Un Creditore Può Proporre Il Concordato Per Rilevare L’azienda Del Debitore?

Sì, può farlo. Nella liquidazione giudiziale il concordato non è un’iniziativa riservata al debitore: l’art. 240 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) consente a uno o più creditori o a un terzo di presentare una proposta di concordato. Il debitore e le società del suo gruppo, invece, possono farlo solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e solo se apportano risorse che aumentino l’attivo di almeno il dieci per cento. Per un fornitore strategico, un concorrente che vuole crescere o una banca esposta, quindi, il concordato è un modo concreto per prendersi l’azienda senza passare dall’asta: si stabilisce il prezzo, si stabilisce cosa entra nel perimetro, e lo si fa approvare dai creditori.

Questo articolo ribalta la prospettiva consueta. Non spiega il concordato in generale, ma ricostruisce la partita come la gioca il creditore che vuole rilevare l’azienda: le sue mosse, cosa gli conviene, dove la legge gli impone dei limiti. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Vale per il debitore e i soci, che vedono passare di mano l’impresa; vale per gli altri creditori, che devono capire se la proposta li paga più dell’asta o se serve soprattutto al proponente; e vale per lo stesso creditore proponente, che deve sapere dove la sua strategia rischia di fermarsi.

Questa materia corrisponde da vicino alle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno le trattative tra imprenditore in crisi, creditori e potenziali acquirenti dell’azienda: è il terreno in cui nasce, di solito, l’idea di un creditore di rilevare l’impresa. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC è abituato a confrontare una proposta con l’alternativa liquidatoria, e in un concordato nella liquidazione giudiziale si vince o si perde proprio su questo confronto.

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Chi hai di fronte: il creditore che vuole l’azienda, non il suo credito

Il creditore che propone il concordato nella liquidazione giudiziale non ragiona come un creditore. Ragiona come un acquirente che, per caso o per scelta, è anche creditore. Il suo obiettivo non è massimizzare il riparto sul proprio credito, che spesso vale poco, ma ottenere un bene, cioè l’azienda o un suo ramo, alle migliori condizioni e con la massima certezza. I profili tipici sono tre e hanno convenienze diverse.

Il fornitore strategico. Conosce l’impresa, i clienti, i macchinari, spesso anche il personale. Per lui l’azienda in liquidazione è un pezzo della propria filiera: se finisce a un concorrente perde un canale di vendita; se si disperde perde un cliente. Il credito che vanta (forniture non pagate) è per lui un costo già sostenuto. Ciò che gli interessa è che l’avviamento non si dissolva nei mesi in cui la procedura prepara l’asta.

Il concorrente. Vuole quote di mercato, marchi, contratti, autorizzazioni, a volte solo un portafoglio clienti. Può anche non essere creditore e intervenire come terzo; quando però ha un credito (perché ha fornito o ha pagato in anticipo), quel credito gli dà un posto al tavolo e un argomento in più verso gli altri creditori. Il suo rischio principale è l’asta competitiva, dove un altro operatore potrebbe offrire di più.

La banca o il fondo. Ha crediti spesso garantiti, a volte acquistati in blocco da altri istituti. Il suo interesse può essere duplice: valorizzare le garanzie meglio che con una vendita forzata e, in qualche caso, mettere l’azienda in mano a un veicolo per rivenderla in un secondo momento. Qui pesano le regole sul voto dei cessionari di crediti, di cui parleremo.

Dal suo punto di vista, conviene proporre il concordato invece di partecipare all’asta per almeno quattro ragioni. La prima è il controllo dei tempi: la proposta può essere presentata anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, se le scritture contabili consentono al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. La seconda è il controllo del perimetro: il proponente decide che cosa rilevare (beni, contratti, perfino le azioni giudiziarie della massa) e fino a che punto obbligarsi. La terza è il prezzo: invece di competere in un rilancio, il proponente offre ai creditori una percentuale che deve solo battere l’alternativa liquidatoria. La quarta è la chiusura della procedura: con l’omologazione la liquidazione si chiude e l’azienda passa senza una lunga fase di realizzo.

Quando preferisce non farla? Quando l’attivo è piccolo e l’asta deserta è probabile, gli conviene aspettare un ribasso. Quando i creditori sono pochi e ostili, il rischio di bocciatura è alto. Quando la proposta lo costringe a impegni pesanti verso creditori contestati, la convenienza si riduce. La sua è sempre una valutazione di convenienza economica, ed è questa la chiave di lettura di tutto quel che segue: ogni contromossa efficace sposta il calcolo del proponente, verso un’offerta migliore o verso la rinuncia.

Creditore o terzo: perché la qualità di creditore pesa

La legge mette sullo stesso piano, quanto alla legittimazione, il creditore e il terzo: entrambi possono proporre. Nella pratica, però, essere creditore cambia la partita in tre modi. Il primo è l’informazione: il fornitore o la banca conoscono i numeri dell’impresa, i clienti, i punti deboli, spesso meglio del curatore nelle prime settimane. Il secondo è la posizione negoziale: un creditore che propone può presentare l’operazione come un sacrificio condiviso (“rinuncio a parte del mio credito per salvare l’azienda”), argomento che un terzo puro non ha. Il terzo è il voto, che però è un’arma a doppio taglio: il credito del proponente conta solo nella classe autonoma, e la sua presenza rende più visibile il conflitto di interessi.

Il concorrente che non è creditore, al contrario, entra senza conflitti formali ma anche senza informazioni privilegiate: dovrà ottenere dal curatore i dati per valutare l’azienda, e la sua proposta sarà letta con meno sospetto ma anche con meno fiducia. Per gli altri creditori e per il debitore la prima domanda da porsi è quindi che cosa sa il proponente che loro non sanno, e se quel vantaggio informativo si riflette nel prezzo offerto.

Mossa 1: entrare in partita prima degli altri e scegliere il momento

La prima cosa che il creditore farà è scegliere il momento in cui depositare la proposta. L’art. 240, comma 1, CCII stabilisce che, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, uno o più creditori o un terzo possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La condizione è che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati disponibili permettano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori, da far approvare al giudice delegato.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Muoversi presto ha per il creditore un vantaggio evidente: l’azienda vale di più finché è viva. Ogni mese di procedura costa avviamento, clienti, personale qualificato. Un concorrente che aspetta l’asta rischia di comprare un guscio vuoto; un fornitore che aspetta rischia che i clienti finali si rivolgano altrove. C’è anche un vantaggio tattico: arrivare primo significa fissare il prezzo di riferimento. Gli altri creditori, e il curatore, si troveranno a confrontare la proposta con un’asta ancora ipotetica e non con offerte reali.

Il creditore può però preferire attendere quando ha bisogno di conoscere meglio il passivo. Se i crediti contestati sono molti, una proposta precoce lo espone al rischio di impegnarsi verso creditori che poi saranno ammessi. Per questo la legge gli offre uno strumento di contenimento, che vedremo nella mossa 2: può limitare i propri impegni ai creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno fatto opposizione o domanda tardiva.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcune condizioni. Anzitutto, la proposta anticipata richiede scritture contabili tenute e un elenco provvisorio approvato dal giudice delegato: senza questi presupposti il deposito deve attendere lo stato passivo esecutivo. In secondo luogo, il creditore proponente non è libero di “comprare” consenso in modo occulto. L’art. 243, comma 7, CCII esclude dal voto i crediti trasferiti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, salvo che il cessionario sia una banca o un altro intermediario finanziario. Chi pensa di rastrellare crediti per assicurarsi la maggioranza deve fare i conti con questa regola. Il comma 5 dello stesso articolo esclude anche i cessionari o aggiudicatari dei crediti dei soggetti esclusi dal voto (familiari del debitore, società del gruppo) acquisiti meno di un anno prima della proposta.

C’è poi un limite di tipo soggettivo: se dietro il “creditore” c’è in realtà il debitore, o una sua società controllata o collegata, la proposta non è più di un terzo ma ricade nel regime del debitore. Quel regime vuole che sia trascorso un anno dall’apertura, che non siano passati due anni dall’esecutività dello stato passivo e che vengano apportate risorse aggiuntive pari ad almeno il 10% dell’attivo. Interporre un soggetto formalmente estraneo per aggirare questi vincoli è uno dei punti su cui curatore e creditori devono vigilare.

La tua contromossa

Se sei il debitore o un socio, la contromossa sta nel preparare per tempo la documentazione che consente al curatore di valutare l’azienda, e nel sollecitare procedure competitive di vendita quando c’è interesse da parte di più operatori. Una proposta presentata presto da un solo creditore perde forza se il curatore ha già raccolto manifestazioni di interesse da altri soggetti. Se sei un altro creditore, la contromossa è chiedere al curatore di verificare la reale provenienza delle risorse offerte e i legami tra proponente e debitore. La domanda decisiva è sempre una: chi c’è dietro il proponente, e da dove vengono i soldi?

Se sei tu il creditore che intende proporre, la contromossa per anticipare le obiezioni è depositare una proposta corredata fin dall’inizio da una descrizione trasparente del tuo rapporto con l’impresa (forniture, contratti, partecipazioni) e da garanzie sulle risorse. Un proponente opaco suscita sospetti; un proponente trasparente toglie argomenti a chi vuole bloccarlo.

Le pronunce che ti proteggono

Le regole sui cessionari di crediti hanno una storia giurisprudenziale precisa. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha chiarito che chi subentra in un credito già ammesso deve insinuarsi a proprio nome e che, in mancanza, il voto resta al creditore originario: così Cass. civ., sez. I, 2 luglio 1998, n. 6469 e Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2002, n. 11038. Più di recente Cass. civ., sez. I, n. 3220 del 2025 si è occupata del voto delle società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati nel concordato fallimentare, escludendolo quando non ricorrono i requisiti soggettivi di legge. L’art. 243, comma 7, CCII ha tradotto questa linea in una regola espressa. Le pronunce richiamate riguardano la legge fallimentare; i principi restano utili come chiave interpretativa delle norme del Codice.

Il legame con la composizione negoziata

Spesso il creditore che propone il concordato nella liquidazione giudiziale aveva già guardato all’azienda prima: durante una composizione negoziata della crisi, in una trattativa per un affitto di ramo, in una manifestazione di interesse non andata a buon fine. Questo precedente conta. Le informazioni raccolte allora, i valori discussi e le offerte formulate sono un parametro con cui misurare la proposta attuale. Se il creditore offriva di più quando l’impresa era ancora in bonis, la differenza va spiegata: è il deterioramento dell’azienda, o è l’effetto della posizione di forza conquistata con la liquidazione? Per il debitore e per gli altri creditori la ricostruzione di quella storia è una delle armi più efficaci, anche davanti al curatore.

Mossa 2: disegnare la proposta attorno all’azienda

La seconda mossa è la più importante: scrivere la proposta in modo che l’azienda finisca al proponente alle condizioni volute e che, nello stesso tempo, i creditori la trovino conveniente. L’art. 240, comma 2, CCII lascia ampia libertà: la proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche con cessione di beni, accollo o altre operazioni straordinarie, inclusa l’attribuzione ai creditori di azioni, quote o obbligazioni.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore che vuole l’azienda, lo schema tipico è quello del proponente-assuntore: si obbliga a pagare ai creditori una certa percentuale (o a garantirne il pagamento) e, in cambio, riceve l’attivo della procedura, a cominciare dall’azienda. Rispetto all’asta, il vantaggio è che il prezzo non si forma con il rilancio ma con il voto. Il proponente deve convincere la maggioranza, non battere un concorrente.

La proposta può poi comprendere le azioni giudiziarie di pertinenza della massa. L’art. 240, comma 5, CCII consente che la proposta di creditori o di terzi preveda la cessione, oltre che dei beni, anche delle azioni spettanti alla massa (per esempio revocatorie o azioni di responsabilità), purché autorizzate dal giudice delegato e indicate con precisione per oggetto e fondamento. Per un concorrente o una banca questo è un elemento di valore: un’azione di responsabilità contro gli ex amministratori, o una revocatoria verso un altro creditore, può valere molto, e il proponente la acquisisce nel pacchetto.

Lo stesso comma consente al proponente di limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva al momento della proposta. Gli altri creditori restano a carico del debitore, fermo il regime dell’esdebitazione. Per il proponente è uno strumento di certezza: sa esattamente quanto deve pagare.

Il creditore preferisce invece non includere nel perimetro elementi che lo espongono a rischi indefiniti: contenziosi passivi, passività ambientali, contratti onerosi. Il disegno della proposta è quindi anche un esercizio di selezione: si prende ciò che vale e si lascia alla procedura, o al debitore, ciò che costa.

I suoi limiti

Il primo limite invalicabile riguarda i creditori privilegiati. L’art. 240, comma 4, CCII ammette che privilegiati, pignoratizi e ipotecari siano pagati solo in parte, ma mai meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la garanzia, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali. Il valore va attestato da una relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale, e il trattamento non può alterare l’ordine delle cause di prelazione. Se il proponente è una banca con ipoteca sull’immobile aziendale, non può pagare meno di quanto spetterebbe a un altro privilegiato di grado anteriore.

Il secondo limite riguarda la cessione delle azioni di massa: servono l’autorizzazione del giudice delegato e l’indicazione specifica di oggetto e fondamento. Il proponente non può chiedere “tutte le azioni possibili” in modo generico. Questo consente agli altri creditori, e al curatore, di dare un valore a ciò che viene ceduto.

Il terzo limite è l’esecuzione. La proposta è un impegno che, una volta omologato, va rispettato. Se il proponente non paga o non presta le garanzie promesse, il concordato può essere risolto. Più la proposta è ambiziosa, più il curatore e i creditori chiederanno garanzie (fideiussioni bancarie, depositi vincolati).

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Se sei un altro creditore, devi leggere la proposta chiedendoti che cosa il proponente si porta via oltre all’azienda. Se nel pacchetto ci sono azioni di responsabilità o revocatorie, il loro valore va stimato e aggiunto al confronto con l’alternativa liquidatoria. Una proposta che paga il 18% ma porta via un’azione di responsabilità che potrebbe valere il doppio dell’attivo non è conveniente, anche se in apparenza batte il riparto da asta.

Se sei il debitore o un socio, ricorda che la limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi può lasciare a tuo carico i creditori esclusi o tardivi oltre la proposta. Bisogna verificare il rapporto con l’esdebitazione e con la tua posizione personale, specie se hai prestato garanzie.

Se sei il creditore proponente, la contromossa sta nel giustificare ogni scelta: perché alcune azioni sono incluse, perché un certo contratto è escluso, quale garanzia accompagna il pagamento. Una proposta motivata resiste meglio al parere del curatore e alle opposizioni.

Le pronunce che ti proteggono

Nel concordato fallimentare la Cassazione ha sempre collegato il diritto di voto dei privilegiati al trattamento previsto dalla proposta. Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 ha chiarito che il voto del privilegiato che rinuncia alla prelazione, o la cui garanzia è inesistente o incapiente, produce effetti solo nei limiti di quanto la proposta prevede per lui (pagamento integrale, pagamento parziale entro il valore del bene, trattamento da chirografario). Il principio, oggi tradotto negli artt. 240, comma 4, e 243, commi 2-4, CCII, impedisce al proponente di usare i privilegiati come serbatoio di voti senza riconoscere loro il valore della garanzia.

Mossa 3: costruire le classi e collocare il proprio credito

Dal suo punto di vista, conviene suddividere i creditori in classi. L’art. 240, comma 2, CCII consente di formare classi di creditori omogenei per posizione giuridica e interessi economici e di riservare loro trattamenti differenziati, purché ne siano indicate le ragioni. Per il creditore che vuole rilevare l’azienda, le classi sono lo strumento con cui modellare la maggioranza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Con le classi il proponente può offrire di più a chi conta per l’esito del voto e di meno a chi è marginale. Può creare una classe di fornitori strategici, che hanno interesse a che l’azienda prosegua e che magari riceveranno nuovi ordini dal proponente, e una classe di creditori finanziari, a cui offrire un pagamento diverso. Le classi servono anche quando, come vedremo, l’approvazione richiede la maggioranza non solo dei crediti ma anche del maggior numero di classi.

C’è però un motivo ancora più importante: il proprio credito. Per l’art. 243, comma 6, CCII il creditore proponente, e le società che controlla, da cui è controllato o sottoposte a comune controllo, possono votare soltanto se la proposta li colloca in una classe autonoma. Se il proponente vuole che il suo credito pesi nel voto, deve metterlo in una classe a sé, dove gli altri creditori possano vedere con chiarezza il trattamento che si riserva.

Quando preferisce non creare classi? Quando i creditori sono pochi e omogenei e una classe unica gli dà la maggioranza senza rischi. Ogni classe in più è un fronte in più su cui il curatore e il tribunale verificheranno l’omogeneità e la giustificazione dei trattamenti.

I suoi limiti

La regola di fondo è che il proponente non può votare a proprio favore mescolato agli altri creditori. È il punto fissato dalle Sezioni Unite con Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2018, n. 17186: nel concordato fallimentare, pur in assenza di una norma espressa, il creditore proponente si trova in conflitto di interessi e non può votare, e sono escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze anche le società che controllano la proponente, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo. La Corte aveva ricevuto la questione con l’ordinanza interlocutoria Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2017, n. 9411 e ha superato l’opposto obiter di Cass. n. 3274/2011. Il Codice della crisi ha recepito la soluzione: il voto del proponente è ammesso solo nella classe autonoma.

Il secondo limite riguarda la giustificazione dei trattamenti. Le classi devono essere omogenee per posizione giuridica e interessi economici; il trattamento differenziato va motivato. Una classe costruita su misura per far vincere il proponente, senza una ragione economica riconoscibile, è il bersaglio naturale delle opposizioni.

Il terzo limite è di logica economica: se il proponente colloca il proprio credito in una classe autonoma e lo tratta meglio degli altri creditori, la proposta perde credibilità. Di solito il proponente riserva a sé un trattamento uguale o peggiore (fino alla rinuncia o alla postergazione del credito), perché il suo vero ritorno è l’azienda.

La tua contromossa

La contromossa chiave per gli altri creditori è leggere la classe del proponente come un indicatore di sincerità. Se il proponente si riserva un pagamento più alto, o se colloca nella propria classe società formalmente estranee ma legate a lui, il conflitto di interessi va denunciato al giudice delegato e, se necessario, in sede di opposizione all’omologazione. Il fondamento è doppio: l’art. 243, comma 6, CCII per il proponente e le società del suo gruppo; il comma 5 per i creditori in conflitto d’interessi in genere.

In una contromossa come questa conta leggere insieme il diritto e i numeri: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che ricostruisce i legami tra proponente e creditori e confronta i trattamenti tra classi.

Se sei il proponente, la contromossa per anticipare le obiezioni è trattare il tuo credito in modo trasparente: classe autonoma dichiarata, trattamento non migliore di quello dei chirografari estranei, motivazione esplicita. Un proponente che rinuncia a una parte del proprio credito, o lo posterga, toglie al voto il sospetto di autoreferenzialità.

Le pronunce che ti proteggono

Le Sezioni Unite del 2018 restano il riferimento sistematico, perché spiegano il fondamento del divieto: il silenzio della legge fallimentare non poteva essere letto come ammissione del voto del proponente. In seguito Cass. civ., sez. I, n. 2948 del 2021 è tornata sui limiti al diritto di voto nel concordato fallimentare per i creditori in conflitto di interessi, confermando che quei limiti operano anche in assenza di una disciplina generale. Il Codice della crisi ha reso esplicita la regola: esclusione dei creditori in conflitto d’interessi (art. 243, comma 5) e voto del proponente solo nella classe autonoma (comma 6).

Mossa 4: contare i voti e neutralizzare i dissenzienti

La quarta mossa è la conta. L’art. 243 CCII definisce chi vota: i creditori iscritti nello stato passivo reso esecutivo, compresi gli ammessi con riserva, oppure, se la proposta è anticipata, quelli inclusi nell’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato. Il proponente fa i suoi calcoli su questa base, sapendo che l’approvazione richiede la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se ci sono classi, anche la maggioranza nel maggior numero di classi (art. 244 CCII).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il proponente analizza la composizione del passivo per capire dove si trova la maggioranza. Spesso pochi grandi creditori (una banca, l’Erario, un paio di fornitori) pesano più di cento piccoli. Il proponente costruisce la proposta pensando a quei pochi: offre loro un trattamento che li porti a votare a favore, o almeno a non opporsi.

Un elemento che il proponente valuta con attenzione è il meccanismo del silenzio. La regola è rimasta quella del vecchio concordato fallimentare: l’art. 244, comma 2, CCII stabilisce che i creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. Il proponente sa che molti piccoli creditori non votano e calcola su questo effetto la propria maggioranza. Per questo il creditore che non è d’accordo deve dichiararlo espressamente e nei tempi.

Preferisce invece evitare una conta quando la maggioranza dipende da crediti contestati o da creditori che potrebbero risultare in conflitto: in quei casi il rischio di un’omologazione negata, o di una successiva impugnazione, cresce.

I suoi limiti

I limiti alla conta sono rigorosi. Non votano e non entrano nel calcolo delle maggioranze (art. 243, comma 5, CCII): il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado; se il debitore è una società, le società che la controllano, quelle controllate e quelle sottoposte a comune controllo; i cessionari o aggiudicatari dei crediti di questi soggetti acquistati da meno di un anno prima della domanda; i creditori in conflitto d’interessi.

I privilegiati pagati per intero non votano (art. 243, comma 2): possono farlo solo se rinunciano alla prelazione, anche in parte, purché la rinuncia riguardi almeno un terzo del credito complessivo. Per la parte non coperta dalla garanzia, o nei limiti della rinuncia, sono trattati come chirografari (commi 3 e 4). Il proponente non può dunque “gonfiare” il voto favorevole convincendo un privilegiato già pagato per intero.

I crediti trasferiti dopo l’apertura non danno diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario (comma 7). È una regola che colpisce direttamente la strategia di chi compra crediti per conquistare la maggioranza.

La tua contromossa

Se sei un altro creditore, la contromossa è verificare uno per uno i voti decisivi. Chi ha votato a favore? Ha legami societari con il proponente? Ha acquistato il credito dopo l’apertura? È un privilegiato che non poteva votare? Ogni voto illegittimamente conteggiato può spostare la maggioranza. Non serve dimostrare la malafede del proponente: basta dimostrare che un voto non andava contato.

Se sei il debitore, sappi che la tua posizione formale nel voto è nulla, ma la tua conoscenza dei rapporti tra creditori e proponente può essere decisiva per il curatore e per i creditori che vogliono opporsi.

Se sei il proponente, la contromossa è calcolare la maggioranza senza i voti a rischio. Se la proposta passa solo grazie a un creditore la cui posizione è dubbia, conviene migliorare l’offerta per gli altri piuttosto che scommettere su un voto che potrebbe cadere in sede di omologazione.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2018, n. 17186 è la decisione chiave: nel caso concreto il voto decisivo proveniva da creditori correlati ai proponenti, e la Corte ha cassato il decreto di omologazione. Cass. civ., sez. I, n. 3220 del 2025 ha delimitato il voto delle società veicolo cessionarie di crediti in blocco. Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274 ha legato il voto del privilegiato al trattamento effettivamente previsto. Insieme, queste pronunce delineano un sistema in cui il voto è riservato a chi ha un interesse genuino alla soddisfazione del credito, non a chi ha un interesse all’acquisizione dell’azienda.

Mossa 5: superare il parere del curatore e l’omologazione

La quinta mossa si gioca davanti agli organi della procedura. L’art. 241 CCII prevede che la proposta sia sottoposta al giudice delegato, che acquisisce il parere del curatore, con particolare riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori. Solo dopo la proposta è comunicata ai creditori per il voto. Approvata la proposta, si apre il giudizio di omologazione (art. 245 CCII), nel quale i creditori dissenzienti e gli altri interessati possono proporre opposizione.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il proponente sa che il parere del curatore è il primo vero filtro. Se il curatore attesta che l’asta potrebbe realizzare di più, la proposta parte in salita. Per questo il proponente tende a fornire al curatore una documentazione ricca: perizie sul valore dell’azienda in esercizio e in liquidazione, piani industriali, stime dei costi di procedura che il concordato evita. L’obiettivo è dimostrare che l’azienda nelle sue mani vale di più che venduta a pezzi.

Nell’omologazione il proponente punta sulla forza del voto: una proposta approvata ampiamente è difficile da contrastare. Teme invece i creditori dissenzienti appartenenti a classi contrarie, perché possono contestare la convenienza.

I suoi limiti

Il limite invalicabile in omologazione è il confronto con le alternative. Se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare solo se ritiene che quel creditore riceva non meno di quanto otterrebbe dalle alternative concretamente praticabili. Il proponente deve quindi poter dimostrare, con dati e non con stime ottimistiche, che la sua offerta batte l’asta. La disciplina dell’art. 245 CCII sulle opposizioni e sul giudizio di convenienza va verificata nel testo vigente al momento della proposta.

Il secondo limite riguarda la legittimazione a opporsi. Non solo i creditori: anche il debitore e altri interessati possono contestare l’omologazione. Sotto la legge fallimentare Cass. civ., sez. I, n. 31402 del 2022 è intervenuta a chiarire la propria precedente interpretazione sull’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare. Per il proponente significa che anche i soci della società in liquidazione possono diventare un ostacolo, se dimostrano un interesse giuridicamente rilevante.

Il terzo limite è procedurale. Le decisioni intermedie, come quella del giudice delegato di trasmettere la proposta ai creditori, non sono sempre impugnabili in Cassazione: Cass. civ., sez. I, n. 23487 del 2021 ha escluso il ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale emesso in sede di reclamo contro la trasmissione ai creditori della sola proposta di concordato fallimentare. La contestazione va dunque concentrata nelle sedi e nei tempi previsti, soprattutto nel giudizio di omologazione.

La tua contromossa

La contromossa decisiva è costruire l’alternativa. Se sei un creditore contrario, non basta dire che la proposta è bassa: devi dimostrare, con una stima credibile, che l’asta o un’altra forma di liquidazione realizzerebbe di più. Questo passa per la valutazione dell’azienda in esercizio, delle azioni di massa cedute, dei costi della procedura. Può passare anche per la ricerca di un altro acquirente disposto a presentare un’offerta, così che il “prezzo dell’asta” non sia più un’ipotesi ma un dato.

Se sei il debitore o un socio, devi valutare se hai un interesse giuridicamente rilevante a opporti (per esempio un residuo attivo che la proposta sacrifica) e farlo valere nei termini.

Se sei il proponente, la contromossa è anticipare il giudizio di convenienza: depositare con la proposta una valutazione indipendente dell’azienda e un confronto puntuale con lo scenario liquidatorio, così che il curatore possa esprimere un parere informato e il tribunale non debba ricostruire da sé i numeri.

Che cosa guarda il curatore nel suo parere

Il parere del curatore non è una formalità. L’art. 241 CCII gli chiede di esprimersi in particolare sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. In concreto il curatore confronta almeno quattro grandezze: il prezzo che l’azienda potrebbe ottenere in una vendita competitiva, tenuto conto dell’andamento delle manifestazioni di interesse già ricevute; il valore delle azioni di massa che la proposta trasferisce al proponente; il costo e la durata della liquidazione che il concordato evita; la solidità delle garanzie che accompagnano l’impegno di pagamento. A queste si aggiungono valutazioni qualitative, come il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità dei rapporti con clienti e fornitori, che non sostituiscono il confronto economico ma possono orientare il giudizio complessivo.

Per il creditore proponente, questo significa che la proposta va scritta pensando al lettore più tecnico, non solo ai creditori. Per chi si oppone, significa che le osservazioni al curatore prima del parere sono spesso più efficaci di un’opposizione tardiva: un parere che segnala criticità precise orienta il voto dei creditori e prepara il terreno all’eventuale contestazione in omologazione.

Le pronunce che ti proteggono

Le Sezioni Unite del 2018 sono nate proprio da un giudizio di omologazione: il decreto della Corte d’appello che aveva omologato il concordato è stato cassato perché la maggioranza era stata raggiunta con voti in conflitto. Cass. civ., sez. I, n. 31402 del 2022 e Cass. civ., sez. I, n. 23487 del 2021 definiscono rispettivamente chi può opporsi e quali provvedimenti sono impugnabili. Sono tutte pronunce rese sulla legge fallimentare, utili come criterio interpretativo per il Codice.

Mossa 6: prendere l’azienda dopo l’omologa (e restare vincolato)

L’ultima mossa è l’esecuzione. Con l’omologazione il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale; l’azienda passa al proponente secondo le modalità previste e la procedura si chiude. Il curatore, il giudice delegato e il comitato dei creditori sorvegliano però l’adempimento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il proponente è il momento del ritorno: entra nell’azienda, ne prende il controllo, integra clienti e contratti nella propria attività. Per un fornitore significa garantirsi lo sbocco; per un concorrente, crescere senza costruire da zero; per una banca, trasformare un credito incagliato in un attivo gestibile.

I suoi limiti

L’omologa non chiude la partita: il proponente resta vincolato agli impegni. Se non paga le percentuali promesse o non presta le garanzie, il concordato può essere risolto, con la riapertura della liquidazione giudiziale. Le norme del Codice sulla esecuzione, risoluzione e annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale vanno lette insieme alla proposta per capire quali obblighi siano davvero esigibili.

Ci sono poi limiti che derivano da altre discipline. Il trasferimento d’azienda coinvolge i lavoratori e richiede il rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale. Contratti, autorizzazioni e concessioni possono non trasferirsi automaticamente. Anche gli aspetti fiscali del trasferimento vanno valutati prima di formulare il prezzo.

Infine, anche il compenso degli organi della procedura è parte dei costi che il proponente deve mettere in conto. Cass. civ., sez. I, n. 15168 del 2021 ha stabilito che, quando il fallimento si chiude con concordato fallimentare, il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione del concordato, tenendo conto dell’attività svolta dopo l’omologa e della vigilanza sull’adempimento. È una voce di spesa della procedura che il proponente deve considerare nel calcolo complessivo.

La tua contromossa

Se sei un creditore, la contromossa è pretendere garanzie adeguate già nella proposta e vigilare sull’esecuzione: se il proponente non paga, l’azione di risoluzione è lo strumento per riaprire la partita. Se sei il debitore o un socio, devi verificare quali debiti restano a tuo carico (per effetto della limitazione degli impegni ai creditori ammessi) e quale sia la tua posizione rispetto all’esdebitazione e alle eventuali garanzie personali prestate.

Se sei il proponente, la contromossa è non sottovalutare la fase esecutiva: i costi del trasferimento, la gestione dei lavoratori, i tempi per subentrare nei contratti. Un concordato omologato ma non eseguito è peggio di un’asta persa.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., sez. I, n. 15168 del 2021 conferma che la vigilanza sull’esecuzione è un’attività vera, remunerata, che gli organi della procedura svolgono anche dopo l’omologa. Per i creditori è un presidio: il concordato non si esaurisce nel voto.

La partita giocata: tre simulazioni mossa contro mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare come cambia la convenienza delle parti a seconda delle mosse.

Simulazione 1: il fornitore che propone il concordato prima dello stato passivo

Ipotesi: società manifatturiera in liquidazione giudiziale aperta il 14 gennaio. Passivo provvisorio di 3.847.200 €, di cui 1.212.500 € privilegiati (dipendenti, Erario, istituti previdenziali, banca ipotecaria) e 2.634.700 € chirografari. Il fornitore principale vanta un credito chirografario di 418.300 €. Il curatore stima che la vendita all’asta di azienda e immobile possa realizzare, al netto delle spese, circa 1.540.000 €, con un riparto ai chirografari intorno all’11%.

La mossa del fornitore: il 27 marzo, prima dell’esecutività dello stato passivo, deposita una proposta (art. 240, comma 1, CCII) che offre il pagamento integrale dei privilegiati e il 16,4% ai chirografari, in cambio dell’azienda, dell’immobile e dell’azione di responsabilità verso gli ex amministratori. Colloca il proprio credito in una classe autonoma (art. 243, comma 6) con il 5% e rinuncia alla differenza.

La contromossa di un creditore finanziario chirografario per 692.800 €: chiede al curatore di stimare l’azione di responsabilità. Il curatore, nel parere ex art. 241, la valuta prudenzialmente 380.000 € al netto dei costi. Con quel valore il riparto da liquidazione salirebbe a circa il 25,5% ai chirografari: la proposta al 16,4% non batte più l’alternativa.

Esito: il fornitore deve scegliere tra alzare l’offerta (escludendo l’azione di responsabilità o pagandola) o rischiare la bocciatura. La sua convenienza si sposta: l’azione di massa aveva un valore che la proposta iniziale non pagava.

Simulazione 2: il concorrente e la classe su misura

Ipotesi: passivo chirografario di 1.976.400 € ripartito tra 41 creditori. Un concorrente, creditore per 87.600 € per anticipi su un contratto di fornitura non eseguito, propone il concordato offrendo il 21% ai chirografari e crea tre classi: fornitori strategici (24% per 612.300 €), creditori finanziari (18% per 1.140.700 €), altri chirografari (21% per 135.800 €). Colloca nella classe “fornitori strategici” due società che, a un controllo, risultano sottoposte al comune controllo del proponente, titolari di crediti per 214.900 €.

La contromossa degli altri creditori: segnalano al giudice delegato che le due società rientrano nell’art. 243, comma 6, CCII e non possono votare fuori dalla classe autonoma del proponente; chiedono anche di verificare se il trattamento migliore della classe sia giustificato.

Esito: escluse le due società, la classe dei fornitori strategici perde la maggioranza favorevole; con tre classi, l’approvazione richiede il voto favorevole in almeno due di esse. Il concorrente deve riformulare la proposta in modo trasparente, collocando le società collegate nella propria classe autonoma e giustificando i trattamenti.

Simulazione 3: la banca cessionaria e il conteggio dei voti

Ipotesi: liquidazione giudiziale aperta il 9 settembre. Una società veicolo acquista il 3 dicembre crediti chirografari per 1.083.600 € da tre fornitori, poi propone il concordato offrendo il 13,7% ai chirografari e ottenendo l’azienda alberghiera.

La contromossa: gli altri creditori contestano il voto della società veicolo. I crediti sono stati trasferiti dopo l’apertura e, per l’art. 243, comma 7, CCII, danno diritto di voto solo se il cessionario è una banca o un intermediario finanziario. Inoltre il proponente non può votare se non in classe autonoma (comma 6).

Esito: anche se la società veicolo risultasse un intermediario abilitato, il suo voto da proponente resterebbe limitato alla classe autonoma. La maggioranza va costruita convincendo gli altri creditori, non comprando i loro crediti dopo l’apertura.

Quando all’avversario conviene trattare

La lettura strategica più utile è capire in quali momenti il creditore proponente è disposto a migliorare l’offerta. Ce ne sono almeno quattro.

Il primo momento è il parere del curatore. Prima che la proposta arrivi ai creditori, il proponente ha interesse a che il parere ex art. 241 CCII sia favorevole. Se il curatore segnala elementi di valore non considerati (azioni di massa, crediti verso terzi, beni non stimati), il proponente preferisce correggere subito la proposta piuttosto che affrontare un voto con un parere negativo.

Il secondo momento è la comparsa di un’alternativa reale. Se un altro operatore manifesta interesse per l’azienda, magari con un’offerta irrevocabile al curatore, la proposta di concordato deve confrontarsi con un prezzo concreto. È il momento di massima forza per gli altri creditori e per il debitore, perché la convenienza del proponente dipende dal non dover competere.

Il terzo momento è la conta dei voti. Se il proponente si accorge che alcuni voti favorevoli sono contestabili, o che una classe rischia di votare contro, ha interesse a trattare con i creditori decisivi. Un miglioramento mirato (una percentuale più alta per una classe, garanzie aggiuntive, tempi di pagamento più brevi) costa meno di un’omologazione negata.

Il quarto momento è l’opposizione all’omologazione. Una contestazione di convenienza fondata su dati solidi obbliga il proponente a scegliere tra il rischio di un rigetto e un miglioramento dell’offerta. Spesso il miglioramento è la scelta razionale, perché nel frattempo il proponente ha investito tempo e risorse nella procedura.

C’è anche un quinto momento, spesso trascurato: l’affitto dell’azienda durante la liquidazione. Se il curatore affitta l’azienda per conservarne il valore, l’affittuario acquisisce un vantaggio concreto, perché la gestisce, ne conosce i conti e i clienti. Il contratto di affitto può contenere clausole che incidono sulla futura vendita, e un affittuario che è anche creditore può essere tentato di passare dall’affitto al concordato per consolidare la propria posizione. Per gli altri creditori questo è il momento di chiedere al curatore che l’affitto non diventi un’anticamera esclusiva; per il creditore affittuario è il momento in cui la proposta di concordato può essere formulata con la migliore conoscenza dell’azienda, e quindi anche con meno margini per giustificare un prezzo basso.

Per il proponente vale il ragionamento opposto: trattare presto costa meno che trattare tardi. Un dialogo preliminare con curatore e creditori principali, prima del deposito, riduce il rischio di sorprese e aiuta a calibrare l’offerta. In questa fase pesa la logica della composizione negoziata della crisi: le trattative tra impresa, creditori e acquirenti che, prima della liquidazione giudiziale, avrebbero potuto portare a un trasferimento dell’azienda più ordinato.

Va considerato anche il profilo fiscale. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali ha esteso ai tributi regionali e locali alcuni strumenti del Codice della crisi, come la transazione fiscale, anche nella composizione negoziata. Se nel passivo pesano crediti per tributi locali, l’incidenza di queste modifiche sul concordato nella liquidazione giudiziale va verificata caso per caso nel testo vigente.

Concordato o asta: la partita in tabella

Per il creditore che vuole l’azienda il confronto decisivo è con l’acquisto nella liquidazione ordinaria, cioè con la vendita competitiva gestita dal curatore. La tabella riassume le mosse, i vincoli e le contromosse.

Mossa del creditore proponente Vincolo di legge o condizione Contromossa di debitore e altri creditori Finestra utile
Proposta anticipata prima dello stato passivo Scritture contabili tenute ed elenco provvisorio approvato dal giudice delegato (art. 240, c. 1) Verificare i presupposti e sollecitare manifestazioni di interesse di altri acquirenti Dall’apertura all’esecutività dello stato passivo
Proposta “schermata” dal debitore tramite terzi Debitore e società del gruppo solo dopo un anno, entro due anni dallo stato passivo, con apporto di almeno il 10% (art. 240, c. 1) Ricostruire legami e provenienza delle risorse Prima del parere del curatore
Cessione delle azioni di massa al proponente Autorizzazione del giudice delegato, oggetto e fondamento specifici (art. 240, c. 5) Stimare il valore delle azioni e includerlo nel confronto Parere del curatore e voto
Pagamento parziale dei privilegiati Non meno del valore di realizzo del bene, relazione giurata, ordine delle prelazioni (art. 240, c. 4) Contestare la relazione o la stima Prima del voto e in omologazione
Limitazione degli impegni ai creditori ammessi Ammessi anche provvisoriamente, opponenti e tardivi alla data della proposta (art. 240, c. 5) Valutare l’effetto sui creditori esclusi e sull’esdebitazione del debitore Al deposito della proposta
Voto del proprio credito Solo in classe autonoma, anche per le società del gruppo (art. 243, c. 6) Segnalare collegamenti occulti al giudice delegato Durante il voto
Acquisto di crediti per pesare nel voto Crediti ceduti dopo l’apertura senza voto, salvo banche e intermediari (art. 243, c. 7) Controllare data e titolo delle cessioni Durante il voto
Classi su misura Omogeneità e ragioni del trattamento differenziato (art. 240, c. 2) Opposizione per difetto di omogeneità o di convenienza Omologazione (art. 245)
Approvazione a maggioranza Maggioranza dei crediti e, con le classi, del maggior numero di classi (art. 244) Verificare ogni voto decisivo Fino al giudizio di omologazione
Esecuzione del concordato Garanzie e adempimento sotto vigilanza degli organi Chiedere garanzie e attivare la risoluzione in caso di inadempimento Dopo l’omologa

Vantaggi del concordato rispetto all’asta, dal punto di vista del proponente: controllo dei tempi, scelta del perimetro, possibilità di acquisire le azioni di massa, prezzo determinato dal voto e non dal rilancio, chiusura della procedura. Svantaggi: obbligo di battere l’alternativa liquidatoria in modo dimostrabile, esposizione al giudizio di convenienza, vincolo all’esecuzione, trasparenza imposta sul proprio credito. Nella vendita competitiva del curatore il compratore paga il prezzo e normalmente non assume i debiti pregressi dell’azienda, ma non sceglie il momento e deve battere gli altri offerenti.

Le domande di chi è sotto attacco

“Il creditore può prendersi l’azienda della mia società senza il mio consenso?”

Sì, se la proposta è approvata dai creditori e omologata dal tribunale. Nel concordato nella liquidazione giudiziale il voto spetta ai creditori, non al debitore. Il debitore e i soci possono però far valere le proprie ragioni nel giudizio di omologazione, se hanno un interesse giuridicamente rilevante, e segnalare i conflitti di interessi al curatore e al giudice delegato.

“Sono un altro creditore: il proponente può votare per sé?”

Solo se ha collocato il proprio credito in una classe autonoma. Lo prevede l’art. 243, comma 6, CCII, che estende la regola alle società che il proponente controlla, da cui è controllato o sottoposte a comune controllo. Se il proponente vota mescolato agli altri creditori, il voto va contestato.

“Il proponente può comprare i crediti di altri per avere la maggioranza?”

Può comprarli, ma i crediti trasferiti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale non danno diritto di voto, salvo che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario (art. 243, comma 7). E anche in quel caso il voto del proponente resta confinato alla classe autonoma.

“Se la proposta paga più del riparto stimato, devo per forza votare a favore?”

No: devi confrontarla con tutto ciò che la liquidazione potrebbe realizzare. Se il proponente si porta via anche le azioni di massa o beni sottostimati, il confronto va fatto sul valore complessivo. Nel giudizio di omologazione, se la tua classe è dissenziente, puoi contestare la convenienza.

“Sono il creditore proponente: devo rinunciare al mio credito?”

Non sei obbligato, ma il trattamento che riservi a te stesso pesa sulla credibilità della proposta. La classe autonoma serve proprio a rendere visibile questo trattamento. Un trattamento uguale o inferiore a quello degli altri chirografari riduce il rischio di contestazioni.

“Il curatore può preferire l’asta anche se i creditori votano a favore?”

Il curatore non vota, ma il suo parere pesa e il tribunale controlla la regolarità e, se sollecitato, la convenienza. Un parere che dimostra che l’asta renderebbe di più non blocca da solo la proposta, ma fornisce ai creditori dissenzienti gli argomenti per contestarla in omologazione.

“Posso proporre io, come altro creditore, un concordato concorrente?”

Sì: la legittimazione spetta a uno o più creditori o a un terzo, senza esclusiva per il primo proponente. Una proposta alternativa che offra di più ai creditori è la contromossa più forte, perché trasforma il confronto con l’asta ipotetica in un confronto tra due offerte concrete. Le modalità con cui il giudice delegato gestisce più proposte vanno verificate sul caso concreto.

“Che cosa succede se il proponente non paga dopo l’omologa?”

Il concordato può essere risolto e la liquidazione giudiziale riaperta. Per questo è importante che la proposta preveda garanzie adeguate e che i creditori vigilino sull’esecuzione insieme al curatore.

I paletti fissati dai giudici

Tutte le pronunce che seguono riguardano il concordato fallimentare disciplinato dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942), predecessore del concordato nella liquidazione giudiziale. Le citiamo come chiave interpretativa delle norme del Codice della crisi che ne hanno recepito i principi. Per alcune decisioni riportiamo solo numero e anno, perché la data esatta non è stata riscontrata con certezza.

Paletti sul voto del proponente e sul conflitto di interessi (mossa 3 e mossa 4)

Cass. civ., sez. un., 28 giugno 2018, n. 17186. Principio: nel concordato fallimentare il creditore proponente è in conflitto di interessi e non può votare, anche in mancanza di una norma espressa; sono escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la proponente, ne sono controllate o sono sottoposte a comune controllo. Rilevanza: è la base del sistema oggi codificato nell’art. 243, commi 5 e 6, CCII, ed è il riferimento principale per contestare una maggioranza costruita con voti correlati al proponente.

Cass. civ., sez. I, ord. 12 aprile 2017, n. 9411. Principio: l’ordinanza ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del voto dei creditori in conflitto di interessi nel concordato fallimentare, segnalando il contrasto sulla possibilità di escluderli in assenza di norma. Rilevanza: mostra come la regola dell’esclusione sia nata da un vuoto normativo che il Codice ha poi colmato.

Cass. civ., sez. I, n. 2948 del 2021. Principio: il diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare incontra limiti quando il votante è in conflitto di interessi, anche in assenza di una disciplina generale. Rilevanza: conferma l’orientamento delle Sezioni Unite e sostiene l’applicazione della clausola generale dell’art. 243, comma 5, CCII sui creditori in conflitto.

Paletti sui privilegiati (mossa 2 e mossa 4)

Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274. Principio: anche i privilegiati possono votare, ma il voto di chi rinuncia alla prelazione o ha una garanzia inesistente o incapiente produce effetti solo nei limiti del trattamento previsto dalla proposta. Rilevanza: il trattamento proposto ai privilegiati determina il loro peso nel voto; il proponente non può usarli come voti “gratuiti”. Va ricordato che, sul diverso tema del conflitto di interessi, un obiter della stessa sentenza è stato superato dalle Sezioni Unite del 2018.

Paletti sui cessionari di crediti (mossa 1 e mossa 4)

Cass. civ., sez. I, 2 luglio 1998, n. 6469. Principio: chi subentra in un credito ammesso, per cessione o surrogazione, deve insinuarsi a proprio nome; l’identità del creditore conta anche per la procedura. Rilevanza: il voto non si acquista semplicemente comprando il credito.

Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2002, n. 11038. Principio: senza insinuazione del nuovo titolare il diritto di voto resta al creditore originario. Rilevanza: chi acquista crediti per pesare nel voto deve rispettare le forme della procedura; oggi il limite è rafforzato dall’art. 243, comma 7, CCII.

Cass. civ., sez. I, n. 3220 del 2025. Principio: nel concordato fallimentare le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non possono votare se non presentano i requisiti soggettivi richiesti dalla legge. Rilevanza: è il precedente più recente sul tema del voto dei cessionari, centrale quando il proponente è una banca o un fondo che opera tramite veicoli.

Paletti sull’omologazione e sulle impugnazioni (mossa 5)

Cass. civ., sez. I, n. 31402 del 2022. Principio: la Corte ha precisato la propria precedente interpretazione sull’interesse del socio della società fallita a opporsi all’omologazione del concordato fallimentare. Rilevanza: anche i soci possono diventare parti del giudizio di omologazione se dimostrano un interesse rilevante; il proponente deve tenerne conto.

Cass. civ., sez. I, n. 23487 del 2021. Principio: non è ricorribile per cassazione il decreto del tribunale reso in sede di reclamo contro un provvedimento del giudice delegato; nel caso era stata confermata la trasmissione ai creditori della sola proposta di concordato fallimentare. Rilevanza: le contestazioni vanno concentrate nelle sedi corrette, in particolare nel giudizio di omologazione.

Paletti sull’esecuzione (mossa 6)

Cass. civ., sez. I, n. 15168 del 2021. Principio: nel fallimento chiuso con concordato fallimentare il compenso del curatore va liquidato dopo l’esecuzione del concordato, considerando l’attività successiva all’omologa e la vigilanza sull’adempimento. Rilevanza: l’esecuzione resta sotto controllo degli organi e i relativi costi gravano sulla procedura; il proponente deve metterli in conto.

Cosa può fare lo Studio Monardo

In una partita come questa giochiamo con te, mossa per mossa, che tu sia il debitore, un altro creditore o il creditore che vuole rilevare l’azienda. In concreto:

  1. Analizziamo la proposta riga per riga: individuiamo che cosa il proponente si porta via (azienda, beni, contratti, azioni di massa) e che cosa lascia alla procedura o al debitore.
  2. Ricostruiamo i legami societari tra proponente, creditori votanti e debitore, verificando controllo e comune controllo per far valere l’art. 243, commi 5 e 6, CCII.
  3. Controlliamo ogni voto decisivo: data e titolo delle cessioni di credito, posizione dei privilegiati, rinunce alla prelazione, inclusione nell’elenco provvisorio o nello stato passivo.
  4. Costruiamo con i commercialisti dello staff il confronto con l’alternativa liquidatoria, stimando il valore dell’azienda in esercizio, delle azioni di massa e dei costi della procedura.
  5. Predisponiamo osservazioni al curatore e al giudice delegato prima del parere ex art. 241 CCII, quando il valore di un elemento del perimetro non è stato considerato.
  6. Redigiamo e sosteniamo l’opposizione all’omologazione, o la difesa della proposta, sulla convenienza e sull’omogeneità delle classi.
  7. Se sei il proponente, strutturiamo la proposta: perimetro, classi, collocazione e trattamento del tuo credito, garanzie, limitazione degli impegni ai creditori ammessi.
  8. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza si sposta: dopo il parere del curatore, all’arrivo di un’offerta concorrente, prima dell’omologazione.
  9. Vigiliamo sull’esecuzione del concordato e, se gli impegni non sono rispettati, valutiamo le azioni di risoluzione.
  10. Verifichiamo la posizione personale di debitore e soci: garanzie prestate, debiti che restano a loro carico, accesso all’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: l’esperienza delle trattative tra impresa, creditori e acquirenti dell’azienda serve a leggere la proposta di un creditore come un’operazione di acquisizione, con la sua convenienza e i suoi punti deboli. Le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC portano il metodo del confronto rigoroso con l’alternativa liquidatoria. Come cassazionista, l’Avvocato garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: la convenienza di una proposta di concordato è materia da commercialista quanto da avvocato, e l’esito dipende spesso da una stima fatta bene.

Chiusura

Un creditore può proporre il concordato nella liquidazione giudiziale per rilevare l’azienda del debitore: la legge glielo consente e, per un fornitore, un concorrente o una banca, può essere più conveniente dell’asta. La stessa legge però gli impone paletti precisi: classe autonoma per votare il proprio credito, esclusione dei creditori in conflitto, limiti al voto dei crediti acquistati dopo l’apertura, tutela dei privilegiati, confronto con le alternative in omologazione. Nella procedura concorsuale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il campo dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che conosce dall’interno le trattative per il trasferimento di aziende in crisi, e del Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, abituato a misurare ogni proposta sulla sua convenienza rispetto alla liquidazione. Con lo staff di avvocati e commercialisti analizziamo i numeri e le mosse di tutte le parti.

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