Dopo Il Concordato Nella Liquidazione Giudiziale Il Debitore Persona Fisica Deve Chiedere L’esdebitazione?

Il giorno in cui il tribunale omologa un concordato nella liquidazione giudiziale, l’imprenditore individuale che ha attraversato la procedura tira un sospiro di sollievo. Ma la domanda che arriva subito dopo, quasi sempre, è la stessa: i debiti non pagati sono davvero cancellati, oppure devo ancora presentare una domanda di esdebitazione per liberarmene? La risposta breve è questa: per i debiti anteriori all’apertura della procedura l’effetto liberatorio nasce dal concordato stesso, perché l’art. 248 del Codice della crisi rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche per quelli che non si sono insinuati al passivo. La risposta completa, però, ha bisogno del calendario: ci sono momenti in cui la domanda di esdebitazione ex artt. 278-281 del Codice resta utile o prudente, e altri in cui è superflua. E ci sono eventi (la risoluzione o l’annullamento del concordato) che rimettono tutto in discussione.

Chi sa cosa succede dopo l’omologa, e quando, agisce al momento giusto invece di subire le iniziative dei creditori. Questo articolo ricostruisce la procedura in sequenza: la sentenza di apertura, l’accertamento del passivo, la finestra che si apre dopo un anno per la proposta del debitore, il voto e l’omologa, la chiusura, il periodo di esecuzione, la soglia dei tre anni prevista dall’art. 279 e la vita del debitore dopo la chiusura. Per ogni tappa indichiamo la norma, i termini e cosa può fare il debitore in quel preciso momento.

Perché lo Studio Monardo segue proprio questo tema? Perché la domanda del titolo sta sul confine tra due mondi: la crisi d’impresa (liquidazione giudiziale e concordato) e la liberazione dai debiti della persona fisica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora sugli strumenti di regolazione della crisi dell’imprenditore, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, quindi conosce dall’interno la logica dell’esdebitazione della persona fisica e delle sue condizioni ostative. Chi esce da un concordato nella liquidazione giudiziale ha bisogno di entrambe le prospettive.

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La mappa temporale: dalla sentenza di apertura alla vita dopo la chiusura

Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intera sequenza. La tabella che segue mette in fila gli eventi, la norma che li governa e la domanda pratica che il debitore persona fisica deve porsi in quel momento. Una premessa di metodo: il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) si applica alle liquidazioni giudiziali aperte dal 15 luglio 2022; per i fallimenti dichiarati prima continuano a valere la legge fallimentare (R.D. 267/1942), con il concordato fallimentare degli artt. 124 ss. e l’esdebitazione degli artt. 142-144. Molta della giurisprudenza che citeremo è stata resa proprio sulla legge fallimentare: lo segnaleremo ogni volta, perché la struttura delle norme è simile ma non identica.

Un secondo avvertimento riguarda il tempo: la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, salvo diversa disposizione (art. 9, comma 1, CCII). Chi è abituato al processo civile ordinario tende a dimenticarlo, e ad agosto lascia scadere termini che invece corrono.

Tappa Quando Norma La domanda del debitore persona fisica
1. Apertura Giorno 0 Sentenza di apertura; disciplina transitoria Si applica il Codice o la legge fallimentare?
2. Accertamento del passivo Primi mesi; tardive fino a 6 mesi (o 12) dall’esecutività Artt. 207-208 CCII Chi è dentro e chi resta fuori dal passivo?
3. Finestra per la proposta Da un anno dall’apertura e non oltre due anni dall’esecutività dello stato passivo Art. 240 CCII Posso proporre io il concordato, o devo cercare un terzo?
4. Voto e omologa Termine per i dissensi non inferiore a 20 giorni; opposizioni; decreto di omologa Artt. 240 ss. CCII Cosa deve contenere la proposta perché liberi davvero?
5. Omologa definitiva Dopo l’esaurimento dei rimedi Art. 248 CCII Quali debiti sono falcidiati e verso chi resto obbligato?
6. Chiusura Dopo il conto del curatore Art. 281 CCII; Corte cost. 74/2026 Devo depositare l’istanza di esdebitazione?
7. Esecuzione Fino all’ultimo adempimento Artt. 249-253 CCII Cosa succede se il concordato salta?
8. Soglia dei tre anni Tre anni dall’apertura Art. 279 CCII Ho diritto all’esdebitazione anche a procedura aperta?
9. Dopo la chiusura Mesi e anni successivi Artt. 248 e 278 CCII Come mi difendo dal creditore che chiede l’intero?

Le tappe 5 e 6 sono il cuore della risposta al titolo; le tappe 7 e 8 spiegano perché la risposta non è sempre “no, non serve”; la tappa 9 è quella in cui si misura se le scelte fatte prima erano corrette.

Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale

Cosa succede

Il tribunale apre la liquidazione giudiziale nei confronti dell’imprenditore individuale (o della società, con estensione ai soci illimitatamente responsabili). Da quel giorno il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio, che passa al curatore; i creditori non possono più agire individualmente sui beni compresi nella procedura; si cristallizza la massa dei creditori anteriori, cioè di coloro il cui credito è sorto prima della sentenza. È proprio questa categoria che, molti mesi dopo, sarà vincolata dal concordato.

La norma

La sentenza di apertura segna anche lo spartiacque tra le due discipline. Se la procedura è stata aperta dal 15 luglio 2022, si applicano il concordato degli artt. 240-253 e l’esdebitazione degli artt. 278-281 del Codice. Se invece si tratta di un fallimento dichiarato prima, restano in vigore per quella procedura il concordato fallimentare (artt. 124-141 l.fall.) e l’esdebitazione degli artt. 142-144 l.fall. In più, l’art. 349 del Codice stabilisce che, nelle disposizioni vigenti, i termini “fallimento” e “fallito” si intendono sostituiti con “liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”: è il motivo per cui leggi speciali che parlano ancora di fallito si applicano anche al debitore in liquidazione giudiziale.

I termini che si attivano

Dal giorno 0 decorrono due orologi che interessano direttamente la nostra domanda. Il primo è quello dell’anno: il debitore non potrà proporre il concordato prima che sia trascorso un anno dall’apertura (art. 240). Il secondo è quello dei tre anni: l’art. 279 riconosce al debitore il diritto all’esdebitazione dopo tre anni dall’apertura della procedura o, se prima, alla chiusura. Sono due conti che vanno annotati subito, perché decideranno l’ordine delle mosse.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore persona fisica non ha ancora strumenti per chiudere la partita, ma ha un compito preciso: collaborare. L’art. 280, comma 1, lett. c), subordina l’esdebitazione alla condizione che il debitore non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito le informazioni e i documenti utili. Anche chi conta di uscire con un concordato deve ragionare in questi termini: se il concordato dovesse saltare, la via dell’esdebitazione resterebbe l’unica, e un comportamento non collaborativo nei primi mesi la comprometterebbe.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il concordato sia “un’altra cosa” rispetto all’esdebitazione e che, puntando sul primo, si possa trascurare il dovere di collaborazione. Il concordato nella liquidazione giudiziale può essere risolto o annullato; se accade, la procedura si riapre e si torna al punto di partenza, con la differenza che il curatore e il tribunale ricordano come il debitore si è comportato.

Quanto dura realmente

La sentenza è un atto istantaneo, ma i suoi effetti personali e patrimoniali accompagnano il debitore per anni. Già in questa fase conviene ricostruire il passivo reale (debiti verso fornitori, banche, erario, enti previdenziali, garanzie personali prestate) perché sarà la base di ogni valutazione successiva sulla convenienza di un concordato.

Nei primi mesi: l’accertamento del passivo e i creditori che restano fuori

Cosa succede

Il curatore riceve le domande di ammissione al passivo, predispone il progetto di stato passivo, il giudice delegato lo rende esecutivo con decreto. Alcuni creditori si insinuano tempestivamente, altri in ritardo, altri ancora non si presentano mai: il fornitore che ha perso le tracce del debitore, il professionista che non ha seguito la procedura, il creditore che spera di recuperare più tardi agendo direttamente sulla persona.

La norma

Le impugnazioni dello stato passivo (opposizione, impugnazione, revocazione) si propongono con ricorso nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito (art. 207, comma 1, CCII). Le domande tardive sono ammesse se trasmesse non oltre sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, termine che nelle procedure di particolare complessità il tribunale può prorogare fino a dodici mesi con la sentenza di apertura (art. 208, comma 1). Oltre questo limite, la domanda ultratardiva è ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile e se è trasmessa entro sessanta giorni dalla cessazione della causa (art. 208, comma 3).

I termini che si attivano

Per il debitore persona fisica questi termini non sono un fatto “dei creditori”. Determinano la fotografia del passivo su cui verrà costruita la proposta di concordato e su cui i creditori voteranno. Un creditore escluso o non insinuato non vota, ma resta comunque un creditore anteriore.

Cosa può fare il debitore ora

Qui si gioca una parte decisiva della risposta al titolo. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo (art. 248, comma 1, CCII, testo in vigore dal 15 luglio 2022). Lo stesso principio era scritto nell’art. 135 l.fall. Quindi il creditore che non si insinua non “sfugge” al concordato: potrà pretendere la percentuale concordataria, non l’intero. Il debitore, però, ha interesse a far emergere tutto il passivo, per due ragioni pratiche. La prima: una proposta calibrata su un passivo incompleto rischia di essere inadeguata, e un concordato che non regge è l’anticamera della risoluzione. La seconda: l’art. 251 consente l’annullamento del concordato quando si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata. La trasparenza sul passivo e sull’attivo, in questa fase, è un’assicurazione per il futuro.

L’errore tipico di questa fase

Contare sul fatto che un creditore “dimenticato” non si farà più vivo. Si farà vivo, magari dopo la chiusura, e chiederà l’intero. Il debitore potrà opporgli il concordato, ma dovrà farlo nelle sedi e nei tempi giusti (lo vedremo alla tappa 9).

Quanto dura realmente

L’accertamento del passivo, tra domande tempestive, tardive e impugnazioni, occupa di regola molti mesi e, nelle procedure con contenzioso, può protrarsi a lungo. La legge non fissa una durata media e non disponiamo di statistiche ufficiali verificate per questa fase: chi deve pianificare un concordato deve partire dal calendario concreto del proprio tribunale e dal decreto di esecutività, perché è da quella data che decorre il limite dei due anni dell’art. 240.

Dopo un anno dall’apertura: si apre la finestra per la proposta del debitore

Cosa succede

Trascorso un anno dalla sentenza di apertura, il debitore persona fisica può presentare egli stesso una proposta di concordato. Prima di quel momento la proposta può arrivare soltanto da uno o più creditori o da un terzo (ad esempio un familiare, un’impresa interessata all’azienda, un investitore che si accolla i debiti come assuntore).

La norma

L’art. 240 del Codice consente la proposta di concordato a uno o più creditori o a un terzo; il debitore, le società cui partecipa e quelle sottoposte a comune controllo possono proporla solo dopo un anno dall’apertura della liquidazione giudiziale e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta può essere presentata anche prima del decreto sullo stato passivo, purché i dati contabili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, la ristrutturazione dei debiti, la cessione dei beni dell’attivo.

I termini che si attivano

La finestra del debitore ha due estremi: si apre a un anno dall’apertura e si chiude a due anni dall’esecutività dello stato passivo. Se lo stato passivo diventa esecutivo molto tardi, la finestra si allarga; se diventa esecutivo presto, si restringe. Oltre i due anni, il debitore non può più proporre; resta possibile la proposta di un creditore o di un terzo.

Cosa può fare il debitore ora

È il momento in cui la domanda del titolo va posta in anticipo. Una proposta ben costruita è quella che, una volta omologata, renderà superflua o comunque marginale la successiva domanda di esdebitazione. Per questo, nella redazione, conviene curare tre aspetti. Il primo è la chiarezza sul trattamento di tutti i creditori anteriori, inclusi quelli non insinuati, ai quali la percentuale deve essere garantita anche se si presentano dopo: la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha precisato che l’assuntore deve pagare la percentuale concordataria anche ai creditori concorsuali che non hanno presentato domanda (Cass. Sez. V, n. 2400 del 3/3/2000). Il secondo è la sostenibilità: un concordato che il debitore o l’assuntore non riesce ad adempiere apre la strada alla risoluzione. Il terzo è la coerenza con la posizione dei garanti: i creditori conservano l’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 248, comma 2), e se tra i fideiussori ci sono familiari del debitore la loro esposizione resta intatta.

In questa fase lo Studio Monardo valuta con il debitore se conviene proporre direttamente o affiancare un terzo assuntore: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento, legge la proposta anche con gli occhi di chi dovrà poi verificare le condizioni dell’esdebitazione.

L’errore tipico di questa fase

Proporre un concordato “al ribasso” che i creditori approvano ma che il debitore non riesce a eseguire, pensando che in caso di problemi si potrà sempre chiedere l’esdebitazione. È un ragionamento che trascura due fatti: la risoluzione riapre la liquidazione giudiziale; e l’esdebitazione ha condizioni di meritevolezza (art. 280) che un concordato inadempiuto può rendere più difficili da dimostrare.

Quanto dura realmente

La preparazione di una proposta seria, con piano, attestazioni contabili e reperimento delle risorse o dell’assuntore, richiede mesi. Chi aspetta il compimento dell’anno per iniziare a lavorarci perde tempo prezioso: il lavoro preparatorio può e deve cominciare prima che la finestra si apra, così da depositare la proposta nei primi giorni utili.

Dal deposito all’omologa: comunicazione, voto, opposizioni e decreto

Cosa succede

Depositata la proposta, il giudice delegato, sentiti curatore e comitato dei creditori, ne ordina la comunicazione ai creditori e fissa un termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale i creditori possono far pervenire il proprio dissenso. Il concordato è approvato con le maggioranze previste dalla legge; il curatore riferisce l’esito; se la proposta è approvata, si apre un termine per le opposizioni (secondo la guida di Studio Cataldi, compreso tra quindici e trenta giorni); in mancanza di opposizioni o dopo averle decise, il tribunale omologa il concordato con decreto motivato. Contro il decreto è previsto il reclamo alla corte d’appello.

La norma

La disciplina sta negli artt. 240-247 del Codice. Ai fini della domanda del titolo importa soprattutto un dato: il concordato produce i suoi effetti non dal voto, ma dall’omologazione, e la procedura si chiude solo quando il decreto di omologa diventa definitivo e il curatore ha reso il conto della gestione. Fino a quel momento il debitore resta assoggettato a liquidazione giudiziale.

I termini che si attivano

Il termine per i dissensi (non inferiore a venti giorni) e quello per le opposizioni corrono senza sospensione feriale, per la regola dell’art. 9 del Codice. Il termine per il reclamo contro il decreto di omologa va verificato sul testo vigente al momento del deposito del decreto e calcolato dalla comunicazione o pubblicazione indicata dalla legge.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore persona fisica deve seguire da vicino le opposizioni. Un’opposizione di un creditore che contesta, ad esempio, l’esclusione dal voto o la convenienza della proposta va contrastata con argomenti documentati; un reclamo contro il decreto di omologa ritarda la definitività e, quindi, la chiusura. Ogni giorno di ritardo dell’omologa definitiva sposta in avanti il momento in cui l’effetto liberatorio diventa stabile. Il debitore può inoltre preparare, già ora, la documentazione che servirà se, alla chiusura, si deciderà di depositare cautelativamente l’istanza di esdebitazione: certificati penali, prova della collaborazione con il curatore, assenza di precedenti esdebitazioni.

L’errore tipico di questa fase

Disinteressarsi delle opposizioni perché “tanto la maggioranza ha votato a favore”. L’omologa non è automatica: il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione, e le opposizioni possono portare a un diniego.

Quanto dura realmente

Tra deposito della proposta, voto, opposizioni e omologa trascorrono di regola alcuni mesi; un reclamo in corte d’appello può aggiungerne diversi. Anche qui non esistono dati statistici ufficiali verificati: la previsione va fatta sul ruolo concreto della sezione fallimentare competente.

L’omologa diventa definitiva: nasce l’effetto liberatorio dell’art. 248

Cosa succede

È la tappa che risponde, nella sostanza, alla domanda del titolo. Con l’omologa definitiva il concordato diventa vincolante e i creditori anteriori non possono più pretendere dal debitore più di quanto il concordato attribuisce loro.

La norma

L’art. 248 del Codice, rubricato “Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale” (in vigore dal 15 luglio 2022), dispone al comma 1 che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo, ai quali però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi. Il comma 2 aggiunge che i creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La formulazione riprende quasi alla lettera l’art. 135 l.fall.

Perché l’effetto liberatorio deriva dal concordato e non dall’esdebitazione

Il ragionamento è lineare. Se il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, il debito eccedente la percentuale concordataria non è più esigibile nei confronti del debitore. È esattamente il risultato che l’esdebitazione produrrebbe: l’art. 278, comma 1, definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. E perfino il trattamento dei creditori non concorrenti è lo stesso: l’art. 278, comma 2, limita l’effetto dell’esdebitazione, per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, alla parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Concordato ed esdebitazione, sui debiti concorsuali, arrivano al medesimo punto per strade diverse.

È quanto ha affermato, sotto la legge fallimentare, il Tribunale di Verona con decreto del 6 marzo 2020 (depositato il 10 marzo 2020): l’esecuzione del concordato fallimentare omologato produce, come effetto legale dell’art. 135 l.fall., la liberazione del fallito, il che rende superfluo il ricorso al procedimento di esdebitazione degli artt. 142 ss. Nel caso deciso il concordato era stato proposto da un terzo, omologato e integralmente eseguito, con parere favorevole di curatore e comitato. La Cassazione a Sezioni Unite, ricostruendo la genesi dell’esdebitazione, aveva già osservato che il meccanismo esdebitatorio, pur eccezionale, non era nuovo nel nostro ordinamento e trovava applicazione proprio nel concordato preventivo e in quello fallimentare (Cass. SU n. 24214 del 18/11/2011, resa sulla legge fallimentare).

I debiti tributari

Il vincolo concordatario riguarda anche i crediti fiscali concorsuali. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia, con sentenza n. 311 del 9/12/2019 (resa in un fallimento di società chiuso con concordato fallimentare), ha accolto il ricorso contro un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate relativa a debiti anteriori, ritenendo che l’effetto esdebitatorio prodotto dall’omologa valga anche per i debiti tributari concorsuali non integralmente soddisfatti. È una pronuncia di merito tributario, sulla legge fallimentare: utile come indicazione, da verificare alla luce del Codice e della giurisprudenza successiva. Sul tema specifico dell’IVA, la Cassazione aveva a suo tempo rimesso alla Corte di giustizia UE la questione della compatibilità dell’estinzione dei debiti IVA per effetto dell’esdebitazione con le direttive europee (Cass. n. 13542 del 1/7/2015): è il segnale che sui debiti di origine europea la materia è stata oggetto di verifica sovranazionale.

Concordato ed esdebitazione a confronto, norma per norma

Per capire perché, sui debiti concorsuali, la domanda di esdebitazione dopo il concordato sia di regola superflua, conviene mettere le due discipline una accanto all’altra. Il confronto è condotto sul testo degli artt. 248, 278 e 280 letti in questa sessione.

Profilo Concordato nella liquidazione giudiziale (art. 248) Esdebitazione (artt. 278-281)
Fonte dell’effetto Omologazione del concordato Decreto del tribunale su istanza del debitore
Creditori vincolati Tutti i creditori anteriori all’apertura, anche non insinuati Creditori concorsuali non soddisfatti
Creditori non concorrenti Hanno diritto alla percentuale, senza le garanzie dei terzi L’effetto opera sulla parte eccedente la percentuale dei creditori di pari grado
Garanti e coobbligati Restano obbligati per l’intero Restano obbligati (art. 278, c. 6)
Condizioni di meritevolezza Non previste dall’art. 248 Necessarie (art. 280, lett. a-e)
Debiti esclusi L’art. 248 non riproduce un elenco Mantenimento, alimenti, risarcimento da illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie (art. 278, c. 7)
Cause di ineleggibilità e decadenza Non menzionate dall’art. 248 Vengono meno (art. 278, c. 1)
Stabilità Dipende dall’esecuzione; esposta a risoluzione e annullamento Dipende dal decreto e dai rimedi previsti

La tabella rende visibile il punto. Sui debiti, il concordato arriva dove arriverebbe l’esdebitazione, e per certi aspetti arriva prima, perché non richiede la verifica delle condizioni di meritevolezza. Le differenze stanno altrove: nella cessazione espressa delle cause di ineleggibilità, che l’art. 278 collega all’esdebitazione; nei debiti esclusi dal comma 7 dell’art. 278, che l’art. 248 non nomina; nella stabilità, che per il concordato dipende dall’esatto adempimento. Sono proprio queste tre differenze a orientare la decisione se depositare o no l’istanza alla chiusura.

Un ulteriore elemento riguarda la posizione dei creditori non insinuati. Nel concordato essi hanno diritto alla percentuale ma non beneficiano delle garanzie offerte da terzi nel concordato (art. 248, comma 1): se l’assuntore ha prestato fideiussione per l’adempimento, quella garanzia copre soltanto i creditori ammessi. Per il debitore la conseguenza è pratica: il non insinuato che si presenta tardi chiederà la percentuale a lui, non all’assuntore, salvo che la proposta preveda diversamente. Anche per questo la riserva di una somma per i creditori non insinuati, nella proposta, è uno strumento di tutela del debitore prima ancora che dei creditori.

Cosa NON copre l’effetto dell’art. 248

Il concordato libera il debitore, non i suoi garanti. Il fideiussore (spesso il coniuge, un genitore, un socio) resta obbligato per l’intero e, se paga, potrà agire in regresso nei limiti consentiti. Neppure l’esdebitazione cambierebbe questo dato: l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Inoltre l’art. 248 riguarda i creditori anteriori: i debiti sorti dopo l’apertura non sono toccati dal concordato, e neppure dall’esdebitazione, che l’art. 281 riferisce ai debiti concorsuali non soddisfatti.

Va infine segnalato un punto che richiede valutazione caso per caso. L’art. 278, comma 7, esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti. L’art. 248 non riproduce questo elenco. Se e in quale misura il vincolo concordatario possa operare su crediti di questo tipo sorti prima dell’apertura è una questione interpretativa che non risulta risolta da pronunce che abbiamo potuto leggere, e che va esaminata sul singolo credito.

Cosa può fare il debitore ora

Ottenuta l’omologa definitiva, il debitore deve conservare con cura il decreto, la proposta e i documenti che attestano la percentuale riconosciuta a ciascuna classe: sono i titoli che dovrà opporre a qualunque creditore anteriore si presenti in futuro. Contestualmente, conviene informare per iscritto i garanti della loro posizione, perché l’omologa non li riguarda.

L’errore tipico di questa fase

Credere che con l’omologa “tutto sia finito” anche per chi ha garantito i debiti dell’impresa. Il secondo errore, speculare, è credere che senza esdebitazione i debiti anteriori restino interamente esigibili: non è così, perché il vincolo dell’art. 248 opera per legge.

Quanto dura realmente

L’effetto è immediato con la definitività dell’omologa, ma la sua stabilità dipende dall’esecuzione del concordato (tappa 7). Sotto la legge fallimentare il Tribunale di Verona ha valorizzato proprio la completa esecuzione del concordato, collegando a essa la liberazione definitiva.

La chiusura della procedura: il momento in cui si decide se depositare l’istanza di esdebitazione

Cosa succede

Divenuto definitivo il decreto di omologa, il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. È il momento che l’art. 281 del Codice collega all’esdebitazione: il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura, sentiti gli organi della procedura e verificate le condizioni degli artt. 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

La norma e la sentenza della Corte costituzionale

Fino a poco tempo fa la parola “contestualmente” era letta da alcuni tribunali in senso strettamente cronologico: l’istanza depositata dopo il decreto di chiusura sarebbe stata inammissibile. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 74 del 2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026), su rimessione del Tribunale di Arezzo, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità dell’art. 281, comma 1. Ha chiarito che la contestualità va intesa come “contestualità logica” e non strettamente cronologica: l’esdebitazione può essere pronunciata con decreto successivo alla chiusura, in un sub-procedimento che si svolge nell’ambito della liquidazione giudiziale, purché l’istanza sia presentata prima che il decreto di chiusura abbia efficacia o durante l’ultrattività degli organi della procedura. La Corte ha richiamato la legge delega (art. 8, comma 1, lett. a, L. 155/2017), che consente di chiedere l’esdebitazione “subito dopo la chiusura”, e l’art. 21 della direttiva (UE) 2019/1023. La sentenza non tratta il concordato nella liquidazione giudiziale, ma fissa la finestra temporale entro la quale l’istanza ex art. 281 può essere depositata in ogni liquidazione giudiziale.

Allora: il debitore persona fisica deve chiedere l’esdebitazione?

Mettendo in fila le norme lette, la risposta si articola in tre punti.

  1. Per i debiti anteriori coperti dal concordato, la domanda non è necessaria per ottenere la liberazione: l’inesigibilità dell’eccedenza deriva dall’art. 248, con lo stesso perimetro (anche i creditori non insinuati, limitatamente alla percentuale) che avrebbe l’esdebitazione. Sotto la legge fallimentare il Tribunale di Verona ha ritenuto superfluo il ricorso ex art. 142 dopo un concordato eseguito.
  2. La domanda resta però una scelta da valutare, non un automatismo da escludere. Può avere un’utilità residua quando il debitore vuole un provvedimento che dichiari espressamente l’inesigibilità e la cessazione delle cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura (che l’art. 278, comma 1, ricollega all’esdebitazione), o quando il concordato è proposto e garantito da un terzo e il debitore teme contestazioni future sul perimetro dei debiti liberati. Se l’istanza sia ammissibile o abbia un oggetto concreto dopo un concordato non risulta deciso da pronunce che abbiamo potuto leggere riferite al Codice: la prassi dei tribunali può divergere.
  3. La risposta cambia se il concordato viene risolto o annullato: in quel caso la liquidazione giudiziale si riapre e l’esdebitazione torna a essere l’unica via di liberazione per i debiti concorsuali (tappa 7).

I termini che si attivano

Se si decide di depositare l’istanza, la finestra utile è quella indicata dalla Corte costituzionale: prima che il decreto di chiusura acquisti efficacia o, al più tardi, mentre gli organi della procedura sono ancora in carica. Sotto la legge fallimentare, invece, l’art. 143 consentiva il ricorso entro un anno dalla chiusura, e la Cassazione aveva precisato che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati ai creditori non integralmente soddisfatti (Cass. Sez. I, n. 21864 del 25/10/2010, dopo Corte cost. n. 181/2008). Chi ha una procedura aperta prima del 15 luglio 2022 deve quindi ragionare con quelle regole.

Cosa può fare il debitore ora

Arrivato alla chiusura, il debitore persona fisica deve decidere con consapevolezza. Se sceglie di depositare l’istanza, deve dimostrare le condizioni dell’art. 280: assenza di condanne definitive per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia o connessi all’esercizio dell’impresa (salva la riabilitazione; se è in corso un procedimento penale, il tribunale rinvia la decisione fino al suo esito); non aver distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, non aver aggravato il dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio, non aver fatto ricorso abusivo al credito; non aver ostacolato la procedura; non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti e non averne già beneficiato due volte (art. 280, comma 1, lett. a-e, testo in vigore dal 28 settembre 2024).

Come si prepara l’istanza e cosa conviene allegare

Se, valutate le circostanze, il debitore decide di depositare l’istanza ex art. 281, il lavoro va impostato prima della chiusura e non dopo. L’istanza deve consentire al tribunale di verificare le condizioni degli artt. 278, 279 e 280 e di sentire gli organi della procedura. In concreto, la documentazione utile comprende: il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, per escludere le condanne ostative della lett. a) o per segnalare l’esistenza di un procedimento penale, che comporta il rinvio della decisione; una ricostruzione dei rapporti con il curatore (risposte alle richieste, consegna di documenti contabili, partecipazione agli adempimenti), utile a dimostrare l’assenza di ostacoli alla procedura (lett. c); una dichiarazione sulle esdebitazioni eventualmente già ottenute, per le verifiche delle lett. d) ed e); il decreto di omologa e la prova dell’esecuzione del concordato, che documentano la sorte dei creditori concorsuali.

Nell’istanza conviene anche spiegare perché la si propone dopo un concordato: non per ottenere una seconda liberazione dagli stessi debiti, ma per ottenere la pronuncia espressa sugli effetti personali o per prevenire contestazioni sul perimetro dei crediti liberati. Un’istanza che chiarisce il proprio oggetto è più facile da valutare per il tribunale e meno esposta a una declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse.

Le letture possibili dei tribunali

Poiché non risultano pronunce lette in sessione sul punto specifico sotto il Codice, è utile descrivere gli orientamenti che il quadro normativo rende plausibili, presentandoli per quello che sono: letture possibili, non orientamenti consolidati. Una prima lettura, in continuità con il Tribunale di Verona del 2020, ritiene che dopo il concordato l’istanza sia priva di oggetto per i debiti concorsuali, perché l’effetto liberatorio è già prodotto dall’art. 248. Una seconda lettura riconosce un interesse residuo del debitore a ottenere la pronuncia espressa, soprattutto per la cessazione delle cause di ineleggibilità e decadenza indicate dall’art. 278, comma 1. Una terza, più prudente, suggerisce di valutare l’istanza soltanto quando il concordato è interamente eseguito, perché prima di quel momento la liberazione non è stabile. La scelta tra queste letture dipende dal tribunale competente e dalla struttura del concordato: per questo la decisione va presa con il fascicolo in mano, non in astratto.

L’errore tipico di questa fase

Depositare l’istanza mesi dopo la chiusura, quando gli organi della procedura sono cessati: anche dopo la sentenza 74/2026 la finestra non è illimitata. L’errore opposto è depositarla senza prima chiedersi se serva davvero: un’esdebitazione ottenuta senza necessità potrebbe, secondo una lettura prudente dell’art. 280, lett. d) ed e), essere conteggiata tra i benefici già fruiti e precludere una futura esdebitazione nei cinque anni successivi. Se il beneficio derivante dal concordato rientri in quel conteggio non risulta chiarito da pronunce lette: è un ulteriore motivo per decidere caso per caso.

Quanto dura realmente

Il decreto di chiusura arriva dopo il rendiconto del curatore; l’eventuale sub-procedimento di esdebitazione, se la domanda è presentata, richiede l’audizione degli organi e la verifica delle condizioni. I tempi dipendono dal tribunale; dati statistici ufficiali su questa specifica sequenza non risultano disponibili.

Durante l’esecuzione del concordato: il periodo in cui la liberazione può ancora saltare

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: la liquidazione giudiziale è chiusa, ma il concordato deve essere eseguito. Se la proposta prevede pagamenti dilazionati (del debitore con risorse future o dell’assuntore), per mesi o anni il debitore persona fisica vive in una situazione intermedia: è già liberato dall’eccedenza, ma la liberazione dipende dall’adempimento.

La norma

Gli artt. 249-253 del Codice disciplinano l’esecuzione, la risoluzione e l’annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale. Il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori sorvegliano l’esecuzione. Il concordato può essere risolto, su istanza di ciascun creditore, se non vengono costituite le garanzie promesse o se le obbligazioni assunte non sono adempiute; può essere annullato, su istanza del curatore o di qualunque creditore, se si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. La sentenza che risolve o annulla il concordato riapre la liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. I termini entro cui le istanze di risoluzione e di annullamento possono essere proposte sono fissati dagli artt. 250 e 251 e vanno calcolati sul testo vigente.

I termini che si attivano

Il periodo di esecuzione è il periodo di massima esposizione del debitore persona fisica. Ogni rata non pagata è un possibile presupposto di risoluzione. Se la proposta è garantita da un assuntore, la posizione cambia: la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha affermato che, una volta omologato il concordato con assunzione, il fallimento si chiude e le vicende esecutive riguardano l’assuntore, senza poter causare la riapertura del fallimento (Cass. Sez. V, n. 2400 del 3/3/2000). È un principio da verificare sul Codice, ma indica perché la presenza di un assuntore con liberazione del debitore riduca il rischio di riapertura.

Cosa può fare il debitore ora

Se il concordato è a carico del debitore, il calendario dei pagamenti va trattato come un calendario di scadenze processuali. Chi prevede di non riuscire a pagare una rata deve muoversi prima che un creditore chieda la risoluzione: cercare risorse, negoziare con l’assuntore o con i creditori, valutare se e come documentare l’impossibilità sopravvenuta. Una volta riaperta la procedura, il debitore torna assoggettato a liquidazione giudiziale e la via della liberazione passa di nuovo per l’esdebitazione degli artt. 278-281, con tutte le sue condizioni.

L’errore tipico di questa fase

Considerare la chiusura come la fine della storia. Fino all’esatto adempimento, il concordato è esposto alla risoluzione; fino ai termini dell’art. 251, è esposto all’annullamento per dolo. Il secondo errore è non conservare la prova dei pagamenti eseguiti: in un giudizio di risoluzione è il debitore (o l’assuntore) a dover dimostrare l’adempimento.

Quanto dura realmente

Dipende interamente dal piano: un concordato con pagamento in un’unica soluzione da parte dell’assuntore si esaurisce in poche settimane; uno con pagamenti rateali del debitore può durare anni. In quest’ultimo caso, la domanda del titolo va riproposta periodicamente: finché il concordato non è completamente eseguito, l’eventualità di dover ricorrere all’esdebitazione non è esclusa.

La soglia dei tre anni dall’apertura: il diritto all’esdebitazione previsto dall’art. 279

Cosa succede

Il calendario ora corre verso una data che il debitore ha annotato al giorno 0: il terzo anniversario della sentenza di apertura. L’art. 279 del Codice riconosce al debitore il diritto all’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura o, se anteriore, al momento della chiusura. È una regola generale, che la Corte costituzionale (sent. 74/2026) ha qualificato come comune anche alla liquidazione controllata.

La norma e il suo rapporto con il concordato

Nel percorso “fisiologico” del concordato, la soglia dei tre anni conta poco: se la procedura si chiude con il concordato prima dei tre anni, la liberazione arriva dall’art. 248. La soglia diventa invece decisiva in due scenari. Il primo: la procedura si trascina oltre i tre anni senza che il concordato sia ancora omologato (ad esempio per un reclamo pendente). In tal caso il debitore potrebbe in teoria chiedere l’esdebitazione a procedura aperta; ma deve valutare se la domanda sia compatibile con la proposta concordataria pendente e se la convenga. Il secondo: il concordato viene risolto o annullato e la procedura si riapre. Come si computino i tre anni in caso di riapertura non risulta chiarito da pronunce che abbiamo letto; la soluzione va ricercata sul testo vigente e sulla prassi del tribunale competente.

I termini che si attivano

Dalla soglia dei tre anni il debitore può chiedere l’esdebitazione anche se la procedura non è chiusa, sempre che ricorrano le condizioni dell’art. 280. È un’opzione da tenere presente come piano di riserva quando il concordato non arriva al traguardo.

Cosa può fare il debitore ora

Chi si trova vicino alla soglia dei tre anni con un concordato in difficoltà deve fare un confronto concreto: quanto costa, in termini di risorse, portare a termine il concordato; quanto offre, in termini di certezza, l’esdebitazione; quali condizioni dell’art. 280 sono dimostrabili. La scelta tra insistere sul concordato o puntare sull’esdebitazione va fatta prima che un creditore chieda la risoluzione, non dopo.

L’errore tipico di questa fase

Ignorare la soglia, oppure credere che basti attendere tre anni per ottenere automaticamente la liberazione. L’esdebitazione nella liquidazione giudiziale non è automatica: richiede un’istanza e la verifica delle condizioni di meritevolezza. L’automatismo (sotto certi presupposti) riguarda la liquidazione controllata del sovraindebitato, che è un’altra procedura.

Quanto dura realmente

La soglia è fissa (tre anni), ma il procedimento che ne segue dipende dal tribunale e dalla presenza di eventuali procedimenti penali, che ai sensi dell’art. 280, lett. a), comportano il rinvio della decisione fino al loro esito.

Dopo la chiusura: il creditore che bussa alla porta chiedendo l’intero

Cosa succede

Da questo momento in poi il debitore persona fisica è tornato nella vita economica ordinaria. Può riprendere un’attività, cercare un lavoro, chiedere un finanziamento. Ed è proprio adesso che può ricevere una richiesta di pagamento da un creditore anteriore che non si era insinuato, o che pretende l’intero credito ignorando il concordato.

La norma

Il debitore oppone al creditore l’art. 248: il concordato è obbligatorio anche per lui, che può pretendere soltanto la percentuale attribuita ai creditori del suo grado e non beneficia delle garanzie prestate da terzi nel concordato. Sotto la legge fallimentare, le Sezioni Unite hanno chiarito che, se il creditore anteriore agisce in via ordinaria e ottiene dopo l’omologa una condanna per l’intero senza che il concordato sia stato dedotto, il debitore può far valere gli effetti del concordato nella fase esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione: la falcidia concordataria riguarda la fase di attuazione del credito (Cass. SU n. 7562 del 26/7/1990).

I termini che si attivano

Se arriva un atto giudiziale (decreto ingiuntivo, atto di citazione, precetto), i termini per reagire sono quelli ordinari del processo civile, e qui la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto torna ad applicarsi, perché non si tratta più di un procedimento disciplinato dal Codice della crisi. Il principio delle Sezioni Unite del 1990 offre una rete di sicurezza, ma non autorizza a trascurare il giudizio di cognizione: è più semplice e meno rischioso dedurre il concordato subito.

Cosa può fare il debitore ora

Rispondere per iscritto al creditore allegando il decreto di omologa e indicando la percentuale; se il creditore insiste, contestare in giudizio la pretesa eccedente; se è già stata avviata un’esecuzione per l’intero, valutare l’opposizione all’esecuzione. Nei confronti delle pretese erariali, il precedente della Commissione tributaria di La Spezia (sent. n. 311 del 9/12/2019) mostra che l’effetto del concordato può essere opposto anche all’Agenzia delle Entrate per i debiti tributari concorsuali.

Le cause di ineleggibilità e la ripartenza

La ripartenza riguarda anche lo status personale. L’art. 278, comma 1, collega all’esdebitazione la cessazione delle cause di ineleggibilità e decadenza derivanti dall’apertura della procedura. Sotto la legge fallimentare, la Cassazione ha ricordato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2008, le incapacità personali del fallito cessavano con la chiusura del fallimento (Cass. Sez. I, n. 14594 del 13/7/2015). Per una liquidazione giudiziale chiusa con concordato sotto il Codice, verificare quali limitazioni personali previste da leggi speciali residuino e se la loro cessazione richieda un provvedimento espresso è una delle ragioni concrete per cui il debitore può valutare l’istanza ex art. 281.

I garanti dopo la chiusura

Il debitore persona fisica che ha chiuso la propria procedura con un concordato spesso non è solo. Accanto a lui ci sono il coniuge che ha firmato una fideiussione per il fido bancario, il genitore che ha garantito il leasing, il socio che ha prestato garanzia personale. Per tutti costoro la chiusura del concordato non cambia nulla: l’art. 248, comma 2, conserva ai creditori l’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Il creditore che ha ricevuto la percentuale concordataria dal debitore può dunque chiedere il residuo al garante.

Il garante che paga potrà poi rivolgersi al debitore principale per il regresso, ma qui il concordato torna a fare da scudo: il credito di regresso, se riferito a un’obbligazione anteriore all’apertura, si confronta con il vincolo concordatario. Come si coordinino in concreto regresso del garante e falcidia concordataria dipende dalla natura e dalla data del credito ed è una verifica da fare sul singolo rapporto. Ciò che conta, sul piano pratico, è che il debitore non pensi di aver “chiuso la partita” per la famiglia quando ha chiuso la propria: la crisi dei garanti va pianificata insieme alla sua.

L’errore tipico di questa fase

Pagare l’intero per paura, o al contrario ignorare gli atti giudiziari confidando nel concordato. Entrambe le reazioni sono sbagliate: la prima rinuncia a un effetto previsto dalla legge, la seconda espone a un titolo giudiziale per l’intero da contrastare poi, con maggiore fatica, in fase esecutiva.

Quanto dura realmente

Le richieste dei creditori anteriori possono arrivare anche a distanza di anni, entro i termini di prescrizione del credito. Per questo il fascicolo del concordato va conservato a lungo.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sulle norme lette, non casi reali.

Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste

  • 14 marzo 2023 (martedì): apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale del settore impiantistico. Passivo stimato 412.730 €, di cui 61.940 € privilegiati e 350.790 € chirografari.
  • 7 novembre 2023: decreto di esecutività dello stato passivo. Si annotano due date: il debitore potrà proporre dal 14 marzo 2024 (un anno dall’apertura) e non oltre il 7 novembre 2025 (due anni dall’esecutività).
  • Gennaio-marzo 2024: preparazione della proposta con un familiare come assuntore. Si raccolgono anche i documenti per un’eventuale istanza ex art. 281.
  • 22 aprile 2024 (lunedì): deposito della proposta: privilegiati al 100% (61.940 €), chirografari al 18,4% (64.545,36 €), pagamento in unica soluzione entro sessanta giorni dall’omologa definitiva. La proposta prevede espressamente la riserva della percentuale per i creditori non insinuati.
  • Giugno-luglio 2024: comunicazione ai creditori, termine per i dissensi, approvazione. Il termine corre anche in agosto: nessuna sospensione feriale.
  • 10 ottobre 2024 (giovedì): decreto di omologa; nessun reclamo.
  • Dicembre 2024: pagamenti eseguiti dall’assuntore, rendiconto del curatore, decreto di chiusura. Prima che il decreto diventi efficace il debitore, dopo una valutazione documentata, deposita l’istanza di esdebitazione per ottenere una pronuncia espressa sulle cause di ineleggibilità (scelta discrezionale: la liberazione dai debiti concorsuali deriva già dall’art. 248).
  • 18 febbraio 2025 (martedì): un fornitore non insinuato, creditore di 7.380 €, chiede il pagamento. Il debitore risponde allegando il decreto di omologa: il fornitore ha diritto al 18,4%, cioè 1.357,92 €, senza le garanzie dell’assuntore. La differenza (6.022,08 €) è inesigibile.

Calendario B: il debitore che lascia correre

  • Stesso passivo, stessa apertura il 14 marzo 2023, stesso stato passivo esecutivo il 7 novembre 2023.
  • Il debitore attende “per vedere come va” e non prepara nulla. La proposta viene depositata solo a ottobre 2025, a ridosso del limite del 7 novembre 2025: il piano prevede pagamenti rateali a carico del debitore stesso, senza assuntore, al 18,4% in ventiquattro mesi.
  • Omologa nei primi mesi del 2026; chiusura successiva; nessuna valutazione sull’istanza di esdebitazione.
  • 27 maggio 2025 (martedì), cioè ancora prima della proposta, il fornitore non insinuato da 7.380 € aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per l’intero, non opposto. Dopo la chiusura, il fornitore notifica il precetto per l’intero. Il debitore deve ora proporre opposizione all’esecuzione facendo valere il concordato (Cass. SU n. 7562/1990): la difesa esiste, ma è più lunga e incerta di una semplice lettera.
  • Dopo otto mesi di esecuzione, il debitore non paga due rate: un creditore chiede la risoluzione. Se la risoluzione è pronunciata, la liquidazione giudiziale si riapre, la liberazione dell’art. 248 viene meno e l’unica strada torna a essere l’esdebitazione, con le condizioni dell’art. 280 e la necessità di dimostrare di non aver ostacolato la procedura.

Il confronto mostra che la differenza non sta nella percentuale offerta (identica), ma nel tempo e nella struttura: chi propone presto, con un assuntore e con la riserva per i non insinuati, ottiene una liberazione stabile; chi propone tardi e a rate lascia aperto il rischio di riapertura.

I binari paralleli: come cambia la timeline se interviene un altro strumento

Il concordato proposto da un terzo prima dell’anno

Un creditore o un terzo può proporre il concordato in qualunque momento, senza attendere un anno. Se il debitore ha un familiare o un investitore disposto a farsi carico della proposta, la timeline si accorcia sensibilmente. Gli effetti per il debitore sono gli stessi dell’art. 248: vincolo per tutti i creditori anteriori e salvezza delle azioni contro i garanti. Il caso deciso dal Tribunale di Verona nel 2020 riguardava proprio un concordato proposto da un terzo.

La liquidazione giudiziale che si chiude senza concordato

Se il concordato non viene proposto, o non è approvato, la procedura prosegue con la liquidazione dell’attivo e le ripartizioni; alla chiusura, o decorsi tre anni dall’apertura, il debitore può chiedere l’esdebitazione (artt. 279 e 281). La condizione del soddisfacimento almeno parziale dei creditori, prevista dall’art. 142 l.fall., era stata interpretata dalle Sezioni Unite in modo non rigoroso: bastava che alcuni creditori avessero ricevuto qualcosa, con una valutazione comparativa rispetto al totale dei debiti (Cass. SU n. 24214 del 18/11/2011). Nel Codice, tra le condizioni dell’art. 280 lette in sessione, il requisito del pagamento minimo non compare.

Il fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022

Per le procedure regolate dalla legge fallimentare il binario è diverso: concordato fallimentare degli artt. 124 ss., effetti dell’art. 135, esdebitazione degli artt. 142-144 con ricorso entro un anno dalla chiusura. La Cassazione ha chiarito più volte i confini temporali dell’esdebitazione rispetto alla riforma del 2006: non è applicabile ai fallimenti chiusi prima della riforma, e questa limitazione non è incostituzionale (Cass. Sez. I, n. 24121 del 13/11/2009; Cass. Sez. I, n. 24395 del 1/12/2010; Cass. Sez. I, n. 14594 del 13/7/2015). È una giurisprudenza che conferma un principio generale utile anche oggi: la disciplina dell’esdebitazione applicabile è quella della procedura in cui il debitore si trova, e le finestre temporali non si recuperano a posteriori.

Il socio illimitatamente responsabile

Se la persona fisica è socio illimitatamente responsabile di una società in liquidazione giudiziale, la posizione va valutata con attenzione. L’art. 278, comma 5, prevede che l’esdebitazione della società abbia efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, e il comma 4 richiede che le condizioni dell’art. 280 sussistano anche per loro e per i legali rappresentanti. Il rapporto tra il concordato della società e i debiti personali del socio richiede una verifica sul testo vigente delle norme sulla liquidazione giudiziale dei soci, che non riportiamo qui senza averla letta.

Il binario del sovraindebitamento per i garanti persone fisiche

Il garante che non è imprenditore, e che si trova esposto per l’intero dopo il concordato del debitore principale, non ha accesso alla liquidazione giudiziale né al concordato nella liquidazione giudiziale. Può però valutare gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice: il concordato minore (se è un piccolo imprenditore o un professionista), la ristrutturazione dei debiti del consumatore, la liquidazione controllata. In quest’ultima l’art. 282 prevede che l’esdebitazione operi alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura. Se la liquidazione controllata è chiesta da un creditore, l’art. 268 esclude l’apertura quando i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro. La timeline del garante, quindi, corre su un binario diverso da quella del debitore principale, e va avviata per tempo, prima che i creditori, ricevuta la percentuale concordataria, si rivolgano a lui per il residuo.

Le 5 finestre critiche

  1. Il giorno 0: annotare le due date (un anno e tre anni) e impostare un rapporto collaborativo con il curatore. Ogni comportamento di questa fase sarà valutato ai sensi dell’art. 280, lett. c).
  2. I sei mesi successivi all’esecutività dello stato passivo: far emergere tutto il passivo, compresi i creditori che non si insinuano. Una proposta costruita su dati incompleti è fragile; un passivo alterato espone all’annullamento.
  3. Il compimento dell’anno dall’apertura: depositare la proposta senza attendere il limite dei due anni dall’esecutività. Più tempo passa, più la liquidazione erode l’attivo e meno spazio resta per una proposta credibile.
  4. La chiusura della procedura: decidere se depositare l’istanza ex art. 281 prima che il decreto di chiusura diventi efficace o mentre gli organi sono in carica, come indicato dalla Corte costituzionale (sent. 74/2026).
  5. Il periodo di esecuzione: pagare ogni rata alla scadenza, o agire prima che un creditore chieda la risoluzione. La riapertura della procedura annulla il vantaggio dell’art. 248 e rimette in gioco l’esdebitazione con tutte le sue condizioni.

Le domande sul tempo

Il concordato è stato omologato da sei mesi e non ho chiesto l’esdebitazione: ho perso i debiti cancellati?

No. Per i debiti anteriori coperti dal concordato la liberazione dall’eccedenza deriva dall’art. 248, non dall’istanza di esdebitazione. Quello che si può aver perso è l’eventuale pronuncia espressa ex art. 281: se la procedura è chiusa e gli organi sono cessati, la finestra indicata dalla Corte costituzionale (sent. 74/2026) potrebbe essersi chiusa.

Posso ancora proporre il concordato se sono passati due anni e mezzo dall’apertura?

Dipende dalla data del decreto di esecutività dello stato passivo. Il limite per il debitore è di due anni da quel decreto, non dall’apertura (art. 240). Se lo stato passivo è diventato esecutivo, ad esempio, otto mesi dopo l’apertura, il limite cade a circa due anni e otto mesi dall’apertura. Un creditore o un terzo, invece, può proporre senza quel limite.

Un creditore non insinuato mi chiede l’intero a tre anni dalla chiusura: devo pagare?

No, se il suo credito è anteriore all’apertura: può pretendere soltanto la percentuale del concordato (art. 248, comma 1). Se ha già un titolo per l’intero, il concordato può essere fatto valere anche in fase esecutiva (Cass. SU n. 7562/1990, legge fallimentare), ma è più prudente reagire subito.

Se il concordato viene risolto dopo due anni, quanto tempo mi serve per liberarmi?

La sentenza di risoluzione riapre la liquidazione giudiziale; da quel momento la liberazione passa per l’esdebitazione (artt. 278-281), alla chiusura della procedura riaperta o al maturare del termine triennale dell’art. 279. Come si calcoli quel termine dopo una riapertura va verificato sul testo vigente e sulla prassi del tribunale.

Quanto dura in tutto, dalla sentenza di apertura alla liberazione stabile?

Nel percorso più rapido (proposta di un terzo e pagamento immediato) può bastare poco più di un anno; nel percorso con proposta del debitore e pagamenti rateali occorrono più anni, perché la liberazione diventa stabile solo con la completa esecuzione. Non disponiamo di dati statistici ufficiali verificati sulla durata media.

Ho già ottenuto un’esdebitazione quattro anni fa: posso chiederne un’altra dopo il concordato?

L’art. 280, comma 1, lett. d), esclude l’esdebitazione per chi ne ha beneficiato nei cinque anni precedenti, e la lett. e) per chi ne ha già beneficiato due volte. In questo caso l’istanza ex art. 281 sarebbe con ogni probabilità respinta. Il concordato, invece, produce i propri effetti sui debiti anteriori in forza dell’art. 248, che non prevede questa condizione: è una delle ragioni per cui, per chi ha già usato l’esdebitazione, la via concordataria assume un valore particolare.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Quasi tutte sono rese sulla legge fallimentare: lo indichiamo ogni volta.

Tappa Pronuncia Principio (riformulato) Perché conta qui
Apertura / disciplina applicabile Cass. Sez. I, n. 24121 del 13/11/2009 (l.fall.) L’esdebitazione non si applica ai fallimenti chiusi prima della riforma del 2006; il limite non è incostituzionale La disciplina applicabile dipende dalla procedura e dal momento
Apertura / disciplina applicabile Cass. Sez. I, n. 24395 del 1/12/2010 (l.fall.) Conferma il regime transitorio dell’esdebitazione rispetto ai fallimenti anteriori Le finestre temporali non si recuperano a posteriori
Apertura / disciplina applicabile Cass. Sez. I, n. 14594 del 13/7/2015 (l.fall.) Regime transitorio dell’esdebitazione; dopo la Corte costituzionale del 2008 le incapacità personali cessano con la chiusura Rilevante per le limitazioni personali dopo la chiusura
Proposta / creditori non insinuati Cass. Sez. V, n. 2400 del 3/3/2000 (l.fall.) L’assuntore deve la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati; omologato il concordato con assunzione, le vicende esecutive riguardano l’assuntore senza riapertura Struttura della proposta e rischio di riapertura
Omologa / effetti Trib. Verona, decreto del 6/3/2020, dep. 10/3/2020 (l.fall.) L’esecuzione del concordato omologato libera il fallito per effetto dell’art. 135 l.fall.: il ricorso per esdebitazione è superfluo È la risposta più diretta alla domanda del titolo
Omologa / effetti Cass. SU n. 24214 del 18/11/2011 (l.fall.) Il meccanismo esdebitatorio esiste anche nel concordato preventivo e fallimentare; il soddisfacimento parziale dei creditori va valutato in modo comparativo Fonda l’equivalenza funzionale tra concordato ed esdebitazione
Omologa / debiti tributari CTP La Spezia, sent. n. 311 del 9/12/2019 (l.fall.) L’effetto esdebitatorio dell’omologa vale anche per i debiti tributari concorsuali Opponibilità del concordato al Fisco
Omologa / debiti IVA Cass. n. 13542 del 1/7/2015 (l.fall.) Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell’estinzione dei debiti IVA con il diritto europeo Segnala la delicatezza dei debiti di matrice europea
Chiusura / istanza Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23/2/2026, dep. 12/5/2026) La “contestualità” dell’art. 281 è logica e non cronologica: l’istanza può essere decisa dopo il decreto di chiusura se presentata prima che sia efficace o durante l’ultrattività degli organi Fissa la finestra per l’eventuale istanza dopo il concordato
Chiusura / procedimento Cass. Sez. I, n. 21864 del 25/10/2010 (l.fall.) Il ricorso per esdebitazione e il decreto di fissazione dell’udienza vanno notificati ai creditori non integralmente soddisfatti Garanzia del contraddittorio nelle procedure regolate dalla legge fallimentare
Dopo la chiusura Cass. SU n. 7562 del 26/7/1990 (l.fall.) Il debitore può opporre il concordato anche in fase esecutiva al creditore che ha ottenuto una condanna per l’intero Difesa contro il creditore che chiede l’intero

Alcune osservazioni di sintesi. La pronuncia che più direttamente risponde al titolo è il decreto del Tribunale di Verona del 2020, che ha ritenuto superfluo il ricorso per esdebitazione dopo un concordato fallimentare eseguito: il Codice riproduce nell’art. 248 la regola dell’art. 135 l.fall., quindi il ragionamento è trasponibile, ma non risultano pronunce lette che lo abbiano già confermato per il concordato nella liquidazione giudiziale. La sentenza 74/2026 della Corte costituzionale è invece pienamente riferita al Codice e regola la finestra temporale dell’istanza ex art. 281. Le Sezioni Unite del 1990 e la Cassazione del 2000 forniscono gli strumenti per difendere, dopo la chiusura, l’effetto del concordato contro i creditori anteriori.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo nella tappa in cui il debitore si trova: prima della proposta, durante il voto, alla chiusura, durante l’esecuzione o quando un creditore anteriore si fa avanti.

  1. Ricostruiamo la timeline della tua procedura: data di apertura, decreto di esecutività dello stato passivo, scadenza della finestra dell’art. 240, terzo anniversario ai sensi dell’art. 279, e verifichiamo se si applica il Codice della crisi o la legge fallimentare.
  2. Confrontiamo il passivo dello stato passivo con il passivo reale, individuando i creditori anteriori non insinuati che saranno comunque vincolati dal concordato e che vanno considerati nella proposta.
  3. Costruiamo con te la struttura della proposta: proposta diretta o tramite assuntore, classi, riserva della percentuale per i non insinuati, tempi di pagamento compatibili con le risorse reali.
  4. Seguiamo comunicazione, voto e opposizioni, predisponendo le difese contro le contestazioni dei creditori dissenzienti e l’eventuale reclamo contro il decreto di omologa.
  5. Valutiamo alla chiusura se depositare l’istanza di esdebitazione ex art. 281, verificando una per una le condizioni dell’art. 280 e la finestra indicata dalla Corte costituzionale nella sentenza 74/2026.
  6. Prepariamo il dossier di opponibilità del concordato: decreto di omologa, proposta, percentuali per classe, prova dei pagamenti, da utilizzare contro qualunque richiesta futura.
  7. Monitoriamo l’esecuzione del concordato e, se una rata è a rischio, impostiamo per tempo le iniziative con l’assuntore o i creditori prima che venga chiesta la risoluzione.
  8. Difendiamo il debitore contro il creditore anteriore che pretende l’intero, con risposta scritta, opposizione al decreto ingiuntivo o opposizione all’esecuzione.
  9. Esaminiamo la posizione dei garanti (familiari, soci, coobbligati), che restano obbligati per l’intero ai sensi dell’art. 248, comma 2, e valutiamo per loro gli strumenti del sovraindebitamento.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, per i profili tributari dei debiti concorsuali e per la ricostruzione contabile richiesta dalla proposta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato lavora sugli strumenti con cui l’imprenditore regola la propria crisi, e quindi sulla costruzione di proposte concordatarie sostenibili. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento, conosce dall’interno la logica dell’esdebitazione della persona fisica e delle sue condizioni di meritevolezza, che tornano decisive se il concordato non arriva al traguardo o se i garanti hanno bisogno di una soluzione propria.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la proposta e la difesa dell’omologa può seguire anche il reclamo, l’opposizione all’esecuzione e i gradi successivi, senza discontinuità di linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché nel concordato i numeri del piano e le regole giuridiche non si separano.

Chiusura

Ricapitolando la risposta al titolo: dopo un concordato nella liquidazione giudiziale omologato ed eseguito, il debitore persona fisica non ha bisogno dell’esdebitazione per liberarsi dei debiti anteriori coperti dal concordato, perché l’art. 248 rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, anche non insinuati. L’istanza ex art. 281 resta una scelta da valutare per ottenere una pronuncia espressa o per la cessazione delle limitazioni personali, e diventa necessaria se il concordato viene risolto o annullato. Non libera, in ogni caso, fideiussori e coobbligati.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: la finestra per la proposta si apre e si chiude, quella per l’istanza alla chiusura è stretta, il periodo di esecuzione è quello in cui tutto può ancora saltare. Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce la competenza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per gli strumenti concordatari dell’imprenditore, e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), per la liberazione dai debiti della persona fisica e dei suoi garanti.

📩 Sei vicino alla chiusura della procedura o un creditore ti chiede l’intero nonostante il concordato? Non aspettare che la finestra si chiuda: i contatti per raggiungere lo studio sono al termine di questo articolo.

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