Cartiera In Crisi: Come Incide Il Costo Della Cellulosa Sul Piano Di Risanamento?

Quanto pesa, davvero, il prezzo della cellulosa sulla possibilità di salvare una cartiera in difficoltà, e quale strumento giuridico regge meglio un costo che oscilla di mese in mese? È la domanda che si pongono amministratori, soci e direttori finanziari quando il conto economico comincia a seguire l’andamento del mercato della fibra vergine più che le scelte industriali dell’azienda. La materia prima rappresenta in molte produzioni, soprattutto nel tissue e nelle carte grafiche, la prima voce di costo variabile; viene acquistata in larga parte all’estero, spesso con prezzi espressi in dollari, e si somma a una bolletta energetica che nel settore cartario ha un peso strutturale. Quando questi due fattori salgono insieme, il margine si comprime in poche settimane, mentre i listini verso la grande distribuzione o i converter si adeguano con ritardo.

Non esiste una risposta valida per tutte le cartiere, ed è proprio questo il punto: lo stesso aumento della cellulosa può rendere fattibile un percorso negoziale e insostenibile un concordato, o viceversa, a seconda di come il piano lo assorbe. Va soppesato non solo quanto si deve ai creditori, ma quanto è attendibile la previsione dei costi su cui si fonda la promessa di pagamento.

Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla figura che il legislatore ha costruito proprio per valutare se un’impresa in squilibrio abbia una prospettiva concreta di risanamento e per facilitare le trattative con i creditori. Conoscere dall’interno i criteri con cui l’esperto legge un piano, ne verifica la coerenza e ne stima la sostenibilità significa sapere in anticipo dove un piano costruito su un prezzo della cellulosa troppo ottimistico verrà messo in discussione.

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Il quadro di partenza: quando il costo della fibra diventa un problema giuridico

Un aumento dei costi, di per sé, è un fatto industriale. Diventa un fatto giuridico nel momento in cui altera la capacità dell’impresa di far fronte alle proprie obbligazioni. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi (art. 2, comma 1, lett. a). L’insolvenza, invece, è lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Per una cartiera la distinzione ha una conseguenza molto pratica. Finché il problema è un margine compresso dal costo della cellulosa, ma la cassa regge e i fornitori vengono pagati, si è nel campo della prevenzione: gli strumenti disponibili sono più numerosi e più flessibili. Quando i fornitori di pasta cominciano a pretendere il pagamento anticipato, le banche riducono le linee autoliquidanti e l’erario accumula arretrati, il ventaglio si restringe e le soluzioni diventano più invasive.

Il dovere di accorgersene in tempo

L’art. 2086 del codice civile e l’art. 3 CCII impongono all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e ad assumere le iniziative necessarie. In un’industria a forte intensità di materia prima, un assetto adeguato non può prescindere da un sistema di monitoraggio del costo della fibra rispetto al prezzo di vendita: lo scostamento tra i due è il primo segnale che il piano industriale non tiene. L’elemento dirimente, sul piano della responsabilità degli amministratori, è che il ritardo nell’attivarsi riduce le opzioni e può esporre a contestazioni.

Perché la cellulosa è una variabile “difficile” per un piano

Qualunque strumento di regolazione della crisi si fonda su un piano: un documento che stima ricavi, costi e flussi di cassa per un orizzonte pluriennale e che, nella maggior parte dei percorsi, deve essere attestato da un professionista indipendente quanto a veridicità dei dati e fattibilità. La cellulosa complica questa operazione per almeno tre ragioni:

  • volatilità: il prezzo della fibra vergine segue cicli internazionali legati all’offerta dei grandi produttori e alla domanda globale, con oscillazioni ampie anche su base trimestrale;
  • valuta: gli acquisti in dollari introducono un secondo fattore di rischio, il cambio, che si somma al prezzo in sé;
  • traslazione ritardata: l’aumento del costo d’acquisto si riflette sul prezzo di vendita solo dopo la rinegoziazione dei listini, con uno sfasamento temporale che erode la liquidità proprio quando serve di più.

Il rovescio della medaglia è che queste caratteristiche sono note e misurabili: un piano che le affronta con un’analisi di sensitività (cosa succede se la fibra aumenta del 10%, del 20%, del 30%) è più credibile di un piano che ipotizza un prezzo costante. Le cartiere che utilizzano prevalentemente fibra riciclata (macero) per carte e cartoni da imballaggio hanno un profilo di rischio diverso, legato al prezzo della carta da riciclare e all’energia, ma la logica giuridica del confronto resta la stessa.

Le leve contrattuali che precedono la scelta dello strumento

Prima ancora di confrontare i percorsi concorsuali, va soppesato quanto spazio offrono i contratti già in essere. Sono le stesse leve che l’esperto, l’attestatore e il tribunale si aspetteranno di vedere esplorate nel piano, e la loro presenza o assenza cambia il peso relativo delle opzioni.

Sul lato acquisti, i contratti di fornitura di cellulosa possono essere a prezzo fisso per un periodo, a prezzo indicizzato a quotazioni di mercato oppure a prezzo determinato di volta in volta sugli ordini. Nel primo caso, un contratto stipulato in un momento di picco diventa un costo fuori mercato quando i prezzi scendono; nel secondo, l’impresa è esposta integralmente alla volatilità; nel terzo, perde la garanzia di continuità delle consegne. Ciascuna configurazione si presta a interventi diversi: la rinegoziazione assistita, lo scioglimento autorizzato nel concordato, la ricerca di fornitori alternativi.

Il diritto comune offre già uno strumento: l’art. 1467 del codice civile consente alla parte la cui prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili di domandare la risoluzione del contratto a esecuzione continuata o periodica o differita, mentre la controparte può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni. Il rovescio della medaglia è che si tratta di un rimedio giudiziale, con tempi incompatibili con l’urgenza di una cartiera in tensione di cassa, e che l’oscillazione dei prezzi di una materia prima ciclica difficilmente viene considerata imprevedibile in senso stretto. È anche per questo che l’invito alla rinegoziazione nella composizione negoziata, pur privo di forza coercitiva, viene percepito come una via più praticabile.

Sul lato vendite, l’elemento dirimente è la capacità di trasferire l’aumento sui clienti. I contratti con la grande distribuzione o con i converter prevedono spesso listini rinegoziati a cadenza fissa; l’introduzione di clausole di adeguamento collegate al costo della fibra e dell’energia riduce lo sfasamento temporale che erode la cassa. Un piano che ipotizza una traslazione integrale e immediata dei rincari è poco credibile; uno che la quantifica sulla base dello storico dei rapporti commerciali lo è molto di più.

Sul lato finanziario, le coperture sul cambio e, dove disponibili, sui prezzi della materia prima riducono l’ampiezza degli scenari da stressare. Non eliminano il rischio, ma lo rendono misurabile: e un rischio misurabile è un rischio che l’attestatore può valutare.

Infine, va ricordato che l’energia resta la seconda grande variabile della produzione cartaria e si muove spesso nella stessa direzione della fibra: un piano serio considera la correlazione tra le due voci, non le tratta come rischi indipendenti. Le agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia, quando spettanti, vanno inserite nel piano solo nella misura in cui siano certe nel periodo considerato.

Il punto, in sintesi, è che lo strumento giuridico non sostituisce le leve industriali e contrattuali, ma ne amplifica o ne limita l’efficacia. La composizione negoziata le accompagna, gli accordi le presuppongono, il concordato le rafforza con poteri sui contratti pendenti.

Il controllo del giudice sulla fattibilità

Il tema non è teorico. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che il tribunale verifica direttamente la fattibilità del piano e che, sul versante economico, il sindacato si spinge fino a rilevare la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi, con un controllo più stringente nei concordati in continuità, comprensivo della correttezza dell’attestazione (Cass. civ., sez. VI, 17 dicembre 2020, n. 28891, resa in vigenza della legge fallimentare ma con un principio che continua a orientare la lettura del CCII). Un piano che ignori la volatilità della materia prima principale è esattamente il tipo di piano che rischia di essere giudicato inattendibile.

Le strade concretamente percorribili per una cartiera in squilibrio, in un’ottica di continuità aziendale, sono tre: la composizione negoziata della crisi; il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti; il concordato preventivo in continuità (con la variante del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). Le soluzioni puramente liquidatorie restano fuori da questo confronto, perché il titolo presuppone che l’obiettivo sia salvare lo stabilimento.

Opzione 1 — La composizione negoziata della crisi

In cosa consiste

La composizione negoziata, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII, è un percorso volontario e riservato. L’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, ma per il quale risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento, presenta istanza tramite la piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio. Viene nominato un esperto indipendente, che non sostituisce l’imprenditore nella gestione ma ne agevola le trattative con creditori e altre parti interessate. Il percorso ha una durata ordinaria di 180 giorni, prorogabile.

Due strumenti rendono questa opzione particolarmente interessante per una cartiera colpita dal costo della fibra:

  • le misure protettive (art. 18 CCII), che dalla pubblicazione dell’istanza impediscono ai creditori interessati di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui viene esercitata l’impresa, e che devono essere confermate dal tribunale (art. 19 CCII);
  • il potere dell’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita, quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto di circostanze eccezionali e imprevedibili (art. 17, comma 5, CCII). È lo strumento che, almeno in teoria, si presta meglio a intervenire su contratti di fornitura di fibra o energia diventati squilibrati.

Quando ha senso: tre scenari

  1. La cartiera ha un’esposizione bancaria concentrata su pochi istituti e un margine compresso ma ancora positivo prima degli oneri finanziari: il problema è la struttura del debito, non la sopravvivenza industriale.
  2. L’azienda è vincolata da contratti di fornitura pluriennali di cellulosa o energia a prezzi indicizzati che, dopo un picco di mercato, generano costi fuori scala rispetto ai concorrenti: la rinegoziazione assistita dall’esperto offre un tavolo che la trattativa privata non garantisce.
  3. Esiste un investitore o un partner industriale (per esempio un produttore di fibra interessato all’integrazione verticale) disposto a entrare nel capitale, ma che chiede un perimetro di debito chiaro prima di impegnarsi.

Come si esegue, in sintesi

L’imprenditore compila il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, prepara un piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo, deposita la documentazione richiesta e, se lo ritiene, chiede le misure protettive con l’istanza. Il ricorso per la conferma va depositato presso il tribunale competente nei termini di legge: i giudici di merito hanno ritenuto perentorio il termine per il deposito (Trib. Genova, 13 marzo 2023). L’esperto convoca le parti, valuta la coerenza del piano, segue le trattative. Al termine, l’art. 23 CCII elenca gli esiti possibili: dal contratto con uno o più creditori alla convenzione di moratoria, dall’accordo sottoscritto anche dall’esperto fino all’accesso agli altri strumenti (piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, concordato preventivo).

Vantaggi motivati

  • Riservatezza: la procedura non è pubblica nei confronti del mercato come un concordato, salvo la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese. Per un’azienda che vende alla grande distribuzione, mantenere la fiducia dei clienti è decisivo.
  • Gestione invariata: l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, con obblighi informativi verso l’esperto.
  • Flessibilità: l’accordo finale può riguardare solo alcuni creditori; non è necessario coinvolgere l’intera massa.
  • Protezione mirata: le misure possono essere calibrate su specifici creditori. I tribunali hanno chiarito che la selettività delle misure spetta alla scelta dell’imprenditore (Trib. Torino, 17 ottobre 2023), ma che le richieste generiche di misure “necessarie” senza indicazione dei destinatari sono inammissibili (Trib. Milano, 24 febbraio 2022).

Rischi e svantaggi onesti

Il rovescio della medaglia è che la composizione negoziata non impone nulla a nessuno. Se il fornitore di cellulosa rifiuta di rinegoziare, l’esperto non può obbligarlo: il comma 5 dell’art. 17 parla di invito e di dovere di collaborazione, non di un potere giudiziale di modificare il prezzo. I tribunali hanno mostrato prudenza anche sul versante cautelare: sono state respinte misure che avrebbero inciso sul regolamento dei contratti pendenti (Trib. Verona, 11 dicembre 2025) e l’inibizione dei rimedi contrattuali per debiti correnti non pagati (Trib. Milano, 19 giugno 2025), con l’affermazione che durante le trattative il debitore deve adempiere puntualmente le obbligazioni correnti.

Per una cartiera, questo significa che le forniture di fibra successive all’istanza vanno pagate regolarmente: se la cassa non lo consente, la composizione negoziata da sola non basta. Inoltre la conferma delle misure richiede una prospettiva concreta di risanamento: il marcato squilibrio senza piano credibile porta al diniego (Trib. Salerno, 13 febbraio 2023, in un caso di insolvenza irreversibile accompagnata da un piano embrionale), mentre un piano solo liquidatorio non consente le misure (Trib. Verona, 10 giugno 2025; Trib. Como, 10 luglio 2025).

A fronte di questo, è vero anche il contrario: l’insolvenza in sé non preclude l’accesso, se esiste una prospettiva di risanamento (Trib. Lecco, 2 gennaio 2023). E la conferma è stata ancorata a tre condizioni: squilibrio, possibilità concreta di risanamento, assenza di pregiudizi sproporzionati per i creditori (Trib. Padova, 3 giugno 2022).

Pronunce a supporto

Oltre a quelle citate, è significativo che la Cassazione penale abbia valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure protettive e i risultati positivi riferiti dall’esperto come elementi idonei a escludere il pericolo di dispersione dei beni in sede di sequestro preventivo (Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025, decisa il 9 luglio 2025 e depositata il 2 settembre 2025). Il percorso negoziale, in altre parole, produce effetti di credibilità che vanno oltre il perimetro concorsuale.

Profilo ideale: cartiera in squilibrio ma non ancora in insolvenza conclamata, con margine operativo positivo o recuperabile, debito concentrato su pochi interlocutori e contratti di fornitura che una trattativa assistita può riequilibrare.

Opzione 2 — Piano attestato di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti

In cosa consiste

Sotto questa voce si raccolgono due strumenti diversi ma accomunati da una logica contrattuale: l’impresa costruisce un piano e lo negozia con una parte dei creditori, senza aprire una procedura concorsuale in senso pieno.

Il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) è un piano rivolto ai creditori, idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria, accompagnato dall’attestazione di un professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità economica. Non è soggetto a omologazione. La sua utilità sta nelle protezioni che offre agli atti esecutivi del piano: esenzione dall’azione revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale e dalle fattispecie penali di bancarotta semplice e preferenziale, nei limiti previsti dagli artt. 166 e 324 CCII.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) sono conclusi con creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti a omologazione del tribunale. I creditori estranei devono essere pagati integralmente entro 120 giorni dall’omologazione, se già scaduti, o entro 120 giorni dalla scadenza, se successivi. Le varianti sono rilevanti: gli accordi agevolati (art. 60), con soglia ridotta al 30% quando il debitore rinuncia a moratoria dei creditori estranei e a misure protettive temporanee; gli accordi a efficacia estesa (art. 61), che consentono di vincolare anche i non aderenti della stessa categoria quando gli aderenti rappresentano il 75% dei crediti di quella categoria. L’art. 63 CCII disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi.

Quando ha senso: tre scenari

  1. La crisi della cartiera è prevalentemente finanziaria: debiti a medio termine contratti per investimenti (una nuova macchina continua, un impianto di cogenerazione) con un piano di ammortamento che non regge dopo l’aumento della fibra. Riscadenzare con le banche può bastare.
  2. Il ceto creditorio è omogeneo per categorie: molte banche con posizioni simili, dove l’adesione della maggioranza può essere estesa agli istituti dissenzienti.
  3. L’impresa ha già svolto una composizione negoziata che ha portato a un’intesa di massima con i principali creditori e serve ora uno strumento che la formalizzi e la renda stabile (art. 23, comma 2, CCII).

Come si esegue, in sintesi

Si redige il piano industriale e finanziario, si ottiene l’attestazione, si negozia con i creditori e, per gli accordi, si deposita il ricorso per l’omologazione con la documentazione prevista; i creditori e gli interessati possono opporsi. Con il deposito della domanda possono essere richieste misure protettive (art. 54 CCII), salvo che nella variante agevolata. Il piano attestato, invece, si perfeziona con la sottoscrizione degli accordi e, se richiesto dal debitore, con la pubblicazione nel registro delle imprese.

Vantaggi motivati

  • Perimetro selettivo: i fornitori commerciali, compresi quelli di cellulosa ed energia, possono restare fuori dall’accordo e continuare a essere pagati regolarmente; questo protegge la catena di approvvigionamento, punto vitale per un impianto a ciclo continuo.
  • Minore stigma: rispetto al concordato, l’impatto reputazionale verso clienti e fornitori è in genere più contenuto.
  • Stabilità: l’omologazione rende l’accordo resistente, e gli atti esecutivi godono delle esenzioni di legge.
  • Strumento tributario: la transazione fiscale e contributiva consente, alle condizioni previste, di includere nel risanamento anche i debiti verso erario ed enti previdenziali.

Rischi e svantaggi onesti

La condizione del pagamento integrale degli estranei entro 120 giorni è il punto critico. Se la cartiera ha accumulato debiti scaduti verso molti fornitori minori, trasportatori, manutentori e verso il fornitore stesso della fibra, tutti questi crediti, se non aderiscono, devono essere soddisfatti per intero in tempi brevi: serve liquidità che un’impresa schiacciata dal costo della materia prima spesso non ha.

C’è poi il tema dell’attestazione. Il professionista indipendente deve dichiarare la fattibilità economica del piano: con una materia prima volatile, l’attestatore pretenderà scenari di stress e potrebbe condizionare il giudizio a ipotesi prudenziali sul costo della fibra. Un piano che regge solo con la cellulosa ai minimi del ciclo difficilmente ottiene un’attestazione piena.

Infine, il piano attestato non offre protezione dalle azioni esecutive: se un creditore estraneo agisce, l’impresa deve affrontarlo con gli strumenti ordinari.

Pronunce a supporto

L’orientamento sulla fattibilità richiamato nel quadro di partenza (Cass. 28891/2020) è pienamente pertinente anche qui: la verifica dell’attestazione è parte del controllo del giudice in sede di omologazione. Sul versante bancario, è utile ricordare che, nella composizione negoziata che spesso precede gli accordi, i giudici di merito hanno affermato che la banca può revocare gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto (Trib. Verona, 22 gennaio 2024) e hanno ammesso la sospensione dei contratti bancari con divieto di estinzione (Trib. Parma, 10 luglio 2022): elementi che preparano il terreno per un accordo con gli istituti.

Profilo ideale: cartiera con crisi soprattutto finanziaria, debito bancario prevalente e ben segmentabile, fornitori strategici pagati regolarmente e liquidità sufficiente a soddisfare per intero i creditori che non aderiranno.

Opzione 3 — Il concordato preventivo in continuità aziendale

In cosa consiste

Il concordato preventivo in continuità (artt. 84 ss. CCII) è lo strumento più strutturato. Il debitore propone ai creditori, suddivisi in classi, un piano che preserva l’attività d’impresa, direttamente o tramite un terzo, e che garantisce a ciascun creditore un trattamento non inferiore a quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale. La procedura è sotto il controllo del tribunale e di un commissario giudiziale; la proposta è approvata dalle classi e il tribunale la omologa (art. 112 CCII), anche, a determinate condizioni, nonostante il dissenso di una o più classi (cosiddetto cross-class cram down).

Per una cartiera schiacciata dalla cellulosa, tre norme meritano attenzione:

  • l’art. 94-bis CCII: i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Il fornitore di fibra, dunque, non può interrompere la fornitura in corso solo perché vanta crediti scaduti prima della domanda;
  • l’art. 97 CCII: il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti pendenti non coerenti con il piano, con un indennizzo equiparato a credito anteriore. Un contratto di fornitura di cellulosa a prezzo fuori mercato può così essere sciolto;
  • l’art. 100 CCII: il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. È la norma che consente di pagare il fornitore strategico di fibra per non perderlo.

La variante è il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII), che consente di distribuire il valore anche in deroga alle regole di graduazione, purché la proposta sia approvata all’unanimità delle classi.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il debito è diffuso e frammentato (banche, fornitori, erario, enti previdenziali, dipendenti) e non è realistico raccogliere adesioni individuali sufficienti.
  2. Esistono contratti pendenti penalizzanti, tipicamente forniture di fibra o energia con prezzi bloccati su livelli elevati, che la sola trattativa non riesce a modificare e che occorre sciogliere.
  3. Uno o più creditori sono ostili e minacciano azioni esecutive su beni strategici, come le macchine continue o lo stabilimento, e serve un effetto protettivo stabile e opponibile a tutti.

Come si esegue, in sintesi

Il debitore può depositare una domanda con riserva e chiedere un termine per la presentazione di proposta e piano, oppure depositare direttamente la domanda completa con l’attestazione. Il tribunale apre la procedura, nomina il commissario giudiziale, fissa le votazioni. Approvata la proposta, segue il giudizio di omologazione.

Vantaggi motivati

  • Efficacia verso tutti: una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori anteriori.
  • Strumenti sui contratti: sospensione, scioglimento e tutela della continuità delle forniture sono disponibili solo qui con questa forza.
  • Ristrutturazione dei debiti tributari: le regole sul trattamento dei crediti erariali e contributivi trovano qui la loro sede più ampia.
  • Omologazione anche con dissenso: la Cassazione ha recentemente chiarito che, nel testo originario dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, il concordato in continuità poteva essere omologato anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori almeno parzialmente soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione, lettura coerente con la direttiva UE 2019/1023 e confermata dalla riformulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024 (Cass. civ., sez. I, n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026). La stessa pronuncia ha escluso che la norma richieda un requisito di meritevolezza soggettiva del debitore.

Rischi e svantaggi onesti

Il concordato è una procedura pubblica, con un impatto reputazionale che, nella filiera della carta, può tradursi in clienti che diversificano le forniture e fornitori che chiedono garanzie. È anche il percorso più lungo e complesso, con costi di procedura (contributo unificato, compenso del commissario giudiziale liquidato dal tribunale, attestazioni) che pesano su una cassa già tesa.

Soprattutto, il controllo del tribunale sulla fattibilità è più intenso proprio nel concordato in continuità. Un piano costruito su un’ipotesi di prezzo della cellulosa non giustificata è esposto alla valutazione di manifesta inattendibilità. E se il piano fallisce dopo l’omologazione, gli scenari di risoluzione e di apertura della liquidazione giudiziale sono più gravi di quelli che seguono il fallimento di una trattativa stragiudiziale.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. 7663/2026 e Cass. 28891/2020, già richiamate, la giurisprudenza di merito sulla composizione negoziata chiarisce indirettamente il valore aggiunto del concordato: dove i tribunali hanno negato in sede cautelare la possibilità di incidere sul regolamento dei contratti pendenti (Trib. Verona, 11 dicembre 2025), il concordato offre invece strumenti tipici, come lo scioglimento autorizzato ex art. 97 CCII.

Profilo ideale: cartiera con debito diffuso, creditori ostili o non coordinabili, contratti di fornitura di fibra o energia da sciogliere e un piano industriale che regge anche negli scenari di prezzo della cellulosa più sfavorevoli.

Le opzioni alla prova dei conti: tre simulazioni sugli stessi numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili ma non riferite ad alcun caso reale. Servono a mostrare come lo stesso aumento della cellulosa produca effetti diversi a seconda dello strumento scelto.

Dati di partenza comuni. Cartiera produttrice di tissue, fatturato annuo 41.270.000 €, consumo di fibra vergine 18.700 tonnellate l’anno. Il piano originario era costruito su un prezzo medio della cellulosa di 865 €/t (costo annuo 16.175.500 €) e un margine operativo lordo di 3.912.400 €. Il prezzo medio sale a 1.043 €/t: +178 €/t, pari a +3.328.600 € di costo annuo. La cartiera riesce a trasferire sui listini il 55% dell’aumento, ma solo dopo quattro mesi. Debiti complessivi 15.027.680 €: banche 8.346.900 € (di cui mutuo ipotecario per la macchina continua 5.120.000 €), fornitori 4.718.300 € (di cui 1.437.650 € scaduti verso il fornitore di cellulosa), erario ed enti previdenziali 1.962.480 €. Investimenti di mantenimento e imposte correnti: 1.080.000 € l’anno.

Simulazione 1 — Quanto resta per i creditori

Primo anno: la quota non traslata dell’aumento vale 1.497.870 € (45% di 3.328.600 €); a questa si aggiunge la quota traslabile non ancora recuperata nei primi quattro mesi, pari a 610.243 €. L’impatto complessivo è di 2.108.113 € e il margine operativo lordo scende a 1.804.287 €. Dal secondo anno, a traslazione completata, il margine si assesta a 2.414.530 €; detratti investimenti e imposte, il flusso di cassa disponibile per il servizio del debito è di 1.334.530 € contro i 2.832.400 € del piano originario.

  • Opzione 1 (composizione negoziata): le banche concedono 18 mesi di moratoria sulla quota capitale e un allungamento a otto anni. A regime, rata capitale di 1.043.363 € più interessi stimati di 342.223 € al primo anno di ammortamento: totale 1.385.586 €. Scarto negativo di 51.056 €. Se l’esperto ottiene dal fornitore una riduzione di 25 €/t sul contratto in essere (467.500 € annui), il piano torna in equilibrio con un margine di 416.444 €; se il fornitore rifiuta, il piano non regge senza nuova finanza o un ulteriore sacrificio bancario.
  • Opzione 2 (accordi ex art. 57): le sole banche rappresentano il 55,5% dei crediti, sotto la soglia del 60%. Con l’adesione del fornitore di cellulosa (9,6%) si sale al 65,1%. I creditori estranei restano però circa 4.243.130 €: i fornitori diversi da quello della fibra (3.280.650 €) e l’erario, se non si perfeziona la transazione fiscale. Se i crediti scaduti verso estranei ammontano a 2.115.400 € e la cassa disponibile è di 640.000 €, occorre nuova finanza per circa 1.475.400 € entro 120 giorni dall’omologazione.
  • Opzione 3 (concordato in continuità): valore di liquidazione stimato 5.410.000 € (stabilimento 3.870.000 €, scorte e crediti 1.540.000 €). Il creditore ipotecario è soddisfatto per 3.870.000 € in sei anni (645.000 €/anno); l’eccedenza del mutuo (1.250.000 €) scivola tra i chirografi; erario ed enti previdenziali pagati in cinque anni (392.496 €/anno); chirografari complessivi 9.195.200 € soddisfatti al 18% in cinque anni (331.027 €/anno). Fabbisogno annuo 1.368.523 €, superiore di 33.993 € al flusso disponibile. Lo scioglimento ex art. 97 CCII del contratto di fornitura a prezzo fisso, se coperto al 60% del fabbisogno con fibra acquistata a mercato a 968 €/t, libererebbe 841.500 € l’anno, con l’indennizzo trattato come credito anteriore.

Simulazione 2 — Il prezzo di rottura della cellulosa

Ogni 10 €/t di aumento costa alla cartiera 187.000 € l’anno; al netto della traslazione del 55%, l’impatto a regime è di 84.150 €. Partendo dal flusso disponibile del piano originario (2.832.400 € a 865 €/t):

Strumento Fabbisogno annuo di servizio del debito Margine di sicurezza Prezzo di rottura stimato
Composizione negoziata con riscadenziamento 1.385.586 € 1.446.814 € circa 1.037 €/t
Concordato in continuità (senza scioglimento contratti) 1.368.523 € 1.463.877 € circa 1.039 €/t
Concordato in continuità con scioglimento ex art. 97 1.368.523 € margine accresciuto dal minor costo della fibra oltre 1.100 €/t, se il mercato resta sotto il prezzo contrattuale

Il dato da soppesare è che i prezzi di rottura delle prime due ipotesi sono quasi identici: la scelta non si gioca sul quanto si paga ai creditori, ma sugli strumenti per incidere sul costo della fibra. Un attestatore prudente chiederà di verificare il piano almeno con un prezzo superiore del 10-15% a quello di base, e in questo esempio solo la terza ipotesi supera la prova.

Simulazione 3 — Il fornitore di fibra minaccia di fermare le consegne

Il fornitore, creditore di 1.437.650 € scaduti, comunica che sospenderà le consegne se non riceve il pagamento. Il fabbisogno mensile di fibra vale circa 1.625.342 € (1.558 tonnellate a 1.043 €/t).

  • Composizione negoziata: le misure protettive impediscono le azioni esecutive, ma non obbligano il fornitore a continuare a fornire, e le forniture correnti vanno pagate puntualmente. Se il fornitore pretende il pagamento anticipato di un mese di consegne, la cartiera deve trovare 1.625.342 € di liquidità aggiuntiva.
  • Accordi o piano attestato: nessuna protezione specifica sul contratto; tutto dipende dall’adesione del fornitore all’accordo.
  • Concordato in continuità: l’art. 94-bis CCII impedisce al fornitore di risolvere o sospendere il contratto pendente per il solo mancato pagamento dei 1.437.650 € anteriori; se la fornitura è essenziale e un professionista lo attesta, l’art. 100 CCII consente di chiedere l’autorizzazione a pagare quel debito pregresso. A fronte di questo vantaggio, la procedura diventa pubblica e il fornitore potrebbe non rinnovare il contratto alla scadenza.

Il confronto in tabella

Ricondotti a una griglia, i tre percorsi mostrano profili complementari più che alternativi in senso assoluto. La tabella riassume gli elementi sviluppati nelle sezioni precedenti; i soli costi indicati sono quelli connessi alla procedura per legge, senza alcun riferimento a compensi di consulenza. Va tenuto presente che i tempi sono indicativi e dipendono dal carico del tribunale competente e dalla complessità del ceto creditorio.

Criterio Composizione negoziata Piano attestato / accordi di ristrutturazione Concordato in continuità
Tempi 180 giorni prorogabili; misure protettive con durata complessiva limitata Variabili; omologazione degli accordi in alcuni mesi I più lunghi: domanda, voto, omologazione
Complessità Media: piano, test pratico, trattative Media-alta: attestazione, soglie di adesione Alta: classi, commissario, voto, omologazione
Rischi in caso di esito negativo Si torna alla situazione iniziale, con l’accesso ad altri strumenti Accordo non omologato; esposizione alle azioni dei creditori Risoluzione, possibile apertura della liquidazione giudiziale
Effetti sulle azioni esecutive Misure protettive mirate, da confermare Misure protettive per gli accordi (non per la variante agevolata); nessuna per il piano attestato Divieto generalizzato dalla pubblicazione della domanda
Effetti sui contratti di fornitura di fibra Invito alla rinegoziazione secondo buona fede, senza obbligo Solo per adesione volontaria Divieto di risoluzione per crediti anteriori; sospensione o scioglimento autorizzati
Reversibilità Alta: si può passare ad altri strumenti Media Bassa: il percorso è vincolante
Costi di giustizia Diritti camerali e compenso dell’esperto secondo i parametri di legge Contributo unificato per il ricorso di omologazione; attestazione Contributo unificato; compenso del commissario giudiziale liquidato dal tribunale; attestazioni

I criteri per scegliere

Nessuno degli strumenti è preferibile in astratto. Ciò che va soppesato è la combinazione tra la natura del problema, la composizione del debito e la capacità del piano di assorbire la volatilità della fibra. Cinque criteri aiutano a orientare il ragionamento.

Primo criterio: la natura della crisi, industriale o finanziaria. Se il margine operativo resta positivo anche con la cellulosa ai livelli correnti e il problema è un debito sproporzionato rispetto ai flussi, generalmente gli strumenti contrattuali, dalla composizione negoziata agli accordi, consentono di riscadenzare senza toccare la catena di fornitura. Se invece il margine è negativo e il recupero dipende dalla riduzione strutturale dei costi, servono strumenti che permettano di incidere sui contratti, e qui il concordato offre leve che gli altri percorsi non hanno.

Secondo criterio: la concentrazione dei creditori. Quando il debito è concentrato su poche banche e un fornitore principale, la trattativa assistita ha buone probabilità di produrre un accordo. Quando il debito è frammentato tra decine di fornitori minori, erario ed enti previdenziali, raggiungere le soglie di adesione e pagare per intero gli estranei può diventare irrealistico, e la logica maggioritaria del concordato acquista peso.

Terzo criterio: il grado di dipendenza dal fornitore di fibra. Se la cartiera può approvvigionarsi da più produttori senza costi di cambio rilevanti, la minaccia di sospensione delle forniture pesa meno. Se invece esiste un fornitore difficilmente sostituibile nel breve periodo, per qualità della fibra o per vincoli logistici, la protezione dell’art. 94-bis e la possibilità di pagare il credito strategico ex art. 100 CCII diventano argomenti dirimenti.

Quarto criterio: la resistenza del piano allo stress di prezzo. Se il piano regge con un aumento del 15% del prezzo della cellulosa, ogni strumento è percorribile. Se regge solo in uno scenario stabile, nessuno strumento lo renderà credibile davanti all’attestatore, all’esperto o al tribunale: in quel caso occorre prima rivedere il piano industriale, attraverso coperture sui prezzi, clausole di indicizzazione nei contratti di vendita, diversificazione verso fibre riciclate, e poi scegliere lo strumento.

Quinto criterio: il valore della riservatezza. Per un’azienda che fornisce marchi della grande distribuzione o gruppi industriali con procedure di qualifica dei fornitori, la pubblicità di un concordato può costare commesse. Se la riservatezza vale più della forza dello strumento, la composizione negoziata va tentata per prima, sapendo che può comunque sfociare in un altro percorso.

Questi criteri non vanno applicati in sequenza meccanica: spesso indicano direzioni diverse, e il punto di equilibrio va trovato sul caso concreto. Il rovescio della medaglia di uno strumento più protettivo è quasi sempre una perdita di flessibilità e di riservatezza, e viceversa.

Nella valutazione di questi bivi lo Studio Monardo mette in campo la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come avvocato cassazionista, insieme allo staff di avvocati e commercialisti che analizza i numeri del piano.

Le domande di chi è indeciso

Se inizio con la composizione negoziata e non funziona, ho perso tempo? Non necessariamente. L’art. 23 CCII prevede espressamente che, al termine delle trattative, l’imprenditore possa accedere agli altri strumenti, compresi gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo. Il lavoro svolto sul piano, sulla mappatura dei creditori e sulle trattative resta utilizzabile. Il rischio vero è un altro: entrare nel percorso con un piano debole e uscirne con una situazione di cassa ancora peggiore.

Posso cambiare strada a metà di un concordato? La possibilità esiste, ma è più limitata: modificare la proposta ha tempi e condizioni precisi, e rinunciare alla procedura dopo la pubblicità della domanda lascia l’impresa esposta. Per questo il concordato richiede una decisione più ponderata degli strumenti contrattuali.

E se il prezzo della cellulosa scende durante la procedura? È lo scenario favorevole, ma va gestito: un piano costruito su ipotesi prudenti produce margini superiori al previsto, che possono essere destinati a pagamenti anticipati o a investimenti, nei limiti dello strumento scelto. Un piano costruito sul prezzo minimo, invece, non ha margini da redistribuire se il prezzo risale.

Il fornitore di cellulosa può essere obbligato a ridurre il prezzo? Nessuno degli strumenti consente al giudice di riscrivere il prezzo di un contratto di fornitura. Nella composizione negoziata l’esperto può invitare le parti a rinegoziare secondo buona fede; nel concordato il contratto può essere sospeso o sciolto con autorizzazione, ma non modificato d’autorità. La leva è negoziale, rafforzata dagli strumenti di legge.

Gli amministratori rischiano personalmente? Il rischio cresce con il ritardo. Attivarsi tempestivamente con assetti adeguati e uno strumento coerente con la situazione è anche il modo più efficace per tutelare la propria posizione, oltre che quella dell’impresa.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono raggruppate per l’opzione che ciascuna aiuta a valutare. Per i provvedimenti di merito, il massimario consultato riporta l’ufficio giudiziario e la data, ma non il numero di registro: sono quindi indicati con questi soli estremi.

Sulla composizione negoziata

  1. Trib. Milano, 17 gennaio 2022 — La conferma delle misure protettive presuppone una ragionevole probabilità di risanamento. Rilevanza: il piano della cartiera deve rendere credibile il recupero anche con la fibra a prezzi elevati.
  2. Trib. Padova, 3 giugno 2022 — La conferma richiede tre elementi: squilibrio, concreta possibilità di risanamento, assenza di pregiudizi sproporzionati per i creditori. Rilevanza: fornisce la griglia con cui il tribunale leggerà il piano.
  3. Trib. Lecco, 2 gennaio 2023 — Lo stato di insolvenza non preclude di per sé l’accesso al percorso; conta la prospettiva di risanamento. Rilevanza: una cartiera già in ritardo con i pagamenti non è esclusa in partenza.
  4. Trib. Salerno, 13 febbraio 2023 — Insolvenza irreversibile e piano ancora embrionale giustificano il diniego della conferma. Rilevanza: presentarsi senza un piano maturo sul costo della fibra è un rischio concreto.
  5. Trib. Verona, 10 giugno 2025, e Trib. Como, 10 luglio 2025 — Un piano di natura liquidatoria non consente le misure, anche se promette ai creditori una migliore soddisfazione. Rilevanza: il percorso è riservato a chi punta davvero alla continuità dello stabilimento.
  6. Trib. Milano, 19 giugno 2025 — Durante le trattative il debitore deve adempiere puntualmente le obbligazioni correnti; non si possono inibire i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati. Rilevanza: le consegne di cellulosa successive all’istanza vanno pagate.
  7. Trib. Verona, 11 dicembre 2025 — Respinte le misure cautelari che avrebbero inciso sul regolamento dei contratti pendenti. Rilevanza: la composizione non consente di riscrivere per via giudiziale le condizioni di fornitura.
  8. Trib. Torino, 17 ottobre 2023, e Trib. Milano, 24 febbraio 2022 — La scelta dei creditori destinatari delle misure spetta all’imprenditore, ma la richiesta deve indicarli con precisione. Rilevanza: consente di proteggersi dalle banche senza coinvolgere i fornitori strategici.
  9. Trib. Genova, 13 marzo 2023 — Il termine per il deposito del ricorso di conferma è perentorio. Rilevanza: un errore di calendario può far perdere la protezione.
  10. Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 — Il divieto di apertura della liquidazione giudiziale opera fino alla conclusione del percorso. Rilevanza: chiarisce l’orizzonte di stabilità su cui la cartiera può contare.
  11. Trib. Milano, 10 febbraio 2025 — Il dovere di buona fede nelle trattative grava anche su soci e garanti. Rilevanza: nelle cartiere a base familiare, coinvolge direttamente la compagine sociale.
  12. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025, e Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025 — Ammesse misure cautelari come la sospensione dei pagamenti con divieto di escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI e misure di durata estesa per preservare la liquidità generata da una cessione di ramo d’azienda. Rilevanza: mostrano lo spazio delle cautele quando sono funzionali al risanamento.
  13. Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025, decisa il 9 luglio 2025 e depositata il 2 settembre 2025 — Ritenuta congrua la motivazione che aveva escluso il pericolo di dispersione dei beni valorizzando l’ammissione alla composizione negoziata, la conferma delle misure e i risultati positivi riferiti dall’esperto. Rilevanza: il percorso negoziale ha effetti di affidabilità anche fuori dal diritto della crisi.

Su piano attestato e accordi di ristrutturazione

  1. Trib. Verona, 22 gennaio 2024 — La banca può revocare gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto. Rilevanza: tutela le linee autoliquidanti, essenziali per finanziare l’acquisto di fibra, mentre si negozia l’accordo.
  2. Trib. Parma, 10 luglio 2022 — Ammessa la sospensione dei contratti bancari con divieto di estinzione. Rilevanza: crea il tempo necessario per raggiungere le soglie di adesione.
  3. Cass. civ., sez. VI, 17 dicembre 2020, n. 28891 (legge fallimentare) — Il tribunale verifica la fattibilità del piano; il sindacato economico arriva fino alla manifesta inettitudine e, nella continuità, comprende la correttezza dell’attestazione. Rilevanza: l’attestazione sulla tenuta del piano al costo della cellulosa è oggetto di controllo.

Sul concordato in continuità

  1. Cass. civ., sez. I, n. 7663/2026, decisa il 12 febbraio 2026 e pubblicata il 30 marzo 2026 — Nel testo originario dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, l’omologazione forzosa del concordato in continuità è possibile anche con il voto favorevole di una sola classe di creditori almeno parzialmente soddisfatti secondo l’ordine delle prelazioni; la norma non richiede meritevolezza soggettiva del debitore; i debiti tributari non pagati non sono passività inesistenti. Rilevanza: rafforza la praticabilità del concordato anche in presenza di dissenso di erario o banche.
  2. Cass. 28891/2020, già citata — Nella continuità il controllo sulla fattibilità è più rigoroso. Rilevanza: chi sceglie il concordato deve presentare il piano più solido sul fronte della materia prima.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua cartiera

Davanti a un bivio di questo tipo, il valore dell’assistenza sta nel tradurre i numeri della produzione in una scelta giuridica difendibile. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Analizziamo il conto economico per linea di prodotto, isolando l’incidenza della cellulosa, dell’energia e del cambio sul margine, per capire se la crisi è industriale, finanziaria o entrambe.
  2. Costruiamo con i commercialisti dello staff gli scenari di stress sul prezzo della fibra, individuando il prezzo di rottura del piano per ciascuno strumento.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando composizione negoziata, accordi, piano attestato e concordato sui tuoi dati reali.
  4. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, individuando con precisione i creditori destinatari e rispettando i termini perentori.
  5. Esaminiamo i contratti di fornitura di cellulosa ed energia, verificando clausole di indicizzazione, durata, recesso, e impostiamo la richiesta di rinegoziazione secondo buona fede o, nel concordato, di sospensione o scioglimento.
  6. Mappiamo il ceto creditorio e calcoliamo le soglie di adesione, simulando la composizione delle classi e i possibili scenari di voto.
  7. Impostiamo la transazione su crediti tributari e contributivi nei limiti consentiti dallo strumento prescelto.
  8. Predisponiamo la documentazione per l’autorizzazione al pagamento dei fornitori strategici quando la continuità della fornitura di fibra è essenziale.
  9. Verifichiamo la posizione di amministratori, soci e garanti, con riguardo agli assetti adeguati e ai doveri di buona fede nelle trattative.
  10. Seguiamo il contenzioso che può nascere dalla scelta, dalle opposizioni all’omologazione fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere il piano della cartiera con gli stessi criteri che un esperto indipendente applicherà nella composizione negoziata: coerenza tra ipotesi e dati storici, sostenibilità dei flussi, credibilità della rinegoziazione dei contratti. A questa si unisce un elemento che nei percorsi di crisi pesa più di quanto sembri: la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. La scelta fatta oggi tra composizione, accordi e concordato potrà essere contestata da un creditore dissenziente in sede di omologazione, in appello, in sede di legittimità: averla impostata con lo stesso difensore che la sosterrà in ogni grado evita cambi di linea e dispersione di argomenti.

Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i primi sugli strumenti, sui contratti e sul contenzioso, i secondi sul piano, sulle proiezioni e sui rapporti con l’attestatore, in modo che numeri e diritto parlino la stessa lingua.

Chiusura: il prezzo della fibra non decide da solo

Il costo della cellulosa incide sul piano di risanamento in un modo preciso: stabilisce quanto margine di errore il piano può permettersi, e quindi quale strumento può sostenerlo davanti a esperto, attestatore e tribunale. La scelta dello strumento dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, liquidità e, a volte, la possibilità stessa di salvare lo stabilimento. Una composizione negoziata avviata con un piano fragile, un accordo che non raggiunge le soglie, un concordato che non regge lo stress di prezzo: sono errori di impostazione, non di fortuna.

Lo Studio Monardo affronta queste valutazioni partendo dalla qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la figura pensata dal legislatore per verificare se un’impresa in squilibrio può essere risanata e per accompagnare le trattative con i creditori. È la competenza che permette di valutare in anticipo se il piano della tua cartiera, con il prezzo della fibra di oggi e di domani, ha una prospettiva concreta di risanamento, e quale strada la può tradurre in un accordo stabile.

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