Nella grande maggioranza dei casi che arrivano in studio, chi resta segnalato più a lungo del necessario non è chi ha pagato meno: è chi ha commesso, spesso senza accorgersene, uno dei sei errori che allungano l’orologio delle banche dati. La domanda “quanto tempo resto segnalato?” ha una risposta tecnica precisa — 12, 24, 36 o 60 mesi a seconda dei casi, con termini di partenza diversi per ciascuna banca dati — ma quella risposta cambia radicalmente in base a ciò che il debitore fa o non fa nei momenti decisivi. E i momenti decisivi sono pochissimi: quindici giorni prima della prima segnalazione, i giorni immediatamente successivi al pagamento, il momento in cui si firma un accordo a saldo e stralcio.
Ecco i sei errori, ordinati dal più grave e più frequente:
- Ignorare il preavviso di segnalazione, cioè l’unica finestra in cui la segnalazione si può ancora evitare del tutto.
- Credere che pagare cancelli automaticamente il dato, e quindi non verificare che la regolarizzazione sia stata effettivamente registrata.
- Confondere le banche dati e i loro orologi, contando i mesi dalla data sbagliata.
- Non chiedere mai una visura, scoprendo la segnalazione anni dopo, quando la posizione si è già “rinnovata”.
- Affidarsi a chi promette la cancellazione a pagamento di un dato corretto.
- Chiudere un accordo guardando solo all’importo, senza stabilire per iscritto come quell’accordo verrà rappresentato nelle banche dati.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la segnalazione creditizia è, tecnicamente, un problema di diritto bancario e di protezione dei dati personali insieme: si gioca sulla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991, sull’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario e sul Codice di condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie approvato dal Garante privacy. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, composto da avvocati e commercialisti: è esattamente il tipo di lettura combinata — contrattuale, contabile e privacy — che una posizione segnalata richiede. Ed è avvocato cassazionista: quando la contestazione di una segnalazione deve reggere fino all’ultimo grado, la linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale al giudizio di legittimità.
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Errore n. 1 — Mettere da parte il preavviso di segnalazione
L’errore
Arriva una raccomandata, o una PEC, o una notifica nell’area riservata dell’app della finanziaria. Il testo è freddo e burocratico: comunica che, in mancanza di regolarizzazione, i dati saranno trasmessi ai sistemi di informazioni creditizie. Chi la riceve la interpreta come l’ennesimo sollecito, la mette nel cassetto dei “problemi di cui mi occupo il mese prossimo”, e nel frattempo continua a trattare con la finanziaria per telefono confidando che “tanto stiamo trovando un accordo”. Quindici giorni dopo, il dato è nel sistema.
Perché è un errore
Perché quella comunicazione non è un sollecito: è l’adempimento di un obbligo giuridico preciso, e apre l’unica finestra temporale in cui la segnalazione può ancora essere evitata invece che subita.
L’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario impone al finanziatore di informare il consumatore la prima volta che comunica a suo carico informazioni negative a una banca dati. Il Codice di condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 163/2019, va oltre: prima di rendere accessibile agli altri partecipanti la prima informazione negativa, il finanziatore deve inviare un preavviso e attendere almeno quindici giorni. Il preavviso può viaggiare su PEC, raccomandata, area riservata con alert, o altri canali concordati.
La differenza tra i due regimi è tecnica ma pesantissima nelle conseguenze. Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione n. 4519/2023, ha stabilito che per la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia l’informativa ex art. 125, comma 3, TUB integra un obbligo di trasparenza, la cui violazione apre semmai la strada al risarcimento ma non travolge di per sé una segnalazione sostanzialmente fondata. Per i SIC privati — CRIF con EURISC, Experian, CTC — il discorso cambia: il preavviso previsto dal Codice di condotta è presupposto di legittimità della segnalazione. Lo stesso Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 4632/2023, ha chiarito che l’obbligo riguarda tutte le persone fisiche, indipendentemente dalla qualifica di consumatore o professionista.
Le conseguenze
Chi lascia scadere i quindici giorni senza fare nulla non perde solo il vantaggio del momento: fa partire un orologio che, nella migliore delle ipotesi, girerà per dodici mesi dopo che avrà pagato tutto. Non si tratta di anticipare o posticipare una segnalazione già decisa: nei quindici giorni del preavviso la segnalazione, semplicemente, non esiste ancora — e se la posizione viene regolarizzata prima della scadenza il dato negativo non entra affatto nel sistema, e non c’è alcun periodo di conservazione da attendere.
C’è di più. Chi ignora il preavviso perde anche la prova. Se, contestando in seguito la segnalazione, il debitore afferma di non aver mai ricevuto alcunché, l’onere di dimostrare l’invio e l’effettiva ricezione grava sull’intermediario: il Collegio di Milano dell’ABF, con le decisioni nn. 8874 e 8875 del 2 ottobre 2025, ha ritenuto raggiunta quella prova solo perché l’intermediario aveva prodotto la documentazione di ritiro della raccomandata firmata dal cliente e la corrispondenza tra il numero del titolo postale e quello indicato in comunicazione. Sempre il Collegio di Milano, con la decisione n. 10445 del 27 novembre 2025, ha invece escluso la validità di un preavviso inviato con semplice email ordinaria.
Cosa fare invece
Appena arriva un preavviso, la prima cosa da fare non è telefonare al recupero crediti: è fissare sul calendario la data di scadenza dei quindici giorni e, entro quella data, o pagare integralmente le rate arretrate ottenendo quietanza scritta, oppure formalizzare per iscritto (PEC) un accordo che sospenda espressamente la segnalazione. Un accordo verbale con l’operatore telefonico non ferma nulla, perché la trasmissione del dato è un processo automatizzato che parte a scadenza. E ogni comunicazione ricevuta va conservata con la busta, la ricevuta di consegna PEC, lo screenshot della notifica in app: quella documentazione è la base di qualunque contestazione futura.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il preavviso tardivo non è un preavviso mancante, ma non sana il passato. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, nella già citata decisione n. 4632/2023, ha affermato che una comunicazione pervenuta dopo la prima segnalazione rende legittime le segnalazioni successive alla ricezione, ma resta ferma l’illegittimità di quelle anteriori, che vanno cancellate. Significa che una posizione può essere legittimamente presente nei SIC da una certa data in poi e illegittimamente presente per i mesi precedenti: e siccome i mesi precedenti contribuiscono alla “storia” del rapporto, farli eliminare non è un dettaglio formale.
Va aggiunto che una clausola contrattuale con cui il cliente autorizzi la segnalazione senza preavviso non regge: l’obbligo discende dal Codice di condotta approvato dal Garante e dal TUB, e non è nella disponibilità delle parti.
Errore n. 2 — Credere che pagare cancelli il dato
L’errore
Il debitore trova la liquidità, salda l’arretrato, riceve la conferma dell’incasso e considera la questione chiusa. Due mesi dopo chiede un finanziamento per l’auto e se lo vede rifiutare. Chiama la banca, che risponde: “risulta un pregresso in CRIF”. La reazione, comprensibilmente, è di incredulità: “ma ho pagato tutto”.
Perché è un errore
Perché il pagamento e la cancellazione sono due cose diverse, governate da regole diverse. Il pagamento estingue l’obbligazione. La conservazione del dato nel sistema di informazioni creditizie risponde invece ai tempi fissati dall’allegato al Codice di condotta dei SIC, che non prevede alcuna cancellazione anticipata per il dato corretto.
Lo dice esplicitamente lo stesso gestore: chi ha regolarizzato un ritardo già segnalato non ottiene la cancellazione immediata del ritardo per il fatto di averlo saldato; ciò che compare, in aggiunta, è l’informazione dell’avvenuta regolarizzazione. Da quel momento — e non dal momento della segnalazione — decorre il periodo di conservazione: dodici mesi dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione se il ritardo non ha superato le due rate o i due mesi; ventiquattro mesi se le rate arretrate sono state più di due. Sempre a condizione che nel frattempo non intervengano ulteriori ritardi o inadempimenti, che azzererebbero il conteggio.
La logica è coerente: la banca dati non registra soltanto quanto devi oggi, ma come ti sei comportato. Il pagamento tardivo migliora il quadro, non lo cancella.
Le conseguenze
La conseguenza immediata è la sorpresa: si scopre di essere ancora “visibili” nel momento peggiore, davanti a una richiesta di mutuo o di prestito. La conseguenza più grave, però, riguarda chi paga e poi non verifica nulla: se l’intermediario non trasmette al gestore l’aggiornamento della regolarizzazione, l’orologio dei dodici o ventiquattro mesi non parte affatto, e la posizione resta rappresentata come inadempimento non sanato — cioè nel regime dei trentasei mesi, con partenza dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento. In quel caso la differenza tra le due rappresentazioni può valere anni.
Non è un’ipotesi di scuola. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024, si è occupata proprio del caso di una banca che, dopo un accordo transattivo e i relativi versamenti, si era limitata ad annotare la riduzione dell’esposizione senza comunicare la variazione della classificazione, protraendo la situazione per mesi nonostante la diffida del cliente: la Corte ha affermato che l’obbligo di aggiornare i dati non può essere dilazionato e che il mantenimento prolungato di una rappresentazione ormai non corrispondente è fonte di responsabilità. Sullo stesso terreno si è mosso il Collegio di Palermo dell’ABF con la decisione n. 7386 del 2025, in tema di ritardo nell’aggiornamento della segnalazione originaria.
Cosa fare invece
Il pagamento va sempre accompagnato, nella stessa settimana, da una richiesta scritta all’intermediario — PEC, non email — di trasmettere al SIC l’aggiornamento della posizione con l’indicazione della data di regolarizzazione, e da una visura richiesta al gestore trenta o quaranta giorni dopo per verificare che l’aggiornamento sia effettivamente arrivato. La visura è la prova del fatto: senza, non si sa da quale data stia decorrendo il termine, e non si può nemmeno lamentare un ritardo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il momento da cui decorre il termine non è la data del bonifico ma la data di registrazione nel sistema dei dati relativi alla regolarizzazione. Fra le due può passare più di un mese, e quel mese si somma ai dodici o ventiquattro. È la ragione per cui, quando la regolarizzazione avviene a ridosso della fine dell’anno o durante un cambio di gestore del credito, conviene sollecitare l’aggiornamento immediatamente anziché aspettare il ciclo successivo: si guadagnano settimane sull’intera durata.
Un secondo dettaglio riguarda le informazioni positive. Un rapporto estinto regolarmente resta visibile fino a sessanta mesi dalla cessazione: sono cinque anni di storia creditizia favorevole. Molti chiedono di far cancellare anche quelle, convinti che “meno dati ci sono, meglio è”. È quasi sempre controproducente, perché l’assenza di storia positiva peggiora la valutazione più della presenza di un vecchio ritardo già sanato.
Errore n. 3 — Confondere le banche dati e contare dalla data sbagliata
L’errore
“Sono passati tre anni, quindi sono pulito.” È la frase che si sente più spesso, ed è quasi sempre sbagliata: perché i tre anni vengono contati dalla data in cui il debitore ha smesso di pagare, mentre la norma li conta da tutt’altro momento; e perché nel frattempo esistono altre banche dati, con altri orologi, che nessuno ha controllato.
Perché è un errore
Perché in Italia non esiste “la” banca dati: ne esistono almeno quattro, con natura giuridica, regole e durate diverse.
I SIC privati (CRIF-EURISC, Experian, CTC) sono gestiti da soggetti privati e regolati dal Codice di condotta approvato dal Garante. La Centrale dei Rischi della Banca d’Italia è un archivio pubblico, con base normativa negli artt. 53, 67 e 107 TUB, nella delibera CICR del 29 marzo 1994 e nella Circolare n. 139/1991. La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), sempre gestita dalla Banca d’Italia in forza della L. n. 205/1999 e del D.lgs. n. 507/1999, riguarda gli assegni e le carte di pagamento. Il Registro informatico dei protesti, tenuto dalle Camere di commercio, è pubblico e riguarda cambiali e assegni protestati.
Ciascuno ha il suo termine e, soprattutto, il suo dies a quo:
| Informazione | Dove | Quanto resta | Da quando decorre |
|---|---|---|---|
| Richiesta di finanziamento in istruttoria | SIC | fino a 180 giorni | dalla presentazione della richiesta |
| Richiesta rifiutata o ritirata | SIC | 90 giorni | dall’aggiornamento dell’esito |
| Ritardo fino a 2 rate/2 mesi, poi regolarizzato | SIC | 12 mesi | dalla registrazione della regolarizzazione |
| Ritardo oltre 2 rate/2 mesi, poi regolarizzato | SIC | 24 mesi | dalla registrazione della regolarizzazione |
| Inadempimento non regolarizzato (morosità grave, sofferenza) | SIC | 36 mesi, e comunque non oltre 60 | dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento; il tetto dei 60 mesi si conta dalla scadenza del rapporto |
| Rapporto estinto regolarmente (dato positivo) | SIC | fino a 60 mesi | dalla cessazione o scadenza del rapporto |
| Storico delle rilevazioni mensili | Centrale dei Rischi | ultime 36 rilevazioni consultabili | dalla richiesta di consultazione |
| Assegno emesso senza autorizzazione o senza provvista | CAI | 6 mesi (revoca di sistema) | dall’iscrizione |
| Revoca dell’autorizzazione all’uso di carte | CAI (segmento CARTER) | 2 anni | dall’iscrizione |
| Assegni non restituiti dopo la revoca, o denunciati come rubati/smarriti | CAI | 10 anni | dall’iscrizione |
| Protesto di cambiale o assegno | Registro protesti | 5 anni | dalla levata del protesto |
Le conseguenze
Contare male significa prendere decisioni sbagliate. Chi presenta domanda di mutuo “perché ormai è passato il tempo” e riceve un rifiuto non subisce solo il rifiuto: quella richiesta rifiutata resta a sua volta registrata per novanta giorni, e una sequenza ravvicinata di richieste rifiutate peggiora il profilo di chi le ha presentate. L’errore di calcolo più costoso, però, riguarda il regime dei trentasei mesi: molti contano dall’ultima rata pagata, mentre il termine decorre dalla scadenza contrattuale del rapporto oppure — se successiva — dalla data dell’ultimo aggiornamento fornito dall’intermediario, con il solo limite invalicabile dei sessanta mesi dalla scadenza del rapporto risultante dal contratto. Su un finanziamento con scadenza lontana nel tempo, la differenza fra i due criteri può superare i due anni.
Il tetto dei cinque anni, del resto, non è un’invenzione recente: già con il provvedimento n. 438/2017 il Garante aveva chiarito che i tempi di conservazione degli eventi negativi non sanati non possono spingersi oltre i cinque anni dalla scadenza naturale del rapporto originariamente prevista.
Cosa fare invece
Prima di qualunque mossa — richiesta di credito, reclamo, diffida — vanno acquisite tutte le visure: quella del SIC (gratuita), quella della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, quella CAI e la visura protesti camerale. Solo con i quattro documenti davanti si può stabilire quale orologio stia girando, da quando, e quale sia il primo a fermarsi. Le visure vanno lette insieme al contratto, perché è il contratto a dire quale sia la “scadenza contrattuale” da cui il termine decorre.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le due centrali della Banca d’Italia non comunicano tra loro, e nessuna delle due comunica con le Camere di commercio. La cancellazione dal Registro dei protesti non produce la cancellazione dalla CAI, e viceversa: sono percorsi autonomi, che vanno attivati separatamente. Allo stesso modo, il pagamento tardivo di un assegno effettuato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione — con penale del 10%, interessi e spese, provato nelle forme di legge — impedisce le sanzioni amministrative e l’iscrizione in CAI, ma non evita il protesto già levato. Per quello serve la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della L. n. 108/1996, ottenibile decorso un anno dalla levata; mentre per la cambiale pagata entro dodici mesi dalla levata esiste la procedura semplificata di cancellazione.
Errore n. 4 — Non chiedere mai la visura
L’errore
Il debitore non ha mai visto il proprio report creditizio. Sa di aver avuto difficoltà nel 2022, immagina che qualcosa sia stato segnalato, ma non ha mai verificato che cosa esattamente risulti, da quale intermediario, con quale importo e con quale classificazione. Scopre tutto nel momento peggiore: quando una pratica viene rifiutata, o quando un fornitore gli comunica di aver interrotto la linea di credito commerciale.
Perché è un errore
Perché il diritto di accesso ai propri dati, riconosciuto dall’art. 15 del GDPR e disciplinato in dettaglio dal Codice di condotta, è lo strumento che rende possibile ogni altro rimedio, e perché quasi nessuna contestazione può essere impostata senza sapere che cosa il sistema effettivamente dice.
La richiesta al gestore del SIC è gratuita e la risposta deve arrivare entro un mese, prorogabile di ulteriori due in casi di particolare complessità, con obbligo di informare l’interessato della proroga. L’accesso ai dati della Centrale dei Rischi e a quelli della CAI si ottiene direttamente presso la Banca d’Italia. Non farlo significa restare all’oscuro di errori che, statisticamente, sono tutt’altro che rari: importi non corrispondenti, rapporti attribuiti per omonimia, posizioni cedute a società di recupero e segnalate due volte, classificazioni mai aggiornate dopo una transazione.
Le conseguenze
Chi non guarda non può contestare, e chi non contesta lascia che il tempo lavori contro di sé. La conseguenza più insidiosa è che una segnalazione non controllata può “rinnovarsi”: ogni aggiornamento rilevante trasmesso dall’intermediario sposta in avanti il termine dei trentasei mesi, con l’effetto che una posizione ferma da anni continua a essere visibile perché qualcuno, periodicamente, la tocca. Il limite dei sessanta mesi dalla scadenza del rapporto resta, ma dentro quel limite lo scarto può essere di anni.
C’è poi una conseguenza processuale. Il risarcimento del danno da segnalazione illegittima non è mai automatico, e chi arriva davanti al giudice senza documentazione parte già in svantaggio. Il Tribunale di Napoli, in una vicenda cautelare, ha rigettato integralmente un ricorso ex art. 700 c.p.c. proprio perché il ricorrente non aveva provato l’esistenza stessa della segnalazione a sofferenza di cui lamentava l’illegittimità: senza fumus boni iuris non c’è provvedimento d’urgenza, e il fumus, in questa materia, comincia dalla visura.
Cosa fare invece
La visura del SIC va richiesta con cadenza regolare — almeno una volta l’anno, e sempre nei sessanta giorni che precedono qualunque domanda di finanziamento — e va archiviata: la sequenza storica dei report è, in caso di contenzioso, la prova più efficace di come e quando il dato sia cambiato. Quando dalla visura emerge un’anomalia, il percorso è ordinato: reclamo scritto all’intermediario segnalante (è lui il titolare del dato, non il gestore del sistema), richiesta di rettifica al gestore, e — decorsi i termini senza risposta — ricorso all’ABF oppure reclamo al Garante, a seconda che il vizio sia contrattuale o di trattamento dei dati.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il gestore del SIC, da solo, non può quasi mai cancellare o modificare un dato: può farlo solo l’intermediario che lo ha trasmesso. Ne consegue che una richiesta indirizzata unicamente a CRIF, Experian o CTC produce tempi lunghi e spesso una risposta interlocutoria, mentre la stessa richiesta indirizzata anche alla banca o alla finanziaria segnalante mette in moto il soggetto che ha materialmente il potere di intervenire. Nella pratica, il reclamo efficace è quello inviato contemporaneamente ai due, con richiamo espresso agli artt. 16 e 17 del GDPR e alle disposizioni del Codice di condotta.
Va aggiunto che oggi esiste anche un Organismo di Monitoraggio indipendente, accreditato dal Garante ai sensi degli artt. 40 e 41 del GDPR, incaricato di vigilare sull’applicazione del Codice di condotta: può ricevere reclami per violazioni come la conservazione oltre i termini o l’omesso preavviso.
Errore n. 5 — Pagare qualcuno per “cancellare” un dato corretto
L’errore
Dopo il primo rifiuto, il debitore cerca online e trova decine di operatori che promettono la “pulizia” della posizione, la “cancellazione garantita in trenta giorni”, il “reset del merito creditizio”. Il costo è alto, il tono è rassicurante, il meccanismo è sempre lo stesso: si paga un anticipo e si aspetta. Dopo qualche mese il dato sparisce — perché nel frattempo è semplicemente scaduto il termine di conservazione.
Perché è un errore
Perché il dato corretto non si cancella prima del tempo. Il gestore del SIC non ha alcun potere discrezionale: scaduto il tempo di conservazione, il dato viene cancellato automaticamente, senza richieste e senza costi; prima di quel momento, se l’informazione è esatta, aggiornata e trasmessa nel rispetto delle regole, non esiste alcun titolo giuridico per pretenderne la rimozione.
La cancellazione anticipata è possibile solo se il dato presenta un vizio: è errato, non aggiornato dopo il pagamento, trasmesso senza il preavviso richiesto per i SIC, riferito a un rapporto mai stipulato (tipicamente nei casi di furto d’identità, dove serve la denuncia), oppure conservato oltre i termini. In tutti gli altri casi ciò che si può ottenere non è la scomparsa del dato, ma la sua rappresentazione corretta — che è cosa diversa e, spesso, altrettanto decisiva.
Le conseguenze
Chi paga per una cancellazione che sarebbe avvenuta comunque perde denaro. Ma il danno maggiore è un altro. Nei mesi spesi ad aspettare l’intervento risolutivo promesso, il debitore non fa le due cose che avrebbero davvero cambiato la sua posizione: non contesta i vizi effettivi — quelli sì aggredibili, e con termini propri — e non costruisce la storia creditizia positiva che, alla scadenza della segnalazione, gli permetterebbe di rientrare nel credito. Alla fine del percorso si ritrova con un profilo vuoto anziché con un profilo ricostruito.
C’è poi il rischio speculare: alcune proposte invitano a chiedere la cancellazione dei dati positivi, presentandola come “ripulitura”. È una mossa che peggiora quasi sempre la valutazione, perché gli intermediari leggono anche la storicità dei rimborsi regolari, e un profilo senza precedenti favorevoli viene trattato con maggiore prudenza di un profilo con un vecchio ritardo sanato e cinque anni di rate pagate puntualmente.
Cosa fare invece
La domanda giusta non è “come faccio a cancellare”, ma “il mio dato ha un vizio, e quale”: preavviso omesso o tardivo, classificazione a sofferenza in assenza dei presupposti, mancato aggiornamento dopo il pagamento, conservazione scaduta, importo o titolarità errati. Individuato il vizio, il rimedio esiste ed è gratuito o quasi; non individuato alcun vizio, l’unica strategia razionale è calcolare la data esatta di scadenza e attrezzarsi per quel giorno.
È qui che l’assistenza tecnica cambia il risultato, perché la verifica non è documentale ma tecnico-giuridica: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e la lettura incrociata di contratto, estratti conto, visure e classificazioni è esattamente il punto in cui si stabilisce se una posizione è contestabile o soltanto da attendere.
Il dettaglio che pochi conoscono
Esiste una categoria di segnalazione che sfugge alle logiche di “cancellazione” e va aggredita sul piano sostanziale: la classificazione a sofferenza. Non è una conseguenza automatica del mancato pagamento. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione — dalla sentenza n. 21428/2007 alla n. 12626 del 24 maggio 2010, fino alla n. 15609/2014 e alle pronunce più recenti — la sofferenza presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva o a una grave e non transitoria difficoltà economica. Se quella valutazione non è stata fatta, la segnalazione è illegittima a prescindere dal tempo trascorso: e allora non si tratta di attendere una scadenza, ma di chiederne la rimozione.
Errore n. 6 — Firmare un accordo guardando solo all’importo
L’errore
Dopo mesi di trattativa arriva la proposta: un debito di quarantunomila euro si chiude con sedicimila, pagabili in un’unica soluzione. Il debitore trova la somma, firma, paga, e considera il capitolo concluso. Due anni dopo scopre di essere ancora visibile, e di esserlo con una rappresentazione peggiore di quella che si aspettava.
Perché è un errore
Perché il contenuto economico dell’accordo e la sua rappresentazione nelle banche dati sono due profili distinti, e il secondo non discende automaticamente dal primo.
La distinzione decisiva è quella tra chiusura pienamente satisfattiva e chiusura con perdita per il creditore. Il Codice di condotta definisce la “regolarizzazione degli inadempimenti” come l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute senza perdite o residui, anche a titolo di interessi e spese, o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, in particolare transazioni o concordati. Su questo terreno il Garante è intervenuto in sede di controllo, rilevando che informazioni creditizie negative relative a posizioni definite in via transattiva erano state conservate per trentasei mesi anziché per i ventiquattro previsti per gli inadempimenti regolarizzati, e ottenendo che l’istituto adeguasse le proprie procedure.
Tradotto: come l’intermediario qualifica l’accordo determina se si applicano i ventiquattro mesi dalla regolarizzazione o i trentasei dalla scadenza contrattuale. E la qualificazione dipende dal testo di ciò che si firma.
Le conseguenze
Un accordo che chiude economicamente la vicenda ma tace sulla rappresentazione del dato può costare al debitore uno o due anni di visibilità in più, senza che nessuna norma sia stata violata: semplicemente, il creditore ha rappresentato l’operazione nel modo a sé più favorevole, e nulla nel contratto glielo impediva.
La seconda conseguenza riguarda i coobbligati. Fideiussori, garanti e cointestatari hanno posizioni proprie nelle banche dati, che non si aggiornano da sole per effetto dell’accordo firmato dal debitore principale. Capita con regolarità che il debitore principale risulti regolarizzato e il garante resti segnalato: e la posizione del garante ha regole autonome, tanto sul preavviso quanto sui presupposti sostanziali. Come ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, se per il debitore principale non basta il semplice inadempimento a giustificare la sofferenza, a maggior ragione non basta “copiare” la posizione del debitore sul garante senza un’autonoma valutazione.
Cosa fare invece
Nel testo dell’accordo transattivo vanno inserite tre clausole: l’espressa qualificazione dell’operazione come pienamente satisfattiva quando lo è; l’impegno del creditore a trasmettere ai SIC e, ove pertinente, alla Centrale dei Rischi l’aggiornamento della posizione entro un termine determinato dal pagamento; l’estensione espressa dell’aggiornamento alle posizioni dei coobbligati e dei garanti. Sono clausole che il creditore accetta quasi sempre, perché non gli costano nulla in termini economici — ma che quasi nessuno chiede, perché in quel momento l’attenzione di tutti è sull’importo.
Va aggiunta una quarta cautela: la quietanza deve indicare che il pagamento è a saldo e stralcio dell’intera posizione, con l’indicazione del numero di rapporto e della data. È il documento che si allegherà a qualunque futura richiesta di rettifica.
Il dettaglio che pochi conoscono
Quando il credito è stato ceduto — ipotesi ormai frequentissima — l’interlocutore corretto è il cessionario, ma il cessionario non eredita automaticamente il diritto di segnalare senza istruttoria propria. Il Tribunale di Milano, Sezione VI civile, con ordinanza cautelare del 1° aprile 2026, ha ordinato la cancellazione immediata di una segnalazione a sofferenza operata da una società cessionaria sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, in difetto di qualunque autonoma verifica sulla situazione finanziaria della debitrice. La cessione non è una delega a segnalare: è un subentro che porta con sé gli stessi obblighi istruttori.
Esiste infine una via che opera sul debito e, di riflesso, sul dato: le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Quando il piano viene omologato ed eseguito, o quando interviene l’esdebitazione, viene meno il presupposto giuridico stesso dell’esposizione, e il provvedimento va trasmesso all’intermediario e ai gestori dei sistemi perché aggiornino o eliminino il dato. È un percorso che non si improvvisa, ma che per chi ha una posizione strutturalmente insostenibile è spesso l’unica alternativa reale all’attesa passiva dei sessanta mesi.
Gli errori in cifre
Le regole diventano concrete quando si trasformano in date. Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su importi e termini realistici, e servono a misurare quanto costi ciascun errore.
Ipotesi 1 — Il preavviso ignorato. Prestito personale di 12.300 €, rata mensile di 268 €. Restano impagate le rate di marzo e aprile 2025, per complessivi 536 €. Il 6 maggio 2025 arriva il preavviso di segnalazione, con termine di quindici giorni.
Scenario A: il debitore paga le due rate il 19 maggio, entro il termine. La prima informazione negativa non viene resa accessibile agli altri partecipanti. Nessun periodo di conservazione decorre, perché non c’è alcun dato negativo da conservare.
Scenario B: il debitore mette da parte la lettera e paga il 14 luglio 2025. La segnalazione è stata trasmessa il 22 maggio; la regolarizzazione viene registrata nel sistema il 5 agosto 2025. Trattandosi di un ritardo non superiore a due rate, il termine è di dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione: il dato si cancella intorno al 5 agosto 2026.
Costo dell’errore: quindici mesi di visibilità, per un ritardo di due mesi su 536 €.
Ipotesi 2 — La terza rata che raddoppia l’orologio. Stessa posizione dello scenario B, ma resta impagata anche la rata di maggio 2025: le rate arretrate diventano tre. La regolarizzazione avviene sempre il 14 luglio e viene registrata il 5 agosto 2025. Superata la soglia delle due rate, il termine non è più di dodici mesi ma di ventiquattro: il dato si cancella intorno al 5 agosto 2027.
Costo dell’errore: dodici mesi aggiuntivi di visibilità per una singola rata da 268 €. È il punto in cui la matematica della conservazione premia in modo sproporzionato chi si ferma alla seconda rata.
Ipotesi 3 — La morosità non sanata e l’effetto “ultimo aggiornamento”. Finanziamento di 18.640 € con scadenza contrattuale al 31 dicembre 2023. Il debitore smette di pagare nel 2023 e non regolarizza.
Calcolo base: trentasei mesi dalla scadenza contrattuale, quindi cancellazione attesa il 31 dicembre 2026.
Variante realistica: nel giugno 2025 l’intermediario trasmette un aggiornamento rilevante (classificazione modificata a seguito della cessione del credito). Il termine dei trentasei mesi decorre ora dall’ultimo aggiornamento: giugno 2028. Interviene però il tetto invalicabile dei sessanta mesi dalla scadenza del rapporto, che cade il 31 dicembre 2028: il tetto non è superato, e la data effettiva resta giugno 2028.
Costo dell’errore: diciotto mesi in più, generati non da un nuovo inadempimento ma da un aggiornamento tecnico che il debitore non ha mai visto perché non ha mai chiesto una visura. Se, nello stesso arco di tempo, la posizione fosse stata definita anche solo con un accordo qualificato come pienamente satisfattivo e registrato ad esempio nel settembre 2025, il termine applicabile sarebbe stato di ventiquattro mesi dalla regolarizzazione, con cancellazione nel settembre 2027: nove mesi prima, a fronte di un esborso che spesso è inferiore al debito nominale.
Ipotesi 4 — L’assegno scoperto e i due orologi che partono insieme. Assegno di 7.850 € emesso a un fornitore e presentato all’incasso il 4 febbraio 2026. Sul conto la provvista è insufficiente. Il termine di presentazione scade e da lì decorrono i sessanta giorni entro cui è ancora possibile il pagamento tardivo: oltre all’importo dell’assegno, il traente deve versare una penale pari al 10% della somma, gli interessi legali maturati dalla presentazione al pagamento e le spese del protesto, provando l’avvenuto pagamento alla banca trattaria nelle forme previste.
Scenario A: il traente paga entro i sessanta giorni e fornisce la prova nelle forme di legge. Non scattano le sanzioni amministrative e non si apre l’iscrizione in CAI: la revoca di sistema, con il divieto semestrale di emettere assegni e di stipulare nuove convenzioni di assegno presso banche e uffici postali, non si produce. Ma il protesto, se già levato, resta pubblicato nel Registro informatico tenuto dalla Camera di commercio: per rimuoverlo prima dei cinque anni occorre la riabilitazione ai sensi dell’art. 17 della L. n. 108/1996, che per l’assegno pagato dopo la levata presuppone il decorso di un anno dalla levata stessa. Bilancio: nessuna revoca di sistema, protesto visibile fino alla riabilitazione o, in mancanza, per cinque anni.
Scenario B: il traente non paga entro i sessanta giorni. Si producono in parallelo tre effetti: l’iscrizione in CAI con revoca di sistema per sei mesi; la sanzione amministrativa a cura della Prefettura, con possibile ulteriore divieto pluriennale in caso di aggravamento o recidiva; il protesto pubblicato per cinque anni. A questi si somma, sul versante creditizio, l’eventuale segnalazione della posizione debitoria nei SIC, con i suoi termini autonomi.
Costo dell’errore: i sessanta giorni sono, come i quindici del preavviso, una finestra che non si riapre. E le tre banche dati coinvolte non dialogano: la cancellazione dalla CAI dopo sei mesi non tocca il Registro dei protesti, e la riabilitazione presso il Tribunale non produce da sola alcun effetto sui SIC. Chi si limita a “far passare i sei mesi” resta protestato per anni senza sapere perché.
La mappa degli errori
Guardati insieme, i sei errori hanno una struttura comune: si commettono tutti in un momento in cui sembra che non stia succedendo nulla — quando arriva una lettera, quando si fa un bonifico, quando si firma un accordo — e producono effetti che si manifestano mesi o anni dopo, quando il rimedio è più difficile o impossibile. La tabella che segue indica, per ciascuno, il momento esatto in cui si consuma e il margine di recupero residuo.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimediabile dopo? |
|---|---|---|---|
| Ignorare il preavviso | nei 15 giorni tra preavviso e prima segnalazione | la segnalazione entra nel sistema e fa partire l’orologio | No se il preavviso era regolare; Sì se era omesso, tardivo o inviato con canale non valido (segnalazioni anteriori da cancellare) |
| Credere che pagare cancelli il dato | nei giorni successivi al pagamento | il termine non decorre o decorre tardi; posizione rappresentata come non sanata | Sì, con richiesta di aggiornamento; in caso di ritardo imputabile, possibile responsabilità dell’intermediario |
| Contare dalla data sbagliata | in qualunque momento della gestione | scelte errate: domande di credito premature, rifiuti che si sommano | Parziale: il calcolo si corregge, i rifiuti registrati restano per 90 giorni |
| Non chiedere la visura | per tutta la durata della posizione | errori mai intercettati; termini che si spostano in avanti senza che nessuno se ne accorga | Sì, ma solo per il futuro: il tempo già trascorso non si recupera |
| Pagare per una cancellazione | dopo il primo rifiuto di credito | denaro speso e mesi persi senza aggredire i vizi reali | Parziale: i vizi restano contestabili finché il dato è presente |
| Firmare senza clausole sul dato | al momento della transazione | qualificazione sfavorevole dell’accordo; garanti dimenticati | Parziale: si può chiedere la rettifica, ma senza clausola la trattativa riparte da zero |
Letta nel suo insieme, la colonna dei rimedi dice una cosa sola: ciò che resta pienamente recuperabile è quasi sempre un vizio dell’intermediario — preavviso irregolare, aggiornamento omesso, istruttoria mancante — mentre ciò che si perde in modo definitivo è quasi sempre un termine lasciato scadere dal debitore. È la ragione per cui la prima verifica da fare non riguarda mai il proprio comportamento, ma quello di chi ha segnalato: la posizione difensiva più solida nasce dai documenti che l’altra parte deve produrre e spesso non ha.
La checklist preventiva
Prima di compiere qualunque mossa su una posizione con problemi di pagamento — pagare, trattare, chiedere credito, contestare — verifica di aver fatto tutto ciò che segue. È un elenco autonomo: si può stampare e usare come traccia operativa.
☐ Ho recuperato il contratto originario e individuato la data di scadenza contrattuale del rapporto, che è il riferimento da cui decorrono i termini più lunghi.
☐ Ho verificato se ho ricevuto un preavviso di segnalazione, su quale canale, e ho conservato busta, ricevuta PEC o screenshot della notifica.
☐ Ho contato i giorni tra la data del preavviso e la data della prima segnalazione risultante dalla visura: se sono meno di quindici, ho un vizio da far valere.
☐ Ho richiesto la visura del SIC al gestore (CRIF, Experian, CTC) e l’ho archiviata con la data di rilascio.
☐ Ho richiesto l’accesso ai dati della Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, verificando la classificazione attribuita alla posizione.
☐ Ho verificato la CAI se nella vicenda sono coinvolti assegni o carte di pagamento, e la visura protesti camerale se c’è stata una levata.
☐ Ho individuato la classificazione esatta con cui risulto: ritardo, inadempimento persistente, sofferenza. Non sono la stessa cosa e non hanno gli stessi termini.
☐ Ho verificato se la classificazione a sofferenza è sorretta da una valutazione della mia situazione patrimoniale complessiva, o se è stata attribuita in automatico a fronte del solo mancato pagamento.
☐ Ho contato quante rate risultano arretrate: due o meno significa dodici mesi, più di due significa ventiquattro.
☐ Se ho già pagato, ho verificato in visura che la regolarizzazione risulti registrata e ho annotato la data: è da quella, non dal bonifico, che decorre il termine.
☐ Se sto trattando un accordo, ho preteso per iscritto la qualificazione dell’operazione, l’impegno all’aggiornamento entro un termine certo e l’estensione ai garanti.
☐ Ho verificato la posizione dei coobbligati e dei fideiussori, che è autonoma e non si aggiorna da sola.
☐ Ho calcolato la data esatta di scadenza di ciascuna segnalazione e l’ho segnata: è la data prima della quale è inutile presentare domande di credito, e dopo la quale la cancellazione deve essere automatica.
E se l’errore l’ho già fatto?
La domanda che conta davvero, per chi legge questo articolo con una segnalazione già attiva, è se sia ancora possibile fare qualcosa. La risposta dipende dal tipo di errore, e non è mai un “no” secco.
Se hai ignorato il preavviso ma il preavviso era irregolare, il recupero è pieno. Verifica il canale: un’email ordinaria non basta; il termine dei quindici giorni deve essere stato effettivamente rispettato; l’onere di provare l’invio e la ricezione grava sull’intermediario, non su di te. Se il preavviso è arrivato dopo la prima segnalazione, le segnalazioni anteriori vanno cancellate. Il rimedio è il reclamo all’intermediario e, in mancanza di riscontro, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che in questa materia ha una giurisprudenza consolidata e tempi rapidi.
Se hai pagato e il dato non è stato aggiornato, il recupero è pieno e può andare oltre la rettifica. L’obbligo di aggiornamento è immediato: la Cassazione, con l’ordinanza n. 3671/2024, ha affermato che non può essere dilazionato e che il mantenimento prolungato di una rappresentazione superata è fonte di responsabilità. Si chiede l’aggiornamento con PEC all’intermediario e al gestore, si documenta il ritardo con visure successive, e — se dal ritardo è derivato un pregiudizio concreto — si valuta l’azione risarcitoria.
Se ti sei accorto tardi che la segnalazione a sofferenza era priva di presupposti, il tempo trascorso non ti preclude nulla. L’illegittimità sostanziale non si sana con il decorso dei mesi: se la banca ha classificato la posizione a sofferenza limitandosi a rilevare il mancato pagamento, senza verificare uno sbilanciamento patrimoniale, la segnalazione resta contestabile finché è presente. Nei casi in cui la permanenza produce un pregiudizio attuale, la via è il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., con cui il giudice può ordinare la cancellazione immediata.
Se hai firmato un accordo senza clausole sul dato, il recupero è parziale ma reale. Non puoi imporre retroattivamente una qualificazione, ma puoi chiedere che la rappresentazione corrisponda alla realtà documentale: se la quietanza attesta l’estinzione integrale della posizione senza residui, la qualificazione come regolarizzazione è sostenibile, e va argomentata al gestore con il supporto dei documenti.
Quando invece la preclusione è definitiva bisogna dirlo con chiarezza: se il preavviso è stato regolare, il dato è esatto, l’aggiornamento è stato trasmesso e la classificazione è sorretta da un’istruttoria effettiva, non esiste alcuno strumento — legale o commerciale — per anticipare la cancellazione. In quel caso la strategia si sposta: si calcola la data di scadenza, si evita di presentare domande destinate al rifiuto (che si registrano a loro volta), si ricostruisce nel frattempo un profilo positivo con rapporti gestiti regolarmente, e si programma il rientro nel credito per il momento in cui il dato sarà caduto. Non è una resa: è l’unica gestione razionale del tempo residuo.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho pagato tutto sei mesi fa: perché risulto ancora?” Perché il pagamento non cancella il dato, lo aggiorna. Se il ritardo non superava due rate, il termine è di dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione; se le superava, di ventiquattro. Verifica in visura che la regolarizzazione risulti registrata e da quale data: se non risulta, il problema non è il tempo, è l’aggiornamento mancante.
“Ho buttato il preavviso senza leggerlo: è finita?” No, o non necessariamente. Il preavviso non letto ma regolarmente ricevuto ha prodotto i suoi effetti, ed è vero che quella finestra non torna. Ma restano aggredibili tutti gli altri profili: il rispetto dei quindici giorni, la correttezza dell’importo, e soprattutto la legittimità sostanziale della classificazione attribuita.
“Sono passati tre anni dall’ultima rata pagata: dovrei essere pulito, no?” Non è detto. Per gli inadempimenti non regolarizzati i trentasei mesi non decorrono dall’ultima rata pagata, ma dalla scadenza contrattuale del rapporto o dalla data dell’ultimo aggiornamento fornito dall’intermediario, se successiva. Il limite assoluto sono i sessanta mesi dalla scadenza del rapporto: entro quel tetto, la data può spostarsi.
“Mi hanno rifiutato tre finanziamenti in due mesi: ho peggiorato la situazione?” In parte sì. Le richieste rifiutate o ritirate restano registrate per novanta giorni dall’aggiornamento dell’esito, e una sequenza ravvicinata viene letta come segnale di difficoltà. Meglio fermarsi, verificare la posizione con una visura e ripartire quando il quadro è chiaro.
“Ho chiuso a saldo e stralcio: quanto resto segnalato?” Dipende da come l’operazione è stata rappresentata. Se è qualificata come estinzione senza perdite né residui, si applica il termine previsto per gli inadempimenti regolarizzati; se il creditore registra una perdita, la posizione resta nel regime più lungo. Chiedi copia di ciò che è stato trasmesso al sistema: hai diritto a saperlo.
“Sono garante di mio figlio e risulto segnalato anch’io: è normale?” È frequente, ma non per questo automaticamente legittimo. La posizione del garante ha regole proprie e richiede una valutazione autonoma: la Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 5593/2026 che la sofferenza non può essere il riflesso meccanico dell’inadempimento altrui, e il principio è direttamente applicabile a chi ha prestato garanzia.
“Il mio debito è prescritto: la segnalazione deve sparire?” Sono due piani distinti e non coincidono. La prescrizione riguarda l’esigibilità del credito e va eccepita; la conservazione del dato risponde ai termini del Codice di condotta. Può accadere che un credito sia contestabile per prescrizione e la relativa informazione sia ancora legittimamente conservata, e può accadere il contrario. Per questo un reclamo che si limiti ad affermare “sono passati cinque anni” viene quasi sempre respinto: occorre indicare quale termine si assume scaduto, per quale dato, e con quale decorrenza.
“Il credito è stato ceduto a una società di recupero: cambia qualcosa?” Cambia l’interlocutore, non gli obblighi. Il cessionario che intenda segnalare deve svolgere una propria istruttoria e rispettare le stesse regole del cedente, preavviso compreso; e capita con frequenza che, nel passaggio, la stessa posizione risulti censita due volte, dal cedente e dal cessionario. È una delle anomalie che emergono solo confrontando le visure e che, una volta documentata, si contesta con relativa facilità.
“Quanto tempo serve per ottenere una rettifica?” Dipende dalla via scelta. La richiesta rivolta al gestore o all’intermediario ai sensi del GDPR va riscontrata entro un mese, prorogabile di due in caso di particolare complessità, con obbligo di comunicare la proroga all’interessato. Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario presuppone un reclamo preventivo all’intermediario, che si considera senza riscontro decorso il termine previsto dalla disciplina applicabile. Il reclamo al Garante non ha costi per chi lo propone, ma l’Autorità non liquida risarcimenti: per quelli occorre il giudice. Quando la permanenza del dato produce un pregiudizio attuale, il canale più rapido resta il ricorso cautelare al Tribunale.
Gli errori davanti ai giudici
Questa è la rassegna dei precedenti che documentano che cosa è accaduto a chi ha commesso — o subìto — ciascuno degli errori descritti. I principi sono riformulati; gli estremi sono quelli ufficiali.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026. In una vicenda nata dal mancato pagamento di canoni di leasing, la Corte ha censurato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la segnalazione limitandosi a rilevare l’inadempimento: la classificazione a sofferenza richiede una valutazione complessiva e negativa della situazione patrimoniale del segnalato, tale da rivelare una grave e non transitoria difficoltà economica assimilabile all’insolvenza. La Corte ha inoltre valorizzato, ai fini del nesso causale, la comunicazione con cui un altro istituto aveva negato un mutuo proprio a causa della segnalazione. Rilevanza: è la pronuncia più recente e più citata sul punto, e serve a chi contesta una segnalazione attribuita in automatico.
Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 22368 del 30 giugno 2026. Ha confermato che il danno all’immagine da illegittima segnalazione, essendo danno-conseguenza, non è in re ipsa, ma ha aggiunto che può essere provato anche per presunzioni: per l’imprenditore, attraverso il peggioramento dell’affidabilità commerciale rilevante per ottenere e conservare i finanziamenti; per chiunque altro, attraverso la maggiore difficoltà di accesso al credito. Rilevanza: è l’apertura probatoria che rende praticabile l’azione risarcitoria anche senza prova documentale piena di ogni singola conseguenza.
Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 29599 del 10 novembre 2025. Ha ribadito che chi agisce in via risarcitoria deve provare sia il danno-evento sia il danno-conseguenza. Rilevanza: fissa il perimetro dell’onere probatorio a carico di chi lamenta la segnalazione illegittima.
Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 3671 del 9 febbraio 2024. Ha affermato la responsabilità della banca che, dopo un accordo transattivo e i relativi versamenti, aveva annotato la sola riduzione dell’esposizione senza comunicare la variazione della classificazione, protraendo la situazione nonostante la diffida del cliente. Rilevanza: è il precedente cardine per chi ha pagato e non ha visto aggiornare la propria posizione.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024. Si è occupata del danno patrimoniale da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, rafforzando la responsabilità dell’ente segnalante e ammettendo l’utilizzo della prova presuntiva. Rilevanza: conferma che il pregiudizio economico può essere ricostruito per indizi coerenti.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 11732 del 2024. Ha escluso ogni automatismo tra illegittimità della segnalazione e risarcimento: il cliente deve provare in modo specifico il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale subìto. Rilevanza: spiega perché tante azioni fondate sul merito vengono comunque respinte sul quantum.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 4800 del 2026. Ha escluso il nesso causale tra segnalazione e mancato credito in presenza di altri fattori pregiudizievoli — ipoteche, segnalazioni di altri istituti — che avrebbero comunque impedito l’erogazione. Rilevanza: indica che cosa deve essere escluso, e non solo dimostrato, perché la domanda risarcitoria regga.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 1931 del 25 gennaio 2017. Ha negato che il danno da illegittima segnalazione possa dirsi in re ipsa e ha richiamato la necessità di una valutazione oggettiva e ragionevole della situazione del cliente ai fini della classificazione a sofferenza. Rilevanza: è il precedente da cui muove l’intero orientamento sull’onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 12626 del 24 maggio 2010 e sentenza n. 15609 del 2014. La prima ha escluso che la sofferenza possa desumersi dal solo andamento del rapporto tra banca e cliente o da un apprezzamento generico dei bilanci; la seconda ha richiesto un giudizio sostanziale sull’incapacità del debitore di adempiere. Rilevanza: delimitano che cosa la banca deve effettivamente istruire prima di segnalare.
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanze n. 14382 del 25 maggio 2021 e n. 39769 del 2021. Hanno chiarito che l’obbligo informativo dell’art. 125, comma 3, TUB opera nel perimetro del credito ai consumatori, e che il preavviso ha natura recettizia, con onere della prova della ricezione a carico dell’intermediario. Rilevanza: spiega perché per mutui e affidamenti non riconducibili al credito al consumo la difesa va costruita sul Codice di condotta e sui doveri di buona fede, non sul solo art. 125 TUB.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632/2023. Ha stabilito che il preavviso è presupposto di legittimità della segnalazione nei SIC e si applica a tutte le persone fisiche, consumatori o professionisti; ha inoltre affermato che il preavviso ricevuto dopo la prima segnalazione rende legittime le segnalazioni successive, ma impone la cancellazione di quelle anteriori. Rilevanza: è la decisione che rende contestabile la fascia iniziale di una segnalazione formalmente viziata.
ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023. Ha affermato che l’invio dell’informativa ex art. 125, comma 3, TUB relativa alla Centrale dei Rischi non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo alla sola tutela risarcitoria. Rilevanza: impone di distinguere la strategia a seconda della banca dati coinvolta.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5208 del 29 maggio 2025. Ha dichiarato illegittima la segnalazione nei SIC perché l’intermediario aveva prodotto solo i preavvisi relativi alla Centrale dei Rischi, non quelli specifici per i sistemi privati, disponendo la cancellazione. Rilevanza: i due preavvisi non sono fungibili.
ABF, Collegio di Milano, decisioni nn. 8874 e 8875 del 2 ottobre 2025, e decisione n. 10445 del 27 novembre 2025. Le prime due hanno ritenuto provata la ricezione del preavviso sulla base della documentazione di ritiro della raccomandata e della corrispondenza dei numeri di spedizione; la terza ha escluso la validità di una comunicazione inviata con email ordinaria. Rilevanza: definiscono lo standard probatorio concreto del preavviso.
ABF, Collegio di Milano, decisione n. 8872 del 2 ottobre 2025. Ha ribadito che, nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale che sia in grado di dimostrare e del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa ma va provata anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza. Rilevanza: è lo standard applicato dall’Arbitro, utile a calibrare le aspettative prima di agire.
Tribunale di Milano, Sez. VI civile, ordinanza del 1° aprile 2026. Ha ordinato in via cautelare la cancellazione immediata di una segnalazione a sofferenza operata da una società cessionaria del credito sulla base di una risalente comunicazione della banca cedente, senza alcuna autonoma istruttoria sulla situazione finanziaria della debitrice. Rilevanza: la cessione del credito non trasferisce il diritto di segnalare senza verifica.
Tribunale di Bari, Sez. IV civile, sentenza n. 4076 del 13 ottobre 2023. Ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore per omesso preavviso, negando però il risarcimento perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici. Rilevanza: mostra plasticamente la separazione tra accertamento dell’illegittimità e risarcimento.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Su una posizione segnalata, l’intervento dello Studio si muove su due binari: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando il momento utile è passato, verificare che cosa resti aggredibile. In concreto:
- Leggiamo il preavviso e calcoliamo il termine effettivo, confrontando la data di ricezione con la data della prima segnalazione risultante in visura, e stabiliamo entro quale giorno la segnalazione è ancora evitabile.
- Acquisiamo l’intera fotografia della posizione: visura SIC, accesso ai dati della Centrale dei Rischi, verifica CAI e visura protesti, così che nessun orologio resti fuori dal calcolo.
- Ricostruiamo la data esatta di cancellazione di ciascun dato, individuando il dies a quo corretto sul contratto e sugli aggiornamenti trasmessi, e non su ipotesi.
- Verifichiamo la legittimità formale della segnalazione: canale del preavviso, rispetto dei quindici giorni, prova della ricezione, corrispondenza tra preavviso per la Centrale dei Rischi e preavviso per i SIC.
- Contestiamo la classificazione a sofferenza priva di istruttoria, documentando quali elementi patrimoniali la banca ha ignorato e costruendo il reclamo sui principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
- Redigiamo reclami e diffide indirizzati contemporaneamente all’intermediario segnalante e al gestore del sistema, con richiamo puntuale alle norme del GDPR e del Codice di condotta e con termine assegnato per il riscontro.
- Depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando il vizio è formale o l’intermediario non risponde, e il reclamo al Garante quando il profilo è di trattamento illecito dei dati.
- Proponiamo il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. quando la permanenza della segnalazione produce un pregiudizio attuale e irreparabile, chiedendo l’ordine di cancellazione immediata.
- Negoziamo gli accordi transattivi scrivendo le clausole sul dato: qualificazione dell’operazione, termine per l’aggiornamento, estensione ai garanti e ai coobbligati.
- Valutiamo, quando la posizione è strutturalmente insostenibile, l’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che agiscono sul debito e, per conseguenza, sul presupposto stesso della segnalazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia come questa, l’abilitazione che pesa di più è quella di cassazionista: la contestazione di una segnalazione nasce come reclamo e può arrivare fino al giudizio di legittimità, e i principi che oggi permettono di attaccare una sofferenza attribuita in automatico sono stati costruiti proprio in Cassazione. Poter impostare fin dal primo reclamo la stessa linea che reggerà davanti alla Suprema Corte — senza cambiare difensore, senza cambiare impostazione — è ciò che consente di riparare l’errore nei gradi successivi anziché limitarsi a subirlo.
Lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la lettura contabile del rapporto e la lettura giuridica della segnalazione procedono insieme, perché stabilire se una classificazione fosse sorretta dai presupposti richiede tanto l’esame delle scritture quanto quello delle norme. Nessuna promessa di risultato: analizziamo, verifichiamo, e costruiamo la strategia sostenibile sui documenti che ci sono.
In conclusione
Quanto tempo si resta segnalati non è una domanda a risposta unica: dodici mesi per un ritardo lieve sanato, ventiquattro per uno più consistente, trentasei per una morosità mai regolarizzata, con il tetto dei sessanta, sei mesi per la revoca di sistema sugli assegni, cinque anni per il protesto. Ma la vera variabile non è il numero: è la data da cui quel numero comincia a contare, ed è nelle mani di chi conosce le regole spostarla indietro invece che in avanti.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è il punto in cui il diritto bancario incontra la protezione dei dati: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che legge insieme contratti, estratti conto e visure; è avvocato cassazionista, e questo garantisce continuità di strategia dal primo reclamo fino all’ultimo grado; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, il che consente, quando la posizione non è sostenibile, di intervenire sul debito e non solo sul dato.
📩 Non lasciare che il tempo lavori contro di te: ogni mese in cui una segnalazione resta visibile senza esserne verificata è un mese che non torna. Scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.
