No, non automaticamente: nel Codice della crisi le misure protettive proteggono l’impresa che le ha chieste, e solo quella. Se la capogruppo deposita l’istanza di composizione negoziata o la domanda di concordato e chiede le misure protettive, i creditori delle consorelle che non hanno presentato a loro volta l’istanza o la domanda restano liberi di agire contro di esse. Il Codice prevede strumenti di gruppo, cioè l’istanza di composizione negoziata presentata da più imprese del gruppo (art. 25 CCII) e il concordato di gruppo con unico ricorso (art. 284 CCII). Però anche dentro questi strumenti ogni società conserva il proprio patrimonio, i propri creditori e la propria protezione: il gruppo coordina le procedure, non fonde le società.
La risposta pratica, però, cambia molto a seconda di dove ti trovi. Tre esempi rapidi:
- la holding e la controllata operativa presentano insieme l’istanza di composizione negoziata e chiedono entrambe le misure: il divieto di azioni esecutive vale per tutte e due, e il tribunale competente è uno solo, individuato guardando alla capogruppo (art. 25, c. 4);
- la consorella immobiliare, sana, che ha concesso ipoteca a garanzia dei debiti della controllata operativa non è protetta per il solo fatto che la controllata lo è: serve una richiesta specifica di estensione, che il tribunale valuta caso per caso;
- il socio che ha firmato fideiussioni per le società del gruppo non beneficia delle misure della società garantita: alcuni tribunali le hanno estese ai garanti che mettono i propri beni a disposizione dei creditori, altri le hanno negate.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti. Poi sei profili: chi amministra la capogruppo che guida la crisi; la consorella in crisi rimasta fuori dalla domanda; la società sana che ha beni o garanzie al servizio del gruppo; il socio e il garante personale; il creditore di una società del gruppo; il lavoratore. Seguono tre simulazioni, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali, la giurisprudenza ordinata per profilo e cosa può fare lo Studio.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché le misure protettive di gruppo nascono soprattutto nella composizione negoziata della crisi d’impresa, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso dell’istanza, la richiesta delle misure, il ricorso per la conferma e le trattative con banche e fornitori. Quando la crisi del gruppo coinvolge anche soci e garanti persone fisiche, entra in gioco l’altra sua qualifica, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso l’OCC, utile per valutare le strade dei garanti che non possono restare sotto l’ombrello della società.
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Le regole comuni: cosa dice il Codice sulle misure protettive nei gruppi
Questa parte vale per tutti i profili. Le sezioni successive la richiamano senza ripeterla.
Quale disciplina si applica
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022, nel testo modificato dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024. Gli articoli citati in questa guida sono stati letti nel testo vigente: art. 25 e art. 284 su Brocardi (pagine aggiornate al 12/8/2026), art. 286 su miolegale (testo in vigore dal 28/9/2024), art. 19 su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026).
Nella vecchia legge fallimentare (R.D. 267/1942), applicabile alle procedure anteriori, il concordato di gruppo non esisteva. La Cassazione, con la sentenza n. 20559 del 13 ottobre 2015 (Sez. I), lo ha detto in modo esplicito: ogni società del gruppo doveva presentare la propria domanda davanti al proprio tribunale, le maggioranze andavano calcolate società per società e i patrimoni dovevano restare distinti. È il punto di partenza storico di tutta la materia, e il Codice lo ha superato solo in parte: ha introdotto procedure coordinate, ma ha mantenuto ferma l’autonomia dei patrimoni.
Primo strumento: la composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII)
L’art. 25 CCII, nel testo sostituito dal D.Lgs. 83/2022, regola la composizione negoziata quando la crisi riguarda più imprese dello stesso gruppo. I punti che interessano le misure protettive sono questi:
- chi può presentare l’istanza: più imprese del medesimo gruppo, ciascuna con il centro degli interessi principali in Italia, che si trovano nelle condizioni dell’art. 12, c. 1 (squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza), possono chiedere la nomina dell’esperto (c. 1);
- dove: l’istanza va presentata alla camera di commercio in cui è iscritta la società che esercita la direzione e il coordinamento, secondo la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c.; in mancanza, quella dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria nell’ultimo bilancio approvato (c. 2);
- chi decide sulle misure: le misure protettive e cautelari degli artt. 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell’art. 27, individuato con riferimento alla capogruppo o, in mancanza, all’impresa con la maggiore esposizione debitoria (c. 4). Un solo giudice, quindi, per tutte le imprese istanti;
- le imprese non in crisi: le società del gruppo che non si trovano nelle condizioni dell’art. 12 «possono, anche su invito dell’esperto, partecipare alle trattative» (c. 6). Partecipare alle trattative, però, non significa presentare l’istanza e chiedere le misure;
- i finanziamenti infragruppo: i finanziamenti concessi dopo l’istanza a società controllate o sottoposte a comune controllo sono sottratti alla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., se l’imprenditore ha informato prima l’esperto e l’esperto non ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese (c. 8).
Il c. 4 è la norma decisiva per la domanda del titolo. Concentra la competenza davanti a un solo tribunale, ma parla di misure adottate per le imprese che hanno presentato l’istanza. Non contiene alcuna regola che estenda la protezione chiesta da una società alle altre società del gruppo.
Come funzionano le misure nella composizione negoziata (artt. 18 e 19)
Le misure protettive si chiedono con l’istanza di nomina dell’esperto o con una richiesta successiva (art. 18, c. 1). Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; non è possibile la sentenza di liquidazione giudiziale (art. 18, cc. 3 e 4). I creditori, comprese banche e intermediari, non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti né revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18, c. 5). Sono esclusi dalle misure i diritti di credito dei lavoratori (art. 18, c. 1).
Le misure, però, devono essere confermate. L’imprenditore deposita il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto; il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; con ordinanza stabilisce una durata non inferiore a 30 e non superiore a 120 giorni, prorogabile su parere dell’esperto fino a una durata complessiva di 240 giorni (art. 19). Secondo l’art. 19, c. 4, sentito l’esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative o a determinati creditori o categorie di creditori; se le misure incidono su diritti di terzi, questi devono essere sentiti. Contro l’ordinanza si propone reclamo secondo le regole cautelari (art. 19, c. 7), entro quindici giorni: lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026 (Sez. I).
Ne derivano due conseguenze utili per i gruppi:
- la protezione segue l’istanza: ogni società che vuole il divieto di esecuzioni deve essere tra le istanti e deve chiedere le misure;
- il tribunale può modellare le misure, anche coinvolgendo terzi, ma solo con un provvedimento espresso e dopo averli sentiti.
Il Tribunale di Trento, con decreto del gennaio 2023 riportato nel massimario 2026 della Camera di commercio di Pistoia-Prato, ha confermato questa impostazione: il giudice non può riunire più composizioni negoziate su richiesta del debitore, perché la procedura non ha natura giurisdizionale, e le istanze dell’art. 18 e i ricorsi dell’art. 19 restano collegati alla singola procedura in cui sono stati proposti.
Secondo strumento: il concordato di gruppo (artt. 284 e 286 CCII)
L’art. 284, c. 1, consente a più imprese in stato di crisi o di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e con il centro degli interessi principali in Italia, di presentare con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo dell’art. 40, con un piano unitario o con piani collegati e coordinati. Il c. 2 estende la possibilità alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Il c. 3 aggiunge: «Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive».
L’art. 286 regola la procedura: un solo tribunale, individuato in base al centro degli interessi principali della capogruppo o, in mancanza, dell’impresa con la maggiore esposizione debitoria (c. 1); un unico giudice delegato, un unico commissario giudiziale e un unico fondo spese (c. 2); spese ripartite in proporzione alle masse attive (c. 3); voto dei creditori di ciascuna impresa contestuale ma separato sulla proposta della propria debitrice (c. 5); esclusione dal voto delle imprese del gruppo creditrici dell’impresa ammessa (c. 6). L’art. 286 non contiene una disciplina speciale delle misure protettive.
Per le misure si torna quindi alla regola generale dell’art. 54, c. 2, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024: le misure protettive operano «se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40», dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, e devono poi essere confermate dal tribunale secondo l’art. 55. Nel concordato di gruppo la domanda è unica nella forma, ma ogni impresa ricorrente è un debitore distinto, con il proprio registro delle imprese, i propri creditori e la propria massa. La protezione copre le imprese ricorrenti che l’hanno chiesta; non copre la società del gruppo che non ha sottoscritto il ricorso.
L’art. 54 consente anche misure diverse da quelle tipiche. Il Tribunale di Milano, con il decreto del 30 marzo 2023 (riportato nella rassegna Bertolotti-Scaccaglia su dirittobancario.it, 2024), ha chiarito che le misure atipiche previste dall’art. 54, c. 2, non operano in modo semi-automatico dalla pubblicazione della domanda: producono effetti solo quando il tribunale le accoglie. Se il gruppo vuole ottenere una protezione che va oltre il debitore ricorrente, deve chiederla in modo specifico e attendere il provvedimento.
Il punto che unisce le due strade: i beni con cui si esercita l’impresa
C’è un solo varco attraverso cui la protezione di una società può toccare beni di altri. La disciplina della composizione negoziata protegge non solo il patrimonio dell’imprenditore ma anche i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Il Tribunale di Asti, con decreto del 3 marzo 2022 reso sull’art. 6 del D.L. 118/2021 (la disciplina che ha preceduto il Codice), ha inibito lo sfratto da un immobile di proprietà di terzi in cui l’impresa esercitava la propria attività. Il Tribunale di Verona, con decreto dell’11 dicembre 2025, ha confermato ed esteso le misure ai beni immobili del socio o dell’amministratore utilizzati nell’impresa o messi a disposizione del piano come finanza esterna, quando sono funzionali alle trattative.
In un gruppo questo è lo scenario più frequente: l’immobile è della società immobiliare, l’attività la svolge la società operativa. La protezione della società operativa può, a certe condizioni, coprire l’uso di quel bene. Non trasforma però la società immobiliare in un’impresa protetta: i suoi creditori per debiti propri restano liberi di agire, salvo un provvedimento del tribunale che li riguardi espressamente.
L’autonomia delle società: il principio che governa tutto
Riassumendo le regole comuni:
| Domanda | Composizione negoziata di gruppo | Concordato di gruppo |
|---|---|---|
| Chi è protetto | Le imprese istanti che hanno chiesto le misure | Le imprese ricorrenti che hanno chiesto le misure |
| Chi decide | Un solo tribunale, individuato sulla capogruppo (art. 25, c. 4) | Un solo tribunale, individuato sulla capogruppo (art. 286, c. 1) |
| Società sana del gruppo | Può partecipare alle trattative, non è istante (art. 25, c. 6) | Non può essere ricorrente: l’art. 284 richiede crisi o insolvenza |
| Estensione a beni di terzi | Solo con provvedimento e contraddittorio (art. 19, c. 4) | Solo con misure atipiche o cautelari accolte dal tribunale (art. 54) |
| Patrimoni | Distinti | Distinti (art. 284, c. 3) |
Il principio da ricordare è uno: la protezione non si trasmette per appartenenza al gruppo, si ottiene società per società, con una richiesta e, quando serve, con un provvedimento del giudice. Sull’estensione delle misure a una consorella distinta che non ha presentato domanda non abbiamo trovato pronunce specifiche: la risposta si ricava dal testo degli artt. 25, 54 e 284 e dalle decisioni sull’estensione ai terzi (soci e garanti), che i profili seguenti esaminano.
Composizione negoziata o concordato di gruppo: quale strada copre meglio il perimetro
Dal punto di vista della protezione, le due strade non sono equivalenti, e conviene saperlo prima di scegliere.
Nella composizione negoziata di gruppo possono presentare l’istanza le imprese che si trovano nelle condizioni dell’art. 12, c. 1, cioè in uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza. La soglia d’ingresso è più bassa di quella del concordato: anche una società che non è ancora in crisi conclamata, ma rischia di entrarci a causa delle consorelle, può essere tra le istanti e quindi chiedere le misure. È uno strumento più flessibile per costruire un perimetro di protezione ampio.
Nel concordato di gruppo possono entrare solo le imprese in stato di crisi o di insolvenza (art. 284, c. 1). Il perimetro è più stretto e, una volta depositato il ricorso, le misure operano dalla pubblicazione per i ricorrenti che le hanno chieste, ma devono essere confermate (art. 55). In cambio il concordato offre un esito vincolante anche per i creditori dissenzienti, se le maggioranze si formano in ciascuna società.
Gli accordi di ristrutturazione di gruppo (art. 284, c. 2) seguono la stessa logica: domanda unica nella forma, ma ogni impresa è parte dei propri accordi con i propri creditori.
Al termine della composizione negoziata, l’art. 25, c. 9 consente alle imprese del gruppo di stipulare in via unitaria uno dei contratti dell’art. 23, c. 1, oppure di accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni dell’art. 23. Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato, quindi, può avvenire per tutto il gruppo o solo per alcune società: e anche in quel momento ogni società che passa alla nuova procedura deve chiedere di nuovo le proprie misure, secondo le regole della procedura scelta.
Cosa deve contenere una richiesta di estensione credibile
Quando il gruppo vuole che la protezione copra beni o soggetti diversi dalle imprese istanti o ricorrenti, le decisioni lette in questa guida indicano gli elementi che i tribunali guardano:
- la funzione del bene nel piano: l’immobile, il marchio o il macchinario devono essere quelli con cui l’impresa protetta esercita l’attività, oppure devono essere messi a disposizione dei creditori come finanza esterna (Trib. Asti 3/3/2022; Trib. Verona 11/12/2025);
- la partecipazione attiva del terzo: il garante o il socio che chiede di essere protetto deve partecipare alla procedura e apportare qualcosa (Trib. Venezia 6/2/2023; Trib. Vicenza 29/5/2025);
- la proporzionalità: il sacrificio imposto ai creditori del terzo deve essere giustificato dalle trattative e limitato nel tempo (Trib. Imperia 22/11/2023; Trib. Venezia 26/6/2026);
- la buona fede: comportamenti incoerenti del terzo portano al rigetto (Trib. Milano 10/2/2025; Trib. Brescia 10/7/2026);
- il contraddittorio: i titolari dei diritti incisi vanno sentiti (art. 19, c. 4).
Una richiesta generica del tipo “estendere le misure a tutte le società del gruppo” non ha basi nel testo del Codice e rischia il rigetto. Una richiesta mirata, che indica beni, creditori, durata e contributo al piano, ha invece riscontri nella giurisprudenza di merito.
Se amministri la capogruppo che guida il percorso di crisi
La tua situazione
Sei l’amministratore della holding o della società che esercita la direzione e il coordinamento. Hai davanti il consolidato, sai che due o tre controllate non reggono più i pagamenti e devi decidere quale strumento usare e quali società coinvolgere. Il tuo errore più probabile è pensare che basti l’istanza della capogruppo per mettere al riparo l’intero perimetro.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei tu a disegnare il perimetro della protezione. Le misure coprono solo le società che compaiono come istanti nella composizione negoziata o come ricorrenti nel concordato di gruppo, e solo se ciascuna le chiede. Il Codice ti offre due vantaggi organizzativi:
- un solo esperto che svolge i compiti in modo unitario per tutte le istanti, salvo che la trattazione unitaria renda le trattative eccessivamente gravose (art. 25, c. 5);
- un solo tribunale per le misure, individuato con riferimento alla società che esercita direzione e coordinamento (art. 25, c. 4; art. 286, c. 1 per il concordato).
Questi vantaggi presuppongono che la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c. sia in ordine. Se non lo è, la competenza si sposta sull’impresa con la maggiore esposizione debitoria, e il criterio va verificato prima di depositare.
Per la composizione negoziata devi anche sapere che l’istanza unitaria richiede documenti di gruppo: oltre a quelli dell’art. 17, c. 3, una relazione analitica sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l’indicazione del registro in cui è stata eseguita la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c. e il bilancio consolidato, se redatto (art. 25, c. 3). Nel concordato di gruppo l’art. 284, c. 4, chiede inoltre di spiegare perché il piano unitario o i piani collegati sono più convenienti per i creditori di ciascuna impresa e di quantificare il beneficio stimato per ciascuna, compresi i vantaggi compensativi.
I numeri
I termini sono stretti. Ipotizziamo un’istanza unitaria pubblicata il 14 aprile 2026 per la holding e due controllate, con accettazione dell’esperto pubblicata lo stesso giorno:
- ricorso per la conferma delle misure: entro il 15 aprile, giorno successivo alla pubblicazione (art. 19, c. 1);
- udienza: entro dieci giorni dal deposito del ricorso;
- durata iniziale: tra 30 e 120 giorni, fissata dal tribunale;
- proroga: possibile su parere dell’esperto, fino a 240 giorni complessivi.
Se il ricorso per la conferma non viene depositato nei termini, le misure perdono efficacia. Nel gruppo questo vale per ciascuna società: un ricorso unico che dimentichi di chiedere la conferma per una delle istanti lascia quella società senza protezione.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è il perimetro sbagliato. Se lasci fuori una controllata in crisi perché “tanto è piccola”, i suoi creditori possono pignorarne conti e crediti, e se la controllata è fornitrice o cliente delle altre società il blocco della sua cassa può far saltare il piano di tutto il gruppo.
Ci sono poi due rischi opposti:
- includere società senza i presupposti: nel concordato di gruppo l’art. 284 ammette solo imprese in crisi o insolvenza. Inserire una società sana per proteggerla espone il ricorso a contestazioni sull’ammissibilità;
- trascurare i conflitti tra le società: i creditori di ciascuna società votano separatamente sulla proposta della propria debitrice (art. 286, c. 5) e le società del gruppo creditrici non votano (art. 286, c. 6). Un piano che sposta valore dalla società più capiente a quella meno capiente rischia di essere bocciato dai creditori della prima. È esattamente il vizio rilevato dalla Cassazione nella sentenza 20559/2015, quando i conferimenti avevano fatto concorrere i creditori delle società più solide con quelli delle più deboli.
Infine, la buona fede. Il Tribunale di Milano, con decreto del 10 febbraio 2025 (massimario CCIAA Pistoia-Prato), ha affermato che il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII vale anche per soci e garanti: se l’impegno dichiarato a sostenere la ristrutturazione si traduce in condotte incoerenti, le misure possono essere negate o revocate. In un gruppo questo significa che il comportamento della capogruppo verso le controllate viene osservato con attenzione.
Le mosse giuste
- Mappa le società prima di depositare. Per ciascuna verifica se si trova nelle condizioni dell’art. 12, c. 1 (composizione negoziata) o in crisi o insolvenza (concordato di gruppo), e chi sono i creditori che possono agire nei prossimi 30-60 giorni.
- Decidi per ogni società se chiedere le misure e quali: generali o limitate a determinati creditori (art. 19, c. 4). Una misura mirata è spesso più facile da ottenere e da difendere.
- Individua i beni di terzi usati dalle società istanti: immobili delle consorelle, beni di soci o amministratori. Se servono alla continuità, chiedi espressamente l’estensione e prepara la prova della loro funzione nel piano.
- Verifica la competenza: pubblicità dell’art. 2497-bis c.c. aggiornata; in mancanza, calcolo dell’esposizione debitoria dall’ultimo bilancio approvato.
- Pianifica i finanziamenti infragruppo con l’esperto, informandolo prima, per evitare la postergazione (art. 25, c. 8).
È proprio qui che lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: impostare il perimetro delle istanze e delle misure prima che i creditori si muovano.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I n. 20559 del 13/10/2015 (resa sulla legge fallimentare): patrimoni e maggioranze restano distinti per ciascuna società. Trib. Trento, gennaio 2023: istanze e ricorsi sulle misure restano collegati alla singola procedura. Trib. Milano 10/2/2025: buona fede anche per soci e garanti.
Se sei la consorella in crisi rimasta fuori dalla domanda
La tua situazione
La capogruppo e una o due società hanno presentato l’istanza o il ricorso. La tua società, anch’essa in difficoltà, non è stata inclusa: per scelta, per fretta o perché i suoi amministratori non erano d’accordo. Ora un fornitore ti ha notificato un precetto, o una banca ha chiesto il rientro, e ti domandi se la protezione delle altre ti copre.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. La tua società non beneficia delle misure chieste dalle consorelle, neppure se fa parte dello stesso gruppo e neppure se il piano della capogruppo la menziona. Le misure dell’art. 18 e quelle dell’art. 54 sono legate alla richiesta del singolo debitore. I tuoi creditori possono iniziare o proseguire le esecuzioni, iscrivere ipoteche giudiziali e, se ne ricorrono i presupposti, chiedere la liquidazione giudiziale.
Per ottenere protezione la tua società deve muoversi da sola:
- nella composizione negoziata, presentando la propria istanza con richiesta di misure. L’art. 25, c. 7, regola il caso di più istanze del gruppo che danno luogo a una trattazione unitaria: la composizione prosegue con l’esperto designato di comune accordo tra quelli nominati o, in mancanza di accordo, con l’esperto nominato dopo la prima istanza. Il coordinamento quindi è possibile, ma parte comunque da un’istanza tua;
- nel concordato, presentando una domanda di accesso con richiesta di misure. Gli artt. 284 e 286 che abbiamo letto non disciplinano in modo espresso l’ingresso successivo di un’altra società nel concordato di gruppo già pendente: è un punto da valutare con il tribunale e con il commissario, tenendo presente che la regola generale resta la domanda del singolo debitore.
I numeri
Facciamo un conto. La consorella ha debiti scaduti verso fornitori per 186.340 euro e un conto corrente con saldo medio di 41.900 euro. Un fornitore con decreto ingiuntivo esecutivo di 27.615 euro notifica il precetto il 2 febbraio 2026; trascorsi dieci giorni può procedere al pignoramento presso la banca. Se nel frattempo la consorella deposita la propria istanza di composizione negoziata con richiesta di misure e l’istanza viene pubblicata prima del pignoramento, il fornitore non può più iniziare l’esecuzione. Se invece la consorella confida nella protezione della capogruppo, il conto viene bloccato fino a concorrenza dell’importo precettato aumentato della metà, e la cassa necessaria per pagare stipendi e fornitori strategici diventa indisponibile.
I rischi specifici
Il rischio principale è la liquidazione giudiziale chiesta da un creditore mentre le consorelle sono protette. Il divieto di sentenza dell’art. 18, c. 4, vale solo per l’imprenditore che ha chiesto le misure. Per la tua società non c’è alcun divieto.
Un secondo rischio riguarda gli amministratori: se la società è in crisi e non adotta alcuna iniziativa, mentre le consorelle si proteggono, l’inerzia può essere valutata in termini di responsabilità. Non è un automatismo, ma è un argomento che il curatore di un’eventuale liquidazione giudiziale esaminerà.
C’è infine il rischio di essere usata come “riserva” dalle consorelle: crediti verso di te ceduti, garanzie richieste, beni trasferiti. L’art. 284, c. 3 e l’art. 286, c. 6, mostrano che il Codice tiene distinti gli interessi dei creditori di ciascuna società; un’operazione che svuota la tua società a favore delle altre va valutata con molta prudenza.
Le mosse giuste
- Verifica subito se la tua società è stata inserita nell’istanza o nel ricorso e se le misure sono state chieste anche per lei: leggi la pubblicazione nel registro delle imprese della tua società, non quella della capogruppo.
- Se sei fuori, valuta un’istanza o una domanda autonoma con richiesta di misure, coordinata con quella delle consorelle.
- Censisci le azioni in corso: precetti, pignoramenti, ricorsi per liquidazione giudiziale. La protezione non cancella le prelazioni già acquisite.
- Documenta i rapporti infragruppo: crediti, debiti, garanzie, contratti di servizio. Ti serviranno per dimostrare che la tua società ha un piano proprio e non è un’appendice delle altre.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Trento, gennaio 2023: le istanze di misure restano collegate alla singola procedura, il giudice non le riunisce. Cass. Sez. I n. 241 del 5/1/2026 e ord. n. 3634 del 12/2/2025: quando le misure mancano o cadono, il debitore non ha diritto a un rinvio dell’istruttoria per la liquidazione giudiziale, e il reclamo va proposto entro quindici giorni.
Se la tua società è sana ma ha beni o garanzie al servizio del gruppo
La tua situazione
Amministri la società immobiliare del gruppo, proprietaria del capannone in cui lavora la controllata operativa. Oppure la tua società, in equilibrio, ha rilasciato una fideiussione o concesso un’ipoteca a garanzia dei finanziamenti della consorella. La consorella è entrata in composizione negoziata o ha chiesto il concordato. Ti chiedi se la protezione arriva fino a te, e se ti conviene.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la risposta ha due facce.
Prima faccia: la tua società non è un’impresa protetta. Non può presentare il ricorso per il concordato di gruppo, perché l’art. 284 ammette solo imprese in crisi o insolvenza. Nella composizione negoziata non è istante, perché non si trova nelle condizioni dell’art. 12, c. 1; può partecipare alle trattative, anche su invito dell’esperto (art. 25, c. 6). I tuoi creditori per debiti propri restano liberi di agire.
Seconda faccia: i tuoi beni possono essere coinvolti nella protezione della consorella. Se il tuo immobile è il luogo in cui la consorella esercita l’attività, rientra tra i beni con cui viene esercitata l’impresa: la giurisprudenza di merito ha inibito lo sfratto da immobili di terzi (Trib. Asti 3/3/2022) e ha esteso le misure a immobili del socio o dell’amministratore utilizzati nell’impresa o messi a disposizione del piano (Trib. Verona 11/12/2025). Se hai garantito i debiti della consorella, la banca che vuole escutere la tua garanzia può essere inibita solo se il tribunale lo dispone espressamente, sentendoti.
Il tribunale, ai sensi dell’art. 19, c. 4, deve sentire i terzi sui cui diritti le misure incidono. Se la tua società è proprietaria del bene, sei tu il terzo: hai diritto di interloquire.
I numeri
Ipotizziamo che la società immobiliare abbia concesso ipoteca sul capannone, valore di perizia 2.315.000 euro, a garanzia di un mutuo della controllata operativa con debito residuo di 1.284.600 euro. La controllata entra in composizione negoziata con misure confermate per 120 giorni. Nessuna estensione è stata chiesta per il capannone.
- la banca, creditrice della controllata, vuole espropriare il capannone dell’immobiliare come terzo datore d’ipoteca;
- se le misure della controllata non sono state estese, il terzo datore non è coperto in automatico: l’estensione va chiesta e motivata;
- se il tribunale riconosce che il capannone è il bene con cui la controllata esercita l’attività e che serve alle trattative, può estendere la protezione; altrimenti la banca procede.
Diverso il caso del debito proprio dell’immobiliare: un fornitore che vanta 18.730 euro per lavori di manutenzione sul capannone, commissionati dall’immobiliare, agisce contro una società che non ha chiesto alcuna protezione. Le misure della consorella non lo fermano.
I rischi specifici
Il rischio principale è pensare di essere al sicuro perché la consorella è protetta, mentre il tuo bene viene aggredito come garanzia. C’è anche il rischio opposto, per gli amministratori: aderire al piano della consorella mettendo a disposizione beni o finanza senza un vantaggio per la tua società. Il piano del concordato di gruppo deve quantificare il beneficio per i creditori di ciascuna impresa, compresi i vantaggi compensativi (art. 284, c. 4): se la tua società non è ricorrente, quella quantificazione non la protegge, e l’atto dispositivo va valutato secondo le regole ordinarie della direzione e coordinamento.
Quanto ai finanziamenti, l’art. 25, c. 8 sottrae alla postergazione i finanziamenti concessi dopo l’istanza a società controllate o sottoposte a comune controllo, alle condizioni viste. Se la società sana finanzia la consorella in composizione negoziata, verifica che l’imprenditore abbia informato l’esperto e che l’esperto non abbia iscritto il dissenso.
Le mosse giuste
- Chiedi di partecipare alle trattative (art. 25, c. 6): è il modo per far sentire la voce della tua società e conoscere in anticipo le richieste di estensione delle misure.
- Se l’estensione delle misure riguarda i tuoi beni, interloquisci all’udienza dell’art. 19: hai diritto di essere sentito.
- Valuta se l’estensione ti conviene: proteggere il capannone dall’espropriazione può preservare il valore del bene e dei canoni; impegnarlo nel piano senza contropartita può esporre gli amministratori.
- Tieni separati i tuoi creditori: i debiti propri della società sana non sono toccati dalle misure della consorella; organizza i pagamenti di conseguenza.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Asti 3/3/2022 (D.L. 118/2021): inibito lo sfratto da un immobile di terzi in cui si esercita l’impresa. Trib. Verona 11/12/2025: misure estese agli immobili usati nell’impresa o messi a disposizione del piano, se funzionali alle trattative; respinte invece le misure cautelari che alterano i contratti pendenti, come la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti, salvo casi eccezionali.
Se sei socio o garante personale delle società del gruppo
La tua situazione
Sei il socio di riferimento del gruppo, o un amministratore, e hai firmato fideiussioni per le linee di credito delle società. Oppure sei socio illimitatamente responsabile di una società di persone che fa parte del gruppo. Le società sono entrate in un percorso di crisi con misure protettive. La banca, però, ti ha scritto: vuole essere pagata da te.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: le misure protettive proteggono la società, non chi ne garantisce i debiti. La fideiussione è un’obbligazione tua, distinta da quella della società; la banca può escuterla anche mentre la società è protetta, salvo un provvedimento del tribunale che la inibisca espressamente.
Su questa estensione i tribunali sono divisi:
- a favore, il Tribunale di Venezia, con decreto del 6 febbraio 2023, ha ammesso che nel procedimento di conferma dell’art. 19 la società chieda di estendere ai garanti il divieto di azioni esecutive e cautelari e di acquisto di prelazioni, quando i garanti partecipano attivamente alla procedura e mettono i propri beni a disposizione dei creditori;
- contro, il Tribunale di Avellino, con decreto del 5 dicembre 2022, ha negato l’estensione al patrimonio dei soci fideiussori, perché le garanzie personali non equivalgono a beni strumentali all’attività: il fideiussore sovraindebitato deve ricorrere ad altri strumenti.
Per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone le cose sono diverse, perché risponde per legge dei debiti sociali. Il Tribunale di Torino, con decreto del 22 dicembre 2023, ha esteso le misure protettive dell’art. 54 al socio illimitato come effetto normale, data l’imperfetta soggettività delle società di persone. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 giugno 2026, ha esteso le misure dell’art. 18 al socio illimitatamente responsabile perché proporzionate e necessarie. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 10 luglio 2026, ha invece ritenuto che il patrimonio dei soci illimitati possa essere tutelato solo con misure cautelari ai sensi dell’art. 19 e ha respinto le domande per violazione della correttezza e buona fede. Il Tribunale di Bologna (22 settembre 2025) e il Tribunale di Vicenza (ordinanza del 29 maggio 2025) hanno percorso la strada cautelare, quest’ultimo concedendo la misura solo in parte e richiedendo un piano completo che giustificasse la protezione. Queste ultime quattro decisioni sono riportate nella rassegna di C. Giambalvo Zilli, «Misure protettive e cautelari: i presupposti dell’estensione ai soci», dirittobancario.it, 16 ottobre 2026.
La regola più importante per te: l’estensione ai soci e ai garanti non è mai automatica e dipende dal tuo contributo concreto al piano.
Ricorda poi che la Cassazione, nella sentenza 20559/2015 resa sulla legge fallimentare, ha precisato che il concordato della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, i quali beneficiano dell’effetto esdebitatorio solo per i debiti sociali. È un principio sugli effetti del concordato, non sulle misure protettive, ma conferma che il socio resta un soggetto distinto.
I numeri
Ipotizziamo che il socio abbia garantito tre linee di credito di tre società del gruppo per complessivi 412.900 euro e sia proprietario di un appartamento del valore di 238.000 euro e di un deposito titoli di 57.300 euro. Le tre società sono in composizione negoziata con misure confermate.
- Senza estensione: la banca può agire contro il socio per l’intero importo garantito, nei limiti di ciascuna fideiussione, e iscrivere ipoteca giudiziale sull’appartamento dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo.
- Con estensione accolta sul modello di Trib. Venezia 6/2/2023: per la durata delle misure la banca non può iniziare esecuzioni né acquisire prelazioni sui beni del socio; in cambio il socio ha messo a disposizione del piano, per esempio, il deposito titoli come finanza esterna.
- Con estensione negata sul modello di Trib. Avellino 5/12/2022: il socio, se non riesce a far fronte alle obbligazioni di garanzia, valuta uno strumento proprio di regolazione della crisi da sovraindebitamento.
I rischi specifici
Il rischio principale è il comportamento incoerente. Le decisioni di Milano (10/2/2025) e Brescia (10/7/2026) dicono la stessa cosa da angoli diversi: chi chiede protezione per sé come socio o garante deve dimostrare di sostenere davvero il risanamento. Spostare beni personali, rifiutare l’apporto promesso o negoziare separatamente con la banca può portare al rigetto.
Un secondo rischio è la confusione dei ruoli: se sei amministratore di più società del gruppo e garante di tutte, le tue decisioni da amministratore saranno lette anche alla luce del tuo interesse personale di garante.
Le mosse giuste
- Fai l’inventario delle tue garanzie: per quali società, per quali importi, a favore di quali banche, con quali clausole.
- Decidi cosa metti a disposizione del piano e documentalo: è la base di ogni richiesta di estensione.
- Fai chiedere l’estensione in modo espresso nel ricorso di conferma o con un’istanza cautelare, indicando beni, creditori e durata.
- Prepara un’alternativa personale: se l’estensione viene negata e le garanzie superano le tue possibilità, valuta per tempo gli strumenti del sovraindebitamento.
Giurisprudenza dedicata
Trib. Venezia 6/2/2023 (sì all’estensione ai garanti attivi); Trib. Avellino 5/12/2022 (no ai soci fideiussori); Trib. Torino 22/12/2023 e Trib. Venezia 26/6/2026 (sì per il socio illimitato); Trib. Brescia 10/7/2026 (solo misure cautelari, domande respinte per mancanza di buona fede); Trib. Milano 10/2/2025 (buona fede anche per soci e garanti).
Se sei un creditore di una società del gruppo
La tua situazione
Sei una banca, un fornitore, un locatore o un ente creditore di una delle società del gruppo. Hai ricevuto la comunicazione che “il gruppo” è in composizione negoziata o in concordato. Ti chiedi se puoi ancora agire, e contro quale società.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la prima cosa da fare è leggere bene chi è protetto. Devi verificare se la tua debitrice specifica è tra le istanti o le ricorrenti e se ha chiesto le misure. Lo trovi nel registro delle imprese della tua debitrice. Se la tua debitrice non compare, le misure delle consorelle non ti riguardano e puoi agire secondo le regole ordinarie.
Se la tua debitrice è protetta:
- non puoi iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio, né acquisire prelazioni non concordate (art. 18, c. 3);
- se sei una banca o un contraente, non puoi rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; puoi però sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure (art. 18, c. 5);
- se il tuo credito è di lavoro, sei escluso dalle misure (art. 18, c. 1).
Se hai una garanzia di un’altra società del gruppo o di un socio, puoi in linea di principio escuterla, salvo che il tribunale abbia esteso espressamente le misure a quel garante o a quel bene. In quel caso, poiché la misura incide sui tuoi diritti, hai diritto di essere sentito (art. 19, c. 4).
I numeri
Un fornitore vanta 64.250 euro verso la controllata A e 22.870 euro verso la consorella B. Solo A ha presentato l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure. Il fornitore non può pignorare i crediti di A, ma può agire contro B: per B non c’è alcun divieto. Se però A e B sono state indicate come istanti nella stessa istanza unitaria e hanno entrambe chiesto le misure, il divieto vale per entrambe e la competenza per contestarle è di un solo tribunale, quello individuato con riferimento alla capogruppo.
Nel concordato di gruppo il creditore di A vota solo sulla proposta di A (art. 286, c. 5). Se il creditore è una società del gruppo, non vota affatto (art. 286, c. 6).
I rischi specifici
Il rischio principale per il creditore è perdere tempo credendo che tutto il gruppo sia bloccato, mentre la propria debitrice non lo è. Il rischio opposto è agire contro una società protetta, con atti inefficaci e costi inutili.
Per le banche c’è un terzo rischio: la sospensione delle linee di credito. Dopo la conferma delle misure, la banca non può mantenere la sospensione delle linee, salvo che lo imponga la disciplina di vigilanza prudenziale (art. 18, c. 5-bis).
Le mosse giuste
- Controlla il registro delle imprese della tua debitrice, non quello della capogruppo.
- Partecipa all’udienza di conferma se le misure ti riguardano, soprattutto se viene chiesta un’estensione a garanti o a beni di terzi su cui hai diritti.
- Chiedi la revoca o la riduzione se le misure non servono più alle trattative: l’art. 19, c. 6, la consente su istanza di uno o più creditori.
- Valuta il reclamo nei quindici giorni, come ricordato da Cass. 241/2026.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I n. 241 del 5/1/2026: reclamo nei quindici giorni contro il provvedimento sulle misure. Trib. Verona 11/12/2025: le misure cautelari che alterano i contratti pendenti, come la sospensione dei rimborsi dei finanziamenti, sono respinte salvo casi eccezionali. Trib. Imperia 22/11/2023 (rassegna Bertolotti-Scaccaglia): sono ammissibili misure cautelari che inibiscono iniziative di creditori determinati, con valutazione della proporzionalità del sacrificio.
Se sei un lavoratore di una società del gruppo
La tua situazione
Lavori per una delle società del gruppo: magari sei assunto dalla controllata operativa, ma il tuo stipendio è stato pagato per mesi da un’altra società, o lavori in un sito di proprietà della consorella immobiliare. Hai saputo che il gruppo è in composizione negoziata o in concordato e ti chiedi se puoi ancora agire per gli arretrati e contro chi.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Nella composizione negoziata i diritti di credito dei lavoratori sono esclusi dalle misure protettive (art. 18, c. 1). Anche se la tua datrice di lavoro è tra le istanti e ha ottenuto la conferma delle misure, puoi chiedere il decreto ingiuntivo per le retribuzioni non pagate e procedere all’esecuzione.
Per individuare il debitore, però, devi guardare al tuo rapporto: il datore di lavoro è la società che ti ha assunto. Se un’altra società del gruppo ti ha effettivamente pagato o diretto, la questione della codatorialità è un tema di diritto del lavoro che va valutato con i documenti; non dipende dalle misure protettive. La protezione di una società del gruppo non ti impedisce di agire verso un’altra società che, in ipotesi, sia responsabile verso di te.
Nel concordato preventivo la disciplina è diversa: le misure dell’art. 54 riguardano i creditori in generale e il trattamento dei crediti di lavoro dipende dal piano e dalle regole sui privilegi. Nel concordato in continuità, ad esempio, il piano può prevedere una moratoria per i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che l’art. 86 CCII limita a sei mesi.
I numeri
Un dipendente della controllata operativa vanta 7.840 euro di retribuzioni arretrate (tre mensilità e mezza). La controllata è in composizione negoziata con misure confermate per 120 giorni. Il lavoratore può ottenere un decreto ingiuntivo e pignorare i crediti della controllata verso i clienti: le misure non lo fermano. Se invece la controllata passa al concordato in continuità con richiesta di misure, l’esecuzione individuale è bloccata dalla pubblicazione della domanda e il credito sarà pagato secondo il piano, con la moratoria massima di sei mesi per il credito privilegiato.
I rischi specifici
Il rischio principale è restare fermi credendo che le misure blocchino anche i lavoratori. Nella composizione negoziata non è così. Il rischio opposto è agire troppo tardi: se la società passa al concordato o alla liquidazione giudiziale, le azioni individuali si fermano e il credito si fa valere nella procedura.
Le mosse giuste
- Verifica chi è formalmente il tuo datore di lavoro e se compare tra le società protette.
- Ricostruisci il credito: buste paga, cedolini non pagati, TFR maturato.
- Se la società è in composizione negoziata, valuta l’azione individuale, che non è inibita dalle misure.
- Se la società è in concordato, controlla il piano: tempi e modalità di pagamento dei crediti privilegiati.
Giurisprudenza dedicata
Non abbiamo letto pronunce specifiche sui lavoratori nelle misure protettive di gruppo. Il riferimento è il testo dell’art. 18, c. 1, che esclude i crediti di lavoro dalle misure della composizione negoziata, e la regola generale sulla buona fede che i tribunali applicano a tutte le parti (Trib. Milano 10/2/2025).
Tre gruppi, tre esiti: le simulazioni
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali.
Simulazione 1: composizione negoziata con istanza unitaria e consorella immobiliare sana.
Gruppo composto da Holding Alfa s.r.l., Beta s.r.l. (operativa, debiti per 3.418.200 euro) e Gamma Immobiliare s.r.l. (sana, proprietaria del capannone in cui lavora Beta). Alfa e Beta presentano l’istanza unitaria, pubblicata il 9 marzo 2026, e chiedono le misure; il ricorso per la conferma è depositato il 10 marzo. Gamma partecipa alle trattative su invito dell’esperto (art. 25, c. 6).
– Esito per Alfa e Beta: dalla pubblicazione, divieto di esecuzioni e prelazioni; il tribunale, individuato con riferimento ad Alfa, conferma le misure per 90 giorni.
– Esito per Gamma: nessuna protezione propria. Un suo creditore di 18.730 euro per lavori di manutenzione può agire.
– Esito per il capannone: la banca creditrice di Beta, garantita da ipoteca concessa da Gamma per 1.284.600 euro, può agire sul capannone salvo estensione. Beta chiede che le misure coprano il capannone come bene con cui esercita l’attività; Gamma viene sentita e aderisce. Il tribunale accoglie, sul modello di Trib. Verona 11/12/2025, per la stessa durata.
Simulazione 2: concordato di gruppo con una consorella esclusa.
Delta s.p.a. ed Epsilon s.r.l., entrambe in crisi, presentano unico ricorso ex art. 284 con richiesta di misure. Zeta s.r.l., anch’essa in crisi, con debiti per 512.460 euro, resta fuori per disaccordo tra gli amministratori.
– Esito per Delta ed Epsilon: misure operative dalla pubblicazione nei rispettivi registri, poi confermate dal tribunale individuato sulla capogruppo (artt. 54, 55 e 286).
– Esito per Zeta: un creditore con titolo per 73.480 euro pignora il conto corrente; un altro deposita ricorso per liquidazione giudiziale. Nessun divieto opera.
– Rimedio: Zeta deposita una propria domanda con richiesta di misure. Le misure operano dalla pubblicazione della sua domanda; i pignoramenti eseguiti prima restano da gestire nel piano.
Simulazione 3: socio garante di tre società.
Il socio ha garantito linee di credito di tre società del gruppo per 412.900 euro. Le società sono in composizione negoziata; la banca intima il pagamento al socio.
– Senza richiesta di estensione: la banca può ottenere un decreto ingiuntivo e iscrivere ipoteca giudiziale sull’appartamento di 238.000 euro.
– Con richiesta di estensione, il socio che conferisce al piano il deposito titoli di 57.300 euro: il tribunale può estendere le misure (modello Trib. Venezia 6/2/2023) oppure negarle (modello Trib. Avellino 5/12/2022). Se il socio nel frattempo cede l’appartamento a un familiare, la richiesta rischia il rigetto per violazione della buona fede (modelli Trib. Milano 10/2/2025 e Trib. Brescia 10/7/2026).
I casi misti
La capogruppo che è anche garante delle controllate
Accade spesso che la holding sia in crisi proprio perché ha garantito le controllate. Se è tra le istanti o le ricorrenti, le misure la proteggono come debitrice e quindi anche come garante: le escussioni contro di lei sono azioni esecutive sul suo patrimonio. Se invece la holding è sana e garante, è un terzo rispetto alle controllate protette, e vale quanto detto per la società sana.
La società di persone del gruppo con soci che sono a loro volta società
Se una s.n.c. o una s.a.s. del gruppo ha come soci illimitatamente responsabili altre società del gruppo, il tema dell’estensione ai soci illimitati (Trib. Torino 22/12/2023, Trib. Venezia 26/6/2026, Trib. Brescia 10/7/2026) si combina con quello del gruppo. La decisione di Cass. 20559/2015 nacque proprio da un caso di conferimenti in una società di persone che aveva confuso i patrimoni di più società: è uno schema da maneggiare con estrema cautela.
La società in parte sana e in parte in crisi nel tempo
Una consorella può essere sana quando la capogruppo presenta l’istanza e scivolare in crisi durante le trattative. In composizione negoziata l’art. 25, c. 7 regola il coordinamento tra più istanze del gruppo, quindi la società può presentare la propria istanza in un secondo momento. Nel concordato di gruppo, come detto, l’ingresso successivo non è regolato in modo espresso dagli articoli letti: è uno scenario da valutare subito con il commissario.
Il socio che è anche amministratore e creditore
Il socio che ha finanziato le società del gruppo e ne è amministratore e garante cumula tre posizioni. Come creditore postergato (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) subisce le regole sui finanziamenti dei soci; come garante può chiedere l’estensione delle misure; come amministratore deve dimostrare buona fede. Se il finanziamento è concesso dopo l’istanza a una controllata, con le condizioni dell’art. 25, c. 8, sfugge alla postergazione.
Il gruppo con una società estera
Gli artt. 25 e 284 richiedono che ciascuna impresa abbia il centro degli interessi principali in Italia. Una società del gruppo con il centro degli interessi all’estero non può entrare nell’istanza o nel ricorso unitario e non beneficia delle misure italiane: la sua protezione dipende dall’ordinamento in cui ha il proprio centro degli interessi.
Il confronto tra profili
La tabella riassume come cambia la risposta alla domanda del titolo a seconda della posizione. Le regole di base restano quelle comuni; ciò che cambia è il modo in cui la protezione arriva, o non arriva, a ciascuno.
| Aspetto | Capogruppo istante | Consorella in crisi esclusa | Società sana con beni o garanzie | Socio o garante | Creditore |
|---|---|---|---|---|---|
| Protezione automatica | Sì, se chiesta | No | No | No | Subisce le misure solo se la sua debitrice è protetta |
| Strumento per ottenerla | Istanza o ricorso con richiesta | Istanza o domanda propria | Estensione chiesta dalla consorella, con contraddittorio | Estensione o misura cautelare | Revoca o reclamo |
| Tribunale | Uno, sulla capogruppo | Il proprio, salvo coordinamento | Quello della procedura della consorella | Quello della procedura della società | Quello che ha emesso le misure |
| Rischio principale | Perimetro sbagliato | Esecuzioni e liquidazione giudiziale | Credersi protetta | Comportamento incoerente | Errore sulla debitrice protetta |
| Norme chiave | Artt. 25, 284, 286 | Artt. 18, 25 c. 7, 54 | Artt. 19 c. 4, 25 c. 6 | Artt. 18, 19, 54 | Artt. 18 cc. 3 e 5, 19 c. 6 |
Per i lavoratori la regola è più semplice e vale in ogni società del gruppo: nella composizione negoziata i loro crediti sono esclusi dalle misure (art. 18, c. 1); nel concordato contano il piano e i privilegi.
Le domande trasversali
Se il tribunale conferma le misure per la capogruppo, posso opporle ai creditori della controllata?
No, se la controllata non le ha chieste. Il provvedimento riguarda le imprese istanti o ricorrenti che hanno chiesto la protezione. Una controllata che non ha presentato istanza o domanda non è destinataria.
Il tribunale unico significa procedura unica?
No. Nella composizione negoziata un solo tribunale decide sulle misure di tutte le istanti (art. 25, c. 4) e un solo esperto conduce le trattative (art. 25, c. 5), ma le posizioni restano distinte. Nel concordato di gruppo ci sono un giudice delegato, un commissario e un fondo spese unici (art. 286, c. 2), ma i creditori votano separatamente per ciascuna società (art. 286, c. 5) e le masse restano autonome (art. 284, c. 3).
Cosa succede se le misure di una società vengono revocate?
La revoca riguarda la società interessata. Le misure delle altre restano, salvo che il tribunale le revochi a loro volta. Bisogna però considerare l’effetto sul piano: se la società che perde la protezione è essenziale, le altre potrebbero non riuscire a proseguire. La Cassazione (sent. 241/2026 e ord. 3634/2025) ha chiarito che, caduta la protezione, il debitore non ha diritto a un rinvio della decisione sulla liquidazione giudiziale per cercare strade alternative.
Le misure sospendono i termini feriali?
Il tema è diverso: l’art. 9, c. 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione. Il reclamo contro le misure, quindi, va proposto anche in agosto.
I lavoratori possono agire contro la società protetta?
Sì: l’art. 18, c. 1, esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Vale per ogni società del gruppo, protetta o no.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state lette in massima, abstract o sintesi del principio. Le decisioni di merito sono riportate da fonti secondarie (massimario 2026 della CCIAA Pistoia-Prato; rassegne pubblicate su dirittobancario.it), che indicano tribunale e data ma di solito non il numero. Non abbiamo trovato pronunce che si occupino specificamente dell’estensione delle misure a una consorella distinta che non abbia presentato domanda: le decisioni sui terzi sono il riferimento più vicino.
Per la capogruppo e per tutte le società istanti
| Pronuncia | Principio, in sintesi | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Cass. civ. Sez. I, sent. n. 20559 del 13/10/2015 (legge fallimentare; fonte ecnews, 15/2/2016) | Nella legge fallimentare non esisteva il concordato di gruppo; masse distinte, maggioranze per società, competenza di ciascun tribunale; il concordato della società non si estende ai soci illimitati se non per l’effetto esdebitatorio sui debiti sociali | Spiega perché il Codice, pur coordinando le procedure, tiene separate le società e quindi la loro protezione |
| Trib. Trento, gennaio 2023 (massimario CCIAA Pistoia-Prato) | Il giudice non può riunire più composizioni negoziate su richiesta del debitore; istanze ex art. 18 e ricorsi ex art. 19 restano collegati alla singola procedura | Conferma che la protezione è legata alla procedura della singola impresa |
| Trib. Milano, 10/2/2025 (massimario CCIAA Pistoia-Prato) | Il dovere di correttezza e buona fede dell’art. 4 CCII vale anche per soci e garanti | Il comportamento delle società e dei soci del gruppo incide sulla concessione delle misure |
| Trib. Milano, 30/3/2023 (rassegna Bertolotti-Scaccaglia, dirittobancario.it 2024) | Le misure atipiche dell’art. 54, c. 2 producono effetti solo dopo l’accoglimento del tribunale | Una protezione più ampia del debitore ricorrente richiede un provvedimento espresso |
Per la consorella esclusa e per i creditori
| Pronuncia | Principio, in sintesi | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Cass. civ. Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 (Brocardi, art. 19 CCII) | Negata la conferma delle misure, il debitore non ha diritto a un rinvio; il reclamo va proposto entro quindici giorni secondo l’art. 669-terdecies c.p.c. | Chi resta senza protezione deve agire subito; i tempi sono stretti per tutti |
| Cass. civ. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (Brocardi, art. 19 CCII) | Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per la liquidazione giudiziale, nemmeno per impugnare la revoca delle misure o tentare procedure alternative | La consorella non protetta non può contare su rinvii |
| Trib. Imperia, 22/11/2023 (rassegna Bertolotti-Scaccaglia) | Ammesse misure cautelari che inibiscono iniziative di creditori determinati, con vaglio di proporzionalità | Le misure si possono modellare su specifici creditori |
Per la società sana con beni al servizio del gruppo
| Pronuncia | Principio, in sintesi | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Trib. Asti, 3/3/2022 (D.L. 118/2021; massimario CCIAA Pistoia-Prato) | Inibito lo sfratto da un immobile di terzi in cui si esercita l’impresa | I beni di terzi usati per l’attività possono rientrare nella protezione |
| Trib. Verona, 11/12/2025 (massimario CCIAA Pistoia-Prato) | Misure estese agli immobili di socio o amministratore usati nell’impresa o messi a disposizione del piano; respinte le misure che alterano i contratti pendenti, salvo casi eccezionali | È il modello per estendere la protezione al capannone della consorella |
Per soci e garanti
| Pronuncia | Principio, in sintesi | Perché conta qui |
|---|---|---|
| Trib. Venezia, 6/2/2023 (massimario CCIAA Pistoia-Prato) | Estensione ai garanti che partecipano attivamente e mettono i propri beni a disposizione dei creditori | Orientamento favorevole, legato al contributo concreto |
| Trib. Avellino, 5/12/2022 (massimario CCIAA Pistoia-Prato) | Nessuna estensione al patrimonio dei soci fideiussori; il fideiussore sovraindebitato usa altri strumenti | Orientamento contrario |
| Trib. Torino, 22/12/2023 (rassegna Giambalvo Zilli, dirittobancario.it 16/10/2026) | Estensione delle misure dell’art. 54 al socio illimitato come effetto normale | Rilevante per le società di persone del gruppo |
| Trib. Venezia, 26/6/2026 (rassegna Giambalvo Zilli) | Estensione delle misure dell’art. 18 al socio illimitatamente responsabile, perché proporzionate e necessarie | Conferma recente dell’orientamento favorevole |
| Trib. Brescia, ord. 10/7/2026 (rassegna Giambalvo Zilli) | Il patrimonio dei soci illimitati si tutela solo con misure cautelari ex art. 19; domande respinte per violazione di correttezza e buona fede | Orientamento restrittivo e richiamo alla buona fede |
| Trib. Bologna, 22/9/2025 (rassegna Giambalvo Zilli) | Estensione al socio come misura cautelare ex art. 19; periculum in mora immanente alla crisi | La via cautelare come alternativa |
| Trib. Vicenza, ord. 29/5/2025 (rassegna Giambalvo Zilli) | Misura cautelare a tutela del patrimonio del socio accomandatario concessa in parte, sul presupposto di un piano completo | La protezione del socio dipende dalla qualità del piano |
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo gruppo
Lo Studio lavora su questi temi con un metodo che parte dal perimetro del gruppo e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Ecco, in concreto, cosa facciamo:
- Ricostruiamo la mappa del gruppo: vincoli partecipativi e contrattuali, pubblicità dell’art. 2497-bis c.c., bilanci, esposizione debitoria di ciascuna società, per individuare il tribunale competente sulle misure.
- Verifichiamo per ogni società i presupposti: condizioni dell’art. 12, c. 1 per la composizione negoziata, crisi o insolvenza per il concordato di gruppo dell’art. 284.
- Per la capogruppo, impostiamo l’istanza unitaria o il ricorso unico e decidiamo, società per società, quali misure chiedere e verso quali creditori, sfruttando la possibilità di limitarle (art. 19, c. 4).
- Per le consorelle escluse, prepariamo l’istanza o la domanda autonoma con richiesta di misure, coordinandola con la procedura già pendente.
- Per le società sane con beni al servizio del gruppo, valutiamo la richiesta di estensione ai beni con cui si esercita l’attività e rappresentiamo la società come terzo all’udienza di conferma.
- Per soci e garanti, costruiamo la richiesta di estensione o la domanda cautelare, documentando l’apporto al piano e la coerenza dei comportamenti.
- Per i garanti che non ottengono protezione, verifichiamo gli strumenti del sovraindebitamento compatibili con la loro situazione.
- Per i creditori, controlliamo chi è davvero protetto, partecipiamo all’udienza di conferma e chiediamo la revoca o la riduzione delle misure quando non servono più alle trattative.
- Gestiamo i reclami contro le ordinanze sulle misure nei quindici giorni e seguiamo le fasi successive, fino al giudizio di legittimità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la più vicina a questo tema: le misure protettive di gruppo si giocano soprattutto nella composizione negoziata, dove l’esperto coordina le trattative tra le imprese istanti e il tribunale decide sulla conferma. Conoscere questo percorso dal lato dell’esperto permette di impostare istanze e richieste di misure che reggano al vaglio del giudice. Quando il problema si sposta sui soci e sui garanti persone fisiche, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento consente di valutare per tempo le strade alternative.
La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale ricorso in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersioni tra professionisti diversi. Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti, che sullo stesso fascicolo ricostruisce bilanci consolidati, flussi infragruppo e garanzie incrociate, cioè i dati su cui il tribunale decide se e a chi estendere le misure.
Chiusura: prima capisci chi è protetto, poi agisci
Il primo passo è capire in quale posizione si trova la tua società o la tua persona nel gruppo; il secondo è muoversi secondo le regole che valgono per quella posizione. Le misure protettive non si trasmettono per appartenenza al gruppo: proteggono le imprese che le chiedono e, con un provvedimento espresso, i beni e i terzi indispensabili al piano. Chi resta fuori, società o garante, deve attivarsi per tempo; chi è creditore deve guardare la propria debitrice, non la capogruppo.
Lo Studio Monardo segue questi percorsi perché la gestione delle misure protettive nei gruppi richiede la conoscenza diretta della composizione negoziata, garantita dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Monardo, insieme alla competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso l’OCC per i soci e i garanti che non possono restare sotto l’ombrello della società.
📩 Prima che un creditore si muova contro la società del gruppo rimasta scoperta, scrivici: i contatti per raggiungere lo studio sono riportati al termine di questa pagina.