Si Possono Esercitare Azioni Revocatorie Dopo Il Concordato Semplificato?

Un’impresa chiude la composizione negoziata senza accordo, propone un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e ottiene l’omologazione. A quel punto molti si chiedono se i vecchi atti dell’imprenditore possano ancora essere rimessi in discussione: la vendita di un immobile a un parente, il pagamento anticipato a un fornitore “amico”, l’ipoteca concessa alla banca pochi mesi prima. Se lo chiede il creditore che si sente danneggiato. Se lo chiede il terzo che ha comprato o incassato. Se lo chiede l’imprenditore, che vuole sapere se la procedura chiude davvero il passato.

La risposta breve è questa: il concordato semplificato, finché regge, non apre la strada alle revocatorie concorsuali, ma se non viene omologato o viene risolto e si arriva alla liquidazione giudiziale, i termini per revocare gli atti si calcolano a ritroso dalla domanda di concordato e possono colpire atti che sembravano ormai al sicuro. Accanto a questo c’è la revocatoria ordinaria del codice civile, con regole e scadenze proprie, e c’è la posizione del liquidatore nominato dal tribunale, che la legge regola solo per rinvio.

Lo Studio Monardo segue questo tema da una posizione specifica: il concordato semplificato è accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa con la relazione finale dell’esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase delle trattative, la redazione della relazione finale e il modo in cui gli atti compiuti in quel periodo vengono poi valutati. È proprio da quella fase che dipende, in larga parte, il rischio revocatorio successivo.

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Inquadramento normativo: che cosa sono il concordato semplificato e le revocatorie

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Sul piano normativo, il concordato semplificato è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), introdotti dal D.Lgs. 83/2022 e modificati dal D.Lgs. 136/2024.

Il concordato semplificato è un concordato per cessione dei beni, senza voto dei creditori, che l’imprenditore può proporre solo dopo una composizione negoziata in cui l’esperto ha attestato, nella relazione finale, che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali previste dall’art. 23 non sono praticabili.

La disciplina prevede alcuni passaggi essenziali:

  • la proposta va presentata entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, comma 8, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 1);
  • il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito, e da quella pubblicazione decorrono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII (art. 25-sexies, comma 2);
  • il tribunale nomina un ausiliario, acquisisce relazione finale e parere dell’esperto e fissa l’udienza di omologazione (commi 3 e 4);
  • i creditori non votano, ma possono opporsi all’omologazione (comma 4);
  • con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115 CCII (art. 25-septies, comma 1).

L’art. 25-sexies, comma 8, richiama poi, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, sostituendo il commissario giudiziale con l’ausiliario. Va precisato che tra le norme richiamate non compaiono quelle sulle azioni revocatorie della liquidazione giudiziale (artt. 163-171 CCII). È il primo dato da cui partire.

Le azioni revocatorie nel sistema del Codice della crisi

Con “azione revocatoria” si indicano strumenti diversi, che è bene tenere separati:

Strumento Fonte Chi agisce Effetto
Revocatoria ordinaria art. 2901 c.c. il singolo creditore (o il curatore, ex art. 165 CCII) inefficacia dell’atto verso chi agisce
Inefficacia degli atti a titolo gratuito art. 163 CCII curatore della liquidazione giudiziale atto inefficace di diritto verso i creditori
Inefficacia dei pagamenti anticipati art. 164 CCII curatore pagamento inefficace
Revocatoria concorsuale art. 166 CCII curatore atti onerosi, pagamenti e garanzie revocati nel “periodo sospetto”

La ratio è diversa. La revocatoria ordinaria tutela il singolo creditore contro atti del debitore che riducono la garanzia patrimoniale. Le revocatorie concorsuali tutelano la parità di trattamento tra i creditori quando si apre una procedura liquidatoria generale, e funzionano solo all’interno della liquidazione giudiziale (e delle procedure ad essa assimilate).

La distinzione con un esempio concreto

Si pensi a un imprenditore che, otto mesi prima della domanda, ha pagato per intero un fornitore scaduto, lasciando gli altri creditori senza nulla. In una liquidazione giudiziale il curatore valuterebbe una revocatoria concorsuale ex art. 166, comma 2, CCII, dovendo provare che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza. Nel concordato semplificato omologato quel pagamento, in linea generale, non viene toccato: la procedura non prevede il curatore né le revocatorie concorsuali. Il problema si riapre solo se il concordato salta e si apre la liquidazione giudiziale.

Il quadro normativo aggiornato a ottobre 2026

La disciplina vigente è quella del CCII con i correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024, che ha ritoccato sia l’art. 25-sexies sia l’art. 25-septies. Va segnalato anche il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (GU n. 185 dell’11 agosto 2026, in vigore dal 12 agosto 2026): non è un correttivo del Codice della crisi, ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, il cui art. 4 modifica il CCII estendendo ai tributi locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per il tema delle revocatorie l’incidenza è indiretta: cambia la platea dei debiti trattabili nella fase che precede il concordato semplificato, non le regole sull’inefficacia degli atti.

Requisiti e termini: quando una revocatoria è ancora possibile

Prima condizione: in quale procedura ci si trova

In termini operativi, la domanda “si può revocare?” va scomposta in tre scenari:

  1. concordato semplificato pendente o omologato e in esecuzione: le revocatorie concorsuali degli artt. 164-166 CCII non trovano spazio, perché presuppongono la liquidazione giudiziale e un curatore;
  2. concordato semplificato non omologato, risolto o revocato, seguito da liquidazione giudiziale: il curatore può esercitare le revocatorie, con i termini calcolati secondo la regola della consecuzione;
  3. revocatoria ordinaria: resta uno strumento di diritto comune, ma il suo esercizio deve fare i conti con l’efficacia obbligatoria del concordato omologato (art. 117 CCII, richiamato) e con la presenza del liquidatore.

Seconda condizione: l’atto non deve essere esente

L’art. 166, comma 3, CCII elenca gli atti esenti da revocatoria. Tra questi, la lett. e) riguarda gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione omologati. Secondo la dottrina più recente, il D.Lgs. 136/2024 ha esteso questa esenzione agli atti compiuti in esecuzione del concordato semplificato e ha chiarito che essa vale anche rispetto alla revocatoria ordinaria. Gli atti compiuti dal liquidatore per eseguire il piano omologato, quindi, non sono un bersaglio delle revocatorie, nemmeno se poi si arriva alla liquidazione giudiziale.

Accanto a questa esenzione, l’art. 24 CCII tutela gli atti compiuti durante la composizione negoziata: gli atti autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti e i pagamenti coerenti con l’andamento delle trattative ricevono una protezione specifica, che viene meno nei casi di dissenso dell’esperto previsti dalla norma.

Terza condizione: i termini

La disciplina prevede una serie di termini, alcuni perentori, altri di prescrizione. Il quadro è il seguente.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
60 giorni per proporre il concordato semplificato comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, c. 8) perentorio la via del concordato semplificato si chiude
Pubblicazione del ricorso entro il giorno successivo al deposito adempimento della cancelleria da qui decorrono gli effetti protettivi e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, il computo a ritroso
Opposizione all’omologazione costituzione almeno 10 giorni prima dell’udienza perentorio il creditore perde la possibilità di far valere, ad esempio, il pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale
Reclamo contro il decreto 30 giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies, c. 6) perentorio il decreto diventa definitivo
Ricorso per cassazione 30 giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello (c. 7) perentorio inammissibilità
Periodo sospetto atti anormali e sproporzionati un anno a ritroso (art. 166, c. 1) sostanziale l’atto anteriore non è revocabile in via concorsuale
Periodo sospetto atti normali sei mesi a ritroso (art. 166, c. 2) sostanziale idem
Atti a titolo gratuito e pagamenti anticipati due anni a ritroso (artt. 163 e 164) sostanziale idem
Decadenza delle revocatorie concorsuali tre anni dal deposito del ricorso per la liquidazione giudiziale, e comunque non oltre cinque anni dall’atto (art. 170, c. 1) decadenza azione non più esercitabile
Prescrizione della revocatoria ordinaria cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.) prescrizione azione estinta salvo interruzione

Il termine più critico è quello dell’art. 170, letto insieme al suo comma sulla consecuzione: se alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi segue la liquidazione giudiziale, i periodi sospetti si calcolano dalla data di pubblicazione di quella domanda, non dall’apertura della liquidazione. Per il concordato semplificato, la pubblicazione avviene nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.

Sospensione feriale

I giudizi di revocatoria sono ordinari giudizi di cognizione: vi si applica la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto. I procedimenti di omologazione e reclamo seguono invece le regole del rito unitario del Codice; per i termini di impugnazione del decreto conviene verificare caso per caso, senza contare su automatismi.

Procedura passo-passo: come si arriva (o non si arriva) a una revocatoria

1. Ricostruire la sequenza degli atti

Il primo passaggio è documentale. Chi vuole agire, o chi teme di subire un’azione, deve ricostruire:

  • la data di accettazione dell’incarico da parte dell’esperto nella composizione negoziata;
  • gli atti compiuti durante le trattative e le eventuali autorizzazioni del tribunale ex art. 22 CCII;
  • l’eventuale dissenso dell’esperto iscritto nel registro delle imprese;
  • la data di comunicazione della relazione finale;
  • la data di deposito e di pubblicazione del ricorso per concordato semplificato;
  • gli atti dispositivi, i pagamenti e le garanzie dei due anni precedenti.

Senza questa linea del tempo, qualsiasi valutazione sulla revocabilità è un’ipotesi.

2. La fase dell’omologazione: il ruolo delle revocatorie “potenziali”

Va precisato che le revocatorie entrano nel concordato semplificato in modo indiretto, già prima dell’omologazione. L’art. 25-sexies, comma 5, CCII impone al tribunale di verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e che assicuri un’utilità a ciascun creditore.

Nella liquidazione giudiziale il curatore potrebbe recuperare attivo con le revocatorie. Ne segue che il creditore che si oppone all’omologazione può sostenere che il confronto è falsato se il piano non tiene conto del valore delle azioni revocatorie esperibili. L’ausiliario, nel suo parere, e il tribunale, nel decreto, sono chiamati a pesare anche questo elemento. In tema di utilità per i creditori, la Cassazione (n. 624/2026, Sez. I) ha chiarito che la semplice rapidità nella soluzione della crisi non basta a integrare l’utilità per i chirografari: un argomento che il creditore opponente può usare quando il piano trascura l’attivo recuperabile.

3. L’opposizione del creditore

L’opposizione si propone costituendosi in giudizio almeno 10 giorni prima dell’udienza di omologazione. Nell’atto il creditore deve:

  1. individuare gli atti potenzialmente revocabili, con date e importi;
  2. dimostrare che rientrerebbero nei periodi sospetti calcolati dalla pubblicazione della domanda;
  3. stimare in modo credibile il valore recuperabile, al netto di costi e rischio di causa;
  4. confrontare l’esito per la propria classe o categoria nei due scenari.

L’errore più frequente è contestare il piano in termini generici, senza quantificare l’attivo revocabile: il tribunale non può supplire a un confronto che nessuno ha messo sul tavolo.

4. Dopo l’omologazione: il liquidatore e le azioni che può esercitare

Con il decreto di omologazione il tribunale nomina il liquidatore. Al liquidatore si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115 CCII. L’art. 115, comma 1, gli attribuisce l’esercizio, o la prosecuzione, di ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. Il comma 2 gli affida l’azione sociale di responsabilità, precisando che patti contrari o previsioni diverse della proposta o del piano non sono opponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

Il testo dell’art. 115 non nomina espressamente le azioni di inefficacia o revocatorie. Se il liquidatore del concordato semplificato possa esercitare la revocatoria ordinaria nell’interesse della massa è una questione interpretativa aperta, sulla quale non risultano, alla data di pubblicazione, pronunce di legittimità specifiche sul concordato semplificato. Una parte della dottrina ritiene che, fuori dalla liquidazione giudiziale, la legittimazione revocatoria spetti al curatore e alle figure ad esso assimilabili; altri valorizzano la formula ampia dell’art. 115. In termini operativi, il piano dovrebbe dire con chiarezza quali azioni recuperatorie il liquidatore è chiamato a esercitare, e con quali risorse.

5. La revocatoria ordinaria del singolo creditore

La revocatoria ordinaria resta un’azione individuale: chi vince ottiene l’inefficacia dell’atto solo verso di sé. Dopo l’omologazione, il creditore anteriore è vincolato dal concordato (art. 117 CCII, richiamato): il suo credito è ridimensionato e soddisfatto secondo il piano. Ne derivano tre verifiche prima di agire:

  • se il credito, nella misura residua, giustifica ancora l’azione;
  • se l’atto è esente ai sensi dell’art. 166, comma 3, lett. e) (atti in esecuzione del concordato) o dell’art. 24 CCII (atti della composizione negoziata);
  • se un’azione individuale è compatibile con la destinazione concorsuale dei beni ceduti.

6. Il giudice competente

Le revocatorie concorsuali, nella liquidazione giudiziale, rientrano nella competenza del tribunale che ha aperto la procedura. Per la revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, le Sezioni Unite (n. 5089/2025) hanno affermato, nel sistema della legge fallimentare, la competenza del tribunale fallimentare anche per la revocatoria della scissione. Per la revocatoria ordinaria del singolo creditore, fuori da una procedura liquidatoria, valgono le regole ordinarie di competenza.

7. Se il concordato non regge: risoluzione, revoca e liquidazione giudiziale

L’art. 25-sexies, comma 8, richiama gli artt. 106 (atti di frode e revoca) e 119 (risoluzione). Se emergono atti di frode, occultamenti o dissimulazioni di attivo, oppure se il concordato non viene adempiuto, si apre la strada alla liquidazione giudiziale. In quel momento:

  1. il curatore riceve la legittimazione alle revocatorie concorsuali e alla revocatoria ordinaria (art. 165 CCII);
  2. i periodi sospetti si calcolano dalla pubblicazione della domanda di concordato semplificato;
  3. restano fermi gli atti esenti, inclusi quelli compiuti in esecuzione del concordato e quelli protetti dall’art. 24 CCII.

Per il terzo che ha ricevuto un pagamento o un bene, l’omologazione non è una garanzia definitiva: è la tenuta del concordato fino all’ultimo adempimento a mettere davvero al riparo l’atto.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Esempio 1 — Il pagamento al fornitore e la consecuzione

Dati di partenza:

  • relazione finale dell’esperto comunicata il 3 marzo 2026;
  • deposito del ricorso per concordato semplificato il 28 aprile 2026 (56° giorno: entro i 60);
  • pubblicazione nel registro delle imprese il 29 aprile 2026;
  • pagamento a un fornitore di 37.850 € per fatture scadute, con bonifico, eseguito il 14 novembre 2025;
  • il tribunale nega l’omologazione; su ricorso di un creditore, il ricorso per liquidazione giudiziale viene depositato il 9 settembre 2026 e la liquidazione è aperta.

Calcolo:

Base di calcolo Inizio del periodo sospetto (6 mesi) Pagamento del 14/11/2025
Dalla domanda di liquidazione giudiziale (9/9/2026) 9/3/2026 fuori periodo
Dalla pubblicazione della domanda di concordato (29/4/2026) 29/10/2025 dentro il periodo

Esito: per effetto della consecuzione, il pagamento rientra nel semestre sospetto. Il curatore può agire ex art. 166, comma 2, CCII, ma deve provare che il fornitore conosceva lo stato di insolvenza. Il fornitore può difendersi sostenendo l’esenzione dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a), se ne ricorrono i presupposti. Se invece l’omologazione fosse stata concessa e il concordato regolarmente eseguito, lo stesso pagamento non sarebbe mai stato oggetto di revocatoria concorsuale.

Esempio 2 — Il valore delle revocatorie nel confronto per l’omologazione

Dati di partenza:

  • attivo realizzabile con il piano del concordato semplificato, al netto delle spese: 612.300 €;
  • attivo stimato in liquidazione giudiziale, senza revocatorie, al netto delle spese: 541.900 €;
  • atti potenzialmente revocabili individuati da un creditore opponente: cessione di un capannone a una società collegata per 148.600 € a fronte di un valore stimato di 231.400 € (differenza 82.800 €), e rimesse a una banca per 97.450 €.

Calcolo prudenziale nella prospettiva del piano:

  • recupero atteso sulle due azioni: 180.250 € × 40% di probabilità di esito favorevole = 72.100 €;
  • costi stimati delle cause: 14.700 €;
  • attivo alternativo: 541.900 + 72.100 − 14.700 = 599.300 €.

Esito: 599.300 € resta inferiore a 612.300 €; il piano supera il confronto.

Calcolo nella prospettiva del creditore opponente:

  • probabilità di esito favorevole stimata al 65%: 180.250 € × 65% = 117.163 €;
  • attivo alternativo: 541.900 + 117.163 − 14.700 = 644.363 €.

Esito: l’alternativa supera il piano di 32.063 €. Il creditore ha un argomento concreto per sostenere il pregiudizio ex art. 25-sexies, comma 5. Il tribunale, con l’ausiliario, dovrà valutare quale stima sia attendibile. L’esempio mostra perché la quantificazione delle revocatorie potenziali si gioca prima dell’omologazione, non dopo.

Casi particolari

Atti compiuti durante la composizione negoziata

Il concordato semplificato nasce sempre da una composizione negoziata. Gli atti compiuti in quella fase hanno un regime proprio: gli atti autorizzati dal tribunale ex art. 22 CCII conservano i loro effetti anche se segue una procedura concorsuale; i pagamenti coerenti con le trattative e le prospettive di risanamento ricevono una protezione dall’art. 24 CCII, che però non opera quando l’esperto ha manifestato il proprio dissenso secondo le modalità previste. Il dissenso dell’esperto iscritto nel registro delle imprese è il dato che più di ogni altro espone un atto a revocatoria in una successiva liquidazione giudiziale. Per questo la fase delle trattative va gestita con attenzione alla tracciabilità di ogni atto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il momento in cui l’esperto valuta gli atti dell’imprenditore e decide se esprimere dissenso.

Atti di frode scoperti dopo l’omologazione

L’art. 106 CCII, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, riguarda l’occultamento o la dissimulazione di parte dell’attivo, la dolosa omissione di crediti, l’esposizione di passività insussistenti e altri atti di frode. Se l’ausiliario accerta questi fatti, il tribunale procede secondo quella norma. Va precisato che la scoperta di un atto distrattivo non si risolve con una revocatoria dentro il concordato: porta, di regola, alla crisi della procedura e all’apertura della liquidazione giudiziale, nella quale il curatore agisce con gli strumenti pieni. Sul piano penale, l’art. 324 CCII (anch’esso richiamato) esclude dai reati di bancarotta preferenziale e semplice i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione del concordato, ma non copre condotte fraudolente.

L’azione di responsabilità come alternativa alla revocatoria

Quando il patrimonio è stato impoverito da scelte gestorie, la strada non è sempre la revocatoria. L’art. 115, comma 2, CCII, applicabile al liquidatore del concordato semplificato in quanto compatibile, gli affida l’azione sociale di responsabilità e rende inopponibile ogni patto contrario contenuto nella proposta o nel piano. Il creditore sociale conserva inoltre la propria legittimazione ai sensi dell’art. 2394 c.c. In termini operativi, un atto non più revocabile per decorso dei termini può ancora rilevare come fonte di responsabilità degli amministratori che lo hanno deliberato.

La revocatoria ordinaria già pendente al momento della domanda

Può accadere che un creditore abbia già promosso una revocatoria ordinaria prima del deposito del concordato semplificato. La pubblicazione del ricorso produce gli effetti degli artt. 46, 94 e 96 CCII, ma la sorte dell’azione già iniziata dipende da più fattori: la natura del credito, l’effetto obbligatorio del concordato omologato, la possibilità che il liquidatore prosegua le azioni pendenti ai sensi dell’art. 115, comma 1. Nella legge fallimentare la Cassazione (n. 22257/2020) ha ammesso che l’assuntore del concordato fallimentare subentri al curatore nelle revocatorie già promosse, segno che l’azione può sopravvivere al cambio del soggetto che la esercita. La trasposizione al concordato semplificato non è automatica e va argomentata caso per caso.

Gli atti a titolo gratuito verso familiari

Per gli atti gratuiti la liquidazione giudiziale prevede l’inefficacia di diritto se compiuti nei due anni anteriori (art. 163 CCII), computati, in caso di consecuzione, dalla pubblicazione della domanda di concordato semplificato. Fuori da quella finestra resta solo la revocatoria ordinaria, soggetta a prescrizione quinquennale dalla data dell’atto. Una donazione del giugno 2021 è fuori da entrambe le finestre se la domanda viene pubblicata nell’estate 2026 e nessuno ha interrotto la prescrizione.

La banca e le rimesse sul conto corrente

Le banche sono tra i soggetti più esposti quando un concordato semplificato fallisce. Nella liquidazione giudiziale successiva il curatore guarda alle rimesse confluite sul conto nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda e alle garanzie concesse nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti o nei sei mesi per debiti contestuali. Va precisato che l’art. 166, comma 3, lett. b), CCII esenta le rimesse che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione verso la banca: l’esame si fa sull’andamento del conto, non sul singolo accredito. In termini operativi, per l’istituto di credito la difesa si costruisce sugli estratti conto dell’intero periodo, ricalcolando il saldo disponibile e verificando se il rientro sia stato effettivo e stabile. Per l’impresa, invece, conta sapere già nella fase delle trattative che un rientro forte sul conto, se il concordato non regge, potrà essere rimesso in discussione.

Il terzo che ha comprato un bene dall’impresa in crisi

Chi ha acquistato un bene dall’imprenditore prima della crisi si chiede se rischia di perderlo. Sul piano della revocatoria ordinaria, l’art. 2901, ultimo comma, c.c. fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione: il subacquirente in buona fede è quindi protetto. Il primo acquirente, invece, resta esposto: nella revocatoria ordinaria il creditore deve provare il pregiudizio e, per gli atti onerosi, la consapevolezza del terzo; nella revocatoria concorsuale per atti sproporzionati (art. 166, comma 1, lett. a), CCII) la conoscenza dell’insolvenza si presume e spetta al terzo dimostrare il contrario. La disciplina prevede quindi un onere probatorio molto diverso a seconda che il concordato semplificato regga o venga sostituito dalla liquidazione giudiziale. Per il compratore, documentare il prezzo pagato, la perizia di stima e la tracciabilità del pagamento è la tutela più efficace.

Il concordato semplificato e i crediti per tributi locali

Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, con l’art. 4, ha esteso ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice della crisi, compresa la transazione fiscale nella composizione negoziata. Va precisato che la norma non introduce nuove azioni revocatorie né nuove esenzioni. Il riflesso sul tema è indiretto: un accordo raggiunto con l’ente locale durante le trattative e i pagamenti eseguiti in sua attuazione vanno valutati alla luce dell’art. 24 CCII, come ogni altro atto della composizione negoziata, se dopo il concordato semplificato si arriva alla liquidazione giudiziale.

Domande frequenti

Dopo l’omologazione del concordato semplificato un creditore può far revocare la vendita di un immobile fatta dall’imprenditore?

Le revocatorie concorsuali non sono disponibili, perché presuppongono la liquidazione giudiziale. Resta in astratto la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., che però deve fare i conti con l’efficacia obbligatoria del concordato verso tutti i creditori anteriori, con la prescrizione di cinque anni dall’atto e con il ruolo del liquidatore nominato dal tribunale. È una valutazione da fare sul caso concreto, partendo dalle date e dal contenuto del piano.

Il liquidatore nominato dopo l’omologazione può fare causa a chi ha ricevuto pagamenti preferenziali?

Il liquidatore esercita le azioni per conseguire la disponibilità dei beni e recuperare i crediti, e l’azione sociale di responsabilità (art. 115 CCII, richiamato in quanto compatibile). Le revocatorie concorsuali dei pagamenti non rientrano nei suoi poteri, perché sono proprie della liquidazione giudiziale. Sulla revocatoria ordinaria esercitata dal liquidatore il dibattito è aperto e mancano, a oggi, indicazioni della Cassazione specifiche per il concordato semplificato.

Se il concordato semplificato viene respinto, gli atti degli ultimi mesi diventano revocabili?

Sì, se segue l’apertura della liquidazione giudiziale. In quel caso i periodi sospetti di un anno, sei mesi o due anni si calcolano dalla pubblicazione della domanda di concordato semplificato nel registro delle imprese, non dalla sentenza di apertura (art. 170 CCII). Il curatore deve comunque provare i presupposti di ciascuna azione, e restano salvi gli atti esenti, inclusi quelli tutelati dall’art. 24 CCII per la composizione negoziata.

I pagamenti fatti dal liquidatore per eseguire il piano possono essere revocati se poi il concordato viene risolto?

No, secondo la disciplina delle esenzioni. L’art. 166, comma 3, lett. e), CCII esclude dalla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato; secondo la dottrina più recente, dopo il D.Lgs. 136/2024 l’esenzione copre espressamente il concordato semplificato e opera anche contro la revocatoria ordinaria. Restano fuori dalla protezione gli atti estranei al piano o compiuti in frode.

Ho ricevuto un pagamento durante le trattative della composizione negoziata: rischio una revocatoria?

Dipende da tre elementi: se il pagamento era coerente con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento; se l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese; se dopo il concordato semplificato si apre una liquidazione giudiziale. Senza liquidazione giudiziale il rischio di revocatoria concorsuale non si pone. Con la liquidazione giudiziale, la protezione dell’art. 24 CCII diventa la prima linea di difesa.

Caso limite: la società ha ceduto un ramo d’azienda prima dell’omologazione su autorizzazione del tribunale. Può essere revocato?

L’art. 25-septies, comma 3, consente il trasferimento prima dell’omologazione se il piano lo prevede, con esecuzione affidata all’ausiliario e previa autorizzazione del tribunale; si applicano gli artt. 2919-2929 c.c. sugli effetti della vendita forzata. Un trasferimento eseguito in questo modo è parte dell’esecuzione della procedura e gode di una stabilità molto più forte di un atto privato dell’imprenditore. La contestazione passa, semmai, per i rimedi contro i provvedimenti del tribunale.

Il quadro giurisprudenziale sul concordato semplificato e sulle revocatorie

Va premesso un dato: alla data di pubblicazione non risultano pronunce di legittimità che decidano direttamente se, dopo l’omologazione di un concordato semplificato, il liquidatore o i singoli creditori possano esercitare azioni revocatorie. Il quadro si costruisce quindi in due parti: le pronunce sul concordato semplificato, che delimitano il controllo del tribunale (anche sul confronto con la liquidazione giudiziale, dove le revocatorie pesano), e le pronunce sulle revocatorie, che valgono nel momento in cui si apre la liquidazione giudiziale. Le pronunce rese sotto la legge fallimentare sono indicate come tali.

Le pronunce sul concordato semplificato

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 (secondo Edotto e Fiscal Focus; una banca dati attribuisce il principio alla n. 620 dello stesso giorno). Principio: il decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: se la proposta viene dichiarata inammissibile e il reclamo è respinto, la partita sul concordato si chiude e si apre lo scenario nel quale le revocatorie tornano attuali.

Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). Principio: la sola rapidità con cui il concordato semplificato risolve la crisi non costituisce, di per sé, un’utilità per i creditori chirografari ai fini dell’omologazione. Rilevanza: rafforza il controllo sostanziale del tribunale sul confronto con la liquidazione giudiziale, nel quale il valore delle revocatorie esperibili dal curatore è uno degli elementi da considerare. Le fonti consultate riportano date di deposito diverse; si indica qui solo numero, anno e mese.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: nel reclamo contro il decreto sull’omologazione del concordato semplificato, né l’ausiliario né il commissario liquidatore sono contraddittori necessari. Rilevanza: il giudizio sull’omologa si svolge tra debitore e creditori opponenti; sono loro, e non gli organi della procedura, a dover portare in quella sede i profili legati agli atti pregiudizievoli e alle azioni recuperatorie.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: il vaglio di ammissibilità non si ferma alla ritualità formale, ma riguarda anche le condizioni di ammissibilità in rapporto alla documentazione richiesta. Rilevanza: la documentazione dell’art. 39 CCII, richiamata dall’art. 25-sexies, deve consentire di individuare gli atti potenzialmente revocabili.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: il giudizio di ammissibilità del concordato semplificato si estende ai profili di legalità sostanziale della proposta. Rilevanza: un piano che ignora un attivo recuperabile in via revocatoria può essere esaminato anche sotto questo profilo.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Principio: per la competenza territoriale sul concordato semplificato si applica in via analogica la regola dell’art. 161, comma 1, l.fall., con irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: individua il tribunale che, in caso di successiva liquidazione giudiziale, sarà competente anche sulle revocatorie concorsuali.

Le pronunce sulle revocatorie, rilevanti in caso di liquidazione giudiziale

Cass. civ., Sezioni Unite, n. 5089 del 26 febbraio 2025 (legge fallimentare). Principio: la revocatoria ordinaria della scissione esercitata dal curatore rientra nella competenza del tribunale fallimentare. Rilevanza: conferma l’attrazione al foro concorsuale della revocatoria ordinaria quando a esercitarla è l’organo della procedura liquidatoria.

Cass. civ., n. 22257 del 15 ottobre 2020 (legge fallimentare). Principio: l’assuntore del concordato fallimentare può subentrare al curatore, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., nelle azioni revocatorie già promosse. Rilevanza: mostra che un’azione revocatoria può sopravvivere alla chiusura concordataria della procedura, se un soggetto vi subentra; un argomento da maneggiare con cautela per il concordato semplificato.

Cass. civ., Sez. I, n. 27454 del 23 ottobre 2024. Principio: nell’amministrazione straordinaria il termine di prescrizione delle revocatorie decorre dall’approvazione del programma di cessione. Rilevanza: conferma che la decorrenza dei termini dipende dal momento in cui l’organo della procedura è in condizione di agire, profilo centrale quando una procedura si innesta su un’altra.

Cass. civ., n. 27074 del 14 settembre 2022 (legge fallimentare). Principio: la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo può essere provata anche per presunzioni. Rilevanza: nella liquidazione giudiziale successiva al concordato semplificato fallito, il curatore che agisce ex art. 166, comma 2, CCII può valorizzare indizi gravi, precisi e concordanti, compresa la pubblicità della composizione negoziata.

Cass. civ., n. 24151 del 3 agosto 2022 (legge fallimentare). Principio: conferma la possibilità di provare la scientia decoctionis con elementi presuntivi. Rilevanza: rende concreto il rischio per il fornitore o la banca che abbiano ricevuto pagamenti in un periodo in cui la crisi era pubblica.

Cass. civ., n. 31652 del 9 dicembre 2024 (legge fallimentare). Principio: in tema di factoring, l’esenzione dalla revocatoria opera solo per i pagamenti ordinari e non per gli atti anomali. Rilevanza: le esenzioni vanno lette in senso stretto; chi invoca l’esenzione degli atti in esecuzione del concordato o compiuti nelle trattative deve dimostrare che l’atto rientra davvero nella fattispecie protetta.

Come leggere questo quadro

In sintesi, la giurisprudenza recente rafforza il controllo del tribunale sul concordato semplificato e, di riflesso, il peso del confronto con la liquidazione giudiziale. Chi vuole far valere atti pregiudizievoli trova lo spazio più efficace nell’opposizione all’omologazione e, se il concordato salta, nella liquidazione giudiziale; dopo un’omologazione stabile, lo spazio per le revocatorie si restringe in modo netto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio affronta il tema delle revocatorie legate al concordato semplificato sia dal lato dell’impresa sia dal lato dei creditori e dei terzi. Questi gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la linea del tempo degli atti: dall’accettazione dell’incarico dell’esperto alla pubblicazione del ricorso, con le date rilevanti per i periodi sospetti di un anno, sei mesi e due anni.
  2. Verifichiamo le esenzioni applicabili: controlliamo se l’atto rientra nell’art. 166, comma 3, CCII o nelle tutele dell’art. 24 CCII per gli atti della composizione negoziata.
  3. Esaminiamo il registro delle imprese: cerchiamo l’eventuale dissenso dell’esperto e ne valutiamo l’incidenza sugli atti successivi.
  4. Quantifichiamo il valore delle revocatorie potenziali: con i commercialisti dello staff stimiamo recupero atteso, costi e probabilità di esito, per il confronto dell’art. 25-sexies, comma 5.
  5. Predisponiamo l’opposizione all’omologazione per il creditore che ritiene il piano pregiudizievole, entro il termine di dieci giorni prima dell’udienza.
  6. Costruiamo la difesa del piano per l’impresa, documentando perché le azioni recuperatorie non spostano il confronto con la liquidazione giudiziale.
  7. Analizziamo i poteri del liquidatore previsti dal piano e dal decreto di omologazione, e verifichiamo quali azioni ex art. 115 CCII sono state avviate o proseguite.
  8. Difendiamo il terzo convenuto in revocatoria nella liquidazione giudiziale successiva, contestando la scientia decoctionis, il calcolo del periodo sospetto e la natura dell’atto.
  9. Valutiamo l’azione di responsabilità come alternativa quando i termini revocatori sono scaduti, ai sensi dell’art. 115, comma 2, CCII e dell’art. 2394 c.c.
  10. Impugniamo i provvedimenti con reclamo in corte d’appello e, dove ammesso, con ricorso per cassazione, rispettando i termini di trenta giorni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata, e la tenuta degli atti compiuti in quella fase dipende da come l’esperto li ha valutati e documentati. Conoscere quel lavoro dall’interno consente di leggere la relazione finale e il parere dell’esperto con lo stesso metro che userà il tribunale.

Pesa anche la qualifica di cassazionista: le questioni sul concordato semplificato arrivano spesso in Cassazione, come mostrano le pronunce del 2025 e del 2026. Lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio, senza passaggi di mano e con una linea coerente.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla qualificazione degli atti e sui termini, i secondi sui flussi finanziari, sulle rimesse bancarie e sulle stime di valore che decidono il confronto con la liquidazione giudiziale.

Chiusura

Dopo un concordato semplificato omologato ed eseguito, le revocatorie concorsuali non trovano spazio e la revocatoria ordinaria incontra limiti seri: efficacia obbligatoria del concordato, esenzioni per gli atti esecutivi, prescrizione quinquennale. Lo scenario cambia se il concordato non viene omologato, viene revocato o risolto e si apre la liquidazione giudiziale: i periodi sospetti si contano dalla pubblicazione della domanda di concordato. Il momento decisivo per far pesare gli atti pregiudizievoli è l’opposizione all’omologazione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il concordato semplificato discende dalla composizione negoziata, e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso che porta alla relazione finale e il peso che gli atti delle trattative assumono dopo. A questo si aggiungono la qualifica di cassazionista, per seguire il contenzioso fino all’ultimo grado, e lo staff di avvocati e commercialisti per le stime che decidono l’omologazione.

📩 I termini per opporsi, impugnare o difendersi da una revocatoria sono brevi: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i riferimenti al termine di questo articolo.

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