Quando un’impresa è in liquidazione giudiziale, un creditore, un terzo o lo stesso debitore possono proporre un concordato che chiude la procedura con pagamenti diversi da quelli della liquidazione ordinaria. Se la proposta raccoglie il voto favorevole richiesto, il curatore riferisce al giudice delegato e si apre il giudizio di omologazione davanti al tribunale. È in questa fase, breve e scandita da termini fissati con decreto, che chi ritiene il concordato illegittimo o pregiudizievole deve far valere le proprie ragioni.
Il problema pratico è semplice da enunciare. Chi lascia scadere il termine fissato per l’opposizione perde, di regola, la possibilità di contestare l’omologazione e anche di reclamare in Corte d’appello. Il decreto di omologazione, una volta definitivo, vincola tutti i creditori anteriori, compresi quelli che non hanno partecipato al voto. I termini sono stretti (tra 15 e 30 giorni) e non beneficiano della sospensione feriale dei termini processuali.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato nella liquidazione giudiziale è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che lavora proprio sul confronto tra soluzione concordata e liquidazione, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruoli che impongono di leggere piani, attestazioni e stime di realizzo con lo stesso metro che il tribunale usa in sede di omologazione.
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Inquadramento normativo dell’opposizione all’omologazione
Sul piano normativo il concordato nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 240 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024. È l’erede del concordato fallimentare (artt. 124-141 della legge fallimentare): per questo una parte della giurisprudenza utile è ancora formata sulla vecchia legge, e va letta tenendo conto delle differenze testuali.
Il cuore dell’istituto, per il tema di questo articolo, sono tre norme.
- Art. 240 CCII: individua chi può proporre il concordato (uno o più creditori, un terzo, il debitore entro limiti temporali) e consente la suddivisione dei creditori in classi.
- Art. 245 CCII (giudizio di omologazione): regola la comunicazione dell’esito del voto, la richiesta di omologazione, il termine per le opposizioni, il parere del comitato dei creditori, l’istruttoria e la decisione del tribunale con decreto motivato.
- Art. 247 CCII (reclamo): disciplina l’impugnazione del decreto del tribunale davanti alla Corte d’appello e il successivo ricorso per cassazione.
L’opposizione all’omologazione è l’atto con cui un soggetto interessato chiede al tribunale di non omologare il concordato approvato dai creditori, deducendo vizi di legittimità della procedura o, nei casi previsti, la non convenienza della proposta. Si propone con memoria depositata entro il termine fissato dal giudice delegato.
La ratio è chiara. Il voto dei creditori esprime una valutazione di merito, ma non sana eventuali irregolarità: il tribunale resta il garante della legalità. In assenza di opposizioni il controllo è limitato alla regolarità della procedura e all’esito del voto; quando invece qualcuno si oppone, il controllo si fa più penetrante e il tribunale deve esaminare i fatti che l’opponente pone a fondamento delle sue censure. È un principio affermato dalla Cassazione già sotto la legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2010, n. 3327) e coerente con l’attuale formulazione dell’art. 245, comma 4, CCII, che impone al tribunale di verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione e di esaminare le opposizioni.
Va precisato che l’opposizione all’omologazione non coincide con altri rimedi affini.
| Rimedio | Oggetto | Sede | Momento |
|---|---|---|---|
| Opposizione all’omologazione (art. 245 CCII) | Legittimità della procedura e del voto; convenienza nei casi del comma 5 | Tribunale | Entro il termine fissato dal giudice delegato |
| Reclamo (art. 247 CCII) | Decreto del tribunale che omologa o rigetta | Corte d’appello | 30 giorni dalla notificazione del decreto |
| Ricorso per cassazione | Decreto della Corte d’appello | Corte di cassazione | 30 giorni dalla notificazione |
| Dissenso nel voto | Merito della proposta | Procedura di voto | Entro il termine fissato per votare |
Un esempio concreto aiuta. Un fornitore chirografario riceve la proposta, non vota e la proposta passa. Se ritiene che il voto sia stato calcolato includendo crediti che non avrebbero dovuto votare, non deve aspettare il decreto per poi reclamare: deve depositare l’opposizione nel termine fissato. Il semplice dissenso espresso in fase di voto non equivale a opposizione.
Infine, il quadro di fonti va aggiornato. Il D.Lgs. 136/2024 ha modificato i commi da 2 a 6 dell’art. 245 e l’art. 247 (commi 7 e 12, con l’introduzione del comma 12-bis sulla sospensione). Le note di aggiornamento della norma riportano anche un intervento sul comma 5 dell’art. 245 da parte del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, il decreto sui tributi regionali e locali (non un correttivo del Codice), che estende agli enti impositori locali gli strumenti del CCII: il raccordo riguarda la valutazione del dissenso decisivo delle amministrazioni creditrici, tema che qui si richiama solo per accenni.
Requisiti e termini dell’opposizione
Chi può opporsi
Sul piano della legittimazione, l’art. 245, comma 2, CCII attribuisce la facoltà di opporsi a qualsiasi interessato. La formula è ampia e comprende:
- i creditori dissenzienti, cioè quelli che hanno votato contro;
- i creditori che non hanno votato, che per effetto delle regole sul voto possono essere stati computati come consenzienti ma conservano un interesse a contestare la legalità della procedura;
- il debitore, quando il concordato è proposto da altri e ne contesta la legittimità;
- i terzi interessati, ad esempio un proponente concorrente la cui proposta non è stata approvata, o soggetti che subiscono effetti diretti dal concordato (come gli assuntori o i garanti).
Va precisato che la legittimazione deve tradursi in un interesse concreto. Sotto la vecchia legge fallimentare, in una versione più restrittiva della norma, la Cassazione aveva escluso che potessero opporsi i creditori non ammessi al passivo, anche se avevano impugnato l’esclusione (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2002, n. 9405). Oggi la formula “qualsiasi interessato” impone una lettura più aperta, ma chi non è ammesso deve comunque dimostrare in che modo il concordato incide sulla sua posizione giuridica, e non solo sulla sua aspettativa.
Diverso è il caso del creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente che contesti la convenienza: la sua opposizione segue la regola speciale del comma 5 (confronto con l’alternativa liquidatoria), di cui si dà conto più avanti solo per accenni.
Il termine per opporsi
La disciplina prevede una sequenza precisa.
- Dopo il voto, il curatore riferisce l’esito al giudice delegato.
- Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, perché chieda l’omologazione entro 10 giorni, e ai creditori dissenzienti.
- Con decreto il giudice delegato fissa un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni per le opposizioni di qualsiasi interessato e per il deposito, da parte del comitato dei creditori, di una relazione motivata col suo parere definitivo.
- Se il comitato non provvede, la relazione è redatta dal curatore nei 7 giorni successivi.
Il termine per l’opposizione è fissato in concreto dal giudice delegato e va letto nel decreto: non esiste un termine “standard” valido per tutte le procedure. La sua natura è perentoria, perché la sua funzione è definire in tempi certi il perimetro del giudizio di omologazione.
La sospensione feriale non si applica
La sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) non opera nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, per la regola generale dell’art. 9, comma 1, CCII, alla quale né l’art. 245 né l’art. 247 derogano. La Cassazione, decidendo su un concordato fallimentare, ha escluso la sospensione feriale per il reclamo contro il decreto di omologazione (Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328), in continuità con quanto già affermato per il giudizio di omologazione (Cass. civ., 25 settembre 2017, n. 22271). Il ragionamento vale a maggior ragione sotto il CCII.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Richiesta di omologazione: 10 giorni | Comunicazione dell’approvazione al proponente | Fissato dalla legge | Il procedimento non si avvia d’ufficio |
| Opposizione: 15-30 giorni fissati dal g.d. | Comunicazione del decreto del giudice delegato | Perentorio | Decadenza dall’opposizione; reclamo di regola precluso |
| Parere del comitato dei creditori | Stesso termine delle opposizioni | Ordinatorio per il comitato | Relazione redatta dal curatore nei 7 giorni successivi |
| Reclamo in Corte d’appello: 30 giorni | Notificazione del decreto a cura della cancelleria | Perentorio | Decreto definitivo |
| Costituzione dei resistenti nel reclamo | Almeno 10 giorni prima dell’udienza | A pena di decadenza | Decadenza dalle difese |
| Ricorso per cassazione: 30 giorni | Notificazione del decreto della Corte d’appello | Perentorio | Giudicato |
Sul termine per la richiesta di omologazione si è espressa la Cassazione, ritenendo che il procedimento non si avvia d’ufficio e che il proponente disponga del termine decorrente dalla comunicazione dell’approvazione, e non del diverso termine assegnato agli opponenti (Cass. civ., Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274).
I motivi che si possono far valere
In termini operativi, i motivi di opposizione si dividono in due famiglie.
Motivi di legittimità, sempre deducibili da qualsiasi interessato:
- vizi della proposta (soggetto non legittimato, proposta del debitore depositata fuori dai limiti temporali dell’art. 240 CCII);
- irregolare formazione delle classi (criteri non omogenei di posizione giuridica e interessi economici);
- violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione nel trattamento dei creditori;
- errori nel calcolo delle maggioranze (crediti esclusi dal voto computati, creditori in conflitto di interessi ammessi a votare);
- omessa o irregolare comunicazione della proposta ai creditori;
- mancanza o inadeguatezza della relazione del professionista indipendente, quando prevista dall’art. 240, comma 4, CCII per il trattamento dei privilegiati;
- vizi delle garanzie offerte o inidoneità dell’assuntore.
Motivi di convenienza, deducibili solo nei casi del comma 5 dell’art. 245: il creditore appartenente a una classe dissenziente, o l’amministrazione creditrice il cui voto contrario è stato decisivo, può sostenere di ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione. Il tribunale omologa se ritiene che quel creditore venga soddisfatto in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili. Il tema ha una sua complessità propria e viene qui solo segnalato.
Procedura passo-passo
1. Lettura del decreto del giudice delegato
Il primo atto è leggere il decreto con cui il giudice delegato fissa il termine. Va verificato: la data di comunicazione (di regola via PEC a cura del curatore); la durata esatta del termine assegnato; l’eventuale indicazione delle modalità di deposito; il termine per il parere del comitato. Il conteggio parte dalla comunicazione ricevuta, non dalla data di emissione del decreto.
2. Accesso agli atti della procedura
Il creditore o l’interessato deve acquisire: la proposta e le eventuali modifiche; la relazione del curatore sulla proposta; l’eventuale relazione del professionista indipendente; il verbale e la relazione sull’esito del voto; lo stato passivo esecutivo; il parere del comitato dei creditori, se già depositato. Solo il confronto tra questi documenti consente di individuare vizi nel calcolo delle maggioranze o nella formazione delle classi.
3. Individuazione del giudice competente
Il giudice dell’omologazione è il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale, in composizione collegiale. Non c’è da scegliere un foro: la competenza è funzionale e inderogabile, perché l’opposizione si innesta nella procedura concorsuale pendente.
4. Redazione della memoria di opposizione
L’art. 245, comma 3, CCII prevede che le opposizioni siano proposte con memoria depositata entro il termine fissato. La memoria deve contenere almeno:
- l’indicazione della procedura (tribunale, numero di ruolo, curatore, giudice delegato);
- l’identificazione dell’opponente e del suo interesse (creditore ammesso, per quale importo e con quale rango; terzo interessato e titolo dell’interesse);
- l’esposizione dei fatti e dei motivi, distinti tra profili di legittimità ed eventuale contestazione di convenienza ai sensi del comma 5;
- l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti;
- le conclusioni (rigetto della richiesta di omologazione).
L’errore più frequente è depositare una memoria che lamenta genericamente la “scarsa convenienza” del concordato senza che l’opponente rientri nelle ipotesi del comma 5: in questi casi il tribunale non può sostituire la propria valutazione di merito a quella espressa dai creditori.
5. Deposito telematico
Il deposito avviene in via telematica nel fascicolo della procedura, con il patrocinio di un difensore. La memoria va depositata entro l’ultimo giorno utile; se questo cade di sabato o in giorno festivo, opera la proroga al primo giorno non festivo secondo le regole generali del codice di procedura civile.
6. Parere del comitato e relazione del curatore
Nello stesso termine il comitato dei creditori deposita la relazione con il parere definitivo; in mancanza, la redige il curatore nei 7 giorni successivi. L’opponente deve leggere questi atti, perché spesso contengono valutazioni sulle stesse questioni sollevate in opposizione.
7. Istruttoria davanti al tribunale
La disciplina prevede che il tribunale, se sono proposte opposizioni, assuma i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Possono essere disposte, ad esempio, consulenze tecniche sulle stime di realizzo dei beni, acquisizioni documentali, chiarimenti del curatore o del professionista indipendente.
8. Decisione con decreto motivato
Il tribunale provvede con decreto motivato, che omologa il concordato o respinge la richiesta. Il decreto è pubblicato secondo l’art. 45 CCII. Quando il concordato è omologato, il curatore rende il conto della gestione e la procedura si avvia alla chiusura secondo le regole del Codice.
9. Reclamo alla Corte d’appello
Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo alla Corte d’appello, che decide in camera di consiglio (art. 247 CCII). In sintesi:
- ricorso depositato nella cancelleria della Corte d’appello entro 30 giorni dalla notificazione del decreto eseguita dalla cancelleria del tribunale;
- contenuto conforme all’art. 51, comma 2, CCII;
- il presidente, entro 5 giorni dal deposito, nomina il relatore e fissa l’udienza entro 60 giorni dal deposito;
- il reclamante notifica ricorso e decreto di fissazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, al curatore, al debitore, al proponente e agli opponenti non reclamanti;
- tra notificazione e udienza devono intercorrere almeno 30 giorni;
- i resistenti si costituiscono almeno 10 giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza, con memoria che indica difese, prove e documenti;
- interventi di altri interessati non oltre il termine di costituzione dei resistenti;
- la Corte assume anche d’ufficio i mezzi di prova e decide con decreto motivato, pubblicato ai sensi dell’art. 45 e notificato dalla cancelleria.
Il comma 12-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente alla Corte d’appello, su istanza di parte o del curatore e in presenza di gravi e fondati motivi, di sospendere la liquidazione dell’attivo o inibire l’attuazione del piano o i pagamenti, anche solo in parte o temporaneamente, dopo la proposizione del reclamo o del ricorso per cassazione.
Avvertenza decisiva: secondo l’impostazione consolidata della Cassazione, il reclamo presuppone che il reclamante abbia partecipato al giudizio di omologazione; chi non si è opposto pur avendo ricevuto la comunicazione non può recuperare in seguito le censure non proposte.
10. Ricorso per cassazione
Il decreto della Corte d’appello è impugnabile con ricorso per cassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 247, comma 12, CCII). Il giudizio di legittimità è limitato a violazioni di legge e vizi di motivazione nei limiti consentiti: l’interpretazione dei patti concordatari, ad esempio, è stata qualificata come questione di fatto riservata al giudice di merito (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2007, n. 10634).
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Esempio di calcolo n. 1 — Il termine e il computo delle maggioranze
Ipotesi: liquidazione giudiziale di una s.r.l. con passivo ammesso chirografario di 1.284.600 €. La proposta di un terzo assuntore prevede il pagamento del 23% ai chirografari. Il curatore comunica il decreto del giudice delegato il 9 settembre 2026; il termine fissato per le opposizioni è di 20 giorni.
- Scadenza: 9 settembre + 20 giorni = 29 settembre 2026 (martedì). Nessuna sospensione feriale da considerare.
- Esito del voto secondo la relazione del curatore: consensi pari a 663.150 €, cioè il 51,6% dei crediti ammessi al voto.
- L’opponente, creditore per 47.380 €, verifica lo stato passivo e rileva che tra i consenzienti figura una società controllata dall’assuntore con un credito di 41.900 €.
- Ricalcolo escludendo il credito in conflitto: consensi 663.150 − 41.900 = 621.250 €; crediti aventi diritto al voto 1.284.600 − 41.900 = 1.242.700 €; percentuale = 49,99%.
Esito: la maggioranza scende sotto la soglia della metà. L’opponente deposita la memoria il 25 settembre, con lo stato passivo e la visura societaria che documenta il rapporto di controllo. Il motivo è di pura legittimità: non serve dimostrare che il concordato sia meno conveniente della liquidazione. Se invece la memoria fosse depositata il 30 settembre, sarebbe tardiva e il vizio potrebbe non essere più deducibile né davanti al tribunale né, di regola, in sede di reclamo.
Esempio di calcolo n. 2 — Il termine che attraversa agosto e il reclamo
Ipotesi: decreto del giudice delegato comunicato il 21 luglio 2026, termine per opposizioni di 25 giorni.
- 21 luglio + 25 giorni = 15 agosto 2026, che cade di sabato ed è festivo.
- Proroga al primo giorno non festivo: lunedì 17 agosto 2026.
- Nessuna sospensione per il periodo 1-31 agosto: chi contasse il termine come “sospeso” fino al 31 agosto depositerebbe a settembre, fuori termine.
Il creditore deposita l’opposizione il 12 agosto. Il tribunale, dopo l’istruttoria, omologa con decreto notificato dalla cancelleria il 3 novembre 2026.
- Reclamo: 3 novembre + 30 giorni = 3 dicembre 2026 (giovedì).
- Il reclamante deposita il 27 novembre; il presidente fissa l’udienza entro 60 giorni dal deposito, ad esempio al 21 gennaio 2027.
- Il decreto di fissazione è comunicato il 1° dicembre: la notifica di ricorso e decreto al curatore, al proponente e agli altri opponenti va eseguita entro l’11 dicembre.
- Verifica dello spatium: tra la notifica dell’11 dicembre e l’udienza del 21 gennaio intercorrono 41 giorni, oltre il minimo di 30.
- I resistenti devono costituirsi entro l’11 gennaio 2027.
Esito: se nel frattempo il piano prevede pagamenti imminenti, il reclamante può chiedere alla Corte d’appello, ex art. 247, comma 12-bis, l’inibitoria dell’attuazione del piano, allegando gravi e fondati motivi.
Casi particolari
Omologazione senza opposizioni e creditore non avvisato
Se nessuno si oppone, il tribunale omologa dopo aver verificato la regolarità della procedura e l’esito del voto. In questo scenario il reclamo è di regola precluso. La giurisprudenza formata sulla legge fallimentare ha però ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto emesso in assenza di opposizioni (Cass. civ., Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3585), circoscrivendo la legittimazione ai soli interessati che non hanno ricevuto la comunicazione del decreto del giudice delegato: chi l’ha ricevuta e non si è opposto non può ricorrere (Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2021, n. 19461). La logica è trasferibile al CCII, ma l’esistenza stessa del rimedio va valutata alla luce del nuovo impianto dell’art. 247.
Proposte concorrenti
Possono pervenire più proposte. Se ne è stata approvata una sola, il proponente escluso è un terzo interessato legittimato a opporsi. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha affermato che, a parità di percentuale offerta, il tribunale può omologare la proposta approvata solo accertando un motivo legittimo del rigetto di quella presentata dal debitore (Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2010, n. 3327). Il principio va riletto alla luce dei limiti temporali che l’art. 240 CCII pone alla proposta del debitore.
Concordato con classi e amministrazioni creditrici
Quando la proposta suddivide i creditori in classi, il creditore di una classe dissenziente può contestare la convenienza e il tribunale omologa solo se il suo trattamento non è inferiore all’alternativa liquidatoria. Analogo controllo vale quando il voto contrario di un’amministrazione fiscale, previdenziale o, secondo il testo attuale, di un ente impositore regionale o locale è stato decisivo, tenendo conto della relazione del professionista indipendente. Il tema ha regole proprie e una trattazione separata.
Contraddittore nel reclamo
Nel reclamo i contraddittori sono il curatore, il debitore, il proponente e gli opponenti. Non diventano parti necessarie soggetti che hanno svolto funzioni ausiliarie nella procedura: la Cassazione, sul concordato semplificato che rinvia all’art. 247, ha escluso il litisconsorzio necessario dell’ausiliario e del liquidatore nominato con l’omologazione, perché non sono parti sostanziali (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881).
Opposizione del debitore al concordato proposto da un terzo
Il debitore in liquidazione giudiziale non perde l’interesse a contestare un concordato proposto da altri. Va precisato che il suo interesse non coincide con quello dei creditori: può riguardare, ad esempio, l’esdebitazione che consegue all’esecuzione del concordato, la sorte dei beni trasferiti all’assuntore o l’esistenza di azioni di responsabilità cedute nella proposta. In termini operativi, l’opposizione del debitore deve indicare con precisione quale effetto del concordato lo pregiudica e quale norma risulta violata. Una contestazione generica sulla bassa percentuale offerta ai creditori difficilmente supera il vaglio di ammissibilità, perché il debitore non è portatore dell’interesse alla convenienza.
Opposizione del creditore privilegiato
Il creditore privilegiato che, secondo la proposta, non viene soddisfatto integralmente ha un interesse qualificato a verificare due elementi: la relazione del professionista indipendente prevista dall’art. 240, comma 4, CCII, che deve attestare che il trattamento non è inferiore a quello realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni oggetto della prelazione; e il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Sul piano normativo, l’assenza o l’inadeguatezza dell’attestazione è un vizio di legittimità, che si colloca a monte della questione di convenienza. La disciplina prevede che il privilegiato non integralmente soddisfatto sia equiparato, per la parte incapiente, ai chirografari ai fini del voto: anche il computo di questa parte va controllato nel ricalcolo delle maggioranze.
Struttura consigliata della memoria
In base alle regole processuali, una memoria ben costruita segue un ordine logico costante:
| Sezione della memoria | Contenuto | Documenti da allegare |
|---|---|---|
| Premessa | Procedura, proponente, data della comunicazione, tempestività | Decreto del giudice delegato e ricevuta PEC |
| Legittimazione | Titolo e interesse dell’opponente | Estratto dello stato passivo, contratti, titoli |
| Vizi della proposta | Soggetto, tempi, contenuto, garanzie | Proposta e allegati |
| Vizi del voto | Ricalcolo delle maggioranze, conflitti di interesse | Relazione del curatore, visure |
| Classi e prelazioni | Omogeneità e ordine dei privilegi | Relazione del professionista indipendente |
| Convenienza (solo se comma 5) | Confronto con l’alternativa liquidatoria | Perizie, stime del curatore |
| Istanze istruttorie | Prove richieste e loro rilevanza | Elenco documenti |
| Conclusioni | Rigetto della richiesta di omologazione | — |
Va precisato che ogni motivo deve essere sorretto dal relativo documento già in sede di deposito. L’istruttoria del tribunale serve ad approfondire, non a supplire alla mancata allegazione di fatti che l’opponente poteva conoscere leggendo gli atti della procedura.
Concordato omologato e rinuncia all’opposizione
L’opponente può rinunciare all’opposizione, ad esempio a seguito di un miglioramento della proposta o di garanzie aggiuntive offerte dall’assuntore. In termini operativi la rinuncia va formalizzata con atto depositato nel fascicolo; il tribunale resta comunque tenuto alla verifica di regolarità della procedura e dell’esito del voto. Se la proposta viene modificata in modo sostanziale dopo il voto, si pone il diverso problema della necessità di una nuova votazione, che può costituire a sua volta motivo di opposizione da parte degli altri interessati.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, l’opposizione all’omologazione si vince o si perde quasi sempre sui documenti depositati nel termine: ciò che non entra nella memoria difficilmente entra nel reclamo.
Domande frequenti
Ho votato contro il concordato: devo comunque presentare opposizione?
Sì. Il voto contrario è un atto della fase di approvazione e non vale come opposizione all’omologazione. Se la proposta è approvata nonostante il dissenso, il giudice delegato fissa un termine per le opposizioni e solo il deposito della memoria entro quel termine introduce le censure nel giudizio davanti al tribunale. Chi si limita al voto contrario rischia di non poter reclamare il decreto di omologazione in Corte d’appello.
Non ho votato: posso oppormi?
Sì, la legge riconosce la facoltà di opporsi a qualsiasi interessato. Il creditore che non ha votato può essere stato conteggiato secondo le regole sul voto, ma conserva la legittimazione a dedurre vizi di legittimità: maggioranze calcolate male, classi formate in modo irregolare, violazione dell’ordine delle prelazioni. Per contestare la convenienza deve invece rientrare nelle ipotesi specifiche dell’art. 245, comma 5, CCII.
Il termine per opporsi si sospende ad agosto?
No. Nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale (1-31 agosto) non si applica, per la regola generale dell’art. 9 CCII alla quale l’art. 245 non deroga. La Cassazione lo ha già affermato per il reclamo contro l’omologazione del concordato fallimentare (Cass. n. 27328/2023). Un termine che scade ad agosto va rispettato; se l’ultimo giorno è sabato o festivo, si proroga al primo giorno feriale successivo.
Posso chiedere al tribunale di non omologare perché la percentuale è troppo bassa?
Di regola no. La valutazione di convenienza spetta ai creditori con il voto. Il tribunale può esaminarla solo quando l’opponente è un creditore di una classe dissenziente, o un’amministrazione il cui voto contrario è stato decisivo: in questi casi verifica che il trattamento non sia inferiore a quello ottenibile con la liquidazione. Al di fuori di queste ipotesi la critica alla percentuale va tradotta, se possibile, in vizi di legittimità.
Il mio credito è stato escluso dallo stato passivo e ho fatto opposizione: posso oppormi all’omologazione?
È un caso limite. Sotto la vecchia legge fallimentare la Cassazione aveva negato la legittimazione ai creditori non ammessi, anche se avevano impugnato l’esclusione (Cass. n. 9405/2002), rinviando alla tutela dell’accantonamento delle somme. Con la formula attuale (“qualsiasi interessato”) lo spazio è più ampio, ma occorre dimostrare un interesse concreto e attuale. Va valutato caso per caso, considerando lo stato del giudizio sullo stato passivo.
Il reclamo blocca automaticamente il concordato?
No. Il decreto di omologazione produce effetti dalla pubblicazione. Per bloccare la liquidazione dell’attivo, l’attuazione del piano o i pagamenti serve un’istanza specifica alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 247, comma 12-bis, CCII, che può accoglierla in tutto o in parte, anche temporaneamente, se ricorrono gravi e fondati motivi.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Molte sono state rese sulla legge fallimentare (artt. 129 e 131 l.fall.), che disciplinava il concordato fallimentare con regole in larga parte trasfuse negli artt. 245 e 247 CCII: lo si indica espressamente.
Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 16 gennaio 2026, n. 881
Principio: nel reclamo davanti alla Corte d’appello nel procedimento di omologazione del concordato semplificato, regolato con rinvio all’art. 247 CCII, l’ausiliario nominato dal tribunale e il liquidatore nominato con il decreto di omologazione non sono litisconsorti necessari, perché non sono parti sostanziali.
Rilevanza: è una delle prime applicazioni di legittimità dell’art. 247 CCII; chiarisce chi deve essere evocato nel reclamo e aiuta a delimitare il contraddittorio anche nel concordato nella liquidazione giudiziale.
Cassazione civile, Sez. I, 26 settembre 2023, n. 27328
Principio (legge fallimentare): il termine per reclamare il decreto di omologazione del concordato fallimentare non beneficia della sospensione feriale; la Corte ha dichiarato tardivo il reclamo del socio illimitatamente responsabile proposto oltre il termine, valorizzando l’uniformità tra giudizio di omologazione e reclamo e la finalità acceleratoria della disciplina.
Rilevanza: la soluzione si estende al CCII, dove l’art. 9 esclude in via generale la sospensione feriale e gli artt. 245 e 247 non contengono deroghe.
Cassazione civile, 25 settembre 2017, n. 22271
Principio (legge fallimentare): il giudizio di omologazione del concordato fallimentare non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Rilevanza: riguarda direttamente il termine per l’opposizione, che corre anche nel periodo 1-31 agosto.
Cassazione civile, 30 ottobre 2020, n. 24019
Principio (legge fallimentare): l’esclusione della sospensione feriale per le cause relative alla dichiarazione e revoca del fallimento vale per tutte le fasi e i gradi, compreso il reclamo.
Rilevanza: conferma che l’esenzione dalla sospensione feriale accompagna l’intero percorso impugnatorio nelle procedure concorsuali, utile per calcolare i termini di reclamo e di ricorso.
Cassazione civile, Sez. I, 8 luglio 2021, n. 19461
Principio (legge fallimentare): contro il decreto di omologazione emesso senza opposizioni, il creditore che ha ricevuto la comunicazione individuale e non si è opposto non è legittimato al ricorso straordinario per cassazione; il rimedio spetta solo agli interessati identificabili dagli atti che non hanno ricevuto la comunicazione.
Rilevanza: dimostra il peso decisivo dell’opposizione tempestiva: la mancata opposizione, se il creditore era stato avvisato, chiude le porte anche al rimedio straordinario.
Cassazione civile, Sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3585
Principio (legge fallimentare): il reclamo alla Corte d’appello è ammesso contro il decreto che ha deciso sulle opposizioni; quando il decreto è emesso senza opposizioni il reclamo è precluso, ma resta il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento non è altrimenti impugnabile e vincola anche i creditori anteriori non insinuati.
Rilevanza: fonda il collegamento tra opposizione e reclamo, che costituisce la principale ragione pratica per non saltare la fase davanti al tribunale.
Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274
Principio (legge fallimentare): il giudizio di omologazione non si apre d’ufficio ma su ricorso; il proponente dispone del termine decorrente dalla comunicazione dell’approvazione e non di quello, diverso, fissato per gli opponenti.
Rilevanza: consente all’opponente di verificare se la richiesta di omologazione sia stata tempestiva, profilo che oggi si misura sul termine di 10 giorni dell’art. 245, comma 2, CCII.
Cassazione civile, Sez. I, 12 febbraio 2010, n. 3327
Principio (legge fallimentare): senza opposizioni il tribunale controlla solo regolarità della procedura ed esito del voto; con le opposizioni il controllo di legalità si fa più incisivo e il tribunale deve esaminare i fatti dedotti. Con più proposte di pari percentuale, l’omologazione di quella approvata richiede l’accertamento di un motivo legittimo per il rigetto della proposta del debitore.
Rilevanza: è il fondamento dell’ampiezza dell’istruttoria che l’opposizione può innescare e del ruolo del proponente concorrente come opponente.
Cassazione civile, Sez. I, 9 maggio 2007, n. 10634
Principio (legge fallimentare): l’interpretazione dei patti concordatari e del provvedimento di omologazione è questione di fatto, riservata al giudice di merito e non censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Rilevanza: indica che le contestazioni sul contenuto del concordato vanno costruite e provate nel merito, davanti al tribunale e alla Corte d’appello.
Cassazione civile, Sez. I, 27 giugno 2002, n. 9405
Principio (legge fallimentare, testo anteriore alla riforma del 2006): i creditori non ammessi al passivo non erano legittimati a opporsi all’omologazione, nemmeno se avevano impugnato l’esclusione; la legittimazione spettava ai dissenzienti con diritto di voto, inclusi gli ammessi con riserva o in via provvisoria.
Rilevanza: va letta con cautela, perché il testo vigente parla di “qualsiasi interessato”; resta utile per argomentare sulla necessità di un interesse concreto in capo all’opponente.
Cassazione civile, Sez. I, 15 febbraio 1995, n. 1631
Principio (legge fallimentare): il decreto che conferma il rigetto della proposta per mancato raggiungimento delle maggioranze è provvedimento giurisdizionale ricorribile per cassazione; nella controversia promossa dal fallito il contraddittore necessario è il curatore, che rappresenta la massa dei creditori.
Rilevanza: aiuta a individuare il curatore come contraddittore necessario anche nelle impugnazioni oggi regolate dall’art. 247 CCII, che lo indica espressamente tra i destinatari della notifica del reclamo.
Sintesi in tabella
| Pronuncia | Tema | Disciplina |
|---|---|---|
| Cass. ord. 881/2026 | Parti necessarie nel reclamo | CCII (art. 247 richiamato) |
| Cass. 27328/2023 | Feriale e reclamo | L.fall. |
| Cass. 22271/2017 | Feriale e omologazione | L.fall. |
| Cass. 24019/2020 | Feriale in tutti i gradi | L.fall. |
| Cass. 19461/2021 | Mancata opposizione e ricorso straordinario | L.fall. |
| Cass. 3585/2011 | Rapporto opposizione-reclamo | L.fall. |
| Cass. 3274/2011 | Richiesta di omologazione | L.fall. |
| Cass. 3327/2010 | Ampiezza del controllo con opposizioni | L.fall. |
| Cass. 10634/2007 | Interpretazione dei patti | L.fall. |
| Cass. 9405/2002 | Legittimazione dei non ammessi | L.fall. (testo ante 2006) |
| Cass. 1631/1995 | Curatore contraddittore | L.fall. |
Cosa può fare lo Studio Monardo nell’opposizione all’omologazione
Lo Studio affronta l’opposizione all’omologazione come un’attività con termini rigidi e prove documentali decisive. Questi gli strumenti concreti.
- Calcoliamo il termine utile partendo dalla data di comunicazione del decreto del giudice delegato, applicando le regole su sabati e festivi ed escludendo la sospensione feriale.
- Acquisiamo e confrontiamo gli atti della procedura: proposta, relazione del curatore, eventuale relazione del professionista indipendente, verbale di voto, stato passivo esecutivo.
- Ricalcoliamo le maggioranze voce per voce, individuando crediti in conflitto di interessi, crediti esclusi dal voto e consensi computati in modo irregolare.
- Verifichiamo la formazione delle classi e il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione nel trattamento proposto.
- Esaminiamo l’assuntore e le garanzie offerte, con l’apporto dei commercialisti dello staff, per valutarne effettività e idoneità.
- Redigiamo e depositiamo la memoria di opposizione, distinguendo i motivi di legittimità dall’eventuale contestazione di convenienza nei casi del comma 5.
- Formuliamo le richieste istruttorie (documenti, consulenza tecnica sulle stime di realizzo, chiarimenti del curatore) e partecipiamo all’istruttoria davanti al collegio.
- Proponiamo il reclamo alla Corte d’appello entro 30 giorni dalla notificazione del decreto, curando notifiche, spatium e costituzione nei termini di decadenza.
- Chiediamo la sospensione o l’inibitoria ex art. 247, comma 12-bis, CCII, quando l’attuazione del piano o la liquidazione dell’attivo rischiano di rendere inutile l’impugnazione.
- Valutiamo e proponiamo il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d’appello, entro 30 giorni dalla notificazione.
Assistiamo con la stessa attenzione anche il proponente o il debitore che deve resistere a un’opposizione, verificando in anticipo i punti deboli della proposta e del voto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la più vicina a questo tema: l’esperto lavora sul confronto tra soluzioni concordate e scenari liquidatori, e la stessa logica guida la lettura di una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale e delle relazioni che la accompagnano. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di seguire il percorso dall’opposizione al reclamo fino al ricorso di legittimità senza cambio di difensore: la strategia impostata nella memoria davanti al tribunale resta la stessa in ogni grado, evitando che censure non coltivate all’inizio vadano perse.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i legali curano termini, motivi e atti; i commercialisti verificano numeri, stime di realizzo, classi e percentuali. Non promettiamo l’esito del giudizio, che dipende dal tribunale: ci impegniamo a verificare ogni vizio deducibile, depositarlo nei termini e sostenerlo con le prove disponibili.
Chiusura
L’opposizione all’omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale si propone con memoria, davanti al tribunale della procedura, entro il termine di 15-30 giorni fissato dal giudice delegato. Possono opporsi tutti gli interessati; i motivi sono di legittimità, mentre la convenienza è sindacabile solo nei casi dell’art. 245, comma 5, CCII. Il decreto è reclamabile in Corte d’appello entro 30 giorni dalla notificazione e poi ricorribile per cassazione, senza sospensione feriale. Chi non si oppone in tempo rischia di non poter più contestare nulla.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca all’incrocio tra crisi d’impresa e contenzioso: la qualifica di Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 consente di valutare la proposta con il metro del confronto tra soluzione concordata e liquidazione, e l’esperienza come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC abitua a verificare piani, attestazioni e stime con rigore documentale; il patrocinio in Cassazione garantisce continuità fino all’ultimo grado.
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