Un creditore che non viene pagato da mesi, un fornitore che si vede respingere l’ennesima scadenza, un dipendente con gli stipendi arretrati: tutti, prima o poi, si chiedono se possono chiedere al tribunale di aprire la liquidazione giudiziale dell’impresa debitrice, cioè la procedura che ha sostituito il fallimento. La risposta dipende quasi interamente da una questione di prova. Il tribunale non apre la procedura perché un debito non è stato pagato. La apre se è dimostrato che l’impresa non è più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Sono due cose diverse.
Il problema riguarda in modo speculare anche l’imprenditore. Chi riceve un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ha pochi giorni per organizzare una difesa documentale. Il rischio principale è presentarsi all’udienza senza i bilanci, senza una situazione patrimoniale aggiornata e senza la prova dei requisiti dimensionali: in quel caso il quadro probatorio lo costruisce solo il creditore.
Lo Studio Monardo lavora su questo confine ogni giorno. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è il ruolo che impone di distinguere, in concreto e sui numeri, una crisi ancora reversibile da un’insolvenza conclamata, perché solo la prima consente un risanamento negoziato. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: competenza decisiva quando la partita si gioca sulla soglia tra impresa “minore”, soggetta alla liquidazione controllata, e impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
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Che cosa deve essere provato: la nozione legale di insolvenza
La definizione dell’art. 2 CCII
Sul piano normativo, il punto di partenza è l’art. 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024). La norma definisce l’insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
La definizione contiene tre elementi. Il primo è uno stato: una condizione stabile, non un episodio. Il secondo è la manifestazione esteriore: l’insolvenza deve emergere da fatti percepibili all’esterno, non da una valutazione interna del debitore. Il terzo è il riferimento alla regolarità dell’adempimento: conta la capacità di pagare alle scadenze e con mezzi normali, non la semplice capienza del patrimonio.
La definizione riprende quasi alla lettera quella dell’art. 5 della legge fallimentare. Per questo la giurisprudenza formata sul fallimento resta, con le dovute cautele, un riferimento utile. Nel prosieguo, quando si citano pronunce rese sotto la legge fallimentare, lo si indica espressamente.
Il presupposto soggettivo e quello oggettivo
L’art. 121 CCII fissa i due presupposti della liquidazione giudiziale. Si applica agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’art. 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
Va precisato che la formula è costruita al negativo: non è il creditore a dover provare che l’impresa supera le soglie; è il debitore a dover provare di restarvi sotto. Le soglie dell’impresa minore, da possedere tutte insieme, sono:
| Parametro | Limite | Periodo di riferimento |
|---|---|---|
| Attivo patrimoniale annuo | non superiore a 300.000 euro | tre esercizi antecedenti il deposito della domanda (o dall’inizio dell’attività, se inferiore) |
| Ricavi lordi annui | non superiori a 200.000 euro | stesso periodo |
| Debiti, anche non scaduti | non superiori a 500.000 euro | alla data della domanda |
Se il debitore riesce a dimostrare il possesso congiunto dei tre requisiti, la liquidazione giudiziale è preclusa e lo strumento applicabile diventa, in caso di insolvenza, la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII).
Insolvenza, crisi e semplice inadempimento
La disciplina prevede tre nozioni distinte, che nella pratica vengono spesso confuse.
- Crisi (art. 2, lett. a): stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, manifestato dall’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. È una nozione prognostica.
- Insolvenza (art. 2, lett. b): incapacità attuale e non transitoria di adempiere regolarmente.
- Inadempimento: il mancato pagamento di un singolo debito. È un indizio, non la prova automatica dell’insolvenza.
Un esempio concreto. Una società di trasporti non paga una fattura di 18.740 euro perché contesta la qualità del servizio ricevuto. C’è un inadempimento, ma se la società paga regolarmente dipendenti, fisco, banche e gli altri fornitori, l’insolvenza manca. Viceversa, un’impresa che salda con puntualità i fornitori strategici ma accumula da un anno debiti previdenziali e tributari, e si finanzia con il ritardo sistematico verso l’erario, può essere insolvente anche senza protesti né pignoramenti.
La Cassazione ha chiarito, già nel vigore del Codice, che la nozione di crisi non può fondare l’apertura della liquidazione giudiziale: serve l’insolvenza (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 10964).
Requisiti e termini: le condizioni da soddisfare una per una
1. La legittimazione di chi chiede l’apertura
L’art. 37 CCII individua i soggetti legittimati: il debitore stesso, gli organi e le autorità amministrative con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, uno o più creditori, il pubblico ministero. Il creditore ricorrente deve dimostrare la propria qualità di creditore. Non serve un titolo esecutivo né un credito accertato con sentenza: basta che il credito sia allegato e documentato in modo da rendere credibile la legittimazione. Il tribunale lo accerta in via incidentale, senza effetti di giudicato.
2. La qualità di imprenditore commerciale
Il ricorrente deve allegare che il debitore esercita un’attività commerciale. La visura camerale è il documento di base, ma non è decisiva: conta l’attività effettivamente svolta. Restano esclusi gli imprenditori agricoli, gli enti pubblici e i soggetti per cui la legge prevede altre procedure (ad esempio la liquidazione coatta amministrativa).
3. Il superamento delle soglie dimensionali
Come visto, l’onere di provare il possesso dei requisiti dell’impresa minore grava sul debitore. Sul piano probatorio, i bilanci degli ultimi tre esercizi sono il documento principale; in mancanza, il debitore può ricorrere ad altri documenti contabili idonei (scritture, dichiarazioni fiscali, situazioni patrimoniali), ma con un margine di incertezza che gioca contro di lui.
4. Lo stato di insolvenza
È il cuore del giudizio. Deve sussistere al momento della decisione del tribunale. Si vedrà più avanti quali fatti lo dimostrano.
5. La soglia minima di debiti scaduti
L’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 30.000 euro. Il calcolo comprende tutti i debiti scaduti emersi nel procedimento, non solo quello del ricorrente.
6. Il limite temporale per l’imprenditore cessato
L’art. 33 CCII consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo. Per le imprese iscritte, la cessazione coincide con la cancellazione dal registro delle imprese.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Almeno 15 giorni tra notifica del ricorso e udienza (art. 41 CCII) | notificazione del ricorso e del decreto di convocazione | a tutela del diritto di difesa; abbreviabile per ragioni d’urgenza con provvedimento motivato | se non rispettato, vizio del contraddittorio deducibile con il reclamo |
| Un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33 CCII) | data della cancellazione | perentorio | la liquidazione giudiziale non può più essere aperta |
| 30 giorni per il reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51 CCII) | notificazione della sentenza per le parti; iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati | perentorio | la sentenza diventa definitiva |
| 30 giorni per il reclamo contro il decreto di rigetto (art. 50 CCII) | comunicazione del decreto | perentorio | il rigetto si consolida; resta possibile un nuovo ricorso su fatti nuovi |
| Durata delle misure protettive nella composizione negoziata (art. 18 CCII) | pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | fissata dal tribunale in sede di conferma | in pendenza delle misure la sentenza di apertura non può essere pronunciata |
Il termine più critico, per il debitore, è quello dei 30 giorni per il reclamo contro la sentenza di apertura. Va precisato che, secondo l’art. 9 CCII, la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione: chi riceve una sentenza a fine luglio non può contare sul mese di agosto.
La procedura passo-passo: come si costruisce la prova davanti al tribunale
Passo 1 — Individuare il tribunale competente
La competenza spetta al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII). Per le persone giuridiche si presume che coincida con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda non rileva ai fini della competenza (art. 28 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria e i gruppi di rilevante dimensione è competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa.
Passo 2 — Redigere il ricorso
Il ricorso del creditore deve contenere, in termini operativi:
- l’indicazione del credito, con la documentazione che lo sostiene (fatture, contratti, estratti conto, decreti ingiuntivi, sentenze, atti di precetto);
- gli elementi da cui si desume la qualità di imprenditore commerciale del debitore;
- i fatti esteriori che manifestano l’insolvenza, descritti uno per uno e documentati;
- ove disponibili, gli elementi che indicano il superamento delle soglie dell’impresa minore (bilanci depositati, visure con dati di fatturato o di indebitamento).
Va precisato che l’onere del creditore riguarda l’allegazione e la prova dei fatti posti a fondamento della domanda. Più il ricorso è documentato, minore è lo spazio che il tribunale deve colmare con i propri poteri istruttori.
Passo 3 — Raccogliere gli indici di insolvenza
Il Codice non elenca tassativamente i fatti esteriori. La prassi dei tribunali e la giurisprudenza ne hanno consolidato un catalogo. I più ricorrenti:
- inadempimenti reiterati verso più creditori, specie se di natura diversa (fornitori, banche, dipendenti);
- debiti tributari e previdenziali non pagati e accumulati nel tempo, risultanti da estratti di ruolo e certificazioni dei debiti fiscali e contributivi;
- procedure esecutive pendenti o infruttuose: pignoramenti mobiliari negativi, pignoramenti presso terzi senza esito;
- protesti di assegni e cambiali;
- revoca degli affidamenti bancari, segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei rischi;
- bilanci con patrimonio netto negativo, perdite reiterate, indebitamento a breve sproporzionato rispetto all’attivo circolante;
- comportamenti anomali: chiusura dei locali, irreperibilità degli amministratori, cessione di beni sotto costo, mancato deposito dei bilanci.
Un solo fatto non basta in automatico, ma un solo inadempimento può bastare se, per entità e contesto, rivela l’incapacità strutturale di pagare. Lo ha affermato la Cassazione già nel vigore della legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 30 settembre 2004, n. 19611).
Passo 4 — La convocazione e l’audizione del debitore
Il tribunale, in composizione collegiale, convoca il debitore con decreto (art. 41 CCII). Ricorso e decreto vengono notificati, di regola via PEC, all’indirizzo risultante dai pubblici registri. Tra la notificazione e l’udienza devono decorrere almeno quindici giorni.
In questa fase il debitore ha interesse a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi e una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata. Sono i documenti su cui il tribunale verifica sia le soglie dimensionali sia la sostenibilità dell’indebitamento. La mancata produzione dei bilanci non è neutra: impedisce al debitore di provare di essere impresa minore e lascia al tribunale solo gli elementi offerti dal creditore.
Passo 5 — L’istruttoria del tribunale
Il procedimento ha natura sommaria e camerale. L’art. 42 CCII consente al tribunale di disporre d’ufficio i mezzi istruttori ritenuti necessari, nel rispetto del contraddittorio. In concreto il tribunale può:
- acquisire informazioni presso l’Agenzia delle entrate, l’agente della riscossione, l’INPS e le banche dati pubbliche;
- assumere informazioni urgenti;
- delegare l’audizione delle parti a un giudice relatore.
La Cassazione ha descritto questo procedimento, già con riferimento al fallimento, come un giudizio a carattere attenuatamente inquisitorio: il creditore deve provare il proprio credito e la qualità di imprenditore del debitore, ma il tribunale può integrare d’ufficio le informazioni utili (Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086, resa sotto la legge fallimentare).
Passo 6 — Il coordinamento con gli strumenti di regolazione della crisi
Se il debitore ha già depositato o deposita una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione), l’art. 7 CCII impone la trattazione unitaria, con priorità per la domanda del debitore se ne ricorrono i presupposti. Se il debitore ha ottenuto le misure protettive nella composizione negoziata, l’art. 18, comma 4, CCII stabilisce che, finché le misure operano, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure.
Passo 7 — La decisione
Il tribunale, accertati i presupposti, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII). Se i presupposti mancano, rigetta il ricorso con decreto motivato (art. 50 CCII). Il rigetto non preclude un successivo ricorso fondato su fatti nuovi o sopravvenuti.
Dove più spesso si sbaglia
- Il creditore allega solo il proprio credito, senza alcun altro fatto esteriore. Se il credito è ragionevolmente contestato, il ricorso rischia il rigetto.
- Il creditore non verifica la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti complessivi.
- Il debitore non si costituisce, o si costituisce senza bilanci, confidando che il tribunale “non possa” aprire la procedura per un solo debito.
- Il debitore deposita un bilancio che espone un attivo superiore al passivo, ritenendolo sufficiente. Un attivo capiente non esclude l’insolvenza se non è prontamente liquidabile senza compromettere l’attività.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Esempio di calcolo n. 1 — La soglia dei 30.000 euro e i debiti emersi in istruttoria
Ipotesi. Un’impresa di forniture edili, costituita in forma di S.r.l., non paga a un grossista fatture per 21.360 euro scadute tra febbraio e maggio 2026. Il grossista deposita ricorso il 9 settembre 2026. Il decreto di convocazione fissa l’udienza al 7 ottobre 2026; la notifica via PEC avviene il 15 settembre (22 giorni prima dell’udienza: termine minimo di 15 giorni rispettato).
Sviluppo. Il credito del ricorrente da solo è inferiore a 30.000 euro. Il tribunale acquisisce d’ufficio la certificazione dei carichi pendenti e la situazione debitoria previdenziale. Risultano:
| Voce | Importo scaduto |
|---|---|
| Credito del grossista ricorrente | 21.360 € |
| IVA non versata (due trimestri 2025) | 14.880 € |
| Contributi INPS non versati (sei mensilità) | 9.415 € |
| Rate di finanziamento bancario insolute | 6.290 € |
| Totale debiti scaduti e non pagati | 51.945 € |
Esito. Il totale supera la soglia dell’art. 49, comma 5, perché il calcolo comprende tutti i debiti scaduti risultanti dagli atti dell’istruttoria. La pluralità e l’eterogeneità degli inadempimenti (fornitore, erario, ente previdenziale, banca) costituisce un quadro di fatti esteriori coerente con l’insolvenza. Resta da verificare il requisito dimensionale. Se la società deposita bilanci dai quali risultano ricavi di 186.420 euro, 173.900 euro e 191.050 euro nel triennio, attivo sempre inferiore a 300.000 euro e debiti complessivi per 247.300 euro, dimostra di essere impresa minore: il ricorso per liquidazione giudiziale va rigettato, e lo strumento applicabile diventa la liquidazione controllata. Se invece non deposita nulla, il tribunale non ha elementi per ritenere provati i requisiti e può aprire la liquidazione giudiziale.
Esempio di calcolo n. 2 — Attivo capiente, ma illiquido
Ipotesi. Una società di costruzioni presenta, nell’ultimo bilancio approvato, un attivo di 2.847.500 euro e un passivo di 2.391.200 euro. Il patrimonio netto è positivo per 456.300 euro. L’attivo è composto per 1.930.000 euro da immobili in costruzione invenduti e per 612.000 euro da crediti d’imposta da bonus edilizi non ancora monetizzati. La liquidità disponibile al 30 giugno 2026 è di 38.700 euro. I debiti a breve scaduti verso fornitori, erario e banche ammontano a 734.900 euro, con decreti ingiuntivi già notificati da tre fornitori.
Sviluppo. Il debitore sostiene che l’attivo supera il passivo e che l’insolvenza manca. Il ragionamento è incompleto. Il tribunale deve chiedersi se l’attivo possa essere convertito in liquidità in tempi compatibili con le scadenze, senza compromettere l’attività. Gli immobili invenduti richiedono tempi di commercializzazione non brevi; i crediti d’imposta hanno una monetizzazione futura e incerta. La liquidità copre poco più del 5% dei debiti scaduti (38.700 / 734.900 = 5,27%).
Esito. In un quadro di questo tipo l’apertura della liquidazione giudiziale è un esito plausibile. Si tratta esattamente del principio affermato dalla Cassazione nel 2026, secondo cui i crediti da riscuotere in futuro con esito incerto, come quelli da superbonus, non escludono di per sé l’insolvenza, e ciò che conta è la pronta liquidabilità dell’attivo senza danno per l’operatività, non il dato contabile (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 10964). Lo stesso orientamento era già consolidato sotto la legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2014, n. 7252). La difesa del debitore, in un caso simile, si sposta sulla dimostrazione di fonti di liquidità concrete e documentate (contratti preliminari di vendita, cessioni dei crediti d’imposta già accettate, nuova finanza deliberata) o sull’accesso tempestivo a uno strumento di regolazione della crisi.
Casi particolari: quando la prova segue regole diverse
La società in liquidazione volontaria
Per la società posta in liquidazione ordinaria (artt. 2484 ss. c.c.) il criterio di valutazione cambia. La società non deve più restare sul mercato: deve solo liquidare l’attivo e pagare i creditori. Di conseguenza il giudizio di insolvenza si concentra sul rapporto tra attivo realizzabile e passivo: la società è insolvente se il valore di realizzo dei beni non consente di soddisfare integralmente i creditori. Non rilevano, invece, la disponibilità di credito bancario o la liquidità corrente che servirebbero a un’impresa in piena attività. Il principio è stato affermato sotto la legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2009, n. 21834) ed è richiamato tuttora dai tribunali nel vigore del Codice. In termini operativi, in questo caso la difesa del debitore passa per una stima attendibile del valore di realizzo dell’attivo, non per la dimostrazione della redditività futura.
Il credito contestato del ricorrente
Spesso il debitore si difende sostenendo che il credito del ricorrente non esiste o è inferiore. La Cassazione, con riferimento al fallimento, ha distinto due piani. Da un lato, lo stato di insolvenza si accerta a prescindere dall’effettiva esistenza dei singoli crediti: il giudizio verte sulla condizione complessiva del debitore (Cass. civ., Sez. Un., 11 febbraio 2003, n. 1997; Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2001, n. 115). Dall’altro, quando il debitore contesta in modo ragionevole un credito, il mancato pagamento di quel credito perde il suo valore di indizio dell’insolvenza, e il giudice deve verificarlo almeno in via incidentale (Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6306). In pratica: un credito seriamente contestato non basta a provare l’insolvenza, ma non impedisce l’apertura se l’insolvenza risulta da altri fatti.
Il debito tributario impugnato
Un caso frequente è quello dell’impresa con debiti IVA o imposte dirette iscritti a ruolo e impugnati davanti alla giurisdizione tributaria. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha ritenuto che il mancato pagamento dell’IVA iscritta a ruolo resti un sintomo di insolvenza anche se il ruolo è impugnato, salvo che il debitore dimostri di aver ottenuto la sospensione dell’esecutività (Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2001, n. 15407). Le Sezioni Unite hanno precisato che il giudice ordinario può valutare l’insolvenza anche quando il debito tributario è contestato davanti al giudice tributario, senza violare il riparto di giurisdizione (Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2001, n. 115). Sul versante dei tributi locali, va segnalato che il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice, compresa la transazione fiscale anche nella composizione negoziata: un elemento che può incidere sulla valutazione della reversibilità della situazione debitoria, perché amplia le soluzioni negoziali disponibili prima che si arrivi al ricorso.
La società appartenente a un gruppo
L’insolvenza va accertata sulla singola società, guardando al suo patrimonio e alla sua situazione finanziaria, anche se fa parte di un gruppo (Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2010, n. 23344, resa sotto la legge fallimentare). Il sostegno della capogruppo rileva solo se si traduce in impegni giuridicamente vincolanti e in risorse effettivamente disponibili, non in mere lettere di patronage generiche. Il Codice disciplina i gruppi agli artt. 284 ss. per le procedure unitarie, ma il presupposto dell’insolvenza resta individuale per ciascuna impresa.
Il patto con alcuni creditori
Un accordo di dilazione con una parte dei creditori non esclude da solo l’insolvenza. Può tuttavia escluderla se dimostra che il debitore gode ancora di fiducia nel ceto creditorio e se la condizione debitoria complessiva risulta sostenibile alla luce dell’accordo (Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27386, resa sotto la legge fallimentare).
La domanda di liquidazione giudiziale presentata dallo stesso debitore
Quando è l’imprenditore a chiedere la propria liquidazione giudiziale, il problema della prova si capovolge ma non scompare. Il tribunale non si limita a prendere atto della dichiarazione del debitore: deve comunque verificare i presupposti dell’art. 121 CCII. La disciplina prevede che il ricorso del debitore sia corredato dalla documentazione indicata dall’art. 39 CCII: scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre periodi d’imposta, bilanci degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. La dichiarazione di non poter pagare è un elemento di forte peso, come mostra la vicenda decisa dal Tribunale di Brescia nel 2026, ma deve trovare riscontro nei numeri. In termini operativi, un ricorso in proprio incompleto espone al rischio di un rinvio o di un’istruttoria più lunga, e lascia aperte contestazioni successive sul presupposto oggettivo.
Le prove che il debitore può opporre
Va precisato che la difesa del debitore non si esaurisce nella contestazione del credito del ricorrente. Gli elementi che, nella prassi, possono escludere o ridimensionare il quadro dell’insolvenza sono:
| Elemento difensivo | Documento che lo prova | Peso probatorio |
|---|---|---|
| Liquidità disponibile sufficiente a coprire i debiti scaduti | estratti conto aggiornati, saldi di cassa certificati | alto, se attuale e non vincolata |
| Linee di credito ancora operative | contratti di affidamento, comunicazioni della banca | medio-alto |
| Accordi di dilazione con i creditori principali | piani di rateazione sottoscritti, rateazioni con l’agente della riscossione | medio, se rispettati regolarmente |
| Sospensione dell’esecutività dei ruoli impugnati | provvedimenti di sospensione del giudice tributario | alto, per i debiti interessati |
| Crediti verso terzi prontamente esigibili | fatture scadute di clienti solvibili, cessioni pro soluto già perfezionate | medio |
| Nuova finanza deliberata | delibere di aumento di capitale, finanziamenti soci già versati | alto, se le somme sono effettivamente disponibili |
| Possesso dei requisiti dell’impresa minore | bilanci del triennio, dichiarazioni fiscali | decisivo sul presupposto soggettivo |
Ciò che conta è l’attualità: impegni futuri, trattative in corso e promesse di pagamento hanno un peso molto ridotto rispetto a risorse già disponibili. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha anche chiarito che, nella fase di impugnazione, possono essere valorizzati fatti anteriori alla dichiarazione non dedotti in primo grado (Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952): è un margine utile, ma non sostituisce una difesa completa già davanti al tribunale.
Su questo terreno di confine tra crisi reversibile e insolvenza, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), fiduciario di un OCC.
Domande frequenti
Un solo debito non pagato basta per far aprire la liquidazione giudiziale?
Non in automatico. Il singolo inadempimento è un indizio, che va valutato per entità, durata e contesto. La giurisprudenza ammette che anche un solo inadempimento possa dimostrare l’insolvenza, se rivela un’incapacità strutturale di pagare (per esempio un debito molto rilevante rispetto al volume d’affari, rimasto insoluto nonostante azioni esecutive). In ogni caso il totale dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria deve raggiungere almeno 30.000 euro, altrimenti il tribunale non può aprire la procedura.
Se il mio bilancio chiude in utile, posso essere dichiarato insolvente?
Sì. L’insolvenza è un problema di liquidità e di regolarità dei pagamenti, non di risultato economico. Un’impresa in utile può essere insolvente se i suoi ricavi si traducono in crediti non incassati, se l’attivo è immobilizzato e non prontamente liquidabile o se l’indebitamento a breve supera stabilmente le entrate disponibili. Il bilancio in utile è un elemento a favore del debitore, ma va accompagnato dalla prova dei flussi di cassa e della capacità effettiva di pagare alle scadenze.
Il creditore deve avere un titolo esecutivo per presentare il ricorso?
No. Il Codice non lo richiede. Il creditore deve dimostrare la propria legittimazione, cioè la qualità di creditore, e il tribunale la verifica in via sommaria e incidentale. Un decreto ingiuntivo, una sentenza o un precetto rafforzano la posizione del ricorrente, ma anche fatture, contratti e corrispondenza possono bastare se il credito non è seriamente contestato.
Chi deve provare che l’impresa è “minore”?
Il debitore. L’art. 121 CCII prevede che la liquidazione giudiziale si applichi agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dimensionali. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva collocato questo onere a carico del debitore (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2010, n. 17281). Il documento principale sono i bilanci dell’ultimo triennio; se mancano, la prova diventa molto più difficile.
L’impresa ha chiuso e si è cancellata dal registro: il creditore può ancora agire?
Sì, entro un anno dalla cancellazione, purché l’insolvenza si sia manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo (art. 33 CCII). Decorso l’anno, la liquidazione giudiziale non può più essere aperta. Il creditore che intende agire contro un’impresa cessata deve quindi controllare la data di cancellazione e depositare il ricorso con ampio anticipo.
Se pago il creditore ricorrente prima dell’udienza, il procedimento si chiude?
Non necessariamente. Il pagamento del ricorrente fa venir meno la sua legittimazione, ma se nel procedimento sono intervenuti altri creditori o il pubblico ministero, o se dall’istruttoria emerge comunque l’insolvenza, il tribunale può proseguire. Inoltre, pagare un solo creditore mentre altri restano insoddisfatti non dimostra di per sé la capacità di adempiere regolarmente: può anzi confermare uno squilibrio. È il caso limite più frequente nella pratica.
Il quadro giurisprudenziale
Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti. Sono indicate con chiarezza quelle rese nel vigore della legge fallimentare: la definizione di insolvenza dell’art. 2, lett. b), CCII riproduce quella dell’art. 5 l. fall., e i principi affermati restano un riferimento, da applicare con prudenza alle novità del Codice.
Pronunce rese nel vigore del Codice della crisi
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 10964.
Principio: l’accertamento dell’insolvenza ai sensi dell’art. 2, lett. b), CCII è un giudizio di fatto, non riesaminabile in Cassazione se motivato in modo adeguato. L’insolvenza consiste nell’incapacità strutturale di adempiere con mezzi normali, a prescindere dalle cause. I crediti di riscossione futura e incerta, come quelli da superbonus, non escludono l’insolvenza: conta la rapida liquidabilità dell’attivo senza pregiudizio per l’operatività, non il dato contabile. La nozione di crisi, essendo prognostica, non giustifica l’apertura della liquidazione giudiziale.
Rilevanza: è la pronuncia più aggiornata e la più direttamente pertinente al titolo; conferma la continuità con la giurisprudenza fallimentare.
2. Trib. Brescia, sent. 26 maggio 2026, n. 198.
Principio: l’insolvenza è stata desunta dall’entità dei debiti e dalla stessa dichiarazione della società di non poter soddisfare regolarmente le obbligazioni; la rinuncia al concordato preventivo è stata letta come conferma dell’assenza di alternative; bilanci e documentazione camerale hanno supportato il superamento delle soglie dimensionali e della soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti.
Rilevanza: mostra in concreto come un tribunale di merito combina più fonti di prova (dichiarazioni del debitore, vicende procedurali pregresse, bilanci, documenti camerali).
Pronunce rese nel vigore della legge fallimentare
3. Cass. civ., Sez. Un., 13 marzo 2001, n. 115.
Principio: l’insolvenza è un’impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; sono irrilevanti le cause del dissesto e l’effettiva esistenza dei singoli crediti; il giudice ordinario può accertarla anche se il debito tributario è contestato davanti al giudice tributario.
Rilevanza: fissa la nozione di base, recepita nella definizione del Codice.
4. Cass. civ., Sez. Un., 11 febbraio 2003, n. 1997.
Principio: l’accertamento del presupposto oggettivo prescinde dall’effettiva esistenza dei crediti; il giudice ordinario resta competente anche quando i crediti derivano da rapporti soggetti ad altra giurisdizione.
Rilevanza: chiarisce che il giudizio sull’insolvenza è globale e non si riduce alla verifica del credito del ricorrente.
5. Cass. civ., Sez. I, 27 marzo 2014, n. 7252.
Principio: un attivo superiore al passivo e l’assenza di inadempimenti eclatanti non escludono l’insolvenza, che consiste in un’impotenza funzionale non transitoria, manifestata anche dall’incapacità di produrre reddito e dall’impossibilità di accedere al credito a condizioni normali.
Rilevanza: è il precedente di riferimento contro la difesa fondata solo sul patrimonio netto positivo.
6. Cass. civ., Sez. I, 30 settembre 2004, n. 19611.
Principio: l’insolvenza, intesa come situazione irreversibile in prognosi, può essere desunta anche dal mancato pagamento di un solo debito; elementi anteriori alla dichiarazione, anche dedotti in sede di impugnazione, possono escluderla.
Rilevanza: risponde alla domanda più frequente dei creditori (“basta un debito?”).
7. Cass. civ., Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6306.
Principio: se il debitore contesta in modo ragionevole i crediti, il loro mancato pagamento perde valore indiziario dell’insolvenza; il giudice deve accertarli, anche solo in via incidentale.
Rilevanza: delimita lo spazio della difesa basata sulla contestazione del credito del ricorrente.
8. Cass. civ., Sez. I, 27 maggio 2015, n. 10952.
Principio: in sede di impugnazione l’insolvenza va valutata con riferimento alla data della dichiarazione, ma può essere provata anche con fatti diversi da quelli posti a base della decisione, purché anteriori a essa.
Rilevanza: utile per impostare il reclamo contro la sentenza di apertura (art. 51 CCII) e per sapere quali prove nuove possono entrarvi.
9. Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 2009, n. 21834.
Principio: per la società in liquidazione l’indagine riguarda solo la capacità dell’attivo di soddisfare integralmente i creditori, non la disponibilità di liquidità e credito propria di un’impresa in attività.
Rilevanza: individua il criterio di prova specifico per le società in liquidazione volontaria.
10. Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2010, n. 17281.
Principio: grava sul debitore l’onere di provare di non superare i parametri dimensionali; il tribunale ha poteri istruttori d’ufficio, limitati ai fatti allegati dalle parti.
Rilevanza: anticipa la regola oggi codificata dall’art. 121 CCII (“che non dimostrino”).
11. Cass. civ., Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086.
Principio: il procedimento ha carattere attenuatamente inquisitorio; l’onere del creditore di provare il credito e la qualità di imprenditore del debitore non impedisce al tribunale di assumere d’ufficio informazioni utili.
Rilevanza: spiega perché l’istruttoria del tribunale (art. 42 CCII) può far emergere debiti ulteriori rispetto a quelli allegati nel ricorso.
12. Cass. civ., Sez. I, 5 dicembre 2001, n. 15407.
Principio: il mancato pagamento dell’IVA iscritta a ruolo è sintomo di insolvenza anche se il ruolo è impugnato, salvo prova della sospensione dell’esecutività.
Rilevanza: riguarda l’indice di insolvenza più diffuso nella prassi, il debito tributario.
13. Cass. civ., Sez. I, 18 novembre 2010, n. 23344.
Principio: l’insolvenza della società appartenente a un gruppo va accertata con riguardo alla sua sola situazione economica e patrimoniale.
Rilevanza: esclude che il debitore possa difendersi richiamando genericamente la solidità del gruppo.
14. Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27386.
Principio: un patto di dilazione, anche se non sottoscritto da tutti i creditori, può escludere l’insolvenza se dimostra la fiducia di cui il debitore gode nel ceto creditorio, valutata sulla condizione debitoria complessiva.
Rilevanza: apre uno spazio di difesa documentale per l’impresa che ha già negoziato con parte dei creditori.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un ricorso per liquidazione giudiziale, o prima di presentarne uno, lo Studio Monardo lavora sulla prova. Questi gli strumenti concreti.
- Analizziamo il ricorso e i documenti allegati per verificare legittimazione del ricorrente, qualità di imprenditore commerciale e consistenza dei fatti esteriori indicati.
- Ricostruiamo il quadro dei debiti scaduti acquisendo estratti di ruolo, certificazioni dei debiti fiscali e contributivi e dati della Centrale dei rischi, per verificare la soglia dei 30.000 euro dell’art. 49, comma 5.
- Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui bilanci dell’ultimo triennio e, se mancano, ricostruiamo i parametri con i commercialisti dello staff a partire da scritture e dichiarazioni fiscali.
- Predisponiamo la memoria difensiva e il fascicolo documentale per l’udienza: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, prove di liquidità effettiva, accordi con i creditori.
- Contestiamo i crediti non dovuti con argomentazioni documentate, per togliere valore indiziario agli inadempimenti allegati.
- Valutiamo la reversibilità della situazione e, quando ne ricorrono le condizioni, impostiamo l’accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive, che in pendenza impediscono la sentenza di apertura.
- Coordiniamo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione con il procedimento pendente, secondo la regola della trattazione unitaria dell’art. 7 CCII.
- Per l’impresa minore impostiamo il percorso alternativo di liquidazione controllata o di concordato minore, tramite l’OCC.
- Redigiamo e depositiamo il reclamo alla corte d’appello entro i 30 giorni dell’art. 51 CCII, selezionando i fatti anteriori alla sentenza idonei a escludere l’insolvenza.
- Assistiamo il creditore nella raccolta degli indici di insolvenza e nella redazione di un ricorso completo, verificando in anticipo soglie, competenza e termine annuale dell’art. 33.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi la esercita valuta, con il metodo della composizione negoziata, se uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario rende ancora ragionevolmente perseguibile il risanamento. È esattamente la domanda che, rovesciata, decide l’esistenza dell’insolvenza davanti al tribunale. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC consentono di presidiare con la stessa competenza il versante dell’impresa minore.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado: la memoria davanti al tribunale, il reclamo alla corte d’appello e l’eventuale ricorso per Cassazione sono seguiti dallo stesso difensore, con la stessa linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: la prova dell’insolvenza, o della sua assenza, è anzitutto una prova contabile, e va costruita con chi legge i bilanci ogni giorno.
In sintesi
Lo stato di insolvenza si dimostra con fatti esteriori: inadempimenti plurimi o rilevanti, debiti tributari e previdenziali accumulati, esecuzioni infruttuose, bilanci che rivelano un attivo non prontamente liquidabile. Il creditore deve provare il proprio credito e la qualità di imprenditore del debitore; il tribunale integra d’ufficio il quadro; il debitore deve dimostrare, se può, di essere impresa minore. Sotto i 30.000 euro di debiti scaduti complessivi la procedura non si apre, e oltre l’anno dalla cancellazione non si apre più. Sulla prova si decide in poche settimane: la documentazione va preparata prima dell’udienza, non dopo la sentenza.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, è chiamato per funzione a distinguere la crisi reversibile dall’insolvenza, e di chi, come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, conosce il percorso alternativo riservato all’impresa minore. È questa doppia competenza a consentire di leggere i numeri dell’impresa con il criterio che userà il tribunale.
📩 Non lasciare che sia il ricorso del creditore a raccontare da solo la situazione della tua impresa: scrivici oggi stesso, tutti i contatti dello studio sono al termine di questa guida.
