il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Ed è avvocato cassazionista, condizione decisiva in una materia in cui le questioni sull’attestazione vengono quasi sempre definite in sede di reclamo e di legittimità.

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Inquadramento normativo: che cos’è l’attestazione e da dove nasce

Sul piano normativo la disciplina è contenuta nell’art. 87, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito CCII). La norma prevede che il debitore depositi, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è idoneo a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. La stessa disposizione impone che analoga relazione sia presentata in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

In sintesi: l’attestazione ha sempre un contenuto minimo binario — veridicità dei dati e fattibilità del piano — al quale, nel concordato in continuità aziendale, si aggiungono tre giudizi ulteriori: idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza, sostenibilità economica dell’impresa, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

La ratio della norma è la correzione di un’asimmetria informativa. I dati sui quali i creditori devono decidere se votare a favore provengono dal debitore, cioè dalla parte che ha interesse all’esito. Il legislatore ha quindi imposto l’interposizione di un professionista terzo che, assumendosi una responsabilità civile e penale, dichiari che quei dati corrispondono alla realtà e che il progetto costruito su di essi non è una speranza ma una previsione ragionevole. Va precisato che l’attestatore non decide nulla: non approva il piano, non lo migliora e non lo negozia. Rende un giudizio tecnico che serve a due destinatari distinti — i creditori, che devono votare in modo informato, e il tribunale, che deve verificare la legalità della procedura.

La disciplina non descrive però il contenuto analitico della relazione. L’art. 87, comma 3, CCII non indica capitoli obbligatori, né criteri metodologici, né la profondità delle verifiche richieste. Questo vuoto è stato colmato dall’elaborazione professionale — in particolare dai Principi di attestazione dei piani di risanamento, nella versione aggiornata al 2024, elaborati in sede nazionale dai commercialisti — e dalla giurisprudenza, che ha progressivamente individuato quali carenze rendono la relazione inidonea a svolgere la sua funzione.

Va distinta, in termini operativi, l’attestazione del concordato preventivo da relazioni affini che il Codice prevede in altri strumenti e che hanno oggetto diverso:

  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): il professionista indipendente attesta veridicità dei dati e fattibilità del piano, ma manca del tutto il confronto con l’alternativa liquidatoria, perché non vi è procedura concorsuale né voto.
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e 58 CCII): la relazione riguarda la veridicità dei dati e l’attuabilità dell’accordo, con specifico riferimento all’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.
  • Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII): l’attestazione riguarda veridicità e fattibilità, ma non richiede il giudizio di convenienza che il concordato impone.
  • Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): il professionista attesta la veridicità dei dati e l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi.
  • Composizione negoziata: la relazione finale dell’esperto indipendente non è un’attestazione in senso tecnico; ha funzione di sintesi delle trattative e assume rilievo, semmai, per l’accesso al concordato semplificato.
  • Relazione del commissario giudiziale (art. 105 CCII): non è un’attestazione di parte ma l’elaborato di un organo della procedura, nominato dal tribunale, che esprime una valutazione anche critica sul piano e sull’attestazione stessa.

Un esempio chiarisce la differenza. Un’impresa che intenda dilazionare i debiti bancari mantenendo integro il pagamento dei fornitori può percorrere l’accordo di ristrutturazione: l’attestatore dovrà dire se i fornitori estranei saranno pagati per intero e nei tempi di legge. La stessa impresa, se sceglie il concordato in continuità, chiede all’attestatore qualcosa di più: che il piano superi l’insolvenza, che l’impresa resti economicamente sostenibile dopo il risanamento e che nessun creditore riceva meno di quanto otterrebbe se l’azienda venisse liquidata.


Requisiti soggettivi, contenuti obbligatori e termini

Chi può attestare

La disciplina prevede che l’attestatore sia un professionista indipendente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII. I requisiti sono cumulativi e la mancanza di uno solo di essi vizia la relazione:

  1. Iscrizione all’elenco dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese di cui all’art. 356 CCII e, congiuntamente, al registro dei revisori legali. Non basta più, come nel regime della legge fallimentare, la sola iscrizione al registro dei revisori.
  2. Possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c., cioè delle condizioni di eleggibilità richieste per i sindaci.
  3. Assenza di rapporti di natura personale o professionale con l’impresa o con le altre parti interessate all’operazione tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. Il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) è intervenuto proprio su questo punto, chiarendo che non ogni legame preclude l’incarico, ma solo quello idoneo a incidere sull’autonomia di giudizio.
  4. Assenza, nei cinque anni precedenti, di attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, anche da parte dei professionisti eventualmente uniti in associazione con l’attestatore, e assenza di partecipazioni o incarichi negli organi di amministrazione e controllo.

Va precisato che l’incarico è conferito dal debitore, che ne sopporta il costo, ma la funzione è oggettivamente eteronoma: la giurisprudenza ha più volte accostato la posizione dell’attestatore a quella di un ausiliario del giudice, sia pure nominato dalla parte.

Che cosa deve contenere la relazione

L’attestazione, per assolvere alla sua funzione, deve articolarsi su tre livelli.

Primo livello — la veridicità dei dati aziendali. Non è un giudizio sulla regolarità formale della contabilità, ma sulla corrispondenza tra le poste iscritte e la realtà sottostante: esistenza ed esigibilità dei crediti, effettiva consistenza e valore di realizzo del magazzino, titolarità e valore dei cespiti, completezza del passivo, esistenza di debiti non contabilizzati, garanzie prestate, contenzioso in corso, posizione tributaria e contributiva risultante dagli estratti ufficiali.

Secondo livello — la fattibilità del piano. È il giudizio prognostico sulla realizzabilità delle azioni previste nei tempi e nelle misure indicate: sostenibilità delle assunzioni, coerenza dei flussi di cassa, adeguatezza delle risorse, tenuta del piano rispetto a scenari alternativi.

Terzo livello — i giudizi aggiuntivi della continuità aziendale. Idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza; sostenibilità economica dell’impresa oltre l’orizzonte del piano, cioè capacità di remunerare i fattori produttivi senza tornare in crisi; trattamento non deteriore per ciascun creditore rispetto alla liquidazione giudiziale, che presuppone la costruzione e la quantificazione dello scenario liquidatorio alternativo.

A questi si affiancano le attestazioni speciali, autonome rispetto a quella generale e sanzionate dalle stesse norme:

  • Art. 88 CCII: relativamente ai crediti tributari e contributivi, l’attestazione ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità, la sussistenza di un trattamento non deteriore. È il presupposto tecnico dell’omologazione forzosa in caso di mancata adesione degli enti pubblici.
  • Art. 99 CCII: per i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione, l’attestazione deve riguardare la funzionalità del finanziamento all’esercizio dell’attività aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
  • Art. 100 CCII: per il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, l’attestazione deve affermare che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
  • Art. 90, comma 5, CCII: l’attestazione che accompagna le proposte concorrenti presentate dai creditori, limitata ai profili di fattibilità di quella proposta.

Tabella dei termini

AdempimentoDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Deposito della relazione ex art. 87, c. 3, CCIIContestuale al deposito della domanda di concordato completa di proposta e pianoCondizione di ammissibilità della domandaInammissibilità della domanda di accesso
Deposito di proposta, piano e attestazione dopo domanda con riserva (art. 44, c. 1, lett. a, CCII): termine giudiziale tra 30 e 60 giorniDal decreto del tribunale che concede il terminePerentorio, prorogabile fino a 60 giorni per giustificati motivi e in assenza di domande di liquidazione giudizialeImprocedibilità della domanda e possibile apertura della liquidazione giudiziale su istanza
Nuova attestazione per modifiche sostanziali della proposta o del pianoDal momento della modifica, comunque prima della votazioneCondizione di regolarità della proceduraVoto non informato, revoca dell’ammissione, diniego di omologazione
Attestazione sui crediti tributari e contributivi (art. 88 CCII)Contestuale alla proposta di trattamento depositata agli uffici competentiCondizione dell’omologazione forzosaPreclusione del cram down fiscale e contributivo
Attestazione per finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII)Contestuale al ricorso per l’autorizzazioneCondizione dell’autorizzazioneDiniego dell’autorizzazione; revoca della prededuzione in caso di dati falsi od omissioni rilevanti
Attestazione per pagamento di crediti anteriori (art. 100 CCII)Contestuale all’istanza di autorizzazioneCondizione dell’autorizzazioneDiniego; il pagamento eseguito senza autorizzazione è valutabile come atto in frode
Aggiornamento della relazione in prossimità dell’omologazioneDal mutamento dei presupposti di fatto assunti nel pianoOnere di aggiornamento informativoRigetto dell’omologazione per sopravvenuta inattendibilità

Sul punto dei termini va aggiunta una precisazione ricorrente. La sospensione feriale dei termini processuali opera esclusivamente dal 1° al 31 agosto. Nelle procedure concorsuali, tuttavia, il beneficio non è generalizzato: le controversie relative alla dichiarazione e alla revoca delle procedure concorsuali sono storicamente sottratte alla sospensione, e i termini di natura endoprocedimentale fissati dal tribunale seguono la scansione del provvedimento che li concede. La verifica va fatta caso per caso, sul singolo termine, senza assumere automatismi.


Procedura passo-passo: come si costruisce un’attestazione che regge

1. Conferimento dell’incarico e verifica preventiva dell’indipendenza

Il primo atto non è tecnico ma di legittimazione. Il professionista deve verificare la propria posizione rispetto al debitore, ai soci, agli amministratori, ai principali creditori, agli assuntori e agli affittuari dell’azienda, e dare atto nella relazione dell’esito di tale verifica. La dichiarazione di indipendenza non è una formula di stile: la sua assenza o la sua falsità espone alla contestazione dell’intera attestazione e, nei casi più gravi, a responsabilità penale. Va verificata anche la posizione dei professionisti associati, per il periodo quinquennale previsto dalla legge.

2. Costruzione della base informativa

L’attestatore acquisisce bilanci degli ultimi esercizi, situazione contabile aggiornata, libri sociali, estratti conto bancari e centrale rischi, estratto di ruolo e cassetto fiscale e previdenziale, elenco analitico dei creditori con titoli e cause di prelazione, contratti rilevanti, perizie di stima, contenzioso pendente. In termini operativi, questa fase determina la qualità dell’intero lavoro: una base informativa incompleta produce necessariamente un giudizio non verificabile.

3. Verifica di veridicità dell’attivo

Si procede per aggregati. I crediti verso clienti vanno esaminati per anzianità, con verifica delle azioni di recupero avviate e stima analitica del rischio di inesigibilità. Il magazzino richiede la verifica dell’esistenza fisica e della rotazione, con svalutazione delle giacenze obsolete. Gli immobili e i beni strumentali richiedono il confronto tra valore contabile e valore di mercato, con perizie aggiornate. Le partecipazioni vanno valutate sulla base della situazione effettiva delle partecipate.

4. Verifica di veridicità del passivo

È l’area in cui si concentrano le contestazioni più frequenti. L’attestatore deve verificare la completezza dell’elenco dei creditori, l’esistenza di debiti non contabilizzati, la corretta qualificazione dei crediti privilegiati e chirografari, la posizione verso banche e società di leasing comprese le garanzie e le fideiussioni rilasciate, i debiti verso il personale, la posizione tributaria e contributiva risultante da fonti ufficiali e non dalla sola contabilità interna, i fondi rischi a fronte del contenzioso pendente.

5. Verifica di fattibilità del piano

Il giudizio prognostico si articola sulle assunzioni. Ogni ipotesi di ricavo, di riduzione di costo, di incasso o di dismissione deve essere ancorata a elementi verificabili: contratti già sottoscritti, ordini acquisiti, offerte vincolanti, delibere bancarie, impegni dei soci formalizzati. Le assunzioni non sostenute da elementi documentali vanno dichiarate come tali e valutate criticamente, non recepite. L’attestatore verifica poi la coerenza interna del piano finanziario, il fabbisogno di cassa mese per mese, la tenuta rispetto a scenari peggiorativi e la sostenibilità dei tempi di realizzo previsti.

6. Costruzione dello scenario liquidatorio alternativo

Nel concordato in continuità il giudizio sul trattamento non deteriore impone una quantificazione autonoma di quanto ciascun creditore otterrebbe nella liquidazione giudiziale: valore di realizzo dei beni in sede liquidatoria, tempi di realizzo, costi della procedura, esito delle azioni recuperatorie esperibili dal curatore, riparto secondo l’ordine delle cause di prelazione. Non è un passaggio accessorio: è la parte della relazione più frequentemente censurata quando risulta assertiva.

7. Redazione della relazione

La relazione deve rendere trasparente il percorso, non solo la conclusione. Struttura minima: incarico e indipendenza; documentazione esaminata; metodologia e limiti delle verifiche; esiti analitici sulla veridicità, per aggregato; analisi delle assunzioni del piano; scenario liquidatorio comparativo; giudizi conclusivi distinti per ciascun profilo richiesto dalla legge; attestazioni speciali eventualmente rese ai sensi degli artt. 88, 99 e 100 CCII.

8. Deposito, parere del commissario e vaglio del tribunale

Depositata la domanda, il tribunale verifica ai sensi dell’art. 47 CCII la ritualità della proposta e, nel concordato liquidatorio, l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano; nel concordato in continuità la domanda è comunque inammissibile se il piano risulta manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali. Il commissario giudiziale esprime il proprio parere e, successivamente, redige la relazione destinata ai creditori: è in questa sede che le lacune dell’attestazione emergono con maggiore frequenza.

9. Aggiornamento in caso di modifiche sostanziali

Ogni modifica sostanziale della proposta o del piano impone una nuova relazione. Va precisato che la sostanzialità non dipende dalla forma della modifica ma dal suo impatto sulla decisione dei creditori: una riduzione della percentuale offerta, la sostituzione dell’assuntore, la caduta di un contratto su cui poggiava la continuità sono tutte modifiche sostanziali.

10. Gli errori ricorrenti

Le carenze che nella prassi conducono più spesso alla revoca dell’ammissione sono quattro: l’appiattimento dell’attestatore sulle stime del perito di parte senza verifica autonoma; l’omessa considerazione di costi di procedura o di gestione; l’iscrizione a valore nominale di crediti manifestamente inesigibili; l’assenza di quantificazione dello scenario liquidatorio. A queste si aggiunge l’uso di formule tautologiche, in cui il giudizio finale ripete il testo di legge senza esplicitare i riscontri che lo sorreggono.


Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Esempio 1 — Effetto della verifica di veridicità sull’attivo concordatario

Ipotesi. Impresa manifatturiera che deposita domanda di concordato in continuità il 14 marzo. Attivo esposto nel piano: crediti verso clienti 1.847.300 €, magazzino 963.400 €, immobile industriale 1.420.000 €. Passivo: 4.318.700 €, di cui privilegiati 1.276.500 €. Percentuale offerta ai chirografari nel piano depositato: 23%.

Verifiche dell’attestatore. Sui crediti: 312.800 € risultano scaduti da oltre ventiquattro mesi verso tre debitori, due dei quali già assoggettati a liquidazione giudiziale; per un ulteriore importo di 148.600 € risulta un contenzioso sulla fornitura, con contestazione formalizzata. Sul magazzino: 214.900 € riguardano semilavorati relativi a una commessa risolta nel 2023, privi di mercato alternativo. Sull’immobile: la perizia di parte assume un valore di mercato in libera trattativa, senza considerare il vincolo derivante dall’ipoteca e i tempi di dismissione previsti dal piano.

Sviluppo. L’attestatore svaluta i crediti per 384.300 € (integrale sui due debitori insolventi, parziale sul contenzioso) e il magazzino per 214.900 €. L’attivo effettivamente destinabile scende di 599.200 €. Sull’immobile richiede una stima aggiornata su base liquidatoria prudenziale, che riduce il valore di ulteriori 187.000 €.

Esito. La disponibilità per i chirografari passa da 700.400 € a poco meno di 400.000 €: la percentuale reale si colloca intorno al 13%, non al 23% dichiarato. In questa situazione l’attestatore non può attestare la fattibilità del piano nella versione depositata: deve rappresentare gli scostamenti e imporre la revisione della proposta prima del deposito. Se attesta ugualmente, l’informazione fornita ai creditori è decettiva e la procedura è esposta alla revoca.

Esempio 2 — Verifica del trattamento non deteriore in continuità

Ipotesi. Società di servizi con 27 dipendenti. Piano in continuità diretta che offre ai chirografari 18% in cinque anni, con soddisfacimento integrale dei privilegiati. Il piano stima il valore di liquidazione dell’attivo in 1.240.000 €.

Verifiche dell’attestatore. Ricostruzione autonoma dello scenario liquidatorio: realizzo dei beni strumentali in sede competitiva 268.000 € contro i 410.000 € del piano; recupero crediti in sede concorsuale 342.500 €; azione revocatoria astrattamente esperibile su pagamenti per 156.000 €, con esito incerto e non computabile in via prudenziale se non parzialmente; costi della procedura di liquidazione giudiziale stimati in 118.400 €; tempi medi di realizzo 42 mesi.

Sviluppo. Il valore di liquidazione effettivo si attesta a 1.063.700 € lordi, 945.300 € al netto dei costi. Dopo il pagamento dei privilegiati, la disponibilità per i chirografari in scenario liquidatorio risulta pari a circa il 9%, con incasso differito di oltre tre anni e mezzo.

Esito. Il confronto è favorevole alla continuità: il 18% offerto dal piano, ancorché dilazionato, resta superiore al 9% liquidatorio. L’attestatore può rendere il giudizio di trattamento non deteriore, ma deve esplicitare i valori, i tempi e i criteri del confronto: un giudizio non quantificato equivale, per la giurisprudenza, a un giudizio assente.


Casi particolari

Domanda con riserva e attestazione differita. Nel concordato prenotativo di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), CCII, l’attestazione non accompagna il ricorso iniziale ma deve essere depositata entro il termine assegnato dal tribunale. Il rischio operativo è che l’attestatore riceva l’incarico troppo tardi rispetto alla scadenza e sia costretto a comprimere le verifiche. Una relazione redatta in pochi giorni su una contabilità non riconciliata è, nella sostanza, una relazione non verificabile.

Contabilità inattendibile o bilanci non depositati. Quando le scritture sono irregolari o incomplete, l’attestatore non può limitarsi a segnalare il limite e proseguire. Deve ricostruire i dati da fonti esterne — estratti conto, estratti di ruolo, conferme di terzi, documentazione contrattuale — oppure dichiarare l’impossibilità di rendere il giudizio di veridicità. La terza via, cioè attestare comunque con riserve generiche, è quella che nella giurisprudenza recente conduce alla revoca.

Concordato di gruppo. Nelle procedure di gruppo disciplinate dagli artt. 284 e seguenti CCII la relazione deve estendersi alle ragioni di maggiore convenienza del piano unitario rispetto ai piani autonomi delle singole società, e alle operazioni infragruppo, valutandone gli effetti anche sotto il profilo dei vantaggi compensativi. Il giudizio va reso società per società, perché il trattamento non deteriore si misura sul singolo creditore della singola impresa.

Sostituzione dell’attestatore in corso d’opera. Se il professionista rinuncia all’incarico o viene sostituito, il subentrante non può recepire il lavoro precedente. Deve rifare le verifiche in proprio: l’attestazione è un atto personale, e la responsabilità che ne deriva non si trasferisce per relationem.

Il credito dell’attestatore in caso di esito negativo. La giurisprudenza di merito ha chiarito che il compenso del professionista che abbia svolto il ruolo di attestatore può essere escluso dallo stato passivo della successiva liquidazione giudiziale quando emerga l’inadempimento rispetto ai doveri connessi all’incarico. Il tema è rilevante anche per l’impresa, perché conferma che l’obbligo dell’attestatore non è di mera verifica formale.

Continuità indiretta con affitto d’azienda. Quando la continuità è affidata a un terzo tramite affitto seguito da cessione, l’attestazione deve estendersi a profili ulteriori rispetto al piano interno: solidità patrimoniale e capacità operativa dell’affittuario, congruità del canone rispetto ai valori aziendali, sorte dei rapporti di lavoro, tenuta del prezzo di cessione rispetto alle offerte concorrenti raccolte in sede competitiva. Va precisato che in questa configurazione il valore di liquidazione va determinato con particolare rigore: una stima atomistica dei singoli beni, deliberatamente contenuta, produce un’eccedenza distribuibile artificialmente ampliata, e la giurisprudenza di legittimità ha censurato proprio questa impostazione. L’attestatore deve confrontare il valore ricavabile dalla cessione dell’azienda in esercizio con quello dei beni disaggregati, motivando la scelta del parametro.

Attestazione, classi e distribuzione del valore. Nel concordato in continuità la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione segue regole diverse rispetto al valore liquidatorio, che resta soggetto all’ordine delle cause legittime di prelazione. Ne consegue che l’attestazione non può limitarsi a un giudizio complessivo: deve fornire i dati che consentono di verificare la separazione tra le due masse di valore e la coerenza del trattamento riservato a ciascuna classe. Quando il piano prevede il mantenimento di utilità in favore dei soci, la relazione deve rendere esplicito il fondamento economico di quella previsione, perché la trasparenza informativa su questo profilo condiziona la legittimità della proposta.

Responsabilità civile verso i creditori. Accanto alla responsabilità penale, l’attestatore risponde sul piano civile nei confronti dei creditori che abbiano fatto affidamento su una relazione non veritiera. Il titolo è quello della responsabilità da informazione inesatta resa da un professionista qualificato, e il danno risarcibile è tipicamente commisurato al minor soddisfacimento conseguito rispetto a quello che sarebbe derivato da una tempestiva liquidazione. In termini operativi ciò significa che la copertura assicurativa del professionista e l’ampiezza delle verifiche documentate nella relazione sono elementi da valutare già in sede di conferimento dell’incarico, e non soltanto a contenzioso instaurato.

Impresa già passata per la composizione negoziata. Se il concordato segue un percorso di composizione negoziata, l’attestatore non può recepire acriticamente i dati elaborati durante le trattative. La relazione finale dell’esperto ha funzione e presupposti diversi, e i valori assunti in quella sede — spesso costruiti su ipotesi di accordo poi non concretizzate — vanno riverificati alla data della domanda concordataria.

In questo contesto la posizione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presenta un profilo specifico: è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 ed è avvocato cassazionista, e coordina uno staff multidisciplinare in cui avvocati e commercialisti esaminano insieme la relazione dell’attestatore prima che diventi oggetto di contestazione da parte del commissario giudiziale o dei creditori.


Domande frequenti

L’attestatore è responsabile se il piano poi non viene eseguito? No, non per il solo fatto dell’inadempimento. Il giudizio dell’attestatore riguarda la fattibilità del piano al momento in cui gli è sottoposto, sulla base dei dati e delle assunzioni allora disponibili. L’esecuzione dipende dagli amministratori e da variabili di mercato successive. La responsabilità sorge quando la relazione ha esposto informazioni false od omesso informazioni rilevanti sulla veridicità dei dati, oppure quando le verifiche sono state omesse o condotte in modo apparente.

Il tribunale può disattendere l’attestazione? Sì. Il controllo giudiziale non si esaurisce nella presa d’atto dell’esistenza della relazione. Il tribunale verifica la congruità e la logicità della motivazione e il collegamento effettivo tra i dati riscontrati e il giudizio conclusivo. Se la relazione è priva di riscontri, incoerente o non comprensibile, la domanda può essere dichiarata inammissibile anche in presenza di un’attestazione formalmente completa.

Che differenza c’è tra fattibilità giuridica e fattibilità economica? La fattibilità giuridica riguarda la compatibilità del piano con norme inderogabili: previsioni impossibili, illecite o contrarie all’ordine delle cause di prelazione. Su questo profilo il sindacato del giudice non incontra limiti. La fattibilità economica riguarda la realizzabilità concreta del piano e il sindacato è più contenuto: il giudice interviene quando il piano risulta manifestamente inidoneo al raggiungimento degli obiettivi dichiarati, restando ai creditori la valutazione di convenienza.

Se emergono dati non veritieri dopo l’ammissione, si può depositare una nuova attestazione? La Corte di cassazione ha affermato che, quando la condizione di veridicità mancava già al momento del deposito della proposta, l’ammissione può essere revocata e una nuova attestazione successiva è irrilevante. La ragione è funzionale: il consenso dei creditori si forma sui dati depositati, e un consenso formatosi su dati inattendibili non può essere sanato a posteriori.

L’attestazione serve anche per pagare un fornitore essenziale durante la procedura? Sì, ed è un’attestazione autonoma. L’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi solo se un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione non è richiesta nei limiti dell’importo di nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.

Un caso limite: l’attestatore può rendere un giudizio parziale, riferito solo ad alcune poste? La relazione può dichiarare i limiti delle verifiche eseguite, ma non può frazionare il giudizio finale. I profili richiesti dall’art. 87, comma 3, CCII vanno resi per intero: se l’attestatore non è in grado di affermare la veridicità di poste rilevanti, il giudizio complessivo non può essere positivo. Una relazione che attesti la fattibilità dichiarando al contempo di non aver potuto verificare l’attendibilità dei dati su cui il piano si fonda è internamente contraddittoria e come tale censurabile.


Il quadro giurisprudenziale

Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 1521/2013. Pronuncia fondativa: il controllo del giudice non riguarda la convenienza, riservata ai creditori, ma investe la realizzabilità della causa concreta del concordato; spetta al giudice esercitare sulla relazione dell’attestatore un controllo specifico su congruità e logicità della motivazione e sul collegamento effettivo tra dati riscontrati e giudizio finale. Rilevanza: definisce lo standard di sindacabilità dell’attestazione, tuttora richiamato dalle pronunce più recenti.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 9061/2017. Il giudice può arrestare la proposta quando emerga prima facie una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi dichiarati, restando il merito economico ai creditori. Rilevanza: fissa la soglia oltre la quale il giudizio di fattibilità economica torna al tribunale.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 5825/2018. Ribadisce che compito precipuo del giudice è garantire la legalità della procedura e che, in questa prospettiva, sulla relazione dell’attestatore va esercitato un controllo specifico di congruità e logicità. Rilevanza: è il precedente più citato dalle pronunce del 2025 e del 2026 in materia di attestazioni e relazioni.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 21555 del 27 luglio 2021. In sede di ammissibilità il tribunale non controlla direttamente regolarità e attendibilità delle scritture contabili, ma sindaca la corretta predisposizione dell’attestazione, sotto il profilo della completezza dei dati e della comprensibilità dei criteri di giudizio adottati. Rilevanza: individua l’oggetto tipico del controllo in fase di apertura.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 17103/2023. Con riferimento al concordato in continuità, il controllo del giudice non può essere limitato alla fattibilità giuridica astratta ma si estende alla fattibilità economica intesa come effettiva realizzabilità, con valutazione della congruità dell’attestazione. Rilevanza: estende alla continuità lo standard di verifica sostanziale.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 19133 del 6 luglio 2023. Conferma l’orientamento sulla valutazione di ammissibilità e sul sindacato indiretto delle scritture contabili attraverso l’attestazione. Rilevanza: consolida la linea del 2021.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 35423 del 19 dicembre 2023. Nel concordato in continuità il giudice di merito deve verificare la corretta individuazione di attivo e passivo e la realizzabilità della proposta, prendendo in considerazione elementi originari e sopravvenuti, anche con riferimento alla relazione dell’attestatore. Rilevanza: legittima l’esame di fatti successivi al deposito dell’attestazione.

Corte di cassazione, n. 13016/2024 (sezione penale). In tema di falso in attestazioni e relazioni, l’introduzione dell’art. 342 CCII non ha prodotto effetti abrogativi rispetto all’art. 236-bis l.fall.: la condotta punita è rimasta sostanzialmente immutata e l’inciso sulla veridicità dei dati contenuti nel piano non ha ristretto la fattispecie in modo tale da determinare discontinuità normativa. Rilevanza: mantiene la continuità della tutela penale tra vecchio e nuovo regime.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 15533 del 4 giugno 2024. Precisa la funzione della relazione dell’attestatore ai fini della verifica di veridicità dei dati contabili aziendali. Rilevanza: chiarisce che la verifica di veridicità è attività sostanziale e non ricognitiva.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 23280 del 28 agosto 2024. Il sindacato sulla fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, mentre quello sulla fattibilità economica è circoscritto alla verifica della manifesta inettitudine del piano. Rilevanza: è la formulazione più recente e sintetica del doppio binario.

Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 2027 del 28 gennaio 2025. Il controllo giudiziale sulla relazione del professionista attestatore non può limitarsi a una semplice presa d’atto né a un controllo meramente formale. Rilevanza: esclude in modo espresso la lettura minimalista del vaglio giudiziale.

Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 3640 del 12 febbraio 2025. Il tribunale, in sede di ammissione, revoca e omologazione, e la corte d’appello in sede di reclamo, devono svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell’attestazione. Rilevanza: estende il controllo a tutte le fasi della procedura, con parametro unitario.

Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 3746 del 13 febbraio 2025. Il controllo sulla fattibilità si articola nei due profili giuridico ed economico, con ambiti di sindacato differenziati. Rilevanza: sistematizza il criterio applicativo per i giudici di merito.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 7878 del 25 marzo 2025. L’attestazione di veridicità dei dati aziendali è il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori e costituisce condizione di ammissibilità; ove risulti che la condizione mancava al momento del deposito, l’ammissione può essere revocata, restando irrilevante una nuova attestazione. Nel caso deciso, l’inesigibilità di alcuni crediti, l’omessa indicazione di costi e l’erronea rappresentazione dei flussi di cassa sono state ritenute sintomatiche di controlli inadeguati e tali da rendere decettive le informazioni fornite ai creditori. Rilevanza: è la pronuncia oggi più citata sul contenuto dell’obbligo di verifica.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 28576 del 28 ottobre 2025. In tema di liquidazione controllata, la completezza e l’attendibilità della relazione dell’organismo di composizione della crisi è presupposto per l’apertura e il relativo accertamento non è limitato al controllo formale sull’esistenza dell’atto; la Corte richiama espressamente i principi elaborati sulla relazione dell’attestatore nel concordato. Rilevanza: conferma l’estensione trasversale dello standard di controllo.

Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. In tema di concordato semplificato, il controllo del tribunale non si esaurisce nella verifica formale del deposito dei documenti ma deve investire attendibilità e ragionevolezza delle attestazioni contenute nella relazione finale dell’esperto; attestazioni prive di motivazione o smentite dagli atti rendono la proposta irrituale e inammissibile. Rilevanza: applica alla relazione finale dell’esperto lo standard nato per l’attestatore.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 31958 del 9 dicembre 2025. Revoca della procedura per carenza informativa: la mancata rappresentazione ai creditori di circostanze rilevanti integra il presupposto della revoca. Rilevanza: collega direttamente il deficit informativo alla sanzione processuale.

Corte di cassazione, Sez. I, ord. n. 5866 del 15 marzo 2026. In materia di omologazione forzosa dei crediti pubblici, una volta accertato che il dissenso dell’amministrazione finanziaria è stato determinante, il tribunale sostituisce la propria valutazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, restando irrilevanti le ragioni del dissenso. Rilevanza: valorizza l’attestazione ex art. 88 CCII come base tecnica del giudizio comparativo.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 9605/2026. Nel concordato in continuità il controllo del tribunale in sede di apertura non si esaurisce nella verifica di ritualità formale e di completezza documentale, ma è un vero giudizio di ammissibilità che si estende al contenuto della proposta e dei documenti, con scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello dell’omologazione, inclusa la verifica della completezza delle informazioni funzionali al voto. Rilevanza: è la pronuncia che più incide sulla profondità richiesta all’attestazione già in fase di accesso.

Corte di cassazione, Sez. I, n. 10723 del 22 aprile 2026. Ai fini dell’omologazione forzosa dei crediti tributari nel concordato in continuità, il presupposto necessario è la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale, senza che occorra un giudizio di meritevolezza del debitore. Rilevanza: circoscrive l’oggetto dell’attestazione speciale sui crediti pubblici.

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 5 novembre 2025. L’obbligo dell’attestatore non si limita a una verifica formale di completezza, coerenza e logicità delle considerazioni del perito di parte: il professionista deve svolgere un autonomo, sostanziale e pregnante controllo di veridicità delle informazioni oggetto delle sue attestazioni; l’inadempimento incide sul riconoscimento del suo credito nella successiva procedura. Rilevanza: è la pronuncia di merito più netta sull’autonomia delle verifiche.


Cosa può fare lo Studio Monardo

L’assistenza dello Studio Monardo in materia di attestazione nel concordato preventivo si articola in interventi tecnici determinati.

  1. Verifichiamo preventivamente i requisiti di indipendenza del professionista incaricato, controllando rapporti pregressi, incarichi dei professionisti associati e posizioni riferibili agli organi sociali, per escludere il vizio che più frequentemente fonda le contestazioni.
  2. Ricostruiamo la base dati destinata all’attestatore prima del conferimento dell’incarico, riconciliando contabilità, estratti conto, posizione tributaria e contributiva ed elenco analitico dei creditori, in modo che le verifiche non partano da un quadro incompleto.
  3. Analizziamo la bozza di relazione riscontrandola sui parametri della giurisprudenza di legittimità, cioè congruità della motivazione, logicità e collegamento effettivo tra dati riscontrati e giudizio conclusivo.
  4. Costruiamo e quantifichiamo lo scenario liquidatorio comparativo, con stima dei realizzi, dei tempi e dei costi della liquidazione giudiziale, per rendere verificabile il giudizio di trattamento non deteriore.
  5. Predisponiamo le attestazioni speciali richieste dagli artt. 88, 99 e 100 CCII, coordinandole con la relazione generale per evitare contraddizioni tra i giudizi resi.
  6. Rispondiamo ai rilievi del commissario giudiziale con memorie tecniche documentate, intervenendo prima che il rilievo si traduca in istanza di revoca.
  7. Assistiamo l’impresa nel procedimento di revoca ex art. 106 CCII, contestando nel merito la ricostruzione degli atti in frode e delle carenze informative addebitate.
  8. Impugniamo in sede di reclamo i provvedimenti di inammissibilità, di revoca e di diniego di omologazione fondati su asserite carenze dell’attestazione, curando la formulazione dei motivi sin dal primo grado.
  9. Proseguiamo il giudizio davanti alla Corte di cassazione quando la questione riguarda i limiti del sindacato giudiziale sulla relazione, materia oggi in continua definizione.
  10. Valutiamo i percorsi alternativi — composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione — quando l’analisi tecnica dimostra che il concordato non è la strada sostenibile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come l’attestazione, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 assume rilievo diretto: è la qualifica che presuppone la capacità di leggere piani industriali, risanamenti e valori di liquidazione dall’interno, cioè esattamente le grandezze su cui l’attestatore deve pronunciarsi. La qualifica di avvocato cassazionista consente poi di condurre la stessa linea difensiva dal primo provvedimento del tribunale fino al giudizio di legittimità, senza il passaggio di consegne a un difensore diverso che caratterizza molte procedure e che disperde la conoscenza tecnica del caso.

Lo staff multidisciplinare dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la relazione dell’attestatore è un documento a contenuto contabile con effetti processuali, e l’analisi separata dei due profili è la ragione più frequente per cui una criticità viene individuata soltanto quando è già stata sollevata dal commissario giudiziale.


In sintesi

L’attestazione prevista nel concordato preventivo deve affermare due cose sempre — che i dati aziendali sono veri e che il piano è fattibile — e altre tre quando il concordato è in continuità: che il piano è idoneo a impedire o superare l’insolvenza, che l’impresa resterà economicamente sostenibile, che nessun creditore riceverà meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale. A queste si aggiungono le attestazioni speciali sui crediti tributari e contributivi, sui finanziamenti prededucibili e sui pagamenti di crediti anteriori. Ciascun giudizio deve essere sorretto da verifiche autonome e verificabili: la giurisprudenza degli ultimi due anni ha escluso in modo netto che il controllo del tribunale possa fermarsi alla forma della relazione.

Lo Studio Monardo interviene su questa materia con un profilo costruito su di essa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, condizione che presuppone la padronanza tecnica di piani e scenari di risanamento; coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, competenza necessaria perché l’attestazione si misura tanto con l’esposizione bancaria quanto con il trattamento dei crediti fiscali e contributivi; ed è avvocato cassazionista, così da poter portare la stessa strategia difensiva dall’apertura della procedura fino al giudizio di legittimità, dove i limiti del sindacato sull’attestazione vengono oggi ridefiniti.

📩 Non aspettare che sia il commissario giudiziale a segnalare le lacune della relazione: scrivici oggi stesso allo Studio Monardo per una verifica tecnica dell’attestazione e del piano — tutti i riferimenti per contattarci sono al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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