Nel concordato semplificato i debiti fiscali non si perdono per mancanza di strumenti, ma per errori di impostazione commessi molto prima dell’udienza di omologazione. È una procedura senza voto dei creditori, nata soltanto all’esito di una composizione negoziata fallita, e proprio questa sua natura ibrida porta molti imprenditori a sottovalutare il peso che l’Erario, l’Agente della riscossione, l’INPS e gli enti locali continuano ad avere. Imposte dirette, IVA, ritenute, tributi comunali, sanzioni e interessi entrano nel piano di liquidazione con regole proprie: privilegi da graduare, confronto obbligato con la liquidazione giudiziale, un’opposizione a termine perentorio che il Fisco può esercitare anche senza aver mai votato.
Gli errori che si vedono più spesso, in ordine di gravità, sono questi:
- Impostare la proposta come se fosse una transazione fiscale da far “approvare” all’Agenzia delle Entrate.
- Sbagliare la collocazione dei crediti tributari privilegiati rispetto all’ordine delle cause di prelazione.
- Offrire al Fisco una percentuale senza dimostrare che non è peggiore di quella della liquidazione giudiziale.
- Arrivare al concordato semplificato senza aver mai trattato davvero con i creditori pubblici durante la composizione negoziata.
- Ricostruire in modo incompleto la massa debitoria fiscale, dimenticando ruoli, avvisi non definitivi e tributi locali.
- Confondere i debiti fiscali anteriori con quelli che nascono durante la liquidazione e lasciare scadere i termini della procedura.
Questo articolo offre un quadro generale del trattamento dei debiti fiscali nel concordato semplificato; il tema specifico della riduzione (falcidia) del debito verso l’Agenzia delle Entrate è approfondito in una guida dedicata.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il concordato semplificato non esiste al di fuori della composizione negoziata della crisi: si può proporre solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che genera la relazione finale, cioè il documento senza il quale il concordato semplificato è inammissibile, e sa come vanno condotte le trattative con i creditori pubblici perché quella relazione regga al vaglio del tribunale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il debito da regolare è in larga parte fiscale.
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Errore n. 1 — Trattare il concordato semplificato come una transazione fiscale
L’errore
Un’impresa chiude la composizione negoziata senza accordo. Il consulente predispone la proposta di concordato semplificato, invia all’Agenzia delle Entrate e all’Agente della riscossione una “proposta di transazione” ricalcata sull’art. 88 CCII, e attende il loro assenso prima di depositare. Le settimane passano, l’Agenzia non risponde, e nel frattempo il termine per il deposito si consuma.
Perché è un errore
L’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina un concordato per cessione dei beni che non prevede alcuna votazione dei creditori. La transazione fiscale, invece, è un sub-procedimento costruito per gli strumenti in cui i creditori pubblici esprimono un voto o un’adesione: l’art. 63 CCII per gli accordi di ristrutturazione, l’art. 88 CCII per il concordato preventivo, l’art. 64-bis per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e il comma 2-bis dell’art. 23 per la transazione nell’ambito della composizione negoziata, finalizzata a un accordo di ristrutturazione.
Nel concordato semplificato il Fisco non approva e non respinge: riceve la comunicazione della proposta e, se ritiene di essere pregiudicato, può opporsi costituendosi in giudizio. È il tribunale, non l’Agenzia, a decidere se la proposta merita l’omologazione.
Già il Tribunale di Bergamo, con decreto del 21 settembre 2022, ha chiarito che la transazione fiscale non si applica al concordato semplificato, perché l’art. 25-sexies non la richiama e questa procedura non è una sottospecie del concordato preventivo. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ha confermato che il concordato semplificato è una figura autonoma, esclusivamente liquidatoria, alla quale non si estende per analogia la disciplina del concordato preventivo.
Un argomento di sistema arriva anche dalla Cassazione: con la pronuncia n. 14555 del 16 maggio 2026, resa però sul concordato minore (non sul semplificato), la Suprema Corte ha escluso che la falcidia dei crediti tributari imponga necessariamente il ricorso alla transazione fiscale dell’art. 88 CCII, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Il ragionamento non è automaticamente trasferibile, ma conferma una tendenza: nelle procedure “semplificate” il trattamento del debito fiscale passa dal controllo del giudice, non da un accordo con l’Agenzia.
Le conseguenze
Chi aspetta il consenso del Fisco commette un doppio danno. Primo: perde tempo prezioso, perché la proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025, ha ribadito che la domanda liquidatoria deve avere un nesso con la composizione negoziata e va proposta entro quel termine. Secondo: costruisce un ricorso con una logica sbagliata, che si concentra sull'”adesione” dell’ente invece che sui due requisiti che il tribunale verificherà davvero, cioè l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore.
La conseguenza più grave è la decadenza dallo strumento: scaduti i sessanta giorni, il concordato semplificato non è più proponibile e l’impresa resta esposta alle iniziative dei creditori, compresa l’istanza di liquidazione giudiziale.
Cosa fare invece
Il dialogo con i creditori pubblici va fatto durante la composizione negoziata, quando ha ancora senso negoziare. Una volta ottenuta la relazione finale, la proposta di concordato semplificato va costruita come un atto rivolto al tribunale: piano di liquidazione, documentazione dell’art. 39 CCII, elenco completo dei creditori fiscali con le relative cause di prelazione, comparazione numerica con la liquidazione giudiziale. Il Fisco va informato in modo completo e trasparente, ma non va “convinto” a votare: va messo nella condizione di non avere ragioni fondate per opporsi.
In concreto, il ricorso dovrebbe contenere una sezione dedicata ai creditori pubblici che risponda a tre domande: quanto è dovuto a ciascun ente, con quale causa di prelazione, e quanto ciascun ente riceverebbe nella liquidazione giudiziale. È la stessa informazione che l’Agenzia avrebbe chiesto in una transazione fiscale, ma presentata al destinatario giusto, cioè al tribunale, e in una forma che anticipa le possibili obiezioni. Conviene anche conservare traccia di tutte le comunicazioni avute con gli uffici durante la composizione negoziata: se il Fisco si opporrà sostenendo di non essere stato informato, quella documentazione dimostrerà il contrario.
Un ultimo accorgimento riguarda il linguaggio. Nella proposta è preferibile evitare formule come “si chiede all’Agenzia di aderire” o “previa accettazione dell’Erario”, che lasciano intendere un consenso necessario che la legge non richiede. Il piano deve reggersi da solo: se lo si condiziona all’assenso di un creditore che non vota, si crea un’incertezza che il tribunale potrebbe leggere come difetto di fattibilità.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’assenza di transazione fiscale non significa assenza di tutela per l’Erario. Anzi, il Fisco nel concordato semplificato ha uno strumento che in altri contesti non ha in forma così diretta: l’opposizione all’omologazione, nella quale può contestare la stima dei beni, la graduazione dei privilegi e la comparazione con la liquidazione giudiziale. Chi pensa che “senza voto il Fisco non conta” sottovaluta proprio questo passaggio.
Errore n. 2 — Sbagliare la collocazione dei crediti tributari privilegiati
L’errore
Il piano prevede di pagare integralmente i fornitori strategici e le banche ipotecarie, mentre IVA, IRES e IRAP vengono soddisfatte al 12% come se fossero chirografarie. Il ragionamento dell’imprenditore è semplice: “il Fisco non vota, quindi posso trattarlo come gli altri”. Il risultato è una proposta che viola la regola cardine della procedura.
Perché è un errore
L’art. 25-sexies, comma 5, CCII impone al tribunale di verificare, prima di omologare, il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione. I crediti tributari godono di privilegi previsti dal codice civile: in particolare l’art. 2752 c.c. assiste con privilegio generale sui mobili i crediti dello Stato per imposte dirette e IVA e quelli degli enti locali per i tributi di loro competenza, mentre la graduazione tra i diversi privilegi segue l’art. 2778 c.c. A questi si aggiungono i privilegi speciali e quelli dei crediti contributivi.
La Corte d’Appello di Catania, con decreto del 14 febbraio 2025, ha affermato che l’ordine delle cause di prelazione nel concordato semplificato è inderogabile, salvo che il bene su cui grava la prelazione sia incapiente. Il Tribunale di Bergamo, nel decreto del 21 settembre 2022, aveva già indicato che, data la natura liquidatoria della procedura, si applica la regola della priorità assoluta: il creditore di grado successivo non può ricevere nulla finché il creditore di grado anteriore non è soddisfatto per intero, salvo che quest’ultimo non trovi capienza nei beni.
Le conseguenze
Una proposta che “scavalca” il Fisco privilegiato non è semplicemente sgradita all’Agenzia: è non omologabile, perché manca uno dei requisiti che il tribunale deve accertare d’ufficio. L’opposizione dell’Erario, in questo caso, ha gioco facile, ma il tribunale potrebbe rilevare il vizio anche senza opposizione.
L’errore più costoso è perdere l’omologazione per una violazione della graduazione che una corretta ricostruzione dei privilegi avrebbe evitato, con il rischio concreto che si apra la liquidazione giudiziale.
Cosa fare invece
Prima di scrivere una sola percentuale, occorre costruire la mappa dei privilegi: per ogni debito fiscale individuare il tributo, il periodo d’imposta, la natura del credito (imposta, sanzione, interessi, aggio o oneri di riscossione), il privilegio applicabile e il suo grado. Poi verificare la capienza: il privilegio generale mobiliare si soddisfa sul ricavato dei beni mobili; se quel ricavato non basta, la parte non coperta degrada a chirografo e può essere trattata come tale. La falcidia del credito fiscale privilegiato è legittima solo nella misura in cui il patrimonio su cui insiste il privilegio non è sufficiente a pagarlo: va dimostrata con una stima, non affermata.
Un metodo pratico è costruire una tabella interna, da allegare al piano, con una riga per ogni debito fiscale e contributivo: ente creditore, tributo, periodo, importo per componente, norma del privilegio, grado, bene su cui si soddisfa, percentuale di soddisfazione prevista e quota degradata. Questa tabella serve a tre destinatari: all’ausiliario, che deve esprimere il proprio parere; al tribunale, che deve verificare il rispetto dell’ordine delle prelazioni; al Fisco, che deve poter controllare la propria collocazione senza ricostruirla da zero.
Attenzione anche ai crediti contributivi. INPS e INAIL hanno privilegi propri, che nell’ordine generale si collocano in posizioni diverse da quelle dei tributi erariali e locali. Un piano che tratta “il pubblico” come un unico creditore privilegiato, senza distinguere tra Erario, enti previdenziali ed enti locali, rischia di invertire gradi che il codice civile tiene separati e di offrire a un ente più di quanto gli spetti a danno di un altro di grado anteriore.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il credito tributario non è un blocco unico. Imposta, sanzioni e interessi possono avere collocazioni diverse: una cartella da 80.000 euro può contenere una quota privilegiata e una quota che, per sua natura o per incapienza, finisce in chirografo. Allo stesso modo, la proposta può prevedere classi di creditori (art. 25-sexies, comma 1), ma la classe non è un modo per aggirare la graduazione: serve a trattare in modo omogeneo posizioni giuridiche ed economiche analoghe, e il tribunale ne verifica la corretta formazione già in fase di ammissibilità (comma 3).
Errore n. 3 — Offrire al Fisco una percentuale senza confrontarla con la liquidazione giudiziale
L’errore
La proposta indica ai creditori fiscali chirografari un pagamento del 6%, accompagnato da una frase generica: “la soluzione è comunque più conveniente della liquidazione giudiziale, che comporterebbe tempi e costi maggiori”. Nessuna tabella, nessuna stima di realizzo, nessuna simulazione del riparto alternativo.
Perché è un errore
L’art. 25-sexies, comma 5, CCII richiede che il tribunale rilevi che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e assicura un’utilità a ciascun creditore. Sono due requisiti distinti, ed entrambi vanno dimostrati.
Sul secondo, la Cassazione è stata netta: con l’ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026 (Sez. I) ha chiarito che l’utilità per ciascun creditore non può consistere nella sola rapidità di definizione della crisi, perché una chiusura veloce non attribuisce di per sé alcun vantaggio ai creditori chirografari. Sul primo, la Corte d’Appello di Potenza (sentenza n. 336 del 19 luglio 2024) ha affermato che il giudice valuta la convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale, e il Tribunale di Milano (sentenza n. 902 del 21 novembre 2024) ha ricordato che in sede di omologazione si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore.
Sui debiti tributari in particolare, la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, ha ammesso la falcidia dei debiti fiscali nel concordato semplificato anche in assenza di una disciplina specifica, individuandone il limite proprio nel confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale.
Le conseguenze
Una comparazione assente o solo verbale è il terreno ideale per l’opposizione dell’Erario. L’Agenzia può sostenere, con una propria ricostruzione, che dalla liquidazione giudiziale otterrebbe di più: per esempio grazie alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità verso gli amministratori o al recupero di crediti che il piano trascura.
La conseguenza più grave è il rigetto dell’omologazione per difetto di prova della convenienza, con l’impresa che si ritrova senza strumento e con un debito fiscale ormai interamente esigibile.
Cosa fare invece
Costruire una comparazione analitica e prudente, voce per voce: valore di realizzo dei beni nella liquidazione concordataria e in quella giudiziale, costi delle due procedure, tempi, esito delle azioni recuperatorie esperibili solo dal curatore, riparto simulato per ciascuna classe e per ciascun grado di privilegio. Il Fisco deve poter leggere, nero su bianco, quanto riceverebbe nell’una e nell’altra ipotesi. Se il piano prevede apporti di terzi (finanza esterna), va spiegato come incidono sul riparto e perché rappresentano un’utilità effettiva anche per i creditori pubblici.
La comparazione va inoltre resa leggibile. Una tabella con, per ogni creditore pubblico, la percentuale nel concordato semplificato e quella stimata nella liquidazione giudiziale, accompagnata da una breve nota sulle ipotesi adottate, vale più di molte pagine di argomentazioni. Le stime devono essere prudenti: un valore di realizzo ottimistico nel concordato e pessimistico nella liquidazione giudiziale è il primo punto che l’opponente attaccherà, e il tribunale tende a diffidare di confronti costruiti a senso unico.
Vanno considerate con particolare attenzione le azioni che solo il curatore potrebbe esercitare: revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, recupero di crediti verso soci o società collegate. Se il piano non le menziona, il Fisco può sostenere che la liquidazione giudiziale gli garantirebbe un attivo maggiore. Se invece il piano le valuta, ne stima l’esito realistico e ne spiega l’incidenza (o la neutralizzazione attraverso un apporto di finanza esterna), la comparazione diventa difficilmente contestabile.
Il dettaglio che pochi conoscono
La comparazione non riguarda solo le percentuali, ma anche l’utilità concreta. Un Fisco privilegiato che in liquidazione giudiziale verrebbe pagato in cinque anni e nel concordato in diciotto mesi ha un vantaggio, ma la Cassazione del 2026 avverte che la sola celerità non basta a soddisfare il requisito dell’utilità per i creditori chirografari. Per l’Erario chirografario, quindi, serve qualcosa di più: un riparto non inferiore, un apporto esterno, una maggiore certezza di incasso documentata.
Errore n. 4 — Arrivare al concordato semplificato senza aver trattato davvero con i creditori pubblici
L’errore
Durante la composizione negoziata, l’impresa incontra le banche e i principali fornitori, ma con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS si limita a inviare una comunicazione formale. Nessuna proposta concreta, nessun dato aggiornato. Alla fine l’esperto chiude la procedura e l’impresa deposita il concordato semplificato, contando sul fatto che “tanto il Fisco non vota”.
Perché è un errore
Il concordato semplificato è ammesso solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII non sono praticabili. La giurisprudenza lo qualifica come extrema ratio: lo hanno affermato la Corte d’Appello di Potenza (sentenza n. 336/2024) e, prima ancora, il Tribunale di Bergamo.
La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 7 gennaio 2025, ha precisato che le trattative richiedono un’effettiva interlocuzione con i creditori, un’informazione completa e una comparazione con la liquidazione giudiziale, e che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante: il tribunale può valutare autonomamente la mancanza di buona fede. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile una proposta priva della relazione finale che attestasse correttezza e buona fede.
La Cassazione ha rafforzato questo controllo: con l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e con l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 (entrambe Sez. I) ha stabilito che il giudizio di ammissibilità del tribunale non si limita alla ritualità formale, ma si estende alla legalità sostanziale della proposta e alla verifica delle condizioni previste dall’art. 25-sexies.
Le conseguenze
Se i creditori pubblici, spesso i più esposti, sono stati di fatto esclusi dalle trattative, la buona fede del percorso è discutibile. Il rischio più grave è la declaratoria di inammissibilità della proposta per mancanza dei presupposti di accesso, contro la quale le possibilità di impugnazione sono molto ridotte. La Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha infatti escluso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità, perché privo di carattere decisorio.
C’è poi un costo nascosto: non trattare con il Fisco durante la composizione negoziata significa rinunciare a strumenti che lì esistono e che nel concordato semplificato non ci sono più. Il comma 2-bis dell’art. 23 CCII consente infatti, nella composizione negoziata, una proposta di transazione sui debiti tributari finalizzata a un accordo di ristrutturazione; e dal 12 agosto 2026 il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (decreto di riforma dei tributi regionali e locali, non un correttivo del Codice della crisi) ha esteso tale possibilità anche ai tributi di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Lo stesso decreto ha modificato gli artt. 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis CCII, mentre l’art. 25-sexies non risulta toccato.
Cosa fare invece
Nella composizione negoziata il Fisco va trattato come un interlocutore di primo piano: presentare all’Agenzia delle Entrate, all’Agente della riscossione, all’INPS e agli enti locali dati aggiornati, una proposta concreta e una comparazione con la liquidazione giudiziale, documentando ogni scambio. Se la trattativa riesce, si percorre una soluzione negoziale (anche con transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis); se fallisce, l’esperto avrà elementi per attestare che il percorso è stato corretto, e il concordato semplificato poggerà su basi solide.
In questa fase si inserisce la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: sapere che cosa un esperto deve verificare per attestare correttezza e buona fede consente di impostare le trattative con il Fisco in modo che il loro eventuale fallimento non pregiudichi il passaggio successivo.
È utile, per ogni ente, predisporre un fascicolo della trattativa: lettera di apertura con i dati dell’impresa e lo stato della composizione negoziata, prospetto aggiornato dei debiti, proposta concreta con la comparazione, eventuali richieste di chiarimento ricevute e risposte fornite. Anche il silenzio dell’ente va documentato, perché dimostra che l’impresa ha fatto la propria parte. L’esperto, che deve redigere la relazione finale, troverà in questo fascicolo gli elementi per valutare la correttezza del percorso, e il tribunale potrà verificare in concreto che l’interlocuzione con i creditori pubblici non sia stata soltanto nominale.
Va poi considerato che la composizione negoziata ha una durata limitata, di regola centottanta giorni prorogabili. Le proposte al Fisco non vanno presentate a ridosso della scadenza: un ente che riceve una proposta complessa negli ultimi giorni non ha il tempo di istruirla, e la trattativa rischia di apparire costruita solo per poter dire di averla fatta.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le trattative con il Fisco non si esauriscono nella transazione. Nell’ambito della composizione negoziata l’art. 25-bis CCII prevede misure premiali di natura fiscale, legate al deposito dell’istanza e agli esiti delle trattative (riduzioni di sanzioni e interessi e, in presenza dei relativi presupposti, possibilità di rateazione). La loro operatività dipende dallo sbocco della procedura e dalle condizioni previste dalla norma: vanno verificate caso per caso, ma ignorarle significa lasciare sul tavolo margini che incidono direttamente sulla massa debitoria fiscale da regolare.
Errore n. 5 — Ricostruire in modo incompleto la massa debitoria fiscale
L’errore
L’elenco dei creditori allegato alla proposta riporta le cartelle già notificate e i debiti risultanti dalle dichiarazioni. Mancano però un avviso di accertamento impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria, alcune rate di una definizione agevolata non pagate, l’IMU degli ultimi due anni su un capannone e la TARI di una sede secondaria.
Perché è un errore
La proposta di concordato semplificato deve essere corredata dalla documentazione dell’art. 39 CCII, che comprende l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il tribunale, con il decreto previsto dal comma 4 dell’art. 25-sexies, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori risultanti da quell’elenco. Un creditore pubblico non indicato, o indicato per un importo errato, riceve un’informazione sbagliata e la comparazione con la liquidazione giudiziale si fonda su dati falsati.
Il Codice prevede inoltre che, nelle procedure di regolazione della crisi, i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agente della riscossione) rilascino certificazioni sui debiti risultanti (artt. 363 e 364 CCII): sono un punto di partenza utile, ma non coprono necessariamente tutti i debiti tributari, in particolare quelli degli enti locali o quelli in contestazione.
Le conseguenze
Una massa passiva fiscale sottostimata altera il piano in tre modi: rende irrealistica la fattibilità, falsa il riparto tra privilegiati e chirografari e rende inattendibile la comparazione. La conseguenza più grave è che l’ausiliario nominato dal tribunale, nel parere che deve depositare, o il Fisco in sede di opposizione, facciano emergere un debito non considerato, compromettendo l’intera proposta. Il tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, ma non sempre i numeri si possono riaggiustare senza ribaltare l’equilibrio del piano.
Cosa fare invece
Effettuare una ricognizione completa del debito fiscale da almeno quattro fonti: estratto di ruolo e situazione debitoria presso l’Agente della riscossione; cassetto fiscale e posizioni presso l’Agenzia delle Entrate (avvisi bonari, accertamenti, atti di recupero); posizione contributiva INPS; posizioni presso ciascun ente locale (IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni) e presso eventuali concessionari della riscossione locale. I debiti contestati vanno indicati comunque, con la descrizione del contenzioso e un accantonamento prudenziale.
La ricognizione dovrebbe concludersi con una riconciliazione: i debiti risultanti dalle fonti esterne vanno confrontati con le scritture contabili dell’impresa, e ogni differenza va spiegata. Una cartella che non trova corrispondenza in contabilità può riferirsi a un debito già pagato e non scaricato, a uno sgravio non registrato o a un errore dell’ente; viceversa, un debito contabilizzato e non ancora iscritto a ruolo può essere comunque esigibile. In entrambi i casi, la proposta deve riportare la posizione più corretta e motivare le scelte fatte.
Per i debiti oggetto di contenzioso tributario, la soluzione più prudente è indicarli nel loro importo integrale, segnalare lo stato del giudizio e prevedere un accantonamento in funzione del rischio di soccombenza. Escluderli del tutto perché “contestati” significa esporsi al rischio che, a sentenza sfavorevole, emerga un creditore che il piano non ha mai considerato.
Il dettaglio che pochi conoscono
I tributi locali sono spesso amministrati da soggetti diversi e ciascun ente valuta autonomamente la propria posizione. Il D.Lgs. 147/2026 ha preso atto di questa frammentazione per gli strumenti in cui è prevista la transazione; nel concordato semplificato, dove la transazione non c’è, la conseguenza pratica è che ogni ente locale è un potenziale opponente distinto, con una propria lettura del piano.
Errore n. 6 — Confondere i debiti fiscali anteriori con quelli della liquidazione e perdere i termini
L’errore
Il piano di liquidazione prevede la vendita dei beni nel corso di diciotto mesi. Il ricavato è interamente distribuito tra i creditori concorsuali, ma nessuno ha calcolato l’IVA che si genererà sulle cessioni, l’IMU che continuerà a maturare sugli immobili fino alla vendita e le imposte sulle eventuali plusvalenze. In parallelo, la notizia dell’udienza viene sottovalutata e un creditore privilegiato, ritenendosi danneggiato, deposita opposizione nell’ultimo giorno utile senza che l’impresa abbia preparato una replica.
Perché è un errore
Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 2, si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. L’art. 6 riguarda la prededuzione: alcune obbligazioni sorte durante la procedura vanno pagate prima dei creditori concorsuali. I tributi che maturano dopo l’apertura, per effetto della gestione liquidatoria, non sono debiti “da falcidiare”: sono costi della procedura che il piano deve coprire. Il comma 8 dell’art. 25-sexies richiama poi, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, con l’ausiliario nel ruolo del commissario giudiziale.
Sul piano dei termini, il comma 4 prevede che tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il parere e l’udienza di omologazione intercorrano non meno di quarantacinque giorni, e che i creditori e qualsiasi interessato possano proporre opposizione costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza, termine perentorio. La Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023) ha precisato che il termine di sessanta giorni per il deposito non è un nuovo blocco automatico delle azioni dei creditori: cessate le misure protettive, i creditori possono tornare ad agire.
Le conseguenze
Un piano che dimentica i tributi in prededuzione diventa infattibile: il liquidatore si trova a dover pagare l’IVA sulle vendite o l’IMU maturata con risorse che il piano aveva già destinato ai creditori. La conseguenza più grave è la non fattibilità del piano, che impedisce l’omologazione o espone il concordato omologato al rischio di non essere eseguito. Sul fronte dei termini, chi non presidia il calendario si espone alle azioni dei creditori nel periodo tra la chiusura della composizione negoziata e il deposito, e si trova ad affrontare opposizioni senza una difesa costruita.
Cosa fare invece
Separare nel piano due masse fiscali: i debiti anteriori, soggetti a graduazione e falcidia nei limiti già visti, e i debiti che nasceranno durante la liquidazione, da stimare e accantonare integralmente. Predisporre un calendario con tutte le scadenze: sessanta giorni dalla relazione finale, termine per le integrazioni, deposito del parere dell’ausiliario, termine per le opposizioni, udienza, trenta giorni per il reclamo. E preparare in anticipo le risposte alle obiezioni che il Fisco potrebbe sollevare.
Sul fronte processuale, conviene preparare la difesa contro l’opposizione prima ancora che venga proposta. Le obiezioni tipiche dei creditori pubblici sono prevedibili: stima dei beni troppo bassa, privilegi collocati male, azioni recuperatorie trascurate, costi della procedura sottostimati, utilità non dimostrata. Una memoria che affronti già questi punti, corredata dalle perizie e dai prospetti di riparto, consente di rispondere in udienza senza improvvisare. Va ricordato che il termine per le opposizioni è fissato a ritroso rispetto all’udienza, per cui l’impresa conosce le contestazioni solo pochi giorni prima della discussione.
Anche i rapporti con l’Agente della riscossione meritano attenzione nella finestra tra la chiusura della composizione negoziata e la pubblicazione del ricorso: in quel periodo non operano automaticamente protezioni, e un deposito tempestivo è il modo più efficace per far scattare gli effetti che la legge collega alla pubblicazione nel registro delle imprese.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il concordato semplificato non ammette la continuità. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso la continuità diretta anche in funzione di una successiva liquidazione, e già con la sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024 aveva negato la possibilità di un piano in continuità aziendale. Chi immagina di “proseguire l’attività ancora qualche mese per generare cassa e pagare il Fisco” deve sapere che questa strada, nel concordato semplificato, è chiusa: ogni euro destinato all’Erario deve venire dalla liquidazione del patrimonio o da apporti esterni.
Gli errori in cifre: quanto costa sbagliare con il Fisco
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare l’effetto economico degli errori descritti. Non riproducono casi reali e semplificano alcuni aspetti (per esempio la graduazione interna tra i diversi privilegi tributari e contributivi), che in un caso concreto andrebbero sviluppati per intero.
Simulazione 1 — La graduazione sbagliata e quella corretta
Dati di partenza. Società in liquidazione con attivo stimato in 412.700 €: beni mobili, crediti e magazzino per 96.300 €; capannone per 316.400 €, gravato da ipoteca bancaria per 290.000 €. Costi della procedura (prededucibili) stimati in 38.900 €. Debiti tributari assistiti da privilegio generale mobiliare (IVA, IRES, ritenute) per 141.600 €. Debiti chirografari (fornitori, quota chirografaria di altri crediti) per 523.800 €. Un socio è disposto a versare 45.000 € di finanza esterna, condizionata all’omologazione.
Proposta sbagliata. Il piano paga integralmente la banca, offre il 10% ai fornitori (52.380 €) per mantenere buoni rapporti commerciali con il gruppo del socio e il 22% al Fisco privilegiato (31.152 €). I fornitori chirografari ricevono qualcosa mentre il Fisco privilegiato non viene soddisfatto per quanto il patrimonio consentirebbe: è la violazione della priorità assoluta.
Proposta corretta.
– Dal capannone: 316.400 € − 290.000 € alla banca = 26.400 € di residuo, che confluisce nell’attivo libero.
– Attivo libero: 96.300 € + 26.400 € = 122.700 €; meno costi della procedura 38.900 € = 83.800 € disponibili per i privilegiati generali.
– Fisco privilegiato: riceve 83.800 € su 141.600 €, cioè il 59,2%; la parte non capiente (57.800 €) degrada a chirografo.
– Chirografari complessivi: 523.800 € + 57.800 € = 581.600 €, soddisfatti con la finanza esterna di 45.000 € → 7,7%.
Confronto con la liquidazione giudiziale. Ipotizziamo realizzi inferiori (mobili 84.700 €, capannone 301.200 €) e costi maggiori (61.300 €), senza finanza esterna. Residuo del capannone 11.200 €; attivo libero 95.900 €; al netto dei costi restano 34.600 €. Il Fisco privilegiato riceverebbe il 24,4% e i chirografari zero.
Esito. La proposta corretta supera il test del comma 5 dell’art. 25-sexies: nessun creditore riceve meno che nella liquidazione giudiziale e ciascuno ottiene un’utilità concreta. La proposta sbagliata, invece, offre al Fisco il 22% contro il 24,4% dell’alternativa: è peggiore per l’Erario anche rispetto alla liquidazione giudiziale, quindi doppiamente esposta all’opposizione.
Simulazione 2 — L’attesa dell’assenso dell’Agenzia
Dati di partenza. Relazione finale dell’esperto comunicata il 9 marzo 2026. Il termine di sessanta giorni per proporre il concordato semplificato scade l’8 maggio 2026.
Sviluppo sbagliato. Il 2 aprile l’impresa invia all’Agenzia delle Entrate una “proposta transattiva” e decide di depositare solo dopo la risposta. Il 20 maggio, in assenza di riscontro, deposita il ricorso: è fuori termine.
Effetto economico. Lo strumento non è più disponibile. Se nel frattempo un creditore chiede e ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale, secondo i numeri della simulazione 1 il Fisco privilegiato passa dal 59,2% al 24,4% e i chirografari, Erario compreso per la parte degradata, da 7,7% a zero. Il socio, che aveva offerto 45.000 € solo per il concordato, non ha più ragione di versarli.
Sviluppo corretto. Il ricorso viene depositato il 5 maggio, completo di comparazione analitica. Il Fisco riceve la comunicazione dopo il decreto del tribunale e valuta se opporsi entro dieci giorni prima dell’udienza. La partita si gioca sui numeri, non sui tempi.
Simulazione 3 — I tributi in prededuzione dimenticati
Dati di partenza. Stesso piano della simulazione 1, con vendita del capannone prevista entro diciotto mesi. L’IMU annua sull’immobile è di 6.930 €.
Errore. Il piano non accantona l’IMU che maturerà durante la liquidazione: 6.930 € × 1,5 anni = 10.395 €, da pagare in prededuzione.
Effetto. L’attivo libero per i privilegiati scende da 83.800 € a 73.405 €; la percentuale effettiva per il Fisco privilegiato passa dal 59,2% promesso al 51,8% realizzabile. Il piano non è più fattibile nei termini proposti. Se l’errore emerge nel parere dell’ausiliario, l’impresa può tentare un’integrazione entro il termine concesso dal tribunale; se emerge dopo l’omologazione, la differenza ricade sull’esecuzione del concordato.
Correzione. Accantonare in piano 10.395 € di IMU e una stima prudenziale delle ulteriori imposte connesse alle vendite, offrendo al Fisco privilegiato una percentuale più bassa ma vera: meglio un 51,8% sostenibile che un 59,2% contestabile.
La mappa degli errori
Gli errori sui debiti fiscali nel concordato semplificato non si concentrano tutti nello stesso momento. Alcuni nascono durante la composizione negoziata, quando ancora tutto è recuperabile; altri si consumano nella redazione della proposta; altri ancora esplodono in udienza. Saper collocare ciascun errore nella fase in cui si commette permette di capire se c’è ancora margine per rimediare, e con quale strumento.
La tabella riassume i sei errori analizzati, il momento in cui di solito vengono commessi, la conseguenza tipica e la possibilità di porvi rimedio.
| Errore | Momento in cui si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Impostare la proposta come transazione fiscale | Tra relazione finale e deposito | Perdita del termine di 60 giorni, proposta mal costruita | Sì, se il termine non è scaduto; no dopo |
| Violare l’ordine delle cause di prelazione | Redazione del piano | Mancata omologazione, opposizione fondata del Fisco | Parziale: integrazione nel termine concesso dal tribunale |
| Comparazione assente o generica | Redazione del piano | Rigetto per pregiudizio o difetto di utilità | Parziale: integrazione documentale, difesa in udienza |
| Trattative con il Fisco solo formali | Composizione negoziata | Inammissibilità per difetto di buona fede | No, una volta chiusa la composizione negoziata |
| Massa debitoria fiscale incompleta | Ricognizione dei debiti | Piano infattibile, comparazione inattendibile | Parziale: dipende dall’entità del debito omesso |
| Prededuzioni dimenticate e termini non presidiati | Piano e fase processuale | Infattibilità, opposizioni senza replica | Parziale prima dell’udienza; ridotto dopo |
Il dato che emerge dalla mappa è che gli errori più difficili da riparare sono quelli commessi prima del deposito, in particolare durante la composizione negoziata.
La checklist preventiva
Prima di depositare una proposta di concordato semplificato con debiti fiscali rilevanti, verifica che:
- [ ] la relazione finale dell’esperto attesti espressamente correttezza e buona fede delle trattative e la non praticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII;
- [ ] le trattative con Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, INPS ed enti locali siano documentate (proposte inviate, dati trasmessi, risposte ricevute o mancate);
- [ ] sia stata valutata, durante la composizione negoziata, la possibilità di una transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII, anche per i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026;
- [ ] sia annotata con certezza la data di comunicazione della relazione finale e calcolato il termine di sessanta giorni per il deposito;
- [ ] la massa debitoria fiscale sia ricostruita da tutte le fonti: Agente della riscossione, Agenzia delle Entrate, INPS, ogni ente locale e ogni concessionario;
- [ ] ogni debito fiscale sia scomposto in imposta, sanzioni, interessi e oneri di riscossione, con il privilegio e il grado di ciascuna componente;
- [ ] la capienza dei beni su cui insistono i privilegi sia stimata, e la degradazione a chirografo sia calcolata e motivata;
- [ ] il riparto proposto rispetti l’ordine delle cause di prelazione e le classi, se previste, siano formate secondo criteri omogenei;
- [ ] la comparazione con la liquidazione giudiziale sia analitica: realizzi, costi, tempi, azioni recuperatorie, riparto per ciascun creditore pubblico;
- [ ] il piano dimostri un’utilità concreta per ciascun creditore, non riducibile alla sola rapidità;
- [ ] siano accantonati i tributi che matureranno durante la liquidazione (IMU, imposte sulle cessioni, altri oneri prededucibili);
- [ ] sia predisposto un calendario con termine per le integrazioni, parere dell’ausiliario, termine per le opposizioni, udienza e trenta giorni per il reclamo.
Questa lista è pensata per essere conservata e usata come controllo finale: se anche una sola casella resta vuota, il punto va chiarito prima del deposito.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutti gli errori sono definitivi. Il modo in cui si può reagire dipende dal momento in cui ci si accorge del problema.
Se il ricorso non è ancora depositato e i sessanta giorni non sono scaduti, quasi tutto è recuperabile. Si può riformulare la proposta abbandonando la logica della transazione fiscale, rifare la mappa dei privilegi, completare la ricognizione dei debiti e costruire una comparazione credibile. La via d’uscita è usare i giorni residui per correggere, non per attendere risposte che la procedura non richiede.
Se il ricorso è depositato ma il tribunale non si è ancora pronunciato sull’ammissibilità, l’art. 25-sexies, comma 3, consente al tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e produrre nuovi documenti. È l’occasione per correggere graduazione, comparazione e ricognizione dei debiti fiscali. Va ricordato che il controllo in questa fase non è solo formale: lo hanno chiarito la Cassazione con le ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026 e, prima ancora, il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023, secondo cui in sede di accesso il tribunale ha piena cognizione anche sulla composizione negoziata e sulla relazione finale. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024, ha inoltre incluso nel controllo la non manifesta implausibilità della proposta.
Se il Fisco si è opposto, l’udienza di omologazione è il luogo in cui rispondere con i numeri: perizie di stima, simulazione del riparto in liquidazione giudiziale, prova dell’utilità per ciascun creditore. L’opposizione dell’Erario non è un veto: il tribunale omologa se i requisiti del comma 5 sono soddisfatti.
Se il tribunale ha deciso, contro il decreto è ammesso reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 6), e contro il decreto della corte d’appello ricorso per cassazione entro trenta giorni (comma 7). Sul piano processuale, la Cassazione con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 ha escluso che l’ausiliario e il liquidatore siano litisconsorti necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione. Diversa è la situazione della proposta dichiarata inammissibile: con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 la Cassazione ha negato il ricorso straordinario contro il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità.
Quando la preclusione è definitiva. Il concordato semplificato non si può più proporre se il termine di sessanta giorni è scaduto, o se le trattative con i creditori pubblici non sono mai state effettive e la composizione negoziata è chiusa: quel difetto non si sana a posteriori. Ci sono anche effetti a catena: il Tribunale di Mantova (ordinanza del 18 ottobre 2024) ha ritenuto incompatibile con una nuova composizione negoziata la pendenza di un giudizio di impugnazione sul concordato semplificato, e il Tribunale di Pesaro (ordinanza del 9 agosto 2023) ha escluso l’accesso alla composizione negoziata dopo la rinuncia a un concordato semplificato nei quattro mesi precedenti.
Restano comunque altre strade. Chi ha perso il concordato semplificato può valutare strumenti in cui la transazione fiscale è prevista: accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), concordato preventivo (art. 88), fino al concordato nella liquidazione giudiziale (art. 245). Per tutti questi istituti, dal 12 agosto 2026, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali ha esteso la disciplina della transazione anche ai tributi regionali e locali. Si tratta di procedure con requisiti, costi di giustizia e tempi diversi, ma che consentono un dialogo strutturato con il Fisco.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho mandato una proposta di transazione all’Agenzia e non mi hanno risposto. Devo aspettare per depositare il concordato semplificato?”
No. Nel concordato semplificato non è previsto né il voto né l’adesione dell’Agenzia. Se il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale è ancora aperto, il ricorso va depositato; la posizione del Fisco verrà eventualmente espressa con un’opposizione all’omologazione.
“Nel piano ho trattato l’IVA come un debito chirografario. Il concordato è perso?”
Dipende dalla fase. Se la proposta non è ancora stata ammessa, si può correggere, anche usando il termine per le integrazioni che il tribunale può concedere. Ciò che conta è dimostrare quanto del credito privilegiato trova capienza nei beni: la parte non capiente può effettivamente essere trattata come chirografaria.
“Il Fisco si è opposto: vuol dire che il tribunale non omologherà?”
No. L’opposizione obbliga il tribunale a esaminare le contestazioni, ma la decisione dipende dai requisiti del comma 5 dell’art. 25-sexies: regolarità del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Se questi requisiti sono dimostrati, l’opposizione può essere respinta.
“Ho dimenticato una cartella nell’elenco dei creditori. Che cosa rischio?”
Se l’importo è marginale, il piano può reggere con un’integrazione. Se invece altera la percentuale per i privilegiati o la comparazione con la liquidazione giudiziale, il problema è sostanziale e va affrontato prima che lo segnalino l’ausiliario o il creditore stesso.
“Durante la composizione negoziata non ho mai parlato davvero con l’Agenzia. Posso ancora proporre il concordato semplificato?”
La relazione finale dell’esperto e il controllo del tribunale sulla buona fede delle trattative sono il punto critico. Se l’interlocuzione con i creditori pubblici è stata solo apparente, il rischio di inammissibilità è concreto e il difetto non si recupera dopo. In quel caso conviene valutare con onestà gli altri strumenti disponibili.
“Le sanzioni e gli interessi seguono la sorte dell’imposta?”
Non necessariamente. Le diverse componenti del debito fiscale possono avere collocazioni diverse, e alcune misure premiali legate alla composizione negoziata incidono proprio su sanzioni e interessi. Ogni componente va analizzata separatamente.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono mostrano che cosa è accaduto, nei casi esaminati dai giudici, a chi ha impostato male il concordato semplificato, oppure quali criteri i giudici applicano nel valutarlo. Gli estremi sono stati riscontrati su fonti indipendenti (massimari e banche dati); i principi sono riformulati in sintesi.
1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026. Principio: l’utilità per ciascun creditore richiesta dall’art. 25-sexies non coincide con la semplice rapidità della soluzione, che di per sé non dà vantaggi ai chirografari. Rilevanza: chi offre al Fisco chirografario una percentuale minima giustificandola con la sola velocità rischia il rigetto.
2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: il vaglio di ammissibilità del tribunale riguarda anche la legalità sostanziale della proposta e le condizioni dell’art. 25-sexies, non soltanto la regolarità formale. Rilevanza: una proposta che viola la graduazione dei crediti tributari può essere bloccata già all’ingresso.
3. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: il giudizio di ammissibilità si estende alla verifica delle condizioni di accesso in rapporto alla documentazione richiesta. Rilevanza: un elenco dei creditori fiscali incompleto o una documentazione carente espongono la proposta a questo controllo.
4. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Principio: contro il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è esperibile il ricorso straordinario per cassazione, mancando il carattere decisorio. Rilevanza: chi sbaglia in fase di accesso ha margini di rimedio molto ridotti.
5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: nel reclamo contro il decreto di omologazione l’ausiliario e il liquidatore non sono litisconsorti necessari, non avendo interessi propri. Rilevanza: chiarisce chi deve partecipare al giudizio quando il Fisco o il debitore impugnano.
6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023. Principio: il concordato semplificato è una procedura concorsuale; per la competenza territoriale vale, in via analogica, l’irrilevanza del trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: spostare la sede a ridosso della domanda non cambia il tribunale competente.
7. Cass. civ., n. 14555 del 16 maggio 2026 (concordato minore). Principio: la falcidia dei crediti tributari nel concordato minore non richiede necessariamente la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, essendo il rinvio al concordato preventivo limitato alla compatibilità. Rilevanza: pronuncia su un istituto diverso, utile come argomento sistematico per l’autonomia delle procedure semplificate.
8. Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025. Principio: i debiti tributari possono essere falcidiati nel concordato semplificato anche senza una disciplina specifica, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: è il riferimento diretto sul trattamento del debito fiscale in questa procedura.
9. Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Principio: l’ordine delle cause di prelazione è inderogabile, salvo incapienza del bene gravato. Rilevanza: chi tratta il Fisco privilegiato come un chirografario senza dimostrare l’incapienza compromette l’omologazione.
10. Tribunale di Bergamo, decreto del 21 settembre 2022. Principio: la transazione fiscale non si applica al concordato semplificato; il credito tributario è falcidiabile nel rispetto della priorità assoluta, della buona fede delle trattative e dell’assenza di pregiudizio per l’Erario. Rilevanza: la proposta, gravata da rilevanti debiti fiscali, fu dichiarata inammissibile.
11. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Principio: le trattative devono comportare un’interlocuzione effettiva con i creditori e un’informazione completa; il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante per il tribunale. Rilevanza: trattative solo formali con il Fisco possono far cadere il presupposto della buona fede.
12. Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024. Principio: il concordato semplificato è extrema ratio e il giudice ne valuta la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: la comparazione non è un adempimento formale.
13. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024. Principio: figura autonoma ed esclusivamente liquidatoria, non soggetta per analogia alle regole del concordato preventivo. Rilevanza: esclude l’innesto automatico degli istituti tipici del preventivo, transazione fiscale compresa.
14. Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024. Principio: in omologazione si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: è il perimetro entro cui si gioca l’opposizione del Fisco.
15. Tribunale di Milano, sentenza n. 426 del 15 giugno 2024. Principio: senza relazione finale che attesti correttezza e buona fede la proposta è inammissibile. Rilevanza: nessun piano fiscale, per quanto ben fatto, supplisce a questa mancanza.
16. Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025. Principio: la domanda deve essere collegata alla composizione negoziata e proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale. Rilevanza: conferma il costo dell’attesa di un assenso del Fisco non richiesto.
17. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023. Principio: il termine di sessanta giorni non crea un nuovo blocco delle azioni; cessate le misure protettive, i creditori possono agire. Rilevanza: nella finestra tra relazione finale e deposito, anche l’Agente della riscossione può riprendere le proprie iniziative.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sul trattamento dei debiti fiscali nel concordato semplificato con un doppio approccio: prevenire l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare quali rimedi restano. Ecco gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo la massa debitoria fiscale completa (prevenzione): incrociamo estratti di ruolo, cassetto fiscale, posizione contributiva e posizioni presso ciascun ente locale, scomponendo ogni debito in imposta, sanzioni, interessi e oneri.
- Redigiamo la mappa dei privilegi tributari (prevenzione): attribuiamo a ogni componente il privilegio e il grado, e calcoliamo la capienza dei beni per individuare la parte che degrada a chirografo.
- Costruiamo la comparazione con la liquidazione giudiziale (prevenzione): con i commercialisti dello staff simuliamo i due riparti, voce per voce, per ciascun creditore pubblico.
- Impostiamo le trattative con il Fisco nella composizione negoziata (prevenzione): prepariamo proposte e dati per Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione, INPS ed enti locali, documentando ogni passaggio e valutando la transazione ex art. 23, comma 2-bis, CCII.
- Presidiamo il calendario della procedura (prevenzione): dal termine di sessanta giorni alle opposizioni, fino ai trenta giorni per il reclamo.
- Separiamo nel piano i debiti fiscali anteriori dai tributi in prededuzione (prevenzione): stimiamo e accantoniamo le imposte che matureranno durante la liquidazione.
- Prepariamo le integrazioni richieste dal tribunale (rimedio): quando emerge un errore di graduazione o di ricognizione, verifichiamo se e come correggerlo nel termine concesso.
- Difendiamo la proposta contro l’opposizione dei creditori pubblici (rimedio): rispondiamo nel merito alle contestazioni su stime, privilegi e comparazione.
- Valutiamo reclamo e ricorso per cassazione (rimedio): analizziamo il decreto, i motivi spendibili e i limiti di impugnabilità fissati dalla giurisprudenza.
- Individuiamo lo strumento alternativo (rimedio): quando il concordato semplificato non è più percorribile, verifichiamo l’accesso ad accordi, piano soggetto a omologazione o concordato preventivo con transazione fiscale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva dalla redazione della proposta al reclamo in corte d’appello, fino al ricorso per cassazione previsto dall’art. 25-sexies, comma 7: quando un errore va riparato nei gradi successivi, non serve ricominciare da capo con un altro difensore. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 è il punto di contatto diretto con questa procedura, perché il concordato semplificato nasce solo dall’esito della composizione negoziata e dalla relazione finale dell’esperto.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulla tenuta giuridica della proposta e sul contraddittorio con il Fisco, i secondi sulle stime, sulla ricostruzione tributaria e sui riparti. Ci impegniamo sui mezzi, non sul risultato: analizzeremo i numeri, verificheremo i presupposti e costruiremo la strategia più coerente con la situazione dell’impresa.
In chiusura
Nel concordato semplificato i debiti fiscali non godono di un trattamento di favore, ma nemmeno sono intoccabili: si collocano secondo i privilegi, si riducono nei limiti della capienza e del confronto con la liquidazione giudiziale, e il Fisco li difende con l’opposizione anziché con il voto. Gli errori più costosi nascono quasi sempre prima del deposito, durante la composizione negoziata o nella costruzione del piano.
È per questo che lo Studio Monardo si occupa di questa materia con un ancoraggio preciso: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e conosce quindi il percorso da cui il concordato semplificato dipende per intero, mentre il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario permette di ricostruire e graduare il debito fiscale con il rigore che il tribunale e il Fisco si aspettano. La qualifica di cassazionista garantisce che la stessa strategia possa essere sostenuta, se necessario, fino all’ultimo grado.
📩 Hai debiti con l’Erario e stai valutando il concordato semplificato, o temi di aver già commesso uno di questi errori? Scrivici oggi: i contatti per raggiungere lo studio sono riportati qui sotto, in fondo alla pagina.
