Cosa Succede Ai Debiti Per IMU E TARI Nel Concordato Liquidatorio?

Quando un’impresa che possiede capannoni, negozi o terreni decide di chiudere con un concordato preventivo liquidatorio, tra i creditori che siedono al tavolo c’è quasi sempre un soggetto che l’imprenditore sottovaluta: il Comune, titolare dei crediti per IMU e TARI non versati. È un creditore che non tratta come una banca e non ragiona come un fornitore, perché i suoi crediti sono tributi, hanno un privilegio e, fino all’estate del 2026, erano sostanzialmente fuori dalla transazione fiscale. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: e nel concordato liquidatorio le mosse del Comune sono prevedibili, scritte nel Codice della crisi e nel codice civile, limitate da precise pronunce della Cassazione.

La risposta breve alla domanda del titolo è questa. I debiti per IMU e TARI sorti prima della domanda entrano nel concorso come crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili (art. 2752, quarto comma, c.c.), di grado inferiore a quello dello Stato; possono essere pagati anche in parte, se il patrimonio mobiliare non basta a coprirli e un professionista indipendente lo attesta (art. 84, comma 5, CCII); la parte non coperta diventa chirografaria e partecipa alla percentuale minima del 20% che il concordato liquidatorio deve garantire (art. 84, comma 4). Le sanzioni non seguono il privilegio. Le IMU e TARI che maturano dopo il deposito della domanda seguono invece la logica della prededuzione (art. 6 CCII). E dal 12 agosto 2026, con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, anche IMU e TARI possono essere oggetto di transazione fiscale nel concordato, con la possibilità per il tribunale di superare il voto negativo del Comune a determinate condizioni.

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Lo Studio Monardo segue questo terreno perché è il punto in cui crisi d’impresa e fiscalità locale si incontrano: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè formato proprio a gestire il dialogo tra impresa in crisi e creditori pubblici, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che legge gli avvisi di accertamento IMU e TARI con gli occhi del tributarista. Quando il debitore non è un’impresa soggetta al concordato ma un piccolo imprenditore o un professionista, entra in gioco l’altra sua abilitazione, quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012).

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Chi hai di fronte: il Comune e chi riscuote per lui

Per capire cosa succede ai debiti per IMU e TARI bisogna prima capire chi li vanta e come ragiona. Il titolare del credito è il Comune, ma chi materialmente gestisce la pratica può essere un soggetto diverso: l’ufficio tributi interno, un concessionario privato della riscossione, oppure l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a cui gli enti locali possono affidare la riscossione dei propri tributi. Questa distinzione, come vedremo, ha avuto un peso concreto: un tribunale ha ritenuto che, quando a votare è l’Agente della riscossione, le regole sul superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria si applichino anche ai tributi locali che gestisce.

Dal suo punto di vista, conviene incassare tutto e subito, perché i tributi locali finanziano servizi correnti e il bilancio comunale non tollera buchi. Ma il Comune è anche un attore vincolato. Il funzionario che si trova davanti una proposta di concordato non è libero come il direttore di una banca: deve rendere conto alla Corte dei conti di ogni rinuncia a un credito tributario. Per anni questo ha prodotto un comportamento quasi automatico: voto contrario o nessun voto, perché nessuna norma autorizzava espressamente l’ente a “fare sconti” su IMU e TARI. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti lo hanno messo nero su bianco: la Sezione Toscana (deliberazione n. 40/2021/PAR) ha ritenuto che i tributi locali entrassero nella transazione fiscale solo se affidati alle Agenzie fiscali; la Sezione Lombardia (deliberazione n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024) ha escluso che, nella composizione negoziata, il Comune potesse aderire a un accordo transattivo su tributi auto-amministrati, pur definendo “illogico” un sistema che proteggeva di più crediti con privilegio di grado inferiore.

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di stare dentro il concorso. Una volta depositata la domanda di concordato, il Comune è un creditore come gli altri: il suo privilegio vale solo sui beni che la legge indica e solo per le voci che la legge copre; il suo voto pesa in proporzione al credito; il tribunale può omologare anche contro di lui se le maggioranze ci sono o se la legge consente di superarne il dissenso.

Nel concordato liquidatorio la posizione del Comune ha poi una particolarità. Il piano non promette la prosecuzione dell’attività: promette la vendita dei beni e la distribuzione del ricavato. Il Comune sa quindi che gli immobili su cui si calcola l’IMU verranno venduti, che i locali su cui si applica la TARI verranno liberati, e che dopo la liquidazione non ci sarà più un contribuente da cui riscuotere. Questo lo rende un creditore che ragiona sul confronto secco: quanto incasso con il concordato, quanto incasserei con la liquidazione giudiziale. È lo stesso confronto su cui si regge tutta la procedura (art. 84, comma 1, CCII: il concordato deve soddisfare i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale).

Un’ultima nota sulla disciplina applicabile. Il Codice della crisi si applica alle domande depositate dal 15 luglio 2022; le procedure di concordato aperte prima restano regolate dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942), con regole in parte diverse sul liquidatorio. Il testo dell’art. 84 CCII che citiamo è quello in vigore dal 28 settembre 2024, dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. La transazione fiscale sui tributi locali è invece entrata in vigore il 12 agosto 2026.

Prima mossa: accertare e riscuotere prima che la domanda arrivi in tribunale

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è trasformare l’arretrato in un titolo esecutivo e aggredire il patrimonio prima che la crisi diventi procedura. Per IMU e TARI il Comune notifica avvisi di accertamento che, decorso il termine per pagare o impugnare, diventano esecutivi; poi procede direttamente o tramite il soggetto incaricato della riscossione: pignoramenti presso terzi sui conti e sui crediti verso clienti, pignoramenti immobiliari, iscrizioni di ipoteca e fermi. Per un’impresa che vive di immobili, il pignoramento immobiliare promosso per qualche decina di migliaia di euro di IMU è la mossa che scompagina il piano: un bene che il concordato voleva vendere al miglior prezzo finisce all’asta.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Al Comune conviene muoversi prima perché sa che, dopo il deposito della domanda di concordato, il suo spazio di manovra individuale si chiude. Un pignoramento eseguito per tempo dà un vantaggio pratico; un’ipoteca iscritta per tempo può migliorare la sua collocazione. Preferisce invece non muoversi quando il credito è piccolo rispetto ai costi della riscossione coattiva, oppure quando ha già percepito che il debitore sta preparando un percorso di regolazione della crisi e che un’azione esecutiva servirebbe solo ad accelerare un’insolvenza dalla quale incasserebbe meno.

I suoi limiti

Il primo limite è temporale e processuale: l’accertamento deve essere notificato nei termini di decadenza previsti dalla disciplina dei tributi locali e la riscossione deve rispettare la sequenza degli atti. Un avviso di accertamento non impugnato diventa definitivo, ma un avviso mai notificato correttamente non produce effetti: per questo, prima di qualunque proposta, gli atti del Comune vanno letti uno per uno.

Il secondo limite è il concorso. Con la domanda di concordato il debitore può ottenere le misure protettive che impediscono ai creditori, Comune compreso, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. L’ente che aveva avviato un pignoramento immobiliare per IMU se lo vede bloccare, e non può più contare sulla vendita forzata come strumento di pressione.

Il terzo limite riguarda le garanzie acquisite a ridosso della domanda: il Codice della crisi contiene regole specifiche sull’inefficacia di alcune prelazioni ottenute nel periodo immediatamente anteriore alla pubblicazione della domanda di concordato. Se il Comune o il suo riscossore hanno iscritto ipoteca negli ultimi mesi, la data dell’iscrizione va confrontata con quella della domanda: è una verifica da fare sempre, prima di accettare che un credito venga classificato come ipotecario.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: la tempistica della domanda è la prima arma del debitore. Chi sa di avere arretrati IMU e TARI importanti, avvisi già notificati e un patrimonio immobiliare da liquidare non deve aspettare il pignoramento per depositare: deve preparare il piano mentre il Comune è ancora nella fase dell’accertamento. La contromossa chiave è depositare la domanda di concordato con richiesta di misure protettive prima che il Comune trasformi il suo credito in un vincolo sul bene da vendere.

In parallelo, gli avvisi ancora impugnabili vanno valutati: un accertamento IMU su un’area edificabile valutata male, una TARI calcolata su superfici non tassabili o su locali inutilizzati, sanzioni applicate in modo errato. Ridurre il credito nella sua consistenza, prima ancora di discutere della sua falcidia, significa ridurre la base su cui il Comune voterà. E l’impugnazione mantiene il credito contestato, il che incide anche sulla sua ammissione al voto e sugli accantonamenti del piano.

Le pronunce che ti proteggono

In questa fase le pronunce più utili non sono quelle sul concordato, ma quelle che definiscono cosa il Comune può pretendere come credito privilegiato, perché è da lì che dipende quanto pesa la sua minaccia esecutiva. Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 11930 del 17 maggio 2010) hanno chiarito che il privilegio dell’art. 2752 c.c. copre l’ICI, antenata dell’IMU, anche se non era prevista nel testo unico per la finanza locale del 1931: il riferimento alla “legge per la finanza locale” va letto in senso ampio. Ma la stessa Cassazione ha tracciato un confine netto sulle sanzioni (Cass. ord. n. 33729, dicembre 2024): il privilegio non le copre, perché è una norma eccezionale che non si estende per analogia.

Seconda mossa: chiedere tutto in privilegio, sanzioni e accessori compresi

La mossa

Depositata la domanda, il Comune (o il suo riscossore) comunica il proprio credito al commissario giudiziale e lo fa nel modo per lui più conveniente: tutto in privilegio. IMU di più annualità, TARI arretrata, sanzioni per omesso o tardivo versamento, interessi, spese di notifica e di riscossione, tutto indicato come credito privilegiato ex art. 2752 c.c. È una mossa razionale: più alta è la quota privilegiata, maggiore è la parte che il piano dovrà pagare per intero o comunque prima dei chirografari, e maggiore è il peso del Comune nella valutazione di convenienza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il privilegio è la principale leva del Comune. Nel concordato liquidatorio il ricavato della vendita dei beni si distribuisce secondo le cause di prelazione, e un credito privilegiato capiente viene pagato prima dei chirografari. Il Comune lo sa e cerca di massimizzare la propria fetta. Rinuncia a questa impostazione solo quando i conti mostrano che, comunque, il patrimonio mobiliare su cui grava il suo privilegio è già interamente assorbito da crediti di grado superiore: in quel caso la differenza tra privilegio e chirografo è puramente teorica.

I suoi limiti

Il privilegio dei tributi locali è un privilegio generale sui beni mobili, non sugli immobili. L’art. 2752, quarto comma, c.c. attribuisce ai Comuni lo stesso privilegio previsto per lo Stato per i tributi della finanza locale, ma con grado subordinato a quello dello Stato. La nota alla norma riportata dalle raccolte (frutto dell’interpretazione autentica dell’art. 13, comma 13, D.L. 201/2011, richiamata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 101/2022) precisa che il rinvio alla “legge per la finanza locale” comprende tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi delle Regioni e degli enti locali. Ne discendono tre conseguenze pratiche.

La prima: IMU e TARI sono crediti privilegiati, ma si soddisfano sul valore dei beni mobili del debitore (macchinari, scorte, crediti verso clienti, liquidità), non sul ricavato della vendita del capannone su cui l’IMU è calcolata. Molti imprenditori lo ignorano e pensano che il Comune abbia un diritto sull’immobile: non è così, salvo che abbia iscritto ipoteca.

La seconda: il grado è basso. Prima del Comune vengono, tra gli altri, i privilegi dello Stato per le imposte erariali. Nel concordato di un’impresa con debiti IVA o IRES rilevanti, il patrimonio mobiliare può esaurirsi prima di arrivare ai tributi locali.

La terza: le sanzioni non sono privilegiate. La Cassazione (ord. n. 33729, dicembre 2024) ha escluso che il privilegio dei tributi locali si estenda alle sanzioni per mancato o irregolare versamento: la norma è eccezionale, quindi non applicabile oltre i casi che indica. Le sanzioni IMU e TARI vanno quindi collocate in chirografo.

C’è poi un limite di natura: il privilegio spetta ai tributi. La Cassazione (sent. n. 5297 del 5 marzo 2009) ha esaminato la TIA, il prelievo sui rifiuti che ha preceduto la TARI, valutandone la collocazione proprio in base alla natura del prelievo. Oggi la TARI è un tributo comunale, ma quando un Comune applica una forma di prelievo sui rifiuti di natura corrispettiva gestita dal soggetto che effettua il servizio, la natura tributaria va verificata in concreto, perché da essa dipende il privilegio.

La tua contromossa

La contromossa chiave è scomporre il credito del Comune voce per voce prima che il commissario giudiziale lo recepisca in blocco: imposta (privilegiata), sanzioni (chirografarie), interessi (da verificare in base alla disciplina che li regola), spese. Poi va fatta la verifica di capienza: si calcola quanto vale il patrimonio mobiliare, si sottraggono i crediti che vengono prima del Comune, e si vede se resta qualcosa per IMU e TARI.

Se non resta nulla o resta poco, entra in gioco l’art. 84, comma 5, CCII: i creditori privilegiati possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali, come attestato dal professionista indipendente. La parte di credito che non trova capienza viene trattata come chirografaria. È la cosiddetta degradazione per incapienza, ed è il modo in cui, già prima della riforma del 2026, IMU e TARI potevano essere pagate in percentuale nel concordato.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alle Sezioni Unite del 2010 e all’ordinanza del 2024 sulle sanzioni, servono le pronunce che delimitano l’estensione del privilegio. La Corte costituzionale (sent. n. 101 del 21 aprile 2022) ha ribadito che il giudice non può creare nuove cause di prelazione: estendere un privilegio a crediti che la legge non indica è una scelta riservata al legislatore. È un argomento che vale in due direzioni: protegge il Comune quando il suo tributo rientra nella nozione ampia di finanza locale, ma impedisce di attribuire il privilegio a voci (sanzioni, crediti di rivalsa, corrispettivi) che non vi rientrano. La Cassazione ha poi confermato, con una serie di ordinanze della Prima Sezione sulla tassa automobilistica regionale (tra cui Cass. ord. n. 33286 del 19 dicembre 2024 e Cass. ord. n. 33061 del 18 dicembre 2025, rese in fallimenti), che la formula “legge per la finanza locale” va letta estensivamente e copre i tributi degli enti territoriali: per IMU e TARI questo significa che il privilegio, sull’imposta, c’è.

Terza mossa: pretendere in prededuzione IMU e TARI che maturano durante la procedura

La mossa

Il concordato liquidatorio non si chiude in un giorno. Tra il deposito della domanda e la vendita dell’ultimo immobile possono passare mesi o anni. In questo periodo il debitore resta proprietario dei beni (la vendita è proprio ciò che il piano deve realizzare) e quindi resta soggetto passivo dell’IMU; se occupa ancora locali, continua a produrre il presupposto della TARI. Il Comune lo sa e, per questi periodi, non si accontenta della percentuale concordataria: chiede il pagamento pieno, sostenendo che si tratta di crediti sorti durante la procedura.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista è la mossa più forte di tutta la partita. I crediti prededucibili si pagano prima di tutti gli altri e per intero, e non sono soggetti alla falcidia del piano. Per il Comune significa trasformare una parte del suo credito da “percentuale” a “integrale”. Rinuncia a questa pretesa solo quando la procedura è così rapida che l’IMU maturata dopo il deposito è irrilevante, o quando gli immobili vengono venduti subito.

I suoi limiti

La base normativa della pretesa è l’art. 6, comma 1, lett. d), CCII: sono prededucibili i crediti legalmente sorti dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’impresa (oltre a quelli sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata). Ma la norma pone tre paletti.

Primo paletto: conta il momento in cui il credito sorge, non quello in cui viene accertato. L’IMU degli anni anteriori al deposito, anche se accertata dopo, è un credito concorsuale e resta soggetta alle regole del concordato. Per l’anno a cavallo della domanda occorre ripartire l’imposta tra il periodo anteriore e quello successivo: è un calcolo che va fatto con precisione, perché il Comune tenderà a imputare tutto al periodo prededucibile.

Secondo paletto: la prededuzione opera in caso di apertura del concorso (art. 6, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). Il Comune non può quindi pretendere la prededuzione fuori da una procedura concorsuale; ma se il concordato viene aperto e poi, eventualmente, segue una liquidazione giudiziale, la prededuzione permane nelle procedure successive.

Terzo paletto: la prededuzione riguarda crediti sorti “per la gestione del patrimonio”. Che l’IMU su un immobile in attesa di vendita rientri in questa formula è l’orientamento più diffuso tra gli operatori, perché il tributo è un costo legato alla conservazione del bene da liquidare. Non abbiamo però trovato, in questa ricerca, una pronuncia di legittimità sul Codice della crisi che lo affermi espressamente per IMU e TARI nel concordato: è un punto su cui conviene impostare il piano in modo prudente, accantonando le somme.

La tua contromossa

La contromossa chiave è mettere nel piano, fin dall’inizio, una voce dedicata ai tributi locali in prededuzione, stimata con prudenza sulla durata realistica delle vendite. Il commissario giudiziale e il tribunale lo verificheranno, e un piano che dimentica l’IMU in corso di procedura si espone a una contestazione facile. In secondo luogo, la durata della liquidazione va compressa: ogni anno in più di immobili invenduti è un anno di IMU piena. Vendite rapide, eventualmente con offerte irrevocabili già acquisite al momento della domanda, riducono il costo prededucibile.

Per la TARI, la contromossa è ancora più semplice: liberare i locali non più necessari, chiudere le utenze, presentare per tempo le dichiarazioni di cessazione o di variazione. Una TARI calcolata su un capannone vuoto e inutilizzato, per il quale il debitore non ha mai comunicato la cessazione, è un costo che si poteva evitare.

Le pronunce che ti proteggono

Sul tema la giurisprudenza di legittimità che abbiamo letto riguarda la prededuzione in generale. La Cassazione (sent. n. 4 del 2 gennaio 2024) ha affermato che il riconoscimento della prededuzione richiede una valutazione ex ante della funzionalità della prestazione alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali: la massima riguarda i crediti dei professionisti, ma il criterio della funzionalità al patrimonio è lo stesso che si applica, con gli adattamenti del caso, ai costi di gestione dei beni in liquidazione.

Quarta mossa: votare no, oppure non votare affatto

La mossa

Arriva il momento del voto. Il Comune ha davanti una proposta che gli offre, per la parte chirografaria dei suoi crediti, una percentuale del 20, 25 o 30%. La mossa tradizionale dell’ente locale è il voto contrario o il silenzio. Fino al 2026 non era una scelta strategica: era una scelta difensiva del funzionario, che non aveva una norma che gli consentisse di aderire a una falcidia di tributi auto-amministrati senza esporsi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il voto contrario è a costo zero per il funzionario e, nei concordati in cui il credito del Comune è importante rispetto al totale, può bloccare la procedura. Il Comune preferisce non opporsi quando il credito è piccolo e il suo voto non sposta le maggioranze, o quando i numeri mostrano con evidenza che con la liquidazione giudiziale incasserebbe meno.

I suoi limiti

Qui le regole sono cambiate in profondità, e conviene distinguere tre livelli.

Il primo livello è il meccanismo di voto del concordato liquidatorio. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 109, comma 1, CCII). Nel liquidatorio non vale la regola dell’unanimità delle classi prevista per il concordato in continuità. Questo significa che il voto del Comune pesa per quanto vale il suo credito, e in molti concordati liquidatori non è determinante.

Il secondo livello è il regime anteriore al 12 agosto 2026. Secondo la ricostruzione di ecnews (F. Giommoni, 18 settembre 2025 e 16 settembre 2026), nel Codice della crisi i tributi locali erano già falcidiabili nel concordato preventivo, ma senza la possibilità di superare il dissenso dell’ente con il meccanismo della transazione fiscale: se il Comune votava contro, la sua classe era dissenziente e restavano solo le regole generali sulle maggioranze. Un tribunale aveva aperto una strada laterale: il Tribunale di Pistoia (16 marzo 2022, in regime di legge fallimentare) ha omologato un concordato con superamento del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione anche per i tributi regionali che questa riscuoteva, ritenendo decisivo il soggetto che gestisce e vota il credito.

Il terzo livello è la riforma. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026), con l’art. 4, ha esteso la transazione fiscale ai crediti per tributi di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, modificando tra gli altri l’art. 88 CCII sul concordato preventivo. Secondo le letture disponibili (ecnews, settembre 2026; nota di lettura ANCI-IFEL del 23 settembre 2026), IMU, TARI e gli altri tributi locali seguono ora le stesse regole dei tributi erariali: il debitore può proporne il pagamento parziale o dilazionato, e il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dell’ente quando l’adesione è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale, sulla base dell’attestazione del professionista indipendente. Il silenzio del Comune non è più, da solo, una barriera.

Per il voto, gli atti devono essere sottoscritti dal soggetto competente secondo l’ordinamento del singolo ente; la nota ANCI-IFEL ipotizza una delibera di Giunta su relazione del funzionario responsabile del tributo. Il decreto non contiene una disciplina transitoria espressa: secondo il commento di ecnews si applica anche alle procedure in corso al 12 agosto 2026, purché la proposta possa ancora essere modificata; è una lettura plausibile, ma non ancora vagliata dai tribunali.

La tua contromossa

Calcola prima del deposito se il voto del Comune è determinante. Se non lo è, la partita del voto si gioca con gli altri creditori. Se lo è, la proposta va costruita sin dall’inizio come transazione fiscale anche per i tributi locali, con un’attestazione che confronti in modo specifico quanto il Comune incasserebbe nel concordato e quanto nella liquidazione giudiziale, tenendo conto del grado basso del suo privilegio e della concorrenza dei crediti erariali.

L’esperienza di negoziazione con i creditori pubblici è ciò che fa la differenza in questa fase: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la proposta in modo che il funzionario comunale abbia in mano una relazione che può difendere davanti alla Corte dei conti.

Il secondo strumento è il dialogo preventivo. Il funzionario che riceve con anticipo una proposta motivata, con i numeri del confronto con la liquidazione giudiziale, ha un argomento per giustificare l’adesione; quello che la riceve a ridosso del voto ha solo l’argomento per votare contro. Le stesse letture della riforma sottolineano che all’ente va concesso un congruo termine per esaminare la proposta.

Le pronunce che ti proteggono

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria (deliberazione n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022), aveva già ammesso che un Comune desse il proprio assenso a un accordo di ristrutturazione con crediti tributari locali. Sul fronte giurisdizionale, oltre al Tribunale di Pistoia, ecnews dà conto di due provvedimenti di merito sugli accordi di ristrutturazione: il Tribunale di Verona (omologa del 12 dicembre 2024), che ha ammesso nell’accordo a efficacia estesa una categoria unica per tributi statali e locali assistiti dallo stesso privilegio, e il Tribunale di Forlì (sentenza del 14 agosto 2025, riportata da Il Sole 24 Ore), che ha ritenuto falcidiabili i tributi locali in un accordo conveniente per l’ente. Riguardano strumenti diversi dal concordato liquidatorio, ma mostrano la stessa tendenza: il dissenso dell’ente locale non è un diritto di veto.

Quinta mossa: contestare classi, percentuali e convenienza all’omologazione

La mossa

Se il concordato viene approvato, il Comune dissenziente ha un’ultima carta: opporsi all’omologazione. Gli argomenti tipici sono quattro: il privilegio sui tributi locali è stato degradato senza un’adeguata verifica di incapienza; la percentuale ai chirografari è inferiore al 20%; l’apporto di risorse esterne non raggiunge il 10%; il concordato non è più conveniente della liquidazione giudiziale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il Comune contesta quando vede un vizio tecnico: un’attestazione generica, una stima del patrimonio mobiliare troppo bassa, risorse esterne che non sono davvero esterne. Rinuncia quando l’impianto del piano è solido e un’opposizione avrebbe come unico effetto di far scivolare l’impresa in una liquidazione giudiziale in cui l’ente incasserebbe meno.

I suoi limiti

L’art. 84, comma 4, CCII fissa i requisiti del concordato liquidatorio: la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e deve assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettato il 20%; sono esterne anche quelle apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione.

Questo significa che il Comune, per la parte di IMU e TARI degradata a chirografo e per le sanzioni, ha diritto almeno al 20% complessivo assicurato ai chirografari; non ha diritto a un trattamento migliore degli altri chirografari solo perché è un ente pubblico, salvo che il piano preveda classi diverse con trattamenti differenziati e motivati. E per la parte privilegiata, ha diritto a quanto otterrebbe dalla liquidazione dei beni mobili su cui grava il privilegio, non di più.

Il Comune deve poi dimostrare il vizio che denuncia. Contestare l’attestazione in termini generici non basta: deve indicare quali beni mobili sono stati sottostimati o quali crediti di grado superiore sono stati sopravvalutati.

La tua contromossa

La contromossa chiave è un’attestazione di incapienza costruita sui numeri, non sulle formule: elenco dei beni mobili con il loro valore di realizzo, spese di procedura e quota di spese generali imputate, crediti di grado superiore con la loro graduazione, e solo alla fine il residuo che spetta ai tributi locali. Un’attestazione così è difficile da attaccare. Lo stesso vale per le risorse esterne: vanno documentate con impegni irrevocabili e, se provengono dai soci, con la clausola di non restituzione o di postergazione che le rende davvero esterne.

Le pronunce che ti proteggono

Il principio della Corte costituzionale (sent. n. 101/2022) secondo cui il privilegio è di stretta interpretazione è la base per respingere le pretese del Comune su voci che non ne sono coperte; la Cassazione sulle sanzioni (ord. n. 33729, dicembre 2024) consente di escluderle dalla parte privilegiata; e la Cassazione sui crediti riscossi da terzi (ord. n. 37017 del 16 dicembre 2022) ricorda, all’opposto, che il credito del Comune conserva natura tributaria e privilegio anche quando si tratta di tributi incassati da un concessionario e non riversati: un precedente da tenere presente se l’impresa in concordato è essa stessa un soggetto che ha riscosso tributi per conto dell’ente, ad esempio un gestore di servizi.

Sesta mossa: vigilare sulle vendite e sull’esecuzione del piano

La mossa

Omologato il concordato, il Comune non sparisce. Riceve i riparti, controlla che le somme accantonate per i tributi locali in prededuzione siano effettivamente pagate, verifica che gli immobili siano venduti nei tempi del piano. Se le vendite si bloccano, l’IMU continua a maturare e il Comune ha interesse a far valere l’inadempimento del piano con gli strumenti che il Codice prevede per l’esecuzione del concordato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Al Comune conviene vigilare perché la prededuzione per l’IMU corrente è il suo credito migliore, e perché una risoluzione del concordato riaprirebbe la partita in sede di liquidazione giudiziale, dove la prededuzione permane (art. 6, comma 2, CCII). Preferisce non agire quando il piano procede, anche con qualche ritardo, e i pagamenti in prededuzione sono regolari.

I suoi limiti

Dopo l’omologazione il Comune è vincolato alla falcidia per i crediti anteriori alla domanda: non può riscuotere coattivamente la parte di IMU e TARI pre-concordato eccedente la percentuale promessa. Può però pretendere puntualmente le imposte correnti. Il rischio, per il debitore, è che proprio queste diventino il punto di attrito.

La tua contromossa

Pagare regolarmente le IMU e le TARI correnti, rendicontarle nei rapporti periodici e tenere il Comune informato sullo stato delle vendite. La migliore difesa, dopo l’omologa, è non dare all’ente un inadempimento da far valere. E se una vendita slitta, conviene comunicarlo per tempo, con la stima aggiornata dell’IMU prededucibile e la prova che le somme sono comunque accantonate.

Le variabili che cambiano la partita prima ancora che inizi

Le sei mosse descritte sono quelle tipiche. Ma il loro esito dipende da alcune variabili che vanno fissate prima di scrivere una riga del piano. Sono le domande che lo Studio si pone all’inizio di ogni fascicolo in cui compaiono IMU e TARI arretrate.

Chi gestisce il credito: ufficio tributi, concessionario o Agente della riscossione

La prima variabile è l’identità del soggetto che, materialmente, gestisce e vota il credito. Gli enti locali possono riscuotere direttamente, affidare la riscossione a concessionari iscritti all’albo, oppure affidarla all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (la possibilità è prevista dall’art. 1, comma 785, L. 160/2019, come ricorda il commento di ecnews alla decisione del Tribunale di Pistoia). La distinzione aveva un peso decisivo prima della riforma, perché il superamento del dissenso dell’amministrazione finanziaria era stato esteso, da quel tribunale, ai tributi locali gestiti dall’Agente della riscossione. Oggi, con l’estensione della transazione fiscale a tutti i tributi locali, il peso è minore, ma non nullo: ciascun ente decide autonomamente sulla propria parte, e quando i tributi sono gestiti da soggetti diversi, la proposta deve arrivare a ciascuno di essi, con i tempi e la documentazione che ognuno richiede.

C’è poi un aspetto pratico. Il concessionario privato ha una propria convenienza: spesso è remunerato in percentuale sul riscosso, e una falcidia riduce anche il suo incasso. Non è il titolare del credito, ma è l’interlocutore che prepara la pratica per l’ente. Sapere chi c’è dall’altra parte del tavolo consente di presentare la proposta nel modo che quel soggetto può effettivamente istruire.

La collocazione nelle classi

La seconda variabile è la struttura delle classi. Nel concordato liquidatorio la suddivisione in classi incide sul calcolo delle maggioranze: se sono previste, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi. Il commento di ecnews del settembre 2025, riferito al regime anteriore alla riforma, osservava che il credito tributario locale non può essere inserito nella stessa classe dei crediti erariali e che la falcidia era più praticabile se il credito locale veniva collocato in una classe in cui la maggioranza potesse formarsi anche senza il voto dell’ente. Sugli accordi di ristrutturazione, il Tribunale di Verona (12 dicembre 2024) ha invece ammesso un’unica categoria per tributi statali e locali assistiti dallo stesso privilegio. Il punto, quindi, è controverso e dipende anche dallo strumento scelto.

Per il concordato liquidatorio, la scelta prudente è collocare i tributi locali in una classe propria, con un trattamento motivato rispetto a quello degli altri creditori, e verificare con il calcolo delle maggioranze se il voto del Comune sia o non sia determinante. Se lo è, entra in gioco la transazione fiscale con il relativo meccanismo di superamento del dissenso; se non lo è, la partita del voto si gioca altrove.

Il regime applicabile alla procedura

La terza variabile è temporale. Le procedure di concordato preventivo per le quali la domanda è stata depositata prima del 15 luglio 2022 restano soggette alla legge fallimentare, con regole proprie sul liquidatorio e sulla transazione fiscale; per queste vale ancora il precedente del Tribunale di Pistoia, reso proprio in quel regime. Le domande depositate dal 15 luglio 2022 sono regolate dal Codice della crisi, nel testo vigente al momento del deposito: per i requisiti del liquidatorio, l’art. 84 nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 è in vigore dal 28 settembre 2024. Infine, per i tributi locali, la transazione fiscale è applicabile dal 12 agosto 2026, con la questione aperta delle procedure già pendenti. Prima di qualunque strategia occorre quindi stabilire quale testo si applica alla propria procedura: la stessa domanda sull’IMU può avere risposte diverse a seconda della data del deposito.

L’impresa che non può accedere al concordato

La quarta variabile è soggettiva. Il concordato preventivo è riservato all’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale. L’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi precedenti ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII), non può usare il concordato liquidatorio. Per un piccolo commerciante con IMU e TARI arretrate sul proprio negozio, la strada passa per le procedure di sovraindebitamento: il concordato minore o la liquidazione controllata. Anche lì IMU e TARI conservano il loro privilegio generale mobiliare, ma il percorso, gli organi e le maggioranze sono diversi. È qui che entra in gioco la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento: valutare se l’impresa sia o no “minore” è il primo passo per scegliere lo strumento giusto.

Il debitore che ha incassato tributi per conto del Comune

La quinta variabile riguarda imprese con un ruolo particolare: gestori di servizi che incassano per conto del Comune somme di natura tributaria, o concessionari della riscossione essi stessi in crisi. Qui la Cassazione (ord. n. 37017 del 16 dicembre 2022) ha chiarito che il credito del Comune verso il concessionario che non ha riversato i tributi incassati conserva natura tributaria e quindi il privilegio. In un concordato liquidatorio di un’impresa di questo tipo, il Comune non è solo creditore di IMU e TARI proprie dell’impresa, ma anche delle somme riscosse e non riversate: due crediti diversi, con collocazioni da verificare separatamente.

La vendita degli immobili e la fine dell’obbligo IMU

L’ultima variabile è la più concreta: il ritmo delle vendite. Nel liquidatorio l’IMU è un costo che si spegne solo con il trasferimento del bene, e la TARI solo con la cessazione dell’occupazione o della detenzione dei locali. Un piano che prevede vendite a tre anni porta con sé tre anni di tributi correnti da pagare in prededuzione; un piano che ottiene offerte irrevocabili già in fase di deposito li riduce drasticamente. Ogni mese di anticipo sulle vendite è un mese di IMU che resta ai creditori concorsuali invece di andare al Comune in prededuzione. Per questo, nella costruzione del piano, la tempistica delle vendite non è solo un dato da attestare: è una variabile da negoziare con i potenziali acquirenti e da difendere davanti al commissario giudiziale.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come si combinano le regole viste finora. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1: quanto incassa davvero il Comune

Ipotesi: una società immobiliare-commerciale deposita la domanda di concordato liquidatorio il 3 febbraio 2026. L’attivo disponibile alla data della domanda vale 1.184.300 €; i soci si impegnano ad apportare 121.700 € senza obbligo di restituzione, cioè più del 10% richiesto dall’art. 84, comma 4 (118.430 €).

Il Comune vanta: IMU 2022-2025 per 41.860 € di imposta, 12.558 € di sanzioni e 3.214 € di interessi; TARI 2023-2025 per 8.947 € di imposta e 2.684 € di sanzioni. Totale: 69.263 €. Il riscossore lo comunica tutto in privilegio.

Prima contromossa: scomposizione. Imposta IMU più TARI, pari a 50.807 €, privilegiata ex art. 2752, quarto comma, c.c.; sanzioni (15.242 €) chirografarie per effetto del principio affermato dalla Cassazione nel dicembre 2024; interessi collocati prudenzialmente in chirografo nell’ipotesi, in attesa di verificarne il regime.

Seconda contromossa: verifica di capienza. I beni mobili (scorte, attrezzature, crediti verso clienti) realizzano 96.400 €; al netto di spese di procedura e quota di spese generali (11.900 €) restano 84.500 €. I privilegi di grado superiore assorbono 79.300 €. Per i tributi locali restano 5.200 €, pari a circa il 10,2% dell’imposta privilegiata.

Esito: il Comune riceve 5.200 € in privilegio; i restanti 45.607 € di imposta degradano a chirografo e si sommano alle sanzioni e agli interessi, per un chirografo complessivo di 64.063 €. Con una percentuale ai chirografari del 22%, il Comune incassa altri 14.094 €. Totale: 19.294 €, circa il 27,9% del credito vantato. Nell’alternativa della liquidazione giudiziale, con i maggiori costi e una percentuale chirografaria stimata dall’attestatore al 9%, il Comune incasserebbe al massimo i 5.200 € privilegiati più 5.766 € di chirografo, cioè 10.966 €. È questo confronto che l’attestazione deve rendere esplicito.

Simulazione 2: il voto determinante

Ipotesi: nella stessa procedura i crediti ammessi al voto ammontano a 2.317.600 €. Per l’approvazione serve la maggioranza dei crediti ammessi, quindi più di 1.158.800 €. Hanno votato a favore creditori per 1.104.900 € (47,7%). Il Comune, con 64.063 € di credito chirografario, non vota.

Con il voto favorevole del Comune la proposta arriverebbe a 1.168.963 €, cioè al 50,4%: l’adesione dell’ente è determinante.

Prima del 12 agosto 2026 il debitore aveva poche carte: tentare di convincere altri creditori o modificare la proposta. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 147/2026, se la proposta è stata formulata anche come transazione fiscale per i tributi locali, il tribunale può omologare nonostante la mancata adesione del Comune, perché la sua adesione è determinante e l’attestazione dimostra che il concordato (19.294 €) è più conveniente della liquidazione giudiziale (10.966 €). Il silenzio dell’ente, in questa configurazione, non blocca più la procedura. Se la domanda era stata depositata prima del 12 agosto 2026, la strada passa per l’aggiornamento della proposta nei termini consentiti, secondo la lettura che ritiene la riforma applicabile alle procedure pendenti.

Simulazione 3: il costo dell’IMU in corso di procedura

Ipotesi: tra gli immobili in liquidazione ci sono due capannoni. Il primo viene venduto il 21 maggio 2026; il secondo resta invenduto e il piano ne prevede la cessione entro dicembre 2027. L’IMU annua sul secondo capannone è di 14.380 €.

Per il 2026 la quota di IMU riferibile al periodo successivo alla domanda è stimata in 13.182 € (il calcolo dei mesi di possesso va fatto secondo le regole del tributo); per il 2027, se la vendita avviene a fine anno, l’intera annualità: 14.380 €. L’accantonamento prudenziale per l’IMU in prededuzione è quindi di 27.562 €, a cui va aggiunta la TARI se il capannone resta occupato o non viene presentata la denuncia di cessazione.

Se la vendita slitta di un altro anno, servono altri 14.380 €, che riducono il ricavato destinato ai creditori concorsuali. In un attivo come quello della simulazione 1, uno slittamento di due anni può erodere quasi tutto il margine tra la percentuale del 22% e la soglia minima del 20%. È la ragione per cui la velocità delle vendite è parte della strategia, non solo della logistica.

Quando al Comune conviene trattare

Il Comune non è un avversario irriducibile: è un creditore pubblico che deve giustificare le proprie scelte. Ci sono momenti precisi in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo.

Il primo momento è prima del deposito della domanda, quando l’ente ha in mano avvisi di accertamento ma non ha ancora avviato la riscossione coattiva sugli immobili. In questa fase il funzionario sa che, se l’impresa deposita un concordato, perderà la possibilità di agire individualmente. Una proposta presentata in anticipo, con i numeri del confronto tra concordato e liquidazione, ha buone possibilità di essere esaminata con attenzione.

Il secondo momento è quando l’attestazione dimostra l’incapienza del privilegio. Finché il Comune pensa di essere un creditore privilegiato pieno, non ha ragioni per cedere. Quando vede, numeri alla mano, che il patrimonio mobiliare è assorbito per la quasi totalità dai privilegi dello Stato e dei creditori di grado superiore, la prospettiva cambia: la scelta non è più tra il 100% e il 22%, ma tra il 22% del concordato e il 9% della liquidazione giudiziale.

Il terzo momento è quello del voto, dopo la riforma del 2026. Ora che il tribunale può superare la mancata adesione dell’ente quando il suo voto è determinante e la proposta è conveniente, il Comune che vota contro rischia di essere comunque vincolato all’omologa, senza aver potuto negoziare nulla. Conviene di più, per l’ente, partecipare e chiedere miglioramenti: una dilazione più breve, una quota maggiore, garanzie sul pagamento puntuale dell’IMU corrente.

Il quarto momento è quando l’impresa ha alternative credibili. Se il debitore dimostra di avere un’offerta irrevocabile per l’immobile principale, risorse esterne già impegnate e un piano di vendita rapido, il Comune sa che il concordato è la strada più breve per incassare. Al contrario, un piano incerto, con vendite indefinite e IMU che continua a maturare, spinge l’ente verso il voto contrario.

C’è infine un aspetto pratico: la competenza interna dell’ente. La nota di lettura ANCI-IFEL suggerisce che i Comuni individuino in anticipo il soggetto competente a firmare la transazione e il percorso istruttorio (relazione del funzionario responsabile del tributo, eventuale parere dell’organo di revisione nella bozza di regolamento). Sapere chi decide e con quali tempi è parte della trattativa: una proposta che arriva al funzionario giusto, con la documentazione che gli serve per la sua relazione, ha un percorso molto più semplice. Gli enti più piccoli, come segnalano anche i primi commenti, possono avere difficoltà a valutare proposte complesse: fornire loro un quadro chiaro è nell’interesse del debitore.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse del Comune, i vincoli che la legge gli impone e le contromosse disponibili per l’impresa in concordato liquidatorio.

Mossa del Comune Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Accertamento e riscossione coattiva su IMU e TARI Notifica regolare degli atti; misure protettive dopo la domanda Verifica degli avvisi, impugnazione di quelli viziati, deposito tempestivo con misure protettive Prima del deposito e nei termini di impugnazione
Comunicazione dell’intero credito in privilegio Privilegio generale solo sui mobili, grado subordinato allo Stato (art. 2752, c. 4, c.c.); sanzioni escluse (Cass. dicembre 2024) Scomposizione per voci e verifica di capienza Nella predisposizione del piano e davanti al commissario
Pretesa del pagamento integrale dell’imposta Art. 84, c. 5, CCII: pagamento parziale se attestata l’incapienza Attestazione analitica di incapienza e degradazione a chirografo Al deposito della proposta
Richiesta di prededuzione per IMU e TARI correnti Art. 6, c. 1, lett. d e c. 2, CCII: solo crediti sorti dopo la domanda Ripartizione per periodi, accantonamento, vendite rapide, cessazione TARI Dal deposito fino all’ultima vendita
Voto contrario o mancato voto Maggioranza dei crediti ammessi (art. 109 CCII); transazione fiscale estesa ai tributi locali (D.Lgs. 147/2026) Proposta formulata come transazione fiscale, attestazione di convenienza Prima del voto; aggiornamento della proposta per le procedure pendenti
Opposizione all’omologazione Requisiti dell’art. 84, c. 4: 10% di risorse esterne, 20% ai chirografari Risorse esterne documentate, attestazione costruita sui numeri Fase di omologazione
Contestazione dell’esecuzione Vincolo della falcidia sui crediti anteriori Pagamento puntuale dei tributi correnti, rendicontazione Dopo l’omologa

Le domande di chi è sotto attacco

“Il Comune può pignorarmi il capannone per l’IMU mentre preparo il concordato?”
Sì, finché non hai depositato la domanda e ottenuto le misure protettive. Dopo, le azioni esecutive e cautelari dei creditori, Comune compreso, sono bloccate. Per questo il momento del deposito è una scelta strategica.

“L’IMU arretrata ha un privilegio sull’immobile?”
No, salvo ipoteca. Il privilegio dei tributi locali è generale sui beni mobili (art. 2752, quarto comma, c.c.), con grado subordinato a quello dello Stato. Il ricavato della vendita dell’immobile non è riservato al Comune.

“Le sanzioni IMU e TARI vanno pagate per intero?”
No. La Cassazione (ord. n. 33729, dicembre 2024) ha escluso che il privilegio dei tributi locali copra le sanzioni: sono crediti chirografari e ricevono la percentuale concordataria.

“L’IMU che matura durante il concordato si paga in percentuale?”
Di regola no. I crediti sorti dopo la domanda per la gestione del patrimonio sono prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII. L’IMU sugli immobili in attesa di vendita va quindi pagata per intero e accantonata nel piano.

“Se il Comune vota contro, il concordato è finito?”
Non necessariamente. Nel liquidatorio conta la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se il voto del Comune è determinante, dopo il D.Lgs. 147/2026 il tribunale può omologare anche senza la sua adesione quando la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale e ciò è attestato.

“Il mio concordato è stato depositato prima di agosto 2026: posso usare la nuova transazione fiscale?”
Probabilmente sì, se sei ancora nei termini per modificare la proposta. Il decreto non ha una norma transitoria; i primi commenti ritengono applicabile la nuova disciplina alle procedure in corso non ancora omologate. Per le procedure regolate dalla legge fallimentare valgono invece le regole di quella legge.

I paletti fissati dai giudici: le pronunce che limitano il Comune

Le decisioni che seguono sono state lette in questa ricerca attraverso le massime pubblicate o la sintesi del provvedimento; per ciascuna è indicata la mossa del Comune che contribuisce a delimitare. Alcune sono rese in procedure fallimentari regolate dalla legge fallimentare: il principio sul privilegio, che dipende dal codice civile, resta valido anche nel Codice della crisi.

Sulla mossa del privilegio

  1. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 11930 del 17 maggio 2010. L’ICI, pur non prevista dal testo unico per la finanza locale del 1931, gode del privilegio dell’art. 2752 c.c., perché la “legge per la finanza locale” va letta in senso ampio. Rilevanza: è la base per riconoscere il privilegio all’IMU, che dell’ICI ha preso il posto; ma conferma anche che il privilegio è sull’imposta e sui beni mobili.

  2. Corte costituzionale, sent. n. 101 del 21 aprile 2022. Ha dichiarato inammissibile la questione volta a estendere il privilegio dei tributi a un credito di rivalsa, affermando che la creazione di nuove cause di prelazione spetta al legislatore e richiamando l’interpretazione autentica secondo cui il rinvio alla legge per la finanza locale comprende tutte le norme sui singoli tributi locali. Rilevanza: delimita il privilegio in entrambe le direzioni; copre IMU e TARI come tributi, ma non si estende a voci non tributarie.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33286 del 19 dicembre 2024 (fallimento). Il privilegio spetta alla Regione per la tassa automobilistica, con lettura estensiva della formula sulla finanza locale. Rilevanza: conferma l’orientamento estensivo sui tributi degli enti territoriali, utile per qualificare correttamente IMU e TARI.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33061 del 18 dicembre 2025 (fallimento). Ribadisce lo stesso principio, con interpretazione estensiva anche ai tributi regionali. Rilevanza: è la conferma più recente che i tributi locali entrano nel privilegio generale mobiliare, con il grado che la norma assegna loro.

  5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5297 del 5 marzo 2009. Ha esaminato la TIA, il prelievo sui rifiuti che ha preceduto la TARI, valutandone la collocazione nell’art. 2752 c.c. in base alla natura del prelievo. Rilevanza: insegna che, per i prelievi sui rifiuti, la natura tributaria o corrispettiva va verificata prima di riconoscere il privilegio.

Sulla mossa delle sanzioni e degli accessori

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 33729, dicembre 2024. Il privilegio dei tributi locali non si estende alle sanzioni per il mancato o irregolare versamento, trattandosi di norma eccezionale non applicabile per analogia. Rilevanza: è il paletto più concreto contro la comunicazione “tutto in privilegio” del Comune; le sanzioni IMU e TARI vanno in chirografo.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 37017 del 16 dicembre 2022 (fallimento). Il credito del Comune verso il concessionario fallito per tributi riscossi e non riversati conserva natura tributaria ed è privilegiato. Rilevanza: segnala il limite opposto; quando il debitore ha incassato tributi per conto dell’ente, il Comune mantiene il privilegio.

Sulla mossa della prededuzione

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4 del 2 gennaio 2024. La prededuzione richiede una valutazione ex ante della funzionalità della prestazione alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. Rilevanza: la massima riguarda crediti professionali, ma il criterio della funzionalità al patrimonio è quello con cui va letta la prededuzione dei tributi correnti sugli immobili da liquidare.

Sulla mossa del voto

  1. Tribunale di Pistoia, 16 marzo 2022 (legge fallimentare, sintesi pubblicata su ecnews il 12 aprile 2022). Ha omologato un concordato superando il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione anche per tributi di enti territoriali da essa riscossi, ritenendo che conti il soggetto che gestisce e vota il credito. Rilevanza: è il precedente che, prima della riforma, aveva aperto il superamento del dissenso sui tributi locali affidati all’Agente della riscossione.

  2. Tribunale di Verona, omologa del 12 dicembre 2024 (accordo di ristrutturazione a efficacia estesa, riportata da ecnews). Ammessa un’unica categoria per tributi statali e locali con lo stesso privilegio, con effetto di trascinamento sull’ente locale. Rilevanza: mostra che il dissenso dell’ente locale può essere superato quando la struttura dello strumento lo consente.

  3. Tribunale di Forlì, sent. del 14 agosto 2025 (accordo di ristrutturazione, riportata da ecnews che cita Il Sole 24 Ore). I tributi locali possono essere falcidiati in un accordo conveniente per l’ente. Rilevanza: è un passaggio intermedio verso la riforma del 2026; fonte secondaria, da leggere nel testo integrale prima di farne uso in giudizio.

I pareri della Corte dei conti

Non sono pronunce giurisdizionali, ma spiegano il comportamento del Comune al tavolo: la Sezione Toscana (n. 40/2021/PAR) limitava la transazione fiscale ai tributi locali affidati alle Agenzie fiscali; la Sezione Umbria (n. 64/2022/PAR del 13 luglio 2022) ammetteva l’assenso del Comune a un accordo di ristrutturazione su tributi locali; la Sezione Lombardia (n. 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024) lo escludeva nella composizione negoziata per i tributi auto-amministrati. Il D.Lgs. 147/2026 ha superato queste incertezze estendendo la transazione fiscale ai tributi locali.

Cosa può fare lo Studio Monardo: la partita giocata al posto tuo

Nel concordato liquidatorio il Comune è un creditore prevedibile. Lo Studio gioca la partita leggendo in anticipo ogni sua mossa e intervenendo prima che diventi un problema. In concreto:

  1. Ricostruiamo la posizione tributaria locale dell’impresa: raccogliamo avvisi di accertamento IMU e TARI, cartelle e ingiunzioni, verifichiamo notifiche, decadenze e calcoli, e individuiamo gli atti ancora impugnabili.
  2. Impugniamo gli accertamenti viziati sulle superfici TARI, sui valori delle aree, sulle sanzioni, riducendo il credito prima che entri nella proposta.
  3. Scomponiamo il credito del Comune per voci (imposta, sanzioni, interessi, spese) e contestiamo la comunicazione “tutto in privilegio” davanti al commissario giudiziale.
  4. Costruiamo con l’attestatore la verifica di capienza sul patrimonio mobiliare, con la graduazione dei crediti di grado superiore, per sostenere la degradazione dell’IMU e della TARI ai sensi dell’art. 84, comma 5, CCII.
  5. Calcoliamo l’IMU e la TARI prededucibili del periodo successivo alla domanda e le inseriamo nel piano con accantonamenti realistici, curando le denunce di cessazione dei locali dismessi.
  6. Verifichiamo i requisiti del liquidatorio: risorse esterne di almeno il 10% documentate con impegni irrevocabili e clausole di postergazione, percentuale ai chirografari non inferiore al 20%.
  7. Impostiamo la proposta come transazione fiscale anche per i tributi locali, alla luce del D.Lgs. 147/2026, e calcoliamo se il voto del Comune è determinante.
  8. Apriamo il dialogo con l’ufficio tributi nel momento in cui la convenienza dell’ente si sposta verso l’accordo, consegnando al funzionario una documentazione che possa difendere.
  9. Difendiamo il piano in fase di omologazione contro le opposizioni dell’ente e presidiamo l’esecuzione, controllando il pagamento puntuale dei tributi correnti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa, dove il debitore è un’impresa e il creditore è un ente pubblico, pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: la formazione a gestire il confronto tra impresa in crisi e creditori, anche pubblici, è la stessa che serve per impostare una transazione fiscale sui tributi locali che il Comune possa accettare. E poiché le questioni sul privilegio e sulla prededuzione dei tributi locali possono arrivare fino in Cassazione, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono il patrimonio mobiliare, le graduazioni e il confronto con la liquidazione giudiziale; gli avvocati traducono quei numeri in proposta, attestazione e difesa davanti al tribunale. La convenienza del Comune è materia da commercialista quanto da avvocato.

Chiusura

IMU e TARI, nel concordato liquidatorio, non sono debiti intoccabili e non sono nemmeno debiti che si cancellano da soli. L’imposta anteriore alla domanda è privilegiata solo sui beni mobili e con grado basso, può essere pagata in parte se l’incapienza è attestata, e per la parte degradata partecipa al 20% minimo del liquidatorio; le sanzioni sono chirografarie; l’imposta che matura durante la procedura va pagata in prededuzione; e dal 12 agosto 2026 il Comune non ha più, di fatto, un potere di veto sul piano. Nella procedura concorsuale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo affronta questi casi perché stanno esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per costruire la proposta e il dialogo con i creditori pubblici, il coordinamento dello staff nazionale in diritto tributario per leggere e contestare gli accertamenti locali, e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento quando il debitore non può accedere al concordato e deve percorrere le procedure minori.

📩 Prima che il Comune faccia la sua prossima mossa, fai la tua: contatta lo Studio Monardo usando i riferimenti che trovi al termine di questa pagina.

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