Chi Gestisce L’azienda Durante Il Concordato Preventivo In Continuità?

Chi chiede un concordato preventivo in continuità di solito si pone una domanda molto concreta: domani mattina chi firma gli ordini, chi paga i dipendenti, chi decide se accettare una commessa? La risposta della legge è chiara. Nel concordato in continuità l’azienda resta nelle mani dell’imprenditore e dei suoi amministratori, che la gestiscono sotto la vigilanza del commissario giudiziale e, per gli atti più delicati, con l’autorizzazione del giudice. Il problema è che questa regola, scritta nell’art. 94 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), non è un diritto acquisito una volta per tutte. Banche, fornitori strategici, Erario, da agosto 2026 anche i Comuni, il commissario giudiziale e perfino i soci hanno strumenti per mettere in discussione la gestione, condizionarla o, nei casi estremi, togliertela.

Per questo conviene guardare la procedura dal punto di vista di chi ti sta di fronte. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Ogni creditore è un attore economico razionale: valuta quanto incasserà con il tuo piano, quanto incasserebbe in una liquidazione giudiziale e quale leva gli conviene usare per spostare a suo favore la differenza. Se sai quali leve ha, quando può usarle e quali limiti gli pone la legge, puoi organizzare la gestione in modo che non ci sia nulla su cui fare presa.

Lo Studio Monardo legge questo tema da una posizione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, affianca l’imprenditore che conserva la gestione dell’azienda (oggi art. 21 CCII) e media con i creditori proprio sul confine tra gestione ordinaria, atti straordinari e tutela del ceto creditorio. È lo stesso confine che nel concordato in continuità decide chi comanda davvero in azienda. Ed è per questo che, quando un imprenditore ci chiede chi gestirà la sua impresa durante il concordato, partiamo da quello che i creditori potranno fare e da come prevenirlo.

📩 Hai già depositato la domanda o stai per farlo? Scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

Chi hai di fronte: i soggetti che possono incidere sulla tua gestione

Prima di analizzare le mosse bisogna sapere chi siede al tavolo. Nel concordato in continuità i soggetti che possono incidere sulla gestione non sono solo i creditori in senso stretto, e ognuno ha una convenienza diversa.

Le banche. Hanno di solito crediti chirografari importanti, a volte assistiti da garanzie personali dei soci, e linee autoliquidanti (anticipi su fatture, salvo buon fine) che il deposito della domanda congela o rende contese. Dal loro punto di vista la continuità ha senso solo se il piano dà un recupero migliore della liquidazione e se il rischio di nuova esposizione è nullo o assistito da prededuzione. La banca preferisce trattare quando ha una garanzia personale del socio da far valere o quando può ottenere un ruolo nella nuova finanza. Preferisce aggredire, cioè votare contro, opporsi o segnalare, quando ritiene che la gestione stia disperdendo valore.

I fornitori strategici. Sono la controparte più sottovalutata e spesso la più decisiva. Un fornitore di materia prima che smette di consegnare può fermare la produzione in una settimana. Il fornitore ragiona in due modi: come creditore per il pregresso, che con il concordato vedrà falcidiato, e come partner commerciale per il futuro, perché un cliente in continuità resta un cliente. La sua convenienza dipende da quanto pesa per lui il tuo fatturato futuro rispetto alla perdita sul passato.

L’Erario e gli enti previdenziali. Votano secondo regole proprie e con una logica amministrativa più che commerciale, valutando la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. Dal 12 agosto 2026, con il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, la transazione fiscale si estende anche ai tributi locali: anche il Comune, per IMU, TARI e gli altri tributi propri, diventa un interlocutore da coinvolgere nella proposta e non più un creditore che resta fuori dalla procedura. Quando la gestione corrente genera nuovo debito tributario, queste controparti lo vedono subito.

Il commissario giudiziale. Non è un creditore e non è tuo avversario: è un ausiliario del giudice con funzioni di vigilanza (art. 92 CCII). La Cassazione, con l’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, ha ribadito che il commissario non è parte in senso sostanziale e non ha nemmeno legittimazione a stare in giudizio in Cassazione. Ma è il canale attraverso cui ogni anomalia di gestione arriva al tribunale. Per i creditori è la porta d’ingresso: chi vuole contestare la tua gestione di solito non va direttamente dal giudice, scrive al commissario.

I soci. Nelle società il Codice ha separato in modo netto la gestione della crisi dalla volontà dei soci: con l’art. 120-bis la decisione di accedere a uno strumento di regolazione e il contenuto della proposta spettano in via esclusiva agli amministratori. I soci però non sono spariti. Possono revocare gli amministratori, ma solo per giusta causa e con l’approvazione del tribunale. Il loro interesse può essere opposto a quello dei creditori: un piano in continuità può diluire o azzerare le loro partecipazioni.

La chiave di lettura di tutto l’articolo è la convenienza. Ognuno di questi soggetti confronta continuamente due scenari: quanto ottiene se la tua gestione prosegue e il piano viene eseguito, e quanto ottiene se la gestione ti viene sottratta o la procedura si trasforma in liquidazione giudiziale. Finché il primo scenario vale di più, il creditore razionale collabora o si limita a vigilare. Quando gli sembra che il secondo valga di più, o che tu stia erodendo il primo con una gestione disordinata, comincia a muoversi. Le pagine che seguono descrivono queste mosse nell’ordine in cui, di solito, arrivano.

Prima mossa: stringere i rubinetti di forniture e contratti

La mossa

La prima cosa che il creditore commerciale farà, appena viene a conoscenza della domanda (pubblicata nel registro delle imprese), è proteggersi sul futuro: sospendere le consegne, pretendere il pagamento anticipato, invocare clausole di risoluzione per insolvenza, revocare affidamenti e fidi. Le banche, per parte loro, cercano di trattenere gli incassi sulle linee autoliquidanti e di compensare. È una mossa che non tocca formalmente la gestione ma la svuota: un amministratore che conserva tutti i poteri ma non ha più materia prima né liquidità gestisce solo sulla carta.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista conviene: ogni consegna successiva alla domanda è un nuovo rischio, e il fornitore teme di diventare creditore anche per il futuro. La mossa è anche negoziale: un fornitore che si ferma sa di avere un potere di ricatto e lo usa per farsi pagare il pregresso, magari per intero, fuori dalla procedura. Preferisce non farla quando il tuo fatturato pesa molto sul suo e quando ha la ragionevole certezza che le nuove forniture saranno pagate in prededuzione e a scadenza.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone regole precise. L’art. 94-bis CCII stabilisce che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli a danno del debitore per il solo fatto del deposito della domanda o del mancato pagamento di crediti anteriori. È una norma pensata per la continuità: impedisce al contraente forte di usare la procedura come pretesto per uscire dal contratto o per riscrivere le condizioni.

Le misure protettive (artt. 54 e 55 CCII) completano il quadro: dalla pubblicazione della domanda con la relativa richiesta, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa, nei limiti e per la durata stabiliti dal tribunale. Il fornitore che vorrebbe pignorare il conto per costringerti a pagare trova la strada sbarrata.

C’è poi un limite che riguarda te ma che il creditore conosce benissimo: non puoi pagare i crediti anteriori a tua discrezione per comprarti la pace con il fornitore. Il pagamento di crediti pregressi viola la parità di trattamento e, se non autorizzato, espone l’impresa alle conseguenze dell’art. 106 CCII. Il fornitore che chiede “il saldo del vecchio” per riprendere a consegnare ti sta chiedendo, in sostanza, di commettere un atto che il commissario dovrà segnalare.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è l’art. 100 CCII: il tribunale può autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Lo stesso articolo consente di chiedere l’autorizzazione al pagamento delle retribuzioni pregresse dei dipendenti. Così il fornitore strategico riceve ciò che chiede, ma attraverso un canale che il commissario e il giudice controllano, e la gestione resta pulita.

A questo si aggiungono:

  • la richiesta tempestiva di misure protettive con il ricorso, per neutralizzare le azioni aggressive;
  • la mappatura dei contratti pendenti prima del deposito, per individuare quelli che il piano vuole mantenere e quelli da sciogliere o sospendere (art. 97 CCII);
  • la richiesta di autorizzazione alla finanza prededucibile (art. 99 CCII) per dare ai fornitori futuri la certezza del pagamento.

C’è un aspetto della prima mossa che riguarda in modo specifico la fase del concordato “con riserva”, cioè il periodo tra il deposito della domanda di accesso e il decreto di apertura (art. 47 CCII). In questa fase il creditore più accorto cerca di migliorare la propria posizione prima che il quadro si consolidi: chiede garanzie, pretende pegni sulle merci in consegna, propone di trasformare il proprio credito chirografario in un credito assistito. Dal suo punto di vista conviene, perché un credito privilegiato vale molto di più nel concordato. Ma l’art. 46 CCII stabilisce che dopo il deposito della domanda i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto agli altri creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione del tribunale. E gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in questa fase senza autorizzazione sono inefficaci. L’amministratore che concede una garanzia per ottenere una consegna, quindi, non solo non mette al sicuro il fornitore, ma offre agli altri creditori un argomento per contestare la gestione.

La contromossa, in questa fase, è anticipare le richieste: individuare prima del deposito quali fornitori sono davvero essenziali, preparare in parallelo al ricorso le istanze di autorizzazione e comunicare ai fornitori strategici, per iscritto, il percorso con cui le loro nuove forniture saranno pagate. Un fornitore che sa in anticipo come e quando sarà pagato raramente sceglie di fermarsi.

Le pronunce che ti proteggono

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la valutazione degli atti compiuti durante la procedura non è un automatismo ma un giudizio sulla loro funzione. La Cassazione, con la sentenza n. 10652 del 2025, ha indicato i criteri per stabilire quando gli atti dell’imprenditore in concordato sono “legalmente compiuti” e quindi generano crediti prededucibili: è il principio che rende credibile la promessa di pagamento ai fornitori che continuano a lavorare con te. Una fornitura autorizzata, o rientrante nell’ordinaria amministrazione, gode della prededuzione; un pagamento fatto per tacitare un creditore anteriore no.

Il messaggio operativo è semplice. La prima mossa del creditore commerciale mira a farti pagare il passato fuori dalle regole; la tua risposta deve essere pagare il futuro dentro le regole.

Seconda mossa: segnalare al commissario gli atti di gestione

La mossa

Superata la fase dell’impatto, il creditore più strutturato, di solito una banca o un grande fornitore con un ufficio legale, passa alla sorveglianza. Esamina le relazioni periodiche che depositi e i bilanci intermedi, chiede informazioni al commissario giudiziale (che ai sensi dell’art. 92 CCII deve fornire ai creditori le informazioni utili) e, appena trova un atto sospetto, lo segnala. Pagamenti a parti correlate, cessioni di beni, nuovi finanziamenti, garanzie, transazioni concluse senza autorizzazione: ognuno di questi atti può diventare la base per chiedere la revoca della procedura.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista la segnalazione costa poco e rende molto. Non deve avviare una causa né anticipare spese di giudizio: scrive al commissario, che ha il dovere di verificare e, se l’anomalia è fondata, riferire al tribunale. Anche quando la segnalazione non porta alla revoca, ottiene due risultati: ti costringe sulla difensiva e mette agli atti un precedente che peserà sulla relazione del commissario prima del voto. Il creditore preferisce non segnalare quando ha già trovato un accordo con te, o quando la revoca lo porterebbe a una liquidazione giudiziale in cui incasserebbe meno.

I suoi limiti

Il primo limite è la distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione. L’art. 94, comma 1, CCII è netto: dalla domanda fino all’omologazione il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa. Gli atti di ordinaria amministrazione, cioè acquisti, vendite di magazzino, pagamenti correnti, gestione del personale e incassi, non richiedono alcuna autorizzazione. Il creditore non può pretendere che ogni ordine passi dal giudice.

L’autorizzazione del giudice delegato serve per l’elenco dell’art. 94, comma 2: mutui, transazioni, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche, fideiussioni, accettazioni di eredità e gli altri atti che la norma elenca, tutti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Nella fase anteriore all’apertura, quella del concordato “con riserva”, vale l’art. 46: gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale.

Il secondo limite è la sanzione: l’atto non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori, ma la revoca della procedura non scatta in automatico. L’art. 106, comma 2, CCII include gli atti non autorizzati tra le cause di revoca, ma i giudici richiedono una valutazione in concreto. La Cassazione, con la sentenza n. 3324 del 19 febbraio 2016 (pronunciata sotto la legge fallimentare, art. 173), ha escluso che i pagamenti non autorizzati comportino di per sé la revoca dell’ammissione: il giudice deve accertare che siano diretti a frodare le ragioni dei creditori, cioè che pregiudichino la possibilità di eseguire la proposta. Il principio è coerente con l’impianto del Codice, che attribuisce al tribunale una decisione caso per caso secondo l’art. 44, comma 2.

Il terzo limite è di procedura. Il creditore non revoca nulla: segnala. A decidere è il tribunale, dopo che il commissario ha riferito e dopo un contraddittorio in cui puoi difenderti. Il tribunale informa il pubblico ministero e i creditori, e solo al termine, se accerta la causa di revoca, revoca il decreto di apertura e, su istanza di un creditore o del PM, può aprire la liquidazione giudiziale (art. 106, comma 3).

La tua contromossa

La contromossa non è difendersi dopo la segnalazione, ma rendere la gestione trasparente prima che il creditore la studi. In pratica:

  • classificare ogni atto rilevante prima di compierlo: ordinaria amministrazione (si procede), straordinaria (si chiede l’autorizzazione al giudice delegato, sentito il commissario), dubbio (si chiede comunque l’autorizzazione o si interpella il commissario);
  • chiedere al tribunale di fissare la soglia di valore sotto la quale l’autorizzazione non serve (art. 94, comma 4): è uno strumento poco usato che toglie ai creditori molte occasioni di contestazione;
  • curare con precisione gli obblighi informativi periodici imposti dal tribunale nel concordato con riserva (art. 44 CCII): una relazione mensile completa vale più di qualsiasi memoria difensiva successiva;
  • documentare la funzione di ogni atto: se un atto non autorizzato è già stato compiuto, la difesa si gioca sulla sua neutralità o utilità per i creditori, che va dimostrata con numeri, non con dichiarazioni.

In questa fase il lavoro dello Studio Monardo si fonda sull’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): stabilire, atto per atto, che cosa l’imprenditore può fare da solo e che cosa deve passare dal vaglio di un terzo è il lavoro quotidiano di chi affianca le imprese nella composizione negoziata. Nella composizione negoziata, infatti, l’imprenditore deve informare per iscritto l’esperto prima di compiere atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative (art. 21 CCII). È lo stesso esercizio di disciplina che il concordato in continuità richiede nei confronti del commissario e del giudice delegato.

Il dovere che ogni creditore invocherà: gestire nell’interesse prioritario dei creditori

C’è un argomento che, prima o poi, ogni creditore che contesta la tua gestione userà. L’art. 4, comma 2, lett. c), CCII impone al debitore, durante le procedure di regolazione della crisi, di gestire il patrimonio o l’impresa nell’interesse prioritario dei creditori. Il creditore lo usa per sostenere che ogni scelta discrezionale (un investimento, un’assunzione, un premio ai dirigenti, il mantenimento di un ramo in perdita) è contraria a quel dovere.

Qui però il suo margine si restringe, perché nel concordato in continuità l’interesse dei creditori coincide in larga parte con la prosecuzione dell’attività: è dalla continuità che arrivano i flussi destinati a soddisfarli. Gestire nell’interesse prioritario dei creditori non significa congelare l’impresa, ma prendere decisioni coerenti con il piano e verificabili. La difesa più efficace è dimostrare, decisione per decisione, il collegamento tra la scelta gestionale e i flussi previsti dal piano. Un investimento previsto nel piano industriale, finanziato con risorse previste, non viola il dovere; una spesa non prevista e non spiegata offre al creditore l’appiglio che cerca.

Lo stesso schema si ritrova nella composizione negoziata, dove l’art. 21 CCII chiede all’imprenditore che si trova in stato di insolvenza, ma con concrete prospettive di risanamento, di gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Chi arriva al concordato dopo un percorso di composizione negoziata ha già praticato questa disciplina e può dimostrarla con la documentazione delle trattative.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla sentenza n. 3324/2016 sulla non automaticità della revoca, va ricordata la sentenza della Cassazione n. 10652 del 2025, che collega la prededucibilità dei crediti alla verifica che gli atti siano stati “legalmente compiuti”. Le due pronunce, lette insieme, indicano il modo in cui il giudice guarda alla tua gestione: non con un elenco formale di divieti ma con una domanda sostanziale. Quello che hai fatto ha protetto o danneggiato i creditori? Se sai rispondere con documenti, la segnalazione del creditore perde gran parte della sua forza.

Terza mossa: usare il voto e le informazioni del commissario contro la tua gestione

La mossa

Il momento del voto è quello in cui i creditori pesano di più. La mossa tipica è duplice. Da un lato il creditore usa la relazione del commissario giudiziale (art. 105 CCII), che descrive le cause del dissesto, la condotta del debitore, le prospettive di realizzo e le eventuali iniziative risarcitorie e revocatorie, come argomento per convincere gli altri creditori a votare contro. Dall’altro, se rappresenta una quota sufficiente di crediti, valuta la carta più pesante: la proposta concorrente (art. 90 CCII), con cui uno o più creditori propongono un piano alternativo al tuo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il voto contrario serve a ottenere condizioni migliori. Un creditore che dichiara di essere pronto a votare no può negoziare un trattamento più favorevole, una classe diversa o garanzie aggiuntive. La proposta concorrente è invece una mossa di controllo: un creditore, spesso un investitore che ha acquistato crediti, propone un piano in cui l’azienda passa a lui o viene gestita secondo la sua visione. È la mossa che più direttamente risponde alla domanda “chi gestirà l’azienda”: se la proposta concorrente viene approvata e omologata, la gestione può cambiare di mano.

Il creditore preferisce non arrivare a tanto quando i costi e il rischio di una proposta alternativa superano il vantaggio, cioè quando la tua proposta è già vicina al massimo realisticamente ottenibile.

I suoi limiti

La proposta concorrente non è libera. L’art. 90 CCII la riserva ai creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore. È inammissibile se il professionista indipendente attesta che la tua proposta assicura ai chirografari una soglia minima di soddisfacimento fissata dalla norma stessa. Va depositata entro termini precisi prima del voto e deve contenere un piano, un’attestazione e tutte le informazioni richieste.

Anche la relazione del commissario ha dei confini. Il commissario riferisce fatti e valutazioni, non decide. La sua relazione è un atto istruttorio che orienta i creditori. Se contiene inesattezze sulla gestione, hai il diritto di replicare e di chiedere integrazioni prima del voto.

Infine, il voto non è l’unico fattore. Nel concordato in continuità il Codice consente l’omologazione anche in presenza di classi dissenzienti, alle condizioni dell’art. 112 CCII (la cosiddetta ristrutturazione trasversale). Il singolo creditore che vota contro non ha un diritto di veto sulla continuità, purché tu rispetti i criteri di trattamento delle classi e il confronto con l’alternativa liquidatoria.

La tua contromossa

La contromossa più efficace contro il voto ostile si prepara mesi prima, nella gestione:

  • costruire la relazione del commissario dall’interno, fornendogli in modo spontaneo e completo i dati di gestione, le spiegazioni sulle cause della crisi e le misure correttive già adottate. Un commissario informato scrive una relazione più equilibrata;
  • formare le classi in modo coerente con la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei dei creditori, per non offrire a un gruppo il pretesto di contestare il trattamento;
  • rendere la proposta “a prova di concorrenza”: un piano che offre ai chirografari un soddisfacimento superiore alle soglie dell’art. 90 chiude la porta alle proposte alternative;
  • valutare le offerte di terzi prima che diventino proposte concorrenti: se un investitore si muove, può essere più conveniente integrarlo nel tuo piano (anche con le regole delle offerte concorrenti dell’art. 91 CCII, richiamate per l’affitto o il trasferimento di azienda dall’art. 94, comma 6-bis) che subirne l’iniziativa.

Le pronunce che ti proteggono

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7878 del 2025, ha affermato che la non congruità o l’incompletezza della relazione dell’attestatore può condurre alla revoca dell’ammissione. Letta dal lato del debitore, è un avvertimento: un’attestazione solida è la prima difesa contro il creditore che vuole far saltare la procedura e, con essa, la tua gestione. L’ordinanza n. 22960 del 9 luglio 2026, pur riguardando l’ammissibilità e non la gestione, ha enunciato un principio di diritto prezioso per chi pianifica una continuità indiretta: nel calcolo del valore di liquidazione non si può sostituire il valore dell’offerta di un terzo per l’acquisto dell’azienda con una stima più bassa basata sulla vendita dei singoli beni. Per il creditore che contesta la convenienza del piano è un limite concreto: il confronto deve essere fatto con numeri reali, non con scenari liquidatori artificiosamente bassi o alti.

Quarta mossa: i soci contro gli amministratori

La mossa

C’è una controparte che non è un creditore ma può essere la più insidiosa per chi gestisce: il socio, o la maggioranza dei soci, che non condivide il piano. Nella logica del Codice il piano in continuità può incidere sulle partecipazioni, con aumenti di capitale riservati, conversioni di crediti in capitale e diluizioni. La reazione naturale del socio è tentare di cambiare gli amministratori che hanno presentato la domanda, per ritirarla o modificarla.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista conviene: un nuovo organo amministrativo potrebbe rinunciare alla procedura, scegliere uno strumento meno invasivo per i soci o negoziare un piano che conservi il loro valore. Il socio preferisce non farla quando il piano già gli riconosce un ruolo, per esempio con la partecipazione a un aumento di capitale, o quando la revoca senza giusta causa lo esporrebbe a richieste di risarcimento.

I suoi limiti

L’art. 120-bis CCII ha cambiato le regole del gioco. La decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e il contenuto della proposta spettano in via esclusiva agli amministratori, che devono informare i soci. Dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all’omologazione, la revoca degli amministratori è possibile solo per giusta causa, e non costituisce giusta causa la presentazione della domanda di accesso quando ne ricorrono le condizioni di legge. La delibera di revoca, inoltre, deve essere approvata dal tribunale.

Questi limiti non rendono gli amministratori intoccabili. La giurisprudenza di merito si è già confrontata con le revoche durante la procedura. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento del 17 settembre 2024, ha approvato la delibera di revoca di un amministratore. La Corte d’Appello di Roma, con il provvedimento del 24 febbraio 2026, lo ha confermato, ritenendo che gravi inadempimenti gestori, come il ritardo nella predisposizione e nel deposito dei bilanci e l’omessa informazione ai soci sullo squilibrio economico-finanziario prima dell’accesso allo strumento, possano integrare la giusta causa. La stessa Corte ha ritenuto applicabile anche in questo contesto il requisito della giusta causa della disciplina generale (art. 2383 c.c.).

Sull’efficacia della revoca i giudici sono divisi. Secondo la Corte d’Appello di Roma (24 febbraio 2026) e il Tribunale dell’Aquila (18 aprile 2023), la revoca e la nomina del nuovo amministratore producono effetti dalla delibera e l’approvazione del tribunale opera come condizione risolutiva. Secondo il Tribunale di Ancona (23 luglio 2025), invece, l’approvazione è una condizione sospensiva: finché il tribunale non si pronuncia, l’amministratore revocato resta in carica. Per chi gestisce la differenza è decisiva: in un caso la gestione può cambiare di mano in un giorno, nell’altro resta stabile fino al provvedimento del giudice.

La tua contromossa

La contromossa si costruisce sulla qualità della gestione anteriore e contemporanea alla domanda:

  • informare i soci in modo documentato, come impone l’art. 120-bis, prima e dopo la decisione di accesso, con verbali e comunicazioni tracciabili. L’omessa informazione è proprio uno degli elementi valorizzati dalla Corte d’Appello di Roma;
  • mettere in ordine i bilanci e gli adempimenti societari: un amministratore in ritardo sui bilanci offre al socio la giusta causa su un piatto d’argento;
  • dimostrare l’adeguatezza degli assetti organizzativi (art. 2086 c.c.) e la tempestività dell’attivazione: è la migliore prova che la domanda è stata presentata “in presenza delle condizioni di legge”;
  • partecipare al giudizio di approvazione davanti al tribunale con argomenti tecnici, se la revoca viene deliberata;
  • considerare il trattamento dei soci nel piano: il Codice consente di suddividerli in classi (art. 120-ter) e di riconoscere loro un ruolo. Un socio con un interesse concreto nel piano ha meno ragioni per attaccare l’amministratore.

Le pronunce che ti proteggono

Le pronunce citate (Trib. Roma 17 settembre 2024; App. Roma 24 febbraio 2026; Trib. L’Aquila 18 aprile 2023; Trib. Ancona 23 luglio 2025) mostrano che il presidio dell’art. 120-bis funziona solo per l’amministratore che ha gestito bene. La norma protegge la funzione, non la persona: l’amministratore diligente è al riparo, quello inadempiente no. Per chi siede nel consiglio, la lezione è chiara: la tutela si conquista con la correttezza gestionale, non si ottiene per il solo fatto di aver depositato la domanda.

Quinta mossa: opporsi all’omologazione contestando la continuità

La mossa

Se il voto non è andato come sperava, il creditore dissenziente ha un’ultima occasione prima che il piano diventi vincolante: l’opposizione all’omologazione (art. 48 CCII). In un concordato in continuità l’opposizione colpisce quasi sempre la gestione futura. Il creditore sostiene che il piano industriale è irrealistico, che i flussi di cassa promessi non sono sostenibili, che la continuità distrugge valore rispetto a una liquidazione e che lui, con la tua gestione, riceverà meno di quanto otterrebbe nell’alternativa liquidatoria.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista l’opposizione ha un costo processuale ma un vantaggio negoziale enorme: allunga i tempi, mette pressione sull’impresa, che nel frattempo deve continuare a operare, e spesso apre lo spazio per una trattativa dell’ultima ora. Il creditore che si oppone sa che un’impresa in continuità ha bisogno di certezze rapide. Preferisce non opporsi quando la contestazione richiederebbe una perizia contraria costosa con scarse probabilità di successo, o quando il suo credito è piccolo rispetto al peso economico della lite.

I suoi limiti

Il creditore dissenziente che contesta la convenienza deve dimostrare di essere trattato peggio che nella liquidazione giudiziale. È il cuore del cosiddetto test del miglior soddisfacimento: nel concordato in continuità il confronto si fa tra quanto il creditore riceve con il piano e quanto riceverebbe se l’impresa fosse liquidata. Non basta dire che il piano “potrebbe fallire”: servono elementi concreti.

L’ordinanza della Cassazione n. 22960 del 9 luglio 2026 è utile anche qui. Nella continuità indiretta, se un terzo ha offerto di acquistare l’azienda, il valore di liquidazione deve tenere conto di quell’offerta e non può essere sostituito da una stima atomistica più bassa. Il principio vale nei due sensi: impedisce al debitore di gonfiare la convenienza del piano abbassando artificialmente il termine di confronto, ma impedisce anche al creditore di costruire scenari alternativi slegati dai valori reali di mercato.

Se il dissenso riguarda intere classi, il tribunale può comunque omologare, alle condizioni dell’art. 112 CCII. Il creditore che spera in un veto si scontra con la logica della ristrutturazione trasversale: la sua opposizione deve dimostrare un vizio del piano, non solo la sua contrarietà.

La tua contromossa

La contromossa si prepara con il piano, non con la difesa in udienza:

  • costruire un piano industriale verificabile, con ipotesi prudenti, analisi di sensitività e indicatori di monitoraggio che il commissario possa controllare;
  • predisporre una comparazione con la liquidazione fondata su valori reali (perizie, offerte ricevute, prezzi di mercato), così che il creditore non trovi margini per sostenere di essere danneggiato;
  • monitorare i risultati della gestione durante la procedura: se l’impresa sta rispettando le previsioni dei primi mesi, l’argomento dell’irrealizzabilità perde forza;
  • valutare in anticipo le posizioni dei creditori più esposti: chi rischia di essere il prossimo oppositore è quasi sempre identificabile già dal voto.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre all’ordinanza n. 22960/2026, la Cassazione con l’ordinanza n. 7878 del 2025 ricorda che la solidità dell’attestazione è una condizione della procedura e non una formalità. Per il debitore questo significa che la qualità dell’attestatore e la completezza della sua relazione sono la barriera più efficace contro le opposizioni basate sull’inattendibilità del piano. Un’opposizione che attacca numeri ben documentati diventa, per il creditore, una spesa con scarse probabilità di ritorno.

C’è poi un profilo spesso trascurato. Nella continuità indiretta, quando l’azienda viene affittata o ceduta a un terzo, sarà quest’ultimo a gestirla materialmente, mentre il debitore conserva l’amministrazione del proprio patrimonio e la responsabilità dell’esecuzione del piano. Il creditore che si oppone può contestare l’affidabilità del terzo gestore. La contromossa è scegliere il terzo con procedure competitive e trasparenti (art. 94, commi 5 e 6-bis, CCII) e documentarne la solidità.

Sesta mossa: dopo l’omologazione, l’esecuzione sotto sorveglianza

La mossa

Molti imprenditori pensano che con l’omologazione la partita sia chiusa. Non è così. Dopo l’omologazione l’impresa torna pienamente nella disponibilità dell’imprenditore, ma l’esecuzione del piano resta sotto la sorveglianza del commissario giudiziale (art. 118 CCII), che riferisce al giudice sugli eventuali ritardi o inadempimenti. Il creditore a questo punto ha due mosse: segnalare i ritardi al commissario, perché ne riferisca al tribunale, e chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII).

Nel caso, raro ma possibile, in cui la proposta omologata sia quella presentata da creditori concorrenti e il debitore non compia gli atti necessari a eseguirla, l’art. 118 consente al tribunale di intervenire in modo incisivo, attribuendo i poteri necessari al commissario e, quando il debitore è una società, sostituendo l’organo amministrativo con un amministratore giudiziale. È l’unico scenario in cui la gestione dell’impresa viene tolta all’imprenditore senza aprire la liquidazione giudiziale.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista la risoluzione è una minaccia potente: riporta i crediti all’importo originario e apre la strada alla liquidazione giudiziale. Ma è anche un’arma che il creditore usa con cautela, perché distrugge la continuità da cui dipende il suo incasso futuro. Il creditore razionale preferisce usare la minaccia di risoluzione per ottenere pagamenti puntuali o garanzie aggiuntive, piuttosto che arrivare davvero alla risoluzione.

I suoi limiti

La risoluzione non può essere chiesta per qualsiasi inadempimento: il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza. Inoltre il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano. Un ritardo di qualche settimana su una rata, recuperato e giustificato, difficilmente supera la soglia della non scarsa importanza.

Nella stessa fase, il debitore ha un dovere che il creditore controlla: compiere ogni atto necessario per eseguire la proposta omologata. La sostituzione dell’organo amministrativo prevista dall’art. 118 è uno strumento di reazione all’inerzia, non una sanzione per i normali scostamenti dal piano.

La tua contromossa

  • predisporre un calendario di esecuzione con le scadenze di ogni pagamento ai creditori e di ogni atto previsto dal piano, condiviso con il commissario;
  • segnalare in anticipo eventuali scostamenti, spiegandone le cause e le misure correttive: il creditore che viene informato prima è meno propenso a chiedere la risoluzione;
  • prevedere nel piano meccanismi di aggiustamento, per esempio riserve di liquidità e fondi rischi, che assorbano le oscillazioni di mercato;
  • in caso di difficoltà grave, valutare tempestivamente le modifiche consentite prima che il creditore depositi il ricorso per risoluzione.

Le pronunce che ti proteggono

La sentenza della Cassazione n. 3324/2016, pur pronunciata in tema di revoca e sotto la legge fallimentare, esprime una logica che si ritrova anche nella fase esecutiva: le conseguenze più gravi per l’impresa sono riservate agli inadempimenti che incidono davvero sulla possibilità di soddisfare i creditori, non alle irregolarità formali. La stessa logica governa la soglia della non scarsa importanza dell’art. 119.

La partita giocata: quattro simulazioni mossa-contromossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare il funzionamento delle regole. Non descrivono casi reali.

Simulazione 1: il fornitore che si ferma. Ipotesi: Beta S.r.l., produzione di componenti in plastica, deposita domanda di concordato con riserva il 3 marzo 2026, con richiesta di misure protettive. Debito verso il fornitore di granulo: 187.420 €. L’8 marzo il fornitore comunica la sospensione delle consegne fino al pagamento integrale. Senza granulo la produzione si ferma in 9 giorni lavorativi, con commesse in corso per 612.300 €. Se l’amministratore paga i 187.420 € di sua iniziativa, compie un atto non autorizzato e lesivo della parità di trattamento, segnalabile ai sensi dell’art. 106. Se invece il 10 marzo deposita un’istanza ex art. 100 CCII, con attestazione dell’essenzialità della fornitura, e il 17 marzo ottiene l’autorizzazione al pagamento di una parte del pregresso, il fornitore torna a consegnare. Le nuove forniture sono garantite dalla prededuzione e non c’è nulla da segnalare. Per il fornitore, a quel punto, la convenienza di continuare a lavorare con Beta supera quella di bloccarla.

Simulazione 2: la segnalazione della banca. Ipotesi: Gamma S.p.A., concordato in continuità aperto il 14 aprile 2026. Il 6 maggio la società vende un macchinario non più utilizzato per 48.900 € senza autorizzazione. La banca creditrice per 1.326.750 € segnala la vendita al commissario e chiede la revoca. Primo scenario: Gamma non ha documentazione, il prezzo è inferiore alla stima e il ricavato è stato usato per pagare un creditore anteriore. Il commissario riferisce, il tribunale avvia il procedimento dell’art. 106 e la revoca diventa concreta. Secondo scenario: Gamma dimostra con una perizia che il prezzo è pari al valore di mercato, che il ricavato è stato accantonato su un conto dedicato e che la vendita era prevista nel piano. L’atto resta irregolare, ma il giudice, secondo il principio della Cass. 3324/2016, valuta se ha pregiudicato i creditori. Il rischio di revoca si riduce drasticamente, e la banca perde la sua leva principale.

Simulazione 3: il socio di maggioranza. Ipotesi: Delta S.r.l., amministratore unico che il 2 febbraio 2026 delibera l’accesso al concordato in continuità con un piano che prevede un aumento di capitale riservato a un investitore. Il socio di maggioranza (68%) delibera la revoca dell’amministratore il 20 febbraio. Se l’amministratore aveva informato i soci per iscritto della crisi e della decisione, con bilanci regolarmente approvati, la giusta causa manca e la presentazione della domanda non può costituirla. In sede di approvazione il tribunale verifica e la revoca non regge. Se invece il bilancio 2024 non era ancora stato predisposto e i soci non erano stati informati dello squilibrio, il socio ha argomenti simili a quelli valorizzati dalla Corte d’Appello di Roma nel provvedimento del 24 febbraio 2026. In quel caso, secondo l’orientamento che riconosce efficacia immediata alla revoca, la gestione cambierebbe subito di mano.

Simulazione 4: la continuità indiretta e il Comune creditore. Ipotesi: Epsilon S.r.l., gestione di una struttura ricettiva, con debiti complessivi di 2.214.680 €, di cui 163.940 € verso il Comune per IMU e TARI. Il piano, depositato il 22 settembre 2026, prevede l’affitto dell’azienda a un operatore del settore con successivo acquisto. Un investitore concorrente presenta un’offerta superiore del 7%. Se Epsilon ignora l’offerta, i creditori possono contestare la scelta del gestore e, nella comparazione con la liquidazione, sostenere che il valore dell’azienda è più alto di quello indicato nel piano: un argomento rafforzato dal principio dell’ordinanza n. 22960/2026 sul valore di liquidazione nella continuità indiretta. Se invece Epsilon apre una procedura competitiva ai sensi dell’art. 94, comma 6-bis, il miglior offerente diventa il gestore e il prezzo più alto aumenta i flussi destinati ai creditori. Il Comune, che dal 12 agosto 2026 partecipa alla transazione sui tributi locali, valuta la proposta confrontandola con l’alternativa e trova nel prezzo più alto una ragione concreta per aderire. In questa ipotesi chi gestirà materialmente la struttura lo decide la gara, ma il debitore resta il regista della procedura e il responsabile dell’esecuzione.

Quando all’avversario conviene trattare

Il creditore non è sempre in modalità di attacco. Esistono momenti precisi in cui la sua convenienza si sposta verso l’accordo, e chi gestisce l’impresa deve saperli riconoscere.

Il primo momento è subito dopo il deposito con misure protettive. Il creditore commerciale ha appena scoperto di non poter agire esecutivamente e di non poter sciogliersi dai contratti per il solo fatto della domanda (art. 94-bis). La sua alternativa reale è continuare a lavorare con te alle condizioni del Codice. È il momento giusto per proporre accordi di fornitura con pagamento garantito dalla prededuzione o autorizzato ex art. 100.

Il secondo momento è la formazione delle classi e la preparazione del voto. Un creditore che sa di poter essere decisivo in una classe ha interesse a negoziare il trattamento. Ma sa anche che il tribunale può omologare con classi dissenzienti alle condizioni dell’art. 112. Questo equilibrio crea lo spazio per accordi di voto trasparenti, in cui il creditore ottiene un trattamento conforme alle regole e tu ottieni una maggioranza più solida.

Il terzo momento è l’arrivo di un’offerta di un terzo. Quando un investitore si presenta, il creditore che pensava a una proposta concorrente valuta se gli conviene sostenere la tua proposta, migliorata dall’offerta, o rischiare un percorso alternativo. Gestire l’offerta in modo trasparente, con procedure competitive, porta spesso dalla tua parte proprio chi poteva diventare un concorrente.

Il quarto momento riguarda l’Erario e, dal 12 agosto 2026, i Comuni. Il D.Lgs. 147/2026 ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali. Il Comune non è più un creditore che resta fuori e può bloccare l’esecuzione con pretese integrali, ma un interlocutore che valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa. Dal suo punto di vista, un’impresa che continua a operare paga i tributi correnti e quelli concordati; un’impresa liquidata spesso non paga né gli uni né gli altri.

Il quinto momento è durante l’esecuzione. Un creditore che ha già ricevuto i primi pagamenti ha tutto l’interesse a non far saltare il piano. Se emergono difficoltà, è proprio lui il primo con cui conviene negoziare una rimodulazione, prima che la tentazione della risoluzione prenda il sopravvento.

La lezione di fondo è che la trattativa non va fatta quando il creditore attacca, ma quando i suoi strumenti di attacco si sono appena ridotti. Il momento migliore per trattare è quello in cui la legge ha appena tolto una carta al creditore.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse descritte, con i limiti che vincolano chi le compie e le contromosse a disposizione di chi gestisce l’impresa.

Mossa della controparte Termine o condizione che la vincola Contromossa di chi gestisce Finestra utile
Sospendere forniture, risolvere contratti, revocare fidi Art. 94-bis CCII: divieto di risoluzione o modifica unilaterale per il solo deposito o per mancato pagamento di crediti anteriori; misure protettive artt. 54-55 Istanza ex art. 100 per i fornitori essenziali; finanza prededucibile ex art. 99; mappatura dei contratti pendenti Dal deposito della domanda e nelle prime settimane
Segnalare atti di gestione al commissario Art. 94: l’ordinaria amministrazione resta libera; la revoca ex art. 106 richiede una valutazione in concreto (Cass. 3324/2016) Autorizzazioni preventive; soglia di valore ex art. 94, co. 4; informativa periodica completa Per tutta la procedura, fino all’omologazione
Voto contrario e proposta concorrente Art. 90: soglia del 10% dei crediti, inammissibilità se la proposta del debitore supera le soglie di legge; possibile omologazione con classi dissenzienti (art. 112) Classi coerenti; proposta superiore alle soglie; integrazione di offerte di terzi Dalla relazione del commissario al voto
Revoca degli amministratori da parte dei soci Art. 120-bis: solo giusta causa, la domanda non è giusta causa, approvazione del tribunale Informativa ai soci documentata; bilanci in regola; difesa nel giudizio di approvazione Dall’iscrizione della decisione di accesso fino all’omologazione
Opposizione all’omologazione Onere di dimostrare un trattamento deteriore rispetto alla liquidazione; valore di liquidazione reale (Cass. 22960/2026) Piano verificabile; comparazione con valori di mercato; monitoraggio dei risultati Fino all’udienza di omologazione
Risoluzione o sostituzione degli amministratori dopo l’omologazione Art. 119: no per inadempimento di scarsa importanza, ricorso entro un anno dall’ultimo adempimento; art. 118 in caso di inerzia Calendario di esecuzione; comunicazione preventiva degli scostamenti; riserve di liquidità Per tutta la fase di esecuzione

Le domande di chi deve guidare l’impresa nel concordato

Durante il concordato in continuità posso continuare a firmare contratti e pagare i fornitori?
Sì, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. L’art. 94 CCII conserva al debitore l’amministrazione dei beni e l’esercizio dell’impresa. Per gli atti straordinari serve l’autorizzazione del giudice delegato. I pagamenti dei crediti sorti prima della domanda, invece, richiedono un’autorizzazione specifica (art. 100) e non possono essere fatti di propria iniziativa.

Il commissario giudiziale può sostituirmi nella gestione?
No, il commissario vigila ma non gestisce. È un ausiliario del giudice, come ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 22960/2026. Riferisce al tribunale sugli atti anomali, ma le decisioni operative restano agli amministratori. Solo nella fase di esecuzione, se il debitore non compie gli atti necessari, il tribunale può attribuirgli poteri specifici (art. 118).

I soci possono revocarmi come amministratore perché ho chiesto il concordato?
No, la presentazione della domanda non è giusta causa di revoca. L’art. 120-bis CCII ammette la revoca solo per giusta causa e la sottopone all’approvazione del tribunale. Possono però valere come giusta causa gravi inadempimenti gestori, come il ritardo sui bilanci o la mancata informazione dei soci sulla crisi (App. Roma, 24 febbraio 2026).

Se compio un atto senza autorizzazione perdo automaticamente il concordato?
No, ma rischi la revoca se l’atto danneggia i creditori. L’atto non autorizzato è inefficace verso i creditori anteriori. La revoca richiede un accertamento del tribunale sulla sua portata lesiva, secondo il principio affermato dalla Cass. 3324/2016 e coerente con l’art. 106 CCII.

Nella continuità indiretta chi gestisce l’azienda?
La gestione operativa passa al terzo affittuario, cessionario o conferitario. Il debitore resta però titolare della procedura e responsabile dell’esecuzione del piano. Per questo la scelta del terzo, fatta con procedure competitive ai sensi dell’art. 94, è decisiva anche per la stabilità della gestione.

Dopo l’omologazione sono libero di gestire come voglio?
Sì nella gestione, no nell’esecuzione del piano. L’impresa torna nella piena disponibilità dell’imprenditore, ma il commissario sorveglia l’adempimento e i creditori possono chiedere la risoluzione per inadempimenti non di scarsa importanza (art. 119).

Posso chiedere nuovi finanziamenti durante il concordato?
Sì, con l’autorizzazione del tribunale. L’art. 99 CCII consente di chiedere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, se un professionista indipendente attesta che sono funzionali alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori. Un finanziamento contratto senza autorizzazione, invece, rientra tra gli atti straordinari esposti alle conseguenze dell’art. 94.

Arrivo da una composizione negoziata: cambia qualcosa nella gestione?
Cambia l’interlocutore, non la logica. Nella composizione negoziata l’imprenditore informa l’esperto prima degli atti straordinari (art. 21 CCII); nel concordato chiede l’autorizzazione al giudice delegato e opera sotto la vigilanza del commissario. La documentazione prodotta durante le trattative, come le relazioni dell’esperto e i flussi di cassa condivisi, è un patrimonio prezioso per dimostrare ai creditori la correttezza della gestione.

I paletti fissati dai giudici

Questa sezione raccoglie le pronunce richiamate nell’articolo, ordinate in base alla mossa della controparte che ciascuna limita o condiziona. Le pronunce in tema di legge fallimentare sono indicate come tali.

Paletti alla segnalazione degli atti di gestione e alla revoca

Cass. civ., Sez. I, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3324 (pronuncia sulla legge fallimentare, art. 173). Principio: i pagamenti eseguiti senza autorizzazione del giudice delegato non portano da soli alla revoca dell’ammissione. Il giudice di merito deve accertare che siano stati compiuti in frode ai creditori, cioè che abbiano compromesso la possibilità di eseguire la proposta. Rilevanza: è il principio cardine contro la mossa del creditore che segnala ogni irregolarità come causa automatica di revoca; si raccorda con l’art. 106 CCII, che affida la decisione al tribunale.

Cass. civ., sentenza n. 10652 del 2025. Principio: indica la valutazione da compiere per stabilire se gli atti dell’imprenditore in concordato siano “legalmente compiuti” e se i crediti che ne derivano siano prededucibili. Rilevanza: lega la regolarità della gestione alla tutela dei fornitori che continuano a lavorare con l’impresa; è decisiva nella partita sulle forniture e sulla segnalazione degli atti.

Paletti al voto, alla revoca per difetti dell’attestazione e all’opposizione

Cass. civ., ordinanza n. 7878 del 2025. Principio: l’attestazione del professionista che risulti non congrua o incompleta può giustificare la revoca dell’ammissione al concordato. Rilevanza: è insieme un limite e un’arma. Il debitore che presenta un’attestazione solida toglie al creditore il principale argomento per far cadere la procedura e, con essa, la gestione.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 9 luglio 2026, n. 22960. Principio: il commissario giudiziale è un ausiliario del giudice e non una parte in senso sostanziale, perciò non è legittimato a proporre ricorso o a resistere in Cassazione. Il controllo di ammissibilità nel concordato in continuità è un controllo di legalità sostanziale, che include la determinazione del valore di liquidazione; nella continuità indiretta non si può escludere da quel valore l’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo sostituendola con una stima atomistica inferiore. Rilevanza: definisce il ruolo del commissario, che vigila ma non gestisce, e fissa un parametro oggettivo per il confronto con la liquidazione su cui si giocano le opposizioni dei creditori.

Paletti alla revoca degli amministratori da parte dei soci

Tribunale di Roma, provvedimento 17 settembre 2024. Principio: ha approvato, ai sensi dell’art. 120-bis CCII, la delibera di revoca di un amministratore di società che aveva fatto accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Rilevanza: dimostra che il presidio dell’art. 120-bis non rende l’amministratore irremovibile.

Corte d’Appello di Roma, provvedimento 24 febbraio 2026. Principio: nella revoca dell’amministratore durante la procedura vale il requisito della giusta causa, che può consistere in gravi inadempimenti gestori come il ritardo nella predisposizione dei bilanci e la mancata informazione dei soci sullo squilibrio economico-finanziario prima dell’accesso; la domanda non impedisce la revoca ma ne restringe i presupposti; la revoca ha effetto dalla delibera, e l’approvazione del tribunale opera come condizione risolutiva. Rilevanza: indica con precisione quali condotte espongono l’amministratore alla mossa dei soci.

Tribunale dell’Aquila, provvedimento 18 aprile 2023. Principio: la revoca dell’amministratore ex art. 120-bis produce effetti immediati. Rilevanza: conferma l’orientamento secondo cui la gestione può cambiare di mano già con la delibera.

Tribunale di Ancona, provvedimento 23 luglio 2025. Principio: la revoca produce effetti solo dopo l’approvazione del tribunale, che opera come condizione sospensiva, in analogia con la revoca dei sindaci (art. 2400 c.c.). Rilevanza: è l’orientamento più favorevole alla stabilità della gestione durante la procedura; in presenza di un contrasto, conviene sempre verificare l’orientamento del tribunale competente.

Il quadro giurisprudenziale ha una direzione chiara. I giudici proteggono la gestione corretta e trasparente dell’imprenditore in continuità, e lasciano spazio alle mosse dei creditori e dei soci solo quando la gestione ha dato loro argomenti concreti. Per chi amministra, ogni pronuncia è insieme una protezione e un avvertimento.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel concordato in continuità giochiamo la partita accanto a chi gestisce: analizziamo le mosse che i creditori, i soci e il commissario possono fare, presidiamo i limiti che la legge impone loro e organizziamo la gestione in modo da non offrire appigli. In concreto:

  1. Classifichiamo gli atti di gestione dell’impresa in ordinaria e straordinaria amministrazione, predisponendo una procedura interna che indica quali atti richiedono l’autorizzazione del giudice delegato o del tribunale.
  2. Redigiamo le istanze di autorizzazione ex artt. 46, 94, 99 e 100 CCII, curando l’attestazione e la documentazione che dimostrano la funzionalità dell’atto al miglior soddisfacimento dei creditori.
  3. Chiediamo le misure protettive e ne presidiamo la durata, contrastando le azioni esecutive e le pressioni dei creditori commerciali e bancari.
  4. Mappiamo i contratti pendenti e facciamo valere l’art. 94-bis contro i fornitori e le banche che tentano di sciogliere o modificare i rapporti per il solo deposito della domanda.
  5. Prepariamo le relazioni informative periodiche e il dialogo costante con il commissario giudiziale, perché la sua relazione rifletta in modo completo la gestione reale.
  6. Rispondiamo alle segnalazioni dei creditori e difendiamo l’impresa nei procedimenti ex art. 106 CCII, dimostrando con dati e perizie la neutralità o l’utilità degli atti contestati.
  7. Presidiamo il rapporto con i soci ai sensi dell’art. 120-bis, documentando l’informativa dovuta e difendendo gli amministratori nei giudizi di approvazione della revoca.
  8. Verifichiamo con i commercialisti la tenuta del piano e la comparazione con l’alternativa liquidatoria, per prevenire le opposizioni all’omologazione e le proposte concorrenti.
  9. Apriamo il tavolo della trattativa con fornitori, banche, Erario e, dopo il D.Lgs. 147/2026, Comuni, nei momenti in cui la loro convenienza si sposta verso l’accordo.
  10. Presidiamo l’esecuzione del piano dopo l’omologazione, con un calendario degli adempimenti e la gestione tempestiva degli scostamenti per prevenire le domande di risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema. La composizione negoziata è costruita sullo stesso equilibrio del concordato in continuità: l’imprenditore conserva la gestione, ma deve esercitarla tenendo conto degli interessi dei creditori e rendendo conto degli atti più delicati a un terzo indipendente. Chi conosce quel ruolo dall’interno sa come si costruisce una gestione che resiste al controllo, ed è anche in grado di valutare se un percorso di composizione negoziata possa precedere o accompagnare il concordato.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: stesso difensore e stessa linea, dalle istanze al giudice delegato fino ai reclami e ai ricorsi di legittimità sulla revoca, sull’omologazione o sulla risoluzione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la convenienza del creditore, il valore di liquidazione, la sostenibilità dei flussi del piano sono questioni economiche prima che giuridiche, e vanno lette con entrambe le competenze.

Chiusura

Nel concordato in continuità l’azienda resta nelle mani di chi l’ha portata davanti al tribunale, ma è una gestione sorvegliata da chi ha interesse a contestarla. Non conserva il timone chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: chiede le autorizzazioni prima di agire, informa i soci prima che contestino, rafforza il piano prima che i creditori lo attacchino.

Lo Studio Monardo affronta questo tema partendo dalla qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il negoziatore lavora proprio sul confine tra la libertà gestionale dell’imprenditore e la tutela dei creditori, ed è lo stesso confine su cui si decide chi governa l’azienda durante il concordato in continuità. A questa competenza si affiancano la difesa fino in Cassazione e il lavoro congiunto con i commercialisti dello staff.

📩 Prima che un creditore faccia la sua prossima mossa, contatta lo Studio Monardo: i recapiti per raggiungerci sono in fondo a questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata