Il Debitore In Liquidazione Giudiziale Può Ancora Firmare Contratti E Fare Pagamenti?

Il debitore in liquidazione giudiziale può ancora firmare contratti e fare pagamenti? È la domanda che l’imprenditore si pone il giorno dopo la sentenza, quando il fornitore chiama per il saldo di una fattura, il locatore chiede il canone, la banca blocca il conto e il telefono continua a squillare come se nulla fosse cambiato. La risposta breve è che la penna resta in mano al debitore, ma la firma non ha più forza contro i creditori quando tocca i beni della procedura. La risposta completa è più articolata, perché le strade percorribili sono almeno tre, ciascuna con un perimetro e un prezzo diversi.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: lo stesso pagamento può essere inefficace se eseguito dal conto aziendale, del tutto lecito se eseguito con la parte di stipendio lasciata al debitore per vivere, oppure pienamente valido se lo dispone il curatore nell’ambito dell’esercizio dell’impresa. Lo stesso contratto può essere carta straccia per la massa, oppure un rapporto che prosegue perché il curatore decide di subentrarvi.

Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione specifica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è un ruolo che si esercita proprio sul confine tra gestione ordinaria e atti straordinari dell’impresa in crisi, cioè sulla domanda “quali atti l’imprenditore può ancora compiere e con quali conseguenze”. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, competenze che riguardano la liquidazione controllata, la procedura “gemella” della liquidazione giudiziale per chi non è soggetto a quest’ultima, dove lo stesso problema dello spossessamento si presenta con regole affini. Valutare un contratto o un pagamento dopo la sentenza significa conoscere entrambi i versanti.

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Il quadro di partenza: che cosa cambia con la sentenza

Prima di soppesare le strade, conviene fissare i pochi concetti che tutte condividono. Il riferimento è il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo vigente dopo i correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024. Il regime dei singoli atti del debitore è stato in larga parte trasposto dalla vecchia legge fallimentare, ragion per cui la giurisprudenza formatasi sugli artt. 42-46 l.fall. resta, con le dovute cautele, una guida utile; nel testo le pronunce rese sulla legge fallimentare sono dichiarate come tali.

Lo spossessamento non è un’incapacità

L’art. 142 CCII stabilisce che la sentenza di apertura priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura. Il debitore non diventa incapace di agire: può sottoscrivere un contratto, ordinare un bonifico, accettare un pagamento. Ciò che perde è il potere di disporre dei beni destinati ai creditori. Per questo il legislatore non usa la categoria della nullità ma quella dell’inefficacia: l’atto esiste ed è valido tra le parti, ma non è opponibile alla massa.

Lo stesso art. 142 aggiunge che sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione; il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire beni quando i costi da sostenere superano il presumibile valore di realizzo.

La regola centrale: l’art. 144 CCII

L’art. 144 CCII dispone che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori; tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto di tali atti sono acquisite alla liquidazione, salvo quanto previsto dall’art. 142, comma 2. Due conseguenze vanno subito messe a fuoco:

  • l’inefficacia colpisce sia il pagamento fatto dal debitore sia il pagamento ricevuto dal debitore: chi paga al debitore anziché al curatore non si libera;
  • l’inefficacia opera di diritto, senza che occorra provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo, a differenza di quanto accade per la revocatoria degli atti anteriori.

I confini temporali

La sentenza produce i suoi effetti dalla data di pubblicazione, mentre verso i terzi rileva l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 49 CCII). Gli atti anteriori non ricadono nell’art. 144, ma possono essere colpiti da altri strumenti: gli atti a titolo gratuito dei due anni precedenti (art. 163), i pagamenti di crediti non ancora scaduti (art. 164), la revocatoria (art. 166). È una distinzione da non trascurare: un pagamento anteriore e uno successivo alla sentenza obbediscono a regole diverse, con oneri probatori diversi, come ha chiarito la Cassazione già sotto la legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 11 gennaio 2005, n. 351).

Ciò che resta fuori dalla massa

L’art. 146 CCII esclude dalla liquidazione, tra l’altro, i beni e i diritti di natura strettamente personale; gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia, limiti fissati dal giudice delegato; i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni costituiti in fondo patrimoniale con i relativi frutti, nei limiti dell’art. 170 c.c.; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. È qui che si apre il primo spazio di autonomia del debitore.

I contratti già in corso

Infine, l’art. 172 CCII regola i contratti non ancora eseguiti, o eseguiti solo in parte, da entrambe le parti: la loro esecuzione rimane sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di subentrare o di sciogliersi. La controparte può mettere in mora il curatore e farsi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Nei contratti già in corso il debitore non ha più voce: la scelta spetta al curatore.

Fissati questi punti, le strade concretamente percorribili per chi deve firmare o pagare dopo la sentenza sono tre.

Opzione 1 – Agire nel perimetro dei beni esclusi

In cosa consiste

La prima strada è quella in cui il debitore agisce in prima persona, senza intermediazione del curatore, ma esclusivamente con risorse che la legge sottrae alla liquidazione: la parte di stipendio, pensione o guadagno da lavoro che il giudice delegato gli lascia per il mantenimento proprio e della famiglia (art. 146, comma 1, lett. b, CCII), gli assegni alimentari, i diritti strettamente personali, i beni impignorabili. Su queste risorse lo spossessamento non opera, quindi il problema dell’inefficacia ex art. 144 tendenzialmente non si pone.

Quando ha senso: tre scenari

  1. La vita quotidiana della persona fisica. L’imprenditore individuale in liquidazione giudiziale continua a dover pagare l’affitto di casa, le utenze, la spesa, la scuola dei figli. Questi pagamenti, eseguiti con la quota di reddito lasciata disponibile dal giudice delegato, rientrano nella sfera che la legge riserva al debitore.
  2. Un nuovo rapporto di lavoro dipendente. Il debitore che trova un impiego può firmare il contratto di lavoro: è un atto che attiene alla sua capacità lavorativa, cioè a un bene strettamente personale. La retribuzione entrerà nella massa solo per la parte eccedente il limite fissato dal giudice delegato.
  3. Contratti di modesto valore legati alla persona. Un abbonamento telefonico personale, un contratto di locazione abitativa a canone sostenibile con il reddito disponibile, l’acquisto di beni di uso personale: atti che non intaccano il patrimonio destinato ai creditori.

Come si esegue in sintesi

Il passaggio decisivo è il decreto con cui il giudice delegato fissa il limite di quanto occorre al mantenimento. Senza quel decreto il perimetro della quota “libera” resta incerto; con il decreto, il debitore sa quanto gli resta e può disporne. È opportuno conservare traccia separata delle somme provenienti dalla quota esclusa, così da poter dimostrare, in caso di contestazione, la provenienza delle risorse impiegate.

Vantaggi

  • Autonomia piena: nessuna autorizzazione, nessun passaggio dal comitato dei creditori.
  • Rapidità: l’atto produce effetti immediati e non è esposto all’azione del curatore.
  • Tutela della dignità personale e familiare, che la legge pone come limite allo spossessamento anche attraverso l’art. 147 CCII sugli alimenti al debitore e alla famiglia.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è che il perimetro è stretto e mobile. Il limite di mantenimento è fissato e può essere rivisto dal giudice delegato; ciò che eccede torna alla massa. Se il debitore impiega risorse eccedenti, o mescola somme della quota libera con incassi dell’impresa, l’atto rischia di essere attratto dall’art. 144. Inoltre la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha precisato che il compenso percepito dal fallito per un’attività svolta dopo la sentenza può essere acquisito alla procedura solo al netto delle spese sostenute per produrlo e, per il residuo, solo dopo il decreto del giudice delegato che individua il limite necessario al mantenimento (Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1724). È un principio che protegge il debitore, ma che presuppone un’attività di rendicontazione puntuale.

C’è poi un limite strutturale: questa strada non serve a pagare i vecchi creditori dell’impresa né a gestire i rapporti aziendali. Chi pensa di usarla per “sistemare” un fornitore storico rischia di confondere due sfere che la legge tiene separate.

Pronunce a supporto

Oltre a Cass. n. 1724/2015, appena ricordata, rileva l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 1993, n. 12159, sulla legge fallimentare), secondo cui gli atti con cui il fallito avvia una nuova attività non ricadono nell’inefficacia degli atti successivi ma nella disciplina dei beni sopravvenuti: la curatela può appropriarsi soltanto del saldo attivo netto. È un principio che illumina sia questa opzione sia la terza.

Profilo ideale: la persona fisica, imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile, che deve gestire spese personali e familiari o intraprendere un lavoro dipendente con la quota di reddito lasciata libera dal giudice delegato.

Opzione 2 – Passare per il curatore

In cosa consiste

La seconda strada riconosce che, per tutto ciò che riguarda i beni compresi nella liquidazione e i rapporti dell’impresa, l’unico soggetto legittimato a firmare e a pagare è il curatore. Il debitore non resta inerte: può segnalare, sollecitare, proporre, fornire informazioni (e anzi l’art. 149 CCII gli impone obblighi di collaborazione), ma la decisione e la firma spettano agli organi della procedura. I canali normativi sono tre:

  • subentro nei contratti pendenti (art. 172 CCII): il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, decide se proseguire il rapporto, assumendone gli obblighi dalla data del subentro, oppure sciogliersi;
  • esercizio dell’impresa (art. 211 CCII): quando l’interruzione può causare un grave danno, il tribunale con la sentenza, oppure successivamente il giudice delegato su proposta del curatore, può autorizzare la prosecuzione dell’attività, purché non arrechi pregiudizio ai creditori; in quel quadro il curatore stipula i contratti necessari e paga i relativi debiti;
  • atti di amministrazione della procedura, compiuti dal curatore secondo il programma di liquidazione e con le autorizzazioni previste.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Un contratto di fornitura essenziale ancora in corso. Un’impresa manifatturiera ha un contratto con il fornitore di materia prima; la produzione può proseguire in esercizio dell’impresa. Solo il subentro del curatore garantisce che il fornitore continui a consegnare e sia pagato in prededuzione per le prestazioni successive.
  2. Un cliente che deve pagare una fattura. Il cliente dell’impresa che deve saldare un corrispettivo deve pagare al curatore; il pagamento eseguito nelle mani del debitore non lo libera. In questo caso la strada del curatore è, prima ancora che una scelta del debitore, una necessità per il terzo.
  3. Un contratto di locazione dell’immobile aziendale. Il canone del capannone non può essere pagato dal debitore con il conto dell’impresa; se il curatore ritiene utile mantenere l’immobile, ad esempio per una cessione dell’azienda in esercizio, sarà lui a gestire il rapporto.

Come si esegue in sintesi

Il debitore, o la controparte, si rivolge al curatore. Per i contratti pendenti, la controparte può mettere in mora il curatore e chiedere al giudice delegato di fissare un termine non superiore a sessanta giorni; in mancanza di scelta il contratto si intende sciolto (art. 172, comma 2). In caso di subentro, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura (comma 3); in caso di scioglimento, la controparte può far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza diritto al risarcimento del danno (comma 4).

Vantaggi

  • Certezza giuridica: l’atto compiuto dal curatore è pienamente efficace verso la massa.
  • La controparte ha una tutela forte: i crediti per prestazioni successive al subentro sono prededucibili.
  • Possibilità di preservare il valore dell’azienda, con beneficio per tutti, debitore compreso, perché un attivo più alto riduce il debito residuo.

Rischi e svantaggi

A fronte di questo vantaggio, il debitore perde ogni controllo sui tempi e sul merito. Il curatore persegue l’interesse dei creditori, non quello del debitore: può sciogliere un contratto che il debitore riteneva strategico, o subentrare in un rapporto che il debitore avrebbe chiuso. I tempi delle autorizzazioni possono non essere compatibili con le esigenze commerciali della controparte, che a volte preferisce attendere lo scioglimento. Infine, i crediti anteriori della controparte non vengono pagati in prededuzione per effetto del subentro: seguono la via dell’insinuazione al passivo.

Pronunce a supporto

La Cassazione ha ribadito che il terzo il quale deve pagare dopo l’apertura della procedura deve pagare al curatore, perché il debitore perde il potere di ricevere pagamenti a prescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza: il principio è stato affermato con riguardo al terzo pignorato nell’espropriazione presso terzi, che deve versare al curatore se nel frattempo il debitore esecutato fallisce (Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2011, n. 5994, sulla legge fallimentare). Nello stesso solco, Cass. civ., Sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1544 ha individuato nella riscossione, e non nell’ordinanza di assegnazione, il momento rilevante per l’inefficacia. In tempi recenti, Cass. civ., Sez. III, 31 luglio 2025, n. 22105 ha sottolineato la differenza tra esecuzione individuale e liquidazione giudiziale: il debitore pignorato conserva il potere di estinguere il debito pagando, quello in liquidazione giudiziale no.

Profilo ideale: l’impresa con un’attività ancora in grado di produrre valore, rapporti contrattuali in corso di rilevante importo e una prospettiva di esercizio dell’impresa o di cessione dell’azienda.

Opzione 3 – Avviare una nuova attività con beni sopravvenuti

In cosa consiste

La terza strada è la più delicata e la meno conosciuta. L’imprenditore persona fisica non è condannato all’inattività: può intraprendere una nuova attività, anche d’impresa, durante la procedura. I contratti che stipula a questo scopo e i pagamenti che esegue con i proventi della nuova attività non sono trattati come atti inefficaci ex art. 144 CCII, ma rientrano nella disciplina dei beni sopravvenuti di cui all’art. 142, comma 2: entrano nella massa dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione. In altri termini, la procedura può reclamare soltanto il risultato netto, non i singoli pagamenti fatti per far funzionare l’attività.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il professionista tecnico che riparte come consulente. Un ex titolare di impresa edile in liquidazione giudiziale avvia un’attività di consulenza: acquista un computer, stipula un contratto per lo studio, paga un collaboratore.
  2. L’artigiano che lavora su commesse nuove. L’idraulico in liquidazione giudiziale accetta lavori da nuovi clienti, acquista il materiale e lo paga con gli incassi delle nuove commesse.
  3. L’attività commerciale di dimensioni ridotte. Un ambulante riprende la vendita con una nuova licenza, sostenendo spese correnti con i ricavi del giorno.

Come si esegue in sintesi

È essenziale la trasparenza verso il curatore: l’art. 149 CCII impone al debitore di comunicare le informazioni rilevanti, e una nuova attività taciuta espone a contestazioni anche gravi. Gli incassi e le spese della nuova attività vanno tracciati in modo autonomo, idealmente su un rapporto bancario distinto e con una contabilità che consenta di ricostruire il saldo netto. Il curatore valuterà se acquisire il risultato o, quando il gioco non vale la candela, rinunciarvi ai sensi dell’art. 142, comma 3.

Vantaggi

  • Il debitore torna a produrre reddito, con un impatto positivo sul piano personale e, potenzialmente, sull’attivo.
  • I pagamenti necessari alla nuova attività non sono esposti al recupero integrale da parte del curatore.
  • Il percorso si coordina con l’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII): un debitore che collabora e lavora si presenta meglio alla valutazione dei requisiti di meritevolezza.

Rischi e svantaggi

Va soppesato con attenzione il rischio di confusione. Se la nuova attività si appoggia sul vecchio conto aziendale, su beni compresi nella massa o su crediti dell’impresa originaria, non c’è più “nuova attività” ma prosecuzione di fatto della vecchia, e i pagamenti tornano sotto la scure dell’art. 144. Inoltre il saldo attivo netto è comunque destinato alla procedura, salvo la quota di mantenimento ex art. 146: chi si aspetta di trattenere tutto resterà deluso. Infine, la gestione contabile richiede disciplina e costi di tempo non trascurabili.

Pronunce a supporto

Il riferimento storico è la già citata Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 1993, n. 12159, che ha escluso l’applicazione della regola dell’inefficacia agli atti compiuti tramite conto corrente per l’esercizio di una nuova impresa, riconoscendo alla curatela il solo saldo attivo netto. Il principio è stato poi raccordato con la tutela del mantenimento da Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2015, n. 1724, secondo cui i compensi del fallito per attività successive sono acquisibili al netto delle spese di produzione e, per il residuo, nei limiti stabiliti dal giudice delegato. Entrambe sono rese sulla legge fallimentare, ma la loro logica è stata recepita nella formulazione dell’art. 142, comma 2, CCII.

Profilo ideale: l’imprenditore persona fisica con competenze spendibili sul mercato, che vuole riprendere un’attività autonoma senza utilizzare beni o rapporti della vecchia impresa e che è disposto a una rendicontazione rigorosa.

E se il debitore agisce comunque da solo sui beni della massa?

Non è una “strada” in senso proprio, ma è ciò che accade più spesso, e il confronto sarebbe incompleto senza esaminarla. Il debitore che, dopo la sentenza, paga un fornitore dal conto aziendale, vende un macchinario, firma una nuova fornitura per l’impresa o incassa una fattura di un cliente compie un atto valido tra le parti ma inefficace verso i creditori.

Le conseguenze pratiche sono queste:

  • il curatore può agire contro chi ha ricevuto il pagamento per ottenerne la restituzione; l’azione è autonoma rispetto al rapporto sottostante e la sua prescrizione non decorre prima dell’adempimento inefficace (Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2010, n. 21246, sulla legge fallimentare);
  • chi ha pagato al debitore anziché al curatore non si libera e può essere chiamato a pagare di nuovo, a prescindere dalla buona fede (Cass. civ., Sez. I, 13 settembre 2007, n. 19165, sulla legge fallimentare);
  • la banca non è al riparo: gli addebiti sul conto del debitore successivi alla pubblicazione della sentenza sono inefficaci (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2005, n. 6624, per i conti correnti postali) e la banca che anticipa la valuta di un assegno al cliente dopo la sentenza esegue un pagamento inefficace anche se ignorava la procedura (Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2005, n. 14382); più di recente, Cass. civ., Sez. I, ord. 3 novembre 2025, n. 29050 ha riconosciuto alla banca che ha pagato assegni emessi dal fallito dopo la sentenza l’azione di ripetizione dell’indebito verso i beneficiari, perché il mandato contenuto negli assegni è inefficace e il pagamento resta privo di causa;
  • l’inefficacia è relativa: può farla valere solo il curatore (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2009, n. 17310, sulla legge fallimentare). La controparte non può invocarla per sottrarsi ai propri obblighi.

Dal lato del debitore, oltre alla perdita economica, l’atto compiuto in violazione dello spossessamento può pesare sulla valutazione della sua condotta ai fini dell’esdebitazione e, nei casi più gravi, assumere rilievo penale se integra sottrazione o distrazione di beni. È la ragione per cui questa via non compare tra le opzioni praticabili: non perché sia una “trappola” inevitabile, ma perché non realizza mai l’obiettivo di chi la percorre.

I casi di confine che spostano l’ago della bilancia

Prima di passare ai numeri, alcuni atti meritano un esame a parte, perché si collocano proprio sulla linea che separa le tre strade e perché sono quelli su cui il debitore tende a muoversi d’istinto.

Le formalità compiute dopo la sentenza

Un contratto stipulato prima dell’apertura può essere stato perfezionato tra le parti, ma non ancora reso opponibile ai terzi: si pensi a una compravendita immobiliare non ancora trascritta o a un’ipoteca non ancora iscritta. L’art. 145 CCII stabilisce che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori. Il debitore che, dopo la sentenza, si presenta dal notaio per “completare” un’operazione iniziata prima non compie quindi un atto neutro: la data che conta non è quella dell’accordo, ma quella della formalità. Va soppesato, in questi casi, se convenga alla controparte far valere il proprio diritto nel passivo anziché confidare in un adempimento tardivo.

La casa di abitazione e gli alimenti

L’art. 147 CCII introduce due correttivi che incidono sulla quotidianità del debitore persona fisica. Da un lato, se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un assegno a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. Dall’altro, la casa di proprietà del debitore, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione sua e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione. Ne discende che le spese ordinarie legate all’abitazione familiare si collocano naturalmente nella prima strada, mentre ogni atto di disposizione sull’immobile (vendita, locazione a terzi, concessione di garanzie) resta riservato alla procedura. Abitare la casa è consentito; disporne no.

Le liti in corso e quelle nuove

Firmare un contratto e promuovere una causa sono, per il debitore, gesti percepiti come simili: entrambi servono a tutelare un interesse economico. L’art. 143 CCII, tuttavia, prevede che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nella liquidazione stia in giudizio il curatore; il debitore può intervenire soltanto per le questioni dalle quali può dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o quando l’intervento è previsto dalla legge. Un accordo transattivo concluso dal debitore con un proprio debitore o creditore, su un rapporto compreso nella massa, è dunque doppiamente fragile: inefficace come atto dispositivo e privo della legittimazione processuale che lo sorregga. Restano invece in capo al debitore le iniziative che attengono alla sua persona e quelle che la legge gli riserva, a cominciare dall’impugnazione della sentenza di apertura.

Assegni, carte e pagamenti elettronici

Il problema più frequente riguarda gli strumenti di pagamento rimasti nelle mani del debitore: carnet di assegni, carte di debito collegate al conto aziendale, deleghe di pagamento ricorrenti, addebiti diretti. La sentenza non li disattiva automaticamente, ma ogni operazione eseguita dopo la pubblicazione è attratta dall’art. 144. La giurisprudenza richiamata più avanti mostra come il rischio si scarichi su tutti i soggetti della catena: sulla banca che esegue, sul beneficiario che incassa, sul debitore che dispone. La prima misura di prudenza, dopo la sentenza, è censire e consegnare al curatore gli strumenti di pagamento collegati ai conti compresi nella massa, così da evitare che addebiti automatici continuino a prodursi.

Il debitore persona fisica e quello societario

Tutte le considerazioni sulla quota esclusa e sulla nuova attività presuppongono una persona fisica: l’imprenditore individuale o il socio illimitatamente responsabile coinvolto nella liquidazione della società. Per l’ente collettivo il ragionamento cambia, perché non esistono bisogni di mantenimento da tutelare né una capacità lavorativa personale da proteggere. Ciò non significa che l’amministratore della società in liquidazione giudiziale non abbia più alcun ruolo: conserva funzioni di collaborazione e di informazione verso il curatore e la legittimazione a contestare la sentenza. Ma per firmare e pagare in nome della società, dopo la sentenza, la porta d’ingresso è una sola, ed è quella degli organi della procedura.

La rinuncia del curatore ad acquisire un bene

Un’ultima ipotesi di confine è quella prevista dall’art. 142, comma 3, CCII: il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire beni del debitore, compresi quelli sopravvenuti, quando i costi da sostenere per la loro acquisizione e conservazione risultano superiori al presumibile valore di realizzo. È una scelta che può riaprire spazi di autonomia per il debitore su beni di scarso valore, ma che dipende dalla valutazione della procedura e non da un’iniziativa unilaterale del debitore. Prima di considerare “libero” un bene, è necessario che la rinuncia risulti in modo formale.

Le tre strade alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza per mostrare come cambia l’esito al variare della strada scelta.

Dati comuni. Imprenditore individuale, settore installazione impianti. Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale pubblicata il 9 marzo 2026, iscritta nel registro delle imprese l’11 marzo. Sul conto aziendale, alla data di apertura, risultano 18.430 €. Debito verso un fornitore storico per una fattura di 7.860 €. Contratto di fornitura in corso con un grossista, eseguito per metà (consegne residue per 12.240 €). Dal 1° maggio il debitore è assunto come dipendente con retribuzione netta di 1.940 € al mese; il giudice delegato fissa il limite per il mantenimento suo e della famiglia in 1.450 € mensili.

Simulazione 1 – Il pagamento al fornitore storico

  • Se il debitore paga da solo il 16 marzo, con bonifico dal conto aziendale, i 7.860 €: il pagamento è successivo alla pubblicazione della sentenza ed è inefficace verso i creditori (art. 144 CCII). Il curatore può chiedere al fornitore la restituzione dell’intera somma; il fornitore, restituito l’importo, potrà insinuarsi al passivo come creditore concorsuale. Esito netto per il fornitore: da 7.860 € incassati a un credito chirografario soggetto a riparto.
  • Se si passa per il curatore: il credito di 7.860 € è anteriore e concorsuale, quindi il curatore non lo paga in via immediata; il fornitore deposita domanda di ammissione al passivo. Esito: nessun pagamento anticipato, ma nessun contenzioso restitutorio.
  • Se il debitore utilizza la quota esclusa: la quota libera è di 1.450 € al mese ed è destinata al mantenimento; destinarla a un creditore dell’impresa significherebbe rinunciare al proprio sostentamento, e l’operazione resta comunque da valutare con attenzione caso per caso. Per un importo di 7.860 € la strada è, nei fatti, impraticabile.

Simulazione 2 – Lo stipendio e la nuova attività

  • Quota esclusa (opzione 1): da maggio a dicembre 2026 il debitore percepisce 8 mensilità da 1.940 €, pari a 15.520 €. Restano a sua disposizione 8 × 1.450 = 11.600 €; la differenza di 3.920 € (490 € al mese) è acquisita alla massa. Con gli 11.600 € il debitore paga liberamente affitto di casa, utenze e spese familiari.
  • Nuova attività (opzione 3): ipotizziamo che, anziché essere assunto, il debitore avvii un’attività autonoma di consulenza e incassi nello stesso periodo 19.310 €, sostenendo spese documentate di produzione per 4.870 €. Il saldo netto è di 14.440 €. Se il giudice delegato fissa lo stesso limite di 1.450 € mensili (11.600 € in 8 mesi), alla massa vanno 2.840 €. Se invece il debitore avesse usato il vecchio conto aziendale, mescolando incassi nuovi e somme della massa, il curatore potrebbe contestare l’intera operazione, con l’onere per il debitore di ricostruire analiticamente la provenienza di ogni movimento.
  • Via curatore (opzione 2): non è il canale naturale per la nuova attività personale, che resta del debitore; il curatore interviene solo nell’accertare il saldo da acquisire.

Simulazione 3 – Il contratto di fornitura a metà

  • Se il debitore firma da solo un’appendice al contratto con il grossista per ricevere le consegne residue: l’atto è inefficace verso i creditori; il grossista che consegna merce per 12.240 € rischia di vedersi riconoscere soltanto un credito da insinuare, senza prededuzione, e la merce consegnata entra nella massa.
  • Se passa per il curatore: il grossista mette in mora il curatore il 2 aprile; il giudice delegato assegna un termine, ad esempio fino al 20 maggio (entro il limite di sessanta giorni). Se il curatore subentra con l’autorizzazione del comitato dei creditori, le consegne successive sono pagate in prededuzione; il credito per le consegne anteriori resta concorsuale. Se il curatore non si pronuncia entro il 20 maggio, il contratto si intende sciolto e il grossista può insinuare al passivo il credito derivante dal mancato adempimento, senza risarcimento.
  • Con la quota esclusa o con la nuova attività: il contratto riguarda l’impresa originaria e non può essere “trasferito” sulla sfera personale del debitore. Nessuna delle due strade è percorribile per questo rapporto.

Il dato che emerge è che non esiste una strada dominante: ciascuna funziona bene per un tipo di atto e malissimo per un altro.

Il confronto in tabella

La tabella riepiloga gli elementi che, nelle sezioni precedenti, distinguono le tre strade. È utile leggerla per righe, chiedendosi quale criterio pesa di più nella situazione concreta. Quanto ai costi, l’unico profilo rilevante è quello dei costi di giustizia: le istanze al giudice delegato nell’ambito della procedura e le domande di ammissione al passivo non comportano, di regola, il pagamento di un contributo unificato autonomo, mentre un eventuale giudizio di restituzione promosso dal curatore contro il terzo segue le regole ordinarie sul contributo unificato e sulle spese di lite. Le spese della procedura, compreso il compenso del curatore liquidato secondo le norme di legge, gravano sulla massa.

Criterio Opzione 1 – Beni esclusi Opzione 2 – Tramite il curatore Opzione 3 – Nuova attività
Chi decide Il debitore Curatore, con autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato Il debitore, sotto il controllo del curatore
Tempi Immediati Dipendono dalle autorizzazioni; per i contratti pendenti fino a 60 giorni di termine Immediati per l’avvio; il saldo si accerta nel tempo
Complessità Bassa, se esiste il decreto sul limite di mantenimento Media: istanze, pareri, autorizzazioni Alta: contabilità separata e rendicontazione
Rischi in caso di esito negativo Somme eccedenti il limite attratte nella massa Scioglimento del contratto; crediti anteriori solo concorsuali Contestazione dell’intera operazione se c’è commistione con la vecchia impresa
Effetti verso i creditori Nessuno: risorse fuori dalla massa Atto pienamente efficace; crediti successivi prededucibili Alla massa va solo il saldo attivo netto
Reversibilità Il limite può essere rivisto dal giudice delegato La scelta del curatore è difficilmente rimediabile per la controparte Il curatore può rinunciare ad acquisire se antieconomico
Atti per cui funziona Spese personali e familiari, lavoro dipendente Rapporti e beni dell’impresa, contratti in corso, incassi da clienti Contratti e pagamenti della nuova attività

I criteri per scegliere

Il ragionamento corretto non parte dalla strada ma dall’atto. Prima di firmare o pagare, conviene chiedersi a quale sfera appartiene l’atto, con quali risorse viene compiuto e chi ne subirà le conseguenze. Cinque criteri aiutano a orientarsi.

1. Da quale patrimonio provengono le risorse. Se la provvista è la quota di reddito lasciata dal giudice delegato, generalmente l’opzione 1 è percorribile. Se proviene dal conto aziendale o da beni esistenti alla data della sentenza, la sola via efficace è quella del curatore. Se proviene da una nuova attività, si ragiona sul saldo netto.

2. Se il rapporto esisteva già alla data di apertura. Un contratto pendente non può essere rinegoziato dal debitore: l’elemento dirimente è l’art. 172 CCII, che attribuisce la scelta al curatore. Un contratto nuovo, invece, va collocato in una delle tre sfere.

3. Chi è la controparte e quanto è esposta. Il terzo che riceve un pagamento dal debitore rischia la restituzione; il terzo che paga al debitore rischia di dover pagare due volte. Se la controparte è una banca, un cliente o un fornitore che vuole tutelarsi, la via del curatore è generalmente quella che offre maggiore certezza, anche se più lenta.

4. Quanto conta la tracciabilità. Se il debitore non è in grado di tenere separati i flussi, l’opzione 3 diventa rischiosa e l’opzione 1 va gestita con particolare prudenza. La separazione dei conti e la conservazione dei documenti sono, in concreto, la differenza tra un atto difendibile e uno contestabile.

5. Quale orizzonte ha la procedura. Se è in corso un esercizio dell’impresa o una cessione dell’azienda, i rapporti aziendali vanno lasciati al curatore anche quando il debitore li conosce meglio di chiunque. Se invece si guarda all’esdebitazione, la condotta collaborativa e trasparente del debitore assume un peso autonomo.

Nella maggior parte dei casi reali le strade si combinano: lo stesso debitore usa la quota esclusa per la vita familiare, lascia al curatore i rapporti dell’impresa e, magari, avvia una piccola attività nuova. Il punto non è scegliere una volta per tutte, ma attribuire ciascun atto al canale giusto.

«Davanti a un contratto o a un pagamento successivo alla sentenza, la prima verifica che svolgiamo è da quale patrimonio provengono le risorse e a quale sfera appartiene l’atto: è la competenza che l’Avv. Monardo esercita come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e come Gestore della crisi da sovraindebitamento.»

Le domande di chi è indeciso

Ho già pagato un fornitore dopo la sentenza: posso rimediare?

Il pagamento resta inefficace verso i creditori, ma la situazione non è irrimediabile. Il curatore può agire contro chi ha ricevuto la somma, e quest’ultimo, restituita la somma, si insinuerà al passivo. Per il debitore, la scelta più prudente è generalmente informare tempestivamente il curatore, fornendo la documentazione: la trasparenza pesa nella valutazione della condotta, anche in vista dell’esdebitazione. Tacere l’operazione è il rovescio della medaglia che costa di più.

Un cliente mi ha pagato per errore sul vecchio conto: devo restituirgli i soldi?

No, il punto è un altro. Il pagamento ricevuto dal debitore dopo la sentenza è inefficace e il cliente non si libera verso la procedura (Cass. n. 19165/2007, sulla legge fallimentare); le somme, peraltro, sono già acquisite alla liquidazione ai sensi dell’art. 144. La gestione corretta passa per il curatore, che coordinerà la posizione del cliente e la destinazione delle somme.

Posso cambiare strada a metà?

In parte sì. Un’attività avviata in modo non corretto può essere riorganizzata separando i flussi; un limite di mantenimento può essere rivisto dal giudice delegato se cambiano le condizioni familiari. Ciò che non si può fare è recuperare un contratto pendente sciolto per mancata scelta del curatore entro il termine fissato: lì la decisione, una volta maturata, è difficilmente reversibile.

Se la mia è una società, cambia qualcosa?

Lo spossessamento riguarda il patrimonio della società: gli amministratori restano in carica per alcune funzioni, ad esempio per impugnare la sentenza o collaborare con il curatore, ma non possono disporre dei beni sociali. Le opzioni 1 e 3 riguardano essenzialmente le persone fisiche, perché solo una persona fisica ha bisogni di mantenimento o può intraprendere una nuova attività lavorativa personale. Per la società, la strada praticabile è sostanzialmente quella del curatore.

E se non sono un imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale?

Il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore e l’imprenditore agricolo accedono, ricorrendone i presupposti, alla liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII), che ha regole proprie sui beni esclusi e sugli effetti dell’apertura. La logica di fondo è affine, ma i dettagli vanno verificati sulla procedura specifica: confondere le due discipline è un errore frequente.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate nei loro estremi. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare, di cui gli artt. 142, 144 e 146 CCII riproducono in larga parte la struttura (artt. 42, 44 e 46 l.fall.): lo si dichiara per ciascuna. I principi sono riformulati, non trascritti.

Pronunce sul regime generale degli atti successivi (comuni a tutte le strade)

  1. Cass. civ., Sez. III, sent. 31 luglio 2025, n. 22105. Il debitore in liquidazione giudiziale, a differenza del debitore sottoposto a esecuzione individuale, non può estinguere validamente un proprio debito pagando: il pagamento è inefficace (art. 44 l.fall., oggi art. 144 CCII). Rilevanza: marca la differenza tra pignoramento e procedura concorsuale, che spesso il debitore sottovaluta.
  2. Cass. civ., Sez. I, sent. 23 luglio 2009, n. 17310 (legge fallimentare). L’inefficacia degli atti successivi è relativa e può essere fatta valere solo dal curatore; finché il curatore non agisce, il terzo non può opporla per rifiutare la propria prestazione. Rilevanza: chiarisce chi ha il potere di far valere l’inefficacia.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. 11 gennaio 2005, n. 351 (legge fallimentare). Azione di inefficacia per gli atti successivi e revocatoria per gli atti anteriori sono azioni distinte per presupposti soggettivi e per collocazione temporale del pagamento. Rilevanza: la data della sentenza è lo spartiacque.
  4. Cass. civ., Sez. I, sent. 14 ottobre 2010, n. 21246 (legge fallimentare). L’azione del curatore per l’inefficacia del pagamento è autonoma rispetto al rapporto sottostante e la prescrizione non decorre prima dell’adempimento inefficace. Rilevanza: chi riceve un pagamento dal debitore non può contare sul decorso di termini legati al contratto originario.

Pronunce che illuminano la strada del curatore (opzione 2)

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 13 settembre 2007, n. 19165 (legge fallimentare). I pagamenti destinati al fallito ed eseguiti dopo la sentenza a soggetti diversi dalla curatela sono inefficaci a prescindere dalla buona fede di chi paga. Rilevanza: il terzo debitore deve rivolgersi al curatore.
  2. Cass. civ., Sez. I, sent. 14 marzo 2011, n. 5994 (legge fallimentare). Il terzo pignorato che non ha ancora pagato quando il debitore esecutato fallisce deve versare al curatore, perché il debitore perde il potere di ricevere pagamenti indipendentemente dalla conoscenza dell’insolvenza. Rilevanza: anche i rapporti già “incanalati” nell’esecuzione individuale passano al curatore.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. 26 gennaio 2006, n. 1544 (legge fallimentare). Nell’espropriazione presso terzi l’assegnazione opera come cessione pro solvendo e il momento rilevante per l’inefficacia è quello della riscossione. Rilevanza: un’assegnazione anteriore non mette al sicuro un incasso successivo alla sentenza.
  4. Cass. civ., Sez. I, sent. 1° luglio 2008, n. 17954 (legge fallimentare). È ammessa la compensazione legale tra il debito della banca verso la curatela per un pagamento inefficace e un credito della banca verso la massa, essendo entrambi riferiti alla massa. Rilevanza: mostra come i rapporti successivi alla sentenza vadano letti sul piano della procedura, non del debitore.

Pronunce su banche e conti del debitore (rischi dell’agire da soli)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 novembre 2025, n. 29050. La banca che ha pagato a terzi assegni emessi dal fallito dopo la sentenza può agire contro i beneficiari con la ripetizione dell’indebito, perché il mandato contenuto negli assegni è inefficace e il pagamento risulta privo di causa. Rilevanza: chi riceve un assegno dal debitore dopo la sentenza è esposto alla restituzione.
  2. Cass. civ., Sez. I, sent. 8 luglio 2005, n. 14382 (legge fallimentare). La banca che anticipa al cliente la valuta di un assegno dopo la dichiarazione di fallimento esegue un pagamento inefficace, a prescindere dalla conoscenza della procedura. Rilevanza: il conto del debitore non è uno strumento neutro dopo la sentenza.
  3. Cass. civ., Sez. I, sent. 29 marzo 2005, n. 6624 (legge fallimentare). Le regole sugli atti successivi si applicano anche ai conti correnti postali: gli addebiti successivi alla pubblicazione della sentenza sono inefficaci senza necessità di una specifica comunicazione all’intermediario. Rilevanza: la pubblicità della sentenza basta a rendere opponibile lo spossessamento.

Pronunce sui beni esclusi e sulla nuova attività (opzioni 1 e 3)

  1. Cass. civ., Sez. I, sent. 29 gennaio 2015, n. 1724 (legge fallimentare). Il compenso percepito dal fallito per attività svolte dopo la sentenza è acquisibile solo al netto delle spese di produzione e, per il residuo, solo dopo il decreto del giudice delegato sul limite di mantenimento. Rilevanza: fonda sia la quota esclusa sia il calcolo del saldo della nuova attività.
  2. Cass. civ., Sez. Un., sent. 10 dicembre 1993, n. 12159 (legge fallimentare). Gli atti compiuti dal fallito per esercitare una nuova impresa non sono soggetti all’inefficacia degli atti successivi ma alla disciplina dei beni sopravvenuti: la curatela può pretendere solo il saldo attivo netto. Rilevanza: è il fondamento della terza strada, oggi recepito nell’art. 142, comma 2, CCII.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un contratto da firmare o a un pagamento da eseguire dopo la sentenza, il lavoro dello Studio è anzitutto di qualificazione: stabilire a quale sfera appartiene l’atto e quale strada lo rende efficace. Concretamente:

  1. Ricostruiamo la cronologia confrontando la data di pubblicazione della sentenza, la data di iscrizione nel registro delle imprese e la data di ciascun atto o movimento bancario contestato.
  2. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel caso specifico, attribuendo ogni contratto e ogni pagamento al perimetro corretto: beni esclusi, curatore o nuova attività.
  3. Predisponiamo l’istanza al giudice delegato per la fissazione o la revisione del limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, documentando reddito, carichi familiari e spese.
  4. Esaminiamo i contratti pendenti alla luce dell’art. 172 CCII e, per la controparte in bonis, redigiamo la messa in mora del curatore e la richiesta di assegnazione del termine.
  5. Analizziamo gli estratti conto per separare i flussi riferibili alla massa da quelli della quota esclusa o della nuova attività, ricostruendo il saldo netto.
  6. Impostiamo la struttura della nuova attività del debitore persona fisica, con conti e documentazione distinti, e predisponiamo le comunicazioni al curatore richieste dall’art. 149 CCII.
  7. Difendiamo il terzo (fornitore, cliente, banca) chiamato dal curatore a restituire un pagamento inefficace, verificando date, provenienza delle somme e possibili eccezioni.
  8. Redigiamo le domande di ammissione al passivo per la controparte che, dopo lo scioglimento del contratto o la restituzione, deve far valere il proprio credito.
  9. Coordiniamo la posizione del debitore in vista dell’esdebitazione, valutando come gli atti compiuti dopo la sentenza incidono sui requisiti di meritevolezza.
  10. Verifichiamo se la procedura corretta sia la liquidazione controllata quando il debitore non è soggetto a liquidazione giudiziale, con le diverse regole che ne derivano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore pesa in modo particolare su questo tema: l’esperto opera accanto all’imprenditore nella fase che precede l’eventuale procedura, quando la distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e la tutela del patrimonio destinato ai creditori sono il terreno quotidiano del confronto. Chi conosce quel confine prima della sentenza sa leggerlo con precisione anche dopo. Le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC completano il quadro sul versante della liquidazione controllata.

C’è poi un elemento propriamente legato alla logica del confronto tra opzioni: la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani. Un pagamento contestato dal curatore può arrivare in tribunale, in appello e fino alla Corte di cassazione; la continuità di strategia, dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, evita che una qualificazione costruita con cura venga rimessa in discussione a metà strada.

Il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i primi qualificano gli atti e impostano le difese, i secondi ricostruiscono i flussi contabili, i saldi e le rendicontazioni che il curatore e il giudice delegato chiederanno di vedere.

Chiusura: un atto, tre strade, una sola scelta corretta

Il debitore in liquidazione giudiziale conserva la capacità di firmare e di pagare, ma non il potere di disporre dei beni destinati ai creditori. Fra la quota esclusa, la strada del curatore e la nuova attività non esiste una gerarchia astratta: ciascuna è corretta per alcuni atti e inutile per altri, e l’atto compiuto da solo sui beni della massa non produce effetti verso i creditori. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: al debitore, che vede vanificati i propri atti, e al terzo, che rischia di restituire o di pagare due volte.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si trova esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio i limiti dei poteri dell’imprenditore in crisi e la tutela del patrimonio a garanzia dei creditori; quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC copre la liquidazione controllata, dove lo spossessamento del debitore segue una logica affine. Analizzeremo ogni atto e verificheremo quale strada lo rende efficace, prima che sia il curatore a chiederne conto.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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