Questo non è un articolo da leggere e archiviare: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per far sì che la quota destinata a un creditore che non si trova resti al sicuro, tracciata e difendibile fino all’ultimo giorno di esecuzione del concordato. Se sei l’imprenditore che ha ottenuto l’omologazione di un concordato preventivo liquidatorio, il liquidatore giudiziale che sta preparando il riparto, oppure il consulente che affianca l’uno o l’altro, ti trovi davanti a un problema molto concreto: hai il denaro, hai il creditore in elenco, ma il bonifico torna indietro, la PEC risulta inesistente, la società creditrice è stata cancellata, il fornitore persona fisica è deceduto e gli eredi non si sono fatti vivi.
In quel momento non puoi né trattenere le somme come se fossero tue, né distribuirle agli altri creditori come se quel credito non esistesse. Devi accantonarle, cioè separarle, motivare la separazione, depositarle secondo le indicazioni degli organi della procedura e documentare ogni tentativo di pagamento. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) disciplina espressamente la sorte delle somme non riscosse nella liquidazione giudiziale (art. 232 CCII); per il concordato liquidatorio le regole vanno ricostruite combinando le norme sulla cessione dei beni, il decreto di omologazione e le prassi dei tribunali. Proprio per questo serve un metodo.
Lo Studio Monardo affronta questo tema dall’interno della materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo che impone di ricostruire con precisione la mappa dei creditori di un’impresa in difficoltà e di gestire le trattative con ciascuno di essi; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, e professionista fiduciario di un OCC, attività in cui riparti, accantonamenti e somme non riscosse sono parte quotidiana della chiusura delle procedure. È da qui che nasce il piano che trovi sotto.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto dell’esecuzione del concordato ti trovi. Il piano che segue è costruito in otto mosse, ma non tutti devono partire dalla prima. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1 — La proposta e il decreto di omologazione dicono qualcosa sulle somme non riscosse?
Riprendi in mano tre documenti: la proposta di concordato, il piano e il decreto di omologazione. Cerca le parole “irreperibili”, “somme non riscosse”, “accantonamenti”, “riparto supplementare”, “Fondo Unico Giustizia”, “residuo”. Se trovi una clausola che regola il destino di queste somme (per esempio: dopo un certo termine tornano al debitore, oppure vengono redistribuite tra i creditori della stessa classe), hai già una regola contrattuale omologata da eseguire. Se non trovi nulla, sei nella situazione più frequente e più delicata: dovrai chiedere indicazioni agli organi della procedura e ricostruire la disciplina applicabile. La differenza non è teorica: una recente analisi di prassi (Eutekne, 11 dicembre 2025) segnala che nel concordato le somme dei creditori irreperibili tendono a confluire nel Fondo Unico Giustizia e che, per ottenerne lo svincolo a favore del debitore, occorre una previsione apposita nella proposta concordataria.
Domanda 2 — Il riparto è già stato eseguito o è ancora in progetto?
Se il progetto di riparto non è stato ancora depositato o approvato, sei nella posizione migliore: puoi inserire l’accantonamento in modo corretto fin dall’origine. Se il riparto è già stato eseguito e il pagamento a un creditore è fallito dopo, dovrai documentare l’evento, chiedere istruzioni e trasformare la somma rientrata in un accantonamento successivo.
Domanda 3 — Il creditore è davvero irreperibile, oppure è contestato, condizionale o semplicemente inerte?
È la domanda che più spesso viene saltata. “Irreperibile” non significa “creditore che non ha risposto a una mail”. Significa che, dopo ricerche diligenti e documentate, non è stato possibile individuare un recapito valido o un soggetto legittimato a riscuotere. Un creditore contestato (il cui credito è oggetto di giudizio) o condizionale (il cui diritto dipende da un evento futuro) richiede un accantonamento con logica diversa: la somma resta ferma finché la condizione si verifica o il provvedimento diventa definitivo. Un creditore che rifiuta il pagamento o non collabora pone invece un problema di mora del creditore.
Domanda 4 — Quanto manca alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano?
Il concordato ha una durata. Il termine dell’ultimo adempimento previsto dal piano è il riferimento per l’esecuzione e, secondo la disciplina della risoluzione (art. 119 CCII), il ricorso per risoluzione per inadempimento va proposto entro un anno da quella scadenza. Se sei vicino a quella data con somme ancora accantonate e senza una destinazione chiara, devi accelerare.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa |
|---|---|
| Proposta ancora da depositare o da modificare prima dell’adunanza/voto | Mossa 1 |
| Concordato omologato, riparto non ancora predisposto, recapiti mai verificati | Mossa 2 |
| Pagamento fallito, non sai se il creditore è irreperibile o contestato | Mossa 3 |
| Creditore qualificato come irreperibile, riparto in preparazione | Mossa 4 |
| Accantonamento già nel riparto, somme ancora sul conto ordinario della procedura | Mossa 5 |
| Somme depositate, ma senza relazioni o tracce dei tentativi di pagamento | Mossa 6 |
| Il creditore irreperibile si è fatto vivo, o un altro creditore chiede le somme | Mossa 7 |
| Scadenza del piano vicina, somme ancora accantonate senza destinazione | Mossa 8 |
Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se due righe ti descrivono, parti sempre dalla mossa con il numero più basso: le mosse successive presuppongono che le precedenti siano state eseguite.
Mossa 1 — Scrivi nella proposta la regola per le somme che nessuno verrà a ritirare
Obiettivo della mossa: fare in modo che il destino delle somme non riscosse sia deciso prima, dal piano omologato, e non dopo, da una prassi che potrebbe non esserti favorevole.
Quando va fatta
Il momento giusto è la redazione della proposta e del piano, prima del deposito della domanda di concordato o, al più tardi, nelle modifiche consentite prima della votazione dei creditori. Dopo l’omologazione la proposta non è più modificabile a piacimento: ciò che non hai scritto prima resta affidato alle norme generali e alle indicazioni degli organi della procedura.
Come si esegue
Il primo passo è prendere l’elenco dei creditori allegato alla domanda e marcare quelli a rischio di irreperibilità. Sono, tipicamente:
- società con posizione al registro delle imprese “cancellata” o “in liquidazione” da molti anni;
- ditte individuali di titolari anziani o di cui non si hanno notizie;
- creditori esteri senza recapiti aggiornati;
- ex dipendenti con crediti residui (TFR, differenze retributive) che si sono trasferiti;
- piccoli fornitori occasionali con importi modesti, per i quali nessuno insinuerà mai una contestazione;
- creditori deceduti, per i quali gli eredi non sono noti.
Poi inserisci nella proposta una clausola dedicata. Le opzioni ragionevoli, da valutare con il tuo advisor e con l’attestatore, sono:
- Redistribuzione delle somme non riscosse, decorso un termine, tra i creditori della stessa classe o dello stesso rango che siano stati pagati in misura inferiore all’integrale;
- Restituzione al debitore (o al terzo che ha fornito la finanza esterna) decorso un termine, dopo l’adempimento di tutte le obbligazioni concordatarie;
- Deposito secondo le indicazioni del giudice delegato con destinazione finale regolata per legge, se preferisci non introdurre regole speciali.
La clausola deve indicare almeno: chi certifica l’irreperibilità (il liquidatore giudiziale), quali ricerche minime sono richieste, dove vengono depositate le somme, per quanto tempo restano a disposizione del creditore, cosa succede alla scadenza. Una clausola generica (“le somme non riscosse saranno gestite secondo legge”) non risolve nulla: è come non averla scritta.
La base giuridica
Nel concordato liquidatorio la proposta deve rispettare le soglie dell’art. 84 CCII: apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Le modalità di liquidazione e di distribuzione fanno parte del contenuto del piano, e il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina il liquidatore giudiziale e stabilisce le modalità della liquidazione quando il piano prevede la cessione dei beni (art. 114 CCII, erede dell’art. 182 della legge fallimentare). Per la liquidazione giudiziale, l’art. 232, comma 4, CCII prevede che le somme spettanti ai creditori che non si presentano o sono irreperibili siano nuovamente depositate e che, decorsi cinque anni, se non richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti, siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della giustizia. Se nella proposta non dici nulla, il rischio concreto è che questo modello venga applicato anche al tuo concordato.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il rilievo del commissario giudiziale o del tribunale che considera la clausola di restituzione al debitore lesiva dei creditori. Gestiscilo così: collega la restituzione al pieno adempimento delle percentuali promesse a tutti gli altri creditori, prevedi un termine lungo (non inferiore a quello di prescrizione ordinaria del credito o almeno pari ai cinque anni dell’art. 232 CCII), e precisa che fino alla scadenza il creditore ricomparso ha diritto a ricevere integralmente la sua quota. In questo modo la clausola non toglie nulla a nessuno: regola soltanto l’avanzo.
Check di completamento
- La proposta contiene una clausola specifica sulle somme non riscosse, con soggetto certificatore, luogo del deposito, termine e destinazione finale.
- L’elenco dei creditori è marcato con un indicatore di rischio irreperibilità.
- L’attestatore ha preso posizione sulla clausola nella relazione.
Un modello di clausola da adattare
Per darti un punto di partenza concreto, ecco una formulazione dimostrativa da discutere con l’advisor e con l’attestatore, non da copiare senza adattamenti: “Le somme spettanti ai creditori che, all’atto dell’esecuzione di ciascun riparto, risultino irreperibili all’esito delle ricerche documentate dal liquidatore giudiziale, o che non si presentino a riscuotere entro novanta giorni dalla comunicazione inviata a mezzo PEC e raccomandata all’ultimo recapito noto, saranno depositate, con le modalità indicate dal giudice delegato, su conto vincolato intestato alla procedura. Decorsi cinque anni dal deposito senza che il creditore o un suo avente causa ne abbia richiesto il pagamento, le somme, con i relativi interessi, saranno ripartite tra i creditori della medesima classe in proporzione ai rispettivi crediti residui, a condizione che tutte le obbligazioni concordatarie siano state adempiute.”
Nota i quattro elementi che rendono la clausola eseguibile: un fatto verificabile (ricerche documentate, comunicazione su due canali), un termine per presentarsi (novanta giorni), un luogo del deposito (conto vincolato con modalità del giudice delegato), una destinazione finale con il suo presupposto (cinque anni, redistribuzione nella classe, adempimento integrale). Se preferisci la restituzione al debitore o al terzo che ha apportato finanza esterna, sostituisci l’ultima parte, ma conserva la condizione dell’integrale adempimento verso tutti gli altri creditori: è quella che rende la clausola sostenibile davanti al tribunale.
Prima di procedere, verifica anche la coerenza con le classi: se il piano prevede trattamenti differenziati, la redistribuzione deve restare dentro la classe del creditore irreperibile, altrimenti alteri l’equilibrio su cui i creditori hanno votato.
Mossa 2 — Verifica e aggiorna i recapiti di ogni creditore prima del riparto
Obiettivo della mossa: arrivare al riparto con la prova di aver cercato ogni creditore con diligenza, così che l’irreperibilità sia una conclusione documentata e non un’etichetta comoda.
Quando va fatta
Subito dopo l’omologazione e, comunque, prima di predisporre ogni progetto di riparto, parziale o finale. Ripeti la verifica a ogni riparto: un recapito valido un anno fa può non esserlo più.
Come si esegue
Costruisci un fascicolo “recapiti” per ciascun creditore con le seguenti verifiche, annotando data e esito:
- Registro delle imprese: visura aggiornata per società e ditte. Controlla sede legale, stato (attiva, in liquidazione, cancellata), eventuali procedure concorsuali in corso, nominativo del legale rappresentante o del liquidatore.
- INI-PEC per imprese e professionisti: domicilio digitale aggiornato. Se la PEC risulta revocata o inesistente, annotalo.
- Anagrafe (certificato di residenza o di morte) per le persone fisiche, tramite richiesta al Comune o tramite i canali disponibili al liquidatore.
- Banca d’appoggio: l’IBAN usato in passato per i pagamenti. Un bonifico respinto per “conto estinto” è un indizio, non una prova di irreperibilità.
- Eredi: in caso di decesso, verifica l’esistenza di dichiarazioni di successione, accettazioni di eredità o rinunce, e cerca di individuare un erede legittimato.
- Cessionari: controlla se il credito è stato ceduto (cessioni di portafoglio, factoring). Il creditore originario potrebbe non esistere più, ma il credito sì.
- Procedure del creditore: se il creditore è a sua volta in liquidazione giudiziale o in concordato, il soggetto legittimato a riscuotere è il curatore o il liquidatore della sua procedura.
Invia poi una comunicazione formale con almeno due canali (PEC e raccomandata A/R all’ultimo indirizzo noto), con cui comunichi l’importo spettante e chiedi le coordinate bancarie e la documentazione necessaria per il pagamento (per esempio, prova della legittimazione degli eredi).
La base giuridica
Il liquidatore giudiziale opera sotto il controllo degli organi della procedura e deve rendere conto della sua attività. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha precisato l’ambito del suo ruolo: la Cassazione (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17606 del 4 settembre 2015) ha affermato che il liquidatore del concordato con cessione dei beni è legittimato nelle controversie che attengono alla liquidazione e alla distribuzione del ricavato, non in quelle sull’esistenza o sull’ammontare dei debiti. È proprio la distribuzione che stai preparando: la ricerca del creditore e la messa a disposizione della sua quota rientrano a pieno titolo nei compiti del liquidatore.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la società creditrice cancellata dal registro delle imprese. Non concludere subito per l’irreperibilità: dopo la cancellazione i rapporti attivi non definiti possono essere riferibili agli ex soci, e la situazione va esaminata caso per caso, con l’aiuto di un legale, prima di decidere a chi pagare. Se la ricostruzione non è possibile con certezza, la somma va accantonata con la causale “creditore cancellato — soggetto legittimato non individuato”, che è cosa diversa dall’irreperibilità pura e va spiegata nel riparto.
Check di completamento
- Per ogni creditore esiste un fascicolo recapiti con almeno quattro verifiche datate.
- I creditori non raggiunti hanno ricevuto comunicazione su due canali distinti, con ricevute conservate.
- L’elenco “non raggiunti” è separato dall’elenco “raggiunti ma non collaborativi”.
Casi particolari che richiedono più attenzione
Alcune categorie di creditori presentano difficoltà ricorrenti. Trattale con una lista di controllo dedicata.
Creditori esteri. Verifica i registri delle imprese del Paese di stabilimento, quando consultabili, e l’eventuale rappresentanza fiscale in Italia. Le comunicazioni vanno inviate anche in lingua inglese o nella lingua del creditore. I bonifici esteri possono essere respinti per ragioni tecniche (codici BIC errati, conti in valuta): non confondere un problema tecnico con l’irreperibilità.
Ex dipendenti. Per i crediti di lavoro residui, oltre all’anagrafe, controlla gli ultimi dati presenti nei cedolini e nelle comunicazioni obbligatorie. Se parte del credito è stata pagata dal Fondo di garanzia, verifica la quota residua effettivamente spettante al lavoratore e quella eventualmente surrogata: il soggetto da pagare può essere diverso da quello originario.
Enti pubblici e creditori istituzionali. Raramente sono irreperibili, ma possono “non presentarsi” perché non comunicano il conto di tesoreria o il codice di riferimento per il versamento. Qui non serve un accantonamento lungo: serve un sollecito mirato all’ufficio competente, con richiesta delle coordinate di pagamento.
Società in procedura concorsuale. Se il creditore è in liquidazione giudiziale o in un’altra procedura, il legittimato a riscuotere è l’organo di quella procedura. Cerca il curatore o il liquidatore nel registro delle imprese e nelle pubblicazioni del tribunale competente, e paga a lui previa verifica della nomina.
Creditori con credito ceduto. Chiedi al cessionario la prova della cessione e della sua notifica o accettazione. In assenza di prova, la posizione resta “legittimato incerto”.
Mossa 3 — Qualifica correttamente la causa del mancato pagamento
Obiettivo della mossa: dare a ogni somma non pagata la sua etichetta giuridica esatta, perché da quell’etichetta dipendono deposito, durata e destinazione dell’accantonamento.
Quando va fatta
Dopo la mossa 2, prima di scrivere il progetto di riparto. Non passare oltre finché ogni creditore non pagato non è collocato in una delle categorie che seguono.
Come si esegue
Usa questa griglia di qualificazione:
| Categoria | Descrizione | Logica dell’accantonamento |
|---|---|---|
| Irreperibile | Ricerche diligenti senza esito, nessun recapito valido | Deposito, attesa del ricomparire, destinazione finale dopo il termine |
| Non presentato | Raggiunto, ma non fornisce coordinate né documenti | Deposito con diffida; valuta la messa in mora |
| Contestato | Credito oggetto di giudizio pendente | Accantonamento fino al provvedimento definitivo |
| Condizionale | Credito subordinato a un evento futuro | Accantonamento fino al verificarsi o al mancare della condizione |
| Legittimato incerto | Eredi non individuati, cessione dubbia, società cancellata | Accantonamento fino all’accertamento del legittimato |
Annota, per ciascuna posizione, la data dell’ultimo tentativo, i canali usati e l’esito. Se un creditore rientra in due categorie (per esempio contestato e, nel frattempo, irreperibile), prevale la categoria che comporta l’attesa più lunga.
La base giuridica
La distinzione tra accantonamenti per crediti contestati o condizionali e deposito delle somme dei creditori irreperibili è scritta nell’art. 232 CCII per la liquidazione giudiziale: il comma 2 riguarda le somme accantonate per condizioni non verificate o provvedimenti non definitivi, che restano depositate secondo le indicazioni del giudice delegato e non impediscono la chiusura; il comma 4 riguarda le somme dei creditori che non si presentano o sono irreperibili. La stessa architettura era presente nell’art. 117 della legge fallimentare. Già la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3114 del 21 maggio 1984) ha chiarito che il riparto finale può essere eseguito anche quando sono pendenti giudizi sui crediti, a condizione che vengano disposti accantonamenti tali da garantire al creditore vittorioso la stessa percentuale riconosciuta agli altri creditori del suo rango. È un principio di par condicio che si adatta perfettamente al concordato liquidatorio: chi non può essere pagato oggi non deve essere pagato meno degli altri domani.
Lo Studio Monardo, guidato da un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, lavora proprio su questa fase di qualificazione: ricostruire chi è il creditore, a che titolo e con quale grado, prima che la somma esca dal conto della procedura.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il creditore “non presentato” che, dopo mesi, contesta di non essere mai stato avvisato. La tua difesa è il fascicolo della mossa 2: se hai comunicato su due canali e hai prova della ricezione (o della mancata consegna per cause a lui imputabili), la qualificazione regge. Se invece hai un solo tentativo via email ordinaria, riqualifica la posizione come “da ricercare” e ripeti la mossa 2.
Check di completamento
- Ogni somma non pagata ha una categoria, una data e una motivazione scritta.
- I crediti contestati sono collegati al numero di ruolo del giudizio pendente.
- Le posizioni a legittimato incerto hanno una nota sugli accertamenti ancora da fare.
Irreperibile o semplicemente inerte: il ruolo della mora del creditore
Quando il creditore è stato raggiunto ma non collabora (non indica il conto, non ritira, non risponde), la situazione si avvicina più alla mora del creditore disciplinata dal codice civile (artt. 1206 e seguenti c.c.) che all’irreperibilità. Il codice civile prevede strumenti, come l’offerta e il deposito, con cui il debitore può liberarsi quando il creditore senza motivo legittimo non riceve la prestazione. Nel concordato, però, non agisci come un debitore qualsiasi: operi dentro una procedura sottoposta a controllo, con regole fissate dal decreto di omologazione. Per questo la via corretta resta l’accantonamento con istruzioni del giudice delegato, accompagnato da una diffida formale al creditore inerte con cui gli comunichi importo, modalità di riscossione e conseguenze del silenzio.
La diffida serve a due cose: trasforma un silenzio ambiguo in un fatto documentato e ti consente, alla mossa 8, di trattare la posizione con la stessa destinazione prevista per gli irreperibili, se la proposta lo consente. Chiedi a un legale di valutare se, nel caso specifico, sia opportuno attivare gli strumenti civilistici della mora: è una scelta che dipende dall’importo, dalla posizione del creditore e dalle istruzioni ricevute.
Mossa 4 — Inserisci l’accantonamento nel progetto di riparto, con importo e motivazione
Obiettivo della mossa: rendere l’accantonamento visibile, quantificato e approvato, così che nessuno possa poi sostenere che la somma è stata trattenuta senza titolo o distribuita a chi non ne aveva diritto.
Quando va fatta
Nel progetto di riparto, parziale o finale, che il liquidatore predispone secondo le modalità stabilite dal decreto di omologazione. Se il decreto prevede il deposito del riparto presso il tribunale o la sua comunicazione ai creditori con un termine per osservazioni, l’accantonamento deve comparire già nella versione comunicata.
Come si esegue
Il progetto di riparto deve contenere, per ogni accantonamento:
- Identificazione del creditore (denominazione, codice fiscale, ultimo recapito noto);
- Importo del credito ammesso al voto o riconosciuto nel piano, e classe di appartenenza;
- Percentuale di soddisfazione spettante in quel riparto e importo che sarebbe stato pagato;
- Categoria dell’accantonamento (dalla mossa 3) e sintesi delle ricerche;
- Modalità di deposito proposta (conto vincolato, libretto, altra forma indicata dagli organi della procedura);
- Condizioni di svincolo (ricomparsa del creditore con prova della legittimazione, definizione del giudizio, verificarsi della condizione).
Calcola gli accantonamenti con la stessa percentuale riconosciuta ai creditori pari grado. Non arrotondare a tuo favore e non ridurre la somma “perché tanto non verrà mai nessuno”. L’accantonamento deve essere identico, al centesimo, a ciò che il creditore avrebbe ricevuto se fosse stato presente.
Nel riparto finale, ricorda di riportare anche gli accantonamenti dei riparti precedenti: vanno ripresi, aggiornati e ridistribuiti se la causa è venuta meno, oppure mantenuti con nuova motivazione.
La base giuridica
L’art. 232, comma 2, CCII stabilisce che nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti e che, se la condizione non si è verificata o il provvedimento non è definitivo, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato. Nel concordato liquidatorio il giudice delegato e il commissario giudiziale conservano funzioni di vigilanza sull’esecuzione (art. 118 CCII per la sorveglianza del commissario), e il tribunale stabilisce le modalità della liquidazione nel decreto di omologazione. Sul piano dei limiti, la giurisprudenza formatasi sul riparto fallimentare (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20180 del 24 settembre 2010) ha affermato che in sede di riparto non possono essere rimessi in discussione i crediti e le prelazioni già accertati: il giudice si limita a risolvere le questioni di graduazione e collocazione. Trasposto nel concordato, significa che nel progetto di riparto non devi “rivalutare” il credito dell’irreperibile: devi solo collocarlo e accantonarne la quota.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è un creditore pari grado che osserva il progetto chiedendo che la quota dell’irreperibile sia ripartita subito tra i presenti. Rispondi richiamando il principio della par condicio e la funzione dell’accantonamento: la somma non è “libera” finché il termine non è decorso e la destinazione finale non è stabilita. Se la proposta omologata prevede la redistribuzione dopo un termine (mossa 1), indica la data in cui quella redistribuzione potrà avvenire.
Check di completamento
- Il progetto di riparto riporta per ogni accantonamento i sei elementi indicati.
- Gli importi accantonati coincidono con le quote dei pari grado.
- Il progetto è stato comunicato, depositato o approvato secondo le modalità del decreto di omologazione.
Gli errori di calcolo più frequenti
Nel predisporre gli accantonamenti, gli errori ricorrenti sono quattro.
- Applicare la percentuale sbagliata. Se il piano prevede classi con percentuali diverse, la quota dell’irreperibile si calcola con la percentuale della sua classe, non con quella media del riparto.
- Dimenticare i privilegiati degradati. La parte di credito privilegiato che il piano tratta come chirografaria (perché il ricavato del bene gravato non basta) va accantonata con la percentuale dei chirografari, mentre la parte privilegiata va accantonata secondo il suo rango.
- Non riportare gli accantonamenti dei riparti precedenti. Ogni riparto successivo deve sommare la quota del nuovo riparto a quella già accantonata, così da mantenere il quadro complessivo di quanto spetta a ciascun creditore assente.
- Calcolare sul credito “come dovrebbe essere” invece che sul credito del piano. Se ritieni che il credito dell’irreperibile sia sovrastimato, non correggerlo da solo nel riparto: la sede per discuterne non è questa, e una riduzione unilaterale espone a contestazioni.
Ricontrolla sempre i calcoli con un secondo operatore prima del deposito del riparto: l’errore in un accantonamento si scopre spesso anni dopo, quando il creditore ricompare e confronta la sua quota con quella dei pari grado.
Mossa 5 — Deposita le somme nel modo indicato dagli organi della procedura
Obiettivo della mossa: separare fisicamente il denaro accantonato dalle disponibilità ordinarie della procedura, in una forma che ne garantisca la tracciabilità e la conservazione.
Quando va fatta
Contestualmente all’esecuzione del riparto in cui l’accantonamento è previsto. Non lasciare le somme accantonate sul conto operativo della procedura oltre il tempo strettamente necessario: un conto operativo si muove, un deposito vincolato no.
Come si esegue
Prima di procedere, assicurati di avere un’indicazione scritta degli organi della procedura sulla forma del deposito. Le soluzioni che si incontrano in pratica sono:
- conto o sottoconto vincolato intestato alla procedura, con causale che identifica il creditore e il riparto;
- libretto di deposito presso istituto di credito o presso l’ufficio postale, come previsto storicamente dall’art. 117 l.fall. per le somme non riscosse (“nuovamente depositate presso l’ufficio postale o la banca”);
- versamento al Fondo Unico Giustizia (istituito dal d.l. 143/2008, conv. con modif. dalla l. 181/2008), che secondo l’analisi di prassi già citata (Eutekne, 11 dicembre 2025) è la destinazione verso cui tendono le somme dei creditori irreperibili nel concordato in assenza di previsioni diverse nella proposta.
Per ogni deposito conserva: l’atto di autorizzazione o l’istruzione ricevuta, la contabile di versamento, l’estratto o il certificato del deposito, la causale con il riferimento al creditore. Se sono previsti interessi sul deposito, annotali: seguono la somma accantonata.
La base giuridica
L’art. 232, comma 4, CCII prevede che le somme dei creditori irreperibili siano “nuovamente depositate”; il comma 2 rimette al giudice delegato le modalità del deposito degli accantonamenti per crediti contestati o condizionali. Nel concordato liquidatorio è il decreto di omologazione, insieme alle istruzioni del giudice delegato, a fissare le modalità, perché il tribunale stabilisce le regole della liquidazione nominando il liquidatore. Sull’impugnabilità delle decisioni assunte dal giudice delegato nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19506 del 16 luglio 2008) hanno ammesso il ricorso per cassazione contro il provvedimento del tribunale che decide il reclamo sul decreto del giudice delegato in materia di vendita. Il dato pratico è che le decisioni sulla gestione delle somme in fase esecutiva non sono atti privi di controllo: vanno sollecitate e documentate in forma corretta.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è il silenzio degli organi della procedura sulla forma del deposito. Non decidere da solo: deposita un’istanza motivata con cui chiedi l’autorizzazione a depositare le somme in un conto vincolato con causale specifica, indicando gli importi e allegando l’elenco degli accantonamenti. Finché l’istanza non è decisa, mantieni le somme su un conto della procedura separato da quello operativo.
Check di completamento
- Esiste un’istruzione scritta sulla forma del deposito.
- Le somme accantonate sono fisicamente separate dalle disponibilità ordinarie.
- Ogni deposito ha una causale che permette di risalire al creditore e al riparto.
Come costruire l’istanza per il deposito
Se devi chiedere istruzioni al giudice delegato, struttura l’istanza in modo che possa essere decisa rapidamente:
- Premessa: estremi del concordato, data del decreto di omologazione, nomina del liquidatore, riferimento al riparto in cui sono previsti gli accantonamenti.
- Elenco degli accantonamenti: tabella con creditore, categoria, importo, sintesi delle ricerche.
- Proposta di deposito: istituto, forma (conto vincolato, libretto), intestazione alla procedura, causale per ciascun creditore, regime degli interessi.
- Proposta di svincolo: condizioni e documenti richiesti per il pagamento al creditore ricomparso o ai suoi aventi causa.
- Clausola della proposta: se la proposta omologata contiene una regola sulle somme non riscosse, citala per esteso e chiedi che il provvedimento ne prenda atto.
- Richiesta finale: autorizzazione al deposito secondo le modalità indicate, o indicazione di modalità diverse.
Allega la documentazione delle ricerche per le posizioni più rilevanti. Un’istanza completa riduce il rischio di provvedimenti generici, che poi rendono incerta l’esecuzione.
Mossa 6 — Documenta, comunica e rendiconta ogni passaggio
Obiettivo della mossa: costruire una traccia che regga a qualsiasi controllo, del commissario, del tribunale o del creditore che ricompare dopo anni.
Quando va fatta
Per tutta la durata dell’accantonamento, con le cadenze stabilite dal decreto di omologazione per i rapporti periodici del liquidatore e, in ogni caso, in occasione di ciascun riparto e del rendiconto finale.
Come si esegue
Inserisci in ogni rapporto periodico una sezione dedicata agli accantonamenti, con una tabella di questo tipo:
| Creditore | Categoria | Importo accantonato | Data deposito | Ultimo tentativo di contatto | Esito | Prossimo passo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa S.r.l. (cancellata) | Legittimato incerto | 3.418,72 € | 14/03/2026 | 02/09/2026 PEC ex liquidatore | Nessuna risposta | Visura soci, nuova PEC |
| Sig. Beta | Irreperibile | 1.276,05 € | 14/03/2026 | 05/09/2026 raccomandata | Compiuta giacenza | Richiesta anagrafica |
Rinnova i tentativi di contatto almeno una volta all’anno e, in ogni caso, prima di ogni riparto. Conserva le prove in un fascicolo digitale con nomi file che riportino data e creditore.
Nel rendiconto finale del liquidatore, gli accantonamenti devono comparire con lo stato aggiornato: importo, luogo del deposito, interessi maturati, condizioni di svincolo, termine finale.
La base giuridica
L’art. 114 CCII, nel solco dell’art. 182 l.fall., prevede obblighi informativi del liquidatore e il controllo degli organi della procedura sull’esecuzione; l’art. 118 CCII affida al commissario giudiziale la sorveglianza sull’adempimento. La Cassazione ha sottolineato l’esigenza di separazione tra chi gestisce e chi controlla: con la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 1237 del 18 gennaio 2013, ha ritenuto incompatibile con la necessaria assenza di conflitto di interessi la nomina a liquidatore dello stesso commissario giudiziale, perché si cumulerebbero gestione e vigilanza. Ne discende che il liquidatore deve mettere il commissario in condizione di controllare: senza una documentazione completa degli accantonamenti, la vigilanza non è possibile e la responsabilità del liquidatore resta scoperta.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la perdita della documentazione dei tentativi di contatto, per esempio per sostituzione del liquidatore. Se subentri come nuovo liquidatore, il primo passo è chiedere al predecessore il fascicolo degli accantonamenti; se manca, ripeti la mossa 2 per ciascun creditore e annota nel rapporto che la ricerca è stata rinnovata per lacune documentali.
Check di completamento
- Ogni rapporto periodico contiene la sezione accantonamenti con la tabella aggiornata.
- I tentativi di contatto sono rinnovati almeno annualmente.
- Il fascicolo digitale è ordinato e trasferibile a un eventuale successore.
Il rapporto con il commissario giudiziale
Nel concordato liquidatorio il commissario giudiziale vigila sull’esecuzione. Non considerarlo un controllore da tenere a distanza: coinvolgilo in anticipo sulle posizioni più delicate. Inviagli la tabella degli accantonamenti appena predisposta, segnalagli le posizioni a legittimato incerto, informalo di ogni richiesta di svincolo prima di depositare l’istanza. Se il commissario formula osservazioni, rispondi per iscritto e conserva lo scambio nel fascicolo. Un accantonamento condiviso con l’organo di vigilanza è un accantonamento molto più difficile da contestare.
Ricorda, infine, che anche il comitato dei creditori, quando nominato, ha funzioni di controllo sulla liquidazione: se il decreto di omologazione gli attribuisce un ruolo sui riparti, informalo degli accantonamenti con la stessa cura.
Mossa 7 — Gestisci il creditore che ricompare e le richieste degli altri creditori
Obiettivo della mossa: pagare correttamente chi si presenta durante il periodo di accantonamento e respingere, o incanalare nella sede giusta, le richieste di chi non ha titolo sulla somma.
Quando va fatta
In qualsiasi momento tra il deposito delle somme (mossa 5) e la loro destinazione finale (mossa 8). Più concretamente: ogni volta che arriva una PEC, una telefonata, una lettera di un avvocato che chiede notizie su una quota accantonata.
Come si esegue
Quando il creditore irreperibile ricompare, segui questa sequenza:
- Identifica il richiedente: documento d’identità, visura aggiornata, procura se agisce un rappresentante. Se agiscono eredi, chiedi la documentazione successoria (dichiarazione di successione, atto di accettazione o dichiarazione sostitutiva idonea, secondo quanto ti indica il giudice delegato o la prassi del tribunale).
- Verifica la corrispondenza tra il richiedente e il creditore indicato nel riparto: codice fiscale, partita IVA, eventuali cessioni del credito intervenute.
- Calcola l’importo dovuto: quota accantonata, più gli interessi maturati sul deposito se il decreto o le istruzioni del giudice delegato lo prevedono. Non dedurre spese di ricerca che non siano state autorizzate.
- Chiedi lo svincolo con istanza al giudice delegato, o secondo la procedura indicata nel decreto, allegando la prova della legittimazione e il calcolo.
- Paga e quietanza: bonifico tracciato, quietanza firmata, aggiornamento della tabella degli accantonamenti nel primo rapporto periodico successivo.
Quando invece è un altro creditore a chiedere le somme accantonate, distingui due casi. Se la proposta omologata prevede la redistribuzione decorso un termine (mossa 1), verifica se il termine è decorso: se sì, prepari un riparto supplementare; se no, rispondi indicando la data. Se la proposta non prevede nulla, ricorda che, nel modello dell’art. 232, comma 4, CCII, sono proprio i creditori rimasti insoddisfatti a poter chiedere le somme non riscosse prima del loro versamento allo Stato, e che il comma 5 consente al giudice, su ricorso di quei creditori, di distribuirle soltanto tra i richiedenti secondo l’ordine dell’art. 221 CCII. Se il tribunale ritiene applicabile quel modello anche al tuo concordato, la richiesta dell’altro creditore è una richiesta con cui fare i conti: annotala, comunicala al commissario e sottoponila al giudice delegato.
La base giuridica
L’art. 117 CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda: il creditore irreperibile resta titolare del diritto alla percentuale concordataria, non di più e non di meno. Sul riparto del ricavato da parte del liquidatore, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16598 del 18 giugno 2008) ha affermato che, dopo l’omologazione, le controversie sui diritti dei creditori nella fase esecutiva vanno portate nel giudizio ordinario di cognizione, e ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto in quella sede. È un’indicazione preziosa per te: se il creditore ricomparso contesta l’importo o se due soggetti si disputano la stessa quota (per esempio, due presunti eredi o un cessionario e il cedente), non sei tu a dover decidere chi ha ragione. Mantieni l’accantonamento e lascia che la questione venga definita nella sede competente.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è la richiesta di un soggetto che si presenta come erede ma non riesce a dimostrarlo, oppure di due soggetti in conflitto. Non pagare “il primo che arriva”. Comunica a entrambi che la somma resta accantonata fino a un accordo scritto tra loro o a un provvedimento che individui il legittimato, informa il commissario giudiziale e, se necessario, chiedi istruzioni al giudice delegato. Un pagamento a chi non era legittimato espone chi l’ha eseguito al rischio di dover pagare due volte.
Un secondo imprevisto è il creditore che ricompare dopo che le somme sono state versate alla destinazione finale. Qui conta molto ciò che hai scritto alla mossa 1: se la destinazione era il Fondo Unico Giustizia o l’erario, il creditore dovrà rivolgersi a quegli enti secondo le regole loro proprie; se era la redistribuzione ai pari grado, la sua posizione dipende dalle regole della proposta. Fornisci al creditore tutta la documentazione dei passaggi: è il modo migliore per dimostrare la correttezza del tuo operato.
Check di completamento
- Ogni richiesta di svincolo ha un fascicolo con identificazione, verifica della legittimazione e calcolo.
- Nessun pagamento è stato eseguito senza istanza o istruzione dell’organo competente, quando richiesta.
- Le richieste degli altri creditori sono annotate e comunicate al commissario.
I documenti da chiedere a seconda di chi si presenta
| Chi si presenta | Documenti da richiedere | Attenzione a |
|---|---|---|
| Creditore persona fisica | Documento d’identità, codice fiscale, IBAN intestato | Corrispondenza tra intestatario del conto e creditore |
| Società attiva | Visura aggiornata, poteri del firmatario, IBAN societario | Cambi di denominazione o fusioni intervenute |
| Eredi | Documentazione successoria, prova dell’accettazione o idonea dichiarazione, quote ereditarie | Rinunce, eredi minori, pluralità di eredi in disaccordo |
| Ex soci di società cancellata | Visura storica, bilancio finale di liquidazione, quote di partecipazione | Ripartizione tra più ex soci, rapporti non risultanti dal bilancio finale |
| Cessionario del credito | Contratto di cessione, prova della notifica o accettazione | Cessioni a catena, cessioni parziali |
| Curatore o liquidatore di altra procedura | Provvedimento di nomina, autorizzazioni, conto della procedura | Verifica dell’attualità della nomina |
Se la documentazione è incompleta, non pagare in acconto “per cortesia”: l’acconto a un soggetto poi rivelatosi non legittimato pone gli stessi problemi del pagamento integrale.
Mossa 8 — Chiudi l’accantonamento: destinazione finale e fine dell’esecuzione
Obiettivo della mossa: portare ogni somma accantonata a una destinazione definitiva e documentata, così che l’esecuzione del concordato possa dirsi compiuta senza code aperte.
Quando va fatta
Alla scadenza del termine previsto nella proposta omologata o indicato dagli organi della procedura e, in ogni caso, prima del rendiconto finale del liquidatore. Tieni d’occhio anche il termine di un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano, entro cui i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII): una somma accantonata senza destinazione è un adempimento non ancora completato rispetto a quel creditore.
Come si esegue
Il primo passo è fare l’inventario finale degli accantonamenti: per ciascuno, importo, interessi, categoria, data del deposito, data dell’ultimo tentativo di contatto. Poi individua la destinazione:
- Accantonamenti per crediti contestati con giudizio definito: paghi il creditore se vittorioso; se soccombente, la somma torna disponibile e va distribuita secondo le regole del piano (in genere con riparto supplementare ai creditori della stessa classe, se non integralmente soddisfatti).
- Accantonamenti per crediti condizionali: se la condizione si è verificata, paghi; se è mancata, la somma si libera e segue le regole del piano.
- Accantonamenti per creditori irreperibili o non presentati: applichi la clausola della proposta (redistribuzione, restituzione o deposito); in assenza di clausola, chiedi istruzioni al giudice delegato indicando le opzioni e il modello dell’art. 232, comma 4, CCII (nuovo deposito e, decorsi cinque anni senza richieste, versamento all’entrata del bilancio dello Stato) o il versamento al Fondo Unico Giustizia, secondo la prassi del tuo tribunale.
Formalizza tutto con un’istanza finale che riepiloghi gli accantonamenti, la loro storia e la destinazione proposta, e allega il provvedimento al rendiconto.
La base giuridica
L’art. 232, comma 2, CCII dice espressamente che gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale: anche nel concordato liquidatorio, che si chiude già con la sentenza di omologazione (art. 113, comma 1, CCII), la presenza di somme accantonate non deve diventare un motivo per tenere in vita indefinitamente la fase esecutiva. Sulle conseguenze della chiusura, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 226 del 12 gennaio 1999) ha affermato che, nel concordato con cessione dei beni, il debitore perde in modo definitivo ogni diritto sui beni ceduti e che le azioni relative competono solo al liquidatore. Applicato al tema: le somme accantonate derivano dalla liquidazione dei beni ceduti e il debitore non può pretenderne la restituzione se la proposta non l’ha previsto. È esattamente la ragione per cui la mossa 1 è decisiva.
Sul piano dei costi della procedura, ricorda che il compenso del liquidatore si commisura all’attivo realizzato: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9178 del 9 aprile 2008) ha affermato che al liquidatore del concordato si applicano i criteri previsti per il compenso del curatore, calcolati sull’attivo realizzato, senza integrazioni commisurate al passivo. Le somme accantonate fanno parte dell’attivo già realizzato: la loro gestione non genera un “attivo nuovo” e la loro distribuzione finale va rendicontata nel quadro delle voci di spesa della procedura stabilite secondo legge.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che la scadenza del piano arrivi senza che il giudice delegato si sia pronunciato sulla destinazione. Non distribuire di tua iniziativa e non restituire nulla al debitore: rinnova l’istanza, segnala la scadenza, chiedi un provvedimento espresso. Se il commissario rileva l’inadempimento rispetto a un creditore, dimostra con il fascicolo che la somma è integra, depositata e a disposizione: l’adempimento non è mancato per tua inerzia, ma per l’assenza del creditore.
Check di completamento
- Ogni accantonamento ha una destinazione finale e il relativo provvedimento o istruzione.
- Il rendiconto finale del liquidatore riporta lo stato di ciascun accantonamento.
- Non residuano somme sul conto della procedura prive di causale o di destinazione.
Il tempo che passa: prescrizione e decorso dei termini
Una domanda ricorrente riguarda la prescrizione del credito dell’irreperibile. Il diritto alla percentuale concordataria è soggetto alle regole generali sulla prescrizione (il termine ordinario è decennale, art. 2946 c.c.), ma la sua decorrenza e la sua interazione con i termini di esecuzione del piano e con il deposito delle somme sono questioni che vanno valutate caso per caso, anche alla luce degli atti con cui il liquidatore ha comunicato al creditore la messa a disposizione della quota. Per questo è prudente che la clausola della mossa 1 fissi un termine proprio e chiaro per la destinazione finale, invece di affidarsi al calcolo, spesso incerto, della prescrizione.
Prima di procedere alla destinazione finale, assicurati che il termine previsto (dalla proposta o dal provvedimento del giudice delegato) sia effettivamente decorso e che nessun atto del creditore lo abbia interrotto: una PEC del creditore con cui chiede notizie, anche se informale, va conservata e valutata con attenzione.
Dopo la destinazione finale: cosa resta da fare
Eseguita la destinazione finale, aggiorna per l’ultima volta la tabella degli accantonamenti con la data e gli estremi del versamento, inserisci il quadro nel rendiconto finale e conserva il fascicolo completo. È il fascicolo che dovrai mostrare se, anni dopo, un creditore si presentasse chiedendo conto della sua quota: la miglior risposta a una richiesta tardiva è una cartella ordinata che ricostruisce ogni passaggio, dalla prima ricerca all’ultimo versamento.
Il piano alla prova dei numeri
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e cambiano solo in base alla tempestività e alla completezza delle mosse.
Situazione di partenza comune. Concordato preventivo liquidatorio omologato il 17 febbraio 2026. Attivo realizzato e disponibile per i chirografari: 412.380,60 €. Creditori chirografari complessivi: 1.874.457,30 €. Percentuale di soddisfazione: 22% (412.380,60 / 1.874.457,30 = 0,22). Tra i chirografari figurano: Gamma S.r.l. (credito 38.912,40 €, società cancellata dal registro delle imprese nel 2023), il sig. Delta (credito 6.237,15 €, ex agente di commercio, ultima residenza nota non più valida), Epsilon S.p.A. (credito 54.106,80 €, credito contestato con giudizio pendente in appello).
Quote spettanti al 22%: Gamma 8.560,73 €; Delta 1.372,17 €; Epsilon 11.903,50 €. Totale da accantonare se nessuno dei tre può essere pagato: 21.836,40 €.
Ipotesi A — Tutte le mosse in tempo
La proposta (mossa 1) prevedeva che le somme dei creditori irreperibili, decorsi cinque anni dal deposito, fossero redistribuite tra i chirografari pagati in misura inferiore all’integrale. Entro il 30 aprile 2026 il liquidatore completa la mossa 2 per tutti i creditori; il 12 maggio 2026 qualifica Gamma come “legittimato incerto”, Delta come “irreperibile”, Epsilon come “contestato” (mossa 3). Il riparto del 3 giugno 2026 riporta i tre accantonamenti con i sei elementi richiesti (mossa 4); il 10 giugno 2026 le somme sono depositate su conto vincolato con istruzione scritta del giudice delegato (mossa 5).
A settembre 2027 un ex socio di Gamma documenta la propria legittimazione: riceve 8.560,73 € più gli interessi maturati sul deposito, previa istanza di svincolo (mossa 7). Il giudizio di Epsilon si chiude con soccombenza parziale: il credito è riconosciuto per 31.448,90 €, la quota spettante è 6.918,76 €, la differenza di 4.984,74 € si libera e viene redistribuita. La quota di Delta (1.372,17 €) resta depositata fino a giugno 2031, poi viene redistribuita secondo la clausola. Esito: nessuna somma esce dal perimetro dei creditori, ogni passaggio è documentato, nessuna contestazione regge.
Ipotesi B — Proposta silenziosa, mosse esecutive corrette
Stessa situazione, ma la proposta non dice nulla sulle somme non riscosse. Le mosse da 2 a 7 sono eseguite come nell’ipotesi A. Alla scadenza del piano, per la quota di Delta (1.372,17 €) il liquidatore deposita istanza al giudice delegato (mossa 8). In assenza di una clausola, il giudice delegato può disporre il versamento secondo la prassi del tribunale (per esempio al Fondo Unico Giustizia) o un nuovo deposito con il modello dell’art. 232, comma 4, CCII. Esito: la somma è al sicuro e la procedura è corretta, ma né il debitore né gli altri creditori possono contare su quella quota, perché nessuno ne aveva previsto il destino. La differenza rispetto all’ipotesi A è tutta nella mossa 1.
Ipotesi C — Ricerche superficiali e pagamento al soggetto sbagliato
Stessa situazione, ma il liquidatore salta la mossa 2: per Gamma si limita a una email all’indirizzo storico, che non risponde. A novembre 2026 si presenta un soggetto che afferma di essere l’ex amministratore di Gamma e fornisce un IBAN. Il liquidatore paga 8.560,73 € senza verificare la legittimazione. A marzo 2027 si presentano due ex soci con visura storica e atti della liquidazione volontaria: il pagamento era stato eseguito a chi non era legittimato. Esito: la procedura deve gestire una contestazione, il recupero dell’importo dal percettore non legittimato è incerto, e la responsabilità del liquidatore diventa un tema concreto. La mossa 7 (“non pagare il primo che arriva”) avrebbe evitato tutto.
Ipotesi D — Accantonamenti lasciati sul conto operativo
Stessa situazione, ma il liquidatore non esegue la mossa 5: i 21.836,40 € restano sul conto operativo della procedura, senza causali, mescolati alle somme per spese correnti. Nel 2027 il conto viene usato per pagare alcune spese di procedura in attesa di un incasso. Quando Epsilon vince parzialmente il giudizio e chiede 6.918,76 €, il conto presenta un saldo inferiore. Esito: la somma andrà ricostituita, la rendicontazione dovrà spiegare l’uso improprio, il commissario segnalerà l’anomalia. Un deposito separato con causale, fin dal giugno 2026, avrebbe reso impossibile questa confusione.
Ipotesi E — Creditore ricomparso con eredi in disaccordo
Stessa situazione di partenza dell’ipotesi A. A febbraio 2028 si scopre che il sig. Delta è deceduto nel 2025. Si presentano due figli: il primo produce la dichiarazione di successione e chiede l’intera quota di 1.372,17 €; il secondo, con lettera del proprio avvocato, sostiene che la quota va divisa a metà e diffida il liquidatore dal pagare il fratello. Il liquidatore applica la mossa 7: comunica a entrambi che la somma resta accantonata, informa il commissario e chiede al giudice delegato istruzioni sullo svincolo, rappresentando che la quota spettante a ciascun erede, in assenza di testamento e di altri chiamati, sarebbe di 686,08 € e 686,09 €. A giugno 2028 i due fratelli sottoscrivono un accordo e ciascuno riceve la propria parte, con gli interessi maturati sul deposito ripartiti nella stessa proporzione. Esito: nessun doppio pagamento, nessun contenzioso con la procedura, tempi contenuti. Se il liquidatore avesse pagato al primo erede l’intera somma, avrebbe dovuto difendersi dalla pretesa del secondo.
Il piano in una pagina
Questa è la pagina da stampare e tenere sul tavolo per tutta la durata dell’esecuzione del concordato. Ogni riga è una mossa: se una riga resta vuota, il piano si inceppa nelle righe successive.
Il principio di fondo è uno: la quota del creditore assente si conserva intatta, separata, tracciata, fino a quando il creditore ricompare o una regola certa ne stabilisce la destinazione. Le mosse 1 e 8 decidono la destinazione; le mosse da 2 a 7 garantiscono la conservazione.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Clausola nella proposta | Stabilire prima il destino delle somme non riscosse | Prima del deposito della domanda o entro le modifiche ammesse prima del voto | Destinazione decisa da prassi esterne, nessun recupero possibile per debitore o creditori |
| 2. Verifica recapiti | Provare la diligenza nella ricerca | Dopo l’omologazione e prima di ogni riparto | Irreperibilità contestabile, pagamenti a soggetti sbagliati |
| 3. Qualificazione | Etichettare ogni somma non pagata | Prima del progetto di riparto | Accantonamenti con logiche sbagliate (durata, svincolo) |
| 4. Accantonamento nel riparto | Rendere visibile e quantificata la quota | Nel progetto di riparto | Contestazioni dei pari grado, rischio di distribuzione indebita |
| 5. Deposito | Separare fisicamente il denaro | All’esecuzione del riparto | Confusione con le somme operative, ammanchi |
| 6. Documentazione | Permettere i controlli | Rapporti periodici e rendiconto | Vigilanza impossibile, responsabilità del liquidatore |
| 7. Gestione dei ricomparsi | Pagare il legittimato | In qualsiasi momento fino alla destinazione finale | Doppio pagamento, contenzioso |
| 8. Destinazione finale | Chiudere senza code | Scadenza del termine e prima del rendiconto finale | Somme senza titolo, rilievi di inadempimento |
Le mosse non sono intercambiabili: puoi ripetere la 2 e la 6 quante volte vuoi, ma non puoi eseguire la 5 senza la 4, né la 8 senza la 3.
Gli scenari di deviazione
Il piano funziona se tutto va come previsto. Nella realtà, tre imprevisti si presentano con particolare frequenza. Per ciascuno, ecco il piano B.
Deviazione 1 — Un creditore pari grado accelera e chiede subito la redistribuzione
Un creditore della stessa classe, magari con un credito rilevante, scrive al liquidatore e al commissario sostenendo che la quota di un irreperibile “è ferma da troppo tempo” e chiede che venga ripartita subito. Talvolta minaccia di chiedere la risoluzione del concordato.
Piano B: rispondi per iscritto, entro pochi giorni, con tre elementi. Primo: la quota è accantonata secondo il riparto approvato e il deposito autorizzato (allega gli estremi). Secondo: la redistribuzione è possibile solo alle condizioni della proposta omologata (se c’è la clausola, indica la data) o su provvedimento del giudice delegato. Terzo: la richiesta del creditore viene trasmessa al commissario e al giudice delegato. In questo modo trasformi una pressione informale in una richiesta che segue il suo canale. Se il creditore ricorre al giudice, il fascicolo della mossa 6 è la tua difesa: la somma non è “ferma”, è conservata per un titolare che ha diritto alla stessa percentuale degli altri.
Deviazione 2 — Il termine è scaduto e le somme sono ancora sul conto
Arrivi alla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano con somme accantonate che non hanno mai avuto una destinazione, oppure ti accorgi che un deposito autorizzato non è mai stato perfezionato.
Piano B: non cercare di rimediare con un riparto improvvisato. Il primo passo è fotografare la situazione: saldo del conto, elenco degli accantonamenti, data di ciascuno, tentativi di contatto eseguiti. Poi deposita un’istanza urgente al giudice delegato, informando il commissario, con la proposta di destinazione e la richiesta di un provvedimento espresso. Se le ricerche non sono complete, chiedi un breve termine per completarle. Ricorda che il ricorso per risoluzione per inadempimento si propone entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento: dimostrare in fretta che le somme sono integre e a disposizione è il modo più efficace per togliere argomenti a chi volesse sostenere un inadempimento di rilievo.
Deviazione 3 — Manca un documento decisivo
Il creditore ricompare, ma non ha la documentazione per provare la legittimazione (per esempio, gli eredi non hanno ancora presentato la dichiarazione di successione); oppure è il liquidatore a non trovare più l’istruzione scritta sul deposito.
Piano B, primo caso: indica al richiedente con precisione quali documenti servono, fissa un termine ragionevole per produrli e mantieni l’accantonamento. Se la documentazione non arriva, la posizione resta “legittimato incerto” e segue la mossa 8. Non accettare surrogati informali (una semplice dichiarazione via email) senza un’indicazione del giudice delegato.
Piano B, secondo caso: chiedi alla cancelleria copia del provvedimento o dell’istruzione; se non esiste o non è reperibile, deposita una nuova istanza che descriva il deposito esistente e ne chieda la ratifica o la modifica. Meglio una regolarizzazione tardiva che un deposito senza titolo.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della 3?
No. Se inserisci l’accantonamento nel riparto senza averne qualificato la causa, rischi di applicare a un credito contestato la logica dell’irreperibile (o viceversa), con durata e condizioni di svincolo sbagliate. La qualificazione richiede poche ore per posizione, se la mossa 2 è stata fatta bene.
Posso compensare la quota dell’irreperibile con le spese sostenute per cercarlo?
Non di tua iniziativa. Le spese della procedura seguono le regole stabilite per legge e il controllo degli organi: se le ricerche hanno comportato costi (per esempio, certificati anagrafici, visure, notifiche), vanno rendicontate come spese della procedura e autorizzate secondo le regole del decreto. L’accantonamento deve restare pari alla quota dei pari grado.
Il debitore può riprendersi le somme non riscosse alla fine?
Solo se la proposta omologata lo prevede espressamente e alle condizioni ivi indicate. In assenza di clausola, il principio affermato dalla giurisprudenza sulla cessione dei beni (il debitore perde definitivamente i diritti sui beni ceduti) e la prassi segnalata sul versamento al Fondo Unico Giustizia rendono molto difficile una restituzione. Ecco perché la mossa 1 conta così tanto.
Gli interessi sul deposito a chi spettano?
Seguono la somma accantonata: se il creditore ricompare, li riceve insieme alla quota, salvo diversa indicazione del provvedimento che regola il deposito; il modello dell’art. 232, comma 4, CCII parla espressamente di somme “e relativi interessi” per il versamento finale. Annotali sempre nel rendiconto.
Chi decide se un creditore è davvero irreperibile?
Il liquidatore lo qualifica e lo documenta; il commissario giudiziale vigila; il giudice delegato, quando richiesto, decide sulle istanze relative al deposito e allo svincolo. Se c’è una contestazione sulla titolarità del credito, la sede è il giudizio ordinario, non il riparto.
Cosa succede se il creditore ricompare dopo il versamento allo Stato o al FUG?
Dipende dalla destinazione e dalle regole proprie di quel canale. Il liquidatore deve consegnargli tutta la documentazione dei passaggi: la correttezza del percorso è la miglior tutela per tutti. Se la proposta prevedeva la redistribuzione ai pari grado, la posizione del creditore va valutata secondo le regole della proposta e con l’aiuto di un legale.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Avvertenza metodologica: sul tema specifico delle somme dei creditori irreperibili nel concordato liquidatorio regolato dal Codice della crisi non sono emerse, nella ricerca svolta per questa guida, pronunce di legittimità puntuali. I principi che seguono sono stati affermati dalla Cassazione nel vigore della legge fallimentare (artt. 117 e 182 l.fall.), le cui disposizioni sono state trasfuse, con adattamenti, negli artt. 232 e 114 CCII. Vanno quindi letti come orientamenti da applicare con prudenza alla disciplina vigente.
A sostegno delle mosse 2 e 7 — Il perimetro del liquidatore
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17606 del 4 settembre 2015. Principio: il liquidatore del concordato con cessione dei beni ha legittimazione nelle liti che riguardano la liquidazione e la distribuzione del ricavato, non in quelle sull’esistenza e sull’entità dei debiti. Rilevanza: la ricerca del creditore, l’accantonamento e lo svincolo della sua quota sono attività di distribuzione e rientrano pienamente nel ruolo del liquidatore; le dispute su “quanto” è dovuto vanno altrove.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16598 del 18 giugno 2008. Principio: dopo l’omologazione, le contestazioni sui diritti dei creditori che sorgono nella fase esecutiva del concordato vanno decise nel giudizio ordinario; il ricorso straordinario per cassazione non è il rimedio corretto. Rilevanza: in caso di conflitto tra presunti legittimati sulla quota accantonata, il liquidatore mantiene l’accantonamento e lascia la decisione alla sede competente.
A sostegno delle mosse 3 e 4 — Accantonare per garantire la par condicio
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3114 del 21 maggio 1984. Principio: il riparto finale può essere disposto anche con giudizi sui crediti ancora pendenti, purché siano previsti accantonamenti che assicurino al creditore vittorioso la stessa percentuale dei pari grado. Rilevanza: è la giustificazione dell’accantonamento come strumento di parità, non di penalizzazione.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20180 del 24 settembre 2010. Principio: in sede di riparto non si possono rimettere in discussione i crediti e le prelazioni già accertati, e al giudice resta solo la soluzione dei problemi di graduazione e collocazione. Rilevanza: nell’accantonare la quota dell’irreperibile non si rivaluta il credito; lo si colloca con la stessa percentuale riconosciuta ai pari grado.
A sostegno delle mosse 5 e 6 — Controllo e impugnabilità in fase esecutiva
- Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19506 del 16 luglio 2008. Principio: il provvedimento con cui il tribunale decide sul reclamo contro un decreto del giudice delegato in materia di vendita, nella fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, è ricorribile per cassazione. Rilevanza: gli atti della fase esecutiva sono soggetti a controllo giurisdizionale; le istruzioni sul deposito vanno chieste e ottenute in forma corretta.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1237 del 18 gennaio 2013. Principio: affidare il ruolo di liquidatore allo stesso commissario giudiziale contrasta con l’esigenza di assenza di conflitto di interessi, perché unisce gestione e vigilanza. Rilevanza: chi gestisce gli accantonamenti deve mettere chi vigila in condizione di controllare, con una documentazione completa.
A sostegno della mossa 8 — Destinazione finale e chiusura
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 226 del 12 gennaio 1999. Principio: con la chiusura della procedura il debitore perde in modo definitivo ogni diritto sui beni ceduti, e le azioni relative spettano soltanto al liquidatore. Rilevanza: senza una clausola espressa nella proposta, il debitore non può contare sul rientro delle somme accantonate e non riscosse.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9178 del 9 aprile 2008. Principio: il compenso del liquidatore del concordato si determina con i criteri previsti per il curatore, sull’attivo realizzato, senza componenti legate al passivo. Rilevanza: le somme accantonate appartengono all’attivo già realizzato e la loro gestione va rendicontata nel quadro delle voci di spesa della procedura fissate per legge.
Il quadro normativo di riferimento
- Art. 232 CCII (riparto finale nella liquidazione giudiziale): accantonamenti per condizioni non verificate o provvedimenti non definitivi, che non impediscono la chiusura; nuovo deposito delle somme dei creditori irreperibili; versamento all’entrata del bilancio dello Stato dopo cinque anni senza richieste di altri creditori insoddisfatti; distribuzione tra i soli richiedenti anche dopo l’esdebitazione.
- Art. 117 l.fall., nel testo sostituito dal D.Lgs. 5/2006: stessa architettura, con il riferimento al nuovo deposito presso l’ufficio postale o la banca.
- Art. 114 CCII (cessione dei beni) e art. 182 l.fall.: nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, modalità della liquidazione stabilite dal tribunale, obblighi informativi.
- Art. 113, comma 1, CCII: chiusura della procedura con la sentenza di omologazione.
- Fondo Unico Giustizia (d.l. 143/2008): destinazione segnalata dalla prassi per le somme non riscosse nel concordato in assenza di previsioni nella proposta.
Nota sulla normativa recente: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice della crisi (come la transazione fiscale); non incide sulle regole di accantonamento descritte in questa guida, ma va considerato quando tra i creditori del concordato figurano enti locali.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli accantonamenti per creditori irreperibili sono una delle code dell’esecuzione del concordato che più spesso generano contestazioni tardive. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio, con il suo staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sulla stessa pratica.
- Redigiamo la clausola sulle somme non riscosse da inserire nella proposta di concordato liquidatorio, definendo soggetto certificatore, ricerche minime, luogo del deposito, termine e destinazione finale.
- Analizziamo l’elenco dei creditori e marchiamo le posizioni a rischio di irreperibilità: società cancellate, creditori esteri, persone fisiche con recapiti datati, crediti ceduti.
- Eseguiamo e documentiamo le ricerche dei recapiti: visure camerali, INI-PEC, verifiche anagrafiche, ricostruzione della catena ereditaria o delle cessioni del credito.
- Qualifichiamo ogni somma non pagata secondo la griglia irreperibile, non presentato, contestato, condizionale, legittimato incerto, motivando la scelta per iscritto.
- Predisponiamo la sezione accantonamenti del progetto di riparto, con importi calcolati sulla percentuale dei pari grado e i sei elementi identificativi di ciascuna posizione.
- Scriviamo le istanze al giudice delegato per l’autorizzazione al deposito, lo svincolo a favore del creditore ricomparso e la destinazione finale.
- Impostiamo la tabella di monitoraggio da inserire nei rapporti periodici e nel rendiconto finale del liquidatore.
- Verifichiamo la legittimazione di chi si presenta a riscuotere: eredi, ex soci di società cancellate, cessionari, curatori o liquidatori di procedure del creditore.
- Rispondiamo alle richieste dei creditori pari grado che chiedono la redistribuzione, incanalandole verso gli organi competenti.
- Assistiamo nel contenzioso che può nascere su una quota accantonata, dal giudizio ordinario sulla titolarità fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano in particolare due competenze. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avvocato è abituato a ricostruire la mappa completa dei creditori di un’impresa e a individuare per ciascuno l’interlocutore legittimato: è lo stesso lavoro che serve per capire se un creditore è davvero irreperibile. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno la fase in cui si eseguono riparti, si accantonano somme e si chiudono procedure con creditori assenti.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: se una quota accantonata diventa oggetto di contenzioso, la linea difensiva è costruita da chi ha seguito la procedura fin dall’inizio, senza passaggi di mano. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i primi sulla legittimazione e sugli atti, i secondi sui calcoli del riparto, sugli interessi del deposito e sulla rendicontazione.
Chiusura
Un creditore che non si trova non è un problema che si risolve da solo con il tempo. Se non lo gestisci, il tempo lo trasforma in una contestazione, in un rilievo del commissario o in una somma che finisce dove nessuno aveva previsto. Ogni quota accantonata nei termini e con le forme corrette è un diritto conservato; ogni quota lasciata senza regola è un’opzione che si chiude, per il creditore assente, per gli altri creditori e per il debitore.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché è parte del suo campo di competenze certificate: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la ricostruzione dei rapporti tra impresa in crisi e creditori, e il ruolo di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC porta a gestire riparti, accantonamenti e chiusure di procedure con creditori non reperibili. Analizzeremo la proposta, il decreto di omologazione e lo stato dei riparti, e costruiremo con te la sequenza delle mosse ancora da eseguire.
📩 Le somme accantonate non possono aspettare la scadenza del piano: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i riferimenti al termine di questa guida.
