Il concordato preventivo liquidatorio, cioè quello in cui l’impresa non prosegue l’attività ma mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio perché venga venduto e il ricavato distribuito, è una delle procedure del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) su cui circolano più informazioni approssimative. E la figura che ne esce peggio, nel passaparola tra imprenditori, consulenti improvvisati e forum, è proprio il commissario giudiziale: c’è chi lo considera il “venditore” dei beni, chi lo scambia per un consulente dell’impresa, chi pensa che scompaia dopo l’omologazione, chi crede che decida lui chi viene pagato e quanto.
È comprensibile: il commissario è un organo che cambia funzione a seconda della fase, che nel concordato liquidatorio convive con un’altra figura (il liquidatore giudiziale) e che parla soprattutto attraverso relazioni e pareri, non attraverso atti che l’imprenditore vede ogni giorno. Ma agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: l’imprenditore che “si confida” con il commissario come con un proprio consulente, o il creditore che aspetta dal commissario un accertamento del proprio credito che non arriverà mai, rischiano conseguenze serie e talvolta irreversibili.
In questa guida verifichiamo, uno per uno, sette miti diffusi:
- “Nel liquidatorio è il commissario a vendere i beni.”
- “Il commissario lavora per l’impresa che ha chiesto il concordato.”
- “Dopo l’omologazione il commissario esce di scena.”
- “È il commissario a decidere quali crediti esistono e quanto vale ciascuno.”
- “Se il commissario dà parere favorevole, il concordato è fatto.”
- “Commissario e liquidatore possono tranquillamente essere la stessa persona.”
- “Contro ogni decisione presa nella fase di esecuzione si va dritti in Cassazione.”
Prima di cominciare, una precisazione su chi scrive. Il concordato preventivo è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il rapporto tra imprenditore, creditori e organi di controllo nella fase in cui la crisi si tenta ancora di risolvere senza procedure. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: ruoli che lo pongono, nelle procedure minori, proprio nella posizione di organo che vigila, relaziona e attesta, cioè in una funzione strutturalmente vicina a quella del commissario giudiziale. Leggere una relazione commissariale, sapere cosa può pretendere un organo di controllo e cosa no, è parte del suo lavoro quotidiano.
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Mito n. 1 — “Nel concordato liquidatorio è il commissario giudiziale a vendere i beni”
Il mito: “Il commissario giudiziale è quello che prende in mano i beni dell’azienda e li vende per pagare i creditori.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente: nel concordato liquidatorio i beni vengono effettivamente venduti, e c’è effettivamente un professionista nominato dal tribunale che se ne occupa. Il passaparola ha semplicemente fuso due figure in una. Inoltre, nel linguaggio comune, “commissario” evoca un soggetto che “commissaria” l’impresa, cioè che ne prende il controllo; e nella vecchia prassi della legge fallimentare non era raro che commissario e liquidatore fossero la stessa persona, il che ha rafforzato la confusione.
La realtà
Il Codice della crisi distingue con nettezza due funzioni:
- il commissario giudiziale, nominato dal tribunale con il decreto di apertura della procedura (art. 47 CCII), è un organo di vigilanza, informazione e controllo: verifica la situazione dell’impresa, redige l’inventario e la relazione per i creditori, vigila sull’attività del debitore, esprime il proprio parere in vista dell’omologazione e, dopo l’omologazione, sorveglia l’esecuzione;
- il liquidatore giudiziale, nominato dal tribunale con la sentenza di omologazione quando il concordato consiste nella cessione dei beni e la proposta non dispone diversamente (art. 114 CCII), è l’organo che gestisce materialmente la liquidazione: vende i beni, incassa, ripartisce secondo il piano. Accanto a lui il tribunale nomina un comitato di tre o cinque creditori che assiste alla liquidazione.
In altre parole: nel concordato liquidatorio chi vende non è il commissario, ma il liquidatore; il commissario controlla che chi vende lo faccia correttamente e nel rispetto del piano omologato. L’art. 118 CCII lo dice espressamente: dopo l’omologazione il commissario sorveglia l’adempimento, riferisce al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori e informa periodicamente i creditori con rapporti semestrali.
C’è poi una variante che il mito ignora del tutto: la proposta può prevedere che la liquidazione sia condotta diversamente, per esempio attraverso un liquidatore indicato nel piano o con modalità specifiche. Anche in quel caso, però, la funzione di controllo resta in capo al commissario.
La prova
La distinzione funzionale è stata scolpita dalla Cassazione già sotto la legge fallimentare, con principi che il Codice della crisi ha recepito. La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1237 del 18 gennaio 2013 ha affermato che il cumulo, nella stessa persona, della funzione di gestione della liquidazione e di quella di sorveglianza crea una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale: proprio perché il commissario deve controllare il liquidatore, non può essere il liquidatore. (Si tratta di pronuncia resa sulla legge fallimentare, artt. 182 e 185 l.fall., il cui impianto è oggi ripreso dagli artt. 114 e 118 CCII.)
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che indirizza al commissario proposte di acquisto, accordi con potenziali acquirenti o richieste sulle modalità di vendita rischia di perdere tempo prezioso e, talvolta, di vedere quelle comunicazioni lette per ciò che sono: elementi da riferire al giudice. Il creditore che vuole contestare una vendita a prezzo vile, o le modalità con cui il liquidatore procede, deve sapere a chi rivolgersi e con quali strumenti: la segnalazione al commissario è utile, ma la contestazione formale degli atti di liquidazione segue regole proprie. Sbagliare destinatario significa, spesso, sbagliare anche i tempi.
Mito n. 2 — “Il commissario giudiziale lavora per l’impresa che ha chiesto il concordato”
Il mito: “Il commissario è un consulente che il tribunale affianca all’imprenditore per aiutarlo a far passare il concordato.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste. Il commissario lavora a stretto contatto con l’impresa: ne visita la sede, ne esamina la contabilità, interloquisce con amministratori e advisor, e l’art. 92, comma 3, CCII (nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024) prevede che nel concordato in continuità aziendale possa affiancare debitore e creditori nella negoziazione del piano e delle sue modifiche. Chi ha visto questa funzione “di accompagnamento” nella continuità tende a estenderla, a torto, a qualsiasi concordato e a qualsiasi rapporto con l’impresa.
La realtà
L’art. 92, comma 1, CCII stabilisce che il commissario giudiziale, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il comma 3 gli assegna il compito di vigilare sull’attività del debitore e di fornire ai creditori che ne facciano richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali e dei documenti in suo possesso, previa assunzione dell’obbligo di riservatezza. Il comma 5 gli impone di comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti di cui viene a conoscenza che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Il commissario non è il consulente dell’impresa: è l’organo che garantisce ai creditori un’informazione completa e veritiera. Nel concordato liquidatorio questa funzione è ancora più marcata, perché i creditori sono chiamati a votare su una proposta che, per definizione, non salva l’impresa ma ne distribuisce il patrimonio. La loro unica tutela, prima del voto, è sapere quanto vale davvero quel patrimonio, se il debitore ha compiuto atti che lo hanno impoverito, se l’apporto di risorse esterne promesso è reale.
L’affiancamento nella negoziazione previsto dall’art. 92, comma 3, CCII è infatti riferito testualmente al concordato in continuità aziendale; nel liquidatorio il commissario resta un controllore, non un facilitatore.
La prova
La prova sta nel testo stesso dell’art. 92 CCII (qualifica di pubblico ufficiale e obbligo di comunicazione al pubblico ministero) e nell’art. 106 CCII: se il commissario accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che può avviare il procedimento per la revoca dell’apertura del concordato. Un consulente di parte non avrebbe mai un obbligo del genere.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia moltissimo. L’amministratore che, convinto di parlare con un alleato, ammette informalmente operazioni opache compiute prima del deposito, distrazioni di somme o pagamenti preferenziali, sta parlando con un pubblico ufficiale tenuto a riferire al tribunale e, nei casi previsti, al pubblico ministero. Con il commissario si collabora con la massima trasparenza, ma sapendo sempre che ogni informazione diventa patrimonio della procedura. È proprio per questo che la preparazione dei rapporti con il commissario, la documentazione da consegnare e la spiegazione delle operazioni pregresse vanno costruite prima, con i propri consulenti, e non improvvisate nel corso di un colloquio.
Mito n. 3 — “Dopo l’omologazione il commissario esce di scena”
Il mito: “Una volta omologato il concordato, il commissario ha finito il suo lavoro: da lì in poi ci pensa il liquidatore.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nel fatto che il grosso dell’attività visibile del commissario si concentra prima dell’omologazione: inventario, relazione ai creditori, voto, parere. Dopo, nel liquidatorio, il protagonista operativo diventa il liquidatore, ed è lui che compare negli avvisi di vendita, nelle aste, nei riparti. Il commissario scompare dalla scena pubblica, e il passaparola ne deduce che sia scomparso anche dalla procedura.
La realtà
L’art. 118 CCII disciplina proprio la fase successiva all’omologazione, e la affida in primo luogo al commissario. In sintesi, la norma prevede che:
- il commissario sorvegli l’adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione;
- riferisca al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- trasmetta ogni sei mesi ai creditori un rapporto riepilogativo, e al termine dell’esecuzione un rapporto finale;
- in caso di ritardi od omissioni del debitore nel compiere gli atti necessari a eseguire la proposta, ne informi senza indugio il tribunale, che può attribuirgli i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore;
- possa chiedere al tribunale il decreto di cancellazione delle formalità pregiudizievoli quando i beni vengono trasferiti, anche delegando il notaio rogante.
Inoltre l’art. 119 CCII, sulla risoluzione del concordato per inadempimento, riconosce la legittimazione a chiederla non solo ai creditori ma anche al commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori. Il commissario, dunque, non solo resta in procedura dopo l’omologazione, ma è l’occhio dei creditori sull’intera fase di esecuzione, compreso l’operato del liquidatore.
La prova
Oltre al testo dell’art. 118 CCII, la giurisprudenza formatasi sull’omologo art. 185 l.fall. ha chiarito la natura di questa funzione. La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16729 del 24 agosto 2004 ha qualificato i provvedimenti adottati nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni (nel caso, l’autorizzazione alla chiusura senza accantonamenti per alcuni creditori) come espressione di funzioni di sorveglianza e controllo: è la conferma che, dopo l’omologazione, la procedura non si “spegne” ma entra in una fase diversa, presidiata dagli organi di controllo.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che, dopo l’omologazione, ritiene di essere tornato libero da qualsiasi controllo e trascura gli obblighi che il piano gli impone (consegna di beni, cooperazione con il liquidatore, versamento dell’apporto esterno promesso) si espone alla segnalazione del commissario, all’attribuzione al commissario di poteri sostitutivi e, nei casi più gravi, alla domanda di risoluzione. Il creditore che crede il commissario uscito di scena rinuncia al suo interlocutore naturale per segnalare anomalie nella liquidazione e smette di leggere i rapporti semestrali, che sono invece la fonte più diretta per capire se il piano sta funzionando.
Mito n. 4 — “È il commissario a decidere quali crediti esistono e quanto valgono”
Il mito: “Se il commissario non inserisce il mio credito nell’elenco, il mio credito non esiste più per la procedura.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è sostanzioso. Il commissario verifica l’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche (art. 104 CCII), e comunica ai creditori le informazioni sulla procedura e sul voto. Nella relazione che redige ai sensi dell’art. 105 CCII si occupa anche del passivo. In più, molti imprenditori e creditori conoscono la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), dove esiste una vera e propria verifica del passivo con decreto del giudice delegato che rende esecutivo lo stato passivo. Trasferire quel modello al concordato è un errore comprensibile.
La realtà
Nel concordato preventivo, anche liquidatorio, non esiste un accertamento giudiziale dei crediti con efficacia di giudicato. Le rettifiche del commissario e le ammissioni provvisorie del giudice delegato servono a un solo scopo: determinare chi vota e con quale peso. L’art. 109 CCII collega infatti le ammissioni provvisorie ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti.
Le controversie sull’esistenza, sull’ammontare e sul rango di un credito si risolvono in un ordinario giudizio di cognizione davanti al giudice competente. Il commissario può esprimersi, segnalare, rettificare l’elenco ai fini del voto; non può “cancellare” un credito.
Nel liquidatorio questo profilo si intreccia con la posizione del liquidatore giudiziale, che gestisce il riparto: le somme spettanti a creditori contestati, condizionali o irreperibili vanno depositate secondo le modalità stabilite dal giudice (art. 118, comma 2, CCII), proprio perché la contestazione del credito non si decide dentro la procedura.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16598 del 18 giugno 2008 ha affermato che, dopo l’omologazione, le controversie relative ai diritti connessi all’esecuzione del concordato sono sottratte al giudice delegato e vanno trattate nelle forme del giudizio ordinario di cognizione. La Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17606 del 4 settembre 2015 ha precisato che, nel concordato con cessione dei beni, il liquidatore è legittimato nelle sole controversie che attengono alla liquidazione e alla distribuzione del ricavato, non in quelle di accertamento dei crediti verso il debitore, nelle quali può al più intervenire senza esserne litisconsorte necessario. Entrambe sono pronunce sulla legge fallimentare, ma esprimono un principio strutturale che il Codice della crisi non ha modificato.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore escluso o ridimensionato nell’elenco del commissario che resta passivo, convinto che “ormai è deciso”, rischia di perdere il voto e, soprattutto, di non attivare per tempo l’azione ordinaria necessaria per far accertare il proprio credito e ottenere gli accantonamenti nel riparto. Il debitore che conta su una riduzione “di fatto” di un debito solo perché il commissario l’ha rettificato ai fini del voto rischia di ritrovarsi il credito intero accertato in sede ordinaria, con un piano che a quel punto potrebbe non reggere.
Mito n. 5 — “Se il commissario dà parere favorevole, il concordato è fatto”
Il mito: “Il parere del commissario è quello che conta: se è positivo l’omologazione è sicura, se è negativo il concordato è morto.”
Perché ci credono in tanti
Il parere del commissario pesa davvero, e molto. La relazione dell’art. 105 CCII è il documento su cui i creditori formano la loro decisione di voto, e il parere motivato che il commissario deposita in vista dell’udienza di omologazione (art. 48 CCII) è il principale riferimento tecnico per il tribunale. Nella prassi, un parere negativo ben argomentato orienta spesso il voto e la decisione. Da qui l’idea che il commissario “decida”.
La realtà
Il commissario esprime valutazioni; a decidere sono i creditori con il voto e il tribunale con l’omologazione. Il parere non è vincolante. Nel concordato liquidatorio il tribunale verifica, tra l’altro, la regolarità della procedura, l’esito della votazione, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, oltre al rispetto delle soglie specifiche che l’art. 84, comma 4, CCII impone a questa forma di concordato: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, e un soddisfacimento di questi ultimi non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.
Qui sta il cuore del lavoro del commissario nel liquidatorio: verificare se l’apporto esterno è effettivo, se è davvero “esterno” e se le percentuali promesse sono realistiche alla luce del valore dei beni da liquidare. Il commissario confronta le stime del piano con l’inventario, valuta la tenuta delle ipotesi di realizzo, mette a confronto il soddisfacimento offerto con quello che i creditori otterrebbero nella liquidazione giudiziale. Ma il risultato di questa analisi è un parere: un parere positivo non mette al riparo da un voto contrario o da un diniego del tribunale; un parere negativo non impedisce ai creditori di approvare la proposta né al tribunale di omologare se ritiene superate le criticità.
La prova
La prova è normativa: il CCII affida l’approvazione alla maggioranza dei creditori (art. 109) e l’omologazione al tribunale (artt. 48 e 112), configurando il parere commissariale come atto istruttorio. Sul versante della “forza” del commissario si colloca invece l’art. 106 CCII: quando il commissario accerta atti di frode, il suo ruolo non si esaurisce in un parere ma attiva il procedimento di revoca dell’ammissione.
Cosa rischia chi ci crede
L’imprenditore che considera chiusa la partita dopo un parere favorevole rischia di trascurare il dialogo con i creditori e di arrivare al voto senza le adesioni necessarie. Quello che invece si arrende davanti a un parere negativo rinuncia magari a correggere il piano, a integrare l’apporto esterno o a chiarire nelle sedi opportune le criticità rilevate, quando la procedura lo consente. Il creditore che si affida ciecamente al parere senza leggere la relazione rinuncia a capire le ragioni, che spesso contano più della conclusione.
Mito n. 6 — “Commissario e liquidatore possono tranquillamente essere la stessa persona”
Il mito: “Tanto vale nominare liquidatore lo stesso commissario: conosce già la pratica, si risparmia tempo.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità ha due componenti. La prima è pratica: il commissario conosce l’impresa, l’inventario, i beni, i creditori meglio di chiunque altro. La seconda è storica: sotto la legge fallimentare la nomina dello stesso professionista come commissario e liquidatore non era rara, e la Cassazione ha a lungo ritenuto che il provvedimento di nomina degli organi, di natura ordinatoria, non fosse impugnabile né illegittimo finché non revocato.
La realtà
Il mito è vero solo a metà, e la metà falsa è quella più importante. È vero che i provvedimenti di nomina degli organi della procedura hanno natura ordinatoria e che il cumulo non è di per sé causa di nullità. Ma è altrettanto vero che il cumulo è stato considerato in contrasto con il requisito di assenza di conflitti di interessi, anche solo potenziali, che deve caratterizzare chi viene nominato liquidatore. Il motivo è logico prima ancora che giuridico: il commissario, dopo l’omologazione, deve sorvegliare il liquidatore; se è la stessa persona, finisce per sorvegliare sé stesso.
Nel Codice della crisi questa esigenza è rafforzata dal sistema dei requisiti di indipendenza degli organi delle procedure: ai liquidatori l’art. 114 CCII estende alcune delle disposizioni dettate per il curatore, e al commissario l’art. 92, comma 2, rinvia alla disciplina del curatore in quanto compatibile. L’impianto complessivo spinge verso la separazione delle due funzioni.
C’è poi un profilo che riguarda direttamente i costi della procedura, cioè le spese che gravano sull’attivo e quindi sui creditori: quando le funzioni sono distinte, distinti sono anche i compensi, che vengono liquidati dal tribunale secondo i criteri stabiliti per legge.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1237 del 18 gennaio 2013 ha ritenuto la nomina a liquidatore del commissario già in carica in contrasto con il requisito di assenza di conflitto di interessi. In senso diverso, ma su un piano differente, la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9030 del 28 agosto 1995 aveva affermato che i provvedimenti di nomina hanno natura ordinatoria, non sono impugnabili e sono revocabili solo d’ufficio, sicché il cumulo non è illegittimo finché non vi sia revoca. Sul piano dei compensi, la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3156 del 14 febbraio 2006 ha affermato che, quando al concordato segue il fallimento, le funzioni di commissario e di curatore restano distinte anche se svolte dalla stessa persona, con liquidazione separata dei compensi. Tutte pronunce rese sulla legge fallimentare.
Lo diciamo con la prospettiva di chi, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il valore dell’indipendenza degli organi di controllo: un controllore che controlla sé stesso non tutela nessuno.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che non si accorge del cumulo, o lo considera irrilevante, perde una garanzia di controllo indipendente sulla liquidazione. L’imprenditore che lo sollecita nel piano per “semplificare” rischia di introdurre un elemento che il tribunale può valutare negativamente e che, in caso di contestazioni successive sulla liquidazione, può indebolire la credibilità dell’intero assetto.
Mito n. 7 — “Contro ogni decisione presa nella fase di esecuzione si va dritti in Cassazione”
Il mito: “Se il commissario o il giudice autorizzano qualcosa che mi danneggia durante la liquidazione, faccio ricorso in Cassazione.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è il principio generale dell’art. 111, comma 7, della Costituzione, che ammette sempre il ricorso straordinario in Cassazione per violazione di legge contro i provvedimenti decisori e definitivi. Molti ne deducono che qualunque provvedimento, purché sgradito, sia ricorribile.
La realtà
I provvedimenti di sorveglianza e controllo adottati nella fase esecutiva del concordato non hanno, di regola, carattere decisorio e definitivo, e quindi non sono ricorribili in Cassazione ex art. 111 Cost. Le contestazioni che riguardano veri e propri diritti (l’esistenza di un credito, il suo rango, il diritto a un accantonamento) vanno portate in un giudizio di cognizione ordinario. Esistono però eccezioni, legate alla natura dell’atto: per i provvedimenti sulle vendite, la giurisprudenza ha riconosciuto la ricorribilità del provvedimento del tribunale reso sul reclamo contro il decreto del giudice delegato, in quanto espressione di giurisdizione esecutiva.
Il quadro, quindi, non è “tutto si impugna” né “niente si impugna”: occorre qualificare correttamente l’atto, individuare lo strumento (reclamo, giudizio ordinario, ricorso straordinario) e rispettare i relativi termini.
La prova
La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16729 del 24 agosto 2004 ha dichiarato non ricorribile ex art. 111 Cost. il decreto di autorizzazione alla chiusura del concordato con cessione dei beni senza accantonamenti, in quanto atto di mera sorveglianza. La Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16598 del 18 giugno 2008 ha ribadito l’inammissibilità del ricorso contro il decreto di sorveglianza e controllo, rinviando al giudizio ordinario le controversie sui diritti. In senso opposto, per le vendite, le Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 19506 del 16 luglio 2008 hanno ammesso il ricorso straordinario contro il provvedimento del tribunale sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato in materia di vendita dei beni nella fase esecutiva. Sono pronunce sulla legge fallimentare, da rileggere con attenzione alla luce del sistema di reclami del CCII.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia un ricorso inammissibile, con spese e tempo persi, mentre nel frattempo scadono i termini per lo strumento corretto. Nel concordato liquidatorio, dove le vendite si susseguono e i riparti avanzano, il tempo perso è spesso tempo che non si recupera: il bene è venduto, la somma è distribuita.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti per mostrare cosa succede quando si agisce sulla base di uno dei miti. Non sono casi reali.
Ipotesi A — Il creditore che aspettava il “verdetto” del commissario (mito n. 4)
Un fornitore vanta verso una S.r.l. in concordato liquidatorio un credito di 63.870 € per forniture. Nella relazione depositata dal commissario il credito è rettificato a 21.415 €, perché una parte delle fatture risulta contestata dal debitore per vizi della merce. Il fornitore, convinto che la rettifica “abbia deciso” il suo credito, non chiede l’ammissione al voto per l’intero importo e non avvia alcuna azione.
Sequenza reale:
– vota per 21.415 €, cioè con un peso pari a circa un terzo di quello che avrebbe potuto avere;
– dopo l’omologazione, il liquidatore ripartisce sulla base del piano; la parte di credito contestata (42.455 €) non è accertata da nessuna sentenza e non risulta accantonata;
– quando, mesi dopo, il fornitore avvia la causa ordinaria e ottiene l’accertamento, il riparto è in parte già eseguito.
Se invece avesse avviato tempestivamente l’azione di accertamento e chiesto che la quota contestata fosse trattata come credito contestato, quella somma avrebbe dovuto essere depositata secondo le modalità stabilite dal giudice (art. 118, comma 2, CCII), restando disponibile all’esito della causa.
Ipotesi B — L’amministratore che si confidava con il commissario (mito n. 2)
Una società deposita domanda di concordato liquidatorio con un attivo stimato in 1.284.600 € e un apporto esterno dei soci di 173.900 €. Durante un sopralluogo, l’amministratore racconta al commissario, “in confidenza”, che nei sette mesi precedenti ha restituito a un socio finanziamenti per 96.300 € e ha ceduto un automezzo a un’impresa collegata a un prezzo inferiore al valore di mercato.
Sequenza reale:
– il commissario, pubblico ufficiale, riporta i fatti nella relazione e, se li ritiene atti di frode o idonei a pregiudicare i creditori, ne riferisce al tribunale ai sensi dell’art. 106 CCII;
– il tribunale può avviare il procedimento di revoca dell’apertura del concordato;
– i fatti possono essere comunicati anche al pubblico ministero (art. 92, comma 5, CCII).
Se l’amministratore avesse affrontato quelle operazioni prima del deposito, con i propri consulenti, avrebbe potuto valutare come esporle nel piano, se e come neutralizzarne l’effetto (ad esempio con un incremento dell’apporto esterno o una restituzione) e presentarle con piena trasparenza, invece di farle emergere come rivelazione.
Ipotesi C — L’imprenditore “libero” dopo l’omologazione (mito n. 3)
Il piano omologato prevede che i soci versino l’apporto esterno di 173.900 € in tre rate, l’ultima entro diciotto mesi dall’omologazione, e che l’imprenditore consegni al liquidatore un magazzino di attrezzature stimato 58.740 €. Convinto che, dopo l’omologazione, il commissario non abbia più alcun ruolo, l’imprenditore ritarda la consegna di quattro mesi e la terza rata non viene versata.
Sequenza reale:
– nel rapporto semestrale il commissario segnala ai creditori il ritardo nella consegna e il mancato versamento;
– il commissario informa il tribunale, che, sentito il debitore, può attribuirgli i poteri necessari a compiere gli atti omessi (art. 118 CCII);
– su istanza di uno o più creditori, il commissario può chiedere la risoluzione del concordato (art. 119 CCII), con la prospettiva, per l’impresa insolvente, dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Il calcolo che l’imprenditore aveva sottovalutato è semplice: senza l’ultima rata dell’apporto, il soddisfacimento dei chirografari può scendere sotto la soglia promessa nel piano, e un inadempimento di non scarsa importanza è esattamente il presupposto della risoluzione.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto. Rimetterli in ordine aiuta a capire chi è davvero il commissario nel concordato liquidatorio.
È vero che il commissario conosce l’impresa meglio di chiunque altro. Redige l’inventario, verifica le scritture, ricostruisce le operazioni pregresse. Ma questa conoscenza è al servizio dei creditori e del tribunale, non del debitore. Da qui nasce il mito del “consulente” (n. 2) e quello del “commissario-liquidatore” (n. 6).
È vero che nel liquidatorio i beni vengono venduti sotto il controllo della procedura. Ma il controllo è ripartito: il liquidatore vende, il comitato dei creditori assiste, il commissario sorveglia, il giudice delegato e il tribunale decidono sui profili che la legge riserva loro. Da qui nasce il mito del “commissario che vende” (n. 1).
È vero che il commissario si occupa dei crediti. Ma lo fa ai fini dell’informazione e del voto; l’accertamento dei diritti resta al giudice ordinario. Da qui nasce il mito del “commissario che decide i crediti” (n. 4).
È vero che il parere del commissario è decisivo nella prassi. Lo è perché è l’unico documento tecnico indipendente su cui creditori e tribunale possono contare. Ma resta un parere. Da qui nasce il mito del “parere che omologa” (n. 5).
È vero che dopo l’omologazione la scena operativa passa al liquidatore. Ma il commissario resta, sorveglia, relaziona ogni sei mesi e può attivare poteri sostitutivi e la risoluzione. Da qui nasce il mito del “commissario che esce di scena” (n. 3).
È vero che esiste sempre il ricorso straordinario in Cassazione contro i provvedimenti decisori. Ma la gran parte degli atti della fase esecutiva sono di sorveglianza, non decisori. Da qui nasce il mito del “si va in Cassazione” (n. 7).
Ricomposto il quadro, il ruolo del commissario nel concordato liquidatorio si può riassumere in quattro verbi: verificare (situazione patrimoniale, attivo, apporto esterno, soglie dell’art. 84, comma 4, CCII), informare (relazione ai creditori, risposte alle richieste di informazioni, rapporti semestrali), segnalare (atti di frode al tribunale, fatti penalmente rilevanti al pubblico ministero, pregiudizi ai creditori nella fase esecutiva), sorvegliare (l’esecuzione del piano e l’operato del liquidatore fino al rapporto finale).
Le funzioni del commissario fase per fase, nel solo liquidatorio
Per rendere concreto il quadro, conviene seguire il commissario lungo le fasi della procedura, guardando solo a ciò che è specifico del concordato liquidatorio.
Dall’apertura alla relazione. Nominato con il decreto di apertura (art. 47 CCII), il commissario inizia verificando l’elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili (art. 104 CCII) e redigendo l’inventario del patrimonio del debitore (art. 105 CCII). Nel liquidatorio l’inventario non è un adempimento formale: è la base su cui si misura la credibilità dell’intera proposta, perché il soddisfacimento dei creditori dipenderà esclusivamente dal valore di realizzo dei beni e dall’apporto esterno. Una stima del piano che attribuisce a un capannone industriale un valore di realizzo vicino al valore contabile, quando il mercato locale e lo stato dell’immobile suggeriscono altro, è esattamente il genere di scostamento che il commissario evidenzia.
La relazione particolareggiata. Con la relazione prevista dall’art. 105 CCII il commissario illustra ai creditori le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie offerte. Nel liquidatorio il capitolo centrale è il confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale: il commissario indica, in termini argomentati, se i creditori otterrebbero di più o di meno in quella procedura, considerando anche le azioni (revocatorie, di responsabilità) che solo nella liquidazione giudiziale potrebbero essere esercitate. È un confronto che riguarda anche la verifica dell’apporto esterno: se le risorse “esterne” provengono in realtà da beni dell’impresa o da somme che sarebbero comunque recuperabili con un’azione del curatore, il valore aggiunto per i creditori si riduce o svanisce.
Le proposte e le offerte concorrenti. Il commissario fornisce ai creditori che lo richiedono le informazioni utili per presentare proposte concorrenti (art. 92, comma 3, CCII) e la stessa disciplina si applica alle richieste di chi intende presentare offerte concorrenti per l’acquisto di beni o dell’azienda (art. 92, comma 4, CCII). Nel liquidatorio, dove il piano spesso contiene già un’offerta per un ramo d’azienda o per un immobile, questo flusso di informazioni è ciò che rende possibile la competizione tra offerenti e, quindi, un prezzo migliore per i creditori.
Il voto e il parere. Il commissario illustra la propria relazione e le proposte ai creditori in vista del voto e, prima dell’udienza di omologazione, deposita il parere motivato. Nel liquidatorio il parere si concentra di solito su tre domande: le soglie dell’art. 84, comma 4, CCII sono rispettate? Le stime di realizzo sono attendibili? L’apporto esterno è certo e tempestivamente disponibile?
Dall’omologazione al rapporto finale. Con la sentenza di omologazione il tribunale nomina, se la proposta non dispone diversamente, il liquidatore giudiziale e il comitato dei creditori (art. 114 CCII). Da quel momento il commissario sorveglia l’esecuzione, informa i creditori ogni sei mesi e redige il rapporto finale (art. 118 CCII). È questa, nel liquidatorio, la fase più lunga, e spesso la meno conosciuta.
| Fase | Atto tipico del commissario | Cosa significa nel liquidatorio |
|---|---|---|
| Apertura | Verifica elenco creditori, inventario | Base per misurare il valore di realizzo dei beni |
| Prima del voto | Relazione particolareggiata | Confronto con la liquidazione giudiziale, verifica dell’apporto esterno |
| Concorrenza | Informazioni a creditori e offerenti | Possibilità di proposte e offerte migliorative sui beni |
| Omologazione | Parere motivato | Tenuta delle soglie e attendibilità delle stime |
| Esecuzione | Sorveglianza, rapporti semestrali, rapporto finale | Controllo su liquidatore, apporto, riparti |
| Inadempimento | Segnalazione al tribunale, poteri sostitutivi, risoluzione su istanza dei creditori | Tutela dei creditori quando il piano non viene rispettato |
Una nota di aggiornamento. Il quadro descritto si basa sul Codice della crisi come modificato dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024, che tra l’altro ha riformulato l’art. 92, comma 3, CCII. Il successivo D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto su diversi istituti, estendendo tra l’altro la transazione fiscale ai tributi locali: un profilo che, nei concordati liquidatori con debiti verso enti locali, amplia il perimetro dei crediti pubblici che la proposta può regolare e che il commissario dovrà considerare nella sua relazione. Prima di assumere decisioni su una procedura specifica, il testo vigente delle singole norme va sempre verificato alla data in cui si agisce.
Mito e realtà a confronto
Per chi ha bisogno di un colpo d’occhio, la tabella che segue mette uno accanto all’altro i sette miti e la loro correzione. È utile anche come promemoria prima di un incontro con il commissario o con il liquidatore, per ricordare a chi rivolgere quale richiesta.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il commissario vende i beni | Vende il liquidatore giudiziale nominato con l’omologazione (art. 114 CCII); il commissario sorveglia |
| Il commissario lavora per l’impresa | È pubblico ufficiale, vigila sul debitore, informa i creditori, riferisce atti di frode e fatti penalmente rilevanti (artt. 92 e 106 CCII) |
| Dopo l’omologazione esce di scena | Sorveglia l’esecuzione, invia rapporti semestrali e finale, può ricevere poteri sostitutivi e chiedere la risoluzione su istanza dei creditori (artt. 118 e 119 CCII) |
| Decide quali crediti esistono | Rettifica l’elenco ai fini del voto; l’accertamento dei crediti spetta al giudice ordinario |
| Il suo parere favorevole garantisce l’omologazione | Il parere non è vincolante: decidono i creditori con il voto e il tribunale con l’omologazione |
| Può fare anche il liquidatore | Il cumulo crea un conflitto di interessi anche potenziale: chi sorveglia non deve sorvegliare sé stesso |
| Contro tutto si ricorre in Cassazione | Gli atti di sorveglianza non sono decisori; per i diritti serve il giudizio ordinario; eccezioni per le vendite |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso rivolgermi al commissario per avere informazioni sulla procedura?
Sì, entro i limiti di legge. I creditori possono chiedere al commissario le informazioni utili, in particolare ai fini della presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e dei documenti in suo possesso, assumendo l’obbligo di riservatezza (art. 92, comma 3, CCII). Dopo l’omologazione ricevono i rapporti semestrali. Il commissario non è però tenuto a fornire consulenza al singolo creditore sulla convenienza del voto.
Quindi è vero che il commissario può bloccare una vendita del liquidatore?
Dipende. Il commissario non ha un potere autonomo di annullare gli atti del liquidatore. Può però riferire al giudice i fatti da cui possa derivare pregiudizio ai creditori (art. 118 CCII), e sarà il giudice, con gli strumenti previsti, a valutare se intervenire. La sorveglianza si esercita segnalando, non sostituendosi.
Quindi è vero che nel liquidatorio il commissario controlla l’apporto esterno?
Sì. Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne è un requisito di ammissibilità (art. 84, comma 4, CCII), e la verifica della sua effettività, della sua natura esterna e della sua idoneità a raggiungere le soglie di legge è uno dei punti centrali della relazione e del parere del commissario. Dopo l’omologazione, il commissario ne sorveglia il versamento.
Quindi è vero che il debitore può ignorare le richieste di documenti del commissario?
No. La mancata collaborazione ostacola la verifica, si riflette sulla relazione e sul parere e, se accompagnata da occultamenti o dissimulazioni, può integrare gli atti di frode che portano alla revoca dell’apertura (art. 106 CCII). Collaborare con trasparenza è l’unica strategia sensata.
Quindi è vero che il commissario può chiedere da solo la risoluzione del concordato?
No, non di sua iniziativa. L’art. 119 CCII lo legittima a chiedere la risoluzione su istanza di uno o più creditori. Il creditore che rileva un inadempimento può quindi agire direttamente oppure sollecitare il commissario a farlo.
Le sentenze che smontano i miti
Avvertenza metodologica: le pronunce che seguono sono state verificate in questa sessione e sono tutte rese sotto la legge fallimentare (in particolare sugli artt. 182 e 185 l.fall., oggi corrispondenti, con modifiche, agli artt. 114 e 118 CCII). Le citiamo perché esprimono principi strutturali che il Codice della crisi ha conservato, ma la loro applicazione alle procedure regolate dal CCII va sempre valutata caso per caso.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1237 del 18 gennaio 2013. Principio: nominare liquidatore il commissario già in carica contrasta con il requisito di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, perché si sommerebbero la gestione della liquidazione e la sua sorveglianza. Mito smontato: n. 1 e n. 6. È la pronuncia che meglio spiega la separazione tra chi vende e chi controlla.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9030 del 28 agosto 1995. Principio: i provvedimenti di nomina degli organi della procedura hanno natura ordinatoria e amministrativa, non sono impugnabili e possono essere revocati solo d’ufficio dal tribunale; il cumulo delle funzioni non è illegittimo finché non revocato. Mito ridimensionato: n. 6, nella parte vera: il cumulo non è nullo, ma resta problematico.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3156 del 14 febbraio 2006. Principio: se al concordato segue il fallimento, le funzioni di commissario e di curatore restano distinte anche se svolte dalla stessa persona, e i compensi vanno liquidati separatamente. Mito smontato: n. 6, sul piano dell’idea che “tanto è la stessa cosa”.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16598 del 18 giugno 2008. Principio: dopo l’omologazione, le controversie sui diritti connessi all’esecuzione del concordato si trattano nel giudizio ordinario di cognizione; il decreto di sorveglianza e controllo non è decisorio né definitivo. Mito smontato: n. 4 e n. 7.
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Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17606 del 4 settembre 2015. Principio: nel concordato con cessione dei beni il liquidatore è legittimato nelle controversie su liquidazione e distribuzione, non in quelle di accertamento dei crediti, nelle quali può intervenire senza essere litisconsorte necessario. Mito smontato: n. 4: né il commissario né il liquidatore “accertano” i crediti.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16729 del 24 agosto 2004. Principio: il decreto che autorizza la chiusura del concordato con cessione dei beni escludendo accantonamenti per alcuni creditori è atto di sorveglianza e controllo, non decisorio né definitivo, e non è ricorribile ex art. 111 Cost. Mito smontato: n. 3 (la fase esecutiva è presidiata) e n. 7.
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Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 19506 del 16 luglio 2008. Principio: è ricorribile in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. il provvedimento del tribunale sul reclamo contro il decreto del giudice delegato in materia di vendita dei beni nella fase esecutiva, trattandosi di giurisdizione esecutiva. Mito ridimensionato: n. 7: il ricorso non è escluso sempre, ma solo per gli atti di mera sorveglianza.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 226 del 12 gennaio 1999. Principio: con la chiusura della procedura l’imprenditore perde ogni diritto sui beni ceduti e non è legittimato passivo nei giudizi che li riguardano, legittimazione che spetta al liquidatore. Rilevanza: chiarisce la posizione del debitore nel liquidatorio e conferma che la gestione dei beni ceduti è del liquidatore, non del commissario (mito n. 1).
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23638 del 15 novembre 2007. Principio: gli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo la chiusura del concordato e prima della risoluzione e del fallimento sono validi, salvo i limiti di legge; dopo il giudicato sull’omologazione il debitore riacquista il potere di disposizione, nel rispetto degli obblighi concordatari. Rilevanza: mostra perché la sorveglianza successiva all’omologazione conta (mito n. 3).
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1345 del 20 gennaio 2011. Principio: sotto il testo anteriore al D.Lgs. 169/2007, se la proposta affidava l’esecuzione a un liquidatore con ampia discrezionalità, il tribunale in sede di omologazione non poteva nominare un liquidatore giudiziale né fissare ulteriori modalità. Rilevanza: conferma che la nomina del liquidatore giudiziale dipende anche da quanto dispone la proposta, come oggi prevede l’art. 114 CCII (“se il concordato non dispone diversamente”) (mito n. 1).
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9178 del 9 aprile 2008. Principio: il compenso del liquidatore si determina per analogia con le regole del curatore, in rapporto all’attivo realizzato; in assenza di risultati utili spetta il minimo. Rilevanza: le funzioni di liquidazione e di sorveglianza hanno criteri di remunerazione propri, determinati per legge e liquidati dal tribunale (mito n. 6).
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16987 del 26 agosto 2004. Principio: al liquidatore non spettano compensi aggiuntivi per l’attività di controllo previsti dalla disciplina regolamentare allora vigente, ritenuta in contrasto con l’art. 3 Cost.; spetta un unico compenso per l’intera procedura. Rilevanza: conferma che il “controllo” in senso proprio non è compito del liquidatore (mito n. 6).
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9864 del 28 aprile 2006. Principio: in caso di pluralità di liquidatori la disciplina dei compensi segue la regola del collegio; il liquidatore non è un ausiliario del giudice ai fini del testo unico sulle spese di giustizia. Rilevanza: chiarisce la natura dell’organo liquidatorio, distinta da quella del commissario (mito n. 1).
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6560 del 13 luglio 1994. Principio: il giudice delegato può sospendere la vendita anche dopo l’aggiudicazione e fino al decreto di trasferimento, quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto. Rilevanza: indica che le contestazioni sul prezzo di vendita vanno portate al giudice, non risolte dal commissario (mito n. 1).
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Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 2080 del 4 maggio 1989. Principio: è inammissibile il regolamento di giurisdizione diretto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare in assenza di una questione di giurisdizione pendente; il caso nasceva dalla segnalazione del liquidatore sull’insufficienza dell’attivo a coprire debiti fiscali. Rilevanza: mostra il peso delle segnalazioni degli organi nella fase esecutiva e la necessità di scegliere lo strumento processuale corretto (mito n. 7).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti, sia che tu sia l’imprenditore che ha chiesto il concordato liquidatorio, sia che tu sia un creditore che deve votare o farsi pagare.
- Prepariamo il dossier per il commissario prima del deposito: ricostruiamo le operazioni degli ultimi anni, individuiamo quelle che il commissario approfondirà e le documentiamo in modo trasparente.
- Verifichiamo la tenuta dell’apporto esterno rispetto alle soglie dell’art. 84, comma 4, CCII, con il supporto dei commercialisti dello staff, confrontando il soddisfacimento offerto con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
- Analizziamo la relazione del commissario punto per punto, individuando le criticità rilevate, quelle fondate e quelle contestabili, e prepariamo le osservazioni da far valere nelle sedi previste.
- Costruiamo le risposte alle richieste di documenti e chiarimenti del commissario, perché la collaborazione sia completa e coerente con il piano.
- Per il creditore, verifichiamo la corretta indicazione del credito nell’elenco e, se rettificato, valutiamo l’azione ordinaria di accertamento e la richiesta di accantonamento.
- Valutiamo il voto: leggiamo con il creditore la relazione e il parere, confrontiamo le percentuali promesse con il valore dei beni da liquidare e indichiamo i rischi delle due scelte.
- Monitoriamo i rapporti semestrali dopo l’omologazione, segnaliamo al commissario i fatti che possono pregiudicare i creditori e valutiamo, se ne ricorrono i presupposti, la domanda di risoluzione.
- Contestiamo atti di liquidazione pregiudizievoli individuando lo strumento corretto (reclamo, giudizio ordinario, ricorso straordinario) e rispettandone i termini.
- Verifichiamo l’indipendenza degli organi nominati, segnalando situazioni di cumulo o di potenziale conflitto.
- Accompagniamo l’impresa nell’esecuzione del piano, perché gli obblighi di consegna dei beni e di versamento dell’apporto siano adempiuti nei tempi, evitando segnalazioni e poteri sostitutivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come il concordato liquidatorio pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la funzione che insegna a stare nel mezzo tra imprenditore e creditori, a capire quali informazioni un organo indipendente pretenderà e quali soluzioni i creditori possono accettare. A questa si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, ruoli in cui l’Avvocato svolge funzioni di verifica e relazione analoghe, nelle procedure minori, a quelle del commissario giudiziale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi ha studiato la relazione del commissario e impostato le contestazioni è lo stesso professionista che può seguirle in ogni grado, grazie al patrocinio in Cassazione. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici (ammissibilità, voto, impugnazioni) e quelli economico-contabili (attivo, apporto esterno, percentuali di soddisfacimento) vengono esaminati insieme, perché nel concordato liquidatorio sono inseparabili.
In chiusura
Nel concordato liquidatorio il commissario giudiziale non vende, non consiglia l’impresa, non decide i crediti e non omologa: verifica, informa, segnala e sorveglia, dall’apertura fino al rapporto finale. L’informazione corretta è la prima difesa, sia per l’imprenditore che deve collaborare con un pubblico ufficiale, sia per il creditore che deve votare e poi pretendere l’esecuzione del piano.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato preventivo è uno strumento della crisi d’impresa, terreno in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; e perché, come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, conosce dall’interno il lavoro di un organo chiamato a verificare un patrimonio e a riferire ai creditori. È questa doppia prospettiva, di chi negozia e di chi controlla, che mettiamo al servizio di chi si trova davanti a un commissario giudiziale.
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