Si Può Chiedere Il Concordato Semplificato Senza Aver Fatto La Composizione Negoziata?

Questa pagina raccoglie le domande che ci vengono rivolte più spesso da imprenditori, amministratori e commercialisti che, trovandosi con un’azienda ormai da liquidare, scoprono l’esistenza del concordato semplificato e chiedono se possono depositarlo subito. Le risposte sono complete, ma ognuna si regge da sola: si può leggere tutto di fila oppure saltare alla domanda che interessa.

Il quadro normativo, in poche righe. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dall’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nella versione modificata dal correttivo D.Lgs. 136/2024. È nato con il D.L. 118/2021 proprio come “uscita di sicurezza” della composizione negoziata della crisi, e la legge lo ha costruito come uno sbocco riservato a chi ha già percorso quella strada: senza la relazione finale dell’esperto, la porta resta chiusa. Le pronunce della Cassazione tra fine 2025 e inizio 2026 hanno reso il controllo del tribunale su questo punto ancora più severo.

Perché ce ne occupiamo noi, e proprio di questo tema. Il concordato semplificato dipende in tutto da ciò che accade dentro la composizione negoziata, e in particolare da quello che l’esperto scrive nella sua relazione finale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il ruolo di chi conduce le trattative e redige quella relazione: sa che cosa un esperto deve poter verificare per attestare trattative corrette e in buona fede, e quindi quando la strada del concordato semplificato è realistica e quando invece conviene puntare su altri strumenti.

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Le basi

“Posso depositare il concordato semplificato direttamente in tribunale, senza passare dalla composizione negoziata?”

No. Senza una composizione negoziata conclusa, con relazione finale dell’esperto, il concordato semplificato non è proponibile.

Lo dice la norma in modo diretto. L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente all’imprenditore di presentare la proposta di concordato per cessione dei beni solo quando l’esperto, nella relazione finale, dichiara due cose: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. La proposta va poi depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8.

Quindi non è una formalità aggirabile con un’autocertificazione, con una perizia di parte o con la relazione di un attestatore scelto dall’impresa. Il documento che apre la porta è uno solo: la relazione dell’esperto indipendente nominato nell’ambito della composizione negoziata. E il tribunale, quando riceve il ricorso, la acquisisce d’ufficio insieme al parere dell’esperto (art. 25-sexies, comma 3).

C’è un motivo per cui la legge è così rigida, e lo vediamo nella risposta successiva. Qui basta fissare il punto: chi oggi non ha una composizione negoziata alle spalle non può “saltare” direttamente al concordato semplificato. Se il ricorso venisse depositato lo stesso, il tribunale lo dichiarerebbe inammissibile già nel primo vaglio, senza arrivare all’esame del piano.

La buona notizia è che la risposta “no” non chiude la partita. Esistono altre strade, alcune delle quali molto vicine negli effetti, e le esaminiamo una per una nel blocco dedicato alla procedura.

“Ma perché la legge pretende proprio la composizione negoziata?”

Perché il concordato semplificato toglie ai creditori il voto, e la legge compensa questa perdita con una trattativa già fatta sotto il controllo di un terzo.

Nel concordato preventivo ordinario i creditori votano la proposta; nel concordato liquidatorio, poi, la legge pretende soglie minime di soddisfazione e un apporto di risorse esterne (ne parliamo più avanti). Il concordato semplificato, invece, non prevede né voto né soglie: il tribunale omologa se il piano è fattibile, se rispetta l’ordine delle cause di prelazione, se non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e se ciascun creditore riceve comunque un’utilità (art. 25-sexies, comma 5).

È uno strumento molto favorevole al debitore. Proprio per questo il legislatore l’ha ancorato a un passaggio precedente in cui i creditori hanno avuto la possibilità di trattare, di essere informati, di contrattare con l’impresa davanti a un esperto imparziale. La trattativa in composizione negoziata funziona, in sostanza, come la “contropartita” della mancanza di voto.

Le decisioni di merito più recenti insistono su questo legame: il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 29 settembre 2025, ha descritto la trattativa come il cuore della procedura e non come un adempimento formale, ritenendo viziato fin dall’origine il concordato semplificato che segue a una negoziazione priva di confronto reale con i creditori.

Detto altrimenti: la composizione negoziata non è un timbro da collezionare prima di andare in tribunale. È il luogo in cui si costruisce la legittimazione del concordato semplificato.

“Ho aperto la composizione negoziata ma l’ho lasciata morire dopo poche settimane. Basta?”

Quasi certamente no. Non conta la sola apertura della pratica sulla piattaforma telematica: conta che l’esperto possa attestare, nella relazione finale, trattative condotte con correttezza e buona fede e l’impraticabilità delle soluzioni alternative.

Se la composizione si è chiusa perché l’imprenditore non ha fornito i documenti, non si è presentato agli incontri o non ha mai aperto un dialogo serio con i principali creditori, è difficile che l’esperto possa rilasciare quella dichiarazione. E senza quella dichiarazione, come visto sopra, la proposta non è ammissibile.

C’è poi un aspetto che molti sottovalutano. La Corte d’Appello di Venezia, con decreto del 28 marzo 2024, ha chiarito che la buona fede non obbliga a trattare con tutti i creditori indistintamente, ma richiede il coinvolgimento di quelli che subirebbero falcidie o altri effetti negativi dal piano. Il rovescio della medaglia è evidente: se proprio i creditori che il piano colpisce non sono mai stati coinvolti, la trattativa difficilmente supera il vaglio.

“Se la composizione negoziata l’ho finita davvero, entro quando devo muovermi?”

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. È un termine stretto, che non va confuso con i tempi della composizione stessa. Superato quel limite, la porta del concordato semplificato si richiude, e si torna alle alternative che vedremo subito. Sul perché la legge richieda una composizione negoziata fallita, e su chi possa accedervi, rinviamo agli approfondimenti dedicati: qui ci concentriamo su cosa fare quando quella composizione non c’è.


La procedura: cosa fare se la composizione negoziata non c’è

“Allora quali strade mi restano se non ho fatto la composizione negoziata?”

Più di quante si pensi. La scelta dipende da due domande: l’azienda può ancora stare in piedi, oppure va solo liquidata? E i creditori sono disposti a trattare?

Le alternative concrete sono queste:

  1. Aprire adesso la composizione negoziata, se ci sono prospettive serie di risanamento, sapendo che solo a determinate condizioni potrà sfociare nel concordato semplificato.
  2. Concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII): richiede apporto di risorse esterne e una soddisfazione minima dei chirografari, ma non richiede la composizione negoziata.
  3. Concordato preventivo in continuità aziendale, se l’attività ha ancora un valore che vale la pena preservare.
  4. Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII), ordinari, agevolati o a efficacia estesa.
  5. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII).
  6. Domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), per prendere tempo e ottenere protezione mentre si prepara il piano.
  7. Per le imprese minori sotto soglia: concordato minore o liquidazione controllata, che passano attraverso un Organismo di Composizione della Crisi.
  8. Come extrema ratio, la liquidazione giudiziale su domanda dello stesso debitore, che non è una “sconfitta” se gestita per tempo.

Ecco la tabella riassuntiva dei passaggi e dei termini, a cui rimandano le risposte che seguono.

Fase / strumento Atto da compiere Termine chiave Davanti a chi
Composizione negoziata Istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica Durata ordinaria 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabile alle condizioni di legge Segretario generale della Camera di commercio (nomina dell’esperto); tribunale per misure protettive
Concordato semplificato (solo dopo la composizione) Ricorso con proposta di cessione dei beni, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale Tribunale del centro degli interessi principali
Domanda con riserva Ricorso ex art. 44 CCII con documentazione minima Termine fissato dal giudice per il deposito di piano e proposta Tribunale
Concordato preventivo liquidatorio Ricorso con proposta, piano e attestazione Dopo l’ammissione: voto dei creditori Tribunale; commissario giudiziale
Accordi di ristrutturazione Accordi con creditori + attestazione + domanda di omologazione Adesione del 60% (30% negli agevolati) dei crediti Tribunale
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione Ricorso con piano e classi Approvazione all’unanimità delle classi Tribunale
Concordato minore / liquidazione controllata Domanda tramite OCC Secondo la procedura degli artt. 74 ss. e 268 ss. CCII Tribunale, con il gestore OCC

Nessuna di queste strade è “migliore” in astratto. Quella giusta si sceglie mettendo a confronto numeri, tempi, atteggiamento dei creditori principali e rischio di iniziative esecutive o istanze di liquidazione giudiziale già pendenti.

“Posso aprire la composizione negoziata adesso, solo per arrivare al concordato semplificato?”

Si può aprire la composizione negoziata in qualunque momento ricorrano i presupposti; ma se la si usa solo come “corridoio” verso il concordato semplificato, il rischio di inammissibilità è altissimo.

Il presupposto di accesso alla composizione negoziata è indicato dall’art. 12 CCII: una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, con un risanamento che risulti ragionevolmente perseguibile. È qui che si gioca la partita. Secondo quanto riportato da due rassegne indipendenti, la Cassazione con l’ordinanza n. 623 depositata il 12 gennaio 2026 ha affermato che il vaglio preliminare del tribunale sulla proposta di concordato semplificato si estende alla verifica dell’esistenza, sin dall’inizio, dei presupposti per accedere alla composizione negoziata. Se l’impresa, già al momento dell’istanza, non aveva alcuna prospettiva di risanamento, il concordato semplificato che ne segue può essere dichiarato inammissibile.

Tradotto in pratica: una composizione negoziata aperta “per finta”, da un’impresa già irrimediabilmente decotta e con l’unico scopo di ottenere poi un concordato senza voto, rischia di bruciare mesi e di lasciare l’imprenditore in una posizione peggiore.

Questo non significa che la composizione negoziata sia vietata a chi è in difficoltà seria. Significa che va aperta quando esiste qualcosa da negoziare: un’ipotesi di risanamento, anche parziale, una cessione d’azienda in funzionamento, un accordo con le banche, una ristrutturazione dei debiti tributari. Se quel “qualcosa” esiste, la composizione negoziata va affrontata con serietà; se poi le trattative falliscono nonostante l’impegno, il concordato semplificato diventa una possibilità legittima.

Se invece quel “qualcosa” non esiste, è più onesto (e più prudente) guardare subito alle strade che non richiedono la composizione negoziata.

“Se l’unica prospettiva è liquidare, che cosa mi chiede in più il concordato preventivo liquidatorio?”

Due cose che il concordato semplificato non pretende: risorse esterne e una soglia minima per i chirografari. E in più c’è il voto dei creditori.

L’art. 84, comma 4, CCII stabilisce che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e deve assicurare ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza almeno il 20% del loro ammontare complessivo.

Le risorse esterne possono essere distribuite anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20%. Sono considerate esterne anche quelle apportate dai soci, a qualsiasi titolo, purché senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, se il piano ne prevede la destinazione diretta ai creditori concorsuali.

Attenzione a un dettaglio che le pronunce di inizio 2026 hanno messo a fuoco. Secondo le due rassegne citate sopra, la Cassazione n. 620 depositata il 12 gennaio 2026 ha escluso che la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata costituisca “risorsa esterna”, perché non aggiunge nulla all’attivo ma modifica solo il rango del credito. Il principio riguardava un concordato semplificato in cui il requisito era richiamato, ma vale come indicazione anche per chi sta progettando un concordato liquidatorio ordinario: le risorse esterne devono essere denaro o beni nuovi che entrano davvero, non partite contabili.

Nel concordato liquidatorio, inoltre, la proposta deve essere approvata dai creditori. Questo rende indispensabile, prima ancora di depositare, un sondaggio realistico sull’atteggiamento dei creditori più pesanti, a cominciare dal fisco e dagli enti previdenziali.

“E se l’azienda può ancora lavorare?”

Allora il concordato semplificato non è nemmeno la strada più adatta: serve uno strumento di risanamento.

Le opzioni principali sono il concordato preventivo in continuità aziendale, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Gli accordi di ristrutturazione ordinari (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; quelli agevolati (art. 60) abbassano la soglia al 30% se il debitore rinuncia alla moratoria dei creditori estranei e non chiede misure protettive; quelli a efficacia estesa (art. 61) permettono di vincolare anche i dissenzienti di una categoria omogenea, a determinate condizioni. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) consente maggiore libertà nella distribuzione del valore, ma esige l’approvazione unanime delle classi.

Su questi strumenti si innesta una novità del 2026. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi di regioni, comuni, province e città metropolitane (IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni) gli istituti di transazione già previsti per i tributi erariali. Secondo i primi commenti, le norme interessate sono, tra le altre, l’art. 23, comma 2-bis (composizione negoziata), l’art. 63 (accordi di ristrutturazione), l’art. 64-bis (piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) e l’art. 88 (concordato preventivo). L’art. 25-sexies, invece, non risulta tra le norme toccate.

Per un’impresa con debiti significativi verso il Comune, quindi, gli strumenti alternativi al concordato semplificato offrono oggi una leva in più.

“In pratica, che cosa perdo rinunciando al semplificato e scegliendo il concordato liquidatorio?”

Perdi tre vantaggi e ne guadagni uno: la strada è più impegnativa, ma non richiede una composizione negoziata alle spalle.

Mettiamo i due strumenti uno accanto all’altro, limitandoci ai punti che contano per chi deve decidere.

Aspetto Concordato semplificato (art. 25-sexies) Concordato preventivo liquidatorio (art. 84, c. 4)
Presupposto di accesso Composizione negoziata conclusa, con relazione finale dell’esperto Stato di crisi o insolvenza; nessuna composizione richiesta
Termine per la domanda 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale Nessun termine legato a una procedura precedente
Voto dei creditori Non previsto Necessario
Risorse esterne Non richieste come soglia autonoma Almeno +10% dell’attivo disponibile
Soglia minima ai chirografari Non prevista; serve un’utilità per ciascun creditore Almeno 20% a chirografari e privilegiati degradati
Organo che affianca il tribunale Ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. Commissario giudiziale
Criterio di omologa Fattibilità, ordine delle prelazioni, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione, utilità per ciascun creditore Approvazione dei creditori e verifiche del tribunale

Il primo vantaggio che si perde è l’assenza del voto: nel concordato liquidatorio i creditori decidono, e un creditore pubblico con una quota rilevante dei crediti può pesare molto. Il secondo è l’assenza di soglie: il concordato liquidatorio pretende il 20% ai chirografari e il 10% di risorse esterne, mentre il semplificato si accontenta di un’utilità per ciascun creditore e dell’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Il terzo è la rapidità della struttura, che nel semplificato è più snella.

Quello che si guadagna, però, è decisivo per chi legge questa pagina: il concordato liquidatorio è accessibile oggi, senza aver percorso mesi di trattative. E, se i soci o un terzo sono disposti a mettere risorse nuove, la soglia del 20% è spesso meno lontana di quanto appaia, perché le risorse esterne possono essere distribuite in deroga all’ordine delle cause di prelazione.

C’è infine un punto spesso trascurato: il semplificato non è affatto “facile” nemmeno per chi ha la composizione alle spalle. La Cassazione n. 624 del gennaio 2026 ha escluso che basti promettere una chiusura più rapida della crisi per soddisfare il requisito dell’utilità. Chi ripiega sul liquidatorio, dunque, non rinuncia a una strada spianata: sceglie una strada diversa, con regole più esplicite e quindi, per certi versi, più prevedibili.

“Posso prendere tempo con la domanda con riserva, mentre decido?”

Sì, ed è spesso la mossa che evita di prendere decisioni sbagliate sotto pressione.

L’art. 44 CCII consente di depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare in seguito la proposta, il piano e la documentazione. Il tribunale fissa un termine per il deposito degli atti e nomina, di regola, un commissario giudiziale. Con la domanda si possono chiedere le misure protettive, che bloccano per un periodo le azioni esecutive e cautelari dei creditori.

La domanda con riserva è utile quando ci sono pignoramenti in corso, un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata da un creditore o dal pubblico ministero, oppure quando il quadro dei debiti è ancora da ricostruire. Non è una scorciatoia verso il concordato semplificato (che resta precluso senza composizione negoziata), ma consente di scegliere con calma tra concordato liquidatorio, continuità, accordi o piano omologato.

Due avvertenze. La prima: la domanda con riserva comporta obblighi informativi periodici e un controllo costante sulla gestione, quindi va depositata solo se c’è la capacità organizzativa di rispettarli. La seconda: il termine concesso dal giudice passa in fretta, e arrivarci senza un piano credibile significa spesso aprire la strada alla liquidazione giudiziale.


I casi particolari

“La mia è una piccola impresa, sotto le soglie: cambia qualcosa?”

Sì, cambia la mappa degli strumenti. L’impresa minore (art. 2 CCII: attivo, ricavi e debiti entro le soglie di legge, rispettivamente 300.000, 200.000 e 500.000 euro) non è soggetta alla liquidazione giudiziale e non può accedere al concordato preventivo.

Anche l’impresa sotto soglia può però accedere alla composizione negoziata, secondo le regole dell’art. 25-quater CCII, e all’esito, se le trattative non portano a una soluzione, può valutare il concordato semplificato oppure gli strumenti del sovraindebitamento. Se invece la composizione negoziata non c’è stata, le strade sono essenzialmente due: il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), con proposta formulata con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, oppure la liquidazione controllata (artt. 268 ss.).

Anche qui le regole non sono “morbide” come si potrebbe pensare. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, ha chiarito che nel concordato minore la proposta deve rispettare la responsabilità patrimoniale e l’ordine delle cause di prelazione, richiamati dagli artt. 84 e 112 CCII tramite il rinvio dell’art. 74, comma 4; la violazione rende la proposta inammissibile e può essere rilevata d’ufficio prima dell’omologazione.

Per le imprese minori, dunque, la mancanza della composizione negoziata non lascia scoperti: apre un percorso diverso, che passa dall’OCC e ha regole proprie.

“Ho fatto la composizione negoziata due anni fa, per un’altra crisi. Posso usarla adesso?”

No. Il collegamento tra composizione negoziata e concordato semplificato è sia sostanziale sia temporale: la proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, e quella relazione deve riferirsi alla crisi che il concordato intende regolare. Una composizione chiusa da tempo, magari con esito positivo o con un accordo poi non rispettato, non può essere “riattivata” per giustificare un concordato semplificato oggi.

Anche il caso opposto merita attenzione: se una composizione si è chiusa con un accordo (per esempio un contratto con uno o più creditori ai sensi dell’art. 23) e oggi l’impresa è di nuovo in difficoltà, occorre ripartire da capo, valutando se una nuova composizione negoziata abbia senso o se sia preferibile un altro strumento.

È proprio in questi passaggi che l’esperienza maturata sul fronte delle trattative fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta con lo staff dello studio se una nuova composizione negoziata abbia basi reali o se convenga indirizzarsi subito verso uno strumento che non la richiede.

Un’ultima precisazione: la relazione finale non è un documento che l’imprenditore “ottiene” a richiesta. È l’esperto, che risponde della propria valutazione, a decidere che cosa scrivere; e il tribunale, come vedremo, ha il potere di verificarne la congruità.

“Il Comune e l’Agenzia delle Entrate sono i miei creditori principali. Con quale strumento li tratto se non ho fatto la composizione negoziata?”

Dipende dallo strumento, ma in linea generale la transazione fiscale resta disponibile negli accordi di ristrutturazione, nel piano soggetto a omologazione e nel concordato preventivo, che non richiedono la composizione negoziata.

Per i tributi erariali, la disciplina della transazione è quella degli artt. 63 e 88 CCII. Per i tributi locali, come visto sopra, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha esteso questi meccanismi, prevedendo che per l’ente decida il soggetto competente secondo l’ordinamento della regione o dell’ente locale. In caso di più enti coinvolti, ciascuno valuta autonomamente. Secondo i primi commenti, il decreto non prevede un regime transitorio e si applica anche alle procedure in corso non ancora concluse o omologate: un elemento da verificare caso per caso.

Il punto pratico è questo: chi pensava al concordato semplificato soprattutto per “chiudere” con il fisco senza passare dal voto deve sapere che, senza composizione negoziata, quella strada è sbarrata; ma gli strumenti alternativi consentono comunque di proporre una falcidia dei debiti tributari, con regole e soglie proprie.

“Se il tribunale dichiara inammissibile il mio concordato semplificato, posso arrivare fino in Cassazione?”

Su questo punto la giurisprudenza di inizio 2026 è restrittiva. Contro il decreto del tribunale che decide sull’omologazione è previsto il reclamo alla corte d’appello (art. 25-sexies, comma 6) e poi il ricorso per cassazione (comma 7). Ma quando la proposta viene dichiarata inammissibile già in limine, le pronunce depositate nel gennaio 2026 hanno affermato che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è impugnabile in Cassazione, né in base alle norme del Codice della crisi né ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché non ha carattere decisorio definitivo.

Le fonti che abbiamo consultato attribuiscono questo principio a pronunce diverse dello stesso gruppo (la n. 620 o la n. 623 del 2026), quindi riportiamo il principio senza legarlo con certezza a un numero.

La conseguenza è concreta: depositare un concordato semplificato senza i presupposti, nella speranza di “aggiustare” in sede di impugnazione, è una scommessa persa in partenza. Se manca la composizione negoziata, o se la relazione finale non contiene le dichiarazioni richieste, la decisione di inammissibilità tende a diventare il punto finale.


Le paure finali

“Se scopro che il concordato semplificato mi è precluso, rischio di finire subito in liquidazione giudiziale?”

Non automaticamente. Ma il rischio cresce con il tempo che si perde.

La liquidazione giudiziale si apre su domanda del debitore, di uno o più creditori o del pubblico ministero, quando c’è lo stato di insolvenza. Il fatto che il concordato semplificato non sia praticabile non provoca da solo l’apertura della liquidazione. Il pericolo nasce piuttosto da ciò che succede nel frattempo: pignoramenti che si moltiplicano, creditori che depositano istanze, debiti tributari che crescono.

C’è anche un’altra prospettiva, che spesso spaventa ma andrebbe valutata a mente fredda. Quando non esistono né risorse esterne né prospettive di risanamento, la domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso imprenditore (art. 37 CCII) può essere la soluzione più ordinata: consente di fermare l’accumulo dei debiti, di affidare la gestione a un curatore e di sottrarsi alla pressione delle singole azioni esecutive. Non è una scelta da fare per stanchezza, ma un’opzione da confrontare con le altre sulla base dei numeri, anche in vista dell’esdebitazione che il Codice prevede, a determinate condizioni, al termine della procedura.

La rassicurazione fondata è che gli strumenti alternativi esistono e, se attivati per tempo, possono anche bloccare le iniziative dei creditori (si pensi alle misure protettive richiedibili con la domanda di accesso). Il limite reale è che quegli strumenti richiedono numeri sostenibili, un piano credibile e, per alcuni, il consenso dei creditori: non sono una garanzia di risultato.

“Ho perso l’occasione per sempre?”

No. Il fatto di non aver attivato la composizione negoziata non toglie all’imprenditore nessuno degli altri strumenti previsti dal Codice. E se oggi ci sono ancora prospettive concrete di risanamento, la composizione negoziata stessa resta una strada possibile.

Quello che si è perso è la possibilità di arrivare al concordato semplificato subito. È una differenza importante, perché quello strumento evita il voto dei creditori e le soglie del concordato liquidatorio; ma non è l’unico modo per chiudere una crisi in modo ordinato.

“Quanto tempo ho davvero?”

Meno di quanto si crede, soprattutto se ci sono già azioni esecutive. Una composizione negoziata seria richiede mesi: la durata ordinaria è di centottanta giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto. Un concordato preventivo con riserva richiede comunque di arrivare entro il termine fissato dal giudice con piano e attestazione. E ogni settimana di attesa può significare una nuova iscrizione di ipoteca o un nuovo pignoramento.

La regola pratica è una: decidere la strada prima che siano i creditori a deciderla. Una valutazione tempestiva dei numeri permette di capire in pochi giorni se ha senso aprire una composizione negoziata, se è meglio puntare subito su uno strumento alternativo o se occorre una domanda con riserva per mettere in sicurezza il patrimonio.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con numeri inventati per illustrare il meccanismo: non sono casi reali.

Simulazione 1 — Liquidare senza composizione negoziata: i conti del concordato liquidatorio.

Ipotesi: una S.r.l. commerciale ha debiti per 1.384.600 €, di cui 424.400 € privilegiati (dipendenti, erario, enti previdenziali) e 960.200 € chirografari. L’attivo realizzabile stimato è di 412.300 €; le spese della procedura stimate ammontano a 38.700 €. Non è mai stata aperta una composizione negoziata: il concordato semplificato, dunque, non è proponibile.

  • Attivo netto disponibile: 412.300 − 38.700 = 373.600 €.
  • Privilegiati: 424.400 €. L’attivo non basta a pagarli tutti: restano incapienti 424.400 − 373.600 = 50.800 €, che degradano al chirografo.
  • Base chirografaria su cui calcolare il 20%: 960.200 + 50.800 = 1.011.000 € → soglia minima 202.200 €.
  • Soglia del 10% di incremento dell’attivo: 10% di 412.300 = 41.230 €.

Con l’attivo interno i chirografari riceverebbero zero. Per proporre un concordato liquidatorio servono risorse esterne almeno pari a 202.200 € (che assorbono anche la soglia del 10%), apportate per esempio dai soci senza obbligo di restituzione e destinate direttamente ai creditori. Una semplice rinuncia dei soci al rango dei propri crediti non basterebbe, per quanto si è visto sopra.

Esito: se i soci possono apportare circa 202.200 €, il concordato liquidatorio è percorribile e andrà poi sottoposto al voto. Se non possono, le alternative realistiche sono la liquidazione giudiziale su domanda propria o, se esistono margini, un accordo con i creditori principali.

Simulazione 2 — Aprire oggi una composizione negoziata “vera”: il calendario.

Ipotesi: una S.r.l. manifatturiera con debiti per 2.147.380 € ha un ramo produttivo ancora redditizio, per il quale un concorrente ha manifestato interesse. Non ha mai attivato la composizione negoziata.

  • 2 marzo 2026: istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica, con la documentazione richiesta.
  • 6 marzo 2026: l’esperto accetta l’incarico. Decorrono i 180 giorni di durata ordinaria, che scadono il 2 settembre 2026.
  • Durante le trattative: confronto con le banche, con l’erario e con il Comune (anche per IMU e TARI, dopo il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali); tentativo di cessione del ramo.
  • Ipotesi negativa: nonostante trattative effettive, il potenziale acquirente si ritira e le banche non aderiscono a un accordo. L’esperto redige la relazione finale, comunicata il 9 settembre 2026, dichiarando trattative corrette e in buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.
  • Termine per depositare il concordato semplificato: 60 giorni dal 9 settembre → 8 novembre 2026.

Esito: in questo scenario il concordato semplificato diventa legittimo, perché la composizione negoziata è stata reale, il presupposto di accesso (un risanamento ragionevolmente perseguibile tramite la cessione del ramo) esisteva sin dall’inizio e la relazione finale contiene le dichiarazioni richieste. Se invece, già il 2 marzo, l’impresa non avesse avuto alcuna prospettiva, l’intera sequenza sarebbe esposta al vaglio del tribunale sui presupposti di accesso.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Quando avrei potuto aprire la composizione negoziata, la mia impresa era ancora risanabile?”

È la domanda decisiva, e quasi nessuno la pone. Chi scopre il concordato semplificato tende a chiedersi solo “posso farlo adesso?”. Ma il vero problema, dopo le pronunce di fine 2025 e inizio 2026, è un altro: il tribunale non si limita a controllare che la composizione negoziata ci sia stata e che la relazione finale contenga le formule giuste. Controlla anche se, all’inizio, esistevano le condizioni per accedervi.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641 pubblicata il 4 dicembre 2025, ha affermato che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non è un controllo formale ma uno scrutinio di legalità sostanziale delle condizioni previste dagli artt. 25-sexies e 39 CCII. L’ordinanza n. 623 del 2026, come visto, estende questo vaglio ai presupposti originari di accesso alla composizione negoziata.

Le conseguenze pratiche sono tre:

  • Chi oggi ha un’impresa ormai irrimediabilmente compromessa non ottiene nulla aprendo una composizione negoziata “di facciata”: rischia di arrivare al concordato semplificato e di vederselo dichiarare inammissibile.
  • Chi ha ancora una prospettiva concreta (una cessione d’azienda, un partner industriale, un accordo con le banche) deve aprire la composizione adesso, non tra sei mesi, perché ogni mese che passa erode proprio quella prospettiva.
  • Chi non ha più prospettive di risanamento deve guardare subito agli strumenti che non richiedono la composizione negoziata, senza perdere tempo in un percorso che non potrà sostenere.

La vera domanda, dunque, non è “posso fare il concordato semplificato?”, ma “che cosa posso ancora negoziare?”. La risposta a questa seconda domanda indica quale strada percorrere.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco i provvedimenti che abbiamo verificato per questo approfondimento, con il principio espresso in parole nostre e il motivo per cui contano per chi non ha fatto la composizione negoziata.

Provvedimento Principio in sintesi Perché conta qui
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623/2026, depositata il 12 gennaio 2026 Il vaglio iniziale del tribunale si estende ai presupposti originari di accesso alla composizione negoziata Una composizione aperta senza prospettive non legittima il concordato semplificato
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641/2025, pubblicata il 4 dicembre 2025 L’ammissibilità della proposta richiede uno scrutinio di legalità sostanziale, non solo formale Il tribunale verifica davvero relazione finale e documenti
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353/2026, 21 gennaio 2026 Il controllo di ammissibilità va oltre la regolarità formale e riguarda anche la documentazione Conferma l’orientamento severo
Cass. civ. n. 624/2026, gennaio 2026 L’utilità per i creditori può non essere monetaria, ma non coincide con la sola rapidità Anche con la composizione fatta, il semplificato non è automatico
Cass. civ. n. 620/2026, depositata il 12 gennaio 2026 Rinuncia dei soci alla prededuzione non è risorsa esterna (secondo due rassegne) Rileva per chi ripiega sul concordato liquidatorio
Pronunce di gennaio 2026 (n. 620 o n. 623) Non è ricorribile in Cassazione il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità L’errore iniziale difficilmente si rimedia
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881/2026, 16 gennaio 2026 Ausiliario e liquidatore non sono litisconsorti necessari nel reclamo sull’omologa Chiarisce la struttura del giudizio
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730/2023, 12 aprile 2023 Competenza territoriale: irrilevante il trasferimento di sede nell’anno anteriore Lo strumento nato col D.L. 118/2021 segue regole concorsuali consolidate
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025, 28 ottobre 2025 Nel concordato minore vanno rispettati ordine delle prelazioni e responsabilità patrimoniale Riguarda l’alternativa per le imprese sotto soglia
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474/2024, 8 agosto 2024 (legge fallimentare) Il surplus della continuità rientra nella garanzia generica e rispetta le prelazioni Orienta chi valuta la continuità come alternativa
Trib. Milano, 29 settembre 2025 La trattativa è il cuore della composizione negoziata, non un adempimento Una negoziazione fittizia vizia il concordato successivo
App. Venezia, decreto 28 marzo 2024 La buona fede richiede di coinvolgere i creditori incisi dal piano, non tutti Indica chi deve sedere al tavolo

Qualche parola in più sui provvedimenti più importanti.

Cass. ord. n. 623/2026 (depositata il 12 gennaio 2026). Secondo due rassegne indipendenti, la Corte ha esaminato un caso in cui la proposta era stata dichiarata inammissibile per mancanza di una relazione finale idonea a dimostrare trattative corrette e in buona fede, e ha affermato che il controllo in limine del tribunale abbraccia anche la sussistenza iniziale dei presupposti per la composizione negoziata. Per chi non ha fatto la composizione negoziata, il messaggio è doppio: non solo serve una composizione, ma serve una composizione che avesse senso fin dall’inizio.

Cass. ord. n. 31641/2025 (pubblicata il 4 dicembre 2025). La Corte ha chiarito che il giudizio di ammissibilità non si ferma alla verifica che i documenti ci siano, ma entra nella loro sostanza, anche sotto il profilo della fattibilità e della non manifesta implausibilità della proposta. È la base dell’orientamento che rende il concordato semplificato tutt’altro che un “automatismo”.

Cass. ord. n. 1353/2026 (21 gennaio 2026). Conferma, a poche settimane di distanza, che l’ammissibilità comprende la verifica delle condizioni previste anche in rapporto alla documentazione richiesta. Lo citiamo come conferma della tenuta dell’orientamento.

Cass. n. 624/2026. Le fonti consultate concordano sul principio (l’utilità per ciascun creditore deve essere concreta, anche se non monetizzabile, e non può consistere nella sola definizione rapida della crisi), ma divergono sulla data e sulla forma del provvedimento: alcune indicano il deposito al 12 gennaio 2026, altre un’ordinanza del 16 gennaio 2026. Riportiamo quindi solo mese e anno. Rileva qui perché mostra che, anche con la composizione alle spalle, il concordato semplificato non può lasciare i chirografari a mani vuote senza alcun vantaggio.

Cass. n. 620/2026 (depositata il 12 gennaio 2026). Due rassegne la collegano al principio sulle risorse esterne (rinuncia alla prededuzione dei soci esclusa); una banca dati di massime la collega invece al principio sulla non ricorribilità in Cassazione del decreto d’appello di conferma dell’inammissibilità. Abbiamo riportato entrambi i principi, indicando la divergenza, perché entrambi sono rilevanti per chi valuta le alternative.

Trib. Milano, 29 settembre 2025, e App. Venezia, 28 marzo 2024. Sono provvedimenti di merito, di cui non abbiamo riscontrato il numero, ma i cui principi sono chiari: la trattativa deve essere vera e deve coinvolgere chi il piano colpisce. Per chi pensa di aprire ora una composizione “di passaggio”, sono un avvertimento preciso.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un imprenditore arriva da noi convinto di poter depositare subito un concordato semplificato, e scopre che senza composizione negoziata non è possibile, il nostro lavoro comincia proprio da lì: capire quale strada è davvero percorribile. Ecco che cosa facciamo, in concreto.

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa, distinguendo crediti privilegiati, chirografari, tributari erariali e locali, previdenziali e bancari, e verificando estratti di ruolo, cassetto fiscale e centrale rischi.
  2. Valutiamo se esistono, oggi, i presupposti di accesso alla composizione negoziata secondo l’art. 12 CCII, con la stessa lente con cui li valuterebbe un esperto indipendente e, poi, il tribunale.
  3. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la documentazione quando la valutazione è positiva, impostando sin dal primo giorno trattative documentate con i creditori effettivamente incisi dal piano.
  4. Calcoliamo le soglie del concordato preventivo liquidatorio (10% di risorse esterne, 20% ai chirografari) e verifichiamo con i soci la reale disponibilità di risorse esterne utilizzabili.
  5. Confrontiamo per numeri e tempi gli strumenti alternativi: accordi di ristrutturazione ordinari, agevolati o a efficacia estesa, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità.
  6. Impostiamo la domanda con riserva ex art. 44 CCII quando serve mettere in sicurezza il patrimonio dalle azioni esecutive, valutando la richiesta di misure protettive.
  7. Costruiamo la proposta di transazione fiscale, anche sui tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, individuando l’ente e l’organo competente a decidere.
  8. Per le imprese sotto soglia, istruiamo il percorso di concordato minore o liquidazione controllata in raccordo con l’Organismo di Composizione della Crisi.
  9. Seguiamo il contenzioso che ne deriva: reclami, opposizioni all’omologazione, difesa contro istanze di liquidazione giudiziale, fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore: è il ruolo della figura che conduce la composizione negoziata e firma la relazione finale da cui dipende l’accesso al concordato semplificato. Conoscerlo dall’interno consente di dire con chiarezza all’imprenditore se una composizione negoziata ha basi reali o se, al contrario, conviene puntare subito su un altro strumento. Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di seguire anche l’alternativa del concordato minore e della liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta il percorso è lo stesso professionista che, se necessario, lo difende in ogni grado. E il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti sui numeri, sulle soglie e sulla sostenibilità del piano; gli avvocati sui presupposti, sugli atti e sul rapporto con il tribunale e con i creditori.


In sintesi

Dalle risposte emergono tre messaggi chiave.

Il primo: senza composizione negoziata non c’è concordato semplificato. Serve la relazione finale dell’esperto con le dichiarazioni previste dall’art. 25-sexies, e la proposta va depositata entro sessanta giorni dalla sua comunicazione.

Il secondo: aprire ora una composizione negoziata solo per “guadagnare” il concordato semplificato è rischioso, perché i giudici verificano se, sin dall’inizio, c’era davvero qualcosa da risanare e da negoziare.

Il terzo: chi non ha fatto la composizione negoziata ha comunque strade concrete: concordato liquidatorio, continuità, accordi di ristrutturazione, piano omologato, domanda con riserva e, per le imprese minori, concordato minore o liquidazione controllata.

Ci occupiamo specificamente di questo bivio perché l’accesso al concordato semplificato passa interamente dalla composizione negoziata, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Monardo permette di leggere la situazione con gli stessi criteri con cui la leggerebbero l’esperto e il tribunale. Con lo staff di avvocati e commercialisti, analizzeremo i numeri della tua impresa e costruiremo la strategia più adatta tra quelle che la legge mette a disposizione.

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