I Titoli In Deposito Presso Una Banca In Liquidazione Coatta Vengono Restituiti Al Cliente?

Quando una banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa, la prima domanda di chi vi teneva un dossier titoli è semplice e angosciosa: quei BTP, quelle azioni, quegli ETF e quelle obbligazioni sono ancora miei, o finiscono nel calderone dei creditori? La risposta breve è che in linea di principio i titoli del cliente non appartengono alla banca e devono essere restituiti, ma la restituzione “in natura” e per intero dipende da una condizione che la legge enuncia in poche righe e che i giudici hanno riempito di contenuto: la separazione patrimoniale, effettiva e verificabile sulle scritture dell’intermediario. Dove la separazione regge, il cliente riprende i suoi strumenti finanziari prima di qualsiasi riparto; dove si è incrinata, la restituzione diventa proporzionale; dove è saltata del tutto, il cliente scivola tra i creditori chirografari.

È un tema in cui conta più la giurisprudenza che la lettera della legge, perché l’art. 91 del Testo unico bancario (TUB) dice che cosa accade nei diversi scenari, ma sono le pronunce della Corte di cassazione ad aver chiarito quando uno scenario si verifica, chi deve provare che cosa, se basta l’identificazione per specie e quantità, se il commissario è obbligato a restituire subito o può attendere. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta nelle conseguenze pratiche per chi ha titoli presso la banca in crisi.

Perché proprio lo Studio Monardo su questa materia? Perché la liquidazione coatta di una banca è il punto in cui si incontrano due saperi che raramente stanno nello stesso fascicolo: il diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria (contratti di deposito titoli, rendicontazioni, separazione patrimoniale), che è l’ambito dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, e la logica delle procedure concorsuali (stato passivo, opposizioni, riparti, prededuzioni), che l’Avvocato pratica anche come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Leggere l’estratto conto titoli con gli occhi del bancario e la domanda al commissario con gli occhi del concorsualista è esattamente ciò che questa situazione richiede.

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Il quadro normativo in breve: tre livelli di disciplina

Per capire su che cosa si sono pronunciati i giudici, bastano tre livelli di norme.

Primo livello: il contratto. Il dossier titoli è, nella sostanza, un deposito di titoli in amministrazione disciplinato dall’art. 1838 del codice civile: la banca deve custodire i titoli, incassarne interessi e dividendi, verificare i sorteggi per l’attribuzione di premi o il rimborso del capitale, curare le riscossioni per conto del depositante e, in generale, tutelare i diritti inerenti ai titoli, accreditando al cliente le somme riscosse. Per versamenti e diritti di opzione deve chiedere istruzioni in tempo utile e, in mancanza, vendere i diritti di opzione per conto del depositante. È nullo il patto che esonera la banca dall’ordinaria diligenza. Il punto decisivo è che il deposito di titoli in amministrazione non trasferisce la proprietà alla banca: i titoli restano del cliente, la banca li detiene e li gestisce per suo conto.

Secondo livello: la separazione patrimoniale degli intermediari. Il Testo unico della finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998) dedica l’art. 22, rubricato “Separazione patrimoniale”, al principio secondo cui gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti detenuti dall’intermediario costituiscono un patrimonio distinto da quello dell’intermediario stesso e da quello degli altri clienti, su cui i creditori dell’intermediario non possono soddisfarsi. È la cosiddetta doppia separazione: verso la banca e tra un cliente e l’altro.

Terzo livello: la procedura. La liquidazione coatta amministrativa delle banche è regolata dal TUB (artt. 80 e seguenti). L’art. 91 TUB, “Restituzioni e riparti”, nel testo in vigore dal 1° dicembre 2021 (con le modifiche ai commi 1, 1-bis e 3 applicabili dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice della crisi), costruisce la sequenza che ci interessa:

Comma dell’art. 91 TUB Che cosa prevede (in sintesi) Effetto per il titolare del dossier
c. 1 I commissari procedono alle restituzioni dei beni e degli strumenti finanziari relativi ai servizi di investimento del TUF, poi ripartiscono l’attivo liquidato secondo l’ordine dell’art. 221 CCII (salvo il c. 1-bis) La restituzione viene prima del riparto ai creditori
c. 1-bis Ordine speciale dei crediti chirografari (depositi protetti, depositi di persone fisiche e PMI, altri depositi, strumenti subordinati) Riguarda i crediti in denaro, non i titoli da restituire
c. 2 Se la separazione tra patrimonio della banca e patrimonio dei clienti è rispettata, ma non quella tra i clienti, o se gli strumenti sono insufficienti, le restituzioni avvengono in proporzione ai diritti riconosciuti nella sezione separata dello stato passivo Restituzione parziale, pro quota
c. 3 I clienti iscritti nella sezione separata concorrono con i chirografari per l’intero se la separazione non è rispettata, o per la parte non soddisfatta nei casi del c. 2 Lo scoperto diventa un credito chirografario
c. 4 Con il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione della Banca d’Italia, i commissari possono eseguire restituzioni e riparti parziali anche prima che siano definite tutte le passività Possibili restituzioni anticipate
c. 11 Fino alla restituzione o liquidazione, i commissari amministrano gli strumenti finanziari in ottica conservativa, minimizzando il rischio Il portafoglio non viene “gestito” attivamente

Per le SIM e i gestori, l’art. 57 TUF (testo aggiornato riportato da Brocardi, con le modifiche del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47) richiama in quanto compatibili gli artt. 80-94 TUB, precisa che l’espressione “strumenti finanziari” comprende anche il denaro, prevede (c. 4) che i clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari e denaro siano iscritti in una sezione separata dello stato passivo e fissa (c. 5) in quindici giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso il termine per l’opposizione allo stato passivo. Per le banche la sezione separata è richiamata direttamente dall’art. 91, commi 2 e 3, TUB.

Disciplina transitoria. Il rinvio dell’art. 91 TUB all’art. 221 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) opera per le procedure aperte dal 15 luglio 2022; per le liquidazioni coatte di banche aperte prima, l’ordine dei riparti segue il rinvio alla legge fallimentare previsto dal testo anteriore. Gran parte delle pronunce di Cassazione che esamineremo sono state rese su discipline precedenti (la legge n. 1/1991 sulle SIM, il D.Lgs. 415/1996, la legge fallimentare): lo diremo ogni volta, perché il principio della separazione è rimasto identico nella sostanza, ma i testi sono cambiati.

L’orientamento consolidato: senza doppia separazione non c’è restituzione

Cass. Sez. I, sentenza n. 23560 del 12 settembre 2008

La vicenda. Una società finanziaria che gestiva valori per conto dei clienti viene posta in liquidazione coatta amministrativa; alcuni clienti agiscono per ottenere la restituzione dei beni affidati, sostenendo che non erano mai diventati della società. La questione arriva in Cassazione con due nodi: bisogna individuare i singoli titoli, uno per uno, per poterli rivendicare? E che cosa accade se la società ha mescolato i beni dei clienti?

Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che l’azione di restituzione dei beni gestiti per conto dei clienti non richiede l’individuazione materiale dei singoli pezzi: per i beni fungibili basta indicarne specie e quantità; ma presuppone il rispetto della doppia separazione patrimoniale, tra patrimonio della società e patrimonio dei clienti e, all’interno di questo, tra i beni di ciascun cliente. Quando la separazione non è stata rispettata, il cliente ha soltanto un credito, che concorre con quelli degli altri creditori dell’intermediario. La Corte ha anche escluso che, per i rapporti regolati dalla disciplina anteriore, si potesse applicare il criterio proporzionale introdotto dall’art. 34 del D.Lgs. 415/1996 o ricavarlo dall’art. 718 c.c. in materia di divisione.

Il principio, calato nella pratica, significa che il cliente non deve dimostrare che “quei” BTP con “quel” numero di serie sono i suoi (cosa impossibile con i titoli dematerializzati), ma che la banca teneva una contabilità tale da attribuire a lui una certa quantità di un certo strumento, distinta da ciò che era della banca e da ciò che era degli altri clienti. È sulla tenuta di queste registrazioni che si gioca la partita. La pronuncia è resa su rapporti anteriori al TUF e sulla legge fallimentare: oggi il criterio proporzionale è espressamente scritto nell’art. 91, c. 2, TUB, ma il requisito della separazione resta la chiave d’accesso.

Cass. Sez. I, sentenza n. 13762 del 12 giugno 2007

La vicenda. Una SIM che svolgeva gestione di portafogli viene posta in liquidazione; emerge che non aveva rispettato la separazione tra i beni dei clienti. I clienti chiedono la restituzione del denaro depositato.

Il principio. Se l’intermediario ha violato la doppia separazione, la pretesa del cliente sul denaro depositato non è un diritto di restituzione ma un diritto di credito, che si realizza solo pro quota se le disponibilità non bastano.

In altre parole, se ti trovi in questa situazione (la banca o la SIM ha mescolato le posizioni), non puoi pretendere di “portare via” ciò che ti spetta prima degli altri: il tuo diritto si trasforma in una quota del patrimonio disponibile. La pronuncia è anch’essa anteriore al Codice della crisi e riguarda una SIM, ma il meccanismo è lo stesso che oggi l’art. 91, commi 2 e 3, TUB descrive per le banche.

Cass. Sez. I, sentenza n. 4627 del 6 marzo 2015

La vicenda. Non una banca, ma una compagnia di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa: la cassa di previdenza degli agenti rivendica le somme dei conti individuali degli agenti, depositate presso la compagnia.

Il principio. La rivendica di somme depositate presso il soggetto in liquidazione coatta è possibile solo se in concreto la separazione tra patrimonio della società e denaro gestito per conto altrui è stata rispettata, senza confusione e senza alcuna facoltà, nemmeno eventuale, della società di disporre di quelle somme; altrimenti si applica la disciplina del deposito irregolare (art. 1782 c.c.), il depositario diventa proprietario e al depositante resta un credito da insinuare al passivo in concorso con gli altri.

Il principio, calato nella pratica, significa che non basta l’etichetta del contratto: conta come il denaro (o i titoli) sono stati di fatto trattati. Se la banca poteva usarli, il cliente ha perso il diritto di proprietà e conserva solo un credito. La pronuncia riguarda il denaro e una compagnia assicurativa, quindi la si richiama per analogia; è però preziosa perché mostra la distinzione che separa il cliente “proprietario” dal cliente “creditore”.

Cass. Sez. III, sentenza n. 4653 del 28 febbraio 2007

La vicenda. Un creditore pignora titoli dematerializzati del proprio debitore depositati in amministrazione presso una banca, con la forma del pignoramento presso terzi; il giudice di merito dichiara nullo il pignoramento.

Il principio. La Cassazione ha cassato quella decisione: i titoli dematerializzati depositati in amministrazione restano cose del depositante, che la banca detiene per lui; per questo il pignoramento si esegue presso la banca come terzo.

Tradotto: la pronuncia non riguarda la liquidazione coatta, ma fissa un tassello indispensabile. Se i titoli in dossier sono del cliente anche quando sono dematerializzati, allora la banca non può considerarli parte del proprio attivo: è il fondamento civilistico del diritto alla restituzione che l’art. 91 TUB mette in testa alla sequenza dei pagamenti.

Questione aperta n. 1: il patrimonio dei clienti è sufficiente? Restituzione integrale, proporzionale o niente

La questione

“La banca aveva i miei titoli in un conto a me intestato, separato: perché il commissario mi dice che li avrò solo in parte?” È la domanda più frequente, e nasce dal fatto che la separazione può essere rispettata verso la banca ma non tra i clienti, oppure può risultare che, all’atto della liquidazione, gli strumenti effettivamente presenti presso i subdepositari non coprano tutte le posizioni registrate.

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. Sez. I, sentenza n. 17101 del 10 luglio 2013. Nella liquidazione coatta di una SIM, la Suprema Corte ha affermato che anche quando la doppia separazione è rispettata, il diritto del singolo cliente alla restituzione dei propri strumenti finanziari è subordinato alla condizione che il patrimonio dei clienti, considerato nel suo complesso, sia sufficiente a soddisfare integralmente le ragioni di tutti. La Corte ha precisato inoltre che il commissario, finché le passività non sono accertate in via definitiva, ha la facoltà e non l’obbligo di procedere a restituzioni parziali, che non devono mai pregiudicare l’assegnazione definitiva delle quote spettanti a tutti gli aventi diritto.

Cass. 13762/2007 (già vista) conferma il versante opposto: se la separazione tra clienti è violata, si procede pro quota.

Cass. 23560/2008 aggiunge che, nei rapporti regolati dal diritto anteriore al D.Lgs. 415/1996, il criterio proporzionale non poteva essere ricavato per analogia: oggi la questione è superata dal testo dell’art. 91, c. 2, TUB, che il criterio lo prevede espressamente.

C’è contrasto?

Più che un contrasto, c’è una sequenza logica che la giurisprudenza ha reso stabile e che il legislatore ha recepito:

Scenario accertato dal commissario Regola Fonte
Separazione rispettata verso la banca e tra clienti, strumenti sufficienti Restituzione integrale, prima del riparto Art. 91 c. 1 TUB; Cass. 23560/2008
Separazione rispettata verso la banca e tra clienti, ma strumenti complessivamente insufficienti Restituzione proporzionale; per lo scoperto, concorso chirografario Art. 91 cc. 2-3 TUB; Cass. 17101/2013
Separazione rispettata verso la banca ma non tra clienti Restituzione proporzionale; per lo scoperto, concorso chirografario Art. 91 cc. 2-3 TUB; Cass. 13762/2007
Separazione verso la banca non rispettata Nessuna restituzione in natura; credito chirografario per l’intero Art. 91 c. 3 TUB; Cass. 23560/2008; Cass. 4627/2015

L’assunzione prudenziale è questa: anche con un dossier formalmente separato, il cliente non può contare su una restituzione integrale e immediata finché il commissario non ha riconciliato le posizioni di tutti i clienti con gli strumenti effettivamente presenti presso i subdepositari.

Cosa significa per te

Significa che la prima cosa da ottenere non è “la promessa” della restituzione, ma il prospetto con cui il commissario ha riconosciuto la tua posizione nella sezione separata dello stato passivo: quantità per ciascun codice ISIN, eventuale coefficiente di riparto, parte riconosciuta come credito chirografario. Se la percentuale proporzionale ti sembra errata, l’unico strumento per correggerla è l’opposizione allo stato passivo nei termini, non un reclamo informale. È in questi passaggi che l’esperienza di un difensore abituato al contenzioso fino all’ultimo grado fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, segue le opposizioni e le impugnazioni con la stessa linea dal primo atto fino alla Corte di cassazione.

Questione aperta n. 2: che cosa devo provare e come va formulata la domanda

La questione

“Ho gli estratti conto titoli degli ultimi anni: bastano? Devo chiedere la restituzione dei titoli o il loro valore in denaro? E se la banca nel frattempo li ha venduti?”

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. Sez. I, sentenza n. 5461 dell’8 aprile 2003 (resa sulla legge fallimentare). Un soggetto rivendica alcuni certificati azionari e, in via subordinata, chiede l’ammissione al passivo del prezzo pagato. La Cassazione ha stabilito che la domanda di rivendica e la domanda subordinata di ammissione al passivo possono essere proposte insieme, e il giudice deve esaminare prima la rivendica, trattando l’altra come effettivamente subordinata.

Cass. Sez. I, sentenza n. 4043 del 19 marzo 2003 (legge fallimentare). La Corte ha ricordato che le domande di restituzione e rivendica nelle procedure concorsuali seguono le regole dell’opposizione di terzo all’esecuzione (artt. 619 e 621 c.p.c.): la prova testimoniale del diritto del terzo è esclusa e chi rivendica deve produrre documenti con data certa anteriore all’apertura della procedura.

Cass. Sez. I, sentenza n. 23215 del 17 dicembre 2012 (legge fallimentare). L’onere di provare la proprietà dei beni mobili rinvenuti presso il debitore grava su chi la rivendica; i limiti dell’art. 621 c.p.c. alla prova testimoniale non escludono però la prova per presunzioni ai sensi dell’art. 2729 c.c.

C’è contrasto?

Queste tre pronunce riguardano il fallimento e la rivendica di beni in genere, non specificamente la liquidazione coatta delle banche, dove le restituzioni dei clienti passano per la sezione separata dello stato passivo formata dai commissari sulla base delle scritture dell’intermediario. Il contrasto, se così si può dire, è tra la rigidità probatoria del modello fallimentare e la realtà dei titoli dematerializzati, che esistono solo come registrazioni contabili. L’orientamento più prudente è considerare i principi sul doppio binario (restituzione in via principale, controvalore in via subordinata) e sull’onere della prova documentale come applicabili in via analogica, e dunque costruire la propria posizione su documenti con data certa: contratto di deposito, rendiconti periodici, eseguiti degli ordini, comunicazioni della banca.

Assunzione prudenziale: chiedi sempre la restituzione degli strumenti finanziari in via principale e, in via subordinata, l’ammissione del controvalore come credito; e documenta ogni posizione con atti anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

Cosa significa per te

Significa che il dossier del cliente va ricostruito come un fascicolo probatorio: per ciascun titolo, data e prezzo di acquisto, quantità, eventuali vendite o rimborsi, cedole accreditate, ultimo rendiconto prima della liquidazione. Se dal confronto con la sezione separata dello stato passivo emerge una differenza, quella differenza va contestata con l’opposizione. Il tempo è l’elemento più fragile: per le SIM l’art. 57, c. 5, TUF fissa quindici giorni dalla comunicazione o dall’avviso; per le banche il termine va verificato sulla comunicazione ricevuta dai commissari e sul testo dell’art. 87 TUB, e non va lasciato decorrere in attesa di chiarimenti. La sospensione feriale dei termini, quando applicabile, riguarda solo il periodo dal 1° al 31 agosto.

Questione aperta n. 3: i titoli emessi dalla stessa banca e la gestione del portafoglio durante la procedura

La questione

“I miei titoli mi verranno restituiti: ma valgono ancora qualcosa?” E poi: “Nel frattempo chi esercita le opzioni, chi incassa le cedole, chi decide se vendere?”

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. Sez. I, sentenza n. 16318 del 3 luglio 2017. La Corte ha distinto il contratto di deposito titoli in custodia e amministrazione dal contratto di gestione di portafoglio: l’intermediario che ha stipulato con il cliente solo un deposito in custodia e amministrazione non è tenuto a informarlo dell’aggravarsi del rischio dei titoli depositati; quell’obbligo appartiene alla gestione di portafoglio.

Cass. Sez. I, ordinanza n. 5146 del 27 febbraio 2024. In materia di diritti di opzione, la Corte ha chiarito che la banca depositaria deve chiedere istruzioni al cliente e darvi corso solo se riceve i fondi necessari; in mancanza di istruzioni deve vendere i diritti per conto del depositante, e può rispondere anche dell’omessa informazione del proprio funzionario sulla necessità di un ordine scritto.

C’è contrasto?

Non c’è contrasto, ma una distinzione da tenere ben presente. La restituzione riguarda la titolarità degli strumenti, non il loro valore. Se nel dossier ci sono azioni o obbligazioni emesse dalla stessa banca in liquidazione, la restituzione avverrà, ma il loro valore dipenderà da ciò che resterà dopo il riparto ai creditori, nell’ordine dell’art. 91, c. 1-bis, TUB, che colloca gli strumenti subordinati dopo i depositi e gli altri crediti chirografari: per le azioni, di regola, ben poco. Le eventuali pretese risarcitorie per come quei titoli sono stati collocati non sono “restituzioni”: sono crediti, da far valere nello stato passivo ordinario.

Quanto alla gestione nel periodo intermedio, l’art. 91, c. 11, TUB impone ai commissari di amministrare gli strumenti in ottica conservativa, riducendo al minimo il rischio, fino alla restituzione o liquidazione. I doveri di diligenza dell’art. 1838 c.c., letti alla luce di Cass. 5146/2024, continuano a orientare la custodia, ma la procedura non trasforma il deposito in una gestione attiva.

Cosa significa per te

Significa che, se il dossier contiene titoli della banca, la domanda “mi restituiscono i titoli?” va sdoppiata: sì per la titolarità, ma il recupero economico passa per altre strade (insinuazione di eventuali crediti risarcitori, verifica delle forme di indennizzo). E significa che, se hai operazioni societarie in corso (aumenti di capitale, opzioni, offerte), devi dare istruzioni scritte ai commissari e conservare la prova di averle date: Cass. 5146/2024 mostra quanto pesi, in giudizio, la tracciabilità delle istruzioni.

La pronuncia più rilevante per chi ha un dossier titoli: Cass. 17101/2013

Tra le decisioni esaminate, la più direttamente utile è la Cass. Sez. I, sentenza n. 17101 del 10 luglio 2013. Non è la più recente (tra quelle lette, la più nuova sul deposito titoli è l’ordinanza 5146/2024, che però riguarda i doveri della banca in bonis), ma è quella che risponde con più precisione alla domanda del titolo.

Il contesto. La liquidazione coatta amministrativa di una SIM e la pretesa dei clienti alla restituzione dei propri strumenti finanziari, in una situazione in cui la doppia separazione risultava rispettata. Le sintesi pubblicate non descrivono i fatti di dettaglio, ma il cuore della decisione è chiaro.

La motivazione in linguaggio piano. Il ragionamento che sorregge il principio si può ricostruire così: la separazione dice a chi appartengono gli strumenti, ma non garantisce che gli strumenti fisicamente presenti bastino per tutti. Il patrimonio dei clienti è una massa unitaria contrapposta a quella dell’intermediario; se ci sono ammanchi, essi vanno ripartiti tra tutti i clienti in proporzione, e il commissario non può favorire chi chiede per primo. Per questo l’art. 91 TUB (oggi c. 4), richiamato dall’art. 57 TUF, affida al commissario la facoltà di eseguire restituzioni parziali prima che le passività siano definitivamente accertate, con il limite di non pregiudicare l’assegnazione finale a tutti gli aventi diritto.

Che cosa cambia rispetto a prima. Prima di questa pronuncia molti clienti leggevano la separazione patrimoniale come un diritto di “uscita immediata” dalla procedura. La Cassazione ha chiarito che la separazione protegge il cliente dai creditori della banca, non dagli altri clienti: tra clienti vale la parità di trattamento. Il principio, nato su una SIM, si applica con naturalezza alle banche, perché l’art. 91, cc. 2 e 4, TUB è la stessa norma che governa entrambe le procedure (per le SIM attraverso il richiamo dell’art. 57, c. 3, TUF).

In pratica: chi ha un dossier separato e completo deve aspettarsi tempi tecnici di riconciliazione; chi riceve una restituzione parziale deve verificare il coefficiente applicato e, se c’è scoperto, che esso sia stato iscritto come credito chirografario per la differenza.

Dai principi alla procedura: il percorso del dossier in liquidazione

Le pronunce esaminate diventano utili solo se le si colloca nei passaggi concreti che il cliente attraversa. Ricostruiamo il percorso tipico, avvertendo che i dettagli operativi (modalità di comunicazione, moduli, tempi) dipendono dalle istruzioni dei commissari di ciascuna procedura e vanno letti sulla comunicazione ricevuta.

Il momento iniziale: la fotografia delle posizioni. Con il provvedimento di liquidazione coatta gli organi della banca cessano e subentrano i commissari liquidatori, sotto la direzione della Banca d’Italia. La prima attività che interessa il titolare del dossier è la ricognizione delle posizioni dei clienti: per ogni codice ISIN occorre confrontare quanto risulta dalla contabilità titoli della banca, attribuito ai singoli clienti, con quanto risulta presso i subdepositari e i depositari centrali presso cui gli strumenti sono effettivamente registrati. È questa riconciliazione, e non il contratto firmato anni prima, a stabilire in quale dei quattro scenari della tabella vista sopra ci si trova. La logica è quella di Cass. 4627/2015: conta come i beni sono stati trattati di fatto.

Il passaggio centrale: la sezione separata dello stato passivo. I clienti che hanno diritto alla restituzione di strumenti finanziari vengono iscritti in una sezione distinta da quella dei creditori ordinari (art. 91, cc. 2-3, TUB; per le SIM, art. 57, c. 4, TUF). L’iscrizione in questa sezione non è un dettaglio formale: è ciò che consente al cliente di sottrarsi al concorso, perché gli strumenti iscritti non vengono liquidati per pagare i creditori, ma restituiti. Chi viene iscritto per errore tra i creditori chirografari, invece che nella sezione separata, perde la precedenza della restituzione: è un errore che va contestato subito. Viceversa, chi è iscritto nella sezione separata ma con quantità inferiori a quelle che risultano dai propri documenti ha interesse a far correggere il dato prima che diventi definitivo.

L’eventuale opposizione. Lo strumento per correggere lo stato passivo è l’opposizione. Per le SIM il termine è fissato in quindici giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso (art. 57, c. 5, TUF); per le banche occorre fare riferimento alla disciplina del TUB e alle indicazioni contenute nella comunicazione dei commissari. In questa fase entrano in gioco i principi sulla prova e sulla formulazione della domanda (Cass. 5461/2003, 4043/2003, 23215/2012), che abbiamo visto essere stati elaborati per il fallimento e da applicare con prudenza, per analogia.

La restituzione vera e propria. Quando le posizioni sono definite, o quando i commissari decidono di procedere a restituzioni parziali con il parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione della Banca d’Italia (art. 91, c. 4, TUB), i titoli vengono trasferiti all’intermediario indicato dal cliente. Per i titoli dematerializzati la “restituzione” è, in concreto, un giro contabile: lo strumento esce dal conto della banca in liquidazione presso il depositario e viene accreditato sul conto del nuovo intermediario, a favore del cliente. È la stessa natura di “cosa del depositante detenuta dalla banca” che Cass. 4653/2007 ha riconosciuto ai fini del pignoramento.

Il residuo come credito. Se la restituzione è solo proporzionale, la parte non restituita non scompare: diventa un credito chirografario per il controvalore (art. 91, c. 3, TUB), che parteciperà ai riparti secondo l’ordine dell’art. 221 CCII e dell’art. 91, c. 1-bis, TUB. Il cliente, dunque, può trovarsi contemporaneamente in due posizioni: avente diritto alla restituzione per la parte coperta, creditore concorrente per lo scoperto. Tenere distinte le due posizioni, e verificarle entrambe, è la prima regola di una difesa ordinata.

Un’avvertenza sulle crisi bancarie gestite con cessioni. Nella prassi delle crisi bancarie può accadere che la liquidazione coatta si accompagni alla cessione di attività, passività e rapporti a un’altra banca. In questi casi il dossier titoli può essere trasferito, con i relativi rapporti, alla banca cessionaria, e il cliente ritrova i propri strumenti presso il nuovo intermediario senza dover attendere la riconciliazione nella procedura. Ciò che è stato ceduto e ciò che è rimasto nella liquidazione dipende dal singolo provvedimento di cessione, che va letto con attenzione: le pretese non trasferite (per esempio quelle risarcitorie legate al collocamento dei titoli della banca) restano di regola da far valere nei confronti della procedura.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati a scopo didattico, che applicano i principi visti a situazioni-tipo.

Simulazione 1 — Separazione rispettata, strumenti sufficienti. Ipotesi: un cliente ha in dossier 18.430 euro nominali di un titolo di Stato, 312 azioni di una società quotata e 1.075 quote di un ETF, tutti custoditi tramite subdepositario. Il provvedimento di liquidazione coatta della banca viene pubblicato il 14 marzo. I commissari riconciliano le posizioni e accertano che, per ciascun codice ISIN, le quantità presenti presso i subdepositari coincidono con la somma delle posizioni registrate a nome dei clienti. Alla luce di Cass. 23560/2008 e dell’art. 91, c. 1, TUB, il cliente viene iscritto nella sezione separata dello stato passivo per le quantità indicate e ha diritto alla restituzione integrale, prima di qualsiasi riparto ai creditori, di regola mediante trasferimento a un altro intermediario da lui indicato. Le cedole incassate dopo il 14 marzo seguono i titoli, perché derivano da beni che non sono mai entrati nell’attivo della banca; nel frattempo i commissari amministrano gli strumenti in ottica conservativa (art. 91, c. 11, TUB).

Simulazione 2 — Separazione rispettata verso la banca, ammanco tra i clienti. Ipotesi: per una certa obbligazione societaria le posizioni registrate a nome dei clienti ammontano complessivamente a 1.250.000 euro nominali, ma presso il subdepositario risultano 1.157.500 euro nominali. Il coefficiente di restituzione è 1.157.500 / 1.250.000 = 0,926 (92,6%). Un cliente con 40.000 euro nominali riceve 37.040 euro nominali (40.000 × 0,926); per i restanti 2.960 euro nominali concorre con i creditori chirografari, per il controvalore, ai sensi dell’art. 91, c. 3, TUB. Alla luce di Cass. 17101/2013, il cliente non può pretendere di ricevere per intero i propri 40.000 euro nominali solo perché il suo conto era separato: l’ammanco si ripartisce su tutti. Se il cliente ritiene che il coefficiente sia stato calcolato su dati errati (per esempio perché una sua vendita del 2 febbraio non è stata considerata, o è stata contata due volte), lo contesta con l’opposizione allo stato passivo, producendo l’eseguito con data certa anteriore alla liquidazione (Cass. 4043/2003, per analogia).

Simulazione 3 — Titoli della stessa banca e pretesa risarcitoria. Ipotesi: nel dossier ci sono 2.170 azioni della banca in liquidazione e 25.000 euro nominali di sue obbligazioni subordinate, oltre a 9.860 euro nominali di titoli di Stato. I commissari riconoscono la titolarità di tutti gli strumenti nella sezione separata. Il cliente riceverà indietro i titoli di Stato con il loro pieno valore di mercato; anche azioni e subordinate gli saranno restituite o resteranno a lui intestate, ma il loro valore economico dipende dal residuo della procedura e dall’ordine dell’art. 91, c. 1-bis, TUB, che colloca gli strumenti subordinati dopo depositi e altri crediti chirografari. Se il cliente ritiene che quei titoli gli siano stati collocati in violazione delle regole di comportamento dell’intermediario, la sua pretesa non è una restituzione ma un credito risarcitorio, da insinuare nello stato passivo ordinario: la sezione separata non lo protegge. E se il cliente aveva solo un contratto di custodia e amministrazione, non potrà lamentare la mancata informazione sull’aggravamento del rischio successivo all’acquisto (Cass. 16318/2017), ma solo eventuali violazioni al momento del collocamento.

Simulazione 4 — Iscrizione nella sezione sbagliata. Ipotesi: un cliente ha in dossier 63.700 euro nominali di un titolo di Stato e 4.180 euro di liquidità sul conto collegato. Nella comunicazione dei commissari scopre di essere stato iscritto tra i creditori chirografari per 68.912 euro, pari al controvalore complessivo di titoli e liquidità calcolato alla data del provvedimento, e non nella sezione separata. Alla luce dell’art. 91, cc. 1 e 3, TUB, l’iscrizione corretta è diversa per le due componenti: i titoli di Stato, se la separazione è stata rispettata, vanno iscritti nella sezione separata per 63.700 euro nominali, con diritto alla restituzione prima dei riparti; la liquidità sul conto corrente, invece, è un deposito in denaro e resta un credito, collocato secondo l’ordine dell’art. 91, c. 1-bis, TUB e, se ne ricorrono i presupposti, coperto dal sistema di garanzia dei depositi. Il cliente propone opposizione chiedendo, in via principale, l’iscrizione dei titoli nella sezione separata e, in via subordinata, l’ammissione del controvalore (Cass. 5461/2003, per analogia); se il termine scade senza opposizione, rischia di vedere trattato come semplice credito ciò che era un suo bene.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Quasi tutte sono state rese su discipline anteriori al Codice della crisi o su procedure diverse dalla liquidazione coatta delle banche (fallimento, SIM, compagnie assicurative): l’indicazione è riportata nella colonna della questione decisa. Il loro valore sta nella continuità del principio di separazione, che l’art. 91 TUB vigente ha tradotto in regole scritte. Prima di utilizzarle in un atto, conviene riscontrarne il testo integrale sulle banche dati ufficiali.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. Sez. I, sent. 23560 del 12/9/2008 Rivendica di valori in l.c.a. di società finanziaria (disciplina anteriore) Basta specie e quantità, ma serve la doppia separazione; senza, solo credito Il cliente non deve individuare i singoli titoli, ma provare la separazione
Cass. Sez. I, sent. 13762 del 12/6/2007 Liquidazione di SIM di gestione con separazione violata (disciplina anteriore) Senza separazione il cliente ha un credito, soddisfatto pro quota Ammanco ripartito tra tutti
Cass. Sez. I, sent. 17101 del 10/7/2013 L.c.a. di SIM con doppia separazione rispettata Restituzione subordinata alla sufficienza del patrimonio dei clienti nel complesso; restituzioni parziali facoltative Niente corsia preferenziale per chi chiede per primo
Cass. Sez. I, sent. 4627 del 6/3/2015 L.c.a. di compagnia assicurativa, somme depositate (per analogia) Senza separazione effettiva si applica il deposito irregolare: solo credito Conta come i beni sono stati trattati di fatto
Cass. Sez. III, sent. 4653 del 28/2/2007 Pignoramento di titoli dematerializzati in dossier (fuori dalle procedure) I titoli restano del depositante, la banca li detiene per lui Fondamento civilistico della restituzione
Cass. Sez. I, sent. 5461 dell’8/4/2003 Rivendica di certificati azionari nel fallimento Rivendica e domanda subordinata di ammissione si cumulano; prima la rivendica Chiedere titoli in via principale e controvalore in subordine
Cass. Sez. I, sent. 4043 del 19/3/2003 Prova nella rivendica fallimentare Niente testimoni; servono documenti con data certa anteriore Conservare contratti, rendiconti, eseguiti
Cass. Sez. I, sent. 23215 del 17/12/2012 Onere della prova nella rivendica fallimentare Prova a carico del rivendicante, ammesse le presunzioni Ricostruire il dossier con elementi gravi, precisi e concordanti
Cass. Sez. I, sent. 16318 del 3/7/2017 Deposito titoli in custodia e amministrazione (banca in bonis) Nessun obbligo di informare sull’aggravamento del rischio Distinguere restituzione da pretese risarcitorie
Cass. Sez. I, ord. 5146 del 27/2/2024 Diritti di opzione su titoli in deposito (banca in bonis) La banca chiede istruzioni; in mancanza vende i diritti; rilevano le omissioni informative Dare istruzioni scritte ai commissari durante la procedura

La sintesi operativa

Dall’insieme delle pronunce si ricavano questi principi pratici:

  • I titoli in dossier restano di proprietà del cliente: il deposito in amministrazione non li trasferisce alla banca (art. 1838 c.c.; Cass. 4653/2007).
  • Nella liquidazione coatta i commissari restituiscono gli strumenti finanziari dei clienti prima di ripartire l’attivo tra i creditori (art. 91, c. 1, TUB).
  • La chiave della restituzione in natura è la doppia separazione, verso la banca e tra i clienti, verificata sulle scritture e non solo sul contratto (Cass. 23560/2008; Cass. 4627/2015).
  • Per i titoli fungibili e dematerializzati basta l’indicazione di specie e quantità: nessuno deve dimostrare quale “pezzo” è suo (Cass. 23560/2008).
  • Se gli strumenti non bastano o i clienti sono stati confusi tra loro, la restituzione è proporzionale e lo scoperto diventa credito chirografario (art. 91, cc. 2-3, TUB; Cass. 13762/2007).
  • Anche con separazione rispettata, nessun cliente può essere preferito agli altri: la sufficienza si valuta sul patrimonio dei clienti nel suo complesso (Cass. 17101/2013).
  • Le restituzioni parziali prima della definizione del passivo sono una facoltà dei commissari, con parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione della Banca d’Italia (art. 91, c. 4, TUB).
  • La domanda va impostata con la restituzione in via principale e il controvalore in via subordinata (Cass. 5461/2003, per analogia).
  • La prova è documentale e deve avere data certa anteriore alla liquidazione; le presunzioni sono ammesse (Cass. 4043/2003; Cass. 23215/2012, per analogia).
  • Restituzione non significa rimborso: i titoli emessi dalla banca in liquidazione tornano al cliente, ma valgono quanto residua nella procedura (art. 91, c. 1-bis, TUB).
  • Durante la procedura gli strumenti sono amministrati in ottica conservativa: le scelte su opzioni e operazioni vanno comunicate per iscritto (art. 91, c. 11, TUB; Cass. 5146/2024).
  • Il termine per l’opposizione allo stato passivo è breve (quindici giorni per le SIM ex art. 57, c. 5, TUF): va verificato subito sulla comunicazione dei commissari.

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Devo presentare una domanda per riavere i titoli o li ricevo automaticamente?
La procedura prevede che i commissari formino lo stato passivo, con una sezione separata per i clienti che hanno diritto alla restituzione di strumenti finanziari (art. 91, cc. 2-3, TUB; art. 57, c. 4, TUF per le SIM). È prudente non restare passivi: verificare la comunicazione ricevuta, controllare che le quantità iscritte coincidano con il proprio ultimo rendiconto e, se mancano, attivarsi subito. Cass. 23560/2008 e 17101/2013 mostrano che l’esito dipende dalla ricostruzione delle posizioni: chi non verifica accetta la ricostruzione altrui.

I miei titoli possono essere usati per pagare i creditori della banca?
No, se la separazione patrimoniale è stata rispettata: è il senso dell’art. 22 TUF e della precedenza delle restituzioni sancita dall’art. 91, c. 1, TUB. Se invece la banca ha confuso i propri beni con quelli dei clienti, il cliente perde il diritto di proprietà e resta con un credito chirografario (art. 91, c. 3, TUB; Cass. 4627/2015, per analogia).

Quanto tempo ci vorrà?
Non esiste un termine fisso. La restituzione integrale presuppone la riconciliazione di tutte le posizioni dei clienti; le restituzioni parziali anticipate sono una facoltà dei commissari, subordinata al parere del comitato di sorveglianza e all’autorizzazione della Banca d’Italia (art. 91, c. 4, TUB; Cass. 17101/2013). Nel frattempo, i titoli sono amministrati in modo conservativo.

E se il commissario mi riconosce meno titoli di quelli che risultano dai miei rendiconti?
Si contesta lo stato passivo con l’opposizione, nei termini previsti, chiedendo in via principale il riconoscimento delle quantità e in via subordinata il controvalore (Cass. 5461/2003). La prova si fonda su documenti con data certa (Cass. 4043/2003), con la possibilità di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 23215/2012).

Ho azioni della banca in liquidazione: me le restituiscono?
Restano tue, ma il loro valore dipende da ciò che resterà dopo il pagamento dei creditori secondo l’art. 91, c. 1-bis, TUB, e di regola è molto ridotto. Le pretese per il modo in cui ti sono state vendute sono crediti risarcitori, da far valere nello stato passivo ordinario; non beneficiano della sezione separata. Accanto a questi strumenti può essere utile verificare se ricorrono i presupposti di forme di indennizzo degli investitori previste dal TUF (come il Fondo nazionale di garanzia), nei limiti e alle condizioni del relativo regolamento.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo questi orientamenti al tuo dossier, con un metodo che parte dai documenti e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. Ecco gli strumenti concreti che mettiamo in campo:

  1. Ricostruiamo il tuo dossier titoli dal contratto di deposito e dai rendiconti periodici, codice ISIN per codice ISIN, fino all’ultima data utile prima del provvedimento di liquidazione.
  2. Raccogliamo e ordiniamo le prove con data certa (contratti, eseguiti degli ordini, rendiconti, comunicazioni della banca), secondo i criteri di Cass. 4043/2003 e 23215/2012.
  3. Confrontiamo le quantità iscritte nella sezione separata dello stato passivo con quelle risultanti dalla tua documentazione e verifichiamo il coefficiente di restituzione eventualmente applicato.
  4. Verifichiamo se la doppia separazione è stata rispettata e quali conseguenze ha l’eventuale violazione, alla luce di Cass. 23560/2008, 13762/2007 e 17101/2013.
  5. Calcoliamo lo scoperto da iscrivere come credito chirografario quando la restituzione è solo proporzionale (art. 91, cc. 2-3, TUB).
  6. Redigiamo le istanze ai commissari, comprese le istruzioni scritte su opzioni, operazioni societarie e destinazione dei titoli (trasferimento a un altro intermediario), conservandone la prova.
  7. Proponiamo l’opposizione allo stato passivo nei termini, con domanda principale di restituzione e subordinata di ammissione del controvalore.
  8. Distinguiamo le restituzioni dalle pretese risarcitorie per titoli emessi dalla stessa banca e predisponiamo, quando ne ricorrono i presupposti, l’insinuazione dei relativi crediti.
  9. Valutiamo le forme di indennizzo degli investitori eventualmente attivabili e i relativi presupposti documentali.
  10. Coordiniamo gli aspetti fiscali della restituzione e delle eventuali perdite con i commercialisti dello staff.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema la competenza che pesa di più è quella di cassazionista: gli orientamenti esaminati sono quasi tutti nati in Cassazione, e una contestazione sulla sezione separata dello stato passivo può arrivare fin lì. Seguire il caso dall’analisi del dossier all’opposizione e, se serve, all’impugnazione in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia evita che una linea difensiva costruita bene si disperda nei passaggi di grado. Accanto a questo, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: chi legge i rendiconti titoli e le scritture dell’intermediario siede allo stesso tavolo di chi scrive l’atto di opposizione. Non promettiamo l’esito, che dipende da come la banca ha tenuto le posizioni dei clienti: ci impegniamo a verificare ogni dato, a far valere ogni diritto riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza, e a farlo nei tempi stretti che la procedura impone.

In chiusura

La risposta alla domanda del titolo, quindi, è un “sì” condizionato: i titoli in deposito presso una banca in liquidazione coatta sono del cliente e vengono restituiti prima dei riparti, ma solo nella misura in cui la separazione patrimoniale ha retto e gli strumenti presenti bastano per tutti; altrimenti la restituzione è proporzionale e lo scoperto diventa un credito. Tutto si decide sulla sezione separata dello stato passivo e sui pochi giorni concessi per contestarla.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché essa richiede insieme la lettura bancaria del dossier, affidata allo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo, e la padronanza delle procedure concorsuali che l’Avvocato esercita come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), con la possibilità di difendere la stessa posizione fino in Cassazione.

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