Cosa Fa L’OCC Nelle Procedure Per Le Piccole Imprese?

Chi guida una ditta individuale, una piccola società di persone, un’azienda agricola o uno studio professionale e scopre di non riuscire più a pagare i debiti incontra quasi subito una sigla: OCC, Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) gli affida un ruolo che, letto sulla carta, sembra quasi notarile: ricevere la domanda, scrivere una relazione, comunicare con i creditori, vigilare sull’esecuzione. Nella pratica dei tribunali, però, il peso dell’OCC è molto maggiore di quanto il testo lasci intendere. È la sua relazione a decidere se la domanda supera il vaglio di ammissibilità; è la sua valutazione di convenienza che consente al giudice di omologare un concordato minore anche contro il voto del Fisco; è l’OCC, di regola, a diventare liquidatore nella liquidazione controllata.

Per capire davvero che cosa faccia l’OCC per una piccola impresa, quindi, la lettera della legge non basta: bisogna guardare a come i giudici hanno letto quelle norme. La Cassazione, nel 2025 e nel 2026, ha detto cose molto precise sul contenuto della relazione dell’Organismo e sul rapporto tra quella relazione e la meritevolezza del debitore; i tribunali di merito hanno definito i confini del controllo di fattibilità e le regole sul compenso del gestore. In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta nella conseguenza pratica che ha per la tua impresa.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ed è professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi il lavoro dell’Organismo dalla parte di chi redige le relazioni, verifica la documentazione e dialoga con i creditori. Questa doppia posizione consente di preparare la domanda della piccola impresa sapendo in anticipo che cosa l’OCC dovrà controllare e che cosa il giudice leggerà.

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Le norme su cui i giudici si sono pronunciati

Prima di entrare nelle decisioni, serve una mappa essenziale delle disposizioni che le pronunce hanno interpretato.

Chi è “piccola impresa” per il Codice. L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che congiuntamente, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve), ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Chi resta sotto queste soglie non è soggetto alla liquidazione giudiziale: la sua crisi passa per le procedure di sovraindebitamento, insieme a quelle del professionista, dell’imprenditore agricolo e delle start-up innovative.

Le due procedure principali. Per l’impresa minore il Codice prevede soprattutto:

Procedura Norme Finalità Ruolo dell’OCC in sintesi
Concordato minore artt. 74-83 CCII proposta ai creditori, di regola in continuità aziendale o professionale deposito tramite OCC, relazione particolareggiata, comunicazioni, raccolta adesioni, vigilanza sull’esecuzione
Liquidazione controllata artt. 268-277 CCII liquidazione di tutti i beni sotto il controllo del giudice relazione sulla domanda del debitore, attestazioni, di regola nomina come liquidatore
Esdebitazione artt. 278-283 CCII liberazione dai debiti residui informazioni sulla condotta del debitore; nel caso dell’incapiente, relazione specifica

La domanda passa sempre per l’OCC. L’art. 76, comma 1, stabilisce che la domanda di concordato minore è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se manca, le funzioni sono svolte da un professionista con i requisiti dell’art. 358 nominato dal tribunale. Alla domanda va allegata una relazione particolareggiata dell’OCC (art. 76, comma 2) che espone le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere, gli eventuali atti in frode o impugnati dai creditori, la completezza e attendibilità della documentazione, la fattibilità del piano e la sua convenienza rispetto alla liquidazione controllata, i costi presumibili della procedura. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha rivisto il contenuto di questa relazione.

Gli obblighi informativi verso il Fisco. Entro sette giorni dall’incarico, l’OCC informa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, che hanno quindici giorni per comunicare il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti (art. 76, comma 4).

Nella liquidazione controllata l’art. 269 richiede che alla domanda del debitore sia allegata una relazione dell’OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; dopo il correttivo, anche sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore. Il giudice, con la sentenza di apertura (art. 270), nomina il liquidatore, confermando di regola l’OCC.

Il compenso dell’OCC è considerato credito prededucibile dall’art. 6, comma 1, lett. a), CCII, ed è determinato secondo i parametri del D.M. 202/2014, il regolamento che disciplina anche l’iscrizione degli Organismi nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Chi altro rientra nel perimetro. Accanto all’impresa minore commerciale, il sovraindebitamento riguarda l’imprenditore agricolo, il professionista, la start-up innovativa e, in generale, ogni debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa. Il concordato minore, invece, non è accessibile al consumatore, che dispone della ristrutturazione dei debiti degli artt. 67 ss. Per la piccola impresa questo significa che lo strumento negoziale tipico è proprio il concordato minore, mentre la liquidazione controllata resta la soluzione quando la continuità non è più praticabile. L’art. 74 CCII consente il concordato minore anche in forma liquidatoria, ma solo se il piano prevede l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori: anche su questo punto è la relazione dell’OCC a dover chiarire quanto le risorse esterne migliorino il risultato rispetto alla liquidazione.

Le fasi in cui l’OCC interviene. Riassumendo il percorso del concordato minore, l’Organismo interviene almeno in cinque momenti: riceve l’incarico e raccoglie la documentazione; redige la relazione particolareggiata da allegare alla domanda; dopo il decreto di apertura dell’art. 78, cura la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori e ne raccoglie le dichiarazioni di adesione o di dissenso; riferisce al giudice sull’esito del voto e sulle eventuali contestazioni, ai fini dell’omologazione dell’art. 80; infine vigila sull’esecuzione ai sensi dell’art. 81. Nella liquidazione controllata il percorso è più breve all’ingresso ma più lungo dopo: la relazione dell’art. 269 precede la sentenza di apertura, e da quel momento il gestore, se confermato liquidatore, inventaria i beni, forma lo stato passivo, liquida l’attivo e ripartisce il ricavato sotto il controllo del giudice delegato.

Momento Concordato minore Liquidazione controllata
Prima del deposito raccolta documenti, relazione art. 76 raccolta documenti, relazione art. 269
Avvio comunicazioni al Fisco entro 7 giorni comunicazioni al Fisco entro 7 giorni
Dopo l’apertura comunicazione ai creditori, raccolta adesioni di regola nomina come liquidatore (art. 270)
Decisione relazione su voto e convenienza per l’omologazione inventario, stato passivo, liquidazione
Dopo vigilanza sull’esecuzione (art. 81) rendiconto e riparto; informazioni per l’esdebitazione

Su ciascuno di questi punti la giurisprudenza ha aggiunto un tassello decisivo.

L’orientamento consolidato: la relazione dell’OCC è un controllo sostanziale, non un timbro

Il primo principio che emerge con chiarezza è che la relazione dell’Organismo non è un adempimento formale. Il giudice non si limita a verificare che sia stata depositata: ne controlla la coerenza, la completezza e la tenuta logica. Questo orientamento nasce nel concordato preventivo della legge fallimentare, a proposito dell’attestazione del professionista, ed è stato poi trasferito, dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recente, alla relazione dell’OCC nel sovraindebitamento.

Le Sezioni Unite del 2013: che cosa significa “fattibilità”

La pronuncia da cui tutto parte è Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521, resa in materia di concordato preventivo sotto la legge fallimentare. La vicenda riguardava i limiti del potere del tribunale di valutare la fattibilità del piano attestata dal professionista. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, in assenza di una definizione normativa, la fattibilità coincide con la concreta realizzabilità della proposta secondo un giudizio di verosimiglianza fondato sulla comune esperienza, e hanno distinto il controllo sulla fattibilità giuridica, pieno, da quello sulla fattibilità economica, riservato in linea di principio ai creditori salvo i casi di manifesta inattitudine del piano.

Il principio, calato nella pratica, significa che quando l’OCC scrive nella relazione che il tuo piano è fattibile, quella affermazione deve reggere a un controllo di verosimiglianza: flussi di cassa credibili, ipotesi di ricavi coerenti con la storia dell’impresa, garanzie effettive. Un’affermazione apodittica non basta.

La Cassazione del 2017: la fattibilità come concreta realizzabilità

Cass., 7 aprile 2017, n. 9061, anch’essa relativa al concordato preventivo della legge fallimentare, si colloca nella stessa linea. L’orientamento si è consolidato nel senso che la valutazione di fattibilità non è un esercizio astratto ma un giudizio sulla possibilità reale che le promesse fatte ai creditori vengano mantenute. In altre parole, se il tuo concordato minore promette ai fornitori il 30% in cinque anni, l’OCC deve spiegare da dove arriveranno quei soldi, mese per mese, e il giudice è legittimato a chiederlo.

Il controllo sostanziale sulle attestazioni

Cass., sez. VI-1, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5825, ancora in materia di concordato preventivo della legge fallimentare, ha ribadito che la verifica del tribunale sulle attestazioni non è formale ma sostanziale: il giudice entra nel merito della coerenza dell’attestazione rispetto ai dati. Questa impostazione è oggi richiamata dai commentatori per leggere la relazione dell’OCC nel sovraindebitamento, che svolge una funzione analoga: garantire al giudice e ai creditori che i numeri presentati dal debitore siano veri e che il piano stia in piedi.

La liquidazione controllata non è un premio

Il quarto tassello è più recente e riguarda la liquidazione controllata. Cass., sez. I, ordinanza 31 luglio 2025, n. 22074 ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata sulla base di un giudizio di non meritevolezza soggettiva del debitore; la sua negligenza o imprudenza potranno pesare, semmai, nella successiva fase dell’esdebitazione, disciplinata dall’art. 280 CCII.

La traduzione pratica è importante per la piccola impresa che non ha più margini di continuità: se l’OCC, nella relazione, evidenzia che i debiti sono stati contratti con leggerezza, questo non chiude la porta della liquidazione controllata. La relazione serve al giudice per capire la situazione, non per “punire” il debitore all’ingresso.

Che cosa tiene insieme queste pronunce

Lette in sequenza, queste decisioni disegnano un ruolo preciso dell’OCC: è il garante dell’attendibilità delle informazioni, non il giudice della moralità del debitore. Deve verificare i dati, spiegare le cause della crisi, valutare se il piano è realizzabile e conveniente; ma la scelta sull’accesso alla procedura resta del tribunale, e la valutazione sulla condotta pesa soprattutto quando si tratta di cancellare i debiti residui. Per l’imprenditore minore ne discende una regola semplice: la qualità della documentazione che consegni all’OCC determina la qualità della relazione, e la qualità della relazione determina l’esito della domanda.

Prima questione aperta: quanto deve essere approfondita la relazione sulle cause e sulla diligenza?

La questione

“Il mio OCC mi chiede di ricostruire perché mi sono indebitato, anno per anno, con ogni finanziamento e ogni fornitura non pagata. È davvero necessario? E se la ricostruzione mostra che ho fatto scelte sbagliate, la domanda viene respinta?” È la domanda che quasi ogni piccolo imprenditore pone al primo incontro con l’Organismo.

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta arriva da due pronunce della Prima Sezione civile, lette insieme.

La già citata Cass. 22074/2025 ha fissato il punto di partenza: nella liquidazione controllata non esiste un filtro di meritevolezza all’ingresso. Il comportamento passato rileva in sede di esdebitazione.

Cass., sez. I, ordinanza 28 aprile 2026, n. 11603 ha completato il quadro dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. La vicenda riguardava una domanda di liquidazione controllata passata al vaglio del Tribunale di Lodi e poi della Corte d’Appello di Milano. La Suprema Corte ha chiarito che la relazione dell’OCC, nella versione dell’art. 269, comma 2, successiva al correttivo, deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni; questi elementi non sono requisiti sostanziali di meritevolezza, ma la loro indicazione chiara, completa e attendibile è presupposto di ammissibilità della domanda, verificato dal giudice ai sensi dell’art. 270 CCII.

C’è contrasto?

Non c’è un vero contrasto tra le due pronunce: la seconda precisa la prima. Il rischio di confusione nasce piuttosto dalla prassi di alcuni uffici, che in passato tendevano a leggere la parte della relazione sulle cause dell’indebitamento come un giudizio di merito sulla condotta. L’assunzione prudenziale è questa: la ricostruzione delle cause e della diligenza va fatta in modo completo e documentato anche quando è sfavorevole al debitore, perché una relazione lacunosa rende inammissibile la domanda, mentre una relazione completa ma critica non la preclude.

Per il concordato minore il discorso è in parte diverso: lì l’art. 77 CCII prevede cause specifiche di inammissibilità (tra cui gli atti diretti a frodare le ragioni dei creditori) e la relazione dell’art. 76 deve dare conto anche della convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata. Il principio di fondo, però, è lo stesso: l’OCC deve informare in modo completo, e il giudice decide sulla base di quell’informazione.

Cosa significa per te

Se sei un piccolo imprenditore che si rivolge a un OCC, devi aspettarti, e anzi pretendere, che l’Organismo ti chieda tutto: estratti conto degli ultimi anni, contratti di finanziamento, dichiarazioni fiscali, situazione dei fornitori, eventuali cessioni di beni. Nascondere un finanziamento o un atto di disposizione non protegge la domanda: la rende inammissibile, e può compromettere l’esdebitazione futura. Al contrario, spiegare con documenti che la crisi è nata, per esempio, dal mancato pagamento di un grande cliente o da un calo del fatturato legato a eventi esterni, consente all’OCC di scrivere una relazione solida e al giudice di valutarla senza riserve.

Seconda questione aperta: fin dove arriva il controllo del giudice sulla fattibilità del concordato minore?

La questione

“L’OCC ha scritto che il mio piano è fattibile e conveniente. Il giudice può comunque bocciarlo? E i creditori possono contestare i numeri dell’Organismo?” La domanda riguarda il rapporto tra il lavoro tecnico dell’OCC, il voto dei creditori e il potere del tribunale.

Cosa hanno deciso i giudici

Il riferimento di fondo resta Cass., SS.UU., 1521/2013, con la distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica, e Cass. 9061/2017, che ne ha ribadito l’impostazione. Nel sovraindebitamento, l’art. 80 CCII prevede espressamente che il giudice verifichi, ai fini dell’omologazione, l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano.

Sul piano applicativo, il Tribunale di Nola, con decreto dell’ottobre 2023 (del quale le fonti consultate non riportano il numero), ha affermato che l’omologazione del concordato minore può essere negata per difetto di fattibilità solo in presenza di una assoluta e manifesta non fattibilità del piano; al di fuori di questa ipotesi, la valutazione nel merito della convenienza spetta ai creditori. Nel caso esaminato, era stato l’OCC a curare la comunicazione della proposta e del decreto a tutti i creditori, secondo lo schema dell’art. 78 CCII.

Se c’è contrasto

Una parte della giurisprudenza di merito, valorizzando la lettera dell’art. 80 (che parla di fattibilità economica), riconosce al giudice un sindacato più penetrante sui flussi di cassa del piano, soprattutto quando la proposta prevede pagamenti dilazionati per molti anni. L’orientamento prevalente, coerente con le Sezioni Unite del 2013, resta quello del controllo limitato alla manifesta inattitudine del piano; ma l’assunzione prudenziale è costruire il piano come se il giudice dovesse verificarne ogni numero, perché la relazione dell’OCC sarà la prima cosa che il tribunale leggerà e perché un piano con flussi di cassa non documentati rischia comunque di cadere.

C’è poi un secondo profilo in cui la relazione dell’OCC diventa decisiva: il cosiddetto cram down fiscale. L’art. 80, comma 3, CCII consente al giudice di omologare il concordato minore anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando quell’adesione sarebbe decisiva per raggiungere la maggioranza e la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, anche alla luce delle risultanze della relazione dell’OCC sul punto. Lo stesso confronto con l’alternativa liquidatoria governa le contestazioni di convenienza sollevate dai creditori dissenzienti.

Cosa significa per te

Se la tua impresa ha un debito fiscale rilevante, la parte della relazione dell’OCC sulla convenienza del piano rispetto alla liquidazione controllata non è un capitolo tra gli altri: è il documento su cui il giudice fonderà l’eventuale superamento del voto contrario del Fisco. Per questo la stima di quanto otterrebbero i creditori in caso di liquidazione deve essere analitica: valore dei beni, costi di realizzo, tempi, prededuzioni. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il metodo con cui l’Organismo costruisce il confronto con l’alternativa liquidatoria, e imposta il piano tenendone conto fin dal primo giorno.

Terza questione aperta: chi liquida il compenso del gestore e quando va pagato?

La questione

“L’OCC mi ha chiesto di firmare un accordo sul suo compenso. Se poi la procedura si trasforma in liquidazione controllata e il gestore diventa liquidatore, cosa succede? E i creditori possono contestare quella somma?” È una questione che riguarda direttamente i conti della procedura, perché il compenso dell’OCC è un costo di giustizia che incide sull’attivo destinato ai creditori.

Cosa hanno deciso i giudici

Il punto fermo è normativo: l’art. 6, comma 1, lett. a), CCII qualifica come prededucibili i crediti per le spese e i compensi relativi alle prestazioni rese dall’OCC. Sulle modalità di liquidazione, la giurisprudenza di merito ha fornito indicazioni concrete.

Il Tribunale di Rovigo, con provvedimento del 2 settembre 2025, ha distinto due ipotesi nella liquidazione controllata. Se il gestore dell’OCC è confermato come liquidatore, il suo compenso è liquidato dal giudice delegato dopo l’approvazione del rendiconto finale e non deve essere insinuato al passivo; se invece il liquidatore è un professionista diverso, il compenso dell’OCC per l’attività svolta prima dell’apertura resta prededucibile, è comunque liquidato dal giudice delegato, ma il relativo credito va insinuato al passivo e verificato dal liquidatore.

Il Tribunale di Napoli, 22 marzo 2023, n. 38/2023, secondo quanto riferito dalla dottrina che lo ha commentato, ha dato prevalenza all’accordo intervenuto tra debitore e OCC sul compenso rispetto agli altri criteri di liquidazione, richiamando un principio affermato dalla Cassazione, sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105, sulla prevalenza della pattuizione tra le parti nella determinazione del compenso professionale. Di quest’ultima pronuncia le fonti consultate riportano il principio solo indirettamente, attraverso il richiamo del Tribunale di Napoli.

Se c’è contrasto

Sul compenso dell’OCC non esiste ancora una pronuncia di legittimità specifica sul sovraindebitamento nel CCII, e la prassi dei tribunali varia: alcuni applicano rigidamente i parametri del D.M. 202/2014, altri valorizzano l’accordo iniziale. L’assunzione prudenziale è ritenere che il giudice conservi sempre il potere di liquidare il compenso entro i parametri regolamentari, anche in presenza di un accordo, e che l’accordo serva soprattutto a rendere prevedibili i costi della procedura nella relazione dell’art. 76.

Cosa significa per te

Per la piccola impresa questo significa due cose. Primo: i costi presumibili della procedura, che l’OCC deve indicare nella relazione, entrano direttamente nel calcolo della convenienza del piano, perché riducono l’attivo disponibile in caso di liquidazione e quindi spostano il punto di confronto. Secondo: se il concordato minore non regge e si passa alla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 83 CCII, il gestore che ha seguito la fase concordataria verrà di regola confermato come liquidatore, e il suo compenso seguirà le regole indicate dal Tribunale di Rovigo. Saperlo prima consente di pianificare la procedura senza sorprese.

C’è un terzo profilo, meno visibile ma altrettanto concreto. Quando il gestore dell’OCC diventa liquidatore, cambia la natura del suo ruolo: non è più chi riferisce al giudice sulla domanda del debitore, ma chi amministra il patrimonio nell’interesse dei creditori. Inventaria i beni, forma lo stato passivo, valuta le azioni recuperatorie, vende e ripartisce. Le decisioni di Rovigo e Napoli mostrano che anche il compenso segue questa trasformazione, con una liquidazione affidata al giudice delegato alla fine del percorso. Per l’imprenditore minore significa che i rapporti con il gestore vanno impostati fin dall’inizio con la consapevolezza che quella stessa persona potrebbe, in caso di conversione, gestire la vendita dei beni aziendali. La trasparenza iniziale, oltre a essere imposta dalla legge, è anche la scelta che riduce i conflitti nella fase successiva.

La decisione più recente: Cass. 11603/2026 e la nuova relazione dell’OCC

Il contesto

L’ordinanza Cass., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603 è la pronuncia più importante degli ultimi mesi sul lavoro dell’OCC, perché è la prima a leggere in sede di legittimità l’art. 269, comma 2, CCII nella formulazione introdotta dall’art. 41 del D.Lgs. 136/2024. Prima del correttivo, la relazione dell’OCC nella liquidazione controllata doveva riguardare la completezza e attendibilità della documentazione e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il correttivo ha aggiunto l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, avvicinando questa relazione a quella prevista per il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Il dubbio era evidente: con questa modifica, il legislatore ha introdotto anche nella liquidazione controllata un requisito di meritevolezza all’ingresso? Se così fosse, il debitore che si è indebitato con imprudenza potrebbe vedersi negare l’accesso alla procedura.

La motivazione in linguaggio piano

La Suprema Corte ha risposto di no, ma con una precisazione importante. Da un lato, ha confermato la linea di Cass. 22074/2025: la liquidazione controllata non è un beneficio da guadagnare con una condotta irreprensibile. Dall’altro, ha attribuito alla nuova parte della relazione un ruolo preciso: la ricostruzione delle cause e della diligenza deve esserci, deve essere chiara, completa e attendibile, e la sua mancanza o insufficienza rende la domanda inammissibile. Il giudice, nella verifica dell’art. 270, controlla che la relazione abbia questo contenuto; non usa invece quel contenuto per una valutazione di merito sulla persona. Quella valutazione si sposta in avanti, alla fase dell’esdebitazione, dove la condotta pregressa assume rilievo.

Che cosa cambia rispetto a prima

Il cambiamento è soprattutto operativo e riguarda proprio l’OCC. Prima del correttivo, una relazione nella liquidazione controllata poteva limitarsi a fotografare attivo e passivo. Oggi deve raccontare la storia della crisi: quando sono nati i debiti, perché, con quali prospettive di rimborso al momento in cui sono stati contratti, come si è comportato il debitore quando le difficoltà sono emerse. Per una piccola impresa, questo significa che la domanda di liquidazione controllata richiede un lavoro di ricostruzione documentale paragonabile a quello di un concordato minore.

C’è anche una conseguenza strategica. Poiché le informazioni raccolte dall’OCC confluiranno nel fascicolo e saranno rilette quando il debitore chiederà l’esdebitazione, la relazione iniziale diventa di fatto il primo atto della futura esdebitazione. Una ricostruzione accurata, che documenti eventi esterni, comportamenti dei creditori, tentativi di risanamento, oggi prepara la liberazione dai debiti di domani.

Le ricadute sul concordato minore

Sebbene Cass. 11603/2026 riguardi la liquidazione controllata, il suo ragionamento si riflette anche sul concordato minore. L’art. 76, comma 2, già richiedeva all’OCC di esporre le cause dell’indebitamento e la diligenza del debitore; dopo il correttivo, il contenuto delle due relazioni è più vicino, e il criterio della completezza e attendibilità indicato dalla Suprema Corte offre al giudice del concordato minore un metro di valutazione omogeneo. Il principio, calato nella pratica, significa che una relazione generica sulle cause della crisi espone a rilievi di inammissibilità in entrambe le procedure. Nel concordato minore, poi, il peso della relazione è ancora maggiore, perché alle cause e alla diligenza si aggiungono la fattibilità del piano e la convenienza rispetto alla liquidazione: tre giudizi che il tribunale e i creditori leggeranno in sequenza.

Che cosa fare se la domanda è già stata depositata

Per chi ha depositato una domanda prima della pubblicazione dell’ordinanza, con una relazione che dedica poco spazio alle cause dell’indebitamento, la via prudente è verificare subito se il giudice abbia chiesto integrazioni e, in ogni caso, predisporre con l’OCC una ricostruzione più completa, da produrre alla prima occasione utile del procedimento. Se la domanda viene dichiarata inammissibile per questo motivo, occorre valutare con attenzione, alla luce dell’orientamento ora espresso dalla Suprema Corte, se impugnare il provvedimento o ripresentare una domanda corredata da una relazione adeguata: la scelta dipende dai tempi, dalle azioni esecutive in corso e dalla posizione dei creditori.

Le pronunce messe alla prova: tre situazioni-tipo

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come i principi visti si applicano a una piccola impresa. Non si riferiscono a casi reali.

Ipotesi 1 — Concordato minore in continuità e voto contrario del Fisco

Dati di partenza. Ditta individuale nel settore della ristorazione. Negli ultimi tre esercizi: attivo patrimoniale massimo 96.300 €, ricavi massimi 143.900 €, debiti complessivi 187.640 €. Tutte e tre le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), sono rispettate: è un’impresa minore.

Composizione del passivo:

Creditore Importo Natura
Crediti privilegiati (dipendente e quota privilegiata erariale) 52.180 € pagati per intero nel piano
Banca (mutuo chirografario) 61.220 € chirografario
Fornitori 29.870 € chirografario
Agenzia delle Entrate (quota chirografaria) 44.370 € chirografario
Totale 187.640 €

Sviluppo. L’OCC riceve l’incarico il 14 gennaio 2026; entro il 21 gennaio informa agente della riscossione e uffici fiscali (art. 76, comma 4), che hanno tempo fino al 5 febbraio per comunicare i debiti accertati. La proposta offre ai chirografari il 31,4%: su 135.460 € di crediti chirografari, sono 42.534,44 €, pagati in 60 rate mensili da 708,91 €, finanziate dai flussi dell’attività. La relazione dell’OCC stima che in liquidazione controllata i chirografari otterrebbero il 18,7%.

I chirografari votanti sono 135.460 €; la maggioranza richiesta supera 67.730 €. Se la banca vota contro, i voti favorevoli di fornitori (29.870 €) e Fisco (44.370 €) sommano 74.240 €: maggioranza raggiunta. Se invece il Fisco vota contro e la banca vota a favore, banca e fornitori sommano 91.090 €: maggioranza comunque raggiunta.

Esito. Lo scenario critico è quello in cui banca e Fisco non aderiscono entrambi: restano solo i 29.870 € dei fornitori, ben lontani dalla maggioranza. Qui il voto erariale è decisivo, perché con l’adesione del Fisco (fornitori più Erario, 74.240 €) la maggioranza sarebbe raggiunta. È esattamente l’ipotesi in cui il giudice può omologare comunque ai sensi dell’art. 80, comma 3, purché la relazione dell’OCC dimostri in modo analitico che il 31,4% offerto supera il 18,7% della liquidazione. Se invece a non aderire fossero banca e fornitori, il Fisco da solo (44.370 €) non raggiungerebbe la maggioranza e il meccanismo non potrebbe operare. Alla luce di Cass. SS.UU. 1521/2013 e del decreto del Tribunale di Nola, il giudice controllerà la tenuta dei flussi solo entro i limiti della manifesta non fattibilità, ma una relazione priva del dettaglio dei ricavi mensili esporrebbe comunque il piano.

Ipotesi 2 — Liquidazione controllata chiesta da un creditore contro un ex imprenditore

Dati di partenza. Ex titolare di impresa edile individuale, attività cessata nel marzo 2024. Un fornitore con credito di 58.740 € deposita domanda di liquidazione controllata. Il debitore percepisce oggi uno stipendio netto di 1.640 € mensili, con coniuge e due figli a carico; nel luglio 2025 ha venduto un furgone a un cugino per 3.200 €.

Sviluppo. Il debitore si rivolge a un OCC e chiede l’attestazione prevista dall’art. 268, comma 3, CCII: quando la domanda è proposta da un creditore contro un debitore persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante azioni giudiziarie. L’OCC verifica il reddito e il fabbisogno familiare; poi esamina la vendita del furgone: deve valutare se quell’atto, a favore di un parente, sia stato compiuto a un prezzo congruo o sia potenzialmente revocabile.

Esito. Se il valore di mercato del furgone risulta in linea con i 3.200 € incassati e il reddito è interamente assorbito dal mantenimento, l’OCC può rilasciare l’attestazione e la domanda del creditore non porta all’apertura. Se invece emerge che il mezzo valeva, poniamo, 11.400 €, l’OCC non potrà attestare l’assenza di attivo acquisibile mediante azioni giudiziarie, e la liquidazione potrà essere aperta. La correttezza dell’attestazione dipende interamente dalla trasparenza delle informazioni fornite all’Organismo.

Ipotesi 3 — Relazione incompleta sulle cause dell’indebitamento dopo Cass. 11603/2026

Dati di partenza. Società in nome collettivo di commercio al dettaglio, impresa minore, debiti per 214.960 €, nessuna prospettiva di continuità. I soci depositano domanda di liquidazione controllata il 9 giugno 2026. La relazione dell’OCC descrive con precisione attivo e passivo, ma dedica alle cause dell’indebitamento due righe generiche (“calo del fatturato e difficoltà di mercato”), senza indicare quando e perché siano stati contratti i finanziamenti per 87.300 € accesi tra il 2022 e il 2023.

Sviluppo. In applicazione di Cass. 11603/2026, il giudice verifica che la relazione contenga un’indicazione chiara, completa e attendibile delle cause dell’indebitamento e della diligenza nell’assumere le obbligazioni. Due righe generiche non soddisfano il requisito.

Esito. Il rischio concreto è una pronuncia di inammissibilità, o quantomeno una richiesta di integrazione che allunga i tempi e lascia i soci esposti alle azioni esecutive. Una relazione che avesse ricostruito, documenti alla mano, l’accensione dei finanziamenti, la loro destinazione e il calo di ricavi del 2024, anche se critica su alcune scelte, avrebbe superato il vaglio di ammissibilità: secondo Cass. 22074/2025, quelle scelte peseranno semmai nell’esdebitazione, non all’ingresso.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate in questa analisi. Tre di esse (Cass. SS.UU. 1521/2013, Cass. 9061/2017 e Cass. 5825/2018) sono state rese in materia di concordato preventivo sotto la legge fallimentare e sono qui utilizzate per i principi generali sulla fattibilità e sul controllo delle attestazioni, che la giurisprudenza e la dottrina applicano anche al lavoro dell’OCC. I provvedimenti di merito hanno valore orientativo e non vincolano altri tribunali.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza per la piccola impresa
Cass., sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 contenuto della relazione OCC nella liquidazione controllata dopo il correttivo cause dell’indebitamento e diligenza vanno indicate in modo chiaro e completo: presupposto di ammissibilità, non requisito di meritevolezza la domanda va preparata con una ricostruzione documentata della crisi
Cass., sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 meritevolezza e accesso alla liquidazione controllata l’apertura non è premiale; la condotta rileva nell’esdebitazione errori passati non chiudono l’accesso alla procedura
Cass., SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521 (l. fall.) nozione di fattibilità e limiti del controllo giudiziale fattibilità = concreta realizzabilità secondo verosimiglianza; controllo economico limitato il piano attestato dall’OCC deve essere credibile, non solo coerente sulla carta
Cass., 7 aprile 2017, n. 9061 (l. fall.) fattibilità del piano conferma la nozione di fattibilità come realizzabilità concreta i flussi di cassa del concordato minore vanno documentati
Cass., sez. VI-1, ord. 9 marzo 2018, n. 5825 (l. fall.) controllo sulle attestazioni il controllo del tribunale è sostanziale, non formale la relazione OCC viene letta nel merito
Trib. Nola, decreto ottobre 2023 (numero non reperito) omologazione del concordato minore il diniego per non fattibilità richiede una non fattibilità assoluta e manifesta spazio ai creditori nella valutazione di convenienza
Trib. Rovigo, 2 settembre 2025 compenso del gestore OCC nella liquidazione controllata se il gestore è liquidatore, compenso liquidato dal giudice delegato dopo il rendiconto, senza insinuazione prevedibilità dei costi di procedura
Trib. Napoli, 22 marzo 2023, n. 38/2023 criteri di liquidazione del compenso OCC prevalenza dell’accordo tra le parti sugli altri criteri rilevanza dell’accordo iniziale con l’Organismo
Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105 determinazione del compenso professionale (richiamata da Trib. Napoli) la pattuizione tra le parti prevale sugli altri criteri supporto all’orientamento sull’accordo di compenso

La sintesi operativa: i principi da portare con sé

Dalle pronunce esaminate si ricavano alcune regole pratiche che ogni piccolo imprenditore dovrebbe tenere presenti prima di rivolgersi a un OCC.

  • La domanda di concordato minore passa obbligatoriamente per l’OCC, e la relazione particolareggiata dell’Organismo è il primo documento che il giudice legge.
  • La relazione dell’OCC non è un timbro: il tribunale ne verifica nel merito coerenza e attendibilità, secondo l’impostazione delle Sezioni Unite del 2013 e di Cass. 5825/2018.
  • Le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni devono essere ricostruite in modo chiaro, completo e attendibile: è un presupposto di ammissibilità (Cass. 11603/2026).
  • Una ricostruzione critica non preclude l’accesso alla liquidazione controllata, perché l’apertura non è un premio; la condotta pesa nell’esdebitazione (Cass. 22074/2025).
  • Il controllo del giudice sulla fattibilità economica del concordato minore è limitato ai casi di manifesta non fattibilità, ma un piano senza flussi documentati resta esposto.
  • La valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione controllata, contenuta nella relazione dell’OCC, è la base per superare il voto contrario del Fisco ai sensi dell’art. 80, comma 3, CCII.
  • L’OCC informa agente della riscossione e uffici fiscali entro sette giorni dall’incarico: il quadro dei debiti tributari si definisce all’inizio, non alla fine.
  • Nella liquidazione chiesta da un creditore, l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo acquisibile può impedire l’apertura, ma richiede trasparenza totale sugli atti di disposizione.
  • Il compenso dell’OCC è prededucibile e incide sul calcolo della convenienza; se il gestore diventa liquidatore, è liquidato dal giudice delegato dopo il rendiconto (Trib. Rovigo 2025).
  • La relazione iniziale dell’OCC è, di fatto, il primo atto della futura esdebitazione: ciò che viene documentato oggi verrà riletto quando chiederai la liberazione dai debiti.

“Quindi, in pratica?” Le domande che ci vengono poste

Posso scegliere io l’OCC a cui rivolgermi?

La domanda va presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente (art. 76, comma 1, CCII). All’interno di questo perimetro, il debitore si rivolge all’Organismo, che nomina il gestore incaricato. Se nel circondario non esiste un OCC, le funzioni sono svolte da un professionista nominato dal tribunale. La scelta dell’Organismo, quindi, è vincolata territorialmente, ma la preparazione della documentazione da consegnargli dipende da te.

L’OCC è il mio consulente?

No. L’OCC è un organo terzo che lavora nell’interesse della procedura: verifica, attesta e riferisce al giudice e ai creditori. Non difende il debitore e non costruisce per lui la strategia. Per questo le pronunce esaminate, a partire da Cass. 11603/2026, gli chiedono una ricostruzione completa anche quando è sfavorevole. La tutela degli interessi del debitore, la scelta della procedura e la costruzione della proposta sono compiti di chi lo assiste.

Se l’OCC scrive che mi sono indebitato con imprudenza, perdo tutto?

Non necessariamente. Secondo Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026, nella liquidazione controllata la condotta passata non impedisce l’apertura della procedura; rileverà nella fase di esdebitazione. Nel concordato minore, invece, contano le cause di inammissibilità dell’art. 77, tra cui gli atti in frode ai creditori: una semplice imprudenza non è un atto in frode, ma va spiegata con i documenti.

Il giudice può bocciare un piano che l’OCC ha giudicato fattibile?

Sì, ma entro limiti precisi. Seguendo l’impostazione di Cass. SS.UU. 1521/2013, ripresa dal Tribunale di Nola nel 2023, il diniego per difetto di fattibilità economica richiede una non fattibilità manifesta; la convenienza è valutata dai creditori. Una relazione dell’OCC ben motivata riduce sensibilmente questo rischio.

La mia è una piccola società: l’OCC lavora anche per le società?

Sì. La definizione di impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII non distingue tra imprenditore individuale e società: conta il rispetto congiunto delle tre soglie di attivo, ricavi e debiti. Una s.n.c. o una s.r.l. sotto soglia accede quindi al concordato minore e alla liquidazione controllata tramite l’OCC, con le stesse regole sulla relazione. Nel caso delle società di persone, la posizione dei soci illimitatamente responsabili va considerata con attenzione già nella documentazione consegnata all’Organismo, perché incide sul quadro complessivo dei debiti e sulle scelte procedurali.

Quanto tempo serve all’OCC per preparare la relazione?

Il Codice non fissa un termine unico per la redazione della relazione, mentre stabilisce tempi precisi per gli obblighi informativi verso il Fisco: sette giorni per le comunicazioni dell’OCC e quindici giorni per le risposte degli enti (art. 76, comma 4). In concreto, i tempi dipendono soprattutto dalla completezza della documentazione consegnata. Una piccola impresa che si presenta all’Organismo con contabilità, estratti conto e contratti già ordinati accorcia sensibilmente la fase preparatoria; chi consegna documenti parziali allunga i tempi e, alla luce di Cass. 11603/2026, rischia una relazione insufficiente.

Che cosa fa l’OCC dopo l’omologazione?

Ai sensi dell’art. 81 CCII, l’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le difficoltà che possono insorgere e, se necessario, le sottopone al giudice. Può anche segnalare inadempimenti che conducono alla revoca dell’omologazione (art. 82) o alla conversione in liquidazione controllata (art. 83). Per la piccola impresa significa che l’Organismo resta presente per tutta la durata del piano.

Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo

Le pronunce esaminate mostrano che, nelle procedure per le piccole imprese, l’esito dipende in larga parte da ciò che arriva sul tavolo dell’OCC e da come viene presentato al giudice. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Verifichiamo i requisiti di impresa minore, ricostruendo attivo, ricavi e debiti degli ultimi tre esercizi sulle soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, per stabilire se la tua impresa rientra nel sovraindebitamento.
  2. Scegliamo la procedura, confrontando concordato minore in continuità, concordato minore con apporto di risorse esterne e liquidazione controllata, sulla base dei flussi reali dell’attività.
  3. Costruiamo il dossier da consegnare all’OCC: estratti conto, contratti di finanziamento, dichiarazioni fiscali, situazione fornitori, elenco degli atti di disposizione, così che la relazione dell’art. 76 o dell’art. 269 sia completa fin dal primo deposito.
  4. Ricostruiamo per iscritto le cause dell’indebitamento e la diligenza nell’assumere le obbligazioni, con i documenti a supporto, secondo il livello di dettaglio richiesto da Cass. 11603/2026.
  5. Redigiamo il piano e i flussi di cassa del concordato minore insieme ai commercialisti dello staff, verificandone la tenuta rispetto al criterio di concreta realizzabilità.
  6. Elaboriamo il confronto con l’alternativa liquidatoria in modo analitico, perché sia utilizzabile per il cram down fiscale dell’art. 80, comma 3, CCII.
  7. Verifichiamo gli atti di disposizione degli ultimi anni, per valutare in anticipo i rischi di revocatoria e impostare correttamente le richieste di attestazione all’OCC.
  8. Contestiamo le opposizioni dei creditori dissenzienti in sede di omologazione, argomentando sulla convenienza del piano e sui limiti del controllo di fattibilità.
  9. Assistiamo l’impresa durante l’esecuzione del piano, dialogando con l’OCC che vigila sull’adempimento e prevenendo le situazioni che potrebbero portare alla revoca o alla conversione.
  10. Prepariamo la domanda di esdebitazione fin dalla relazione iniziale, perché la ricostruzione della condotta sia già pronta quando verrà valutata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nelle questioni esaminate la leva decisiva è doppia. Da un lato, l’abilitazione di cassazionista: gli orientamenti di Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026 vanno fatti valere nel reclamo e, se necessario, fino in Cassazione, e lo Studio garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea. Dall’altro, la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC: conoscere dall’interno il metodo con cui l’Organismo redige le relazioni consente di preparare la documentazione che la relazione dovrà contenere, senza confondere i ruoli tra chi assiste il debitore e chi svolge le funzioni dell’OCC.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono i flussi di cassa e la stima di liquidazione, gli avvocati impostano domanda, difese e rapporti con il tribunale. Analizzeremo la tua situazione e costruiremo la strategia più adatta alla tua impresa, senza promettere esiti che dipendono dal giudice e dai creditori.

In chiusura

L’OCC è il passaggio obbligato di ogni procedura per la piccola impresa in crisi, e la giurisprudenza recente ha reso il suo lavoro ancora più centrale: la relazione dell’Organismo decide l’ammissibilità della domanda, sostiene la fattibilità del piano, fonda il superamento del voto contrario del Fisco e anticipa la valutazione sull’esdebitazione. Per questo lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e conosce quindi le procedure per le piccole imprese dal lato di chi verifica, attesta e riferisce al giudice. È questa esperienza a orientare il modo in cui prepariamo il fascicolo di chi deve presentarsi all’Organismo.

Prima di firmare l’incarico con l’OCC o di depositare la domanda, è utile sapere quali documenti serviranno e quali passaggi della relazione saranno decisivi per la tua impresa.

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