Chi Controlla L’Azienda Durante La Composizione Negoziata?

Quando un’impresa entra in composizione negoziata, la prima domanda che l’imprenditore si pone non riguarda i debiti: riguarda il potere. Chi decide, da quel momento, se pagare un fornitore, se vendere un ramo d’azienda, se assumere o licenziare? Arriva un commissario? La risposta è netta e va compresa fino in fondo, perché contiene il rischio più insidioso di tutto il percorso: l’imprenditore conserva integralmente la gestione dell’impresa, ma non conserva la stessa libertà di prima, e ogni atto compiuto fuori dalle regole di condotta previste dal Codice della crisi produce conseguenze immediate sulla protezione del patrimonio e sulla responsabilità personale degli amministratori. Nessuno viene sostituito, ma tutto viene osservato.

Lo Studio Monardo opera esattamente su questo terreno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dal lato di chi la conduce, non solo dal lato di chi la subisce, e sa quali informazioni un esperto legge davvero, quali atti fanno scattare una segnalazione e quali comportamenti portano un tribunale a revocare le misure protettive. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario, decisivo perché nella composizione negoziata la controparte principale è quasi sempre il ceto bancario.

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Inquadramento normativo: una procedura senza spossessamento

Sul piano normativo la composizione negoziata è disciplinata dagli articoli da 12 a 25-quinquies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificati dal D.Lgs. 83/2022 e, da ultimo, dal terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024). Nasce dal D.L. 118/2021, che l’ha introdotta come percorso volontario e stragiudiziale per l’imprenditore commerciale o agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ovvero in stato di crisi o di insolvenza, quando il risanamento risulta ragionevolmente perseguibile.

La norma centrale, per la domanda che intitola questo articolo, è l’articolo 21 CCII, rubricato “Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative”. Il primo comma stabilisce un principio che non ammette equivoci: nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Non si apre alcuna procedura concorsuale, non viene nominato un curatore, non viene nominato un commissario giudiziale, non si produce alcuno spossessamento, nemmeno attenuato. L’azienda resta nelle mani di chi la amministrava il giorno prima.

Va precisato che la stessa disposizione introduce, però, un correttivo sostanziale. Quando nel corso della composizione negoziata risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, egli deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Il potere resta identico; cambia il criterio in base al quale quel potere va esercitato. E l’ultima frase del primo comma chiude il cerchio: restano ferme le responsabilità dell’imprenditore. Nessuna immunità, nessuna attenuazione dei doveri gestori che l’articolo 2086 del codice civile impone all’organo amministrativo.

La distinzione dagli istituti affini è netta e conviene fissarla con un esempio concreto. Un’impresa che deposita domanda di concordato preventivo con riserva vede nominato un commissario giudiziale e, per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, deve chiedere l’autorizzazione del tribunale: l’atto compiuto senza autorizzazione è inefficace verso i creditori. La stessa impresa, in composizione negoziata, può firmare quello stesso atto senza alcuna autorizzazione e l’atto resta valido ed efficace: l’unico obbligo è informare preventivamente l’esperto per iscritto. In liquidazione giudiziale, infine, l’imprenditore perde la disponibilità del patrimonio e la gestione passa al curatore. Tre regimi radicalmente diversi che rispondono a tre logiche diverse.

La ratio è nota e dichiarata: la composizione negoziata funziona solo se l’imprenditore ha un incentivo ad attivarla precocemente. Se l’accesso comportasse la perdita del controllo, nessuno la userebbe se non quando la crisi è già irreversibile. Il legislatore ha quindi scelto il modello del debitore in possesso, compensandolo con obblighi informativi, pubblicità delle divergenze e responsabilità.


Requisiti e termini: quando il controllo dell’imprenditore incontra un limite

La disciplina prevede che il potere gestorio dell’imprenditore incontri quattro limiti, e solo quattro. Conviene elencarli uno per uno, perché tutto il resto è libertà d’azione.

Primo limite: l’informativa preventiva scritta. L’articolo 21, comma 2, CCII impone all’imprenditore di informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. Non è una richiesta di autorizzazione. È un obbligo di disclosure che precede l’atto. La condizione di applicabilità è duplice: la natura straordinaria dell’atto, oppure l’incoerenza del pagamento rispetto al percorso in corso. Un pagamento anche modesto ma destinato a un creditore anteriore, fuori da qualunque logica di continuità, rientra nel perimetro; un investimento ordinario di importo elevato ma coerente col piano può restarne fuori. La valutazione è sostanziale, non quantitativa.

Secondo limite: la reazione dell’esperto. Ai sensi del comma 3, quando l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. La segnalazione non blocca nulla. Non è un veto, non sospende l’atto, non ne condiziona la validità.

Terzo limite: la pubblicità del dissenso. Se, nonostante la segnalazione, l’atto viene compiuto, l’imprenditore deve informarne immediatamente l’esperto, il quale nei successivi dieci giorni può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l’atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione non è più una facoltà ma un dovere. È qui che si concentra il rischio reputazionale e giudiziario più serio: il dissenso iscritto è pubblico, consultabile da banche, fornitori e futuri organi di una eventuale procedura, e resta come traccia documentale permanente della divergenza.

Quarto limite: la reazione del tribunale. Il comma 5 dell’articolo 21 stabilisce che, quando sono state concesse misure protettive o cautelari, l’esperto — dopo aver iscritto il dissenso — procede alla segnalazione prevista dall’articolo 19, comma 6, CCII. Il tribunale, a quel punto, può revocare le misure protettive o abbreviarne la durata. In termini operativi: l’atto compiuto contro il parere dell’esperto resta valido, ma può costare all’impresa l’ombrello che la stava proteggendo dalle azioni esecutive.

A questi limiti si aggiunge un’area distinta, che non comprime il potere ma lo amplia: le autorizzazioni dell’articolo 22 CCII. Il tribunale, su richiesta dell’imprenditore e sentito l’esperto, può autorizzare la stipula di finanziamenti prededucibili, il trasferimento dell’azienda o di suoi rami senza gli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, e la rideterminazione secondo equità di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause sopravvenute. L’imprenditore può compiere quegli atti anche senza autorizzazione: quello che non può ottenere senza il decreto del tribunale è l’effetto giuridico rafforzato, cioè la prededuzione, l’esenzione dalla solidarietà sui debiti aziendali, la stabilità dell’atto in una eventuale liquidazione giudiziale successiva ai sensi dell’articolo 24 CCII.

Tabella dei termini

TermineDecorrenzaNaturaConseguenza del mancato rispetto
Deposito del ricorso per la conferma delle misure protettiveStesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’espertoPerentorioRigetto senza fissazione dell’udienza, inefficacia della protezione e cancellazione della pubblicazione
Pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento nel registro delle impreseDalla pubblicazione dell’istanza (art. 19, comma 1, CCII)Controverso in giurisprudenzaPer un orientamento inefficacia della protezione; per l’orientamento più recente mera irregolarità sanabile
Durata delle misure protettive fissata in sede di confermaDal provvedimento del tribunaleNon inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni (art. 19, comma 4)Cessazione automatica dell’effetto protettivo alla scadenza
Durata complessiva delle misure protettive, proroghe incluseDall’inizio della protezioneMassimo 240 giorni (art. 19, comma 5)Nessuna ulteriore copertura ottenibile all’interno della composizione negoziata
Informativa preventiva all’esperto su atti straordinari e pagamenti incoerentiPrima del compimento dell’atto (art. 21, comma 2)Obbligo di condottaIscrizione del dissenso, segnalazione al tribunale, esposizione a responsabilità gestoria
Iscrizione del dissenso dell’esperto nel registro delle impreseDieci giorni dall’informazione sull’atto compiuto (art. 21, comma 4)Facoltativo, obbligatorio se l’atto pregiudica i creditoriPossibile revoca o abbreviazione delle misure protettive
Durata dell’incarico dell’espertoDall’accettazione della nomina180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 (art. 17, comma 7)Chiusura del percorso e redazione della relazione finale
Risposta dell’organo amministrativo alla segnalazione dell’organo di controllo o del revisoreDalla segnalazione (art. 25-octies)Non superiore a 30 giorniRilevanza ai fini della responsabilità degli organi sociali
Proposta di concordato semplificatoDalla comunicazione della relazione finale dell’esperto60 giorni (art. 25-sexies)Perdita della possibilità di accedere allo strumento
Sospensione feriale dei termini1°-31 agostoNon incide sulla durata delle misure protettiveNessuna estensione automatica del periodo di protezione

Il dato più sottovalutato della tabella è l’ultimo. La sospensione feriale, che opera dal 1° al 31 agosto, non allunga la durata delle misure protettive: una protezione concessa in primavera per centoventi giorni scade nella data calcolata sul calendario civile, senza recuperare il mese di agosto. Chi programma le trattative contando su un mese di respiro estivo lavora su un presupposto sbagliato.


Procedura passo-passo: chi fa cosa, e in quale momento

La sequenza che segue ricostruisce il percorso dal punto di vista dei poteri, indicando per ogni passaggio il soggetto competente, l’atto necessario e il termine applicabile.

1. L’iniziativa: solo l’imprenditore. La composizione negoziata si apre esclusivamente su istanza dell’imprenditore, presentata tramite la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito istituzionale dedicato. Nessun creditore, nessuna banca, nessun pubblico ministero può attivarla. Il controllo sull’accesso è quindi integralmente interno all’impresa. Nelle società di capitali la decisione compete all’organo amministrativo, che deve documentarla in delibera: si tratta di una scelta gestoria a tutti gli effetti, sindacabile in sede di responsabilità.

2. La documentazione: un atto di trasparenza vincolante. All’istanza vanno allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, un progetto di piano di risanamento, la certificazione dei debiti fiscali e contributivi e la relazione sull’attività in corso. Va compilato inoltre il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, aggiornato nel corso del 2026 con una revisione dei protocolli operativi, del programma di lavoro dell’esperto e dello schema di relazione finale. La documentazione incompleta o non veridica non è un vizio formale: è la premessa di una responsabilità, perché l’articolo 16 CCII impone all’imprenditore di rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente.

3. La nomina dell’esperto: fuori dal controllo dell’imprenditore e fuori dal controllo del tribunale. L’esperto viene nominato da una commissione istituita presso la Camera di commercio competente, scelto tra i professionisti iscritti nell’elenco tenuto presso le camere di commercio. Non lo nomina il tribunale, non lo indica l’imprenditore, non lo scelgono i creditori. È un terzo indipendente e i requisiti di indipendenza sono presidiati dall’articolo 16 CCII.

4. L’eventuale richiesta di misure protettive: il primo ingresso del giudice. Se l’imprenditore vuole proteggere il patrimonio dalle azioni esecutive e cautelari, deve chiederlo con l’istanza e poi depositare ricorso al tribunale competente per la conferma delle misure. Il tribunale competente è quello del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore. Il ricorso va depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese: il termine è perentorio e il deposito tardivo non si sana, comportando l’inefficacia della protezione.

5. L’udienza di conferma: cosa il tribunale controlla e cosa no. Il tribunale verifica la sussistenza del fumus boni iuris, cioè la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, e del periculum in mora, cioè il rischio che la mancata concessione pregiudichi le trattative. Non valuta il merito del piano, non decide se il risanamento riuscirà, non sostituisce le scelte imprenditoriali. Il perimetro del suo intervento è definito per legge ed è deliberatamente ristretto.

6. La gestione corrente: nessun filtro. Dal momento dell’apertura, l’imprenditore continua a incassare, pagare fornitori correnti, stipulare contratti, gestire il personale, emettere fatture. Non serve alcun visto dell’esperto per l’attività ordinaria. L’esperto non ha firma sui conti, non contrassegna documenti, non ha poteri di rappresentanza.

7. Gli atti straordinari: il punto in cui si sbaglia più spesso. Prima di compiere un atto di straordinaria amministrazione o un pagamento incoerente, l’imprenditore invia all’esperto un’informativa scritta. Deve essere preventiva, non contestuale e non successiva. Deve descrivere l’operazione, l’importo, la controparte, la funzione rispetto al risanamento. L’errore più frequente e più costoso consiste nel qualificare unilateralmente come “ordinario” un atto che non lo è, per evitare l’informativa: quando la qualificazione viene contestata, la difesa dell’organo amministrativo parte già compromessa.

8. Il dissenso e la sua iscrizione. Se l’esperto segnala il pregiudizio e l’imprenditore procede comunque, deve informarlo immediatamente. L’esperto ha dieci giorni per iscrivere il dissenso nel registro delle imprese. L’iscrizione diventa obbligatoria quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori. Una volta iscritta, non esiste un procedimento per farla cancellare: il tribunale non ha il potere di ordinarne la rimozione, e la valutazione sulla stabilità dell’atto va rimessa alle sedi giudiziarie ordinarie.

9. Le autorizzazioni ex articolo 22: il controllo si attiva su iniziativa dell’impresa. Quando serve un finanziamento prededucibile, una cessione d’azienda con effetti protetti o la rinegoziazione di un contratto squilibrato, l’imprenditore deposita istanza al tribunale. L’esperto rende il proprio parere. Il tribunale verifica la funzionalità dell’operazione alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Va precisato che il rigetto dell’autorizzazione non impedisce il compimento dell’atto: fa venire meno soltanto l’effetto rafforzato, restando ferma la responsabilità dell’imprenditore.

10. L’accordo transattivo con le agenzie fiscali. Il correttivo del 2024 ha introdotto nell’articolo 23 CCII la possibilità di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. L’accordo, corredato dalle relazioni previste dalla norma, produce effetti con il deposito presso il tribunale competente, che ne autorizza l’esecuzione con decreto o dichiara che è privo di effetti. Si tratta di un ulteriore, e circoscritto, punto di contatto con l’autorità giudiziaria.

11. Il monitoraggio continuo. Durante tutto il percorso l’esperto valuta l’andamento delle trattative e l’evoluzione del piano. Se ritiene che non esistano concrete prospettive di risanamento, ne dà atto e chiede l’archiviazione dell’istanza. Può inoltre segnalare al tribunale circostanze che giustificano la revoca o l’abbreviazione delle misure protettive. È il vero controllo dinamico del percorso.

12. L’esito. Alla scadenza dell’incarico l’esperto redige la relazione finale, la inserisce nella piattaforma e la comunica all’imprenditore e al tribunale che ha emesso i provvedimenti protettivi. Gli esiti possibili vanno dal contratto con uno o più creditori, alla convenzione di moratoria, all’accordo sottoscritto anche dall’esperto con effetti sui finanziamenti, fino all’accesso a uno strumento di regolazione della crisi o, in caso di esito negativo, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Il concordato semplificato merita una precisazione, perché è l’unico epilogo in cui il controllo dell’imprenditore si attenua davvero: il tribunale nomina un ausiliario, i creditori non votano, e l’omologazione avviene sulla base di una valutazione giudiziale. Ma è un percorso successivo e distinto, accessibile solo dopo una composizione negoziata condotta correttamente e conclusasi senza esito.


Verifiche sul campo

Due esempi di applicazione, costruiti su dati realistici, mostrano come le regole descritte operano concretamente.

Primo esempio di applicazione — atto di straordinaria amministrazione compiuto contro il parere dell’esperto.

Ipotesi di partenza: società a responsabilità limitata con esposizione complessiva di 1.847.000 €, di cui 962.400 € verso banche, 611.200 € verso fornitori e il residuo verso enti previdenziali. Istanza di composizione negoziata pubblicata nel registro delle imprese il 4 marzo, con contestuale pubblicazione dell’accettazione dell’esperto. Ricorso per la conferma delle misure protettive depositato lo stesso 4 marzo. Il tribunale conferma le misure il 27 marzo per novanta giorni, con scadenza al 25 giugno.

Sviluppo: il 6 maggio l’organo amministrativo decide di cedere un ramo d’azienda non strategico per 268.500 €, destinando l’incasso al pagamento integrale di due fornitori anteriori. L’operazione è atto di straordinaria amministrazione e comporta pagamenti a creditori anteriori: rientra a pieno titolo nell’articolo 21, comma 2, e va comunicata per iscritto all’esperto prima del compimento. L’informativa viene inviata il 7 maggio. L’esperto risponde il 9 maggio segnalando che il prezzo non è supportato da una stima indipendente e che il pagamento selettivo di due soli fornitori altera la posizione degli altri creditori; trasmette la segnalazione anche all’organo di controllo.

Esito nella prima variante: l’imprenditore procede comunque e stipula l’atto il 14 maggio. Ne informa immediatamente l’esperto, che ha tempo fino al 24 maggio per iscrivere il dissenso. Poiché l’operazione pregiudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione è dovuta e non facoltativa. Essendo pendenti misure protettive, all’iscrizione segue la segnalazione al tribunale, che il 5 giugno abbrevia la durata delle misure fissandone la cessazione al 12 giugno, tredici giorni prima della scadenza originaria. La cessione resta valida ed efficace; l’impresa perde la protezione e i creditori muniti di titolo riacquistano la facoltà di agire in via esecutiva.

Esito nella seconda variante: l’imprenditore sospende l’operazione, acquisisce una perizia di stima, ristruttura l’operazione destinando l’incasso alla continuità e non al pagamento selettivo, e deposita istanza di autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 CCII per il trasferimento del ramo d’azienda senza gli effetti dell’articolo 2560, secondo comma, del codice civile. Il tribunale, acquisito il parere favorevole dell’esperto, autorizza. L’atto conserva i suoi effetti anche in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, le misure protettive restano in vita fino al 25 giugno e nessun dissenso viene iscritto. La differenza tra le due varianti non sta nell’operazione, ma nella sequenza procedurale seguita.

Secondo esempio di applicazione — il calendario dei termini e il disallineamento dei due binari.

Ipotesi di partenza: impresa individuale con debiti per 734.900 €. Istanza pubblicata il 22 maggio; l’esperto accetta la nomina il 26 maggio. Misure protettive confermate dal tribunale il 18 giugno per centoventi giorni.

Sviluppo del calcolo. Le misure protettive, decorrendo dal 18 giugno per centoventi giorni, scadono il 16 ottobre: la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non produce alcuno slittamento, quindi il mese di agosto consuma protezione esattamente come gli altri. L’incarico dell’esperto, decorrendo dall’accettazione del 26 maggio per centottanta giorni, scade il 22 novembre. La proroga delle misure protettive è possibile, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni: il tetto assoluto della copertura cade quindi il 13 febbraio dell’anno successivo.

Esito: l’impresa dispone di due orizzonti temporali diversi. Il binario negoziale può arrivare fino a trecentosessanta giorni complessivi, considerata la possibilità di proroga dell’incarico per ulteriori centottanta giorni quando la prosecuzione è necessaria, anche in ragione della pendenza di misure protettive o di autorizzazioni. Il binario protettivo si esaurisce comunque a duecentoquaranta giorni. Chi programma le trattative senza tenere conto di questo disallineamento rischia di trovarsi, negli ultimi mesi, a negoziare senza alcuno scudo contro le azioni esecutive. In termini operativi, le operazioni che richiedono protezione — la rinegoziazione con le banche, la cessione competitiva, l’ottenimento della finanza prededucibile — vanno collocate nella prima parte del calendario, non nell’ultima.


Casi particolari

La regola generale conosce almeno quattro situazioni che se ne discostano in modo significativo.

Società in liquidazione volontaria. L’impresa che ha già deliberato lo scioglimento e nominato un liquidatore può accedere alla composizione negoziata. In questo caso il soggetto che gestisce l’impresa e che dialoga con l’esperto è il liquidatore, con i poteri e i limiti propri della fase liquidatoria. La giurisprudenza ha chiarito che lo stato di liquidazione non preclude di per sé l’accesso, purché la nozione di risanamento sia intesa in senso ampio, comprensiva anche del riassetto dell’esposizione debitoria attraverso i proventi della liquidazione dell’attività. Va precisato, però, che la conferma delle misure protettive diventa più difficile: se il piano è apertamente e solo liquidatorio, e non è dedotta la revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell’articolo 2487-ter del codice civile, la protezione può essere negata.

Società con collegio sindacale o revisore legale. Qui il controllo non è soltanto esterno. L’articolo 25-octies CCII, come modificato dal terzo correttivo, impone all’organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza degli elementi che rendono necessaria l’attivazione della composizione negoziata. La segnalazione deve essere circostanziata e motivata, e deve contenere un termine non superiore a trenta giorni entro il quale l’organo amministrativo riferisce sulle iniziative assunte. Durante le trattative, poi, i sindaci e il revisore restano in carica con pieni poteri di vigilanza e sono destinatari diretti delle segnalazioni dell’esperto ai sensi dell’articolo 21, comma 3. In una società strutturata, quindi, l’imprenditore è osservato contemporaneamente dall’esperto, dall’organo di controllo e dal revisore.

Gruppi di imprese. Più imprese appartenenti al medesimo gruppo possono presentare un’istanza unitaria ai sensi dell’articolo 25 CCII. La conduzione può però tornare atomistica quando l’esperto riscontri che la gestione unitaria è eccessivamente gravosa, oppure quando gli interessi delle singole società risultino contrapposti. In queste ipotesi ciascun organo amministrativo conserva la propria autonomia decisionale e la propria responsabilità: non esiste una gestione accentrata del gruppo in crisi, ed è essenziale garantire un flusso informativo adeguato tra le procedure.

Sospensione degli obblighi sul capitale sociale. L’articolo 20 CCII produce un effetto che incide direttamente sui doveri degli amministratori: su richiesta dell’imprenditore, per la durata delle trattative non si applicano gli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile, e non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale prevista dagli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile. È una sospensione temporanea che alleggerisce il rischio di responsabilità per gestione non conservativa, ma che non elimina il dovere di gestire nel prevalente interesse dei creditori quando emerga l’insolvenza.

Le competenze specifiche dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo su questo terreno sono direttamente pertinenti: in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce dall’interno i criteri con cui un esperto valuta un atto di straordinaria amministrazione e decide se segnalare o iscrivere il dissenso, e come avvocato cassazionista assicura la continuità della linea difensiva fino all’ultimo grado di giudizio.


Domande frequenti

Durante la composizione negoziata arriva un commissario che controlla i conti? No. La composizione negoziata non prevede la nomina di alcun commissario giudiziale né di alcun curatore. L’esperto non è un organo della procedura, non ha poteri di gestione, non ha firma sui conti bancari e non autorizza gli atti. La giurisprudenza ha sottolineato proprio questo aspetto, rilevando che la composizione negoziata è priva delle garanzie tipiche degli strumenti di regolazione della crisi, come la presenza di un commissario giudiziale con qualità di pubblico ufficiale e gli obblighi informativi periodici. L’unico controllo strutturato è quello dell’esperto sui flussi informativi e sugli atti straordinari.

Se compio un atto senza informare l’esperto, l’atto è nullo? No, e questo è un punto spesso frainteso. L’atto compiuto in violazione dell’obbligo di informativa preventiva resta valido ed efficace nei confronti dei terzi. Le conseguenze si collocano su piani diversi: la possibile iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, la segnalazione al tribunale con conseguente revoca o abbreviazione delle misure protettive, la perdita dei benefici collegati all’autorizzazione giudiziale e, soprattutto, l’esposizione degli amministratori a responsabilità verso la società e verso i creditori.

Posso pagare un fornitore strategico durante le trattative? Sì, ma occorre distinguere. Il pagamento coerente con le trattative e con le prospettive di risanamento non richiede alcuna informativa. Il pagamento incoerente — tipicamente il saldo integrale di un credito anteriore che avvantaggia un creditore rispetto agli altri — richiede l’informativa preventiva scritta all’esperto. In pratica conviene documentare per iscritto, in ogni caso dubbio, la funzione del pagamento rispetto alla continuità aziendale: la ricostruzione a posteriori è sempre meno convincente di una motivazione contemporanea all’atto.

La banca può revocare le linee di credito solo perché ho aperto la composizione negoziata? La disciplina esclude che l’accesso alla composizione negoziata costituisca, di per sé, causa di revoca o sospensione degli affidamenti, e il correttivo ha precisato che l’accesso non implica una diversa classificazione del credito e che l’eventuale decisione di sospensione o revoca deve essere specificamente motivata. La giurisprudenza ha aggiunto che la motivazione va comunicata per iscritto al debitore e che la revoca non giustificata è illegittima, con possibilità per il giudice di ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti e di fissare un’indennità per ogni giorno di ritardo. Le banche hanno inoltre il dovere di partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

L’esperto può chiedere di far chiudere la procedura? Sì. Quando ritiene che non esistano concrete prospettive di risanamento, l’esperto ne dà atto e chiede l’archiviazione dell’istanza. Può inoltre segnalare al tribunale circostanze che giustificano la revoca delle misure protettive o l’abbreviazione della loro durata. È la leva più incisiva di cui dispone, perché non incide sugli atti ma sulla sopravvivenza stessa del percorso protetto.

Caso limite: se il tribunale nega l’autorizzazione a un’operazione, posso farla comunque? Sì, sul piano della validità civilistica. Il rigetto dell’istanza di autorizzazione non produce un divieto: l’imprenditore conserva la gestione straordinaria e può compiere l’atto. Ciò che perde sono gli effetti che soltanto il decreto autorizzativo può attribuire, cioè la prededucibilità del finanziamento, l’esenzione dalla solidarietà per i debiti aziendali nella cessione, la stabilità dell’atto in un’eventuale procedura successiva. E resta ferma, integralmente, la responsabilità di chi ha deciso. In termini pratici, compiere un’operazione dopo un rigetto espresso è la condotta che più espone l’organo amministrativo in un futuro giudizio.


Il quadro giurisprudenziale

La materia si è assestata attraverso un corpo di provvedimenti di merito ormai consistente e, più recentemente, attraverso i primi interventi di legittimità. I riferimenti che seguono sono quelli decisivi per la questione dei poteri e dei controlli.

Cassazione, ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025. La Corte ha stabilito che la pendenza di misure protettive o di una composizione negoziata non obbliga il giudice a rinviare l’udienza per la dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: chiarisce che la protezione derivante dal percorso negoziale non produce un effetto sospensivo automatico sul procedimento concorsuale, e che il controllo del tribunale sulla sorte dell’impresa non resta paralizzato dall’apertura delle trattative.

Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 28 aprile 2025. È il provvedimento più direttamente in tema. Il giudice ha affermato che la composizione negoziata non è procedura concorsuale né ha natura giurisdizionale, e che l’intervento dell’autorità giudiziaria si esaurisce in incidenti processuali eventuali e tipizzati: conferma delle misure protettive, concessione delle misure cautelari, autorizzazioni dell’articolo 22 e intervento sull’accordo transattivo dell’articolo 23, comma 2-bis. Fra questi non figura il potere di ordinare la cancellazione delle iscrizioni eseguite dall’esperto nel registro delle imprese: una volta iscritto il dissenso, il tribunale può soltanto determinarne gli effetti sulle misure protettive, revocandole o abbreviandole. Rilevanza: definisce il perimetro chiuso del controllo giudiziale e la definitività della pubblicità del dissenso.

Tribunale di Trento, 14 gennaio 2023. Ha escluso il potere del giudice di provvedere sulla riunione di procedure di composizione negoziata relative a imprese di un gruppo, muovendo dalla premessa che l’istituto non ha natura giurisdizionale e non è soggetto alla potestà e al controllo del giudice, chiamato a intervenire solo per fini limitati. Rilevanza: è l’affermazione più chiara del carattere residuale del controllo giudiziale.

Tribunale di Lecco, 2 gennaio 2023. Nel valutare la conferma delle misure protettive ha rilevato che il contesto della composizione negoziata è marcatamente stragiudiziale e privo delle garanzie previste per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, e ha individuato tali garanzie assenti nella nomina di un commissario giudiziale con qualità di pubblico ufficiale e negli obblighi informativi periodici. Rilevanza: spiega perché la valutazione prognostica sulle prospettive di risanamento assume un peso maggiore proprio dove manca un organo di controllo concorsuale.

Tribunale di Pistoia, 18 maggio 2022. Ha affermato che in sede di conferma delle misure protettive non compete al tribunale indagare la concreta possibilità di risanamento né valutare il merito del piano, spettando all’esperto la verifica dell’andamento delle trattative e la eventuale richiesta di archiviazione o di modifica delle misure. Rilevanza: distribuisce con precisione le competenze fra giudice ed esperto.

Tribunale di Bologna, 30 novembre 2022. Nel concedere la proroga delle misure protettive a un’impresa insolvente ha osservato che l’interesse dei creditori trova tutela nel dovere dell’imprenditore di gestire l’impresa nel loro prevalente interesse e nel dovere di vigilanza e segnalazione dell’esperto in caso di atti di straordinaria amministrazione. Rilevanza: individua nei due meccanismi dell’articolo 21 il vero presidio sostitutivo dello spossessamento.

Tribunale di Brescia, 30 settembre 2024. Ha revocato le misure protettive richieste da un imprenditore che, in violazione dei doveri di buona fede, correttezza e leale collaborazione previsti dagli articoli 4 e 16 CCII, non aveva avviato alcuna concreta trattativa né trasmesso all’esperto la documentazione richiesta. Rilevanza: dimostra che l’inosservanza dei doveri informativi produce conseguenze immediate sulla protezione del patrimonio.

Tribunale di Modena, 29 ottobre 2022. Ha precisato che la violazione dei doveri di lealtà e trasparenza non comporta la revoca automatica delle misure protettive, potendo rilevare un ravvedimento effettivo del debitore, purché accompagnato da una discontinuità nella conduzione delle trattative e dalla persistente disponibilità dei creditori a trattare. Rilevanza: introduce un margine di recupero che va però documentato con condotte, non con dichiarazioni.

Tribunale di Milano, Sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025. Dopo l’archiviazione della composizione negoziata disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative, il tribunale ha ritenuto preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive presentata successivamente. Rilevanza: mostra che la valutazione dell’esperto sulla condotta dell’imprenditore può chiudere definitivamente l’accesso alla protezione.

Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024. Ha affermato che la revoca o la sospensione degli affidamenti bancari non costituisce effetto immediato dell’accesso alla composizione negoziata e richiede un motivo giustificato, da comunicarsi per iscritto all’imprenditore, con conseguente illegittimità dell’iniziativa non motivata e possibilità per il giudice di ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti fissando un’indennità per il ritardo. Rilevanza: definisce i limiti al potere di controllo di fatto che le banche esercitano sulla liquidità dell’impresa.

Tribunale di Ivrea, 17 febbraio 2023. Ha ricostruito gli effetti che si producono automaticamente, senza bisogno di conferma giudiziale, includendovi il divieto di pronunciare l’apertura della liquidazione giudiziale, l’impossibilità per i creditori protetti di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione per il mancato pagamento di crediti anteriori, la sospensione degli obblighi civilistici sul capitale sociale prevista dall’articolo 20 CCII e il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati. Rilevanza: elenca gli effetti che modificano i doveri degli amministratori senza alcun passaggio giudiziale.

Tribunale di Milano, 18 aprile 2024. In tema di gruppi ha chiarito che la conduzione unitaria non è imposta e che si può procedere con trattative separate, soprattutto in presenza di interessi contrapposti fra le società, purché sia assicurato un adeguato flusso informativo. Rilevanza: nega l’esistenza di una gestione accentrata del gruppo in crisi.

Tribunale di Perugia, 15 luglio 2024. Ha ammesso l’accesso alla composizione negoziata dell’impresa in liquidazione volontaria e di quella che presenti un piano liquidatorio, leggendo la nozione di ragionevole perseguibilità del risanamento come comprensiva anche del riassetto dell’esposizione debitoria mediante i proventi della liquidazione. Rilevanza: individua nel liquidatore il soggetto che conserva la gestione in queste ipotesi.

Tribunale di Lucca, 9 dicembre 2022. Ha individuato il tribunale competente per la conferma delle misure protettive in quello del circondario in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore, cioè il luogo in cui vengono assunte le scelte gestionali, ritenendo irrilevante l’indicazione di una sede diversa fondata su un contratto di domiciliazione. Rilevanza: collega la competenza giudiziale al luogo di effettivo esercizio del potere di gestione.

Tribunale di Brescia, 5 agosto 2022 e Tribunale di Torino, 22 agosto 2022. Entrambi hanno escluso l’applicazione della sospensione feriale dei termini alla durata delle misure protettive, valorizzando l’urgenza intrinseca del procedimento e la natura sostanziale degli effetti prodotti. Rilevanza: il mese dal 1° al 31 agosto consuma protezione e va computato nella pianificazione delle trattative.

Tribunale di Larino, 20 maggio 2024. Ha collegato la durata degli effetti protettivi al termine dell’incarico dell’esperto, escludendo che possano protrarsi oltre il periodo previsto dall’articolo 17. Rilevanza: conferma che la protezione è strumentale alle trattative e non autonoma.

Tribunale di Salerno, 28 marzo 2024. Ha qualificato come abuso il tentativo di ottenere una continuità fra le misure protettive della composizione negoziata e quelle previste per gli strumenti di regolazione della crisi, precisando che l’accesso a questi ultimi non è ammissibile fino alla chiusura della composizione negoziata. Rilevanza: impedisce l’uso della protezione come strumento meramente dilatorio.

Tribunale di Parma, Sez. II civ., 26 gennaio 2026. Ha ritenuto che l’esperto possa essere autorizzato a svolgere attività conclusive anche dopo la scadenza del termine di durata, considerandole comprese nell’incarico conferito. Rilevanza: chiarisce che la funzione di vigilanza e certificazione dell’esperto non si interrompe bruscamente alla scadenza.

Tribunale di Marsala, 23 gennaio 2026. Ha affrontato i criteri di determinazione della durata delle misure protettive e cautelari, con la possibilità di abbreviarle o revocarle e le condizioni per la proroga. Rilevanza: conferma che la protezione resta permanentemente reversibile per l’intera durata del percorso.

Tribunale di Massa, 20 maggio 2026. Ha esaminato le condizioni alle quali una società che abbia già fruito di duecentoquaranta giorni di misure protettive in composizione negoziata possa ottenere un nuovo ombrello protettivo in sede di concordato con riserva. Rilevanza: definisce il punto di passaggio fra il controllo leggero della composizione negoziata e il controllo pieno delle procedure successive.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene sulla gestione dell’impresa in composizione negoziata con attività determinate, non con assistenza generica. In concreto:

  1. Verifichiamo i presupposti di accesso analizzando bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, scadenzario e flussi prospettici, ed eseguiamo il test pratico per misurare la ragionevole perseguibilità del risanamento prima che l’istanza venga depositata.
  2. Predisponiamo l’istanza e l’intera documentazione da inserire nella piattaforma telematica nazionale, compreso il progetto di piano, l’elenco dei creditori e le certificazioni richieste dalla norma.
  3. Costruiamo il protocollo interno di gestione degli atti: redigiamo per iscritto l’elenco degli atti che, nella specifica impresa, richiedono informativa preventiva all’esperto, e definiamo la procedura di autorizzazione interna che l’organo amministrativo deve seguire prima di firmare.
  4. Redigiamo le informative preventive all’esperto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, documentando l’operazione, la funzione rispetto al risanamento e il vantaggio per il ceto creditorio.
  5. Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive nel termine perentorio di legge e curiamo le istanze cautelari, la proroga e la difesa nell’eventuale procedimento di revoca o abbreviazione.
  6. Predisponiamo le istanze di autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 CCII per i finanziamenti prededucibili, la cessione dell’azienda o di rami e la rideterminazione dei contratti divenuti eccessivamente onerosi.
  7. Assistiamo l’organo di controllo e il revisore legale nella segnalazione prevista dall’articolo 25-octies e nella verifica documentata delle risposte dell’organo amministrativo, presidiando il profilo di responsabilità dei sindaci.
  8. Contestiamo per iscritto agli istituti di credito le revoche o le sospensioni degli affidamenti non sorrette da motivo giustificato e non comunicate nelle forme dovute, e curiamo le iniziative giudiziali conseguenti.
  9. Difendiamo amministratori e liquidatori nei giudizi di responsabilità che seguono a un’iscrizione di dissenso o all’apertura di una procedura, ricostruendo la coerenza degli atti con l’andamento delle trattative.
  10. Presidiamo l’uscita dal percorso, dall’accordo con i creditori alla convenzione di moratoria, dallo strumento di regolazione della crisi al concordato semplificato, con la difesa in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema che riguarda i poteri e i controlli dentro la composizione negoziata, l’abilitazione come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 è quella che pesa di più: significa conoscere dall’interno il metodo di lavoro dell’esperto, i criteri con cui valuta un atto di straordinaria amministrazione, le soglie oltre le quali una segnalazione diventa iscrizione obbligatoria del dissenso. A questa si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di impostare la linea difensiva sin dal primo atto di gestione avendo presente come quella condotta verrà giudicata nell’eventuale contenzioso di responsabilità, fino all’ultimo grado.

La continuità della strategia è un elemento operativo, non una formula: chi analizza i flussi di cassa nella fase iniziale è la stessa struttura che redige le informative all’esperto, che deposita le istanze al tribunale e che difende l’organo amministrativo in Cassazione, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione difensiva. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la qualificazione di un atto come ordinario o straordinario è una valutazione insieme aziendalistica e giuridica, e va assunta con entrambe le competenze presenti nello stesso tavolo.


Chiusura

Tre punti riassumono la risposta alla domanda iniziale. Primo: durante la composizione negoziata l’azienda resta nelle mani dell’imprenditore, che conserva la gestione ordinaria e straordinaria senza alcuno spossessamento e senza commissari. Secondo: il controllo non scompare, si sposta su un obbligo di informazione preventiva verso l’esperto, sulla pubblicità del dissenso nel registro delle imprese e su un intervento giudiziale limitato agli incidenti tipizzati dalla legge. Terzo: il criterio di gestione cambia quando emerge l’insolvenza, perché l’impresa va condotta nel prevalente interesse dei creditori, e la responsabilità dell’organo amministrativo resta interamente ferma. La libertà è ampia; il margine di errore è stretto.

È esattamente per questo che la materia richiede una competenza specifica e certificata. Lo Studio Monardo lavora su questo istituto dal lato di chi lo conosce dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa abilitazione consente di anticipare come un esperto leggerà ogni singolo atto di gestione prima che venga compiuto, invece di giustificarlo dopo. Il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario permette di gestire il fronte più critico delle trattative, quello con gli istituti di credito, mentre la qualifica di cassazionista assicura che la linea difensiva costruita nel primo giorno di trattativa regga fino all’ultimo grado di giudizio. Analizzeremo la situazione, verificheremo la qualificazione di ogni atto rilevante e costruiremo la strategia più difendibile per la tua impresa.

📩 I termini della composizione negoziata corrono e un atto compiuto nel modo sbagliato può costare la protezione del patrimonio: scrivi oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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