Si Possono Esercitare Azioni Revocatorie Nell’amministrazione Straordinaria?

Hai ricevuto un atto di citazione del commissario straordinario che ti chiede di restituire pagamenti incassati mesi o anni prima. Oppure sei un fornitore, una banca, una società del gruppo, un socio, e vuoi capire se quei pagamenti sono davvero a rischio. O ancora: sei dalla parte dell’impresa, stai valutando un percorso di risanamento e ti chiedi quali atti compiuti oggi potranno essere rimessi in discussione domani se la crisi dovesse sfociare in una procedura per grandi imprese. In tutti questi casi la domanda è la stessa: le azioni revocatorie nell’amministrazione straordinaria si possono esercitare, ma non sempre, non in ogni fase e non con le stesse regole del fallimento.

Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire. Lo abbiamo costruito come una sequenza di mosse, ciascuna con un obiettivo, una finestra temporale, una base giuridica, un piano B e un controllo finale. Se segui le mosse nell’ordine, alla fine saprai se l’azione revocatoria che ti riguarda è proponibile, entro quali termini, su quali atti e con quali difese.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la revocatoria nell’amministrazione straordinaria è un punto d’incrocio tra la gestione della crisi d’impresa e la tutela del patrimonio dei creditori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il momento in cui gli atti dell’impresa vengono compiuti durante le trattative di risanamento, ed è proprio su quegli atti che, a crisi conclamata, il commissario straordinario punta l’azione revocatoria. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: una formazione che ha al centro la ricostruzione degli atti dispositivi del debitore, la par condicio e la verifica di ciò che può essere recuperato alla massa. Sono le stesse competenze che servono per leggere un’azione revocatoria del commissario, da qualunque lato del tavolo ti trovi.

Il testo è aggiornato a ottobre 2026. Le leggi speciali sull’amministrazione straordinaria (D.Lgs. 270/1999, cosiddetta “Prodi-bis”, e D.L. 347/2003, cosiddetta “legge Marzano”) continuano a rinviare alla legge fallimentare per la disciplina delle revocatorie: ti spiegheremo perché questo dettaglio pesa su ogni mossa.

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Prima di muoverti: capisci da quale punto parte il tuo piano

Il primo passo è fotografare la tua posizione. Le azioni revocatorie nell’amministrazione straordinaria non sono un blocco unico: cambiano a seconda della legge che regola la procedura, del tipo di programma autorizzato, del rapporto che hai con l’impresa insolvente e della fase in cui si trova la procedura. Rispondi con onestà a queste quattro domande. Ogni risposta ti indica la mossa da cui partire.

Domanda 1: la procedura è una “Prodi-bis” o una “Marzano”?

L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è regolata dal D.Lgs. 270/1999. Per le imprese di dimensioni maggiori esiste un canale di accesso diverso, disciplinato dal D.L. 347/2003, convertito dalla L. 39/2004 e modificato più volte. Secondo il dossier parlamentare del 23 gennaio 2024 sul D.L. 4/2024, i requisiti di accesso sono, in sintesi: per la Prodi-bis almeno 200 dipendenti e debiti non inferiori ai due terzi sia dell’attivo sia dei ricavi; per la Marzano almeno 500 dipendenti e debiti non inferiori a 300 milioni di euro. Verifica sempre sul provvedimento di apertura quale delle due discipline è stata applicata: la risposta cambia radicalmente le regole sulle revocatorie.

Se non sai quale disciplina si applica, non passare oltre: parti dalla mossa 1.

Domanda 2: quale programma è stato autorizzato, e quando?

Nell’amministrazione straordinaria il commissario straordinario presenta un programma che può seguire due indirizzi: la cessione dei complessi aziendali (il dossier parlamentare citato indica una durata di un anno, prorogabile) oppure la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa (due anni, prorogabili). Il programma deve essere autorizzato dall’autorità amministrativa di vigilanza, oggi il Ministero delle imprese e del made in Italy. La data del provvedimento di autorizzazione è la data più importante di tutto il tuo piano: da essa dipende se l’azione è proponibile e da quando decorre il termine per proporla.

Se il programma non è ancora stato autorizzato, la tua posizione è diversa da quella di chi ha già un programma approvato da anni. Parti dalla mossa 2.

Domanda 3: qual è il tuo ruolo?

Le revocatorie colpiscono soggetti molto diversi:
– il fornitore che ha incassato pagamenti nei mesi precedenti la crisi;
– la banca che ha ricevuto rientri sul conto corrente o ha acquisito garanzie;
– la società del gruppo che ha ricevuto pagamenti, finanziamenti o garanzie infragruppo;
– l’acquirente di beni o rami d’azienda dall’impresa poi insolvente;
– il creditore che ha ottenuto un’ipoteca o un pegno a garanzia di debiti già esistenti.

Se sei una società del gruppo, i periodi da controllare sono più lunghi: parti dalla mossa 6. Se sei un terzo convenuto, leggi tutto il piano ma concentrati sulla mossa 7.

Domanda 4: hai già ricevuto un atto, o stai prevenendo?

Chi ha già ricevuto la citazione ha termini processuali che corrono: deve costituirsi in giudizio e sollevare tempestivamente le proprie eccezioni. Chi invece sta valutando atti da compiere o già compiuti, in una fase in cui l’impresa è ancora in bonis o in composizione negoziata, ha più spazio per costruire una posizione solida: parti dalla mossa 5.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa Perché
Non sai se la procedura è Prodi-bis o Marzano Mossa 1 Le regole sulla proponibilità sono diverse
La procedura è aperta ma il programma non è ancora autorizzato Mossa 2 Manca la condizione di proponibilità
È stato autorizzato un programma di ristrutturazione in una Marzano Mossa 3 Serve il vantaggio per i creditori
Hai ricevuto la citazione e vuoi controllare le date Mossa 4 Il periodo sospetto si calcola a ritroso
Hai compiuto atti durante trattative di risanamento o prima di una conversione Mossa 5 Consecuzione e protezioni degli atti di risanamento
Sei una società del gruppo dell’impresa insolvente Mossa 6 Periodi sospetti più lunghi
Sei il convenuto e vuoi impostare la difesa Mossa 7 Eccezioni preliminari e di merito
È in corso un concordato o una transazione Mossa 8 Le revocatorie possono passare all’assuntore

Non passare oltre finché non hai collocato la tua posizione in almeno una riga della tabella. Se ti riconosci in più righe (capita spesso: la società del gruppo che ha ricevuto pagamenti in una Marzano con programma di ristrutturazione), segui l’ordine numerico delle mosse.

Mossa 1 — Identifica la legge che regola la procedura e leggi la norma vigente

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza se alla procedura che ti riguarda si applica l’art. 49 del D.Lgs. 270/1999 da solo, oppure anche l’art. 6 del D.L. 347/2003, perché da questo dipende se l’azione revocatoria è proponibile con il programma di ristrutturazione.

Quando va fatta

Subito. È la prima verifica, da compiere prima di qualunque valutazione di merito e prima di discutere di importi o di trattative con il commissario. Se hai già ricevuto la citazione, va fatta nei primissimi giorni, perché le eccezioni sulla proponibilità devono entrare nella comparsa di costituzione.

Come si esegue

  1. Recupera la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza del tribunale competente. Nella Prodi-bis la procedura nasce con questa sentenza, seguita da una fase di osservazione affidata a un commissario giudiziale e poi dal decreto che apre l’amministrazione straordinaria. Nella Marzano la sequenza è diversa: l’impresa è ammessa con decreto ministeriale e la dichiarazione di insolvenza da parte del tribunale segue l’ammissione. La Corte costituzionale ha valorizzato proprio questa differenza nell’ordinanza n. 118 del 2007, di cui parliamo alla mossa 4.
  2. Recupera il decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario e verifica chi è legittimato ad agire. Nell’amministrazione straordinaria l’azione revocatoria spetta al commissario straordinario, non ai singoli creditori.
  3. Individua la data e il contenuto del provvedimento di autorizzazione del programma. Il programma è pubblico nei suoi elementi essenziali, e il commissario lo richiama sempre nell’atto di citazione. Se non lo fa, è già un segnale da annotare.
  4. Leggi il testo vigente delle norme, non una versione trovata in un vecchio commento. Il D.Lgs. 270/1999 e il D.L. 347/2003 sono stati modificati molte volte: con il D.L. 134/2008, che ha reso possibile anche nella Marzano un programma di ristrutturazione comprendente la cessione di complessi aziendali, e con gli interventi successivi fino al D.L. 4/2024, che ha toccato i requisiti di accesso e la legittimazione a chiedere l’ammissione. Usa una banca dati ufficiale e controlla la data di aggiornamento.

La base giuridica

Il cuore della disciplina è l’art. 49 del D.Lgs. 270/1999, che legittima il commissario straordinario a proporre le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare, ma, come ricorda la Cassazione nell’ordinanza n. 35272 del 18 dicembre 2023, “soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali”.

Per le imprese ammesse con il D.L. 347/2003 interviene l’art. 6: il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del D.Lgs. 270/1999 anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori. I passaggi testuali sono riportati, tra l’altro, nella sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2006 e nella sentenza del Tribunale di Roma n. 1076 del 22 gennaio 2024.

Il Tribunale di Roma, nella stessa sentenza, ha osservato che dopo le modifiche del 2008 l’amministrazione straordinaria della “grandissima impresa” si distingue da quella ordinaria della Prodi-bis essenzialmente per i requisiti dimensionali di accesso. La regola sulle revocatorie, però, è proprio uno dei punti in cui la differenza resta concreta.

Un punto che non devi trascurare: il rinvio alla legge fallimentare

Le leggi speciali sull’amministrazione straordinaria non sono state assorbite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il Codice disciplina la liquidazione coatta amministrativa (artt. 293 e seguenti), ma l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese resta affidata alle leggi speciali, che rinviano agli articoli della legge fallimentare sulle revocatorie (artt. 64-71 l.fall.). Le pronunce che citiamo, infatti, applicano l’art. 67 e l’art. 69-bis l.fall. anche a procedure in corso negli anni recenti. Quando leggi un atto del commissario, controlla quale norma sulla revocatoria viene invocata: la legge fallimentare richiamata dalla legge speciale, oppure gli articoli del Codice della crisi. Il coordinamento tra il rinvio e le nuove esenzioni del Codice è uno dei profili su cui conviene far verificare la posizione da un legale (lo vediamo alla mossa 5).

Prodi-bis e Marzano a confronto sulle revocatorie

Prima di proseguire, fissa le differenze in una tabella. Ti servirà in ogni mossa successiva.

Profilo Prodi-bis (D.Lgs. 270/1999) Marzano (D.L. 347/2003)
Avvio della procedura Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, fase di osservazione, poi decreto di apertura Ammissione con decreto ministeriale, seguita dalla dichiarazione di insolvenza del tribunale
Requisiti dimensionali (dossier parlamentare 23/1/2024) Almeno 200 dipendenti; debiti non inferiori ai due terzi di attivo e ricavi Almeno 500 dipendenti; debiti non inferiori a 300 milioni di euro
Revocatoria con programma di cessione Sì (art. 49) Sì (art. 6, che richiama l’art. 49)
Revocatoria con programma di ristrutturazione No Sì, purché si traduca in un vantaggio per i creditori
Revocatorie infragruppo Art. 91 Art. 91, richiamato dall’art. 6
Riferimento per il periodo sospetto Dichiarazione dello stato di insolvenza Decreto di ammissione (Corte cost. ord. n. 118/2007)
Decorrenza del termine per agire Autorizzazione del programma di cessione Autorizzazione del programma (anche di ristrutturazione)

La riga che conta di più è la quarta: è lì che le due procedure divergono davvero. Un fornitore che subisce una revocatoria in una Prodi-bis con programma di ristrutturazione ha un argomento che, nella Marzano, non avrebbe nella stessa forma: lì dovrà spostare la difesa sul vantaggio per i creditori.

Tieni presente anche l’evoluzione normativa recente. Il D.L. 4/2024, secondo il dossier parlamentare, ha consentito anche al socio titolare di almeno il 30% del capitale di chiedere l’ammissione alla procedura. Non incide direttamente sulle regole delle revocatorie, ma può incidere sulla data di apertura, e quindi sul calcolo del periodo sospetto: se la procedura è stata avviata su iniziativa del socio, ricostruisci con attenzione la sequenza dei provvedimenti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il commissario non indichi nell’atto quale disciplina applica, o mescoli richiami all’una e all’altra legge. Non risolverlo per interpretazione benevola: chiedi l’esibizione dei provvedimenti (decreto di ammissione o di apertura, autorizzazione del programma) e, se sei già in giudizio, solleva l’eccezione di difetto della condizione di proponibilità chiedendo al commissario di dimostrarne la sussistenza. È lui che agisce, ed è lui che deve provare i presupposti della propria legittimazione.

Altro imprevisto: la procedura è stata aperta molti anni fa, e le norme sono cambiate nel frattempo. In questo caso devi ricostruire il testo applicabile alla procedura, non solo quello attuale. Qui serve il legale: le disposizioni transitorie delle varie modifiche non sono intuitive.

Check di completamento

Prima della mossa successiva assicurati di avere:
– copia o estremi del provvedimento che ha aperto la procedura e indicazione della legge applicata (Prodi-bis o Marzano);
– estremi del provvedimento di autorizzazione del programma e indicazione del suo indirizzo (cessione o ristrutturazione);
– il testo vigente dell’art. 49 del D.Lgs. 270/1999 e, se è una Marzano, dell’art. 6 del D.L. 347/2003.

Mossa 2 — Verifica la condizione di proponibilità: il programma autorizzato

Obiettivo della mossa: accertare se, nel momento in cui l’azione è stata proposta, esisteva l’autorizzazione all’esecuzione di un programma che consente la revocatoria, perché senza quella autorizzazione l’azione non può essere esercitata.

Quando va fatta

Subito dopo la mossa 1. Se sei convenuto, la verifica va riferita alla data di notifica dell’atto di citazione e, per prudenza, anche alla data della decisione, perché la giurisprudenza costituzionale ha valorizzato il momento in cui la finalità della procedura viene accertata (lo vedrai alla mossa 3).

Come si esegue

  1. Confronta la data dell’atto con la data dell’autorizzazione. Se la citazione è stata notificata prima dell’autorizzazione del programma di cessione (o, nella Marzano, del programma di ristrutturazione), hai in mano un’eccezione preliminare.
  2. Verifica l’indirizzo del programma. Nella Prodi-bis la legittimazione nasce solo con il programma di cessione dei complessi aziendali. Se il programma autorizzato è di ristrutturazione, l’art. 49 non consente la revocatoria.
  3. Controlla se il programma è stato modificato. Può accadere che un programma di ristrutturazione non riesca e che la procedura prenda una piega liquidatoria. Ricostruisci la cronologia dei provvedimenti: la data in cui interviene l’autorizzazione rilevante è quella da cui partire.
  4. Annota anche la data di nomina del commissario. Non ti serve per il termine (la giurisprudenza recente esclude che conti), ma ti serve per smontare eventuali argomenti della controparte.

La base giuridica

L’art. 49 del D.Lgs. 270/1999 subordina l’esperibilità dell’azione revocatoria all’autorizzazione dell’esecuzione del programma di cessione. La Cassazione ha letto questa regola come una vera condizione di proponibilità dell’azione, con effetti anche sul termine per proporla.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 35272 del 18 dicembre 2023: il termine per l’azione revocatoria della società in amministrazione straordinaria decorre dall’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del commissario straordinario, come accadeva nel sistema della L. 95/1979. La ragione è che l’art. 49 configura l’autorizzazione come condizione specifica per l’esercizio dell’azione.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 31194 del 2018 e Cass. civ. n. 21516 del 2017, richiamate dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 1076 del 2024: l’autorizzazione all’esecuzione del programma opera come condizione di proponibilità dell’azione ex art. 49 e il termine triennale decorre dal suo avveramento.
  • Cass. civ. n. 11519 del 1996, pronunciata nel vigore della vecchia amministrazione straordinaria (L. 95/1979) e anch’essa richiamata dal Tribunale di Roma: la revocatoria fallimentare ha finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa della procedura e diventa esperibile con la fase liquidatoria.

La logica è chiara: finché la procedura punta a conservare e risanare l’impresa, sottrarre risorse ai terzi con la revocatoria non ha senso; quando la procedura diventa un mezzo per cedere i complessi aziendali e soddisfare i creditori, la revocatoria torna ad avere la sua funzione redistributiva.

Perché questa regola esiste

Il legislatore del 1999 ha voluto distinguere l’amministrazione straordinaria dal fallimento. Nell’amministrazione straordinaria l’obiettivo dichiarato è la conservazione del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell’attività. Se l’impresa viene ristrutturata e torna in bonis, una revocatoria che recupera somme dai fornitori finirebbe per avvantaggiare l’imprenditore risanato e non i creditori. Per questo l’azione è legata al programma di cessione: la vendita dei complessi aziendali converte l’impresa in un prezzo che va distribuito ai creditori, e la revocatoria serve ad accrescere la massa da ripartire.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: il programma viene autorizzato dopo la notifica della citazione. Il commissario potrebbe sostenere che la condizione si è avverata in corso di causa. Prima di trarre conclusioni, fai verificare come il giudice di merito tratta l’avveramento sopravvenuto della condizione: la tua eccezione resta comunque da sollevare, e incide almeno sul regime delle spese.

Imprevisto 2: non trovi il provvedimento di autorizzazione. Non presumere che esista. Chiedi al commissario, in sede stragiudiziale o in giudizio, di produrlo. Se non lo produce, l’onere della prova della condizione grava su di lui.

Imprevisto 3: il programma è “misto”. Dopo le riforme, nella Marzano il programma di ristrutturazione può comprendere la cessione di complessi aziendali. In questo caso la discussione si sposta sulla mossa 3: non sull’esistenza del programma, ma sul vantaggio per i creditori.

Check di completamento

  • Hai la data esatta dell’autorizzazione del programma rilevante.
  • Hai verificato che la citazione è successiva a quella data, oppure hai preparato l’eccezione.
  • Hai annotato la data come dies a quo del termine per agire, che userai nella mossa 4.

Mossa 3 — Nella Marzano: controlla il vantaggio per i creditori e la funzionalità dell’azione

Obiettivo della mossa: se la procedura è regolata dal D.L. 347/2003 e il programma autorizzato è di ristrutturazione, verificare che l’azione revocatoria produca davvero un vantaggio per i creditori e sia coerente con il programma, perché solo a questa condizione la legge la consente.

Quando va fatta

Dopo aver stabilito, con la mossa 1, che si tratta di una Marzano e, con la mossa 2, che il programma autorizzato è di ristrutturazione. Se il programma è di cessione, questa mossa ti serve meno, perché vale la regola generale dell’art. 49.

Come si esegue

  1. Leggi il programma di ristrutturazione nelle parti che descrivono come saranno soddisfatti i creditori. Il punto da verificare è se le somme recuperate con le revocatorie vanno ad accrescere l’attivo destinato ai creditori o, al contrario, rimangono nell’impresa ristrutturata.
  2. Verifica se è stato proposto un concordato e se prevede un assuntore e la cessione delle azioni revocatorie (ci torniamo alla mossa 8).
  3. Cerca nell’atto di citazione le allegazioni del commissario sul vantaggio. Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024, ha affermato che nella Marzano il commissario deve provare due elementi: la funzionalità dell’azione al programma di ristrutturazione e il vantaggio per i creditori. Se l’atto tace su questi punti, prendine nota.
  4. Annota se il vantaggio è attuale o futuro. Una revocatoria che finanzia la prosecuzione dell’attività in vista di un ritorno in bonis è cosa diversa da una revocatoria che incrementa una massa da distribuire.

La base giuridica

L’art. 6 del D.L. 347/2003 estende alla procedura per le imprese di maggiori dimensioni le azioni revocatorie degli artt. 49 e 91 del D.Lgs. 270/1999 “anche nel caso di autorizzazione all’esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori”. La disposizione nasce nel periodo delle grandi crisi industriali del 2003-2004 ed è stata scrutinata più volte dalla Corte costituzionale.

  • Corte cost., sent. n. 172 del 2006 (decisa il 5 aprile 2006, depositata il 21 aprile 2006): il Tribunale di Parma aveva denunciato l’irragionevolezza della differenza con l’art. 49 della Prodi-bis, che ammette la revocatoria solo con il programma di cessione, e aveva definito “pleonastica” la condizione del vantaggio per i creditori. La sentenza non ha accolto i dubbi di legittimità: la successiva ordinanza n. 118 del 2007 la richiama proprio per le sue conclusioni sulla legittimità delle revocatorie esercitate nella procedura accompagnata da concordato.
  • Corte cost., ord. n. 118 del 2007 (decisa il 21 marzo 2007, depositata il 5 aprile 2007): ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sull’art. 6, commi 1 e 1-ter, del D.L. 347/2003, sollevate rispetto agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. La Corte ha osservato che, quando la procedura prevede un concordato con assuntore, essa ha natura liquidatoria fin dall’inizio: il patrimonio è destinato a essere trasferito all’assuntore e il debitore non torna in grado di pagare regolarmente. In questa situazione le revocatorie aumentano le risorse destinate ai creditori, non avvantaggiano né l’imprenditore insolvente né l’assuntore e svolgono la stessa funzione che hanno nel fallimento.
  • Corte cost., ord. n. 409 del 2006 e ord. n. 456 del 2006: sono richiamate dall’ordinanza n. 118 del 2007 come precedenti sulle stesse questioni; la n. 456 in particolare sul dies a quo del periodo sospetto e sulla pretesa “espropriazione” del creditore revocato.

Un dettaglio decisivo dell’ordinanza n. 118 del 2007: la finalità liquidatoria va accertata al momento della decisione sull’azione, non al momento dell’apertura della procedura. La Corte richiama in proposito Cass. 10 marzo 2006, n. 5301. Significa che, per verificare il vantaggio per i creditori, il giudice guarda all’assetto della procedura quando decide la causa.

Perché ti interessa, da qualunque lato tu sia

Se sei il convenuto, la condizione del vantaggio è un terreno di difesa concreto: puoi chiedere al commissario di dimostrare in che modo il recupero si traduce in maggiori riparti, e non in una risorsa per l’impresa che prosegue. Se sei dalla parte della procedura, devi costruire l’azione già in atto di citazione con le allegazioni su funzionalità e vantaggio, perché il Tribunale di Roma le considera oggetto di prova.

La regola pratica è questa: nella Marzano con programma di ristrutturazione la revocatoria non è automatica, è condizionata, e chi la propone deve spiegare a chi giova.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: il commissario sostiene che il vantaggio è “in re ipsa”. Rispondi chiedendo la prova specifica. Il testo della legge pone una condizione; la giurisprudenza di merito citata richiede di dimostrarla. Non accettare formule generiche.

Imprevisto 2: in corso di causa il programma cambia, o si propone un concordato. Ricorda che, secondo la Corte costituzionale, conta il momento della decisione: monitora la procedura e aggiorna le tue difese. Un concordato con assuntore che acquista le revocatorie rende più agevole la prova della funzione liquidatoria.

Imprevisto 3: il programma è di ristrutturazione ma comprende la cessione di complessi aziendali. Il Tribunale di Roma ha preso atto che, dopo il 2008, il programma di ristrutturazione può includere la cessione dell’azienda o di uno o più complessi aziendali. In questi casi la discussione sul vantaggio diventa più tecnica: qui serve il legale, con il supporto di un commercialista che legga i flussi del programma.

Check di completamento

  • Hai verificato se il programma è di cessione o di ristrutturazione, e in quest’ultimo caso se prevede un concordato con assuntore.
  • Hai individuato nell’atto del commissario (o hai rilevato l’assenza di) allegazioni su funzionalità e vantaggio per i creditori.
  • Hai annotato che il vantaggio va valutato al momento della decisione.

Mossa 4 — Calcola il periodo sospetto e il termine per agire

Obiettivo della mossa: stabilire con precisione quali atti ricadono nel periodo sospetto, contando a ritroso dalla data che la legge considera di riferimento, e se l’azione è stata proposta entro il termine.

Quando va fatta

Appena hai completato le mosse 1, 2 e, se occorre, 3. Il calcolo va fatto prima di discutere del merito, perché un atto fuori dal periodo sospetto o un’azione tardiva chiudono la partita a monte.

Come si esegue

Passo 1: individua la data di riferimento per il periodo sospetto. Il periodo sospetto non si calcola dall’autorizzazione del programma, ma dall’evento che apre la procedura concorsuale. Per la Prodi-bis il riferimento è la dichiarazione dello stato di insolvenza. Per la Marzano, la Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 118 del 2007, ha ritenuto non irragionevole far decorrere il periodo sospetto dal decreto ministeriale di ammissione anziché dalla sentenza dichiarativa dell’insolvenza: nella procedura “accelerata” la sentenza segue il decreto, ed è il decreto a determinare lo spossessamento del debitore. La Corte ha paragonato la soluzione a quella della liquidazione coatta amministrativa.

Passo 2: classifica gli atti secondo l’art. 67 l.fall., richiamato dalla legge speciale. Nel testo vigente della legge fallimentare:
– gli atti anormali del primo comma (atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate oltre un quarto, pagamenti di debiti scaduti con mezzi anormali, pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti preesistenti non scaduti) sono revocabili se compiuti nell’anno anteriore, salvo che l’altra parte provi di non aver conosciuto lo stato di insolvenza;
– le garanzie costituite per debiti scaduti (n. 4 del primo comma) sono revocabili se costituite nei sei mesi anteriori, con la stessa inversione dell’onere della prova;
– gli atti normali del secondo comma (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso, atti costitutivi di diritti di prelazione per debiti contestualmente creati) sono revocabili se compiuti nei sei mesi anteriori, ma è il commissario a dover provare che la controparte conosceva lo stato di insolvenza.

Passo 3: verifica le esenzioni del terzo comma dell’art. 67 l.fall. Pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, rimesse sul conto corrente che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione verso la banca, atti esecutivi di un piano attestato, di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato, pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro, pagamenti di debiti liquidi ed esigibili alla scadenza per ottenere servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali. Per ogni atto contestato, chiediti se rientra in una di queste ipotesi.

Passo 4: calcola il termine per proporre l’azione. L’art. 69-bis l.fall. prevede che le azioni revocatorie non possano essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Nell’amministrazione straordinaria, la giurisprudenza ha adattato la regola: il termine non decorre dalla nomina del commissario, né dalla dichiarazione di insolvenza, ma dall’autorizzazione all’esecuzione del programma, perché solo da quel momento l’azione è proponibile. Lo afferma Cass. ord. n. 35272 del 18 dicembre 2023 (la massima parla di prescrizione), lo hanno affermato in precedenza Cass. n. 31194 del 2018 e Cass. n. 21516 del 2017, e lo applica alla Marzano il Tribunale di Roma nella sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024: autorizzazione del programma di ristrutturazione il 22 luglio 2019, citazione notificata il 21 luglio 2022, termine triennale rispettato per un solo giorno.

Passo 5: verifica il limite dei cinque anni dal compimento dell’atto. È il punto su cui la giurisprudenza citata si sofferma meno. Se l’atto contestato è molto risalente e il programma è stato autorizzato tardi, fai valutare se il limite quinquennale dell’art. 69-bis possa essere opposto. Qui serve il legale: la questione dipende anche dal testo applicabile alla procedura.

Una linea del tempo di esempio

Per non perdere il filo, costruisci una tabella come questa (le date sono di fantasia):

Evento Data A cosa serve
Pagamento contestato 18 settembre 2022 Va confrontato con il periodo sospetto
Decreto di ammissione (Marzano) o sentenza di insolvenza (Prodi-bis) 27 febbraio 2023 Punto da cui si conta a ritroso il periodo sospetto
Inizio del semestre sospetto 27 agosto 2022 Il pagamento del 18 settembre 2022 vi rientra
Autorizzazione del programma 11 ottobre 2023 Condizione di proponibilità e dies a quo del termine
Scadenza del termine triennale 11 ottobre 2026 Ultimo giorno utile per la citazione
Notifica della citazione 9 ottobre 2026 Tempestiva, per due giorni

Compilala per ogni atto contestato. Se una sola riga non torna, hai trovato il punto da cui partire con la difesa. E ricorda che la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali: non usarla per allungare a tuo favore termini sostanziali come quello per proporre l’azione senza averlo fatto verificare.

La base giuridica

  • Art. 49 D.Lgs. 270/1999 (condizione di proponibilità).
  • Art. 6 D.L. 347/2003 (estensione alla ristrutturazione nella Marzano).
  • Artt. 67 e 69-bis l.fall., richiamati dalle leggi speciali.
  • Corte cost. ord. n. 118 del 2007 (dies a quo del periodo sospetto nella Marzano).
  • Cass. ord. n. 35272/2023, Cass. n. 31194/2018, Cass. n. 21516/2017 (decorrenza del termine dall’autorizzazione).

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: il commissario conta il periodo sospetto da una data sbagliata. Accade quando si confondono il decreto di ammissione, la sentenza di insolvenza e l’autorizzazione del programma. Ricostruisci una linea del tempo con tutte e tre le date e segnala il disallineamento.

Imprevisto 2: il pagamento è avvenuto a cavallo del termine. Un bonifico disposto il giorno prima dell’inizio del periodo sospetto, ma accreditato dopo: quale data conta? Raccogli le contabili con data di esecuzione e data valuta e fai verificare quale momento rileva per l’atto contestato.

Imprevisto 3: hai saltato il calcolo del termine perché “tanto è recente”. Il caso deciso dal Tribunale di Roma dimostra che le azioni vengono spesso notificate a ridosso della scadenza. Contare i giorni non è un dettaglio.

Check di completamento

  • Hai una linea del tempo con: data di apertura della procedura (sentenza o decreto), data di autorizzazione del programma, data di ciascun atto contestato, data di notifica della citazione.
  • Hai classificato ogni atto tra anormali, garanzie per debiti scaduti e atti normali.
  • Hai verificato per ciascuno le esenzioni dell’art. 67, terzo comma, l.fall.
  • Hai controllato il termine triennale dall’autorizzazione e valutato il limite quinquennale.

Mossa 5 — Ricostruisci la consecuzione: cosa è successo prima e cosa può succedere dopo

Obiettivo della mossa: verificare se l’amministrazione straordinaria è stata preceduta da altre procedure o trattative (composizione negoziata, piani attestati, accordi, concordato) o se rischia di convertirsi in una procedura liquidatoria, perché queste vicende spostano le date di riferimento e possono rendere alcuni atti non revocabili.

Quando va fatta

Subito dopo il calcolo della mossa 4, e comunque prima di decidere la linea difensiva. Se sei dalla parte dell’impresa e la crisi non è ancora sfociata in una procedura, questa è la mossa più preziosa: va fatta prima di compiere gli atti, non dopo.

Come si esegue

  1. Ricostruisci la storia della crisi. Chiedi o cerca: l’impresa ha avviato una composizione negoziata? Ha presentato una domanda di concordato o di accordo di ristrutturazione? Ha redatto un piano attestato di risanamento? Ogni strumento lascia tracce documentali (registro delle imprese, provvedimenti del tribunale, attestazioni).
  2. Verifica se l’atto contestato è esecutivo di uno di questi strumenti. L’art. 67, terzo comma, l.fall. esenta gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato idoneo al risanamento, di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato. Se l’atto che ti viene contestato è stato compiuto in esecuzione di un piano o di un accordo, documentalo con precisione: data, riferimento al piano, coerenza con le previsioni.
  3. Se c’è stata una composizione negoziata, verifica la data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e la coerenza dell’atto con le trattative. Il Codice della crisi (art. 24 CCII) tutela dagli effetti della revocatoria gli atti compiuti dopo l’accettazione dell’incarico che siano coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento, salvo il dissenso iscritto dall’esperto o il rigetto dell’autorizzazione del tribunale. Il coordinamento tra questa protezione, costruita sugli articoli del Codice, e il rinvio della legge speciale agli articoli della legge fallimentare è un profilo interpretativo da approfondire caso per caso.
  4. Verifica il rischio di conversione. Le leggi speciali prevedono che l’amministrazione straordinaria possa essere convertita in una procedura liquidatoria quando il programma non può essere attuato. In caso di conversione, l’azione revocatoria passa al curatore e il principio di consecuzione delle procedure porta a calcolare i periodi sospetti dall’inizio della prima procedura, non dalla seconda. Se sei convenuto in una revocatoria nata in amministrazione straordinaria, considera che una conversione non azzera la causa: cambia il soggetto legittimato.

La base giuridica

  • Art. 67, terzo comma, l.fall. (esenzioni per gli atti esecutivi di piani, concordati e accordi).
  • Art. 24 CCII (protezione degli atti compiuti durante la composizione negoziata).
  • Le disposizioni del D.Lgs. 270/1999 sulla conversione della procedura.
  • Cass. n. 11519 del 1996: la revocatoria è legata alla fase liquidatoria, e la sua esperibilità segue le vicende della procedura.

Questo è il momento in cui conta l’esperienza dalla parte del risanamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa come vengono documentati e motivati gli atti compiuti durante le trattative, ed è su quella documentazione che si gioca la loro tenuta di fronte a un commissario straordinario.

Perché la consecuzione ti riguarda

Pensa al fornitore che ha incassato un pagamento durante una composizione negoziata, quando l’impresa cercava un accordo con le banche. Pochi mesi dopo le trattative falliscono, l’impresa viene ammessa all’amministrazione straordinaria e il commissario, una volta autorizzato il programma di cessione, contesta quel pagamento. La domanda non è solo “il pagamento rientra nel periodo sospetto?”, ma anche “il pagamento era coerente con le trattative, e la protezione prevista per la composizione negoziata è opponibile in questa procedura?”. Sono due difese diverse, e la seconda esiste solo se l’atto è stato documentato bene quando è stato compiuto.

Per l’imprenditore la lezione è speculare: ogni atto straordinario compiuto mentre la crisi è in corso va accompagnato da una motivazione scritta che lo colleghi al piano di risanamento. Non è un adempimento formale: è la prova che servirà anni dopo, quando a valutare l’atto sarà un commissario o un curatore.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: il piano attestato non è reperibile o l’attestazione è debole. Le esenzioni presuppongono un piano idoneo e attestato. Se il piano è carente, l’esenzione è a rischio: concentra la difesa sugli altri profili (periodo sospetto, conoscenza dell’insolvenza, termini d’uso).

Imprevisto 2: l’esperto ha iscritto il proprio dissenso sull’atto. In questo caso la protezione della composizione negoziata viene meno per legge. Valuta subito le altre difese.

Imprevisto 3: la procedura viene convertita mentre la causa è pendente. Verifica chi subentra, se il nuovo soggetto si costituisce e se le date di riferimento cambiano. Qui serve il legale: le conseguenze processuali della conversione vanno gestite nella causa in corso.

Check di completamento

  • Hai ricostruito se, prima dell’amministrazione straordinaria, c’erano piani, accordi, concordati o una composizione negoziata.
  • Hai verificato, per ogni atto contestato, se è esecutivo di uno di questi strumenti e se è documentato.
  • Hai valutato il rischio di conversione e le sue conseguenze sul soggetto legittimato e sulle date.

Mossa 6 — Se sei una società del gruppo: allarga il periodo di controllo

Obiettivo della mossa: verificare se gli atti tra l’impresa insolvente e le altre società del gruppo ricadono nei periodi sospetti più lunghi previsti per i rapporti infragruppo, e preparare le difese specifiche di chi appartiene allo stesso gruppo.

Quando va fatta

Se sei una società controllante, controllata o comunque sottoposta alla stessa direzione dell’impresa in amministrazione straordinaria, questa mossa va fatta subito dopo la mossa 4. Se sei un terzo estraneo al gruppo, puoi passare alla mossa 7.

Come si esegue

  1. Verifica se rientri nella nozione di “impresa del gruppo” adottata dalla legge speciale. Il D.Lgs. 270/1999 dedica un capo apposito ai gruppi di imprese e considera tali, in sintesi, le imprese legate da rapporti di controllo e quelle sottoposte a una direzione comune. Raccogli: visure, organigramma societario, patti parasociali, eventuali dichiarazioni di direzione e coordinamento ex art. 2497-bis c.c.
  2. Ricostruisci tutti i flussi infragruppo dei cinque anni anteriori all’apertura della procedura: finanziamenti, rimborsi di finanziamenti, cash pooling, garanzie, cessioni di beni, pagamenti di servizi. Nei gruppi questi flussi sono spesso numerosi e poco documentati.
  3. Classifica gli atti con gli stessi criteri dell’art. 67 l.fall. (mossa 4), ma tenendo conto dei periodi allungati.
  4. Verifica se anche la tua società è in amministrazione straordinaria. Le leggi speciali consentono di estendere la procedura alle imprese del gruppo; se anche la tua società vi è soggetta, la posizione cambia, perché i rapporti tra le procedure seguono regole proprie.

La base giuridica

L’art. 91 del D.Lgs. 270/1999 disciplina le azioni revocatorie nei confronti delle imprese del gruppo; l’art. 6 del D.L. 347/2003 lo richiama espressamente insieme all’art. 49, estendendone l’operatività anche al programma di ristrutturazione nella Marzano, purché vi sia il vantaggio per i creditori. La logica della norma è quella di allungare il periodo sospetto per gli atti infragruppo: per gli atti anormali indicati ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma dell’art. 67 l.fall. il periodo si estende a cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e per gli atti del n. 4 e del secondo comma a tre anni. Verifica sul testo vigente dell’art. 91 la formulazione esatta e i presupposti, perché è su questi periodi allungati che il commissario costruisce le azioni più rilevanti per importo.

La ragione è intuitiva: all’interno di un gruppo la conoscenza dello stato di crisi è diffusa, e le risorse possono essere spostate da una società all’altra ben prima che la crisi diventi pubblica. La legge reagisce allungando il periodo in cui gli atti infragruppo possono essere rimessi in discussione.

Accanto alla revocatoria prevista dalla legge speciale, ricorda che il commissario può valutare anche altri strumenti: la revocatoria ordinaria (art. 66 l.fall. e art. 2901 c.c.), le azioni di responsabilità e, nei rapporti di finanziamento infragruppo, le regole del codice civile sulla postergazione dei finanziamenti dei soci e di chi esercita la direzione e il coordinamento (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.). Sono strumenti con presupposti diversi, ma spesso compaiono nello stesso atto di citazione.

I documenti da raccogliere se sei nel gruppo

Prepara un fascicolo con questi elementi, in quest’ordine:
– visure storiche di tutte le società coinvolte, con la catena di controllo alla data di ciascun atto contestato;
– bilanci e note integrative degli ultimi cinque esercizi, con le sezioni sui rapporti con parti correlate;
– contratti di finanziamento infragruppo, di cash pooling e di servizi, con le relative delibere;
– estratti dei conti correnti utilizzati per i trasferimenti infragruppo;
– documentazione delle garanzie prestate o ricevute, con la motivazione dell’operazione nell’interesse del gruppo;
– verbali degli organi che hanno approvato le operazioni più rilevanti.

Il fascicolo serve a due scopi: ti consente di verificare in anticipo quali atti cadono nei periodi allungati e ti dà la prova della logica economica delle operazioni. Nei gruppi la difesa si gioca spesso sulla dimostrazione che l’atto contestato aveva una contropartita, anche indiretta, per la società che l’ha compiuto.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: i flussi infragruppo non sono documentati. Nei gruppi è frequente che i rapporti siano regolati con scritture contabili e non con contratti. Ricostruisci i flussi dai conti correnti e dai bilanci, con l’aiuto di un commercialista, prima che lo faccia il commissario con una lettura a te sfavorevole.

Imprevisto 2: il commissario qualifica come gratuiti o anormali atti che per te erano corrispettivi. Una garanzia prestata dalla controllata a favore della controllante, ad esempio, può essere descritta come atto senza contropartita. Prepara la prova del vantaggio compensativo e della logica di gruppo dell’operazione.

Imprevisto 3: sei contemporaneamente creditore e convenuto. Se la tua società ha crediti verso l’impresa insolvente e allo stesso tempo subisce la revocatoria, valuta l’insinuazione al passivo del credito che risorge in caso di revoca (mossa 7) e le eventuali compensazioni, come nel caso deciso dal Tribunale di Roma, dove le reciproche posizioni si erano estinte per compensazione ex art. 1243 c.c.

Check di completamento

  • Hai verificato se la tua società rientra tra le imprese del gruppo ai sensi della legge speciale.
  • Hai ricostruito i flussi infragruppo nei cinque anni anteriori alla dichiarazione di insolvenza.
  • Hai individuato quali atti cadono nei periodi allungati e quali difese specifiche puoi opporre.

Mossa 7 — Imposta la difesa del convenuto: eccezioni in ordine logico

Obiettivo della mossa: costruire una difesa che segua l’ordine logico delle questioni, dalle eccezioni preliminari sulla proponibilità e sui termini fino al merito sulla conoscenza dell’insolvenza e alle esenzioni, senza perdere nessuna difesa per tardività.

Quando va fatta

Appena ricevi l’atto di citazione. Le difese vanno articolate nella comparsa di costituzione e risposta, nel rispetto dei termini del processo civile ordinario di cognizione. Ricorda che i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto. Non contare sulla sospensione feriale per rimandare: le verifiche documentali richiedono tempo, e il termine per costituirti con le eccezioni non rilevabili d’ufficio è rigido.

Come si esegue

Organizza le difese in quattro livelli, nell’ordine:

Livello 1 — Proponibilità e legittimazione.
– Difetto di autorizzazione del programma di cessione (Prodi-bis) o del programma di ristrutturazione (Marzano) alla data dell’azione (mosse 1 e 2).
– Nella Marzano con ristrutturazione, mancata allegazione e prova del vantaggio per i creditori e della funzionalità al programma (mossa 3).

Livello 2 — Termini.
– Decadenza o prescrizione: tre anni dall’autorizzazione del programma, secondo la giurisprudenza citata (mossa 4).
– Limite dei cinque anni dal compimento dell’atto, da valutare con attenzione.

Livello 3 — Periodo sospetto e natura degli atti.
– Atti fuori dal periodo sospetto, calcolato dalla data corretta (sentenza di insolvenza nella Prodi-bis; decreto di ammissione nella Marzano secondo Corte cost. ord. n. 118/2007).
– Corretta qualificazione dell’atto: normale o anormale, con le conseguenze sull’onere della prova.
– Periodi allungati solo se sei impresa del gruppo (mossa 6).

Livello 4 — Merito ed esenzioni.
– Mancanza di conoscenza dello stato di insolvenza (per gli atti normali la prova spetta al commissario; per gli anormali spetta a te provare l’ignoranza).
– Esenzioni dell’art. 67, terzo comma, l.fall.: pagamenti nei termini d’uso, rimesse bancarie non consistenti e durevoli, atti esecutivi di piani o accordi.
– Insussistenza di un pagamento revocabile, ad esempio quando le reciproche posizioni si sono estinte per compensazione: è il caso deciso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1076 del 2024, che ha rigettato la domanda escludendo pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nel semestre sospetto.

Chi deve provare cosa

Una difesa efficace parte dalla ripartizione dell’onere della prova. Tienila sotto gli occhi mentre scrivi la comparsa.

Circostanza Chi la deve provare Note operative
Autorizzazione del programma che consente la revocatoria Commissario Senza autorizzazione l’azione non è proponibile
Vantaggio per i creditori e funzionalità al programma (Marzano, ristrutturazione) Commissario Secondo il Tribunale di Roma, sent. n. 1076/2024
Compimento dell’atto nel periodo sospetto Commissario Con riferimento alla data corretta di apertura
Conoscenza dello stato di insolvenza per gli atti normali Commissario Con elementi concreti, non presunzioni generiche
Ignoranza dello stato di insolvenza per gli atti anormali Convenuto Prova difficile: va preparata con cura
Esenzioni dell’art. 67, terzo comma, l.fall. Convenuto Serie storiche, contratti, piani attestati
Tempestività dell’azione Commissario, se contestata Il convenuto deve sollevare l’eccezione

Se la tua difesa si concentra sulle colonne in cui l’onere grava sul commissario, costringi la controparte a riempire ogni casella con prove specifiche. Le citazioni standardizzate spesso non ci riescono.

La base giuridica

  • Art. 49 D.Lgs. 270/1999 e art. 6 D.L. 347/2003 (proponibilità).
  • Artt. 67, 69-bis e 71 l.fall. (presupposti, termini, effetti).
  • Art. 1243 c.c. (compensazione).

Cosa succede se la revoca viene accolta

È importante sapere che la revoca non è una confisca. La Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 118 del 2007, ha escluso che la revocatoria in questa procedura determini una “espropriazione” del creditore: la revoca elimina l’effetto estintivo del pagamento e fa risorgere il credito originario, che resta insoddisfatto e assume carattere concorsuale, secondo l’art. 71 l.fall. Se restituisci la somma, puoi insinuare al passivo il credito corrispondente e partecipare ai riparti come gli altri creditori. Non dimenticare questo passaggio: è parte integrante della tua difesa economica.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: ti accorgi di un’eccezione dopo la costituzione. Le eccezioni rilevabili d’ufficio (alcune questioni sulla proponibilità) possono essere ancora valorizzate; quelle in senso stretto (la prescrizione, ad esempio) devono essere sollevate tempestivamente. Fai verificare subito cosa è ancora recuperabile.

Imprevisto 2: mancano le prove sui termini d’uso. Raccogli la storia dei pagamenti degli anni precedenti, i contratti, le condizioni commerciali applicate ad altri clienti. L’esenzione per i pagamenti nei termini d’uso si prova con la serie storica, non con la dichiarazione dell’interessato.

Imprevisto 3: la banca convenuta non ha gli estratti conto completi. Per le rimesse in conto corrente la verifica della riduzione “consistente e durevole” dell’esposizione richiede la ricostruzione dei saldi giornalieri. Chiedi al commissario la produzione della documentazione contabile dell’impresa e affianca un tecnico.

Check di completamento

  • Hai una comparsa organizzata nei quattro livelli, con le eccezioni preliminari in testa.
  • Hai la documentazione per le esenzioni invocate.
  • Hai valutato, in caso di soccombenza, l’insinuazione al passivo del credito risorto.

Mossa 8 — Valuta concordato, cessione delle revocatorie e transazione

Obiettivo della mossa: capire se le azioni revocatorie possono essere trasferite a un assuntore nel concordato, oppure definite con una transazione, e come questa prospettiva incide sulla tua posizione.

Quando va fatta

In qualunque momento dopo la proposizione dell’azione, ma con maggiore attenzione quando la procedura annuncia un concordato o quando il commissario apre un tavolo di trattativa. Se sei convenuto, è la mossa che chiude il piano.

Come si esegue

  1. Verifica se è stato proposto un concordato nell’amministrazione straordinaria e se prevede un assuntore al quale vengono cedute le azioni revocatorie. La Corte costituzionale (sent. n. 172/2006, ord. n. 118/2007) si è occupata proprio di revocatorie esercitate in procedure accompagnate da un concordato con assuntore e da un patto di cessione delle azioni revocatorie, ritenendo che in questa configurazione la procedura abbia natura liquidatoria e che le revocatorie servano ad accrescere le risorse per i creditori.
  2. Se l’azione è stata ceduta, verifica chi è oggi la tua controparte: l’assuntore subentra nell’azione e prosegue il giudizio. Le difese restano quelle delle mosse precedenti, ma l’interlocutore per un’eventuale definizione cambia.
  3. Valuta una transazione. Il commissario può transigere le azioni revocatorie, di regola con le autorizzazioni previste dalla legge speciale e il parere degli organi della procedura. Prima di sederti al tavolo, prepara la tua valutazione del rischio: probabilità di accoglimento, importo massimo, credito che risorgerebbe e percentuale di riparto attesa.
  4. Calcola il costo netto. L’importo da restituire va confrontato con il credito che risorgerebbe ai sensi dell’art. 71 l.fall. e con la percentuale prevista per i creditori chirografari. Una transazione ragionevole tiene conto di tutte e tre le grandezze.

Come leggere una proposta transattiva

Quando il commissario o l’assuntore ti propone di definire la causa, valuta la proposta con uno schema in quattro passaggi:
1. Probabilità di accoglimento della domanda, alla luce delle eccezioni preliminari delle mosse 2, 3 e 4: se una di esse è forte, il valore della causa per la controparte si riduce drasticamente.
2. Importo esposto: non l’importo chiesto in citazione, ma quello che resiste dopo le esenzioni e la corretta delimitazione del periodo sospetto.
3. Recupero tramite insinuazione: la percentuale attesa sul credito che risorgerebbe in caso di revoca.
4. Tempi e costi di giustizia: durata prevedibile del giudizio nei vari gradi e costi previsti dalla legge, incluso il rischio di condanna alle spese.

Una proposta che non tiene conto del punto 3 è quasi sempre sbilanciata: chiede di restituire senza considerare che una parte di quanto restituito tornerebbe con i riparti. Chiedi che l’accordo regoli espressamente la sorte del credito risorto: rinuncia, ammissione al passivo per un importo concordato o altra soluzione.

La base giuridica

  • Art. 6 del D.L. 347/2003 nelle parti esaminate dalla Corte costituzionale (commi 1 e 1-ter) e la disciplina del concordato nella Marzano, richiamata dalla stessa Corte insieme all’art. 4-bis, comma 10, del decreto.
  • Le disposizioni del D.Lgs. 270/1999 sul concordato e sugli atti del commissario soggetti ad autorizzazione.
  • Art. 71 l.fall. (effetti della revoca e insinuazione al passivo).

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: la proposta transattiva arriva a ridosso di un’udienza decisiva. Non firmare sotto pressione: chiedi un rinvio concordato o valuta la proposta alla luce delle difese ancora aperte.

Imprevisto 2: l’assuntore è più aggressivo del commissario. Succede, perché l’assuntore ha un interesse economico diretto al recupero. Ricorda che le condizioni di proponibilità e i termini restano quelli originari.

Imprevisto 3: la transazione non viene autorizzata. Fino all’autorizzazione degli organi competenti, l’accordo non è efficace per la procedura. Prevedi nel testo una clausola che regoli le conseguenze della mancata autorizzazione.

Check di completamento

  • Sai chi è oggi il titolare dell’azione (commissario o assuntore).
  • Hai calcolato il costo netto di un’eventuale soccombenza tenendo conto del credito risorto.
  • Hai valutato con il legale la convenienza di una definizione transattiva.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati per mostrare come cambia l’esito in base alle mosse eseguite. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1 — Prodi-bis, programma di ristrutturazione, citazione notificata

Ipotesi: impresa ammessa alla Prodi-bis; sentenza dichiarativa dell’insolvenza del 14 marzo 2023; programma di ristrutturazione autorizzato il 9 febbraio 2024. Il commissario notifica il 17 ottobre 2024 una citazione per la revoca di pagamenti per 187.640 € a un fornitore, eseguiti tra ottobre 2022 e febbraio 2023.

  • Chi esegue la mossa 2 rileva che il programma autorizzato è di ristrutturazione: l’art. 49 consente la revocatoria solo con il programma di cessione. L’eccezione di improponibilità è il primo argomento della comparsa.
  • Se, in un secondo momento, la procedura passa a un programma di cessione autorizzato il 6 maggio 2025, il termine triennale per un nuovo atto decorre da quella data, secondo l’impostazione di Cass. ord. n. 35272/2023. Chi ha eseguito la mossa 4 annota il nuovo dies a quo: 6 maggio 2028.
  • Chi invece salta le mosse 1 e 2 e va subito al merito discute di termini d’uso e conoscenza dell’insolvenza, rinunciando di fatto all’argomento più forte.

Simulazione 2 — Marzano, programma di ristrutturazione, termine al limite

Ipotesi ricalcata sulla struttura del caso deciso dal Tribunale di Roma (date diverse): decreto di ammissione del 3 aprile 2020; autorizzazione del programma di ristrutturazione il 21 settembre 2021; citazione notificata il 20 settembre 2024 a una banca per 412.385 € di rimesse in conto corrente.

  • Mossa 4: il termine triennale dall’autorizzazione scade il 21 settembre 2024; la citazione del 20 settembre è tempestiva. L’eccezione di decadenza va comunque valutata, ma non è il punto forte.
  • Mossa 3: la banca chiede la prova del vantaggio per i creditori e della funzionalità al programma. Se il programma non prevede la destinazione dei recuperi ai creditori, la difesa ha uno spazio concreto.
  • Mossa 7: per le rimesse, la banca ricostruisce i saldi e dimostra che su 412.385 € di accrediti solo 58.910 € hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione. Il rischio effettivo si riduce a quella cifra, e su di essa si apre la trattativa della mossa 8.

Simulazione 3 — Società del gruppo, periodo allungato

Ipotesi: Prodi-bis; dichiarazione dello stato di insolvenza della capogruppo il 12 giugno 2024; programma di cessione autorizzato il 28 gennaio 2025. Una controllata ha ricevuto nel luglio 2020 il rimborso anticipato di un finanziamento infragruppo non ancora scaduto per 236.470 € e nel novembre 2022 una garanzia ipotecaria per un debito già scaduto di 94.315 €.

  • Per un terzo estraneo al gruppo, il rimborso del 2020 sarebbe fuori da qualunque periodo sospetto ordinario.
  • Per la controllata, la mossa 6 impone di verificare i periodi dell’art. 91: il pagamento anticipato di un debito non scaduto rientra tra gli atti anormali e il periodo si estende a cinque anni anteriori alla dichiarazione di insolvenza; luglio 2020 è all’interno della finestra che parte dal giugno 2019. La garanzia del novembre 2022 per debito scaduto rientra nel periodo triennale.
  • La controllata che ha eseguito la mossa 6 per tempo ha già ricostruito i flussi e preparato la prova della logica di gruppo; quella che scopre l’art. 91 dall’atto di citazione deve farlo sotto la pressione dei termini processuali.

Simulazione 4 — Pagamento durante la composizione negoziata

Ipotesi: un fornitore incassa 63.280 € il 15 aprile 2025, dopo che l’esperto aveva accettato l’incarico in una composizione negoziata, per forniture necessarie alla prosecuzione dell’attività. Le trattative falliscono; l’impresa è ammessa alla Marzano con decreto del 2 dicembre 2025; il programma di cessione è autorizzato il 14 luglio 2026.

  • Il pagamento rientra nei sei mesi anteriori al decreto di ammissione: in astratto è nel periodo sospetto degli atti normali.
  • Con la mossa 5 il fornitore raccoglie la prova che il pagamento era coerente con le trattative e che l’esperto non ha iscritto dissenso; con la mossa 7 aggiunge l’esenzione per i pagamenti nei termini d’uso.
  • Chi non ha conservato la documentazione delle trattative perde una delle due difese e resta affidato alla sola prova dei termini d’uso.

Il piano in una pagina

Se devi ricordare una sola cosa, è questa: la revocatoria nell’amministrazione straordinaria non si discute partendo dal merito, ma partendo dal programma autorizzato. Prima vengono la legge applicabile e il tipo di programma, poi le date, poi il gruppo, poi il merito, infine la definizione.

La sequenza operativa è: identifica la legge (Prodi-bis o Marzano) e leggi il testo vigente; verifica che il programma che consente la revocatoria sia stato autorizzato; nella Marzano con ristrutturazione, pretendi la prova del vantaggio per i creditori; calcola periodo sospetto e termine per agire; ricostruisci la storia della crisi e la consecuzione; se sei nel gruppo, allarga il periodo di controllo; costruisci la difesa per livelli; valuta concordato e transazione con il calcolo del costo netto.

Mossa Obiettivo Termine o momento Rischio se la salti
1. Legge applicabile Prodi-bis o Marzano Subito, prima di ogni altra valutazione Applicare la regola sbagliata sulla proponibilità
2. Programma autorizzato Verificare la condizione dell’art. 49 Alla data dell’azione e della decisione Perdere l’eccezione di improponibilità
3. Vantaggio per i creditori Condizione dell’art. 6 D.L. 347/2003 Valutato al momento della decisione Accettare un’azione non funzionale ai creditori
4. Periodo sospetto e termine Date e classificazione degli atti Tre anni dall’autorizzazione del programma Discutere di atti fuori periodo o di azioni tardive
5. Consecuzione Atti di risanamento e conversione Prima di compiere gli atti, o subito dopo la citazione Perdere esenzioni e protezioni della composizione negoziata
6. Gruppo Periodi allungati infragruppo Cinque e tre anni anteriori all’insolvenza Sottovalutare l’esposizione della società del gruppo
7. Difesa per livelli Eccezioni in ordine logico Nella comparsa di costituzione Decadere da eccezioni non rilevabili d’ufficio
8. Concordato e transazione Controparte e costo netto Quando si apre il tavolo o si propone il concordato Transigere senza calcolare il credito risorto

Gli scenari di deviazione

Scenario A — Il commissario accelera: citazioni seriali a ridosso della scadenza

È uno scenario frequente. Il termine triennale decorre dall’autorizzazione del programma, e il commissario tende a notificare molte citazioni negli ultimi mesi utili, spesso con atti standardizzati che contestano tutti i pagamenti del periodo sospetto.

Piano B: non lasciarti trascinare dalla genericità dell’atto. Proprio le citazioni seriali sono quelle in cui più spesso mancano le allegazioni specifiche: sulla conoscenza dello stato di insolvenza per gli atti normali, sul vantaggio per i creditori nella Marzano, sulla natura dei singoli pagamenti. Contesta punto per punto, chiedi la produzione dei documenti contabili e valuta se l’azione è stata notificata nel termine con riferimento a ciascun atto. Un’azione notificata l’ultimo giorno utile, come nel caso del Tribunale di Roma, è tempestiva; ma un errore di un giorno nel calcolo della controparte è un errore fatale per lei.

Scenario B — Il termine per costituirti è scaduto

Se non ti sei costituito tempestivamente, hai perso la possibilità di sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio, a cominciare da quelle di prescrizione in senso stretto. Non tutto è perduto.

Piano B: verifica quali questioni restano rilevabili dal giudice anche senza la tua eccezione. La mancanza della condizione di proponibilità dell’azione (programma non autorizzato) è una questione che attiene alla stessa esistenza del potere di agire del commissario, e può essere fatta valere anche in una fase successiva, secondo le regole processuali applicabili. Rimangono inoltre le difese di merito sull’onere della prova che grava sul commissario per gli atti normali. Qui serve il legale, subito: le preclusioni processuali hanno conseguenze che non si recuperano con le argomentazioni.

Scenario C — Un documento decisivo è irreperibile

Il provvedimento di autorizzazione del programma non è nel fascicolo, gli estratti conto della banca sono incompleti, il piano attestato non si trova più.

Piano B: distingui tra documenti che deve produrre la controparte e documenti che devi produrre tu. La prova della condizione di proponibilità grava sul commissario: se non produce l’autorizzazione, la sua domanda è esposta. La prova delle esenzioni grava invece su di te: ricostruisci i flussi con documenti alternativi (contabili bancarie, fatture, registri IVA, corrispondenza commerciale) e, se necessario, chiedi l’ordine di esibizione dei documenti nella disponibilità della procedura. Per le banche, la ricostruzione dei saldi giornalieri può essere oggetto di consulenza tecnica.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della 2?
Puoi calcolare le date in qualunque ordine, ma la mossa 2 decide se il calcolo serve. Se il programma che consente la revocatoria non è autorizzato, discutere del periodo sospetto è prematuro. Esegui la mossa 2 per prima, poi la 4.

Il commissario giudiziale della fase di osservazione può proporre la revocatoria?
No. Nella Prodi-bis la legittimazione spetta al commissario straordinario e l’art. 49 la subordina all’autorizzazione del programma di cessione. La fase di osservazione è una fase di valutazione delle prospettive di recupero, non di recupero dell’attivo.

Nella Marzano basta qualunque programma di ristrutturazione?
No. L’art. 6 del D.L. 347/2003 consente la revocatoria con il programma di ristrutturazione solo se l’azione si traduce in un vantaggio per i creditori, e il Tribunale di Roma richiede al commissario di provare anche la funzionalità al programma. Pretendi che queste condizioni siano allegate e dimostrate.

Se il programma viene autorizzato tardi, il periodo sospetto si sposta in avanti?
No. Il periodo sospetto si calcola a ritroso dall’apertura della procedura (dichiarazione di insolvenza o, nella Marzano, decreto di ammissione). È il termine per proporre l’azione che decorre dall’autorizzazione del programma. Sono due date diverse con funzioni diverse.

Se perdo la causa, quanto perdo davvero?
Restituisci l’importo revocato, ma il tuo credito originario risorge e puoi insinuarlo al passivo (art. 71 l.fall., come ricordato dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 118/2007). La perdita effettiva è la differenza tra quanto restituisci e quanto recupererai nei riparti, oltre ai costi di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato e spese di lite liquidate dal giudice).

Le regole del Codice della crisi sulle revocatorie si applicano all’amministrazione straordinaria?
Le leggi speciali rinviano alla legge fallimentare e le pronunce recenti applicano gli artt. 67 e 69-bis l.fall. Le protezioni introdotte dal Codice per gli atti compiuti in composizione negoziata sono costruite sugli articoli del Codice: la loro opponibilità nella procedura speciale va verificata caso per caso con il legale.

Posso trattenere le somme in attesa della sentenza?
Fino alla sentenza che accoglie la revocatoria non hai un obbligo di restituzione. Tuttavia, se la domanda viene accolta, sarai tenuto a restituire anche gli interessi secondo quanto stabilito dal giudice. Valuta con il legale se accantonare una somma prudenziale, soprattutto quando le eccezioni preliminari sono deboli.

Il commissario può agire anche con la revocatoria ordinaria?
Sì, la revocatoria ordinaria resta uno strumento a disposizione degli organi della procedura, con presupposti diversi (pregiudizio per i creditori e, per gli atti a titolo oneroso, consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo) e senza i periodi sospetti della revocatoria fallimentare. Controlla sempre quale azione è stata proposta, perché le difese cambiano.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Abbiamo organizzato le pronunce per mossa. Gli estremi sono stati verificati su fonti indipendenti (Corte costituzionale, massimario Brocardi, testo della sentenza di merito pubblicato su rivista). Per alcune pronunce di legittimità richiamate da altre decisioni disponiamo del numero e dell’anno ma non della data: le indichiamo così.

A sostegno delle mosse 1 e 2 (proponibilità)

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 35272 del 18 dicembre 2023. Principio: l’art. 49 del D.Lgs. 270/1999 subordina la revocatoria all’autorizzazione dell’esecuzione del programma di cessione, che funziona come condizione specifica dell’azione; per questo il termine decorre dall’approvazione del programma e non dalla nomina del commissario, come accadeva nel regime della L. 95/1979. Rilevanza: è la pronuncia più recente di legittimità sul tema e fissa sia la condizione sia il dies a quo.

Cass. civ., Sez. I, n. 31194 del 2018. Principio, come riportato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 1076/2024: l’autorizzazione all’esecuzione del programma è condizione di proponibilità dell’azione ex art. 49, e il termine triennale decorre dal suo avveramento. Rilevanza: conferma l’orientamento poi ripreso nel 2023.

Cass. civ. n. 21516 del 2017. Principio, nella stessa ricostruzione del Tribunale di Roma: medesima regola sulla decorrenza del termine dall’autorizzazione del programma, riferita all’art. 49. Rilevanza: mostra la continuità dell’orientamento.

Cass. civ. n. 11519 del 1996 (sulla disciplina della L. 95/1979). Principio: la revocatoria fallimentare ha finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell’amministrazione straordinaria e diventa esperibile con la fase liquidatoria. Rilevanza: spiega la ratio della regola poi codificata dall’art. 49.

A sostegno della mossa 3 (Marzano e vantaggio per i creditori)

Corte cost., sent. n. 172 del 2006 (decisa il 5 aprile 2006, depositata il 21 aprile 2006). Contesto: questioni sollevate dal Tribunale di Parma sull’art. 6 del D.L. 347/2003, che consente la revocatoria anche con programma di ristrutturazione, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. Esito: i dubbi non sono stati accolti, come risulta dalla successiva ordinanza n. 118/2007 che ne richiama le conclusioni. Rilevanza: conferma la legittimità della diversa regola della Marzano.

Corte cost., ord. n. 118 del 2007 (decisa il 21 marzo 2007, depositata il 5 aprile 2007). Principio: manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 6, commi 1 e 1-ter, del D.L. 347/2003; quando la procedura prevede un concordato con assuntore ha natura liquidatoria e le revocatorie accrescono le risorse per i creditori; la finalità liquidatoria si accerta al momento della decisione. Rilevanza: è il riferimento costituzionale più completo sul tema.

Corte cost., ord. n. 409 del 2006. Richiamata dall’ordinanza n. 118/2007 come precedente sulle medesime questioni relative alle revocatorie nella procedura per le grandi imprese in crisi. Rilevanza: completa la serie delle decisioni costituzionali del 2006-2007.

Tribunale di Roma, Sez. XIV, sent. n. 1076 del 22 gennaio 2024. Principio: nella Marzano il termine triennale decorre dall’autorizzazione del programma di ristrutturazione, che è presupposto di ammissibilità dell’azione; il commissario deve provare la funzionalità dell’azione al programma e il vantaggio per i creditori. Nel merito la domanda è stata rigettata per assenza di pagamenti revocabili nel semestre sospetto, essendosi le reciproche posizioni estinte per compensazione. Rilevanza: applicazione recente e concreta di tutte le regole del piano.

A sostegno delle mosse 4 e 7 (periodo sospetto, effetti della revoca)

Corte cost., ord. n. 456 del 2006. Richiamata dall’ordinanza n. 118/2007 per le questioni sul dies a quo del periodo sospetto e sulla pretesa “espropriazione” del creditore revocato. Rilevanza: la Corte ha ritenuto non irragionevole far decorrere il periodo sospetto, nella Marzano, dal decreto ministeriale di ammissione.

Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5301. Richiamata dall’ordinanza n. 118/2007 per il principio secondo cui la finalità liquidatoria della procedura va accertata al momento della decisione sull’azione, non all’apertura della procedura. Rilevanza: orienta la verifica del vantaggio per i creditori (mossa 3) e la strategia nel corso del giudizio.

Per la mossa 6 (gruppi) il riferimento è il testo dell’art. 91 del D.Lgs. 270/1999, richiamato dall’art. 6 del D.L. 347/2003: le pronunce di legittimità specifiche sui periodi allungati infragruppo vanno individuate e verificate in relazione al singolo caso.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te

Quando c’è di mezzo una revocatoria del commissario straordinario, il lavoro utile è un lavoro di precisione: date, provvedimenti, flussi, documenti. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la cronologia della procedura: sentenza o decreto di apertura, decreto di ammissione, autorizzazione del programma e sue modifiche, con una linea del tempo che confronta ogni data con la tua posizione.
  2. Verifichiamo la condizione di proponibilità dell’azione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 270/1999 e, nella Marzano, dell’art. 6 del D.L. 347/2003, preparando l’eccezione quando la condizione manca.
  3. Contestiamo l’assenza di prova del vantaggio per i creditori e della funzionalità dell’azione al programma di ristrutturazione, chiedendo al commissario di dimostrarli.
  4. Calcoliamo periodo sospetto e termini per ogni singolo atto contestato, classificandolo secondo l’art. 67 l.fall. e controllando il termine dall’autorizzazione del programma.
  5. Ricostruiamo con i commercialisti dello staff i flussi bancari e infragruppo, inclusi i saldi giornalieri per le rimesse in conto corrente e i movimenti dei cinque anni anteriori per le società del gruppo.
  6. Documentiamo le esenzioni: pagamenti nei termini d’uso, atti esecutivi di piani attestati o accordi, coerenza degli atti con le trattative della composizione negoziata.
  7. Redigiamo la comparsa di costituzione organizzando le difese per livelli, dalle eccezioni preliminari al merito.
  8. Prepariamo l’insinuazione al passivo del credito risorto in caso di revoca, perché la tua posizione economica sia tutelata anche nello scenario sfavorevole.
  9. Valutiamo e conduciamo le trattative transattive con il commissario o con l’assuntore, sulla base del calcolo del costo netto.
  10. Affianchiamo l’impresa prima della crisi conclamata, documentando gli atti compiuti durante le trattative di risanamento perché reggano a un futuro vaglio revocatorio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema delle revocatorie nell’amministrazione straordinaria pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere il percorso di risanamento dal lato di chi lo conduce, e quindi sapere quali atti compiuti in quella fase finiscono poi sotto la lente del commissario e come vanno documentati. La formazione di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aggiunge l’abitudine a ricostruire il patrimonio del debitore e gli atti dispositivi in funzione della par condicio creditorum.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta le eccezioni nella comparsa è lo stesso professionista abilitato a sostenerle davanti alla Suprema Corte, senza cambi di linea tra un grado e l’altro.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: avvocati per le questioni processuali e sostanziali, commercialisti per la ricostruzione dei flussi, dei saldi e dei rapporti infragruppo.

Chiusura: il programma autorizzato è la chiave, i termini sono la serratura

Le azioni revocatorie nell’amministrazione straordinaria si possono esercitare, ma solo alle condizioni fissate dalle leggi speciali: con il programma di cessione nella Prodi-bis, anche con il programma di ristrutturazione nella Marzano se l’azione si traduce in un vantaggio per i creditori, entro il termine che decorre dall’autorizzazione del programma, sugli atti compresi in un periodo sospetto che per le società del gruppo si allunga. Ogni verifica fatta in tempo è una difesa conservata; ogni data trascurata è un argomento regalato alla controparte.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi conosce la crisi d’impresa dall’interno: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) dà la lettura degli atti compiuti durante il risanamento, quella di Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario OCC dà il metodo per ricostruire gli atti dispositivi e la loro incidenza sulla massa dei creditori. Su questa base analizzeremo la tua posizione e costruiremo la strategia più adatta, senza promesse ma con un metodo verificabile.

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