Chi vanta un credito privilegiato verso un’impresa finita in liquidazione giudiziale pensa spesso che basti leggere il codice civile per sapere quanto e quando incasserà. La lettera della legge, però, dice solo in che ordine si paga: spese di giustizia, poi lavoratori, professionisti e artigiani, poi enti previdenziali ed Erario, poi tutti gli altri. Chi rientri davvero in ciascuna casella lo decidono i giudici, ed è lì che si gioca la partita. Lo studio associato che si insinua con il privilegio del professionista, la cooperativa che chiede la prelazione dell’artigiano, il creditore che arriva tardi rispetto al primo riparto: in tutti questi casi l’esito dipende da come la Corte di cassazione ha letto gli artt. 2751-bis, 2776 e 2777 ss. c.c. e le norme del Codice della crisi sulla distribuzione dell’attivo.
In questa analisi trovi le decisioni che contano davvero sull’ordine dei privilegi nel riparto, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica: cosa chiedere nella domanda di ammissione, cosa provare, cosa controllare nel progetto di ripartizione. Prededuzione e ipoteca hanno articoli dedicati e qui vengono solo accennate; il cuore del discorso è la graduatoria dei privilegi generali e speciali.
Perché questo tema riguarda da vicino lo Studio Monardo? Perché la graduatoria del riparto liquidatorio è la base di ogni valutazione che si fa prima della liquidazione: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e nella composizione negoziata le trattative con i creditori si conducono sapendo esattamente quanto ciascuno di loro incasserebbe nell’alternativa della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, l’Avvocato lavora nella liquidazione controllata, dove la distribuzione segue le stesse cause legittime di prelazione. Conoscere l’ordine dei privilegi non è teoria: è lo strumento con cui si misura ogni proposta e ogni riparto.
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Il quadro normativo in breve: dove nasce la graduatoria
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici servono quattro tasselli normativi.
Il primo è l’art. 221 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che fissa l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo. Le somme vanno erogate: a) per il pagamento dei crediti prededucibili; b) per il pagamento dei crediti assistiti da prelazione sulle cose vendute, secondo l’ordine assegnato dalla legge; c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione all’ammontare del credito ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b) per la parte in cui sono rimasti insoddisfatti sul ricavato della garanzia; d) per il pagamento dei crediti postergati. La norma riprende, con aggiustamenti, l’art. 111 della vecchia legge fallimentare.
Il secondo tassello è il codice civile. L’art. 221 CCII rinvia all’«ordine assegnato dalla legge», e quell’ordine sta negli artt. 2777 ss. c.c. In estrema sintesi:
| Posizione | Crediti | Base normativa |
|---|---|---|
| In testa | Spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi nell’interesse comune | artt. 2755, 2770, 2777 c.1 c.c. |
| Subito dopo | Retribuzioni e trattamento di fine rapporto dei dipendenti | art. 2751-bis n. 1 c.c. |
| A seguire | Compensi dei professionisti e prestatori d’opera intellettuale (ultimi due anni) | art. 2751-bis n. 2 c.c. |
| A seguire | Agenti, coltivatori diretti, artigiani, cooperative, imprese agricole | art. 2751-bis nn. 3-5-ter c.c. |
| Poi | Gli altri privilegi generali e speciali sui mobili, nell’ordine dell’elenco | art. 2778 c.c. (contributi previdenziali, tributi, ecc.) |
| Sugli immobili | Privilegi immobiliari, nell’ordine proprio | artt. 2780 ss. c.c. |
Si tratta di una sintesi: l’elenco dell’art. 2778 c.c. conta numerose voci e la collocazione esatta di ciascun credito previdenziale o tributario va verificata sul testo vigente caso per caso.
Il terzo tassello è la distinzione tra privilegio generale e privilegio speciale. Il privilegio generale mobiliare grava su tutti i beni mobili del debitore; il privilegio speciale grava solo su un bene determinato (mobile o immobile). L’art. 2748 c.c. stabilisce che il privilegio speciale sui mobili, salvo che la legge disponga diversamente, non può esercitarsi a pregiudizio dei diritti del creditore pignoratizio, mentre i creditori con privilegio sugli immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente. Sul ricavato dell’immobile ipotecato, quindi, l’ipoteca ha un ruolo centrale: ne parliamo in un articolo dedicato.
Il quarto tassello è la collocazione sussidiaria dell’art. 2776 c.c. Alcuni privilegi generali mobiliari, se il ricavato dei mobili non basta, «scivolano» sul ricavato degli immobili, con preferenza rispetto ai chirografari: prima TFR e indennità di preavviso (comma 1), poi gli altri crediti dell’art. 2751-bis e i contributi previdenziali dell’art. 2753 (comma 2), infine alcuni crediti dello Stato dell’art. 2752 (comma 3). La collocazione sussidiaria opera nei confronti dei chirografari, non scavalca i creditori ipotecari.
A questi quattro tasselli si aggiungono le regole procedurali del CCII: l’art. 153 sui diritti dei creditori privilegiati nella ripartizione (prelazione sul prezzo dei beni vincolati per capitale, interessi e spese; concorso come chirografi per il residuo; regole sugli interessi tramite gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.), l’art. 220 sul progetto di ripartizione, le norme sui riparti parziali con gli accantonamenti e quelle sul riparto finale dopo il rendiconto del curatore. Il D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter) ha ritoccato diversi punti del Codice senza stravolgere la graduatoria; il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso ai tributi degli enti locali la transazione fiscale e gli altri strumenti negoziali del Codice, ma interviene sulla fase negoziale e non sull’ordine dei privilegi nel riparto liquidatorio.
Come si svolge materialmente il riparto
Per leggere le pronunce che seguono conviene avere chiara la sequenza concreta. Il curatore, quando ha somme disponibili, predispone un progetto di ripartizione che applica la graduatoria all’attivo realizzato: per ciascun bene venduto individua i creditori con prelazione su quel bene, poi distribuisce il ricavato dei beni liberi tra i privilegiati generali nell’ordine di legge e, se avanza qualcosa, tra i chirografari in proporzione. Il progetto viene comunicato ai creditori, che possono contestarlo con reclamo nei termini dell’art. 220 CCII; decorsi i termini o decisi i reclami, il giudice delegato lo dichiara esecutivo e le somme vengono pagate.
I riparti sono di regola più d’uno. Nei riparti parziali il curatore non distribuisce tutto: trattiene accantonamenti a garanzia dei crediti ammessi con riserva, di quelli oggetto di opposizione o impugnazione non ancora decise, delle insinuazioni tardive in corso e delle spese future della procedura. Gli accantonamenti sono il meccanismo che impedisce alla graduatoria di essere stravolta dai tempi del contenzioso: un privilegiato di grado alto la cui posizione è ancora sub iudice non deve trovare, al momento della decisione, l’attivo già distribuito a creditori di grado inferiore. Il riparto finale segue l’approvazione del rendiconto del curatore e chiude la distribuzione, liberando gli accantonamenti non più necessari.
Due conseguenze pratiche discendono da questa struttura. La prima: il rango del credito si decide nello stato passivo, ma si «materializza» solo nei progetti di riparto, ed è lì che vanno controllati calcoli, imputazioni ai singoli beni e accantonamenti. La seconda: chi si trova in fondo alla graduatoria riceve qualcosa solo se l’attivo supera il fabbisogno di tutti i gradi precedenti, per cui ogni errore a monte (un privilegio riconosciuto indebitamente, un accessorio collocato in un grado che non gli spetta) si scarica sui creditori di grado inferiore.
Avvertenza di metodo. Quasi tutta la giurisprudenza di legittimità sulla graduazione nasce da fallimenti regolati dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942), perché le liquidazioni giudiziali aperte dopo il 15 luglio 2022 stanno solo ora arrivando ai riparti. Le pronunce che citiamo vanno lette con questa consapevolezza: i principi sui privilegi restano trasferibili, perché le norme del codice civile che li regolano non sono cambiate e gli artt. 153 e 221 CCII riproducono nella sostanza gli artt. 54 e 111 l.fall. Lo segnaliamo ogni volta che una decisione riguarda il fallimento.
L’orientamento consolidato: il privilegio si chiede, si prova e non si estende
Il primo insegnamento della giurisprudenza è quasi banale da enunciare e drammatico da ignorare: nel concorso il privilegio non esiste se non viene chiesto e dimostrato in sede di accertamento del passivo. Il riparto non è il luogo in cui si discute se un credito sia privilegiato; è il luogo in cui si applica ciò che è già stato deciso con lo stato passivo.
La causa di prelazione va indicata nella domanda
Con l’ordinanza n. 10990 del 26 aprile 2021, Cass. civ., Sez. I, la Suprema Corte ha esaminato il caso di un creditore che si era insinuato nel fallimento senza indicare il titolo di prelazione. Il principio: la domanda di ammissione deve specificare la causa di prelazione invocata; se non lo fa, il credito viene ammesso come chirografario. La pronuncia riguarda la legge fallimentare, ma l’art. 201 CCII richiede allo stesso modo che il ricorso per l’ammissione al passivo indichi l’eventuale titolo di prelazione invocato.
Il principio, calato nella pratica, significa che chi sbaglia o dimentica la richiesta di privilegio nella domanda non può recuperarla in sede di riparto. In altre parole, se sei un fornitore artigiano o un professionista e ti limiti a chiedere «l’ammissione per 27.340 euro», il curatore e il giudice delegato non sono tenuti a cercare per te il privilegio: finirai nella massa chirografaria, che nelle liquidazioni giudiziali raramente supera percentuali minime.
I privilegi sono tassativi: niente analogia
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 36544 del 24 novembre 2021 riguarda un professionista che, nella liquidazione coatta amministrativa di un ente, pretendeva il privilegio anche sul compenso dovuto per il recesso anticipato del cliente. La Corte lo ha negato: le norme sui privilegi sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a crediti che il legislatore non ha previsto. L’indennizzo per il recesso non remunera una prestazione eseguita, quindi resta fuori dal perimetro dell’art. 2751-bis n. 2 c.c.
Tradotto: il privilegio segue la natura del singolo credito, non la qualità soggettiva del creditore. Uno stesso soggetto può avere, verso la stessa impresa, una parte di credito privilegiata e una parte chirografaria. È uno dei punti che più spesso si ignorano quando si predispone la domanda.
La collocazione sussidiaria sugli immobili richiede l’incapienza dei mobili
Due sentenze della Terza Sezione, Cass. civ., Sez. III, n. 26101 del 19 dicembre 2016 e Cass. civ., Sez. III, n. 5724 del 27 febbraio 2019, hanno affrontato il tema in esecuzione individuale: un creditore con privilegio generale mobiliare chiedeva di essere collocato sul ricavato di un immobile ai sensi dell’art. 2776 c.c. La Corte ha chiarito che chi invoca la collocazione sussidiaria deve dimostrare di essere rimasto incapiente sui mobili, e di non aver potuto intervenire nelle esecuzioni mobiliari precedenti oppure che l’intervento sarebbe stato inutile per l’insufficienza dei beni mobili.
Nella liquidazione giudiziale la prova si presenta in modo diverso, perché tutto l’attivo, mobiliare e immobiliare, confluisce in un’unica procedura e l’incapienza emerge dal riparto stesso dell’attivo mobiliare. Il principio resta però utile: la collocazione sussidiaria è un rimedio residuale, che scatta solo per la parte di credito rimasta insoddisfatta sui mobili. Sempre in tema, la pagina dell’art. 2776 c.c. riporta anche la storica Cass. civ., Sez. I, n. 2182 del 13 aprile 1981, secondo cui la collocazione sussidiaria non altera l’ordine dei privilegi stabilito dalla legge: chi era dopo sui mobili resta dopo anche sugli immobili.
Lavoratori: cosa è privilegiato e cosa no
Sul privilegio n. 1, quello dei lavoratori dipendenti, la giurisprudenza è stabile da tempo. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 23426 del 17 novembre 2016 ha stabilito che nel fallimento il lavoratore va ammesso con privilegio al netto della quota contributiva a carico del datore di lavoro e al lordo della quota a proprio carico. Più di recente, Cass. civ., Sez. Lavoro, ordinanza n. 10084 del 16 aprile 2025 ha precisato che il lavoratore non può insinuarsi per i contributi dovuti dal datore all’ente previdenziale, ma ha privilegio sulle quote trattenute in busta paga e non versate all’INPS. E Cass. civ., Sez. Lavoro, ordinanza n. 22066 del 31 luglio 2025 ha riconosciuto che il mancato versamento al fondo di previdenza complementare, quando è il lavoratore a reclamarlo, ha natura retributiva e gode del privilegio del n. 1.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il privilegio di primo rango segue la funzione retributiva della somma, non il soggetto a cui il datore avrebbe dovuto pagarla. Per i dipendenti la ricaduta pratica è chiara: la domanda va costruita voce per voce (retribuzioni, TFR, quote trattenute, previdenza complementare), perché ogni voce ha un trattamento proprio nella graduatoria.
Prima questione aperta: professionisti e studi associati nel privilegio del n. 2
La questione
«Ho lavorato per anni come consulente dell’impresa, ma fatturavo attraverso il mio studio associato (o la mia società tra professionisti). Ho diritto al privilegio del professionista, collocato subito dopo i dipendenti, oppure finisco tra i chirografari?» È la domanda che arriva più spesso, e la risposta incide su somme rilevanti: tra il secondo grado della graduatoria mobiliare e la massa chirografaria la differenza, in una liquidazione media, è quella tra incassare quasi tutto e non incassare quasi nulla.
Cosa hanno deciso i giudici
La partenza è una presunzione sfavorevole. Già Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 6285 del 31 marzo 2016 aveva affermato che l’insinuazione al passivo fatta dallo studio associato fa presumere che la prestazione non abbia carattere personale, salvo prova contraria. Il privilegio del n. 2 tutela il lavoro autonomo della persona, non l’organizzazione.
Su questa base si è innestato l’orientamento recente. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29371 del 13 novembre 2024 ha riconosciuto che lo studio associato può chiedere il privilegio, ma deve provare che la prestazione è stata resa personalmente dal professionista e che il credito si riferisce proprio a quella prestazione. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 32737 del 16 dicembre 2024 ha esteso lo stesso ragionamento alla società cooperativa tra professionisti: l’ammissione con privilegio è possibile se la personalità della prestazione è dimostrata. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29430 del 6 novembre 2025 ha poi messo a fuoco il punto: il privilegio spetta all’associazione solo se il compenso retribuisce direttamente il professionista che ha eseguito l’attività.
Accanto al profilo soggettivo c’è quello oggettivo. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 4650 del 21 febbraio 2025 ha escluso il privilegio per un’attività di mediazione svolta di fatto da un avvocato: il privilegio del n. 2 copre solo le attività che il professionista è abilitato a svolgere in quanto tale, non qualsiasi incarico ricevuto dal cliente. E sul limite temporale, Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 15014 del 29 maggio 2024 ha confermato che, per l’avvocato, gli «ultimi due anni di prestazione» si calcolano con riferimento all’intero rapporto professionale, non alla data della dichiarazione di fallimento: il privilegio copre il compenso maturato nell’ultimo biennio di attività svolta per quel cliente.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto, ma una progressiva precisazione: la Corte non nega il privilegio agli studi associati, lo subordina a una prova rigorosa. Le decisioni più recenti, culminate nella pronuncia di gennaio 2026 che esaminiamo più avanti, vanno tutte nella stessa direzione. L’assunzione prudenziale è questa: se ti insini come studio associato o come società tra professionisti, senza documenti che dimostrino chi ha svolto personalmente la prestazione, il privilegio è a forte rischio.
Cosa significa per te
Se sei un professionista creditore, la domanda di ammissione deve contenere: l’indicazione del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.; la prova della prestazione personale (incarico, atti firmati, corrispondenza, relazioni); la riconducibilità del compenso a quella persona; la delimitazione dell’ultimo biennio del rapporto. Le spese anticipate e le voci estranee all’attività tipica vanno indicate separatamente, perché seguono un’altra sorte. Il privilegio del professionista non si presume: si costruisce documento per documento nella domanda di ammissione.
Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, la graduatoria del riparto si decide quasi sempre in sede di stato passivo: chi arriva al progetto di ripartizione senza aver costruito la prova del privilegio ha già perso la parte più importante della partita.
Seconda questione aperta: artigiani e cooperative nel privilegio del n. 5
La questione
«Sono un’impresa artigiana (o una cooperativa) e ho fornito lavorazioni e manufatti all’impresa ora in liquidazione giudiziale. Il mio credito va collocato con il privilegio del n. 5, oppure il curatore può contestarmelo perché sono una società, perché ho dipendenti o perché il contratto era un appalto?»
Cosa hanno deciso i giudici
Il punto di partenza per gli artigiani resta Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 5685 del 20 marzo 2015: per i crediti sorti prima delle modifiche introdotte nel 2012, l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane non è decisiva; la nozione di impresa artigiana ai fini del privilegio si ricava dall’art. 2083 c.c., cioè dalla prevalenza del lavoro proprio e dei familiari sul capitale investito. Per il regime successivo, Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 2892 del 31 gennaio 2023 ha chiarito che l’iscrizione all’albo è un presupposto formale necessario ma non sufficiente: serve anche la prova del carattere artigiano dell’attività.
Sull’oggetto del credito la Corte è altrettanto rigorosa. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 25699 del 19 settembre 2025 ha escluso dal privilegio del n. 5 il corrispettivo di un appalto d’opera: la norma tutela i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non qualunque credito contrattuale.
Per le cooperative, Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 27765 del 17 ottobre 2025 ha ribadito un principio costante: la natura mutualistica della cooperativa non basta; occorre dimostrare che il credito è correlato al lavoro dei soci e che quel lavoro prevale su quello dei non soci. È lo stesso criterio applicato da Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 7085 del 3 marzo 2022.
Se c’è contrasto
Sui requisiti delle cooperative e sull’appalto l’orientamento è uniforme. Resta qualche margine di valutazione caso per caso sul carattere artigiano delle società, che dipende da prove di fatto (organico, ruolo dei soci, struttura dei costi). L’assunzione prudenziale: il privilegio del n. 5 va chiesto solo se si è in grado di documentare sia la qualifica (artigiana o cooperativa con prevalenza del lavoro dei soci) sia la natura del credito (servizi o manufatti, non appalto).
Cosa significa per te
In concreto, la differenza tra privilegio e chirografo dipende dal fascicolo che accompagna la domanda: visura e iscrizione all’albo, prospetto del personale, libro soci e ore lavorate dai soci, contratti e fatture che qualificano la prestazione come fornitura di manufatti o servizi. Chi qualifica il proprio contratto come «appalto» nella domanda rischia di consegnare al curatore l’argomento per negare il privilegio.
Terza questione aperta: privilegi speciali di legge, insinuazioni tardive e riparti parziali
La questione
«Il mio credito ha un privilegio previsto da una legge speciale (ad esempio su un finanziamento pubblico agevolato o su una garanzia del Fondo PMI), ma mi sono insinuato tardi, quando il curatore aveva già eseguito un primo riparto parziale. Perdo la posizione? E gli interessi maturati durante la procedura sono anch’essi privilegiati?»
Qui la graduatoria del codice civile si intreccia con due variabili: le leggi speciali che creano privilegi fuori dal codice e la scansione temporale dei riparti, che nella liquidazione giudiziale non avvengono in un’unica soluzione ma per tappe (riparti parziali con accantonamenti, poi riparto finale).
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla graduazione dei privilegi di legge speciale, Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22925 del 27 luglio 2023 ha esaminato il privilegio dell’art. 37, comma 3, della L. 317/1991 (interventi per le piccole imprese). La Corte ha affermato che quel privilegio prevale su ogni altra prelazione mobiliare, fatta eccezione per le spese di giustizia e per i crediti dell’art. 2751-bis c.c.; e che l’insinuazione tardiva non fa perdere al creditore il diritto di essere soddisfatto integralmente nel primo riparto utile successivo all’ammissione. La decisione è stata resa in un fallimento.
Un principio analogo sulla posizione in graduatoria si legge in Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 22962 del 9 agosto 2025, che riguarda il privilegio del garante pubblico del Fondo di garanzia per le PMI: quel privilegio viene dopo le spese di giustizia e dopo i crediti dell’art. 2751-bis c.c. In altre parole, lavoratori, professionisti e artigiani restano davanti anche ai privilegi creati da leggi speciali a tutela delle risorse pubbliche.
Sul perimetro di ciò che la prelazione copre, la pagina dell’art. 54 l.fall. (oggi art. 153 CCII) riporta Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2761 del 23 febbraio 2012: le spese sostenute per liberare l’immobile dall’ipoteca e quelle di surrogazione non sono coperte dalla prelazione, salvo patto espresso, e vanno ammesse in chirografo. È una decisione sull’ipoteca, che citiamo per accenno, ma il principio vale per tutte le prelazioni: gli accessori sono privilegiati solo nei limiti della legge (artt. 2749, 2788, 2855 c.c.), non per il solo fatto di accompagnare un credito privilegiato.
Sugli interessi, l’art. 153 CCII ripropone il meccanismo dell’art. 54 l.fall.: la liquidazione giudiziale è equiparata al pignoramento ai fini degli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. e, per i crediti con privilegio generale, il decorso degli interessi si arresta alla data del progetto di riparto nel quale il credito viene soddisfatto, anche solo in parte. In una pronuncia più risalente, Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 11692 del 1° giugno 2005, la Corte ha distinto per i crediti di lavoro privilegiati tra rivalutazione monetaria (dovuta fino allo stato passivo definitivo) e interessi legali (dovuti fino al saldo). La citiamo come orientamento storico formatosi sulla legge fallimentare, da verificare alla luce della disciplina attuale.
Se c’è contrasto
Sul rango dei privilegi di legge speciale non c’è contrasto: la Corte applica il criterio letterale della norma istitutiva, che di solito fa salvi le spese di giustizia e i crediti dell’art. 2751-bis. Più delicato è il rapporto tra insinuazione tardiva e riparti già eseguiti: la pronuncia del 2023 tutela il creditore tardivo privilegiato sul primo riparto utile, ma non gli restituisce le somme già distribuite agli altri. L’assunzione prudenziale: chi ha un privilegio deve insinuarsi tempestivamente; la tardività non cancella il rango, ma espone al rischio che l’attivo su cui il privilegio poteva soddisfarsi sia già stato ripartito.
Cosa significa per te
Se sei un creditore privilegiato tardivo, devi chiedere espressamente che il tuo credito sia soddisfatto con priorità nel primo riparto successivo all’ammissione e controllare che il curatore ne tenga conto nel progetto. Se sei un creditore già ammesso, devi verificare che gli accantonamenti previsti per i riparti parziali coprano i crediti contestati, ammessi con riserva o ancora sub iudice, perché sono quelle somme a garantire che la graduatoria venga rispettata anche quando le posizioni si definiscono dopo. Il progetto di ripartizione si contesta nei termini brevi fissati dall’art. 220 CCII: lasciarlo diventare esecutivo significa accettare la graduatoria che contiene.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1165 del 20 gennaio 2026
Il contesto
La decisione più recente tra quelle verificate in questa analisi riguarda ancora il privilegio del professionista, ed è significativa proprio perché chiude un percorso iniziato quasi dieci anni prima. Uno studio associato si era insinuato al passivo di un fallimento chiedendo il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. per l’attività prestata a favore dell’impresa. Il giudice di merito aveva negato la prelazione e lo studio aveva fatto ricorso in Cassazione.
La motivazione in linguaggio piano
La Suprema Corte ha chiarito che lo studio associato può beneficiare del privilegio solo se la prestazione è stata svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, dal professionista associato. Il privilegio non è un attributo dell’associazione come tale: è una tutela del lavoro personale del professionista, che l’ordinamento colloca subito dopo quello dei dipendenti perché ha la stessa funzione sostanzialmente retributiva. Se tra l’impresa e l’attività resa si interpone un’organizzazione in cui la prestazione è frutto di più apporti, di collaboratori o di strutture, la ragione del privilegio viene meno.
La formula «in via esclusiva o prevalente» è il punto di novità pratica. Non si chiede che il professionista abbia fatto tutto da solo, ma che il suo apporto personale sia dominante rispetto a quello dei collaboratori e della struttura. È un criterio quantitativo e qualitativo insieme, che va dimostrato con documenti.
Cosa cambia rispetto a prima
Rispetto alla presunzione del 2016 (Cass. n. 6285/2016) e alle aperture del 2024 (Cass. nn. 29371 e 32737/2024), l’ordinanza del 2026, insieme alla sentenza n. 29430/2025, sposta il baricentro sulla prova della prevalenza personale. Per il professionista che opera in forma associata o societaria, l’effetto pratico è triplice:
- la domanda di ammissione deve indicare chi ha svolto la prestazione, non solo quale studio l’ha fatturata;
- va documentata la prevalenza dell’apporto di quel professionista (atti sottoscritti, presenza nelle riunioni, corrispondenza diretta con il cliente);
- la parte di compenso riferibile ad attività di collaboratori o strutture deve essere separata, perché seguirà verosimilmente il rango chirografario.
Per gli altri creditori, e per il curatore, la pronuncia offre un criterio di controllo: davanti a una domanda di uno studio associato o di una STP, la richiesta di privilegio va verificata e, se priva di prova, contestata. Lo spostamento di una posizione dal secondo grado mobiliare alla massa chirografaria libera risorse per tutti i privilegiati di grado successivo: enti previdenziali, Erario, artigiani. In una graduatoria, ogni privilegio indebitamente riconosciuto a un creditore è sottratto a quelli che vengono dopo.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni sul riparto
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con importi di fantasia, che applicano i principi giurisprudenziali visti sopra. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1: la graduatoria sul ricavato mobiliare e la collocazione sussidiaria
Ipotesi: liquidazione giudiziale di una s.r.l. manifatturiera. Ricavato dei beni mobili (magazzino, macchinari non vincolati, crediti riscossi): 184.730 €. Ricavato della vendita del capannone ipotecato: 312.400 €. Crediti ammessi:
| Creditore | Importo ammesso | Rango |
|---|---|---|
| Prededucibili (organi e spese della procedura imputate ai mobili) | 41.260 € | Prededuzione |
| Spese specifiche della vendita del capannone | 6.920 € | Prededuzione sul bene |
| Banca con ipoteca sul capannone | 268.150 € | Ipoteca |
| Dipendenti (retribuzioni e TFR) | 97.850 € | art. 2751-bis n. 1 |
| Professionista (consulente del lavoro, ultimi due anni) | 23.940 € | art. 2751-bis n. 2 |
| Impresa artigiana (manufatti forniti) | 11.380 € | art. 2751-bis n. 5 |
| Ente previdenziale (contributi) | 58.610 € | art. 2753 / art. 2778 |
| Erario (imposte dirette e IVA) | 76.920 € | art. 2752 / art. 2778 |
| Chirografari | 412.300 € | art. 221 lett. c |
Sviluppo sul ricavato mobiliare: 184.730 − 41.260 = 143.470 € da distribuire ai privilegiati. Dipendenti: 97.850 pagati per intero → residuano 45.620. Professionista: 23.940 per intero → residuano 21.680. Artigiano: 11.380 per intero → residuano 10.300. Ente previdenziale: riceve 10.300 su 58.610 (circa 17,6%) → resta scoperto per 48.310 €. Erario: nulla sui mobili.
Sviluppo sul ricavato immobiliare: 312.400 − 6.920 = 305.480. La banca ipotecaria riceve 268.150 per intero → residuano 37.330 €. Su questo residuo opera la collocazione sussidiaria dell’art. 2776 c.c.: i crediti dei commi 1 e 2 (lavoro e 2751-bis già soddisfatti; contributi previdenziali scoperti) vengono prima dei crediti dello Stato del comma 3. L’ente previdenziale riceve quindi 37.330 sui 48.310 scoperti, restando insoddisfatto per 10.980 €. L’Erario non riceve nulla.
Esito: la parte non soddisfatta dei privilegiati (10.980 € dell’ente, 76.920 € dell’Erario) concorre come chirografo (art. 221, lett. c), ma l’attivo è esaurito: i chirografari ricevono 0. Se il professionista non avesse provato il privilegio (Cass. n. 1165/2026) e fosse finito tra i chirografari, quei 23.940 € sarebbero scesi lungo la graduatoria a beneficio dell’ente previdenziale.
Simulazione 2: lo studio associato e la prova della prestazione personale
Ipotesi: uno studio associato si insinua per 18.760 € chiedendo il privilegio del n. 2 per l’assistenza legale prestata all’impresa negli ultimi due anni del rapporto. Dalla documentazione emerge che 12.440 € riguardano atti redatti e udienze seguite personalmente dall’avvocato associato titolare dell’incarico; 4.170 € riguardano attività di collaboratori dello studio; 2.150 € riguardano un’attività di intermediazione nella vendita di un ramo d’azienda.
Applicando i principi: alla luce di Cass. n. 1165/2026 e n. 29430/2025, i 12.440 € possono essere ammessi con privilegio se la domanda prova la prestazione personale e prevalente dell’associato. I 4.170 € legati all’attività dei collaboratori sono esposti all’ammissione in chirografo. I 2.150 € per l’intermediazione, sulla scorta di Cass. n. 4650/2025, restano fuori dal privilegio perché non si tratta di attività tipica dell’avvocato. Se la domanda si fosse limitata a chiedere «il privilegio sull’intero importo» senza distinguere, il rischio concreto, secondo la presunzione di Cass. n. 6285/2016, sarebbe stato l’ammissione in chirografo di tutto il credito.
Simulazione 3: il privilegiato tardivo e il riparto parziale
Ipotesi: nella liquidazione giudiziale di una società di servizi sono disponibili 262.500 €. Il curatore propone un primo riparto parziale di 210.000 € (l’80% delle somme disponibili), trattenendo 52.500 € di accantonamenti. Il riparto soddisfa integralmente i dipendenti e il primo gruppo di privilegiati dell’art. 2751-bis. Dopo l’esecutività del primo riparto, una finanziaria pubblica ottiene l’ammissione tardiva per 34.870 € con un privilegio di legge speciale che, come nel caso deciso da Cass. n. 22925/2023, cede solo alle spese di giustizia e ai crediti dell’art. 2751-bis.
Successivamente la procedura incassa ulteriori 43.850 € e il secondo riparto ha a disposizione 96.350 € (43.850 di nuovo attivo più 52.500 di accantonamenti liberati, ipotizzando che le posizioni accantonate si siano risolte senza assorbirli). Applicando il principio, il creditore tardivo va soddisfatto integralmente in questo primo riparto utile: riceve 34.870 €, prima dei privilegiati di grado inferiore e dei chirografari. Restano 61.480 € per gli altri creditori secondo l’ordine di legge. Ciò che il tardivo non può pretendere è la restituzione delle somme distribuite nel primo riparto ai creditori già ammessi.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce citate. Gli estremi sono stati riscontrati sulle raccolte di massime delle pagine Brocardi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c. e dell’art. 54 l.fall. La gran parte delle decisioni riguarda fallimenti regolati dalla legge fallimentare: i principi sui privilegi sono trasferibili alla liquidazione giudiziale perché le norme del codice civile non sono cambiate, ma l’applicazione al singolo caso va sempre verificata sul testo del CCII vigente.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1165 del 20/01/2026 | Studio associato e privilegio n. 2 | Privilegio solo se la prestazione è personale, esclusiva o prevalente, dell’associato | Documentare chi ha lavorato |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29430 del 06/11/2025 | Associazione professionale | Il compenso deve retribuire direttamente il professionista esecutore | Separare le voci di compenso |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27765 del 17/10/2025 | Cooperative di produzione e lavoro | Servono correlazione al lavoro dei soci e sua prevalenza | Prova sui soci e sulle ore |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 25699 del 19/09/2025 | Appalto d’opera e privilegio n. 5 | Il corrispettivo d’appalto non è privilegiato | Qualificare bene il contratto |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22962 del 09/08/2025 | Garante pubblico Fondo PMI | Privilegio dopo spese di giustizia e crediti 2751-bis | Rango dei privilegi pubblici |
| Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22066 del 31/07/2025 | Previdenza complementare | Il versamento omesso reclamato dal lavoratore è privilegiato n. 1 | Insinuare anche questa voce |
| Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10084 del 16/04/2025 | Contributi e lavoratore | Privilegio sulle quote trattenute, non sui contributi del datore | Domanda voce per voce |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4650 del 21/02/2025 | Attività non tipica del professionista | Il n. 2 copre solo attività per cui si è abilitati | Escludere voci estranee |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 32737 del 16/12/2024 | Cooperativa tra professionisti | Privilegio se provata la personalità della prestazione | Vale anche per le STP cooperative |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29371 del 13/11/2024 | Studio associato | Può chiedere il privilegio provando la prestazione personale | Onere della prova sul creditore |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15014 del 29/05/2024 | Biennio dell’avvocato | Si calcola sull’intero rapporto, non sulla data di fallimento | Delimitare il periodo |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22925 del 27/07/2023 | Privilegio L. 317/1991 e tardivi | Cede solo a spese di giustizia e 2751-bis; tardivo pagato nel primo riparto utile | Tutela del privilegiato tardivo |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2892 del 31/01/2023 | Iscrizione all’albo artigiani | Necessaria ma non sufficiente | Prova del carattere artigiano |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7085 del 03/03/2022 | Cooperative | La natura cooperativa da sola non basta | Prova della prevalenza dei soci |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36544 del 24/11/2021 | Compenso per recesso anticipato | Privilegi tassativi, niente analogia | Ogni voce va qualificata |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10990 del 26/04/2021 | Domanda senza titolo di prelazione | Credito ammesso in chirografo | Indicare sempre il privilegio |
| Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5724 del 27/02/2019 | Collocazione sussidiaria | Onere di provare l’incapienza sui mobili | Rimedio residuale |
| Cass. civ., Sez. III, sent. n. 26101 del 19/12/2016 | Collocazione sussidiaria | Stesso principio della n. 5724/2019 | Conferma l’orientamento |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23426 del 17/11/2016 | Lavoratore nel fallimento | Netto della quota del datore, lordo della propria | Calcolo del privilegio n. 1 |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6285 del 31/03/2016 | Studio associato | Presunzione di non personalità, salvo prova | Punto di partenza sfavorevole |
| Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 5685 del 20/03/2015 | Nozione di artigiano | Si ricava dall’art. 2083 c.c. (regime ante 2012) | Prevalenza del lavoro proprio |
| Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2761 del 23/02/2012 | Accessori del credito garantito | Spese di liberazione e surrogazione in chirografo | Limiti agli accessori |
| Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11692 del 01/06/2005 | Rivalutazione e interessi dei crediti di lavoro | Rivalutazione fino allo stato passivo definitivo, interessi fino al saldo | Orientamento storico |
La sintesi operativa
Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano principi pratici che valgono per qualsiasi creditore privilegiato in una liquidazione giudiziale:
- Il privilegio va indicato espressamente nella domanda di ammissione al passivo, con la norma che lo prevede: altrimenti il credito è chirografario.
- L’ordine di pagamento è fissato dalla legge (art. 221 CCII e artt. 2777 ss. c.c.) e non è derogabile dal curatore né dagli accordi tra creditori.
- I privilegi sono tassativi: ogni voce del credito va qualificata separatamente, perché accessori, spese anticipate e indennità possono avere rango diverso dal capitale.
- Spese di giustizia e crediti dell’art. 2751-bis vengono prima anche dei privilegi creati da leggi speciali, salvo diversa previsione espressa.
- Il professionista che opera in forma associata deve provare la prestazione personale ed esclusiva o prevalente; senza prova il privilegio si perde.
- L’artigiano e la cooperativa devono provare sia la qualifica sia la natura del credito (servizi o manufatti, non appalto).
- La collocazione sussidiaria sugli immobili è residuale: opera per la parte rimasta scoperta sui mobili e non scavalca l’ipoteca.
- L’insinuazione tardiva non fa perdere il rango, ma non consente di recuperare quanto già distribuito: la tempestività resta la prima tutela.
- Il progetto di ripartizione va letto e, se necessario, contestato nei termini di legge: una volta esecutivo cristallizza la graduatoria.
Le domande sul «quindi in pratica?»
Se sono un dipendente, vengo pagato prima di tutti?
Prima di te vengono le spese di giustizia e i crediti prededucibili (le spese e i compensi della procedura, di cui ci occupiamo in un articolo dedicato). Subito dopo, sul ricavato mobiliare, vengono le retribuzioni e il TFR. Secondo Cass. n. 23426/2016 l’importo privilegiato è calcolato al netto dei contributi a carico del datore; le quote trattenute e non versate e la previdenza complementare omessa sono privilegiate (Cass. nn. 10084/2025 e 22066/2025). Se i mobili non bastano, TFR e preavviso si collocano in via sussidiaria sugli immobili, dopo i creditori ipotecari.
Sono un professionista e fatturo con la mia STP: posso chiedere il privilegio?
Puoi chiederlo, ma devi provare che la prestazione è stata resa personalmente, in via esclusiva o prevalente, da te come professionista (Cass. n. 1165/2026; n. 32737/2024 per la cooperativa tra professionisti). Il privilegio copre l’ultimo biennio del rapporto (Cass. n. 15014/2024) e solo le attività per cui sei abilitato (Cass. n. 4650/2025).
Quando ricevo i soldi?
Non c’è una data unica. Il curatore predispone progetti di ripartizione man mano che le somme diventano disponibili (art. 220 CCII), con riparti parziali che trattengono accantonamenti per le posizioni non ancora definite, e un riparto finale dopo l’approvazione del rendiconto. Un privilegiato ben collocato può ricevere tutto già nel primo riparto parziale; uno ammesso con riserva vedrà le sue somme accantonate fino alla definizione.
Mi sono insinuato tardi: ho perso il privilegio?
No. Secondo Cass. n. 22925/2023 il creditore privilegiato tardivo va soddisfatto per intero nel primo riparto utile successivo all’ammissione, ma non può pretendere la restituzione di ciò che è già stato distribuito. Se l’attivo su cui gravava il privilegio è stato già ripartito, il danno è concreto.
Sono un ente o un fornitore con privilegio speciale su un bene: cosa succede se quel bene vale poco?
Il privilegio speciale grava solo sul bene a cui si riferisce. Se il ricavato di quel bene non basta, la parte scoperta non «trasloca» sugli altri beni con lo stesso rango: concorre come chirografo sul resto dell’attivo, come prevede l’art. 221, lett. c), CCII, salvo che la legge preveda per quel credito anche un privilegio generale o una collocazione sussidiaria (art. 2776 c.c.). Per questo è decisivo verificare, già nella domanda di ammissione, se il credito gode di più cause di prelazione e indicarle tutte.
Il curatore ha messo il mio credito in un grado sbagliato nel progetto di riparto: cosa posso fare?
Se il grado è quello dello stato passivo esecutivo, il riparto lo applica e non si può più rimettere in discussione la natura del credito: occorreva impugnare lo stato passivo. Se invece il progetto applica male l’ordine di legge o le somme spettanti, va contestato con il reclamo nei termini fissati dall’art. 220 CCII.
Cosa può fare lo Studio Monardo per i creditori privilegiati nella liquidazione giudiziale
Applichiamo gli orientamenti della Cassazione al tuo fascicolo, dalla domanda di ammissione fino al riparto finale. Concretamente:
- Ricostruiamo la natura di ogni voce del tuo credito (capitale, interessi, spese, rivalsa, accessori) e per ciascuna individuiamo la causa di prelazione applicabile tra artt. 2751-bis, 2752, 2753, 2778 c.c. e leggi speciali.
- Redigiamo la domanda di ammissione al passivo indicando espressamente il titolo di prelazione e allegando le prove richieste dalla giurisprudenza, così da evitare il declassamento in chirografo di cui a Cass. n. 10990/2021.
- Costruiamo la prova della prestazione personale per professionisti, studi associati e STP, separando le attività del professionista da quelle dei collaboratori, alla luce di Cass. n. 1165/2026.
- Documentiamo la qualifica artigiana o cooperativa e la natura del credito (servizi e manufatti), raccogliendo visure, prospetti del personale e contratti.
- Esaminiamo il progetto di stato passivo e, se il privilegio è negato, proponiamo opposizione allo stato passivo nei termini di legge; se il privilegio di altri creditori è indebito, valutiamo l’impugnazione dei crediti ammessi.
- Verifichiamo ogni progetto di ripartizione ricalcolando la graduatoria su mobili e immobili, la collocazione sussidiaria dell’art. 2776 c.c. e gli interessi secondo l’art. 153 CCII.
- Proponiamo reclamo contro il progetto di riparto quando l’ordine di legge o gli accantonamenti non sono rispettati.
- Tuteliamo il creditore tardivo privilegiato, chiedendo la soddisfazione nel primo riparto utile secondo Cass. n. 22925/2023.
- Simuliamo l’esito del riparto liquidatorio per confrontarlo con le proposte ricevute in composizione negoziata, concordato o accordi di ristrutturazione, così da valutare con numeri alla mano se aderire.
- Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea dalla domanda di ammissione all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista pesa in modo particolare su questo tema: gli orientamenti esaminati sono stati tutti fissati dalla Corte di cassazione, e una contestazione sul rango di un privilegio può arrivare fino a lì. Chi imposta la domanda di ammissione è lo stesso difensore che la sostiene in opposizione e, se necessario, davanti alla Suprema Corte: stessa strategia, nessuna dispersione tra un grado e l’altro. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere il riparto liquidatorio come termine di confronto nelle trattative di composizione negoziata, mentre quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC porta la stessa competenza nella liquidazione controllata del sovraindebitato.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono importi, interessi e quote previdenziali e fiscali; gli avvocati traducono quei numeri in domande, opposizioni e reclami. È questa integrazione a rendere verificabile ogni cifra del progetto di riparto.
Chiusura: la graduatoria si difende prima del riparto
L’ordine dei privilegi nella liquidazione giudiziale è scritto nella legge, ma il posto di ciascun creditore in quell’ordine lo decide la qualità della domanda di ammissione e la vigilanza sui progetti di ripartizione. Le pronunce degli ultimi anni lo confermano: chi non indica il privilegio lo perde, chi non lo prova lo vede declassato, chi non controlla il riparto rischia di subire errori che non potrà più correggere.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è il punto in cui confluiscono le competenze certificate dell’Avvocato: come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, la graduatoria del riparto liquidatorio è il metro con cui misurare ogni proposta ai creditori nella crisi d’impresa; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, è la stessa graduatoria che governa la liquidazione controllata. Analizzeremo il tuo credito, verificheremo il rango che ti spetta e costruiremo la strategia per farlo valere, dalla domanda di ammissione al riparto finale.
📩 Non lasciare che il tuo privilegio si perda tra stato passivo e progetto di riparto: scrivici oggi stesso, i riferimenti per contattare lo Studio sono qui sotto, al termine di questa guida.
