Le esenzioni dalla revocatoria non sono uno scudo automatico: valgono solo se l’atto rientra esattamente nella fattispecie descritta dalla legge, e chi le invoca deve dimostrarlo. È questo il punto che, quando arriva l’atto di citazione del curatore, separa chi conserva il pagamento ricevuto o il bene acquistato da chi è costretto a restituirlo e a insinuarsi al passivo come un creditore qualunque.
L’art. 166, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) elenca sette categorie di atti che il curatore della liquidazione giudiziale non può revocare: pagamenti ai fornitori nei termini d’uso, rimesse bancarie che non riducono in modo durevole l’esposizione, vendite immobiliari a giusto prezzo per l’abitazione principale o la sede d’impresa, atti esecutivi di piani attestati, atti esecutivi di concordati e accordi omologati, retribuzioni di dipendenti e collaboratori, pagamenti di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi. Sembra un elenco chiaro. Nella pratica, è uno dei terreni in cui si sbaglia più spesso. Gli errori che vediamo ripetersi sono questi:
- Credere che ogni pagamento “regolare” a un fornitore sia automaticamente esente.
- Leggere l’esenzione delle rimesse bancarie con le regole della vecchia legge fallimentare.
- Considerare blindato qualsiasi atto compiuto “in attuazione” di un piano attestato.
- Pensare che la vendita della casa a giusto prezzo sia sempre al riparo dal curatore.
- Ritenere che la domanda di concordato o l’avvio della composizione negoziata coprano qualsiasi atto successivo.
- Confondere l’esenzione dalla revocatoria concorsuale con l’intoccabilità totale dell’atto.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché le esenzioni più delicate dell’art. 166 nascono dentro gli strumenti di regolazione della crisi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce dall’interno il meccanismo per cui gli atti compiuti durante le trattative restano stabili solo se coerenti con il loro andamento. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, inoltre, l’analisi degli atti dispositivi compiuti dal debitore negli anni precedenti è parte ordinaria del lavoro: è esattamente l’esame che serve per capire se un atto resiste o cade davanti al curatore.
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Errore n. 1 — “Il fornitore pagato regolarmente è sempre al sicuro”
L’errore
Un’impresa di trasporti fattura ogni mese a un cliente che, da anni, paga a 90 giorni data fattura. Negli ultimi quattro mesi prima del deposito della domanda di liquidazione giudiziale il cliente salda in ritardo, a 150-180 giorni, poi concorda un piano di rientro sulle fatture arretrate e lo rispetta per tre rate. Il trasportatore pensa: “Sono pagamenti per servizi resi nell’esercizio dell’impresa, la legge li esenta”. Quando arriva la citazione del curatore, scopre che la questione è molto più sottile.
Perché è un errore
L’art. 166, comma 3, lett. a), CCII esenta dalla revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Le parole decisive sono le ultime tre. Non basta che il pagamento remuneri una fornitura reale e inerente all’attività: occorre che sia avvenuto secondo i tempi e le modalità che caratterizzano quel rapporto commerciale.
La giurisprudenza formatasi sulla norma gemella della legge fallimentare (art. 67, comma 3, lett. a, l. fall., testualmente sovrapponibile) ha precisato che il parametro dei “termini d’uso” va cercato nel rapporto concreto tra le parti, e non nella prassi generale del settore economico. Lo ha affermato Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162: si guarda a come si sono comportati quel debitore e quel creditore, e al mutamento dei tempi e delle modalità di pagamento nel corso della relazione.
Cass. n. 27939 del 2020 ha aggiunto un tassello: se tra le parti si è consolidata, prima del periodo sospetto, una prassi di pagamento diversa da quella prevista dal contratto (ad esempio sempre a 120 giorni invece dei 60 pattuiti), i pagamenti conformi a quella prassi diventano adempimenti esatti e possono beneficiare dell’esenzione. Ma è un’eccezione che va provata.
Le conseguenze
Chi confida nell’esenzione senza verificarne i presupposti rischia di vedersi revocare tutti i pagamenti dei sei mesi anteriori al deposito della domanda, se il curatore riesce a dimostrare che il creditore conosceva lo stato d’insolvenza (art. 166, comma 2, CCII). La conseguenza più grave riguarda i piani di rientro: secondo Cass. n. 8384 del 2025, come riportata in dottrina, l’esenzione riguarda le forniture in senso proprio e non copre i pagamenti eseguiti in base a un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento, perché quella modalità è per definizione estranea ai termini d’uso del rapporto. Il creditore che ha accettato il piano credendo di “mettersi in sicurezza” ha, in realtà, accumulato pagamenti esposti alla revocatoria.
C’è poi il profilo probatorio. Cass. n. 27939 del 2020 ha posto l’onere di provare i termini d’uso a carico dell’accipiens, cioè del creditore che ha ricevuto il pagamento e vuole trattenerlo (art. 2697 c.c.). Il curatore prova il pagamento e la conoscenza dell’insolvenza; tocca al fornitore dimostrare che quel pagamento rispettava la prassi del rapporto.
Cosa fare invece
Ricostruire in modo documentale la storia del rapporto commerciale prima che inizi il giudizio: fatture, scadenze contrattuali, date effettive di incasso, estratti conto, eventuali solleciti. Solo un confronto analitico tra i tempi di pagamento “storici” e quelli del semestre sospetto permette di capire se l’esenzione regge. Se il ritardo si è manifestato solo negli ultimi mesi, conviene spostare la difesa su un altro terreno: la mancata conoscenza dello stato d’insolvenza, che il curatore deve provare per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esenzione guarda al pagamento, non al bene o al servizio. Cass. 7 luglio 2021, n. 19373, come richiamata dalla dottrina, ha posto l’accento sulle modalità con cui si è sviluppata la relazione commerciale: un pagamento può riguardare una fornitura del tutto ordinaria ed essere comunque revocabile se eseguito con tempi o strumenti anomali rispetto al passato. Anche il merito si muove nella stessa direzione: Trib. Milano 22 giugno 2020, n. 3523, ha escluso l’esenzione per i pagamenti che riflettono una prassi patologica, e non la normale fisiologia del rapporto tra le parti.
Un ulteriore accorgimento riguarda la tempistica della raccolta documentale. Le fatture e gli estratti conto degli anni precedenti al periodo sospetto sono proprio quelli che le imprese tendono a non conservare in forma ordinata, o che vengono archiviati da gestionali dismessi. È qui che molti compromettono la propria posizione: quando la citazione arriva, a distanza di due o tre anni dall’apertura della procedura, ricostruire la prassi di un rapporto di cinque anni prima diventa difficile. Il fornitore che percepisce segnali di difficoltà del cliente ha tutto l’interesse a estrarre e conservare subito lo storico dei pagamenti, con le date di valuta e non solo quelle contabili.
Va infine considerato il rapporto tra esenzione e conoscenza dell’insolvenza. Le due difese non si escludono: possono, e spesso devono, essere proposte insieme, l’una in via principale e l’altra in via subordinata. Chi fonda tutto sulla lett. a) e trascura di contestare gli elementi presuntivi della conoscenza rinuncia a una seconda linea che, in molti giudizi, è quella che decide l’esito.
Errore n. 2 — Leggere l’esenzione delle rimesse con le regole della legge fallimentare
L’errore
Una banca riceve, nei sei mesi precedenti il deposito della domanda, una serie di versamenti sul conto corrente di un’impresa che opera oltre il fido. L’ufficio legale imposta la difesa sostenendo che le rimesse non hanno ridotto “in maniera consistente” l’esposizione, perché erano piccole rispetto al saldo. Oppure, sul fronte opposto, il curatore cita la banca allegando genericamente tutti i movimenti in avere del semestre.
Perché è un errore
L’art. 166, comma 3, lett. b), CCII esenta le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore nei confronti della banca. Rispetto all’art. 67, comma 3, lett. b), della legge fallimentare, che parlava di riduzione “consistente e durevole”, il Codice ha eliminato il requisito della consistenza: la dottrina lo segnala espressamente. Impostare una difesa sull’esiguità delle singole rimesse, quindi, significa usare un argomento costruito per una norma che, per le liquidazioni giudiziali aperte sotto il Codice, non c’è più. Il parametro rilevante è la durata della riduzione.
Sul fronte del curatore, l’errore opposto è citare in giudizio senza distinguere tra rimesse solutorie e ripristinatorie. Con Cass. n. 5848 del 2026 (Prima Sezione civile), la Corte è tornata a valorizzare questa distinzione, chiarendo che la riforma del 2005-2006 non l’ha cancellata ma la presuppone: è solutoria la rimessa che affluisce su un conto scoperto o oltre il limite del fido; è ripristinatoria quella che resta entro il fido e si limita a ricostituire la disponibilità del correntista.
Le conseguenze
Per la banca, una difesa centrata sulla “consistenza” rischia di essere irrilevante. Per il curatore, allegare in blocco i movimenti espone al rigetto: solo la rimessa che costituisce pagamento di un debito liquido ed esigibile può essere revocata, perché l’esenzione della lett. b) non crea un’autonoma ipotesi di revocatoria, ma presuppone le fattispecie dei commi 1 e 2.
La stessa sentenza del 2026 ha anche ripartito l’onere probatorio: la riduzione non durevole dell’esposizione non è un elemento costitutivo della domanda del curatore, ma un fatto impeditivo della revoca, che spetta alla banca allegare e provare. La procedura deve individuare le rimesse solutorie del periodo sospetto, senza dover dimostrare analiticamente che l’esposizione si è ridotta in modo stabile.
Cosa fare invece
Ricostruire il saldo giornaliero del conto e confrontarlo con il fido accordato, rimessa per rimessa, distinguendo i versamenti su conto scoperto da quelli entro il limite. Per la banca, il passaggio successivo è dimostrare che dopo le rimesse il debitore ha riutilizzato la provvista, riportando l’esposizione ai livelli precedenti: è questo che rende la riduzione non durevole. Per l’impresa o per i suoi garanti, che spesso sono coinvolti indirettamente perché la revoca delle rimesse ricade sulle fideiussioni, la stessa analisi serve a capire quanto della posizione bancaria è davvero esposto.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sentenza n. 5848/2026 supera un orientamento più recente che, puntando sul dato letterale, aveva ritenuto non più decisiva la distinzione solutorio/ripristinatorio. Le pronunce in materia sono state rese sull’art. 67 della legge fallimentare: la trasposizione all’art. 166 CCII è sostenuta dalla dottrina per continuità di struttura, ma va verificata caso per caso, soprattutto alla luce della scomparsa della “consistenza”. Il merito ha usato in passato criteri numerici (percentuali di rientro, importo medio delle rimesse rapportato al saldo): sono parametri pensati per il requisito della consistenza, e vanno usati con cautela nel nuovo regime.
Un’ulteriore conseguenza pratica riguarda le fideiussioni. Quando la banca è costretta a restituire alla procedura le rimesse revocate, il suo credito verso il debitore principale si ricostituisce, e con esso la pretesa nei confronti dei garanti personali. Il fideiussore che pensava di essere stato liberato dai versamenti effettuati dall’impresa nei mesi precedenti può così vedersi chiedere di nuovo somme che riteneva estinte. Per questo l’analisi delle rimesse interessa non solo il curatore e la banca, ma anche chi ha garantito il conto: conoscere in anticipo la porzione realmente esposta consente di valutare per tempo la propria posizione.
Errore n. 3 — Considerare blindato ogni atto compiuto “in attuazione” del piano attestato
L’errore
Un’impresa in difficoltà predispone un piano attestato di risanamento ai sensi dell’art. 56 CCII. Il fornitore strategico ottiene, in esecuzione del piano, un’ipoteca su un capannone e il pagamento di una parte dello scaduto. Un anno dopo il piano fallisce, si apre la liquidazione giudiziale, e il curatore agisce in revocatoria. Il creditore è tranquillo: “C’era l’attestazione di un professionista indipendente”.
Perché è un errore
L’art. 166, comma 3, lett. d), CCII esenta gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’art. 56 (o dell’art. 284 per i gruppi) e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto. Le condizioni, dunque, sono tre: l’atto deve essere previsto dal piano, deve essere eseguito in sua attuazione, e non devono ricorrere dolo o colpa grave conosciuti dal creditore.
Prima ancora di queste condizioni, c’è un passaggio che molti trascurano. Con Cass. 5 luglio 2016, n. 13719, la Corte ha affermato, sulla norma corrispondente della legge fallimentare, che il giudice della revocatoria non è vincolato all’attestazione: deve verificare con un giudizio ex ante la manifesta attitudine del piano a realizzare il risanamento. Se il piano era palesemente inidoneo fin dall’origine, l’esenzione non scatta, a prescindere dalla firma dell’attestatore.
Le conseguenze
L’atto compiuto in esecuzione di un piano inidoneo resta pienamente revocabile, come se il piano non fosse mai esistito. Il creditore perde la garanzia o deve restituire il pagamento, e si ritrova chirografario. E poiché l’esenzione per i piani attestati, secondo il testo vigente della lett. d), esclude anche l’azione revocatoria ordinaria, la caduta dell’esenzione riapre entrambi i fronti.
Un secondo rischio riguarda gli atti non “indicati” nel piano. Un pagamento eseguito durante l’attuazione, ma non previsto dal piano, non beneficia della lett. d): resta soggetto alle regole ordinarie dei commi 1 e 2.
Cosa fare invece
Prima di accettare un pagamento o una garanzia legati a un piano attestato, verificare che l’atto sia espressamente previsto dal piano e che il piano sia sorretto da dati credibili. Il creditore non deve rifare l’attestazione, ma deve conservare la documentazione che dimostri cosa sapeva al momento dell’atto: la copia del piano e dell’attestazione ricevute, la corrispondenza, le informazioni sulla situazione dell’impresa. Se emergono segnali di inattendibilità evidenti (dati contabili smentiti, assenza di nuova finanza, previsioni irrealistiche), quei segnali possono essere usati per sostenere la conoscenza della colpa grave.
Il dettaglio che pochi conoscono
La lett. d) parla di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore, ma richiede sempre che il creditore ne fosse a conoscenza. È un requisito soggettivo che pesa sul curatore: non basta dimostrare che il piano era sbagliato, bisogna dimostrare che chi ha ricevuto l’atto lo sapeva. Il sindacato giudiziale sull’idoneità ex ante del piano (Cass. n. 13719/2016) e la prova della conoscenza del dolo o della colpa grave sono due piani diversi, e la difesa del creditore va costruita su entrambi.
Il piano attestato è lo strumento meno “giudiziale” tra quelli previsti dal Codice: non c’è omologazione, non c’è un controllo preventivo del tribunale, e l’unica garanzia di serietà è la relazione del professionista indipendente. Proprio per questo il legislatore ha costruito l’esenzione con cautele più strette rispetto a quella degli strumenti omologati, e la giurisprudenza ha riconosciuto al giudice della revocatoria un potere di verifica autonomo. Il punto che sfugge quasi sempre è che quella verifica si svolge a distanza di anni, con il senno di poi, ma deve essere condotta con gli occhi del momento in cui l’atto è stato compiuto: il creditore ha quindi tutto l’interesse a conservare le informazioni disponibili allora, per impedire che il giudizio venga condizionato dall’esito negativo del risanamento.
Un’altra cautela riguarda la pubblicità. Il piano attestato può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore: la pubblicazione non è un requisito dell’esenzione nella lett. d), ma un creditore che riceve un pagamento rilevante ha comunque interesse a ottenere dal debitore copia del piano e dell’attestazione con data certa, per poter dimostrare in seguito che l’atto vi era indicato prima della sua esecuzione.
Errore n. 4 — Pensare che la vendita della casa a giusto prezzo sia sempre al riparo
L’errore
Una famiglia acquista un appartamento da una società immobiliare, paga un prezzo allineato al mercato e vi stabilisce la residenza. Otto mesi dopo la società deposita una domanda di liquidazione giudiziale. Gli acquirenti hanno letto che le vendite a giusto prezzo dell’abitazione principale sono esenti e non si preoccupano. Ma il rogito era stato preceduto da un preliminare non trascritto, e l’immobile era destinato a un figlio che vi si sarebbe trasferito più avanti.
Perché è un errore
L’art. 166, comma 3, lett. c), CCII esenta le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis c.c., i cui effetti non siano cessati, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, oppure immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa dell’acquirente, purché alla data di apertura della liquidazione giudiziale quell’attività sia effettivamente esercitata o siano stati compiuti investimenti per darvi inizio.
I requisiti sono cumulativi. Il giusto prezzo da solo non basta: serve la destinazione dell’immobile, e per il preliminare serve la trascrizione. Per la sede d’impresa, conta lo stato dell’attività alla data di apertura della procedura.
Le conseguenze
Se manca anche uno solo dei presupposti, la vendita torna nel perimetro dell’art. 166, commi 1 e 2: il curatore può agire provando la conoscenza dello stato d’insolvenza (comma 2) oppure, se il prezzo era sproporzionato di oltre un quarto rispetto al valore, beneficiando della presunzione del comma 1, lett. a). La revoca della vendita costringe l’acquirente a restituire l’immobile alla massa e a insinuarsi al passivo per il prezzo pagato, con prospettive di recupero spesso modeste.
La conseguenza è particolarmente seria per chi ha versato acconti consistenti sulla base di un preliminare non trascritto: senza trascrizione, il preliminare non beneficia della lett. c), e gli acconti diventano un credito chirografario.
Cosa fare invece
Trascrivere il preliminare ai sensi dell’art. 2645-bis c.c. quando si acquista da un’impresa e si versano somme prima del rogito, e documentare fin da subito la destinazione dell’immobile: cambio di residenza, utenze, eventuale dichiarazione nell’atto. Se l’immobile è destinato alla sede dell’impresa dell’acquirente, conservare la prova degli investimenti avviati e dell’effettivo esercizio dell’attività. Quanto al prezzo, una perizia di stima coeva al rogito è lo strumento più solido per resistere a una contestazione sul valore.
Il dettaglio che pochi conoscono
Gli effetti della trascrizione del preliminare non sono illimitati: l’art. 2645-bis, comma 3, c.c. li fa cessare se entro un anno dalla data convenuta per la conclusione del definitivo, e comunque entro tre anni dalla trascrizione, non si procede alla trascrizione del definitivo o della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica. La lett. c) richiama proprio questo limite: un preliminare trascritto ma “scaduto” non protegge più l’acquirente.
Il concetto di “giusto prezzo” merita un’attenzione specifica. La lett. c) non lo definisce, ma la sua funzione è chiara: impedire che l’esenzione copra operazioni che sottraggono valore alla massa. Il giusto prezzo non coincide con l’assenza di sproporzione “di oltre un quarto” che il comma 1, lett. a), utilizza per la presunzione di conoscenza dell’insolvenza: un prezzo inferiore del 15-20% al valore di mercato non fa scattare la presunzione del comma 1, ma può essere ritenuto non “giusto” ai fini dell’esenzione. L’esperienza insegna che le contestazioni del curatore su questo punto si appoggiano spesso a una consulenza tecnica d’ufficio, e che la stima prodotta dall’acquirente pesa tanto di più quanto più è vicina, nel tempo, al rogito.
Va anche ricordato che l’esenzione riguarda le vendite in cui il debitore è il venditore. Se invece l’impresa poi entrata in liquidazione giudiziale ha acquistato un immobile pagando un prezzo eccessivo, l’atto è valutato con le regole ordinarie: la lett. c) protegge l’acquirente di un’abitazione o di una sede, non chi ha venduto all’impresa in crisi.
Errore n. 5 — Ritenere che concordato o composizione negoziata coprano qualsiasi atto successivo
L’errore
Un’impresa deposita una domanda di accesso al concordato preventivo con riserva. Nelle settimane successive paga un fornitore storico per l’intero scaduto anteriore, concede un pegno a una banca e cede un macchinario a un prezzo concordato in fretta. Il concordato non viene omologato e si apre la liquidazione giudiziale. Le controparti sostengono che tutto era stato fatto “durante la procedura” e quindi è esente.
Perché è un errore
L’art. 166, comma 3, lett. e), CCII esenta gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato (lettera integrata dal D.Lgs. 136/2024), del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione omologati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di accesso. La parola “legalmente” è decisiva: dopo il deposito della domanda, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII), e i pagamenti di crediti anteriori sono in linea di principio preclusi, salvo autorizzazioni specifiche. Un atto compiuto in violazione di queste regole non è “legalmente posto in essere” e non può invocare l’esenzione.
Anche la composizione negoziata della crisi ha una propria regola. L’art. 24, comma 2, CCII sottrae alla revocatoria di cui all’art. 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Non è un’esenzione generalizzata: è un’esenzione condizionata alla coerenza dell’atto con il percorso negoziale.
Le conseguenze
Il pagamento integrale di un creditore anteriore, non autorizzato, dopo il deposito della domanda di concordato, è non solo esposto alla revocatoria, ma può avere conseguenze ulteriori sulla procedura stessa. Chi riceve un pagamento “fuori regola” durante il concordato non può contare sulla lett. e), e se la liquidazione giudiziale si apre il periodo sospetto si calcola a ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura (art. 166, commi 1 e 2).
Nella composizione negoziata, un atto incoerente con lo stato delle trattative (ad esempio una garanzia concessa a un singolo creditore quando l’esperto aveva già segnalato l’assenza di prospettive concrete) non beneficia dell’art. 24, comma 2, e torna revocabile secondo le regole ordinarie.
Cosa fare invece
Prima di compiere o di accettare un atto dopo il deposito di una domanda di accesso, verificare che sia stato autorizzato quando la legge lo richiede, e conservare il provvedimento. Nella composizione negoziata, documentare la coerenza dell’atto con le trattative: informativa all’esperto, eventuali pareri, autorizzazioni del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII per i finanziamenti e i trasferimenti d’azienda, verbali degli incontri. Su questo terreno l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di leggere un atto con gli stessi criteri con cui lo valuterà chi ricostruirà, a posteriori, l’andamento delle trattative.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le lett. d) ed e) dell’art. 166, comma 3, sono le uniche esenzioni che, nel testo vigente, escludono espressamente anche l’azione revocatoria ordinaria. Le altre lettere (fornitori, rimesse, vendite immobiliari, retribuzioni, servizi strumentali) operano solo rispetto alla revocatoria concorsuale. Inoltre, l’art. 24, comma 2, CCII richiama soltanto la revocatoria del comma 2 dell’art. 166: gli atti anomali ricadenti nel comma 1 (atti sproporzionati, pagamenti con mezzi anormali, garanzie per debiti preesistenti) restano soggetti alla disciplina generale, con la presunzione di conoscenza dell’insolvenza.
Il raggio della lett. e) è stato ampliato nel tempo. Oltre al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione omologati, comprende il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) e, dopo il D.Lgs. 136/2024, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Questo significa che gli atti compiuti in esecuzione di questi strumenti, se poi la procedura sfocia in una liquidazione giudiziale, sono sottratti sia alla revocatoria concorsuale sia a quella ordinaria. Ma la protezione resta legata all’esecuzione dello strumento: un atto estraneo al piano omologato, anche se compiuto nello stesso periodo, segue le regole ordinarie.
Nella fase che precede l’omologazione, poi, è frequente che il debitore chieda al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali alla prosecuzione dell’attività (art. 100 CCII nel concordato in continuità). Il fornitore che riceve un pagamento di questo tipo deve assicurarsi che l’autorizzazione esista e che il pagamento ne rispetti i limiti: è l’autorizzazione a rendere l’atto “legalmente posto in essere”.
Errore n. 6 — Confondere l’esenzione dalla revocatoria concorsuale con l’intoccabilità dell’atto
L’errore
Un amministratore che ha percepito compensi negli ultimi mesi, un consulente che ha incassato il compenso per la preparazione della domanda di concordato, un dipendente che ha ricevuto gli arretrati, una società di somministrazione di lavoro che è stata pagata per le ore del personale fornito: tutti ritengono di essere coperti dalla lett. f) o dalla lett. g). Allo stesso modo, il donatario di un immobile ricevuto dal debitore pensa che, non essendo un atto “revocabile” in senso stretto, sia tutto a posto.
Perché è un errore
La lett. f) esenta i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del debitore. La lett. g) esenta i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alle procedure di insolvenza. Sono esenzioni con un perimetro preciso.
Sulla lett. f), App. Brescia 14 settembre 2023, n. 1376, come riferita in dottrina, ha incluso nell’esenzione i compensi del lavoro autonomo continuativo e coordinato, ma ne ha escluso le imprese di somministrazione: il pagamento all’agenzia non è il corrispettivo di una prestazione resa da un collaboratore del debitore, ma il prezzo di un servizio d’impresa. Sulla lett. g), il pagamento deve riguardare un debito liquido ed esigibile ed essere eseguito alla scadenza: un pagamento anticipato o un saldo “a pioggia” di arretrati non vi rientra.
Quanto agli atti gratuiti e ai pagamenti anticipati, il Codice li tratta in modo diverso: gli artt. 163 e 164 CCII li dichiarano inefficaci rispetto ai creditori, senza bisogno di provare la conoscenza dell’insolvenza. Le esenzioni dell’art. 166, comma 3, riguardano la revocatoria dei commi 1 e 2 dello stesso articolo, non queste ipotesi di inefficacia.
Le conseguenze
Un’esenzione dalla revocatoria concorsuale non impedisce al curatore di agire con l’azione revocatoria ordinaria (art. 165 CCII, che richiama l’art. 2901 c.c.), se ne ricorrono i presupposti e salvo le lett. d) ed e), che la escludono espressamente. Né impedisce la dichiarazione di inefficacia di un atto gratuito compiuto nei due anni anteriori al deposito della domanda. Chi confida nell’esenzione “sbagliata” si espone a un’azione che non aveva messo in conto.
Il rischio si estende anche a istituti contigui, regolati da leggi speciali. In materia di factoring, Cass. 9 dicembre 2024, n. 31652, come riportata in dottrina, ha limitato l’esenzione prevista dalla L. 52/1991 ai pagamenti eseguiti in via ordinaria al cessionario, escludendo gli atti solutori anomali.
Cosa fare invece
Qualificare con precisione la natura del pagamento ricevuto prima di invocare un’esenzione: retribuzione o compenso per una prestazione personale (lett. f), corrispettivo di un servizio professionale strumentale alla procedura pagato alla scadenza (lett. g), oppure pagamento ordinario di un credito, da difendere su altri terreni. Per gli amministratori e per i soci, verificare anche le regole specifiche dell’art. 164, commi 2 e 3, CCII sui rimborsi dei finanziamenti dei soci, che seguono una disciplina propria.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 166, comma 4, CCII stabilisce che le disposizioni dell’articolo non si applicano all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, facendo salve le leggi speciali. Per le operazioni di credito fondiario, quindi, la valutazione si sposta sulla legislazione di settore. E in tema di pegno rotativo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 13 maggio 2021, n. 12733 e, prima, Cass. 1° luglio 2015, n. 13508, entrambe rese sulla legge fallimentare e come riferite in dottrina) ha escluso la revocabilità quando il pegno originario è stato costituito fuori dal periodo sospetto e la sostituzione dei beni avviene secondo condizioni predeterminate nell’atto costitutivo.
Un’ultima considerazione riguarda i compensi dei professionisti che assistono il debitore nella preparazione della domanda. La lett. g) li esenta solo se si tratta di debiti liquidi ed esigibili pagati alla scadenza e se i servizi sono strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi o alle procedure di insolvenza. Un acconto versato prima che la prestazione sia resa, o un pagamento per attività di consulenza generica non collegata alla domanda, non rientra nell’esenzione. Il professionista ha quindi interesse a strutturare l’incarico con scadenze di pagamento legate a fasi definite dell’attività e a conservare la prova della loro strumentalità.
Allo stesso modo, i compensi degli amministratori della società debitrice meritano una verifica a parte: la qualificazione come “collaboratori anche non subordinati” ai fini della lett. f) non è scontata, e va valutata alla luce della natura del rapporto e della congruità del compenso. Dove il compenso appare sproporzionato rispetto all’attività o è stato deliberato a ridosso della crisi, il curatore tende a contestarlo anche su piani diversi dalla revocatoria, come l’azione di responsabilità.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come cambia l’esito a seconda che l’esenzione regga o cada. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — Il fornitore e il piano di rientro
Ipotesi. Domanda di liquidazione giudiziale depositata il 14 maggio 2026, apertura con sentenza del 9 luglio 2026. Il fornitore Alfa, nel rapporto con il debitore, è stato pagato per tre anni a 60-75 giorni data fattura. Nei sei mesi anteriori al deposito (dal 14 novembre 2025 al 14 maggio 2026) riceve:
- 4 pagamenti di forniture correnti, tutti a 62-70 giorni, per un totale di 18.730 €;
- 3 rate di un piano di rientro su fatture scadute da oltre 200 giorni, per un totale di 27.415 €.
Sviluppo. I 18.730 € sono coerenti con la prassi del rapporto: Alfa può provarlo con le fatture e gli estratti conto degli anni precedenti, assolvendo l’onere che la giurisprudenza gli attribuisce. Su questi pagamenti l’esenzione della lett. a) regge. I 27.415 € del piano di rientro non sono pagamenti nei termini d’uso: seguono l’orientamento per cui il piano concordato dopo l’inadempimento esce dal perimetro dell’esenzione. Il curatore deve però provare che Alfa conosceva lo stato d’insolvenza (art. 166, comma 2): la stessa esistenza di uno scaduto di oltre 200 giorni e la negoziazione di un piano di rientro sono elementi che il giudice può valutare in via presuntiva.
Esito. Se la prova della conoscenza riesce, Alfa restituisce 27.415 € e si insinua al passivo per lo stesso importo. Se Alfa avesse impostato la difesa solo sull’esenzione, senza contestare la conoscenza dell’insolvenza, avrebbe giocato tutta la partita su un argomento perdente.
Simulazione B — La banca e le rimesse
Ipotesi. Conto corrente con fido di 120.000 €. Nel semestre sospetto il saldo oscilla: per 47 giorni il conto resta oltre il fido, con uno scoperto massimo di 158.640 €; nei restanti giorni il saldo è entro il fido. Le rimesse totali del semestre sono pari a 412.380 €, di cui 63.920 € affluite quando il conto era oltre il fido. Alla data di apertura del concorso il saldo debitore è di 141.275 €.
Sviluppo. Secondo l’impostazione di Cass. n. 5848/2026, solo le rimesse affluite su conto scoperto o oltre il fido hanno natura solutoria: la parte rilevante si riduce da 412.380 € a 63.920 €. Su queste, la banca può dimostrare che la riduzione dell’esposizione non è stata durevole perché il debitore ha subito riutilizzato la provvista. Se la prova non riesce, entra in gioco il criterio di quantificazione dell’art. 171, comma 3, CCII: la banca restituisce la differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese nel periodo in cui è provata la conoscenza dell’insolvenza (158.640 €) e l’ammontare residuo alla data di apertura del concorso (141.275 €), cioè 17.365 €.
Esito. La distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie e il criterio dell’art. 171 portano la pretesa da oltre 400.000 € a una cifra di un ordine di grandezza inferiore. Un curatore che allega tutte le rimesse senza distinguere rischia il rigetto; una banca che si difende solo sulla “consistenza” usa un parametro che il Codice ha eliminato.
Simulazione C — L’acquisto della casa con preliminare
Ipotesi. Preliminare di acquisto di un appartamento da un’impresa costruttrice firmato il 3 febbraio 2026, con acconto di 46.800 € e prezzo totale di 213.500 €, in linea con la stima di mercato. Rogito il 22 aprile 2026, residenza trasferita il 6 maggio. Domanda di liquidazione giudiziale dell’impresa depositata il 17 settembre 2026.
Sviluppo. Prima variante: preliminare trascritto, prezzo giusto, immobile destinato ad abitazione principale dell’acquirente. Tutti i requisiti della lett. c) sono presenti: la vendita è esente e il curatore non può revocarla. Seconda variante: preliminare non trascritto e immobile destinato a una nipote dell’acquirente (parente di terzo grado). La destinazione rientra nella lett. c), ma per il rogito, non per il preliminare: l’acconto versato in base al preliminare non trascritto non beneficia dell’esenzione, mentre la vendita definitiva, se a giusto prezzo e con la destinazione corretta, sì. Terza variante: immobile acquistato come investimento da concedere in locazione. La lett. c) non si applica affatto: il curatore può agire ai sensi dell’art. 166, comma 2, provando la conoscenza dell’insolvenza, oppure ai sensi del comma 1, lett. a), se il prezzo risultasse sproporzionato.
Esito. Stesso immobile, stesso prezzo, tre posizioni giuridiche diverse. La destinazione e la trascrizione del preliminare contano quanto il prezzo.
La mappa degli errori
Gli errori descritti hanno una caratteristica comune: si commettono quasi sempre nel momento in cui l’atto viene compiuto, ma se ne scoprono gli effetti solo mesi o anni dopo, quando il curatore esercita l’azione entro i termini dell’art. 170 CCII. Per questo la tabella distingue il momento dell’errore dal rimedio ancora disponibile.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Ritenere esente ogni pagamento a un fornitore | All’incasso, specie con piani di rientro | Revoca dei pagamenti del semestre se provata la conoscenza dell’insolvenza | Parziale: difesa sulla prassi del rapporto e sulla mancata conoscenza |
| Usare il criterio della “consistenza” per le rimesse | Nella difesa in giudizio | Argomento irrilevante sotto il Codice | Sì, se si ricostruisce il saldo e si prova la non durevolezza |
| Fidarsi dell’attestazione del piano | All’accettazione di pagamenti o garanzie | Revoca anche ordinaria se il piano era inidoneo ex ante | Parziale: prova della non conoscenza di dolo o colpa grave |
| Credere protetta ogni vendita a giusto prezzo | Al preliminare e al rogito | Revoca della vendita, insinuazione al passivo per il prezzo | No per la trascrizione mancata; sì se si provano destinazione e prezzo |
| Considerare coperto ogni atto dopo la domanda | Dopo il deposito della domanda di accesso o l’avvio della composizione negoziata | Atto non “legalmente posto in essere” o incoerente con le trattative | Parziale: prova delle autorizzazioni e della coerenza |
| Confondere esenzione e intoccabilità | All’incasso o all’acquisto | Esposizione a revocatoria ordinaria o a inefficacia ex artt. 163-164 | Parziale: contestazione dei presupposti dell’azione proposta |
La checklist preventiva
Prima di ricevere un pagamento, accettare una garanzia o acquistare un bene da un’impresa che mostra segni di difficoltà, verifica che:
- [ ] il pagamento rispetti tempi e modalità storici del rapporto, documentati da fatture ed estratti conto degli anni precedenti;
- [ ] non si tratti di rate di un piano di rientro su debiti già scaduti, che difficilmente rientrano nei termini d’uso;
- [ ] per i rapporti bancari, sia possibile ricostruire il saldo giornaliero e la posizione rispetto al fido per ogni rimessa;
- [ ] se l’atto è legato a un piano attestato, l’atto sia espressamente indicato nel piano e tu ne conservi copia, insieme all’attestazione;
- [ ] non emergano, dai documenti ricevuti, segnali evidenti di inattendibilità del piano che potrebbero essere usati per provare la tua conoscenza della colpa grave;
- [ ] se l’impresa ha depositato una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, l’atto sia stato autorizzato dal tribunale quando la legge lo richiede;
- [ ] in caso di composizione negoziata, l’atto sia stato comunicato all’esperto e sia coerente con lo stato delle trattative, con documentazione che lo provi;
- [ ] se acquisti un immobile, il preliminare con acconto sia trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.;
- [ ] la destinazione dell’immobile (abitazione principale tua o di un parente o affine entro il terzo grado, oppure sede principale della tua impresa) sia documentabile;
- [ ] il prezzo sia sostenuto da una stima coeva e non presenti una sproporzione rilevante rispetto al valore;
- [ ] se ricevi compensi, sia chiaro se si tratta di corrispettivo di una prestazione di lavoro personale o di un servizio d’impresa;
- [ ] tu abbia conservato tutta la corrispondenza che mostri cosa sapevi della situazione economica della controparte al momento dell’atto.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che la maggior parte di chi riceve una citazione in revocatoria ha già commesso uno o più degli errori descritti, spesso in buona fede. Non tutto è perduto, ma occorre distinguere con onestà.
Primo: verificare i termini dell’azione. L’art. 170 CCII prevede che le azioni revocatorie del curatore siano proposte, a pena di decadenza, entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e comunque entro cinque anni dal compimento dell’atto. Un’azione proposta oltre questi limiti è esposta a un’eccezione che può chiudere la partita a monte. È il primo controllo da fare, prima ancora di entrare nel merito delle esenzioni.
Secondo: controllare il periodo sospetto. Il Codice calcola i periodi a ritroso non dalla sentenza di apertura, ma dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale. Un pagamento che cade appena fuori dal semestre o dall’anno sospetto è sottratto alla revocatoria concorsuale, indipendentemente da qualsiasi esenzione.
Terzo: se l’esenzione non regge, spostare la difesa sulla conoscenza dell’insolvenza. Per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili e per gli atti a titolo oneroso “normali”, il comma 2 dell’art. 166 pone a carico del curatore la prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza. La giurisprudenza ammette che questa prova sia data con presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. 14 settembre 2022, n. 27074, come riportata in dottrina), ma richiede elementi concreti, riferiti al convenuto: notizie di stampa, protesti, procedure esecutive, solleciti, ritardi anomali. Una difesa costruita sulla mancanza di questi elementi è spesso più solida di un’esenzione forzata.
Quarto: contestare la quantificazione. Nelle revocatorie su rapporti continuativi, a partire dal conto corrente bancario, l’art. 171, comma 3, CCII limita la restituzione alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle pretese del terzo nel periodo in cui è provata la conoscenza dell’insolvenza e l’ammontare residuo alla data di apertura del concorso. Il curatore che chiede la somma algebrica delle rimesse sbaglia il calcolo, e la contestazione può ridurre drasticamente la condanna.
Quinto: insinuarsi al passivo dopo la restituzione. Quando la revoca è inevitabile, chi restituisce ha diritto di insinuarsi al passivo per il credito corrispondente (art. 171, comma 2, CCII). Non è un recupero integrale, ma è un diritto da esercitare con tempestività e con la documentazione corretta.
Quando invece la preclusione è definitiva? Se il preliminare non è stato trascritto, la lett. c) non può essere recuperata a posteriori. Se il pagamento era fuori dai termini d’uso, non è possibile ricostruire una prassi che non esisteva. Se l’atto compiuto dopo la domanda di concordato non era stato autorizzato, l’autorizzazione non può essere chiesta retroattivamente. In questi casi la difesa si concentra sugli altri profili (termini, periodo sospetto, conoscenza, quantificazione), senza insistere su un’esenzione che il giudice non potrà riconoscere.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho accettato un piano di rientro dal mio cliente, poi fallito: devo restituire tutto?”
Non necessariamente. Le rate del piano di rientro difficilmente rientrano nell’esenzione dei termini d’uso, ma la revoca non è automatica: il curatore deve dimostrare che conoscevi lo stato d’insolvenza. Se le rate cadono nel semestre anteriore al deposito della domanda e il curatore riesce a provare la conoscenza, la restituzione è probabile; altrimenti no.
“Il mio cliente mi ha sempre pagato in ritardo: posso dire che quello era il termine d’uso?”
Sì, se quel ritardo era una prassi stabile e anteriore al periodo sospetto, documentabile con fatture ed estratti conto. La giurisprudenza guarda al rapporto concreto tra le parti. Ma l’onere della prova è tuo: senza documenti, l’argomento resta un’affermazione.
“Ho comprato casa da un’impresa poi entrata in liquidazione giudiziale, ma il preliminare non era trascritto: perdo l’immobile?”
La mancata trascrizione esclude l’esenzione per il preliminare e per gli acconti versati in base a esso, ma la vendita definitiva può ancora rientrare nella lett. c) se conclusa a giusto prezzo e destinata ad abitazione principale tua o di un parente o affine entro il terzo grado. Se l’esenzione non è applicabile, resta da verificare se il curatore riesce a provare la tua conoscenza dello stato d’insolvenza.
“Sono un dipendente e ho ricevuto gli arretrati due mesi prima del fallimento: devo restituirli?”
I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro sono esenti ai sensi della lett. f), che si estende anche ai collaboratori non subordinati. L’esenzione non riguarda invece i pagamenti a imprese di somministrazione, secondo l’impostazione della Corte d’appello di Brescia richiamata sopra.
“Il piano attestato era firmato da un professionista: perché il curatore lo contesta?”
Perché, secondo la Cassazione, il giudice della revocatoria valuta autonomamente, con un giudizio ex ante, l’idoneità manifesta del piano al risanamento. Inoltre l’esenzione cade se ricorrevano dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore e tu ne eri a conoscenza. La tua difesa dovrà dimostrare che il piano era plausibile e che non avevi motivo di dubitarne.
“Sono passati quattro anni dalla sentenza di apertura: possono ancora chiedermi la restituzione?”
L’art. 170 CCII fissa il termine di decadenza in tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale, e comunque in cinque anni dal compimento dell’atto. Se l’azione non è stata proposta entro questi limiti, è possibile eccepire la decadenza. Va però verificata con precisione la data di notifica della citazione.
“Il curatore mi chiede la restituzione di tutte le rimesse sul conto: è corretto?”
Di regola no. Secondo l’orientamento richiamato, solo le rimesse con funzione solutoria, affluite su conto scoperto o oltre il fido, possono essere revocate, e l’importo da restituire nei rapporti continuativi si calcola con il criterio dell’art. 171, comma 3, CCII, cioè sulla differenza tra il massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo rilevante e il saldo residuo all’apertura del concorso. Una richiesta che somma tutti i versamenti va contestata.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono, in gran parte rese sull’art. 67 della legge fallimentare (norma di cui l’art. 166 CCII riprende la struttura), mostrano cosa è accaduto a chi ha commesso gli errori descritti. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio in parole nostre e la rilevanza per il tema.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 5848 del 2026.
Principio: la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie sopravvive alla riforma; solo le rimesse su conto scoperto o oltre il fido, che pagano un debito liquido ed esigibile, possono essere revocate. La riduzione non durevole dell’esposizione è un fatto impeditivo che deve provare la banca.
Rilevanza: riguarda l’errore n. 2; ridisegna la ripartizione dell’onere probatorio tra curatore e banca.
2. Cass. 7 dicembre 2016, n. 25162.
Principio: i termini d’uso vanno ricostruiti guardando al rapporto concreto tra le parti e alle variazioni di tempi e modalità di pagamento, non alla prassi di settore.
Rilevanza: errore n. 1; chi invoca la prassi del mercato invece di quella del rapporto perde l’esenzione.
3. Cass. n. 27939 del 2020.
Principio: i pagamenti eseguiti oltre i termini contrattuali ma conformi a una prassi consolidata tra le parti, anteriore al periodo sospetto, sono adempimenti esatti ed esenti; l’onere di provarlo grava sul creditore che ha ricevuto il pagamento.
Rilevanza: errore n. 1; il fornitore che non documenta la prassi del rapporto non può beneficiare dell’esenzione.
4. Cass. 7 luglio 2021, n. 19373.
Principio: l’esenzione dei termini d’uso si riferisce al pagamento, valutato nelle modalità della relazione commerciale, e non al bene o servizio fornito.
Rilevanza: errore n. 1; una fornitura ordinaria non rende esente un pagamento anomalo.
5. Cass. n. 8384 del 2025.
Principio: l’esenzione riguarda le forniture in senso stretto e non si estende ai pagamenti eseguiti in base a un piano di rientro concordato dopo l’inadempimento.
Rilevanza: errore n. 1; il creditore che accetta un piano di rientro non si mette al riparo dalla revocatoria.
6. Trib. Milano 22 giugno 2020, n. 3523.
Principio: sono esenti i pagamenti che seguono la prassi normale tra le parti, non quelli che riflettono una prassi divenuta patologica.
Rilevanza: errore n. 1; conferma nel merito l’impostazione della Cassazione.
7. Cass. civ., Sez. VI, 5 luglio 2016, n. 13719.
Principio: il giudice della revocatoria non è vincolato all’attestazione del piano, ma verifica con giudizio ex ante la manifesta attitudine del piano al risanamento; solo all’esito positivo opera l’esenzione.
Rilevanza: errore n. 3; chi si affida alla sola firma dell’attestatore può perdere l’esenzione.
8. App. Brescia 14 settembre 2023, n. 1376.
Principio: l’esenzione per i corrispettivi di prestazioni di lavoro comprende il lavoro autonomo continuativo e coordinato, ma non i pagamenti alle imprese di somministrazione.
Rilevanza: errore n. 6; delimita il perimetro della lett. f).
9. Cass. 9 dicembre 2024, n. 31652.
Principio: l’esenzione prevista dalla legge sul factoring copre i pagamenti ordinari al cessionario, non gli atti solutori anomali.
Rilevanza: errore n. 6; anche le esenzioni di leggi speciali hanno confini precisi.
10. Cass. 13 maggio 2021, n. 12733.
Principio: il pegno rotativo non è revocabile se il pegno originario è stato costituito fuori dal periodo sospetto e la sostituzione dei beni avviene secondo condizioni predeterminate.
Rilevanza: errore n. 6; mostra come la stabilità di una garanzia dipenda dalla sua struttura originaria.
11. Cass. 1° luglio 2015, n. 13508.
Principio: conforme alla precedente in tema di pegno rotativo, con attenzione alle condizioni fissate nell’atto costitutivo.
Rilevanza: errore n. 6; consolida l’orientamento sulla rotatività.
12. Cass. 14 settembre 2022, n. 27074.
Principio: la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del terzo può essere provata con presunzioni gravi, precise e concordanti, ancorate a elementi concreti.
Rilevanza: sezione “E se l’errore l’ho già fatto?”; quando l’esenzione cade, la difesa si sposta sulla prova della conoscenza.
Nota di metodo: per le pronunce n. 3 e n. 5 non è stata reperita la data di deposito; per la n. 1 la fonte consultata indica una data che va riscontrata sul testo integrale. Diverse pronunce sono state reperite attraverso rassegne di dottrina e vanno lette nel testo integrale prima di essere spese in giudizio.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Le esenzioni dalla revocatoria si difendono in due momenti: prima che l’atto si compia, scegliendo come e quando pagare, garantire o acquistare; e dopo, quando il curatore agisce e occorre dimostrare che l’atto rientra nel perimetro della legge. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Intercettiamo l’errore prima che si consumi: analizziamo il rapporto commerciale con un cliente in difficoltà, ricostruendo i tempi storici di pagamento per stabilire se un incasso rientra nei termini d’uso o se conviene impostare diversamente l’operazione.
- Valutiamo i piani di rientro proposti dal debitore prima della firma, segnalando quando le rate rischiano di uscire dall’esenzione e quali cautele documentali adottare.
- Ricostruiamo il saldo giornaliero del conto corrente rispetto al fido, rimessa per rimessa, distinguendo versamenti solutori e ripristinatori e applicando il criterio di quantificazione dell’art. 171, comma 3, CCII.
- Esaminiamo piani attestati e attestazioni per verificare che l’atto richiesto sia espressamente indicato nel piano e che non emergano segnali di inattendibilità tali da far cadere l’esenzione.
- Verifichiamo le autorizzazioni del tribunale per gli atti compiuti dopo il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, e la coerenza con le trattative degli atti compiuti nella composizione negoziata.
- Controlliamo i requisiti delle vendite immobiliari: trascrizione del preliminare, destinazione dell’immobile, giusto prezzo, stato dell’attività d’impresa dell’acquirente.
- Quando il termine è scaduto, verifichiamo se l’azione del curatore è stata proposta nei limiti dell’art. 170 CCII e se l’atto cade davvero nel periodo sospetto calcolato dal deposito della domanda.
- Quando l’esenzione non regge, costruiamo la difesa sulla mancata conoscenza dello stato d’insolvenza, raccogliendo gli elementi che smentiscono le presunzioni del curatore.
- Curiamo l’insinuazione al passivo del credito che rinasce dopo la restituzione, perché il recupero, anche parziale, non vada perso.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, con la stessa linea difensiva dalla prima analisi fino all’eventuale ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata e il criterio di coerenza con le trattative da cui dipende la stabilità degli atti dell’art. 24 CCII. Come cassazionista, garantisce la continuità della strategia quando l’errore va riparato nei gradi successivi: le questioni sulle esenzioni (onere della prova, ripartizione tra fatti costitutivi e impeditivi, perimetro delle singole lettere) sono spesso questioni di diritto che si decidono in Cassazione, e impostarle correttamente fin dal primo grado evita preclusioni difficili da superare dopo.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi contabili e bancari, gli avvocati traducono i numeri in argomenti giuridici e difese processuali.
In chiusura
Chiedersi quali atti siano esenti dalla revocatoria nella liquidazione giudiziale significa, quasi sempre, chiedersi se un pagamento ricevuto o un bene acquistato resterà davvero proprio. La risposta dipende da dettagli che si decidono nel momento in cui l’atto viene compiuto: la prassi del rapporto, la trascrizione di un preliminare, l’autorizzazione del tribunale, la coerenza con le trattative.
Lo Studio Monardo lavora su questa materia perché le esenzioni più delicate nascono dentro gli strumenti di regolazione della crisi: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 conosce i criteri con cui si valuta la stabilità degli atti compiuti durante le trattative, mentre il Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC è abituato a esaminare, atto per atto, la storia patrimoniale di un debitore negli anni che precedono la crisi. È lo stesso esame che un curatore farà sugli atti che ti riguardano: meglio farlo prima, e con gli stessi strumenti.
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