Quali Vantaggi Offre Gestire La Crisi Del Gruppo In Un’unica Procedura?

Quali Vantaggi Offre Gestire La Crisi Del Gruppo In Un'unica Procedura?

Quali vantaggi offre gestire la crisi del gruppo in un’unica procedura, e quando invece conviene che ciascuna società percorra la propria strada davanti al proprio tribunale? È la domanda che si pone l’imprenditore a capo di più società collegate quando la tensione finanziaria non resta confinata in una sola di esse, ma si propaga lungo la catena delle garanzie incrociate, dei finanziamenti infragruppo, dei contratti di servizio e della tesoreria accentrata. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) offre oggi una disciplina espressa per il gruppo agli artt. 284-292, ma non impone la via unitaria: la consente, a determinate condizioni, e chiede di motivarla.

Non esiste una risposta valida per tutti i gruppi, ed è proprio questo il punto: la procedura unitaria è uno strumento, non un obiettivo. In alcuni gruppi produce risparmi di tempo, coerenza del piano e conservazione del valore che nessuna somma di procedure separate potrebbe garantire; in altri espone i creditori della società più solida al timore di “pagare” per le consorelle in difficoltà, e trasforma l’omologazione in un terreno di opposizioni. Il compito di chi consiglia è soppesare le due facce, non tifare per una di esse.

La scelta tra procedura unitaria e procedure separate si decide molto spesso prima ancora del deposito, nella fase in cui il gruppo prova a negoziare con banche, fornitori ed erario. È qui che entra in gioco la competenza specifica dello Studio Monardo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che nella composizione negoziata, anche di gruppo, conduce le trattative tra imprese e creditori e verifica se il risanamento è perseguibile; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, professionista fiduciario di un OCC, esperienza che consente di leggere la crisi anche dal lato dei soci persone fisiche e dei garanti, che nei gruppi familiari sono spesso esposti in proprio. Il collegamento è diretto: chi conduce le trattative di gruppo vede in anticipo dove la via unitaria regge e dove si incrina.

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Il quadro di partenza: che cosa il Codice considera “gruppo” e che cosa resta comunque separato

Per confrontare le opzioni servono pochi concetti, ma precisi. Il Codice definisce il gruppo di imprese (art. 2, comma 1, lett. h, CCII) come l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che sono sottoposti alla direzione e al coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c. La norma stabilisce anche presunzioni relative, in linea con l’art. 2497-sexies c.c.: salvo prova contraria, dirige e coordina la società o l’ente che include le altre nel bilancio consolidato o che le controlla, direttamente o indirettamente, anche in forma congiunta. Il presupposto, dunque, non è la semplice somiglianza della compagine sociale o l’esistenza di rapporti commerciali intensi: è l’effettiva direzione unitaria.

Il secondo concetto è quello che attraversa tutto il confronto: l’autonomia delle masse attive e passive. Anche quando la procedura è unitaria, ogni società resta un soggetto distinto, con il proprio patrimonio e i propri creditori. L’art. 284 CCII lo dice in modo esplicito: la trattazione congiunta lascia ferma l’autonomia delle rispettive masse. La procedura unitaria unisce il contenitore, non il contenuto. È un punto che la giurisprudenza aveva affermato già sotto la legge fallimentare e che il legislatore ha recepito senza ambiguità.

Il terzo concetto riguarda il perimetro degli strumenti. Il Codice prevede forme di trattazione unitaria per:

  • il concordato preventivo di gruppo (artt. 284-286 CCII), con piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti;
  • gli accordi di ristrutturazione di gruppo e il piano attestato di gruppo (art. 284 CCII);
  • la liquidazione giudiziale unitaria (art. 287 CCII) e, in alternativa, il coordinamento tra liquidazioni separate (art. 288 CCII);
  • la composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII), su cui si tornerà a proposito delle soluzioni negoziali.

Infine, i “presidi” che il Codice dedica al gruppo indipendentemente dalla scelta procedurale: le azioni sugli atti infragruppo (art. 290 CCII), le azioni di responsabilità e la denuncia di gravi irregolarità (art. 291 CCII), la postergazione dei finanziamenti infragruppo (art. 292 CCII). Sono istituti trattati in altri approfondimenti; qui interessano solo perché pesano sul confronto, ad esempio perché la presenza di crediti infragruppo postergati o revocabili cambia la convenienza di una gestione congiunta.

Un ultimo dato di contesto. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso agli enti impositori locali il meccanismo della transazione fiscale previsto dal Codice. Per i gruppi con esposizioni verso più comuni (IMU sugli immobili delle diverse società, TARI degli stabilimenti) ciò significa che la proposta di trattamento dei tributi locali va costruita società per società, anche dentro una procedura unitaria, perché i creditori pubblici restano creditori della singola impresa. È un dettaglio che rafforza, non indebolisce, il principio di separazione delle masse.

L’elemento dirimente del confronto, dunque, non è “un gruppo o tante società”, ma “un procedimento o tanti procedimenti” con masse comunque separate. Tutto il resto discende da qui.

Le otto variabili su cui si gioca il confronto

Per evitare un confronto astratto, conviene fissare fin da subito le variabili su cui le opzioni verranno misurate. Sono otto, e ricorrono in ogni gruppo, qualunque sia la dimensione.

  1. Costi e tempi. Non solo quanti ricorsi e quanti organi, ma quanto pesa il disallineamento tra procedure che avanzano a velocità diverse.
  2. Coerenza del piano. Se il risanamento richiede un’unica strategia industriale, valutarla in sedi diverse espone a giudizi contraddittori.
  3. Valore dell’azienda di gruppo. Quanto vale il complesso rispetto alla somma delle parti, e chi beneficia dell’eventuale differenza.
  4. Trasferimenti infragruppo. Quali risorse devono passare da una società all’altra e con quale protezione giuridica.
  5. Competenza. Quale tribunale decide, e con quale rischio di eccezioni sulla competenza o sul presupposto del gruppo.
  6. Rischi per i creditori delle società più solide. Quanto è fondato il loro timore di sostenere le consorelle e quali strumenti li tutelano.
  7. Separazione delle masse. Come resta garantita, e come la si dimostra al tribunale e ai creditori.
  8. Voto. Come si formano le maggioranze di ciascuna società e che cosa accade se una sola di esse non le raggiunge.

Il valore di queste variabili non è identico in ogni gruppo. In un gruppo industriale integrato le prime quattro pesano di più; in un gruppo con una controllata solida e creditori distinti pesano di più le ultime tre. È questa ponderazione, e non una preferenza astratta, a orientare la scelta. Per questo il Codice chiede che il ricorso unitario spieghi le ragioni della maggiore convenienza: il legislatore sa che la trattazione congiunta non è sempre la soluzione migliore, e vuole che la scelta sia giustificata impresa per impresa.

Va aggiunto che la scelta non è solo tra due modelli puri. Esistono soluzioni intermedie: una procedura unitaria che coinvolge solo alcune società del gruppo; procedure separate con piani coordinati e contratti infragruppo; una fase negoziale comune seguita da percorsi giudiziali distinti. Nel confronto che segue, le due strade principali vengono esaminate nella loro forma tipica, e la soluzione negoziale come terza via che spesso precede e orienta la decisione.

Opzione 1 — La procedura unitaria di gruppo

In cosa consiste

L’art. 284 CCII consente a più imprese in stato di crisi o di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il centro degli interessi principali in Italia, di proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo, con un piano unitario oppure con piani reciprocamente collegati e interferenti. La stessa logica vale per gli accordi di ristrutturazione e per il piano attestato di gruppo. Il ricorso deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, e deve illustrare le ragioni di maggiore convenienza della scelta unitaria, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla presentazione di un piano autonomo per ciascuna.

L’art. 286 CCII disciplina il procedimento: la competenza è del tribunale individuato ai sensi dell’art. 27 CCII con riferimento al centro degli interessi principali della società che esercita la direzione e il coordinamento o, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria secondo l’ultimo bilancio approvato. Il tribunale nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale e dispone un unico fondo per le spese, con ripartizione tra le imprese. I creditori di ciascuna impresa votano separatamente sulla proposta della propria debitrice; il concordato di gruppo è approvato quando ciascuna proposta ottiene le maggioranze dell’art. 109 CCII. Le imprese del gruppo che vantano crediti verso le consorelle sono escluse dal voto.

L’art. 285 CCII, infine, consente che il piano preveda operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che sono necessarie alla continuità delle imprese interessate e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo. Ai creditori dissenzienti e ai soci è riconosciuta la possibilità di far valere in sede di omologazione il pregiudizio subito.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Gruppo a filiera integrata. La holding detiene marchi e immobili, una controllata produce, un’altra distribuisce. Nessuna delle tre, isolata, ha un’azienda vendibile o risanabile: il valore sta nell’insieme. Qui un piano unitario è spesso l’unico modo di rappresentare in modo credibile la continuità.

  2. Tesoreria accentrata e garanzie incrociate. Le banche hanno finanziato il gruppo come un unico debitore, con fideiussioni infragruppo e cash pooling. Trattare con le stesse banche in tre tribunali diversi, con tre commissari e tre calendari, moltiplica gli attriti e rischia proposte contraddittorie sullo stesso credito garantito.

  3. Necessità di spostare risorse. La continuità della controllata operativa richiede che la holding le ceda un immobile o rinunci a un credito; o, all’inverso, che la controllata più liquida sostenga la consorella in perdita per non perdere un cliente comune. Senza una cornice unitaria, ciascuna di queste operazioni sarebbe esposta, società per società, al sospetto di atto pregiudizievole.

Come si esegue, in sintesi

Il percorso tipico prevede la mappatura del gruppo e dei flussi infragruppo; la scelta tra piano unitario e piani collegati; la predisposizione dell’attestazione, che nel caso di trasferimenti di risorse deve esprimersi anche sui vantaggi compensativi; il deposito del ricorso unico al tribunale competente; la gestione di un’unica procedura con un unico commissario; il voto separato e contestuale dei creditori di ciascuna impresa; l’omologazione, con l’eventuale esame delle opposizioni fondate sul pregiudizio.

Vantaggi motivati

  • Costi e tempi. Un unico giudice delegato, un unico commissario, un unico fondo spese, un’unica sequenza di adempimenti: le duplicazioni si riducono. Si evita, soprattutto, il disallineamento temporale tra procedure, che nei gruppi è fonte di paralisi (una società omologata, l’altra ancora in fase di voto, la terza respinta).
  • Coerenza del piano. Il piano unitario o i piani collegati vengono valutati insieme, dallo stesso organo, con gli stessi criteri. Le assunzioni sul mercato, i flussi di cassa e le operazioni straordinarie sono uniche e non devono essere “tradotte” in tre linguaggi diversi.
  • Valore dell’azienda di gruppo. Quando l’avviamento è distribuito tra più società, la gestione unitaria permette di preservarlo e, se necessario, di cederlo come complesso unitario, con un prezzo che di regola supera la somma dei valori separati.
  • Trasferimenti infragruppo legittimati. L’art. 285 CCII offre una cornice esplicita per operazioni che, fuori dalla procedura unitaria, sarebbero più facilmente contestabili. L’attestazione sui vantaggi compensativi diventa lo strumento che le rende difendibili.
  • Competenza unica. Un solo tribunale, quello del centro degli interessi della capogruppo o, in mancanza, della società più esposta. Si evitano conflitti di competenza e valutazioni divergenti sullo stesso fenomeno economico.

Rischi e svantaggi onesti

  • Il timore dei creditori della società più solida. È il rovescio della medaglia più evidente. Chi è creditore della controllata sana teme che il piano unitario sposti valore verso le consorelle; anche se le masse restano separate, i trasferimenti infragruppo possono ridurre il patrimonio su cui conta. Ne nascono opposizioni all’omologazione e, prima ancora, voti contrari.
  • Il rischio di contagio procedurale. Una procedura unitaria è più complessa da istruire: un vizio nella parte del piano relativa a una società può ritardare l’esame dell’intero ricorso; la mancata approvazione della proposta di una sola impresa può compromettere l’equilibrio complessivo, se il piano era costruito come inscindibile.
  • L’onere motivazionale. La convenienza della scelta unitaria va dimostrata, non presunta. Se il ricorso non spiega perché il miglior soddisfacimento dei creditori di ciascuna impresa passa dalla trattazione congiunta, il tribunale può ritenere inadeguata l’impostazione.
  • Il voto resta separato. La procedura unitaria non consente di “sommare” i consensi: ogni società deve ottenere le proprie maggioranze. Chi immagina che la società più gradita ai creditori trascini le altre resta deluso. Il correttivo è l’eventuale ristrutturazione trasversale, che però opera società per società e alle condizioni dell’art. 112 CCII.
  • Il presupposto del gruppo va provato. Se la direzione e il coordinamento non sono effettivi, o le società sono legate da forme di aggregazione diverse (contratti di rete, consorzi, mera comunanza dei soci), la via unitaria non è percorribile.

Pronunce a supporto

La Cassazione, ancora sotto la legge fallimentare, aveva escluso il concordato di gruppo proprio per l’assenza di una disciplina su competenza, organi e voto (Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559; Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445). Il Codice ha colmato quel vuoto, ma ha recepito i due pilastri di quelle decisioni: masse separate e voto separato. Sotto il Codice, il Tribunale di Napoli (sentenza 21 febbraio 2024) ha ammesso l’omologazione trasversale della proposta di una delle imprese del gruppo che non aveva ottenuto il voto favorevole di tutte le classi.

Il profilo ideale della procedura unitaria è il gruppo il cui valore esiste solo come insieme, con debito bancario comune e trasferimenti infragruppo indispensabili alla continuità, e con creditori delle singole società che possono essere convinti, numeri alla mano, di non essere sacrificati.

Opzione 2 — Procedure separate per ciascuna società

In cosa consiste

È la strada che il Codice non vieta e che resta, per molti gruppi, quella naturale: ogni società deposita il proprio ricorso davanti al tribunale competente per il proprio centro degli interessi principali, con il proprio piano, la propria attestazione, i propri organi e il proprio voto. Nulla impedisce che i piani tengano conto dell’appartenenza al gruppo e che le procedure dialoghino tra loro; nella liquidazione giudiziale, l’art. 288 CCII prevede espressamente forme di coordinamento tra procedure separate, incluse la nomina degli stessi organi, quando possibile, e obblighi di collaborazione e informazione reciproca.

La separazione non significa ignorare il gruppo. Significa che ogni società si confronta con i propri creditori sulla base del proprio patrimonio, senza che il piano preveda flussi di valore da una massa all’altra che debbano essere giustificati come vantaggi compensativi.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Gruppo “a canne d’organo”. Le società operano in settori diversi, con clienti, fornitori e banche differenti. L’unico legame è la proprietà comune. Il valore non è sinergico: una società può risanarsi, l’altra va liquidata, la terza non è in crisi.
  2. Società sana con creditori diffidenti. Una controllata è solida, ha un ceto creditorio compatto e non vuole essere coinvolta nel destino delle consorelle. Includerla in una procedura unitaria provocherebbe opposizioni e allungherebbe i tempi per tutti.
  3. Centri degli interessi in luoghi diversi e profili di competenza incerti. Quando la capogruppo non svolge un’effettiva direzione e coordinamento, o quando una società ha il proprio centro degli interessi all’estero, la via unitaria del Codice non è disponibile o è esposta a contestazioni sulla competenza.

Come si esegue, in sintesi

Ciascuna società sceglie il proprio strumento (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato in continuità o liquidatorio, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), redige il proprio piano e lo deposita. Il coordinamento tra le procedure, quando serve, è affidato agli organi e ai consulenti, con accordi infragruppo che ciascun tribunale valuta nell’ambito della propria procedura.

Vantaggi motivati

  • Protezione dei creditori delle società più solide. È il vantaggio speculare al principale rischio della procedura unitaria. Il creditore della società sana sa che il patrimonio su cui conta non sarà oggetto di trasferimenti verso altre masse, se non nei limiti di operazioni che il suo tribunale valuta come autonome e convenienti.
  • Semplicità istruttoria per la singola società. Il ricorso, il piano e l’attestazione riguardano un solo soggetto: meno variabili, meno interdipendenze, minore rischio che un problema altrui blocchi il proprio percorso.
  • Libertà di scegliere strumenti diversi. Una società può puntare alla composizione negoziata, l’altra a un accordo di ristrutturazione, la terza alla liquidazione. Nella procedura unitaria la scelta dello strumento è, per definizione, comune.
  • Indipendenza degli esiti. Il rigetto o la risoluzione del concordato di una società non incide automaticamente sulle altre; ciascuna resta padrona del proprio destino.

Rischi e svantaggi onesti

  • Duplicazione di costi e adempimenti. Più tribunali, più commissari, più fondi spese, più attestazioni. Anche limitandosi ai costi previsti dalla legge (contributo unificato per ciascun ricorso, compensi degli organi per ciascuna procedura), la moltiplicazione è evidente.
  • Tempi disallineati. Le procedure avanzano a velocità diverse, con il rischio che il piano di una società, che presuppone l’esecuzione di quello della consorella, resti sospeso in attesa di un’omologazione altrui.
  • Perdita di valore sinergico. Se l’azienda è davvero di gruppo, frammentare la gestione significa svendere i pezzi: il marchio senza la produzione, la produzione senza la rete commerciale.
  • Trasferimenti infragruppo più esposti. Senza la cornice dell’art. 285 CCII, ogni sostegno da una società all’altra va giustificato nella procedura del cedente come atto conveniente per i suoi creditori, con il rischio di azioni sugli atti infragruppo (art. 290 CCII) o di contestazioni di abuso della direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.).
  • Valutazioni divergenti. Tribunali e commissari diversi possono giudicare in modo diverso lo stesso piano industriale, le stesse previsioni di mercato, la stessa garanzia infragruppo.

Pronunce a supporto

Le pronunce di legittimità che hanno escluso, nel vigore della legge fallimentare, il concordato di gruppo (Cass. 20559/2015 e Cass. 30445/2019) descrivono in sostanza il modello delle procedure separate: ogni società davanti al tribunale competente per sé, patrimoni distinti, maggioranze calcolate società per società. Sul versante del diritto societario, la Cassazione ha chiarito che un vincolo di mera dipendenza economica non basta a far presumere il gruppo (Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2023, n. 7930): quando il legame tra le società è di questo tipo, le procedure separate non sono una scelta, ma l’unica strada.

Il profilo ideale delle procedure separate è il gruppo con società eterogenee, scarse sinergie industriali, ceti creditori distinti e almeno una società solida i cui creditori non accetterebbero di condividere la stessa cornice procedurale.

Opzione 3 — La soluzione negoziale di gruppo, prima della scelta giudiziale

In cosa consiste

Tra le due strade giudiziali esiste un’opzione che spesso precede la scelta e la orienta: la composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII), in cui più imprese del gruppo possono chiedere la nomina di un unico esperto, che conduce trattative coordinate con i creditori. Accanto a questa, gli accordi di ristrutturazione di gruppo e il piano attestato di gruppo consentono soluzioni con un intervento giudiziale più leggero o assente.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il gruppo è in crisi ma non ancora insolvente, e le banche sono disposte a discutere una moratoria comune.
  2. Il gruppo non ha ancora deciso se le società vadano trattate insieme o separatamente, e ha bisogno di una fase in cui misurare il consenso dei creditori di ciascuna.
  3. Una sola società ha bisogno di misure protettive, mentre le altre possono negoziare senza.

Vantaggi e svantaggi

A fronte del vantaggio di un unico esperto, che vede l’intero gruppo e può misurare dove il consenso c’è e dove manca, va soppesato che la composizione negoziata è uno strumento volontario: non vincola i creditori che non aderiscono, e se le trattative falliscono il gruppo dovrà comunque scegliere tra procedura unitaria e procedure separate. Il suo valore nel confronto sta proprio qui: è il luogo in cui la scelta tra unità e separazione si fa con i dati, non con le ipotesi. Anche nella composizione negoziata di gruppo resta fermo che le trattative riguardano le singole imprese e i loro creditori; l’unicità riguarda l’esperto e il coordinamento, non i patrimoni.

Il profilo ideale di questa opzione è il gruppo che ha ancora margini di negoziazione e vuole verificare, prima di depositare, se i creditori delle singole società sono disposti a sostenere un percorso comune.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. I dati di partenza sono gli stessi per tutte le opzioni.

Dati comuni. Gruppo composto da: Alfa S.p.A. (holding, proprietaria del marchio e di un immobile industriale stimato 2.870.000 €, debiti 1.940.000 €); Beta S.r.l. (produzione, attivo liquidabile 1.315.000 €, debiti 4.226.000 €, flusso di cassa operativo atteso nel piano 1.180.000 € in quattro anni solo se continua a usare marchio e immobile di Alfa); Gamma S.r.l. (distribuzione, attivo 2.064.000 €, debiti 1.587.000 €, società sostanzialmente solida). Le tre società hanno il centro degli interessi principali in Italia; Alfa esercita direzione e coordinamento su Beta e Gamma.

Simulazione A — Procedura unitaria con trasferimento infragruppo

Il piano unitario prevede che Alfa conceda a Beta l’uso dell’immobile e del marchio per la durata del piano a canone ridotto e che Gamma prosegua la distribuzione dei prodotti di Beta con un contratto di fornitura stabilizzato. In liquidazione separata, Beta offrirebbe ai suoi chirografari circa il 14% (1.315.000 € di attivo, al netto dei privilegiati e delle spese); in continuità di gruppo, con il flusso di 1.180.000 € aggiunto all’attivo, la percentuale offerta può salire indicativamente oltre il 25%. Alfa, a fronte del canone ridotto, conserva il valore dell’immobile (che in una vendita forzata separata subirebbe un ribasso) e mantiene il valore del marchio legato a una produzione attiva. Gamma conserva il proprio principale fornitore.

Il punto critico è Gamma: i suoi creditori potrebbero obiettare che il contratto di fornitura stabilizzato la vincola a condizioni meno favorevoli di quelle di mercato. L’attestazione dovrà dimostrare che, senza Beta, Gamma perderebbe una parte rilevante del fatturato e che il vantaggio compensativo supera il costo. Se ciò riesce, il voto separato dei creditori di Gamma dovrebbe essere favorevole; se non riesce, l’opposizione all’omologazione per pregiudizio diventa concreta.

Simulazione B — Procedure separate

Beta deposita un proprio concordato, ma senza un impegno vincolante di Alfa sull’immobile e sul marchio il piano di continuità non è attestabile: Beta ripiega su un concordato liquidatorio, con circa il 14% ai chirografari, dopo una vendita dei macchinari a valori di realizzo. Alfa, privata del principale utilizzatore dell’immobile, deve vendere o riaffittare a condizioni peggiori; il marchio, senza produzione, perde valore. Gamma resta fuori da ogni procedura, ma perde il fornitore principale e deve cercarne un altro.

Il guadagno per i creditori di Gamma è la certezza di non condividere il percorso altrui; il costo, per il gruppo nel suo complesso, è la dispersione del valore di continuità. Sul piano dei costi previsti dalla legge, almeno due ricorsi distinti, due procedure con propri organi e propri fondi spese.

Simulazione C — Composizione negoziata di gruppo come fase preliminare

Il gruppo chiede la nomina di un unico esperto per Alfa e Beta, lasciando fuori Gamma. Nelle trattative emerge che le banche di Beta accetterebbero un riscadenzamento solo con la garanzia della prosecuzione del contratto di fornitura con Gamma. Gamma, non in crisi, può stipulare un contratto di fornitura a condizioni di mercato senza entrare in alcuna procedura. Se le trattative riescono, il gruppo evita sia la procedura unitaria sia le procedure separate; se falliscono, ha raccolto le informazioni per scegliere: unitaria per Alfa e Beta, nessuna procedura per Gamma, oppure separazione completa.

Simulazione D — La procedura unitaria quando una società non raggiunge le maggioranze

Stessi dati, procedura unitaria come nella Simulazione A, ma con un esito di voto diverso. I creditori di Alfa approvano (la holding conserva l’immobile e i suoi creditori vedono un soddisfacimento superiore alla vendita forzata); i creditori di Beta approvano (la percentuale passa da circa il 14% a oltre il 25%); i creditori di Gamma, invece, si dividono: la classe dei fornitori approva, la classe delle banche, esposta per 612.000 € circa, vota contro, perché ritiene che il contratto di fornitura stabilizzato con Beta riduca i margini su cui contava per il rimborso.

Le conseguenze dipendono da come il piano è stato costruito. Se il piano di Gamma è in continuità e ricorrono le condizioni della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, CCII, il tribunale può omologare anche la proposta di Gamma nonostante il dissenso di una classe, come avvenuto nel caso deciso dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 21 febbraio 2024. Se invece le condizioni non ricorrono, la proposta di Gamma non è approvata. A quel punto conta la scelta fatta nella redazione: se i piani erano costruiti come reciprocamente interferenti e inscindibili, il venir meno di Gamma può compromettere l’intera architettura; se il piano prevedeva una variante (ad esempio, un contratto di fornitura tra Beta e un terzo distributore, o la permanenza di Gamma fuori dalla procedura con un contratto a condizioni di mercato), Alfa e Beta possono proseguire.

Sul piano delle opposizioni, le banche di Gamma potrebbero comunque far valere in sede di omologazione il pregiudizio derivante dalle operazioni infragruppo. Il tribunale dovrebbe allora verificare, sulla base dell’attestazione, se i vantaggi compensativi (la conservazione del principale fornitore, la stabilità del fatturato) escludano quel pregiudizio. Il criterio, già affermato dalla Cassazione in tema di art. 2497 c.c. con la sentenza n. 16707 del 2004, è che i vantaggi compensativi devono essere allegati e provati, non presunti.

Questa simulazione mostra perché, nella procedura unitaria, conviene costruire piani collegati ma separabili, con varianti per l’ipotesi che una società non ottenga il consenso dei propri creditori: la flessibilità dell’architettura vale quanto la convenienza del piano principale.

Lettura comparata delle quattro simulazioni

Messe in fila, le simulazioni consentono di ordinare i fattori. Nella A il vantaggio della procedura unitaria è massimo, perché il valore di continuità di Beta esiste solo con il marchio e l’immobile di Alfa. Nella B, le procedure separate proteggono i creditori di Gamma ma lasciano disperdere quel valore. Nella C, la fase negoziale evita la scelta o la rende informata. Nella D, la procedura unitaria regge solo se è stata progettata per resistere al dissenso di una società. Il punto in comune è che il confronto non si fa sulla carta: si fa sui numeri di ciascuna società, confrontando per ognuna il soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi unitaria e in quella separata.

La lezione delle quattro simulazioni è che la convenienza della procedura unitaria si misura sul delta di valore che la continuità di gruppo produce rispetto alla somma delle soluzioni separate, e sulla capacità di dimostrare ai creditori della società più solida che quel delta non è stato pagato da loro.

Il confronto in tabella

La tabella riassume il confronto sui parametri che, nella pratica, orientano la decisione. Va letta con una cautela: i giudizi sono tendenziali, e un singolo elemento del caso concreto (una garanzia infragruppo, un creditore pubblico di grandi dimensioni, una società con il centro degli interessi all’estero) può rovesciarli. I costi indicati sono soltanto quelli previsti dalla legge per la procedura: contributo unificato, spese di giustizia, compensi degli organi stabiliti secondo i criteri normativi.

Parametro Procedura unitaria (artt. 284-286 CCII) Procedure separate Composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII)
Tempi Un unico calendario; rischio che il problema di una società rallenti l’intero ricorso Calendari indipendenti, ma disallineati tra loro Tempi brevi della fase negoziale; poi eventuale scelta giudiziale
Costi di giustizia Un ricorso, un unico fondo spese ripartito tra le imprese, organi unici Un ricorso e un fondo spese per ciascuna società, organi distinti Costi della procedura negoziale; nessun organo giudiziale salvo misure protettive
Coerenza del piano Massima: piano unitario o piani collegati valutati insieme Affidata al coordinamento volontario tra procedure Alta nella fase delle trattative, se l’esperto è unico
Valore dell’azienda di gruppo Preservato come complesso A rischio di frammentazione Preservato se le trattative riescono
Trasferimenti infragruppo Ammessi con attestazione sui vantaggi compensativi (art. 285) Da giustificare nella procedura del cedente; più esposti a contestazioni Negoziabili, ma senza effetti vincolanti verso i non aderenti
Competenza Unica: tribunale del centro degli interessi della capogruppo o della società più esposta Tribunale di ciascuna società Camera di commercio e, per misure protettive, tribunale competente
Rischi per i creditori delle società più solide Elevati in percezione; tutelati da masse separate, voto separato e opposizione per pregiudizio Minimi Bassi: nessun vincolo senza adesione
Separazione delle masse Ferma per legge Naturale Ferma
Voto Separato e contestuale per ciascuna impresa; imprese del gruppo escluse Separato in ciascuna procedura Nessun voto: adesione individuale agli accordi
Rischi in caso di esito negativo Effetti di contagio se il piano è inscindibile Esiti indipendenti Necessità di passare a una procedura giudiziale
Reversibilità Limitata dopo il deposito del ricorso unico Possibile riunire il coordinamento in corso d’opera, non la procedura Massima: è la fase in cui la scelta resta aperta

Due osservazioni di lettura. La prima: la colonna della procedura unitaria contiene sia i vantaggi più forti sia i rischi più delicati, perché concentra in un solo luogo valore e conflitti. La seconda: la separazione delle masse compare come “ferma” in tutte le colonne. Chi sceglie la procedura unitaria non sceglie la fusione dei patrimoni: sceglie un modo di gestirli insieme.

I criteri per scegliere

Non esiste una formula che produca la risposta. Esistono però criteri che, applicati con onestà ai numeri del gruppo, orientano la scelta in modo ragionevolmente prevedibile.

Primo criterio: dove sta il valore. Se il valore del gruppo esiste solo come insieme, perché marchio, produzione e distribuzione sono distribuiti tra società diverse che isolatamente valgono poco, la procedura unitaria tende a essere preferibile: è l’unica che consente di rappresentare un piano di continuità credibile. Se invece le società hanno ciascuna un’azienda autonoma, il vantaggio sinergico si riduce e il peso delle obiezioni dei creditori aumenta.

Secondo criterio: quanto contano i trasferimenti infragruppo. Se il piano richiede che una società trasferisca risorse a un’altra (immobili, finanza, rinunce a crediti, contratti a condizioni agevolate), la cornice dell’art. 285 CCII offre una protezione che le procedure separate non garantiscono. Se i flussi sono marginali, il vantaggio si attenua.

Terzo criterio: la composizione dei ceti creditori. Se le stesse banche e gli stessi fornitori strategici sono creditori di più società, la procedura unitaria riduce il rischio di posizioni contraddittorie. Se ogni società ha creditori propri e diffidenti, la separazione evita conflitti che altrimenti si scaricherebbero sull’omologazione.

Quarto criterio: la presenza di una società solida. È spesso l’elemento dirimente. Una società in equilibrio può restare fuori da ogni procedura e sostenere le consorelle con contratti a condizioni di mercato; inserirla in una procedura unitaria ha senso solo se il suo contributo è indispensabile e se i suoi creditori possono essere convinti, con l’attestazione, che il vantaggio compensativo li protegge.

Quinto criterio: la solidità del presupposto del gruppo e della competenza. Se la direzione e il coordinamento sono documentati (bilancio consolidato, pubblicità ex art. 2497-bis c.c., delibere di gruppo) e il centro degli interessi di tutte le società è in Italia, la via unitaria è percorribile. Se il gruppo è solo “di fatto” o una società ha il centro degli interessi all’estero, il rischio di eccezioni sulla competenza e sul presupposto suggerisce prudenza.

In termini condizionali: se il gruppo presenta valore integrato, flussi infragruppo essenziali e creditori comuni, generalmente la procedura unitaria offre più di quanto costi; se presenta società eterogenee e una controllata solida con creditori propri, generalmente le procedure separate, eventualmente coordinate, riducono il conflitto; se il gruppo non ha ancora chiaro il consenso dei creditori, generalmente conviene passare prima per la composizione negoziata di gruppo e decidere dopo.

Come sintetizza l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi (L. 3/2012): “Nel gruppo la scelta procedurale è già una parte del piano: se la si sbaglia, nemmeno il miglior piano industriale riesce a recuperare il terreno perso”.

Le domande di chi è indeciso

Possiamo depositare un ricorso unitario solo per alcune società del gruppo? Sì. Il Codice consente a “più imprese” del gruppo di accedere insieme; non obbliga tutte le società a partecipare. È frequente che la capogruppo e le controllate in crisi depositino insieme, mentre la società solida resta fuori e sostiene il piano con contratti. Va però spiegato nel ricorso perché il perimetro scelto è quello che meglio soddisfa i creditori di ciascuna impresa inclusa.

Se scegliamo le procedure separate, possiamo comunque coordinarle? Sì, nei limiti in cui il coordinamento non diventi una procedura unitaria “di fatto” senza le garanzie dell’art. 284. Nella liquidazione giudiziale l’art. 288 CCII prevede forme espresse di coordinamento tra procedure separate; nei concordati il coordinamento passa per contratti infragruppo e per un’impostazione coerente dei piani, che ciascun tribunale valuterà autonomamente.

I creditori della società sana possono bloccare il concordato di gruppo? Possono votare contro la proposta della propria debitrice, perché il voto è separato; se la proposta non ottiene le maggioranze dell’art. 109 CCII, quella parte del concordato non è approvata, salvo le condizioni della ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità. Possono inoltre opporsi all’omologazione facendo valere il pregiudizio derivante dalle operazioni infragruppo: il tribunale dovrà verificare se i vantaggi compensativi lo escludono.

Possiamo cambiare strada a metà? Il passaggio dalla composizione negoziata a una procedura giudiziale è fisiologico. Più delicato è il passaggio da una procedura unitaria già avviata a procedure separate, o viceversa: richiede di regola nuovi ricorsi e nuove valutazioni, con perdita di tempo. È uno dei motivi per cui la scelta va fatta prima del deposito, sulla base di dati verificati.

E se scegliamo la strada sbagliata? Nella procedura unitaria il rischio è che l’opposizione dei creditori della società più solida, o il fallimento del voto in una società, comprometta un piano costruito come inscindibile. Nelle procedure separate il rischio è disperdere il valore di gruppo e vedere contestati, società per società, i sostegni infragruppo. In entrambi i casi l’errore non è irreparabile, ma costa tempo e, nella crisi, il tempo è valore.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate nella loro identificazione (Corte, numero, data) su fonti indipendenti. Alcune riguardano la legge fallimentare o il codice civile: lo si indica di volta in volta. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.

Sui limiti della gestione unitaria: masse separate, voto separato, competenza

Cass. civ., Sez. I, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20559 (legge fallimentare). La Corte ha cassato senza rinvio l’omologazione di un concordato che aveva riunito, davanti al tribunale di una società, più società conferenti, ritenendo che l’ordinamento allora vigente non conoscesse il concordato di gruppo, che la competenza territoriale non ammettesse attrazioni e che le masse attive e passive dovessero restare separate, con maggioranze calcolate per ciascuna società; la confusione dei patrimoni faceva concorrere i creditori delle società più capienti con quelli delle meno capienti. Rilevanza: è la radice storica del principio di separazione delle masse e del voto separato che il Codice ha conservato anche nella procedura unitaria.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 21 novembre 2019, n. 30445 (legge fallimentare). In mancanza di norme su competenza, forme del ricorso, organi e voto, la Corte ha escluso che il concordato di gruppo potesse essere proposto a un unico tribunale; ha precisato inoltre che il presupposto di un’eventuale gestione congiunta è la direzione e il coordinamento esercitati da una delle società, e che altre forme di aggregazione non bastano; ha definito imprescindibile l’autonomia delle masse. Rilevanza: indica i requisiti che, oggi codificati, vanno dimostrati per accedere alla via unitaria.

Sul funzionamento della procedura unitaria sotto il Codice

Trib. Napoli, sentenza 21 febbraio 2024. Nel concordato di gruppo in continuità relativo a tre imprese, il Tribunale ha ritenuto omologabile, tramite ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII, la proposta di una delle imprese che non aveva ottenuto il voto favorevole di tutte le classi, ricollegando l’istituto alla Direttiva (UE) 2019/1023. Rilevanza: mostra che il voto separato non condanna l’intero piano unitario quando una società non raggiunge l’unanimità delle classi, purché ricorrano i requisiti della trasversale. Il numero del provvedimento non è indicato nella fonte consultata.

Sul presupposto del gruppo

Cass. civ., Sez. I, sentenza 7 ottobre 2019, n. 24943 (codice civile). Per l’esistenza del gruppo rileva la situazione di fatto: gli adempimenti pubblicitari dell’art. 2497-bis c.c. non hanno natura costitutiva. Rilevanza: la mancata iscrizione non esclude di per sé la via unitaria, ma la direzione unitaria va comunque provata.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 20 marzo 2023, n. 7930 (codice civile). La mera dipendenza economica, tecnologica o finanziaria non fa scattare le presunzioni di direzione e coordinamento, perché il controllo rilevante presuppone un vincolo di natura societaria o contrattuale qualificato. Rilevanza: dove il legame tra le società è soltanto commerciale, la procedura unitaria non è disponibile e le procedure separate diventano obbligate.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 17 luglio 2025, n. 19943 (codice civile). La tutela risarcitoria ex art. 2497 c.c. richiede l’esercizio effettivo della direzione e del coordinamento; la presunzione legata al controllo o al consolidamento va allegata e provata da chi intende avvalersene. Rilevanza: conferma che la qualificazione del gruppo, su cui poggia anche la competenza unica dell’art. 286 CCII, è una questione di prova.

Sui trasferimenti infragruppo e sui vantaggi compensativi

Cass. civ., Sez. I, sentenza 24 agosto 2004, n. 16707 (codice civile). I vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare il pregiudizio arrecato alla singola società da un’operazione infragruppo, ma devono essere allegati e provati da chi li invoca, con dimostrazione della loro idoneità a compensare l’effetto negativo. Rilevanza: è il criterio che l’art. 285 CCII ha trasferito nell’attestazione dei trasferimenti di risorse: il vantaggio compensativo non si presume, si dimostra.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 12 giugno 2015, n. 12254 (codice civile). L’azione verso chi abusa della direzione e del coordinamento è unica e non configura una responsabilità sussidiaria della capogruppo per i debiti insoddisfatti della controllata. Rilevanza: la capogruppo non diventa garante dei debiti delle consorelle per il solo fatto del gruppo; ciò spiega perché, anche nella procedura unitaria, i creditori di ciascuna società contano sul proprio patrimonio.

Sui rimedi dei creditori nelle procedure

Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 maggio 2024, n. 15196 (codice civile e legge fallimentare). La società eterodiretta non può agire direttamente contro la capogruppo; la legittimazione spetta a soci e creditori e, nella procedura concorsuale, il curatore può esercitare solo l’azione che spetta ai creditori. Rilevanza: chiarisce chi può far valere l’abuso di direzione e coordinamento quando le società entrano in procedura, tema che l’art. 291 CCII riprende per il gruppo.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 dicembre 2023, n. 36378 (legge fallimentare). Quando le società perseguono l’interesse delle persone fisiche controllanti, il fenomeno è quello della holding di fatto, non della supersocietà; il curatore può agire contro la holding ex art. 2497 c.c. e la holding può essere assoggettata autonomamente a procedura. Rilevanza: nei gruppi familiari, la posizione di chi dirige di fatto incide sul perimetro della procedura e sulla scelta tra gestione unitaria e separata.

Per completezza: le pronunce sulla legge fallimentare sono richiamate per il loro valore storico e sistematico, perché il Codice ha recepito i principi di separazione delle masse e del voto separato. La giurisprudenza di merito sui ricorsi unitari sotto il Codice è in evoluzione e va verificata caso per caso al momento del deposito.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nella crisi di gruppo il primo errore possibile è procedurale: scegliere la cornice prima di avere misurato il gruppo. Lo Studio lavora per rendere quella scelta verificabile, con strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la mappa del gruppo: partecipazioni, bilancio consolidato, pubblicità ex art. 2497-bis c.c., delibere e prassi di direzione e coordinamento, per verificare se il presupposto della procedura unitaria è provabile.
  2. Censiamo i flussi infragruppo: finanziamenti, garanzie incrociate, cash pooling, contratti di servizio e di fornitura, distinguendo quelli che il piano deve conservare da quelli esposti a postergazione o ad azioni sugli atti infragruppo.
  3. Individuiamo il tribunale competente applicando l’art. 27 CCII al centro degli interessi della capogruppo o, in mancanza, alla società con la maggiore esposizione debitoria, e segnaliamo in anticipo i profili di contestazione.
  4. Confrontiamo per ciascuna società l’esito della procedura unitaria con quello della procedura separata, costruendo il raffronto che l’art. 284 CCII chiede di illustrare nel ricorso: le ragioni di maggiore convenienza per i creditori di ogni impresa.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel caso specifico, simulando il voto separato dei creditori di ciascuna società e le possibili opposizioni per pregiudizio.
  6. Impostiamo con l’attestatore i vantaggi compensativi dei trasferimenti di risorse, perché siano allegati e documentati e non semplicemente affermati.
  7. Conduciamo le trattative nella composizione negoziata di gruppo, quando la crisi lo consente, per misurare il consenso dei creditori di ogni società prima di scegliere tra unità e separazione.
  8. Costruiamo, nelle procedure separate, il coordinamento tra i piani: contratti infragruppo a condizioni difendibili, calendari compatibili, informazione reciproca tra organi.
  9. Esaminiamo la posizione dei soci e dei garanti persone fisiche, che nei gruppi familiari sono spesso esposti in proprio e possono avere bisogno di uno strumento di sovraindebitamento coordinato con la crisi delle società.
  10. Seguiamo il contenzioso: opposizioni all’omologazione, reclami e ricorsi, fino all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un confronto tra procedura unitaria e procedure separate, la leva decisiva è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi nel ricorso dovrà essere difesa domani nelle opposizioni dei creditori, nei reclami e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare mani e senza cambiare linea. Chi ha impostato il raffronto di convenienza è anche chi può sostenerlo nel contraddittorio, perché ne conosce i dati e i punti deboli.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i flussi, i bilanci e il consolidato; gli avvocati traducono quei numeri nella scelta procedurale, nel ricorso e nella difesa delle operazioni infragruppo. Le posizioni bancarie e tributarie del gruppo, spesso le più pesanti, sono seguite nell’ambito del coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario.

Chiusura

Gestire la crisi del gruppo in un’unica procedura offre vantaggi reali: un solo tribunale, organi unici, costi di giustizia non duplicati, un piano coerente, la possibilità di conservare il valore dell’azienda di gruppo e di legittimare i trasferimenti infragruppo. A fronte di questi vantaggi, va soppesato il rovescio della medaglia: masse e voti restano separati, i creditori delle società più solide possono opporsi, e la convenienza della scelta va dimostrata per ciascuna impresa. La scelta tra procedura unitaria e procedure separate dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, valore e diritti che nel corso della procedura difficilmente si recuperano.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questa scelta perché il suo punto di osservazione è quello delle trattative: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che nella composizione negoziata, anche di gruppo, misura il consenso dei creditori prima che la scelta diventi irreversibile; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, competenza che consente di coordinare la crisi delle società con quella dei soci e dei garanti persone fisiche.

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