Nel Concordato Preventivo In Continuità, È Possibile Pagare I Creditori?

Poche materie generano tanta confusione quanto il pagamento dei creditori all’interno di un concordato preventivo in continuità aziendale. E la ragione è comprensibile: qui convivono due esigenze che, a prima vista, sembrano incompatibili. Da un lato il principio concorsuale, che congela il passivo anteriore e impone la parità di trattamento; dall’altro l’impresa che continua a lavorare, a comprare, a produrre e a consegnare, e che senza fornitori, dipendenti e utenze si ferma il giorno dopo il deposito del ricorso. Da questa tensione nasce un intero repertorio di frasi che circolano negli uffici amministrativi, nei gruppi di imprenditori, nei forum e persino in certe consulenze frettolose: “non si può pagare più nessuno”, “tanto in continuità si paga chi serve”, “l’IVA non si tocca”, “i privilegiati entro un anno o il concordato salta”. Sono affermazioni che hanno tutte un fondo di verità, e proprio per questo sono pericolose: agire sulla base di una convinzione sbagliata, in questa materia, è quasi sempre peggio che non agire affatto, perché produce pagamenti inefficaci, revoche dell’ammissione, forniture interrotte e piani che non arrivano all’omologazione.

I miti che affronteremo uno per uno sono questi: che in continuità non si possa pagare nessun creditore anteriore; che, al contrario, si possa pagare liberamente chi serve all’azienda; che esista una soglia minima del 20% da garantire a tutti; che il surplus generato dalla continuità sia liberamente distribuibile dal debitore; che i creditori privilegiati vadano soddisfatti entro un anno dall’omologa; che il debito fiscale e contributivo sia intoccabile; che le forniture nuove abbiano lo stesso destino di quelle vecchie; che dopo l’omologazione il piano si possa sempre rinegoziare se i pagamenti non reggono.

Su questa materia lo Studio Monardo opera con un titolo specifico e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ossia è iscritto tra i professionisti chiamati a gestire proprio la fase in cui un’impresa in difficoltà deve continuare a operare mentre ristruttura il debito; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, competenze che riguardano l’intero sistema del Codice della crisi e le procedure minori che ne condividono le regole distributive. Il tema del pagamento dei creditori in continuità, poi, tocca frontalmente il debito bancario e quello tributario: ed è esattamente l’area in cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario.

📩 Se la tua impresa sta valutando o ha già depositato una domanda di concordato in continuità e ti stai chiedendo chi puoi pagare, quando e con quali autorizzazioni, contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo. Ogni pagamento fatto nel momento sbagliato è una decisione difficile da riparare dopo.


Mito 1 — “Dal momento in cui deposito la domanda non posso più pagare nessun creditore”

IL MITO: “Appena depositi il ricorso, tutto si blocca: nessun fornitore, nessun dipendente, nessun ente può più essere pagato per quello che era maturato prima. Devono aspettare tutti l’omologazione.”

Perché ci credono in tanti

Questa convinzione nasce da un principio che esiste davvero ed è il cuore del sistema concorsuale. Con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese scatta il concorso: i creditori anteriori non possono più agire individualmente, e il debitore non può più privilegiare l’uno o l’altro pagando fuori dalla procedura. È la traduzione operativa della par condicio. A rafforzare la lettura assoluta contribuisce l’esperienza pratica: il fornitore che chiama e sente rispondere “non possiamo pagare, siamo in concordato” registra quella frase come una regola generale, e la ripete. Il passaparola ha semplicemente cancellato le eccezioni.

La realtà

Il divieto non è assoluto: è un divieto condizionato all’assenza di autorizzazione. L’art. 100 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) prevede che, con la domanda di accesso o anche successivamente, il debitore che prevede la continuazione dell’attività aziendale possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che quelle prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. La stessa norma consente, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni maturate nelle mensilità anteriori al deposito a favore dei lavoratori addetti all’attività proseguita, e prevede che l’attestazione non sia necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza di nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.

La formula corretta non è “non si può pagare”, ma “non si può pagare senza autorizzazione, e l’autorizzazione si ottiene solo dimostrando che quel pagamento serve alla continuità e conviene alla massa”. È una differenza enorme sul piano operativo: nel primo caso l’imprenditore subisce; nel secondo costruisce un’istanza, la documenta e la porta al tribunale.

La prova

Il perimetro è confermato dalla giurisprudenza di merito che si è occupata delle conseguenze pratiche di questi pagamenti. Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 17 aprile 2024, ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione a pagare debiti anteriori possa riguardare anche i debiti previdenziali, in funzione del rilascio del DURC necessario alla prosecuzione dell’attività. Sul fronte opposto, il Tribunale di Taranto, con decisione del 7 febbraio 2024, ha ribadito che l’art. 100 CCII vieta di eseguire pagamenti al di fuori delle ipotesi tipizzate, riconoscendo però che la sospensione legale dei pagamenti opera anche verso i creditori erariali e previdenziali e che da ciò discendono conseguenze in tema di regolarità contributiva. Le due pronunce, lette insieme, restituiscono la logica del sistema: il canale esiste, ma passa dal tribunale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi assume il divieto come assoluto rinuncia a chiedere l’autorizzazione e perde i fornitori critici. Nella pratica succede questo: il fornitore di una materia prima non sostituibile, non pagato dell’arretrato, sospende le consegne; la produzione si ferma; i flussi previsti dal piano non si realizzano; il piano diventa non fattibile e il concordato non arriva all’omologazione. Il mito, in questo caso, non fa danno per ciò che si fa, ma per ciò che si omette di chiedere.


Mito 2 — “Se sono in continuità posso pagare i fornitori che mi servono, tanto l’azienda deve andare avanti”

IL MITO: “In continuità la logica è aziendale, non concorsuale: se un pagamento serve a far girare l’impresa, lo faccio e poi lo spiego. Nessuno può contestarlo, è nell’interesse di tutti.”

Perché ci credono in tanti

È il mito speculare al primo, e nasce da una lettura estensiva — e in buona fede — della ratio dell’art. 100 CCII. Se la legge ammette di pagare il fornitore strategico, ragiona l’imprenditore, è perché riconosce che la continuità viene prima; quindi il criterio guida deve essere l’utilità aziendale. In più, la fase iniziale del concordato con riserva è vissuta come un periodo “grigio”, nel quale l’impresa continua a incassare e pagare come sempre e nessuno ha ancora messo il naso nei conti. Il fondo di verità c’è: l’impresa in continuità conserva l’amministrazione dei propri beni e continua a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La realtà

Il punto che il passaparola perde per strada è la qualificazione giuridica del pagamento di un debito anteriore. Secondo un orientamento consolidato, il pagamento di crediti sorti prima della domanda non è un atto di ordinaria amministrazione, ma un atto eccedente l’ordinaria amministrazione, perché incide sulla consistenza del patrimonio destinato alla massa e altera l’ordine dei soddisfacimenti. Come tale rientra nell’art. 94 CCII e richiede l’autorizzazione del giudice, sentito il commissario giudiziale. L’atto compiuto senza autorizzazione è inefficace rispetto ai creditori anteriori, e può assumere rilievo — a determinate condizioni — anche sul piano della revoca dell’ammissione.

Il criterio non è “serve all’azienda”, ma “è stato autorizzato dopo una valutazione di essenzialità e di convenienza per la massa”: la prima verifica è del professionista attestatore, la seconda è del tribunale. È qui che si inserisce l’esperienza tecnica di chi assiste l’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, imposta le istanze ex art. 100 CCII costruendo la prova documentale dell’essenzialità della fornitura e del vantaggio per il ceto creditorio, invece di affidarsi a una giustificazione formulata a posteriori.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la pronuncia del 28 gennaio 2025, n. 2005, ha ricondotto i pagamenti di crediti anteriori alla categoria degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, precisando però che essi comportano la revoca solo quando siano qualificabili anche come atti diretti a frodare le ragioni dei creditori: la Corte ha quindi escluso sia l’automatismo della revoca, sia la tesi opposta che la escluderebbe sempre, valorizzando l’utilità economica concreta del pagamento. Nella stessa direzione, la Sez. V tributaria, con la decisione del 7 maggio 2026, n. 13243, ha affermato che anche i pagamenti rateizzati di crediti tributari anteriori costituiscono atti di straordinaria amministrazione ammissibili solo se autorizzati, con la conseguenza che l’omesso versamento delle rate, imposto dal vincolo concorsuale, non è sanzionabile come inadempimento colpevole.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio non è teorico. Un pagamento non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori, il che significa che l’importo può essere recuperato a beneficio della massa. Se poi il pagamento è di entità significativa, se è privo di utilità dimostrabile per il ceto creditorio, o se viene taciuto al commissario giudiziale, si aggiunge il rischio della revoca dell’ammissione: e a quel punto la strada dell’impresa non è più il concordato, ma la liquidazione giudiziale. La stessa Cassazione, con l’ordinanza n. 32873 del 2025, ha considerato atto di straordinaria amministrazione l’assunzione di un prestito dopo l’ammissione, ritenendolo idoneo a fondare la revoca quando compiuto senza autorizzazione e pregiudizievole per i creditori.


Mito 3 — “In ogni caso ai chirografari devo garantire almeno il 20%”

IL MITO: “La legge impone una soglia minima: se non offri almeno il venti per cento ai creditori chirografari il concordato non è ammissibile. Vale sempre, continuità o non continuità.”

Perché ci credono in tanti

Qui il fondo di verità è netto e verificabile, ed è proprio questo che rende il mito così resistente. Una soglia minima esiste davvero: l’art. 84, comma 4, CCII la prevede per il concordato liquidatorio, insieme all’apporto di risorse esterne che incrementi l’attivo. Chi ha letto la norma, o ne ha sentito parlare, la generalizza al concordato in quanto tale. Contribuisce anche la memoria della legge fallimentare, che aveva conosciuto una percentuale minima per il concordato senza continuità.

La realtà

Nel concordato in continuità aziendale non esiste una percentuale minima di soddisfacimento imposta per legge ai creditori chirografari. La disciplina segue una logica diversa: l’art. 84, comma 2, CCII richiede che i creditori siano soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità, e che ciascun creditore riceva un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. La proposta va poi confrontata con l’alternativa liquidatoria nel giudizio di convenienza, e deve superare il test distributivo dell’art. 84, comma 6.

Il parametro, in continuità, non è una percentuale fissa, ma la combinazione tra utilità specificamente individuata per ciascun creditore, rispetto delle regole distributive e non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. È un test più sofisticato di una soglia, e per questo va costruito con dati, non con affermazioni.

La prova

La differenza di regime emerge con chiarezza dalla struttura dell’art. 84 CCII, che dedica il comma 4 al concordato liquidatorio e i commi 2, 3 e 6 alla continuità, e trova conferma nell’elaborazione giurisprudenziale sulle regole di riparto. La Corte d’Appello di Milano, con decisione del 26 giugno 2025, ha ricostruito le tre distinte regole di distribuzione operanti in continuità — priorità assoluta sul valore di liquidazione, priorità relativa sul valore eccedente, libera distribuibilità delle risorse esterne — confermando che il vaglio si sposta sul come si distribuisce e non su una soglia percentuale predeterminata.

Cosa rischia chi ci crede

Due errori opposti. Il primo: l’imprenditore che, convinto di dover raggiungere una soglia che non esiste, costruisce un piano insostenibile, promette più di quanto la continuità possa generare e trasforma un concordato fattibile in un concordato destinato a essere risolto. Il secondo: l’imprenditore che, verificata l’inesistenza della soglia, ne deduce che ai chirografari si possa offrire un’utilità puramente nominale, e si vede rigettare la domanda perché l’utilità non è specificamente individuata né economicamente valutabile.


Mito 4 — “Il surplus della continuità è mio: lo distribuisco come credo”

IL MITO: “Il valore che l’azienda produce continuando a lavorare non era nel patrimonio al momento della domanda. Quindi il debitore lo distribuisce liberamente, anche saltando i privilegiati e premiando le classi che gli servono per il voto.”

Perché ci credono in tanti

L’origine è colta, non popolare, ed è per questo particolarmente insidiosa. L’idea è che il valore eccedente quello di liquidazione, prodotto dalla prosecuzione dell’attività, non appartenga al patrimonio “concorsuale” e sfugga quindi alla graduazione. L’introduzione della regola di priorità relativa nel Codice della crisi ha rafforzato la percezione: se l’eccedenza sfugge alla priorità assoluta — si ragiona — allora sfugge a ogni regola. Un fondo di verità c’è, ed è che l’eccedenza gode effettivamente di un regime più flessibile.

La realtà

L’art. 84, comma 6, CCII costruisce un sistema a tre binari, e nessuno dei tre coincide con la libera disponibilità del debitore sull’intero attivo. Il valore di liquidazione va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (priorità assoluta). Il valore eccedente quello di liquidazione può essere distribuito secondo la regola di priorità relativa: è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne, dopo l’intervento del correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), sono espressamente distribuibili liberamente, in quanto valori estranei al patrimonio presente e futuro dell’impresa.

Priorità relativa non significa libertà: significa che si può scendere al grado inferiore senza aver integralmente soddisfatto quello superiore, ma senza mai trattare una classe peggio di una classe di grado inferiore. È un vincolo di non discriminazione, non un’assenza di vincoli.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza dell’8 agosto 2024, n. 22474, ha escluso che il surplus finanziario generato dalla prosecuzione utile dell’attività sia liberamente distribuibile dal debitore, precisando che l’art. 84, comma 6, CCII introduce un precetto nuovo e non può fungere da criterio interpretativo della disciplina previgente. Sul versante applicativo, il Tribunale di Brescia, Sez. IV civile, con sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, ha negato l’omologazione rilevando la violazione della regola di non discriminazione tra classi collocate sul medesimo rango nella distribuzione del valore eccedente. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026, ha inoltre chiarito che l’apporto di finanza esterna, essendo liberamente distribuibile, non rientra nel valore eccedente quello di liquidazione.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio si materializza tutto insieme e nel momento peggiore: all’omologazione. Un piano costruito su una distribuzione discriminatoria supera magari il voto, arriva in udienza e viene rigettato, dopo mesi di procedura, spese di attestazione e commissariamento, con l’impresa nel frattempo impoverita e i fornitori diffidenti. La distribuzione del valore non è un dettaglio contabile: è il punto su cui i tribunali stanno concentrando il controllo.


Mito 5 — “I creditori privilegiati vanno pagati entro un anno dall’omologa, altrimenti il concordato è inammissibile”

IL MITO: “Ipoteche, pegni e privilegi non si possono dilazionare oltre un anno — o al massimo due — dall’omologazione. Oltre quel termine il piano non regge.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito è un fossile normativo. Sotto la legge fallimentare esisteva davvero un limite di moratoria, e la giurisprudenza aveva elaborato la regola dell’anno come soglia oltre la quale il creditore prelatizio recuperava il diritto di voto. Molti manuali, molte prassi e molti piani sono stati costruiti su quella regola, che nel frattempo è cambiata. Come spesso accade, la norma abrogata continua a circolare come se fosse vigente.

La realtà

L’art. 86 CCII, nella formulazione vigente, consente che la proposta e il piano di concordato in continuità aziendale prevedano una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca senza limiti temporali generali, coerentemente con l’obiettivo di rendere praticabili le ristrutturazioni. L’unica eccezione riguarda i crediti assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. — le retribuzioni dei lavoratori subordinati — per i quali la dilazione non può superare sei mesi dall’omologazione.

Il vero effetto della dilazione non è l’inammissibilità, ma il diritto di voto: l’art. 109, comma 5, CCII riconosce il voto al creditore privilegiato soddisfatto integralmente ma oltre centottanta giorni dall’omologazione, con termine ridotto a trenta giorni per i crediti di lavoro. Dilazionare i privilegiati non rende il piano inammissibile: sposta equilibri di voto, e il piano deve indicare i criteri per quantificare la perdita da ritardo.

La prova

Il principio si consolida a partire dalla Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 18 giugno 2020, n. 11882, che ha ammesso la dilazione dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione a condizione che ai titolari siano riconosciuti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi, indicando come parametro di quantificazione il differenziale tra il valore del credito alla data della domanda e quello calcolato al termine della moratoria. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026, si è occupata anche del riconoscimento del diritto di voto ai creditori privilegiati integralmente soddisfatti ma con dilazione oltre i centottanta giorni previsti dall’art. 109, comma 5, CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Chi applica il termine annuale come se fosse ancora vigente comprime artificialmente il piano, concentra i pagamenti nei primi dodici mesi e costruisce una struttura finanziaria che l’impresa non è in grado di sostenere. È uno degli errori che più frequentemente porta alla risoluzione del concordato per inadempimento. All’opposto, chi dilaziona senza attribuire il voto ai prelatizi coinvolti e senza esplicitare i criteri di calcolo della perdita da ritardo espone la proposta a contestazioni in sede di adunanza e di omologazione.


Mito 6 — “Il Fisco non si tocca: IVA e ritenute vanno pagate per intero, sempre”

IL MITO: “Sui debiti tributari e contributivi non c’è margine. IVA e ritenute si pagano al cento per cento, e se l’Agenzia delle Entrate dice no, il concordato non passa.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è storico. Per anni l’IVA è stata considerata intangibile e la falcidia dei tributi armonizzati è stata oggetto di un contenzioso lunghissimo, chiuso solo dall’evoluzione normativa ed euro-unitaria. In più, l’esperienza pratica di molte imprese è che l’ufficio non aderisce, o aderisce con lentezza, e l’impressione che ne deriva è quella di un potere di veto assoluto.

La realtà

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi è disciplinato dall’art. 88 CCII, che consente il pagamento parziale o dilazionato di tributi e contributi, anche armonizzati, purché il piano preveda un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, attestato da un professionista indipendente. E in caso di mancata adesione degli uffici fiscali e previdenziali è previsto il meccanismo dell’omologazione forzosa — il cosiddetto cram down fiscale — al ricorrere delle condizioni di legge.

Va però segnalato con precisione un profilo di diritto intertemporale che continua a generare equivoci: per le procedure regolate dal Codice nella versione anteriore al D.Lgs. 136/2024 la Cassazione si è orientata nel senso che il cram down fiscale non operasse nel concordato in continuità, mentre l’intervento del correttivo-ter ha rappresentato una novità di sistema e non una norma di interpretazione. Sapere quale versione della norma governa la propria procedura, quindi, non è un dettaglio accademico: cambia il risultato.

Un secondo equivoco riguarda le ritenute. Il debitore in continuità che paga le retribuzioni maturate dopo la domanda è tenuto a versare le relative ritenute fiscali e i connessi accessori: quelle obbligazioni non sono debiti concorsuali.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, con la sentenza del 27 gennaio 2025, n. 1859, ha affermato che il debitore che ha presentato domanda di concordato in continuità, anche con riserva, deve versare le ritenute fiscali e i relativi accessori sulle retribuzioni corrisposte nella prosecuzione dell’attività, mentre le ritenute relative a retribuzioni anteriori restano debiti pregressi non liberamente pagabili. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza del 30 marzo 2026, n. 7663, ha statuito che condotte distrattive o violazioni di obblighi tributari non ostano di per sé all’omologazione con cram down verso i creditori pubblici, quando il giudice di merito accerti la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non essendo previsto un diniego per difetto di meritevolezza. Sul regime anteriore si vedano la Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918, in tema di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione, e l’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026, oltre al Tribunale di Spoleto, 17 aprile 2025, che aveva escluso l’applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità ante correttivo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ritiene il debito fiscale intoccabile rinuncia in partenza alla transazione fiscale e costruisce un piano che assorbe integralmente il debito tributario, con il risultato di non lasciare margini alla continuità e di rendere il concordato meno conveniente della liquidazione. All’estremo opposto, chi confida in un cram down che nel proprio regime temporale non era applicabile arriva all’omologazione con una proposta priva della maggioranza necessaria.


Mito 7 — “Tanto anche le forniture nuove finiranno nel calderone del concorso”

IL MITO: “Chi consegna durante il concordato fa la stessa fine di chi ha consegnato prima: verrà pagato in percentuale, alla fine, se avanza qualcosa. Meglio non fornire più nulla.”

Perché ci credono in tanti

Il mito circola soprattutto tra i fornitori, e ha una radice comprensibile: la parola “concordato” viene percepita come una linea che assorbe tutto ciò che accade dopo. A rafforzarlo contribuisce la brutta esperienza di chi ha continuato a fornire senza autorizzazioni e senza cautele contrattuali, e si è ritrovato con crediti di difficile realizzo. Il fondo di verità è che non ogni credito successivo gode automaticamente di un trattamento privilegiato: serve che ricorrano i presupposti di legge.

La realtà

Il Codice distingue nettamente il credito anteriore da quello sorto in occasione o in funzione della procedura. L’art. 6 CCII individua i crediti prededucibili, tra cui quelli legalmente sorti durante le procedure di regolazione della crisi per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa. A ciò si aggiungono gli artt. 99 e 101 CCII in tema di finanziamenti prededucibili autorizzati, funzionali all’esercizio dell’attività durante la procedura o all’esecuzione del piano.

Chi fornisce beni o servizi all’impresa in continuità dopo il deposito della domanda non concorre con i creditori anteriori: il suo credito nasce in un’altra categoria, e in caso di successiva liquidazione giudiziale è destinato a essere soddisfatto in via anteposta. È esattamente il meccanismo che rende possibile la continuità: senza di esso nessun fornitore accetterebbe di consegnare.

La prova

La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la sentenza del 13 luglio 2025, n. 19226, si è occupata dei presupposti della prededucibilità in un contesto di appalto con impresa in concordato, precisando che la prededuzione riconoscibile ai sensi dell’art. 11, comma 11-bis, del D.L. 76/2013 presuppone debiti scaduti e il rilascio dell’autocertificazione dell’avvenuto pagamento della ditta subappaltatrice quale condizione per ottenere il pagamento dalla committente. La pronuncia è significativa perché mostra che la prededuzione non è un’etichetta automatica, ma il risultato di presupposti che vanno verificati caso per caso, esattamente come le autorizzazioni ex art. 100 CCII.

Cosa rischia chi ci crede

Il fornitore che sospende le consegne per un timore infondato perde un cliente che avrebbe potuto conservare e contribuisce a far fallire un piano dal quale avrebbe recuperato anche il pregresso. L’impresa in concordato, dal canto suo, rischia di non riuscire a spiegare la propria posizione alla catena di fornitura: ed è un compito che richiede documenti, non rassicurazioni verbali.


Mito 8 — “Se dopo l’omologa non riesco a pagare, il piano si può sempre modificare”

IL MITO: “Il concordato in continuità è flessibile per definizione: se il mercato cambia e i flussi non arrivano, si deposita una modifica della proposta e si va avanti.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta in una facoltà che effettivamente esiste, ma in una fase diversa: prima dell’omologazione la proposta è un atto del debitore e, entro i limiti di legge, può essere modificata. Chi ha vissuto quella fase come un dialogo aperto con creditori e commissario tende a proiettarla anche sul periodo successivo. Vi si aggiunge la percezione, non priva di fondamento economico, che la continuità comporti per sua natura un rischio d’impresa che il piano non può cristallizzare.

La realtà

Con l’omologazione la proposta cessa di essere un atto unilaterale del debitore e diventa concordato omologato, obbligatorio per tutti i creditori anteriori e per lo stesso debitore. Da quel momento la vicenda esce dalla disponibilità unilaterale dell’imprenditore, e l’inadempimento agli obblighi assunti apre uno scenario differente: quello della risoluzione del concordato e, ricorrendone i presupposti, dell’apertura della liquidazione giudiziale.

La flessibilità del concordato in continuità si esercita nella costruzione del piano, non nella sua esecuzione: è prima dell’omologa che vanno inseriti i margini, gli scenari alternativi e i meccanismi di adattamento.

La prova

La Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 22229 del 2026, ha escluso che la facoltà di modificare la proposta di concordato sopravviva al decreto di omologazione, valorizzando la differenza tra la proposta — atto unilaterale rivolto ai creditori e per definizione modificabile — e il concordato omologato, che vincola tutti i creditori concorsuali e lo stesso debitore. Sul versante della patologia, la Corte di Cassazione, Sez. I civ., con la decisione del 17 dicembre 2024, n. 32996, si è pronunciata sui presupposti dell’apertura della liquidazione giudiziale in fase esecutiva del concordato omologato, in presenza di inadempimento di non scarsa importanza.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è il più grave della lista: costruire un piano al limite delle capacità dell’impresa contando su una rinegoziazione futura che non è disponibile. Quando i flussi non arrivano, l’imprenditore scopre che l’unico strumento residuo non è la modifica, ma la risoluzione — con conseguenze che ricadono sull’impresa, sui rapporti di lavoro e, in molti casi, sulle garanzie personali prestate dai soci.


Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati di fantasia: servono a mostrare la sequenza tecnica che si innesca quando si agisce sulla base di una convinzione errata, e non descrivono casi concreti.

Prima simulazione — il pagamento “che serviva all’azienda”

Ipotesi: impresa manifatturiera con passivo complessivo di 2.870.000 €, di cui 1.640.000 € chirografari. Domanda di concordato in continuità depositata il 14 marzo. Il 27 marzo l’azienda paga 46.300 € a un fornitore di componenti, per forniture consegnate a gennaio e febbraio, senza chiedere alcuna autorizzazione, nella convinzione che “in continuità si può”. Il commissario giudiziale rileva il pagamento nella relazione.

Sviluppo: il pagamento riguarda un credito anteriore e costituisce atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Il primo effetto è l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori: i 46.300 € sono suscettibili di recupero a beneficio della massa. Il secondo effetto dipende dalla valutazione: se l’impresa riesce a dimostrare che quella fornitura era indispensabile e che il pagamento ha prodotto un’utilità economica concreta per il ceto creditorio, la revoca non è automatica. Se invece il pagamento appare estraneo agli scopi della procedura o è stato taciuto, si apre la strada della revoca.

Esito comparativo: la stessa operazione, preceduta da un’istanza ex art. 100 CCII corredata dall’attestazione di essenzialità e di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, sarebbe stata autorizzata e definitivamente stabile. Cambia il procedimento, non il pagamento.

Seconda simulazione — la moratoria costruita sul termine sbagliato

Ipotesi: impresa di servizi con debito ipotecario di 780.000 € e debito verso dipendenti per 94.500 €. Il consulente, convinto che i privilegiati vadano soddisfatti entro dodici mesi dall’omologazione, concentra il rimborso ipotecario nei primi quattro trimestri, per 195.000 € a trimestre, a fronte di flussi di cassa previsti in 128.000 € trimestrali nel primo anno e 210.000 € dal secondo.

Sviluppo: il piano è squilibrato nella fase iniziale e presenta un fabbisogno scoperto di circa 268.000 € nel primo anno. Il piano alternativo, che utilizza la moratoria consentita dall’art. 86 CCII distribuendo il rimborso ipotecario su cinque anni e riconoscendo il diritto di voto al creditore ipotecario dilazionato oltre i centottanta giorni, è sostenibile con i flussi previsti. I 94.500 € dovuti ai dipendenti restano soggetti al limite dei sei mesi dall’omologazione.

Esito: il primo piano regge sulla carta e cede nell’esecuzione, aprendo lo scenario della risoluzione. Il secondo produce un ceto creditorio con più voti da conquistare e un’impresa che paga davvero.

Terza simulazione — il surplus distribuito “liberamente”

Ipotesi: valore di liquidazione stimato in 640.000 €; valore eccedente prodotto dalla continuità quinquennale stimato in 415.000 €; risorse esterne apportate da un socio senza obbligo di restituzione per 120.000 €. Il piano prevede quattro classi, due delle quali composte da crediti originariamente privilegiati degradati per incapienza e due da chirografari originari, collocate sul medesimo rango, con percentuali sensibilmente diverse a favore delle seconde.

Sviluppo: i 640.000 € devono essere distribuiti nel rispetto della graduazione. I 415.000 € possono seguire la priorità relativa, ma senza trattare una classe peggio di una classe di grado inferiore né discriminare classi di pari rango. I 120.000 € di risorse esterne sono liberamente distribuibili e non concorrono a formare il valore eccedente.

Esito: la disparità tra classi di pari grado nella distribuzione del valore eccedente costituisce una violazione della regola di non discriminazione, rilevabile in sede di omologazione anche a fronte di un voto favorevole. Riallocando correttamente le risorse esterne — che sono libere — la stessa proposta può risultare conforme.


Il fondo di verità

Se si osservano gli otto miti tutti insieme, si scopre che nessuno è nato dal nulla: ciascuno conserva un frammento autentico di disciplina, staccato dalle sue condizioni.

È vero che il concorso congela i pagamenti anteriori: ma il congelamento ammette deroghe tipizzate, e la deroga più importante è proprio quella pensata per la continuità (art. 100 CCII). È vero che la continuità gode di un regime di favore: ma il favore si esprime in strumenti autorizzatori, non nella sospensione delle regole. È vero che esiste una percentuale minima: ma appartiene al concordato liquidatorio, non a quello in continuità. È vero che il surplus segue una regola diversa: ma la priorità relativa è una regola, non una franchigia. È vero che i privilegiati non possono essere dilazionati senza conseguenze: ma la conseguenza è il diritto di voto, non l’inammissibilità, e il limite semestrale riguarda soltanto i crediti di lavoro. È vero che il credito fiscale ha una protezione rafforzata: ma la transazione fiscale e, alle condizioni di legge, l’omologazione forzosa esistono, e l’assetto è cambiato con il correttivo-ter. È vero che non ogni credito successivo è prededucibile: ma i crediti sorti in funzione o in occasione della procedura seguono una disciplina propria. È vero che il concordato in continuità è flessibile: ma la flessibilità si spende nella fase di costruzione del piano.

Il denominatore comune è sempre lo stesso: il passaparola conserva la regola e perde le condizioni. E poiché nel diritto della crisi le condizioni sono l’intera sostanza della norma, un enunciato privo delle sue condizioni non è una semplificazione: è un’informazione falsa che produce decisioni sbagliate. La differenza tra il pagamento che consolida la continuità e il pagamento che fa revocare il concordato non sta nell’importo né nel destinatario: sta nell’essere stato chiesto, attestato e autorizzato.


Mito e realtà in tabella

Il prospetto che segue mette a confronto, in forma sintetica, ciascuna convinzione con la corrispondente disciplina vigente. Va letto come una mappa di orientamento, non come un sostituto dell’analisi del singolo piano: ogni riga contiene condizioni che vanno verificate sui dati concreti dell’impresa, sulla versione del Codice applicabile alla procedura e sugli orientamenti del tribunale competente.

Il mitoCome stanno le cose
Dopo la domanda non si può pagare più nessun creditore anterioreL’art. 100 CCII consente il pagamento di crediti anteriori per beni e servizi essenziali alla continuità e di retribuzioni pregresse, previa autorizzazione del tribunale e attestazione del professionista indipendente
In continuità si può pagare chi serve all’azienda, poi si spiegaIl pagamento di crediti anteriori è atto di straordinaria amministrazione: senza autorizzazione è inefficace verso i creditori anteriori e può fondare la revoca se qualificabile come atto in frode
Ai chirografari va garantito almeno il 20%La soglia minima riguarda il concordato liquidatorio (art. 84, comma 4); in continuità occorre un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile e il rispetto delle regole distributive
Il surplus della continuità è liberamente distribuibileValore di liquidazione: priorità assoluta. Valore eccedente: priorità relativa con divieto di discriminazione tra classi di pari grado. Risorse esterne: libere (art. 84, comma 6)
I privilegiati vanno pagati entro un anno dall’omologaL’art. 86 CCII ammette la moratoria senza limiti generali di tempo; solo per i crediti ex art. 2751-bis n. 1 c.c. il limite è di sei mesi. Oltre 180 giorni il privilegiato vota (30 giorni per i crediti di lavoro)
IVA e contributi vanno pagati sempre al 100%L’art. 88 CCII consente pagamento parziale o dilazionato con attestazione di non deteriorità rispetto alla liquidazione; il cram down opera alle condizioni di legge, con regimi differenziati prima e dopo il D.Lgs. 136/2024
Le forniture nuove finiscono nel concorso come le vecchieI crediti sorti in funzione o in occasione della procedura seguono la disciplina della prededuzione (artt. 6, 99 e 101 CCII), previa verifica dei presupposti
Dopo l’omologa il piano si può sempre modificareCon l’omologazione la proposta diventa concordato vincolante e non è più unilateralmente modificabile; l’inadempimento di non scarsa importanza apre la strada alla risoluzione

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso pagare un fornitore strategico prima dell’omologazione? Sì, ma solo con autorizzazione. Occorre un’istanza al tribunale ai sensi dell’art. 100 CCII, accompagnata dall’attestazione di un professionista indipendente che certifichi che le prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione non è richiesta per i pagamenti effettuati fino a concorrenza di nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con restituzione postergata.

Quindi è vero che se pago senza autorizzazione perdo automaticamente il concordato? No, non automaticamente, ma il rischio è concreto. La Cassazione, con la pronuncia n. 2005 del 28 gennaio 2025, ha escluso l’automatismo: la revoca presuppone che il pagamento sia qualificabile anche come atto diretto a frodare le ragioni dei creditori, e assume rilievo l’utilità economica concreta dell’operazione. Resta però l’inefficacia del pagamento rispetto ai creditori anteriori.

Quindi è vero che posso pagare gli stipendi arretrati ai dipendenti che continuano a lavorare? Sì, alle stesse condizioni autorizzatorie. L’art. 100 CCII contempla espressamente il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. Le ritenute sulle retribuzioni corrisposte dopo la domanda, invece, vanno versate secondo le regole ordinarie.

Quindi è vero che l’Agenzia delle Entrate può bloccare da sola il concordato? Dipende dal regime applicabile e dalle condizioni della proposta. L’art. 88 CCII prevede l’omologazione anche in mancanza di adesione degli uffici, al ricorrere dei presupposti di legge e con attestazione di convenienza o non deteriorità rispetto alla liquidazione giudiziale. Per le procedure regolate dalla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, però, la giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso che il meccanismo non operasse nel concordato in continuità.

Quindi è vero che i creditori privilegiati dilazionati votano? Sì, quando la dilazione supera i termini di legge. Il creditore munito di prelazione integralmente soddisfatto oltre centottanta giorni dall’omologazione è ammesso al voto ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII; per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. il termine si riduce a trenta giorni, ferma la moratoria massima semestrale prevista dall’art. 86 CCII.

Quindi è vero che il fornitore che continua a consegnare durante la procedura ha una posizione diversa dagli altri? Sì, se ricorrono i presupposti di legge. I crediti legalmente sorti durante la procedura per la gestione del patrimonio e la continuazione dell’esercizio dell’impresa rientrano nella disciplina della prededuzione delineata dall’art. 6 CCII, e per i finanziamenti operano gli artt. 99 e 101 CCII. La qualificazione, però, non è automatica: va verificata sull’operazione concreta, sul titolo del credito e sul momento in cui è sorto. È per questo che, nella pratica, conviene documentare con precisione data e causale di ogni fornitura successiva al deposito, invece di affidarsi alla ricostruzione a posteriori.

Quindi è vero che il DURC resta irregolare per tutta la durata della procedura? Dipende, e la questione è tutt’altro che teorica. Il blocco legale dei pagamenti verso i creditori anteriori riguarda anche l’erario e gli enti previdenziali, e da ciò può derivare la mancata regolarità contributiva, con effetti pesanti sulle imprese che lavorano su appalti pubblici o che devono incassare da committenti tenuti alla verifica. La giurisprudenza di merito ha affrontato il problema da due direzioni: ammettendo che l’istanza di autorizzazione ex art. 100 CCII possa riguardare anche i debiti previdenziali proprio in funzione del rilascio del documento, e riconoscendo che l’omesso pagamento imposto dal vincolo concorsuale non può essere trattato come inadempimento del debitore. Sono due strade tecniche che vanno percorse per tempo, prima che la commessa venga persa, e non dopo.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, con l’indicazione del mito che ciascuno contribuisce a demolire o ridimensionare. I principi sono riportati in forma riassuntiva e riformulata.

1. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 agosto 2024, n. 22474. Ha escluso che il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione utile dell’attività d’impresa sia liberamente distribuibile dal debitore, chiarendo che l’art. 84, comma 6, CCII non può fungere da criterio interpretativo della disciplina previgente. Smonta il mito 4: la produzione di valore attraverso la continuità non genera una zona franca dalle regole distributive.

2. Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 27 gennaio 2025, n. 1859. Ha affermato che il debitore che accede al concordato in continuità, anche con riserva, deve versare le ritenute fiscali e i relativi accessori sulle retribuzioni corrisposte nella prosecuzione dell’attività, mentre le ritenute su retribuzioni anteriori riguardano debiti pregressi non liberamente pagabili. Smonta i miti 1 e 6: distingue con precisione ciò che è concorsuale da ciò che non lo è.

3. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 gennaio 2025, n. 2005. Ha ricondotto i pagamenti di crediti anteriori agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, escludendo però l’automatismo della revoca: questa presuppone che il pagamento sia riconducibile anche a una finalità di frode alle ragioni dei creditori, potendo rilevare in senso ostativo l’utilità economica concreta dell’operazione. Smonta il mito 2: il pagamento “utile all’azienda” non è per ciò solo legittimo, ma non è nemmeno automaticamente fatale.

4. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 luglio 2025, n. 19226. In materia di appalti con impresa in concordato, ha precisato i presupposti della prededucibilità del credito del subappaltatore ai sensi dell’art. 11, comma 11-bis, del D.L. 76/2013, ancorandola alla presenza di debiti scaduti e al rilascio dell’autocertificazione dell’avvenuto pagamento. Ridimensiona il mito 7: la prededuzione esiste, ma va provata nei suoi presupposti.

5. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 luglio 2025, n. 19607. Ha dichiarato inammissibile l’autonoma impugnazione della mancata omologazione una volta intervenuta l’apertura della liquidazione giudiziale. Rileva per i miti 2 e 8: mostra quanto sia ristretto lo spazio di rimedio una volta che la procedura ha imboccato la strada liquidatoria.

6. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 luglio 2025, n. 19844. Ha ricordato che la revoca dell’ammissione per atti in frode ha finalità di tutela della legalità della procedura e non natura sanzionatoria, e ha ribadito che rilevano le condotte idonee a pregiudicare il consenso informato dei creditori. Rafforza la correzione al mito 2: ciò che conta è la trasparenza verso il ceto creditorio.

7. Corte di Cassazione, Sez. I civ., ordinanza n. 32873 del 2025. Ha qualificato come atto di straordinaria amministrazione l’assunzione di un prestito dopo l’ammissione al concordato, ritenendola idonea a giustificare la revoca quando compiuta senza autorizzazione e pregiudizievole per i creditori, anche perché genera un debito da soddisfare in via prioritaria. Smonta il mito 2 nella sua variante finanziaria.

8. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 marzo 2026, n. 5918. Si è pronunciata sul cram down della transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione con riferimento al regime anteriore al D.Lgs. 136/2024. Rileva per il mito 6: conferma che il diritto intertemporale è decisivo nella materia fiscale concorsuale.

9. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2026, n. 7663. Ha statuito che condotte distrattive o violazioni degli obblighi tributari non ostano di per sé all’omologazione con cram down nei confronti dei creditori pubblici, quando il giudice di merito accerti la convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, non essendo prevista una valutazione di meritevolezza. Smonta il mito 6: il potere del creditore pubblico non è un veto discrezionale.

10. Corte di Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 15593 del 2026. Ha affrontato, con riferimento alla disciplina anteriore al D.Lgs. 136/2024, l’inapplicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità, la libera distribuibilità della finanza esterna e la sua estraneità al valore eccedente quello di liquidazione, oltre al diritto di voto dei privilegiati integralmente soddisfatti ma con dilazione oltre i centottanta giorni. Interviene sui miti 4, 5 e 6.

11. Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 7 maggio 2026, n. 13243. Ha ritenuto che i pagamenti, anche rateizzati, di crediti tributari anteriori costituiscano atti di straordinaria amministrazione ammissibili solo se autorizzati, con la conseguenza che l’omesso pagamento non è sanzionabile. Smonta i miti 2 e 6.

12. Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, ordinanza n. 22229 del 2026. Ha escluso che la facoltà di modificare la proposta sopravviva al decreto di omologazione, distinguendo la proposta — atto unilaterale modificabile — dal concordato omologato, vincolante per tutti i creditori concorsuali e per il debitore. Smonta il mito 8.

13. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11882. Ha ammesso la dilazione dei crediti privilegiati oltre l’anno dall’omologazione nel concordato con continuità, a condizione che sia riconosciuto il diritto di voto e la corresponsione degli interessi, indicando il criterio del differenziale per il calcolo della perdita da ritardo. Smonta il mito 5.

14. Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025. Ha negato l’omologazione rilevando la violazione della regola di non discriminazione tra classi collocate sul medesimo rango nella distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione. Smonta il mito 4 sul piano applicativo.

15. Corte d’Appello di Milano, 26 giugno 2025. Ha ricostruito le tre distinte regole distributive operanti nel concordato in continuità: priorità assoluta sul valore di liquidazione, priorità relativa sul valore eccedente, libera distribuibilità delle risorse esterne. Chiarisce definitivamente il mito 4.

16. Tribunale di Roma, 17 aprile 2024, e Tribunale di Taranto, 7 febbraio 2024. Il primo ha ritenuto che la richiesta di autorizzazione al pagamento di debiti anteriori possa riguardare anche i debiti previdenziali, in funzione del rilascio del DURC; il secondo ha ribadito il divieto di pagamenti al di fuori delle ipotesi tipizzate dall’art. 100 CCII e la sospensione legale dei pagamenti anche verso creditori erariali e previdenziali. Delimitano il perimetro dei miti 1 e 2.

17. Tribunale di Spoleto, 17 aprile 2025. Ha escluso l’applicabilità del cram down fiscale al concordato in continuità nel regime anteriore al correttivo. Conferma la lettura intertemporale del mito 6.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio, su questa materia, consiste anzitutto nel separare ciò che è vero da ciò che è stato raccontato, e poi nel tradurre la disciplina applicabile in atti concreti.

  1. Ricostruiamo la data-linea del passivo, distinguendo analiticamente i crediti anteriori al deposito della domanda da quelli sorti successivamente, perché è da questa distinzione che dipende ogni decisione sui pagamenti.
  2. Predisponiamo e depositiamo le istanze di autorizzazione ex art. 100 CCII, individuando le forniture realmente essenziali alla prosecuzione e organizzando con l’attestatore la documentazione a supporto della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori.
  3. Verifichiamo i pagamenti già eseguiti dopo il deposito della domanda, ne accertiamo la qualificazione e, quando necessario, gestiamo il confronto con il commissario giudiziale prima che la questione arrivi al tribunale in forma di contestazione.
  4. Costruiamo il piano di riparto distinguendo valore di liquidazione, valore eccedente e risorse esterne, e verifichiamo la tenuta della distribuzione rispetto alla priorità assoluta, alla priorità relativa e al divieto di discriminazione tra classi di pari grado.
  5. Progettiamo la moratoria dei creditori prelatizi ai sensi dell’art. 86 CCII, calcoliamo l’incidenza sul diritto di voto ai sensi dell’art. 109, comma 5, CCII ed esplicitiamo nel piano i criteri di quantificazione della perdita da ritardo.
  6. Impostiamo la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 88 CCII, curiamo il confronto con gli uffici e prepariamo la documentazione necessaria al giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
  7. Assistiamo l’impresa nei rapporti con la catena di fornitura, spiegando per iscritto ai fornitori il regime dei crediti sorti in funzione o in occasione della procedura e riducendo le interruzioni causate da timori infondati.
  8. Redigiamo le istanze relative ai finanziamenti prededucibili ai sensi degli artt. 99 e 101 CCII, quando la continuità richiede risorse nuove per attraversare la fase più esposta.
  9. Difendiamo la procedura nei procedimenti di revoca dell’ammissione e nei giudizi di omologazione, incluse le opposizioni dei creditori dissenzienti e degli enti pubblici.
  10. Seguiamo il contenzioso nei gradi successivi, dal reclamo fino al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea difensiva impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come il pagamento dei creditori nel concordato in continuità, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è il titolo che presuppone la conoscenza operativa della gestione di un’impresa che continua a produrre mentre ristruttura il debito, cioè esattamente la situazione in cui si decide chi pagare, quando e con quale autorizzazione. A questa si affianca in modo diretto il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, perché la parte più delicata del piano riguarda quasi sempre il debito verso banche ed erario.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il piano e le istanze di autorizzazione è lo stesso professionista che difende la procedura nei giudizi di revoca, di omologazione e nei gradi successivi, senza passaggi di consegne che disperdono la linea difensiva. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la qualificazione giuridica del pagamento e la sostenibilità finanziaria del piano sono due facce dello stesso problema e vanno affrontate contemporaneamente.


Conclusione

Nel concordato preventivo in continuità i creditori si possono pagare. Non tutti, non sempre e non liberamente: ma il sistema è costruito proprio per consentire i pagamenti che rendono possibile la prosecuzione dell’attività, subordinandoli a una verifica di essenzialità e di convenienza per la massa. Chi conosce questa regola, e le condizioni che la accompagnano, dispone di uno strumento potente. Chi si affida a una versione semplificata — in un senso o nell’altro — rischia di perdere fornitori indispensabili oppure di compromettere la procedura con un bonifico da poche decine di migliaia di euro. Nel diritto della crisi l’informazione corretta non è un accessorio della difesa: è la prima difesa.

Su questa materia lo Studio Monardo interviene con competenze certificate e pertinenti al tema: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 presidia la gestione dell’impresa che prosegue l’attività mentre ristruttura il debito; il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC assicurano la padronanza dell’intero impianto del Codice della crisi, comprese le procedure minori che ne mutuano le regole distributive; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario copre l’area del debito bancario e fiscale, dove si gioca la maggior parte dei piani in continuità; la qualifica di avvocato cassazionista garantisce che la stessa linea possa essere sostenuta fino all’ultimo grado di giudizio.

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