Quando Il Tribunale Fissa L’udienza Nel Concordato Semplificato?

Quando il tribunale fissa l’udienza nel concordato semplificato, e da quali scelte dell’imprenditore dipende quella data? Chi chiude una composizione negoziata senza accordo e decide di percorrere la strada dell’articolo 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si trova quasi sempre davanti a questa domanda, perché dall’udienza di omologazione dipendono il calendario dei creditori, la durata della fase in cui l’impresa resta “sospesa” e il momento in cui il piano di liquidazione potrà finalmente essere eseguito. Non esiste una data valida per tutti, ed è proprio questo il punto: l’udienza arriva al termine di una catena di passaggi, e alcuni anelli di quella catena dipendono da come e quando il ricorso viene depositato.

La risposta breve è questa: il tribunale fissa l’udienza di omologazione solo dopo aver superato il vaglio iniziale sulla ritualità della proposta (con eventuali integrazioni) e dopo aver nominato un ausiliario a cui assegna un termine per il parere; la data dell’udienza deve cadere non prima di quarantacinque giorni dalla scadenza di quel termine. Ma tra il deposito “completo” e la domanda con riserva, tra un ricorso pronto e uno che richiede integrazioni, i tempi cambiano in modo sensibile, e cambiano anche i rischi.

Questo tema si colloca esattamente nel punto di passaggio tra la composizione negoziata e il procedimento giudiziale. È il motivo per cui lo Studio Monardo lo tratta come materia propria: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno la relazione finale dell’esperto, cioè il documento senza il quale il concordato semplificato non può nemmeno essere proposto e dalla cui comunicazione decorre il termine per il ricorso. Chi ha operato nella composizione negoziata sa leggere quella relazione anche con gli occhi del tribunale che dovrà valutarla.

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Il punto da cui partono tutte le strade: la relazione finale e la finestra di sessanta giorni

Prima di confrontare le opzioni conviene fissare i pochi elementi comuni a ciascuna, perché è da qui che si calcola qualsiasi calendario.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dall’art. 25-sexies CCII (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024, il cosiddetto correttivo-ter). Il suo presupposto è l’esito della composizione negoziata: l’esperto, nella relazione finale, deve dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). Solo a queste condizioni l’imprenditore può presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni, accompagnata dal piano di liquidazione e dai documenti dell’art. 39.

Il ricorso si deposita presso il tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. Viene comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito; dalla pubblicazione si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, tra cui il regime degli atti di straordinaria amministrazione e la disciplina dei crediti sorti in funzione della procedura.

A questo punto entra in gioco il tribunale, secondo una sequenza scandita dalla norma:

  • vaglio iniziale: il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta (anche quanto alla formazione delle classi, se previste) e può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche o nuovi documenti;
  • nomina dell’ausiliario: superato il vaglio, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e gli assegna un termine per depositare il parere; l’ausiliario deve accettare entro tre giorni dalla comunicazione della nomina;
  • comunicazione e udienza: il tribunale ordina al debitore di comunicare ai creditori dell’elenco ex art. 39, comma 1, la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto (via PEC o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) e fissa l’udienza di omologazione, che non può tenersi prima di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ausiliario;
  • opposizioni: creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza.

Due ulteriori dettagli incidono sul calendario. Il primo: ai fini dell’art. 106 CCII (atti di frode e revoca) il decreto con cui il tribunale dispone la comunicazione e fissa l’udienza equivale all’ammissione al concordato, sicché da quel momento la condotta dell’imprenditore è sottoposta allo stesso controllo previsto per il concordato preventivo. Il secondo: dopo l’udienza il tribunale decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo, reclamabile alla corte d’appello entro trenta giorni; contro il decreto della corte d’appello la norma prevede il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

L’elemento dirimente, quindi, non è “quando il tribunale decide di fissare l’udienza”, ma quando il tribunale è messo in condizione di superare il vaglio iniziale e di nominare l’ausiliario. Tutto ciò che allunga quel momento sposta in avanti, di riflesso, l’udienza.

Un’ultima annotazione di contesto. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, ha esteso con il suo art. 4 ai tributi locali alcuni strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale anche nell’ambito della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Non modifica il calendario dell’art. 25-sexies, ma incide sulla fase che lo precede: se nelle trattative con gli enti locali si è tentata una transazione, la relazione finale dell’esperto ne darà conto, e quell’esito sarà uno degli elementi che il tribunale leggerà al momento del vaglio.

Prima strada: il ricorso completo depositato entro i sessanta giorni

In cosa consiste

È la via disegnata in origine dall’art. 25-sexies: l’imprenditore deposita in un unico atto la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione e tutta la documentazione dell’art. 39 (elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali o personali sui beni, situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, dichiarazioni fiscali, stato estimativo delle attività). Il tribunale riceve così, fin dal primo giorno, un fascicolo che gli consente di passare direttamente al vaglio di ritualità.

Quando ha senso

Tre scenari tipici in cui questa strada tende a essere preferita:

  1. la composizione negoziata ha già prodotto una documentazione aggiornata e coerente, perché durante le trattative l’imprenditore ha alimentato la piattaforma telematica con dati contabili recenti e l’esperto li ha esaminati;
  2. il patrimonio da liquidare è esposto a deterioramento (magazzino deperibile, macchinari che perdono valore, immobili con costi di gestione elevati), e ogni settimana guadagnata nell’arrivare all’udienza si traduce in valore per i creditori;
  3. esiste già un’offerta di acquisto per uno o più beni che il piano vuole valorizzare, e l’offerente ha posto un termine di efficacia compatibile solo con un calendario serrato.

Come si esegue, in sintesi

Il ricorso viene preparato mentre la composizione negoziata si avvia alla conclusione, in modo da sfruttare la finestra di sessanta giorni senza arrivare al limite. Si verifica che l’elenco dei creditori coincida con quello su cui l’esperto ha lavorato, che i debiti contributivi e previdenziali siano esposti in modo completo e che le eventuali classi siano costruite secondo criteri omogenei. Dopo il deposito, il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese; il tribunale effettua il vaglio, nomina l’ausiliario e, con il decreto che fissa l’udienza, ordina le comunicazioni ai creditori.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è temporale: senza passaggi intermedi, il tribunale può nominare l’ausiliario a ridosso del deposito, e l’udienza viene calcolata dalla scadenza del termine assegnato a quest’ultimo. Il secondo è di credibilità: un ricorso completo dimostra che l’imprenditore ha già maturato una proposta compiuta e riduce lo spazio per letture sospettose della sua condotta. Il terzo è di stabilità: un fascicolo completo offre all’ausiliario materiale per un parere più rapido, e quindi un termine più breve può essere realisticamente assegnato.

Il rovescio della medaglia

A fronte di questi vantaggi, va soppesato un rischio concreto: la fretta si paga al momento del vaglio. La Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale in fase di apertura non è una verifica di semplice regolarità formale, ma un controllo di legalità sostanziale che si estende alla completezza della documentazione dell’art. 39 e alla coerenza tra quanto dichiarato dall’imprenditore e quanto risulta dalla relazione dell’esperto (Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641). In quella vicenda la proposta è stata dichiarata inammissibile proprio per la documentazione incompleta sui debiti contributivi e previdenziali e per una divergenza tra l’elenco dei titolari di diritti fornito dalla società e quello risultante dal parere dell’esperto. La stessa linea è stata ribadita nel gennaio 2026 (Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353).

Un ricorso depositato in fretta e lacunoso può ottenere, nel migliore dei casi, un termine di quindici giorni per le integrazioni, che allunga comunque il calendario; nel peggiore, una declaratoria di inammissibilità, che chiude la strada senza che si arrivi mai all’udienza.

C’è poi un secondo rischio, più sottile: il tribunale, già in fase di apertura, può verificare i presupposti di accesso alla composizione negoziata. Secondo quanto riportato dai commenti all’ordinanza della Cassazione n. 623 del 12 gennaio 2026, il vaglio in limine si estende alla verifica dei presupposti dell’art. 12 CCII, anche attraverso i documenti dell’art. 25-sexies e dell’art. 39. In quella vicenda la proposta era stata ritenuta inammissibile per la mancanza di una relazione finale che attestasse la correttezza delle trattative. Un ricorso “completo” nella forma, quindi, non mette al riparo se la relazione finale non contiene ciò che la norma richiede.

Il profilo ideale

La prima strada si adatta all’imprenditore che esce dalla composizione negoziata con una relazione finale chiara, una documentazione contabile già verificata dall’esperto e un’esigenza reale di arrivare presto all’udienza per preservare il valore dei beni.

Le pronunce a supporto

Oltre alle ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026 sulla profondità del vaglio iniziale, è utile ricordare che la competenza territoriale si radica secondo regole proprie delle procedure concorsuali: la Cassazione ha ritenuto irrilevante il trasferimento della sede nell’anno precedente al deposito, applicando in via analogica la regola dettata per il concordato preventivo (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730, resa sotto la legge fallimentare con riferimento all’art. 161 l.fall.). Sbagliare tribunale significa perdere tempo prezioso proprio nella fase che precede la fissazione dell’udienza.

Seconda strada: la domanda con riserva e il deposito successivo di proposta e piano

In cosa consiste

Dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), l’art. 25-sexies consente all’imprenditore, nello stesso termine di sessanta giorni, di presentare la domanda di accesso prevista dall’art. 40 anche con riserva di depositare successivamente la proposta e il piano, secondo il meccanismo dell’art. 44 CCII. In pratica la finestra di sessanta giorni viene “presidiata” con una domanda iniziale, e la proposta completa arriva entro il termine che il tribunale assegna.

Quando ha senso

Tre scenari in cui questa strada merita di essere considerata:

  1. la relazione finale è arrivata quando la documentazione contabile non era ancora allineata, ad esempio perché la chiusura dell’esercizio era in corso o perché alcune posizioni debitorie (previdenziali, fiscali, verso enti locali) richiedevano riscontri ulteriori;
  2. il piano di liquidazione dipende da perizie o stime non ancora completate, e depositarlo prima significherebbe esporlo a contestazioni immediate dell’ausiliario o dei creditori;
  3. l’imprenditore teme iniziative aggressive dei creditori nel periodo tra la chiusura della composizione negoziata e il deposito della proposta, e vuole che la pubblicazione nel registro delle imprese produca i suoi effetti senza attendere la conclusione del lavoro sul piano.

Come si esegue, in sintesi

Si deposita la domanda entro i sessanta giorni, con la documentazione minima richiesta per la domanda con riserva. Il tribunale assegna il termine per il deposito della proposta e del piano, con gli obblighi informativi tipici di questa fase. Una volta depositati proposta e piano, si riapre la sequenza ordinaria: vaglio di ritualità, eventuali integrazioni, nomina dell’ausiliario, decreto di comunicazione e fissazione dell’udienza.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è la qualità: si guadagna il tempo necessario per presentare una proposta solida, riducendo il rischio di quella inammissibilità per documentazione incompleta che la giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato. Il secondo vantaggio è la protezione del termine: chi rischia di sforare i sessanta giorni con un ricorso non pronto può comunque restare dentro la finestra. Il terzo è di coerenza: il piano può essere costruito tenendo conto degli ultimi sviluppi (un’offerta arrivata dopo la chiusura delle trattative, una stima aggiornata di un immobile) senza dover poi chiedere modifiche in corso di procedura.

Il rovescio della medaglia

Il prezzo di questa strada è il tempo: l’udienza di omologazione non può essere fissata finché la proposta e il piano non sono depositati e il tribunale non ha completato il vaglio e nominato l’ausiliario. Tutto il periodo della riserva si somma, quindi, al calendario della prima strada. A questo si aggiunge un’esposizione ulteriore: durante la riserva l’impresa è sottoposta a obblighi informativi e a un controllo sul suo operato, e una condotta non trasparente può pregiudicare l’intera procedura.

Va poi considerato che la riserva non “sana” i difetti della composizione negoziata. Se la relazione finale non contiene le attestazioni richieste, o se le trattative non sono state realmente condotte con i creditori incisi dalla proposta, il vaglio del tribunale lo farà emergere comunque. La giurisprudenza di merito, riportata dalle rassegne di settore, ha chiarito che non è necessario coinvolgere indiscriminatamente tutti i creditori, ma che devono essere stati coinvolti quelli che subiscono una falcidia o una modifica del credito (App. Venezia, 28 marzo 2024); e che il tribunale non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede, ma deve verificarla autonomamente (Trib. Ancona, 1° aprile 2025).

Il profilo ideale

La seconda strada si adatta all’imprenditore che ha una relazione finale idonea ma una documentazione non ancora pronta, e per il quale il rischio di un vaglio negativo pesa più del costo di qualche settimana in più prima dell’udienza.

Le pronunce a supporto

Le ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026, che descrivono un vaglio iniziale di legalità sostanziale, sono il principale argomento a favore di questa strada: se il tribunale guarda alla sostanza della documentazione, conviene presentargliela completa. Si aggiunge la decisione del Tribunale di Bologna del 23 settembre 2025, riportata dalla stampa specializzata, secondo cui l’omologazione senza voto non è possibile se nella composizione negoziata è mancata un’effettiva interlocuzione con i creditori, fondata su informazioni complete e tempi congrui.

Terza strada: non imboccare il concordato semplificato e scegliere una procedura con voto

In cosa consiste

Il concordato semplificato è una possibilità, non un obbligo. Chi esce dalla composizione negoziata può, in alternativa, presentare una domanda di concordato preventivo (anche liquidatorio) o valutare altri strumenti di regolazione della crisi. In questo caso non vale il calendario dell’art. 25-sexies: l’udienza non è fissata in relazione al parere di un ausiliario, ma la procedura passa per l’ammissione, la nomina del commissario giudiziale e il voto dei creditori.

Quando ha senso

  1. la relazione finale dell’esperto non contiene le attestazioni richieste (correttezza e buona fede delle trattative, impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23), sicché la porta del semplificato è di fatto chiusa;
  2. la proposta prevede una soddisfazione dei chirografari molto bassa, e c’è il rischio che non superi il test dell’utilità richiesto per l’omologazione senza voto;
  3. i sessanta giorni sono ormai scaduti e non è più possibile depositare né il ricorso completo né la domanda con riserva.

Come si esegue, in sintesi

Si segue la disciplina del concordato preventivo: domanda, eventuale riserva, ammissione con decreto, nomina del commissario giudiziale, voto dei creditori, giudizio di omologazione. Ogni passaggio ha tempi e regole proprie, diversi da quelli del semplificato.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è che i creditori votano: una proposta approvata dalla maggioranza richiesta gode di una legittimazione che il semplificato, per definizione, non ha. Inoltre, alcuni limiti tipici del semplificato (il requisito dell’utilità per ciascun creditore valutato senza voto, la stretta dipendenza dalla relazione finale) non si pongono negli stessi termini.

Il rovescio della medaglia

I tempi sono, di regola, più lunghi e la procedura più articolata, con un organo (il commissario giudiziale) che vigila per tutta la durata e un passaggio di voto che può fallire. Per il concordato liquidatorio, inoltre, la legge pone requisiti di soddisfazione minima dei creditori e di apporto di risorse esterne che il semplificato non prevede negli stessi termini; e anche sulla nozione di risorse esterne la Cassazione è intervenuta nel gennaio 2026 (Cass. civ., Sez. I, n. 620 del 12 gennaio 2026, secondo cui le risorse liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata non costituiscono “risorse esterne” ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, anche nel concordato semplificato, perché non incrementano l’attivo destinato ai creditori).

Il profilo ideale

La terza strada si adatta all’imprenditore che non dispone di una relazione finale idonea, o che ritiene più solida una proposta sottoposta al voto, ed è disposto ad accettare un calendario più lungo in cambio di una diversa legittimazione della soluzione.

Le pronunce a supporto

Sulla sostanza dei controlli nel concordato preventivo, la Cassazione ha ribadito di recente che la verifica di ammissibilità del tribunale ha natura di legalità sostanziale e che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 pubblicata il 9 luglio 2026, relativa a un concordato in continuità e non a un concordato semplificato). È un principio che, letto insieme a quanto affermato per il semplificato, mostra come il primo grado sia il luogo in cui la partita si gioca davvero.

Dal decreto all’udienza: che cosa accade nel periodo intermedio

Qualunque strada si scelga per arrivare al semplificato, il periodo che separa il decreto di fissazione dall’udienza ha una fisionomia comune. Conoscerla aiuta a valutare il costo reale di ciascuna opzione, perché è in questa fase che l’impresa resta esposta al controllo del tribunale e alle iniziative dei creditori.

L’ausiliario: chi è, che cosa fa, perché il suo termine conta

L’ausiliario è nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., quindi come soggetto che coadiuva il giudice, e non come organo gestorio della procedura. La norma richiama per lui le regole del codice antimafia in materia di incompatibilità e di trasparenza degli incarichi (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011), e gli impone di accettare l’incarico entro tre giorni dalla comunicazione della nomina. Nel concordato semplificato l’ausiliario prende il posto che nel concordato preventivo spetta al commissario giudiziale, per quanto riguarda le norme richiamate in quanto compatibili.

Il suo compito principale è il parere: un esame indipendente della proposta e del piano, che il debitore dovrà comunicare ai creditori insieme alla relazione finale e al parere dell’esperto. Il termine che il tribunale assegna all’ausiliario è l’ancora di tutto il calendario, perché l’udienza si calcola a ritroso da esso: non prima di quarantacinque giorni dalla sua scadenza. Un fascicolo ordinato consente all’ausiliario di lavorare in tempi brevi e al tribunale di assegnare un termine contenuto; un fascicolo confuso porta, quasi inevitabilmente, a un termine più ampio.

Va soppesato anche un profilo spesso trascurato: l’ausiliario non è un controinteressato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026, ha chiarito che non è contraddittore necessario nel reclamo contro l’omologazione, perché non ha interessi propri da far valere. Il suo parere pesa nel merito, ma non lo rende parte del giudizio.

Le comunicazioni ai creditori: un onere del debitore

Il decreto ordina che sia il debitore a comunicare ai creditori la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto. La comunicazione avviene tramite posta elettronica certificata e, quando l’indirizzo PEC del creditore non è disponibile, con raccomandata con avviso di ricevimento: i destinatari sono i creditori risultanti dall’elenco depositato ai sensi dell’art. 39, comma 1.

Questo passaggio merita attenzione per due ragioni. La prima: al momento dell’udienza il tribunale verifica la regolarità del contraddittorio, e una comunicazione omessa o eseguita male può compromettere l’omologazione o costringere a un rinvio. La seconda: le comunicazioni presuppongono che il parere dell’ausiliario sia stato depositato, e quindi si collocano nella finestra tra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario e l’udienza. È anche per questo che la legge impone almeno quarantacinque giorni: i creditori devono avere il tempo di leggere i documenti e, se lo ritengono, di opporsi.

Il termine per le opposizioni

Creditori e qualsiasi interessato possono opporsi all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza. Per il debitore questo significa che, nella settimana e mezza che precede l’udienza, il quadro delle contestazioni è definito e la difesa può essere preparata sapendo esattamente quali argomenti saranno discussi. Per i creditori significa che chi lascia scadere il termine non può poi costituirsi tardivamente per opporsi.

In concreto, le opposizioni si concentrano di solito su tre fronti: il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, e soprattutto l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata unita all’utilità per ciascun creditore. È su quest’ultimo punto che la Cassazione, con la sentenza n. 624/2026, ha tracciato il limite più netto.

L’equivalenza del decreto all’ammissione, ai fini dell’art. 106

L’art. 25-sexies stabilisce che, ai fini dell’art. 106 CCII, il decreto con cui il tribunale ordina le comunicazioni e fissa l’udienza equivale all’ammissione al concordato. L’art. 106 disciplina le ipotesi in cui la procedura può essere interrotta per atti di frode: occultamento o dissimulazione di parte dell’attivo, omessa denuncia di crediti, esposizione di passività insussistenti, altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, oltre agli atti non autorizzati o comunque diretti a frodare compiuti durante la procedura.

Dal giorno del decreto di fissazione, quindi, ogni scelta gestionale dell’imprenditore è letta con la lente dell’art. 106. È un ulteriore motivo per arrivare al decreto con un quadro patrimoniale trasparente: un’omissione nella documentazione iniziale, che magari non ha impedito il superamento del vaglio, può riemergere più avanti con conseguenze ben più gravi.

Le norme del concordato preventivo che si applicano

La norma rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII. Si tratta di regole che riguardano, tra l’altro, gli effetti del concordato per i creditori, l’esecuzione del concordato, la risoluzione e l’annullamento, l’esenzione da alcune azioni revocatorie e i profili penali. Nella prospettiva dell’udienza conta soprattutto il richiamo all’esecuzione: il piano di liquidazione che il tribunale omologa dopo l’udienza è quello che verrà poi eseguito, e i suoi contenuti devono essere pensati fin dal deposito in vista di quella fase.

Che cosa verifica il tribunale all’udienza

L’udienza non è un passaggio formale. All’esito dell’udienza, e tenuto conto delle eventuali opposizioni, il tribunale deve verificare:

  • la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
  • il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
  • la fattibilità del piano di liquidazione;
  • che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata;
  • che la proposta assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.

Se questi controlli sono positivi, il tribunale omologa con decreto motivato, immediatamente esecutivo e pubblicato secondo l’art. 45 CCII. Il decreto è reclamabile alla corte d’appello entro trenta giorni. In questo quadro il vaglio iniziale e l’udienza di omologazione hanno funzioni diverse ma collegate: il primo decide se l’udienza si terrà, la seconda decide se la proposta sarà omologata. Le ordinanze di legittimità del 2025 e del 2026 mostrano però che una parte crescente del controllo sostanziale si è spostata in avanti, già alla soglia della procedura.

Il ruolo della relazione finale anche all’udienza

Un ultimo aspetto lega l’udienza alla composizione negoziata. La relazione finale e il parere dell’esperto non servono solo ad aprire la porta del semplificato: vengono comunicati ai creditori e restano nel fascicolo fino all’udienza. Il parere dell’esperto, in particolare, riguarda i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte, ed è quindi uno degli elementi su cui il tribunale misura la fattibilità e il test di non pregiudizio. Chi ha partecipato alla composizione negoziata sa che quel documento viene scritto in un contesto diverso da quello giudiziale; rileggerlo in vista dell’udienza, individuando i punti che i creditori opponenti potrebbero valorizzare, è parte della preparazione.

In sintesi, tra decreto e udienza il calendario è rigido e lascia poco spazio a correzioni: la differenza tra le tre strade si gioca prima, nel modo in cui si arriva al decreto.

Il calendario messo alla prova dei numeri

Le tre strade si confrontano meglio applicandole agli stessi dati. Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi: i termini assegnati dal tribunale all’ausiliario o per la riserva variano da ufficio a ufficio e da caso a caso, e qui sono scelti solo per rendere visibile la meccanica.

Dati di partenza comuni. Società a responsabilità limitata con passivo complessivo di 1.873.420 €, di cui 214.760 € privilegiati (lavoratori e enti previdenziali) e il resto chirografario; attivo liquidabile stimato in 742.150 €, comprensivo di un capannone e di un parco macchine. La relazione finale dell’esperto, con le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies, viene comunicata il 14 settembre 2026. Il termine di sessanta giorni scade quindi il 13 novembre 2026.

Ipotesi A: ricorso completo, nessuna integrazione

  • Deposito del ricorso completo il 6 novembre 2026; pubblicazione nel registro delle imprese il 7 novembre.
  • Il tribunale, svolto il vaglio di ritualità, nomina l’ausiliario con decreto del 27 novembre 2026 e gli assegna trenta giorni per il parere: il termine scade il 27 dicembre 2026.
  • L’udienza non può tenersi prima di quarantacinque giorni da quella scadenza: la prima data utile è il 10 febbraio 2027.
  • I creditori che vogliono opporsi devono costituirsi entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza, cioè entro il 31 gennaio 2027.

Tra comunicazione della relazione finale e prima data utile per l’udienza passano, in questa ipotesi, circa cinque mesi.

Ipotesi B: ricorso completo, ma il tribunale chiede integrazioni

Stessi dati, ma nel ricorso l’esposizione dei debiti contributivi è incompleta (proprio il difetto che ha portato all’inammissibilità nel caso deciso dalla Cassazione n. 31641/2025).

  • Il 27 novembre 2026 il tribunale, anziché nominare l’ausiliario, concede quindici giorni per le integrazioni: termine al 12 dicembre 2026.
  • Le integrazioni vengono depositate in tempo; il tribunale nomina l’ausiliario il 18 dicembre 2026 con trenta giorni per il parere: scadenza 17 gennaio 2027.
  • Prima data utile per l’udienza: 3 marzo 2027; costituzione degli opponenti entro il 21 febbraio 2027.

Il ritardo rispetto all’ipotesi A è di circa tre settimane. Se però il tribunale avesse ritenuto il difetto non sanabile, la proposta sarebbe stata dichiarata inammissibile e l’udienza non sarebbe mai stata fissata.

Ipotesi C: domanda con riserva

Stessi dati, ma la perizia sul capannone non è pronta e l’elenco dei creditori richiede riscontri.

  • Deposito della domanda con riserva il 10 novembre 2026, entro i sessanta giorni.
  • Ipotizziamo che il tribunale assegni un termine per proposta e piano che l’imprenditore rispetta depositando il 30 dicembre 2026.
  • Vaglio di ritualità superato senza integrazioni; nomina dell’ausiliario il 20 gennaio 2027 con trenta giorni per il parere: scadenza 19 febbraio 2027.
  • Prima data utile per l’udienza: 5 aprile 2027; costituzione degli opponenti entro il 26 marzo 2027.

Rispetto all’ipotesi A la data slitta di quasi due mesi, ma la proposta arriva al tribunale con la perizia definitiva e un elenco dei creditori riscontrato.

Ipotesi D: strada con voto

Se la relazione finale non contenesse le attestazioni richieste, nessuna delle ipotesi precedenti sarebbe percorribile. Il calendario dipenderebbe allora dalla disciplina del concordato preventivo (ammissione, commissario giudiziale, voto), con tempi che non sono comparabili in modo lineare con quelli dell’art. 25-sexies e che vanno stimati sul singolo caso.

La lezione delle simulazioni è che la data dell’udienza non si “chiede” al tribunale: si costruisce con la qualità e la tempestività del deposito.

Le tre strade a confronto

La tabella che segue riassume il confronto sui profili che più interessano chi deve decidere. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per il procedimento: contributo unificato e spese di giustizia secondo il D.P.R. 115/2002, oltre al compenso dell’ausiliario (o, nel concordato preventivo, del commissario giudiziale) liquidato dal tribunale. Restano esclusi i compensi professionali, che non sono oggetto di questo confronto.

Profilo Ricorso completo (art. 25-sexies, c. 1) Domanda con riserva (art. 25-sexies, c. 1, e art. 44) Procedura con voto (concordato preventivo)
Tempi fino all’udienza I più brevi: udienza non prima di 45 giorni dalla scadenza del termine all’ausiliario Più lunghi: si aggiunge il periodo della riserva Diversi e di regola più lunghi: ammissione, commissario, voto
Complessità Alta concentrazione di lavoro prima del deposito Lavoro distribuito, con obblighi informativi durante la riserva Massima: procedura completa con organi e voto
Rischi in caso di esito negativo Inammissibilità per documentazione incompleta o relazione finale inidonea Stessi rischi sul merito, ridotti sul piano documentale Mancata approvazione o mancata omologazione
Effetti su esecuzioni e atti Effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 dalla pubblicazione del ricorso Effetti dalla pubblicazione della domanda Effetti propri della domanda di concordato preventivo
Reversibilità Possibili integrazioni entro 15 giorni su invito del tribunale Proposta e piano costruiti con più margine Possibili modifiche nei limiti della disciplina ordinaria
Costi di giustizia Contributo unificato e spese; compenso dell’ausiliario Come la prima colonna Contributo unificato e spese; compenso del commissario

Letta per colonne, la tabella mostra che la prima strada scommette sulla preparazione, la seconda sulla prudenza, la terza sulla legittimazione del voto. Nessuna è in sé migliore: ciascuna è adatta a una situazione diversa.

I criteri che fanno pendere la bilancia

Il ragionamento va condotto per condizioni, non per preferenze. Cinque criteri, in particolare, aiutano a capire quale calendario sia realistico.

Primo criterio: il contenuto della relazione finale. Se la relazione dell’esperto attesta in modo chiaro la correttezza e buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, la porta del semplificato è aperta e il confronto riguarda solo la prima e la seconda strada. Se le attestazioni sono incerte o assenti, generalmente la terza strada diventa l’unica realistica, perché il tribunale verifica i presupposti già in limine.

Secondo criterio: lo stato della documentazione dell’art. 39. Se elenco dei creditori, situazione patrimoniale e dichiarazioni sono aggiornati e coincidono con quelli esaminati dall’esperto, il ricorso completo consente di arrivare prima all’udienza. Se ci sono scostamenti (in particolare su debiti contributivi, previdenziali, tributari, compresi quelli verso enti locali), il rischio di integrazioni o di inammissibilità va soppesato contro il tempo guadagnato.

Terzo criterio: la velocità con cui si deteriora il patrimonio. Quando i beni perdono valore rapidamente, il vantaggio di qualche settimana pesa di più. Quando invece il patrimonio è stabile, l’argomento temporale si attenua e la prudenza documentale diventa prevalente.

Quarto criterio: la soddisfazione offerta ai chirografari. L’omologazione senza voto richiede che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore e non arrechi pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata. La Cassazione ha chiarito che la sola rapidità nella risoluzione della crisi non basta, se ai chirografari non è riconosciuta alcuna soddisfazione (Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026, gennaio 2026). Se la proposta è debole su questo punto, la strada con voto può risultare più solida, anche se più lunga.

Quinto criterio: il margine rispetto alla scadenza dei sessanta giorni. Se mancano poche settimane alla scadenza e il ricorso non è pronto, la domanda con riserva è spesso l’unico modo per restare nella finestra; se il termine è lontano, il ricorso completo può essere preparato con calma.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta questi criteri partendo dalla relazione finale dell’esperto e dalla documentazione già prodotta nella composizione negoziata.

Le domande di chi deve ancora scegliere

Se deposito con riserva, posso poi passare a un ricorso “completo” prima del termine?
Sì, nel senso che nulla impedisce di depositare proposta e piano prima della scadenza assegnata dal tribunale: anticipare il deposito accorcia il calendario. Ciò che non si può fare è lasciare scadere il termine senza depositare, perché la procedura non arriverebbe mai all’udienza.

Il tribunale ha un termine per fissare l’udienza dopo il deposito?
La norma non indica un termine espresso per il vaglio iniziale; indica invece la distanza minima tra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario e l’udienza (quarantacinque giorni) e il termine massimo per le integrazioni (quindici giorni). Il tempo effettivo dipende quindi dal carico dell’ufficio e dalla qualità del fascicolo.

Che cosa succede se il tribunale dichiara inammissibile la proposta prima di fissare l’udienza?
Il provvedimento può essere reclamato alla corte d’appello. Secondo quanto riportato dalle riviste che hanno commentato l’ordinanza della Cassazione n. 623 del 12 gennaio 2026, il decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità non è però ricorribile per cassazione, né in base all’art. 25-sexies, comma 7, e all’art. 247 CCII, né con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio. In pratica, la partita sull’accesso all’udienza si gioca tutta in due gradi.

L’ausiliario deve essere coinvolto se un creditore reclama contro l’omologazione?
Secondo la Cassazione no: né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione, perché non hanno interessi propri da far valere (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881). È un’indicazione utile per impostare correttamente il giudizio successivo all’udienza.

E se scelgo la strada sbagliata?
Il rischio esiste, ma non è uguale in tutti i casi. Chi sceglie il ricorso completo e riceve un invito alle integrazioni perde qualche settimana; chi riceve una declaratoria di inammissibilità può trovarsi fuori dai sessanta giorni senza più accesso al semplificato. Per questo la scelta va fatta prima del deposito, non dopo.

Le pronunce che orientano la scelta

Le decisioni che seguono sono raggruppate secondo la strada che ciascuna illumina di più. Per ognuna sono indicati gli estremi riscontrati, il principio riformulato e la ragione per cui conta nel calcolo dell’udienza.

Sul vaglio iniziale che precede la fissazione dell’udienza (prima e seconda strada)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. In fase di apertura il tribunale non si limita a controllare che i documenti siano stati depositati: verifica la legalità sostanziale della proposta, la completezza della documentazione dell’art. 39 e la coerenza con la relazione dell’esperto. Rilevanza: è la pronuncia che spiega perché un ricorso incompleto può non arrivare mai all’udienza.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Il vaglio di ammissibilità va oltre la ritualità formale e include le condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione richiesta. Rilevanza: conferma a distanza di poche settimane l’orientamento precedente.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Secondo i commenti di Edotto e Fiscal Focus, il controllo in limine del tribunale si estende alla verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII), e il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: sposta l’attenzione sulla relazione finale e chiude la via del terzo grado sulle questioni di accesso.
  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730. Ai fini della competenza territoriale è irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito, in applicazione analogica della regola dell’art. 161 l.fall. (pronuncia resa sotto la legge fallimentare). Rilevanza: individuare subito il tribunale competente evita ritardi prima del vaglio.

Sulla qualità delle trattative che il tribunale verifica (seconda e terza strada)

  1. Trib. Ancona, 1° aprile 2025. Il tribunale non può limitarsi a recepire l’attestazione dell’esperto sulla buona fede delle trattative, ma deve verificarla in autonomia. Rilevanza: una relazione finale “di stile” non garantisce l’accesso all’udienza.
  2. Trib. Bologna, 23 settembre 2025. L’omologazione senza voto non è ammissibile se nella composizione negoziata è mancata un’interlocuzione effettiva con i creditori, basata su informazioni complete e tempi congrui. Rilevanza: indica quando conviene valutare la strada con voto.
  3. App. Venezia, 28 marzo 2024. Non occorre coinvolgere tutti i creditori indistintamente, ma devono essere stati coinvolti quelli che la proposta falcidia o modifica. Rilevanza: aiuta a misurare l’idoneità della composizione negoziata a sostenere il semplificato.

Sul contenuto della proposta che si discute all’udienza

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). L’utilità per ciascun creditore non deve essere necessariamente monetaria, ma non può ridursi alla sola maggiore rapidità nella soluzione della crisi quando ai chirografari non spetta nulla. Rilevanza: è il parametro su cui si concentreranno le opposizioni dei creditori.
  2. Cass. civ., Sez. I, n. 620 del 12 gennaio 2026. Le risorse derivanti dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata non sono “risorse esterne” ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, anche nel semplificato, perché non accrescono l’attivo per i creditori. Rilevanza: incide sul modo di presentare la proposta e sul confronto con il concordato liquidatorio.

Sulla fase successiva all’udienza e sui rimedi

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Nel reclamo contro l’omologazione, ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari. Rilevanza: chiarisce chi deve partecipare al giudizio che segue il decreto emesso dopo l’udienza.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960, pubblicata il 9 luglio 2026. Relativa a un concordato preventivo in continuità (non semplificato): il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione; il commissario giudiziale non è legittimato a resistere in Cassazione; il vaglio di ammissibilità ha natura di legalità sostanziale. Rilevanza: conferma, anche per la terza strada, che il primo grado è decisivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un bivio in cui la data dell’udienza dipende dalle scelte compiute prima del deposito, lo Studio Monardo mette a disposizione strumenti precisi.

  1. Analizziamo la relazione finale dell’esperto verificando che contenga le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies e che regga al vaglio del tribunale sui presupposti di accesso.
  2. Calcoliamo il calendario realistico, dalla comunicazione della relazione finale alla prima data utile per l’udienza, per ciascuna delle strade percorribili.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: ricorso completo, domanda con riserva o procedura con voto.
  4. Riscontriamo la documentazione dell’art. 39 confrontando elenco dei creditori, debiti contributivi, previdenziali e tributari con i dati esaminati dall’esperto.
  5. Verifichiamo la competenza territoriale del tribunale in base al centro degli interessi principali dell’impresa.
  6. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il piano di liquidazione e la verifica del test di utilità e di non pregiudizio per i creditori.
  7. Predisponiamo il ricorso o la domanda con riserva e curiamo le integrazioni eventualmente richieste dal tribunale entro i quindici giorni.
  8. Curiamo le comunicazioni ai creditori ordinate dal tribunale e monitoriamo il termine perentorio per le opposizioni.
  9. Prepariamo la difesa all’udienza di omologazione e rispondiamo alle opposizioni dei creditori.
  10. Seguiamo il reclamo e l’eventuale giudizio di cassazione, nei limiti in cui la legge e la giurisprudenza lo consentono.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo conta la continuità di strategia: la scelta fatta oggi sulla strada di accesso all’udienza va difesa domani, davanti al tribunale, alla corte d’appello e, dove ammesso, in Cassazione, senza cambiare mani. La qualifica di cassazionista consente di impostare il ricorso già pensando ai gradi successivi, mentre quella di Esperto Negoziatore permette di leggere la relazione finale con la stessa attenzione che vi dedicherà il tribunale.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili processuali e quelli contabili del piano vengono costruiti insieme, così che la proposta che arriva all’udienza sia coerente in ogni sua parte.

In chiusura

La domanda iniziale aveva una risposta precisa e una risposta vera. La risposta precisa è che il tribunale fissa l’udienza dopo il vaglio iniziale e la nomina dell’ausiliario, a non meno di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il parere. La risposta vera è che quella data dipende in gran parte da ciò che l’imprenditore deposita, e da quando lo deposita. La scelta tra ricorso completo, domanda con riserva e procedura con voto dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, valore dei beni e, nei casi peggiori, l’accesso stesso al concordato semplificato.

Lo Studio Monardo segue questo passaggio perché si trova esattamente all’incrocio tra la composizione negoziata e il giudizio: l’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce la relazione finale da cui tutto dipende, e come avvocato cassazionista può accompagnare la scelta fino all’ultimo grado di giudizio.

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