Nella grande maggioranza dei casi il lavoratore che esce male da un concordato preventivo non ha perso perché il suo credito era debole, ma perché non lo ha fatto valere nel momento e nella forma in cui la legge glielo consentiva. Il credito da lavoro, nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è il credito più protetto che esista: privilegio generale ai sensi dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., regola di priorità assoluta anche sul plusvalore da continuità, esclusione dalle misure protettive, limiti stringenti alla moratoria. Eppure è anche il credito che più spesso viene liquidato per una frazione del suo valore. La ragione è quasi sempre la stessa: chi ne è titolare crede che la protezione operi da sola.
L’esperienza insegna che gli errori si ripetono con una regolarità impressionante. Sono sei, e sono questi:
- Trattare le retribuzioni maturate dopo il deposito della domanda come se fossero debito da concorso, quando invece sono crediti prededucibili da pagare alle scadenze ordinarie.
- Sbagliare la data spartiacque e la collocazione del TFR, lasciando che una quota di credito prededucibile venga trascinata dentro il piano concordatario.
- Restare passivi convinti che esista uno “stato passivo” che tutela d’ufficio, mentre nel concordato la quantificazione parte dall’elenco redatto dal debitore.
- Accettare la falcidia o la degradazione del proprio credito contando sul Fondo di garanzia INPS, che oggi la Cassazione àncora alla misura consacrata nell’omologazione.
- Non leggere i tempi del piano, confondendo “pagamento integrale” con “pagamento immediato” e rinunciando così, senza saperlo, al diritto di voto.
- Firmare l’accordo sindacale in sede di trasferimento d’azienda senza misurare l’ampiezza della deroga all’art. 2112 c.c., cioè senza sapere quali crediti restano al cedente insolvente.
Lo Studio Monardo lavora sul punto di intersezione tra queste due materie. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa è l’abilitazione che consente di leggere un piano di concordato dall’interno — la costruzione del valore di liquidazione, il trattamento delle classi, la sostenibilità dei flussi — e non solo di subirlo come un documento già scritto. Al tempo stesso è avvocato cassazionista, il che significa che la contestazione di un credito di lavoro dentro una procedura concorsuale può essere seguita dalla stessa mano dal primo scritto difensivo fino all’ultimo grado di giudizio, senza il salto di continuità che in questa materia costa quasi sempre l’esito. È la combinazione di queste due qualifiche a rendere lo Studio adatto proprio al tema di questa guida.
📩 Se in questo momento la tua azienda ha depositato una domanda di concordato, o se sei un imprenditore che deve decidere come trattare i crediti dei propri dipendenti nel piano, non rimandare la verifica: scrivici oggi stesso — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
Errore n. 1 — Trattare le retribuzioni maturate dopo la domanda come debito da concorso
L’errore
L’azienda deposita il ricorso per l’accesso al concordato preventivo il 14 aprile. Il 27 aprile scade la mensilità di aprile e l’ufficio paghe blocca i bonifici: “siamo in concordato, i pagamenti sono sospesi, tutti i crediti confluiscono nel piano”. I dipendenti, che nel frattempo continuano a timbrare, attendono. Passano tre mesi. Quando qualcuno chiede spiegazioni, la risposta è che “deciderà il tribunale”.
È l’errore più diffuso in assoluto, e ha due facce: quella dell’impresa che sospende i pagamenti credendo di essere obbligata a farlo, e quella del lavoratore che accetta la sospensione credendo che sia inevitabile.
Perché è un errore
Perché confonde due categorie di crediti che il Codice della crisi tiene rigorosamente distinte. I crediti sorti prima dell’accesso alla procedura sono crediti concorsuali: entrano nel piano, subiscono le regole di distribuzione, votano. I crediti sorti in occasione o in funzione della procedura sono prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII: non entrano nel concorso, si pagano fuori dal piano e alle scadenze proprie.
La prestazione lavorativa resa dopo il deposito della domanda genera un credito che appartiene alla seconda categoria. Non c’è alcuna sospensione automatica dell’obbligo retributivo: l’art. 97, comma 13, CCII conferma la tendenziale insensibilità dei rapporti di lavoro rispetto all’ammissione del datore alla procedura, e l’art. 94 CCII lascia al debitore l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, con autorizzazione del tribunale solo per gli atti di straordinaria amministrazione. Pagare gli stipendi correnti di chi lavora non è un atto di straordinaria amministrazione: è gestione corrente.
Il punto che sfugge quasi sempre è che i crediti prededucibili vanno soddisfatti in pendenza di procedura secondo la scadenza prevista dalla legge o dal contratto. Non “alla fine”. Non “in percentuale”. Alla scadenza.
Le conseguenze
Per l’impresa, il mancato pagamento delle retribuzioni correnti è la via più rapida verso il fallimento del piano. Il commissario giudiziale rileva l’accumulo di debito prededucibile; la sostenibilità della continuità viene messa in discussione; si apre lo scenario dell’art. 106 CCII e, a valle, quello dell’apertura della liquidazione giudiziale. Un piano di concordato in continuità che si regge sul mancato pagamento degli stipendi correnti non è un piano risanabile: è un piano che sta consumando prededuzione e che, quando salterà, lascerà i lavoratori con un credito ancora più difficile da recuperare.
Per il lavoratore, la conseguenza è il tempo perso. Ogni mese di attesa è un mese in cui non si costituisce alcun titolo, non si interrompe alcun termine e non si attiva alcuna tutela. E il tempo, in queste procedure, è la risorsa che non torna.
Cosa fare invece
Se sei un lavoratore: il giorno successivo alla scadenza non pagata, chiedi per iscritto — con PEC o raccomandata — il pagamento della retribuzione maturata dopo la data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, qualificandola espressamente come credito prededucibile ai sensi dell’art. 6 CCII, e trasmetti copia della richiesta anche al commissario giudiziale, se nominato. Quella comunicazione fa tre cose insieme: costituisce in mora il datore, mette il commissario nella condizione di rilevare l’inadempimento nella propria relazione, e crea la prova documentale della qualificazione del credito.
Se sei l’imprenditore: le retribuzioni correnti vanno inserite nel fabbisogno prededucibile del piano fin dalla prima bozza, e devono essere coperte dai flussi. Se non lo sono, il problema non è di cassa: è di attestabilità del piano.
Il dettaglio che pochi conoscono
Pagare lo stipendio netto non basta. La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 1859 del 27 gennaio 2025, ha affermato che l’impresa ammessa al concordato in continuità — anche nella forma della domanda con riserva — che corrisponde le retribuzioni ai dipendenti in sede di prosecuzione dell’attività è tenuta a versare anche le ritenute fiscali e i relativi accessori su quelle retribuzioni, con un regime diverso da quello che riguarda le prestazioni anteriori. In altri termini: la retribuzione corrente è un costo lordo, non netto, e l’impresa che paga solo la parte netta sta accumulando un secondo debito prededucibile che nel piano non è stato previsto. È una delle voci che più frequentemente fa saltare i numeri di un concordato in continuità nel secondo anno di esecuzione.
Errore n. 2 — Sbagliare la data spartiacque e la collocazione del TFR
L’errore
Il lavoratore riceve dal consulente aziendale un prospetto: “credito complessivo 31.480 €, trattamento previsto dal piano 40%”. Legge la percentuale, si spaventa, e non legge la prima colonna — quella dove è indicato quanto di quei 31.480 € è stato collocato tra i crediti anteriori e quanto tra i prededucibili. Firma per presa visione. Ha appena accettato che l’intera somma, comprese le mensilità maturate dopo l’accesso alla procedura e l’intero TFR, venga trattata come debito concorsuale.
Perché è un errore
Perché lo spartiacque non è la data del licenziamento, né la data dell’omologazione, né la data in cui l’azienda ha “iniziato ad andare male”. È la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso alla procedura. Da quel momento in poi ogni prestazione resa genera credito prededucibile.
Il TFR merita un discorso a sé, perché è la voce su cui si concentra il maggior numero di errori di collocazione. Il trattamento di fine rapporto matura progressivamente, anno per anno, ai sensi dell’art. 2120 c.c., ma diventa esigibile solo alla cessazione del rapporto. Quando il rapporto prosegue dentro il concordato e cessa dopo, si pone la questione di come trattare la quota maturata durante la procedura: è il punto su cui la dottrina e la prassi si dividono da anni, con un orientamento che riconosce la natura prededucibile dell’intero TFR e un altro che la limita alla quota maturata dopo l’accesso alla procedura. Chi non solleva la questione la vede risolta d’ufficio nel modo più sfavorevole, cioè con l’intero TFR appiattito tra i crediti anteriori.
C’è poi un secondo profilo di collocazione, spesso ignorato: il perimetro del privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. non copre solo la retribuzione in senso stretto e il TFR, ma tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
Le conseguenze
La conseguenza è aritmetica e brutale. Su un credito complessivo di 31.480 €, se 6.200 € sono prededucibili e il resto è concorsuale con trattamento al 40%, il lavoratore incassa 6.200 € più 10.112 €, cioè 16.312 €. Se invece l’intera somma finisce nel concorso, incassa 12.592 €. La differenza — quasi 3.800 € — non dipende da come è andato il concordato: dipende esclusivamente da come è stato compilato l’elenco dei creditori, e da chi lo ha controllato.
Va aggiunto un effetto a catena di cui si parla poco: la collocazione errata si riflette anche a valle, perché la misura del credito che risulta dalla procedura condiziona ciò che sarà possibile ottenere in seguito, anche dal Fondo di garanzia. Su questo torneremo nell’errore n. 4.
Cosa fare invece
Prima di firmare qualunque prospetto, scomponi il credito in tre colonne: retribuzioni e ratei maturati prima della pubblicazione della domanda; retribuzioni e ratei maturati dopo; TFR, indicando separatamente la quota maturata prima e quella maturata dopo. Solo la prima colonna, e la parte di TFR anteriore, sono legittimamente soggette al trattamento concordatario. Tutto il resto va rivendicato come prededuzione, e va rivendicato per iscritto.
Se il prospetto aziendale non contiene questa distinzione, non è un prospetto: è una proposta. Va contestata al commissario giudiziale con una nota che indichi voce per voce l’importo, il periodo di maturazione e la collocazione rivendicata.
C’è poi una terza colonna che quasi nessuno compila, e che vale spesso una mensilità intera: quella della retribuzione dovuta per il mese immediatamente precedente il deposito del ricorso. È un credito tecnicamente anteriore — quindi destinato, in linea di principio, a subire il trattamento concordatario — ma il Codice della crisi gli riserva una corsia dedicata. L’art. 100 CCII consente infatti al debitore che presenta domanda di concordato, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, di chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali; e il secondo comma della stessa norma stabilisce espressamente che il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
È una previsione con una logica precisa: chi deve continuare a lavorare non può essere lasciato scoperto proprio sull’ultima mensilità prima dell’accesso alla procedura, perché quella scopertura è il modo più rapido per far collassare la continuità che il piano intende preservare. Ma è anche una previsione che opera solo su iniziativa del debitore: il tribunale non autorizza d’ufficio, e il lavoratore non ha uno strumento diretto per provocare l’istanza.
Il punto che sfugge quasi sempre è che l’autorizzazione non è un automatismo neppure quando l’istanza c’è. Il tribunale valuta, assunte se del caso sommarie informazioni, l’essenzialità della prestazione per la prosecuzione dell’attività e la funzionalità del pagamento ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; e la valutazione può concludersi con un rigetto quando l’istanza è generica o non documentata. Il Tribunale di Benevento, con il decreto del 29 marzo 2016, ha respinto proprio una richiesta di autorizzazione al pagamento anteriore in favore di due lavoratori, rilevando che l’alterazione della par condicio richiede al tribunale valutazioni specifiche sull’essenzialità della deroga e che la carenza di informazioni utili impedisce di compierle. È una pronuncia resa nel vigore della disciplina previgente, ma il criterio è rimasto: l’istanza vaga viene respinta, e con essa si perde la mensilità.
Sul piano operativo, questo significa due cose. Per l’impresa: l’istanza ex art. 100 CCII va depositata contestualmente alla domanda di accesso, non dopo, e va corredata dall’attestazione del professionista indipendente oppure dall’indicazione delle nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione — perché fino a concorrenza di quelle risorse l’attestazione non è richiesta. Per il lavoratore: verificare se l’istanza è stata proposta, e se non lo è stata, sollecitarla formalmente evidenziando la propria appartenenza al perimetro dell’attività di cui è prevista la continuazione. Una mensilità recuperata al 100% invece che al 40% è, su una retribuzione lorda di 2.180 €, una differenza di 1.308 € ottenuta con un’istanza che qualcun altro deve depositare ma che nessuno deposita se non gliela si chiede.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. può estendersi anche a somme che il lavoratore non riceve direttamente in busta paga. Il Tribunale di Bolzano, Sezione lavoro, con la sentenza n. 170 del 31 ottobre 2025, nel giudizio promosso dalla locale Cassa Edile contro una sentenza di omologazione, ha accertato la natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. degli importi dovuti a titolo di accantonamento, APE, Prevedi e TFR all’interno di una procedura di concordato preventivo, riformando sul punto la diversa qualificazione accolta nel provvedimento di omologa. È una pronuncia di merito, ma segnala un principio che vale ovunque esistano enti bilaterali e accantonamenti contrattuali: la retribuzione differita che transita da un ente non perde la sua natura retributiva, e con essa il privilegio. Nell’edilizia, nell’artigianato e in tutti i settori con casse contrattuali, verificare la collocazione di queste voci vale spesso più della trattativa sulla percentuale.
Errore n. 3 — Restare passivi credendo che esista uno “stato passivo” che tutela d’ufficio
L’errore
“Ho lavorato lì undici anni, sanno perfettamente quanto mi devono. Il tribunale verificherà.” È la frase che si sente più spesso, ed è la premessa dell’errore più costoso di tutti. Il lavoratore attende la comunicazione, non la riceve, oppure la riceve e non la esamina; non partecipa; non contesta; e scopre l’importo che gli è stato riconosciuto solo quando il concordato è ormai omologato.
Perché è un errore
Perché nel concordato preventivo non esiste il procedimento di verifica dei crediti che caratterizza la liquidazione giudiziale. Non c’è un giudice delegato che, in contraddittorio, ammette o esclude i crediti formando uno stato passivo con efficacia endoconcorsuale. C’è invece un elenco dei creditori redatto dal debitore, che il commissario giudiziale verifica e sul quale svolge le proprie valutazioni ai fini della relazione e del voto, ma che non nasce da un accertamento giudiziale in contraddittorio con ciascun creditore.
Questo significa che il numero che compare accanto al tuo nome è, in origine, il numero che ha scritto la tua azienda. Se è sbagliato per difetto, se una voce manca, se la collocazione è errata, nessuno lo correggerà spontaneamente. La legge mette a disposizione gli strumenti — la contestazione al commissario, la richiesta di ammissione al voto per l’importo corretto, l’opposizione all’omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII, l’azione ordinaria davanti al giudice del lavoro per ottenere un titolo — ma sono tutti strumenti che si attivano su iniziativa dell’interessato.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è che l’omologazione cristallizza: ai sensi dell’art. 117 CCII il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non hanno partecipato e quelli che hanno votato contro. Dopo l’omologazione, il credito vale quello che il piano dice che vale, e la finestra per discuterne si è chiusa.
Non è tutto. La quantificazione operata nella procedura produce effetti anche fuori da essa. La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 23620 del 20 agosto 2025, ha ribadito che l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR — in sede di ammissione al passivo o in un titolo esecutivo conseguito verso il datore di lavoro — è la modalità necessaria per individuare la misura dell’intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro. Nella stessa direzione, la Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025, ha confermato che il Fondo non è tenuto ad alcun pagamento in assenza di un titolo che certifichi l’esistenza e l’entità del credito. Chi resta passivo nel concordato non perde solo la partita con l’azienda: si presenta senza titolo anche davanti all’INPS.
Cosa fare invece
Appena hai notizia del deposito della domanda — dalla comunicazione del debitore, dalla pubblicazione nel registro delle imprese o dall’avviso del commissario — chiedi copia dell’elenco dei creditori nella parte che ti riguarda, confronta ogni voce con le tue buste paga e trasmetti al commissario giudiziale una contestazione scritta e analitica, allegando i documenti. È un atto che non richiede formalità particolari, ma va fatto prima dell’adunanza o comunque prima della scadenza del termine per il voto, perché è in quella fase che il commissario forma le proprie determinazioni sull’ammissione al voto e sull’importo.
Se la contestazione non produce effetti, il passo successivo è duplice: l’esercizio del voto per l’importo corretto e, se il piano resta pregiudizievole, l’opposizione all’omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII. In parallelo, quando l’importo è controverso, l’azione davanti al giudice del lavoro per il titolo resta lo strumento che mette al riparo anche dai problemi successivi con il Fondo.
Il dettaglio che pochi conoscono
I diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dal perimetro delle misure protettive. L’art. 54, comma 7, CCII sottrae infatti i crediti dei lavoratori al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari che le misure protettive comportano per gli altri creditori: è una scelta imposta dalla Direttiva UE 2019/1023 e recepita espressamente dal Codice. Il lavoratore, cioè, non è nella condizione di paralisi in cui si trovano gli altri creditori.
Ma questa finestra ha una durata precisa: si chiude con l’omologazione, perché da quel momento opera l’effetto obbligatorio dell’art. 117 CCII per tutti i creditori anteriori. È esattamente la fase in cui la maggior parte dei lavoratori sceglie di aspettare. Chi conosce questa asimmetria la usa; chi non la conosce la scopre quando non serve più.
Errore n. 4 — Accettare la falcidia contando sul Fondo di garanzia INPS
L’errore
Il consulente aziendale, in assemblea, rassicura: “il piano prevede il 55% del TFR, ma non preoccupatevi, il resto lo prende l’INPS dal Fondo di garanzia, il Fondo paga sempre tutto”. Su questa base i lavoratori accettano non solo la riduzione dell’importo, ma in alcuni casi anche la degradazione del credito da privilegiato a chirografario, che rende il piano più facile da approvare. Firmano. Un anno dopo presentano domanda al Fondo e si vedono liquidare il 55%.
Perché è un errore
Perché la rassicurazione si fonda su una premessa vera — l’obbligazione del Fondo è autonoma rispetto a quella del datore di lavoro — dalla quale però si trae una conseguenza falsa. Che l’obbligazione sia autonoma non significa che sia illimitata o svincolata dall’accertamento compiuto nella procedura concorsuale.
L’art. 2 della L. 297/1982 costruisce l’intervento del Fondo su due presupposti congiunti: l’insolvenza del datore di lavoro e l’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede concorsuale. Il secondo presupposto è quello che quasi nessuno legge. Il Fondo non paga “il TFR”: paga il TFR nella misura in cui risulta accertato nel titolo formatosi nella procedura. E nel concordato preventivo quel titolo è la pronuncia di omologazione.
Le conseguenze
La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 29754 del 2025, ha affermato il principio secondo cui la falcidia di parte del credito per TFR pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto alla prestazione nei confronti del Fondo di garanzia ex art. 2 L. 297/1982, proprio perché quella norma correla l’intervento del Fondo non solo all’insolvenza, ma anche alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e consacrata nel provvedimento di omologa. Nella stessa decisione la Corte ha però respinto la tesi più radicale dell’INPS: il pregiudizio arrecato al diritto di surroga dell’ente non fa venire meno il diritto alla prestazione previdenziale, perché la surroga è conseguenza e non presupposto dell’intervento del Fondo.
Tradotto: chi accetta la falcidia non perde il diritto al Fondo, ma perde la parte di credito che ha accettato di perdere — e la perde due volte, verso l’azienda e verso l’INPS.
Va detto con onestà che sul punto la giurisprudenza non è pacifica. La Corte d’Appello di Milano, Sezione lavoro, con la pronuncia n. 16 del 4-5 febbraio 2025, ha affermato la tesi opposta: l’autonomia dell’obbligazione previdenziale gravante sul Fondo impedirebbe all’INPS di opporre ai lavoratori la falcidia concordataria, con conseguente obbligo di pagamento integrale del TFR. Nel caso deciso il piano prevedeva il 65,9%. È un orientamento di merito autorevole e recente, ma che si colloca in contrasto con l’indirizzo di legittimità: chi costruisce una strategia contando sulla tesi milanese deve sapere che sta scommettendo su un contrasto ancora aperto, e deve prepararsi al giudizio di legittimità fin dal primo grado.
Cosa fare invece
La regola operativa è una sola: non accettare mai una falcidia del credito da lavoro sul presupposto che “tanto interviene il Fondo”. Il Fondo interviene per l’insolvenza del datore, non per compensare le rinunce del lavoratore. Prima di esprimere qualunque adesione, va verificato che il piano rispetti l’art. 84, comma 7, CCII, che nel concordato in continuità impone per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente. È l’unica eccezione alla regola di priorità relativa introdotta dall’art. 84, comma 6: sul plusvalore da continuità i crediti dei lavoratori non possono essere scavalcati.
Se il piano falcidia il credito di lavoro pur essendo un concordato in continuità con flussi eccedenti il valore di liquidazione, l’anomalia non è negoziale ma strutturale, e va fatta valere in sede di opposizione all’omologazione, non in assemblea sindacale.
Ed è qui che il presidio tecnico conta. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: verifica se il trattamento riservato ai crediti di lavoro rispetta il vincolo dell’art. 84, comma 7, CCII e imposta la contestazione con la consapevolezza che, su un contrasto giurisprudenziale ancora aperto come quello sul Fondo di garanzia, la partita può doversi chiudere davanti alla Corte di cassazione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Nel concordato preventivo l’accesso al Fondo di garanzia decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologazione, o della sentenza che decide su eventuali opposizioni o impugnazioni. Non dalla cessazione del rapporto, non dall’apertura della procedura. È un dato che ha una ricaduta pratica pesante sulla prescrizione: chi lascia decorrere il quinquennio dalla cessazione del rapporto senza compiere atti interruttivi, confidando che la procedura “congeli” tutto, può trovarsi con il diritto verso il Fondo compromesso a prescindere dall’esito del concordato. La Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025, ha ricordato che il diritto verso il Fondo — per il TFR e per le ultime tre mensilità — è un diritto di credito a prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo, che si perfeziona al verificarsi dell’insolvenza del datore e dell’accertamento dell’esistenza e della misura del credito. Autonomo nella natura, condizionato nella misura: è questa doppia faccia che rende l’errore così facile da commettere.
Errore n. 5 — Non leggere i tempi del piano: “integrale” non vuol dire “subito”
L’errore
Il piano prevede il pagamento integrale dei crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. I lavoratori leggono “integrale”, tirano un sospiro di sollievo e non si presentano al voto, convinti che il loro credito sia al sicuro e che comunque, essendo pagati per intero, non abbiano diritto di votare. L’omologazione arriva. Poi arriva il calendario dei pagamenti: prima rata a sei mesi dall’omologazione, saldo a diciotto.
Perché è un errore
Perché nel concordato la variabile decisiva non è solo quanto si prende, ma quando. Un credito pagato integralmente a due anni vale, in termini finanziari, sensibilmente meno dello stesso credito pagato entro trenta giorni — e soprattutto sconta un rischio di esecuzione che due anni di distanza rendono tutt’altro che teorico.
Il Codice della crisi conosce bene questa differenza e la traduce in regole precise. L’art. 86 CCII consente al piano di concordato in continuità di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione, ma per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. il limite è molto più stretto rispetto agli altri privilegiati: la dilazione non può eccedere i sei mesi dall’omologazione. È una tutela specifica, voluta dalla Direttiva Insolvency e recepita dal legislatore italiano proprio in ragione della natura alimentare della retribuzione.
C’è però un secondo livello, che è quello dove si consuma l’errore. Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria quando il pagamento sia previsto oltre centottanta giorni dall’omologazione, termine che per i crediti dei lavoratori per retribuzioni assistiti da privilegio generale si riduce a trenta giorni. E i creditori privilegiati soddisfatti in denaro oltre quei termini non sono più creditori “non pregiudicati”: acquistano il diritto di voto per l’intero credito.
Le conseguenze
La conseguenza è che il lavoratore il cui credito è previsto in pagamento oltre trenta giorni dall’omologazione ha diritto di voto, deve essere collocato in una classe apposita, e se non lo è il piano presenta un vizio che incide sulla regolarità della formazione delle maggioranze. Chi non se ne accorge non rinuncia soltanto a un’espressione di dissenso: rinuncia al peso specifico che il proprio credito avrebbe avuto nella determinazione del risultato del voto, e rinuncia a una delle poche censure realmente efficaci in sede di opposizione all’omologazione.
C’è poi una conseguenza economica meno visibile. Una moratoria di sei mesi su un credito di 24.700 € significa sei mesi di mancato incasso; se il concordato viene risolto nel frattempo per inadempimento, quel credito torna a essere un credito verso un’impresa che a quel punto è quasi sempre destinata alla liquidazione giudiziale, con prospettive di recupero radicalmente peggiori.
Cosa fare invece
Prima di qualunque valutazione sulla percentuale, cerca nel piano tre informazioni e mettile per iscritto: la data prevista per il primo pagamento ai creditori dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.; l’esistenza o meno di una classe dedicata ai crediti di lavoro; l’indicazione espressa del valore di liquidazione. Sono i tre dati che dicono se il piano è conforme o se è aggredibile.
Se il pagamento è previsto oltre trenta giorni dall’omologazione e non esiste una classe dedicata ai lavoratori, la contestazione va sollevata subito al commissario giudiziale e, se necessario, riproposta come motivo di opposizione all’omologazione. Se il pagamento è previsto oltre sei mesi, la violazione del limite dell’art. 86 CCII è ancora più netta.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il “valore di liquidazione” non è un dato discrezionale che il debitore può comprimere per far apparire più generoso il trattamento offerto. Con il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) il legislatore ne ha introdotto una definizione normativa proprio per rendere più oggettivo il parametro, e la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22169 del 2024, ha chiarito che il surplus generato dalla continuità non può essere trattato come finanza esterna liberamente distribuibile: resta patrimonio del debitore, soggetto al divieto di alterazione delle cause di prelazione salvo quanto la legge espressamente consente. Poiché per i crediti dei lavoratori l’art. 84, comma 7, CCII impone il rispetto della graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, la stima del valore di liquidazione è il punto in cui si decide, nei fatti, quanto i dipendenti prenderanno. Contestare la percentuale senza contestare la stima significa discutere del risultato senza toccare la formula.
Errore n. 6 — Firmare l’accordo sindacale nel trasferimento d’azienda senza misurare la deroga all’art. 2112 c.c.
L’errore
Il concordato è in continuità indiretta: l’azienda verrà ceduta a un soggetto terzo che assorbirà il personale. Nel corso della consultazione sindacale viene raggiunto un accordo “per la salvaguardia dell’occupazione”. I lavoratori firmano con sollievo: il posto è salvo. Nessuno chiede quale sia la sorte dei crediti maturati prima del trasferimento, e nessuno verifica se l’accordo incida sull’anzianità, sul trattamento retributivo o sull’orario.
Perché è un errore
Perché nel trasferimento d’azienda in contesto concorsuale l’art. 2112 c.c. non opera con la pienezza che il lavoratore dà per scontata, e l’ampiezza della deroga cambia radicalmente a seconda della norma applicabile.
L’art. 47, comma 4-bis, della L. 428/1990 — nel testo sostituito dall’art. 368, comma 4, lett. b), del Codice della crisi — stabilisce che, se nel corso delle consultazioni si raggiunge un accordo con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l’art. 2112 c.c. trova applicazione, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo per quanto attiene alle condizioni di lavoro. È l’ipotesi che ricorre, tra le altre, quando vi sia stata la dichiarazione di apertura di un concordato preventivo in regime di continuità indiretta con trasferimento successivo all’apertura. La deroga, qui, non tocca il principio di continuità del rapporto: consente all’accordo di rimodulare le condizioni — anzianità, trattamento economico, orario.
Il comma 5 dello stesso art. 47 disegna invece un regime assai più incisivo, che riguarda i trasferimenti relativi a imprese per le quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero liquidazione coatta amministrativa, quando la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. In quel perimetro l’accordo sindacale può spingersi fino a escludere la responsabilità solidale del cessionario per i crediti maturati presso il cedente.
La differenza tra i due commi non è tecnica: è la differenza tra conservare o perdere il debitore solidale per il proprio TFR pregresso.
Le conseguenze
La conseguenza più grave è che il lavoratore ceduto può ritrovarsi con il rapporto salvo e il credito pregresso perso, perché quel credito resta integralmente a carico del cedente — cioè dell’impresa in concordato — senza alcuna possibilità di rivalersi sull’acquirente. Ed è esattamente lo scenario in cui la percentuale prevista dal piano diventa l’unico numero che conta.
Non manca, per la verità, una tutela di chiusura: il Codice della crisi ha disciplinato espressamente l’intervento del Fondo di garanzia nei trasferimenti che riguardano imprese assoggettate a queste procedure, con la data del trasferimento che equivale a data di cessazione del rapporto anche ai fini dell’individuazione dei crediti diversi dal TFR garantiti dal Fondo. Ma si torna al problema dell’errore n. 4: la misura dell’intervento resta legata all’accertamento del credito, e la giurisprudenza di legittimità la àncora alla quantificazione consacrata nell’omologazione.
Per chi non passa al cessionario, infine, l’art. 47, comma 6, riconosce un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate entro un anno dal trasferimento; ma per quei lavoratori, se assunti successivamente, l’art. 2112 c.c. non trova applicazione.
Cosa fare invece
Prima di firmare, individua con certezza sotto quale comma dell’art. 47 si colloca l’operazione: continuità indiretta con trasferimento successivo all’apertura del concordato (comma 4-bis) oppure concordato liquidatorio senza prosecuzione dell’attività (comma 5). È la prima domanda da porre in sede di consultazione, e la risposta va messa a verbale.
Il secondo passaggio è pretendere che l’accordo distingua espressamente il trattamento dei crediti pregressi da quello delle condizioni di lavoro future. Un accordo che tace sui crediti pregressi non è neutro: in regime di comma 5 il silenzio pesa a sfavore del lavoratore. E poiché le deroghe non sono automatiche ma dipendono dal contenuto dell’accordo raggiunto nella procedura sindacale, è proprio in quella sede — non dopo — che si decide.
Il dettaglio che pochi conoscono
La compatibilità del concordato preventivo liquidatorio con il regime derogatorio dell’art. 47 non è un dato scontato, ed è stata costruita dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31946 del 2019, ne ha affermato la compatibilità con i requisiti richiesti dalla norma; e la stessa Corte, con la sentenza n. 24691 del 14 settembre 2021, ha fornito un contributo decisivo alla delimitazione dei rispettivi ambiti applicativi dei commi 4-bis e 5. Sapere che il confine è di elaborazione giurisprudenziale significa sapere che è un confine discutibile: nei casi limite — continuità dichiarata ma di fatto interrotta, affitto d’azienda ponte, cessione a soggetto riconducibile alla compagine originaria — la qualificazione dell’operazione è terreno di contestazione, non un dato acquisito.
Gli errori in cifre
Le percentuali dei piani concordatari si discutono in assemblea; gli importi si calcolano. Di seguito tre simulazioni costruite su dati verosimili, che servono solo a dimostrare l’ordine di grandezza degli errori descritti. Non sono casi reali né casi trattati dallo Studio: sono esercizi dimostrativi.
Simulazione 1 — L’errore di collocazione (errore n. 2). Ipotesi: domanda di concordato in continuità pubblicata nel registro delle imprese il 9 marzo. Lavoratore con credito complessivo di 31.480 €, così composto: 12.900 € di retribuzioni e ratei anteriori al 9 marzo; 6.200 € di retribuzioni maturate tra il 9 marzo e la cessazione del rapporto; 12.380 € di TFR, di cui 11.640 € maturati prima del 9 marzo. Piano che prevede il 40% ai privilegiati falcidiati. Scenario A — collocazione corretta: 6.200 € in prededuzione (pagati alle scadenze) + 740 € di TFR post-domanda in prededuzione + 24.540 € in concorso al 40% = 9.816 €. Totale: 16.756 €. Scenario B — tutto trattato come credito anteriore: 31.480 € × 40% = 12.592 €. Differenza: 4.164 €, prodotta esclusivamente dalla mancata contestazione dell’elenco dei creditori.
Simulazione 2 — L’errore della falcidia “tanto paga l’INPS” (errore n. 4). Ipotesi: TFR maturato pari a 18.300 €. Il piano offre il 55%, con degradazione a chirografo della parte residua, e il lavoratore aderisce. Omologazione pubblicata il 22 ottobre. Scenario A — adesione alla falcidia: dal concordato 10.065 €. Domanda al Fondo di garanzia presentata il mese successivo: applicando l’indirizzo di Cass. sez. lav. n. 29754/2025, il Fondo è tenuto nella misura consacrata nell’omologa, quindi nulla oltre quanto già riconosciuto. Recupero: 10.065 €. Scenario B — opposizione all’omologazione per violazione dell’art. 84, comma 7, CCII, in un concordato in continuità con flussi eccedenti il valore di liquidazione: se l’opposizione trova accoglimento e il trattamento viene ricondotto al rispetto della graduazione, il credito privilegiato non subisce lo stralcio. Recupero potenziale: 18.300 €. Differenza teorica: 8.235 €. Il dato da trattenere non è la cifra, ma il fatto che i due scenari si separano in una singola udienza.
Simulazione 3 — L’errore sui tempi (errore n. 5). Ipotesi: credito privilegiato da lavoro di 24.700 €, concordato in continuità, omologazione il 4 giugno. Piano A: pagamento integrale entro trenta giorni dall’omologazione. Il credito non è pregiudicato dai tempi, non è richiesta una classe dedicata, il lavoratore incassa 24.700 € entro il 4 luglio. Piano B: pagamento integrale ma con moratoria di sei mesi, quindi entro il 4 dicembre. Il credito è previsto in pagamento oltre trenta giorni: la formazione di una classe dedicata è obbligatoria e il lavoratore acquista il diritto di voto per l’intero credito. Se la classe non è stata formata, il vizio incide sulla regolarità della formazione delle maggioranze ed è deducibile in opposizione all’omologazione. Piano C: pagamento previsto a diciotto mesi. Qui il limite dei sei mesi dell’art. 86 CCII per i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. risulta superato: la contestazione non riguarda l’opportunità del piano ma la sua conformità alla legge. Stesso importo, stessa percentuale, tre posizioni giuridiche completamente diverse.
La mappa degli errori
Ogni errore ha un momento preciso in cui si consuma e una finestra, più o meno ampia, in cui può ancora essere corretto. La tabella che segue serve a collocare la propria situazione: la colonna decisiva è l’ultima, perché indica se si è ancora in tempo. Va letta tenendo presente che la linea di frattura, per quasi tutti gli errori, è l’omologazione: prima di quel momento gli strumenti disponibili sono molti, dopo si riducono drasticamente e diventano straordinari.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza | Rimedio ancora possibile? |
|---|---|---|---|
| 1. Retribuzioni post-domanda trattate come debito concorsuale | Dal deposito della domanda in poi, a ogni scadenza non pagata | Credito prededucibile trascinato nel piano; per l’impresa, accumulo di prededuzione non prevista | Sì, anche dopo l’omologazione: la prededuzione non è soggetta al concorso e va fatta valere per intero |
| 2. Errata collocazione del TFR e delle voci a cavallo | Alla redazione dell’elenco dei creditori, prima dell’adunanza | Falcidia applicata a somme che non dovevano subirla | Parziale: agevole prima del voto, molto più difficile dopo l’omologa |
| 3. Passività totale nella procedura | Tra la pubblicazione della domanda e il termine per il voto | Credito cristallizzato nella misura indicata dal debitore; assenza di titolo anche verso il Fondo | Parziale: dopo l’omologa resta l’azione per il titolo, ma la misura è ormai vincolata |
| 4. Adesione alla falcidia contando sul Fondo INPS | All’espressione del voto o all’adesione a un accordo | Prestazione del Fondo ancorata alla misura consacrata nell’omologa | Parziale: esiste un contrasto giurisprudenziale aperto, ma va coltivato fino in Cassazione |
| 5. Mancata verifica dei tempi e delle classi | Alla lettura del piano, prima del voto | Rinuncia inconsapevole al diritto di voto e a una censura efficace in opposizione | Sì, fino all’opposizione all’omologazione; no dopo |
| 6. Firma dell’accordo sindacale senza misurare la deroga | Durante la consultazione ex art. 47 L. 428/1990 | Perdita del cessionario come debitore solidale per i crediti pregressi | Molto limitato: l’accordo, una volta concluso, è difficilmente aggredibile |
La checklist preventiva
Prima di firmare qualunque documento, esprimere qualunque voto o aderire a qualunque accordo, verifica una per una queste dodici voci. Ognuna è un’azione concreta, non una raccomandazione generica: se non sai rispondere a una di esse, quella è la prima cosa da fare.
- [ ] Ho individuato la data esatta di pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese, e non la data del ricorso o quella del decreto.
- [ ] Ho scomposto il mio credito in due blocchi separati — maturato prima e maturato dopo quella data — con i relativi importi.
- [ ] Ho separato la quota di TFR maturata prima da quella maturata dopo, calcolandole sulla base delle rivalutazioni annuali dell’art. 2120 c.c.
- [ ] Ho verificato che tutte le voci retributive differite siano incluse: mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti, indennità di cessazione, accantonamenti presso enti bilaterali o casse contrattuali.
- [ ] Ho chiesto e ottenuto copia della parte dell’elenco dei creditori che mi riguarda e l’ho confrontata voce per voce con le buste paga.
- [ ] Ho verificato se il concordato è in continuità o liquidatorio, perché da questo dipende l’applicabilità dell’art. 84, comma 7, CCII.
- [ ] Ho individuato nel piano l’indicazione del valore di liquidazione e la sua motivazione.
- [ ] Ho verificato la data prevista per il primo pagamento ai creditori assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c.
- [ ] Ho verificato se esiste una classe dedicata ai crediti di lavoro e, in caso negativo, se il pagamento è previsto oltre trenta giorni dall’omologazione.
- [ ] Ho verificato se sono ammesso al voto e per quale importo, controllando che la somma corrisponda a quella da me rivendicata e non a quella indicata dal debitore.
- [ ] Ho verificato se è stata depositata un’istanza ex art. 100, comma 2, CCII per il pagamento della mensilità antecedente il deposito del ricorso e, in caso negativo, l’ho sollecitata per iscritto.
- [ ] Ho trasmesso al commissario giudiziale una contestazione scritta su ogni voce discordante, con documenti allegati e prova dell’invio.
- [ ] Se è in corso un trasferimento d’azienda, ho messo a verbale sotto quale comma dell’art. 47 L. 428/1990 si colloca l’operazione e quale sorte l’accordo riserva ai crediti pregressi.
Conserva questa lista compilata insieme alle buste paga e alla corrispondenza: nella fase di opposizione all’omologazione, la documentazione delle contestazioni tempestive è spesso l’elemento che distingue una censura fondata da una lamentela tardiva.
E se l’errore l’ho già fatto?
Chi arriva a questa sezione dopo aver riconosciuto la propria situazione in uno dei sei errori descritti non deve leggerla come una consolazione. Alcuni errori si riparano, altri no, e la differenza dipende quasi sempre da un solo dato: se l’omologazione è già intervenuta.
Se la procedura è ancora aperta, quasi tutto è recuperabile. Fino al termine per il voto è possibile contestare l’elenco dei creditori, chiedere la rettifica dell’importo, rivendicare la collocazione in prededuzione delle voci maturate dopo la domanda, sollevare la questione della classe mancante. Anche dopo il voto, e fino all’udienza di omologazione, resta lo strumento dell’opposizione ai sensi dell’art. 48 CCII, che consente di portare davanti al tribunale sia le censure sulla regolarità della procedura sia quelle sul rispetto dei vincoli distributivi dell’art. 84 CCII. Non aver contestato prima non preclude l’opposizione: la preclude solo il decorso del termine.
Se l’omologazione è intervenuta, una via resta comunque aperta ed è quella dei crediti prededucibili. L’errore n. 1 — le retribuzioni maturate dopo il deposito della domanda trattate come debito concorsuale — è l’unico che si ripara integralmente anche a valle, perché il credito prededucibile non subisce il concorso e non è toccato dall’effetto obbligatorio dell’art. 117 CCII. Se le retribuzioni post-domanda sono state pagate in percentuale insieme a tutto il resto, quella parte è stata pagata male e va richiesta per intero.
Resta aperta anche la via del titolo. Quando la quantificazione operata nel concordato è errata perché una voce è stata omessa o calcolata male — non falcidiata, ma proprio non riconosciuta — l’azione davanti al giudice del lavoro conserva la sua funzione, sia per definire l’importo sia per costituire quel titolo che, come si è visto, è il presupposto per l’intervento del Fondo di garanzia.
Dove invece la preclusione è, nella sostanza, definitiva è nei due scenari di adesione consapevole: la falcidia accettata e l’accordo sindacale firmato in sede di trasferimento d’azienda. Sul primo fronte esiste ancora uno spiraglio, ma è uno spiraglio processuale: il contrasto tra l’indirizzo di legittimità che àncora la prestazione del Fondo alla misura consacrata nell’omologa e l’orientamento di merito che afferma l’obbligo di pagamento integrale è reale e non ancora composto. Coltivarlo significa mettere in conto un percorso che può arrivare fino alla Corte di cassazione, e impostarlo fin dal ricorso introduttivo con questa consapevolezza. Sul secondo fronte, l’accordo raggiunto nella procedura di consultazione è per definizione l’atto in cui l’autonomia collettiva ha esercitato il potere che la legge le riconosce: aggredirlo richiede vizi specifici, non un ripensamento sulla convenienza.
La regola che riassume tutto è una sola: più ci si avvicina all’omologazione, più gli strumenti si riducono e più diventano tecnici. Che è esattamente il motivo per cui la valutazione non va rimandata.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Non ho contestato nulla e il concordato è stato omologato la settimana scorsa: è finita?” Non necessariamente, ma la finestra si è ristretta molto. Va verificato prima di tutto se una parte del credito è prededucibile: quella parte non è toccata dall’omologazione e va richiesta per intero. Va poi verificato se i termini per il reclamo contro la sentenza di omologazione sono ancora pendenti, perché quello resta l’unico rimedio ordinario contro il provvedimento.
“Ho continuato a lavorare per otto mesi dopo il deposito della domanda e mi hanno pagato solo il 45% di quegli stipendi: è corretto?” No. Le retribuzioni maturate per prestazioni rese dopo l’accesso alla procedura sono crediti prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII e vanno pagate integralmente, alle scadenze di legge o di contratto. Il pagamento in percentuale di un credito prededucibile è un pagamento non dovuto in quella misura, e la differenza resta esigibile.
“In assemblea ci hanno detto che se non accettavamo la riduzione l’azienda sarebbe fallita e non avremmo preso nulla. Abbiamo firmato: potevamo fare diversamente?” Quella affermazione può essere vera o falsa, e non lo si stabilisce in assemblea: lo si stabilisce leggendo il valore di liquidazione indicato nel piano e verificando se il concordato è in continuità. Se lo è, e se ci sono flussi eccedenti il valore di liquidazione, l’art. 84, comma 7, CCII impone comunque il rispetto della graduazione per i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La domanda non è se l’alternativa fosse il fallimento, ma se il piano rispettasse quel vincolo.
“Ho fatto domanda al Fondo di garanzia e l’INPS mi ha liquidato solo la percentuale prevista dal concordato: posso oppormi?” Puoi, ed è una controversia oggi tutt’altro che chiusa. L’indirizzo espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 29754 del 2025 sostiene la posizione dell’INPS; l’orientamento della Corte d’Appello di Milano del febbraio 2025 sostiene la tua. Occorre valutare il caso concreto e mettere in conto un percorso lungo.
“Il mio rapporto è passato al nuovo proprietario e mi hanno detto che il TFR vecchio devo chiederlo alla società in concordato: è così?” Dipende dal comma dell’art. 47 L. 428/1990 sotto cui è stata collocata l’operazione e dal contenuto dell’accordo sindacale. Nei trasferimenti relativi a concordati liquidatori senza prosecuzione dell’attività l’accordo può escludere la responsabilità solidale del cessionario; nella continuità indiretta il regime è diverso. Va letto l’accordo, non il riassunto che ne è stato dato.
“Ho lasciato passare più di cinque anni dalla cessazione del rapporto senza fare nulla: il TFR è perso?” È il caso più delicato, perché entra in gioco la prescrizione, e nel concordato preventivo l’assenza di un procedimento di verifica dei crediti analogo a quello della liquidazione giudiziale rende meno agevole invocare gli effetti interruttivi che si producono in altre procedure. Vanno ricostruiti tutti gli atti potenzialmente interruttivi compiuti nel frattempo, comprese le comunicazioni scritte e le adesioni formalizzate nella procedura. Non è una risposta che si può dare senza vedere i documenti.
Gli errori davanti ai giudici
Quanto segue non è una rassegna teorica: è la documentazione di che cosa è accaduto, in concreto, a chi ha commesso ciascuno degli errori descritti. I principi sono riformulati; per il testo integrale si rinvia ai provvedimenti.
1. Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza n. 29754/2025. Chi accetta la riduzione del TFR nel concordato non può poi pretendere l’intero dal Fondo di garanzia: la Corte ha affermato che la falcidia pattuita in sede di concordato omologato condiziona la misura della prestazione dovuta dal Fondo ex art. 2 L. 297/1982, perché la norma lega l’intervento non solo all’insolvenza ma anche alla quantificazione del credito consacrata nell’omologa. È la pronuncia che rende l’errore n. 4 economicamente definitivo.
2. Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 23620 del 20 agosto 2025. Senza un accertamento della misura del TFR — l’ammissione al passivo o un titolo esecutivo verso il datore — non si individua la misura dell’intervento del Fondo, che è terzo rispetto al rapporto di lavoro. Documenta il costo dell’errore n. 3: la passività nella procedura si paga anche davanti all’INPS.
3. Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza n. 1934 del 28 gennaio 2025. Il Fondo non è tenuto ad alcun pagamento in assenza di un titolo che certifichi esistenza ed entità del credito. Conferma, con lettura rigorosa dei presupposti di legge, che l’inerzia nella procedura si traduce in assenza di tutela previdenziale.
4. Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025. Il diritto verso il Fondo per il TFR e per le ultime tre mensilità è un diritto di credito a prestazione previdenziale, distinto e autonomo dal credito retributivo, che si perfeziona con l’insolvenza del datore e con l’accertamento dell’esistenza e della misura del credito. Autonomia nella natura, dipendenza nella misura: è la chiave per non fraintendere l’errore n. 4.
5. Cass. civ., Sez. lavoro, sentenza n. 16740 del 17 giugno 2024. Ribadisce la natura previdenziale delle prestazioni del Fondo e la loro non assimilabilità a quelle cui è tenuto il datore di lavoro. Rilevante perché smonta l’equazione, diffusissima nelle assemblee, tra “credito verso l’azienda” e “prestazione dell’INPS”.
6. Cass. civ., Sez. tributaria, sentenza n. 1859 del 27 gennaio 2025. L’impresa ammessa al concordato in continuità, anche con domanda con riserva, che corrisponde le retribuzioni ai dipendenti nella prosecuzione dell’attività deve versare le ritenute fiscali e i relativi accessori su quelle retribuzioni, con regime diverso rispetto alle prestazioni anteriori. Documenta il lato “impresa” dell’errore n. 1.
7. Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 10084 del 16 aprile 2025. In sede di insinuazione, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni non corrisposte e ai contributi a suo carico trattenuti e non versati. Utile per definire il perimetro completo del credito da far valere, che non coincide con il solo netto in busta.
8. Cass. civ., Sez. lavoro, ordinanza n. 2101 del 29 gennaio 2025. La successiva revoca del fallimento non incide sulla richiesta del lavoratore al Fondo di garanzia per il TFR come ammesso al passivo. Conferma che ciò che conta è l’accertamento formatosi nella procedura, non le vicende successive.
9. Corte d’Appello di Milano, Sezione lavoro, sentenza n. 16 del 4-5 febbraio 2025. In senso opposto all’indirizzo di legittimità: l’autonomia dell’obbligazione previdenziale impedirebbe al Fondo di opporre ai lavoratori la falcidia concordataria, con obbligo di pagamento integrale del TFR nonostante il piano prevedesse il 65,9%. È l’appiglio, oggi, per chi ha già commesso l’errore n. 4.
10. Tribunale di Bolzano, Sezione lavoro, sentenza n. 170 del 31 ottobre 2025. Nel giudizio promosso dalla Cassa Edile contro la sentenza di omologazione, è stata accertata la natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. degli importi dovuti per accantonamento, APE, Prevedi e TFR, in difformità dalla qualificazione contenuta nell’omologa. Dimostra che la collocazione decisa nel piano non è intangibile, e documenta il rimedio all’errore n. 2.
11. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22169/2024. Il plusvalore da continuità non è finanza esterna liberamente distribuibile: resta patrimonio del debitore soggetto al divieto di alterazione delle cause di prelazione, salvo quanto la legge espressamente consente, e la deroga dell’art. 84, comma 6, CCII va applicata in stretta aderenza ai suoi termini. È il presupposto tecnico della censura descritta nell’errore n. 5.
12. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 24691 del 14 settembre 2021, in continuità con Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 31946 del 2019. Le due pronunce hanno definito l’ambito applicativo dell’art. 47 L. 428/1990 nei trasferimenti di aziende in crisi e affermato la compatibilità del concordato preventivo liquidatorio con i requisiti richiesti dalla norma. Costituiscono la cornice entro cui si misura la portata dell’errore n. 6.
13. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9522 del 9 aprile 2024. In tema di divieto legale di esecuzione di pagamenti a carico dell’impresa ammessa al concordato e di conseguenze in punto di regolarità contributiva. Ricorda che la disciplina dei pagamenti in pendenza di procedura non è disponibile e che le deviazioni hanno ricadute che vanno oltre il singolo rapporto.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il lavoro dello Studio su questa materia ha due tagli distinti: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando il termine è già scaduto, verificare che cosa resta recuperabile. In concreto:
- Ricostruiamo la data spartiacque consultando la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e riclassifichiamo ogni voce del credito come anteriore o prededucibile, con il relativo prospetto documentale.
- Scomponiamo il TFR per periodo di maturazione secondo le rivalutazioni dell’art. 2120 c.c., separando la quota anteriore da quella maturata in costanza di procedura.
- Confrontiamo l’elenco dei creditori depositato dal debitore con le buste paga e il CCNL applicato, voce per voce, e redigiamo la contestazione analitica indirizzata al commissario giudiziale.
- Verifichiamo la conformità del piano all’art. 84, comma 7, CCII, controllando se i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. ricevono il rispetto della graduazione sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente.
- Esaminiamo la stima del valore di liquidazione e la sua motivazione, perché è il parametro su cui si costruisce l’intero trattamento riservato ai privilegiati.
- Controlliamo tempi, classi e diritto di voto: data del primo pagamento, rispetto del limite di sei mesi dell’art. 86 CCII, esistenza della classe dedicata quando il pagamento è previsto oltre trenta giorni dall’omologazione.
- Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII quando il trattamento dei crediti di lavoro viola i vincoli distributivi o quando la formazione delle classi è irregolare.
- Costruiamo il titolo davanti al giudice del lavoro quando l’importo è controverso o una voce è stata omessa, anche in funzione dell’accesso al Fondo di garanzia.
- Analizziamo l’accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 prima della firma, individuando il comma applicabile e la sorte riservata ai crediti pregressi.
- Impostiamo il contenzioso con il Fondo di garanzia INPS sulla misura della prestazione, con la consapevolezza del contrasto giurisprudenziale in atto e la strategia già orientata al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una materia in cui l’errore, quando è già stato commesso, si ripara quasi sempre nei gradi successivi, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione non è un dettaglio curricolare: è la garanzia che la linea difensiva impostata davanti al tribunale sia costruita fin dall’inizio per reggere in appello e in sede di legittimità, senza il cambio di difensore che in questa materia costa quasi sempre l’esito. Ed è particolarmente rilevante proprio sul contrasto oggi aperto in tema di Fondo di garanzia e falcidia concordataria.
La strategia resta la stessa dalla prima analisi documentale fino all’ultimo grado di giudizio, seguita dalla stessa mano. Sui piani di concordato lo Studio lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che esamina insieme lo stesso caso: la verifica della collocazione dei crediti e quella della sostenibilità dei flussi sono due letture dello stesso documento, e separarle è il modo più sicuro per non vedere il problema.
Prima di firmare, prima di votare, prima di aspettare
Il pagamento dei dipendenti in un concordato preventivo non è una variabile che si subisce: è una materia governata da norme puntuali — l’art. 6 CCII sulla prededuzione, l’art. 84, comma 7, sulla priorità assoluta dei crediti di lavoro, l’art. 86 sul limite di sei mesi alla moratoria, l’art. 100 sulle retribuzioni anteriori autorizzabili, l’art. 54, comma 7, sull’esenzione dalle misure protettive — che chiedono soltanto di essere fatte valere nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo opera su questo terreno perché è il punto in cui due competenze certificate dell’Avvocato si incontrano: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere un piano di concordato dall’interno e di riconoscere quando il trattamento riservato ai crediti di lavoro non regge il confronto con il valore di liquidazione, e quella di avvocato cassazionista, che assicura continuità di strategia dalla contestazione al commissario giudiziale fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le due qualifiche che questa materia richiede, ed è la ragione per cui lo Studio è attrezzato esattamente su di essa.
📩 Non aspettare l’omologazione per capire quanto vale davvero il tuo credito: quando quella sentenza è pubblicata, la maggior parte degli strumenti descritti in questa guida non è più utilizzabile. Contattaci ora — tutti i riferimenti dello Studio li trovi in fondo a questa pagina.
