Cosa Sono Le Proposte Concorrenti Dei Creditori Nel Concordato Preventivo?

Un’impresa deposita la domanda di concordato preventivo. Offre ai creditori chirografari una percentuale che a molti di loro sembra bassa, troppo bassa rispetto al valore dell’azienda, dei magazzini, dei contratti in corso. Per anni, in questa situazione, al creditore restava una sola arma: votare contro. Oggi ne ha un’altra, molto più incisiva. Il creditore che raggiunge una determinata quota del passivo può depositare una propria proposta di concordato, con un proprio piano, e chiedere agli altri creditori di votare quella al posto della proposta del debitore. È la proposta concorrente, disciplinata dall’art. 90 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Questo articolo non ripete la spiegazione generale dell’istituto. Si mette dalla parte di chi vuole usarlo: il fornitore esposto per centinaia di migliaia di euro, la banca, il fondo che acquista crediti, l’imprenditore concorrente interessato all’azienda in crisi. E segue il calendario, perché è il calendario a decidere tutto. Chi sa che cosa succede dopo, e quando, presenta la proposta concorrente al momento giusto; chi se ne accorge alla relazione del commissario, spesso è già fuori tempo.

La cronologia, in sintesi: con la domanda del debitore viene depositata la situazione patrimoniale, che diventa la base di calcolo della soglia di legittimazione; con l’attestazione del professionista si scopre se la porta delle proposte concorrenti è aperta o chiusa; nelle settimane successive il creditore costruisce la propria quota, anche acquistando crediti, e chiede le informazioni al commissario giudiziale; non oltre trenta giorni prima della data iniziale del voto deposita la proposta; il tribunale verifica le classi; il commissario riferisce; i creditori votano; si arriva all’omologazione e, se vince la proposta concorrente, a un’esecuzione che il proponente può pretendere anche contro la volontà del debitore.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente sul terreno delle competenze certificate dell’Avvocato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: e l’art. 90 lega proprio alla composizione negoziata una delle regole decisive per il creditore, perché la soglia che rende inammissibili le proposte concorrenti scende dal 30 al 20 per cento quando il debitore ha utilmente avviato quel percorso. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruoli che impongono di confrontare ogni proposta ai creditori con le alternative realisticamente disponibili: lo stesso confronto che un creditore deve fare prima di investire in una proposta alternativa a quella del debitore.

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La mappa temporale della proposta concorrente

Il primo errore del creditore è pensare alla proposta concorrente come a un atto isolato, da preparare “quando serve”. In realtà è l’esito di una sequenza che inizia il giorno in cui il debitore deposita la domanda e si chiude, se la proposta vince, solo con l’esecuzione del concordato omologato. Ogni tappa ha un termine, un documento di riferimento e una scelta da compiere.

Un’avvertenza preliminare sulla soglia. Per anni la quota necessaria per presentare una proposta concorrente è stata del 10% dei crediti: così la prevedeva l’art. 163 della legge fallimentare dopo il D.L. 83/2015, così la ha ripresa la versione originaria dell’art. 90 CCII, ed è il numero che ancora oggi si legge nella maggior parte dei commenti. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha cambiato questo dato: l’art. 21, comma 6, lett. a), ha sostituito nel comma 1 dell’art. 90 la parola “dieci” con “cinque”, con una modifica coordinata del comma 2, e le nuove regole si applicano dal 28 settembre 2024. Oggi la soglia è del 5% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore. Lo stesso correttivo ha modificato anche i commi 3 e 5 e abrogato il comma 8. Nel prosieguo ragioniamo sul testo vigente, ma segnaliamo il confronto con il 10%, perché chi legge commenti, circolari o pronunce anteriori al correttivo troverà ancora quel dato.

Tappa Quando Atto o evento Norma di riferimento Cosa decide il creditore
1 Giorno 0 Domanda del debitore, situazione patrimoniale, attestazione artt. 39, 87 CCII Se la porta è aperta (30%/20%) e quanto vale la soglia
2 Giorno 0 + poche settimane Decreto di apertura, data del voto, nomina del commissario art. 47 CCII Calcolo a ritroso del termine per la proposta
3 Dal decreto in poi Costruzione della quota, anche con acquisti di crediti art. 90, commi 1-3 Raggiungere la soglia senza crediti esclusi
4 Appena possibile Richiesta di informazioni al commissario art. 92, comma 3 Avere i dati per scrivere un piano credibile
5 Almeno 45 giorni prima del voto Relazione del commissario giudiziale art. 105 Rileggere la proposta del debitore con occhi nuovi
6 Non oltre 30 giorni prima del voto Deposito della proposta concorrente art. 90, commi 1, 4, 6 Contenuto, garanzie, attestazione
7 Tra deposito e voto Vaglio del tribunale sulle classi, relazione integrativa art. 90, comma 7; art. 105 Difendere la proposta, rispondere al debitore
8 La finestra di voto Voto su più proposte artt. 107, 109 Chi vota, come si conta, chi vince
9 Dopo il voto Omologazione ed esecuzione artt. 48, 112, 118 Pretendere l’esecuzione della proposta vincente

Le tappe che seguono sviluppano ciascuna riga. I numeri dei giorni sono quelli di legge; i tempi reali, che variano molto da tribunale a tribunale, sono indicati in ogni sezione come ordine di grandezza.

Tappa 1 — Giorno 0: la domanda del debitore e i due documenti che il creditore deve leggere per primi

Cosa succede

Il debitore deposita il ricorso per l’accesso al concordato preventivo, con la proposta, il piano e la documentazione prevista dalla legge. Può anche aver depositato in un primo momento una domanda “con riserva” e completato il quadro in seguito: per il creditore che pensa a una proposta concorrente conta il momento in cui proposta e piano definitivi sono depositati, perché solo allora esiste qualcosa con cui competere.

Due documenti, in questa fase, valgono più di tutto il resto. Il primo è la situazione patrimoniale del debitore, con l’elenco dei creditori e dei rispettivi crediti: è su quel documento che si calcola la quota necessaria per presentare una proposta concorrente. Il secondo è la relazione del professionista indipendente prevista dall’art. 87, comma 3, che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano: dentro quella relazione si trova, o non si trova, l’attestazione che chiude la porta alle proposte concorrenti.

La norma

L’art. 90, comma 1, CCII individua i soggetti legittimati: chi, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda, rappresenta la quota prevista dei crediti “risultanti dalla situazione patrimoniale depositata” dal debitore. Il riferimento non è al passivo che emergerà alla fine della procedura, né ai crediti ammessi al voto: è il documento depositato dal debitore. Questo ha una conseguenza pratica immediata. Il creditore può calcolare la soglia il giorno stesso in cui accede agli atti, senza attendere alcuna verifica successiva.

L’art. 90, comma 5, fissa invece la causa di inammissibilità: le proposte concorrenti non sono ammissibili se il professionista indipendente, nella relazione di cui all’art. 87, comma 3, attesta che la proposta del debitore assicura il pagamento di almeno il 30% dell’ammontare dei crediti chirografari. La percentuale scende al 20% quando il debitore ha utilmente avviato la composizione negoziata della crisi prevista dall’art. 13.

I termini che si attivano

Il deposito della domanda non fa ancora decorrere il termine per la proposta concorrente, che si calcola a ritroso dalla data del voto fissata dal tribunale (tappa 2). Ma il giorno 0 fa partire qualcosa di più importante: il tempo utile per prepararsi. Una proposta concorrente seria richiede un piano, dati, un’eventuale provvista finanziaria, talvolta l’acquisto di crediti. Ogni settimana persa dopo il deposito della domanda è una settimana sottratta alla preparazione di un piano che dovrà reggere il confronto con quello del debitore, costruito magari nell’arco di mesi.

Cosa può fare il creditore ora

  • Leggere subito la relazione del professionista alla ricerca dell’attestazione del 30% (o del 20%). Se c’è, la proposta concorrente è preclusa e la strategia del creditore deve spostarsi su altri strumenti: il voto contrario, la contestazione della convenienza in sede di omologazione, l’eventuale opposizione.
  • Verificare se il debitore ha alle spalle una composizione negoziata “utilmente avviata”. È il dato che abbassa la soglia di inammissibilità al 20%. Il creditore deve capire se quel passaggio c’è stato davvero e con quali caratteristiche: l’avverbio “utilmente” non è decorativo e può aprire una discussione.
  • Calcolare la propria quota sulla situazione patrimoniale depositata, controllando che il proprio credito vi sia indicato per l’importo corretto. Se il debitore ha sottostimato il credito, la quota sulla carta si riduce: è un dato da segnalare immediatamente.
  • Mappare gli altri grandi creditori: chi detiene quote rilevanti potrebbe diventare un alleato (proposta congiunta) o un venditore (cessione del credito).

L’errore tipico di questa fase

Leggere la percentuale offerta dal debitore e confonderla con l’attestazione. Una proposta che “promette” il 32% ai chirografari non chiude automaticamente la porta: ciò che conta, per l’art. 90, comma 5, è che il professionista indipendente attesti che quella percentuale è assicurata. Una proposta che indica una percentuale solo stimata, o che la subordina a eventi incerti, potrebbe non contenere un’attestazione idonea. Il creditore che si ferma alla percentuale dichiarata rinuncia, senza saperlo, a uno strumento che avrebbe potuto utilizzare.

L’errore speculare è altrettanto frequente: dare per scontato che una percentuale inferiore al 30% renda sempre ammissibile la proposta concorrente, senza controllare se il debitore ha utilmente avviato una composizione negoziata. In quel caso la soglia scende al 20% e una proposta del debitore al 22% è già al riparo.

Quanto dura realmente

La lettura dei documenti richiede pochi giorni se il creditore ha accesso al fascicolo e un professionista che sa dove guardare. Il problema reale è l’accesso: tra il deposito e la disponibilità effettiva degli atti per i creditori possono passare settimane, specie quando la domanda è inizialmente “con riserva” e il piano arriva solo alla scadenza del termine concesso dal tribunale.

Tappa 2 — Le settimane successive: il decreto di apertura fissa la data che governa tutto

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta e la ritualità della domanda, apre la procedura con decreto: nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale, stabilisce la data iniziale e quella finale del voto dei creditori, fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori e ordina il deposito della somma necessaria per le spese della procedura.

Per il creditore che pensa a una proposta concorrente, il decreto di apertura contiene l’informazione più importante dell’intera procedura: la data iniziale stabilita per il voto. È da quella data che si calcola a ritroso tutto il resto.

La norma

L’art. 47 CCII disciplina il decreto di apertura. L’art. 90, comma 1, stabilisce che la proposta concorrente può essere presentata non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. L’art. 105 impone al commissario giudiziale di depositare la propria relazione almeno quarantacinque giorni prima della stessa data.

Il risultato è un calendario a incastro: il creditore riceve la relazione del commissario (al più tardi) quarantacinque giorni prima del voto e ha, da quel momento, al più quindici giorni per depositare la propria proposta. Chi aspetta la relazione del commissario per iniziare a lavorare sulla proposta concorrente ha di fronte, nella migliore delle ipotesi, due settimane.

Il decreto di apertura, del resto, è un atto che la giurisprudenza ha sempre considerato preparatorio. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (sez. I, sentenza n. 6067 del 30 maggio 1995) lo riteneva non impugnabile con ricorso straordinario, proprio perché destinato a essere superato dalle fasi successive. Anche la sorte del deposito per le spese, ordinato con il decreto, ha avuto oscillazioni: la Cassazione (sez. I, n. 20667 del 22 novembre 2012) qualificava perentorio il termine per il deposito, mentre una pronuncia più recente (sez. I, n. 12352 del 9 maggio 2025) ha escluso che il mancato o insufficiente deposito renda di per sé inammissibile o improcedibile la domanda. Per il creditore il messaggio è pratico: il calendario fissato dal decreto va preso come dato su cui pianificare, non come atto da contestare per guadagnare tempo.

I termini che si attivano

  • Termine per il deposito della proposta concorrente: non oltre 30 giorni prima della data iniziale del voto. È un termine a ritroso: se il voto inizia il 14 giugno, l’ultimo giorno utile è il 15 maggio. Il termine è costruito per consentire al tribunale, al commissario e ai creditori di esaminare la proposta prima del voto; non c’è spazio per un deposito tardivo “sanato”.
  • Termine per la relazione del commissario: almeno 45 giorni prima della data iniziale del voto. Il commissario può depositarla prima, e spesso lo fa, ma non oltre.
  • Sulla sospensione feriale, che opera soltanto dal 1 al 31 agosto, la prudenza impone di non farvi affidamento per i termini interni alla procedura concorsuale: il calcolo va fatto come se la sospensione non esistesse e, se il calendario cade in agosto, va verificato con il professionista prima di contarci.

Cosa può fare il creditore ora

  • Calcolare il termine ultimo e annotarlo, insieme alla data presumibile della relazione del commissario.
  • Costruire un calendario interno a ritroso: data del deposito, data in cui il piano deve essere completo, data in cui servono gli eventuali impegni dei terzi finanziatori, data entro cui completare gli acquisti di crediti.
  • Verificare il decreto di apertura per ciò che dice sulle classi proposte dal debitore e sulla loro formazione: la proposta concorrente dovrà confrontarsi con quella struttura o proporne un’altra, che il tribunale dovrà vagliare.
  • Valutare se chiedere già ora informazioni al commissario (tappa 4), senza attendere la sua relazione.

L’errore tipico di questa fase

Contare in avanti dalla data di comunicazione del decreto, come se il creditore avesse “trenta giorni” per presentare la proposta. Non è così: i trenta giorni si contano all’indietro dalla data del voto. Se il decreto fissa il voto molto vicino, la finestra può essere stretta; se lo fissa lontano, il creditore ha più tempo, ma non deve sprecarlo. Il secondo errore è non tenere conto dei rinvii: se la data del voto viene differita, si sposta anche il termine; se viene anticipata o confermata, il creditore che contava su un rinvio si ritrova fuori tempo.

Quanto dura realmente

Tra il deposito del piano e il decreto di apertura passano, nella prassi, da poche settimane a qualche mese, in funzione del carico del tribunale e delle eventuali integrazioni richieste. Tra il decreto e la data iniziale del voto passano in genere alcuni mesi, perché il commissario deve completare le verifiche e redigere la relazione. È in questo intervallo, non dopo, che si gioca la partita della proposta concorrente.

Tappa 3 — Dal decreto in poi: costruire la quota, anche comprando crediti

Cosa succede

Il calendario ora corre. Il creditore che non ha, da solo, la quota necessaria può raggiungerla in due modi: aggregandosi con altri creditori in una proposta congiunta, oppure acquistando crediti. La legge lo consente in modo esplicito: la soglia può essere raggiunta “anche per effetto di acquisti successivi alla domanda”. È il passaggio che ha trasformato la proposta concorrente in uno strumento usato anche da investitori specializzati, che comprano crediti verso imprese in concordato proprio per acquisire la legittimazione e, con essa, la possibilità di proporre un piano alternativo, magari con l’acquisizione dell’azienda.

La norma

L’art. 90 CCII, nei commi 1, 2 e 3, delimita la legittimazione:

  • Comma 1: la quota si calcola sui crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore e può essere raggiunta anche con acquisti successivi alla domanda.
  • Comma 2: ai fini del calcolo non si considerano i crediti della società che controlla il debitore, delle società da questo controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La regola impedisce che il gruppo cui appartiene il debitore usi i crediti infragruppo per “prenotare” la proposta concorrente.
  • Comma 3: la proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, né dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto, dai parenti e affini entro il quarto grado o dalle parti correlate. Il correttivo del 2024 ha esteso e precisato la cerchia dei soggetti esclusi.

Sulla legittimazione del terzo che diventa creditore dopo la domanda, la giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 163 della legge fallimentare, che conteneva la stessa formula, è stata favorevole. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 2 febbraio 2018, ha riconosciuto la legittimazione anche a chi assume la veste di creditore soltanto grazie ad acquisti successivi al deposito della domanda. Il Tribunale di Padova, con decreto del 2 aprile 2021, ha affrontato la questione più insidiosa: se il terzo, non intermediario finanziario, che acquista crediti a titolo oneroso al fine di raggiungere la soglia svolga un’attività riservata agli intermediari ai sensi dell’art. 106 del Testo unico bancario. La risposta è stata negativa: l’acquisto mirato di crediti per presentare una proposta concorrente non integra di per sé un esercizio abusivo di attività finanziaria, i contratti di cessione restano validi e il cessionario è legittimato. Si tratta di pronunce sulla legge fallimentare, ma la formula normativa ripresa dall’art. 90 CCII le rende un riferimento ancora utile.

Prima ancora delle pronunce, alcuni tribunali avevano espresso lo stesso orientamento in documenti di prassi: le circolari del Tribunale di Monza (19 gennaio 2016) e del Tribunale di Bergamo (n. 2/2016) ammettevano che la quota fosse raggiunta con acquisti successivi alla domanda, anche da soggetti che originariamente non erano creditori. Non sono pronunce, ma segnalano un’impostazione consolidata.

I termini che si attivano

Non c’è un termine autonomo per gli acquisti, ma c’è un termine logico: la quota deve essere posseduta, e documentata, al momento del deposito della proposta concorrente, quindi entro il trentesimo giorno anteriore alla data iniziale del voto. La cessione del credito deve essere perfezionata e, per essere opponibile, notificata al debitore o da lui accettata secondo le regole generali. Un acquisto concordato ma non perfezionato al momento del deposito è un rischio che non conviene correre.

Cosa può fare il creditore ora

  • Censire i crediti acquistabili: fornitori minori stanchi di attendere, creditori che preferiscono un incasso immediato scontato alla percentuale concordataria dilazionata, creditori finanziari che vogliono chiudere la posizione.
  • Verificare la “qualità” di ogni credito acquistato rispetto alla soglia: crediti infragruppo esclusi; crediti di soggetti correlati al debitore da evitare, perché espongono a contestazioni sull’interposizione; crediti contestati o di importo incerto da pesare con prudenza.
  • Valutare la proposta congiunta: più creditori possono presentare insieme la proposta, sommando le proprie quote. Serve un accordo scritto che regoli chi finanzia, chi decide, come si ripartiscono i costi e chi rappresenta il gruppo.
  • Documentare ogni passaggio: contratti di cessione, notifiche, prova del prezzo pagato. Se la legittimazione viene contestata, la prova deve essere già pronta.

In questa fase lo Studio Monardo, che opera con la competenza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, verifica la consistenza effettiva della quota sulla situazione patrimoniale del debitore e i rischi di esclusione dei crediti acquistati.

L’errore tipico di questa fase

Comprare crediti senza controllare chi li vende. Il cedente che si rivela parte correlata al debitore, o una società del suo stesso gruppo, non solo non contribuisce alla soglia, ma può rendere la proposta contestabile come presentata per interposta persona. Il secondo errore è comprare “al buio” crediti che il debitore ha indicato nella situazione patrimoniale con importi inferiori a quelli reali: la quota si calcola su quanto risulta dal documento depositato, non su quanto il cedente afferma di vantare.

Quanto dura realmente

Un’operazione di acquisto di crediti per raggiungere la soglia richiede settimane: trattative, due diligence minima sui crediti, contratti, notifiche. Per questo va avviata subito dopo il decreto di apertura, non dopo la relazione del commissario.

Tappa 4 — Appena possibile: chiedere le informazioni al commissario giudiziale

Cosa succede

Il creditore che vuole competere con il debitore ha un problema strutturale: non conosce l’impresa dall’interno. Il debitore ha costruito il piano con accesso pieno ai propri dati; il creditore, senza informazioni, rischierebbe di scrivere un piano astratto. La legge riequilibra parzialmente questa asimmetria attraverso il commissario giudiziale.

La norma

L’art. 92, comma 3, CCII prevede che il commissario giudiziale fornisca ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.

Tre elementi meritano attenzione. La richiesta deve essere congrua: non è un diritto di accesso illimitato a tutto il patrimonio informativo dell’impresa, ma un accesso funzionale allo scopo dichiarato. Il commissario valuta: può limitare o calibrare la risposta. E il creditore deve assumere obblighi di riservatezza: le informazioni ricevute servono alla proposta, non ad altri scopi, e il loro uso improprio espone a responsabilità, a maggior ragione quando il richiedente è un concorrente commerciale del debitore.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine per la richiesta, ma il calendario lo impone: il commissario ha bisogno di tempo per valutare la congruità, raccogliere i dati, predisporre gli impegni di riservatezza. Una richiesta presentata a ridosso del termine per il deposito rischia di produrre informazioni quando ormai non servono più.

Cosa può fare il creditore ora

  • Formulare una richiesta mirata, che indichi con precisione quali dati servono e perché: inventario e stato dei beni, contratti pendenti e loro scadenze, posizioni con i dipendenti, dati di fatturato per linea di attività, valutazioni dell’azienda già acquisite agli atti.
  • Offrire subito l’impegno di riservatezza nella forma richiesta dal commissario, per non rallentare la risposta.
  • Prepararsi a un rifiuto parziale e, in quel caso, valutare se sollecitare il giudice delegato.
  • Incrociare le informazioni ricevute con la relazione del professionista del debitore: le differenze tra ciò che emerge dalle scritture e ciò che il piano assume sono il materiale più prezioso per la proposta concorrente.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere “tutto”. Una richiesta indiscriminata è facilmente giudicata non congrua e il commissario, con buone ragioni, la ridimensiona. Il creditore perde tempo e ottiene meno di quanto avrebbe ottenuto con una richiesta precisa. L’errore opposto è non chiedere nulla, contando sui soli documenti depositati: il piano concorrente rischia così di poggiare sugli stessi dati, forse ottimistici, del piano del debitore.

Quanto dura realmente

Dipende dal commissario, dalla mole di dati e dalla collaborazione del debitore. In una procedura ordinata, qualche settimana. Se il debitore è poco collaborativo, o se i dati sono disordinati, molto di più: un motivo in più per muoversi presto.

Tappa 5 — Almeno 45 giorni prima del voto: la relazione del commissario giudiziale

Cosa succede

Siamo al quarantacinquesimo giorno prima del voto, o poco prima. Il commissario giudiziale deposita la relazione in cui illustra le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte presentate, le garanzie offerte, e soprattutto esprime la propria valutazione sulla fattibilità del piano e sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. La relazione viene comunicata ai creditori.

Per il creditore che pensa a una proposta concorrente, è il momento della verifica: la relazione può confermare i dubbi sulla proposta del debitore (piano troppo ottimistico, attivo sottostimato, azioni recuperatorie trascurate) oppure smentirli.

La norma

L’art. 105 CCII regola la relazione del commissario e il termine minimo di quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto. La stessa disposizione prevede che, se sono presentate proposte concorrenti, il commissario riferisca anche su di esse con una relazione integrativa comunicata ai creditori prima del voto, in modo che ciascun creditore possa confrontare le alternative.

I termini che si attivano

Dal deposito della relazione al termine ultimo per la proposta concorrente corrono, nella peggiore delle ipotesi, quindici giorni (45 meno 30). È la finestra minima garantita dalla legge per reagire a quanto emerge dalla relazione. Ma è una finestra di rifinitura, non di costruzione: il piano concorrente deve essere già in stato avanzato quando la relazione arriva.

Cosa può fare il creditore ora

  • Usare la relazione come banco di prova del proprio piano: se il commissario ha individuato valori dell’attivo diversi, azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità) che il debitore non valorizza, contratti che il piano non considera, la proposta concorrente può farne il proprio punto di forza.
  • Verificare che le criticità rilevate dal commissario non colpiscano anche il proprio piano. Se la relazione mette in dubbio la tenuta di un ramo d’azienda, una proposta concorrente fondata sulla continuità di quel ramo nasce già debole.
  • Rileggere la convenienza dal punto di vista degli altri creditori: la proposta concorrente vince solo se raccoglie più voti di quella del debitore. Ciò che conta non è soltanto quanto prende il proponente, ma quanto prendono gli altri.

L’errore tipico di questa fase

Scrivere la proposta concorrente “contro” il debitore anziché “per” i creditori. Il creditore irritato dalla proposta del debitore tende a costruire un piano che massimizza la propria posizione. Ma il voto è degli altri: un piano che migliora la posizione del proponente a spese degli altri chirografari, o che li tratta peggio di quanto faccia il debitore, perde il voto. La relazione del commissario è il momento giusto per correggere la rotta.

Quanto dura realmente

Il commissario deposita spesso la relazione con qualche giorno di anticipo sul termine minimo, ma non è raro che arrivi proprio a ridosso della scadenza. Il creditore deve ragionare sul caso peggiore: quindici giorni.

Tappa 6 — Non oltre 30 giorni prima del voto: il deposito della proposta concorrente

Cosa succede

È il giorno che conta. Il creditore, o il gruppo di creditori, deposita la proposta concorrente con il relativo piano. Da questo momento i creditori non hanno più davanti una sola proposta da accettare o respingere: hanno davanti un’alternativa, e il voto diventa una scelta tra due (o più) soluzioni.

La norma

L’art. 90 CCII disegna il contenuto e i limiti della proposta concorrente:

  • Il piano: la proposta va depositata “con il relativo piano”. Non basta indicare una percentuale migliore; occorre spiegare come la si raggiunge, con quali risorse, in quali tempi.
  • La relazione del professionista (comma 4): la proposta concorrente deve essere accompagnata dalla relazione prevista dall’art. 87, comma 3, ma con un alleggerimento significativo. La relazione può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa quando non ve ne sono. Il legislatore riconosce che il proponente lavora su un’impresa già sottoposta al controllo del commissario e non gli chiede di replicare verifiche già fatte.
  • L’intervento di terzi e l’aumento di capitale (comma 6): la proposta concorrente può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore è una società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione. È la norma che consente a un investitore di entrare nella società debitrice anche contro la volontà dei soci attuali, se la proposta viene approvata e omologata.

I termini che si attivano

Il termine perentorio è uno solo: non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. Il deposito oltre quel giorno rende la proposta tardiva. Vale la pena ricordare che il termine si calcola sulla data del voto quale risulta in quel momento: se il tribunale ha già differito il voto, il nuovo termine si calcola sulla nuova data; se il differimento non è stato disposto, sperare in un rinvio non è una strategia.

Sulle eventuali modifiche successive della proposta, sia di quella del debitore sia di quella concorrente, il quadro va maneggiato con cautela. Nella versione originaria del Codice, l’art. 90, comma 8, consentiva di modificare le proposte fino a venti giorni prima del voto. Quel comma è stato abrogato dal D.Lgs. 136/2024: lo spazio e i tempi per modificare le proposte vanno quindi ricostruiti sul testo vigente al momento della procedura, e non sulla regola che si legge nei commenti anteriori al correttivo.

Cosa può fare il creditore ora

Il contenuto della proposta concorrente è il cuore della strategia. Alcune leve ricorrono:

  • Una percentuale più alta per i chirografari, ma credibile. Una proposta che promette molto e attesta poco viene smontata dal commissario nella relazione integrativa.
  • Tempi di pagamento più brevi. A parità di percentuale, molti creditori preferiscono incassare prima.
  • L’apporto di risorse esterne: un investitore che acquista l’azienda, un finanziamento, un aumento di capitale riservato. È spesso la vera ragione d’essere della proposta concorrente: il proponente non si limita a “ridividere” il patrimonio del debitore, ma porta denaro nuovo.
  • Un diverso trattamento delle classi, che il tribunale dovrà verificare (tappa 7).
  • Garanzie di esecuzione: fideiussioni, depositi vincolati, impegni irrevocabili dei terzi finanziatori. Più la proposta è assistita da garanzie, meno rischia di essere giudicata non fattibile.

Il creditore deve anche decidere in quale classe collocare se stesso. Come si vedrà alla tappa 8, il proponente può votare sulla proposta solo se è collocato in una classe autonoma: escludersi dal voto o crearsi una classe propria è una scelta con conseguenze dirette sull’esito.

L’errore tipico di questa fase

Depositare una proposta “di bandiera”: una percentuale più alta senza piano solido, senza risorse esterne e senza garanzie, presentata per mettere pressione al debitore e ottenere un miglioramento della sua offerta. È una tattica che può funzionare, ma che ha un costo: se la proposta viene approvata, il proponente ne resta vincolato. E se non è eseguibile, la procedura rischia di sfociare nella liquidazione giudiziale, con un risultato peggiore per tutti, proponente compreso.

Quanto dura realmente

La redazione di una proposta concorrente completa, con piano e relazione del professionista, richiede tipicamente settimane di lavoro intenso, molte di più se coinvolge un investitore che deve completare la propria due diligence. Il deposito è un atto istantaneo; la sua preparazione no.

Tappa 7 — Tra il deposito e il voto: il vaglio del tribunale, la relazione integrativa, la risposta del debitore

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura gestisce più proposte contemporaneamente. Tre cose accadono quasi in parallelo. Il tribunale verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi della proposta concorrente. Il commissario giudiziale esamina la proposta e riferisce ai creditori. Il debitore, che vede la propria proposta insidiata, valuta come reagire.

La norma

L’art. 90, comma 7, CCII stabilisce che la proposta concorrente, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Non è un giudizio sulla convenienza, che spetta ai creditori con il voto: è un controllo sulla struttura della proposta, perché classi formate in modo scorretto falserebbero il voto. L’impostazione riprende un principio che la Cassazione aveva già affermato per l’ammissione al concordato sotto la legge fallimentare (sez. I, n. 3586 del 14 febbraio 2011): in quella fase il tribunale controlla completezza e regolarità degli atti, non entra nel merito economico del piano.

Più delicato è il tema dell’ammissibilità in senso più ampio: il tribunale verifica che il proponente sia legittimato (soglia, assenza di interposizione) e che non operi la causa di inammissibilità del comma 5. Sul piano dei rimedi, la Corte di Cassazione (sez. I, sentenza n. 18826 del 10 luglio 2024, resa sull’art. 163 della legge fallimentare) ha affrontato la sorte del provvedimento che dichiara inammissibile una proposta concorrente: il decreto che decide sul reclamo contro la declaratoria di inammissibilità non è ricorribile per cassazione, perché ha natura temporanea, non definitiva, ed è revocabile e modificabile. Il proponente escluso non resta però senza tutela: può far valere i vizi di quella esclusione con l’opposizione all’omologazione della proposta del debitore. Per il creditore la conseguenza è netta: la partita sull’ammissibilità si gioca davanti al tribunale e, se perduta, si riapre in sede di omologazione, non in Cassazione.

L’art. 105 impone al commissario di riferire sulle proposte concorrenti con una relazione integrativa, comunicata ai creditori prima del voto, che metta a confronto le proposte.

I termini che si attivano

I termini di questa fase sono in larga parte nelle mani del tribunale e del commissario. Per il proponente conta soprattutto la tempestività delle risposte: se il tribunale chiede chiarimenti sulle classi, la risposta va data subito, perché la proposta non può essere comunicata ai creditori finché il vaglio non è concluso, e il voto si avvicina. Quanto all’eventuale reclamo contro la declaratoria di inammissibilità, il termine va verificato sulla disciplina dei reclami contro i provvedimenti del tribunale nel concordato, ed è comunque breve.

Cosa può fare il creditore ora

  • Presidiare il vaglio sulle classi, preparando fin dal deposito una motivazione esplicita dei criteri seguiti (omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici).
  • Interloquire con il commissario, fornendo i dati e i documenti che gli consentono di valutare la fattibilità della proposta concorrente: una relazione integrativa che dice “non è stato possibile verificare” è un danno.
  • Prepararsi alla reazione del debitore, che nei limiti consentiti dal testo vigente può cercare di rendere più attraente la propria proposta. Il creditore deve sapere fino a che punto può a sua volta migliorare la propria.
  • Contattare gli altri creditori: la comunicazione con i creditori, nel rispetto delle regole della procedura e senza promesse di vantaggi individuali, è parte legittima della strategia di chi propone.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il deposito chiuda il lavoro. In realtà apre la fase più esposta: la proposta è pubblica, il debitore e gli altri creditori la esaminano, il commissario ne cerca i punti deboli. Il proponente che si disinteressa della relazione integrativa la trova scritta senza il suo contributo, e spesso in termini sfavorevoli. Un secondo errore è cercare il consenso degli altri creditori con vantaggi individuali estranei alla proposta: oltre a esporre a rischi di invalidità del voto, mina la credibilità dell’intera operazione.

Quanto dura realmente

Questa fase è compressa per definizione: si svolge nei trenta giorni (o poco più) che separano il termine ultimo per la proposta dalla data iniziale del voto. Se il tribunale ritarda il vaglio, è possibile che la data del voto venga differita per consentire una comunicazione completa ai creditori.

Tappa 8 — La finestra di voto: più proposte, un solo vincitore

Cosa succede

Arriva la data iniziale del voto. I creditori ricevono le proposte, la relazione del commissario, la relazione integrativa, e votano. Il CCII ha abbandonato l’adunanza fisica come momento centrale: il voto si esprime con le modalità telematiche previste dalla legge, entro la finestra fissata dal tribunale.

La norma

Gli artt. 107 e 109 CCII regolano le operazioni di voto e le maggioranze. Quando sono poste al voto più proposte, la regola è che si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto, fermi i requisiti di maggioranza richiesti in presenza di classi. In caso di parità prevale la proposta del debitore; tra più proposte dei creditori in parità, quella presentata per prima. Se nessuna proposta raggiunge le maggioranze richieste, il giudice delegato rimette al voto la sola proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa, fissando nuovi termini per la comunicazione ai creditori e per l’espressione del voto.

Quanto al proponente, la regola è che il creditore che ha presentato la proposta concorrente, e le società che con lui sono in rapporto di controllo o di collegamento, possono votare solo se collocati in un’autonoma classe. È un presidio di neutralità: chi propone non può decidere da solo l’esito della propria proposta con i crediti che ha acquistato per raggiungere la soglia.

Il voto in presenza di classi aggiunge un ulteriore livello. Nel concordato in continuità, in particolare, l’approvazione richiede il consenso di tutte le classi oppure, in mancanza, l’accesso alla ristrutturazione trasversale dei debiti in sede di omologazione, alle condizioni dell’art. 112. Il proponente che costruisce una proposta concorrente in continuità deve quindi ragionare non solo sulla maggioranza complessiva, ma classe per classe.

I termini che si attivano

  • La finestra di voto fissata dal decreto di apertura: i voti espressi fuori dalla finestra non si contano.
  • Il silenzio non vale assenso: il creditore che non vota non concorre alla maggioranza, e questo vale anche per la proposta concorrente. Il proponente che conta sul silenzio degli altri creditori sbaglia i conti.
  • In caso di nuova votazione sulla proposta con maggioranza relativa, i nuovi termini fissati dal giudice delegato.

Cosa può fare il creditore ora

  • Votare, se collocato in classe autonoma, e votare anche sulla proposta del debitore: la scelta di ciascun creditore è espressa per ciascuna proposta, e il calcolo finale dipende dalla maggioranza raggiunta da ognuna.
  • Monitorare l’andamento: le dichiarazioni di voto confluiscono negli atti della procedura; la relazione finale del commissario dà conto dell’esito.
  • Preparare la fase successiva: se la proposta concorrente vince, si apre l’omologazione e poi l’esecuzione; se perde, il proponente deve decidere se opporsi all’omologazione della proposta del debitore.

L’errore tipico di questa fase

Contare i “propri” crediti nella maggioranza senza essersi collocati in una classe autonoma. È l’errore che può far perdere una proposta costruita con cura: il proponente ha acquistato crediti per raggiungere la soglia, ma quei crediti, senza classe autonoma, non votano. Il calcolo della maggioranza va fatto escludendoli, oppure costruendo fin dall’inizio la classe che consente di farli votare, con il rischio che il tribunale ne vagli la correttezza.

Quanto dura realmente

La finestra di voto è breve, di norma qualche settimana. Se si rende necessaria una seconda votazione sulla proposta con maggioranza relativa, i tempi si allungano di uno o due mesi.

Tappa 9 — Dopo il voto: omologazione ed esecuzione della proposta vincente

Cosa succede

Se la proposta concorrente è approvata, si apre il giudizio di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe e, a seconda della tipologia di concordato e delle opposizioni proposte, la fattibilità e la convenienza. Il debitore può a sua volta opporsi all’omologazione della proposta che non è la sua.

Omologato il concordato, il punto critico diventa l’esecuzione. La proposta concorrente è stata scritta da un creditore, ma deve essere eseguita sul patrimonio e sull’impresa del debitore, che può non avere alcun interesse a collaborare.

La norma

Il giudizio di omologazione è disciplinato dall’art. 48 e, per i contenuti, dall’art. 112 CCII. Anche qui la Cassazione ha delimitato l’accesso al giudizio di legittimità: con la sentenza n. 32878 del 17 dicembre 2025 (sez. I) ha escluso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto, positivo o negativo, sull’omologazione emesso all’esito del reclamo davanti alla corte d’appello. Il proponente deve quindi concentrare la difesa della propria proposta nei gradi di merito. Per l’esecuzione, l’art. 118 CCII costruisce un sistema di poteri che è il vero punto di forza della proposta concorrente per il creditore:

  • Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata, anche se presentata da un creditore.
  • Il commissario giudiziale, se rileva che il debitore non sta provvedendo, deve riferirne senza indugio al tribunale.
  • Il soggetto che ha presentato la proposta concorrente approvata e omologata può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni del debitore, con ricorso.
  • Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari per compiere in luogo del debitore gli atti omessi.
  • Quando il debitore è una società e la proposta prevede un aumento di capitale, il tribunale può revocare l’organo amministrativo e nominare un amministratore giudiziario con il potere di convocare l’assemblea e di esercitare il voto nelle assemblee per le deliberazioni necessarie, compreso l’aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

I termini che si attivano

  • I termini per le opposizioni all’omologazione, fissati secondo l’art. 48: il creditore proponente deve presidiarli anche per difendere la propria proposta dall’opposizione del debitore.
  • I termini per il reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione.
  • I termini di esecuzione previsti dalla proposta stessa: ogni inadempimento rispetto a quel calendario è il presupposto per attivare i poteri dell’art. 118.

Cosa può fare il creditore ora

  • Difendere l’omologazione dalle opposizioni del debitore o di altri creditori.
  • Vigilare sull’esecuzione fin dal primo giorno, documentando ogni ritardo.
  • Attivare il ricorso dell’art. 118 appena i ritardi diventano significativi, senza attendere che l’inadempimento si consolidi.
  • Coordinarsi con il commissario giudiziale, che ha il dovere di sorveglianza e di segnalazione.

L’errore tipico di questa fase

Considerare l’omologazione come il traguardo. Per la proposta concorrente è spesso solo l’inizio della parte più difficile: un debitore che non ha voluto quella soluzione può rallentarla in molti modi. Il proponente che non vigila perde il vantaggio conquistato con il voto.

Quanto dura realmente

Il giudizio di omologazione si chiude in genere in alcuni mesi dal voto, più a lungo se ci sono opposizioni. L’esecuzione dura quanto previsto dal piano: mesi se si tratta di una cessione rapida dell’azienda, anni se il piano prevede pagamenti dilazionati in continuità.

La stessa procedura, due calendari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per illustrare il funzionamento dei termini. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — Il creditore che si muove alle finestre giuste

Dati di partenza: una società di distribuzione deposita domanda di concordato preventivo il 11 gennaio 2027. La situazione patrimoniale indica crediti per 8.437.600 €. La proposta offre ai chirografari il 18% in quattro anni; la relazione del professionista attesta la fattibilità ma, ovviamente, non attesta il 30%. Il debitore non ha avviato in precedenza la composizione negoziata.

Un fornitore vanta un credito di 287.450 €. Calcolo della soglia sul testo vigente: 5% di 8.437.600 € = 421.880 €. Al fornitore mancano 134.430 €. (Con la soglia del 10%, ne servirebbero 843.760 €: l’operazione sarebbe molto più onerosa.)

  • 1 febbraio 2027 — Il fornitore legge la relazione: nessuna attestazione del 30%, nessuna composizione negoziata. La porta è aperta.
  • 22 febbraio 2027 — Decreto di apertura: data iniziale del voto 14 giugno 2027. Calcolo a ritroso: relazione del commissario entro il 30 aprile 2027; termine ultimo per la proposta concorrente 15 maggio 2027.
  • 1 marzo 2027 — Richiesta mirata di informazioni al commissario, con impegno di riservatezza.
  • 25 marzo 2027 — Perfezionate e notificate le cessioni di crediti da tre fornitori minori, per complessivi 156.920 € pagati con uno sconto concordato. Quota raggiunta: 287.450 + 156.920 = 444.370 €, superiore a 421.880 €. Nessun cedente appartiene al gruppo del debitore o è parte correlata.
  • Aprile 2027 — Il fornitore e un investitore industriale costruiscono il piano: acquisto dell’azienda da parte di una newco, prezzo in parte pagato subito, chirografari al 26% in due anni, garanzia bancaria sul prezzo.
  • 30 aprile 2027 — La relazione del commissario segnala che il magazzino è sottovalutato nel piano del debitore. Il dato rafforza la proposta concorrente.
  • 12 maggio 2027 — Deposito della proposta concorrente, tre giorni prima del termine. Il proponente si colloca in una classe autonoma.
  • Fine maggio 2027 — Il tribunale verifica le classi; il commissario deposita la relazione integrativa.
  • 14 giugno 2027 e seguenti — Voto. Su crediti ammessi al voto per 7.825.180 €, la proposta del debitore raccoglie 2.913.400 € (37,2%), quella concorrente 4.104.760 € (52,5%). Approvata la proposta concorrente, ferma la verifica delle maggioranze per classi.

Simulazione B — Il creditore che aspetta la relazione del commissario

Stessi dati. Il fornitore legge la proposta, la giudica pessima, ma decide di “aspettare la relazione del commissario per capire meglio”.

  • 30 aprile 2027 — La relazione arriva e conferma i dubbi. Il fornitore decide di agire.
  • 2-10 maggio 2027 — Trattative con i fornitori minori per l’acquisto dei crediti. Due accettano, il terzo chiede tempo.
  • 17 maggio 2027 — Cessioni perfezionate. Ma il termine è scaduto il 15 maggio.
  • 18 maggio 2027 — Il fornitore deposita comunque la proposta. È tardiva.

Esito: al fornitore restano il voto contrario e, se ne ricorrono i presupposti, l’opposizione all’omologazione. Ha speso tempo e denaro per acquistare crediti che ora valgono solo come voti contrari.

Il confronto, giorno per giorno

Data Creditore A Creditore B
1 febbraio 2027 Verifica attestazione e soglia Legge la proposta, attende
1 marzo 2027 Chiede informazioni al commissario Nessuna azione
25 marzo 2027 Quota raggiunta (444.370 €) Nessuna azione
30 aprile 2027 Usa la relazione per rifinire il piano Inizia a muoversi
12 maggio 2027 Deposita la proposta Sta ancora trattando
15 maggio 2027 — Termine scaduto
14 giugno 2027 Si vota sulla sua proposta Può solo votare contro

Simulazione C — La porta chiusa dalla composizione negoziata

Ipotesi diversa: il debitore, prima del concordato, ha utilmente avviato la composizione negoziata. Propone il 21% ai chirografari e il professionista attesta che questa percentuale è assicurata. La soglia di inammissibilità applicabile è il 20%: la proposta concorrente è preclusa. Lo stesso 21%, senza composizione negoziata alle spalle, avrebbe lasciato la porta aperta, perché la soglia sarebbe stata il 30%. Il creditore, in questo scenario, deve verificare prima di tutto se l’avvio della composizione negoziata sia stato davvero “utile” e se l’attestazione regga: è lì che si concentra la discussione.

I binari paralleli: quando la timeline della proposta concorrente cambia direzione

Primo binario: il debitore migliora la propria proposta

La semplice possibilità di una proposta concorrente esercita pressione sul debitore. Non di rado la minaccia credibile di una proposta alternativa induce il debitore a migliorare la propria offerta, nei limiti in cui il testo vigente consente di modificarla. Per il creditore il risultato può essere soddisfacente anche senza arrivare al voto su due proposte: l’importante è che la proposta migliorata sia attestata e non sia solo una promessa.

Secondo binario: le offerte concorrenti sui beni

Diverso dalla proposta concorrente è il meccanismo delle offerte concorrenti dell’art. 91 CCII, che riguarda il caso in cui il piano del debitore preveda la cessione di beni o dell’azienda a un soggetto già individuato. Lì il terzo non propone un concordato alternativo, ma offre di più per gli stessi beni, e si apre una procedura competitiva. Il creditore interessato ai beni deve scegliere quale strumento usare: la proposta concorrente cambia l’intero concordato, l’offerta concorrente cambia solo l’acquirente. Il confine non è sempre netto: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sez. III civile, decreto del 4 gennaio 2024) ha ritenuto ammissibile una proposta in continuità indiretta con assuntore che prevedeva il trasferimento dell’attivo senza procedura competitiva. In casi del genere, per il creditore interessato all’azienda, la proposta concorrente può restare l’unico modo per mettere sul tavolo un’alternativa.

Terzo binario: il voto contrario e l’opposizione

Quando la porta è chiusa (attestazione del 30% o del 20%), o quando il creditore non raggiunge la soglia, resta il percorso classico: voto contrario e, in sede di omologazione, opposizione, anche per difetto di convenienza nei casi in cui la legge la consente. È un binario più debole, perché il creditore non propone un’alternativa ma si limita a contestare quella del debitore.

Quarto binario: la composizione negoziata a monte

Se il debitore si trova ancora nella composizione negoziata, il creditore può far valere le proprie ragioni nelle trattative con l’esperto. È un momento in cui le soluzioni si costruiscono per accordo e non per voto. Ma il creditore deve sapere che, se la composizione negoziata è stata utilmente avviata e sfocia in un concordato, la soglia di inammissibilità delle proposte concorrenti sarà più bassa.

Quinto binario: la proposta che diventa liquidazione giudiziale

Se nessuna proposta viene approvata, o se la proposta approvata non viene omologata, la procedura può sfociare nella liquidazione giudiziale. Il creditore che ha investito nella proposta concorrente deve aver valutato anche questo scenario: in liquidazione, le risorse esterne promesse dall’investitore non ci saranno, e il soddisfacimento può essere molto più basso.

Sesto binario: l’accordo con il debitore

Nulla impedisce che, dopo il deposito della proposta concorrente, debitore e proponente trovino un’intesa che porti a una proposta condivisa. È una soluzione che va però costruita con trasparenza verso il tribunale e gli altri creditori, senza vantaggi individuali per il proponente che alterino la parità di trattamento.

Il conto del proponente: costi, rischi e strategia lungo il calendario

Fin qui la timeline. Ma prima di imboccarla il creditore deve chiedersi se conviene. La proposta concorrente non è gratuita e non è priva di rischi: impegna risorse in tappe precise e può lasciare il proponente in una posizione peggiore di quella di partenza. Conviene quindi rileggere il calendario dal punto di vista economico, tappa per tappa.

Quali voci di spesa si accendono, e quando

Le voci che seguono sono descritte in termini generali, perché il loro importo dipende dalle dimensioni dell’impresa e dalla complessità del piano.

Tappa Voce di spesa Natura Recuperabile se la proposta perde?
3 Acquisto di crediti per raggiungere la soglia Investimento In parte: i crediti restano, ma valgono la percentuale della proposta che vince
4 Analisi dei dati forniti dal commissario Costo di preparazione No
6 Redazione del piano e della proposta Costo di preparazione No
6 Relazione del professionista indipendente (anche limitata) Costo di preparazione No
6 Garanzie a sostegno dell’esecuzione (fideiussioni, depositi) Impegno condizionato Si libera se la proposta non viene approvata, secondo i termini pattuiti
9 Risorse promesse nel piano (prezzo, finanza nuova, aumento di capitale) Obbligo Si attiva solo se la proposta vince ed è omologata

Due considerazioni. La prima: la quota più importante dei costi si concentra prima del deposito, cioè quando il creditore non sa ancora se la proposta sarà ammessa e approvata. È un investimento a rischio. La seconda: la riduzione della soglia al 5%, rispetto al 10% storico, abbassa sensibilmente il costo della tappa 3. Per un passivo di 8.437.600 €, la differenza tra le due soglie vale 421.880 € di crediti da detenere o acquistare in meno. È probabile che, proprio per questo, il correttivo renda lo strumento accessibile a una platea più ampia di creditori.

Quanto ai costi di giustizia, il deposito della proposta concorrente si inserisce in una procedura già pendente, le cui spese sono state poste a carico del debitore con il decreto di apertura. Le spese che gravano sul proponente sono essenzialmente quelle di preparazione e di assistenza tecnica e quelle legate alle eventuali fasi contenziose (reclami, opposizioni), per le quali valgono le regole generali sui costi di giustizia.

I rischi, tappa per tappa

  • Rischio di inammissibilità (tappe 1 e 7). La proposta può essere dichiarata inammissibile perché il proponente non raggiunge la soglia, perché alcuni crediti acquistati sono esclusi (infragruppo) o perché il proponente viene considerato interposto al debitore. E, come insegna la Cassazione con la sentenza n. 18826/2024, la decisione sul reclamo non apre la strada del ricorso in Cassazione.
  • Rischio di tardività (tappa 6). Il termine dei trenta giorni non concede margini. Un ritardo anche minimo azzera l’investimento.
  • Rischio di sconfitta al voto (tappa 8). Se gli altri creditori preferiscono la proposta del debitore, il proponente resta con i crediti che ha acquistato, soddisfatti nella misura prevista dalla proposta vincente. Se li ha comprati a uno sconto inferiore alla percentuale del debitore, il danno è limitato; se li ha pagati di più, perde la differenza.
  • Rischio di vittoria (tappa 9). È il rischio meno considerato. Se la proposta vince ed è omologata, il proponente e i terzi che hanno assunto impegni devono onorarli: pagare il prezzo, versare la finanza promessa, sottoscrivere l’aumento di capitale. Un piano costruito con leggerezza diventa un obbligo pesante.
  • Rischio di mancata omologazione e liquidazione giudiziale (tappa 9). Se la proposta approvata non viene omologata e la procedura sfocia nella liquidazione giudiziale, il proponente ha sostenuto i costi della proposta e si ritrova creditore in una liquidazione, spesso con un recupero più basso.
  • Rischio di responsabilità per l’uso delle informazioni (tappa 4). Le informazioni ottenute dal commissario sono vincolate a obblighi di riservatezza. Se il proponente è un concorrente commerciale del debitore, l’uso di quei dati al di fuori della proposta lo espone a responsabilità.

Quattro profili di creditore, quattro strategie

Il fornitore strategico. Ha un credito rilevante e un interesse alla sopravvivenza del cliente, che è anche uno sbocco commerciale. La sua proposta concorrente tende alla continuità: mantenere in vita l’impresa, magari con un nuovo assetto proprietario, e garantirsi la prosecuzione dei rapporti. Il punto debole è la provvista: il fornitore raramente ha da solo le risorse per finanziare un piano, e deve cercare un partner. La tappa critica è la 3, perché deve raggiungere la soglia senza indebolirsi troppo finanziariamente.

Il creditore finanziario. Ha spesso già da solo una quota vicina alla soglia e la capacità di valutare un piano. La sua proposta concorrente punta di norma a massimizzare il recupero: tempi più brevi, garanzie più solide, dismissioni ordinate. Il punto delicato è la classe: un creditore finanziario che vota da solo la propria proposta senza classe autonoma non può farlo, e una classe autonoma costruita su misura sarà esaminata con attenzione dal tribunale.

L’investitore che acquista crediti. Entra nella procedura proprio per presentare la proposta concorrente, spesso con l’obiettivo di acquisire l’azienda attraverso l’aumento di capitale riservato previsto dall’art. 90, comma 6. La sua tappa decisiva è la 3, e il precedente del Tribunale di Padova sulla validità delle cessioni gli offre un appoggio importante. Il suo rischio maggiore è la tappa 9: deve essere pronto a eseguire.

Il concorrente industriale. Vuole l’azienda del debitore, o una sua parte. Deve scegliere tra la proposta concorrente, che gli consente di riscrivere l’intero concordato, e l’offerta concorrente sui beni, quando il piano del debitore prevede già una cessione a un soggetto determinato. Deve inoltre gestire con particolare cautela le informazioni della tappa 4, perché la sua posizione di concorrente rende più delicato l’accesso ai dati riservati del debitore.

La domanda da farsi prima di iniziare

Tutte le strategie convergono su una domanda: la mia proposta, per gli altri creditori, è davvero migliore di quella del debitore? Se la risposta è sì e il proponente è in grado di dimostrarlo con un piano credibile, risorse effettive e garanzie, la proposta concorrente può vincere. Se la risposta è incerta, la proposta può comunque servire a ottenere un miglioramento dell’offerta del debitore, ma il proponente deve sapere che, in caso di vittoria, sarà vincolato da ciò che ha scritto. Se la risposta è no, la strada giusta è un’altra: il voto contrario, l’opposizione, la trattativa.

Un ultimo elemento di metodo riguarda la proposta congiunta. Più creditori che sommano le proprie quote dividono i costi e i rischi, ma devono regolare in anticipo come si decide, chi finanzia, cosa succede se uno di loro si sfila prima del deposito. Un accordo scritto tra i proponenti, concluso alla tappa 3, evita che la proposta si sfaldi alla tappa 6, quando il termine non concede più tempo per ricostruirla.

Le 5 finestre critiche

  1. Il giorno della lettura della relazione del professionista. È lì che si scopre se l’attestazione del 30% (o del 20%) chiude la porta. Una lettura superficiale fa perdere lo strumento prima ancora di valutarlo.
  2. Il giorno del decreto di apertura. Fissa la data del voto, e quindi il termine ultimo per la proposta concorrente: non oltre trenta giorni prima. Chi non calcola subito il termine lavora alla cieca.
  3. Le settimane successive al decreto, per raggiungere la soglia. Acquisti di crediti e accordi con altri creditori richiedono tempo e devono essere perfezionati prima del deposito, evitando crediti infragruppo e soggetti correlati.
  4. Il quindicesimo giorno successivo alla relazione del commissario. È la finestra minima tra la relazione e il termine ultimo: va usata per rifinire, non per iniziare.
  5. Il giorno dell’omologazione. Se la proposta concorrente ha vinto, da quel momento il proponente deve vigilare sull’esecuzione e, se il debitore non collabora, attivare i poteri dell’art. 118.

Le domande sul tempo

Posso ancora presentare una proposta concorrente se mancano venticinque giorni al voto?

No. Il termine è di non oltre trenta giorni prima della data iniziale del voto. A venticinque giorni dal voto la proposta è tardiva. Restano il voto contrario e, se ne ricorrono i presupposti, l’opposizione all’omologazione.

Se compro crediti dopo la domanda del debitore, contano per la soglia?

Sì: la legge lo dice espressamente. La quota può essere raggiunta anche con acquisti successivi alla domanda, purché i crediti acquistati risultino dalla situazione patrimoniale depositata e non provengano da società del gruppo del debitore. Le cessioni devono essere perfezionate entro il deposito della proposta.

Quanto tempo passa tra la domanda del debitore e il voto?

Dipende dal tribunale e dalla complessità della procedura. Tra deposito del piano, decreto di apertura, relazione del commissario e voto passano in genere diversi mesi. È proprio questo intervallo, e non gli ultimi trenta giorni, il tempo utile per costruire una proposta concorrente.

Se la data del voto viene rinviata, il termine per la proposta si sposta?

Il termine si calcola dalla data iniziale del voto. Se il tribunale differisce quella data, il termine si calcola sulla nuova data. Ma il creditore non deve contare su un rinvio non ancora disposto.

Dopo l’omologazione, quanto devo aspettare prima di denunciare i ritardi del debitore?

Non esiste un’attesa minima. L’art. 118 consente al proponente di denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni del debitore appena si manifestano. Attendere troppo rende più difficile recuperare il calendario del piano.

La soglia è del 10% o del 5%?

Oggi è il 5%. Il 10% è la soglia storica, prevista dall’art. 163 della legge fallimentare e dalla versione originaria del Codice. L’art. 21, comma 6, lett. a), del D.Lgs. 136/2024 ha sostituito “dieci” con “cinque” nel comma 1 dell’art. 90, con effetto dal 28 settembre 2024. Molti commenti riportano ancora il 10% perché sono anteriori al correttivo: per le procedure attuali vale il 5%.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Sulle proposte concorrenti la giurisprudenza edita è ancora scarsa, soprattutto sul Codice della crisi: molte questioni sono state risolte da decreti di merito non pubblicati. Riportiamo solo pronunce di cui abbiamo verificato gli estremi e il contenuto, ordinate per tappa. Quasi tutte sono rese nel regime della legge fallimentare: valgono come riferimento perché l’art. 90 CCII riprende, sui punti richiamati, le formule dell’art. 163 l.fall.

Tappa Pronuncia Principio (in sintesi) Regime
2 Cass., sez. I, n. 6067 del 30/5/1995 Il decreto di apertura è preparatorio e non ricorribile per cassazione l.fall.
2 Cass., sez. I, n. 20667 del 22/11/2012 Termine perentorio per il deposito delle spese di procedura l.fall.
2 Cass., sez. I, n. 12352 del 9/5/2025 Il mancato o insufficiente deposito non rende di per sé inammissibile la domanda concordato
3 Trib. Napoli, decreto 2/2/2018 Legittimato anche chi diventa creditore dopo la domanda l.fall.
3 Trib. Padova, decreto 2/4/2021 Acquisto di crediti per la proposta concorrente valido, nessuna violazione art. 106 TUB l.fall.
7 Cass., sez. I, n. 3586 del 14/2/2011 In ammissione il tribunale verifica completezza e regolarità, non il merito l.fall.
7 Cass., sez. I, n. 18826 del 10/7/2024 Non ricorribile per cassazione il decreto sul reclamo contro l’inammissibilità della proposta concorrente l.fall.
9 Cass., sez. I, n. 32878 del 17/12/2025 Non ricorribile per cassazione il decreto sull’omologazione reso in reclamo concordato
Binari Trib. S. Maria Capua Vetere, sez. III, decreto 4/1/2024 Ammissibile continuità indiretta con assuntore senza procedura competitiva l.fall. / concordato

Tappa 2 — Il decreto di apertura

  • Cass., sez. I, n. 6067 del 30 maggio 1995. Principio: il decreto che apre la procedura ha natura preparatoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: il calendario fissato con il decreto, compresa la data del voto da cui si calcola il termine per la proposta concorrente, va assunto come base di pianificazione.
  • Cass., sez. I, n. 20667 del 22 novembre 2012. Principio: il termine per il deposito della somma per le spese di procedura è perentorio e il deposito tardivo è inefficace. Rilevanza: mostra quanto rigidamente siano stati letti i termini del decreto di apertura.
  • Cass., sez. I, n. 12352 del 9 maggio 2025. Principio: il mancato deposito della cauzione, o il deposito di una somma inferiore, anche oltre il termine, non comporta di per sé l’inammissibilità o l’improcedibilità della domanda. Rilevanza: il creditore non può contare su un incidente sulle spese per far cadere la proposta del debitore e liberare il campo.

Tappa 3 — Costruire la quota

  • Tribunale di Napoli, decreto 2 febbraio 2018. Principio: anche chi diventa creditore soltanto per effetto di acquisti successivi al deposito della domanda è legittimato alla proposta concorrente, se raggiunge la soglia. Rilevanza: conferma che la proposta può essere costruita da un soggetto esterno che acquista crediti apposta.
  • Tribunale di Padova, decreto 2 aprile 2021. Principio: il terzo non intermediario che acquista crediti a titolo oneroso per raggiungere la soglia non viola la riserva dell’art. 106 TUB; le cessioni sono valide e la legittimazione sussiste. Rilevanza: è il riferimento per chi raggiunge la soglia acquistando crediti; la formula dell’art. 90 CCII, identica sul punto, ne conserva l’attualità.
  • Prassi (non pronunce): le circolari del Tribunale di Monza (19 gennaio 2016) e del Tribunale di Bergamo (n. 2/2016) ammettevano il raggiungimento della quota con acquisti successivi alla domanda, anche da parte di soggetti originariamente non creditori.

Tappa 7 — Il vaglio di ammissibilità

  • Cass., sez. I, n. 3586 del 14 febbraio 2011. Principio: nella fase di ammissione il tribunale controlla la completezza e la regolarità della documentazione, non il merito economico del piano. Rilevanza: aiuta a leggere il vaglio dell’art. 90, comma 7, come controllo di struttura (classi), non di convenienza.
  • Cass., sez. I, n. 18826 del 10 luglio 2024. Principio: il decreto che decide sul reclamo contro la declaratoria di inammissibilità della proposta concorrente ha natura temporanea, non definitiva, revocabile e modificabile, e non è ricorribile per cassazione; il proponente può far valere i vizi con l’opposizione all’omologazione della proposta del debitore. Rilevanza: indica al creditore escluso la strada effettiva di tutela.

Tappa 9 — Omologazione

  • Cass., sez. I, n. 32878 del 17 dicembre 2025. Principio: il decreto di omologazione, positivo o negativo, pronunciato all’esito del reclamo davanti alla corte d’appello non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: la difesa della proposta concorrente approvata, o la contestazione di quella del debitore, va costruita nei gradi di merito.

Binari paralleli

  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, decreto 4 gennaio 2024. Principio: è ammissibile una proposta in continuità indiretta con assuntore che prevede il trasferimento dell’attivo senza procedura competitiva. Rilevanza: quando manca la gara sui beni, la proposta concorrente è lo strumento con cui il creditore può contrapporre un’alternativa.

Per le regole del voto su più proposte e per i poteri di esecuzione dell’art. 118 non abbiamo individuato, nei limiti della ricerca svolta, pronunce edite specifiche: le regole illustrate nelle tappe 8 e 9 derivano direttamente dal testo degli artt. 109 e 118.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda di quanto tempo resta prima del voto.

  1. Leggiamo la relazione del professionista del debitore alla ricerca dell’attestazione del 30% o del 20%, e verifichiamo se la composizione negoziata eventualmente avviata dal debitore abbia i requisiti per abbassare la soglia.
  2. Calcoliamo la soglia di legittimazione sulla situazione patrimoniale depositata, verificando che il tuo credito vi risulti per l’importo corretto.
  3. Calcoliamo a ritroso il calendario dalla data del voto fissata nel decreto di apertura: termine per la proposta, data presumibile della relazione del commissario, date interne per piano, garanzie e acquisti.
  4. Verifichiamo i crediti da acquistare: provenienza, eventuali rapporti di gruppo o di correlazione con il debitore, risultanza nella situazione patrimoniale, perfezionamento e notifica delle cessioni.
  5. Redigiamo la richiesta di informazioni al commissario giudiziale ai sensi dell’art. 92, comma 3, calibrata per essere giudicata congrua.
  6. Costruiamo la proposta concorrente con lo staff di commercialisti: piano, classi, trattamento dei creditori, eventuale intervento di terzi o aumento di capitale riservato.
  7. Coordiniamo la relazione del professionista nei limiti ridotti consentiti dall’art. 90, comma 4.
  8. Presidiamo il vaglio del tribunale sulle classi e interloquiamo con il commissario per la relazione integrativa.
  9. Verifichiamo i calcoli di voto, con particolare attenzione alla classe autonoma del proponente.
  10. Difendiamo l’omologazione e vigiliamo sull’esecuzione, attivando il ricorso dell’art. 118 se il debitore ritarda od omette gli atti necessari.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi vuole presentare una proposta concorrente, la competenza più direttamente coinvolta è quella di Esperto Negoziatore: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa valutare se un percorso sia stato “utilmente avviato” e se, quindi, la soglia di inammissibilità sia scesa al 20%. Ad essa si affianca l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC, abituato a confrontare una proposta con l’alternativa liquidatoria, che è esattamente il confronto su cui gli altri creditori decideranno il voto.

La strategia resta la stessa dalla prima lettura degli atti fino all’eventuale giudizio di Cassazione, con lo stesso difensore. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la parte giuridica della proposta (legittimazione, termini, classi) e quella economica (piano, flussi, garanzie) vengono costruite in parallelo, non in sequenza.

Chiusura

La proposta concorrente è lo strumento che trasforma il creditore da spettatore in protagonista della procedura. Ma è uno strumento a tempo: la soglia va raggiunta, i dati vanno chiesti, il piano va scritto, tutto entro un termine che si calcola all’indietro dalla data del voto. Il tempo è la risorsa più preziosa del creditore che vuole proporre un’alternativa al debitore, ed è anche quella che viene sprecata più spesso.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che incide direttamente sulla soglia di inammissibilità delle proposte concorrenti quando il debitore proviene dalla composizione negoziata, e quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, che comporta la valutazione costante della convenienza delle proposte rispetto alle alternative. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo la soglia e il calendario, costruiremo la strategia.

📩 Ogni giorno che passa accorcia la finestra utile per la tua proposta: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, i riferimenti per raggiungerci sono riportati al termine di questa guida.

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