Come Funziona Il Concordato Liquidatorio Di Una Società Immobiliare?

Quando una società immobiliare entra in crisi, il patrimonio è quasi sempre lì, visibile: appartamenti invenduti, terreni edificabili, un capannone locato, qualche box. Proprio per questo circolano tante convinzioni semplici e rassicuranti su come funzioni il concordato liquidatorio: “si vendono gli immobili e si chiude”, “decide tutto la banca”, “si cede a chi si vuole a trattativa privata”, “le spese si pagano a parte”. È comprensibile crederci: in un’impresa che ha per oggetto la compravendita di immobili, la liquidazione sembra la conclusione naturale. Ma il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) pone condizioni precise, e la Cassazione negli ultimi due anni ne ha chiarito diversi passaggi. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: un piano costruito su un mito viene dichiarato inammissibile o non regge alla prova della liquidazione, e la società finisce in liquidazione giudiziale avendo perso mesi preziosi.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:

  1. basta vendere gli immobili, non servono altre risorse;
  2. la banca ipotecaria prende tutto e decide da sola;
  3. gli immobili si cedono a trattativa privata all’acquirente scelto dalla società;
  4. con il concordato la società perde subito gli immobili e gli amministratori escono di scena;
  5. i preliminari con gli acquirenti si sciolgono sempre e le esecuzioni vanno avanti;
  6. IMU e tributi locali non si possono toccare;
  7. le spese della procedura si pagano a parte e, dopo l’omologazione, nessuno controlla più.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Il concordato liquidatorio è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, e spesso arriva al termine di una composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata a valutare la sostenibilità dei piani e a gestire il confronto con banche e creditori. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: competenza decisiva per le società immobiliari “minori”, che non accedono al concordato preventivo ma al concordato minore, con regole analoghe sulla liquidazione e sull’apporto di finanza esterna.

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Mito n. 1 — “Basta mettere in vendita gli immobili e il concordato è fatto”

Il mito

“Nel concordato liquidatorio la società si limita a mettere sul mercato i suoi immobili: quello che si ricava va ai creditori e la procedura si chiude.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: nel concordato liquidatorio la soddisfazione dei creditori deriva effettivamente, in larga parte, dalla vendita del patrimonio. Per una società immobiliare, che ha in magazzino unità abitative o commerciali, sembra il percorso più lineare. Inoltre, chi ricorda la vecchia legge fallimentare ha in mente il concordato con cessione dei beni, nel quale il debitore metteva a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio e la percentuale minima del 20% per i chirografari era legata al ricavato. Il passaparola ha conservato l’idea “cedo tutto e chiudo”, perdendo per strada il requisito che il Codice ha aggiunto.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di molto più esigente. L’art. 84, comma 4, CCII stabilisce che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. Non solo: queste risorse devono consentire di soddisfare i creditori chirografari, e quelli privilegiati degradati a chirografo per incapienza, in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

Tre precisazioni che il mito ignora:

  • che cosa conta come “esterno”: la norma considera esterne le risorse messe a disposizione dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, purché destinate direttamente ai creditori concorsuali. Un finanziamento soci restituibile alla pari non basta;
  • come si distribuiscono: le risorse esterne possono essere ripartite anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., cioè senza seguire rigidamente l’ordine delle prelazioni, purché resti assicurato il 20% ai chirografari;
  • la base di calcolo: il 10% si misura sull’attivo disponibile alla data della domanda, non sul passivo. Per una società immobiliare con 2-3 milioni di immobili a bilancio, anche il 10% è una cifra importante, che va trovata prima di depositare.

La correzione essenziale è questa: vendere gli immobili è necessario ma non sufficiente; senza una finanza esterna di almeno il 10% dell’attivo, il concordato liquidatorio non è ammissibile. È la ragione per cui la fase preparatoria (spesso una composizione negoziata, oppure un concordato “con riserva” ex art. 44 CCII) serve proprio a individuare soci, società collegate o investitori disposti ad apportare risorse a fondo perduto.

C’è un secondo aspetto: il controllo del tribunale. Nel concordato liquidatorio il vaglio giudiziale sulla tenuta economica del piano è più penetrante che nella continuità, perché il risultato per i creditori dipende quasi interamente dal realizzo dei beni. Per una società immobiliare, questo significa perizie di stima aggiornate, con valori di pronto realizzo e non di listino, e una tempistica di vendita compatibile con l’andamento del mercato locale.

La prova

Il testo dell’art. 84, comma 4, CCII chiude la questione sul piano normativo. Sul piano interpretativo, la Cassazione ha ribadito in più occasioni che le regole sulla graduazione delle prelazioni non sono derogabili a piacimento: Cass. civ., Sez. I, n. 28574 del 28 ottobre 2025 ha affermato, in tema di concordato minore, che la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione come disciplinata per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, e che la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio. La deroga consentita riguarda solo le risorse esterne, non il patrimonio della società.

Sul piano temporale, il percorso tipico di una società immobiliare si articola così. Spesso si parte con una domanda “con riserva” (art. 44 CCII), che consente di ottenere un termine, tra trenta e sessanta giorni, prorogabile, per depositare proposta, piano e attestazione: è in questa finestra che si raccolgono gli impegni di finanza esterna, si aggiornano le perizie e si verifica l’esistenza di offerte per i lotti principali. Con il deposito del piano completo il tribunale valuta l’ammissibilità, nomina il commissario giudiziale e fissa le operazioni di voto; seguono il voto dei creditori, il giudizio di omologazione e, infine, la fase esecutiva affidata al liquidatore. Ogni fase presuppone che la finanza esterna sia già certa, documentata e vincolata: un impegno generico del socio, privo di garanzie, non basta a reggere il vaglio del tribunale né le osservazioni del commissario.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita un piano fondato solo sulla vendita degli immobili, senza apporto esterno, si espone alla dichiarazione di inammissibilità della domanda. Se nel frattempo un creditore ha presentato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, il tribunale può decidere su quello. Il risultato è esattamente ciò che la società voleva evitare: la gestione degli immobili passa al curatore, con vendite competitive in tempi e modalità non più controllati dagli amministratori.

Mito n. 2 — “La banca ipotecaria prende tutto il ricavato e, senza il suo sì, non si fa niente”

Il mito

“Sugli immobili c’è l’ipoteca della banca: qualunque cosa preveda il piano, l’istituto incasserà tutto il prezzo e potrà bloccare il concordato con il suo voto contrario.”

Perché ci credono in tanti

Nelle società immobiliari il creditore principale è quasi sempre una banca che ha finanziato l’acquisto dell’area o la costruzione, con un mutuo fondiario garantito da ipoteca su tutto il complesso. Fuori dalle procedure concorsuali, il creditore ipotecario ha davvero un ruolo dominante: può pignorare e, nel caso del credito fondiario, gode di alcuni privilegi processuali. È naturale pensare che anche nel concordato tutto ruoti intorno al suo consenso.

La realtà

Il creditore ipotecario ha diritto al valore del bene su cui grava la garanzia, non al suo credito nominale. L’art. 84, comma 5, CCII consente che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca siano soddisfatti anche non integralmente, a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in caso di liquidazione, sul ricavato del bene gravato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali. Questo valore deve essere attestato da un professionista indipendente. La parte di credito che eccede il valore del bene degrada a chirografo e partecipa alla ripartizione insieme agli altri chirografari.

Quanto al voto, la regola va letta con attenzione. Il creditore privilegiato che il piano soddisfa integralmente non vota, perché non subisce sacrifici; quello che viene soddisfatto solo in parte vota per la quota degradata a chirografo, secondo le regole dell’art. 109 CCII. La banca può dunque pesare molto nelle maggioranze, se la parte degradata è rilevante, ma non ha un diritto di veto in quanto tale: il concordato è approvato se raggiunge le maggioranze previste, calcolate sui crediti ammessi al voto.

C’è anche un aspetto che il mito capovolge: la banca non può pretendere di ricevere più di quanto otterrebbe dalla vendita. Se il piano riconosce all’ipotecario un importo pari al valore di liquidazione attestato, la sua posizione è tutelata nei limiti della garanzia; il resto è un credito come gli altri.

La prova

Oltre al testo dell’art. 84, comma 5, CCII, è utile Cass. civ., Sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024, pronunciata sulla legge fallimentare (art. 160, comma 2, L.F.) in un concordato in continuità: la Corte ha chiarito che i valori generati dalla prosecuzione dell’attività rientrano nella garanzia patrimoniale generica e non possono essere distribuiti alterando le cause legittime di prelazione. Il principio, letto insieme alla Cass. n. 28574/2025 già citata, conferma che il rispetto dell’ordine delle prelazioni è il perimetro entro cui si muove la proposta: né il debitore può ignorarlo, né il creditore garantito può pretendere oltre il valore del suo bene.

Un’avvertenza tipica delle società immobiliari riguarda la frammentazione delle garanzie. Raramente esiste un’unica ipoteca su un unico bene: più spesso ci sono un’ipoteca fondiaria sull’intero complesso, frazionata in quote sulle singole unità, ipoteche giudiziali di fornitori o appaltatori, eventuali privilegi speciali. L’attestazione richiesta dall’art. 84, comma 5, va quindi costruita bene per bene e garanzia per garanzia, imputando a ciascun immobile le spese di vendita che gli sono proprie e una quota delle spese generali. Se il frazionamento del mutuo non è stato completato, la quota di credito da riferire a ogni unità va ricostruita sui documenti contrattuali. È un lavoro tecnico, ma è anche quello che consente di negoziare con la banca su basi oggettive invece che sulla forza contrattuale.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore che pensa di dover ottenere l’assenso preventivo della banca su tutto rischia di negoziare da una posizione di debolezza ingiustificata, accettando di riconoscere all’istituto più del valore di liquidazione a scapito degli altri creditori. Il rischio opposto riguarda chi, al contrario, prova a “comprimere” l’ipotecario sotto il valore attestato: in quel caso la proposta viola l’art. 84, comma 5, e non supera il vaglio del tribunale. In entrambi i casi la chiave è la stessa: una stima attestata, credibile e aggiornata degli immobili gravati.

Mito n. 3 — “Gli immobili si vendono a trattativa privata, a chi decide la società”

Il mito

“Nel concordato la società sceglie l’acquirente: si firma con chi offre il prezzo concordato e il tribunale prende atto.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste: il piano può prevedere un’offerta irrevocabile già raccolta da un soggetto individuato, magari un costruttore interessato a rilevare l’intero complesso o un fondo immobiliare. In passato questa possibilità veniva talvolta percepita come una “vendita blindata”, conclusa fuori da ogni confronto. E nella pratica commerciale delle immobiliari, la trattativa privata è la regola.

La realtà

Il Codice ha costruito il meccanismo in senso opposto. Prima di tutto, l’art. 91 CCII disciplina le offerte concorrenti: quando il piano prevede un’offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento di beni, il tribunale o il giudice delegato dispone che se ne dia pubblicità per acquisire offerte concorrenti. In secondo luogo, l’art. 114, comma 1-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, prevede che, se il piano contiene offerte irrevocabili di un soggetto individuato, il tribunale stabilisca come il liquidatore debba pubblicizzarle per raccogliere offerte migliorative. Infine, l’art. 114, comma 4, estende alle vendite, cessioni e trasferimenti compiuti dopo il deposito della domanda o in esecuzione del concordato le regole delle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili; le cancellazioni di ipoteche, trascrizioni di pignoramenti e sequestri sono disposte dal giudice.

La correzione essenziale: l’offerta trovata dalla società è il punto di partenza di una gara, non il suo esito. Se arriva un’offerta migliore, i creditori ne beneficiano; l’offerente originario può migliorare la propria o perdere l’aggiudicazione.

La prova

La Cassazione ha attribuito a queste vendite la natura di vendite forzate. Cass. civ., Sez. I, n. 4754 del 24 febbraio 2025 ha ritenuto che la cessione all’offerente originario, avvenuta in assenza di altri offerenti dopo la procedura competitiva, abbia natura di vendita coattiva; e Cass. civ., Sez. I, n. 4652 del 21 febbraio 2025 ha attribuito la stessa natura di vendita forzata al trasferimento a trattativa privata autorizzato dopo l’esito negativo della procedura competitiva. Entrambe le pronunce riguardano fattispecie regolate dalla legge fallimentare (la prima richiama l’art. 161, comma 7, L.F.), ma il principio è coerente con il rinvio dell’art. 114, comma 4, CCII alle regole della liquidazione giudiziale.

La conseguenza pratica per una società immobiliare è rilevante: la natura coattiva della vendita incide sul regime delle garanzie per vizi, sulla purgazione dei gravami e sulla stabilità del trasferimento.

Per gli amministratori, il messaggio pratico è che la ricerca di acquirenti resta utile e, anzi, preziosa: un’offerta irrevocabile seria, garantita e già raccolta prima del deposito dà concretezza al piano, perché fissa un valore minimo di realizzo e riduce l’incertezza sulle stime. Quello che cambia è la sua funzione: non chiude la partita, ma la apre. Per questo è opportuno che l’offerta preveda condizioni compatibili con la competizione (cauzione, termine di efficacia adeguato, accettazione delle regole di gara), così da non dover essere rinegoziata quando il tribunale dispone la pubblicità.

Cosa rischia chi ci crede

Chi sottoscrive con un acquirente “di fiducia” un contratto definitivo dopo il deposito della domanda, senza autorizzazione e senza procedura competitiva, compie un atto di straordinaria amministrazione: l’art. 46 CCII prevede che, dopo il deposito, il debitore possa compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale, e che gli atti compiuti senza autorizzazione siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori. È uno dei comportamenti che possono portare alla revoca dell’ammissione al concordato.

Mito n. 4 — “Con il concordato la società perde subito gli immobili e gli amministratori escono di scena”

Il mito

“Appena si deposita il concordato liquidatorio, gli immobili diventano del tribunale e la società non conta più nulla: decide tutto il liquidatore.”

Perché ci credono in tanti

È comprensibile crederci, perché il concordato liquidatorio somiglia, nel risultato, a una liquidazione giudiziale: alla fine gli immobili vengono venduti e il ricavato ripartito. E dopo l’omologazione il tribunale nomina effettivamente un liquidatore (art. 114, comma 1, CCII) e un comitato dei creditori che ne assiste l’attività. Il passaparola ha fuso le due procedure, attribuendo al concordato lo spossessamento tipico della liquidazione giudiziale.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Durante la procedura, fino all’omologazione, la società conserva l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione (art. 46 CCII). Dopo l’omologazione, il potere di disporre degli immobili passa al liquidatore, ma la società resta proprietaria fino alla vendita e conserva la propria capacità processuale per tutto ciò che non riguarda le operazioni di liquidazione e ripartizione.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è la distinzione tra proprietà e potere di disposizione: il liquidatore agisce come mandatario dei creditori, entro il perimetro delle attività liquidatorie e distributive; la società non è spossessata. Su questo punto, nel nostro lavoro sulle crisi d’impresa, partiamo sempre da una verifica: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi (L. 3/2012), l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ricostruisce con gli amministratori quali decisioni restano in capo alla società e quali passano al liquidatore, perché da questa mappa dipendono le responsabilità degli organi sociali per tutta la durata della procedura.

La prova

La giurisprudenza 2025 è compatta:

  • Cass. civ., Sez. I, n. 11601 del 3 maggio 2025: nel concordato con cessione dei beni il potere di disporre spetta al liquidatore, quale mandatario dei creditori, mentre il debitore conserva la proprietà e la legittimazione processuale; quella del liquidatore è circoscritta ai rapporti sorti nella liquidazione e in funzione di essa;
  • Cass. civ., Sez. III, n. 17326 del 27 giugno 2025: l’omologazione non determina lo spossessamento del debitore, che mantiene la capacità di stare in giudizio; il liquidatore non è legittimato nelle controversie sull’esistenza del credito e sul pagamento del debito;
  • Cass. civ., Sez. I, n. 19217/2025 (data indicata dalla fonte: 13 luglio 2025): nelle controversie sull’accertamento di attivo e passivo il contraddittore è il legale rappresentante della società proponente o il suo liquidatore sociale, senza necessità di coinvolgere il liquidatore giudiziale;
  • Cass. civ., Sez. I, n. 18626 dell’8 luglio 2025: il liquidatore giudiziale è però legittimato a proporre opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) contro azioni esecutive sui beni della società, a tutela del patrimonio destinato ai creditori.

Cosa rischia chi ci crede

Gli amministratori convinti di “non contare più nulla” smettono di presidiare il contenzioso: lasciano scadere termini in cause di accertamento dei crediti, non si costituiscono in giudizi in cui solo la società è legittimata, trascurano la manutenzione degli immobili e i rapporti con i conduttori. Ognuna di queste omissioni può ridurre il ricavato o aumentare il passivo, con effetti diretti sulla percentuale promessa e sulla responsabilità degli organi sociali.

Mito n. 5 — “I preliminari con gli acquirenti si sciolgono sempre, e le esecuzioni vanno avanti comunque”

Il mito

“Con il concordato la società può liberarsi di tutti i preliminari firmati con i promissari acquirenti; intanto, però, le banche continuano con i pignoramenti già avviati.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito ne contiene due, che si muovono in direzioni opposte. Il primo nasce da un istituto reale: l’art. 97 CCII consente al debitore di chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della domanda. Per una società immobiliare, che ha spesso preliminari di vendita su unità in costruzione, l’idea di “liberarsi” degli impegni e rivendere a prezzo più alto è allettante. Il secondo nasce dall’esperienza: prima del deposito, le esecuzioni immobiliari procedono, e molti pensano che continuino anche dopo.

La realtà

Sul primo fronte, lo scioglimento non è automatico né libero: serve un’istanza motivata, il contraddittorio con la controparte e un provvedimento del tribunale; il contraente ha diritto a un indennizzo, che viene trattato come credito anteriore al concordato. Soprattutto, per le società immobiliari conta un limite specifico: la disciplina dei contratti pendenti nel concordato fa salvi i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. aventi ad oggetto immobili a uso abitativo destinati ad abitazione principale dell’acquirente (o di suoi parenti e affini entro il terzo grado), ovvero immobili destinati a sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, attraverso il richiamo alla corrispondente regola della liquidazione giudiziale (art. 173, comma 3, CCII). Il preliminare trascritto sulla “prima casa” del promissario acquirente, in linea generale, resta fermo e va eseguito. Il piano deve tenerne conto, sia come incasso del saldo prezzo sia come vincolo sulla rivendibilità dell’unità. Per gli immobili da costruire si aggiungono le tutele del D.Lgs. 122/2005 (fideiussione a garanzia delle somme versate), che il promissario può escutere in caso di crisi del costruttore.

Sul secondo fronte, il mito è semplicemente rovesciato. Con la pubblicazione della domanda corredata dalla richiesta di misure protettive, i creditori non possono iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società (art. 54, comma 2, CCII). Inoltre, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII). Le esecuzioni immobiliari in corso restano dunque congelate, e gli immobili rientrano nella liquidazione concordataria.

La prova

Sul carattere non definitivo dei provvedimenti in materia di contratti pendenti, Cass. civ., Sez. I, n. 17520 del 3 settembre 2015, pronunciata sull’art. 169-bis della legge fallimentare, ha escluso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto che revocava la sospensione di contratti bancari e di leasing, osservando che tali provvedimenti possono essere richiesti e reiterati nel corso della procedura e non hanno efficacia di giudicato. Sul fronte esecutivo, la già citata Cass. n. 18626/2025 mostra che, dopo l’omologazione, il liquidatore può reagire con l’opposizione di terzo contro esecuzioni che aggrediscono i beni destinati ai creditori concorsuali.

Cosa rischia chi ci crede

La società che inserisce nel piano la rivendita di unità già promesse con preliminare trascritto a uso abitazione principale costruisce un attivo che non esiste: la stima si rivela gonfiata e il piano non è fattibile. Dall’altra parte, l’amministratore convinto che i pignoramenti proseguano comunque rinuncia a chiedere le misure protettive, oppure non ne chiede la conferma nei tempi, lasciando che un’asta si celebri al ribasso proprio mentre il concordato è in preparazione.

Mito n. 6 — “L’IMU e gli altri tributi locali non si possono falcidiare”

Il mito

“Le imposte sugli immobili si pagano per intero, sempre: nel concordato si può trattare con la banca e i fornitori, non con il Comune.”

Perché ci credono in tanti

Per una società immobiliare l’IMU è spesso uno dei debiti più consistenti: si paga su ogni unità invenduta, anno dopo anno, e i ruoli si accumulano. Per molto tempo la transazione fiscale nel concordato (oggi art. 88 CCII) è stata percepita come uno strumento riservato ai tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e il passaparola ha esteso questa convinzione a tutti i tributi locali, considerati “intoccabili”.

La realtà

Qui il quadro va aggiornato con attenzione. L’art. 88 CCII consente, nel concordato preventivo, il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di legge (tra cui la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e il rispetto dell’ordine delle prelazioni). A questo si aggiunge una novità dell’estate 2026: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (attuativo della L. 111/2023, pubblicato in G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026, S.O. n. 30, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riordino dei tributi regionali e locali. Il suo art. 4 interviene sul CCII estendendo ai tributi locali gli strumenti del Codice, tra cui la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII).

La correzione essenziale: anche il debito IMU pregresso di una società immobiliare può entrare nella proposta concordataria, con un trattamento che va costruito secondo le regole della transazione sui tributi e verificato alla luce del D.Lgs. 147/2026. L’IMU maturata dopo il deposito, invece, segue la gestione in corso di procedura e va pianificata tra i costi della liquidazione: ogni mese di ritardo nelle vendite costa imposta.

La prova

La prova, in questo caso, è soprattutto normativa: art. 88 CCII per il concordato preventivo, art. 23, comma 2-bis, CCII per la composizione negoziata, art. 4 del D.Lgs. 147/2026 per l’estensione ai tributi locali. Il limite resta quello indicato da Cass. n. 28574/2025 e Cass. n. 22474/2024: il trattamento del credito tributario, se assistito da privilegio, deve rispettare la graduazione delle prelazioni, salvo quanto distribuito con risorse esterne nei limiti dell’art. 84, comma 4. Trattandosi di disciplina appena entrata in vigore, l’applicazione concreta ai singoli Comuni e agli enti di riscossione va verificata caso per caso.

Nelle società immobiliari il tema fiscale non si esaurisce nell’IMU. Le vendite effettuate dal liquidatore possono generare IVA o imposte di registro, a seconda della natura dell’immobile e dell’opzione esercitabile, e il loro impatto va stimato già nel piano, perché incide sul prezzo netto disponibile e sui flussi del riparto. Allo stesso modo, gli oneri condominiali sulle unità invendute maturati dopo la domanda gravano sulla gestione. Una ricostruzione accurata di questi costi, fatta insieme dal legale e dal commercialista, è ciò che distingue un piano credibile da un piano che si scontra, a metà liquidazione, con debiti non previsti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi esclude a priori l’IMU dalla proposta deve prevederne il pagamento integrale, sottraendo risorse ai chirografari e rendendo più difficile raggiungere il 20%. Il rischio opposto è quello di trattare il Comune come un creditore chirografario qualunque, ignorando il privilegio che assiste il credito tributario: la proposta sarebbe esposta a contestazioni e, nei casi più gravi, all’inammissibilità.

Mito n. 7 — “Le spese della procedura si pagano a parte, e dopo l’omologazione nessuno controlla più”

Il mito

“Il ricavato delle vendite va tutto ai creditori; i costi del commissario, del liquidatore e delle aste li paga qualcun altro. E una volta omologato il concordato, la percentuale indicata nel piano è chiusa.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nel fatto che, nei piani, le spese di procedura sono spesso indicate in una voce separata, “fuori” dalla tabella di riparto. E l’omologazione produce davvero un effetto stabilizzante: il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori (art. 117 CCII). Da qui l’idea che, ottenuta l’omologa, la partita sia chiusa.

La realtà

Tutto il patrimonio della società è destinato al concordato, e le spese della procedura si pagano prima dei creditori, con le stesse risorse. Le voci tipiche per un’immobiliare sono numerose: compensi del commissario giudiziale e del liquidatore, stabiliti secondo i criteri di legge; spese di pubblicità delle vendite (art. 490 c.p.c., richiamato dall’art. 114, comma 1); oneri condominiali e IMU maturati in corso di procedura; manutenzioni, assicurazioni, eventuali regolarizzazioni urbanistiche necessarie per vendere. Se le stime dei costi sono sottovalutate, la percentuale ai chirografari scende.

Dopo l’omologazione, poi, il controllo continua: il liquidatore riferisce ogni sei mesi al commissario sull’andamento della liquidazione, e il commissario ne informa il pubblico ministero e i creditori (art. 114, comma 5); al termine deposita rapporto finale, rendiconto ed estratti del conto (comma 6). Se gli adempimenti non sono rispettati, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento non di scarsa importanza (art. 119 CCII), entro il termine di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto.

La prova

Cass. civ., Sez. I, n. 23641 del 21 luglio 2026 ha affermato, in un concordato liquidatorio, che l’intero patrimonio del debitore è destinato alla procedura, che le spese non possono considerarsi esterne ad essa e che le risorse disponibili devono prima coprire tali spese, mentre ai creditori spetta ciò che residua. Sui compensi, Cass. civ., Sez. I, n. 20156 del 18 luglio 2025 si è occupata del compenso del liquidatore (e del curatore) in presenza di coadiutori, applicando una riduzione forfettaria all’importo calcolato. Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 25 gennaio 2025 ha ritenuto che, in un concordato liquidatorio omologato, alla scadenza del termine di pagamento non rispettato riprendano a decorrere gli interessi moratori, anche senza risoluzione; e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 18 aprile 2025 ha ammesso nel comitato dei creditori anche i titolari di crediti contestati per i quali sia stato disposto un accantonamento, in nome di una rappresentanza equilibrata (per entrambe le pronunce di merito la fonte consultata non riporta il numero).

Un ulteriore aspetto riguarda il comitato dei creditori nominato con la sentenza di omologa. Non è un organo decorativo: assiste il liquidatore nelle scelte rilevanti, esprime pareri sulle modalità di vendita e rappresenta l’interesse collettivo dei creditori nella fase in cui i valori stimati diventano prezzi incassati. La sostituzione dei suoi componenti spetta al tribunale (art. 114, comma 3, CCII). Per la società immobiliare, dialogare con il comitato e con il liquidatore significa poter segnalare tempestivamente opportunità di vendita, offerte per singoli lotti o accordi con i conduttori che aumentino il valore degli immobili locati.

Cosa rischia chi ci crede

Una società che sottostima le spese promette una percentuale che non potrà rispettare. I creditori non pagati nei tempi possono vedere maturare interessi moratori e, se l’inadempimento è significativo, chiedere la risoluzione; con la risoluzione, il concordato perde efficacia e si apre la strada alla liquidazione giudiziale. L’omologa non è un traguardo: è l’inizio della fase in cui le stime vengono messe alla prova.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi verosimili, per mostrare cosa accade davvero a chi imposta il concordato liquidatorio di una società immobiliare credendo a uno dei miti.

Ipotesi A — “Basta vendere”: la finanza esterna che manca

  • Attivo disponibile alla data della domanda: immobili stimati 2.310.000 € + crediti verso clienti 105.300 € = 2.415.300 €.
  • Soglia di risorse esterne (art. 84, comma 4): 10% di 2.415.300 € = 241.530 €.
  • Il socio di maggioranza offre 180.000 € a fondo perduto. → Sotto soglia di 61.530 €: la proposta è inammissibile così come formulata.

Correzione: il socio porta l’apporto a 250.000 €, senza obbligo di restituzione. Si verifica il 20%:

  • Banca ipotecaria: credito 1.920.000 €; valore di liquidazione attestato degli immobili gravati, al netto delle spese imputabili, 1.684.700 € → riceve 1.684.700 €; degradano a chirografo 235.300 €.
  • Altri chirografari: 1.501.100 €. Totale chirografari + degradati: 1.736.400 €; il 20% è 347.280 €.
  • Attivo residuo dopo la banca: 2.415.300 − 1.684.700 = 730.600 €; meno spese di procedura stimate 186.450 € e privilegiati (dipendenti ed erario) 241.870 € → 302.280 €; più risorse esterne 250.000 € → 552.280 € per i chirografari, pari a circa il 31,8%. Requisito rispettato.

Ipotesi B — “Vendo a chi voglio”: l’offerta concorrente

  • Il piano contiene un’offerta irrevocabile di 1.140.000 € per un blocco di 6 appartamenti e 6 box.
  • Il tribunale dispone la pubblicità per raccogliere offerte concorrenti (artt. 91 e 114, comma 1-bis).
  • Arriva un’offerta di 1.212.500 €; l’offerente originario non rilancia. → Aggiudicazione al secondo offerente, con un incremento di 72.500 € destinato al riparto. Se la società avesse firmato un definitivo con il primo acquirente senza autorizzazione dopo il deposito, l’atto sarebbe stato inefficace verso i creditori anteriori (art. 46) e avrebbe messo a rischio la procedura.

Ipotesi C — “Le spese si pagano a parte”: la percentuale che si riduce

  • Ricavato effettivo delle vendite: 912.640 €. Spese di procedura effettive (compensi degli organi, pubblicità, IMU e condominio in corso di procedura): 97.315 € → disponibile 815.325 €.
  • Privilegiati: 104.920 €. Chirografari: 2.874.000 €, ai quali il piano prometteva il 25% (718.500 €), calcolato come se le spese fossero “esterne”.
  • Somma disponibile per i chirografari: 815.325 − 104.920 = 710.405 € → 24,72% invece del 25%, con uno scarto di 8.095 €. → Scostamento contenuto, ma sufficiente a generare contestazioni; in uno scenario con aste deserte e ribassi, lo scarto può diventare un inadempimento non di scarsa importanza.

Il fondo di verità

Ogni mito nasce da un frammento corretto. Ricomposti nel quadro normativo vigente, quei frammenti descrivono il funzionamento reale del concordato liquidatorio di una società immobiliare.

È vero che la liquidazione degli immobili è il motore del piano: ma il Codice pretende un “di più”, la finanza esterna di almeno il 10% dell’attivo, e una soglia minima del 20% per i chirografari. Il concordato liquidatorio non è una liquidazione ordinaria con il timbro del tribunale: è uno strumento che deve offrire ai creditori qualcosa in più di quanto otterrebbero da una liquidazione giudiziale.

È vero che la banca ipotecaria ha una posizione forte: ma la sua forza è misurata dal valore del bene, attestato da un professionista indipendente, non dall’importo nominale del mutuo. La parte eccedente partecipa al voto e al riparto come credito chirografario.

È vero che il piano può contenere un’offerta già individuata: ma quella offerta apre una procedura competitiva, e la vendita che ne deriva ha natura coattiva, con le regole della liquidazione giudiziale in quanto compatibili.

È vero che dopo l’omologa arriva un liquidatore: ma la società resta proprietaria fino alla vendita e mantiene la legittimazione processuale fuori dal perimetro liquidatorio. Gli amministratori conservano compiti e responsabilità.

È vero che i contratti pendenti possono essere sciolti: ma solo con autorizzazione, con indennizzo, e con l’eccezione dei preliminari trascritti a tutela dell’abitazione principale o della sede d’impresa dell’acquirente. Ed è vero che le esecuzioni possono pesare sul patrimonio, ma le misure protettive le bloccano dal momento della pubblicazione della domanda.

È vero che i tributi locali sono stati a lungo trattati con prudenza: ma oggi l’art. 88 CCII e, per i tributi locali, il D.Lgs. 147/2026 offrono strumenti per inserirli nella proposta, nel rispetto delle prelazioni.

È vero, infine, che le spese compaiono come voce autonoma nel piano: ma si pagano con il patrimonio della società, prima dei creditori, e la fase esecutiva è sorvegliata con relazioni semestrali e rendiconto finale.

Per le società immobiliari di minori dimensioni, che non superano le soglie dell’impresa minore, la strada non è il concordato preventivo ma il concordato minore, gestito con l’ausilio dell’OCC: anche lì la variante liquidatoria richiede un apporto di risorse esterne, e la Cassazione (n. 28574/2025) ha chiarito che vale il rispetto della graduazione delle prelazioni prevista per il concordato preventivo.

Un’ultima ricomposizione riguarda il rapporto con la liquidazione giudiziale. Il concordato liquidatorio deve risultare conveniente per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria giudiziale: è questo il confronto che il commissario giudiziale sviluppa nella sua relazione e che il tribunale considera quando un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta in sede di omologazione. Per una società immobiliare, la convenienza deriva di solito da tre fattori: la finanza esterna, che nella liquidazione giudiziale non ci sarebbe; tempi di vendita più ordinati, che evitano i ribassi delle aste ripetute; la possibilità di valorizzare offerte già raccolte. Se nessuno di questi fattori è presente, è difficile spiegare ai creditori perché dovrebbero preferire il concordato, e il piano va ripensato prima del deposito.

Mito e realtà, riga per riga

La tabella riassume le sette convinzioni esaminate e la regola che le corregge. È uno strumento di lavoro: chi sta valutando un concordato liquidatorio per la propria società immobiliare può usarlo come lista di controllo prima di incontrare il professionista, segnando le convinzioni su cui aveva basato le proprie aspettative.

Il mito Come stanno le cose
Basta vendere gli immobili Servono risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo e almeno il 20% ai chirografari (art. 84, c. 4)
La banca prende tutto e ha il veto All’ipotecario spetta almeno il valore di liquidazione attestato; l’eccedenza è chirografaria e vota come tale (art. 84, c. 5; art. 109)
Si vende a trattativa privata a chi si vuole Offerte concorrenti e regole delle vendite nella liquidazione giudiziale (artt. 91, 114); vendite di natura coattiva (Cass. 4652/2025 e 4754/2025)
La società perde subito gli immobili Resta proprietaria e legittimata in giudizio; il liquidatore dispone dei beni come mandatario dei creditori (Cass. 11601/2025, 17326/2025)
I preliminari si sciolgono sempre, le esecuzioni continuano Scioglimento solo autorizzato e con indennizzo, salvi i preliminari trascritti tutelati; esecuzioni bloccate dalle misure protettive (artt. 97, 54)
L’IMU non si tocca Transazione sui tributi (art. 88) estesa ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026, nel rispetto delle prelazioni
Le spese si pagano a parte e dopo l’omologa è finita Le spese gravano sul patrimonio prima dei creditori (Cass. 23641/2026); relazioni semestrali e risoluzione per inadempimento (artt. 114, 119)

Le domande di verifica

Quindi è vero che una società immobiliare senza soci disposti a mettere denaro non può fare il concordato liquidatorio?

Dipende. Le risorse esterne possono provenire non solo dai soci ma anche da terzi (un investitore, una società collegata), purché siano destinate ai creditori e non debbano essere restituite, o siano postergate. Se nessuno apporta almeno il 10% dell’attivo, la via liquidatoria del concordato preventivo è preclusa, e vanno valutati strumenti diversi: un concordato in continuità (ad esempio con il completamento di un cantiere), un accordo di ristrutturazione, una composizione negoziata.

Quindi è vero che la banca ipotecaria vota sempre?

No. Se il piano la soddisfa integralmente, non vota. Se la soddisfa solo per il valore del bene, vota per la parte degradata a chirografo. Il suo peso nelle maggioranze dipende quindi dall’ampiezza dell’incapienza.

Quindi è vero che il promissario acquirente con preliminare trascritto è al sicuro?

Sì, in linea generale, se ricorrono le condizioni di legge: trascrizione ex art. 2645-bis c.c. e destinazione dell’immobile ad abitazione principale (sua o di parenti e affini entro il terzo grado) o a sede principale della sua attività d’impresa. Fuori da queste ipotesi, il contratto può essere sciolto su autorizzazione, con indennizzo trattato come credito concorsuale; per gli immobili da costruire resta la fideiussione del D.Lgs. 122/2005.

Quindi è vero che dopo l’omologa gli amministratori non hanno più responsabilità?

No. La società non è spossessata: gli amministratori continuano a rappresentarla nei giudizi estranei alla liquidazione, a collaborare con il liquidatore e a curare gli adempimenti societari. La giurisprudenza 2025 (Cass. 11601/2025, 17326/2025, 19217/2025) conferma che la legittimazione processuale resta alla società fuori dal perimetro liquidatorio.

Quindi è vero che, se le aste vanno deserte, il concordato salta automaticamente?

No, non automaticamente. Il liquidatore può ripetere i tentativi e ricorrere a modalità diverse nei limiti delle regole applicabili; la Cassazione (n. 4652/2025) ha qualificato come vendita forzata anche il trasferimento a trattativa privata autorizzato dopo il fallimento della procedura competitiva. Se però il ricavato finale non consente di rispettare il piano e l’inadempimento non è di scarsa importanza, i creditori possono chiedere la risoluzione entro un anno dall’ultimo adempimento previsto.

Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui tutte le pronunce richiamate, ciascuna agganciata al mito che ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi; dove la pronuncia riguarda la legge fallimentare, lo indichiamo.

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23641 del 21 luglio 2026 — Nel concordato liquidatorio tutto il patrimonio del debitore è destinato alla procedura; le spese non sono esterne ad essa e vanno coperte per prime, ai creditori va il residuo. Smonta il mito n. 7: le spese non si pagano “a parte”.

  2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 — Nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle prelazioni prevista per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII; la violazione comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio. Ridimensiona i miti n. 1, 2 e 6: la libertà di distribuire riguarda solo le risorse esterne; rilevante anche per le immobiliari “minori”.

  3. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare, concordato in continuità) — Il valore generato dalla prosecuzione dell’attività entra nella garanzia patrimoniale generica e non può essere ripartito alterando le cause legittime di prelazione. Ridimensiona il mito n. 2: l’ordine delle prelazioni è il perimetro, in entrambe le direzioni.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11601 del 3 maggio 2025 — Nel concordato con cessione dei beni il potere dispositivo spetta al liquidatore come mandatario dei creditori; il debitore conserva proprietà e legittimazione processuale, quella del liquidatore è limitata ai rapporti della liquidazione. Smonta il mito n. 4.

  5. Cass. civ., Sez. III, n. 17326 del 27 giugno 2025 — L’omologazione non spossessa il debitore, che resta capace di stare in giudizio; il liquidatore non è legittimato nelle liti sul credito e sul pagamento. Smonta il mito n. 4.

  6. Cass. civ., Sez. I, n. 19217/2025 (data indicata dalla fonte: 13 luglio 2025) — Nelle controversie su attivo e passivo il contraddittore è il legale rappresentante della società o il suo liquidatore sociale, non il liquidatore giudiziale. Smonta il mito n. 4: gli organi sociali restano in campo.

  7. Cass. civ., Sez. I, n. 18626 dell’8 luglio 2025 — Il liquidatore giudiziale nel concordato è legittimato all’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. contro le esecuzioni sui beni della società. Smonta il mito n. 5: il patrimonio destinato ai creditori ha strumenti di difesa.

  8. Cass. civ., Sez. I, n. 4754 del 24 febbraio 2025 (legge fallimentare, art. 161, comma 7) — La vendita all’offerente originario, in mancanza di altri offerenti, ha natura di vendita coattiva. Smonta il mito n. 3.

  9. Cass. civ., Sez. I, n. 4652 del 21 febbraio 2025 (legge fallimentare) — Anche la cessione a trattativa privata autorizzata dopo l’esito negativo della procedura competitiva è una vendita forzata. Smonta il mito n. 3 e risponde alla domanda sulle aste deserte.

  10. Cass. civ., Sez. I, n. 20156 del 18 luglio 2025 — Sul compenso del liquidatore e del curatore in presenza di coadiutori, si applica una riduzione forfettaria all’importo calcolato. Ridimensiona il mito n. 7: i compensi degli organi seguono criteri di legge e incidono sul riparto.

  11. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17520 del 3 settembre 2015 (legge fallimentare, art. 169-bis) — I provvedimenti su sospensione e scioglimento dei contratti pendenti non hanno efficacia di giudicato e possono essere richiesti e reiterati durante la procedura. Ridimensiona il mito n. 5: lo scioglimento passa sempre dal giudice.

  12. Trib. Catania, Sez. IV civ., 25 gennaio 2025 (numero non indicato dalla fonte) — Nel concordato liquidatorio omologato, dal mancato pagamento alla scadenza riprendono a decorrere gli interessi moratori, anche senza risoluzione. Smonta il mito n. 7.

  13. Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 18 aprile 2025 (numero non indicato dalla fonte) — Possono far parte del comitato dei creditori anche i titolari di crediti contestati oggetto di accantonamento. Ridimensiona il mito n. 7: dopo l’omologa il controllo dei creditori è effettivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato sul concordato liquidatorio, e trasformiamo il patrimonio immobiliare della società in un piano che regga davanti al tribunale e ai creditori. In concreto:

  1. Verifichiamo l’ammissibilità di partenza: calcoliamo l’attivo disponibile alla data della domanda, la soglia del 10% di risorse esterne e la tenuta del 20% per chirografari e degradati.
  2. Accertiamo la natura delle risorse esterne: esaminiamo con i commercialisti dello staff gli impegni di soci e terzi, verificando che siano a fondo perduto o postergati e destinati ai creditori.
  3. Ricostruiamo la mappa delle garanzie: confrontiamo le iscrizioni ipotecarie con le stime, individuiamo la parte di credito che degrada a chirografo e ne valutiamo il peso nelle maggioranze.
  4. Coordiniamo la stima degli immobili: verifichiamo che le perizie usino valori di pronto realizzo, tempi di vendita realistici e costi di detenzione (IMU, condominio, manutenzioni).
  5. Censiamo i preliminari e i contratti pendenti: distinguiamo i preliminari trascritti tutelati da quelli scioglibili e predisponiamo le istanze ex art. 97 CCII dove opportune.
  6. Chiediamo le misure protettive e ne curiamo la conferma, per fermare le esecuzioni immobiliari in corso e verificare l’inefficacia delle ipoteche giudiziali recenti.
  7. Impostiamo la procedura competitiva: strutturiamo l’offerta irrevocabile del terzo in modo compatibile con gli artt. 91 e 114 CCII, così che la gara non comprometta il piano.
  8. Valutiamo il trattamento dei tributi: analizziamo debiti IMU e altri tributi locali alla luce dell’art. 88 CCII e del D.Lgs. 147/2026, nel rispetto dei privilegi.
  9. Stimiamo le spese di procedura voce per voce, perché la percentuale promessa tenga conto di ciò che verrà pagato prima dei creditori.
  10. Assistiamo la società dopo l’omologa: presidiamo i giudizi in cui la società resta legittimata, i rapporti con liquidatore e comitato, e i rischi di risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Nel concordato liquidatorio di una società immobiliare pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: è il ruolo che porta a valutare, già nella composizione negoziata, se esistano le condizioni per un concordato e a condurre il confronto con banche e investitori sulla finanza esterna. Per le immobiliari sotto le soglie dell’impresa minore, l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di impostare il concordato minore liquidatorio con le stesse cautele.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue reclami, opposizioni all’omologazione e impugnazioni, senza cambi di linea. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sul piano giuridico (ammissibilità, prelazioni, contratti, contenzioso), i secondi su attivo, passivo, flussi e profili fiscali.

Chiusura

Il concordato liquidatorio di una società immobiliare funziona, ma non come lo racconta il passaparola: richiede finanza esterna, stime attestate, vendite competitive, il rispetto delle prelazioni e un controllo che prosegue anche dopo l’omologazione. L’informazione corretta è la prima difesa: un piano costruito sulle regole vere ha possibilità concrete di essere ammesso e omologato; uno costruito sui miti rischia di trasformarsi in una liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo affronta questo tema perché si colloca esattamente nel campo delle competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) valuta la percorribilità degli strumenti di regolazione e il dialogo con i creditori; come Gestore della crisi (L. 3/2012) e fiduciario OCC conosce dall’interno la verifica dell’attivo e la liquidazione dei patrimoni, anche nel concordato minore delle immobiliari di dimensioni ridotte. Analizzeremo la situazione della tua società e costruiremo con te la strategia più adatta, senza promesse di risultato ma con un metodo verificabile.

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