Cosa Succede Al Leasing In Caso Di Liquidazione Giudiziale Dell’utilizzatore?

Quando un’impresa che usa macchinari, automezzi o un capannone in leasing finisce in liquidazione giudiziale, le domande arrivano quasi sempre nello stesso ordine: il bene va restituito subito? Il contratto è finito? Chi paga i canoni che mancano? La società di leasing può prendersi tutto quello che ricava dalla rivendita? In questa guida abbiamo raccolto le domande che riceviamo più spesso sul destino del leasing quando l’utilizzatore entra in liquidazione giudiziale, con risposte complete e senza giri di parole.

Il quadro normativo, in sintesi, è questo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) dedica alla locazione finanziaria una norma specifica, l’art. 177 CCII, che va letta insieme alla regola generale sui rapporti pendenti, l’art. 172 CCII. Accanto a queste disposizioni c’è la legge che ha dato al leasing una disciplina generale, la L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140), che regola invece la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore fuori dalla procedura. La norma del Codice ricalca in larga parte il vecchio art. 72-quater della legge fallimentare, per cui buona parte della giurisprudenza formatasi sul fallimento resta un riferimento utile, purché lo si dichiari.

[casi_crediti_ceduti]

Perché questo tema ci riguarda da vicino? Perché il leasing nella liquidazione giudiziale è un pezzo della crisi d’impresa e si decide spesso prima che la procedura si apra. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno le trattative con i creditori finanziari, società di leasing comprese, in cui si decide se un contratto può essere salvato o va chiuso in modo ordinato. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC. Per questo segue anche il versante personale della crisi: quello dell’imprenditore individuale, del socio illimitatamente responsabile o del fideiussore che ha garantito il leasing e teme di doverlo pagare di tasca propria.

📩 Hai un contratto di leasing e l’impresa è in liquidazione giudiziale, o rischia di finirci? Scrivici ora: tutti i riferimenti per contattare lo studio sono in fondo a questa pagina.


Il contratto di leasing si chiude automaticamente quando l’impresa va in liquidazione giudiziale?

No. L’apertura della liquidazione giudiziale non scioglie il leasing: lo sospende.

È l’equivoco più diffuso, e capita di sentirlo anche dagli stessi imprenditori: “il tribunale ha aperto la liquidazione, quindi il leasing è finito”. Non è così. Il leasing è un contratto ancora in corso di esecuzione da entrambe le parti: la società concedente deve garantire il godimento del bene, l’utilizzatore deve pagare i canoni. Il Codice della crisi tratta questi contratti come rapporti pendenti e l’art. 172 CCII stabilisce una regola generale: l’esecuzione resta sospesa finché il curatore non sceglie se subentrare nel contratto o scioglierlo.

L’art. 177 CCII non cambia questa regola, la presuppone. Disciplina infatti le conseguenze economiche del caso più frequente, quello in cui il curatore decide di sciogliere il contratto. Nel frattempo il contratto è “congelato”: il concedente non può pretendere i canoni maturati dopo l’apertura come se nulla fosse accaduto, e il curatore non può usare il bene senza assumersene gli obblighi.

C’è poi un secondo punto che pochi conoscono. Il Codice considera inefficaci le clausole contrattuali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale. La classica clausola “il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento o procedura concorsuale dell’utilizzatore” non toglie al curatore la scelta. Molti contratti di leasing la contengono ancora nelle condizioni generali, ma davanti alla procedura non produce l’effetto sperato dalla società di leasing.

Attenzione però a una distinzione decisiva, su cui torneremo: tutto questo vale se il contratto era ancora “vivo” alla data di apertura della procedura. Se la società di leasing aveva già risolto il contratto prima, per esempio per canoni non pagati, non c’è più nessun rapporto pendente da sospendere e le regole cambiano.

Chi decide se il leasing continua o si scioglie?

Decide il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori. Non l’imprenditore, non la società di leasing, non il giudice da solo.

Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale l’imprenditore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella procedura. Le scelte sui contratti pendenti passano al curatore, che le valuta in un’ottica precisa: conviene alla massa dei creditori tenere in vita il leasing? La risposta dipende da elementi molto concreti:

  • quanto manca alla fine del contratto e quanto costa il riscatto;
  • quanto vale oggi il bene sul mercato, rispetto ai canoni ancora da pagare;
  • se il bene serve per un esercizio provvisorio dell’impresa o per vendere l’azienda, o un suo ramo, come complesso funzionante;
  • quanta liquidità ha la procedura per sostenere i canoni futuri.

Se il curatore subentra, la procedura assume tutti gli obblighi del contratto. Se scioglie, si applica il meccanismo dell’art. 177 CCII: restituzione del bene, vendita da parte del concedente, eventuale eccedenza alla curatela, eventuale insinuazione al passivo del concedente per la differenza.

L’imprenditore in liquidazione non ha voce in capitolo sulla scelta. Può però, e spesso dovrebbe, fornire al curatore informazioni utili: lo stato di manutenzione del bene, il suo valore reale, l’esistenza di acquirenti interessati, il ruolo del bene nell’organizzazione aziendale. Sono informazioni che possono orientare una decisione da cui dipende anche quanto resterà a carico dei garanti.

Quanto tempo ha il curatore per scegliere?

In linea di principio non c’è un termine fisso, ma la società di leasing può costringerlo a decidere.

L’art. 172 CCII non fissa una scadenza automatica per la scelta. Lascia però al contraente in bonis, qui la società concedente, uno strumento di pressione: può mettere in mora il curatore, chiedendo al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a sessanta giorni. Se il termine scade senza che il curatore abbia dichiarato di subentrare, il contratto si intende sciolto.

In pratica, quindi, la sospensione non dura all’infinito. Le società di leasing più organizzate attivano la messa in mora poco dopo l’apertura della procedura, soprattutto per beni che si svalutano velocemente, come automezzi o attrezzature tecnologiche. Il curatore, dal canto suo, ha interesse a decidere in fretta quando il bene non serve: ogni mese di custodia è un costo e un rischio di deterioramento.

C’è un caso particolare: l’esercizio provvisorio. Se il tribunale autorizza la prosecuzione temporanea dell’attività (art. 211 CCII), i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore decida di sospenderne l’esecuzione o di scioglierli. In questo scenario il leasing di un macchinario indispensabile alla produzione tende naturalmente a continuare, almeno finché dura l’esercizio provvisorio.


Se il curatore scioglie il contratto, cosa succede al bene?

Il bene torna alla società di leasing, che deve venderlo o ricollocarlo a valori di mercato. Questo è il cuore dell’art. 177 CCII.

Sciolto il contratto, la società concedente ha diritto alla restituzione del bene: è sua, e non entra nell’attivo da liquidare a favore dei creditori. Ma la legge non le consente di riprendersi il bene e tenere tutto. La impegna a un’operazione in due tempi.

Primo tempo: la vendita o la nuova allocazione. La società di leasing vende il bene o lo concede in un nuovo leasing a un altro cliente. Il riferimento è il valore di mercato: non un prezzo di comodo, non una cessione sottocosto a una società collegata.

Secondo tempo: il conguaglio. Si confronta quanto ricavato con il credito residuo in linea capitale della società di leasing, cioè la quota capitale dei canoni non ancora scaduti più il prezzo del riscatto. Ci sono due esiti possibili:

  1. ricavato superiore al credito residuo in linea capitale: la società di leasing deve versare l’eccedenza alla curatela, che la distribuisce ai creditori;
  2. ricavato inferiore al credito vantato alla data di apertura: la società di leasing può insinuarsi al passivo per la differenza.

La ragione di questa architettura è semplice: evitare che una delle due parti si arricchisca a spese dell’altra. La procedura non può pretendere bene, ricavato e ammissione al passivo, e la società di leasing non può tenersi il bene e anche il valore che eccede il suo credito.

Il punto da ricordare è che l’eccedenza non è un regalo, è un attivo della procedura, e il curatore ha il dovere di pretenderla e di verificare che la vendita sia avvenuta davvero a condizioni di mercato.

E i canoni che l’impresa aveva già pagato?

La società di leasing se li tiene, e il curatore non può farseli restituire con la revocatoria se sono stati pagati nei termini d’uso.

L’art. 177 CCII richiama espressamente l’art. 166, comma 3, lett. a), CCII, la norma che esclude dall’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Tradotto: i canoni pagati regolarmente, alle scadenze contrattuali, prima della liquidazione giudiziale restano acquisiti alla società di leasing.

Questo è uno dei punti in cui il leasing nella procedura si distingue dalla vecchia disciplina della vendita a rate risolta per inadempimento (art. 1526 c.c.), in cui l’acquirente aveva diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo un equo compenso. Nella liquidazione giudiziale, con il contratto sciolto dal curatore, i canoni pagati non tornano indietro. Il riequilibrio avviene solo attraverso l’eventuale eccedenza tra ricavato della vendita e credito residuo.

Diverso è il discorso per pagamenti anomali: canoni pagati con forte ritardo dopo solleciti e diffide, pagamenti con mezzi non normali (ad esempio cessione di beni), o un saldo anticipato di molte rate poco prima dell’insolvenza. Lì l’esenzione dei termini d’uso non copre automaticamente il pagamento e la valutazione va fatta caso per caso.

Come si calcola concretamente l’eccedenza da restituire alla curatela?

Si parte dal ricavato effettivo della vendita e si sottrae soltanto il credito residuo in linea capitale. Non gli interessi futuri, non le penali, non le spese gonfiate.

Il passaggio è più tecnico di quanto sembri, e la giurisprudenza formatasi sul vecchio art. 72-quater l.fall., di contenuto analogo, ha chiarito diversi aspetti:

  • il credito da confrontare con il ricavato è quello in linea capitale: la quota interessi dei canoni futuri non va considerata, perché quei canoni, dopo lo scioglimento, non maturano più;
  • la norma è eccezionale, perché consente al concedente di soddisfarsi sul bene al di fuori del concorso, e quindi va interpretata in modo restrittivo (Cass. n. 3200/2019, che richiama Cass. n. 15975/2018);
  • le clausole contrattuali che consentono alla società di leasing di trattenere l’intero ricavato della rivendita a copertura di canoni scaduti e futuri, senza alcun conguaglio, sono state ritenute nulle dalla Cassazione (Cass. n. 21476/2017 e n. 27935/2018, richiamate da Cass. n. 3200/2019).

Ecco la sequenza dei passaggi, che conviene tenere sott’occhio insieme alle risposte di questo blocco.

Fase Atto Termine Davanti a chi / chi decide
Apertura della liquidazione giudiziale Sentenza del tribunale — Tribunale
Sospensione del leasing Effetto automatico (art. 172 CCII) Dalla sentenza —
Messa in mora del curatore Istanza del concedente Termine assegnato non superiore a 60 giorni Giudice delegato
Scelta del curatore Subentro o scioglimento Entro il termine eventualmente assegnato Curatore, con autorizzazione del comitato dei creditori
Restituzione del bene Consegna al concedente Dopo lo scioglimento Curatore e concedente
Vendita o nuova allocazione Cessione a valori di mercato Tempi di mercato Concedente, sotto controllo del curatore
Conguaglio Versamento dell’eccedenza alla curatela Dopo la vendita Concedente → curatela
Insinuazione per la differenza Domanda di ammissione al passivo Termini della verifica dei crediti Giudice delegato

La società di leasing può insinuarsi al passivo per tutti i canoni che mancano?

No, non subito e non per tutto. Può insinuarsi solo per la differenza tra il suo credito alla data di apertura della procedura e quanto ricava, o può ricavare, dal bene.

L’art. 177, comma 2, CCII prevede che il concedente possa chiedere l’ammissione al passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene, secondo la stima del giudice delegato.

La Cassazione, già con riferimento alla legge fallimentare, aveva spiegato bene il senso della regola: con lo scioglimento i canoni futuri smettono di essere dovuti. Il concedente non ha quindi un credito attuale per tutte le rate a scadere, ma un credito condizionato: esiste solo se, e nella misura in cui, il valore del bene non basta a coprire quanto gli spettava alla data di apertura (Cass., Sez. I, 1° marzo 2010, n. 4862).

Questo ha conseguenze pratiche importanti:

  • una domanda di insinuazione per l’intero ammontare dei canoni a scadere, senza alcun riferimento al valore del bene, è impostata male e va contestata;
  • se il bene non è ancora stato venduto quando si forma lo stato passivo, il giudice delegato stima quanto è ricavabile e ammette il credito per la sola differenza;
  • i canoni già scaduti e non pagati prima dell’apertura fanno parte del credito alla data di apertura e concorrono al calcolo.

Per chi ha prestato fideiussione a garanzia del leasing, questa regola è tutt’altro che teorica: la misura in cui la società di leasing viene soddisfatta dal bene incide su quanto potrà poi pretendere dal garante, che resta obbligato secondo il contratto di garanzia ma può far valere che il debito garantito si è ridotto per effetto della vendita.

Se invece il curatore decide di continuare il leasing, chi paga i canoni?

La procedura, e in prededuzione: i canoni che maturano dopo il subentro vanno pagati prima dei creditori ordinari.

Il subentro è una scelta meno frequente ma tutt’altro che rara. Il curatore la valuta quando il bene ha un valore superiore a quanto resta da pagare, ad esempio perché il contratto è vicino alla scadenza e il riscatto è basso, oppure quando il bene serve a vendere l’azienda come complesso funzionante o a proseguire l’attività in esercizio provvisorio.

Con il subentro la procedura assume tutti gli obblighi del contratto: paga i canoni successivi, può esercitare l’opzione di acquisto alla scadenza e, se riscatta, il bene entra nell’attivo da liquidare. I crediti della società di leasing per il periodo successivo all’apertura diventano crediti della procedura, pagati in prededuzione.

E i canoni scaduti e non pagati prima dell’apertura? Restano crediti concorsuali: la società di leasing li fa valere con l’insinuazione al passivo e concorre con gli altri creditori secondo il loro rango. Il subentro non li trasforma in debiti della procedura.

La decisione richiede quindi un conto preciso: somma dei canoni futuri più prezzo di riscatto da una parte, valore realizzabile del bene dall’altra. Se il saldo è positivo per la massa, il subentro conviene. Se è negativo, lo scioglimento è la strada ovvia. Ne mostriamo un esempio numerico più avanti.


E se la società di leasing aveva già risolto il contratto prima della liquidazione giudiziale?

Allora l’art. 177 CCII non si applica, perché non c’è più un contratto pendente. È il caso più conteso, e la giurisprudenza ci ha messo anni a trovare un punto fermo.

Succede spesso: l’impresa smette di pagare i canoni, la società di leasing invia la diffida e dichiara risolto il contratto. Qualche mese dopo il tribunale apre la liquidazione giudiziale. Quale regola vale per restituzioni e conguagli?

Per anni la Cassazione si è divisa. Un orientamento applicava anche a questi casi la norma fallimentare sul leasing (art. 72-quater l.fall.), ritenendola espressione di un principio generale: lo affermava, ad esempio, Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27545. Un altro manteneva la distinzione tradizionale tra leasing “di godimento” e leasing “traslativo”, applicando a quest’ultimo l’art. 1526 c.c. sulla vendita a rate. La Terza Sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 5022 del 2020.

Le Sezioni Unite, con la sentenza 28 gennaio 2021, n. 2061, hanno chiuso il contrasto con alcuni principi che oggi orientano anche la lettura del Codice della crisi:

  • la L. 124/2017 non è retroattiva: si applica ai contratti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento non si erano ancora verificati quando la legge è entrata in vigore;
  • per i contratti risolti prima di quella legge e prima del fallimento resta valida la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, e al leasing traslativo si applica per analogia l’art. 1526 c.c., non la norma fallimentare;
  • la società di leasing che si insinua al passivo deve proporre una domanda completa: se invoca la clausola penale, deve indicare quanto ha ricavato dalla vendita del bene o allegare una stima del suo valore, così da consentire al giudice delegato di valutare se la penale sia eccessiva.

Per i contratti risolti dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017, invece, il riferimento è la disciplina dei commi 137-138: in caso di grave inadempimento dell’utilizzatore la società di leasing può risolvere il contratto, recupera il bene, lo vende o lo ricolloca a valori di mercato e restituisce all’utilizzatore quanto ricavato, al netto dei canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere in linea capitale, del prezzo di riscatto e delle spese. Se la risoluzione è avvenuta prima dell’apertura della procedura, questo conguaglio spetta alla curatela, che subentra nella posizione dell’utilizzatore.

Vale anche per il leasing immobiliare, per esempio un capannone?

Sì. L’art. 177 CCII non distingue tra beni mobili e immobili, ma il leasing immobiliare ha alcune particolarità pratiche da non sottovalutare.

La prima riguarda i numeri: un capannone o un immobile commerciale vale molto di più di un macchinario, e la differenza tra ricavato e credito residuo può essere rilevante in entrambi i sensi. Una vendita fatta male o troppo in fretta può bruciare un’eccedenza che spetterebbe ai creditori; una stima ottimistica può gonfiare artificialmente il credito ammesso al passivo, o ridurlo troppo.

La seconda riguarda i tempi: vendere un immobile industriale richiede mesi, a volte anni. Nel frattempo la società di leasing chiederà comunque l’ammissione al passivo e il giudice delegato dovrà basarsi su una stima del valore ricavabile, come prevede l’art. 177, comma 2. Contestare una stima sbagliata, con una perizia di parte, è uno degli strumenti più utili in questa fase.

La terza riguarda la L. 124/2017, che per gli immobili fissa una soglia più alta per il grave inadempimento che consente la risoluzione fuori dalla procedura: il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili, o due trimestrali anche non consecutivi, o un importo equivalente, contro i quattro canoni mensili previsti per gli altri beni. Conta quando la risoluzione è avvenuta prima dell’apertura della liquidazione giudiziale e ci si chiede se fosse legittima.

Infine, c’è il tema della custodia: fino alla riconsegna il curatore deve conservare il bene. La giurisprudenza di merito ha ritenuto che, quando la curatela non intende acquisire i beni e la domanda di restituzione del concedente viene accolta, lo scioglimento del contratto si considera implicito e la curatela deve custodirli fino alla consegna (Trib. Novara, 22 gennaio 2015).

E se in liquidazione giudiziale finisce la società di leasing, non l’utilizzatore?

Il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva il diritto di riscattare il bene. È la situazione opposta, ed è regolata dall’art. 177, comma 3, CCII.

Se la liquidazione giudiziale colpisce la società autorizzata a concedere finanziamenti in forma di leasing, il contratto non si sospende e non può essere sciolto dal curatore della concedente. L’utilizzatore continua a pagare i canoni, ora alla procedura, e alla scadenza può acquistare il bene pagando il prezzo pattuito.

La ragione è evidente: l’utilizzatore in regola non deve subire le conseguenze della crisi altrui. La sua posizione è protetta perché il leasing è per lui un finanziamento in corso, e la procedura della concedente ha solo da incassare.

Lo segnaliamo perché è una domanda che ci viene posta spesso da imprese in bonis che leggono di crisi di intermediari finanziari. La risposta è rassicurante: chi paga regolarmente i canoni non perde il bene per la crisi della società di leasing.

Cosa rischia chi ha firmato la fideiussione a garanzia del leasing?

Rischia di essere chiamato a pagare, ma non più di quanto la società di leasing possa pretendere davvero dopo la vendita del bene. Ed è proprio qui che il nostro lavoro di Esperto Negoziatore e Gestore della crisi si incrocia con la procedura.

Nelle piccole e medie imprese il leasing è quasi sempre garantito personalmente dal titolare, dai soci o dai loro familiari. La liquidazione giudiziale della società non libera il garante: la società di leasing può rivolgersi a lui per la parte del credito non soddisfatta.

Ma il garante ha argomenti precisi da far valere. Il credito garantito non è “tutti i canoni a scadere”, bensì il credito che residua dopo il meccanismo di vendita e conguaglio. Se la società di leasing ha venduto il bene sottocosto, o non lo ha venduto affatto e pretende l’intero dal garante, quella pretesa va verificata. E se il garante è persona fisica e non è in grado di far fronte al debito, gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) possono diventare la strada per chiudere la posizione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) fiduciario di un OCC, segue proprio questo doppio versante: la crisi della società e quella delle persone che l’hanno garantita.


Rischio di dover restituire anche i canoni già pagati, o di pagare due volte?

No. Nella liquidazione giudiziale nessuno ti chiede indietro i canoni pagati regolarmente, e il sistema è costruito proprio per evitare doppie pretese.

È una paura comprensibile, soprattutto per chi ha garantito il contratto. Ma le regole vanno nella direzione opposta. I canoni pagati nei termini d’uso restano alla società di leasing e non sono revocabili. La società di leasing, a sua volta, non può pretendere sia il bene sia l’intero credito: si soddisfa prima sul bene e solo per la differenza diventa creditrice concorsuale.

Il rischio reale è un altro: che la differenza venga calcolata male. Una rivendita a prezzo basso, una stima affrettata, spese di recupero e rimessa in pristino gonfiate, interessi conteggiati sui canoni futuri: ciascuno di questi errori fa crescere il credito ammesso al passivo e, di riflesso, la pretesa verso il garante.

La rassicurazione fondata è che la legge impone il valore di mercato e il conguaglio. Il limite reale è che questi controlli non scattano da soli: qualcuno deve fare i conti e, se servono, contestarli.

Posso tenermi il bene se riesco a trovare i soldi per il riscatto?

Non personalmente, una volta aperta la liquidazione giudiziale: la scelta spetta al curatore. Ma ci sono margini da conoscere.

L’imprenditore o il socio non possono “riscattare” da sé un bene in leasing intestato a una società in liquidazione giudiziale: il contratto è nella disponibilità della procedura. Però, se il curatore subentra e riscatta, il bene entra nell’attivo e verrà venduto con le regole delle vendite concorsuali, alle quali chiunque, compreso un soggetto vicino all’imprenditore, può partecipare come acquirente nel rispetto delle regole di trasparenza e competitività.

Altra possibilità: se il bene serve a un ramo d’azienda che il curatore intende cedere, chi presenta un’offerta per quel ramo può proporre di subentrare nel contratto di leasing alle condizioni concordate con il concedente.

Il momento in cui ci sono più margini, però, è prima della liquidazione giudiziale: nella composizione negoziata della crisi l’imprenditore può rinegoziare il leasing con l’aiuto dell’esperto, e negli strumenti di regolazione della crisi i contratti possono essere gestiti in una logica di continuità. Quando la liquidazione è aperta, molte di queste porte sono chiuse.

Quanto tempo ci vuole perché la posizione del leasing si chiuda davvero?

Dipende soprattutto dalla vendita del bene: da poche settimane per un automezzo a molti mesi per un immobile.

La scelta del curatore può arrivare presto, anche entro sessanta giorni se la società di leasing lo mette in mora. La riconsegna segue in tempi brevi. Ma il conguaglio definitivo arriva solo quando il bene è stato effettivamente venduto o ricollocato, e solo allora si sa con certezza se c’è un’eccedenza per la curatela o una differenza per la società di leasing.

Nel frattempo la verifica dei crediti va avanti: la società di leasing chiede l’ammissione al passivo e il giudice delegato decide sulla base della stima. Se la vendita successiva si discosta molto dalla stima, possono aprirsi questioni ulteriori.

Il consiglio onesto è non dare per chiusa la partita quando il bene viene ritirato dal piazzale: i numeri che contano arrivano dopo.

E se il bene in leasing è rovinato, incompleto o non si trova più?

Il problema cambia natura: dal conguaglio si passa al risarcimento, e il conto può diventare pesante.

Il bene in leasing non è dell’impresa: appartiene alla società concedente. Quando il curatore scioglie il contratto deve riconsegnarlo nello stato in cui si trova, e fino a quel momento ne risponde come custode. Ma che succede se il bene, al momento della riconsegna, è danneggiato, privo di componenti o addirittura non c’è più?

Bisogna distinguere i momenti.

  • Danni o ammanchi anteriori all’apertura della procedura. Se il bene era già deteriorato oltre il normale uso, o mancavano parti, la società di leasing ricaverà meno dalla vendita. Quel minor ricavo si riflette sulla differenza da insinuare al passivo e quindi, potenzialmente, sulla pretesa verso i garanti. Il contratto prevede di solito obblighi di manutenzione e assicurazione a carico dell’utilizzatore: verificare se la polizza c’era ed era operativa è il primo passo.
  • Danni successivi all’apertura. Se il deterioramento avviene mentre il bene è nella custodia della procedura, la questione riguarda la responsabilità della curatela come custode, e non il debito concorsuale dell’impresa.
  • Bene scomparso. È lo scenario più delicato. La società di leasing non potrà venderlo e chiederà l’ammissione al passivo per l’intero credito. Inoltre la sottrazione di un bene in leasing prima del fallimento è un tema che può avere risvolti anche penali per gli amministratori, e che va affrontato con la massima prudenza fin dal primo contatto con il curatore.

Chi gestiva l’impresa farebbe bene a documentare subito lo stato dei beni in leasing (fotografie, verbali di consegna, libretti di manutenzione, polizze) e a metterli a disposizione del curatore: è il modo migliore per evitare che un ricavo basso venga attribuito a negligenze mai avvenute.

Il curatore può vendere il bene in leasing insieme al resto dell’azienda?

Solo se prima subentra nel contratto o si accorda con la società di leasing: il bene non è della procedura e non può essere venduto come se lo fosse.

Quando il curatore cede l’azienda o un ramo d’azienda, l’acquirente vuole di solito ricevere tutto ciò che serve a farla funzionare, compresi i macchinari in leasing. Le strade sono due. La prima: il curatore subentra, paga i canoni residui e il riscatto, acquisisce la proprietà e vende il bene insieme al complesso aziendale. La seconda: il contratto di leasing viene ceduto all’acquirente dell’azienda, con il consenso della società concedente, e l’acquirente prosegue il pagamento dei canoni. In entrambi i casi la società di leasing deve essere coinvolta, e spesso è proprio la trattativa con lei a decidere se la cessione dell’azienda va in porto.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco tre ipotesi dimostrative, con numeri realistici ma non riferiti a casi reali, che mostrano come funziona il meccanismo dell’art. 177 CCII nelle situazioni più frequenti.

Ipotesi 1 — Scioglimento con eccedenza a favore della curatela

  • Bene: linea di produzione industriale in leasing strumentale.
  • Liquidazione giudiziale dell’utilizzatore aperta il 14 aprile.
  • Canoni scaduti e non pagati prima dell’apertura: 6.180 €.
  • Credito residuo in linea capitale (quota capitale dei canoni a scadere + prezzo di riscatto): 87.340 €.
  • Il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, scioglie il contratto il 2 giugno. Il bene viene riconsegnato e la società di leasing lo vende a un operatore del settore per 112.600 €.

Calcolo: 112.600 − 87.340 = 25.260 € di eccedenza, che la società di leasing deve versare alla curatela. I 6.180 € di canoni scaduti prima dell’apertura non si compensano con l’eccedenza: la società di leasing li fa valere con l’insinuazione al passivo e concorre con gli altri creditori. È la lettura restrittiva accolta da Cass. n. 3200/2019: il concedente trattiene sul ricavato solo il credito residuo in linea capitale.

Ipotesi 2 — Scioglimento con differenza a favore del concedente

Stessi dati, ma il mercato di quel macchinario è crollato e la vendita realizza solo 64.950 €.

  • Credito del concedente alla data di apertura: 6.180 (scaduti) + 87.340 (capitale residuo) = 93.520 €.
  • Ricavato: 64.950 €.
  • Differenza: 93.520 − 64.950 = 28.570 €.

La società di leasing può chiedere l’ammissione al passivo per 28.570 €, non per i 93.520 € complessivi. Se la vendita non è ancora avvenuta al momento della verifica dei crediti, il giudice delegato stima il valore ricavabile: se la stima fosse, per esempio, di 71.200 €, l’ammissione sarebbe per 22.320 €. Ogni migliaio di euro di stima in più è un migliaio di euro in meno di credito ammesso, e spesso in meno di pretesa verso il fideiussore. Se l’utilizzatore era garantito da un socio, è su questi 28.570 € (o sulla cifra ammessa), e non sull’intero residuo, che si misura il rischio del garante.

Ipotesi 3 — Il curatore subentra perché conviene

  • Bene: furgone isotermico usato nell’esercizio provvisorio autorizzato dal tribunale.
  • Restano 9 canoni da 2.315 € = 20.835 €, più un riscatto di 4.870 €: esborso totale per la procedura 25.705 €.
  • Valore di mercato stimato del mezzo a fine contratto: 41.300 €.
  • Canoni scaduti e non pagati prima dell’apertura: 3.470 €.

Il curatore subentra: i 9 canoni e il riscatto si pagano in prededuzione, il mezzo entra nell’attivo e viene venduto a fine esercizio provvisorio. Vantaggio teorico per la massa: 41.300 − 25.705 = 15.595 €, al lordo dei costi di custodia e vendita. I 3.470 € anteriori all’apertura restano un credito concorsuale da insinuare al passivo. Se il valore stimato fosse stato inferiore a 25.705 €, la scelta razionale sarebbe stata lo scioglimento.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Chi controlla che la società di leasing abbia venduto il bene davvero al valore di mercato?”

È la domanda decisiva, e quasi nessuno la pone. Tutto il meccanismo dell’art. 177 CCII si regge su un numero: quanto il concedente ricava dalla vendita o dalla nuova allocazione del bene. Da quel numero dipendono l’eccedenza che spetta ai creditori della procedura, la differenza ammessa al passivo e, di riflesso, quanto potrà essere chiesto ai garanti.

Eppure la vendita la fa la società di leasing, sul proprio mercato, con i propri canali. Il rischio che il prezzo non sia quello di mercato è concreto: rivendite in blocco a operatori del remarketing, cessioni a società collegate, vendite rapide a fine trimestre, costi di ritiro, trasporto e rimessa in pristino addebitati senza documentazione.

Le Sezioni Unite del 2021 hanno indicato la strada, con riferimento alla domanda di insinuazione: il concedente deve mettere il giudice delegato in condizione di valutare, indicando il ricavato della vendita o allegando una stima del valore di mercato (Cass., SS.UU., 28 gennaio 2021, n. 2061). Una domanda che si limita a sommare i canoni non è completa.

In concreto le domande da fare sono queste:

  • il bene è stato venduto? A chi, quando e a che prezzo?
  • c’è una perizia di stima precedente alla vendita? È coerente con il prezzo?
  • le spese dedotte sono documentate e pertinenti?
  • il calcolo del credito residuo considera solo la quota capitale dei canoni futuri?

Il curatore ha il potere e il dovere di fare queste verifiche; il fideiussore e lo stesso imprenditore hanno tutto l’interesse a sollecitarle e, se necessario, a contestare i numeri con una propria stima.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che contano davvero su questo tema. Molte riguardano la legge fallimentare (art. 72-quater l.fall.), di contenuto analogo all’art. 177 CCII: lo segnaliamo voce per voce, perché sul Codice della crisi la giurisprudenza di legittimità specifica è ancora in formazione.

Pronuncia Principio, in parole nostre Perché conta qui
Cass., SS.UU., 28 gennaio 2021, n. 2061 (legge fallimentare) La L. 124/2017 non è retroattiva; per i leasing risolti prima della legge e prima del fallimento resta la distinzione godimento/traslativo e al traslativo si applica l’art. 1526 c.c.; la domanda di insinuazione del concedente deve indicare il ricavato o la stima del bene È il punto fermo per i contratti risolti prima della procedura e il parametro di completezza della domanda di ammissione al passivo
Cass., ord. n. 5022/2020 (data non reperita) Ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto sugli effetti della risoluzione del leasing prima del fallimento, ritenendolo di particolare importanza Spiega perché fino al 2021 le soluzioni erano divergenti
Cass., ord. 28 ottobre 2019, n. 27545 (legge fallimentare) Applicava la norma fallimentare sul leasing anche al contratto risolto prima del fallimento Esprime l’orientamento poi superato dalle Sezioni Unite: utile per non fondarsi su precedenti non più attuali
Cass., Sez. VI, 4 febbraio 2019, n. 3200 (legge fallimentare) Il concedente trattiene sul ricavato solo il credito residuo in linea capitale per i canoni futuri; la norma è eccezionale e di stretta interpretazione; l’eccedenza spetta alla procedura È la base del calcolo dell’eccedenza (Ipotesi 1)
Cass. n. 15975/2018 (data non reperita) Riconosce natura eccezionale alla regola che consente al concedente di soddisfarsi sul bene fuori dal concorso Giustifica la lettura restrittiva delle pretese del concedente
Cass. n. 27935/2018 (data non reperita) Sono nulle le clausole che attribuiscono al concedente l’intero ricavato della rivendita a copertura di canoni scaduti e futuri, senza conguaglio Permette di contestare le clausole “pigliatutto” nei contratti
Cass. n. 21476/2017 (data non reperita) Stesso principio: il patto che elude il conguaglio contrasta con l’ordine pubblico economico Rafforza la contestazione delle clausole penali eccessive
Cass., Sez. I, 1° marzo 2010, n. 4862 (legge fallimentare) Sciolto il contratto, i canoni futuri non sono più dovuti; il concedente ha diritto alla restituzione e a un credito solo eventuale per la differenza dopo la vendita Fonda il limite all’insinuazione al passivo (Ipotesi 2)
Trib. Novara, 22 gennaio 2015 (legge fallimentare) Se la curatela non intende acquisire i beni e la domanda di restituzione è accolta, lo scioglimento si considera implicito; la curatela custodisce i beni fino alla consegna Chiarisce gli obblighi di custodia nel periodo di transizione

Cosa ne ricaviamo, in sintesi? Primo: il leasing sciolto dal curatore non è un “tutto al concedente”, perché c’è sempre un conguaglio. Secondo: la società di leasing non può insinuarsi per l’intero residuo, ma solo per la differenza dopo la vendita o la stima del bene. Terzo: per i contratti risolti prima dell’apertura della procedura bisogna capire quando è avvenuta la risoluzione e quale disciplina era applicabile in quel momento.

Per completezza: la riforma dei tributi regionali e locali (D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali) ha modificato il Codice della crisi estendendo ai tributi locali alcuni strumenti come la transazione fiscale, ma non ha toccato la disciplina della locazione finanziaria nella liquidazione giudiziale, che resta quella dell’art. 177 CCII.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo quando un leasing è coinvolto in una liquidazione giudiziale, o rischia di esserlo.

  1. Ricostruiamo la storia del contratto: data di stipula, piano di ammortamento, canoni pagati e insoluti, eventuali diffide e dichiarazioni di risoluzione, per stabilire se alla data di apertura il contratto era pendente o già risolto, e quindi quale disciplina si applica.
  2. Ricalcoliamo il credito residuo in linea capitale, separando la quota capitale dalla quota interessi dei canoni futuri e verificando il prezzo di riscatto.
  3. Esaminiamo le clausole del contratto, individuando le clausole penali, le clausole di risoluzione per apertura della procedura e i patti che escludono il conguaglio, contestabili alla luce della giurisprudenza.
  4. Verifichiamo la vendita del bene: chiediamo documentazione su acquirente, prezzo e spese, la confrontiamo con stime di mercato e, se il prezzo non convince, ci affidiamo a una perizia di parte.
  5. Esaminiamo la domanda di insinuazione al passivo della società di leasing e predisponiamo osservazioni al progetto di stato passivo quando il credito è calcolato sull’intero residuo e non sulla differenza.
  6. Assistiamo i fideiussori quando la società di leasing chiede loro il pagamento, verificando che la pretesa tenga conto del ricavato o del valore del bene.
  7. Valutiamo per i garanti persone fisiche gli strumenti del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione) quando il debito di garanzia non è sostenibile.
  8. Interveniamo prima della liquidazione giudiziale, nella composizione negoziata della crisi, per rinegoziare i contratti di leasing con le società concedenti e cercare soluzioni che preservino i beni strumentali necessari alla continuità.
  9. Predisponiamo per il curatore o per gli interessati il confronto subentro/scioglimento, con il conto tra canoni futuri, riscatto e valore realizzabile del bene.
  10. Seguiamo il contenzioso che può nascere (opposizione allo stato passivo, azioni di restituzione dell’eccedenza, giudizi contro i garanti) dal primo grado fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il destino di un leasing si decide spesso nella fase che precede la liquidazione giudiziale, quando con le società di leasing si può ancora trattare. Conoscere il funzionamento della composizione negoziata consente di leggere la posizione del contratto con lo stesso sguardo dei creditori finanziari. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC completa il quadro sul versante dei garanti persone fisiche.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra un grado e l’altro.

Lavoriamo con uno staff di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono piani di ammortamento, quote capitale e valori contabili; gli avvocati trasformano quei numeri in contestazioni, osservazioni e difese.


In sintesi: tre cose da ricordare

Primo: la liquidazione giudiziale non chiude il leasing, lo sospende. Decide il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, se subentrare o sciogliere, e la società di leasing può costringerlo a scegliere entro un termine massimo di sessanta giorni.

Secondo: se il contratto si scioglie, c’è sempre un conguaglio. Il bene torna al concedente, che lo vende a valori di mercato: l’eccedenza sul credito residuo in linea capitale va alla curatela, la differenza in difetto si insinua al passivo. Mai l’intero residuo.

Terzo: conta quando il contratto si è chiuso. Se la risoluzione è avvenuta prima dell’apertura della procedura, si applicano altre regole (L. 124/2017 o, per i contratti più datati, il quadro delineato dalle Sezioni Unite del 2021).

Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché il leasing nella liquidazione giudiziale si colloca esattamente all’incrocio tra la crisi dell’impresa, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la crisi delle persone che hanno garantito i contratti, che segue come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC. Leggere entrambi i versanti con la stessa competenza significa evitare che un conteggio sbagliato si trasferisca dalla procedura al patrimonio di chi ha firmato la garanzia.

📩 Un leasing della tua impresa è finito nella liquidazione giudiziale, o hai ricevuto una richiesta come garante? Contatta lo Studio Monardo oggi stesso: trovi tutti i nostri recapiti al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata