C’è una data che quasi nessun imprenditore segna sul calendario, ed è quella in cui un debito verso l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione smette di essere un problema privato dell’azienda e diventa un fatto conosciuto, tracciato, archiviato. Quel giorno arriva una PEC. Non è una cartella, non è un precetto, non è un pignoramento: è una segnalazione, e nella maggior parte dei casi finisce nella casella del titolare e in quella del presidente del collegio sindacale mentre l’impresa sta ancora lavorando, fatturando, pagando gli stipendi. Da lì in avanti il tempo cambia natura. Chi sa che cosa succede dopo, e quando, sceglie il momento in cui agire; chi non lo sa, subisce il momento scelto da altri.
La sequenza è lunga e ha tappe precise: il debito scade, matura per novanta giorni, supera una soglia quantitativa, fa scattare un obbligo di comunicazione in capo all’ente pubblico, apre una finestra in cui l’imprenditore può accedere alla composizione negoziata della crisi, attiva un secondo binario di controllo interno affidato all’organo di vigilanza, e — se nessuno si muove — sfocia nella riscossione coattiva e, nei casi più gravi, in un’istanza di apertura della liquidazione giudiziale. Questa guida ricostruisce quella sequenza giorno per giorno.
Lo Studio Monardo lavora su questo perimetro. Il tema del titolo — segnalazioni di allerta e crisi d’impresa — coincide con l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cioè con il percorso che la segnalazione stessa invita ad attivare; l’oggetto del debito (contributi, premi, IVA, carichi affidati alla riscossione) rientra nel raggio dello staff multidisciplinare a operatività nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; e le uscite alternative dal percorso ricadono nelle competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di professionista fiduciario di un OCC. Non è specializzazione dichiarata: è la somma di abilitazioni che quel preciso problema richiede.
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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio
Prima di entrare nel dettaglio serve la fotografia dell’intera linea del tempo. La procedura non è un blocco unico: è una catena di intervalli, alcuni fissi per legge, altri elastici, altri ancora dipendenti dai carichi di lavoro dell’ufficio giudiziario. Il calendario che segue riassume le tappe che questa guida sviluppa una per una, con la loro collocazione temporale e la finestra difensiva corrispondente.
| Momento | Che cosa accade | Finestra difensiva |
|---|---|---|
| Giorno 0 | Scadenza del versamento non onorato | Ravvedimento, dilazione preventiva |
| Giorni 1-90 | Maturazione del ritardo verso la soglia | Rateizzazione, regolarizzazione parziale |
| Giorno 91 | Superamento congiunto di ritardo e importo | Ultima finestra “silenziosa” |
| Entro 60 giorni (INPS, INAIL, AdER) / 150 giorni (Agenzia Entrate) | Invio della segnalazione via PEC | Verifica del contenuto e dei presupposti |
| Giorni 0-30 dalla segnalazione | Reazione dell’organo amministrativo e di controllo | Delibera, istanza di composizione negoziata |
| Giorni 1-5 dall’istanza | Nomina dell’esperto indipendente | Richiesta di misure protettive |
| Entro il giorno successivo alla pubblicazione | Deposito del ricorso al tribunale | Conferma delle misure protettive |
| Entro 10 giorni dal deposito | Udienza di conferma | Difesa nel contraddittorio con i creditori |
| Fino a 120 giorni, prorogabili a 240 | Durata delle misure protettive | Trattative sotto scudo |
| Entro 180 giorni, prorogabili di altri 180 | Trattative con esperto | Transazione fiscale, accordi, contratti |
| Dopo l’archiviazione | Riscossione coattiva, concordato semplificato | Ultime alternative liquidatorie |
| Oltre i 12-24 mesi | Istanza di liquidazione giudiziale, azioni di responsabilità | Difesa in sede concorsuale |
Da questo momento in poi ogni sezione affronta una singola tappa: che cosa succede materialmente, su quale norma si fonda, quali termini si attivano, che cosa il debitore può ancora fare e che cosa gli è già precluso, quale errore ricorre in quella fase e quanto dura davvero, al di là di quanto scrive la legge.
Giorno 0: il versamento non eseguito e l’inizio silenzioso del conto alla rovescia
Cosa succede. Il giorno zero non è il giorno della PEC. È il giorno, molto più indietro nel tempo, in cui l’azienda non versa i contributi del mese, non paga i premi assicurativi, non salda l’IVA risultante dalla liquidazione periodica, oppure lascia scadere una cartella già affidata all’agente della riscossione. Nella pratica quotidiana quel giorno passa inosservato: la scelta di rinviare un versamento fiscale o contributivo per pagare i fornitori strategici o gli stipendi è una delle decisioni più comuni nelle imprese sotto tensione di cassa, e viene vissuta come amministrazione ordinaria della liquidità. Non lo è. È il primo scatto di un cronometro che nessuno spegne.
La norma. L’articolo 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) impone all’imprenditore collettivo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, in attuazione dell’obbligo scolpito nell’art. 2086, comma 2, del Codice civile. Il comma 4 dello stesso art. 3 elenca i segnali che quegli assetti devono saper intercettare: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni superiori alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e altri intermediari finanziari scadute o sconfinanti da più di sessanta giorni, purché rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; e l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’art. 25-novies, comma 1, cioè esattamente quelle che innescano le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
I termini che si attivano. Al giorno zero nessun termine perentorio decorre nei confronti dell’impresa. Decorrono però tre orologi paralleli: quello delle sanzioni e degli interessi, quello dei novanta giorni di ritardo rilevanti ai fini della segnalazione, e quello — meno visibile ma più insidioso — della valutazione ex post sulla tempestività della reazione degli amministratori. Il giorno zero non produce decadenze, ma produce prove.
Cosa può fare il debitore ora. Questa è la fase con il ventaglio di opzioni più ampio e il costo più basso. Il ravvedimento operoso consente di sanare l’omesso versamento tributario con sanzioni ridotte in misura tanto maggiore quanto più rapido è l’intervento. La dilazione amministrativa dei debiti contributivi può essere chiesta all’INPS prima che il credito sia affidato all’agente della riscossione. Per i carichi già affidati, la rateizzazione ordinaria ex art. 19 del D.P.R. 602/1973, nella versione ridisegnata dal D.Lgs. 110/2024, consente piani lunghi su semplice richiesta entro le soglie di importo previste, e piani ancora più estesi in presenza di documentata situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Nessuna di queste strade richiede un tribunale, un esperto o una procedura: richiede solo che qualcuno in azienda stia guardando il calendario.
L’errore tipico di questa fase. L’errore non è omettere il versamento — talvolta è una scelta obbligata — ma ometterlo senza registrarlo come evento rilevante. L’impresa che salta un F24 e non aggiorna il proprio monitoraggio dei debiti scaduti perde di vista il momento in cui il ritardo raggiungerà i novanta giorni e la soglia quantitativa. Quando arriverà la PEC, la reazione sarà di sorpresa: e la sorpresa, in questa materia, è il sintomo di un assetto inadeguato prima ancora che di una crisi finanziaria.
Quanto dura realmente. Formalmente un giorno. Nella realtà delle imprese che arrivano in studio, il giorno zero è quasi sempre a dodici o diciotto mesi di distanza dal momento in cui il problema viene percepito. È l’intervallo più lungo dell’intera timeline, ed è tutto tempo perso.
Dal giorno 1 al giorno 90: il periodo di maturazione, dove tutto sembra fermo
Cosa succede. Il debito resta impagato e cresce. In questa finestra non arriva nulla dagli enti pubblici a titolo di allerta: possono arrivare avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, note di addebito INPS, ma sono atti della gestione ordinaria del credito, non segnalazioni ai sensi del Codice della crisi. È il periodo in cui l’impresa si convince che la questione sia rientrata. Il calendario, intanto, corre verso la data in cui il ritardo diventa qualificato.
La norma. L’art. 25-novies CCII costruisce l’obbligo di segnalazione su un doppio requisito: un requisito temporale — il ritardo o la scadenza da oltre novanta giorni — e un requisito quantitativo, differenziato per ciascun ente. Per l’INPS rileva il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al trenta per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque a 15.000 euro; per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati la soglia scende a 5.000 euro. Per l’INAIL rileva l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore a 5.000 euro. Per l’Agenzia delle Entrate rileva il debito IVA scaduto e non versato risultante dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e comunque non inferiore al dieci per cento del volume d’affari dichiarato per l’anno precedente, con segnalazione in ogni caso dovuta oltre i 20.000 euro. Per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione rilevano i crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre novanta giorni e superiori a 100.000 euro per le imprese individuali, 200.000 euro per le società di persone e 500.000 euro per le altre società.
I termini che si attivano. Il novantesimo giorno è la data che conta. Prima di quella soglia temporale nessun obbligo segnaletico sorge, per quanto elevato sia l’importo; dopo di essa, l’obbligo sorge se anche il parametro quantitativo è superato. La combinazione dei due criteri produce esiti che sorprendono: un’impresa con un debito IVA di 7.000 euro e un volume d’affari di 100.000 euro non riceve alcuna segnalazione, perché pur superando la soglia fissa di 5.000 euro resta sotto il dieci per cento del volume d’affari dell’anno precedente. Al contrario, una micro-impresa senza dipendenti con 6.000 euro di contributi non versati da oltre tre mesi la riceve.
Cosa può fare il debitore ora. Questa è la fase in cui la difesa è ancora integralmente amministrativa e riservata. Regolarizzare anche parzialmente il debito in modo da scendere sotto la soglia quantitativa impedisce il sorgere dell’obbligo di segnalazione. Attivare una dilazione con l’ente prima del novantesimo giorno modifica la qualificazione del debito. Verificare la correttezza dei conteggi — contributi calcolati su imponibili errati, premi INAIL su classificazione tariffaria contestabile, IVA risultante da una LIPE compilata male — può ridurre l’esposizione al di sotto della rilevanza. Sono novanta giorni interi di manovra, e sono quasi sempre sprecati.
L’errore tipico di questa fase. Trattare l’avviso bonario come se fosse già il peggio che possa accadere. L’avviso bonario riguarda un singolo tributo e apre una definizione agevolata; la segnalazione ex art. 25-novies riguarda invece la salute complessiva dell’impresa e viene inviata anche all’organo di controllo, con effetti riflessi sulla governance che l’avviso bonario non ha. Confondere i due piani porta a gestire un problema di cassa mentre matura un problema di responsabilità.
Quanto dura realmente. Novanta giorni esatti per il conteggio normativo. Sul piano operativo, però, il termine si allunga: per l’IVA la rilevanza è ancorata alla comunicazione periodica, quindi il momento in cui il dato diventa visibile all’Agenzia dipende dal calendario delle LIPE trimestrali, e questo può spostare in avanti di settimane il momento in cui l’obbligo diventa concretamente azionabile.
Dal giorno 91 al giorno 150: la segnalazione parte
Cosa succede. A questo punto la procedura entra in una nuova fase, e per la prima volta l’iniziativa passa interamente all’ente pubblico. Il creditore qualificato che riscontra il superamento congiunto della soglia temporale e di quella quantitativa invia la segnalazione all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale. Il canale è la posta elettronica certificata o, in mancanza, la raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria. Il contenuto è un invito: la segnalazione contiene l’invito a presentare l’istanza di cui all’art. 17, comma 1, CCII per l’accesso alla composizione negoziata, se ne ricorrono i presupposti.
La norma. L’art. 25-novies, comma 2, CCII scandisce i tempi di invio in modo differenziato. L’Agenzia delle Entrate invia la segnalazione contestualmente alla comunicazione di irregolarità e comunque non oltre centocinquanta giorni dal termine di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche. INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione inviano invece la segnalazione entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati al comma 1. Il comma 3 chiarisce la natura dell’atto: un invito, non un’ingiunzione. Il comma 4 fissa le decorrenze applicative: per l’INPS i debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022; per l’INAIL quelli accertati dall’entrata in vigore del correttivo-bis, il 15 luglio 2022; per l’Agenzia delle Entrate le comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022; per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione i carichi affidati dal 1° luglio 2022.
I termini che si attivano. Qui va detta una cosa che molti imprenditori faticano a credere: la segnalazione non fa decorrere alcun termine perentorio a carico dell’impresa. Non c’è un termine per rispondere, non c’è una decadenza, non c’è un adempimento obbligatorio conseguente. Nell’impianto attualmente vigente l’obbligo segnaletico permane in capo agli enti pubblici ma non genera in capo all’imprenditore alcun obbligo di adempimento consequenziale. Va aggiunto, per completezza, che non è più prevista alcuna sanzione a carico del creditore qualificato che ometta la segnalazione nei termini indicati: il sistema, nato come meccanismo di allerta obbligatoria, è stato ricalibrato in chiave di volontarietà dopo il ripensamento legislativo seguito alla pandemia.
Cosa può fare il debitore ora. L’assenza di termini perentori è una libertà, non un’assoluzione. Le opzioni disponibili in questa fase sono tutte attive: verificare che la segnalazione sia fondata, cioè che le soglie siano effettivamente superate e che gli importi indicati siano corretti; ricostruire l’esposizione complessiva verso tutti e quattro i creditori pubblici, perché una segnalazione isolata dice poco mentre la somma delle posizioni dice tutto; valutare se ricorrano i presupposti dell’art. 12 CCII per l’accesso alla composizione negoziata, cioè condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, unite alla ragionevole perseguibilità del risanamento. La segnalazione è l’unico atto dell’intera catena che arriva senza portare con sé una decadenza: è il momento più libero e quindi il più prezioso.
L’errore tipico di questa fase. Archiviare la PEC. È l’errore più frequente e il più costoso, perché si fonda su un ragionamento formalmente corretto — “non devo fare nulla” — e sostanzialmente rovinoso. La segnalazione è un dato oggettivo che entra nella storia documentale dell’impresa: dimostra che a una certa data l’organo amministrativo era stato informato del superamento di soglie che la legge stessa qualifica come segnali di crisi. In un futuro giudizio di responsabilità quella PEC sarà la prova che la conoscenza c’era.
Quanto dura realmente. Tra il novantunesimo giorno e l’arrivo materiale della PEC passano, nella prassi, da poche settimane a diversi mesi. I termini di sessanta e centocinquanta giorni sono massimi, non ordinari, e la mancata sanzione per l’ente che sfora ne attenua la cogenza. Ne consegue una raccomandazione operativa: non aspettare la segnalazione per sapere se le soglie sono superate. Il calcolo si può fare in azienda, in qualsiasi momento, con i dati che l’azienda già possiede.
I primi 30 giorni dalla segnalazione: la finestra decisiva e il secondo binario
Cosa succede. Sono passati pochi giorni dalla PEC. Sul tavolo dell’organo amministrativo c’è un documento che dice, in sostanza: il tuo debito verso di noi ha superato una soglia che l’ordinamento considera sintomatica: valuta di accedere alla composizione negoziata. Contemporaneamente, se la società ha un organo di controllo, la stessa comunicazione è arrivata al presidente del collegio sindacale. Da questo momento la vicenda corre su due binari che si influenzano a vicenda: quello della decisione imprenditoriale e quello del controllo interno.
La norma. L’art. 25-octies CCII impone all’organo di controllo societario di segnalare, per iscritto e in modo motivato, all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. La segnalazione va effettuata con mezzi che ne assicurino la prova della ricezione e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. Il secondo comma della stessa norma stabilisce che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2407 del Codice civile. La ricezione della segnalazione del creditore pubblico opera dunque come innesco di una seconda segnalazione, questa volta interna e con un termine vero.
I termini che si attivano. Il termine di trenta giorni fissato dall’organo di controllo è il primo termine effettivo dell’intera catena. Non è perentorio nel senso processuale — non produce decadenze — ma è il termine entro il quale l’organo amministrativo deve riferire, e il suo mancato rispetto viene documentato nei verbali. In una società con collegio sindacale, la data di scadenza di quei trenta giorni è la data che un curatore, anni dopo, cercherà per prima.
Cosa può fare il debitore ora. Le opzioni sono quattro e vanno valutate in parallelo, non in sequenza. La prima: regolarizzare, se la posizione è recuperabile con una dilazione ordinaria e la crisi è solo di liquidità temporanea. La seconda: contestare, se la segnalazione poggia su importi errati o su carichi già definiti, sgravati o prescritti. La terza: accedere alla composizione negoziata presentando l’istanza di nomina dell’esperto tramite la piattaforma telematica nazionale, con la documentazione richiesta dall’art. 17 CCII. La quarta: valutare direttamente uno strumento di regolazione della crisi più strutturato, se la situazione è già oltre la soglia della semplice tensione finanziaria. In questa fase l’impresa ha ancora tutte le porte aperte: è l’ultima volta nella timeline in cui questo è vero.
È qui che serve una lettura tecnica che tenga insieme il profilo del debito e quello della governance, ed è la ragione per cui questo tipo di dossier viene affrontato in modo integrato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, avvocato cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, e questo consente di trattare nello stesso momento la posizione debitoria verso i creditori pubblici, l’impostazione del percorso negoziale e la tenuta delle decisioni dell’organo amministrativo.
L’errore tipico di questa fase. Rispondere all’organo di controllo con una relazione generica che annuncia interventi senza indicarne il contenuto e le date. Una risposta del tipo “la società sta valutando ogni possibile iniziativa per il riequilibrio finanziario” peggiora la posizione degli amministratori invece di migliorarla, perché documenta la consapevolezza senza documentare l’azione. La risposta utile contiene numeri, strumenti individuati e un calendario.
Quanto dura realmente. I trenta giorni sono il termine massimo che l’organo di controllo può concedere e nella prassi vengono usati per intero. Il problema è che trenta giorni sono pochi per costruire un progetto di piano credibile, e — come si vedrà — la mancanza di un progetto di piano è oggi uno degli ostacoli principali alla conferma delle misure protettive. Chi comincia a lavorare al piano il giorno in cui riceve la segnalazione interna arriva quasi sempre in ritardo.
Dal giorno 1 al giorno 5 dall’istanza: la nomina dell’esperto e la scelta sulle misure protettive
Cosa succede. L’impresa ha deciso: l’istanza di nomina dell’esperto viene caricata sulla piattaforma telematica nazionale, corredata dai documenti previsti, tra cui i bilanci degli ultimi tre esercizi, la situazione debitoria complessiva aggiornata — compresa quella verso i creditori pubblici — l’elenco dei creditori, il progetto di piano di risanamento e le altre informazioni richieste dal Codice. Nel giro di pochi giorni la commissione competente nomina l’esperto indipendente, scelto tra i professionisti iscritti nell’elenco tenuto presso le camere di commercio.
La norma. L’art. 17 CCII disciplina l’accesso e il funzionamento della composizione negoziata: l’istanza è presentata tramite la piattaforma, la commissione procede alla nomina dell’esperto, l’esperto convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Se quella prospettiva non c’è, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l’archiviazione. Le trattative si svolgono nel termine di centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico, prorogabile su richiesta delle parti o dell’esperto quando le trattative risultino ancora in corso e vi siano concrete prospettive di risanamento.
I termini che si attivano. La nomina dell’esperto avviene in tempi molto brevi e il primo incontro segue immediatamente: chi presenta l’istanza deve avere già pronto il materiale, perché non ci sarà tempo per costruirlo dopo. Contestualmente all’istanza — o anche successivamente — l’imprenditore può chiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell’art. 18 CCII: le misure operano dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, ma la loro sopravvivenza dipende da adempimenti a stretto giro, di cui si dirà nella tappa successiva.
Cosa può fare il debitore ora. Chiedere o non chiedere le misure protettive è la decisione strategica più importante di tutta la procedura. Le misure impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui è esercitata l’attività, di acquisire diritti di prelazione non concordati e — per i creditori a cui la misura si applica — di rifiutare unilateralmente l’esecuzione dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. In parallelo blocca, per la durata, la pronuncia sulle domande di apertura della liquidazione giudiziale. Ma le misure hanno un prezzo: rendono pubblica la situazione, attraggono l’attenzione dei creditori, e — come si vedrà — espongono l’impresa a un vaglio giudiziale che, se negativo, lascia il debitore in una posizione peggiore di quella di partenza. Chiedere le misure protettive senza un progetto di piano in mano è oggi l’errore più penalizzato dalla giurisprudenza.
L’errore tipico di questa fase. Presentare l’istanza come mossa dilatoria, per congelare un’esecuzione già avviata, senza alcuna reale prospettiva di risanamento. L’esperto valuta quella prospettiva come prima cosa e, se non la ravvisa, archivia. E l’archiviazione per assenza di prospettive non è neutra: certifica per iscritto che, alla data dell’accesso, l’impresa non aveva una via di risanamento praticabile.
Quanto dura realmente. Dall’invio dell’istanza al primo incontro con l’esperto passano generalmente da una a tre settimane, considerando i tempi tecnici della piattaforma, l’accettazione dell’incarico e la fissazione dell’appuntamento. È l’unica fase della timeline in cui i tempi reali sono più brevi di quanto l’imprenditore si aspetti.
Dal giorno successivo alla pubblicazione fino al giorno 120: il vaglio del tribunale e le trattative sotto scudo
Cosa succede. Il calendario ora corre davvero. Pubblicata nel registro delle imprese l’istanza con la richiesta di misure protettive, l’imprenditore deve rivolgersi al tribunale per ottenerne la conferma. Si apre una parentesi giudiziale dentro una procedura nata come stragiudiziale: il giudice fissa l’udienza, i creditori possono comparire e opporsi, l’esperto rende il proprio parere. All’esito, le misure vengono confermate, modificate, limitate a determinati creditori o revocate.
La norma. L’art. 19 CCII regola il procedimento. Il ricorso al tribunale va depositato il giorno stesso della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese o il giorno successivo; il giudice fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; le misure protettive cessano di produrre effetti se entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’istanza non viene depositato il provvedimento di conferma. La durata delle misure non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi, ed è prorogabile su istanza delle parti fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Il tribunale può in ogni momento, su istanza dei creditori, dell’esperto o del debitore, abbreviare la durata o revocare le misure quando non risultano più funzionali alle trattative.
I termini che si attivano. Il termine per il deposito del ricorso è il più breve dell’intera timeline: il giorno stesso della pubblicazione o quello successivo. Un ritardo di quarantotto ore fa cadere lo scudo. Il termine di trenta giorni per il deposito del provvedimento di conferma è altrettanto implacabile e non dipende dal debitore, ma dai tempi dell’ufficio: chi arriva all’udienza impreparato brucia quel margine. Si segnala infine che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, con l’avvertenza che i procedimenti di natura cautelare e urgente ne restano ordinariamente esclusi: un aspetto da verificare caso per caso, perché in questa materia la qualificazione dei singoli sub-procedimenti non è uniforme.
Cosa può fare il debitore ora. La difesa in questa fase è tecnica e documentale. Il tribunale non concede le misure per il solo fatto che siano state chieste: verifica la funzionalità delle misure rispetto alle trattative e la non manifesta implausibilità del risanamento. Il Tribunale di Milano, Sezione Crisi d’Impresa, con provvedimento del 25 giugno 2025, ha affermato che perché il giudice possa decidere sulla richiesta di conferma è necessario che la ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano di risanamento, presupposto indefettibile perché l’esperto possa avviare trattative concrete. Il Tribunale di Bologna ha precisato che, in sede di proroga, occorre verificare che le misure siano strumentalmente idonee a salvaguardare le trattative in una prospettiva di risanamento che non sia manifestamente implausibile. Il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 24 dicembre 2025, ha ricondotto la valutazione ai presupposti cautelari classici del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Tribunale di Catania, il 15 dicembre 2025, ha sottolineato che il ricorrente deve aver individuato ed essere in grado di esporre le proprie valutazioni prima di chiedere il riconoscimento delle misure.
L’errore tipico di questa fase. Chiedere misure sproporzionate. Il Tribunale di Nola, con decreto del 15 maggio 2025, ha confermato le misure protettive tipiche dell’art. 18 CCII ma ha escluso la possibilità di inibire le azioni monitorie e le segnalazioni alla Centrale Rischi, per difetto di periculum e per sproporzione rispetto agli interessi dei creditori. Chiedere troppo espone al rischio di ottenere meno, e di consegnare al tribunale una fotografia di un debitore che cerca protezione anziché soluzioni.
Quanto dura realmente. L’udienza si tiene di norma entro il termine di legge, ma il deposito del provvedimento può richiedere ulteriori giorni. Le misure, una volta confermate, coprono un arco che nella prassi si attesta tra i novanta e i centoventi giorni, con proroga concessa in una parte significativa dei casi in cui le trattative risultino effettivamente in corso. Il Tribunale di Parma, il 26 gennaio 2026, si è pronunciato proprio sui criteri di determinazione della durata e sulle condizioni di proroga, abbreviazione e revoca.
Dal giorno 30 al giorno 180: le trattative, la transazione fiscale e i benefici che maturano solo qui
Cosa succede. Con o senza misure protettive, il cuore della composizione negoziata sono le trattative. L’esperto convoca i creditori rilevanti — e i creditori pubblici qualificati che hanno inviato la segnalazione sono quasi sempre tra questi — conduce gli incontri, verifica la coerenza del piano, sollecita informazioni. L’impresa continua a operare: la gestione ordinaria e straordinaria resta in capo all’imprenditore, con l’obbligo di informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e di quelli che possono pregiudicare i creditori.
La norma. L’art. 21 CCII disciplina la gestione dell’impresa in pendenza di trattative. L’art. 22 CCII consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore, di autorizzare finanziamenti prededucibili, il trasferimento dell’azienda o di suoi rami e la rideterminazione del contenuto dei contratti divenuti eccessivamente onerosi: il Tribunale di Parma, il 16 gennaio 2026, ha autorizzato una cessione d’azienda proprio in questa cornice. L’art. 23, comma 2-bis, CCII — introdotto dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 136/2024, il correttivo-ter, con decorrenza dal 28 settembre 2024 — consente all’imprenditore di presentare all’amministrazione finanziaria una proposta di accordo transattivo che preveda il pagamento parziale o dilazionato del debito e dei relativi accessori, con esclusione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. L’art. 25-bis CCII disciplina le misure premiali.
I termini che si attivano. Le trattative si svolgono nel termine di centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabile. La proposta di accordo transattivo può essere presentata nei percorsi avviati con istanza depositata dopo il 28 settembre 2024. I benefici fiscali dell’art. 25-bis CCII maturano dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e fino alla conclusione delle trattative: non retroagiscono e non si applicano a chi non è entrato nel percorso.
Cosa può fare il debitore ora. Questa è la fase in cui la segnalazione ricevuta mesi prima si trasforma, per chi l’ha presa sul serio, in un vantaggio concreto. Gli interessi che maturano sui debiti tributari durante la composizione negoziata sono ridotti alla misura legale. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta sono ulteriormente ridotte in caso di pagamento entro il termine assegnato. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’art. 23, comma 2. È inoltre possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate la rateizzazione delle somme dovute e non versate non ancora iscritte a ruolo fino a un massimo di centoventi rate, secondo l’estensione introdotta in sede di attuazione del PNRR rispetto alle settantadue rate originariamente previste. Nessuno di questi benefici si ottiene restando fermi: sono premi all’ingresso nel percorso, non diritti dell’impresa indebitata.
Sul fronte della transazione fiscale va segnalato un limite decisivo: nella composizione negoziata non è previsto il cram down. Il tribunale non può imporre l’omologazione dell’accordo in caso di mancata adesione dell’amministrazione finanziaria, che valuta autonomamente la convenienza della proposta senza possibili supplenze giudiziali. La proposta va corredata dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la convenienza per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale e dalla relazione sulla veridicità e completezza dei dati aziendali. Va inoltre tenuto presente che il comma 2-bis dell’art. 23 riguarda i tributi: il perimetro dei debiti contributivi e previdenziali all’interno della composizione negoziata segue regole diverse da quelle applicabili negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, ed è uno dei punti su cui il dibattito applicativo resta aperto.
L’errore tipico di questa fase. Presentare una proposta transattiva costruita sulla capacità di pagamento che l’impresa vorrebbe avere invece che su quella che ha. L’amministrazione finanziaria confronta la proposta con lo scenario liquidatorio: se il piano non regge il confronto, l’adesione non arriva e si sono bruciati mesi di trattative. Il secondo errore ricorrente è compiere atti di straordinaria amministrazione senza informare l’esperto, che può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese con conseguenze pesantissime sulla credibilità del percorso.
Quanto dura realmente. I centottanta giorni sono raramente sufficienti quando la posizione coinvolge più creditori pubblici e almeno un ceto bancario. La proroga, quando le trattative sono effettivamente in corso, porta il percorso verso i dodici mesi complessivi. Le imprese che chiudono entro i primi centottanta giorni sono quelle che sono arrivate all’istanza con il piano già scritto.
Dopo l’archiviazione: cosa resta quando le trattative non funzionano
Cosa succede. Le trattative possono chiudersi bene o male. Se si chiudono bene, l’esito è uno di quelli previsti dall’art. 23 CCII: un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento. Se si chiudono male, l’esperto redige la relazione finale, il percorso viene archiviato, e l’impresa si ritrova senza scudo, con la propria situazione nota a tutti i creditori.
La norma. L’art. 23, comma 2, CCII elenca gli sbocchi alternativi: domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, o concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 25-sexies CCII, proponibile entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto quando le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede senza esito positivo. L’art. 25-bis, comma 6, CCII stabilisce che in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza gli interessi e le sanzioni tornano dovuti senza le riduzioni previste dai commi 1 e 2.
I termini che si attivano. Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per proporre il concordato semplificato è perentorio ed è l’ultima finestra riservata a chi ha percorso la composizione negoziata. Chi non è mai entrato nel percorso non può accedervi. È il caso più chiaro in cui la scelta compiuta mesi prima determina l’ampiezza delle opzioni disponibili alla fine.
Cosa può fare il debitore ora. La partita si sposta sul terreno concorsuale, con regole diverse e — soprattutto — con la possibilità del cram down fiscale, che nella composizione negoziata non esisteva. Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo il trattamento dei crediti tributari e contributivi segue gli artt. 63 e 88 CCII, riscritti e coordinati dal correttivo-ter, e il tribunale può in determinate condizioni omologare nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria. Il paradosso è evidente: gli strumenti più incisivi verso i creditori pubblici arrivano nella fase in cui l’impresa ha meno risorse per usarli.
L’errore tipico di questa fase. Uscire dalla composizione negoziata senza avere già impostato lo strumento successivo. La relazione finale dell’esperto viene comunicata, i creditori vengono a saperlo, e il tempo tra l’archiviazione e la prima iniziativa aggressiva di un creditore si misura in settimane. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 19 febbraio 2025, ha ritenuto precluso pronunciarsi sulla conferma delle misure protettive richiesta dopo l’archiviazione disposta dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative: chi resta senza percorso resta anche senza scudo.
Quanto dura realmente. Tra la relazione finale e l’apertura di una procedura concorsuale, quando l’impresa non ha preparato l’uscita, passano nella prassi da tre a otto mesi. È tempo che gioca contro: il patrimonio si erode, i creditori si muovono, le garanzie vengono escusse.
Oltre i dodici mesi: la riscossione coattiva, l’istanza dei creditori e il conto delle responsabilità
Cosa succede. Siamo lontani dal giorno della PEC. Se nulla è stato fatto, i creditori pubblici hanno smesso di segnalare e hanno cominciato a riscuotere. L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca, disporre il fermo amministrativo dei veicoli aziendali, pignorare i crediti verso terzi con la procedura semplificata dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che consente di ordinare al terzo di pagare direttamente. Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti superiori alla soglia di legge, verificano l’esistenza di inadempimenti a ruolo ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e sospendono il pagamento. Il DURC irregolare blocca i pagamenti nei rapporti con la committenza pubblica e in molte filiere private. A questo punto la crisi di liquidità e la crisi reputazionale si alimentano a vicenda.
La norma. Sul versante concorsuale, l’art. 121 CCII individua i presupposti della liquidazione giudiziale e l’art. 49, comma 5, CCII fissa la soglia dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati al di sotto della quale non si fa luogo all’apertura della procedura. Sul versante della responsabilità, l’art. 2486 del Codice civile disciplina i poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento e la quantificazione del danno; l’art. 2407 del Codice civile, come modificato dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, ridefinisce il regime di responsabilità dei sindaci, intervenendo su limiti economici del risarcimento e prescrizione.
I termini che si attivano. Nessun termine protegge più l’impresa. Il creditore che deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale attiva un procedimento con termini processuali stretti, in cui il debitore deve costruire la propria difesa su documenti che avrebbe dovuto predisporre mesi prima. La difesa in fase concorsuale è, quasi sempre, il tentativo di rimediare in venti giorni a ciò che non è stato fatto in due anni.
Cosa può fare il debitore ora. Le opzioni si restringono ma non si azzerano. È possibile contestare lo stato di insolvenza, distinguendolo dalla crisi di liquidità temporanea; è possibile eccepire l’insussistenza della soglia di rilevanza dei debiti scaduti; è possibile depositare una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, se ne ricorrono i presupposti. Ma la giurisprudenza di legittimità è severa. La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 4201 del 18 febbraio 2025, ha stabilito che i debiti scaduti e non pagati verso l’Agenzia delle Entrate superiori alla soglia di rilevanza restano computabili nella misura complessiva inizialmente accertata anche in caso di successivo accoglimento di un’istanza di rateizzazione: rateizzare dopo non cancella il debito scaduto prima. La Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza n. 1441 del 21 gennaio 2025, ha qualificato il superamento della soglia dei trentamila euro come condizione della dichiarazione di apertura della procedura, il cui accertamento spetta al tribunale. E la Corte ha ribadito che l’inadempimento perde rilevanza ai fini dell’insolvenza solo in presenza di una contestazione ragionevole e non pretestuosa del credito.
L’errore tipico di questa fase. Presentare una domanda di concordato in extremis, priva di attestazione solida e costruita per guadagnare tempo. Il tribunale la legge per quello che è, e il tentativo si ritorce contro gli amministratori nella successiva valutazione della loro condotta.
Quanto dura realmente. Dal deposito del ricorso del creditore alla decisione passano, nella prassi dei tribunali italiani, da uno a quattro mesi a seconda della complessità dell’istruttoria e del carico dell’ufficio. Le azioni di responsabilità arrivano molto dopo — spesso a due o tre anni dall’apertura — e si fondano su documenti generati anni prima: verbali, bilanci, e quella PEC di segnalazione che qualcuno aveva archiviato.
Il calendario parallelo: cosa fa la riscossione mentre l’impresa negozia
Cosa succede. C’è una seconda linea del tempo che scorre accanto a quella dell’allerta e che quasi nessuno mette in relazione con la prima. Mentre l’impresa valuta se accedere alla composizione negoziata, i carichi già affidati all’agente della riscossione seguono il loro percorso autonomo, scandito da termini propri e da automatismi che non si fermano perché altrove è in corso una riflessione. Chi ragiona solo sulla timeline dell’art. 25-novies si accorge dell’altra soltanto quando un conto corrente viene bloccato o un cliente comunica di aver ricevuto un ordine di pagamento diretto.
La norma. La cartella di pagamento notificata apre un termine di sessanta giorni per il pagamento; scaduto quel termine, il credito è riscuotibile coattivamente. L’art. 50 del D.P.R. 602/1973 impone la notifica di un’intimazione ad adempiere quando l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella. L’art. 77 dello stesso decreto consente l’iscrizione di ipoteca sugli immobili al superamento della soglia di legge, con obbligo di preavviso; l’art. 86 disciplina il fermo amministrativo dei beni mobili registrati, anch’esso preceduto da comunicazione preventiva. L’art. 72-bis consente il pignoramento dei crediti verso terzi con un ordine diretto al terzo di pagare all’agente della riscossione, senza passare per il giudice dell’esecuzione. L’art. 48-bis obbliga le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti superiori alla soglia prevista, a verificare l’esistenza di inadempimenti a ruolo e a sospendere il pagamento. A questi si aggiunge, sul piano contributivo, la disciplina del documento unico di regolarità contributiva, la cui irregolarità produce effetti immediati nei rapporti con la committenza pubblica.
I termini che si attivano. Il tratto distintivo di questo calendario è la sua indipendenza. La segnalazione ex art. 25-novies non sospende nulla: non blocca la riscossione, non congela i termini, non impedisce l’iscrizione di ipoteche o il fermo dei veicoli. L’unica cosa che produce un effetto sospensivo sono le misure protettive confermate dal tribunale, e per ottenerle occorre essere già dentro la composizione negoziata con un progetto di piano. Nel frattempo, sessanta giorni dalla cartella, un anno dalla notifica per l’obbligo di intimazione, i termini interni degli avvisi di presa in carico e delle comunicazioni preventive scorrono per conto proprio.
Cosa può fare il debitore ora. Prima di tutto, mappare. Un estratto di ruolo completo dice esattamente quali carichi sono affidati, da quando, per quali importi e a quale stadio della riscossione si trovano: è il documento che permette di capire quanto tempo resta prima che l’agente possa muoversi, e quale mossa è più probabile. Poi, scegliere. Una rateizzazione attivata prima dell’avvio delle azioni cautelari o esecutive sospende quelle azioni finché il piano è rispettato, ed è spesso lo strumento più rapido per riaprire il rubinetto dei pagamenti pubblici e ripristinare la regolarità contributiva. Infine, sincronizzare: se la strada scelta è la composizione negoziata, il deposito dell’istanza e la richiesta di misure protettive vanno calibrati sulle scadenze della riscossione, non decisi in astratto. Chiedere lo scudo tre settimane dopo l’iscrizione di un’ipoteca significa proteggere un patrimonio già gravato.
L’errore tipico di questa fase. Sottovalutare gli effetti indiretti. Molti imprenditori si preparano al pignoramento e vengono invece messi in ginocchio da due eventi meno appariscenti: il blocco dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 48-bis e l’irregolarità del DURC. Nessuno dei due è un’azione esecutiva in senso tecnico, ma entrambi tolgono liquidità immediata proprio mentre la liquidità serve per sostenere un piano di risanamento. Il secondo errore è confondere sospensione e cancellazione: la dilazione ferma la riscossione, non estingue il debito, e la decadenza per mancato pagamento delle rate riporta tutto al punto di partenza.
Quanto dura realmente. Dall’affidamento del carico alla prima azione cautelare passano, nella prassi, da alcuni mesi a oltre un anno, con forti differenze territoriali e in funzione dell’importo. Ma la variabilità gioca a sfavore di chi aspetta: significa che non esiste un tempo garantito su cui contare. L’unica pianificazione affidabile è quella che assume che l’azione possa arrivare in qualunque momento e organizza le contromisure prima.
Le date che vanno messe in agenda subito
Chiuse le tappe, resta un esercizio pratico che vale più di molte spiegazioni: trasformare la timeline in un calendario aziendale. Sono sei date, e si possono calcolare tutte oggi, con i dati che l’impresa già possiede.
La prima è la data di anzianità massima dei debiti fiscali e contributivi scaduti. Basta ordinare le posizioni per data di scadenza e individuare la più risalente: da lì si ricava quando il ritardo raggiungerà o ha già raggiunto i novanta giorni rilevanti per l’art. 25-novies.
La seconda è la data della prossima liquidazione periodica IVA. È il momento in cui il dato relativo all’imposta scaduta e non versata diventa visibile all’Agenzia delle Entrate e, se le soglie sono superate, fa maturare il presupposto della segnalazione.
La terza è la data di scadenza del DURC in corso di validità. La perdita della regolarità contributiva ha effetti a catena su appalti, subappalti e pagamenti, ed è quasi sempre l’evento che rende visibile la crisi all’esterno prima di qualsiasi atto giudiziario.
La quarta è la data di notifica della cartella più recente. Da essa si calcolano i sessanta giorni per il pagamento e l’anno oltre il quale l’espropriazione richiede la notifica di un’intimazione.
La quinta è la data di chiusura dell’esercizio e quella prevista per l’approvazione del bilancio. È il momento in cui l’organo di controllo formalizza le proprie valutazioni sulla continuità aziendale, e in cui la relazione al bilancio consolida per iscritto ciò che è stato rilevato durante l’anno.
La sesta è la data odierna. Serve a misurare la distanza dalle altre cinque, ed è l’unica su cui l’impresa ha ancora pieno controllo.
La stessa procedura, due calendari
Il modo più chiaro per misurare quanto pesi il tempo è affiancare due imprese identiche per numeri e diverse solo per il momento in cui reagiscono. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su dati verosimili: servono a mostrare la meccanica dei termini, non descrivono casi reali.
Simulazione A — L’impresa che presidia le finestre. Alfa S.r.l., quarantadue dipendenti, volume d’affari dell’anno precedente pari a 3.180.000 euro. Il 16 marzo non versa contributi previdenziali per 47.300 euro; a fine aprile omette il versamento IVA della liquidazione del primo trimestre per 68.900 euro.
- 14 giugno (giorno 90 dal mancato versamento contributivo): il ritardo supera i novanta giorni e l’importo supera sia il trenta per cento dei contributi dovuti nell’anno precedente sia i 15.000 euro. Il presupposto della segnalazione INPS è integrato. Alfa lo sa, perché il controllo di gestione monitora l’anzianità dei debiti previdenziali.
- 20 giugno: il consiglio di amministrazione delibera l’avvio della verifica dei presupposti dell’art. 12 CCII e incarica i professionisti di predisporre il progetto di piano.
- 29 luglio: arriva la segnalazione INPS via PEC, con copia al presidente del collegio sindacale. Non è una sorpresa: il progetto di piano è in bozza avanzata.
- 5 agosto: il collegio sindacale invia la segnalazione ex art. 25-octies CCII fissando un termine di trenta giorni. L’organo amministrativo risponde il 22 agosto allegando il progetto di piano e il calendario delle iniziative.
- 8 settembre: deposito dell’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma, con richiesta di misure protettive.
- 9 settembre: pubblicazione nel registro delle imprese e deposito del ricorso al tribunale il giorno successivo.
- 18 settembre: udienza. Il tribunale conferma le misure per centoventi giorni: il progetto di piano c’è, il parere dell’esperto è favorevole alla prosecuzione.
- Ottobre-dicembre: trattative. Proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII sui debiti IVA, corredata dalle relazioni richieste. Gli interessi maturati durante il percorso corrono alla misura legale.
- Febbraio dell’anno successivo: accordo sottoscritto con INPS in dilazione e adesione dell’Agenzia delle Entrate alla proposta transattiva sul debito IVA. Continuità aziendale conservata. Tempo trascorso dal giorno 90 alla soluzione: circa otto mesi. Nessuna azione esecutiva subita.
Simulazione B — L’impresa che lascia correre. Beta S.r.l., stessi numeri di Alfa, stesse omissioni alle stesse date.
- 14 giugno: la soglia matura. Nessuno in azienda se ne accorge, perché il monitoraggio dei debiti scaduti non esiste.
- 29 luglio: arriva la segnalazione INPS. L’amministratore la legge, verifica che non contenga termini né sanzioni, e la archivia.
- 2 settembre: arriva la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate sul debito IVA, contestuale alla comunicazione di irregolarità. Stessa sorte.
- Ottobre-marzo: i debiti crescono. Il DURC diventa irregolare e due committenti pubblici sospendono i pagamenti ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973.
- Aprile dell’anno successivo: i carichi vengono affidati all’agente della riscossione, che iscrive ipoteca e dispone il fermo su tre automezzi.
- Luglio: pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 su due crediti verso clienti per complessivi 91.500 euro. La cassa si blocca.
- Settembre: Beta deposita istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. L’esperto, esaminata la documentazione, non ravvisa concrete prospettive di risanamento: il patrimonio è eroso, la continuità è compromessa, il piano non regge il confronto con lo scenario liquidatorio.
- Ottobre: archiviazione. Le misure protettive cadono.
- Dicembre: un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. I debiti scaduti verso enti pubblici, computati per l’ammontare inizialmente accertato, superano ampiamente la soglia di rilevanza. Tempo trascorso dal giorno 90 all’apertura della procedura: circa diciotto mesi. Le stesse cifre iniziali, un esito opposto.
La differenza tra i due calendari non sta nella dimensione del debito, che è identica, né nella fortuna. Sta in quattro decisioni prese in quattro momenti diversi, ognuna delle quali costava, al momento in cui andava presa, molto meno di quanto sia costato non prenderla.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
La linea del tempo descritta finora è quella dell’inerzia. Ogni rimedio attivato la modifica, e conviene sapere esattamente come.
Se l’impresa attiva una dilazione amministrativa. Il binario resta interamente stragiudiziale. La rateizzazione dei carichi affidati all’agente della riscossione, secondo il regime ridisegnato dal D.Lgs. 110/2024, consente piani pluriennali su semplice richiesta entro le soglie di importo previste, e piani più lunghi in presenza di documentata situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. La dilazione sospende le azioni esecutive finché il piano è in corso, ma decade in caso di mancato pagamento del numero di rate previsto dalla legge, e la decadenza riporta l’impresa al punto di partenza con l’aggravante del tempo perduto. Sul piano concorsuale la dilazione non cancella il passato: come si è visto, i debiti scaduti restano computabili nella misura inizialmente accertata anche se successivamente rateizzati. La dilazione sposta in avanti la scadenza, non riscrive la storia del debito.
Se l’impresa accede alla composizione negoziata senza misure protettive. Il binario resta riservato: l’istanza non viene pubblicata nel registro delle imprese, i creditori non ne hanno notizia se non attraverso la convocazione dell’esperto, la reputazione commerciale resta intatta. In compenso non c’è alcuno scudo: un pignoramento può partire il giorno dopo l’accettazione dell’incarico. È la scelta corretta quando i creditori sono pochi, dialoganti e non hanno ancora avviato azioni; è imprudente quando esiste già un titolo esecutivo in circolazione.
Se l’impresa accede con misure protettive. Qui la timeline si irrigidisce e si giudizializza. Ai termini della composizione negoziata si sovrappongono quelli del procedimento ex art. 19 CCII, e il percorso passa sotto il controllo del tribunale. Il vantaggio è lo scudo; il costo è la pubblicità e l’esposizione a un vaglio che può concludersi male. Il Tribunale di Vicenza, l’11 gennaio 2026, si è pronunciato sugli effetti erga omnes delle misure protettive e sulla loro inconciliabilità con la procedura esecutiva già avviata; il Tribunale di Pavia, il 19 dicembre 2025, ha accolto l’istanza del debitore volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, mostrando come lo strumento cautelare possa spingersi oltre il perimetro tipico quando è funzionale alle trattative. Il Tribunale di Marsala, il 23 gennaio 2026, ha riconosciuto che il presidente del collegio, investito di un reclamo motivato contro la revoca delle misure, può sospendere l’esecuzione del provvedimento con effetto di reviviscenza delle misure stesse: anche la revoca, quindi, non è necessariamente l’ultima parola.
Se l’impresa formula una proposta di transazione fiscale. Il calendario si allunga di alcuni mesi, perché la valutazione dell’amministrazione finanziaria richiede l’esame delle relazioni allegate e il passaggio attraverso le competenze interne all’ente. È tempo ben speso solo se la proposta è sostenibile: in assenza di cram down, un diniego chiude la strada senza appello all’interno della composizione negoziata e obbliga a riposizionarsi su uno strumento omologabile.
Se l’impresa esce con un accordo. La timeline si chiude, ma non si azzera: gli impegni assunti hanno scadenze, e il loro inadempimento riapre l’intera sequenza dall’inizio, con la differenza che la seconda volta la credibilità dell’impresa presso i creditori pubblici è compromessa.
Le cinque finestre critiche
Ripercorrendo l’intera linea del tempo, cinque momenti concentrano la quasi totalità della differenza tra un esito e l’altro.
- Il novantesimo giorno di ritardo. È l’ultimo momento in cui il debito è ancora un fatto interno all’impresa. Fino a quel giorno una regolarizzazione anche parziale che riporti l’esposizione sotto soglia impedisce il sorgere dell’obbligo di segnalazione. Dopo, la comunicazione è dovuta e raggiunge anche l’organo di controllo.
- I trenta giorni successivi alla segnalazione ricevuta. È la finestra in cui tutte le opzioni sono ancora aperte e nessuna decadenza è maturata. È anche la finestra in cui l’organo di controllo fissa il termine per riferire ai sensi dell’art. 25-octies CCII: la risposta data in quei trenta giorni è il documento su cui si misurerà, anni dopo, la diligenza degli amministratori.
- Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive. È il termine più breve dell’intera procedura per il deposito del ricorso al tribunale. Perderlo significa perdere lo scudo dopo averne pagato il costo reputazionale, cioè il peggiore dei due mondi.
- L’udienza di conferma delle misure protettive. Il tribunale non concede protezione a chi non ha un progetto di piano. Arrivare a quell’udienza con un documento che dimostri la non manifesta implausibilità del risanamento è ciò che separa la conferma dalla revoca.
- I sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È il termine per accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, riservato a chi ha percorso la composizione negoziata con correttezza e buona fede. È l’ultima finestra della timeline, e non esiste per chi non è mai entrato nel percorso.
Le domande sul tempo
Sono passati quattro mesi dalla segnalazione e non ho fatto nulla: ho perso qualcosa? Non hai perso alcun diritto, perché la segnalazione non fa decorrere termini di decadenza a carico dell’impresa. Hai però perso qualcosa di più concreto: quattro mesi di interessi e sanzioni maturati alla misura ordinaria invece che a quella ridotta prevista dall’art. 25-bis CCII per chi accede al percorso, e quattro mesi di erosione della capacità di proporre un piano credibile. La strada resta percorribile, ma è più stretta.
Quanto dura in tutto una composizione negoziata? Le trattative si svolgono nel termine di centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico dell’esperto, prorogabile quando le trattative siano ancora in corso e vi siano concrete prospettive di risanamento. Le misure protettive, se richieste e confermate, hanno una durata compresa tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a un massimo complessivo di duecentoquaranta giorni. Nella pratica, un percorso che coinvolge più creditori pubblici e almeno una banca si chiude tra gli otto e i dodici mesi dall’istanza.
Se rateizzo tutto oggi, il rischio di un’istanza di liquidazione giudiziale sparisce? Non automaticamente. La Cassazione ha chiarito che i debiti scaduti e non pagati verso l’Agenzia delle Entrate restano computabili nella misura complessivamente accertata anche in caso di successivo accoglimento dell’istanza di rateizzazione. La dilazione riduce la pressione della riscossione e ripristina la regolarità contributiva o fiscale ai fini del DURC, ma non riscrive il passato ai fini della valutazione dello stato di insolvenza.
Ho ricevuto la segnalazione ma un creditore ha già pignorato: sono fuori tempo massimo? No. Le misure protettive possono essere richieste anche quando un’esecuzione è in corso, e la giurisprudenza di merito si è pronunciata sull’inconciliabilità tra misure protettive confermate e procedura esecutiva già avviata. Il vantaggio temporale è però perduto: si arriva davanti al tribunale con un creditore già attivo, più determinato a opporsi.
Il collegio sindacale mi ha dato trenta giorni: cosa succede se scadono senza risposta? Non scatta alcuna sanzione automatica, ma l’organo di controllo prende atto dell’inerzia e la verbalizza. Da quel momento i sindaci hanno un interesse proprio a documentare le iniziative assunte, fino alla convocazione dell’assemblea o al ricorso al tribunale ex art. 2409 c.c., perché la tempestività della loro segnalazione e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della loro responsabilità.
Le soglie si calcolano su ciascun ente separatamente o sul totale dei debiti pubblici? Separatamente. Ogni creditore qualificato verifica la propria posizione secondo i parametri che lo riguardano, e la segnalazione scatta solo se quel singolo ente supera le proprie soglie di ritardo e di importo. Ne deriva una conseguenza operativa spesso ignorata: un’impresa può avere un’esposizione pubblica complessiva molto rilevante senza ricevere alcuna segnalazione, perché frammentata sotto le soglie dei quattro enti. L’assenza di segnalazioni non è un certificato di salute finanziaria, e l’unico monitoraggio affidabile resta quello interno sul totale delle posizioni scadute.
Quanto tempo passa davvero tra l’archiviazione e un’istanza di un creditore? Non c’è un termine di legge: dipende dalla reattività dei creditori. Nella prassi, quando l’archiviazione è nota e il patrimonio è aggredibile, le prime iniziative arrivano entro poche settimane e i ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale entro pochi mesi.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I riferimenti che seguono sono ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuno sono indicati gli estremi, il principio in sintesi e la ragione per cui rileva in questa materia.
Fase degli assetti e dei doveri organizzativi (prima della segnalazione)
- Cass. civ., Sez. I, n. 36365/2021. Sull’imprenditore, anche collettivo, grava ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c. — come modificato dall’art. 375 del Codice della crisi e in coerenza con l’art. 41 Cost. — il dovere di organizzare i mezzi di produzione nella prospettiva del risultato economico e della continuità aziendale. Rilevanza: è il fondamento di legittimità dell’obbligo che rende non neutra l’omessa reazione a una segnalazione.
- Trib. Catanzaro, sentenza 6 febbraio 2024. L’assenza di adeguati assetti costituisce grave irregolarità gestoria, e l’irregolarità è tanto più seria nelle società che non versano in stato di crisi, proprio perché serve a impedire il passaggio inconsapevole dall’equilibrio alla crisi. Rilevanza: smonta l’idea che gli assetti servano solo alle imprese già in difficoltà.
- Trib. Venezia, decreto 26 agosto 2025. Quando emergano carenze organizzative idonee a esporre l’impresa a rischi gestionali o patrimoniali, anche il socio può attivarsi. Rilevanza: la reazione alla segnalazione non riguarda solo amministratori e sindaci: il fronte di chi può contestare l’inerzia è più ampio.
- Trib. Bari, sentenza 23 gennaio 2026 (R.G. 12549/26). La responsabilità per violazione dell’obbligo di predisporre adeguati assetti è stata affermata sulla base di una valutazione complessiva della struttura decisionale e dei meccanismi di controllo interni, ritenuti inidonei a intercettare tempestivamente i segnali di crisi, con condanna di rilievo eccezionale. Rilevanza: mostra la dimensione economica che il tema può assumere quando i segnali restano inascoltati.
Fase della reazione dell’organo di controllo
- Cass. civ., n. 24362/2013. Ai fini della responsabilità per omessa vigilanza occorre la prova del nesso causale tra inerzia e danno: l’omissione rileva quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio. Rilevanza: individua ciò che i sindaci devono poter dimostrare di aver fatto dopo la ricezione di una segnalazione.
- Cass. civ., n. 13517/2014. Non occorre individuare specifici comportamenti in contrasto con il dovere di vigilanza: è sufficiente che i sindaci non abbiano rilevato una violazione macroscopica o non abbiano reagito ad atti di dubbia legittimità, anche segnalando le irregolarità all’assemblea. Rilevanza: la ricezione di una segnalazione ex art. 25-novies è un fatto difficilmente qualificabile come non conosciuto.
Fase delle misure protettive
- Cass. civ., Sez. I, 19 gennaio 2026, n. 500. È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti sulle misure protettive nella composizione negoziata, trattandosi di provvedimenti interinali e cautelari, inidonei a incidere con efficacia di giudicato su diritti soggettivi e quindi non assimilabili alle decisioni pronunciate in funzione giurisdizionale ai sensi dell’art. 111 Cost. Rilevanza: definisce il confine dell’impugnabilità e impone di giocare bene la partita nei gradi in cui è possibile.
- Trib. Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 25 giugno 2025. Perché il giudice possa decidere sull’istanza di conferma delle misure protettive è necessario che la ricorrente abbia predisposto quantomeno un progetto di piano, presupposto indefettibile per l’avvio di trattative concrete da parte dell’esperto. Rilevanza: è la pronuncia che rende inutile presentarsi all’udienza a mani vuote.
- Trib. Nola, decreto 15 maggio 2025 (R.G. 877/2025). Confermate le misure protettive tipiche dell’art. 18 CCII, è esclusa l’inibitoria delle azioni monitorie e delle segnalazioni alla Centrale Rischi per difetto di periculum e sproporzione rispetto agli interessi dei creditori. Rilevanza: definisce il perimetro realistico di ciò che si può chiedere.
- Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. La conferma delle misure protettive va valutata secondo i canoni cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, con possibilità di riconoscere misure cautelari atipiche. Rilevanza: orienta la struttura dell’atto difensivo.
- Trib. Catania, 15 dicembre 2025. Prima di chiedere il riconoscimento di misure protettive e cautelari il ricorrente deve avere individuato e saper esporre le valutazioni che le giustificano. Rilevanza: conferma che l’istruttoria si prepara prima, non in udienza.
- Trib. Vicenza, 11 gennaio 2026. Le misure protettive producono effetti erga omnes e sono inconciliabili con la procedura esecutiva già avviata. Rilevanza: è il punto di contatto tra la timeline della crisi e quella dell’esecuzione forzata.
- Trib. Pavia, 19 dicembre 2025. Può essere accolta l’istanza del debitore volta a inibire alla banca creditrice l’escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI. Rilevanza: mostra l’estensione possibile della tutela cautelare quando è funzionale alle trattative.
- Trib. Marsala, 23 gennaio 2026. Revocate le misure protettive, il presidente del collegio investito di reclamo motivato può sospendere l’esecuzione del provvedimento, con effetto di reviviscenza delle misure. Rilevanza: la revoca non chiude necessariamente la partita.
- Trib. Parma, 26 gennaio 2026. Criteri per stabilire la durata delle misure protettive e cautelari e presupposti di proroga, abbreviazione e revoca. Rilevanza: governa la gestione del calendario nella fase centrale del percorso.
Fase dell’uscita e delle conseguenze
- Trib. Milano, Sez. II, ordinanza 19 febbraio 2025. Archiviata la composizione negoziata dall’esperto per carenza di buona fede e correttezza nelle trattative, è preclusa la pronuncia sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente. Rilevanza: la condotta tenuta durante le trattative produce effetti processuali immediati.
- Trib. Mantova, sentenza 13 febbraio 2025. Accolta l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale presentata da un creditore nei confronti dell’impresa a cui era stata negata la conferma delle misure protettive, anche in ragione dell’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: è la fotografia di ciò che accade quando lo scudo cade.
- Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2025, n. 4201. I debiti scaduti e non pagati verso l’Agenzia delle Entrate superiori alla soglia di rilevanza restano computabili nella misura complessiva inizialmente accertata, nonostante il successivo accoglimento dell’istanza di rateizzazione. Rilevanza: è la pronuncia che dimostra perché il tempo della reazione conti più della sua qualità.
- Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2025, n. 1441. L’esposizione debitoria complessiva superiore alla soglia di legge ha natura di condizione della dichiarazione di apertura della procedura, e il relativo accertamento spetta al tribunale. Rilevanza: individua un terreno di difesa tecnica nella fase concorsuale.
- Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2025, n. 2223. La contestazione relativa alla ricorrenza della condizione di procedibilità non può essere proposta per la prima volta in sede di reclamo. Rilevanza: conferma che le eccezioni vanno collocate nel momento processuale giusto, non recuperate dopo.
- Cass. civ., Sez. I, 1° aprile 2025, n. 8647. In caso di società di persone cancellata dal registro delle imprese rileva la prova dell’avvenuta prosecuzione dell’attività, con effetti sulla soggezione alla procedura. Rilevanza: la cancellazione non è una via d’uscita dalla timeline.
- Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. Sulla legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: l’iniziativa concorsuale non dipende soltanto dai creditori.
- Trib. Parma, 16 gennaio 2026. Autorizzata la cessione d’azienda nell’ambito della composizione negoziata ai sensi dell’art. 22 CCII. Rilevanza: mostra come, dentro il percorso, siano possibili operazioni straordinarie altrimenti impraticabili.
- Legge 14 marzo 2025, n. 35. Ha modificato l’art. 2407 c.c., incidendo su limiti economici del risarcimento a carico dei sindaci e su prescrizione dell’azione. Rilevanza: ridisegna il contesto in cui l’organo di controllo decide come reagire a una segnalazione ricevuta.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’assistenza si innesta sulla tappa in cui l’impresa si trova, perché a ogni fase corrispondono strumenti diversi. Ecco cosa facciamo, concretamente.
- Ricostruiamo la posizione debitoria verso tutti e quattro i creditori pubblici qualificati, incrociando estratti di ruolo, cassetto fiscale, estratti contributivi INPS e posizione INAIL, e calcoliamo se e quando le soglie dell’art. 25-novies sono state superate.
- Verifichiamo la fondatezza della segnalazione ricevuta, controllando importi, decorrenze applicative e corrispondenza tra quanto comunicato e quanto effettivamente dovuto, e contestiamo le poste errate, sgravate o prescritte.
- Redigiamo la risposta dell’organo amministrativo alla segnalazione dell’organo di controllo ex art. 25-octies CCII, con indicazione puntuale delle iniziative assunte e del relativo calendario, entro il termine assegnato.
- Predisponiamo il progetto di piano di risanamento prima del deposito dell’istanza, perché è il documento su cui il tribunale decide la conferma delle misure protettive.
- Depositiamo l’istanza di composizione negoziata sulla piattaforma telematica con la documentazione completa e, quando strategicamente opportuno, la richiesta di misure protettive.
- Depositiamo il ricorso ex art. 19 CCII entro il giorno successivo alla pubblicazione e assistiamo l’impresa all’udienza di conferma, nel contraddittorio con i creditori e con il parere dell’esperto.
- Costruiamo la proposta di accordo transattivo ex art. 23, comma 2-bis, CCII, coordinando l’attestazione di convenienza per l’Erario e la relazione sui dati aziendali richieste dalla norma.
- Attiviamo le misure premiali dell’art. 25-bis CCII, verificando l’applicazione della riduzione degli interessi alla misura legale, delle riduzioni sanzionatorie e della rateizzazione delle somme non ancora iscritte a ruolo.
- Impostiamo l’uscita dal percorso prima che l’esperto depositi la relazione finale, valutando accordo di ristrutturazione, piano soggetto a omologazione, concordato preventivo o concordato semplificato entro il termine di sessanta giorni.
- Difendiamo l’impresa e i suoi organi nella fase concorsuale e nelle azioni di responsabilità, dal procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale fino ai giudizi promossi dal curatore.
Questo lavoro poggia su un profilo professionale preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In questa materia pesa in modo particolare l’ultima abilitazione: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata — come ragiona l’esperto, quali documenti pesano davvero, che cosa il tribunale verifica in sede di conferma — consente di impostare il percorso dal lato dell’imprenditore sapendo in anticipo dove verrà messo alla prova. Accanto ad essa, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario permette di trattare simultaneamente il debito verso i creditori pubblici e l’esposizione bancaria, che nella crisi d’impresa viaggiano sempre insieme.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: chi imposta la difesa nella fase della segnalazione è lo stesso professionista che la porta avanti davanti al tribunale e, se necessario, in Cassazione, senza passaggi di consegne e senza cambi di linea. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, perché una posizione fatta di soglie contributive, liquidazioni IVA, carichi affidati alla riscossione e valutazioni di continuità aziendale non si affronta da un solo lato della scrivania.
Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in difficoltà, ed è quella che si spreca per prima
Ricapitolando l’intera linea del tempo, una cosa colpisce più di ogni altra: quasi tutte le finestre difensive più efficaci si aprono prima che arrivi qualcosa di formalmente minaccioso, e si chiudono prima che l’imprenditore percepisca il pericolo. Il novantesimo giorno non fa rumore. La segnalazione non contiene termini. I trenta giorni dell’organo di controllo sembrano una formalità interna. Quando finalmente arriva un atto che spaventa — un pignoramento, un ricorso — le opzioni residue sono poche e costose. Chi legge questa timeline al contrario, dalla fine verso l’inizio, vede con chiarezza che ogni esito negativo era stato preceduto da almeno tre occasioni per evitarlo.
È esattamente su questo terreno che lo Studio Monardo opera. Il tema di questa guida — segnalazioni dei creditori pubblici e reazione dell’impresa — coincide con l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cioè con lo strumento stesso che la segnalazione invita ad attivare; la componente fiscale e contributiva del debito rientra nel perimetro dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; le soluzioni alternative e le fasi liquidatorie ricadono nelle competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario OCC; e la continuità della difesa fino all’ultimo grado è garantita dalla qualifica di avvocato cassazionista. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo le soglie e i termini già maturati e costruiremo con te la strategia adatta alla tappa in cui ti trovi.
📩 Ogni giorno che passa restringe il ventaglio delle soluzioni disponibili: scrivi allo Studio adesso, prima che la prossima finestra si chiuda — trovi tutti i riferimenti per contattarci al termine di questa guida.
