Chi è socio di una s.n.c., accomandatario di una s.a.s. o socio di una società semplice di solito si pone la domanda dal lato sbagliato. Si chiede: “il concordato mi libera?”. La domanda utile è un’altra: cosa farà la banca, il fornitore o l’ente creditore per evitare che il concordato della società mi liberi, e in quale momento potrò anticiparlo? La risposta di partenza è nota e sta scritta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato dai correttivi fino al D.Lgs. 136/2024): salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Ma “salvo patto contrario” è una porta aperta, e il creditore che conosce il mestiere ci passa in mezzo da anni: con fideiussioni personali, ipoteche sui beni dei soci, voti negativi, contestazioni in sede di omologazione, richieste di risoluzione.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È il filo di tutta questa guida, aggiornata a ottobre 2026: guardare il concordato della società con gli occhi del creditore, per capire dove il suo margine di manovra è ampio e dove invece la legge e la giurisprudenza (a partire dalle Sezioni Unite della Cassazione) glielo chiudono.
Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la liberazione del socio si decide dentro due mondi che di solito vengono seguiti da professionisti diversi. Il primo è quello della crisi della società: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è spesso il luogo in cui il “patto contrario” viene chiesto, concesso o evitato. Il secondo è quello della persona fisica del socio, che dopo il concordato può restare esposta per debiti personali o di garanzia: qui pesano la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e quella di professionista fiduciario di un OCC. Tenere insieme le due prospettive è l’unico modo per non salvare la società lasciando il socio scoperto.
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Chi hai di fronte: il creditore della società di persone
Il creditore tipico di una società di persone in crisi non è un soggetto solo. Ci sono la banca che ha concesso affidamenti e mutui, spesso con garanzie personali dei soci e talvolta con garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI; il fornitore strategico con un credito chirografario; l’Erario e gli enti previdenziali; il Comune per i tributi locali, oggi più coinvolto anche negli strumenti negoziali per effetto del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice della crisi come la transazione fiscale. Ognuno ha una convenienza diversa, ma tutti ragionano su un dato che la società di capitali non offre: dietro la società c’è almeno un patrimonio personale che risponde senza limiti.
Dal suo punto di vista, il socio illimitatamente responsabile è una seconda fonte di soddisfazione. Le norme del codice civile glielo garantiscono: nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), nella s.a.s. ne rispondono gli accomandatari (art. 2313 c.c.), nella società semplice i soci che hanno agito in nome della società e, salvo patto contrario, gli altri (art. 2267 c.c.). C’è però un filtro: il creditore sociale, salvo i casi previsti, deve prima tentare l’escussione del patrimonio della società (art. 2304 c.c.). È il cosiddetto beneficio di preventiva escussione, ed è la prima ragione per cui la banca accorta non si accontenta della responsabilità “legale” del socio, ma pretende una garanzia “convenzionale”: una fideiussione o un’ipoteca.
Quando la società entra in uno strumento di regolazione della crisi, il calcolo del creditore cambia. La domanda che si pone è semplice: quanto incasso dal piano, e quanto posso ancora recuperare dai soci? Se il concordato liberasse sempre e comunque i soci, il creditore perderebbe la seconda fonte e il suo voto, il suo atteggiamento in trattativa, la sua eventuale opposizione si muoverebbero di conseguenza. Se invece riuscisse a conservare un’azione verso i soci, potrebbe permettersi di votare a favore di una percentuale bassa, sapendo che il resto lo cercherà altrove.
Ecco perché la regola sulla liberazione del socio non è una questione accademica: è la variabile che orienta il voto del creditore. Il creditore razionale non è ostile per principio. Preferisce trattare quando il patrimonio personale dei soci è modesto, già gravato o difficilmente aggredibile; preferisce aggredire, o almeno minacciare di farlo, quando i soci hanno immobili liberi, liquidità o redditi stabili. E preferisce soprattutto lavorare “a monte”, quando la crisi non è ancora esplosa: è in quel momento che chiede le garanzie che, più tardi, proverà a far valere come titolo autonomo.
Il quadro normativo su cui gioca la partita, in sintesi:
| Strumento | Norma sugli effetti per i soci | Regola base |
|---|---|---|
| Concordato preventivo | art. 184 CCII | salvo patto contrario, efficacia verso i soci illimitatamente responsabili |
| Concordato nella liquidazione giudiziale | art. 117 CCII | stessa regola, salvo patto contrario |
| Accordi di ristrutturazione | art. 59 CCII (già art. 182-decies l.f.) | salvo patto contrario efficacia verso i soci; chi ha prestato garanzia continua a rispondere per tale diverso titolo, salvo diversa previsione |
| Liquidazione giudiziale della società | art. 256 CCII | estensione della procedura ai soci illimitatamente responsabili |
| Esdebitazione | artt. 278 ss. CCII | percorso autonomo, anche per il socio persona fisica |
La differenza tra la riga del concordato preventivo e quella degli accordi di ristrutturazione è il cuore di molte strategie del creditore: torneremo su questo punto più volte.
Il perimetro della partita: chi è “socio illimitatamente responsabile” agli occhi del creditore
Prima di muovere, il creditore delimita il campo: deve sapere chi sono, esattamente, le persone il cui patrimonio risponde. Non è una domanda banale, perché la compagine di una società di persone cambia nel tempo, e ogni cambiamento sposta le possibilità di recupero.
Il socio attuale. È il bersaglio naturale. Nella s.n.c. sono tutti i soci; nella s.a.s. gli accomandatari; nella società semplice, in linea di principio, tutti i soci salvo patto contrario per quelli che non hanno agito in nome della società, purché il patto sia portato a conoscenza dei terzi. È a lui che si rivolge la regola dell’art. 184 CCII sull’efficacia del concordato.
Il socio entrato dopo. Il codice civile prevede che chi entra in una società di persone risponda anche delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.). Dal punto di vista del creditore, ogni nuovo socio con patrimonio è un’occasione: e se la società entra in crisi poco dopo l’ingresso, il nuovo socio è spesso il più esposto. La regola della liberazione, però, vale anche per lui, perché la sua responsabilità ha la stessa natura di quella degli altri soci.
Il socio uscito. Il socio che recede, viene escluso o cede la quota continua a rispondere verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui lo scioglimento del suo rapporto è stato portato a conoscenza dei terzi, di regola con l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2290 c.c.). Il creditore lo sa e, quando la società è in crisi, guarda anche indietro: verifica chi era socio quando il suo credito è sorto. Nel caso di liquidazione giudiziale, poi, il codice della crisi prevede l’estensione della procedura anche al socio receduto o escluso entro un anno dallo scioglimento del rapporto, se l’insolvenza della società riguarda debiti esistenti a quella data (art. 256 CCII). Quanto alla liberazione dell’ex socio per effetto del concordato della società, la questione è più delicata e va esaminata con attenzione sui documenti: la regola dell’art. 184 CCII parla di soci illimitatamente responsabili e il suo coordinamento con la responsabilità residua dell’ex socio non è oggetto, a quanto risulta, di un orientamento consolidato.
Il socio occulto e la società di fatto. È la mossa più aggressiva sul perimetro: il creditore sostiene che dietro l’imprenditore o la società c’è un socio non dichiarato, oppure che tra più persone esiste una società di fatto. In caso di liquidazione giudiziale, il codice prevede l’estensione della procedura anche ai soci illimitatamente responsabili non palesi, quando ne emerga l’esistenza. È una mossa costosa e incerta per il creditore, che deve provare l’esistenza del rapporto sociale; la usa quando la persona “nascosta” ha un patrimonio importante.
L’accomandante che ha perso la limitazione. L’accomandante che compie atti di amministrazione o tratta affari in nome della società in violazione del divieto di immistione assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (art. 2320 c.c.). Il creditore che vede un accomandante “operativo” cercherà di farlo rientrare nel perimetro.
Dal suo punto di vista, conviene allargare il perimetro il più possibile, perché ogni patrimonio in più aumenta la convenienza dell’alternativa liquidatoria e quindi la sua forza al tavolo del concordato. Per il socio, la prima difesa è conoscere con esattezza la propria posizione nel tempo: date di ingresso e di uscita, data di iscrizione delle modifiche nel registro delle imprese, ruolo effettivo nell’amministrazione, garanzie prestate e in quale veste. Sono informazioni che si ricavano dalle visure storiche e dagli atti societari, e che vanno messe in ordine prima che sia il creditore a farlo.
Prima mossa: blindare il credito sul patrimonio personale dei soci prima della crisi
La mossa
La prima cosa che il creditore farà, ben prima di qualunque domanda di concordato, è trasformare la responsabilità illimitata “di legge” del socio in un’obbligazione di garanzia “di contratto”. Lo fa in tre modi: con la fideiussione personale del socio a garanzia dei debiti sociali (spesso omnibus, spesso accompagnata dalla garanzia pubblica); con l’ipoteca sui beni del socio a garanzia dei debiti della società; con la cessione di crediti o il pegno su beni del socio.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene per due ragioni. La prima: con la fideiussione il creditore supera il beneficio di preventiva escussione dell’art. 2304 c.c., perché il garante risponde a titolo proprio. La seconda, più sottile: il creditore conta sull’art. 184, primo comma, del vecchio e del nuovo regime, secondo cui i creditori conservano i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Se il socio è anche fideiussore, ragiona la banca, il concordato non toccherà la garanzia.
Il creditore preferisce non farla quando il patrimonio del socio è nullo o già interamente gravato: in quel caso la garanzia ha un costo (istruttoria, iscrizione ipotecaria, contenzioso futuro) superiore al beneficio atteso.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la giurisprudenza ha detto da decenni che il socio non è un terzo. Le Sezioni Unite (Cass. SU 24 agosto 1989, n. 3749) hanno affermato che il concordato preventivo della società di persone ha effetto anche verso i soci illimitatamente responsabili che abbiano prestato garanzie personali a favore di alcuni creditori sociali: la norma che salva i diritti verso i fideiussori riguarda solo i garanti estranei alla compagine sociale. E un eventuale patto contrario, per valere, deve stare nella proposta di concordato, non in un accordo separato con il singolo creditore.
Il principio è stato ripreso e sviluppato da Cass. SU 16 febbraio 2015, n. 3022, con un ragionamento che il creditore conosce bene: la responsabilità del socio nasce dalla sua qualità di socio, è personale e diretta (anche se sussidiaria rispetto al patrimonio sociale), e quindi il socio è condebitore, non terzo garante. Debito sociale e debito del socio sono, per le Sezioni Unite, un unico debito: se si estingue con il concordato, anche solo per pagamento parziale, si estingue per entrambi, salvo patto contrario.
La tua contromossa
La contromossa chiave è mappare in anticipo tutte le garanzie prestate dai soci e qualificarle correttamente: fideiussione di un socio illimitatamente responsabile (che, nel concordato preventivo, segue la regola della liberazione secondo l’orientamento delle Sezioni Unite) oppure garanzia di un terzo non socio (che resta fuori dalla liberazione). È un lavoro di carte: contratti di finanziamento, atti di fideiussione, iscrizioni ipotecarie, visure camerali storiche per accertare in quale qualità e in quale data il garante era socio.
Attenzione alla distinzione con gli accordi di ristrutturazione: l’art. 59 CCII, riprendendo l’art. 182-decies l.f., stabilisce che i soci illimitatamente responsabili che hanno prestato garanzia continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto. Scegliere l’accordo di ristrutturazione invece del concordato può quindi lasciare in piedi la fideiussione del socio: è una variabile che va pesata prima di scegliere lo strumento, non dopo.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alle due Sezioni Unite già citate, è utile l’ordinanza interlocutoria Cass. 12 febbraio 2014, n. 3163, con cui la Prima Sezione aveva rimesso la questione dell’ipoteca prestata dal socio, evidenziando proprio che l’art. 184, comma 1, l.f. tutela solo i garanti terzi non soci. È il passaggio che ha condotto alla pronuncia del 2015. Si tratta di decisioni rese sulla legge fallimentare, ma la regola dell’art. 184 CCII ne riproduce la sostanza, ed è su queste che oggi si costruisce l’argomentazione.
Seconda mossa: aggredire il socio mentre la società prepara il piano
La mossa
Quando la società accede alla composizione negoziata o deposita una domanda di concordato, anche “con riserva”, il creditore sa che il patrimonio sociale diventa difficile da aggredire: le misure protettive (artt. 54 e 55 CCII) bloccano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. La mossa tipica è allora spostare il fuoco sul socio: decreto ingiuntivo contro la società e contro i soci, precetto, pignoramento dei conti personali o iscrizione ipotecaria sui beni del socio, oppure escussione della fideiussione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene per creare pressione. Un socio con un pignoramento sul conto personale è un socio che spinge la società a trattare, magari a concedere quel “patto contrario” che il creditore vuole. E se la procedura poi fallisce, il creditore si troverà già in posizione avanzata sul patrimonio personale.
Preferisce non farla quando teme che l’iniziativa venga neutralizzata dalla futura omologazione: spendere in un’esecuzione destinata a fermarsi, o peggio a essere travolta dall’effetto esdebitatorio, è un costo senza ritorno.
I suoi limiti
Il beneficio di preventiva escussione resta un limite: il creditore sociale non può pretendere il pagamento dal socio di s.n.c. se prima non ha tentato di soddisfarsi sul patrimonio sociale, salvo le eccezioni di legge. E durante la procedura, l’ammissione della società a un concordato è un fatto che il socio può far valere quando il creditore agisce in via esecutiva, anche ai fini della sospensione.
Va detto con onestà che l’estensione delle misure protettive al patrimonio personale dei soci non è automatica: le misure riguardano il patrimonio del debitore che accede allo strumento, e la loro applicazione nei confronti dei soci va valutata e, se del caso, richiesta e motivata specificamente. È un punto da verificare caso per caso, alla luce dei provvedimenti del tribunale competente.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il socio che conosce la regola della liberazione può contestare le azioni del creditore sociale sapendo che, se il concordato verrà omologato senza patto contrario, il debito sociale si estinguerà anche nei suoi confronti nella misura prevista dal piano. Le strade concrete sono: eccepire il beneficio di escussione; opporsi a decreto ingiuntivo e precetto; chiedere la sospensione dell’esecuzione in attesa della definizione del concordato; valutare, nella composizione negoziata, un confronto diretto con il creditore davanti all’esperto.
Nel ruolo di negoziatore la questione si vede da vicino: l’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il tavolo nel quale il creditore prova a ottenere garanzie dai soci in cambio di tolleranza, ed è proprio lì che la contromossa va preparata.
Le pronunce che ti proteggono
La già citata Cass. 30 agosto 2001, n. 11343 chiarisce un punto prezioso in questa fase: l’effetto liberatorio verso i soci riguarda i debiti sociali, ma la procedura di concordato della società non si estende al patrimonio personale del socio, i cui atti dispositivi non ricadono nei vincoli dell’art. 167 l.f. (oggi art. 94 CCII). Tradotto in mossa e contromossa: il socio resta libero di gestire il proprio patrimonio, ma il creditore non può trattarlo come se fosse “dentro” la procedura per ottenere vantaggi ulteriori.
Terza mossa: chiedere il “patto contrario”
La mossa
È la mossa più efficace, e la meno visibile. Il creditore forte (di solito la banca con il credito più rilevante, oppure un fornitore strategico senza il quale il piano in continuità non sta in piedi) condiziona il proprio voto favorevole a una clausola: i soci illimitatamente responsabili non saranno liberati, o lo saranno solo per una parte, o resteranno obbligati per il residuo non pagato dal piano.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché trasforma il concordato in un affare doppio: incassa la percentuale dal piano e conserva l’azione verso i soci per la differenza. La preferisce quando i soci hanno un patrimonio personale capiente e la società ha bisogno del suo voto per raggiungere la maggioranza.
Preferisce non insistere quando il suo voto non è determinante, quando il tribunale potrebbe comunque omologare superando il dissenso (cram down, art. 112 CCII per il concordato in continuità), o quando il patrimonio dei soci è già esaurito.
I suoi limiti
Il patto contrario, per essere efficace, deve risultare dalla proposta di concordato: un accordo riservato tra un creditore e un socio non basta a sottrarre quel creditore all’effetto esdebitatorio. Lo ha detto Cass. SU n. 3749/1989, e il principio si coordina con la parità di trattamento dei creditori: un patto contrario riservato a un solo creditore, fuori dalla proposta, altererebbe le condizioni di voto e potrebbe configurare un vantaggio non trasparente.
Inoltre, il patto contrario incide sulla convenienza della proposta per gli altri creditori e sui rapporti tra i soci stessi (pensiamo al regresso tra soci): non è una clausola neutra, e va spiegata nel piano e nell’attestazione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è non trattare mai il patto contrario come una concessione gratuita: se il creditore lo chiede, deve offrire qualcosa in cambio, come un voto favorevole, nuova finanza, una moratoria, un limite quantitativo all’azione residua verso i soci, la rinuncia a una parte delle garanzie. E se il patto contrario c’è, va scritto con precisione: quali soci, quali debiti, quale importo massimo, con quali tempi. Un patto contrario generico è il regalo più grande che si possa fare al creditore.
Va anche considerata l’alternativa: se il creditore che chiede il patto contrario non è determinante, si può costruire una proposta senza patto e puntare sul voto degli altri creditori o sulla ristrutturazione trasversale.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. SU 16 febbraio 2015, n. 3022 è la base: in assenza di patto contrario, l’estinzione del debito sociale per effetto del concordato vale anche per il socio. Il patto contrario è l’eccezione, e come ogni eccezione si interpreta nei suoi limiti. Anche Cass. 26 marzo 2010, n. 7273, citata dalla giurisprudenza successiva tra le pronunce sull’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili, si colloca in questo orientamento.
Quarta mossa: far valere l’ipoteca prestata dal socio
La mossa
Il creditore che ha ottenuto un’ipoteca su un immobile del socio a garanzia di un debito della società sa di avere in mano qualcosa di più di un semplice credito chirografario. La mossa è chiedere di essere trattato come creditore ipotecario nel concordato e, in parallelo, conservare l’ipoteca per il residuo, così da espropriare l’immobile del socio dopo l’omologazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché un credito ipotecario va soddisfatto integralmente nei limiti del valore del bene, mentre un chirografario si accontenta della percentuale. Se poi riuscisse a sostenere che l’ipoteca sopravvive al concordato per la parte non pagata, avrebbe una seconda chance sul patrimonio del socio.
I suoi limiti
Qui le Sezioni Unite del 2015 hanno tracciato una linea precisa. L’ipoteca prestata dal socio a garanzia di un debito sociale garantisce un’obbligazione propria del socio, non altrui; nel concordato preventivo il credito così garantito va riconosciuto come credito ipotecario, con diritto a essere pagato integralmente nei limiti del valore del bene. Ma la conseguenza è speculare: debito sociale e debito del socio costituiscono un unico debito, e la sua estinzione con il concordato estingue l’obbligazione anche verso il socio, salvo patto contrario.
In altre parole, il creditore ipotecario sul bene del socio ottiene una posizione privilegiata dentro il concordato, ma non una seconda partita dopo. Il residuo eventualmente non coperto resta, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite, a carico del socio che potrà agire in regresso verso gli altri soci: un passaggio che va letto con attenzione, perché indica che la garanzia reale del socio pesa nella formazione del piano.
La tua contromossa
La contromossa è valorizzare correttamente il bene ipotecato nel piano: una stima professionale realistica del valore dell’immobile del socio, la collocazione del creditore nella classe corretta, la quantificazione della parte di credito che eccede il valore del bene e che va trattata come chirografaria. È qui che il creditore tende a sovrastimare il bene (per pretendere di più nel concordato) o a sottostimarlo (per sostenere un residuo ampio da recuperare altrove). Una perizia indipendente sottrae al creditore questa leva.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. SU 16 febbraio 2015, n. 3022, sul punto specifico dell’ipoteca del socio; in precedenza, nel fallimento, Cass. 6 novembre 2006, n. 23669, richiamata dalle Sezioni Unite tra le pronunce sull’ipoteca concessa dal socio per debiti sociali e sulla posizione del creditore nel passivo del socio. Si tratta di giurisprudenza sulla legge fallimentare, ma la struttura del problema nel CCII è rimasta identica.
Quinta mossa: votare contro, contestare la convenienza, cercare la revoca
La mossa
Se la proposta non contiene il patto contrario e il creditore non riesce a ottenerlo, la mossa successiva è ostacolare l’omologazione. Gli strumenti sono il voto contrario, l’opposizione all’omologazione (art. 48 CCII) con la contestazione della convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, e la segnalazione al commissario giudiziale di irregolarità che possano condurre alla revoca.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando la liquidazione giudiziale gli darebbe di più. Ed è proprio questo il punto: in caso di liquidazione giudiziale della società, la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII), con il loro intero patrimonio personale messo a disposizione. Se i soci hanno beni rilevanti, il creditore può ritenere che una liquidazione estesa ai soci renda più del concordato: e lo dirà al giudice.
Preferisce non farla quando la liquidazione giudiziale sarebbe lunga, costosa e incerta, e quando la sua quota nel concordato è comunque superiore a quella che otterrebbe dall’alternativa liquidatoria.
I suoi limiti
Il creditore che contesta la convenienza deve dimostrare che la liquidazione giudiziale gli darebbe un risultato migliore, e nel confronto vanno considerati anche i patrimoni dei soci che la liquidazione aggredirebbe. È un onere concreto, che richiede numeri, non affermazioni.
C’è un’altra linea che il creditore può tentare: dimostrare che la proposta contiene debiti che non dovrebbe contenere. È il caso deciso da Trib. Como, decreto 3 marzo 2015: l’inserimento nella proposta di concordato di debiti personali del socio accomandatario, o di debiti assunti come socio illimitatamente responsabile di un’altra società, è stato ritenuto causa di revoca, perché finalizzato a ottenere indebitamente l’effetto esdebitatorio. Il principio è chiaro: il concordato della società libera il socio solo per i debiti sociali, non per i suoi debiti personali.
La tua contromossa
La contromossa è duplice. Primo: costruire il confronto con l’alternativa liquidatoria includendo con onestà il patrimonio personale dei soci, perché un piano che “dimentica” i beni dei soci si espone esattamente alla contestazione del creditore. Spesso conviene che i soci contribuiscano al piano con risorse personali (finanza esterna, apporto di beni): un contributo dichiarato e quantificato rende il concordato più conveniente della liquidazione estesa e toglie argomenti all’opposizione. Secondo: separare nettamente i debiti sociali da quelli personali del socio. Per questi ultimi, se il socio è persona fisica sovraindebitata, la strada non è il concordato della società ma uno strumento proprio: il codice considera consumatore anche il socio di società di persone per i debiti estranei a quelli sociali, e apre a lui le procedure da sovraindebitamento con l’assistenza dell’OCC.
Le pronunce che ti proteggono
Trib. Como, decreto 3 marzo 2015, sui limiti della proposta; Cass. 22 settembre 2000, n. 12545, che ricorda come l’omologazione fissi in modo definitivo la riduzione quantitativa dei crediti, senza però fare stato su esistenza, entità e rango: un punto che il creditore usa, ma che vale anche contro di lui quando pretende di “accertare” nel concordato più di quanto gli spetti.
Sesta mossa: dopo l’omologa, inseguire il residuo o chiedere la risoluzione
La mossa
Omologato il concordato senza patto contrario, il creditore ha davanti due strade. La prima: sostenere che il socio non è liberato per qualche titolo diverso (fideiussione, garanzia pubblica, debito personale camuffato, strumento diverso dal concordato preventivo) e agire per il residuo. La seconda: monitorare l’esecuzione del piano e, al primo inadempimento non di scarsa importanza, chiedere la risoluzione del concordato, così da riaprire la partita, eventualmente con la liquidazione giudiziale estesa ai soci.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, la prima strada conviene quando l’importo residuo è rilevante e il socio ha beni. La seconda conviene quando il piano mostra segni di cedimento e il creditore pensa di ottenere di più da una liquidazione. Preferisce non farle quando il piano viene eseguito regolarmente e le percentuali arrivano: un concordato che paga è, per un creditore razionale, un risultato migliore di un contenzioso.
I suoi limiti
Se il concordato è omologato senza patto contrario, il creditore non può chiedere al socio illimitatamente responsabile la differenza tra il credito originario e la percentuale concordataria per i debiti sociali: è il nucleo dell’art. 184 CCII come letto dalla Cassazione. Nel concordato con cessione dei beni, inoltre, Cass. 18 marzo 2003, n. 3957 ha chiarito che l’obbligato si libera con la distribuzione del ricavato, qualunque sia la percentuale realizzata: un effetto liberatorio pieno, che si riflette anche sul socio.
Sul tema della fideiussione del socio, la giurisprudenza di merito più recente si è spinta oltre il concordato preventivo “classico”. Trib. Padova, 15 giugno 2026, n. 1027 ha ritenuto, secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, che il socio accomandatario fideiussore benefici dell’effetto esdebitatorio del concordato semplificato, con ricadute dirette sulla tenuta delle fideiussioni assistite da garanzia del Fondo PMI. È una pronuncia di merito e recente, che apre un tema destinato a essere discusso; va citata con questa cautela.
La tua contromossa
La contromossa è opporre al creditore il titolo della liberazione con documenti alla mano: decreto di omologazione, proposta (per dimostrare l’assenza di patto contrario), qualità di socio illimitatamente responsabile al momento rilevante, natura sociale del debito. Se il creditore agisce sulla fideiussione, va verificato quale strumento la società ha usato: nel concordato preventivo l’orientamento delle Sezioni Unite gioca a favore del socio; negli accordi di ristrutturazione l’art. 59 CCII gioca a favore del creditore, salvo diversa previsione; nel concordato semplificato c’è ora il precedente padovano.
Sulla risoluzione, la contromossa è preventiva: un piano sostenibile, monitorato, con eventuali modifiche tempestive, è la migliore difesa del socio, perché la risoluzione del concordato riporta tutto in discussione, compreso il patrimonio dei soci.
Infine, se il socio resta comunque esposto (per debiti personali, per garanzie prestate in un accordo di ristrutturazione, per un concordato risolto), la partita si sposta sull’esdebitazione della persona fisica. Trib. Mantova, 12 luglio 2012 aveva negato l’esdebitazione al socio fallito quando nessun creditore sociale era stato soddisfatto, precisando che il pagamento dei creditori personali del socio non basta: un precedente sulla legge fallimentare che ricorda come l’esdebitazione del socio passi dalla soddisfazione, almeno parziale, dei creditori sociali.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. SU 16 febbraio 2015, n. 3022 e Cass. SU 24 agosto 1989, n. 3749 sull’unicità del debito e sulla posizione del socio fideiussore; Cass. 18 marzo 2003, n. 3957 sull’effetto liberatorio del concordato con cessione; Trib. Padova, 15 giugno 2026, n. 1027 sul concordato semplificato.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come si muovono le variabili. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — La banca con la fideiussione del socio di s.n.c.
Ipotesi: Alfa s.n.c., due soci al 50%. Debito verso la banca di 187.640 €, garantito da fideiussione personale di entrambi i soci rilasciata nel 2021. Il socio A possiede un immobile libero stimato 214.000 €. La società deposita domanda di concordato preventivo in continuità con un’offerta ai chirografari del 23%.
Mossa del creditore: la banca ragiona così. Dal piano incassa il 23%, cioè 43.157 €. Se la fideiussione sopravvive al concordato, può chiedere al socio A i restanti 144.483 €, ampiamente coperti dall’immobile. Quindi vota a favore e, dopo l’omologa, notifica un precetto al socio sulla base della fideiussione.
Contromossa del socio: la proposta non contiene alcun patto contrario. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite (n. 3749/1989 e n. 3022/2015), la fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile non lo rende un garante terzo: l’effetto esdebitatorio del concordato lo raggiunge per il debito sociale. Il socio si oppone al precetto producendo il decreto di omologazione, la proposta e la visura storica che attesta la qualità di socio al momento della fideiussione.
Esito della partita: per la banca, la convenienza di proseguire dipende dalla tenuta di questa linea in giudizio. Se avesse previsto il problema, avrebbe chiesto il patto contrario in fase di trattativa, magari in cambio di un voto determinante. Se la società avesse scelto invece un accordo di ristrutturazione, l’art. 59 CCII avrebbe lasciato in piedi la fideiussione del socio, salvo diversa previsione: 144.483 € di differenza tra due strumenti.
Simulazione 2 — L’ipoteca sull’immobile dell’accomandatario
Ipotesi: Beta s.a.s., un accomandatario e due accomandanti. Debito verso un fornitore finanziato di 96.310 €, garantito da ipoteca su un appartamento dell’accomandatario stimato 61.800 €. Concordato preventivo liquidatorio con apporto di finanza esterna dei soci pari a 38.500 €; percentuale ai chirografari del 21%.
Mossa del creditore: chiede di essere trattato come creditore ipotecario per l’intero importo, sostenendo che l’immobile valga 98.000 €, e si riserva di agire sull’immobile dopo l’omologa per l’eventuale residuo.
Contromossa: il piano, supportato da una perizia indipendente, colloca il creditore come ipotecario per 61.800 € (valore del bene) e come chirografario per i restanti 34.510 €, che ricevono il 21%, cioè 7.247 €. Totale previsto: 69.047 €. Sul piano giuridico si richiama Cass. SU n. 3022/2015: credito garantito da ipoteca del socio riconosciuto come ipotecario nel concordato, nei limiti del valore del bene, e unicità del debito.
Esito: il creditore ottiene più di un chirografario puro (che con il 21% avrebbe incassato 20.225 €), ma non può pretendere una seconda partita sull’immobile per il residuo dopo l’omologa, salvo patto contrario. Il suo spazio di manovra si sposta tutto sulla stima del bene: è lì che la perizia indipendente fa la differenza.
Simulazione 3 — I debiti personali dell’accomandatario infilati nel piano
Ipotesi: Gamma s.a.s. propone un concordato in cui compaiono, tra i debiti, 52.870 € di finanziamento personale contratto dall’accomandatario per l’acquisto dell’auto di famiglia e 18.430 € di debiti che l’accomandatario ha come socio di un’altra s.n.c. cessata.
Mossa del creditore: un creditore sociale dissenziente segnala la circostanza al commissario giudiziale e chiede la revoca, sostenendo che la proposta mira a far liberare l’accomandatario da debiti non sociali.
Contromossa possibile: nessuna, se il piano resta così. La linea del Trib. Como (decreto 3 marzo 2015) è proprio questa: inserire debiti personali del socio nella proposta della società è causa di revoca. La contromossa vera è preventiva: togliere dal piano i 71.300 € di debiti non sociali e trattarli, se l’accomandatario è sovraindebitato, con una procedura propria della persona fisica, con l’assistenza dell’OCC. Il concordato della società resta pulito e il socio ha una strada dedicata per i suoi debiti personali.
Quando all’avversario conviene trattare
Il creditore della società di persone non è disposto a trattare sempre allo stesso modo. Ci sono momenti precisi in cui la sua convenienza si sposta, e chi li riconosce può aprire il tavolo nel momento giusto.
Primo momento: prima che la crisi diventi pubblica. Nella composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) il creditore non ha ancora davanti un tribunale e non ha ancora perso il controllo sul patrimonio dei soci. È il momento in cui, dal suo punto di vista, conviene ottenere un accordo con i soci (piano di rientro garantito, saldo e stralcio della posizione di garanzia, rinuncia a una parte delle garanzie in cambio di un pagamento immediato) piuttosto che rischiare un concordato con effetto liberatorio pieno. Per il socio è il momento migliore per far pesare la regola dell’art. 184 CCII: “se arriviamo al concordato senza patto contrario, perdi la seconda fonte”.
Secondo momento: quando il suo voto non è determinante. Se il creditore capisce che il concordato passerà comunque, la sua forza contrattuale si riduce. Gli conviene allora negoziare un trattamento di classe migliore o tempi di pagamento più brevi, piuttosto che ostinarsi su un patto contrario che non riuscirà a imporre.
Terzo momento: quando il patrimonio dei soci è già gravato. Se gli immobili dei soci sono già ipotecati da altri, o hanno un valore modesto, l’azione verso i soci vale poco. Dal suo punto di vista, conviene allora massimizzare l’incasso dal piano, accettando anche un apporto di finanza esterna dei soci in cambio della loro liberazione.
Quarto momento: quando la liquidazione giudiziale estesa ai soci sarebbe lunga e incerta. La liquidazione giudiziale della società con estensione ai soci (art. 256 CCII) è, sulla carta, l’alternativa che il creditore agita. Nei fatti, è una procedura lunga, con costi di procedura, tempi di realizzo dei beni, concorso di altri creditori personali dei soci. Un creditore razionale sa che un pagamento certo oggi spesso vale più di un riparto incerto tra anni.
Quinto momento: quando il socio ha uno strumento proprio. Se il socio persona fisica ha debiti personali che lo espongono, l’accesso a una procedura da sovraindebitamento cambia la prospettiva anche del creditore della garanzia. Un creditore che vede il socio avviato verso una procedura con l’OCC sa che anche la sua azione personale finirà dentro un concorso: e a quel punto trattare prima può essere più conveniente.
In tutti questi momenti, il saldo e stralcio della posizione del socio o un piano di rientro garantito sono soluzioni che il creditore valuta con favore se gli vengono presentate con numeri credibili: valore realistico dei beni dei soci, tempi dell’alternativa, percentuale attesa dal piano. La trattativa vincente non chiede uno sconto: dimostra al creditore che lo sconto è già nei numeri.
La partita in tabella
La tabella riassume le sei mosse descritte, ciascuna con il vincolo che la limita, la contromossa del socio e la finestra in cui giocarla. Va letta come una mappa, non come una regola automatica: ogni caso dipende dai documenti, dallo strumento scelto e dalla qualità di socio al momento dei fatti.
| Mossa del creditore | Vincolo che lo limita | Contromossa del socio | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Fideiussione o ipoteca del socio prima della crisi | Socio non terzo: Cass. SU 3749/1989 e 3022/2015 | Mappare e qualificare tutte le garanzie | Prima della scelta dello strumento |
| Azione esecutiva sul socio durante la procedura | Beneficio di escussione (art. 2304 c.c.); procedura in corso | Opposizioni, sospensione, tavolo in composizione negoziata | Dal deposito della domanda all’omologa |
| Richiesta di patto contrario | Deve risultare dalla proposta (SU 3749/1989) | Contropartite precise; patto delimitato o assente | Fase di predisposizione della proposta |
| Ipoteca del socio fatta valere per l’intero | Ipotecario nei limiti del valore; debito unico (SU 3022/2015) | Perizia indipendente, classi corrette | Redazione del piano e attestazione |
| Voto contrario, opposizione, revoca | Onere di provare la maggiore convenienza della liquidazione; Trib. Como 3/3/2015 | Alternativa liquidatoria completa; separazione debiti personali | Votazione e giudizio di omologazione |
| Azione per il residuo o risoluzione | Effetto liberatorio (art. 184 CCII; Cass. 3957/2003) | Documentare omologa e assenza di patto; piano sostenibile | Dopo l’omologa, per tutta l’esecuzione |
Due avvertenze. La prima: per gli accordi di ristrutturazione la colonna “vincolo” cambia, perché l’art. 59 CCII conserva la responsabilità del socio garante, salvo diversa previsione. La seconda: per il concordato semplificato c’è un precedente di merito recente (Trib. Padova n. 1027/2026) favorevole al socio fideiussore, ma non ancora un orientamento consolidato.
Le domande di chi è sotto attacco
La banca può chiedermi i soldi dopo l’omologa del concordato della mia s.n.c.?
Per i debiti sociali, di regola no, se nella proposta non c’è un patto contrario. L’art. 184 CCII estende l’efficacia del concordato ai soci illimitatamente responsabili, e la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che il debito della società e quello del socio sono un unico debito: se si riduce per la società, si riduce anche per il socio. Resta da verificare se la banca vanti un titolo diverso o se lo strumento usato sia diverso dal concordato preventivo.
Ho firmato una fideiussione per la società: il concordato mi libera anche da quella?
Nel concordato preventivo, secondo le Sezioni Unite, sì, se eri socio illimitatamente responsabile e non c’è patto contrario. La norma che conserva i diritti verso i fideiussori riguarda i garanti terzi, non i soci. Attenzione però agli accordi di ristrutturazione, dove l’art. 59 CCII prevede che il socio che ha prestato garanzia continui a rispondere a tale diverso titolo, salvo diversa previsione.
Sono accomandante: il problema mi riguarda?
Di regola no, perché l’accomandante risponde nei limiti della quota conferita. Il discorso cambia se l’accomandante ha prestato garanzie personali (in quel caso è un garante e la regola sulla liberazione del socio illimitatamente responsabile non lo copre automaticamente) o se ha compiuto atti che la legge sanziona con la perdita della limitazione di responsabilità.
Il creditore può pignorarmi il conto personale mentre la società è in concordato?
Può tentare, ma deve fare i conti con il beneficio di preventiva escussione e con la procedura in corso. L’estensione automatica delle misure protettive al patrimonio dei soci non è scontata e va valutata caso per caso; la difesa passa dall’opposizione agli atti esecutivi e dalla richiesta di sospensione, con la documentazione della procedura della società.
I miei debiti personali possono entrare nel concordato della società?
No. Inserirli espone la proposta alla revoca, come ha deciso il Trib. Como nel 2015. Per i debiti estranei a quelli sociali, il socio persona fisica che si trova in difficoltà ha a disposizione le procedure da sovraindebitamento, nelle quali la legge lo considera consumatore per quei debiti.
Se il concordato viene risolto, torno a rispondere di tutto?
La risoluzione rimette in discussione gli effetti del concordato, compresa la liberazione dei soci, e può aprire la strada alla liquidazione giudiziale estesa ai soci. Per questo il monitoraggio dell’esecuzione del piano interessa al socio quanto alla società.
Sono uscito dalla società due anni fa: il concordato mi riguarda?
Dipende dalla data di nascita dei debiti e da quando la tua uscita è stata resa nota ai terzi. Per le obbligazioni sorte prima dell’iscrizione della tua uscita nel registro delle imprese, i creditori sociali possono ancora considerarti responsabile (art. 2290 c.c.). Se la società finisce in liquidazione giudiziale, l’estensione al socio receduto o escluso è prevista entro un anno dallo scioglimento del rapporto. Se invece la società ottiene un concordato, il coordinamento tra la regola della liberazione e la tua posizione di ex socio va verificato con attenzione sui documenti: non è un automatismo su cui contare a occhi chiusi.
Sono socio di una s.r.l. e ho firmato una fideiussione: vale lo stesso discorso?
No. Il socio di s.r.l. non è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali: se ha firmato una fideiussione, è un garante terzo rispetto alla società. In questo caso la regola che conserva i diritti dei creditori verso i fideiussori (art. 184 CCII, primo comma) gioca a favore del creditore, e la liberazione prevista per i soci illimitatamente responsabili non si applica. Per il garante persona fisica che non riesce a far fronte alla garanzia, la via da valutare è quella degli strumenti da sovraindebitamento.
Il creditore può pretendere da me più di quanto prende dal concordato, se ho beni?
Senza patto contrario, per i debiti sociali, no. La quota pagata dal concordato chiude il debito anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile. Il valore dei beni del socio pesa prima, nella costruzione del piano e nel confronto con l’alternativa liquidatoria, non dopo, sotto forma di una seconda azione per il residuo.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati nell’articolo, raggruppati per la mossa del creditore che ciascuno limita. Diverse pronunce sono rese sulla legge fallimentare (art. 184 l.f.): sono richiamate perché la regola dell’art. 184 CCII ne riproduce la sostanza, ma va sempre verificato l’adattamento al caso concreto.
Sulle garanzie prestate dal socio (prima e sesta mossa)
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Cass. civ., Sezioni Unite, 24 agosto 1989, n. 3749. Principio: il concordato preventivo della società di persone produce effetti anche verso i soci illimitatamente responsabili che abbiano garantito personalmente alcuni creditori sociali; il patto contrario va inserito nella proposta, altrimenti non opera. Rilevanza: è la base per opporsi alla banca che agisce sulla fideiussione del socio dopo l’omologa.
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Cass. civ., Sezioni Unite, 16 febbraio 2015, n. 3022. Principio: il socio illimitatamente responsabile non è terzo rispetto all’obbligazione sociale; l’ipoteca da lui prestata garantisce un debito proprio e nel concordato il creditore va trattato come ipotecario nei limiti del valore del bene; debito sociale e debito del socio formano un unico debito, che si estingue per entrambi con il concordato, salvo patto contrario. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sull’intero tema.
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Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 12 febbraio 2014, n. 3163. Principio: la Prima Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’ipoteca prestata dal socio, evidenziando che la tutela dei diritti verso i garanti riguarda i terzi non soci. Rilevanza: ricostruisce il percorso che ha portato alla decisione del 2015 e aiuta a leggerla.
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Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23669. Principio: richiamata dalle Sezioni Unite del 2015 tra le pronunce sull’ipoteca concessa dal socio per debiti sociali e sulla posizione del creditore nella procedura che coinvolge il socio. Rilevanza: precedente, in ambito fallimentare, utile per collocare la garanzia reale del socio.
Sull’estensione e sui limiti dell’effetto liberatorio (seconda, terza e sesta mossa)
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Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343. Principio: l’effetto liberatorio per i soci riguarda i debiti sociali e non comporta l’estensione della procedura al patrimonio personale del socio, i cui atti dispositivi restano fuori dai vincoli propri del debitore in concordato. Rilevanza: delimita in entrambe le direzioni la posizione del socio durante la procedura.
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Cass. civ., Sez. I, 26 marzo 2010, n. 7273. Principio: si colloca nell’orientamento sull’estensione ai soci illimitatamente responsabili degli effetti del concordato della società, come richiamata dalla giurisprudenza successiva. Rilevanza: conferma la stabilità dell’orientamento nel tempo.
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Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957. Principio: il concordato ha efficacia liberatoria piena; nel concordato con cessione dei beni l’obbligato si libera con la distribuzione del ricavato, qualunque percentuale si realizzi. Rilevanza: impedisce al creditore di inseguire il residuo dopo l’esecuzione del piano liquidatorio.
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Trib. Padova, 15 giugno 2026, n. 1027. Principio: secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il socio accomandatario fideiussore beneficia dell’effetto esdebitatorio del concordato semplificato. Rilevanza: primo precedente noto sul concordato semplificato, con impatto sulle fideiussioni assistite da garanzia pubblica; pronuncia di merito, da trattare con cautela.
Sul contenuto della proposta e sull’omologazione (quinta mossa)
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Trib. Como, decreto 3 marzo 2015. Principio: inserire nella proposta di concordato della società debiti personali del socio accomandatario o debiti assunti come socio di altra società è causa di revoca, perché diretto a ottenere un’esdebitazione che la legge non concede. Rilevanza: segna il confine tra debiti sociali e debiti personali del socio.
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Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545. Principio: l’omologazione rende definitiva la riduzione quantitativa dei crediti, ma non accerta con efficacia di giudicato esistenza, entità e rango dei crediti. Rilevanza: il creditore non può usare il concordato per consolidare pretese non verificate, e il socio può contestarne l’importo nelle sedi ordinarie.
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Cass. civ., Sezioni Unite, 6 settembre 1990, n. 9201. Principio: i crediti per imposte i cui presupposti sono sorti prima del concordato sono anteriori e soggetti alla procedura, con il divieto di azioni esecutive individuali. Rilevanza: anche il creditore pubblico, oggi compreso l’ente locale nel quadro del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, gioca dentro le regole del concordato.
Sull’esdebitazione del socio persona fisica (sesta mossa)
- Trib. Mantova, 12 luglio 2012. Principio: il socio illimitatamente responsabile fallito non può ottenere l’esdebitazione se nessun creditore sociale è stato soddisfatto; il pagamento dei soli creditori personali non basta. Rilevanza: precedente sulla legge fallimentare che ricorda come, quando la liberazione da concordato non opera, l’esdebitazione del socio passi dalla soddisfazione almeno parziale dei creditori sociali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita al posto tuo, con un metodo preciso: leggiamo le mosse che il creditore ha già fatto, anticipiamo quelle che farà e presidiamo i passaggi in cui la legge gli impone dei limiti.
- Ricostruiamo la mappa delle garanzie dei soci: esaminiamo contratti di finanziamento, atti di fideiussione, iscrizioni ipotecarie e visure storiche per stabilire, garanzia per garanzia, se il socio è “socio” o “terzo” ai fini dell’effetto liberatorio.
- Confrontiamo gli strumenti sul piano degli effetti per i soci: concordato preventivo, concordato semplificato, accordi di ristrutturazione, con le diverse conseguenze sulle fideiussioni dei soci previste dagli artt. 184 e 59 CCII.
- Presidiamo la clausola sul patto contrario: valutiamo se il creditore è determinante, quantifichiamo la contropartita e, se un patto è inevitabile, lo scriviamo con limiti soggettivi, oggettivi e quantitativi precisi.
- Separiamo i debiti sociali da quelli personali del socio, per evitare che la proposta della società si esponga a revoca e per indirizzare i debiti personali verso lo strumento corretto.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il confronto con l’alternativa liquidatoria, includendo il patrimonio dei soci e l’eventuale apporto di finanza esterna, per togliere argomenti all’opposizione all’omologazione.
- Contestiamo le stime del creditore ipotecario con una perizia indipendente sul bene del socio, per collocare correttamente il credito tra parte ipotecaria e parte chirografaria.
- Difendiamo il socio dalle azioni esecutive durante la procedura e dopo l’omologa: opposizione a decreto ingiuntivo e precetto, opposizione all’esecuzione, istanze di sospensione, eccezione di beneficio di escussione.
- Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza del creditore si sposta: in composizione negoziata, prima del voto, o quando il patrimonio dei soci rende la liquidazione poco appetibile.
- Accompagniamo il socio persona fisica nelle procedure da sovraindebitamento per i debiti estranei a quelli sociali o per le garanzie che sopravvivono, con il coordinamento dell’OCC.
- Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce il funzionamento della composizione negoziata, che è il primo luogo in cui le garanzie dei soci vengono messe sul tavolo, e può quindi impostare per tempo la scelta dello strumento e la trattativa sul patto contrario. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC, segue anche il “secondo tempo” della partita, quello in cui il socio persona fisica deve sistemare i debiti che il concordato della società non ha coperto.
La continuità di strategia è il secondo punto di forza: la stessa linea difensiva impostata nell’analisi iniziale viene portata, se necessario, fino alla Corte di cassazione, senza cambi di difensore e senza dispersione di informazioni. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la convenienza del creditore, il valore dei beni dei soci, il confronto con l’alternativa liquidatoria sono numeri prima ancora che argomenti giuridici.
In chiusura
La domanda del titolo ha una risposta di principio chiara: salvo patto contrario, il concordato della società libera anche il socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali, e secondo le Sezioni Unite la liberazione lo raggiunge anche quando ha garantito personalmente quei debiti. Ma la risposta pratica dipende da come è stata giocata la partita: quale strumento è stato scelto, cosa dice la proposta, quali garanzie il creditore ha preteso, quali debiti personali il socio ha. Nelle procedure di crisi non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la crisi della società, che si affronta anche con gli strumenti della composizione negoziata conosciuti da vicino come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la posizione personale del socio, che richiede gli strumenti del sovraindebitamento propri del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC. Proteggere la società senza lasciare scoperto il socio richiede entrambe le prospettive nello stesso fascicolo.
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