Esiste Un Obbligo Di Legge Per Segnalare Lo Stato Di Crisi?

Nella grande maggioranza dei casi, l’imprenditore che finisce davanti a un giudice per non aver “segnalato” la crisi non ha violato un obbligo di autodenuncia — che, va detto subito, la legge non prevede — ma ha ignorato una catena di doveri diversi, molto più stringenti, che nel frattempo si erano già attivati intorno a lui. È qui che nasce l’equivoco più costoso di tutta la materia. Chi cerca nel Codice della crisi la norma che impone di “denunciare” il proprio dissesto non la trova, e ne trae la conclusione sbagliata: che finché nessuno bussa alla porta, non c’è nulla da fare. Nel frattempo l’organo di controllo ha l’obbligo di segnalare per iscritto, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate hanno l’obbligo di segnalare al superamento di soglie molto basse, la banca ha l’obbligo di informare i sindaci quando revoca un affidamento, e l’amministratore ha l’obbligo — questo sì, pieno e sanzionato sul piano risarcitorio — di rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio.

L’esperienza insegna che gli errori in questa materia sono sempre gli stessi, e quasi sempre commessi in buona fede. Sono sei:

  1. Confondere l’assenza di un obbligo di autodenuncia con l’assenza di qualunque obbligo.
  2. Ricevere la segnalazione scritta dell’organo di controllo e rispondere in modo generico (o non rispondere affatto).
  3. Leggere la segnalazione dell’INPS, dell’INAIL, dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione come un semplice sollecito di pagamento.
  4. Non dotarsi di assetti organizzativi adeguati — oppure averli, ma non poterlo dimostrare.
  5. Lasciare che sia l’amministratore delegato, o il consulente, a decidere se e quando accedere agli strumenti di regolazione della crisi.
  6. Aspettare: attivarsi quando la crisi è già diventata insolvenza irreversibile.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale, e non per genericità di settore. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è cioè abilitato a svolgere il ruolo che il legislatore ha collocato al centro del percorso di emersione anticipata, e conosce dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la tempestività dell’accesso, la percorribilità del risanamento e la correttezza delle informazioni ricevute. A questa abilitazione si affiancano la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di professionista fiduciario di un OCC, che coprono il versante delle imprese sotto soglia e dei garanti personali, e la qualifica di avvocato cassazionista, decisiva quando l’omessa o tardiva emersione si trasforma in un’azione di responsabilità che va difesa fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Se stai leggendo questa pagina perché hai ricevuto una segnalazione, o perché sospetti che i numeri della tua impresa stiano peggiorando più in fretta di quanto pensavi, non rimandare il confronto: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungere lo Studio si trovano in fondo a questa guida.


Errore 1 — Credere che, se non esiste l’obbligo di autodenunciarsi, non esista alcun obbligo

L’errore

L’amministratore unico di una S.r.l. metalmeccanica riceve dal commercialista una domanda diretta: “hai valutato la composizione negoziata?”. Risponde che no, non è il caso, perché “non c’è nessuna legge che mi obbliga a dichiarare la crisi, altrimenti me lo avrebbero già detto”. Formalmente non ha torto sulla premessa. Ha torto, e in modo grave, sulla conclusione.

Perché è un errore

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) non contiene alcuna norma che imponga all’imprenditore di comunicare a un’autorità pubblica il proprio stato di crisi. L’accesso alla composizione negoziata, disciplinato dall’art. 17 CCII, resta un percorso volontario: nessuno può obbligare l’imprenditore a presentare l’istanza, e nessuna sanzione diretta colpisce chi non la presenta.

Quello che la legge impone è qualcosa di diverso e, per chi amministra, di ben più impegnativo. L’art. 2086, comma 2, del codice civile — introdotto dall’art. 375 del Codice della crisi — impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità.

Il dovere è quindi doppio: prevenire, cioè organizzarsi per vedere; e reagire, cioè attivarsi quando si è visto. L’art. 3 CCII lo specifica ulteriormente, elencando al comma 3 le misure minime che ogni imprenditore deve adottare — rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata — e al comma 4 i segnali che rendono prevedibile la crisi.

Il quadro si è ulteriormente irrigidito con il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, che ha riscritto ampie porzioni del Libro V del codice civile. Il nuovo art. 2380-bis c.c. qualifica espressamente la gestione dell’impresa come attività di gestione e organizzazione, includendovi in via diretta l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Non è una modifica lessicale: organizzare non è più un adempimento accessorio rispetto al gestire, è parte del gestire.

Le conseguenze

Chi non si organizza per vedere risponde di ciò che non ha visto. La violazione dell’art. 2086, comma 2, c.c. non produce di per sé un danno autonomo, ma opera come concausa della mancata tempestiva rilevazione della crisi: ed è su quella mancata rilevazione che si costruisce, poi, l’azione di responsabilità. Lo ha affermato con chiarezza il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1476 del 10 maggio 2024, che ha inquadrato l’inadempimento organizzativo esattamente in questi termini.

Sul piano societario, l’assenza di assetti adeguati è stata qualificata come grave irregolarità gestoria dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza del 6 febbraio 2024, con una precisazione che merita di essere letta due volte: l’irregolarità è tanto più grave nelle società che non si trovano ancora in crisi, perché è proprio lì che l’assenza di strumenti di rilevazione può far scivolare l’impresa dall’equilibrio alla perdita di continuità senza che nessuno se ne accorga.

Sul piano tributario e amministrativo, già la Corte di Cassazione, Sez. V, con la sentenza 23 novembre 2021, n. 36365, aveva affermato che grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del risultato economico e della continuità aziendale, con conseguente restringimento dello spazio di insindacabilità delle scelte gestorie quando manchi del tutto una pianificazione.

Cosa fare invece

La domanda giusta non è “sono obbligato a segnalare la crisi?”, ma “sono in grado di dimostrare, con documenti datati, che la crisi l’ho vista quando era ancora visibile?”. Concretamente: predisporre un budget di tesoreria a dodici mesi aggiornato almeno trimestralmente; calcolare e archiviare i test di sostenibilità del debito; verbalizzare in consiglio l’esame periodico degli indicatori; conservare le evidenze delle verifiche svolte. L’attività organizzativa che non lascia traccia documentale, in giudizio, viene trattata come attività mai svolta.

Il dettaglio che pochi conoscono

La relazione illustrativa al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter) ha chiarito un punto che cambia la prospettiva: i segnali elencati dall’art. 3, comma 4, CCII non sono campanelli d’allarme di una situazione già compromessa, ma elementi che forniscono indicazioni in chiave prospettica e preventiva. È la ragione per cui le soglie dell’art. 25-novies sono così basse e per cui l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata è formulato solo “se ne ricorrono i presupposti”. Chi legge quei segnali come un certificato di dissesto li sta leggendo al contrario.


Errore 2 — Ricevere la segnalazione dell’organo di controllo e rispondere in modo generico

L’errore

Il sindaco unico invia una PEC motivata all’organo amministrativo: rileva squilibri, ritiene sussistenti i presupposti per l’istanza di composizione negoziata, assegna trenta giorni per riferire sulle iniziative. L’amministratore risponde dopo ventidue giorni con quattro righe: “stiamo monitorando la situazione, sono in corso interlocuzioni con la banca e con alcuni fornitori, si valuterà”. Nessun documento allegato, nessuna data, nessuna alternativa esaminata.

Perché è un errore

L’art. 25-octies CCII — nella formulazione oggi vigente, modificata dal correttivo-ter — impone all’organo di controllo societario e al soggetto incaricato della revisione legale di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), CCII (crisi e insolvenza) per la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17. La norma prescrive che la segnalazione sia motivata, che sia trasmessa con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione e che contenga la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

“Riferire in ordine alle iniziative intraprese” non significa rassicurare. Significa dare conto di ciò che si è fatto, con contenuti verificabili. Una risposta interlocutoria non adempie l’obbligo: certifica soltanto la data in cui l’amministratore ha ricevuto un’informazione qualificata e non ne ha tratto conseguenze.

Le conseguenze

Il punto che sfugge quasi sempre è che la segnalazione produce effetti su due fronti, e su entrambi lavora contro l’amministratore inerte.

Sul fronte dell’organo di controllo, l’art. 25-octies, comma 2, CCII stabilisce che la tempestiva segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. o dall’art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, e precisa che la segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi. Tradotto: il sindaco che segnala si costruisce una difesa; l’amministratore che riceve la segnalazione e non agisce si costruisce, con le proprie mani, la prova a carico.

Sul fronte della responsabilità gestoria, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel richiedere che, di fronte a segnali di allarme, chi amministra si attivi. La Corte di Cassazione, Sez. I, con l’ordinanza 22 aprile 2024, n. 10739, ha ribadito che gli amministratori privi di deleghe che, pur in presenza di segnali di allarme, omettano di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura dell’incarico — chiedendo chiarimenti, sollecitando l’avocazione, denunciando l’inadempimento — rispondono in solido con i delegati del danno cagionato, perché l’inerzia contrasta con il dovere di agire in modo informato. Il principio, elaborato per i non esecutivi, vale a maggior ragione per chi la delega ce l’ha.

E la vigilanza dell’organo di controllo, dal canto suo, non può fermarsi alla sollecitazione interna: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5060/2024, ha affermato che l’attività di vigilanza deve tradursi in una segnalazione tempestiva del pericolo di danno derivante dalla condotta gestoria. Nei contesti vigilati la Suprema Corte è andata oltre: con l’ordinanza Sez. II, n. 27801/2025, ha confermato le sanzioni irrogate a componenti di un collegio sindacale precisando che non basta un’attivazione meramente interna, occorrendo una comunicazione puntuale, completa e tempestiva delle anomalie riscontrate all’autorità di vigilanza esterna.

Cosa fare invece

Alla segnalazione ex art. 25-octies si risponde con un documento, non con una frase. La risposta utile contiene: la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data più recente disponibile; il budget di cassa a sei o dodici mesi; l’elenco delle esposizioni scadute per categoria e per anzianità; l’indicazione degli strumenti esaminati (composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato) e le ragioni della scelta operata; il calendario delle iniziative, con date. Se la decisione è di non accedere ad alcuno strumento, quella decisione va motivata e verbalizzata: una scelta motivata è difendibile, un silenzio non lo è mai.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il correttivo-ter ha esteso l’obbligo di segnalazione anche al soggetto incaricato della revisione legale. È una novità che riguarda direttamente moltissime S.r.l.: quelle che, ai sensi dell’art. 2477 c.c., hanno nominato il revisore anziché il sindaco. Fino al 2024 quelle società potevano ritenersi fuori dal circuito della segnalazione interna; oggi non lo sono più. Va aggiunto che il richiamo all’art. 2403 c.c. contenuto nell’art. 25-octies va oggi letto alla luce del nuovo art. 2396-quinquies c.c., introdotto dal D.Lgs. 47/2026, che ne ha sostituito il primo comma ampliando il perimetro della vigilanza fino a comprendere il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.


Errore 3 — Trattare la segnalazione del creditore pubblico qualificato come un sollecito di pagamento

L’errore

Arriva una PEC dell’INPS. L’amministratore la legge in diagonale, riconosce il debito contributivo, la gira all’ufficio paghe con l’istruzione di “sistemare appena rientrano gli incassi” e la archivia. Nessuno la porta in consiglio, nessuno la trasmette al sindaco, nessuno si accorge che dentro quella comunicazione c’è l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata.

Perché è un errore

L’art. 25-novies CCII costruisce un sistema di allerta esterna che non ha nulla a che vedere con l’attività ordinaria di recupero. L’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo — nella persona del presidente del collegio sindacale, in caso di organo collegiale — a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata a/r all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria.

Le soglie sono queste:

  • INPS: ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e a 15.000 euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, a 5.000 euro.
  • INAIL: debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro.
  • Agenzia delle Entrate: debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche di importo superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari dell’anno precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito supera 20.000 euro.
  • Agenzia delle Entrate-Riscossione: crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, a 200.000 euro per le società di persone e a 500.000 euro per le altre società.

I tempi di invio sono altrettanto precisi: l’Agenzia delle Entrate segnala contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche; INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi. Il comma 3 chiude il cerchio: le segnalazioni contengono l’invito a presentare l’istanza di cui all’art. 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

Le conseguenze

Nessuna sanzione diretta colpisce l’imprenditore che riceve la segnalazione e non fa nulla: la norma non la prevede. Ma la segnalazione è la prova documentale, con data certa, che l’imprenditore e l’organo di controllo erano stati informati: e quella data diventa il punto da cui si misura ogni ritardo successivo nell’azione di responsabilità. È esattamente ciò che, nella pratica dei tribunali, trasforma un ritardo scusabile in un ritardo consapevole.

C’è di più. L’art. 3, comma 4, lett. d), CCII include tra i segnali che rendono prevedibile la crisi proprio l’esistenza di una o più esposizioni debitorie rilevanti ai sensi dell’art. 25-novies, comma 1. Le soglie previste per l’allerta esterna funzionano quindi anche come parametro interno di squilibrio, che gli organi sociali devono monitorare autonomamente, a prescindere dal fatto che l’ente pubblico invii o meno la comunicazione. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ha ricostruito la disciplina in questi termini, confermando la funzione di allerta preventiva e non coercitiva del meccanismo.

Cosa fare invece

Ogni segnalazione ricevuta va protocollata, portata in consiglio, trasmessa all’organo di controllo e riscontrata per iscritto entro un termine breve che l’organo amministrativo si assegna da solo. Il riscontro deve dire tre cose: se le soglie sono state effettivamente superate e da quando; se l’esposizione è isolata o si accompagna ad altri segnali dell’art. 3, comma 4, CCII; quale decisione è stata assunta e su quali dati si fonda. Va poi verificata la piattaforma telematica nazionale e va calcolato il test pratico di sostenibilità del debito: sono strumenti pubblici, e la loro mancata consultazione, a fronte di una segnalazione ricevuta, è difficile da spiegare.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il sistema non prevede più alcuna sanzione a carico del creditore pubblico che ometta la segnalazione nei termini. Questo significa che l’assenza di comunicazioni non è una certificazione di regolarità: un’impresa può trovarsi ampiamente sopra soglia senza aver ricevuto nulla, semplicemente perché l’ente non ha inviato o ha inviato in ritardo. Contare sulla segnalazione altrui come sistema di allerta interno è, sul piano organizzativo, un errore in sé.


Errore 4 — Non avere assetti adeguati, o averli e non poterlo dimostrare

L’errore

In un’azione di responsabilità promossa dal curatore, l’amministratore si difende sostenendo di aver sempre monitorato l’andamento aziendale, di aver parlato ogni settimana con il commercialista e di aver “sentito” per tempo che qualcosa non andava. Non produce un budget di tesoreria, non produce un verbale che dia atto dell’esame degli indicatori, non produce un test di sostenibilità del debito. Produce bilanci regolarmente depositati e una consulenza tecnica di parte redatta tre anni dopo i fatti.

Perché è un errore

L’adeguatezza degli assetti non si presume e non si dichiara: si dimostra. Il Tribunale di Venezia, con il decreto del 21 settembre 2023, ha chiarito che la valutazione dell’adeguatezza va condotta secondo un criterio di proporzionalità, in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa: non esiste un modello universalmente valido, ma proprio per questo l’onere di mostrare quale modello ci si è dati diventa centrale.

La direzione della giurisprudenza è netta. Il Tribunale di Bari, con la pronuncia del 23 gennaio 2026, ha letto il nesso causale in chiave organizzativa e sistemica, affermando in sostanza che amministratori e organi di controllo non possono trincerarsi dietro l’assenza di segnali evidenti quando quei segnali sarebbero emersi da assetti adeguatamente strutturati. È un innalzamento dello standard probatorio che ricade interamente su chi amministra.

Sul piano dei rimedi societari, la mancata predisposizione degli assetti è stata ritenuta di per sé sufficiente ad attivare il controllo giudiziario: il Tribunale di Catania, con la pronuncia dell’8 febbraio 2023, ha ravvisato in essa una grave irregolarità idonea a giustificare la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario. Va segnalato che, dal 29 aprile 2026, quel rimedio non si trova più all’art. 2409 c.c., abrogato dal D.Lgs. 47/2026: il suo contenuto è stato trasfuso, con formulazione pressoché identica, nel nuovo art. 2396-quater c.c.. Cambia il numero, non la sostanza — ma chi cita ancora l’articolo abrogato in un atto o in una clausola statutaria si espone a un’eccezione gratuita.

Le conseguenze

Nel contenzioso, l’adeguatezza non documentata equivale all’adeguatezza inesistente. È la conseguenza più dura e la meno percepita: non si tratta di essere stati bravi o negligenti, si tratta di poterlo provare a distanza di anni, davanti a un consulente tecnico d’ufficio che lavorerà sulle carte e non sui ricordi.

Il danno, poi, si quantifica con criteri che operano in modo presuntivo e sfavorevole all’amministratore. L’art. 2486, comma 3, c.c. individua il danno risarcibile nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica o di apertura della procedura e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, salva la prova contraria. La Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza 25 marzo 2024, n. 8069, ha qualificato la differenza dei netti patrimoniali e il deficit patrimoniale complessivo come criteri legali di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., applicabili anche ai giudizi pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma, salva la deduzione di elementi che giustifichino un criterio diverso più aderente al caso concreto. E quando le scritture contabili mancano o sono irregolari, il criterio del deficit complessivo torna applicabile: in questo senso si sono espresse la Cassazione, Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851 e, più di recente, la Cassazione, Sez. I, n. 11880/2026.

Resta fermo il limite fissato dalle Sezioni Unite: con la sentenza 6 maggio 2015, n. 9100, la Suprema Corte ha escluso che il danno possa identificarsi automaticamente nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, richiedendo l’allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a produrre il danno, e la verifica del nesso causale. È lo spazio difensivo che resta all’amministratore — ed è uno spazio che si occupa con documenti, non con dichiarazioni.

Cosa fare invece

Costruire e datare il fascicolo degli assetti: mappa dei processi e delle deleghe, budget di tesoreria rolling, riclassificazione periodica di stato patrimoniale e conto economico, calcolo degli indici di sostenibilità, verbali che diano atto dell’esame di quei dati. È un lavoro che, fatto prima, costa poche ore l’anno; fatto dopo, non si può più fare. Nello Studio Monardo questa verifica viene impostata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, insieme ai commercialisti dello staff, così che la documentazione prodotta oggi regga domani anche l’esame di un giudice.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il D.Lgs. 47/2026 ha esteso il perimetro della vigilanza dell’organo di controllo, che oggi non riguarda soltanto l’osservanza della legge e dello statuto, i principi di corretta amministrazione e l’adeguatezza degli assetti, ma anche il corretto funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 2477, comma 4, c.c., quei doveri si applicano anche al collegio sindacale e al sindaco unico delle S.r.l. Anche l’impresa priva di una funzione strutturata di risk management dovrà indicare formalmente l’organo o l’ufficio cui la funzione compete: la risposta “non applicabile” non è più disponibile.


Errore 5 — Lasciare che la decisione sull’accesso agli strumenti la prenda un altro

L’errore

Consiglio di amministrazione di tre membri in una società a base familiare. L’amministratore delegato gestisce i rapporti con banche e fornitori; gli altri due consiglieri firmano i verbali e non chiedono nulla. Quando la tensione finanziaria diventa evidente, l’amministratore delegato dichiara che “ci sta pensando lui” e che si sta muovendo con un advisor. La decisione sull’accesso alla composizione negoziata non viene mai portata in consiglio. Sei mesi dopo, la società è in liquidazione giudiziale e l’azione di responsabilità è promossa contro tutti e tre.

Perché è un errore

Qui il quadro normativo è cambiato in modo netto e recente. Il nuovo art. 2381-bis c.c., introdotto dal D.Lgs. 47/2026, include espressamente tra le materie non delegabili le decisioni relative all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c., ivi compresa la determinazione del contenuto della proposta e delle condizioni del piano. Resta delegabile la successiva attuazione della decisione, ma non la decisione.

La previsione si salda con l’art. 120-bis CCII, che già riservava in via esclusiva agli amministratori — o ai liquidatori — la decisione di accesso, con verbale redatto da notaio e iscritto nel registro delle imprese. Il cerchio si chiude: la scelta è collegiale, va assunta dall’organo e va documentata.

Sul versante dei consiglieri non esecutivi, il nuovo art. 2381-ter, comma 4, c.c. riconosce che gli amministratori privi di deleghe possano fare ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute dai delegati e dalle funzioni aziendali. È una norma che viene spesso presentata come uno scudo. Non lo è.

Le conseguenze

L’affidamento protetto è quello ragionevole, e la ragionevolezza si misura su ciò che il consigliere sapeva o avrebbe dovuto percepire: protegge chi ha ricevuto flussi informativi adeguati e non aveva motivo di dubitarne, non protegge chi non ha mai chiesto nulla.

La Cassazione lo ha detto ben prima della riforma. Con la sentenza Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441, la Corte ha chiarito che la responsabilità degli amministratori deleganti non discende da una generica omessa vigilanza — che si tradurrebbe in responsabilità oggettiva — ma dalla violazione del dovere di agire informati, alimentato tanto dalle informazioni dovute dai delegati quanto da quelle acquisibili di propria iniziativa. E con l’ordinanza Sez. I, 22 aprile 2024, n. 10739, ha ribadito la responsabilità solidale dei non esecutivi rimasti inerti a fronte di segnali di allarme.

Per l’organo di controllo il discorso è simmetrico. La Cassazione, Sez. I, con la sentenza 22 gennaio 2026, n. 1390, ha confermato la condanna in solido dei sindaci con gli amministratori sulla base di un’omissione “macroscopica” della dovuta vigilanza, precisando che i limiti risarcitori introdotti dalla legge n. 35/2025 non si applicano ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3207/2026, ha però riequilibrato il quadro sul piano probatorio: per affermare la responsabilità dei sindaci occorre provare la violazione dei doveri di vigilanza, la presenza di segnali percepibili, il mancato esercizio dei poteri di controllo e il nesso causale, senza costruire una responsabilità automatica per il solo fatto della carica. Nella stessa direzione, in materia di società quotate, la sentenza n. 24100/2026 ha ribadito che l’obbligo di vigilanza dell’art. 149 TUF non si riduce a una verifica formale dell’operato degli amministratori.

Cosa fare invece

Portare in consiglio, e verbalizzare, la decisione su se e quando accedere a uno strumento di regolazione della crisi — anche quando la decisione è negativa. Il verbale deve dare atto dei dati esaminati, delle alternative valutate, delle ragioni della scelta e del momento in cui la questione sarà riesaminata. Ai consiglieri non esecutivi conviene, in parallelo, mettere a verbale le richieste di chiarimento e i documenti sollecitati: nel contenzioso futuro, la traccia di ciò che si è chiesto vale quanto la traccia di ciò che si è deciso. Vanno inoltre riletti gli atti di delega in essere, per espungere ciò che oggi non è più delegabile.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il D.Lgs. 47/2026 ha introdotto all’art. 2394-bis c.c. un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza per l’esercizio delle azioni di responsabilità da parte del curatore e degli altri organi delle procedure concorsuali. È una modifica di enorme portata pratica in entrambe le direzioni: comprime i tempi di istruzione delle azioni per gli organi della procedura e introduce, per gli amministratori, un elemento di certezza che prima non esisteva. Va verificata caso per caso, ma è il primo dato da controllare quando arriva una citazione.


Errore 6 — Aspettare: attivarsi quando la crisi è già insolvenza irreversibile

L’errore

L’impresa resiste. Paga a rate, rinvia, chiede proroghe, confida nella commessa che sbloccherà tutto. L’istanza di composizione negoziata viene depositata quando il pignoramento è già in corso, i fornitori strategici hanno sospeso le consegne e il patrimonio netto è negativo da due esercizi. L’amministratore si presenta convinto di aver finalmente fatto la cosa giusta. Ha fatto la cosa giusta troppo tardi.

Perché è un errore

La composizione negoziata presuppone una prospettiva concreta di risanamento. Il Tribunale di Bergamo, già con il decreto del 24 febbraio 2022, aveva chiarito che ciò che è incompatibile con il percorso non è lo stato di liquidazione in sé, bensì la sussistenza di un’insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta prospettiva di riequilibrio che consenta all’impresa di restare sul mercato.

Il presupposto si riflette immediatamente sulle misure protettive. Il Tribunale di Milano, sezione crisi d’impresa, con provvedimento del 25 giugno 2025, ha subordinato la decisione sulla conferma delle misure protettive alla predisposizione, da parte del ricorrente, di almeno un progetto di piano di risanamento: senza quel presupposto, l’esperto non ha materia su cui avviare trattative concrete. Chi arriva a mani vuote non ottiene protezione.

E la protezione non si rigenera. Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025, ha individuato l’elemento dirimente per una seconda composizione negoziata nella sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza diversa da quella che aveva originato il primo percorso, revocando le misure a fronte del già intervenuto esaurimento del termine massimo. Nello stesso senso, il Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, con decreto del 17 marzo 2026, ha escluso che l’impresa che abbia già consumato il tetto massimo di misure protettive e cautelari possa rigenerarlo avviando un secondo percorso per fronteggiare la medesima crisi.

Le conseguenze

Il ritardo non è soltanto un’occasione perduta: è la voce di danno più facilmente quantificabile che il curatore avrà a disposizione, perché ogni mese di prosecuzione dell’attività dopo la causa di scioglimento entra nel calcolo del differenziale dei netti patrimoniali.

Sul piano dell’accesso agli strumenti, la Cassazione ha di recente chiuso una scorciatoia molto praticata. Con l’ordinanza Sez. I, 13 maggio 2026, n. 13997, la Corte ha affermato che la finestra temporale di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, prevista dall’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, presuppone una composizione negoziata condotta per intero e non può essere attivata per effetto di una rinuncia autonoma dell’imprenditore: nel caso deciso, la domanda di accesso allo strumento di regolazione era stata dichiarata inammissibile per tardività, con conseguente apertura della liquidazione giudiziale. È il primo precedente di legittimità sulla norma, e la sua portata orientativa è evidente.

Il quadro si completa con una notazione che riguarda i soci: il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 agosto 2025, ha riconosciuto che, ove emergano carenze organizzative tali da esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi. Chi aspetta, insomma, non aspetta da solo.

Cosa fare invece

Fissare in anticipo la soglia oltre la quale l’impresa non attende più: un livello di scaduto, un numero di mesi di copertura di cassa, un valore degli indici — e stabilire per iscritto che, al suo superamento, l’organo amministrativo si riunisce entro un termine breve per decidere. La tempestività, in questa materia, non è una virtù caratteriale: è una procedura. E va scritta prima, quando la testa è lucida e i creditori non stanno ancora telefonando.

Il dettaglio che pochi conoscono

Il correttivo-ter ha ampliato i casi in cui la percentuale di adesione necessaria per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa scende dal 75% al 60%: la riduzione opera non solo quando il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto, ma anche quando la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione all’imprenditore della relazione finale con cui la composizione negoziata viene archiviata. È un premio alla tempestività che si perde interamente per chi si muove fuori tempo — ed è, alla lettera, il vantaggio negoziale che il ritardo brucia.


Gli errori in cifre

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati ipotetici: servono a quantificare l’ordine di grandezza degli errori descritti, non riproducono situazioni reali.

Ipotesi 1 — La segnalazione INPS ignorata. Società con lavoratori subordinati; contributi previdenziali dovuti nell’anno precedente: 214.000 €. Contributi non versati e scaduti da oltre novanta giorni: 68.300 €. La soglia dell’art. 25-novies richiede il superamento congiunto del 30% dell’anno precedente (64.200 €) e di 15.000 €: entrambe superate. L’INPS invia la segnalazione entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni, con l’invito a presentare l’istanza ex art. 17 CCII. Percorso A: la segnalazione arriva il 14 aprile, viene protocollata, portata in consiglio il 22 aprile e riscontrata per iscritto; il consiglio delibera l’istanza di composizione negoziata il 6 maggio, con progetto di piano già impostato, e ottiene la conferma delle misure protettive. Percorso B: la stessa segnalazione viene archiviata; il consiglio non la esamina; l’istanza viene presentata dieci mesi dopo, senza progetto di piano. Nel percorso B non solo la protezione del patrimonio è a rischio — il precedente milanese del 25 giugno 2025 richiede almeno un progetto di piano — ma la data del 14 aprile resta agli atti come momento in cui l’organo amministrativo è stato formalmente informato.

Ipotesi 2 — Il costo del ritardo secondo l’art. 2486, comma 3, c.c. Causa di scioglimento verificatasi il 30 settembre dell’anno X, con patrimonio netto negativo per 184.000 €. Prosecuzione dell’attività senza attivazione di alcuno strumento. Apertura della liquidazione giudiziale il 15 novembre dell’anno X+1, con patrimonio netto negativo per 623.500 €. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali individua un danno presuntivo pari a 439.500 €, salvo prova contraria a carico dell’amministratore. Se l’attivazione fosse intervenuta nel gennaio dell’anno X+1, quando il netto negativo era di 297.800 €, il differenziale esposto sarebbe stato di 113.800 €: la differenza tra i due scenari — 325.700 € — è la misura monetaria di dieci mesi di attesa. Se poi le scritture contabili risultassero mancanti o irregolari, il perimetro si sposterebbe sul deficit complessivo, con un’esposizione ulteriormente più ampia.

Ipotesi 3 — I trenta giorni dell’art. 25-octies. Il sindaco unico invia la segnalazione motivata il 9 marzo, con termine per riferire fissato al 8 aprile. Scenario A: l’organo amministrativo riscontra il 3 aprile allegando situazione patrimoniale al 28 febbraio, budget di cassa a dodici mesi, elenco dello scaduto per anzianità, delibera che dà atto delle alternative esaminate. Il sindaco, avendo segnalato entro sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi, si colloca nell’area di tempestività dell’art. 25-octies, comma 2; l’amministratore ha documentato la propria diligenza. Scenario B: l’organo amministrativo risponde il 6 aprile con tre righe interlocutorie e nessun allegato. Il termine risulta formalmente rispettato, ma il contenuto non lo è: agli atti resta una segnalazione motivata, una risposta priva di contenuto verificabile e undici mesi di ulteriore gestione. È lo scenario che, in giudizio, viene ricostruito con maggiore facilità a carico di chi amministra.


La mappa degli errori

I sei errori non si distribuiscono a caso: ciascuno ha un momento tipico in cui si consuma e un margine di recupero molto diverso. Questa mappa serve a collocare la propria posizione e a capire, subito, se si è ancora nel campo del rimediabile.

ErroreMomento in cui si commetteConseguenza principaleRimediabile?
Ritenere che non esista alcun obbligoPrima di qualunque segnale, in fase fisiologicaAssenza di assetti; crisi rilevata quando è già insolvenza, finché la continuità è recuperabile
Risposta generica alla segnalazione dell’organo di controlloEntro i 30 giorni dell’art. 25-octiesProva documentale della conoscenza senza reazioneParziale: si può integrare la risposta, non cancellare la data
Segnalazione del creditore pubblico trattata come sollecitoAlla ricezione della PEC ex art. 25-noviesDecorrenza certa del ritardo consapevoleParziale: si recupera agendo subito dopo
Assetti assenti o non documentatiIn via continuativa, ogni esercizioDanno quantificato con criteri presuntivi sfavorevoliParziale: si costruiscono da oggi, non a ritroso
Decisione sull’accesso delegata di fattoAlla prima tensione finanziaria seriaResponsabilità solidale anche dei non esecutivi, con delibera collegiale e verbalizzazione
Attivazione tardivaQuando l’insolvenza è già irreversibileDiniego o revoca delle misure protettive; danno da ritardoNo oltre una certa soglia: restano gli strumenti liquidatori

La checklist preventiva

Prima di decidere qualunque cosa — e soprattutto prima di decidere di non fare nulla — verifica di poter rispondere sì a ciascuna di queste voci. È un documento autonomo: conviene stamparlo e ripercorrerlo a ogni chiusura trimestrale.

  • Ho un budget di tesoreria a dodici mesi, aggiornato negli ultimi novanta giorni, con evidenza delle entrate e uscite attese mese per mese.
  • Ho calcolato la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi e conservo il foglio di calcolo con la data di elaborazione.
  • So esattamente a quanto ammonta lo scaduto verso INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, e da quanti giorni.
  • Ho confrontato quegli importi con le soglie dell’art. 25-novies CCII e so se sono sopra o sotto, per ciascun ente.
  • Ho verificato se sono arrivate segnalazioni via PEC negli ultimi dodici mesi, controllando anche la casella dell’organo di controllo.
  • Ogni segnalazione ricevuta è stata protocollata, portata in consiglio e riscontrata per iscritto, con allegati.
  • L’organo di controllo o il revisore è nominato dove la legge lo richiede, e riceve regolarmente i flussi informativi.
  • I verbali del consiglio danno atto dell’esame periodico degli indicatori economico-finanziari, non solo dell’approvazione del bilancio.
  • Gli atti di delega in essere escludono le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, come richiesto dal nuovo art. 2381-bis c.c.
  • Ho individuato formalmente l’organo o l’ufficio cui compete la gestione dei rischi, in misura proporzionata alle dimensioni dell’impresa.
  • Ho fissato per iscritto la soglia di allerta interna oltre la quale il consiglio si riunisce entro un termine breve per decidere.
  • Ho verificato quali garanzie personali ho prestato e a chi, perché la crisi dell’impresa raggiunge quasi sempre il patrimonio di chi la amministra o la possiede.

Se anche una sola casella resta vuota, quella è la prima cosa da sistemare — e va sistemata prima della prossima chiusura, non dopo.


E se l’errore l’ho già fatto?

La domanda arriva quasi sempre a questo punto della lettura, e merita una risposta onesta: dipende da quale errore, e da quanto tempo è passato. Alcune cose si recuperano integralmente, altre si attenuano, altre no.

Si recupera quasi sempre l’assenza di assetti, purché l’impresa abbia ancora prospettive di continuità. Gli assetti non si costruiscono a ritroso, ma si costruiscono da oggi: e una struttura di rilevazione istituita ora, documentata e funzionante, ha un peso concreto sia nella trattativa con i creditori sia in un’eventuale valutazione giudiziale della condotta successiva. Ciò che non si recupera è la documentazione del passato: nessun documento redatto oggi può attestare verifiche mai svolte allora, e tentare di costruirla è un errore ben più grave di quello che si vorrebbe rimediare.

Si recupera in buona parte la risposta generica alla segnalazione dell’organo di controllo. Nulla vieta all’organo amministrativo di integrare spontaneamente il proprio riscontro con un documento completo, anche a termine scaduto, dando atto delle iniziative nel frattempo assunte. La data della segnalazione resta agli atti, ma la sequenza che ne segue cambia radicalmente aspetto se, dopo una risposta interlocutoria, arriva entro poche settimane una delibera motivata e documentata. Lo stesso vale per la segnalazione del creditore pubblico qualificato: agire subito dopo averla ignorata è infinitamente meglio che continuare a ignorarla, perché il giudizio di diligenza si costruisce sull’intera condotta, non su un singolo momento.

Si recupera la decisione delegata di fatto, semplicemente riportandola dove la legge la colloca: in consiglio, con delibera verbalizzata. Se la decisione è già stata assunta di fatto dall’amministratore delegato, il consiglio può e deve ratificarla o correggerla, dandone atto. Per i consiglieri non esecutivi che si accorgano tardi della situazione, la strada è quella indicata dalla Cassazione: chiedere informazioni per iscritto, sollecitare l’avocazione, mettere a verbale il dissenso. Sono atti che non cancellano il passato ma delimitano la responsabilità futura, e che la giurisprudenza valorizza espressamente.

Non si recupera il tempo perduto quando l’insolvenza è diventata irreversibile. È la conclusione più dura di questa guida e va detta senza giri di parole: se non c’è più prospettiva di riequilibrio, la composizione negoziata non è la strada, le misure protettive non vengono confermate o vengono revocate, e insistere significa soltanto consumare le ultime risorse. Ma “non si recupera la continuità” non significa “non si può fare nulla”: significa che il campo si sposta. Restano gli strumenti liquidatori negoziali e concorsuali, resta — dove ne ricorrono i presupposti — il concordato semplificato all’esito di una composizione negoziata regolarmente conclusa, restano gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per l’imprenditore sotto soglia e per le persone fisiche che hanno prestato garanzie, e resta l’esdebitazione. In molti casi, l’obiettivo realistico non è più salvare l’impresa: è chiudere in modo ordinato, limitare l’esposizione personale e ricostruire dopo. Sono percorsi tecnici, con presupposti precisi, e la loro percorribilità va verificata su documenti — non su impressioni.

Un’ultima avvertenza. Chi si accorge di aver sbagliato tende a due reazioni opposte e ugualmente dannose: la paralisi, che aggrava tutto, e la fuga in avanti, che produce atti affrettati destinati a essere contestati. La reazione corretta è la terza: fermarsi un giorno, mettere in fila i documenti, e decidere sulla base di un quadro completo.


Le domande di chi teme di aver sbagliato

“Ho ricevuto la segnalazione dell’INPS e non ho fatto nulla per otto mesi. Sono automaticamente responsabile?” No. Non esiste alcuna sanzione automatica collegata all’inerzia dopo la segnalazione, e la responsabilità richiede sempre un danno e un nesso causale. Ma quella segnalazione ha fissato una data di conoscenza qualificata, e da quella data si misureranno tutte le decisioni successive. La priorità, oggi, è documentare cosa è accaduto in quegli otto mesi e assumere ora una decisione motivata.

“Il mio sindaco mi ha mandato la segnalazione e io ho risposto che stavamo valutando. Il termine è scaduto. È tardi?” Non necessariamente. Il termine dell’art. 25-octies serve a scandire il dialogo tra organi, non a determinare decadenze processuali. Nulla impedisce di integrare oggi il riscontro con un documento completo. Ciò che conta è che alla risposta segua un comportamento coerente e verificabile entro tempi brevi.

“La mia S.r.l. non ha il collegio sindacale, solo il revisore. Le segnalazioni non mi riguardano, giusto?” Sbagliato, e questo è uno degli equivoci più diffusi dopo il correttivo-ter. Dal 28 settembre 2024 l’obbligo di segnalazione interna dell’art. 25-octies grava anche sul soggetto incaricato della revisione legale. Se la società ha un revisore, il circuito della segnalazione interna è attivo.

“Non ho ricevuto nessuna segnalazione da nessun ente. Vuol dire che sono a posto?” No, e questo è il punto più pericoloso di tutti. Il sistema non prevede più sanzioni per il creditore pubblico che ometta o ritardi la segnalazione, quindi il silenzio non certifica nulla. Le soglie dell’art. 25-novies vanno monitorate autonomamente, perché le stesse esposizioni figurano tra i segnali dell’art. 3, comma 4, CCII che l’impresa deve rilevare per conto proprio.

“Ho firmato i verbali senza leggerli davvero: ero un consigliere di facciata. Posso difendermi?” La difesa esiste, ma non passa dalla facciata. Il nuovo art. 2381-ter, comma 4, c.c. tutela il ragionevole affidamento sulle informazioni ricevute, e la Cassazione esclude una responsabilità puramente oggettiva del delegante. Ciò che non protegge nessuno è non aver mai chiesto nulla a fronte di segnali percepibili. La posizione va ricostruita documento per documento: cosa è stato messo a disposizione, cosa è stato chiesto, cosa è stato risposto.

“La società è già in liquidazione giudiziale e mi è arrivata la citazione del curatore. Ha senso difendersi?” Sì, e su più fronti. Il danno non coincide automaticamente con la differenza tra attivo e passivo — lo hanno stabilito le Sezioni Unite — e il criterio dei netti patrimoniali ammette prova contraria. Vanno verificati il momento esatto in cui si è verificata la causa di scioglimento, la corretta ricostruzione contabile, il perimetro temporale della carica e, oggi, anche il rispetto del termine di decadenza biennale introdotto dal D.Lgs. 47/2026 all’art. 2394-bis c.c.


Gli errori davanti ai giudici

Questa è la rassegna delle pronunce che documentano, una per una, cosa è successo a chi ha commesso gli errori descritti. Gli estremi sono riportati per intero; i principi sono riformulati.

1. Cassazione civile, Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36365. Grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del risultato economico e della continuità aziendale, ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. come modificato dal Codice della crisi e in coerenza con l’art. 41 Cost.; l’insindacabilità delle scelte gestorie si riduce quando manchi del tutto una pianificazione. Rilevanza: è la pronuncia che sposta l’organizzazione dall’area della libertà imprenditoriale a quella del dovere.

2. Cassazione civile, Sezioni Unite, 6 maggio 2015, n. 9100. Il danno risarcibile non può identificarsi automaticamente nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale: occorre allegare un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a produrre il pregiudizio, e verificare il nesso causale. Rilevanza: è il limite che ancora oggi delimita lo spazio difensivo dell’amministratore convenuto.

3. Cassazione civile, Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069. La differenza dei netti patrimoniali e il deficit patrimoniale complessivo, introdotti dall’art. 2486, comma 3, c.c., sono criteri legali di liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., applicabili anche ai giudizi già pendenti, salvo che siano dedotti elementi che giustifichino un criterio diverso più aderente al caso concreto. Rilevanza: è la ragione per cui il ritardo si traduce quasi meccanicamente in una cifra.

4. Cassazione civile, Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30851. Conferma l’impianto dei criteri differenziali per la quantificazione del danno da mala gestio nell’ambito delle azioni di responsabilità esercitate in sede concorsuale. Rilevanza: consolida il quadro entro cui il curatore costruisce la propria domanda.

5. Cassazione civile, Sez. I, n. 11880/2026. In presenza di scritture contabili mancanti o irregolari, torna applicabile il criterio equitativo del deficit complessivo, non potendosi determinare i netti patrimoniali. Rilevanza: la contabilità disordinata non attenua la posizione dell’amministratore, la aggrava.

6. Cassazione civile, Sez. I, 31 agosto 2016, n. 17441. La responsabilità dell’amministratore delegante non deriva da una generica omessa vigilanza, che si tradurrebbe in responsabilità oggettiva, ma dalla violazione del dovere di agire informati, che si alimenta sia delle informazioni dovute dai delegati sia di quelle acquisibili di propria iniziativa. Rilevanza: è il paradigma con cui si valuta oggi il “ragionevole affidamento” dei non esecutivi.

7. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10739. Gli amministratori privi di deleghe che, a fronte di segnali di allarme, omettano di attivarsi con la diligenza richiesta dalla carica rispondono in solido con i delegati del danno cagionato. Rilevanza: smonta la difesa del consigliere che sostiene di non essere stato informato senza aver mai chiesto nulla.

8. Cassazione civile, ordinanza n. 5060/2024. L’attività di vigilanza dell’organo di controllo deve tradursi in una segnalazione tempestiva del pericolo di danno derivante dalla condotta gestoria. Rilevanza: chiarisce che il dovere del sindaco non si esaurisce nel rilevare, ma include il segnalare.

9. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 27801/2025. In materia di vigilanza su intermediari, non è sufficiente un’attivazione meramente interna: per andare esente da responsabilità l’organo di controllo deve provare di aver esercitato i propri poteri e di aver comunicato in modo puntuale, completo e tempestivo le anomalie riscontrate all’autorità di vigilanza. Rilevanza: fissa uno standard di condotta che orienta anche i contesti non vigilati.

10. Cassazione civile, Sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1390. Confermata la condanna in solido dei sindaci con gli amministratori per un’omissione macroscopica della dovuta vigilanza; i limiti risarcitori introdotti dalla legge n. 35/2025 non si applicano ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Rilevanza: chi conta sui nuovi tetti risarcitori deve prima verificare la collocazione temporale delle condotte contestate.

11. Cassazione civile, sentenza n. 24100/2026. L’obbligo di vigilanza previsto dall’art. 149 TUF attribuisce all’organo di controllo delle società quotate una funzione ampia, non riducibile a una verifica formale dell’operato degli amministratori; l’inerzia che consente il protrarsi di condotte illecite fonda responsabilità risarcitoria. Rilevanza: conferma la direzione sostanzialistica del controllo.

12. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997. La finestra di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, prevista dall’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, presuppone una composizione negoziata condotta per intero e non si attiva a seguito di rinuncia autonoma del debitore; la domanda di accesso proposta oltre termine è inammissibile. Rilevanza: primo precedente di legittimità sulla norma, chiude una scorciatoia molto utilizzata.

13. Tribunale di Catanzaro, sentenza 6 febbraio 2024. L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, tanto più grave nelle società non ancora in stato di crisi, perché è proprio lì che l’impresa rischia di passare inconsapevolmente dall’equilibrio alla perdita di continuità. Rilevanza: nega che l’obbligo organizzativo riguardi solo le imprese già in difficoltà.

14. Tribunale di Catania, pronuncia 8 febbraio 2023. La mancata predisposizione degli adeguati assetti integra una grave irregolarità sufficiente a giustificare la revoca degli amministratori e la loro sostituzione con un amministratore giudiziario. Rilevanza: mostra che il rimedio non è solo risarcitorio ma anche ablativo della carica.

15. Tribunale di Venezia, sentenza 10 maggio 2024, n. 1476. La mancata predisposizione di adeguati assetti e di piani previsionali non fonda un danno autonomo, ma opera come concausa della mancata tempestiva rilevazione di una situazione di crisi o insolvenza che avrebbe imposto l’accesso a uno strumento di regolazione. Rilevanza: spiega esattamente come l’inadempimento organizzativo entra nel giudizio di responsabilità.

16. Tribunale di Venezia, decreto 21 settembre 2023. L’adeguatezza degli assetti va valutata secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa: non esiste un modello universalmente valido. Rilevanza: nessuna impresa è troppo piccola per l’obbligo, ma nessuna deve dotarsi di strutture sproporzionate.

17. Tribunale di Bari, pronuncia 23 gennaio 2026. Il nesso causale tra violazione dell’obbligo organizzativo e danno può essere ricostruito in chiave organizzativa e sistemica: amministratori e organi di controllo non possono invocare l’assenza di segnali evidenti quando quei segnali sarebbero emersi da assetti adeguatamente strutturati. Rilevanza: innalza in modo sensibile lo standard probatorio richiesto alla difesa.

18. Tribunale di Milano, sez. specializzata in materia d’impresa, decreto 21 luglio 2024. Costituisce giusta causa di revoca del sindaco l’omessa vigilanza sugli assetti organizzativi della società o l’omesso scambio informativo con i revisori. Rilevanza: la sanzione per l’organo di controllo inerte può precedere di molto l’azione risarcitoria.

19. Tribunale di Milano, sez. crisi d’impresa, provvedimento 25 giugno 2025. La conferma delle misure protettive presuppone che il ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete. Rilevanza: chi accede senza documenti non ottiene protezione.

20. Tribunale di Bologna, ordinanza 19 maggio 2025, n. 1780. Ai fini della fruizione di un nuovo termine di misure protettive nell’ambito di una seconda composizione negoziata rileva la sussistenza di una situazione di crisi o insolvenza diversa da quella che aveva originato il primo percorso. Rilevanza: la protezione non si rinnova per la stessa crisi.

21. Tribunale di Monza, Terza Sezione Civile, decreto 17 marzo 2026. L’impresa che abbia già esaurito il termine massimo complessivo di misure protettive e cautelari nella composizione negoziata non può rigenerarlo avviando un secondo percorso diretto a fronteggiare la medesima crisi. Rilevanza: conferma che il tempo della protezione è una risorsa finita e non ripetibile.

22. Tribunale di Bergamo, decreto 24 febbraio 2022. Non è lo stato di liquidazione in sé a essere incompatibile con la composizione negoziata, bensì la sussistenza di un’insolvenza irreversibile e l’assenza di una concreta prospettiva di riequilibrio che consenta all’impresa di restare sul mercato. Rilevanza: definisce il confine oltre il quale il percorso non è più praticabile.

23. Tribunale di Milano, sentenza n. 3207/2026. Per affermare la responsabilità dei sindaci occorre provare la violazione dei doveri di vigilanza, la presenza di segnali percepibili, il mancato esercizio dei poteri di controllo e il nesso causale con il danno: la funzione dell’organo di controllo resta di controllo sull’amministrazione, non di gestione. Rilevanza: riequilibra il quadro e indica dove si costruisce la difesa dell’organo di controllo.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il lavoro dello Studio su questa materia ha due tagli distinti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto, verificare che cosa resta recuperabile. In concreto:

  1. Ricostruiamo la cronologia documentale della crisi: confrontiamo bilanci, situazioni infrannuali, estratti conto e scadenzari per individuare la data in cui gli squilibri erano oggettivamente rilevabili, che è il dato su cui si misurano tutte le responsabilità.
  2. Verifichiamo le soglie dell’art. 25-novies CCII ente per ente — INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione — calcolando anzianità dello scaduto e superamento dei parametri, e diciamo se l’impresa è sopra o sotto.
  3. Redigiamo il riscontro alla segnalazione dell’organo di controllo ex art. 25-octies, con situazione patrimoniale aggiornata, budget di cassa, elenco delle esposizioni e motivazione della scelta assunta, nel termine assegnato.
  4. Costruiamo il fascicolo degli assetti: mappa dei processi, procedure di rilevazione, test di sostenibilità del debito, calendario delle verifiche, verbali che ne diano atto — documentazione datata, opponibile e coerente con il criterio di proporzionalità.
  5. Riscriviamo gli atti di delega per escludere le decisioni sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi, oggi non delegabili ai sensi del nuovo art. 2381-bis c.c., e adeguiamo i verbali consiliari.
  6. Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con progetto di piano, e curiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive e cautelari e le eventuali proroghe.
  7. Conduciamo le trattative con banche, fornitori ed enti sotto la sorveglianza dell’esperto, predisponendo la documentazione informativa che il percorso richiede.
  8. Difendiamo amministratori e sindaci nelle azioni di responsabilità, contestando la ricostruzione del danno, il momento di verificazione della causa di scioglimento, il perimetro temporale della carica e i termini di decadenza applicabili.
  9. Attiviamo gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento per l’imprenditore sotto soglia, per il socio illimitatamente responsabile e per chi ha prestato garanzie personali, fino all’esdebitazione.
  10. Impostiamo, dove la continuità non è più recuperabile, l’uscita ordinata: valutiamo il concordato semplificato all’esito della composizione negoziata, gli accordi liquidatori e le alternative concorsuali, con l’obiettivo di contenere l’esposizione personale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto valuta la tempestività dell’accesso, la completezza dell’informazione e la percorribilità concreta del risanamento — e quindi sapere che cosa un’impresa deve portare al tavolo perché quel percorso non si chiuda in archiviazione. Altrettanto rilevante è la qualifica di cassazionista, perché quando l’errore è già stato commesso il terreno si sposta sull’azione di responsabilità, e la linea difensiva impostata nella fase stragiudiziale deve reggere in primo grado, in appello e, se necessario, davanti alla Corte di cassazione: la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa impostazione, evita le fratture argomentative che in questa materia si pagano care.

Lo staff multidisciplinare — avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso — è ciò che rende possibile tutto questo: la ricostruzione contabile e la difesa giuridica non procedono su binari separati, ma si controllano a vicenda dallo stesso fascicolo.


In conclusione

La risposta alla domanda da cui siamo partiti è, allora, articolata: non esiste un obbligo di autodenunciare la crisi, ma esiste un obbligo pieno di attrezzarsi per rilevarla e di reagire quando emerge; ed esistono obblighi di segnalazione che gravano su altri — organo di controllo, revisore, creditori pubblici qualificati, banche — e che fanno partire un orologio destinato a essere letto, un giorno, contro chi non si è mosso. Chi capisce questa distinzione in tempo ha ancora tutte le opzioni aperte. Chi la capisce dopo ne ha molte meno, e nessuna gratuita.

Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le competenze certificate dell’Avvocato vi corrispondono in modo diretto e verificabile: l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 copre esattamente il percorso in cui la crisi va fatta emergere e negoziata; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC coprono il versante delle imprese sotto soglia e delle garanzie personali che la crisi trascina con sé; la qualifica di avvocato cassazionista, unita al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, copre il momento in cui tutto questo diventa contenzioso. Non promettiamo esiti: analizziamo i numeri, verifichiamo le date, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino in fondo.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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