Il Concordato Semplificato Di Una Snc Libera I Soci Illimitatamente Responsabili?

Introduzione: una domanda che ha una risposta, e una data

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: l’esperto della composizione negoziata ha appena chiuso le trattative senza un accordo, la società in nome collettivo non ha più la forza per risanarsi, e i soci, che per legge rispondono con la casa, il conto corrente e lo stipendio dei debiti sociali, vogliono sapere se il concordato semplificato della società chiuderà anche la loro partita personale con i creditori. La risposta esiste ed è scritta nel Codice: l’art. 25-sexies, comma 8, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) richiama, «in quanto compatibile», l’art. 117, il cui comma 2 stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ma la liberazione ha confini precisi (riguarda i debiti sociali, non quelli personali), ha un prezzo (il pagamento della percentuale promessa) e soprattutto ha un calendario: si forma all’omologazione, si consolida con l’esecuzione, può crollare con la risoluzione.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Per i soci di una snc questo significa decidere cosa scrivere nella proposta prima di depositarla, sapere quando una garanzia personale smette di fare paura e quando invece torna a pesare, capire se i creditori personali restano fuori dalla porta o possono bussare il giorno dopo l’omologa.

Questa guida ricostruisce la procedura in nove tappe: la chiusura della composizione negoziata, i sessanta giorni per depositare, la pubblicazione nel registro delle imprese, il vaglio di ammissibilità con l’ausiliario, la comunicazione ai creditori e le opposizioni, l’omologazione, le impugnazioni, l’esecuzione e, infine, il rischio di risoluzione e di liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: il concordato semplificato nasce soltanto dopo una composizione negoziata fallita, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno la relazione finale dell’esperto che apre questa strada. Inoltre, quando i soci hanno anche debiti personali che il concordato della società non tocca, la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso l’OCC permette di affiancare alla procedura della società gli strumenti dedicati alle persone fisiche.

📩 I soci della tua snc rischiano di pagare di tasca propria? Scrivici adesso: i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

La mappa temporale: nove tappe, una sola domanda

Prima di entrare nel dettaglio, conviene fissare il calendario. Il concordato semplificato è una procedura compressa: non c’è il voto dei creditori, non c’è il commissario giudiziale, i termini sono brevi e quasi tutti scanditi dall’art. 25-sexies CCII, nel testo aggiornato al 12 agosto 2026 che abbiamo consultato (con le modifiche del D.Lgs. 136/2024 ai commi da 1 a 5). La tabella seguente indica per ogni tappa che cosa accade e che cosa significa per i soci illimitatamente responsabili.

Tappa Momento Norma Cosa accade Cosa significa per i soci
1 Giorno 0 art. 25-sexies c. 1 L’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23 non sono praticabili Si apre la finestra per il concordato semplificato: i soci sono ancora esposti per l’intero
2 Entro 60 giorni art. 25-sexies c. 1 Deposito della proposta di concordato per cessione dei beni con piano di liquidazione (anche con riserva) Si decide se inserire un patto contrario o un apporto dei soci; i debiti personali non vanno inseriti
3 Pubblicazione del ricorso art. 25-sexies c. 2 Comunicazione al pubblico ministero, pubblicazione nel registro delle imprese; si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 Da qui si individuano i creditori «anteriori» vincolati dal concordato
4 Subito dopo il deposito art. 25-sexies c. 3 Il tribunale verifica la ritualità, nomina l’ausiliario, può concedere fino a 15 giorni per integrazioni Il tribunale controlla anche la legalità sostanziale della proposta
5 Almeno 45 giorni prima dell’udienza art. 25-sexies c. 4 Comunicazione ai creditori, udienza; opposizioni fino a 10 giorni prima I creditori garantiti dai soci possono opporsi
6 Udienza e decreto art. 25-sexies c. 5 e 6 Omologazione con decreto motivato, immediatamente esecutivo Scatta l’efficacia del concordato verso i soci (art. 117 c. 2)
7 30 + 30 giorni art. 25-sexies c. 6 e 7 Reclamo alla corte d’appello; ricorso per cassazione La liberazione è efficace ma ancora contestabile
8 Mesi o anni artt. 117 e 118 richiamati dal c. 8 Liquidazione dei beni e pagamento ai creditori L’effetto liberatorio si consolida con il pagamento della percentuale
9 In ogni momento dell’esecuzione artt. 106 e 119 richiamati dal c. 8 Frode, risoluzione, possibile liquidazione giudiziale La liberazione dei soci può venire meno

La colonna di destra è quella che interessa ai soci. Ogni riga sarà sviluppata nelle sezioni che seguono, ciascuna dedicata a una tappa, con la norma, i termini, le mosse possibili, l’errore che più spesso si commette e i tempi reali. Due anticipazioni servono a orientarsi fin d’ora. La prima: la norma che libera i soci (art. 117 c. 2) parla della società e dei suoi debiti; la giurisprudenza, da oltre vent’anni, legge quell’efficacia come limitata ai debiti sociali. La seconda: per il concordato semplificato, che non prevede il voto, la questione della «compatibilità» dell’art. 117 è stata affrontata di recente dal Tribunale di Padova, con una sentenza del giugno 2026 che ne ha affermato l’applicazione anche al socio che si era costituito fideiussore. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce della Cassazione su questo punto specifico per il concordato semplificato: le decisioni di legittimità sui soci sono state rese sull’omologo art. 184 della legge fallimentare.

Un’avvertenza sulla disciplina applicabile. Il concordato semplificato è un istituto del Codice della crisi: per le società che oggi vi accedono si applica il CCII nel testo vigente, comprensivo del D.Lgs. 136/2024. Le pronunce costruite sull’art. 184 l.fall. sono utilizzabili perché il testo dell’art. 117 CCII riproduce quasi alla lettera quello della vecchia norma; quando le citiamo, lo diciamo.

Giorno 0: la relazione finale dell’esperto apre la porta

Cosa succede

Tutto comincia con un documento che non scrive il debitore: la relazione finale dell’esperto della composizione negoziata. L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione dei beni soltanto quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall’art. 23 non sono praticabili. Senza quella doppia dichiarazione la strada del concordato semplificato è chiusa: la snc dovrà valutare il concordato preventivo ordinario, gli accordi di ristrutturazione o, in mancanza, subire una domanda di liquidazione giudiziale.

Per i soci il giorno 0 ha un significato preciso: fino a questo momento la loro esposizione per i debiti sociali è piena. La composizione negoziata non produce effetti esdebitatori; le eventuali misure protettive riguardano l’impresa e servono a negoziare, non a cancellare debiti. Il socio che ha firmato fideiussioni per la società o ha concesso ipoteca sulla propria abitazione resta obbligato come prima.

La norma

La base è l’art. 25-sexies, comma 1, CCII. Il testo consultato, aggiornato al 12 agosto 2026, è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024 proprio nel comma 1. La disposizione riguarda l’imprenditore che ha percorso la composizione negoziata: la snc, che è un imprenditore collettivo commerciale, vi rientra, a condizione di avere effettivamente seguito il percorso con l’esperto.

I termini che si attivano

Dalla comunicazione della relazione finale decorre il termine per il deposito della proposta, che esamineremo nella tappa successiva. È un termine che corre senza pause: l’art. 9, comma 1, CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (quella dal 1 al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione. Chi riceve la relazione finale a fine luglio non può contare su agosto per guadagnare tempo.

Cosa possono fare i soci ora

Il giorno 0 è il momento in cui i soci devono fare un inventario personale, non solo aziendale. Servono tre elenchi separati:

  1. i debiti della società, per i quali ciascun socio risponde illimitatamente e solidalmente;
  2. le garanzie personali e reali prestate dai soci per quei debiti (fideiussioni, anche «a prima richiesta», ipoteche su beni personali, pegni);
  3. i debiti personali dei soci, estranei all’attività sociale (mutuo per la casa intestato al socio, debiti di altre società di cui il socio fa parte, debiti fiscali personali).

La distinzione fra il secondo e il terzo elenco decide quasi tutto il resto della timeline: il concordato della società può incidere sui primi due, non sul terzo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è leggere la relazione finale come una sconfitta e lasciar passare le settimane, in attesa di un’improbabile ripresa delle trattative. Un secondo errore, più sottile, è non distinguere fra debiti sociali e debiti personali dei soci: chi mescola i due elenchi nel piano rischia, come vedremo, la revoca o il rigetto.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 dura un giorno, ma prepara i successivi sessanta. Nelle procedure che abbiamo esaminato attraverso le pronunce pubblicate, i tempi si concentrano proprio qui: la redazione di un piano di liquidazione completo, con la stima dei beni e l’elenco aggiornato dei creditori, richiede settimane di lavoro dell’impresa e dei suoi consulenti.

Entro 60 giorni: la proposta, il patto contrario e i debiti da non mettere

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella sua fase decisiva sul piano dei contenuti. L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione; il testo vigente, dopo il D.Lgs. 136/2024, consente anche di chiedere l’accesso con riserva di deposito della documentazione.

Per i soci la proposta è il luogo in cui si gioca la domanda del titolo. L’art. 117, comma 2, CCII stabilisce l’efficacia del concordato verso i soci illimitatamente responsabili «salvo patto contrario». Il patto contrario, nella prassi del concordato preventivo, è una clausola della proposta che esclude la liberazione dei soci (ad esempio perché i creditori ottengano un trattamento migliore in cambio della permanenza della responsabilità personale). Nel concordato semplificato, dove non c’è un voto dei creditori, il patto contrario può nascere solo da una scelta della società proponente: se la proposta tace, opera la regola generale e il concordato si estende ai soci.

La norma

Le norme sono due e vanno lette insieme:

  • l’art. 25-sexies, comma 8, CCII, secondo cui si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 del Codice, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale;
  • l’art. 117 CCII, che al comma 1 rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i quali conservano però impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso; e al comma 2 estende l’efficacia del concordato della società ai soci illimitatamente responsabili, salvo patto contrario.

Il comma 2 dell’art. 117 riproduce il comma 2 dell’art. 184 della legge fallimentare; il comma 1 riproduce il comma 1 della stessa norma, con il riferimento alla domanda di accesso al posto del ricorso dell’art. 161 l.fall.

Il perimetro: solo debiti sociali

Qui si colloca il primo confine. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione ha chiarito che la liberazione dei soci riguarda i soli debiti sociali. Cass. civ., Sez. I, n. 11343 del 30 agosto 2001 ha affermato che il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili, ma limitatamente ai debiti della società, senza che la procedura si estenda al patrimonio personale dei soci: per questo gli atti di disposizione compiuti dal socio non ricadono nei limiti che la legge pone alla società in concordato. Cass. civ., Sez. I, n. 7273 del 26 marzo 2010 ha ribadito che gli effetti del concordato della società verso i soci riguardano esclusivamente i debiti sociali, escludendo i creditori personali dei soci dalla logica della procedura della società.

La conseguenza pratica è stata tratta con nettezza dal Tribunale di Como con decreto del 3 marzo 2015 (reso sulla legge fallimentare): inserire nella proposta di concordato della società i debiti personali del socio accomandatario, o i debiti che questi aveva come socio illimitatamente responsabile di un’altra società, al fine di estendere a essi l’effetto esdebitatorio, integra una causa di revoca del concordato. Il ragionamento vale a maggior ragione oggi, perché l’art. 25-sexies c. 8 richiama l’art. 106 CCII (atti di frode): una proposta che usa la procedura della società per liberare il socio da debiti estranei all’impresa espone l’intera operazione.

Il concordato semplificato della snc può liberare i soci dai debiti della società; non può liberarli dai debiti propri.

I termini che si attivano

Il termine di sessanta giorni è un termine di accesso: scaduto, la via del concordato semplificato si chiude. Non è previsto un meccanismo di proroga nel testo dell’art. 25-sexies che abbiamo consultato. Il termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale è il primo termine da segnare in rosso, anche perché, come detto, non beneficia della sospensione feriale.

Cosa possono fare i soci ora

Questa è la finestra in cui i soci decidono il proprio destino patrimoniale, e le scelte sono quattro.

  1. Lasciare operare la regola generale. Se la proposta non contiene un patto contrario, il concordato, una volta omologato, avrà efficacia verso i soci per i debiti sociali.
  2. Prevedere un apporto dei soci. I soci possono mettere a disposizione beni personali o finanza esterna per aumentare l’attivo da liquidare. È una scelta che rafforza la tenuta della proposta davanti al tribunale, chiamato a verificare che ogni creditore riceva un’utilità e non sia pregiudicato rispetto alla liquidazione giudiziale.
  3. Trattare in proposta i crediti garantiti da ipoteca sui beni dei soci. Come vedremo nella tappa dell’omologazione, le Sezioni Unite hanno indicato che il creditore sociale garantito da ipoteca su un bene del socio va riconosciuto nel concordato come creditore ipotecario. La proposta deve tenerne conto.
  4. Separare i debiti personali. I debiti estranei alla società vanno affrontati con strumenti diversi: trattative individuali, oppure, ricorrendone i presupposti, gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice per le persone fisiche.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso l’OCC, lavora proprio su questa separazione: la procedura della società da un lato, la posizione personale dei soci dall’altro.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è doppio. Da un lato, inserire nell’elenco dei creditori anche i creditori personali dei soci «per chiudere tutto»: è la condotta che il Tribunale di Como ha considerato causa di revoca. Dall’altro, dimenticare i creditori che hanno una garanzia reale sui beni dei soci, trattandoli come semplici chirografari: è l’impostazione che le Sezioni Unite hanno respinto.

Tre posizioni dei soci da chiarire prima di depositare

Il calendario dei sessanta giorni impone di risolvere subito alcune posizioni che, nella prassi delle snc e delle società in accomandita, si presentano di frequente. Le esaminiamo una per una, distinguendo ciò che risulta dalle norme e dalle pronunce lette da ciò che resta affidato all’interpretazione.

Il socio che è anche creditore della società. Accade spesso che il socio abbia versato denaro alla snc nei mesi della crisi, per pagare stipendi o fornitori. Quel credito del socio verso la società entra nel concordato come qualsiasi altro credito anteriore, ma con una cautela. Sotto la legge fallimentare, Cass. civ., Sez. I, n. 2706 del 4 febbraio 2009 ha ritenuto che i crediti dei soci per finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c. non potessero essere collocati in una classe insieme agli altri chirografari, per difetto di omogeneità degli interessi, salvo il consenso dei creditori. Nel concordato semplificato non ci sono classi né voto, ma il tribunale verifica il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (art. 25-sexies c. 5): una proposta che paghi i finanziamenti dei soci alla pari con i fornitori, quando la postergazione è applicabile, si espone a contestazioni. L’applicabilità della postergazione alle società di persone non è stata oggetto delle pronunce lette in questa sede e va verificata caso per caso.

Il socio uscito dalla società. Il socio che ha lasciato la snc prima della crisi resta, secondo le regole del codice civile, responsabile verso i terzi per le obbligazioni sorte fino al momento in cui lo scioglimento del suo rapporto è stato reso opponibile. La domanda è se l’efficacia del concordato prevista dall’art. 117 c. 2 si estenda anche a lui. Il testo parla di «soci illimitatamente responsabili» senza distinguere; nelle pronunce lette per questa guida non abbiamo trovato una presa di posizione specifica. È una questione aperta, da valutare con prudenza: l’ex socio non deve dare per scontata la propria liberazione e, se i creditori lo escutono, dovrà sostenere l’estensione dell’effetto con argomenti propri.

Il socio accomandante. Nella società in accomandita semplice il socio accomandante risponde nei limiti della quota conferita, salvo che abbia assunto una responsabilità illimitata per aver compiuto atti di amministrazione o consentito l’uso del proprio nome nella ragione sociale. L’art. 117 c. 2 riguarda i soci illimitatamente responsabili: per l’accomandante il problema si pone solo quando la sua responsabilità sia divenuta illimitata, ed è proprio in quel caso che va verificato, prima del deposito, se e come l’efficacia del concordato lo coinvolga. Il caso deciso dal Tribunale di Padova nel 2026 riguardava invece il socio accomandatario, che è illimitatamente responsabile per legge.

Il patto contrario: quando ha senso prevederlo

La clausola che esclude l’efficacia del concordato verso i soci sembra, a prima vista, contraria all’interesse dei soci. Eppure ci sono situazioni in cui può avere un senso. Se i soci hanno patrimoni personali consistenti, i creditori sociali possono ritenere poco conveniente una proposta che li libera pagando una percentuale bassa con il solo attivo della società; il tribunale, che nel semplificato deve verificare l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 25-sexies c. 5), terrà conto che nella liquidazione giudiziale della snc anche i patrimoni dei soci sarebbero aggrediti. Una proposta che libera i soci senza alcun apporto, in presenza di patrimoni personali rilevanti, rischia quindi di non superare il confronto con l’alternativa liquidatoria. Le due strade per i soci sono allora: apportare risorse personali alla proposta, conservando la liberazione; oppure prevedere un patto contrario, rinunciando alla liberazione per rendere più solida la proposta della società. Si tratta di una valutazione economica prima ancora che giuridica, e va fatta entro i sessanta giorni, non dopo.

Quanto dura realmente

Sessanta giorni sono il massimo. Chi usa l’accesso con riserva ottiene il tempo concesso dal tribunale per completare la documentazione, ma deve comunque depositare una proposta completa. Nelle fonti consultate non abbiamo trovato dati statistici affidabili sulla durata media di questa fase, che dipende dalla complessità dell’attivo.

Il giorno della pubblicazione: chi è «creditore anteriore»

Cosa succede

Il ricorso per l’omologazione è presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali; è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria (art. 25-sexies, comma 2, CCII). Dalla data della pubblicazione si producono gli effetti previsti dagli artt. 6, 46, 94 e 96 del Codice, che lo stesso comma richiama.

Il calendario ora corre in un modo diverso per i creditori. La data di pubblicazione è lo spartiacque fissato dall’art. 117, comma 1: il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. I creditori sociali sorti dopo non sono vincolati, e per i loro crediti i soci continuano a rispondere secondo le regole ordinarie.

La norma

Art. 25-sexies, comma 2, CCII, per la pubblicazione e gli effetti; art. 117, comma 1, CCII, per l’individuazione dei creditori vincolati. Sul piano della competenza, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023) ha ritenuto irrilevante, per individuare il tribunale competente sul concordato semplificato, il trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito, applicando in via analogica la regola della legge fallimentare: un dettaglio che conta quando la snc ha spostato la sede poco prima della crisi.

I termini che si attivano

Dalla pubblicazione decorrono gli effetti richiamati dal comma 2. Per i soci il punto pratico è uno: ogni nuovo debito sociale contratto dopo la pubblicazione resta fuori dal perimetro della liberazione. Se la snc continua a operare in attesa della liquidazione e acquista beni o servizi, quei fornitori non subiranno la falcidia, e i soci ne risponderanno.

Cosa possono fare i soci ora

  • Verificare che la data di pubblicazione sia corretta e che il ricorso sia stato iscritto senza ritardi: è la data che delimita i creditori vincolati.
  • Contenere al minimo indispensabile i nuovi debiti della società, perché i soci ne risponderanno per intero.
  • Conservare la documentazione che dimostra la data di nascita dei crediti: un credito sorto prima della pubblicazione, anche se non ancora accertato, è un credito anteriore. Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 9201 del 6 settembre 1990) hanno considerato anteriori alla procedura i crediti per imposte maturate prima dell’apertura del concordato, anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che la pubblicazione «congeli» tutto, anche la posizione personale dei soci. Il ricorso pubblicato riguarda la società: i creditori personali dei soci restano liberi di agire sul patrimonio personale, e il Codice non prevede in questo procedimento un’estensione automatica delle tutele al patrimonio dei soci. Sotto la legge fallimentare, Cass. 7273/2010 ha escluso che la data di ammissione della società al concordato valga per i creditori personali dei soci.

Quanto dura realmente

La pubblicazione avviene entro il giorno successivo al deposito: è un passaggio di ore. Ma i suoi effetti si proiettano su tutta la procedura.

Dal deposito alla nomina dell’ausiliario: il controllo di ammissibilità

Cosa succede

Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 del codice di procedura civile, assegnandogli un termine per il deposito del parere; può concedere all’imprenditore un termine non superiore a quindici giorni per integrare il piano e produrre nuovi documenti (art. 25-sexies, comma 3, CCII).

Da questo momento in poi la procedura cambia natura: il controllo del tribunale non è solo formale. La Cassazione, nelle pronunce più recenti sul concordato semplificato riportate nel massimario dell’art. 25-sexies, ha precisato che:

  • il vaglio di ammissibilità non si ferma alla ritualità formale, ma verifica le condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione richiesta (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026);
  • il giudizio di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale della proposta (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025).

La norma

Art. 25-sexies, comma 3, CCII, e il comma 8, ultimo periodo, secondo cui, ai fini dell’art. 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all’ammissione al concordato.

Perché conta per i soci

La legalità sostanziale è il punto in cui una proposta che include debiti personali dei soci, o che ignora garanzie reali prestate dai soci, può essere fermata. Una proposta che pretende di liberare i soci da debiti estranei all’impresa supera l’oggetto della procedura della società, come hanno indicato Cass. 11343/2001 e Cass. 7273/2010 sotto la legge fallimentare. È ragionevole attendersi che il tribunale, chiamato a un controllo sostanziale, rilevi questo tipo di vizio già in questa fase.

I termini che si attivano

Il termine per le integrazioni non può superare quindici giorni: è il tempo per correggere la proposta, ad esempio separando i debiti dei soci o rivedendo il trattamento dei creditori garantiti da beni dei soci. Nelle pronunce consultate non abbiamo trovato un termine fisso per il parere dell’ausiliario: lo stabilisce il tribunale.

Cosa possono fare i soci ora

  • Usare il termine di integrazione per sistemare il perimetro della proposta.
  • Fornire all’ausiliario la documentazione sui beni personali eventualmente apportati e sulle garanzie prestate.
  • Prepararsi alla possibilità di un decreto di inammissibilità: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 ha stabilito che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché non ha carattere decisorio. In pratica, l’inammissibilità confermata in appello chiude la strada senza un terzo grado, e la società dovrà valutare altri strumenti.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il termine di quindici giorni come una formalità e limitarsi a depositare documenti mancanti, senza riconsiderare l’impianto della proposta quando il tribunale ha segnalato problemi di legalità sostanziale.

Quanto dura realmente

Fra il deposito, la nomina dell’ausiliario, l’eventuale integrazione e il parere passano di norma alcune settimane; il dato varia da tribunale a tribunale e nelle fonti consultate non abbiamo trovato rilevazioni ufficiali sui tempi medi.

Almeno 45 giorni prima dell’udienza: creditori informati, opposizioni aperte

Cosa succede

L’art. 25-sexies, comma 4, CCII stabilisce che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, è comunicata ai creditori, e che il tribunale fissa l’udienza per l’omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere e l’udienza devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza fissata.

Siamo al momento in cui i creditori che contano sui soci si fanno avanti. Una banca che ha una fideiussione del socio, o un’ipoteca sulla casa del socio, ha tutto l’interesse a sostenere che il concordato della società non incide sulla garanzia. È in questa fase che la questione della compatibilità dell’art. 117 con il concordato semplificato viene sollevata.

La norma e la questione interpretativa

L’art. 25-sexies, comma 8, richiama l’art. 117 «in quanto compatibile». L’obiezione che le banche sollevano è che nel concordato preventivo ordinario l’efficacia verso i soci sarebbe giustificata dal consenso dei creditori espresso con il voto, mentre nel concordato semplificato il voto manca.

Il Tribunale di Padova, Sez. I, con la sentenza n. 1027 del 12 giugno 2026 (commentata da dirittobancario.it), ha respinto questa tesi: nel concordato semplificato il voto è sostituito dalla valutazione del tribunale, che esamina proposta, piano ed eventuali opposizioni dei creditori, e non vi è alcuna incompatibilità con l’art. 117. Il caso riguardava una società in accomandita il cui socio accomandatario aveva prestato fideiussione «a prima richiesta» per i debiti sociali; dopo l’omologazione del concordato semplificato, il tribunale ha riconosciuto al socio l’effetto del comma 2.

La tesi della compatibilità ha oggi un precedente di merito specifico; non risulta, nelle fonti consultate, un intervento della Cassazione sul concordato semplificato. Chi si trova in questa fase deve sapere che l’argomento sarà discusso e che la sua tenuta dipende dalla qualità della difesa.

I termini che si attivano

  • Termine minimo di 45 giorni fra la scadenza del termine per il parere dell’ausiliario e l’udienza.
  • Termine per le opposizioni: entro dieci giorni prima dell’udienza. Per i creditori è un termine da rispettare con precisione; per i soci, è il momento in cui conoscono gli argomenti contrari.

Cosa possono fare i soci ora

È la finestra difensiva più importante per i soci, perché qui si forma il contraddittorio sul loro destino.

  • Preparare, insieme alla società, le difese contro le opposizioni che contestano l’efficacia del concordato verso i soci.
  • Valutare se intervenire come interessati: i soci sono parte sostanziale della vicenda, perché l’omologazione incide sulla loro responsabilità.
  • Verificare il contenuto delle garanzie prestate: le clausole «a prima richiesta» o «senza eccezioni», secondo il Tribunale di Padova, non escludono l’effetto dell’omologazione per il socio fideiussore, perché questi non è un terzo garante ma risponde di un debito proprio.

L’errore tipico di questa fase

Lasciare che sia solo la società a difendersi. Gli interessi della società e quelli dei soci coincidono solo in parte: alla società interessa l’omologazione, ai soci interessa anche il modo in cui il decreto qualifica le garanzie personali.

Quanto dura realmente

Almeno 45 giorni, spesso di più, in base al calendario del tribunale. Nelle fonti consultate non sono disponibili medie ufficiali.

L’udienza e il decreto di omologazione: il momento in cui i soci vengono coinvolti

Cosa succede

Il tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, e tenuto conto del parere dell’ausiliario e della relazione finale dell’esperto, omologa il concordato quando la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e assicura comunque un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies, comma 5, CCII). Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo (comma 6).

Il criterio dell’utilità

Sul requisito dell’utilità per ciascun creditore la Cassazione ha già fissato un punto fermo: secondo Cass. civ., Sez. I, n. 624 (gennaio 2026), l’utilità non può consistere nella sola rapida soluzione della crisi, che di per sé non giova ai creditori chirografari. Per i soci il collegamento è diretto: un apporto di beni personali o di finanza esterna può rappresentare proprio quell’utilità concreta che rende omologabile la proposta, e quindi che fa scattare l’efficacia del concordato nei loro confronti.

L’effetto per i soci

Con l’omologazione si produce l’effetto dell’art. 117: il concordato è obbligatorio per i creditori anteriori e, salvo patto contrario, ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In concreto, il creditore sociale anteriore non può più pretendere dal socio l’intero credito, ma solo quanto previsto dalla proposta.

Il nodo delle garanzie dei soci è il più delicato. Le regole che emergono dalle pronunce lette sono queste.

  1. Fideiussione del socio. Il socio illimitatamente responsabile che garantisce un debito della società non è un terzo garante: secondo il Tribunale di Padova (sentenza n. 1027 del 12 giugno 2026, su concordato semplificato), la clausola «a prima richiesta» non esclude gli effetti dell’omologazione e il creditore può soddisfarsi verso il socio solo nei limiti del concordato. Lo stesso tribunale richiama un orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la conservazione dei diritti verso i fideiussori riguarda i soli terzi diversi dai soci. Sullo stesso tema, sotto la legge fallimentare, la Cassazione con ordinanza interlocutoria del 12 febbraio 2014 n. 3163 aveva ricordato l’orientamento secondo cui l’efficacia del concordato verso i soci opera anche quando il socio abbia prestato fideiussione per i debiti sociali, perché per il socio il concordato sostituisce la procedura concorsuale che lo avrebbe coinvolto.
  2. Ipoteca sui beni del socio. Qui la risposta è diversa. Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 3022 del 16 febbraio 2015, sulla legge fallimentare anteriore al D.Lgs. 5/2006), decidendo proprio la questione rimessa dall’ordinanza del 2014, hanno affermato che il socio illimitatamente responsabile non è terzo rispetto alle obbligazioni sociali e che l’ipoteca da lui concessa per un debito della società garantisce un’obbligazione propria. Per coerenza con quanto accade nel fallimento (dove il creditore si insinua in chirografo nel passivo della società e in via ipotecaria in quello del socio), il credito va riconosciuto nel concordato come credito ipotecario e deve essere soddisfatto integralmente nei limiti del valore del bene ipotecato; l’estinzione del debito per effetto del concordato comporta, a sua volta, l’estinzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2878, n. 3, c.c. In altre parole: il socio che ha ipotecato la casa può liberarsi, ma la proposta deve pagare il creditore ipotecario fino al valore di quel bene.
  3. Debiti personali del socio. Restano fuori (Cass. 11343/2001; Cass. 7273/2010; Trib. Como, decreto 3 marzo 2015).

Socio garante e terzo garante: due destini diversi

L’art. 117 contiene, nel giro di due commi, due regole che sembrano in tensione. Il comma 1 dice che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Il comma 2 dice che il concordato della società ha efficacia verso i soci illimitatamente responsabili. Come si conciliano, quando il fideiussore è proprio un socio?

La risposta delle pronunce lette è che il comma 1 riguarda i terzi, cioè i garanti estranei alla compagine sociale: il coniuge del socio che ha firmato una fideiussione, un’altra società del gruppo, un parente che ha concesso ipoteca. Per costoro il concordato non produce alcun effetto liberatorio: il creditore sociale, ricevuta la percentuale dalla procedura, può chiedere il residuo al garante terzo. Il socio, invece, non è un terzo: risponde dei debiti sociali per legge, e la garanzia che presta per quei debiti è considerata, dalle Sezioni Unite del 2015, garanzia di un’obbligazione propria. Il Tribunale di Padova nel 2026 ne ha tratto la conseguenza per la fideiussione: il socio fideiussore beneficia dell’efficacia del concordato.

Il garante estraneo alla società resta obbligato per l’intero; il socio garante segue la sorte del concordato. È una differenza che va spiegata con chiarezza ai familiari dei soci che hanno firmato garanzie: per loro il concordato della snc non è una soluzione, e la loro posizione va affrontata con strumenti diversi.

C’è poi il tema del regresso. Il garante terzo che paga il residuo al creditore acquista un diritto di regresso verso il debitore garantito. Se il garante paga dopo l’omologazione, il suo credito di regresso deriva da un rapporto anteriore e la sua sorte nel concordato va valutata alla luce della regola dell’art. 117 c. 1 sugli «obbligati in via di regresso». Fra soci, invece, le Sezioni Unite del 2015 hanno ricordato che il socio che abbia pagato resta titolare del regresso verso gli altri soci: un profilo che incide sui rapporti interni della snc dopo la procedura e che conviene regolare per iscritto prima del deposito.

Il ruolo dei creditori pubblici

I debiti della snc verso l’erario e gli enti previdenziali sono debiti sociali come gli altri, e i soci ne rispondono illimitatamente. Nel concordato semplificato non c’è una votazione in cui l’Agenzia delle Entrate o l’INPS esprimano il proprio consenso: il loro credito è trattato secondo l’ordine delle prelazioni e il tribunale verifica che non subiscano pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Una volta omologato il concordato, anche per questi crediti anteriori l’efficacia dell’art. 117 c. 2 opera verso i soci. Le Sezioni Unite (n. 9201/1990, sulla legge fallimentare) hanno qualificato come anteriori i crediti tributari maturati prima della procedura anche se non ancora iscritti a ruolo: un avviso di accertamento notificato dopo l’omologa per un’imposta maturata prima resta soggetto al concordato.

I termini che si attivano

Il decreto è immediatamente esecutivo: l’effetto verso i soci si produce subito, ma resta esposto alle impugnazioni (tappa successiva). Dalla comunicazione del decreto decorrono i trenta giorni per il reclamo.

Cosa possono fare i soci ora

  • Leggere il decreto con attenzione al punto in cui qualifica le garanzie: se il tribunale ha preso posizione sull’efficacia verso i soci, quella motivazione sarà decisiva in eventuali giudizi successivi.
  • Chiedere, una volta eseguito il concordato, la cancellazione delle ipoteche estinte e la liberazione dalle fideiussioni nei limiti indicati.
  • Opporsi alle azioni individuali dei creditori sociali anteriori che pretendano l’intero dai soci: l’efficacia del concordato è un’eccezione da far valere in giudizio.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il decreto chiuda ogni questione sull’esistenza dei crediti. Sotto la legge fallimentare, Cass. civ., Sez. I, n. 12545 del 22 settembre 2000 ha precisato che l’omologazione fissa in modo definitivo la riduzione dei crediti, ma non fa stato sull’esistenza, sull’entità e sul grado dei singoli crediti, che possono essere accertati in un giudizio ordinario. Un creditore può quindi agire per far riconoscere un privilegio, e il socio deve essere pronto a difendersi anche dopo l’omologa.

Quanto dura realmente

L’udienza è un giorno; il deposito del decreto segue in tempi variabili. La forza del decreto si misura però nei mesi successivi.

Dal giorno 31 al giorno 60 dopo il decreto: reclamo e ricorso per cassazione

Cosa succede

Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo, ma non è ancora definitivo. L’art. 25-sexies, comma 6, CCII consente il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del decreto; il comma 7 consente il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il calendario ora corre su due binari: la liquidazione può cominciare, perché il decreto è esecutivo, mentre il giudizio di impugnazione decide se l’omologazione resta in piedi. Per i soci ciò significa che la liberazione prodotta dall’art. 117 c. 2 è efficace ma non ancora stabile.

Chi partecipa al reclamo

La Cassazione ha chiarito un profilo processuale che riguarda la struttura stessa del procedimento: secondo Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026, né l’ausiliario del comma 3 né il liquidatore nominato ai sensi dell’art. 25-septies sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione, perché non hanno interessi propri da far valere. Il contraddittorio si svolge dunque fra la società proponente e i creditori o interessati che impugnano. I soci, il cui patrimonio dipende dalla tenuta del decreto, hanno interesse a seguire il giudizio e a valutare se e come intervenire.

I termini che si attivano

  • Reclamo: 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto del tribunale.
  • Ricorso per cassazione: 30 giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello.

Entrambi i termini non sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto, per effetto dell’art. 9, comma 1, CCII.

Cosa possono fare i soci ora

  • Monitorare la data di comunicazione del decreto per sapere quando l’omologazione diventa non più reclamabile.
  • In caso di reclamo di un creditore che contesta l’efficacia verso i soci, fornire alla società gli elementi per difendere la tesi della compatibilità dell’art. 117 (Trib. Padova, n. 1027/2026) e della natura di debito proprio della garanzia del socio (Cass. SU 3022/2015).
  • Non disporre del proprio patrimonio personale come se la liberazione fosse definitiva finché le impugnazioni non sono esaurite: un rovesciamento dell’omologazione riporterebbe i creditori sociali a pretendere l’intero.

L’errore tipico di questa fase

Confondere l’esecutività con la definitività. Il decreto è esecutivo dal giorno in cui è emesso, ma la sua stabilità arriva solo con la scadenza dei termini di impugnazione o con il rigetto delle impugnazioni proposte.

Quanto dura realmente

Se nessuno impugna, la stabilità arriva dopo trenta giorni dalla comunicazione. Se c’è reclamo, i tempi della corte d’appello e, se del caso, della Cassazione possono estendersi per molti mesi: le ordinanze della Cassazione del gennaio 2026 citate in questa guida riguardano procedimenti avviati negli anni precedenti, segno che la fase di legittimità richiede tempi non brevi.

Mesi o anni: l’esecuzione del concordato e il consolidamento della liberazione

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura è nelle mani del liquidatore. Il concordato semplificato è un concordato per cessione dei beni: il piano prevede la liquidazione del patrimonio della società e la distribuzione del ricavato ai creditori, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. L’art. 25-septies CCII disciplina il liquidatore e le modalità della liquidazione; l’art. 25-sexies c. 8 richiama, in quanto compatibile, l’art. 118 sull’esecuzione del concordato.

Per i soci la fase di esecuzione è quella in cui la liberazione si consolida. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha descritto l’effetto del concordato omologato come remissorio-liberatorio: Cass. civ., Sez. I, n. 3957 del 18 marzo 2003 ha affermato che, una volta soddisfatti i creditori nella percentuale concordata, il debitore è liberato dal residuo, anche se la percentuale riconosciuta ai chirografari è minima, a differenza di quanto accade nel fallimento, dove il debitore resta esposto alle azioni dei creditori insoddisfatti. E Cass. 11343/2001 ha legato espressamente al pagamento della percentuale concordataria l’effetto liberatorio per i soci.

La norma

Art. 117 CCII (efficacia del concordato verso creditori e soci), art. 118 CCII (esecuzione), entrambi richiamati dall’art. 25-sexies c. 8; art. 25-septies CCII (liquidatore). Per la garanzia ipotecaria prestata dal socio, l’art. 2878, n. 3, c.c., richiamato dalle Sezioni Unite nel 2015, collega l’estinzione dell’ipoteca all’estinzione dell’obbligazione garantita.

I termini che si attivano

Il piano di liquidazione fissa i tempi delle vendite e dei riparti. Non ci sono termini legali uniformi: contano quelli scritti nel piano omologato. Il termine finale di adempimento previsto dal piano è la data da cui dipende la stabilità della liberazione dei soci, perché un inadempimento grave apre la strada alla risoluzione (tappa successiva).

Cosa possono fare i soci ora

  • Controllare l’avanzamento dei riparti e la corrispondenza tra pagamenti e percentuali promesse.
  • Al pagamento della percentuale, ottenere dai creditori garantiti il consenso alla cancellazione delle ipoteche e la liberazione dalle fideiussioni nei limiti del concordato. Il caso deciso dalle Sezioni Unite nel 2015 nasceva proprio dal rifiuto della banca di prestare il consenso alla cancellazione dell’ipoteca dopo un concordato integralmente eseguito.
  • Difendersi dalle azioni esecutive individuali sul patrimonio personale per debiti sociali anteriori, opponendo l’efficacia del concordato.
  • Tenere separata la gestione dei debiti personali, che continuano a seguire le regole ordinarie.

L’errore tipico di questa fase

Disinteressarsi della liquidazione «perché ormai ci pensa il liquidatore». Il socio è il primo interessato al buon esito: se il piano non viene adempiuto, è il suo patrimonio a tornare esposto.

Quanto dura realmente

Dipende dalla natura dei beni. La vendita di un immobile o di un’azienda può richiedere molto tempo; la riscossione di crediti verso clienti, ancora di più. Nelle fonti consultate non abbiamo trovato dati statistici affidabili sulla durata media dell’esecuzione dei concordati semplificati.

In ogni momento dell’esecuzione: frode, risoluzione e il ritorno della responsabilità

Cosa succede

L’art. 25-sexies c. 8 richiama, in quanto compatibili, anche l’art. 106 (atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura) e l’art. 119 (risoluzione del concordato). Ai fini dell’art. 106, il decreto del comma 4 (quello che fissa l’udienza) equivale all’ammissione al concordato.

A questo punto la procedura può prendere una piega diversa. Se emergono atti di frode, o se il concordato non viene adempiuto, il castello costruito con l’omologazione può crollare. Per i soci le conseguenze sono due.

  1. Se il concordato viene risolto, viene meno l’effetto obbligatorio verso i creditori e, con esso, l’efficacia verso i soci prevista dall’art. 117 c. 2: i creditori sociali tornano a poter pretendere l’intero, detratto quanto già ricevuto.
  2. Se la società viene poi assoggettata a liquidazione giudiziale, i soci illimitatamente responsabili di una snc sono esposti all’estensione della procedura al loro patrimonio personale secondo le regole che il Codice dedica alle società con soci illimitatamente responsabili. Il testo specifico di questa disciplina non è stato riesaminato per questa guida e va verificato sul caso concreto.

Il caso dei debiti personali inseriti nel piano

È esattamente in questa fase che il Tribunale di Como, con il decreto del 3 marzo 2015, ha revocato un concordato preventivo (allora sotto la legge fallimentare) nel quale erano stati inseriti i debiti personali del socio accomandatario: il tribunale ha ritenuto che l’efficacia del concordato verso i soci riguardi solo le obbligazioni sociali e che l’estensione al socio della procedura sia prevista solo per il fallimento. Oggi il richiamo all’art. 106 CCII rende lo stesso rischio attuale anche nel concordato semplificato.

I termini che si attivano

Il termine e le modalità della risoluzione sono regolati dall’art. 119 CCII, richiamato dal comma 8; il suo testo non è stato riesaminato in questa sede e il termine va verificato con precisione sul caso concreto. Per i soci è decisivo sapere che fino alla scadenza di quel termine la liberazione resta reversibile.

Cosa possono fare i soci ora

  • Prevenire l’inadempimento: se la liquidazione rende meno del previsto, valutare per tempo apporti integrativi.
  • Evitare qualsiasi atto che possa essere letto come frode ai creditori della società.
  • Se la risoluzione è chiesta, partecipare al giudizio per contestarne i presupposti, ad esempio quando l’inadempimento è di scarsa importanza.
  • Se il rischio di liquidazione giudiziale della società diventa concreto, valutare subito la propria posizione personale, anche con gli strumenti del sovraindebitamento per le persone fisiche, ove ne ricorrano i presupposti.

L’errore tipico di questa fase

Credere che l’omologa abbia «chiuso il conto» per sempre. La liberazione dei soci è legata alla sorte del concordato: se il concordato cade, cade anche la liberazione.

Quanto dura realmente

Il rischio dura per tutta l’esecuzione e fino alla scadenza del termine previsto per la risoluzione. È il motivo per cui la qualità del piano, e la prudenza nelle stime di realizzo, sono la prima difesa dei soci.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Utilizzano la stessa snc e gli stessi numeri; cambia solo il comportamento dei soci alle finestre giuste.

Dati di partenza (comuni alle due ipotesi). Snc con due soci, A e B. Debiti sociali anteriori: 412.700 €, di cui 96.300 € verso una banca con fideiussione «a prima richiesta» del socio A e 138.900 € verso un’altra banca con ipoteca su un appartamento personale del socio B stimato 121.500 €; il resto sono fornitori e altri chirografari. Attivo della società da liquidare: 147.800 €. Il socio A ha anche un debito personale di 23.650 € per un prestito estraneo all’impresa. Relazione finale dell’esperto comunicata il 3 marzo 2026.

Calendario 1: i soci agiscono alle finestre giuste

Data Evento Effetto per i soci
3 marzo 2026 Comunicazione della relazione finale Inventario separato di debiti sociali, garanzie e debiti personali
24 aprile 2026 Deposito della proposta (52° giorno) Nessun patto contrario; trattamento del credito garantito da ipoteca su bene del socio B come ipotecario fino a 121.500 €; il debito personale di A (23.650 €) resta fuori dal piano
27 aprile 2026 Pubblicazione nel registro delle imprese Si fissano i creditori anteriori
12 maggio 2026 Integrazioni nel termine di 15 giorni concesso dal tribunale Il socio B apporta l’appartamento, il cui ricavo è destinato prima al creditore ipotecario
luglio 2026 Parere dell’ausiliario —
settembre 2026 Udienza (oltre 45 giorni dopo il termine del parere) La banca garantita da A si oppone; i soci difendono la compatibilità dell’art. 117
ottobre 2026 Decreto di omologazione Effetto verso i soci per i debiti sociali anteriori
2027-2028 Esecuzione dei riparti Liberazione consolidata con il pagamento delle percentuali

Il calcolo, in estrema sintesi: l’attivo complessivo disponibile diventa 147.800 € + 121.500 € = 269.300 €. Il creditore ipotecario sul bene di B riceve 121.500 € dal ricavato dell’appartamento; per il residuo del suo credito (138.900 − 121.500 = 17.400 €) concorre come chirografario. Gli altri 147.800 € vanno distribuiti, dopo eventuali prededuzioni e privilegi, tra i chirografari, che comprendono i 96.300 € della banca garantita da A e il residuo di 17.400 €. Alla fine dell’esecuzione, i soci non devono più nulla ai creditori sociali anteriori per la parte falcidiata; la fideiussione di A segue il concordato, secondo l’impostazione del Tribunale di Padova; l’ipoteca su B si estingue con l’estinzione del debito; il debito personale di A (23.650 €) resta da gestire separatamente.

Calendario 2: i soci lasciano correre

Data Evento Effetto per i soci
3 marzo 2026 Comunicazione della relazione finale Nessuna analisi separata
15 maggio 2026 Prima bozza di proposta (73° giorno) Il termine di 60 giorni è scaduto all’inizio di maggio: niente concordato semplificato
giugno 2026 Un creditore deposita domanda di liquidazione giudiziale La società non ha più la via semplificata
autunno 2026 Apertura della liquidazione giudiziale Esposizione dei soci all’estensione della procedura al patrimonio personale

Variante del calendario 2: la proposta viene depositata in tempo, ma include il debito personale di A (23.650 €) «per chiudere tutto» e tratta la banca garantita da ipoteca su B come semplice chirografaria. Il tribunale, chiamato a un controllo di legalità sostanziale (Cass. 31641/2025), può rilevare entrambi i vizi; se emergono dopo, il richiamo agli artt. 106 e 119 rende possibile la caduta del concordato. In entrambi i casi la liberazione dei soci non si produce o non si consolida.

La differenza fra i due calendari non dipende da un evento esterno: dipende da due date (il 60° giorno e il termine per le integrazioni) e da una scelta di perimetro (debiti sociali dentro, debiti personali fuori).

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un altro rimedio

Il concordato semplificato non è l’unica strada. Il calendario dei soci cambia a seconda dello strumento scelto o subito.

Binario 1: concordato preventivo ordinario

Nel concordato preventivo l’art. 117 si applica direttamente, senza il filtro della compatibilità, e c’è il voto dei creditori. Per i soci l’effetto è lo stesso (efficacia per i debiti sociali, salvo patto contrario), ma la procedura è più lunga, prevede il commissario giudiziale e richiede l’approvazione dei creditori. Il vantaggio per i soci è che non c’è il dubbio sulla compatibilità; lo svantaggio è che serve un consenso che, dopo una composizione negoziata fallita, spesso non c’è.

Binario 2: liquidazione giudiziale della società

Se il concordato semplificato non viene depositato in tempo, viene dichiarato inammissibile, non viene omologato o viene risolto, la società può essere assoggettata a liquidazione giudiziale. Per i soci di una snc questa è la prospettiva più pesante: la procedura può estendersi al patrimonio personale, con la logica che la Cassazione richiamava già sotto la legge fallimentare (Cass. 7273/2010, a proposito dell’art. 147 l.fall.). Il ragionamento delle Sezioni Unite del 2015 nasce proprio dal confronto con questo scenario: nel fallimento il creditore garantito dal socio si insinua nel passivo del socio come ipotecario.

Binario 3: strumenti per i debiti personali dei soci

I debiti personali dei soci non entrano nel concordato della società. Per la persona fisica che non è (o non è più) imprenditore commerciale assoggettabile a liquidazione giudiziale, il Codice prevede gli strumenti del sovraindebitamento. È qui che la competenza del Gestore della crisi trova applicazione: la procedura della società e quella della persona viaggiano su binari separati, ma vanno coordinate.

Binario 4: trattativa individuale con il creditore garantito

Nulla impedisce, accanto al concordato, accordi individuali con la banca garantita dal socio. Ma un accordo che riconosca al creditore più di quanto previsto dal concordato, a carico della società, rischia di alterare la parità di trattamento: va valutato con attenzione e, se coinvolge solo il patrimonio personale del socio, va strutturato in modo trasparente.

Binario Effetto sui debiti sociali per i soci Tempi Rischio principale
Concordato semplificato Efficacia ex art. 117 c. 2 (compatibilità affermata da Trib. Padova 2026) Compressi Contestazione della compatibilità; risoluzione
Concordato preventivo Efficacia ex art. 117 c. 2 Più lunghi Mancato raggiungimento delle maggioranze
Liquidazione giudiziale Nessuna liberazione automatica; esposizione del patrimonio personale Lunghi Estensione della procedura ai soci
Strumenti di sovraindebitamento Riguardano i debiti della persona Variabili Presupposti soggettivi da verificare

Le 5 finestre critiche

  1. Il giorno della comunicazione della relazione finale dell’esperto. È il momento in cui separare debiti sociali, garanzie dei soci e debiti personali. Senza questa separazione, ogni scelta successiva è viziata.
  2. Il sessantesimo giorno. Dopo, il concordato semplificato non è più disponibile. Il termine non si sospende in agosto.
  3. Il termine per le integrazioni, non superiore a quindici giorni. È l’occasione per correggere il perimetro della proposta e il trattamento dei creditori garantiti dai soci, prima che il controllo di legalità sostanziale si trasformi in un decreto negativo.
  4. I dieci giorni prima dell’udienza. Scade il termine per le opposizioni: i soci conoscono gli argomenti dei creditori e devono essere pronti a sostenere l’efficacia dell’art. 117 nei loro confronti.
  5. Il termine finale di adempimento del piano. Fino a quando il concordato non è eseguito e il rischio di risoluzione non è superato, la liberazione dei soci non è definitiva.

Le domande sul tempo

Se la proposta è già stata depositata senza un patto contrario, i soci sono liberati automaticamente?

Sì, ma solo per i debiti sociali anteriori alla pubblicazione e solo dall’omologazione, con effetto che si consolida con l’esecuzione. Il patto contrario deve risultare dalla proposta; se manca, opera la regola dell’art. 117 c. 2, richiamato dall’art. 25-sexies c. 8.

Sono passati più di sessanta giorni dalla relazione finale: si può ancora chiedere il concordato semplificato?

Secondo il testo dell’art. 25-sexies c. 1 che abbiamo consultato, no: il termine è di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Restano gli altri strumenti del Codice.

Il giorno dopo l’omologazione, la banca può escutere la fideiussione del socio per l’intero?

Il decreto è immediatamente esecutivo e, secondo il Tribunale di Padova (n. 1027/2026), il socio fideiussore beneficia dell’effetto del concordato anche se la garanzia è «a prima richiesta». La banca può contestare questa impostazione, che non ha ancora l’avallo specifico della Cassazione per il concordato semplificato: il socio deve essere pronto a opporre l’efficacia del concordato.

Quanto tempo deve passare perché l’ipoteca sulla casa del socio venga cancellata?

Secondo le Sezioni Unite (n. 3022/2015, sulla legge fallimentare), il creditore va trattato come ipotecario nei limiti del valore del bene, e l’estinzione del debito per effetto del concordato estingue l’ipoteca. In concreto la cancellazione segue l’esecuzione del concordato nei confronti di quel creditore.

I creditori personali del socio possono agire durante la procedura della società?

Sì. Il concordato della società riguarda i debiti sociali; i creditori personali del socio non sono vincolati (Cass. 7273/2010) e possono agire sul patrimonio personale con gli strumenti ordinari.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Le decisioni rese sulla legge fallimentare sono indicate come tali: sono utilizzabili perché l’art. 117 CCII riproduce l’art. 184 l.fall.

Tappa 2 — Il perimetro della proposta

  • Cass. civ., Sez. I, n. 11343 del 30 agosto 2001 (legge fallimentare). Principio: il pagamento della percentuale concordataria libera anche i soci illimitatamente responsabili, ma solo per i debiti sociali, senza estendere la procedura al loro patrimonio personale. Rilevanza: fissa il perimetro della liberazione e spiega perché gli atti del socio non sono soggetti ai limiti propri della società in concordato.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 7273 del 26 marzo 2010 (legge fallimentare). Principio: l’efficacia del concordato della società verso i soci riguarda soltanto i debiti sociali; per i creditori personali dei soci non vale la data di ammissione della società al concordato. Rilevanza: esclude che la proposta della snc possa servire a regolare i debiti personali dei soci.
  • Trib. Como, decreto del 3 marzo 2015 (legge fallimentare; commento su ecnews.it). Principio: inserire nella proposta di concordato della società i debiti personali del socio accomandatario, o quelli assunti come socio di un’altra società, per ottenerne la liberazione è causa di revoca. Rilevanza: mostra la conseguenza concreta dell’errore di perimetro, oggi da leggere alla luce del richiamo all’art. 106 CCII.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 2706 del 4 febbraio 2009 (legge fallimentare). Principio: i crediti dei soci per finanziamenti postergati ex art. 2467 c.c. non possono essere collocati in classe con gli altri chirografari, per difetto di omogeneità degli interessi. Rilevanza: richiama l’attenzione sul trattamento del socio che è anche creditore della società.

Tappa 3 — I creditori anteriori

  • Cass. civ., Sez. Un., n. 9201 del 6 settembre 1990 (legge fallimentare). Principio: i crediti per imposte maturate prima dell’apertura del concordato sono anteriori alla procedura anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo, e vanno fatti valere nel concorso. Rilevanza: conferma che la nozione di creditore anteriore guarda al momento in cui il credito nasce.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Principio: per la competenza sul concordato semplificato è irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: individua il tribunale davanti al quale si gioca la partita dei soci.

Tappa 4 — Il controllo di ammissibilità

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: il controllo di ammissibilità sul concordato semplificato si estende alla legalità sostanziale. Rilevanza: una proposta che usa il concordato della società per liberare i soci da debiti estranei all’impresa può essere fermata già qui.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: il vaglio di ammissibilità verifica le condizioni di accesso in rapporto alla documentazione richiesta, non la sola ritualità formale. Rilevanza: impone una documentazione completa anche sulle garanzie prestate dai soci.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Principio: non è ricorribile per cassazione il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, perché non decisorio. Rilevanza: l’inammissibilità confermata in appello chiude la via semplificata e lascia i soci esposti.

Tappe 5 e 6 — Opposizioni e omologazione

  • Trib. Padova, Sez. I, sent. n. 1027 del 12 giugno 2026 (commento su dirittobancario.it del 4 settembre 2026). Principio: l’art. 117 CCII è compatibile con il concordato semplificato, perché la valutazione del tribunale sostituisce il voto; il socio illimitatamente responsabile che ha prestato fideiussione, anche «a prima richiesta», non è un terzo garante e beneficia degli effetti dell’omologazione. Rilevanza: è la pronuncia che risponde più direttamente alla domanda del titolo.
  • Cass. civ., Sez. Un., n. 3022 del 16 febbraio 2015 (legge fallimentare anteriore al D.Lgs. 5/2006). Principio: l’ipoteca prestata dal socio illimitatamente responsabile per un debito sociale garantisce un’obbligazione propria; il credito va riconosciuto nel concordato come ipotecario e soddisfatto integralmente nei limiti del valore del bene; l’estinzione del debito per effetto del concordato estingue l’ipoteca. Rilevanza: indica come trattare nella proposta i creditori garantiti dai beni dei soci.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 3163 del 12 febbraio 2014 (legge fallimentare). Principio: ricostruisce l’orientamento secondo cui l’efficacia del concordato verso i soci opera anche quando il socio abbia prestato garanzia per i debiti sociali, segnala il contrasto sulle garanzie reali e rimette la questione alle Sezioni Unite. Rilevanza: spiega da dove nasce la decisione del 2015.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 624 (gennaio 2026). Principio: l’utilità da assicurare a ciascun creditore non può consistere nella sola rapida soluzione della crisi. Rilevanza: un apporto dei soci può fornire l’utilità concreta che rende omologabile la proposta.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 12545 del 22 settembre 2000 (legge fallimentare). Principio: l’omologazione fissa la riduzione dei crediti, ma non fa stato sull’esistenza, l’entità e il grado dei crediti. Rilevanza: anche dopo l’omologa i soci possono trovarsi a discutere di privilegi e importi.

Tappa 7 — Le impugnazioni

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione del concordato semplificato. Rilevanza: definisce chi sta in giudizio quando si discute della tenuta del decreto da cui dipende la liberazione dei soci.

Tappa 8 — L’esecuzione

  • Cass. civ., Sez. I, n. 3957 del 18 marzo 2003 (legge fallimentare). Principio: il concordato omologato ha efficacia remissorio-liberatoria: soddisfatti i creditori nella percentuale concordata, il debitore è liberato dal residuo, anche se la percentuale è minima. Rilevanza: spiega perché la liberazione dei soci si consolida con il pagamento della percentuale.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui la società e i soci si trovano. Se la relazione finale dell’esperto è appena arrivata, lavoriamo sul perimetro; se l’omologazione è già intervenuta, lavoriamo sulla difesa della liberazione.

  1. Analizziamo la relazione finale dell’esperto e calcoliamo il termine di sessanta giorni, verificando che la dichiarazione dell’esperto contenga i presupposti richiesti dall’art. 25-sexies c. 1.
  2. Redigiamo l’inventario separato dei debiti sociali, delle garanzie prestate dai soci e dei debiti personali, documento per documento, perché è la base di ogni scelta successiva.
  3. Esaminiamo ogni fideiussione e ogni ipoteca prestata dai soci, con le clausole «a prima richiesta» o di rinuncia alle eccezioni, per stabilire come la proposta deve trattare i relativi creditori alla luce di Cass. SU 3022/2015 e di Trib. Padova 1027/2026.
  4. Valutiamo con la società l’opportunità di un patto contrario o di un apporto dei soci, misurandone l’effetto sull’utilità per i creditori richiesta dall’art. 25-sexies c. 5.
  5. Predisponiamo la proposta e il piano di liquidazione insieme ai commercialisti dello staff, curando che i debiti personali dei soci restino fuori dal perimetro.
  6. Gestiamo il termine di integrazione non superiore a quindici giorni, intervenendo sui rilievi del tribunale e dell’ausiliario.
  7. Difendiamo società e soci nelle opposizioni, sostenendo la compatibilità dell’art. 117 con il concordato semplificato e la natura di debito proprio della garanzia del socio.
  8. Seguiamo reclamo e ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva dall’udienza di omologazione fino all’ultimo grado.
  9. Opponiamo l’efficacia del concordato alle azioni individuali dei creditori sociali contro il patrimonio personale dei soci e curiamo la cancellazione delle ipoteche estinte.
  10. Affrontiamo separatamente i debiti personali dei soci con trattative o, se ne ricorrono i presupposti, con gli strumenti del sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare in questa materia: il concordato semplificato nasce dalla relazione finale dell’esperto, e conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto permette di leggere quella relazione per ciò che vale nella fase successiva. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, in una materia in cui le questioni sui soci arrivano spesso all’ultimo grado. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere insieme il piano di liquidazione della società, la valutazione dei beni dei soci e la posizione bancaria delle garanzie.

Chiusura

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Per i soci di una snc il calendario del concordato semplificato contiene tutto: il sessantesimo giorno per depositare, i quindici giorni per correggere, i dieci giorni prima dell’udienza per difendersi, i trenta giorni per impugnare, e infine il lungo periodo dell’esecuzione, durante il quale la liberazione si consolida o si perde.

La risposta alla domanda del titolo, dunque, è sì: salvo patto contrario, il concordato semplificato omologato della snc ha efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili, ma solo per i debiti sociali anteriori, con un trattamento specifico per i crediti garantiti da ipoteca sui beni dei soci e con una stabilità che dipende dall’esecuzione del piano. La compatibilità dell’art. 117 con il procedimento senza voto è stata affermata da un tribunale di merito nel 2026; la Cassazione non si è ancora pronunciata su questo punto specifico.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio fra le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata da cui il concordato semplificato discende, che l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) conosce dall’interno, e i debiti personali dei soci, che il Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso l’OCC affronta con gli strumenti dedicati alle persone fisiche.

📩 Prima che scada il prossimo termine del tuo calendario, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: troverai indirizzi e numeri utili alla fine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata