Perché sulla competenza contano più le pronunce che la lettera della legge
A prima vista la domanda sembra avere una risposta di una riga: per la liquidazione giudiziale è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese. Nella pratica, però, proprio questa riga è il terreno su cui si gioca una parte rilevante del contenzioso concorsuale. Società con sede legale “di comodo” in una città e uffici, dipendenti e amministratori in un’altra; trasferimenti di sede deliberati a ridosso del ricorso di un creditore; fusioni per incorporazione che spostano la procedura altrove; sedi trasferite all’estero pochi mesi prima dell’istanza: in tutti questi casi la norma offre soltanto una presunzione, e sono i giudici a stabilire quando quella presunzione regge e quando cede.
La questione non è accademica. Il tribunale individuato decide sull’apertura della liquidazione giudiziale, nomina il curatore, conosce delle azioni che derivano dalla procedura e determina, di fatto, dove si svolgerà per anni la vita concorsuale dell’impresa. Un ricorso depositato davanti al giudice sbagliato significa tempo perso, trasmissione degli atti, possibile regolamento di competenza, e talvolta una partita processuale che il debitore tenta di sfruttare per guadagnare mesi.
In questa analisi trovi le decisioni della Corte di Cassazione e dei giudici di merito che devi conoscere sulla competenza per la liquidazione giudiziale, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: cosa devi provare, entro quali tempi, e cosa rischi se sbagli tribunale.
Il tema rientra nel cuore dell’attività dello Studio Monardo per una ragione precisa. La competenza del tribunale ex art. 27 del Codice è la stessa regola che individua il giudice delle misure protettive nella composizione negoziata e quello della liquidazione controllata del sovraindebitato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il momento in cui una crisi gestita in via negoziale può scivolare verso la liquidazione giudiziale davanti a un determinato tribunale; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, ruolo nel quale l’individuazione del tribunale competente per le procedure minori è un passaggio quotidiano.
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Il quadro normativo in breve: gli articoli 26-32 del Codice della crisi
Per capire su cosa si sono pronunciati i giudici basta richiamare l’ossatura delle norme, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo i correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024 (che ha inciso anche sugli artt. 27 e 28). Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, pur intervenendo sul Codice per estendere ai tributi regionali e locali gli strumenti di regolazione della crisi, non tocca le regole sulla competenza qui esaminate.
Art. 27, comma 2 — la regola generale. Per i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, per la liquidazione giudiziale e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (in sigla COMI, dall’inglese centre of main interests, nozione mutuata dal diritto europeo).
Art. 27, comma 1 — la regola speciale per le grandi realtà. Se si tratta di imprese in amministrazione straordinaria o di gruppi di imprese di rilevante dimensione, la competenza spetta al tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa, individuato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 168/2003 avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. In concreto, non decide il tribunale “di provincia” ma quello del capoluogo distrettuale dove ha sede la sezione specializzata.
Art. 27, comma 3 — le presunzioni. Il centro degli interessi principali si presume coincidente:
| Soggetto | Presunzione di legge | Criterio sussidiario |
|---|---|---|
| Persona fisica che esercita attività d’impresa | Sede legale risultante dal registro delle imprese | Sede effettiva dell’attività abituale |
| Persona fisica non imprenditore | Residenza o domicilio | Ultima dimora nota o luogo di nascita; se nata all’estero, Tribunale di Roma |
| Persona giuridica ed ente, anche non imprenditore | Sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, sede effettiva dell’attività abituale | Se sconosciuta, si guarda al legale rappresentante con i criteri della persona fisica |
Si tratta di presunzioni relative: chi sostiene che il COMI si trovi altrove può provarlo. È qui che la giurisprudenza ha costruito i suoi criteri.
Art. 28 — il trasferimento nell’anno anteriore. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza se è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o controllata. È una regola antielusiva di carattere assoluto: non si discute se il trasferimento sia reale o fittizio, conta solo la data.
Art. 26 — la giurisdizione italiana. Quando il centro degli interessi principali è all’estero o vi è stato trasferito, entrano in gioco la giurisdizione del giudice italiano e, nei rapporti con gli altri Stati membri, il Regolamento (UE) 2015/848, che pone una presunzione analoga a favore della sede statutaria ma la esclude se la sede è stata trasferita nei tre mesi precedenti la domanda.
Art. 29 — l’incompetenza. Il tribunale che si dichiara incompetente lo fa con ordinanza e trasmette gli atti al tribunale ritenuto competente; quest’ultimo, se non condivide, può richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, altrimenti dispone la prosecuzione del procedimento. Se l’incompetenza è dichiarata all’esito del reclamo ex art. 51, il reclamo per le altre questioni va riassunto davanti alla corte d’appello competente. Il Codice disciplina poi il conflitto positivo di competenza e la conservazione degli effetti degli atti compiuti (artt. 30 e 31) e attribuisce al tribunale che ha aperto la liquidazione la cognizione delle azioni che ne derivano (art. 32).
Il principio, calato nella pratica, significa che la domanda “quale tribunale?” si risolve in tre passaggi: verificare se si tratta di grande impresa o gruppo rilevante (sezione specializzata), individuare il COMI partendo dalla presunzione del registro delle imprese, controllare se c’è stato un trasferimento nell’anno precedente.
L’orientamento consolidato: la sede legale vale fino a prova contraria, e la prova è doppia
La regola base: Cass. civ., Sez. I, ord. 29 luglio 2025, n. 21865
La Suprema Corte ha chiarito che la competenza per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale spetta al tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la sede legale. La presunzione cede soltanto se si dimostra che il COMI si trova in un luogo diverso e che questa diversa collocazione è percepibile dai terzi.
La vicenda da cui nasce la pronuncia è quella, ricorrente, di un’impresa la cui sede statutaria non corrispondeva, secondo una delle parti, al luogo dell’effettiva gestione. La Corte non si accontenta dell’affermazione che “gli affari si fanno altrove”: pretende che quell’altrove sia riconoscibile da chi tratta con l’impresa.
In altre parole, se ti trovi a dover contestare la competenza del tribunale della sede legale, non basta dimostrare dove l’amministratore prende materialmente le decisioni: devi dimostrare che fornitori, banche, clienti e dipendenti potevano rendersi conto che il centro decisionale era lì.
La sede meramente formale: Cass. civ., Sez. I, ord. 9 dicembre 2025, n. 31966
L’orientamento si è consolidato nel senso che la coincidenza tra sede legale e sede principale è una presunzione superabile, ma solo dimostrando che il centro direttivo si trova altrove e che la sede legale è puramente formale o fittizia. La pronuncia aggiunge un tassello importante: il superamento della presunzione non riguarda le società con più sedi operative o con stabilimenti sparsi sul territorio, ma quelle in cui la sede statutaria è un guscio vuoto rispetto al luogo in cui l’impresa vive davvero.
Il principio, calato nella pratica, significa che una società con sede legale a Milano e stabilimento produttivo a Brescia resterà normalmente “milanese” ai fini della liquidazione giudiziale se a Milano si tengono il consiglio, la contabilità e i rapporti con le banche; diventerà “bresciana” solo se a Milano non c’è nulla oltre una targa e un indirizzo di domiciliazione.
Il doppio onere probatorio: Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31727
Con questa ordinanza la Corte ha scomposto in modo esplicito l’onere della prova. Chi invoca un foro diverso da quello della sede legale deve dimostrare due elementi cumulativi: che il COMI si trovi in un luogo diverso e che i terzi lo percepiscano in quel luogo. Se manca anche uno solo dei due elementi, le presunzioni di legge restano in piedi.
La traduzione pratica è netta: chi contesta la competenza deve preparare due “pacchetti” di prova distinti. Il primo riguarda il luogo dell’amministrazione effettiva (dove si riunisce l’organo amministrativo, dove sono tenute le scritture, dove si trovano i dipendenti con funzioni direttive). Il secondo riguarda la riconoscibilità esterna (indirizzi utilizzati nella corrispondenza commerciale, sede indicata nei contratti, sito internet, rapporti bancari, risultanze del registro delle imprese relative alle unità locali).
Gli indici concreti: Cass. civ., Sez. I, ord. 16 febbraio 2026, n. 3409
È la pronuncia più recente della serie e merita attenzione perché non si limita a ribadire la presunzione: secondo il commento pubblicato su EC News (9 giugno 2026), individua anche gli elementi utili per superarla, cioè il luogo in cui viene approvato il bilancio e il domicilio di soci e amministratori, purché tali circostanze siano conoscibili dai terzi attraverso la pubblicità legale, ad esempio le risultanze del registro delle imprese. La Corte ribadisce che la prova deve essere concreta e univoca e che l’effettiva direzione deve essere riconoscibile dall’esterno.
In altre parole, se ti trovi a voler dimostrare che il COMI non è nella sede statutaria, i documenti più forti non sono le dichiarazioni dell’amministratore, ma ciò che chiunque poteva leggere in una visura: il domicilio degli organi, le unità locali, il luogo di deposito e approvazione dei bilanci.
Il filo comune delle quattro pronunce è chiaro: la sede legale è il punto di partenza, e chi vuole spostarsi da lì deve portare prove oggettive e visibili all’esterno; le valutazioni “interne” all’impresa non bastano.
Come si legge una visura ai fini della competenza
Le quattro pronunce hanno un’implicazione metodologica che vale la pena esplicitare. Se la presunzione si fonda sul registro delle imprese e il suo superamento richiede elementi riconoscibili dai terzi, allora lo strumento principale di lavoro è la visura, letta però in modo diverso da come la si legge di solito. Non basta l’indirizzo della sede legale: occorre la visura storica, che mostra tutti i trasferimenti con le relative date di iscrizione; l’elenco delle unità locali, con indicazione dell’attività svolta in ciascuna; i dati degli amministratori, con il loro domicilio; l’eventuale indicazione del numero di addetti per sede; il luogo di deposito degli atti societari.
Una visura che mostra la sede legale presso uno studio professionale, nessun addetto in quella sede, un’unità locale operativa con decine di dipendenti in un’altra provincia e amministratori domiciliati in quest’ultima racconta una storia molto diversa da una visura in cui sede legale e sede operativa coincidono. Nel primo caso la presunzione dell’art. 27 è fragile; nel secondo è praticamente inattaccabile.
Per l’imprenditore individuale il ragionamento è analogo ma più semplice: la presunzione guarda alla sede iscritta al registro delle imprese e, in mancanza, alla sede effettiva dell’attività abituale. La residenza personale dell’imprenditore non coincide necessariamente con il centro degli interessi dell’impresa, e la giurisprudenza esaminata, pur formatasi per lo più su società, si fonda sullo stesso criterio di riconoscibilità esterna.
Il principio, calato nella pratica, significa che prima di qualsiasi valutazione sulla competenza occorre leggere la storia pubblicitaria dell’impresa, non soltanto la sua fotografia attuale.
Questione aperta n. 1: la società ha trasferito la sede prima del ricorso. Quale tribunale decide?
La questione
È lo scenario più frequente: l’impresa in difficoltà delibera il trasferimento della sede legale in un’altra città, a volte in un altro distretto, qualche mese prima che un creditore depositi il ricorso per liquidazione giudiziale. Il debitore sostiene che il tribunale competente sia quello della nuova sede; il creditore ha già depositato davanti al tribunale della vecchia. Chi ha ragione?
Cosa dice la norma e cosa hanno deciso i giudici
Sul piano interno la risposta è affidata in primo luogo all’art. 28 del Codice: se il trasferimento è avvenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda, è irrilevante. La competenza resta radicata presso il tribunale del luogo in cui il COMI si trovava prima del trasferimento. A differenza delle presunzioni dell’art. 27, qui non c’è spazio per la prova contraria: la norma opera in modo automatico, e il debitore non può sostenere che il trasferimento fosse genuino e motivato da ragioni industriali.
Il discorso cambia quando il trasferimento è avvenuto da più di un anno. In quel caso torna ad applicarsi l’art. 27 con le sue presunzioni relative: il tribunale della nuova sede legale è presuntivamente competente, ma il creditore può dimostrare che il trasferimento è stato solo formale e che l’impresa ha continuato a vivere nel luogo di prima, secondo i criteri fissati da Cass. n. 31966/2025 e n. 31727/2025.
Sul versante transfrontaliero la Suprema Corte ha chiarito con Cass. civ., Sez. I, ord. 15 maggio 2024, n. 13368 come si ripartisce l’onere della prova quando la sede viene spostata all’estero. Nella vicenda decisa, una società aveva trasferito la sede in Bulgaria nei tre mesi precedenti il ricorso del creditore. La Corte ha affermato che, in questo caso, grava sul debitore l’onere di provare sia l’effettività del trasferimento, attraverso concreti atti organizzativi interni, sia il carattere abituale e riconoscibile ai terzi della nuova sede. La logica è quella del Regolamento (UE) 2015/848: la presunzione a favore della sede statutaria non opera per i trasferimenti avvenuti nei tre mesi anteriori alla domanda, e quindi è il debitore a dover dimostrare che il nuovo centro è reale.
Sul piano del merito, la Corte d’Appello di Torino, Sez. I civile, 24 febbraio 2026 (decisione segnalata dalla stampa specializzata senza indicazione del numero) ha ribadito che il COMI è il luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, e che il debitore il quale invoca un COMI diverso da quello presunto deve provare anche la riconoscibilità esterna di tale diversa collocazione.
Se c’è contrasto
Sul trasferimento interno nell’anno anteriore non si registrano contrasti significativi, perché la norma è testuale. Il punto più delicato riguarda il calcolo dell’anno: il termine si conta a ritroso dal deposito della domanda e, per il trasferimento, la data di riferimento più sicura è quella dell’iscrizione nel registro delle imprese, che rende il cambiamento opponibile ai terzi. L’assunzione prudenziale è considerare irrilevante qualsiasi trasferimento iscritto nei dodici mesi precedenti il deposito del ricorso, e depositare comunque davanti al tribunale della sede anteriore.
Cosa significa per te
Se sei un creditore, prima di depositare il ricorso estrai una visura storica e verifica la data di iscrizione dell’ultimo trasferimento di sede: se è inferiore all’anno, il tribunale giusto è quello della vecchia sede. Se sei l’imprenditore, devi sapere che spostare la sede legale nell’imminenza della crisi non sposta il tribunale della liquidazione giudiziale, e può anzi essere letto come un indizio di comportamento elusivo. Se il trasferimento è avvenuto verso un altro Stato membro dell’Unione, l’onere di dimostrarne l’effettività si sposta su di te, come ha chiarito Cass. n. 13368/2024.
Questione aperta n. 2: il tribunale può accorgersi da solo di essere incompetente? E fino a quando?
La questione
Il ricorso è stato depositato, magari il debitore non si è nemmeno costituito o non ha sollevato eccezioni. Il tribunale può dichiararsi incompetente di propria iniziativa? E se il procedimento è già avanzato, la questione si può ancora porre?
Cosa hanno deciso i giudici
La Suprema Corte ha affrontato il problema in due pronunce ravvicinate, entrambe rese in materia di concordato preventivo ma con principi che riguardano l’intero sistema della competenza concorsuale fondato sull’art. 27.
Con Cass. civ., Sez. I, ord. 22 novembre 2024, n. 30212 la Corte ha affermato che il difetto di competenza può essere fatto valere nei procedimenti concorsuali, compreso il concordato, e che il giudice deve esaminarlo non appena dispone degli elementi necessari per deciderlo, nel rispetto del contraddittorio, della ragionevole durata del processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Con Cass. civ., Sez. I, sent. 9 aprile 2025, n. 9371 la Corte ha precisato il momento: nel concordato, ordinario o “con riserva”, il tribunale deve rilevare d’ufficio la propria incompetenza territoriale quando ha a disposizione tutti gli elementi necessari per decidere, momento che coincide con il deposito della proposta, del piano e della documentazione e quindi con la decisione sull’ammissione.
L’orientamento si è consolidato nel senso che la competenza concorsuale non è una questione che le parti possono “lasciare correre”: il giudice ha il potere e il dovere di verificarla. Trasposto alla liquidazione giudiziale, il principio porta a ritenere che il tribunale investito del ricorso debba accertare il COMI del debitore già nella fase istruttoria, sulla base della visura e degli atti depositati, e che la decisione di apertura presupponga la soluzione della questione.
Se c’è contrasto
Le due pronunce sono coerenti tra loro e non risultano orientamenti contrari della Cassazione negli ultimi anni. Il punto ancora non del tutto definito riguarda i casi in cui gli elementi per valutare il COMI emergono solo dopo l’apertura, per esempio nel corso della verifica del curatore. La lettura prudenziale è che la questione di competenza vada posta e risolta il prima possibile, già nella fase prefallimentare: aspettare il reclamo contro la sentenza di apertura espone a una partita molto più difficile.
Cosa significa per te
Se sei il debitore e ritieni che il tribunale adito non sia competente, l’eccezione va sollevata subito, nella memoria difensiva o all’udienza, con le prove dei due elementi richiesti da Cass. n. 31727/2025. Se sei il creditore, devi sapere che il tribunale potrebbe dichiararsi incompetente anche senza eccezione del debitore: in quel caso, ai sensi dell’art. 29, gli atti vengono trasmessi al tribunale indicato, che può a sua volta chiedere il regolamento di competenza d’ufficio. Una competenza mal valutata non fa perdere il ricorso, ma può far perdere mesi in una fase in cui il patrimonio del debitore si sta deteriorando.
Il percorso processuale della questione di competenza
Per orientarsi è utile ricostruire, in modo schematico, le strade attraverso cui la questione può arrivare al giudice, perché ciascuna ha tempi e rischi diversi.
| Momento | Chi solleva la questione | Strumento | Effetto |
|---|---|---|---|
| Istruttoria sul ricorso | Debitore costituito o tribunale d’ufficio | Eccezione / rilievo d’ufficio | Ordinanza di incompetenza e trasmissione degli atti (art. 29, c. 1) |
| Dopo la trasmissione | Tribunale ricevente | Regolamento di competenza d’ufficio | Decide la Cassazione quale tribunale è competente (art. 29, c. 2) |
| Dopo la sentenza di apertura | Debitore o altro interessato | Reclamo alla corte d’appello (art. 51) | Se l’incompetenza è accolta, il procedimento prosegue davanti al giudice competente; il reclamo sulle altre questioni si riassume davanti alla corte d’appello competente (art. 29, c. 3) |
| Più tribunali aprono procedure | Tribunali coinvolti | Disciplina del conflitto positivo (art. 30) | Prevale la procedura del tribunale competente |
La tabella mostra perché la Suprema Corte insiste sul rilievo tempestivo. Ogni passaggio successivo all’istruttoria iniziale moltiplica i tempi e sposta la questione in una sede in cui il patrimonio del debitore è già gestito da un curatore nominato da un tribunale che potrebbe non essere quello giusto. Le norme sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti attenuano il danno, ma non recuperano il tempo perduto.
Un aspetto spesso trascurato riguarda il rapporto tra la questione di competenza e il merito dell’insolvenza. Il debitore che contesta la competenza non rinuncia a difendersi nel merito, e le due linee devono procedere in parallelo: un’eccezione di incompetenza ben fondata, ma accompagnata da una difesa debole sullo stato di insolvenza, rischia solo di spostare la stessa decisione davanti a un altro tribunale. La competenza è una leva processuale, non una strategia autosufficiente.
Su questo snodo, la doppia esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di impostare l’eccezione di competenza già pensando a come sarà valutata fino in Cassazione.
Questione aperta n. 3: fusioni, grandi imprese e amministrazione straordinaria. Le regole speciali
La questione
Che cosa succede se la società debitrice è stata incorporata in un’altra che ha sede in una diversa città? E quando la competenza passa alle sezioni specializzate in materia di impresa?
Cosa hanno deciso i giudici
Sulla fusione per incorporazione la Suprema Corte ha chiarito con Cass. civ., Sez. I, ord. 17 dicembre 2025, n. 32884 che la società incorporata conserva, per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, una propria identità e una propria legittimazione passiva ai fini concorsuali. Entro quell’anno può essere assoggettata a una propria procedura, anche se nel frattempo è stata aperta altrove la procedura relativa all’incorporante. Il principio si collega all’art. 33 del Codice, che consente l’apertura della liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione.
Il principio, calato nella pratica, significa che la fusione non è uno strumento per “trascinare” i creditori della società incorporata davanti al tribunale dell’incorporante: quei creditori possono agire contro l’incorporata, nel rispetto dell’anno, e la competenza va valutata con riferimento al COMI della società incorporata.
Sulle grandi imprese, la Suprema Corte, con Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 9 luglio 2021, n. 19618 (pronuncia anteriore all’entrata in vigore del Codice, resa nel quadro della legge fallimentare e richiamata dalle rassegne di giurisprudenza sull’art. 27), ha affermato che il debitore che possiede i requisiti dimensionali per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi può comunque chiedere il concordato preventivo al tribunale del luogo in cui ha il proprio COMI, perché la competenza delle sezioni specializzate riguarda le imprese già ammesse all’amministrazione straordinaria e non quelle che ne hanno soltanto i requisiti.
Se c’è contrasto
Il testo vigente dell’art. 27, comma 1, parla di “imprese in amministrazione straordinaria” e di “gruppi di imprese di rilevante dimensione”. Sul primo profilo, la lettura fornita da Cass. n. 19618/2021 resta il riferimento disponibile, ma va maneggiata con cautela perché precedente al Codice; sul secondo, la definizione di “gruppo di imprese di rilevante dimensione” è contenuta nell’art. 2 del Codice e si basa su soglie dimensionali verificabili dai bilanci. L’assunzione prudenziale è verificare sempre, prima del deposito, se il debitore appartiene a un gruppo che supera le soglie: in caso positivo il tribunale competente è quello sede della sezione specializzata del distretto, non quello del circondario.
Cosa significa per te
Se il debitore è stato incorporato, controlla la data di cancellazione: entro l’anno, il ricorso contro l’incorporata segue il COMI dell’incorporata. Se il debitore fa parte di un gruppo di dimensioni rilevanti, il ricorso depositato al tribunale “di provincia” rischia la declaratoria di incompetenza ai sensi dell’art. 29. Nelle operazioni straordinarie la domanda “quale tribunale?” va risolta prima ancora di scrivere il ricorso, sulla base delle visure storiche e dei bilanci consolidati.
Un’appendice necessaria: lo stesso criterio vale per le misure protettive e per le procedure minori
L’art. 27 non governa soltanto la liquidazione giudiziale. Lo stesso criterio del centro degli interessi principali individua il tribunale chiamato a confermare le misure protettive richieste dall’imprenditore nella composizione negoziata della crisi e quello competente per la liquidazione controllata del debitore sovraindebitato. Per le persone fisiche non imprenditrici, in particolare, la presunzione guarda alla residenza o al domicilio.
Ne discende una conseguenza pratica: la questione della competenza si pone spesso prima della liquidazione giudiziale, quando l’imprenditore avvia la composizione negoziata e chiede misure protettive al tribunale. Se in quella fase la sede è stata trasferita da poco, l’art. 28 opera anche lì, e il tribunale individuato sarà con ogni probabilità lo stesso che, in caso di insuccesso delle trattative, deciderà sulla liquidazione giudiziale. Pianificare un percorso di risanamento significa quindi anche sapere fin dall’inizio quale sarà il giudice di riferimento.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. civ., Sez. I, ord. 16 febbraio 2026, n. 3409
Il contesto
Tra le decisioni che hanno inciso sul tema negli ultimi mesi, l’ordinanza n. 3409 del 16 febbraio 2026 è quella che più direttamente orienta il lavoro di chi deve scegliere o contestare il tribunale della liquidazione giudiziale. Arriva al termine di una sequenza di pronunce ravvicinate (Cass. n. 21865 del luglio 2025, n. 31727 e n. 31966 del dicembre 2025) che avevano già fissato il principio della presunzione relativa e del doppio onere probatorio. La novità non sta tanto nel principio, quanto nel tentativo di renderlo operativo, indicando quali fatti contano davvero.
La motivazione in linguaggio piano
La Corte parte da una premessa: la sede legale è il punto di riferimento perché è ciò che i terzi vedono. Chi entra in rapporto con una società consulta il registro delle imprese e lì trova un indirizzo; la legge tutela questo affidamento presumendo che il centro degli interessi principali sia proprio lì. Per smentire la presunzione occorrono elementi concreti e univoci, non semplici affermazioni o indizi isolati.
Secondo la lettura che ne dà il commento pubblicato su EC News, gli elementi indicati come rilevanti sono il luogo di approvazione del bilancio e il domicilio dei soci e degli amministratori. Ma il dato decisivo è il filtro della riconoscibilità: quegli elementi pesano se e in quanto i terzi possano conoscerli tramite la pubblicità legale. In altre parole, un amministratore che vive e lavora in una città diversa dalla sede legale, ma il cui domicilio non risulta da alcun registro pubblico, è un elemento debole; un amministratore il cui domicilio risulta in visura, insieme a un’unità locale con dipendenti e al luogo delle assemblee di approvazione del bilancio, compone invece un quadro capace di superare la presunzione.
Cosa cambia rispetto a prima
Prima di questa sequenza di pronunce, nelle istruttorie prefallimentari capitava di vedere il COMI ricostruito sulla base di elementi eterogenei, talvolta anche solo testimoniali. Oggi l’orientamento della Suprema Corte spinge verso una prova documentale e pubblicitaria: ciò che è iscritto, depositato, verificabile da chiunque.
Questo approccio è coerente con quanto affermato in sede di merito. Il Tribunale di Napoli, sentenza 18 febbraio 2025, n. 185, richiamando la nozione di COMI elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ha individuato il centro degli interessi nel luogo in cui si svolgono le funzioni direttive, amministrative e organizzative, dando rilievo alla residenza dei soci e dell’amministratore unico, al luogo di svolgimento dell’attività e a quello in cui lavorano i dipendenti. E la Corte d’Appello di Torino, nella decisione del 24 febbraio 2026, ha ribadito che anche il debitore che invoca un COMI diverso deve dimostrarne la riconoscibilità esterna.
La conseguenza pratica dell’ordinanza n. 3409/2026 è che la battaglia sulla competenza si vince o si perde sui documenti pubblici: visure storiche, verbali di approvazione del bilancio, unità locali, domicili degli organi sociali. Chi vuole spostare il tribunale rispetto alla sede legale deve presentarsi con un fascicolo che un terzo qualsiasi avrebbe potuto ricostruire.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sui principi esaminati; non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Trasferimento di sede nell’anno anteriore
Dati: società a responsabilità limitata con sede legale a Verona fino al 10 marzo 2026; delibera di trasferimento a Caserta iscritta nel registro delle imprese il 24 marzo 2026. Un fornitore, creditore di 87.360 € per forniture non pagate, deposita ricorso per liquidazione giudiziale il 19 gennaio 2027.
Sviluppo: tra l’iscrizione del trasferimento (24 marzo 2026) e il deposito del ricorso (19 gennaio 2027) sono trascorsi meno di dieci mesi. L’art. 28 rende il trasferimento irrilevante senza alcuna indagine sulla sua effettività.
Esito: competente è il Tribunale di Verona. Se il creditore avesse depositato a Caserta, il tribunale avrebbe dovuto dichiararsi incompetente con ordinanza e trasmettere gli atti a Verona ai sensi dell’art. 29, con perdita di tempo. Se il ricorso fosse stato depositato dopo il 24 marzo 2027, la competenza si sarebbe presunta a Caserta, salvo prova della sede fittizia secondo Cass. n. 31727/2025.
Simulazione 2 — Sede legale “di domiciliazione”
Dati: società per azioni con sede legale a Milano presso uno studio di domiciliazione; unità locale iscritta a Bari con 46 dipendenti; amministratore unico con domicilio in visura a Bari; assemblee di approvazione dei bilanci 2023, 2024 e 2025 tenute a Bari, come risulta dai verbali depositati. Debiti scaduti per 1.243.780 €. Un istituto di credito deposita ricorso per liquidazione giudiziale al Tribunale di Bari.
Sviluppo: la società eccepisce l’incompetenza invocando la sede legale milanese. Applicando Cass. n. 31727/2025 e n. 3409/2026, la banca deve provare due elementi: che il centro direttivo è a Bari (unità locale, dipendenti, amministratore, luogo di approvazione dei bilanci) e che questo era riconoscibile dai terzi (domicilio dell’amministratore e unità locale in visura, verbali depositati). La sede milanese appare meramente formale nel senso indicato da Cass. n. 31966/2025.
Esito: con questo quadro documentale la presunzione della sede legale è superabile e il Tribunale di Bari può ritenersi competente. Se invece l’unico elemento fosse stato la presenza fisica dell’amministratore a Bari, senza riscontri pubblicitari, la presunzione avrebbe probabilmente retto e la competenza sarebbe rimasta a Milano.
Simulazione 3 — Trasferimento all’estero a ridosso del ricorso
Dati: società con sede a Padova trasferisce la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione con iscrizione del 2 settembre 2026; il ricorso per liquidazione giudiziale di un creditore di 312.450 € viene depositato al Tribunale di Padova il 17 novembre 2026, a due mesi e mezzo dal trasferimento.
Sviluppo: il trasferimento ricade nei tre mesi anteriori alla domanda. Secondo Cass. n. 13368/2024, la presunzione a favore della nuova sede statutaria non opera e spetta al debitore dimostrare sia l’effettività del trasferimento, con atti organizzativi concreti, sia la riconoscibilità della nuova sede ai terzi. In parallelo, l’art. 26 del Codice conserva la giurisdizione italiana quando il trasferimento è avvenuto nell’anno antecedente la domanda.
Esito: in mancanza di prove sull’effettivo spostamento dell’attività (dipendenti, contratti, conti, uffici nel nuovo Stato), il Tribunale di Padova potrà ritenere sussistente la propria giurisdizione e competenza. La difesa del debitore ha senso solo se l’impresa ha davvero riorganizzato la propria attività all’estero e può documentarlo.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Le decisioni di legittimità sono state verificate sulle rassegne di massime dell’art. 27 del Codice; le decisioni di merito sulla stampa specializzata. Le pronunce sul concordato preventivo sono riportate perché il principio sulla rilevabilità dell’incompetenza discende dallo stesso art. 27, che governa anche la liquidazione giudiziale; la pronuncia del 2021 è anteriore al Codice. Per la Corte d’Appello di Torino il numero del provvedimento non è disponibile nelle fonti consultate.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 16/2/2026, n. 3409 | Superamento della presunzione di sede | Servono elementi concreti e univoci, riconoscibili dai terzi (luogo di approvazione del bilancio, domicilio di soci e amministratori) | Preparare la prova su documenti pubblici |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 17/12/2025, n. 32884 | Società incorporata | Entro un anno dalla cancellazione può avere una propria procedura, anche se quella dell’incorporante è aperta altrove | La fusione non sposta automaticamente il tribunale |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 9/12/2025, n. 31966 | Sede legale fittizia | La presunzione cede se la sede legale è solo formale | Distinguere sede fittizia da pluralità di sedi operative |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 4/12/2025, n. 31727 | Onere della prova | Occorre provare il diverso COMI e la sua percezione da parte dei terzi | Due prove cumulative, non alternative |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 29/7/2025, n. 21865 | Criterio generale | Competente il tribunale del COMI, presunto nella sede legale | Punto di partenza di ogni verifica |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 9/4/2025, n. 9371 | Rilievo d’ufficio dell’incompetenza (concordato) | Il tribunale rileva l’incompetenza quando ha tutti gli elementi, cioè alla decisione sull’ammissione | Il giudice verifica la competenza anche senza eccezione |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 22/11/2024, n. 30212 | Tempi del rilievo (concordato) | L’incompetenza va esaminata appena disponibili gli elementi, nel rispetto del contraddittorio | Sollevare subito la questione |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 15/5/2024, n. 13368 | Trasferimento all’estero nei tre mesi | Il debitore deve provare effettività e riconoscibilità della nuova sede | Trasferimenti “last minute” a rischio |
| Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 9/7/2021, n. 19618 (ante Codice) | Grandi imprese | Sezioni specializzate solo per imprese già in amministrazione straordinaria | Verificare lo status prima del deposito |
| App. Torino, Sez. I, 24/2/2026 | Prova del COMI diverso | Il debitore deve provare anche la riconoscibilità esterna | Onere simmetrico per chi invoca un foro diverso |
| Trib. Napoli, 18/2/2025, n. 185 | Indici del COMI | Contano funzioni direttive, residenza di soci e amministratore, luogo dell’attività e dei dipendenti | Elenco operativo degli indizi |
La sintesi operativa
Dall’insieme delle pronunce esaminate si ricavano alcune regole pratiche, valide per il creditore che deve scegliere dove depositare e per il debitore che deve valutare se contestare:
- Il tribunale competente per la liquidazione giudiziale è, di regola, quello del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presunto nella sede legale iscritta al registro delle imprese.
- Per le imprese in amministrazione straordinaria e per i gruppi di rilevante dimensione decide il tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa.
- Il trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito del ricorso non conta: la competenza resta al tribunale della sede precedente.
- Chi vuole superare la presunzione della sede legale deve provare due cose: che il COMI è altrove e che i terzi potevano percepirlo (Cass. n. 31727/2025).
- La prova più efficace è documentale e pubblicitaria: visure, unità locali, domicilio degli organi, luogo di approvazione dei bilanci (Cass. n. 3409/2026).
- Una sede legale meramente formale o di domiciliazione non regge davanti a un centro direttivo effettivo e riconoscibile altrove (Cass. n. 31966/2025).
- Il trasferimento verso un altro Stato membro nei tre mesi precedenti la domanda sposta sul debitore l’onere di provarne l’effettività (Cass. n. 13368/2024).
- La società incorporata resta assoggettabile a una propria procedura per un anno dalla cancellazione (Cass. n. 32884/2025).
- Il tribunale verifica d’ufficio la propria competenza appena dispone degli elementi; l’eccezione va comunque sollevata subito (Cass. n. 9371/2025 e n. 30212/2024).
- L’errore sul tribunale non fa decadere la domanda, ma comporta trasmissione degli atti ex art. 29 e possibile regolamento di competenza: mesi persi in una fase in cui il tempo pesa sul patrimonio.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se la mia società ha sede legale in una città ma lavoriamo tutti in un’altra, dove verrà aperta la liquidazione giudiziale?
Di regola nella città della sede legale. Il tribunale di un’altra città potrà ritenersi competente solo se chi lo sostiene prova che il centro direttivo è lì e che i terzi potevano rendersene conto, come chiarito da Cass. n. 31727/2025 e n. 3409/2026. Se la sede legale è solo una domiciliazione formale, la presunzione è più facile da superare (Cass. n. 31966/2025).
Posso trasferire la sede per “scegliere” un tribunale diverso?
No, se il trasferimento avviene nell’anno precedente il deposito della domanda: l’art. 28 lo rende irrilevante. Se il trasferimento è più risalente, la nuova sede fa presumere la competenza, ma il creditore può dimostrare che si tratta di una sede di facciata.
Il creditore ha depositato il ricorso al tribunale sbagliato: il ricorso è nullo?
No. Il tribunale incompetente lo dichiara con ordinanza e trasmette gli atti al tribunale ritenuto competente (art. 29); quest’ultimo può proseguire oppure chiedere d’ufficio il regolamento di competenza. Il problema è soprattutto di tempi. Secondo l’orientamento di Cass. n. 9371/2025, il tribunale deve affrontare la questione appena ha gli elementi per farlo.
Se la sede è stata spostata all’estero, il tribunale italiano può comunque aprire la liquidazione giudiziale?
Può, se il trasferimento è recente e non effettivo. Per i trasferimenti verso altri Stati membri avvenuti nei tre mesi precedenti la domanda, Cass. n. 13368/2024 pone a carico del debitore la prova che la nuova sede sia reale e riconoscibile. L’art. 26 del Codice, inoltre, preserva la giurisdizione italiana per i trasferimenti avvenuti nell’anno antecedente.
Una società incorporata da una holding con sede altrove sfugge ai creditori?
No. Per un anno dalla cancellazione può essere sottoposta a una propria procedura, anche se nel frattempo è stata aperta una procedura nei confronti dell’incorporante in un altro tribunale (Cass. n. 32884/2025).
Cosa può fare lo Studio Monardo sulla competenza nella liquidazione giudiziale
Applichiamo gli orientamenti esaminati al tuo fascicolo, con un lavoro che parte dai documenti e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.
- Ricostruiamo la storia della sede estraendo e confrontando le visure storiche del registro delle imprese, per individuare ogni trasferimento e la data della sua iscrizione rispetto al deposito del ricorso.
- Calcoliamo il termine annuale dell’art. 28 e, in caso di trasferimento all’estero, il termine trimestrale rilevante ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848, indicando con precisione il tribunale presso cui depositare o da contestare.
- Verifichiamo se il debitore rientra nella competenza delle sezioni specializzate, controllando lo status di amministrazione straordinaria e le soglie dimensionali del gruppo sui bilanci consolidati.
- Raccogliamo la prova documentale del COMI secondo i criteri di Cass. n. 3409/2026: verbali di approvazione dei bilanci, domicilio di soci e amministratori, unità locali, sedi indicate nei contratti e nella corrispondenza commerciale.
- Costruiamo la prova della riconoscibilità esterna, il secondo elemento richiesto da Cass. n. 31727/2025, selezionando gli atti pubblicitari e i documenti di rapporto con banche, fornitori e clienti.
- Redigiamo e depositiamo l’eccezione di incompetenza nella fase prefallimentare, nei tempi indicati da Cass. n. 9371/2025 e n. 30212/2024, oppure contrastiamo l’eccezione avversaria se il ricorso è stato correttamente radicato.
- Seguiamo la trasmissione degli atti e il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 29, presidiando la prosecuzione davanti al tribunale indicato.
- Valutiamo le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, cancellazioni) per stabilire quale procedura può essere aperta e dove, alla luce di Cass. n. 32884/2025.
- Impugniamo la sentenza di apertura con reclamo ex art. 51 quando la competenza è stata erroneamente affermata, e proseguiamo con il ricorso per cassazione ove ne ricorrano i presupposti.
- Coordiniamo la scelta del tribunale con gli strumenti alternativi, verificando se la crisi può ancora essere affrontata con la composizione negoziata o, per i debitori non fallibili, con le procedure di sovraindebitamento davanti al tribunale individuato con gli stessi criteri.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione di cassazionista è la leva decisiva su questo tema: gli orientamenti analizzati sono stati affermati quasi tutti dalla Prima Sezione civile della Suprema Corte, e le questioni di competenza nella liquidazione giudiziale si difendono con lo stesso difensore e la stessa strategia dall’udienza prefallimentare fino in Cassazione. Questa continuità evita che la linea difensiva impostata in primo grado venga riscritta da capo a ogni passaggio.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: la ricostruzione del COMI richiede tanto la lettura giuridica delle presunzioni quanto l’analisi di bilanci, visure e documenti contabili, ed è su questa integrazione che si costruisce una prova capace di reggere al vaglio dei giudici.
In chiusura
Chiedersi quale tribunale sia competente per la liquidazione giudiziale significa, in realtà, chiedersi dove si trova davvero l’impresa: e la risposta, come si è visto, la danno le pronunce della Suprema Corte più che la lettera dell’art. 27. La sede legale è il punto di partenza; il trasferimento recente non conta; la sede fittizia cede davanti a prove oggettive e riconoscibili dai terzi.
Lo Studio Monardo affronta questa materia da una posizione specifica. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo opera proprio nella fase in cui la crisi può ancora essere governata e in cui si decide, spesso senza accorgersene, davanti a quale tribunale si arriverà se la negoziazione fallisce; come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, applica gli stessi criteri di competenza alle procedure dei debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale. È questa doppia prospettiva, da affiancare alla difesa fino in Cassazione, che consente di impostare la questione della competenza fin dal primo atto.
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