Dal 15 luglio 2022 in Italia non si dichiarano più nuovi fallimenti. Quando un’impresa commerciale non riesce più a pagare con regolarità i propri debiti, il tribunale apre la liquidazione giudiziale, la procedura disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, “CCII”). Il nome è cambiato, ma l’esito per l’imprenditore resta pesante: perde la gestione dei beni, l’attività passa nelle mani di un curatore, il patrimonio viene venduto per pagare i creditori.
Il tema riguarda chiunque guidi un’impresa in difficoltà, chi vi presta garanzie personali e chi ne è creditore. Il rischio principale è arrivare alla liquidazione giudiziale senza aver usato prima gli strumenti alternativi che il Codice mette a disposizione proprio per evitarla: la composizione negoziata, il concordato, gli accordi di ristrutturazione, le procedure da sovraindebitamento per le imprese minori. Questi strumenti funzionano solo se attivati in tempo; quando il ricorso per l’apertura della liquidazione è già stato depositato, i margini si riducono.
Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che accompagna l’imprenditore nella composizione negoziata, il percorso pensato per prevenire la liquidazione giudiziale. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenze che riguardano gli strumenti riservati alle imprese “sotto soglia”, per le quali la liquidazione giudiziale non può essere aperta. Conoscere dall’interno le alternative è il presupposto per capire quando la liquidazione si può ancora evitare.
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Inquadramento normativo: che cosa è, tecnicamente, la liquidazione giudiziale
Sul piano normativo, la liquidazione giudiziale è disciplinata dal Titolo V, Capo I, del CCII (artt. 121 e seguenti). L’art. 121 ne fissa i presupposti in una formula breve: le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d) e che siano in stato di insolvenza.
In sintesi: la liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale con cui il tribunale, accertata l’insolvenza di un imprenditore commerciale non “minore”, spossessa il debitore, affida il patrimonio a un curatore e lo liquida per soddisfare tutti i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione.
Tre elementi definiscono l’istituto:
- concorsualità: tutti i creditori concorrono sul patrimonio del debitore; le azioni esecutive individuali sono precluse dall’apertura (art. 150 CCII);
- spossessamento: dalla sentenza di apertura il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore (art. 142 CCII);
- finalità liquidatoria: lo scopo è trasformare l’attivo in denaro da ripartire, anche se il Codice consente l’esercizio provvisorio dell’impresa e la vendita dell’azienda in blocco quando ciò conserva valore.
Perché è stato abbandonato il termine “fallimento”
La legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, all’art. 2, comma 1, lett. a), ha imposto al legislatore delegato di sostituire il termine “fallimento” e i suoi derivati con l’espressione “liquidazione giudiziale”. L’art. 349 CCII ha poi esteso la sostituzione a tutte le leggi vigenti: dove una norma parla di “fallimento”, “fallito” o “procedura fallimentare”, oggi si legge rispettivamente liquidazione giudiziale, debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, procedura di liquidazione giudiziale.
La ratio è dichiarata nei lavori preparatori della Commissione Rordorf e nella Raccomandazione della Commissione europea 2014/135/UE, poi recepita nella Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva: eliminare lo stigma sociale associato alla parola “fallito”. Il fallimento, nella tradizione italiana, era vissuto come una condanna morale; questo spingeva gli imprenditori a nascondere la crisi fino all’ultimo, quando ormai il patrimonio era eroso e nessuna soluzione negoziata era più praticabile. Cambiare il nome è il segnale di una diversa impostazione: la crisi d’impresa è un rischio fisiologico del mercato, da gestire presto e con strumenti adeguati.
Va precisato che la riforma non è solo terminologica. Il Codice ha costruito un sistema in cui la liquidazione giudiziale è l’ultima risposta, preceduta da una serie di strumenti di regolazione della crisi. L’art. 7, comma 2, CCII stabilisce che, quando sono proposte contemporaneamente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione e un ricorso per liquidazione giudiziale, il tribunale esamina in via prioritaria la domanda di regolazione, se ricorrono le condizioni previste. È la traduzione normativa del principio per cui la liquidazione va evitata quando un’alternativa è ragionevolmente percorribile.
Le ragioni sostanziali della sostituzione
Oltre alla ragione culturale, la riforma risponde a tre ragioni di sistema.
La prima è economica: il valore di un’impresa si conserva solo se la crisi viene affrontata presto. Nella logica della legge fallimentare, l’intervento del giudice arrivava quasi sempre a insolvenza conclamata, quando l’avviamento era perduto, i dipendenti se n’erano andati e i beni valevano una frazione del loro prezzo. Il Codice anticipa il momento di emersione: l’art. 2086, comma 2, c.c., riscritto dall’art. 375 CCII, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e a reagire con uno degli strumenti previsti dalla legge. L’art. 3 CCII estende il dovere, in forma proporzionata, anche all’imprenditore individuale.
La seconda ragione è di armonizzazione europea. La Direttiva (UE) 2019/1023 chiede agli Stati membri di garantire quadri di ristrutturazione preventiva accessibili prima dell’insolvenza e di consentire all’imprenditore persona fisica una seconda opportunità attraverso l’esdebitazione. Il D.Lgs. 83/2022 ha recepito la direttiva, ridisegnando concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. La liquidazione giudiziale è il punto terminale di questo sistema: interviene quando nessuno degli strumenti preventivi è stato attivato o ha avuto successo.
La terza ragione è di razionalizzazione. Prima del Codice, l’insolvenza era regolata da un insieme frammentato di fonti: legge fallimentare del 1942, L. 3/2012 sul sovraindebitamento, norme speciali. Il CCII raccoglie in un unico testo le procedure per tutti i debitori, distinguendo in base alla natura e alla dimensione: liquidazione giudiziale per l’imprenditore commerciale sopra soglia; liquidazione controllata per consumatori, professionisti, imprenditori agricoli e imprese minori; liquidazione coatta amministrativa per le categorie speciali. Anche il procedimento di accesso è unico (artt. 40 ss.), con regole comuni per la domanda del debitore e per il ricorso dei creditori.
Va precisato che la liquidazione giudiziale non ha perso il suo carattere di procedura “dura”: lo spossessamento, l’azione revocatoria, le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, la rilevanza penale delle condotte distrattive restano. Ciò che cambia è la collocazione: da procedura principale a procedura residuale, da applicare quando le alternative non sono percorribili. Per l’imprenditore questo si traduce in un dato pratico: il tempo che passa senza attivarsi riduce le alternative disponibili e avvicina la liquidazione.
Le tappe della riforma
| Provvedimento | Contenuto essenziale |
|---|---|
| L. 155/2017 | Legge delega: sostituzione del termine “fallimento”, emersione anticipata della crisi |
| D.Lgs. 14/2019 | Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza |
| D.Lgs. 147/2020 | Primo correttivo |
| D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) | Introduzione della composizione negoziata e dell’Esperto Negoziatore |
| D.L. 36/2022 | Fissa l’entrata in vigore del Codice al 15 luglio 2022 |
| D.Lgs. 83/2022 | Recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 e riscrittura di ampie parti del Codice |
| D.Lgs. 136/2024 | Correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024 |
| D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali | Art. 4: estende ai tributi locali gli strumenti del Codice, inclusa la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis) |
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, non è un correttivo del Codice della crisi: è il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, attuativo della L. 111/2023. Il suo art. 4, però, incide sulle alternative alla liquidazione giudiziale, perché consente di includere anche i debiti per tributi locali negli accordi con il fisco. Per un’impresa con forti esposizioni verso i Comuni (IMU, TARI, canoni), questo amplia lo spazio di una soluzione negoziata.
Distinzione da istituti affini
La liquidazione giudiziale va distinta da tre figure con cui viene spesso confusa.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII): è la procedura liquidatoria per i soggetti che non possono accedere alla liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, imprese minori). Ha sostituito la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012 e si svolge con l’intervento dell’OCC.
- Liquidazione coatta amministrativa (artt. 293 ss. CCII): riguarda categorie di imprese individuate da leggi speciali (ad esempio banche, assicurazioni, alcune cooperative) ed è gestita in via amministrativa.
- Liquidazione volontaria della società (artt. 2484 ss. c.c.): è lo scioglimento deciso dai soci di una società in bonis, che paga i debiti e ripartisce l’eventuale residuo. Non presuppone l’insolvenza.
Esempio concreto: una S.r.l. che chiude perché i soci vogliono cessare l’attività, con patrimonio sufficiente a pagare tutti, va in liquidazione volontaria. Se durante la liquidazione emerge che l’attivo non basta e i creditori restano insoddisfatti, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale, purché la società superi le soglie dell’impresa minore.
Requisiti e termini
La disciplina prevede requisiti soggettivi, oggettivi e dimensionali, oltre a una serie di termini che condizionano la procedura.
Requisito soggettivo: l’imprenditore commerciale
Sono assoggettabili gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, in forma individuale o collettiva. Restano esclusi l’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.), il professionista intellettuale e il consumatore. Gli enti pubblici sono esclusi per espressa previsione. Le società commerciali sono assoggettabili anche se inattive, nei limiti temporali indicati più avanti.
Requisito dimensionale: non essere impresa minore
L’art. 2, comma 1, lett. d), CCII definisce impresa minore quella che presenta congiuntamente tre requisiti:
- attivo patrimoniale annuo complessivo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore);
- ricavi lordi annui complessivi non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo;
- debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
L’onere di provare il possesso congiunto dei requisiti grava sul debitore: lo dice l’art. 121 con la formula “che non dimostrino”. Se il debitore non prova, la liquidazione può essere aperta. In termini operativi, la contabilità e i bilanci degli ultimi tre esercizi diventano decisivi già nella fase di difesa.
Requisito oggettivo: lo stato di insolvenza
L’art. 2, comma 1, lett. b), CCII definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La formula riproduce quella dell’art. 5 della legge fallimentare: la giurisprudenza formatasi sul fallimento resta quindi, in larga parte, utilizzabile.
L’insolvenza è distinta dalla crisi (art. 2, comma 1, lett. a): lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. La crisi apre la strada agli strumenti preventivi; l’insolvenza è il presupposto della liquidazione giudiziale, anche se non esclude il ricorso agli strumenti di regolazione.
Soglia minima dei debiti scaduti
L’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. La soglia è riferita al complesso dei debiti scaduti, non al solo credito del ricorrente.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 1 anno per l’apertura dopo la cessazione (art. 33 CCII) | Cancellazione dal registro delle imprese | Decadenziale | Dopo l’anno la liquidazione giudiziale non può più essere aperta |
| Almeno 15 giorni tra notifica del ricorso e udienza (art. 41 CCII) | Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione | Termine a difesa | Violazione del contraddittorio, motivo di reclamo |
| 30 giorni per il reclamo contro la sentenza (art. 51 CCII) | Notificazione della sentenza al debitore; per gli altri interessati, iscrizione nel registro delle imprese | Perentorio | La sentenza di apertura diventa definitiva |
| Udienza di esame dello stato passivo entro 120 giorni (art. 49 CCII) | Deposito della sentenza | Ordinatorio (prorogabile fino a 150 giorni nei casi complessi) | Slittamento del calendario della procedura |
| Domande di ammissione al passivo almeno 30 giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII) | Data dell’udienza fissata in sentenza | Perentorio per le tempestive | Domanda tardiva, con regime meno favorevole |
| Domande tardive entro 6 mesi (art. 208 CCII) | Deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo | Perentorio (prorogabile fino a 12 mesi) | Domanda ammessa solo se il ritardo non è imputabile al creditore |
| Revocatoria degli atti anormali: anno anteriore (art. 166 CCII) | Deposito della domanda di accesso alla procedura | Periodo sospetto | Atti fuori periodo non revocabili con l’azione concorsuale |
| Revocatoria dei pagamenti e atti normali: 6 mesi anteriori (art. 166, c. 2, CCII) | Deposito della domanda | Periodo sospetto | Come sopra |
Il termine più critico è quello di 30 giorni per il reclamo: scaduto senza impugnazione, l’apertura della procedura diventa definitiva.
Un elemento innovativo riguarda la decorrenza del periodo sospetto per le revocatorie: il CCII la ancora al deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura, non più alla sentenza dichiarativa come nella legge fallimentare. Lo scopo è evitare che la durata dell’istruttoria pregiudichi i creditori.
Quanto alla sospensione feriale dei termini, che opera solo dal 1° al 31 agosto, i procedimenti relativi all’apertura delle procedure concorsuali sono tradizionalmente considerati urgenti e sottratti alla sospensione. Chi deve impugnare una sentenza notificata a fine luglio non deve quindi contare su una proroga estiva: il calcolo prudente è quello senza sospensione.
Procedura passo-passo: dall’iniziativa alla sentenza
La sequenza è regolata dal procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (artt. 40 ss. CCII). Lo stesso rito serve sia per le domande del debitore sia per i ricorsi dei creditori.
- Legittimazione all’iniziativa (art. 37 CCII). Il ricorso può essere proposto dal debitore stesso, dagli organi di controllo e vigilanza sull’impresa, da uno o più creditori e dal pubblico ministero. Rispetto alla legge fallimentare, è caduta definitivamente la dichiarazione d’ufficio.
- Iniziativa del pubblico ministero (art. 38 CCII). Il P.M. presenta il ricorso in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 31638 del 4 dicembre 2025) ha letto la norma in senso ampio: è sufficiente che la notizia sia acquisita nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche fuori da un procedimento penale.
- Giudice competente (art. 27 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa; negli altri casi, il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. Si presume che coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese; il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito del ricorso è irrilevante ai fini della competenza (art. 28 CCII).
- Contenuto del ricorso. Il creditore deve indicare il proprio credito, i fatti da cui desume l’insolvenza e allegare quanto possibile sul superamento delle soglie dimensionali. Il debitore che chiede la propria liquidazione deposita bilanci, scritture contabili, elenco dei creditori con i rispettivi crediti e cause di prelazione, elenco dei beni (art. 39 CCII).
- Convocazione e udienza (art. 41 CCII). Il tribunale fissa l’udienza con decreto; ricorso e decreto vengono notificati al debitore, con un intervallo di almeno quindici giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie e documenti. Il procedimento si svolge con la massima celerità.
- Misure cautelari (art. 54 CCII). In corso di istruttoria, su istanza di parte, il tribunale può adottare misure cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa, inclusa la nomina di un custode.
- Coordinamento con eventuali domande di regolazione (art. 7 CCII). Se il debitore deposita una domanda di concordato o di omologazione di accordi, il tribunale la tratta in via prioritaria, salvo che sia manifestamente inammissibile o non vi siano le condizioni.
- Decisione. Il tribunale, se accerta i presupposti, pronuncia sentenza di apertura (art. 49 CCII); altrimenti rigetta il ricorso con decreto motivato (art. 50 CCII).
- Contenuto della sentenza. Nomina il giudice delegato e il curatore, ordina il deposito dei bilanci e delle scritture se mancanti, fissa luogo, giorno e ora dell’udienza di esame dello stato passivo e il termine per le domande di insinuazione, autorizza il curatore ad accedere alle banche dati.
- Impugnazione (art. 51 CCII). Contro la sentenza è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni. Il reclamo non sospende, di regola, l’efficacia della sentenza: la corte d’appello può però sospendere la liquidazione dell’attivo per gravi motivi.
La difesa del debitore si gioca quasi interamente tra la notifica del ricorso e l’udienza: è lì che si dimostra il possesso dei requisiti di impresa minore, si contesta l’insolvenza o si deposita una domanda di accesso a uno strumento alternativo.
Gli errori più frequenti
In termini operativi, gli errori ricorrenti sono quattro.
- Sottovalutare la prova dei requisiti dimensionali. Il debitore che non deposita bilanci completi degli ultimi tre esercizi rischia di non superare l’onere probatorio dell’art. 121. Il giudice non è tenuto a cercare d’ufficio la prova che manca.
- Confondere crisi di liquidità momentanea e insolvenza. Un ritardo isolato non è insolvenza, ma una serie di protesti, pignoramenti, cartelle non pagate e debiti previdenziali scaduti forma il quadro di “fatti esteriori” valorizzato dai tribunali.
- Depositare tardi la domanda di regolazione. La priorità dell’art. 7 opera, ma una domanda di concordato presentata all’ultimo momento, senza un piano serio, viene spesso dichiarata inammissibile.
- Ignorare la cancellazione dal registro delle imprese. Cancellare la società non mette al riparo dalla liquidazione: il termine annuale dell’art. 33 lascia esposti per dodici mesi.
Va precisato che la liquidazione giudiziale non si apre su istanza di un creditore qualsiasi senza istruttoria: il tribunale verifica in contraddittorio tutti i presupposti, e il debitore ha diritto di difendersi su ciascuno di essi.
Che cosa accade dopo l’apertura (in sintesi)
Senza anticipare il confronto analitico con il vecchio fallimento, oggetto di un approfondimento separato, è utile fissare gli effetti principali: spossessamento del debitore (art. 142); inopponibilità degli atti compiuti dopo l’apertura (art. 144); divieto di azioni esecutive individuali (art. 150); sorte dei contratti pendenti, di regola sospesi fino alla scelta del curatore (art. 172); accertamento del passivo davanti al giudice delegato; liquidazione dell’attivo secondo un programma predisposto dal curatore (art. 213); ripartizione. A chiusura, o comunque decorso il periodo previsto dalla legge, il debitore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti, alle condizioni degli artt. 278 ss. CCII.
Sul piano penale, la bancarotta è oggi prevista dagli artt. 322 ss. CCII. La Cassazione penale (Sez. V, sent. n. 33810 del 26 maggio 2023) ha riconosciuto la piena continuità normativa tra la bancarotta fraudolenta della legge fallimentare e quella del Codice: il cambio di nome non ha determinato alcuna abolizione del reato.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Gli esempi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Servono a mostrare come si applicano requisiti e termini, non descrivono casi reali.
Esempio 1 — S.r.l. commerciale sopra soglia, ricorso di un fornitore
Dati di partenza. Una S.r.l. che commercia materiali edili presenta, negli ultimi tre esercizi, un attivo patrimoniale massimo di 412.350 euro, ricavi lordi massimi di 287.900 euro e debiti complessivi per 641.200 euro. I debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti ammontano a 38.740 euro (fornitori, contributi, rate di un finanziamento). Un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale il 3 marzo 2026.
Verifica dei requisiti.
– Attivo: 412.350 > 300.000 → primo requisito dell’impresa minore non soddisfatto.
– Ricavi: 287.900 > 200.000 → secondo requisito non soddisfatto.
– Debiti: 641.200 > 500.000 → terzo requisito non soddisfatto.
– Basta il superamento di una sola soglia perché l’impresa non sia “minore”; qui le supera tutte e tre.
– Debiti scaduti: 38.740 > 30.000 → la soglia dell’art. 49, comma 5, è superata.
Periodi sospetti per le revocatorie. Il riferimento è il deposito della domanda, 3 marzo 2026.
– Atti anormali (art. 166, comma 1): anno anteriore → dal 3 marzo 2025. Una datio in solutum del 12 maggio 2025 rientra nel periodo.
– Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili (art. 166, comma 2): sei mesi anteriori → dal 3 settembre 2025. Un pagamento eseguito il 10 agosto 2025 resta fuori dal periodo sospetto concorsuale.
Sequenza. Il tribunale pronuncia la sentenza di apertura il 14 aprile 2026; la notifica al debitore avviene il 20 aprile 2026. Il reclamo alla corte d’appello va depositato entro il 20 maggio 2026. La sentenza fissa l’udienza di verifica del passivo al 28 luglio 2026, entro i 120 giorni dal deposito; le domande tempestive vanno depositate entro il 28 giugno 2026.
Esito. In assenza di prova contraria sull’insolvenza, i presupposti dell’art. 121 sussistono. L’unico spazio per evitare l’apertura era, prima dell’udienza, il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione sostenuta da un piano credibile, da esaminare in via prioritaria ai sensi dell’art. 7.
Esempio 2 — Ditta individuale cessata, verifica della soglia di impresa minore
Dati di partenza. Un commerciante al dettaglio cancella la ditta individuale dal registro delle imprese il 9 febbraio 2026. Nei tre esercizi precedenti risultano: attivo massimo 186.400 euro, ricavi massimi 173.250 euro, debiti complessivi 452.900 euro. Un istituto di credito valuta il ricorso per liquidazione giudiziale nel settembre 2026.
Verifica.
– Attivo 186.400 ≤ 300.000 → requisito soddisfatto.
– Ricavi 173.250 ≤ 200.000 → requisito soddisfatto.
– Debiti 452.900 ≤ 500.000 → requisito soddisfatto.
– Possesso congiunto dimostrato con le dichiarazioni e le scritture → impresa minore.
Esito. La liquidazione giudiziale non può essere aperta. Il debitore resta soggetto alle procedure da sovraindebitamento: concordato minore (art. 74 CCII) se intende proporre un accordo ai creditori, oppure liquidazione controllata (art. 268 CCII), che può essere chiesta anche dai creditori, con l’intervento dell’OCC.
Variante. Se i debiti complessivi fossero stati pari a 512.700 euro, il terzo requisito sarebbe venuto meno e l’impresa non sarebbe stata “minore”. In tal caso la liquidazione giudiziale avrebbe potuto essere aperta fino al 9 febbraio 2027, un anno dopo la cancellazione (art. 33 CCII), purché l’insolvenza si fosse manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo. Un ricorso depositato a settembre 2026 sarebbe stato tempestivo.
Casi particolari
La regola generale conosce diverse eccezioni e situazioni di confine.
1. Procedure e ricorsi anteriori al 15 luglio 2022
L’art. 390 CCII stabilisce che i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati prima dell’entrata in vigore del Codice sono decisi secondo la legge fallimentare (R.D. 267/1942), e che le procedure di fallimento pendenti, o aperte in seguito a quei ricorsi, restano regolate dalla vecchia legge. Per questo, ancora oggi, nei tribunali convivono fallimenti e liquidazioni giudiziali. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 1469 del 22 gennaio 2026) ha precisato che anche l’esdebitazione chiesta dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito in precedenza resta disciplinata dalla legge fallimentare, perché è parte della fase conclusiva della procedura.
2. Rinuncia al concordato e apertura della liquidazione
Quando il debitore deposita una domanda di concordato e poi vi rinuncia, oppure la domanda è dichiarata inammissibile, il ricorso dei creditori o del P.M. riprende il suo corso. Il Tribunale di Brescia (sent. n. 198 del 26 maggio 2026) ha aperto la liquidazione giudiziale di una società dopo la rinuncia alla domanda di concordato preventivo, verificando uno per uno competenza, natura commerciale, superamento delle soglie, debiti scaduti oltre 30.000 euro e insolvenza. È la dimostrazione pratica che l’alternativa va preparata prima, non usata come strumento dilatorio.
3. Società cooperative e processi pendenti
Le cooperative che esercitano attività commerciale sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, salvo i casi riservati alla liquidazione coatta amministrativa. Sul piano processuale, la Cassazione (Sez. Lavoro, ord. n. 10926 del 24 aprile 2026) ha chiarito che se una cooperativa parte del giudizio di legittimità viene assoggettata a liquidazione giudiziale, il processo in Cassazione non si interrompe, perché è dominato dall’impulso d’ufficio.
4. Imprese sotto soglia e strumenti dell’OCC
Per l’imprenditore che dimostra di essere impresa minore, l’intero universo della liquidazione giudiziale è precluso. Questo non significa assenza di procedure: si applicano gli strumenti del sovraindebitamento, gestiti con l’Organismo di Composizione della Crisi. Lo Studio Monardo opera su entrambi i fronti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per le imprese sopra soglia ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC per quelle sotto soglia.
5. Il creditore fondiario
Il creditore che ha erogato un mutuo fondiario conserva il privilegio processuale dell’art. 41 del Testo unico bancario (D.Lgs. 385/1993) e può proseguire o iniziare l’esecuzione individuale sul bene ipotecato anche in pendenza della procedura, salvo l’obbligo di rendere conto alla procedura. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024), con principio di diritto enunciato su rinvio pregiudiziale, ha affermato che il privilegio opera sia nella liquidazione giudiziale sia nella liquidazione controllata, trattando le due procedure in modo omogeneo.
6. Composizione negoziata in corso
Durante la composizione negoziata, se l’imprenditore chiede e ottiene le misure protettive (artt. 18 e 19 CCII), dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese e fino alla conclusione delle trattative non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. È uno dei motivi per cui l’accesso tempestivo alla composizione negoziata, con un esperto indipendente, cambia concretamente gli equilibri.
Domande frequenti
“Fallimento” e “liquidazione giudiziale” sono la stessa cosa?
Sono istituti con la stessa funzione, cioè la liquidazione concorsuale del patrimonio dell’imprenditore commerciale insolvente, ma appartengono a due leggi diverse. Il fallimento è regolato dalla legge fallimentare del 1942 e si applica solo ai ricorsi depositati prima del 15 luglio 2022 e alle procedure da essi derivate. La liquidazione giudiziale è regolata dal Codice della crisi e si applica a tutti i ricorsi successivi. Il nuovo nome si accompagna a regole in parte diverse, che saranno oggetto di un confronto specifico.
Si può ancora “fallire” oggi?
Nel linguaggio comune sì, ma giuridicamente un nuovo fallimento non può più essere dichiarato su ricorsi depositati dopo il 14 luglio 2022. Chi oggi riceve un ricorso di un creditore per la propria insolvenza riceve un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Le norme di legge che ancora parlano di “fallimento” vanno lette, per effetto dell’art. 349 CCII, come riferite alla liquidazione giudiziale. Le procedure fallimentari aperte prima della riforma proseguono invece secondo la vecchia legge fino alla chiusura.
Una piccola impresa può finire in liquidazione giudiziale?
Dipende dai numeri, non dall’impressione di “piccolezza”. Se l’impresa dimostra di non aver superato, nei tre esercizi precedenti, nessuna delle tre soglie (300.000 euro di attivo, 200.000 euro di ricavi, 500.000 euro di debiti), è impresa minore e non può essere assoggettata a liquidazione giudiziale. Basta il superamento di una sola soglia, o la mancata prova, per renderla assoggettabile. Le imprese minori in difficoltà possono ricorrere al concordato minore o subire la liquidazione controllata.
Se cancello la società dal registro delle imprese, evito la liquidazione giudiziale?
No. L’art. 33 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Cancellare una società con debiti non pagati non estingue i debiti e può esporre amministratori e liquidatori a responsabilità. La strada corretta, se la società è in crisi, è valutare gli strumenti di regolazione prima della chiusura.
Il pubblico ministero può chiedere la liquidazione di un’impresa anche senza un processo penale?
Sì. Con il Codice, l’art. 38 attribuisce al P.M. l’iniziativa in ogni caso in cui abbia notizia dell’insolvenza. La Cassazione, con la sentenza n. 31638 del 4 dicembre 2025, ha precisato che è sufficiente che la notizia sia stata acquisita nell’esercizio delle funzioni istituzionali, anche fuori da un procedimento penale, mentre resta esclusa quella appresa in via privata. È uno dei tratti che distinguono il nuovo sistema da quello precedente.
Caso limite: ho chiesto il concordato, ma un creditore ha già depositato il ricorso per liquidazione. Cosa decide il tribunale?
Il tribunale tratta i due procedimenti in modo unitario e, ai sensi dell’art. 7, esamina con priorità la domanda di concordato, a condizione che non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che nella proposta siano indicate le ragioni della convenienza per i creditori. Se la domanda supera questo vaglio, la liquidazione resta in attesa; se viene respinta o il debitore vi rinuncia, il tribunale decide sul ricorso per liquidazione.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state selezionate perché toccano i profili definitori e di sistema della liquidazione giudiziale. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il tema. Alcune riguardano la disciplina transitoria e la legge fallimentare: lo si segnala espressamente.
1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31638 del 4 dicembre 2025.
Principio: il P.M. è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale ogni volta che apprenda la notizia dell’insolvenza nell’esercizio delle sue funzioni, anche in assenza di un procedimento penale; è esclusa solo la conoscenza acquisita privatamente.
Rilevanza: misura la distanza dal vecchio regime, in cui l’iniziativa del P.M. era legata a ipotesi tipizzate, e conferma l’impostazione del Codice orientata all’emersione dell’insolvenza.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1469 del 22 gennaio 2026 (legge fallimentare, regime transitorio).
Principio: l’esdebitazione richiesta dopo l’entrata in vigore del CCII da soggetti dichiarati falliti in precedenza resta regolata dalla legge fallimentare, per l’ultrattività prevista dall’art. 390, comma 2, CCII; l’esdebitazione è parte della fase conclusiva della procedura concorsuale.
Rilevanza: chiarisce che la sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale non è retroattiva: le procedure anteriori seguono integralmente le vecchie regole.
3. Cass. pen., Sez. V, sent. n. 33810 del 26 maggio 2023.
Principio: tra la bancarotta fraudolenta dell’art. 216 della legge fallimentare e quella dell’art. 322 CCII vi è piena continuità normativa; le differenze sono solo lessicali e non producono effetti più favorevoli ai sensi dell’art. 2 c.p.
Rilevanza: dimostra che il cambio di nome non ha toccato la sostanza delle responsabilità penali legate all’insolvenza.
4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22914 del 19 agosto 2024.
Principio: il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale dell’art. 41 TUB tanto nella liquidazione giudiziale quanto nella liquidazione controllata, perché le due procedure condividono ormai una disciplina comune; il principio è enunciato ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.
Rilevanza: mostra come il Codice abbia costruito un sistema di procedure liquidatorie coerente, in cui la liquidazione giudiziale e quella controllata si richiamano a vicenda.
5. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. n. 10926 del 24 aprile 2026.
Principio: l’assoggettamento a liquidazione giudiziale di una società cooperativa parte del giudizio di cassazione non interrompe il processo, retto dall’impulso d’ufficio.
Rilevanza: conferma che, sul piano degli effetti processuali, la liquidazione giudiziale si innesta sulle regole elaborate per il fallimento.
6. Trib. Brescia, sent. n. 198 del 26 maggio 2026.
Principio: rinunciata la domanda di concordato preventivo, il tribunale apre la liquidazione giudiziale dopo aver accertato competenza per sede, natura commerciale dell’impresa, superamento delle soglie dell’impresa minore, debiti scaduti oltre 30.000 euro e stato di insolvenza.
Rilevanza: è una applicazione lineare dell’art. 121 e dell’art. 49 CCII, utile per vedere in sequenza tutti i presupposti verificati dal giudice.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 depositata il 9 luglio 2026 (principio enunciato ex art. 363 c.p.c.).
Principio: nel concordato in continuità il tribunale verifica anche la legalità sostanziale della proposta, compreso il calcolo del valore di liquidazione; in caso di continuità indiretta con offerta di un terzo per l’azienda, il valore di liquidazione deve tener conto di quell’offerta e non può essere sostituito da una stima inferiore basata sulla vendita atomistica dei beni.
Rilevanza: il “valore di liquidazione”, cioè quanto i creditori otterrebbero da una liquidazione giudiziale, è il metro con cui si misura ogni alternativa; la pronuncia chiarisce come va calcolato.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026 (richiamata dall’ordinanza n. 22960/2026).
Principio: in tema di concordato in continuità, il controllo di ammissibilità del tribunale si estende alla corretta determinazione del valore di liquidazione, parametro rilevante per l’informazione dei creditori e per l’applicazione delle regole di distribuzione.
Rilevanza: insieme alla precedente, conferma che la liquidazione giudiziale è il termine di paragone obbligato di ogni strumento alternativo.
In sintesi, la giurisprudenza recente si muove lungo due direttrici: da un lato garantisce continuità con i principi elaborati sul fallimento (insolvenza, effetti processuali, reati); dall’altro valorizza gli elementi nuovi del Codice, come l’iniziativa ampia del P.M. e la centralità del valore di liquidazione nel confronto con gli strumenti di regolazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un’impresa in crisi o a un ricorso per liquidazione giudiziale, lo Studio interviene con strumenti precisi.
- Verifichiamo i requisiti dimensionali ricostruendo attivo, ricavi e debiti degli ultimi tre esercizi sui bilanci e sulle scritture, per stabilire se l’impresa può dimostrare di essere “minore” e sottrarsi alla liquidazione giudiziale.
- Analizziamo il ricorso del creditore o del P.M., controllando legittimazione, competenza territoriale, prova dell’insolvenza e superamento della soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti.
- Predisponiamo le memorie difensive per l’udienza dell’art. 41 CCII, con i documenti contabili e le prove necessarie a contestare i presupposti.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e prepariamo l’istanza sulla piattaforma telematica, con la richiesta di misure protettive quando servono a bloccare l’apertura della liquidazione.
- Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il piano per un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, confrontandolo con il valore di liquidazione per verificarne la convenienza per i creditori.
- Impostiamo la transazione fiscale e contributiva, considerando anche le novità del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali.
- Seguiamo le procedure da sovraindebitamento per le imprese minori: concordato minore e, quando inevitabile, liquidazione controllata, in raccordo con l’OCC.
- Redigiamo il reclamo alla corte d’appello contro la sentenza di apertura, nel termine perentorio di trenta giorni.
- Assistiamo i creditori, verificando i presupposti per depositare il ricorso e curando l’insinuazione al passivo nei termini.
- Proseguiamo la difesa fino in Cassazione, con la stessa linea strategica impostata nella fase iniziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura prevista dal D.L. 118/2021 e oggi dagli artt. 12 ss. CCII per facilitare le trattative tra imprenditore e creditori, cioè per costruire l’alternativa alla liquidazione giudiziale prima che il tribunale sia chiamato a decidere. A questa si affiancano le competenze di Gestore della crisi e fiduciario OCC, decisive per le imprese sotto soglia.
La qualifica di cassazionista assicura continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, la stessa linea, senza dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del ricorso e quelli contabili del piano vengono esaminati insieme, perché in materia di crisi d’impresa i numeri e le norme sono inseparabili.
Chiusura
La liquidazione giudiziale è la procedura con cui il tribunale liquida il patrimonio dell’imprenditore commerciale insolvente e sopra soglia per pagare i creditori in concorso. Ha sostituito il fallimento dal 15 luglio 2022 per superare lo stigma legato a quella parola e, soprattutto, per inserirsi in un sistema che privilegia l’emersione anticipata della crisi e gli strumenti di regolazione. I fallimenti già pendenti proseguono con la vecchia legge; per tutto il resto vale il Codice. In termini operativi, il momento decisivo è prima del ricorso o, al più tardi, prima dell’udienza.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a costruire le soluzioni negoziate che evitano la liquidazione, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenze che coprono gli strumenti riservati alle imprese minori. Le alternative alla liquidazione giudiziale sono il terreno su cui lo Studio opera ogni giorno.
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