Un fornitore ha in mano una fattura scaduta da otto mesi, con interessi moratori che crescono ogni giorno. Una mattina riceve la comunicazione del commissario giudiziale: il suo cliente ha depositato una domanda di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio. Da quel momento la domanda che si pone è sempre la stessa: il contatore degli interessi continua a girare oppure si ferma? E se si ferma, si ferma per sempre o solo finché dura la procedura? La risposta breve è questa: dalla data di riferimento indicata dall’art. 96 del Codice della crisi, gli interessi convenzionali e legali sui crediti chirografari smettono di decorrere “agli effetti del concorso”, per effetto del richiamo all’art. 154 CCII; con l’omologazione il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori e quegli interessi, di regola, non si recuperano più dal debitore. Diverso è il destino degli interessi sui crediti privilegiati, su quelli prededucibili e dei diritti verso fideiussori e coobbligati.
La risposta lunga, però, è una questione di calendario. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Il credito chirografario attraversa almeno sei momenti distinti: la maturazione degli interessi prima della domanda, il deposito, la fase di ammissione e verifica dei crediti, il voto, l’omologazione e infine l’esecuzione del piano liquidatorio con i riparti. In ciascuno di questi momenti gli interessi hanno una sorte diversa, e in ciascuno il creditore (o il debitore) ha finestre diverse per far valere le proprie ragioni.
Questa guida ricostruisce quella sequenza tappa per tappa. Lo Studio Monardo segue la materia dal versante della crisi d’impresa perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la gestione della crisi prima e dentro gli strumenti di regolazione, e la quantificazione dei crediti nelle trattative, sono il cuore di quella funzione. A ciò si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso l’OCC, che impone ogni giorno il confronto con le regole di cristallizzazione del passivo e di calcolo dei crediti nelle procedure concorsuali.
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La mappa temporale: dove si ferma il contatore e dove continua a girare
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene avere il calendario completo sotto gli occhi. La procedura di concordato con liquidazione del patrimonio è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato dai correttivi e, da ultimo, dal D.Lgs. 136/2024. Per le domande depositate prima del 15 luglio 2022 vale invece la legge fallimentare (R.D. 267/1942), con l’art. 169 che richiamava l’art. 55: lo schema di fondo è lo stesso, e per questo una parte importante della giurisprudenza che citeremo è resa sulla vecchia legge, come segnaleremo di volta in volta.
Il punto di snodo normativo è uno solo. L’art. 96 CCII, nel testo aggiornato al 12 agosto 2026 e modificato dall’art. 23, comma 4, del D.Lgs. 136/2024, stabilisce che si applicano, «con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo» «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3», «le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162». Tra queste c’è l’art. 154, che sospende il corso degli interessi.
| Tappa | Momento | Cosa succede agli interessi chirografari | Norma chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del deposito | Maturano pienamente (convenzionali, legali, moratori) ed entrano nel credito | Contratto, c.c., D.Lgs. 231/2002 | “Prima del giorno zero” |
| 2 | Giorno 0: deposito della domanda | Si apre la questione della data di riferimento | Art. 96 CCII | “Giorno 0” |
| 3 | Dal deposito all’apertura | Sospensione “agli effetti del concorso” | Artt. 96 e 154 CCII | “Le prime settimane” |
| 4 | Verifica dei crediti e relazione del commissario | Il credito si cristallizza: capitale più interessi anteriori | Artt. 154 e 158 CCII | “Il conteggio” |
| 5 | Voto | Si vota sul credito cristallizzato; gli interessi successivi non contano | Art. 109 CCII | “Il voto” |
| 6 | Omologazione | Il concordato diventa obbligatorio per i creditori anteriori | Art. 117 CCII | “L’omologazione” |
| 7 | Esecuzione e riparti | Niente interessi concorsuali sui ritardi del riparto; prescrizione sospesa fino ai termini del piano | Art. 117 CCII; Cass. 20175/2025 | “Mesi e anni di esecuzione” |
| 8 | Chiusura, oppure risoluzione o annullamento | Liberazione per la parte falcidiata, oppure apertura di una nuova fase concorsuale | Art. 117 CCII; art. 154 CCII | “Il capolinea” |
La tabella va letta in verticale, come un percorso: l’errore più frequente è ragionare sugli interessi come se fossero una questione unica, mentre ogni tappa ha la sua regola. Il fornitore che a ottobre calcola il proprio credito “con gli interessi fino a oggi” commette un errore di metodo; il debitore che nel piano dimentica gli interessi maturati prima del deposito ne commette uno opposto.
Prima del giorno zero: gli interessi che maturano quando la crisi ancora non è dichiarata
Cosa succede
Siamo nei mesi che precedono la domanda. L’impresa paga a fatica, i fornitori sollecitano, le banche rientrano dagli affidamenti. Su ogni credito scaduto e non pagato corrono interessi: quelli convenzionali, se il contratto li prevede; quelli legali, per la regola generale delle obbligazioni pecuniarie; quelli moratori delle transazioni commerciali, quando il rapporto è tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione. In questa fase non c’è nessuna procedura e quindi nessuna sospensione: il contatore gira a pieno regime.
La norma
Non esiste, prima del deposito, alcuna disposizione del Codice della crisi che fermi gli interessi. La regola dell’art. 154 CCII opera solo dalla data di riferimento indicata dall’art. 96. Tutto ciò che matura prima entra nel credito del creditore come accessorio del capitale e, se il credito è chirografario, segue la stessa sorte chirografaria.
Lo stesso vale per gli interessi di mora delle transazioni commerciali. La qualificazione del rapporto come “transazione commerciale” incide sul tasso applicabile (e quindi sull’importo che il creditore potrà insinuare), ma non cambia la natura chirografaria degli interessi maturati prima della domanda.
I termini che si attivano
In questa fase non c’è alcun termine concorsuale. Restano i termini ordinari: la prescrizione del credito, i termini contrattuali per la messa in mora, quelli processuali dei procedimenti monitori o esecutivi eventualmente pendenti. Il creditore che ha un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o un’esecuzione in corso deve sapere che dal deposito della domanda quelle azioni subiranno un arresto, e che gli interessi liquidati nel titolo varranno solo fino alla data di riferimento.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore che sta valutando un concordato liquidatorio deve ricostruire con esattezza, credito per credito, gli interessi maturati fino al giorno in cui depositerà la domanda. È un lavoro tutt’altro che contabile: occorre distinguere interessi corrispettivi e moratori, verificare la validità delle clausole sui tassi, controllare se gli interessi bancari sono stati capitalizzati correttamente. Ogni euro di interessi anteriori riconosciuto in eccesso aumenta la massa chirografaria e riduce la percentuale che il piano può offrire.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore, dal canto suo, ha interesse a documentare per tempo la messa in mora e la decorrenza degli interessi. Quando arriverà il momento della verifica dei crediti da parte del commissario giudiziale, il conteggio degli interessi maturati fino alla data di riferimento sarà il suo, e solo il suo, terreno di discussione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è del creditore che “aspetta di vedere” e non mette in mora il debitore, salvo poi scoprire che gli interessi moratori decorrono da date che non riesce a provare. Dal lato del debitore, l’errore è redigere l’elenco dei creditori con il solo capitale, salvo vedersi contestare dal commissario o dai creditori stessi un passivo sottostimato.
Quanto dura realmente
Questa fase non ha una durata legale: dura quanto la crisi. Nella pratica può trattarsi di pochi mesi o di anni, magari con una composizione negoziata nel mezzo. Proprio per questo gli interessi anteriori possono rappresentare una quota rilevante del credito.
Giorno 0: il deposito della domanda e la data che ferma gli interessi
Cosa succede
Siamo al giorno zero. L’impresa deposita la domanda di accesso al concordato preventivo. Può farlo in forma completa, con proposta, piano, attestazione e documentazione, oppure (come accade spesso) con riserva di depositare successivamente proposta e piano, la cosiddetta domanda prenotativa. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese. Da questo momento i creditori sono, per così dire, “fotografati”.
La norma
L’art. 96 CCII è la chiave. Nel testo vigente, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, dispone che le regole degli artt. 145 e da 153 a 162 si applicano «con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo» «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3».
Tra le norme richiamate, l’art. 154, comma 1, stabilisce che l’apertura della procedura (nella liquidazione giudiziale, la sentenza; nel concordato, per il rinvio dell’art. 96, la data di riferimento della domanda) «sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura», «a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3». Il comma 2 aggiunge che i crediti pecuniari «si considerano scaduti, agli effetti del concorso» alla data di apertura.
Per il creditore chirografario questo è il momento in cui il contatore si ferma. Gli interessi convenzionali o legali non decorrono più ai fini della partecipazione al concorso: il credito entra nella procedura con il capitale e con gli interessi maturati fino a quella data.
La questione aperta: quale data, con la domanda prenotativa?
Qui il calendario si complica. Prima del correttivo del 2024 il riferimento era, in termini semplici, la data di presentazione della domanda. La formulazione attuale lega la data di riferimento alla presentazione della domanda «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione» dell’art. 39, comma 3. Una lettura letterale suggerisce che, quando l’impresa deposita una domanda con riserva e solo settimane o mesi dopo deposita proposta e piano, gli effetti degli artt. 153-162 (sospensione degli interessi compresa) andrebbero riferiti al momento del deposito completo. Un’altra lettura potrebbe valorizzare la data della prima domanda, in continuità con il sistema previgente e con l’effetto di “fotografia” del passivo che il deposito produce sulle azioni esecutive.
Non abbiamo trovato, nelle fonti lette per questo approfondimento, pronunce che abbiano già risolto il punto. La differenza non è teorica: con una riserva lunga, gli interessi su un credito chirografario importante possono valere migliaia di euro, e quindi spostare sia la percentuale offerta sia il peso del creditore nel voto. Si tratta di una questione da impostare caso per caso, con un conteggio alternativo pronto per entrambe le date.
Disciplina transitoria
Per le domande depositate prima del 15 luglio 2022 si applica la legge fallimentare: l’art. 169 l.fall. richiamava, «con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato», gli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63. L’art. 55 l.fall. sospendeva il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso fino alla chiusura del fallimento, salvo che i crediti fossero garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. La Cassazione ha confermato più volte che quella regola valeva anche per il concordato preventivo proprio grazie al rinvio dell’art. 169: lo ha fatto, tra le altre, Cass. Sez. I, sent. n. 2754 del 25 febbraio 2002. Per le domande proposte dal 15 luglio 2022 si applica il Codice; quanto alla formulazione dell’art. 96 introdotta dal D.Lgs. 136/2024, la disciplina transitoria del correttivo la riferisce alle domande e proposte depositate dal 28 settembre 2024.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve scegliere con consapevolezza tra domanda completa e domanda con riserva anche in funzione del passivo: una riserva lunga ha costi in termini di interessi che, almeno secondo la lettura letterale dell’art. 96, potrebbero continuare a maturare fino al deposito del piano. La scelta del momento del deposito completo è una leva di cui tenere conto nel piano finanziario.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve annotare due date: quella di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e quella dell’eventuale deposito di proposta e piano. Sulla prima si misura, tra l’altro, l’anteriorità del credito ai fini dell’obbligatorietà del concordato (art. 117 CCII parla di creditori «anteriori alla pubblicazione» della domanda); sulla seconda, in base al testo vigente dell’art. 96, potrebbe misurarsi la sospensione degli interessi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è del creditore che, ricevuta la notizia della domanda, smette di calcolare gli interessi “dal giorno in cui l’ha saputo”. La data rilevante non è quella della conoscenza, ma quella individuata dalla norma. L’errore speculare è del creditore che continua a sommare interessi come se nulla fosse accaduto, presentando al commissario un conteggio che verrà inevitabilmente ridotto.
Quanto dura realmente
Il giorno zero è, appunto, un giorno. Ma se la domanda è con riserva, il tribunale concede un termine per il deposito di proposta e piano, eventualmente prorogabile, e in quel periodo l’incertezza sulla data di riferimento resta aperta.
Le prime settimane: la sospensione “agli effetti del concorso” e cosa significa davvero
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale verifica l’ammissibilità della domanda, nomina il commissario giudiziale, fissa le scadenze per il voto. Per i creditori il quadro cambia radicalmente: non possono avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, il debitore non può pagare liberamente i debiti anteriori, e gli interessi chirografari sono sospesi.
La norma: perché “agli effetti del concorso” non vuol dire “estinti”
La sospensione dell’art. 154 opera «agli effetti del concorso». È un’espressione che la giurisprudenza conosce da decenni, perché era già scritta nell’art. 55 l.fall. Significa che gli interessi non partecipano alla distribuzione concorsuale: non si sommano al credito ai fini del riparto, non si sommano ai fini del voto. Non significa, di per sé, che il diritto agli interessi si estingua sul piano sostanziale.
Il commento di Brocardi all’art. 154 CCII (pagina aggiornata al 12 agosto 2026) lo dice in modo chiaro: gli effetti sono limitati all’ambito concorsuale, e chiusa la procedura i crediti non soddisfatti tornano alla disciplina ordinaria. Nella liquidazione giudiziale, che lascia sopravvivere i crediti residui salvo esdebitazione, questo ha conseguenze pratiche immediate. Nel concordato, come vedremo nella tappa dell’omologazione, il discorso cambia, perché interviene l’effetto obbligatorio dell’art. 117.
Il punto da ricordare: la sospensione non è una cancellazione, ma nel concordato omologato diventa, di regola, definitiva nei confronti del debitore.
La cristallizzazione del passivo
La sospensione degli interessi è solo un pezzo di un meccanismo più ampio: la “cristallizzazione” della massa passiva. Il passivo viene fotografato alla data di riferimento, per garantire che tutti i creditori concorrano sulla base di valori omogenei. La Cassazione, sulla vecchia legge, lo ha detto espressamente: in base agli artt. 55 e 59 l.fall., richiamati dall’art. 169, la massa passiva del concordato si cristallizza, e l’effetto si mantiene anche quando alla procedura segue un’altra procedura concorsuale (Cass. Sez. I, sent. n. 8160 del 15 giugno 2000, resa in un caso di successiva amministrazione straordinaria). Lo stesso principio di cristallizzazione ha portato la Cassazione a escludere dal concorso, nel concordato preventivo, le pretese risarcitorie o indennitarie legate allo scioglimento successivo dei rapporti (Cass. Sez. I, sent. n. 2754 del 25 febbraio 2002, sempre in base all’art. 55 richiamato dall’art. 169 l.fall.).
I termini che si attivano
Il creditore non ha, in questa fase, un termine perentorio per “insinuarsi” come accade nella liquidazione giudiziale: nel concordato i crediti vengono verificati dal commissario sulla base delle scritture del debitore e delle informazioni dei creditori. È però in questa fase che il creditore deve far pervenire al commissario il proprio conteggio, con capitale e interessi fino alla data di riferimento, perché da quel conteggio dipenderà il peso del suo voto.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve impostare il piano su un passivo che tenga conto degli interessi fino alla data di riferimento e non oltre per i chirografari, ma che per i creditori privilegiati consideri invece gli interessi che continuano a decorrere nei limiti di legge. Un piano che ignora gli interessi sui privilegiati nel periodo di esecuzione rischia di essere contestato per insufficienza delle risorse.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore chirografario può e deve verificare che il debitore abbia inserito il suo credito nell’elenco con gli interessi maturati prima della domanda. Se l’importo è sottostimato, la sede per farlo valere è il confronto con il commissario e, se necessario, le contestazioni nella fase di voto e di omologazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è confondere la sospensione con un “congelamento” che si scongelerà a fine procedura. Nel concordato omologato non è così: chi spera di recuperare dopo l’esecuzione gli interessi maturati durante la procedura nei confronti del debitore concordatario rischia di restare deluso.
Quanto dura realmente
La sospensione dura, per il testo dell’art. 154, fino alla chiusura della procedura. Nei fatti, per un concordato liquidatorio, il tempo tra deposito e chiusura può essere lungo, perché comprende la vendita dei beni da parte del liquidatore e la distribuzione dei ricavi. Proprio la durata della liquidazione rende l’effetto della sospensione economicamente pesante per il creditore chirografario.
Il conteggio: come si cristallizza il credito chirografario e cosa resta fuori
Cosa succede
Il calendario ora corre verso la relazione del commissario giudiziale e verso il voto. Il commissario verifica l’elenco dei creditori e dei rispettivi crediti e, ove necessario, lo rettifica. È il momento in cui la teoria della sospensione diventa un numero.
La norma
Il credito chirografario viene considerato per l’importo del capitale, più gli interessi maturati fino alla data di riferimento, più gli accessori anteriori. L’art. 154, comma 2, CCII stabilisce che i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura: anche un credito con scadenza futura viene così attratto nel concorso. Il commento Brocardi all’art. 154 ricorda che la regola richiama il principio dell’art. 1186 c.c. e rinvia all’art. 158 CCII per i crediti non scaduti.
Gli interessi che “restano dentro” e quelli che “restano fuori”
Restano dentro, come parte del credito chirografario:
- gli interessi corrispettivi maturati fino alla data di riferimento;
- gli interessi moratori maturati fino alla stessa data, se dovuti e documentati;
- gli accessori anteriori che la legge o il contratto collegano al credito.
Restano fuori dal concorso:
- gli interessi convenzionali o legali maturati dopo la data di riferimento sui crediti chirografari;
- le pretese risarcitorie o indennitarie che sorgono per effetto dello scioglimento successivo dei rapporti, secondo l’orientamento espresso, sulla vecchia legge, da Cass. Sez. I n. 2754/2002;
- la rivalutazione monetaria successiva all’apertura sui crediti di lavoro, una volta che il concordato sia omologato ed eseguito: lo ha affermato Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 9663 del 17 settembre 1991, precisando che l’omologazione e l’esecuzione estinguono il rapporto e liberano il debitore per la parte falcidiata.
Il caso del fideiussore che paga dopo l’apertura
Un caso ricorrente riguarda il fideiussore che paga il creditore dopo l’apertura della procedura e poi agisce in surroga. La Cassazione, sulla vecchia legge, ha precisato due cose. Da un lato il garante che paga dopo l’apertura può proseguire la partecipazione al concorso del creditore surrogandosi nella sua posizione (Cass. Sez. I, sent. n. 19097 dell’11 settembre 2007). Dall’altro, non può pretendere nel concorso gli interessi successivi alla dichiarazione, salvo che il credito sia assistito da garanzia reale o privilegio (Cass. Sez. I, sent. n. 16078 del 18 agosto 2004). Le due pronunce sono rese in materia fallimentare, ma il principio si collega direttamente alla sospensione “agli effetti del concorso” che il Codice estende al concordato.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore, con l’assistenza dei propri consulenti, può contestare le pretese di interessi successivi alla data di riferimento che i creditori chirografari tentino di far valere, e chiedere che il commissario ne tenga conto. Ogni interesse successivo indebitamente calcolato altera la base del voto e la percentuale.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore può contestare la riduzione del proprio credito se il commissario non ha considerato interessi anteriori documentati, o se ha applicato un tasso inferiore a quello pattuito o dovuto per legge. Deve invece accettare che gli interessi successivi, finché il credito è chirografario, non entrino nel calcolo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è inviare al commissario un estratto conto “aggiornato a oggi” che somma interessi fino alla data di invio. Il commissario lo ridurrà, e il creditore rischia di presentarsi al voto con un importo diverso da quello che pensa di avere.
Quanto dura realmente
La verifica dei crediti si svolge nelle settimane che precedono il voto. Non ha una durata fissa uguale per tutti i tribunali: dipende dalla complessità del passivo e dal numero dei creditori.
Il voto: si vota sul credito cristallizzato, non sugli interessi che verranno
Cosa succede
Siamo al momento del voto. I creditori sono chiamati ad approvare o respingere la proposta. Ogni voto pesa in proporzione al credito ammesso al voto.
La norma
L’art. 109 CCII stabilisce che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; quando un solo creditore detiene tale maggioranza, serve anche la maggioranza per teste; in presenza di classi, la maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi. Il comma 6 esclude dal voto alcune categorie di creditori in conflitto (coniuge, parenti e affini fino al quarto grado, società controllanti o controllate o sotto comune controllo, cessionari dei loro crediti da meno di un anno, creditori in conflitto d’interessi).
Il credito chirografario vota per l’importo cristallizzato alla data di riferimento: capitale più interessi anteriori. Gli interessi successivi, sospesi agli effetti del concorso, non aumentano il peso del voto.
I privilegiati pagati in ritardo: quando gli interessi mancati diventano “chirografo”
Qui c’è un passaggio decisivo, che riguarda la posizione dei creditori privilegiati e, indirettamente, quella dei chirografari. Se la proposta prevede il pagamento dilazionato dei privilegiati senza riconoscere gli interessi, la Cassazione ha chiarito, sulla vecchia legge, che la dilazione oltre i tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale, perché il ritardo produce una perdita economica; la mancata corresponsione degli interessi va computata per determinare la parte di credito non soddisfatta e, quindi, il diritto di voto per quella parte (Cass. Sez. I, sent. n. 20388 del 26 settembre 2014). Nello stesso passaggio la Corte richiama la disciplina degli interessi degli artt. 54 e 55 l.fall., applicabili al concordato tramite l’art. 169.
Il principio interessa anche il creditore chirografario: se i privilegiati dilazionati senza interessi acquisiscono diritto di voto per la parte non soddisfatta, il peso relativo dei chirografari nel voto cambia. Chi vota deve sapere chi altro vota e per quale importo.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore che propone un concordato liquidatorio deve indicare con chiarezza i tempi dei pagamenti ai privilegiati e il trattamento degli interessi, e calcolare l’effetto sul voto. Una proposta che tace sugli interessi dei privilegiati espone a contestazioni sull’ammissibilità e sulla formazione delle maggioranze.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore chirografario può votare contro e, se ne ricorrono i presupposti, proporre opposizione all’omologazione. Ha interesse a verificare se la percentuale offerta tenga conto della sospensione degli interessi in modo corretto, e se la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale sia stata valutata considerando che, anche nella liquidazione giudiziale, gli interessi chirografari sarebbero sospesi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è votare favorevolmente pensando che “gli interessi li recupererò dopo”. Con l’omologazione, come vedremo, il concordato diventa obbligatorio anche per chi ha votato contro, e gli interessi sospesi, salvo casi particolari, non si recuperano più nei confronti del debitore.
Quanto dura realmente
La fase del voto ha tempi fissati dal tribunale e dal commissario; nella pratica, tra il deposito del piano e la chiusura delle operazioni di voto passano di solito alcuni mesi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), affianca debitori e creditori proprio in questo snodo: ricostruire il credito cristallizzato e il suo peso nel voto è la base di ogni scelta successiva.
L’omologazione: il giorno in cui la sospensione diventa, di regola, definitiva
Cosa succede
Da questo momento in poi il quadro si stabilizza. Il tribunale omologa il concordato. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, il provvedimento dà avvio alla fase di liquidazione dei beni secondo il piano, di norma attraverso un liquidatore, e alla successiva distribuzione del ricavato ai creditori nell’ordine delle cause di prelazione e nelle percentuali previste.
La norma
L’art. 117, comma 1, CCII (testo aggiornato al 12 agosto 2026) stabilisce che «Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione» della domanda nel registro delle imprese. Lo stesso comma aggiunge che «Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore» e gli obbligati in via di regresso. Il comma 2 dispone che, «Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili».
Il significato pratico per gli interessi è questo: il creditore chirografario anteriore riceve ciò che il concordato prevede, e nulla di più dal debitore concordatario. Gli interessi sospesi durante la procedura non vengono “restituiti” alla fine: sono parte di ciò che il concordato non paga. La Cassazione, sulla vecchia legge, lo aveva detto con riguardo alla rivalutazione dei crediti di lavoro: una volta omologato ed eseguito il concordato, il rapporto si estingue e il debitore è liberato per la parte falcidiata (Cass. Sez. Lavoro n. 9663/1991). Lo stesso ragionamento vale per gli accessori del credito chirografario maturati nel corso della procedura.
Perché il concordato liquidatorio è diverso dalla liquidazione giudiziale
Nella liquidazione giudiziale, la sospensione dell’art. 154 resta limitata al concorso e, chiusa la procedura, i creditori non soddisfatti possono tornare ad agire contro il debitore, salvo che questi ottenga l’esdebitazione. Nel concordato omologato, invece, la sospensione si salda con l’effetto obbligatorio: il credito chirografario resta definito nei termini della proposta. È questa la ragione per cui, nel valutare la convenienza della proposta, il creditore deve chiedersi non solo quanto riceverà, ma anche che cosa perderà definitivamente rispetto a uno scenario liquidatorio giudiziale.
Un esempio aiuta a capire. Un’impresa individuale in liquidazione giudiziale, chiusa la procedura senza esdebitazione, resta esposta alle azioni dei creditori per il residuo, interessi compresi secondo le regole ordinarie. La stessa impresa che conclude ed esegue un concordato liquidatorio, invece, ha definito il proprio debito chirografario nella misura della percentuale. Per il creditore, quindi, il “prezzo” del concordato non è solo la falcidia del capitale: è anche la perdita definitiva degli interessi maturati durante la procedura.
Il binario dei fideiussori e dei coobbligati
L’art. 117 conserva i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso. Nei confronti del fideiussore il creditore può pretendere l’intero credito, compresi gli interessi che continuano a maturare secondo il contratto di garanzia, perché la sospensione dell’art. 154 opera solo agli effetti del concorso nei confronti del debitore in procedura. Il fideiussore che paga, però, non potrà a sua volta far valere nel concorso gli interessi successivi alla data di riferimento, secondo la logica affermata, in materia fallimentare, da Cass. n. 16078/2004.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore omologato deve eseguire il piano. Nel concordato liquidatorio ciò significa collaborare con il liquidatore, consegnare i beni, non ostacolare le vendite. Non deve pagare singoli creditori al di fuori dei riparti previsti, perché ciò altererebbe la parità di trattamento.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore chirografario può verificare che i riparti rispettino le percentuali, controllare la contabilità della liquidazione e, se ne ricorrono i presupposti, attivare i rimedi contro l’inadempimento. Nei confronti di fideiussori e coobbligati può agire per l’intero, interessi compresi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico del creditore è non agire subito contro il fideiussore, contando sul concordato. Ma il concordato limita i diritti verso il debitore, non quelli verso il garante. L’errore del debitore persona fisica che ha prestato fideiussione per la propria società è pensare che l’omologazione del concordato della società lo liberi: non è così, perché i diritti contro il fideiussore restano impregiudicati.
Quanto dura realmente
L’omologazione è un atto; i suoi effetti, però, accompagnano tutta l’esecuzione. Contro il provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dal Codice, con termini che vanno verificati nel singolo caso.
Mesi e anni di esecuzione: riparti, ritardi e prescrizione
Cosa succede
Sono passati mesi dall’omologazione. Il liquidatore vende gli immobili, cede i crediti, incassa. I riparti arrivano a scaglioni: prima i prededucibili, poi i privilegiati secondo l’ordine, infine i chirografari. Spesso i tempi effettivi si allungano rispetto a quelli indicati nel piano.
La norma e la giurisprudenza sui ritardi
Il creditore chirografario che riceve il riparto con mesi di ritardo può pretendere interessi sul ritardo? Per la fase concorsuale, la risposta della giurisprudenza formatasi sul fallimento è stata negativa: il ritardo nel pagamento delle somme assegnate nel piano di riparto non fa nascere, a carico della massa, interessi compensativi o moratori (Cass. Sez. I, sent. n. 8185 del 2 aprile 2010). Il principio è reso in materia fallimentare e va trasposto con cautela al concordato, ma esprime una logica coerente con l’art. 154: finché la procedura non è chiusa, il credito concorsuale chirografario non produce interessi agli effetti del concorso.
Diverso è il caso dei debiti contratti dalla procedura stessa, i crediti prededucibili. Qui la Cassazione ha distinto: gli interessi sui debiti della massa sono dovuti, perché non si tratta di accessori di crediti concorsuali ma di obbligazioni sorte nella gestione della procedura (Cass. Sez. I, sent. n. 5169 del 30 marzo 2012, anch’essa in materia fallimentare). Per il fornitore che ha continuato a lavorare con l’impresa durante la procedura, con regolare autorizzazione, la differenza è enorme: i crediti per quelle forniture non sono chirografari concorsuali.
La prescrizione durante l’esecuzione
Un altro orologio corre durante l’esecuzione: quello della prescrizione. Con sentenza n. 20175 del 18 luglio 2025, la Cassazione (Sez. I) ha affermato, sulla legge fallimentare, che l’omologazione vincola i creditori anteriori ai nuovi termini di adempimento fissati dalla proposta o dai piani di riparto; ne deriva una temporanea inesigibilità del credito che sospende la prescrizione fino alla scadenza di quei termini, salvo che emerga con evidenza l’inattuabilità del piano. La pronuncia riguarda sia il concordato con pagamento secondo la proposta, sia quello con cessione dei beni e pagamenti secondo i piani di riparto del liquidatore. Prima dell’omologazione, invece, la prescrizione decorre normalmente, salva la sospensione per chi aveva già avviato azioni esecutive o cautelari.
I termini che si attivano
In questa fase i termini rilevanti sono quelli fissati dal piano e dai riparti. Il creditore che ritiene il piano inadempiuto deve valutare con attenzione i termini per chiedere la risoluzione del concordato, che il Codice disciplina con regole proprie e che vanno controllate sul testo vigente al momento dell’azione.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore deve vigilare sul rispetto dei tempi, perché un ritardo grave nella liquidazione può aprire la strada alla risoluzione. La risoluzione cambia completamente la partita degli interessi, come vedremo nella tappa finale.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore chirografario può chiedere informazioni al liquidatore e al commissario, contestare i riparti e, se l’esecuzione si arena, valutare la risoluzione. Non può invece pretendere interessi concorsuali sul ritardo dei riparti per il solo fatto del ritardo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è ritenere che “il credito si prescrive” mentre si aspetta il riparto. La Cassazione del 2025 ha chiarito che, durante l’esecuzione del concordato omologato, la temporanea inesigibilità sospende la prescrizione. L’errore opposto è restare inerti anche quando è evidente che il piano non può essere eseguito.
Quanto dura realmente
L’esecuzione di un concordato liquidatorio può durare anni, a seconda della natura dei beni da vendere: un magazzino di merci si liquida in tempi molto diversi da un compendio immobiliare con abusi da sanare o da un portafoglio di crediti commerciali contestati. È nella durata dell’esecuzione che la sospensione degli interessi pesa di più sul creditore chirografario.
In parallelo, per tutta la procedura: i crediti che non si fermano
Cosa succede
Mentre il chirografario vede il proprio credito fermo alla data di riferimento, accanto a lui altri crediti continuano a produrre interessi. È un binario che il creditore chirografario deve conoscere, perché ciò che va ai privilegiati in termini di interessi riduce il residuo disponibile per lui.
La norma
L’art. 154, comma 1, CCII esclude dalla sospensione i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, «salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3», norma che regola i diritti dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo. Il riferimento sostanziale è alle norme del codice civile sull’estensione del privilegio, del pegno e dell’ipoteca agli interessi (artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.).
La giurisprudenza ha fissato alcuni punti fermi:
- per il credito ipotecario, gli interessi di grado ipotecario sono dovuti al tasso legale fino alla data della vendita, non fino al pagamento effettivo, a prescindere dal fatto che la vendita sia coattiva o volontaria; la regola dell’art. 2855, comma 3, c.c. si combina con l’art. 55 l.fall., applicabile al concordato tramite l’art. 169 (Cass. Sez. I, sent. n. 14912 del 17 novembre 2000);
- per i crediti con privilegio, il tasso cui rinvia l’art. 2749 c.c. per delimitare l’estensione del privilegio agli interessi è quello generale dell’art. 1284 c.c., non i tassi fissati da leggi speciali per singoli crediti (Cass. Sez. I, ord. n. 29601 del 10 novembre 2025, resa in tema di ammissione al passivo fallimentare);
- anche i creditori con privilegio generale, come i lavoratori, rientrano nel sistema dell’art. 55 l.fall., con un arresto degli interessi collegato alla liquidazione dei beni (Cass. Sez. Unite, sent. n. 1670 del 15 marzo 1982);
- gli interessi sui debiti della massa, cioè prededucibili, sono dovuti (Cass. Sez. I n. 5169/2012).
Il privilegiato “degradato” e gli interessi
Nel concordato liquidatorio accade spesso che un credito privilegiato non trovi capienza nel valore dei beni su cui grava la prelazione. Per la parte non coperta il credito viene trattato come chirografario, e su quella parte vale la sospensione degli interessi. È uno dei punti in cui il conteggio diventa più delicato: occorre separare la quota coperta (che continua a produrre interessi nei limiti di legge) dalla quota degradata (ferma alla data di riferimento).
Cosa può fare il creditore chirografario ora
Il creditore chirografario può controllare che il piano non riconosca ai privilegiati interessi oltre i limiti di legge, ad esempio a tassi convenzionali o per periodi successivi alla vendita del bene ipotecato. Ogni euro di interessi privilegiati riconosciuto in eccesso è sottratto alla massa chirografaria.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è del creditore privilegiato che pretende interessi al tasso contrattuale fino al pagamento effettivo; e del creditore chirografario che non verifica il conteggio degli interessi privilegiati, convinto che “non lo riguardi”.
Quanto dura realmente
Per i crediti ipotecari, il decorso degli interessi con prelazione si arresta, secondo l’orientamento richiamato, alla vendita del bene; per gli altri privilegiati dipende dai tempi della liquidazione e dei riparti.
Il quadro d’insieme, credito per credito
Arrivati a questo punto della cronologia, conviene fermare l’immagine e guardare tutti i crediti insieme, perché nello stesso concordato liquidatorio convivono orologi diversi.
| Tipo di credito | Interessi prima della data di riferimento | Interessi dopo la data di riferimento, nel concorso | Dopo l’omologazione ed esecuzione, verso il debitore | Verso fideiussori e coobbligati |
|---|---|---|---|---|
| Chirografario | Entrano nel credito chirografario | Sospesi (art. 154 CCII, richiamato dall’art. 96) | Non recuperabili oltre la percentuale (art. 117) | Dovuti secondo il contratto di garanzia |
| Privilegiato capiente | Entrano nel credito privilegiato | Continuano nei limiti degli artt. 2749, 2788, 2855 c.c. | Pagati secondo il piano | Dovuti secondo il contratto di garanzia |
| Privilegiato degradato (parte incapiente) | Seguono la sorte della parte degradata | Sospesi sulla parte trattata come chirografaria | Non recuperabili oltre quanto previsto | Dovuti secondo il contratto di garanzia |
| Ipotecario | Entrano nel credito | Al tasso legale fino alla vendita (Cass. 14912/2000) | Pagati secondo il piano | Dovuti secondo il contratto di garanzia |
| Prededucibile | Non pertinente: il credito sorge durante la procedura | Dovuti (Cass. 5169/2012) | Pagati integralmente | Secondo le eventuali garanzie |
La tabella mostra la ragione profonda della regola: la sospensione tutela la parità tra i chirografari, che concorrono tutti su valori fotografati allo stesso giorno, mentre chi ha una prelazione conserva il diritto agli accessori nei limiti che la legge collega alla garanzia. Se ogni chirografario potesse continuare a far crescere il proprio credito con il tasso del proprio contratto, chi ha pattuito un tasso elevato si ritaglierebbe, a parità di capitale, una quota maggiore del ricavato a danno degli altri. La cristallizzazione impedisce proprio questo.
Il fornitore commerciale
È la figura tipica del creditore chirografario. Il suo credito nasce da fatture per forniture di beni o servizi, spesso con interessi moratori previsti dalla disciplina delle transazioni commerciali o dal contratto. La sua timeline è quella descritta finora: interessi pieni fino alla data di riferimento, sospensione poi, definizione con l’omologazione. Due attenzioni in più. La prima: se ha continuato a fornire l’impresa dopo il deposito, deve tenere separate le fatture anteriori (chirografarie, con interessi sospesi) da quelle successive, che, se ne ricorrono i presupposti di legge, possono godere della prededuzione e quindi produrre interessi. La seconda: se ha ottenuto garanzie personali dall’amministratore o dai soci, quelle garanzie diventano il suo principale strumento per recuperare gli interessi che il concordato non paga.
La banca
La banca creditrice chirografaria, per esempio per uno scoperto di conto corrente non garantito, vede sospesi gli interessi convenzionali dalla data di riferimento come qualsiasi altro chirografario. Il punto delicato è la ricostruzione del saldo alla data di riferimento: interessi capitalizzati, commissioni, addebiti successivi. Il debitore e i suoi consulenti hanno interesse a verificare che il saldo comunicato al commissario non comprenda interessi o competenze maturati dopo la data di riferimento, e che quelli anteriori siano stati calcolati secondo condizioni valide. Se invece il finanziamento è assistito da ipoteca, il credito segue la regola dei privilegiati: gli interessi continuano, ma nei limiti dell’art. 2855 c.c. e, secondo l’orientamento richiamato, al tasso legale fino alla vendita per la parte che gode del grado ipotecario.
Il lavoratore
I crediti di lavoro sono di regola assistiti da privilegio generale. Questo li colloca nel binario dei privilegiati: gli accessori non si fermano alla data di riferimento come per i chirografari, ma incontrano i limiti che la legge collega al privilegio, con un arresto legato ai tempi della liquidazione secondo l’impostazione delle Sezioni Unite del 1982. Quanto alla rivalutazione, la Cassazione del 1991 ha escluso quella successiva all’apertura una volta che il concordato sia stato omologato ed eseguito. Se poi una parte del credito del lavoratore non trova capienza, per quella parte il lavoratore partecipa come chirografario e subisce la sospensione.
Il fideiussore
Il fideiussore vive due timeline contemporaneamente. Verso il creditore garantito è debitore dell’intero, interessi compresi, secondo il contratto: per lui non c’è sospensione. Verso il debitore principale in concordato, se paga, diventa a sua volta creditore in surroga o in regresso, e qui la sospensione lo colpisce: nel concorso non potrà far valere gli interessi successivi alla data di riferimento, salvo garanzie o privilegi (Cass. n. 16078/2004). È la posizione più esposta di tutta la procedura, ed è spesso quella dell’imprenditore persona fisica che ha garantito la propria società.
Il socio illimitatamente responsabile
Nelle società di persone l’art. 117, comma 2, CCII prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Per il socio questo significa che la definizione del debito sociale, interessi compresi, opera anche nei suoi confronti per quanto riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali. Diversa è la posizione del socio che abbia prestato una fideiussione personale distinta: in quel caso rientra nel binario dei fideiussori, e i diritti del creditore verso di lui restano impregiudicati.
Il debitore
Per il debitore, la sospensione degli interessi chirografari è uno degli elementi che rendono sostenibile il piano liquidatorio: il passivo chirografario smette di crescere e la percentuale può essere calcolata su una base stabile. Ma il debitore deve ricordare che la sospensione non vale per tutti: gli interessi dei privilegiati e dei prededucibili continuano a correre e vanno coperti dal ricavato della liquidazione prima che si arrivi ai chirografari. Un piano liquidatorio che sottostima i tempi di vendita sottostima anche gli interessi privilegiati, e quindi sovrastima la percentuale promessa ai chirografari: è una delle cause più frequenti di scostamento tra piano e realtà, e dunque di rischio di risoluzione.
Il caso del concordato liquidatorio di gruppo o con più creditori garantiti dallo stesso bene
Quando più creditori sono garantiti sullo stesso bene, per esempio con ipoteche di grado diverso, la regola dell’art. 2855 c.c. sulla collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale diventa decisiva. Gli interessi riconosciuti al primo creditore ipotecario riducono ciò che resta per il secondo; la parte incapiente del secondo diventa chirografaria e, per quella parte, subisce la sospensione. Nel concordato liquidatorio con immobili gravati da più ipoteche, la data della vendita incide quindi su tre posizioni contemporaneamente: quella del primo ipotecario, quella del secondo e quella della massa chirografaria che riceve l’eventuale residuo.
Che cosa cambia rispetto alla vecchia legge fallimentare
Sul piano della regola di fondo, poco. L’art. 169 l.fall. richiamava l’art. 55 l.fall.; l’art. 96 CCII richiama l’art. 154 CCII, che riproduce la sospensione degli interessi agli effetti del concorso con la stessa eccezione per ipoteca, pegno e privilegio. Per questo la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare resta un riferimento utile, purché la si usi dichiarando che è resa sulla vecchia disciplina. La novità più rilevante, sul piano del calendario, è la formulazione dell’art. 96 dopo il D.Lgs. 136/2024, che lega la data di riferimento alla presentazione della domanda unitamente a proposta, piano e documentazione: una formula che, come visto, apre la questione della domanda con riserva.
Il capolinea: chiusura, oppure risoluzione e annullamento
Cosa succede
Siamo all’ultima tappa. Le strade possibili sono due. Nella prima il concordato viene eseguito: i beni sono liquidati, i riparti effettuati, la procedura si chiude. Nella seconda l’esecuzione fallisce: il concordato viene risolto o annullato, e spesso si apre la liquidazione giudiziale.
La chiusura dopo l’esecuzione
Se il concordato viene eseguito, il creditore chirografario ha ricevuto la sua percentuale e, per effetto dell’art. 117, nulla più può pretendere dal debitore per quel credito anteriore, interessi sospesi compresi. Restano integri i diritti verso fideiussori e coobbligati. Per le società di persone, salvo patto contrario, il concordato ha efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2): anche il socio, quindi, beneficia della definizione del debito sociale nei limiti del concordato.
La risoluzione o l’annullamento
Se invece il concordato viene risolto o annullato, il creditore riacquista le proprie pretese nei limiti previsti dalla legge e, se si apre la liquidazione giudiziale, l’art. 154 CCII torna ad applicarsi con riferimento a quella nuova procedura. La risoluzione non fa “rinascere” automaticamente gli interessi come se la procedura non ci fosse mai stata: occorre ricostruire con precisione quali effetti siano caduti e quali restino, tenendo conto anche della cristallizzazione già prodotta dalla domanda di concordato, che la Cassazione, sulla vecchia legge, ha ritenuto conservata nella procedura successiva (Cass. Sez. I n. 8160/2000, nel caso di passaggio all’amministrazione straordinaria). È uno dei punti più tecnici dell’intera materia, che richiede un esame del singolo caso.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore che vede avvicinarsi la risoluzione può valutare, con i propri consulenti, se esistano margini per una modifica del piano o per soluzioni alternative. Ogni scelta va calibrata sul rischio che la successiva liquidazione giudiziale produca, per i creditori, un quadro diverso.
Cosa può fare il creditore ora
Il creditore deve decidere se attivare la risoluzione: un passo che, se porta alla liquidazione giudiziale, sposta i tempi in avanti e apre una nuova fase di sospensione degli interessi. La scelta va pesata confrontando ciò che il concordato ancora può dare con ciò che darebbe la liquidazione giudiziale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è chiedere la risoluzione “per recuperare gli interessi”. Nella successiva liquidazione giudiziale gli interessi chirografari sono di nuovo sospesi agli effetti del concorso: la risoluzione serve a reagire a un inadempimento, non a riattivare il contatore.
Quanto dura realmente
La chiusura di un concordato liquidatorio arriva quando la liquidazione è terminata. La risoluzione, se chiesta, apre un procedimento autonomo con tempi propri.
La stessa procedura, due calendari
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Gli importi e le date servono solo a mostrare come la sequenza temporale incide sugli interessi.
Calendario A: il creditore che agisce alle finestre giuste
Ipotesi. Fornitore con credito chirografario di 47.380 € in capitale, fatture scadute il 14 gennaio 2026, interessi moratori pattuiti. Il debitore deposita la domanda di concordato completa di proposta e piano liquidatorio il 9 settembre 2026.
- 20 gennaio 2026: il fornitore invia una diffida con messa in mora documentata.
- 9 settembre 2026 (giorno 0): deposito della domanda completa. Gli interessi moratori maturati dal 15 gennaio all’8 settembre 2026 si sommano al capitale. Supponiamo, a titolo puramente illustrativo, che ammontino a 2.915 €: il credito cristallizzato è di 50.295 €.
- Fine settembre 2026: il fornitore invia al commissario il conteggio con capitale e interessi fino all’8 settembre, allegando contratto, fatture e diffida. Contestualmente agisce contro il fideiussore persona fisica che aveva garantito la fornitura, per l’intero e con gli interessi contrattuali che continuano a decorrere nei suoi confronti.
- Voto: vota per 50.295 €.
- Omologazione e riparti: il piano offre ai chirografari, ad esempio, il 23,4%. Il fornitore riceve 11.769 € dal concordato (23,4% di 50.295 €). Gli interessi successivi al 9 settembre sono definitivamente persi verso il debitore, ma il residuo può essere chiesto al fideiussore, secondo le regole della garanzia e salvo le eccezioni che questi può opporre.
Calendario B: il creditore che lascia correre
Stessa ipotesi di partenza.
- Gennaio-agosto 2026: nessuna diffida; solleciti telefonici.
- 9 settembre 2026 (giorno 0): deposito della domanda. Il fornitore non sa dimostrare la data di decorrenza degli interessi moratori su alcune fatture.
- Novembre 2026: invia al commissario un estratto conto “aggiornato” che somma interessi fino a novembre. Il commissario lo riduce, eliminando gli interessi successivi al 9 settembre e quelli non documentati: il credito ammesso al voto è di 48.010 €.
- Voto: vota per 48.010 €.
- Omologazione: riceve il 23,4% di 48.010 €, cioè 11.234 €. Non ha agito contro il fideiussore; quando lo fa, molti mesi dopo, si trova a discutere della decorrenza degli interessi anche con il garante.
Il confronto. La differenza sul riparto (535 €) è solo una parte del problema. Il punto vero è la posizione verso il fideiussore e la tracciabilità degli interessi anteriori: è lì che il creditore A ha preservato valore.
Calendario C: la domanda con riserva
Ipotesi. Credito chirografario bancario di 186.420 € con interessi convenzionali. Il debitore deposita domanda con riserva il 3 marzo 2026 e il piano completo il 22 giugno 2026.
- Lettura letterale dell’art. 96 vigente: la data di riferimento per la sospensione degli interessi coinciderebbe con il deposito di proposta, piano e documentazione (22 giugno 2026). Gli interessi convenzionali dal 3 marzo al 21 giugno entrerebbero nel credito chirografario.
- Lettura alternativa: la data di riferimento resterebbe il 3 marzo 2026, con esclusione di quei tre mesi e mezzo di interessi.
- Effetto pratico: la differenza incide sul credito ammesso al voto e sulla massa chirografaria. Sia il debitore sia il creditore hanno interesse a predisporre il conteggio con entrambe le date e a discuterlo con il commissario fin dall’inizio.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline descritta finora è quella “lineare”. Nella realtà, il percorso può deviare, e ogni deviazione cambia il destino degli interessi.
Binario 1: l’azione contro il fideiussore
È il rimedio più importante per il creditore chirografario. Il fideiussore non è in procedura: nei suoi confronti gli interessi continuano a correre secondo il contratto. Se il fideiussore è una persona fisica a sua volta in difficoltà, potrà ricorrere agli strumenti del sovraindebitamento, con regole proprie. Il creditore che agisce tempestivamente contro il garante recupera, in via autonoma, anche ciò che il concordato gli fa perdere in termini di interessi.
Binario 2: l’opposizione all’omologazione
Il creditore dissenziente può opporsi all’omologazione, contestando la convenienza della proposta o il calcolo del passivo. In questa sede la corretta applicazione della sospensione degli interessi può diventare un argomento: un piano che riconosce ai privilegiati interessi non dovuti, o che sottostima gli interessi anteriori dei chirografari, altera la base del voto e la percentuale.
Binario 3: la risoluzione
Se il concordato non viene eseguito, la risoluzione riporta il creditore a una situazione diversa, spesso seguita dalla liquidazione giudiziale. Come visto, in quella procedura l’art. 154 si applica di nuovo, e la cristallizzazione già prodotta può essere conservata.
Binario 4: la trattativa in composizione negoziata prima della domanda
Se l’impresa passa prima dalla composizione negoziata, il calendario si allunga a monte. Durante le trattative, in assenza di uno strumento di regolazione aperto, gli interessi continuano a decorrere secondo le regole ordinarie. È in questa fase che un accordo sugli interessi, ad esempio una rinuncia parziale o un tasso ridotto in cambio di tempi certi, può essere negoziato con più margine. Le misure protettive della composizione negoziata, infatti, inibiscono le azioni esecutive e cautelari e sospendono la prescrizione (art. 18, comma 3, CCII), ma non sono costruite come una sospensione degli interessi.
Binario 5: il passaggio a un concordato in continuità
Se il piano viene modificato e da liquidatorio diventa in continuità, la disciplina dell’art. 96 resta la stessa per la sospensione degli interessi; cambiano invece le regole di voto e di trattamento dei creditori, e con esse il valore degli interessi anteriori nella formazione delle maggioranze.
Le 5 finestre critiche
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La messa in mora prima della domanda. È il momento in cui il creditore costruisce la prova della decorrenza degli interessi anteriori: dopo il deposito non si torna indietro.
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Il giorno del deposito e quello del piano completo. Le due date vanno annotate subito: con la formulazione vigente dell’art. 96, la data di riferimento per la sospensione può dipendere dal deposito di proposta, piano e documentazione.
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La comunicazione del credito al commissario. Il conteggio con capitale e interessi fino alla data di riferimento, documentato, è la base del voto e del riparto.
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Il voto e l’eventuale opposizione all’omologazione. È l’ultimo momento per contestare il trattamento degli interessi nel piano, anche quelli riconosciuti ai privilegiati.
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L’azione verso fideiussori e coobbligati. Non dipende dal calendario del concordato: può e spesso deve essere avviata subito, perché nei confronti del garante gli interessi continuano a correre e i diritti restano impregiudicati.
Le domande sul tempo
Se la domanda è stata depositata con riserva a marzo e il piano a giugno, da quando si fermano gli interessi?
Il testo vigente dell’art. 96 CCII collega gli effetti degli artt. 153-162 alla presentazione della domanda «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’articolo 39, comma 3». Una lettura letterale porta alla data del deposito completo; non abbiamo trovato pronunce che abbiano risolto la questione. Conviene predisporre il conteggio con entrambe le date.
Il concordato è stato omologato due anni fa e il riparto arriva solo ora: posso chiedere gli interessi sul ritardo?
Nella giurisprudenza formata sul fallimento, il ritardo nel pagamento delle somme assegnate nel riparto non genera interessi a carico della massa (Cass. n. 8185/2010). Nel concordato occorre valutare se il ritardo integri un inadempimento rilevante ai fini della risoluzione; gli interessi sul credito chirografario anteriore, invece, restano sospesi agli effetti del concorso.
Sono passati più di dieci anni dal mio credito: è prescritto se il concordato è ancora in esecuzione?
Secondo Cass. n. 20175/2025, resa sulla legge fallimentare, l’omologazione rende il credito temporaneamente inesigibile fino ai termini del piano o dei riparti, e questa inesigibilità sospende la prescrizione. Prima dell’omologazione, invece, la prescrizione corre normalmente, salvo i casi specifici di azioni esecutive o cautelari già avviate.
Quanto tempo ho per agire contro il fideiussore?
Il concordato non limita i diritti verso i fideiussori (art. 117, comma 1). I tempi dipendono dal contratto di garanzia e dalle norme sulla fideiussione: in presenza di clausole che legano la garanzia a termini di decadenza, occorre agire presto.
Se il concordato viene risolto dopo tre anni, recupero gli interessi di quei tre anni?
Non automaticamente. Se si apre la liquidazione giudiziale, gli interessi chirografari sono di nuovo sospesi agli effetti del concorso, e la cristallizzazione già prodotta può restare ferma. Occorre una ricostruzione specifica degli effetti della risoluzione.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono state lette per questo approfondimento nelle massime o nel testo. Gran parte è resa sulla legge fallimentare, perché il Codice della crisi ha ripreso, con l’art. 96 e l’art. 154, il meccanismo dei vecchi artt. 169 e 55 l.fall.; lo segnaliamo per ciascuna.
Tappe “Giorno 0” e “Le prime settimane”
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2754 del 25 febbraio 2002 (legge fallimentare). Principio: la regola dell’art. 55 l.fall. si applica al concordato preventivo attraverso il richiamo dell’art. 169; le pretese risarcitorie o indennitarie collegate allo scioglimento dei rapporti restano fuori dal concorso. Rilevanza: conferma che la sospensione degli interessi chirografari opera anche nel concordato, dalla data di riferimento.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8160 del 15 giugno 2000 (legge fallimentare). Principio: per effetto degli artt. 55 e 59 l.fall., richiamati dall’art. 169, nel concordato la massa passiva si cristallizza, e l’effetto si conserva nella procedura successiva (nel caso, amministrazione straordinaria). Rilevanza: spiega perché gli interessi successivi alla domanda non rientrano nel credito concorsuale, anche quando al concordato segue un’altra procedura.
Tappa “Il conteggio”
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16078 del 18 agosto 2004 (fallimento). Principio: il fideiussore che paga dopo l’apertura della procedura a carico del debitore principale non può far valere nel concorso gli interessi successivi, salvo che il credito sia assistito da garanzia reale o privilegio. Rilevanza: la sospensione degli interessi chirografari si trasmette a chi subentra nel credito.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19097 dell’11 settembre 2007 (fallimento). Principio: il garante che paga dopo l’apertura può proseguire la partecipazione al concorso del creditore in via di surroga. Rilevanza: chiarisce la posizione del fideiussore nella timeline del concorso.
Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 9663 del 17 settembre 1991 (legge fallimentare). Principio: per il credito di lavoro anteriore al concordato non spetta la rivalutazione successiva all’apertura una volta che il concordato sia stato omologato ed eseguito, perché ciò estingue il rapporto e libera il debitore per la parte falcidiata. Rilevanza: è la base dell’idea che gli accessori sospesi nel concordato non si recuperano dopo l’esecuzione.
Tappa “Il voto”
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20388 del 26 settembre 2014 (legge fallimentare). Principio: la dilazione del pagamento dei privilegiati oltre i tempi tecnici della procedura equivale a soddisfazione non integrale; la mancata corresponsione degli interessi va computata nel credito non soddisfatto e ne deriva il diritto di voto per quella parte; la Corte richiama la disciplina degli interessi degli artt. 54 e 55 l.fall. tramite l’art. 169. Rilevanza: gli interessi dei privilegiati incidono sul voto e quindi sul peso dei chirografari.
Binario dei crediti che non si fermano
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 14912 del 17 novembre 2000 (legge fallimentare). Principio: per il credito ipotecario, gli interessi di grado ipotecario sono dovuti al tasso legale fino alla data della vendita, e non fino al pagamento effettivo, in applicazione dell’art. 2855, comma 3, c.c. e dell’art. 55 l.fall., richiamato nel concordato dall’art. 169. Rilevanza: delimita gli interessi privilegiati che riducono l’attivo per i chirografari.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29601 del 10 novembre 2025 (ammissione al passivo fallimentare). Principio: il tasso cui rinvia l’art. 2749 c.c. per l’estensione del privilegio agli interessi è quello generale dell’art. 1284 c.c., non quello delle leggi speciali. Rilevanza: consente al chirografario di controllare gli interessi privilegiati riconosciuti nel piano.
Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 1670 del 15 marzo 1982 (legge fallimentare). Principio: l’art. 55 l.fall. si applica anche ai creditori con privilegio generale, come i lavoratori, con arresto degli interessi collegato alla liquidazione dei beni. Rilevanza: mostra che anche i privilegi generali hanno un limite temporale.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5169 del 30 marzo 2012 (fallimento). Principio: gli interessi sui debiti della massa sono dovuti, a differenza di quelli sui crediti concorsuali. Rilevanza: distingue i crediti sorti durante la procedura da quelli anteriori sospesi.
Tappa “Mesi e anni di esecuzione”
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8185 del 2 aprile 2010 (fallimento). Principio: il ritardo nel pagamento delle somme assegnate nel piano di riparto non genera interessi compensativi o moratori a carico della massa. Rilevanza: orienta la risposta sugli interessi da ritardo dei riparti nel concordato liquidatorio.
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20175 del 18 luglio 2025 (legge fallimentare, concordato anche con cessione dei beni). Principio: con l’omologazione i creditori anteriori sono vincolati ai nuovi termini della proposta o dei riparti; la temporanea inesigibilità sospende la prescrizione fino alla scadenza di quei termini, salvo evidente inattuabilità del piano. Rilevanza: completa il quadro temporale del credito chirografario durante l’esecuzione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi per debitore, creditore e garante.
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Ricostruzione del credito alla data di riferimento. Se sei un creditore chirografario al giorno zero, ricalcoliamo capitale e interessi anteriori fino alla data individuata dall’art. 96 CCII, distinguendo interessi corrispettivi e moratori e verificando la documentazione della messa in mora.
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Doppio conteggio in caso di domanda con riserva. Se la domanda è stata depositata con riserva, predisponiamo il calcolo con entrambe le date possibili e lo sottoponiamo al commissario con le ragioni giuridiche di ciascuna lettura.
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Verifica del passivo nel piano del debitore. Se sei l’imprenditore, controlliamo l’elenco dei creditori e il trattamento degli interessi, separando la quota dei privilegiati che continua a produrre interessi da quella degradata a chirografo.
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Controllo degli interessi riconosciuti ai privilegiati. Esaminiamo il piano per verificare che gli interessi ipotecari e privilegiati siano calcolati nei limiti degli artt. 2749 e 2855 c.c., come interpretati dalla Cassazione.
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Analisi del voto. Nella fase di voto ricostruiamo il peso del credito, l’effetto della dilazione dei privilegiati e la formazione delle maggioranze, per una scelta consapevole.
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Opposizione all’omologazione. Se la proposta altera la base del voto o la convenienza, predisponiamo l’opposizione con argomenti tecnici sul passivo e sugli interessi.
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Azione verso fideiussori e coobbligati. Esaminiamo il contratto di garanzia e avviamo le iniziative nei confronti del garante, che non beneficia della sospensione degli interessi.
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Monitoraggio dell’esecuzione. Durante i riparti verifichiamo tempi, percentuali e rendiconti del liquidatore, e valutiamo i presupposti per la risoluzione se l’esecuzione si arena.
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Gestione del garante persona fisica. Se sei il socio o l’amministratore che ha garantito i debiti della società, analizziamo la tua esposizione personale e, quando ne ricorrono i presupposti, gli strumenti del sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: chi conduce le trattative tra impresa e creditori nella composizione negoziata conosce dall’interno come si costruisce il passivo e come gli interessi entrano nella valutazione della sostenibilità di un piano. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i conteggi, gli avvocati li traducono in contestazioni, opposizioni e azioni.
Chiusura
Gli interessi sui crediti chirografari non continuano a decorrere nel concordato liquidatorio, almeno non nel modo in cui il creditore se lo aspetta. Dalla data di riferimento dell’art. 96 CCII sono sospesi agli effetti del concorso; con l’omologazione e l’esecuzione, la sospensione diventa di regola definitiva verso il debitore. Continuano invece a correre verso fideiussori e coobbligati, sui crediti privilegiati nei limiti di legge e sui debiti prededucibili. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata, e lo stesso vale per il creditore: chi annota le date giuste e agisce alle finestre giuste preserva valore.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso l’OCC: due funzioni che richiedono ogni giorno di ricostruire passivi, interessi e date di cristallizzazione, per l’impresa e per chi l’ha garantita.
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