Questa è, in assoluto, una delle domande che riceviamo più spesso. E quasi sempre arriva tardi: arriva quando la segnalazione c’è già, quando il finanziamento è stato rifiutato, quando il consulente della banca ha detto “risulta una posizione negativa” e la persona dall’altra parte del telefono non capisce come sia possibile, visto che nessuno l’aveva avvertita di nulla.
La risposta breve è: dipende da dove la banca ti segnala. E questa non è una risposta evasiva: è esattamente il punto giuridico che decide se la segnalazione è cancellabile oppure no. Perché nel nostro ordinamento non esiste “una” banca dati dei cattivi pagatori: ne esistono due famiglie, con due discipline diverse. Da un lato la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, dall’altro i SIC privati (CRIF con il sistema EURISC, Experian, CTC). Nei SIC il preavviso è regolato dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy con il provvedimento n. 163/2019 e, per i consumatori, dall’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario. Nella Centrale dei Rischi, invece, le Istruzioni della Banca d’Italia (Circolare n. 139/1991) parlano di un’informativa al cliente in occasione della prima segnalazione a sofferenza, che è cosa diversa da un preavviso con termine per rimediare.
Abbiamo raccolto qui sotto le domande che ci vengono poste davvero, nelle parole in cui ci vengono poste, e abbiamo risposto a ciascuna in modo completo. Questa materia è terreno quotidiano dello Studio Monardo per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare che opera a livello nazionale in diritto bancario e tributario — quindi con avvocati e commercialisti che leggono insieme il contratto, l’estratto conto, il preavviso e il tracciato della segnalazione — ed è avvocato cassazionista, il che significa che la stessa linea difensiva può essere portata dal reclamo alla banca fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare mano né impostazione.
📩 Se stai leggendo perché una segnalazione c’è già, o perché temi che stia per arrivare, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio li trovi in fondo a questa guida.
Cos’è esattamente una “segnalazione da cattivo pagatore”?
È la registrazione, in una banca dati consultabile dagli operatori del credito, dell’informazione che tu non hai pagato o hai pagato in ritardo. Non è una lista nera, non è un registro pubblico, non è consultabile dal tuo vicino di casa: è un archivio a cui accedono banche e finanziarie quando devono decidere se concederti un prestito.
L’espressione “cattivo pagatore” non compare in nessuna legge. È un’etichetta giornalistica che copre situazioni tecnicamente molto diverse tra loro, e questa confusione lessicale è la prima ragione per cui le persone si difendono male.
Le situazioni sono almeno tre. La prima: il ritardo su una o più rate di un finanziamento, registrato in un SIC privato. È il caso più frequente e il meno grave. La seconda: l’inadempimento non regolarizzato, sempre nei SIC, cioè il debito rimasto lì, mai sanato. La terza: la classificazione “a sofferenza” nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, che è la più pesante di tutte, perché comunica al sistema bancario che quel soggetto versa in uno stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica.
Tenerle distinte è decisivo. Un ritardo di due rate registrato in CRIF e una classificazione a sofferenza in Centrale Rischi non hanno gli stessi presupposti, non seguono le stesse regole di preavviso, non durano lo stesso tempo e non si contestano con gli stessi argomenti. Chi arriva dall’avvocato dicendo “sono segnalato” senza sapere dove, sta in realtà chiedendo aiuto su un problema che non ha ancora identificato.
C’è poi un equivoco ulteriore da smontare subito: nei SIC non finiscono solo le informazioni negative. Ci finiscono anche quelle positive — i finanziamenti rimborsati regolarmente, le richieste di credito in corso, i rapporti chiusi senza problemi. Un dossier CRIF non è di per sé una condanna. Diventa un problema quando contiene un dato negativo, e diventa un problema ingiusto quando quel dato negativo è stato inserito violando le regole.
Chi decide di segnalarmi: la banca o la CRIF?
Decide la banca. CRIF, Experian e CTC non decidono nulla: raccolgono e conservano. È una distinzione che sembra tecnica e invece cambia completamente l’indirizzo a cui mandare la contestazione.
Il meccanismo funziona così. L’intermediario — banca, finanziaria, società di leasing, cessionario di crediti deteriorati — è il “partecipante” al sistema. È lui che rileva il ritardo, è lui che decide di comunicarlo, è lui che invia il flusso mensile di aggiornamento al gestore della banca dati. Il gestore (CRIF, per esempio) è il soggetto che tiene il sistema in piedi, garantisce che i dati siano organizzati, applica i tempi di conservazione previsti dal Codice di condotta e li elimina alla scadenza.
Conseguenza pratica numero uno: se la segnalazione è sbagliata, il reclamo va indirizzato in primo luogo a chi l’ha originata, cioè all’intermediario. Scrivere solo a CRIF chiedendo di cancellare un dato che CRIF non ha generato porta, nella grandissima parte dei casi, a una risposta che rimanda al partecipante.
Conseguenza pratica numero due: quando il credito viene ceduto — e oggi succede continuamente, con le cessioni in blocco di crediti deteriorati — il nuovo titolare eredita anche gli obblighi. Non può limitarsi a mantenere in vita la segnalazione che ha trovato: deve verificarla, aggiornarla, e se si tratta di una sofferenza deve rivalutare autonomamente la posizione. Su questo la Cassazione è intervenuta con nettezza nel 2026, come vedremo più avanti.
Conseguenza pratica numero tre: il gestore della banca dati ha comunque obblighi propri, in particolare sui tempi di conservazione e sulla cancellazione automatica alla scadenza dei termini. Se un dato è rimasto lì oltre il periodo consentito, quello è un problema che riguarda anche il gestore, e in ultima analisi il Garante per la protezione dei dati personali.
Allora: la banca è obbligata ad avvisarmi sempre prima di segnalarmi?
No, non “sempre”. È obbligata a farlo nei SIC privati, dove il preavviso è la regola; nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia l’informativa esiste ma ha natura e tempi diversi, e la sua omissione non travolge automaticamente una segnalazione fondata nella sostanza.
Entriamo nel dettaglio, perché qui si gioca tutto.
Sul fronte dei SIC, l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta approvato dal Garante nel 2019 stabilisce che al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante invia all’interessato un preavviso relativo all’imminente registrazione dei dati, e che i dati sul primo ritardo possono essere resi accessibili agli altri partecipanti solo dopo che sono trascorsi almeno quindici giorni dalla spedizione di quel preavviso. Il preavviso può viaggiare insieme a un sollecito, insieme ad altre comunicazioni, o da solo.
A questo si aggiunge, per i consumatori, l’art. 125, comma 3, del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 141 del 2010: i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati informazioni negative.
Sul fronte della Centrale dei Rischi il quadro è diverso. Le Istruzioni della Banca d’Italia prevedono che l’intermediario informi per iscritto il cliente — e i coobbligati, fideiussori compresi — in occasione della prima segnalazione a sofferenza. “In occasione” non significa “quindici giorni prima con facoltà di rimediare”: è un obbligo di trasparenza e correttezza, non un requisito di validità costruito come finestra di sanatoria.
Questa asimmetria non è un’invenzione difensiva: è stata messa nero su bianco dalla giurisprudenza. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4519/2023, ha distinto espressamente i due regimi, riconoscendo che nei SIC il preavviso previsto dal Codice di condotta costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, mentre nella Centrale dei Rischi l’informativa si atteggia diversamente. Nello stesso senso si è mosso il Tribunale di Lanciano con l’ordinanza n. 2720 del 14 luglio 2025, che ha osservato come l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualifichino formalmente il preavviso come presupposto di legittimità, laddove il Codice di condotta lo fa.
Tradotto in pratica: se sei un consumatore segnalato in CRIF per un ritardo su un prestito e nessuno ti ha preavvisato, hai un argomento forte, spesso decisivo. Se sei un imprenditore classificato a sofferenza in Centrale Rischi, il mancato avviso è un elemento importante — perché incide sulla buona fede e sulla correttezza dell’intermediario, e perché la Cassazione richiede la consultazione del debitore prima di una scelta così grave — ma la battaglia si vince soprattutto sul terreno sostanziale: dimostrando che quella sofferenza non c’era.
Quanti giorni devono passare tra l’avviso e la segnalazione?
Almeno quindici, e si contano dalla spedizione del preavviso, non dal giorno in cui ti sei accorto di averlo ricevuto.
È una precisazione che sembra sfavorevole al debitore, e in parte lo è. Il Codice di condotta ancora il termine alla spedizione: da quel momento decorrono i quindici giorni prima dei quali il dato relativo al primo ritardo non può essere reso accessibile agli altri partecipanti al sistema.
Ma attenzione a non leggere solo la metà comoda per la banca. Il termine decorre dalla spedizione, però la spedizione va provata, e va provata con un mezzo idoneo a garantire la ricezione. Un preavviso spedito a un indirizzo sbagliato, o depositato in un’area riservata che il cliente non ha mai consultato, non è un preavviso: è un adempimento di facciata. Su questo l’orientamento arbitrale è severo, e lo vedremo tra poco.
C’è poi un secondo termine che quasi nessuno conosce e che vale la pena tenere a mente, perché allarga la finestra utile. Il Codice di condotta prevede che i dati relativi al primo ritardo diventino accessibili agli altri partecipanti secondo tempi scanditi: nei SIC di tipo negativo dopo almeno centoventi giorni dalla scadenza del pagamento o in caso di mancato pagamento di almeno quattro rate mensili non regolarizzate; nei SIC di tipo positivo e negativo decorsi sessanta giorni dall’aggiornamento mensile, oppure in caso di mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive.
Significa che, per il primo ritardo, il sistema è costruito per darti tempo. Non sei segnalato il giorno dopo la rata scaduta. Sei segnalato dopo che si sono cumulati un ritardo qualificato, un aggiornamento mensile, un preavviso e quindici giorni. La finestra c’è. Il problema è che quasi nessuno la usa, perché quasi nessuno legge la lettera che la apre.
Dal secondo ritardo in poi il discorso cambia: la tutela rafforzata riguarda la prima informazione negativa. Dopo, gli aggiornamenti mensili viaggiano con maggiore automatismo, anche per una sola rata.
Come deve arrivarmi il preavviso? Deve essere per forza una raccomandata?
No, la raccomandata non è l’unico canale ammesso. Ma qualunque canale si usi, deve essere tracciabile.
Il Codice di condotta del 2019 ha modernizzato questo aspetto, prendendo atto che le persone comunicano con la banca in modi diversi rispetto agli anni Novanta. Il preavviso può essere inviato per posta, ma anche con modalità digitali e innovative, compresa la messaggistica istantanea, a condizione che il sistema utilizzato consenta di tracciare l’avvenuta consegna.
La parola chiave è tracciabilità. Non conta il mezzo, conta la dimostrabilità. Una raccomandata con avviso di ricevimento è tracciabile. Una PEC è tracciabile. Un SMS o un messaggio su un servizio di messaggistica con conferma di consegna, se il contratto lo prevede e il cliente ha fornito quel recapito, può esserlo. Una comunicazione generica inviata a un indirizzo e-mail ordinario, senza alcuna evidenza di consegna, non lo è.
Quando contesti una segnalazione per mancato preavviso, quindi, non limitarti a dire “non l’ho ricevuto”. Chiedi all’intermediario, per iscritto, quattro cose specifiche: quale canale ha utilizzato, in quale data ha spedito, a quale recapito, e quale evidenza di consegna conserva. È una richiesta a cui l’intermediario deve saper rispondere. Se non risponde, o risponde in modo vago, quella vaghezza diventa un elemento a tuo favore nel reclamo, davanti all’ABF e davanti al giudice.
Un’ultima annotazione sulla forma del testo. Il preavviso deve essere comprensibile e deve svolgere la funzione che la norma gli assegna: mettere il debitore in condizione di sapere cosa sta per succedere e di rimediare. Una comunicazione che si limita a sollecitare il pagamento senza mai menzionare l’imminente registrazione in una banca dati creditizia rischia di non essere un preavviso ai sensi del Codice di condotta, ma un semplice sollecito. Sono due atti diversi, con due funzioni diverse, anche quando viaggiano nella stessa busta.
Se il preavviso lo mettono solo nell’home banking, vale?
Secondo l’orientamento arbitrale più rigoroso, no: la mera messa a disposizione del documento nell’area riservata non basta.
È una questione che si è posta con crescente frequenza da quando gli intermediari hanno spostato online la corrispondenza. La logica della banca è comprensibile: il cliente ha aderito al servizio di documentazione digitale, il documento è lì, il cliente poteva leggerlo.
La logica della tutela è un’altra. Il preavviso non serve a “essere disponibile”: serve a raggiungere il destinatario prima che il dato negativo diventi visibile al sistema bancario, per dargli la possibilità concreta di regolarizzare. Se il documento è caricato in una sezione che il cliente consulta magari una volta ogni tre mesi, la funzione della norma è tradita.
Su questo il Collegio di Torino dell’ABF, con la decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025, è stato esplicito: l’omissione del preavviso nei sistemi di informazione creditizia privata determina l’illegittimità della segnalazione, e l’intermediario non assolve l’obbligo attraverso la semplice disponibilità del documento nell’area riservata dell’home banking, occorrendo la prova dell’effettiva ricezione da parte del consumatore.
C’è poi la variante speculare, altrettanto insidiosa: la banca invia il preavviso, ma quello sbagliato. Il Collegio di Milano, con la decisione n. 5208 del 29 maggio 2025, ha dichiarato illegittima una segnalazione al SIC perché l’intermediario aveva inviato soltanto la comunicazione prevista per la Centrale dei Rischi, senza quella specifica per il sistema di informazioni creditizie, disponendo di conseguenza la cancellazione del dato.
Questo è un punto che merita di essere sottolineato: un preavviso non copre l’altro. Sono due discipline separate, con due funzioni separate. Se ti hanno segnalato in due banche dati, devi verificare che gli adempimenti siano stati rispettati per ciascuna, separatamente.
Cosa succede se pago entro i quindici giorni?
Se paghi entro la finestra, il dato relativo al primo ritardo non viene reso accessibile agli altri partecipanti. In sostanza, la segnalazione non arriva mai al sistema.
È il motivo per cui quella lettera merita di essere aperta e letta lo stesso giorno in cui arriva. Il preavviso non è una minaccia, non è un atto giudiziario, non è un precetto: è, tecnicamente, l’ultima occasione per evitare un danno che poi durerà mesi o anni.
Va detto con onestà che la regolarizzazione deve essere completa. Il Codice di condotta definisce la regolarizzazione come l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute — derivanti sia da un mancato pagamento sia da un ritardo — senza perdite o residui, anche a titolo di interessi e spese, o comunque per effetto di vicende estintive diverse dall’adempimento, come una transazione. Pagare la rata dimenticandosi degli interessi di mora e delle spese di insoluto significa, in molti casi, non aver regolarizzato affatto.
E se paghi dopo? Qui subentra la seconda regola, quella sui tempi di conservazione. La segnalazione c’è, ma ha una scadenza, e la scadenza si conta dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione. Ne parliamo tra poco in dettaglio.
Vale la pena ricordare, per completezza, che esiste anche una disposizione specifica sulla cancellazione delle segnalazioni relative ai ritardi di pagamento: l’art. 8-bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, che impone tempi stretti per l’aggiornamento una volta ricevuta notizia della regolarizzazione. È una norma che vale la pena richiamare nel reclamo quando la banca, dopo il pagamento, lascia il dato negativo lì per mesi come se nulla fosse.
E se il preavviso mi arriva dopo che sono già stato segnalato?
Un preavviso che arriva dopo la segnalazione non è un preavviso in ritardo: è un preavviso inesistente, perché ha perso la sua unica funzione.
Sembra ovvio, e invece è stato necessario che un organo di nomofilachia arbitrale lo dicesse. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4632 del 15 maggio 2023, ha affrontato proprio il caso della comunicazione contenente il preavviso di segnalazione pervenuta successivamente alla data della prima registrazione di un ritardo di pagamento.
Il ragionamento è lineare: la norma costruisce una sequenza temporale — prima l’avviso, poi quindici giorni, poi l’accessibilità del dato. Invertire l’ordine non è un’irregolarità formale, è la soppressione della garanzia. Il debitore che riceve l’avviso quando il dato è già visibile al sistema non ha avuto alcuna possibilità di evitare il pregiudizio.
La stessa decisione del Collegio di Coordinamento ha affrontato un secondo profilo, di grande rilievo pratico: l’ambito soggettivo della tutela. La lettera dell’art. 125 TUB parla di consumatore, e da lì era nata la tesi che il preavviso riguardasse solo il credito al consumo. L’ABF ha ricostruito diversamente la questione, valorizzando la disciplina del Codice di condotta e la base giuridica del trattamento ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR: l’interesse legittimo del creditore a proteggersi non può prevalere sul diritto alla protezione dei dati dell’interessato se prima non gli è stata data la possibilità di sanare l’inadempimento.
Su questo punto — lo diciamo con chiarezza perché è materia in movimento — la giurisprudenza ordinaria e quella arbitrale non sono perfettamente allineate. Ne parliamo nella domanda che segue.
Chi deve dimostrare che il preavviso è stato mandato: io o la banca?
La banca. Ed è forse l’aspetto più favorevole dell’intera disciplina, perché scarica sull’intermediario una prova che spesso non è in grado di fornire.
Il principio è di ordine generale: chi afferma di aver adempiuto a un obbligo deve provarlo. Applicato al preavviso, significa che non tocca a te dimostrare il fatto negativo di non aver ricevuto nulla — prova diabolica, se ci pensi — ma tocca all’intermediario dimostrare il fatto positivo dell’invio e, secondo l’orientamento più rigoroso, della ricezione o quantomeno della effettiva conoscibilità.
L’ABF si muove in questa direzione con costanza. Il Collegio di Bari, con la decisione n. 3435/2025, ha ribadito che nei SIC il preavviso resta requisito di validità della segnalazione e che l’onere di provarne l’effettivo invio grava integralmente sull’intermediario.
Nella giurisprudenza ordinaria il quadro è più articolato, e va conosciuto per non costruire aspettative sbagliate. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14382 del 2021, ha affermato che, nella disciplina dell’art. 125 TUB successiva al d.lgs. n. 141 del 2010, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all’onere di preventivo avviso assume rilievo unicamente per le segnalazioni relative a operazioni di credito al consumo; per i finanziamenti che non rientrano in quella categoria, dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso non discende automaticamente l’illegittimità della segnalazione. Lo stesso principio è stato richiamato dalla Prima Sezione con la sentenza n. 39769 del 13 dicembre 2021, che ha cassato con rinvio una decisione di merito ritenendo non adeguatamente giustificata, sul piano giuridico, l’applicazione dell’onere di preventivo avviso a un mutuo ipotecario.
Dove ci lascia tutto questo? In una posizione che va gestita con precisione tecnica, non con slogan. Se il rapporto è un credito al consumo e il preavviso manca, l’argomento è forte in ogni sede. Se il rapporto è un mutuo ipotecario o un finanziamento non destinato al consumo, davanti al giudice ordinario l’argomento del solo mancato preavviso è più fragile e va accompagnato — e spesso sostituito — dalla contestazione sostanziale: l’insussistenza dei presupposti della segnalazione, la violazione dei doveri di buona fede e correttezza ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., l’omessa istruttoria. Davanti all’ABF, invece, l’orientamento è più favorevole all’interessato.
Scegliere la sede giusta, in questa materia, vale quanto scegliere l’argomento giusto.
Quali sono i passaggi e i termini, in ordine? Me li mette in fila?
Qui sotto la sequenza completa, dal ritardo alla cancellazione, con i termini e con l’organo o il soggetto competente in ciascuna fase. È lo schema che usiamo per capire, in dieci minuti, a che punto è una posizione e cosa si può ancora fare.
| Fase | Atto o evento | Termine | Chi interviene |
|---|---|---|---|
| 1 | Scadenza della rata non pagata | — | Debitore / intermediario |
| 2 | Sollecito e/o preavviso di segnalazione nel SIC | Prima della registrazione accessibile | Intermediario (partecipante) |
| 3 | Finestra per regolarizzare ed evitare la visibilità del primo ritardo | Almeno 15 giorni dalla spedizione del preavviso | Debitore |
| 4 | Accessibilità del dato sul primo ritardo agli altri partecipanti | Nei SIC negativi: 120 giorni dalla scadenza o 4 rate non regolarizzate; nei SIC positivi e negativi: 60 giorni dall’aggiornamento mensile o 2 rate consecutive | Gestore del SIC |
| 5 | Informativa al cliente e ai coobbligati per la prima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi | In occasione della prima segnalazione | Intermediario |
| 6 | Reclamo scritto all’intermediario | Risposta attesa entro i termini del regolamento reclami | Ufficio reclami dell’intermediario |
| 7 | Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario | Dopo il reclamo, decorso il termine di risposta | Collegio ABF territorialmente competente |
| 8 | Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per la cancellazione | Quando il pregiudizio è attuale | Tribunale civile |
| 9 | Azione ordinaria di accertamento e risarcimento | Nei termini di prescrizione dell’illecito | Tribunale civile |
| 10 | Cancellazione automatica alla scadenza dei tempi di conservazione | 12 / 24 / 36 / 60 mesi secondo il caso | Gestore del SIC |
| 11 | Reclamo al Garante privacy per dati conservati oltre i termini | — | Garante per la protezione dei dati personali |
Due avvertenze sulla lettura di questa tabella. La prima: le fasi 6-9 non sono alternative rigide, sono strumenti che si scelgono in base al valore, all’urgenza e alla qualità della documentazione. La seconda: le fasi 2-4 sono quelle in cui il danno si può ancora evitare del tutto, e sono anche quelle in cui quasi nessuno chiede assistenza.
Vale anche per il mutuo ipotecario o solo per i prestiti al consumo?
Sul piano dell’art. 125 TUB, la tutela è costruita sul consumatore e sul credito al consumo. Il mutuo ipotecario per l’acquisto della casa, per come è definito dal TUB, di norma non rientra in quella categoria.
È il punto più contro-intuitivo di tutta la materia, e quello che genera più delusione quando lo spieghiamo.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6618 dell’11 novembre 2025, ha affrontato esattamente questo: un soggetto lamentava di non aver ricevuto il preavviso prescritto dall’art. 125 TUB in relazione a una segnalazione CRIF collegata a un mutuo ipotecario. La Corte ha chiarito che quella norma si applica al credito al consumo e che il mutuo ipotecario si colloca fuori da quel perimetro, aggiungendo che la mera presenza del nominativo in CRIF non implica automaticamente una valutazione negativa e che la cancellazione non opera automaticamente quando i ritardi sono plurimi.
Vuol dire che chi ha un mutuo è senza difese? No. Vuol dire che la difesa si sposta.
Primo: resta la disciplina del Codice di condotta dei SIC, che non è costruita solo sulla nozione di consumatore del TUB e che l’ABF applica in modo più esteso, come si è visto con la decisione n. 4632/2023 del Collegio di Coordinamento.
Secondo: resta il terreno sostanziale. Una segnalazione a sofferenza, o una classificazione negativa sproporzionata rispetto all’entità e alla natura del ritardo, è contestabile a prescindere dal preavviso.
Terzo: resta la buona fede contrattuale. Una parte significativa della giurisprudenza di merito continua a valorizzare l’omesso avviso come indice della violazione dei doveri di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., con ricadute sul piano della responsabilità dell’intermediario anche quando non travolge la segnalazione in sé.
È esattamente in questo tipo di analisi che pesa il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: stabilire se un contratto sia o non sia credito al consumo, se il ritardo sia qualificabile come sofferenza, se il tracciato inviato al SIC corrisponda alla realtà contabile del rapporto, richiede di leggere insieme il testo contrattuale, il piano di ammortamento e i flussi di segnalazione — un lavoro che un avvocato e un commercialista fanno meglio insieme che separatamente.
Sono garante di un finanziamento di mio figlio: devono avvisare anche me?
Nella Centrale dei Rischi, le Istruzioni della Banca d’Italia prevedono che l’informativa per la prima segnalazione a sofferenza sia rivolta anche ai coobbligati, fideiussori compresi. Nei SIC, la posizione del garante è più controversa e dipende dalla natura del rapporto garantito.
Il tema è delicatissimo sul piano umano, perché il garante è quasi sempre un familiare che ha firmato per aiutare qualcuno e che scopre di essere segnalato senza aver mai gestito il rapporto, senza aver mai ricevuto un estratto conto, a volte senza sapere nemmeno che il debitore principale aveva smesso di pagare.
Sul piano giuridico, due riferimenti aiutano a orientarsi in direzioni opposte, e li riportiamo entrambi perché la realtà è questa.
Da un lato, il Tribunale di Bari, sezione IV civile, con la sentenza n. 4076 del 13 ottobre 2023, ha dichiarato illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore proprio perché la banca non gli aveva inviato il preavviso di segnalazione. Nella stessa pronuncia, però, ha negato il risarcimento dei danni, perché il garante non aveva provato pregiudizi specifici: una lezione doppia, sulla cancellabilità e sulla non automaticità del risarcimento.
Dall’altro lato, la già citata Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 6618 dell’11 novembre 2025, ha ritenuto che il garante di un mutuo ipotecario possa essere legittimamente segnalato anche in assenza di preavviso, proprio perché la tutela dell’art. 125 TUB è ritagliata sul credito al consumo.
La sintesi operativa è questa: se il rapporto garantito è credito al consumo e sei un consumatore, hai un argomento solido. Se il rapporto è un mutuo ipotecario, l’argomento del preavviso è debole davanti al giudice ordinario e va costruita una difesa diversa, centrata sulla verifica dell’escussione, sulla validità della fideiussione stessa e sulla proporzionalità della segnalazione.
Un consiglio pratico che vale per tutti i garanti: chiedi periodicamente all’intermediario, per iscritto e ai sensi dell’art. 119 TUB, lo stato del rapporto che hai garantito. Scoprire un insoluto quando è ancora un insoluto è tutt’altra cosa rispetto a scoprirlo quando è già una segnalazione.
La banca ha ceduto il credito a una società di recupero: chi deve avvisarmi adesso?
Chi detiene il credito e alimenta la segnalazione. Il cessionario non eredita solo il diritto di incassare: eredita gli obblighi di corretta segnalazione, e non può limitarsi a riprodurre passivamente ciò che ha trovato.
È uno degli sviluppi più rilevanti degli ultimi anni, perché le cessioni in blocco di crediti deteriorati hanno moltiplicato le situazioni in cui il soggetto che segnala non è quello con cui il contratto era stato firmato.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, ha affrontato la questione con nettezza: l’obbligo di istruttoria non si esaurisce nel momento della prima segnalazione, ma si rinnova nel tempo e si trasferisce in capo al nuovo creditore. Nel caso deciso, il cessionario aveva mantenuto la classificazione a sofferenza senza procedere ad alcuna rivalutazione autonoma della posizione del debitore, e la Corte ha ritenuto illegittima quella condotta.
Sul versante del preavviso, l’obbligo segue la natura del credito ceduto: se il rapporto originario è un contratto di credito al consumo, il nuovo titolare deve rispettare il preavviso prima di mantenere o modificare la segnalazione. Non può considerarlo un adempimento “già consumato” dalla banca cedente.
Attenzione però al rovescio della medaglia, che abbiamo visto applicato in giudizio. Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 23 marzo 2025, in un procedimento cautelare in cui il debitore lamentava tra l’altro l’assenza di preavviso ex art. 125, comma 3, TUB, ha respinto l’istanza rilevando che la società cessionaria si era limitata a riprodurre una segnalazione preesistente e che l’inadempimento risultava grave. Non basta, quindi, invocare la cessione come argomento automatico: bisogna dimostrare che il cessionario ha fatto qualcosa di nuovo e di illegittimo, oppure che ha omesso una verifica che gli era imposta.
Ho una partita IVA e un’impresa: valgono le stesse regole?
Sul preavviso, non del tutto. Sui presupposti sostanziali della segnalazione a sofferenza, le tutele per l’impresa sono anzi più incisive, perché il danno è più facilmente dimostrabile.
Partiamo dalla parte meno favorevole. L’art. 125 TUB è costruito sulla figura del consumatore, e alcuni collegi arbitrali hanno escluso le società dall’ambito del preavviso. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con la decisione n. 4632/2023, ha però esteso la garanzia a tutte le persone fisiche, comprese quelle che agiscono nell’esercizio di un’attività professionale, valorizzando il bilanciamento di interessi imposto dal GDPR. Un imprenditore individuale, quindi, ha argomenti che una società di capitali non ha.
Passiamo alla parte favorevole, che è quella davvero decisiva per chi fa impresa. Sulla Centrale dei Rischi la giurisprudenza di legittimità è consolidata e severa nei confronti degli intermediari: la classificazione a sofferenza non può fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento, ma presuppone una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, riconducibile a uno stato di insolvenza anche non definitiva o a una grave e non transitoria difficoltà economica. È il principio affermato fin dalla sentenza n. 21428 del 2007 e ribadito dall’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026.
C’è di più, e riguarda un caso frequentissimo: l’imprenditore che non paga perché contesta. Se la contestazione del credito non è manifestamente infondata — perché si discutono tassi, competenze, anatocismo, o la stessa esistenza del debito — il mancato pagamento assume natura di inadempimento volontario e non può essere letto come sintomo di incapacità finanziaria. Segnalare a sofferenza in quel contesto significa violare i principi di correttezza e buona fede.
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, con ordinanza collegiale del 25 giugno 2026 resa in sede di reclamo, ha consolidato questi principi in modo particolarmente utile per la pratica: la sofferenza non può mai essere l’esito di un automatismo; la contestazione seria del credito esclude la sofferenza; l’importo conta, perché segnalare a sofferenza per una morosità di poche migliaia di euro è sproporzionato. Nella stessa decisione è stata riconosciuta la possibilità di ordinare la cancellazione in via cautelare d’urgenza, con condanna al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
Se mi hanno segnalato senza avvisarmi, la segnalazione si cancella davvero?
Nei SIC privati, molto spesso sì, e in tempi ragionevoli. Nella Centrale dei Rischi il percorso è più impegnativo, ma la cancellazione in via d’urgenza è uno strumento reale, non teorico.
Diciamo prima la parte incoraggiante. Quando manca il preavviso e il rapporto è credito al consumo, la strada più efficiente è il reclamo all’intermediario seguito, se necessario, dal ricorso all’ABF. Le decisioni arbitrali che ordinano la cancellazione per omesso preavviso sono numerose e costanti. È un percorso poco costoso in termini di giustizia, relativamente rapido, e non preclude nulla: se l’esito non soddisfa, la via giudiziaria resta aperta.
Diciamo ora la parte che richiede realismo. La cancellazione non è un diritto che si esercita con una telefonata, e soprattutto non è un servizio che si compra. Le informazioni negative correttamente registrate non possono essere eliminate prima dei tempi di conservazione previsti: chi promette la cancellazione rapida dietro pagamento di un compenso sta offrendo qualcosa che non esiste. La cancellazione anticipata riguarda solo i dati illegittimi — quelli inseriti senza preavviso dovuto, quelli errati, quelli non aggiornati dopo la regolarizzazione, quelli mantenuti oltre i termini.
Sul fronte della Centrale Rischi, quando il pregiudizio è attuale — affidamenti revocati, pratiche di finanziamento sospese, forniture a rischio — lo strumento elettivo è il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Il fumus si costruisce sull’assenza dei presupposti sostanziali o formali; il periculum sulla dannosità attuale della permanenza del dato nel sistema. E, per l’imprenditore, la giurisprudenza più recente riconosce che la natura stessa della segnalazione, unita alla qualità imprenditoriale del segnalato, può integrare il pericolo di danno grave e irreparabile, senza necessità di provare revoche già avvenute.
Il messaggio onesto è questo: la cancellazione è ottenibile quando c’è un vizio reale e quando lo si documenta bene. Non è ottenibile perché il debito è antipatico o perché il ritardo era in buona fede.
Quanto resto segnalato, se la segnalazione è legittima?
Da dodici a sessanta mesi, a seconda della gravità e del momento da cui si contano i termini. E il momento da cui si contano è quasi sempre diverso da quello che le persone immaginano.
Ecco il quadro, come fissato dal Codice di condotta dei SIC.
Per i ritardi non superiori a due rate o due mesi, poi regolarizzati: dodici mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in quell’intervallo non si registrino ulteriori ritardi o inadempimenti.
Per i ritardi superiori a due rate o due mesi, poi regolarizzati: ventiquattro mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione, con la stessa condizione.
Per gli inadempimenti non regolarizzati: non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti che abbiano richiesto un aggiornamento, dalla data dell’ultimo aggiornamento necessario, e comunque al massimo fino a sessanta mesi dalla scadenza del rapporto.
Per le semplici richieste di finanziamento: non oltre centottanta giorni dalla presentazione, se l’istruttoria lo richiede; novanta giorni dall’aggiornamento con l’esito, se la richiesta è stata rifiutata o ritirata.
Per le informazioni positive relative a rapporti estinti regolarmente: fino a sessanta mesi dalla cessazione del rapporto o dalla scadenza del contratto.
Il punto che genera più fraintendimenti è questo: i termini non decorrono dalla data della segnalazione, ma dall’evento rilevante. Hai pagato con tre mesi di ritardo due rate e poi hai sistemato tutto? Quei dodici mesi partono dalla registrazione della regolarizzazione, non dal giorno in cui il ritardo si era verificato. È una differenza che, nella pratica, può spostare la data di uscita dal sistema di quasi un anno.
Va anche detto che la scadenza opera in automatico: alla decorrenza dei termini i dati vengono eliminati senza che tu debba chiedere nulla e senza costi. Se invece restano visibili oltre il termine, quella è una violazione autonoma, contestabile con reclamo al gestore e, se necessario, con segnalazione al Garante privacy.
Se la segnalazione era illegittima, mi devono risarcire?
Se c’è danno, sì. Ma il danno va provato: non esiste in re ipsa, cioè non discende automaticamente dal solo fatto della segnalazione illegittima.
Questa è la risposta che dispiace dare e che va data comunque, perché costruire un’aspettativa sbagliata su questo punto significa preparare una sconfitta.
La giurisprudenza è ormai stabile. La Cassazione, sezione terza civile, con l’ordinanza n. 22368 del 30 giugno 2026, ha ribadito che il danno all’immagine da illegittima segnalazione, in quanto danno-conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento; e che si tratta di illecito aquiliano, con onere della prova ripartito secondo le regole ordinarie, sicché spetta all’attore dimostrare sia il danno sia il nesso causale.
Fin qui la parte severa. C’è però una seconda metà della stessa pronuncia che va letta con attenzione, perché è quella che rende le cause vincibili: il danno, patrimoniale e non patrimoniale, può essere provato anche per presunzioni. Per l’imprenditore può consistere nel peggioramento dell’affidabilità commerciale, essenziale per ottenere e conservare i finanziamenti, con lesione del diritto a operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza; per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà di accesso al credito.
La differenza tra vincere e perdere, quindi, sta quasi tutta nel materiale probatorio. Le cause si perdono quando l’attore si limita ad affermare di aver subito un pregiudizio, senza indicare quale banca ha rifiutato il finanziamento, quando, per quale importo. Si vincono quando si producono i dinieghi scritti, quando si documenta la vicinanza temporale tra la segnalazione e i rifiuti, quando si dimostra che le condizioni ottenute altrove erano peggiori.
Nella stessa direzione si muovono l’ordinanza n. 29252 del 13 novembre 2024 e, sul versante arbitrale, il Collegio di Roma con la decisione n. 6536 del 3 luglio 2025 e il Collegio di Napoli con la decisione n. 6706 dell’8 luglio 2025, che riconoscono il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a condizione che sia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, escludendo però i pregiudizi consistenti in meri disagi e fastidi, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008.
La conclusione operativa è netta: la documentazione del danno va raccolta subito, non dopo. Ogni rifiuto scritto che non conservi è una prova che stai perdendo.
Rischio anche il pignoramento, oltre alla segnalazione?
Sono due binari distinti, e vanno tenuti distinti anche mentalmente. La segnalazione è un fatto informativo; il pignoramento è un’azione esecutiva che richiede un titolo esecutivo e un atto di precetto.
Essere segnalati non significa essere pignorati. Non c’è alcun automatismo: nessun creditore può aggredire il tuo stipendio o la tua casa perché “risulti in CRIF”. Per procedere in via esecutiva serve un titolo esecutivo — un decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, una sentenza, un contratto in forma di atto pubblico nei casi previsti — e serve la notifica di un atto di precetto.
Detto questo, sarebbe sbagliato rassicurare troppo. Le due vicende viaggiano spesso in parallelo, perché nascono dallo stesso inadempimento: la banca segnala e, se il debito resta, agisce. E capita frequentemente che la segnalazione sia il primo segnale visibile di un percorso che porterà, mesi dopo, a un decreto ingiuntivo.
Questo significa che il momento in cui arriva il preavviso di segnalazione è anche il momento migliore per fare due valutazioni insieme: quella sulla segnalazione e quella sulla sostenibilità complessiva del debito. Se il quadro debitorio è ampio e strutturalmente insostenibile, esistono strumenti di composizione della crisi che affrontano la causa, non solo il sintomo — e vanno considerati prima che si accumulino atti esecutivi, non dopo.
Il limite reale che va detto con franchezza è questo: nessuna difesa sulla segnalazione risolve un problema di sovraindebitamento. Cancellare un dato in CRIF quando il debito resta e cresce è una vittoria che dura poco.
Mi fa vedere un esempio concreto?
Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite con numeri e date coerenti, per far vedere come i termini si incastrano nella realtà. Sono esercizi di calcolo, non casi seguiti dallo Studio.
Prima ipotesi — il primo ritardo e la finestra che si può ancora usare.
Prestito personale di 14.700 €, rata mensile di 312 €, scadenza rate il giorno 5 di ogni mese. Il debitore salta la rata del 5 marzo e quella del 5 aprile. Il 22 aprile l’intermediario spedisce, insieme a un sollecito, il preavviso di imminente registrazione nel SIC, con raccomandata tracciata.
Da quel momento decorrono almeno quindici giorni prima che il dato relativo al primo ritardo possa essere reso accessibile agli altri partecipanti: il termine matura il 7 maggio. Se entro quella data il debitore versa le due rate arretrate più gli interessi di mora e le spese di insoluto — quindi una regolarizzazione integrale, non parziale — il dato negativo non diventa visibile al sistema. Costo dell’operazione: 624 € di capitale più accessori. Beneficio: nessuna segnalazione.
Se invece il debitore paga solo una delle due rate il 30 aprile, pensando di aver rimediato, la regolarizzazione non è avvenuta: resta un residuo, e il dato prosegue il suo percorso.
Terza variante: il debitore non paga affatto, ma il 15 maggio scopre che la segnalazione è già visibile e che il preavviso, controllando la tracciatura, risulta spedito il 6 maggio, cioè nove giorni prima. In questo caso il termine di quindici giorni non è stato rispettato e il dato è stato reso accessibile prematuramente: è il tipico vizio che fonda un reclamo e, se non accolto, un ricorso all’ABF per ottenere la cancellazione.
Seconda ipotesi — la sofferenza sproporzionata in Centrale Rischi.
Impresa individuale con affidamento di conto corrente di 80.000 €, utilizzato per 62.300 €. Nasce una contestazione sul calcolo delle competenze trimestrali: l’imprenditore invia il 9 febbraio una richiesta documentale ai sensi dell’art. 119 TUB e contesta per iscritto addebiti per 8.450 €. La banca non risponde nel merito e il 14 aprile classifica la posizione a sofferenza in Centrale dei Rischi.
Cosa si valuta, in una situazione così. Primo: la contestazione non è manifestamente infondata, perché è documentata e circostanziata, quindi il mancato pagamento assume natura di inadempimento volontario, non di incapacità finanziaria. Secondo: la banca non ha dato conto di alcuna istruttoria sulla complessiva situazione patrimoniale dell’impresa, che ha immobili non gravati e crediti esigibili verso terzi. Terzo: l’importo effettivamente contestato è una frazione dell’esposizione complessiva.
Su questi tre elementi si costruisce un ricorso d’urgenza per ottenere l’ordine di cancellazione, chiedendo la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione. Parallelamente si raccoglie, giorno per giorno, la documentazione del danno: la comunicazione con cui un’altra banca sospende una pratica di finanziamento, la riduzione del fido da parte di un secondo istituto, l’irrigidimento delle condizioni di un fornitore. Senza quella raccolta, la successiva domanda risarcitoria resterebbe un’affermazione.
La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare
Dopo centinaia di conversazioni su questo tema, la domanda che quasi nessuno pone all’inizio — e che cambierebbe l’esito di molte contestazioni — è questa:
“In quale banca dati esattamente sono stato segnalato, con quale classificazione, e a partire da quale data?”
Sembra una domanda burocratica. È invece la domanda che seleziona tutto il resto.
Perché senza quella risposta non puoi sapere quale disciplina si applica. Se sei in un SIC, il preavviso è regola e la sua assenza è un vizio potenzialmente fatale per la segnalazione. Se sei in Centrale Rischi, il terreno è quello dei presupposti sostanziali e dell’istruttoria. Se sei in entrambi — e capita spesso — devi verificare separatamente gli adempimenti per ciascuno, perché, come ha stabilito il Collegio di Milano dell’ABF con la decisione n. 5208 del 29 maggio 2025, il preavviso per la Centrale Rischi non sostituisce quello specifico per il SIC.
Senza quella risposta non puoi nemmeno calcolare quando uscirai. I termini di conservazione dipendono dal tipo di dato — ritardo regolarizzato, ritardo non regolarizzato, inadempimento — e dalla data dell’evento rilevante, che non è la data della segnalazione.
E senza quella risposta rischi di contestare la cosa sbagliata al soggetto sbagliato: di scrivere a CRIF per un dato generato dalla banca, o di invocare l’art. 125 TUB su un mutuo ipotecario dove quella norma non arriva.
La buona notizia è che la risposta è alla tua portata e non costa nulla. Hai diritto di accedere ai tuoi dati e di ottenere il tuo dossier presso i SIC, con accesso gratuito. E hai diritto, ai sensi dell’art. 119 TUB, di chiedere all’intermediario la documentazione relativa al rapporto. Sono due richieste che si scrivono in mezz’ora e che trasformano una contestazione generica in una contestazione tecnica.
Il consiglio che diamo sempre è: fai quelle due richieste prima di scrivere qualsiasi reclamo. Un reclamo costruito sui documenti pesa cinque volte di più di un reclamo costruito sui ricordi.
Ma i giudici cosa dicono?
Qui sotto i riferimenti che orientano oggi la materia, con gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui contano su questo specifico tema. I principi sono riformulati in parole nostre.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 marzo 2026, n. 5593. La classificazione a sofferenza non può derivare automaticamente dal mancato pagamento: occorre una valutazione della complessiva situazione economico-patrimoniale del debitore, riconducibile a insolvenza o a grave e non transitoria difficoltà. L’obbligo di istruttoria si rinnova nel tempo e grava anche sul cessionario del credito. È la pronuncia di riferimento quando la segnalazione riguarda la Centrale Rischi e non il preavviso.
2. Cass. civ., Sez. III, ord. 30 giugno 2026, n. 22368. Il danno all’immagine da illegittima segnalazione è danno-conseguenza: non sussiste in re ipsa e va allegato e provato, ma può essere dimostrato anche per presunzioni, consistendo per l’imprenditore nel peggioramento dell’affidabilità commerciale e per chiunque altro nella maggiore difficoltà di accesso al credito. Definisce lo standard probatorio delle domande risarcitorie.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. 13 novembre 2024, n. 29252. Ribadisce che il danno da illegittima segnalazione non è automatico, pur potendo essere presunto quando la segnalazione determina conseguenze concrete come la revoca di linee di credito. Utile per impostare correttamente il nesso causale.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14382 del 2021. In tema di segnalazione ai SIC, dopo la riforma dell’art. 125 TUB operata dal d.lgs. n. 141/2010, l’onere di preventivo avviso rileva ai fini della legittimità unicamente per le operazioni di credito al consumo; per i finanziamenti diversi, dalla mancanza di prova del perfezionamento dell’avviso non discende l’illegittimità della segnalazione. È il precedente che delimita il perimetro dell’argomento “mancato preavviso” davanti al giudice ordinario.
5. Cass. civ., Sez. I, 13 dicembre 2021, n. 39769. Applica il principio precedente cassando con rinvio una decisione di merito che aveva dichiarato illegittima una segnalazione relativa a un mutuo, ritenendo non congruamente giustificata l’estensione dell’onere di preavviso oltre il credito al consumo. Conferma che la qualificazione del contratto è il primo passaggio di ogni difesa.
6. Cass. civ., n. 21428 del 2007. Principio storico e tuttora richiamato: la segnalazione a sofferenza presuppone uno stato di insolvenza, anche non definitivo, o una situazione ad esso assimilabile, e non può fondarsi sul mero ritardo o sul singolo inadempimento. È la radice dell’orientamento poi consolidato fino al 2026.
7. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972. Non sono risarcibili i pregiudizi che si risolvono in disagi, fastidi e insoddisfazioni della vita quotidiana. Delimita in negativo il danno non patrimoniale invocabile e spiega perché molte domande generiche vengono respinte.
8. Corte d’Appello di Roma, 11 novembre 2025, n. 6618. L’art. 125 TUB si applica al credito al consumo; il garante di un mutuo ipotecario può essere segnalato anche in assenza di preavviso, e la mera presenza del nominativo in CRIF non equivale automaticamente a una valutazione negativa. È il precedente da conoscere prima di impostare una difesa sul solo preavviso in materia di mutui.
9. Tribunale di Lanciano, ord. n. 2720 del 14 luglio 2025. Distingue i due regimi: l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione, mentre il Codice di condotta per i SIC lo configura come tale. È la sintesi giudiziale più chiara della differenza tra Centrale Rischi e SIC.
10. Tribunale di Foggia, Sez. II, ord. 19 ottobre 2018. L’informativa dovuta al debitore deve essere intesa come preventiva, essendo finalizzata a consentirgli di predisporre rimedi in vista del rientro; l’omissione o il mancato rispetto del termine di quindici giorni rende la segnalazione illegittima e ne impone la cancellazione. Resta un precedente di merito frequentemente richiamato sulla funzione del preavviso.
11. Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 13 ottobre 2023, n. 4076. Dichiara illegittima la segnalazione di un fideiussore consumatore per mancato invio del preavviso, ma nega il risarcimento per assenza di prova di pregiudizi specifici. Illustra la doppia lezione: la cancellazione è una cosa, il risarcimento un’altra.
12. Tribunale di Napoli, Sez. II civ., ord. collegiale 25 giugno 2026. In sede di reclamo cautelare, esclude ogni automatismo nella sofferenza, valorizza la contestazione seria del credito come fattore ostativo alla segnalazione e riconosce la cancellazione in via d’urgenza con penale giornaliera per il ritardo nell’esecuzione. È il riferimento più recente sull’efficacia della tutela cautelare.
13. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4519/2023. Distingue la disciplina dei SIC privati, dove il preavviso previsto dal Codice di condotta costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, da quella della Centrale dei Rischi, dove l’informativa ex art. 125, comma 3, TUB opera come obbligo di trasparenza e correttezza.
14. ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 4632 del 15 maggio 2023. Il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione non assolve la funzione della norma; la garanzia è estesa alle persone fisiche anche oltre la nozione stretta di consumatore, in applicazione del bilanciamento imposto dall’art. 6, par. 1, lett. f), del GDPR.
15. ABF, Collegio di Torino, decisione n. 1101 del 29 gennaio 2025. L’omissione del preavviso nei SIC determina l’illegittimità della segnalazione; l’obbligo non si assolve con la mera messa a disposizione del documento nell’area riservata dell’home banking, occorrendo prova dell’effettiva ricezione.
16. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5208 del 29 maggio 2025. Illegittima la segnalazione al SIC quando l’intermediario ha inviato soltanto il preavviso previsto per la Centrale Rischi e non quello specifico per il sistema di informazioni creditizie; disposta la cancellazione.
17. ABF, Collegio di Bari, decisione n. 3435/2025. Nei SIC il preavviso è requisito di validità della segnalazione e l’onere di provarne l’effettivo invio grava integralmente sull’intermediario.
18. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 6536 del 3 luglio 2025, e Collegio di Napoli, decisione n. 6706 dell’8 luglio 2025. In caso di segnalazione illegittima spetta il risarcimento del danno patrimoniale dimostrato e del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa ma può essere provata anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza.
A questi si affiancano, sul piano regolamentare, il Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 163 del 2019 e la Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 con i successivi aggiornamenti, che restano i testi da leggere prima di qualunque contestazione.
E voi, concretamente, cosa fate?
Lavoriamo su due fronti in parallelo — la legittimità della segnalazione e la sostenibilità del debito che l’ha generata — perché intervenire solo sul dato senza guardare al rapporto significa, quasi sempre, ritrovarsi con lo stesso problema pochi mesi dopo. Ecco gli strumenti concreti che mettiamo in campo.
- Ricostruiamo la mappa completa delle segnalazioni, acquisendo i dossier presso i SIC e verificando la posizione in Centrale dei Rischi, per stabilire dove sei registrato, con quale classificazione e da quale data.
- Verifichiamo l’esistenza e la regolarità del preavviso, chiedendo formalmente all’intermediario canale utilizzato, data di spedizione, recapito e prova della consegna, e confrontando quelle date con la data in cui il dato è divenuto accessibile.
- Qualifichiamo giuridicamente il contratto — credito al consumo, mutuo ipotecario, apertura di credito, leasing, cessione del quinto — perché da questa qualificazione dipende quale disciplina del preavviso si applica e quali argomenti reggono in giudizio.
- Analizziamo i presupposti sostanziali della classificazione a sofferenza, ricostruendo la situazione patrimoniale complessiva e verificando se l’intermediario abbia condotto l’istruttoria che la giurisprudenza gli impone.
- Redigiamo il reclamo all’intermediario con l’indicazione puntuale dei vizi contestati e delle norme violate, allegando la documentazione, e gestiamo l’intero scambio successivo.
- Depositiamo il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario quando è la sede più efficiente, costruendo il ricorso sull’orientamento dei Collegi in materia di preavviso e di onere della prova.
- Proponiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando il pregiudizio è attuale, chiedendo l’ordine di cancellazione e la fissazione di una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione.
- Costruiamo il fascicolo del danno giorno per giorno, raccogliendo dinieghi scritti di finanziamento, comunicazioni di revoca o riduzione degli affidamenti, evidenze del peggioramento delle condizioni applicate, perché è su quel materiale che si decidono le cause risarcitorie.
- Contestiamo la permanenza dei dati oltre i termini di conservazione, con reclamo al gestore del SIC e, quando necessario, con segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali.
- Valutiamo, quando il quadro debitorio è strutturalmente insostenibile, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, perché in quei casi la difesa sulla singola segnalazione non è la soluzione ma solo una tappa.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su una materia come questa pesa in modo particolare il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario: stabilire se una segnalazione sia legittima significa leggere insieme il contratto, il piano di ammortamento, gli estratti conto, i preavvisi e i flussi di aggiornamento inviati alla banca dati — un lavoro che richiede competenze legali e competenze contabili nello stesso fascicolo, non in due studi diversi che si scambiano documenti.
A questo si aggiunge la continuità della strategia difensiva: la linea impostata nel primo reclamo all’intermediario è la stessa che viene portata davanti all’ABF, davanti al Tribunale in sede cautelare e di merito e, se occorre, fino in Cassazione, con lo stesso difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Non c’è alcun passaggio di consegne, nessuna ricostruzione da zero, nessuna perdita di argomenti tra un grado e l’altro.
Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso, e questo consente di affrontare insieme i due piani che in questa materia si intrecciano sempre: quello giuridico della legittimità del dato e quello economico della sostenibilità del rapporto che lo ha generato.
In sintesi: le tre cose da portare via
Primo: la risposta alla domanda del titolo non è “sì” né “no”, è “dipende da dove ti hanno segnalato”. Nei SIC privati il preavviso è la regola e la sua assenza è un vizio spesso decisivo, con almeno quindici giorni dalla spedizione prima che il dato sul primo ritardo diventi accessibile. Nella Centrale dei Rischi l’informativa esiste ma ha natura diversa, e la partita si gioca soprattutto sui presupposti sostanziali della sofferenza.
Secondo: la prova del preavviso tocca alla banca, non a te. Non devi dimostrare di non aver ricevuto nulla: devi chiedere, per iscritto, quale canale sia stato usato, quando, verso quale recapito, e con quale evidenza di consegna. Molte contestazioni si vincono esattamente lì.
Terzo: cancellazione e risarcimento sono due cose diverse. La segnalazione illegittima si cancella; il danno si risarcisce solo se lo provi, anche per presunzioni, ma con materiale concreto raccolto tempestivamente.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è esattamente il punto in cui si incontrano le due competenze certificate dell’Avvocato più pertinenti: il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che permette di leggere insieme il contratto e i flussi di segnalazione con avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, e l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che assicura che la stessa linea difensiva regga dal primo reclamo all’intermediario fino all’ultimo grado di giudizio. E quando dietro la segnalazione c’è un indebitamento che non regge, entrano in gioco le abilitazioni come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come fiduciario OCC, per affrontare la causa e non solo il sintomo.
📩 Non aspettare che la segnalazione produca il primo rifiuto di finanziamento: se hai ricevuto un preavviso, o hai scoperto di essere già registrato in una banca dati creditizia, scrivici subito — tutti i riferimenti per contattare lo Studio Monardo sono al termine di questa pagina.
