Quando un imprenditore arriva al concordato semplificato, di solito ha già alle spalle mesi di composizione negoziata, incontri con le banche, proposte respinte e una relazione finale dell’esperto che ha chiuso la partita delle trattative. A quel punto molti pensano che il più sia fatto: i creditori non votano, il tribunale decide, la liquidazione segue il suo corso. È una lettura comprensibile, ma incompleta. Perché nel concordato semplificato i creditori non spariscono affatto: semplicemente cambiano terreno di gioco. Non potendo votare contro la proposta, concentrano tutte le loro energie su due bersagli, il parere dell’ausiliario nominato dal tribunale e l’udienza di omologazione. E chi sa come si muove un creditore in questa fase smette di subire il procedimento e comincia a governarlo.
Il principio da tenere a mente è semplice: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. L’ausiliario, figura prevista dall’art. 25-sexies, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), è il crocevia di questa partita: è il soggetto a cui i creditori indirizzano le loro contestazioni, è l’autore del parere che verrà notificato a tutti, è la persona che il tribunale ascolta per decidere se omologare. Capire chi è, cosa fa e cosa non può fare significa capire dove il creditore proverà a colpire.
C’è una ragione precisa per cui lo Studio Monardo segue questo tema. Il concordato semplificato non esiste da solo: è l’esito di una composizione negoziata conclusa senza accordo, e la sua porta d’ingresso è la relazione finale dell’esperto, che deve attestare buona fede e impraticabilità delle altre soluzioni. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta alla relazione finale, sa che cosa l’esperto deve attestare e su quali passaggi un creditore cercherà di dimostrare che le trattative non sono state serie. Ed è proprio quel percorso che l’ausiliario, il tribunale e i creditori andranno a rileggere.
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Chi hai di fronte: un creditore che non vota, ma osserva tutto
Per capire le mosse della controparte bisogna partire dalla sua posizione. Nel concordato preventivo ordinario il creditore ha un’arma diretta: il voto. Nel concordato semplificato quest’arma non c’è. La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) lo ha detto con nettezza: in questo strumento i creditori non esprimono alcun voto e la procedura prescinde dalla loro volontà; non è neppure prevista una soglia minima di soddisfacimento per i chirografari. Lo stesso concetto si ritrova nel provvedimento del Tribunale di Alessandria n. 6 del 19 gennaio 2023.
Dal punto di vista del creditore, questa è una perdita secca di potere contrattuale. E un attore economico razionale, quando perde un’arma, ne cerca un’altra. Le armi che restano sono tre:
- l’informazione: il creditore può far arrivare all’ausiliario, e attraverso di lui al tribunale, documenti, stime, contestazioni, ricostruzioni alternative del patrimonio;
- l’opposizione all’omologazione, che l’art. 25-sexies, comma 4, consente a creditori e a qualsiasi interessato, con costituzione entro un termine perentorio;
- l’impugnazione, cioè il reclamo alla corte d’appello e il ricorso per cassazione (commi 6 e 7).
Chi sono, in concreto, i creditori che si muovono? Quasi mai il piccolo fornitore chirografario, che ha poco da guadagnare dall’investire in consulenti per una procedura che gli riconosce una percentuale contenuta. Si muovono invece:
- le banche con garanzia ipotecaria o pignoratizia, perché nel concordato semplificato la liquidazione dei beni gravati incide direttamente sul loro recupero e ogni euro di differenza tra il valore attribuito dal piano e quello che ritengono realistico è un euro che perdono;
- i fondi e le società che hanno acquistato crediti deteriorati, che ragionano su rendimenti attesi e hanno strutture interne abituate al contenzioso concorsuale;
- i creditori pubblici, a cominciare dall’erario e dagli enti previdenziali, e oggi, con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, anche gli enti locali, che hanno guadagnato strumenti di transazione nell’ambito degli strumenti del Codice (con un ruolo affidato all’organo di revisione dell’ente nella valutazione di convenienza degli accordi): il loro interesse è verificare che il trattamento proposto non sia peggiore di quello ottenibile in una liquidazione giudiziale;
- il creditore “strategico”: il concorrente che vorrebbe acquistare i beni a condizioni diverse, il socio uscito in conflitto, il fornitore che spera di recuperare un rapporto commerciale.
Ciascuno di questi soggetti fa un calcolo di convenienza. Opporsi costa: richiede un difensore, spesso un consulente tecnico, e un investimento di tempo; e un’opposizione respinta può portare con sé anche la condanna alle spese. Il creditore razionale, quindi, si oppone solo se pensa che il beneficio atteso (un’omologazione negata e il passaggio alla liquidazione giudiziale, oppure un miglioramento della proposta) superi il costo.
Ed è qui che entra in gioco l’ausiliario. Il suo parere è il primo documento “terzo” che il creditore riceve. Se è un parere solido, motivato, che ha già esaminato e scartato le obiezioni prevedibili, la convenienza del creditore a opporsi crolla: dovrebbe convincere il tribunale a discostarsi da un ausiliario che il tribunale stesso ha scelto. Se invece è un parere che lascia aperti dubbi, il creditore vi si appoggerà come su una leva.
Il parere dell’ausiliario è, quindi, il vero campo di battaglia del concordato semplificato. Tutto il resto dell’articolo segue questa chiave di lettura.
L’ausiliario in sintesi: identità, nomina, poteri
Prima di passare alle mosse, conviene fissare il profilo dell’ausiliario così come lo disegna la legge.
| Profilo | Cosa prevede l’art. 25-sexies CCII |
|---|---|
| Natura | Ausiliario del giudice nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c. (comma 3) |
| Quando viene nominato | Con il decreto con cui il tribunale, acquisiti relazione finale e parere dell’esperto, verifica la ritualità della proposta (comma 3) |
| Accettazione | Entro tre giorni dalla comunicazione della nomina (comma 3) |
| Incompatibilità e trasparenza | Si applicano gli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011 (comma 3) |
| Compito principale | Redigere il parere entro il termine fissato dal tribunale (commi 3 e 4) |
| Destinatari del parere | Il tribunale e, tramite comunicazione a cura del debitore, tutti i creditori dell’elenco ex art. 39 (comma 4) |
| Ruolo dopo il parere | Sostituisce il commissario giudiziale nelle norme richiamate dal comma 8 (artt. 106, 117, 118, 119, 324, 341, in quanto compatibili) |
| Posizione processuale | Non è parte e non è contraddittore necessario nel reclamo (Cass. ord. n. 881/2026) |
Tre aspetti meritano subito una sottolineatura.
Il primo: l’ausiliario non è il commissario giudiziale del concordato preventivo, anche se ne prende il posto nelle norme richiamate. Non c’è una fase di “gestione” del patrimonio affidata a lui, non c’è un voto da organizzare, non c’è una relazione ai creditori ai fini del voto. Il suo compito è più circoscritto e, proprio per questo, più concentrato: fornire al tribunale (e ai creditori) un parere tecnico in vista dell’omologazione.
Il secondo: l’ausiliario non è l’esperto della composizione negoziata. L’esperto ha già concluso il suo lavoro con la relazione finale e con il parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, che il tribunale acquisisce. L’ausiliario arriva dopo, ed è un soggetto diverso, scelto dal tribunale.
Il terzo: l’ausiliario non è il liquidatore. Dopo l’omologazione, l’art. 25-septies prevede la nomina di un liquidatore che esegue il piano di liquidazione. Ruoli distinti, momenti distinti.
Su che cosa si concentra il parere: la mappa che il creditore leggerà
L’art. 25-sexies non elenca in modo analitico i contenuti del parere dell’ausiliario. Ma la sua funzione è chiara: il tribunale lo chiede in vista dell’udienza di omologazione, e in quella udienza dovrà compiere le verifiche del comma 5. È quindi logico che il parere ruoti attorno agli stessi punti, e che il creditore lo legga proprio con quella griglia. Conviene ragionare su ciascuno di essi come farebbe la controparte.
Regolarità del contraddittorio e del procedimento. È il controllo più “formale”, ma non per questo il meno insidioso. Il creditore verificherà di essere stato inserito nell’elenco ex art. 39, che il suo credito sia indicato per l’importo corretto, che la comunicazione sia arrivata nei modi previsti dal comma 4. Un errore nell’elenco dei creditori è un vizio che il debitore può correggere solo se lo scopre in tempo.
Rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Qui il creditore privilegiato o garantito confronterà il trattamento che il piano gli riserva con quello che gli spetterebbe secondo la graduazione di legge. Ogni scostamento dovrà essere giustificato, e la giurisprudenza di merito ammette deroghe solo in caso di incapienza del bene gravato.
Fattibilità del piano di liquidazione. Il creditore si domanderà se i beni saranno davvero venduti ai valori indicati e nei tempi previsti. Ogni stima non supportata da perizie, offerte o dati di mercato è una porta aperta per l’opposizione.
Assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. È la verifica comparativa: il creditore costruirà uno scenario alternativo in cui un curatore vende gli stessi beni ed esercita le azioni che il piano trascura. Se il parere ha già affrontato quello scenario, il creditore dovrà dimostrare che l’ausiliario ha sbagliato i conti.
Utilità per ciascun creditore. È il punto più delicato per i chirografari. Dopo Cass. n. 624/2026, sostenere che la sola rapidità della procedura rappresenti un’utilità per chi non riceve nulla è un argomento debole.
Il parere dell’esperto della composizione negoziata. Il tribunale acquisisce anche il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Il creditore cercherà ogni incoerenza tra questo parere, i numeri del piano e il parere dell’ausiliario: tre documenti che, per il debitore, devono raccontare la stessa storia.
Dal punto di vista del debitore, questa griglia è una lista di controllo da completare prima che l’ausiliario cominci a scrivere. Ogni punto lasciato scoperto sarà, inevitabilmente, il punto da cui partirà l’opposizione.
Prima mossa: il creditore scrive all’ausiliario prima che il parere sia depositato
La mossa
La prima cosa che un creditore organizzato farà, appena saputo della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (art. 25-sexies, comma 2), è individuare l’ausiliario nominato e fargli arrivare la propria versione dei fatti. La legge non disciplina un vero e proprio “contraddittorio” davanti all’ausiliario: il comma 4 prevede l’opposizione all’udienza, non un sub-procedimento di osservazioni. Ma nulla impedisce al creditore di depositare nel fascicolo, o di trasmettere all’ausiliario, note, perizie di parte, documenti su beni non indicati nel piano, contestazioni sulla stima dei cespiti gravati dalla sua garanzia.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto per una ragione molto pratica: il parere dell’ausiliario viene comunicato a tutti i creditori insieme alla proposta, per decisione del tribunale (comma 4). Un’obiezione che entra nel parere diventa patrimonio comune: altri creditori la leggono, si convincono, magari si oppongono a loro volta. Un’obiezione che resta fuori dal parere, invece, dovrà essere sostenuta dal creditore da solo, in udienza, contro un ausiliario che non l’ha condivisa.
Il creditore, però, preferisce non esporsi troppo presto quando la sua contestazione è debole o quando spera di ottenere qualcosa in trattativa: rivelare in anticipo all’ausiliario le proprie carte significa anche consentire al debitore di prepararsi. Per questo i creditori più strutturati scelgono spesso una via intermedia: segnalano all’ausiliario un dubbio generico, riservando la contestazione tecnica all’opposizione.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge impone all’ausiliario un perimetro preciso.
- L’ausiliario è un ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., non un consulente del creditore. Il suo dovere è verso il tribunale. Non deve “istruire” le tesi di una parte, né recepirle acriticamente.
- L’ausiliario è soggetto alle regole di incompatibilità e trasparenza richiamate dal comma 3 (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011). Un creditore che abbia rapporti con l’ausiliario non può “orientarlo”: se emergono situazioni di incompatibilità, sono proprio queste norme a offrire il presidio.
- Il termine per il parere è fissato dal tribunale. Il creditore che arriva tardi non può pretendere che il parere venga riaperto. E se il tribunale concede al debitore il termine fino a quindici giorni per integrazioni e modifiche (comma 3), il quadro si aggiorna su iniziativa del debitore, non del creditore.
La tua contromossa
La contromossa chiave è giocare d’anticipo sull’ausiliario con la stessa trasparenza che il creditore pretende. Il debitore, attraverso i propri difensori, mette a disposizione dell’ausiliario fin dal primo giorno un dossier completo: la storia delle trattative nella composizione negoziata, le proposte inviate ai creditori e le risposte ricevute, le stime dei beni con indicazione dei metodi utilizzati, il confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale, la ricostruzione dell’ordine delle cause di prelazione. Un ausiliario che ha già in mano le risposte non ha bisogno di chiederle ai creditori.
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo: se conosci il creditore più agguerrito (spesso è quello che durante la composizione negoziata ha respinto le proposte con più decisione), puoi preparare già nel dossier per l’ausiliario la risposta alle sue obiezioni prevedibili. Il comma 3 ti offre anche uno strumento procedurale: il termine fino a quindici giorni per integrazioni, modifiche e nuovi documenti, che il tribunale può concedere. È lo spazio per rafforzare la proposta prima che il parere venga scritto.
Le pronunce che ti proteggono
La giurisprudenza ha chiarito che il tribunale, già in fase iniziale, non si ferma alla superficie dei documenti. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025) ha affermato che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non si esaurisce in un controllo di ritualità formale o nella semplice verifica della presenza dei documenti, ma si estende alla legalità sostanziale, cioè alla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 25-sexies in relazione alla documentazione prevista anche dall’art. 39. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026.
Per il debitore questo è un monito ma anche una protezione: se la documentazione depositata è completa e coerente, il controllo sostanziale del tribunale (e quindi il lavoro dell’ausiliario) parte da basi solide, e le contestazioni dei creditori dovranno misurarsi con un fascicolo già verificato.
Seconda mossa: il creditore attacca la porta d’ingresso, cioè la relazione finale e la buona fede
La mossa
Il concordato semplificato ha una porta d’ingresso stretta. L’art. 25-sexies, comma 1, consente la proposta solo se l’esperto, nella relazione finale, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 17, comma 8).
La seconda mossa del creditore è quindi la più radicale: contestare che quella porta sia stata attraversata legittimamente. Lo farà sostenendo che le trattative sono state solo apparenti, che il debitore non ha mai fatto proposte serie, che le informazioni fornite erano incomplete, che una soluzione negoziale era praticabile e il debitore l’ha rifiutata per arrivare a un concordato senza voto.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché è l’attacco più economico: non richiede di dimostrare che la liquidazione proposta sia peggiore di quella giudiziale (una prova tecnica costosa), ma solo di far emergere vizi nella storia delle trattative, che il creditore conosce bene perché vi ha partecipato. Il creditore che ha conservato la corrispondenza della composizione negoziata ha in mano, potenzialmente, il materiale per questa contestazione.
Preferisce non farla, invece, quando la relazione finale è dettagliata, quando le proposte inviate dal debitore sono documentate e quando il creditore stesso, durante le trattative, ha tenuto un comportamento poco collaborativo: in quel caso rischia che la contestazione si ritorca contro di lui.
I suoi limiti
Il creditore non può trasformare il proprio dissenso nelle trattative in una prova di mala fede del debitore. La buona fede richiesta dalla legge riguarda il modo in cui le trattative sono state condotte, non il loro esito. Un creditore che ha detto “no” a tutte le proposte non può sostenere che le trattative non erano serie solo perché non hanno portato a un accordo.
Inoltre, la Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha precisato che il tribunale può esaminare le omissioni relative alla buona fede quando vengono sollevate eccezioni chiare e precise: il creditore che si limita a contestazioni generiche non sposta il giudizio. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante, ma per discostarsene servono argomenti specifici.
Infine, il termine per l’opposizione (dieci giorni prima dell’udienza, perentorio) vale anche per questa contestazione: il creditore che non si costituisce in tempo non può poi pretendere di riaprire il tema.
La tua contromossa
La contromossa è documentare la buona fede prima che qualcuno la contesti. La stessa Corte d’Appello di Napoli, nel decreto del 7 gennaio 2025, ha indicato in che cosa consiste: un’effettiva interlocuzione con i creditori, con informazioni complete e aggiornate; trattative che abbiano incluso proposte riconducibili alle soluzioni dell’art. 23, comma 1, e un confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale; una pluralità di soluzioni offerte dal debitore, rivelatesi inefficaci senza sua colpa. Questo è l’elenco di ciò che il debitore deve poter esibire all’ausiliario.
Su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, legge la relazione finale e la storia delle trattative con gli stessi occhi con cui le leggerà il tribunale: sa quali passaggi l’esperto deve aver verificato e quali lacune un creditore proverà a sfruttare.
In pratica, il dossier per l’ausiliario deve contenere una cronologia delle trattative con: data di ogni incontro, proposte inviate (con i relativi contenuti economici), risposte dei creditori, motivi dichiarati dei rifiuti, eventuali richieste di informazioni e i tempi di risposta del debitore. Se l’esperto ha formulato rilievi durante il percorso, bisogna dimostrare come il debitore li ha recepiti.
Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)
La giurisprudenza su questo punto è ricca e non sempre favorevole al debitore, ed è bene conoscerla.
- Trib. Milano, n. 236 del 20 marzo 2025: la proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, solo dal debitore e solo dopo il deposito della relazione, che deve attestare buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Per il debitore significa che il rispetto della sequenza è un limite anche per i creditori: non possono contestare l’ingresso se la sequenza è stata rispettata e la relazione contiene le attestazioni richieste.
- Trib. Milano, n. 426 del 15 giugno 2024: è inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità degli altri strumenti; in difetto, il debitore resta libero di accedere agli strumenti degli artt. 40 e seguenti.
- Trib. Napoli, n. 153 del 25 ottobre 2023: il tribunale ha piena giurisdizione sul contenuto della relazione finale, per verificarne la veridicità e controllare che l’imprenditore abbia effettivamente agito con correttezza e buona fede; la praticabilità delle soluzioni va valutata in concreto, non in astratto.
- Trib. Alessandria, n. 6 del 19 gennaio 2023: la buona fede presuppone che le trattative potessero davvero condurre a un’offerta accettabile per i creditori; l’accesso è giustificato solo se la composizione negoziata era percorribile fin dall’inizio.
- Corte d’Appello di Potenza, n. 336 del 19 luglio 2024: il concordato semplificato è una extrema ratio, utilizzabile solo quando l’accordo con i creditori si è rivelato impossibile.
Queste ultime pronunce sono le munizioni del creditore. Ma proprio perché le conosci, puoi preparare l’ausiliario a rispondere: la tua storia delle trattative deve dimostrare che la composizione negoziata era seria fin dal primo giorno e che il concordato semplificato è arrivato solo dopo che le altre strade si sono chiuse.
Terza mossa: il creditore contesta i numeri, cioè la stima di liquidazione e il confronto con la liquidazione giudiziale
La mossa
Se la porta d’ingresso regge, il creditore sposta l’attacco sui numeri. L’art. 25-sexies, comma 5, impone al tribunale di verificare il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e l’utilità assicurata a ciascun creditore. Sono quattro verifiche sostanziali, e su ciascuna il creditore può costruire una contestazione.
In concreto, la mossa tipica consiste nel produrre una perizia di parte che attribuisce ai beni un valore superiore a quello del piano (per sostenere che in una liquidazione giudiziale si ricaverebbe di più), oppure nel segnalare azioni recuperatorie o risarcitorie che una liquidazione giudiziale consentirebbe di esercitare e che il piano ignora, oppure nel denunciare la violazione dell’ordine delle prelazioni.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando la differenza di valore è significativa e quando il creditore è garantito: la banca ipotecaria che vede l’immobile stimato al di sotto di quanto ritiene di poter ricavare all’asta ha un interesse diretto e quantificabile. Il creditore chirografario, invece, punta più spesso sull’argomento delle azioni recuperatorie: in una liquidazione giudiziale il curatore potrebbe esercitare azioni revocatorie o di responsabilità verso gli amministratori, i cui frutti andrebbero alla massa.
Preferisce non farla quando la perizia del debitore è robusta, quando i beni sono già stati oggetto di offerte concrete di acquisto o quando il valore di realizzo in sede di liquidazione giudiziale, al netto dei costi e dei tempi, risulterebbe verosimilmente inferiore.
I suoi limiti
Qui il creditore deve fare i conti con il parere dell’ausiliario. Il parere, per la sua funzione, guarda proprio ai punti di controllo del comma 5. Se l’ausiliario ha già verificato le stime e ha condiviso il confronto con lo scenario della liquidazione giudiziale, il creditore dovrà dimostrare non solo che la sua stima è migliore, ma che quella condivisa dall’ausiliario è sbagliata.
Inoltre, la Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha chiarito che utilità per i creditori ed equivalenza di risultato non sono alternative al rispetto dell’ordine delle prelazioni; l’ordine può essere derogato solo in caso di incapienza del bene su cui grava la garanzia. Questo principio è un’arma a doppio taglio: protegge il creditore privilegiato dal “salto” a suo danno, ma impone anche a lui di dimostrare la capienza del bene se vuole contestare il trattamento ricevuto.
Sul fronte dei crediti tributari, la Corte d’Appello di Lecce (n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ritenuto ammissibile la falcidia dei debiti tributari nel concordato semplificato anche in assenza di una disciplina specifica, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale: il creditore pubblico non ha un diritto di veto, ma può contestare il trattamento solo dimostrando che la liquidazione giudiziale gli darebbe di più.
La tua contromossa
La contromossa chiave è fornire all’ausiliario un confronto con la liquidazione giudiziale costruito voce per voce, non una dichiarazione generica di convenienza. Per ogni bene: valore di mercato, valore di realizzo atteso in una vendita concorsuale, tempi presumibili, costi della procedura alternativa (compensi degli organi stabiliti per legge, spese di custodia e vendita). Per ogni azione recuperatoria potenziale: probabilità di successo, tempi, costi, solvibilità del convenuto.
Il lavoro va fatto prima che il creditore lo faccia: se il dossier per l’ausiliario affronta già le azioni di responsabilità e le revocatorie ipotetiche, spiegando perché il loro valore atteso non sposta il confronto, il creditore che solleva l’argomento in opposizione trova il terreno occupato.
Le pronunce che ti proteggono
- Trib. Milano, n. 902 del 21 novembre 2024: per l’omologazione il tribunale verifica fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. È la mappa dei punti su cui il parere dell’ausiliario deve essere più solido.
- Cass. Sez. I, ord. n. 624 del 16 gennaio 2026: l’utilità per ciascun creditore, pur potendo non essere misurabile in denaro, non può consistere nella sola rapidità di risoluzione della crisi, che di per sé non giova ai chirografari a cui non è riconosciuta alcuna soddisfazione. Una proposta che non dà nulla ai chirografari espone il debitore all’opposizione più facile da vincere per il creditore: la contromossa è costruire una utilità reale, anche minima, per ciascuna categoria.
- Corte d’Appello di Milano, n. 1033 del 21 marzo 2024: il controllo di ritualità comprende la verifica della non manifesta implausibilità della proposta. Il filtro iniziale esiste, e una proposta che lo ha superato parte con un vantaggio.
Quarta mossa: il creditore si costituisce e si oppone all’omologazione
La mossa
È la mossa centrale, quella per cui le tre precedenti erano preparazione. L’art. 25-sexies, comma 4, stabilisce che il tribunale, con lo stesso decreto di nomina dell’ausiliario o con un decreto successivo (se ha concesso il termine per integrazioni), ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori dell’elenco ex art. 39, comma 1, la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto, tramite PEC o, in mancanza, raccomandata con avviso di ricevimento. Lo stesso decreto fissa l’udienza di omologazione, che deve cadere almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il parere. I creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza: il termine è perentorio.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’opposizione ha senso se il parere dell’ausiliario gli ha lasciato uno spazio. Il creditore legge il parere come una mappa delle debolezze: dove l’ausiliario esprime riserve, dove chiede approfondimenti, dove condivide le stime “con cautela”, lì si concentrerà l’opposizione.
Il creditore preferisce non opporsi quando il parere è netto e motivato, quando l’ausiliario ha esplicitamente esaminato le sue obiezioni anticipate (prima mossa) e quando una soccombenza con condanna alle spese renderebbe l’operazione economicamente negativa.
I suoi limiti
- Il termine di costituzione è perentorio: dieci giorni prima dell’udienza. Il creditore che si costituisce tardi è fuori gioco come opponente.
- L’opposizione deve misurarsi con i parametri del comma 5: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano di liquidazione, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore. Argomenti estranei a questi parametri non portano al rigetto dell’omologazione.
- Il creditore non può chiedere di “votare” con altri mezzi: la Corte d’Appello di Roma (n. 4154/2024) ha escluso che nel concordato semplificato si applichino in via analogica le regole del concordato preventivo, trattandosi di istituto autonomo e solo liquidatorio. Le regole sul voto, sulle maggioranze e sulle soglie non si possono importare per via interpretativa.
- La regolarità della comunicazione è un onere del debitore, ma anche una sua garanzia: se la comunicazione è avvenuta correttamente tramite PEC o raccomandata, il creditore non può dolersi di non aver ricevuto il parere.
La tua contromossa
La contromossa chiave è curare in modo maniacale la comunicazione del comma 4. La verifica della regolarità del contraddittorio è il primo controllo del comma 5: un creditore omesso dall’elenco, una PEC inviata a un indirizzo errato, una raccomandata non giunta a destinazione sono vizi che possono far slittare l’udienza o, nei casi peggiori, compromettere l’omologazione. Va predisposto un registro delle comunicazioni con ricevute di consegna per ciascun creditore.
Poi, una volta ricevute le opposizioni, la contromossa è rispondere punto per punto, appoggiandosi al parere dell’ausiliario. Se l’ausiliario ha condiviso le stime, il debitore deve valorizzarlo. Se l’ausiliario ha espresso riserve, il debitore deve mostrare come sono state superate (ad esempio con integrazioni depositate nel termine concesso dal tribunale, o con documenti sopravvenuti).
Ricorda che il comma 5 consente al tribunale di svolgere un’eventuale istruttoria prima di decidere: è possibile che l’ausiliario venga chiamato a integrare il proprio parere alla luce delle opposizioni. Il debitore preparato ha già pronti i documenti che l’ausiliario potrebbe richiedere.
Le pronunce che ti proteggono
- Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025: i creditori non votano ma possono opporsi all’omologazione; il tribunale prende in esame le contestazioni sulla buona fede se formulate con eccezioni chiare e precise. Un’opposizione generica non basta.
- Corte d’Appello di Roma, n. 4154 dell’11 giugno 2024: nessuna soglia minima per i chirografari e nessuna applicazione analogica delle regole del concordato preventivo. Il creditore non può chiedere al tribunale di applicare regole che la legge non prevede.
- Cass. Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023: pronuncia resa sul concordato semplificato nella disciplina originaria del D.L. 118/2021 (poi confluita nell’art. 25-sexies), che ha qualificato lo strumento come procedura concorsuale e, ai fini della competenza territoriale, ha applicato in via analogica l’art. 161, comma 1, della legge fallimentare, escludendo la rilevanza del trasferimento di sede nell’anno anteriore al deposito. La natura concorsuale ha conseguenze anche sulla posizione dei creditori, che partecipano a una procedura regolata e non a una trattativa privata.
Quinta mossa: il creditore impugna, prima in corte d’appello e poi in Cassazione
La mossa
Se il tribunale omologa nonostante l’opposizione, il creditore ha ancora due carte. L’art. 25-sexies, comma 6, prevede che il decreto del tribunale, motivato e immediatamente esecutivo, sia pubblicato secondo l’art. 45 e comunicato dalla cancelleria; contro di esso le parti possono proporre reclamo alla corte d’appello, ai sensi dell’art. 247, entro trenta giorni. Il comma 7 consente poi il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello, entro trenta giorni dalla comunicazione.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, l’impugnazione conviene solo in presenza di un vizio serio e documentato, perché il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo: mentre il reclamo pende, la liquidazione può andare avanti. Il creditore che impugna sa che rischia di ottenere ragione quando i beni sono già stati venduti. Per questo preferisce non impugnare quando l’omologazione si è fondata su un parere dell’ausiliario ben motivato e su un’istruttoria completa: la probabilità di ribaltare il giudizio di fatto in appello, e ancor più in Cassazione, è bassa.
C’è poi un calcolo sulla controparte processuale. Un creditore potrebbe sperare di trascinare nel giudizio di reclamo anche l’ausiliario, magari per chiamarlo a rispondere delle valutazioni espresse, o di far valere vizi del contraddittorio legati alla sua mancata partecipazione. È un’aspettativa che la Cassazione ha ridimensionato.
I suoi limiti
L’ausiliario non è contraddittore necessario nel reclamo. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026) ha stabilito che né l’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, né il commissario liquidatore dell’art. 25-septies sono contraddittori necessari nel giudizio di reclamo contro il decreto di omologazione: non hanno interessi specifici da far valere, né in proprio né come sostituti processuali dei creditori. Un creditore non può quindi fondare un’impugnazione sulla mancata evocazione in giudizio dell’ausiliario.
Lo stesso ragionamento si ritrova, sul versante del concordato preventivo, in Cass. Sez. I, ord. n. 22960 pubblicata il 9 luglio 2026: il commissario giudiziale resta un ausiliario del giudice, non diventa parte in senso sostanziale, non ha interessi propri né agisce come sostituto processuale dei creditori, e non è legittimato a proporre ricorso o controricorso in Cassazione (il suo controricorso è stato considerato come non proposto). Poiché nel concordato semplificato l’ausiliario prende il posto del commissario nelle norme richiamate dal comma 8, la pronuncia, pur resa in tema di concordato preventivo, conferma la posizione dell’ausiliario come organo tecnico del giudice e non come parte.
Il ricorso per cassazione non è sempre disponibile. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026) ha escluso la ricorribilità ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. del decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, perché privo di carattere decisorio. Il principio riguarda l’ipotesi della proposta dichiarata inammissibile, ed è rilevante soprattutto per il debitore: chi vede respinta la propria proposta in fase iniziale deve ragionare subito su strade alternative (ad esempio gli strumenti degli artt. 40 e seguenti), anziché contare su un lungo contenzioso.
La tua contromossa
La contromossa chiave è rendere l’omologazione “a prova di reclamo” fin dal primo grado. Ciò significa: un fascicolo istruttorio completo, un parere dell’ausiliario che abbia affrontato le obiezioni, una motivazione del tribunale che possa poggiare su dati documentati. Il reclamo alla corte d’appello è un giudizio in cui le valutazioni di fatto vengono riesaminate, ma una corte d’appello che trova un parere tecnico solido e coerente con la documentazione ha poche ragioni per discostarsene.
Sul piano della strategia, il debitore deve poi valutare con i propri difensori come costituirsi nel reclamo: il decreto è immediatamente esecutivo, e la prosecuzione delle operazioni di liquidazione da parte del liquidatore nominato ai sensi dell’art. 25-septies rafforza la stabilità del risultato. Una difesa coerente dal tribunale fino all’eventuale Cassazione è la migliore assicurazione contro l’impugnazione del creditore.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alle già citate Cass. n. 881/2026, n. 22960/2026 e n. 620/2026, è utile ricordare che la Cassazione ha delineato un controllo del tribunale esteso alla legalità sostanziale fin dall’ammissione (Cass. n. 31641/2025 e n. 1353/2026). Questo ha un effetto riflesso in sede di impugnazione: se il tribunale ha esercitato in modo pieno quel controllo, appoggiandosi al parere dell’ausiliario, la decisione è più difficilmente attaccabile.
Sesta mossa: dopo l’omologa, il creditore cerca gli atti in frode o la risoluzione
La mossa
L’ultima mossa del creditore arriva quando la partita sembra chiusa. L’art. 25-sexies, comma 8, richiama, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 del Codice, e stabilisce che il commissario giudiziale è sostituito dall’ausiliario; ai fini dell’art. 106, il decreto del comma 4 equivale all’ammissione al concordato.
Questo richiamo apre al creditore tre fronti:
- l’art. 106 riguarda gli atti di frode e le condotte del debitore (occultamenti, dissimulazioni, esposizioni di passività insussistenti, atti non autorizzati): il creditore che scopre condotte di questo tipo le segnalerà all’ausiliario, perché è l’ausiliario, nel ruolo del commissario, il soggetto che riferisce al tribunale;
- gli artt. 118 e 119 disciplinano l’esecuzione e la risoluzione del concordato, e l’annullamento: un creditore che vede la liquidazione andare male o scopre fatti nuovi potrà tentare queste strade nei limiti di compatibilità con lo strumento semplificato;
- gli artt. 324 e 341 riguardano profili penali (esenzioni dai reati di bancarotta e reati commessi nel concordato), richiamati anch’essi in quanto compatibili.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene soprattutto quando il creditore ha avuto la sensazione, durante tutta la procedura, che il patrimonio rappresentato non fosse completo. Una segnalazione all’ausiliario ai sensi dell’art. 106 è poco costosa e può produrre effetti dirompenti. Il creditore preferisce non farla quando non ha elementi concreti: una segnalazione infondata non migliora la sua posizione e può incrinare i rapporti con il liquidatore che dovrà comunque pagarlo.
I suoi limiti
Il richiamo è “in quanto compatibili”: le norme del concordato preventivo non si trasferiscono in blocco al concordato semplificato. La Corte d’Appello di Roma (n. 4154/2024) ha ricordato che si tratta di un istituto autonomo, solo liquidatorio, a cui non si applicano in via analogica le regole del concordato preventivo. Sono applicabili le norme espressamente richiamate e solo nella misura in cui si adattano a una procedura senza voto e con liquidazione affidata a un liquidatore.
L’ausiliario non è il braccio armato del creditore: riferisce al tribunale fatti accertati, non tesi di parte. E l’art. 106 presuppone condotte specifiche, non semplici divergenze di valutazione sul piano.
La tua contromossa
La contromossa è la trasparenza preventiva: tutto ciò che è stato dichiarato all’esperto durante la composizione negoziata e all’ausiliario durante il procedimento deve essere coerente e completo. Atti compiuti nel periodo della composizione negoziata, operazioni con parti correlate, pagamenti preferenziali: se esistono, devono essere già dichiarati e spiegati nel dossier. Ciò che è dichiarato e motivato prima non può essere “scoperto” dopo.
Inoltre, il debitore deve assicurarsi che l’esecuzione del piano da parte del liquidatore proceda secondo quanto rappresentato: la risoluzione per inadempimento colpisce piani che si rivelano irrealistici nell’esecuzione. Ecco perché la fattibilità del piano di liquidazione, già verificata dal tribunale e valutata nel parere dell’ausiliario, è anche la migliore difesa contro la risoluzione.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce sui limiti di applicazione analogica (Corte d’Appello di Roma n. 4154/2024) e sulla natura del concordato semplificato come strumento solo liquidatorio sono la base per contenere i tentativi di estendere al semplificato regole pensate per il concordato preventivo. Va ricordato, sul piano del perimetro dello strumento, che il Tribunale di Milano (n. 132 del 23 febbraio 2024) ha escluso che nel concordato semplificato sia possibile un piano di continuità con conservazione dell’azienda, e lo stesso Tribunale (n. 277 del 3 aprile 2025) non ha ammesso neppure la continuità diretta in funzione di una successiva liquidazione: un piano che rispetta rigorosamente la natura liquidatoria toglie al creditore l’argomento dell’uso improprio dello strumento.
La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite sui termini di legge, e non riproducono casi reali.
Simulazione 1: la banca ipotecaria e il calendario dell’opposizione
Ipotesi: società commerciale con debiti per 1.287.640 €, di cui 612.300 € verso una banca garantita da ipoteca su un capannone stimato nel piano 548.900 €. La relazione finale dell’esperto, che attesta buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, viene comunicata il 3 febbraio 2026. Il termine di sessanta giorni scade il 4 aprile 2026; la società deposita il ricorso il 30 marzo 2026.
- Il 14 aprile 2026 il tribunale verifica la ritualità della proposta, nomina l’ausiliario e gli assegna un termine di trenta giorni per il parere: scadenza 14 maggio 2026. L’ausiliario accetta entro tre giorni dalla comunicazione.
- Il 22 aprile la banca invia all’ausiliario una perizia di parte che stima il capannone 671.450 €. Mossa del creditore: entrare nel parere.
- Contromossa: entro il 5 maggio il debitore deposita una nota con l’analisi delle due perizie, le offerte concrete ricevute per il capannone durante la composizione negoziata (la migliore pari a 553.700 €) e la stima dei costi e dei tempi di una vendita in liquidazione giudiziale.
- Il 14 maggio l’ausiliario deposita il parere: condivide la stima del piano, considerandola coerente con le offerte di mercato documentate.
- Il tribunale fissa l’udienza di omologazione al 9 luglio 2026 (oltre quarantacinque giorni dopo il 14 maggio). La banca, per opporsi, deve costituirsi entro dieci giorni prima dell’udienza, cioè entro il 29 giugno 2026.
Esito: per la banca, la convenienza dell’opposizione si è ridotta drasticamente. Dovrebbe convincere il tribunale a preferire la propria perizia sia a quella del debitore sia al parere dell’ausiliario, con il rischio di una condanna alle spese. Lo scenario più probabile è che rinunci all’opposizione o la usi per aprire una trattativa sul prezzo minimo di vendita del capannone.
Simulazione 2: la contestazione della buona fede e il termine di quindici giorni
Ipotesi: impresa artigiana con debiti per 418.760 €. Un fornitore chirografario per 37.920 € segnala all’ausiliario, appena nominato, che durante la composizione negoziata il debitore ha inviato una sola proposta e non ha mai condiviso la situazione patrimoniale aggiornata.
- Mossa del creditore: colpire la porta d’ingresso, la buona fede delle trattative.
- Contromossa: il debitore chiede e ottiene dal tribunale il termine (fino a quindici giorni, art. 25-sexies, comma 3) per integrare la documentazione. Deposita la cronologia completa: quattro incontri con i creditori, due proposte di accordo con contenuto economico diverso (la seconda con un pagamento del 21,4% ai chirografari), le situazioni patrimoniali aggiornate trasmesse via PEC a tutti i creditori, le risposte ricevute.
- L’ausiliario recepisce la documentazione e, nel parere, dà atto che le trattative risultano documentate.
Esito: il fornitore dovrebbe ora formulare in opposizione eccezioni chiare e precise sulla buona fede, come richiesto dalla Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025), contro un parere che le ha già esaminate. La sua contestazione generica perde forza.
Simulazione 3: i chirografari a zero e l’errore da non fare
Ipotesi: società con attivo liquidabile stimato in 734.180 €, debiti privilegiati per 761.350 € e debiti chirografari per 293.470 €. Il piano prevede il pagamento parziale dei privilegiati e zero ai chirografari, giustificando l’utilità per questi ultimi con la “rapida chiusura della crisi”.
- Mossa del creditore: un chirografario si oppone sostenendo l’assenza di utilità.
- Il parere dell’ausiliario, rilevando il problema, segnala che la proposta non assicura alcuna utilità ai chirografari.
- Alla luce di Cass. n. 624/2026, l’utilità non può consistere nella sola rapidità di risoluzione della crisi quando ai chirografari non viene riconosciuta alcuna soddisfazione.
Contromossa corretta (da giocare prima): costruire, nel piano, un’utilità reale per i chirografari, ad esempio con risorse esterne apportate da un terzo e destinate a questa categoria, documentandone la provenienza e la disponibilità. Se l’apporto è di 18.640 €, i chirografari ottengono circa il 6,35%: un risultato modesto ma che, sottoposto per tempo all’ausiliario, cambia l’equazione del parere e dell’opposizione. Va verificato con attenzione, caso per caso, che la destinazione delle risorse esterne non violi l’ordine delle prelazioni (Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025).
Quando all’avversario conviene trattare
Nel concordato semplificato i creditori non votano, ma questo non significa che la trattativa sia finita. Anzi: proprio perché il creditore non ha il voto, la sua forza negoziale dipende interamente dalla credibilità della minaccia di opposizione. E quella credibilità ha un andamento preciso nel tempo, che l’imprenditore informato può leggere.
Primo momento favorevole: subito dopo la nomina dell’ausiliario. Il creditore non sa ancora cosa scriverà l’ausiliario. Se il debitore apre un canale di dialogo in questa fase, magari offrendo chiarimenti su una stima o una diversa modalità di vendita di un bene gravato, il creditore garantito può preferire un’intesa sulle modalità di liquidazione piuttosto che rischiare un parere sfavorevole alle sue tesi. Va ricordato, però, che non si tratta di “comprare” il silenzio di un creditore con vantaggi a danno degli altri: il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione resta un limite inderogabile.
Secondo momento favorevole: dopo il deposito del parere. Se il parere è favorevole al debitore, la convenienza del creditore a opporsi scende. È il momento in cui il creditore, razionalmente, può accettare di non opporsi in cambio di garanzie sulle modalità di vendita, sulla pubblicità della procedura competitiva, sull’informazione periodica da parte del liquidatore. Sono concessioni che non alterano il trattamento economico dei creditori e possono ridurre il contenzioso.
Terzo momento: dopo l’omologazione, durante la pendenza del reclamo. Il decreto è immediatamente esecutivo. Il creditore che ha proposto reclamo vede la liquidazione andare avanti e può valutare che un’intesa sulle modalità di esecuzione sia preferibile a un giudizio dall’esito incerto.
Dal punto di vista del creditore pubblico, il quadro si è arricchito con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali; il suo art. 4 interviene sul Codice estendendo ai tributi locali gli strumenti di transazione previsti dal Codice stesso, anche nella composizione negoziata. Per l’imprenditore che arriva al concordato semplificato dopo una composizione negoziata, questo significa che l’interlocuzione con gli enti locali creditori va impostata già nella fase delle trattative: la relazione finale dell’esperto, che sarà poi letta dall’ausiliario, darà conto anche di come si è svolto quel confronto.
La regola d’oro: si tratta da una posizione di forza, e la forza nel concordato semplificato coincide con la solidità del fascicolo che l’ausiliario esaminerà.
La partita in tabella
La tabella riepiloga le mosse del creditore, i vincoli che le limitano, le contromosse e i tempi utili. È uno strumento di lavoro: i termini indicati sono quelli dell’art. 25-sexies CCII; quelli fissati dal tribunale variano da caso a caso.
| Mossa del creditore | Vincolo che lo limita | Contromossa del debitore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Segnalazioni all’ausiliario | L’ausiliario risponde al tribunale (art. 68 c.p.c.); regole di incompatibilità richiamate dal comma 3 | Dossier completo all’ausiliario dal primo giorno | Dalla nomina alla scadenza del termine per il parere |
| Attacco alla buona fede delle trattative | Servono eccezioni chiare e precise (App. Napoli, 7.1.2025) | Cronologia documentata delle trattative e delle proposte | Prima del parere; integrazioni nel termine fino a 15 giorni |
| Contestazione delle stime e del confronto con la liquidazione giudiziale | Verifiche tipizzate dal comma 5; ordine delle prelazioni (App. Catania, 14.2.2025) | Confronto voce per voce, con costi e tempi della liquidazione giudiziale | Prima del parere e in risposta alle opposizioni |
| Opposizione all’omologazione | Costituzione entro 10 giorni prima dell’udienza, termine perentorio | Comunicazioni del comma 4 documentate; risposta punto per punto | Dalla comunicazione del parere all’udienza |
| Reclamo e ricorso per cassazione | 30 giorni; ausiliario non contraddittore necessario (Cass. n. 881/2026) | Omologazione fondata su istruttoria e parere solidi | Dalla comunicazione del decreto |
| Atti in frode, risoluzione, annullamento | Norme richiamate solo “in quanto compatibili” (comma 8) | Trasparenza preventiva; piano fattibile | Dalla fase del comma 4 all’esecuzione |
Le domande di chi è sotto attacco
“Posso scegliere io l’ausiliario?”
No. L’ausiliario è nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 68 c.p.c., con il decreto previsto dall’art. 25-sexies, comma 3. Il debitore non lo indica e non lo sceglie; si applicano le regole di incompatibilità e trasparenza richiamate dalla norma.
“L’ausiliario è lo stesso esperto della composizione negoziata?”
No, sono figure distinte. L’esperto ha concluso il suo compito con la relazione finale e con il parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie; il tribunale acquisisce quei documenti e nomina un ausiliario, che esprime un proprio parere in vista dell’omologazione.
“Il parere dell’ausiliario vincola il tribunale?”
No, ma pesa moltissimo. Il tribunale decide in autonomia sui presupposti del comma 5; il parere è però il documento tecnico che il tribunale ha chiesto e che i creditori ricevono insieme alla proposta. Per discostarsene servono argomenti concreti.
“Un creditore può bloccare il concordato votando contro?”
No, nel concordato semplificato non c’è voto. Il creditore può solo opporsi all’omologazione, costituendosi entro dieci giorni prima dell’udienza (termine perentorio), e poi eventualmente impugnare il decreto.
“Se un creditore fa reclamo, deve chiamare in giudizio anche l’ausiliario?”
No. La Cassazione (ord. n. 881/2026) ha escluso che l’ausiliario sia contraddittore necessario nel reclamo contro il decreto di omologazione.
“Chi vende i beni dopo l’omologazione: l’ausiliario?”
No. Dopo l’omologazione l’esecuzione del piano di liquidazione è affidata al liquidatore previsto dall’art. 25-septies. L’ausiliario sostituisce il commissario giudiziale solo nelle norme richiamate dal comma 8, in quanto compatibili.
“Quanto tempo ha il creditore per prepararsi?”
Dipende dal calendario fissato dal tribunale, ma la legge garantisce che l’udienza di omologazione cada almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il parere. È lo stesso spazio che il debitore deve usare per prepararsi alle opposizioni.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito il riepilogo delle pronunce richiamate nell’articolo, organizzate per la mossa del creditore che ciascuna limita, orienta o, in alcuni casi, rafforza. I principi sono riformulati e non riproducono le massime ufficiali.
Sulla posizione dell’ausiliario e sulle impugnazioni
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: l’ausiliario del concordato semplificato e il commissario liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo avverso l’omologazione, perché privi di interessi propri e non sostituti processuali dei creditori. Rilevanza: definisce l’ausiliario come organo tecnico del giudice e chiude la strada a impugnazioni fondate sulla sua mancata partecipazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 pubblicata il 9 luglio 2026 (resa in tema di concordato preventivo). Principio: il commissario giudiziale resta ausiliario del giudice, non è parte in senso sostanziale e non è legittimato a ricorrere o controricorrere in Cassazione. Rilevanza: poiché l’ausiliario del semplificato sostituisce il commissario nelle norme richiamate dal comma 8, la pronuncia ne conferma per analogia il ruolo non di parte.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Principio: il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile in Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., mancando il carattere decisorio. Rilevanza: il debitore la cui proposta è respinta in ingresso deve valutare subito strumenti alternativi.
Sul controllo del tribunale e sulla porta d’ingresso
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: il vaglio di ammissibilità non si ferma alla ritualità formale né alla presenza dei documenti, ma investe la legalità sostanziale delle condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione degli artt. 25-sexies e 39. Rilevanza: il fascicolo su cui lavorerà l’ausiliario deve essere completo e coerente fin dal deposito.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: conferma il controllo di ammissibilità esteso alle condizioni sostanziali dell’art. 25-sexies. Rilevanza: consolida l’orientamento, rendendo prevedibile il perimetro del controllo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023 (disciplina del D.L. 118/2021, con applicazione analogica della legge fallimentare). Principio: il concordato semplificato è procedura concorsuale; per la competenza territoriale si applica in via analogica l’art. 161, comma 1, l.fall., senza rilievo per il trasferimento di sede nell’anno anteriore. Rilevanza: inquadra lo strumento come procedura regolata, con le garanzie che ne derivano per tutti.
- Trib. Milano, n. 236 del 20 marzo 2025. Principio: proposta solo del debitore, solo dopo la relazione finale e entro sessanta giorni dalla sua comunicazione; la relazione deve attestare buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Rilevanza: definisce i paletti temporali che anche il creditore deve rispettare nelle contestazioni.
- Trib. Milano, n. 426 del 15 giugno 2024. Principio: senza relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità, la proposta è inammissibile e il debitore può rivolgersi agli strumenti degli artt. 40 e seguenti. Rilevanza: la relazione finale è il primo bersaglio del creditore.
- Trib. Napoli, n. 153 del 25 ottobre 2023. Principio: il tribunale controlla pienamente la veridicità della relazione finale e la buona fede dell’imprenditore; la praticabilità delle soluzioni va valutata in concreto. Rilevanza: legittima il creditore a contestare la relazione, ma anche il debitore a difenderla con dati concreti.
- Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Principio: la buona fede richiede interlocuzione effettiva, informazioni complete, proposte riconducibili all’art. 23 e confronto con la liquidazione giudiziale; il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; servono eccezioni chiare e precise; i creditori non votano ma possono opporsi. Rilevanza: è la checklist della buona fede da consegnare all’ausiliario.
- Trib. Alessandria, n. 6 del 19 gennaio 2023. Principio: la buona fede presuppone trattative potenzialmente idonee a un’offerta accettabile; lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori. Rilevanza: argomento spendibile dal creditore contro trattative solo formali.
- Corte d’Appello di Potenza, n. 336 del 19 luglio 2024. Principio: il concordato semplificato è extrema ratio, per i casi in cui l’accordo con i creditori è impossibile. Rilevanza: impone di dimostrare la chiusura effettiva delle altre strade.
- Corte d’Appello di Milano, n. 1033 del 21 marzo 2024. Principio: il controllo di ritualità include la verifica della non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: il filtro iniziale superato rafforza la posizione del debitore.
Sui numeri, sull’utilità e sulle prelazioni
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 624 del 16 gennaio 2026. Principio: l’utilità per ciascun creditore non può ridursi alla rapidità della soluzione della crisi quando ai chirografari non spetta nulla. Rilevanza: è l’argomento più forte per il creditore chirografario; va neutralizzato nel piano prima del parere.
- Trib. Milano, n. 902 del 21 novembre 2024. Principio: l’omologazione richiede fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ogni creditore. Rilevanza: individua i punti su cui il parere dell’ausiliario deve essere più motivato.
- Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Principio: utilità ed equivalenza di risultato non sostituiscono il rispetto delle prelazioni, derogabile solo in caso di incapienza del bene gravato. Rilevanza: limite sia per il debitore sia per il creditore garantito.
- Corte d’Appello di Lecce, n. 22 del 15 gennaio 2025. Principio: la falcidia dei debiti tributari è ammissibile nel concordato semplificato, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: il creditore pubblico può contestare solo dimostrando un miglior risultato alternativo.
Sulla natura dello strumento
- Corte d’Appello di Roma, n. 4154 dell’11 giugno 2024. Principio: istituto autonomo e solo liquidatorio, senza voto né soglie minime per i chirografari, non soggetto all’applicazione analogica delle regole del concordato preventivo. Rilevanza: limita i tentativi del creditore di importare regole non previste.
- Trib. Milano, n. 132 del 23 febbraio 2024 e Trib. Milano, n. 277 del 3 aprile 2025. Principio: esclusa la continuità aziendale, anche diretta e anche in funzione di una successiva liquidazione. Rilevanza: un piano coerente con la natura liquidatoria toglie al creditore l’argomento dell’abuso dello strumento.
- Corte d’Appello di Milano, n. 298 del 30 gennaio 2023. Principio: il termine di sessanta giorni per la proposta non crea un nuovo effetto protettivo automatico, ma fissa un limite temporale all’accesso. Rilevanza: nel periodo tra relazione finale e deposito il creditore non è automaticamente bloccato; il debitore deve muoversi con rapidità.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Giochiamo la partita accanto a te: analizziamo le mosse che i creditori hanno già fatto durante la composizione negoziata, prepariamo il terreno su cui lavorerà l’ausiliario, presidiamo i termini che la legge impone e rispondiamo alle opposizioni con i dati. In concreto:
- Analizziamo la relazione finale dell’esperto e verifichiamo che contenga le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies, comma 1 (buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23), individuando i passaggi che un creditore potrebbe contestare.
- Ricostruiamo la cronologia documentata delle trattative: incontri, proposte, risposte, informazioni trasmesse, per dimostrare all’ausiliario e al tribunale la serietà del percorso negoziale.
- Predisponiamo il dossier per l’ausiliario fin dalla nomina, con le risposte alle obiezioni prevedibili dei creditori più esposti.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il confronto con la liquidazione giudiziale voce per voce: valori di realizzo, tempi, costi della procedura alternativa, valore atteso delle azioni recuperatorie.
- Verifichiamo il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la presenza di un’utilità reale per ciascun creditore, alla luce di Cass. n. 624/2026 e della giurisprudenza di merito.
- Gestiamo le integrazioni nel termine fino a quindici giorni che il tribunale può concedere, per rafforzare la proposta prima che il parere venga scritto.
- Curiamo le comunicazioni del comma 4 a tutti i creditori dell’elenco ex art. 39, con registro delle PEC e delle raccomandate, per mettere al riparo la regolarità del contraddittorio.
- Rispondiamo alle opposizioni punto per punto in vista dell’udienza di omologazione, valorizzando il parere dell’ausiliario e la documentazione depositata.
- Seguiamo il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva impostata in primo grado.
- Apriamo il tavolo con i creditori nei momenti in cui la loro convenienza si sposta, su modalità di liquidazione e informazione, nel rispetto della parità di trattamento e delle prelazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un concordato semplificato la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: l’intero strumento nasce dalla relazione finale di un esperto e dalla verifica che le trattative si siano svolte con correttezza e buona fede. Conoscere quel percorso dall’interno consente di leggere la relazione finale come la leggeranno l’ausiliario e il tribunale, e di anticipare dove il creditore cercherà il punto debole. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: stesso difensore, stessa linea, dal deposito del ricorso al reclamo e alla Cassazione.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza del creditore, il valore di realizzo dei beni, il confronto con la liquidazione giudiziale sono questioni economiche prima ancora che giuridiche, e l’ausiliario valuterà proprio quei numeri.
In chiusura
L’ausiliario del concordato semplificato non è un arbitro tra debitore e creditori, né un loro consulente: è un ausiliario del giudice, nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c., che esprime un parere su cui il tribunale costruirà la decisione di omologazione e che tutti i creditori riceveranno. Proprio per questo è il punto su cui si concentrano le mosse della controparte: segnalazioni, contestazioni della buona fede, perizie alternative, opposizioni, impugnazioni. Nel concordato semplificato non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti, mettendo l’ausiliario in condizione di vedere per primo i numeri e i fatti.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso che porta alla relazione finale ed è quindi in grado di difenderne la tenuta davanti all’ausiliario e al tribunale; la qualifica di cassazionista assicura che la stessa strategia accompagni l’impresa fino all’ultimo grado di giudizio.
📩 Non lasciare che sia il creditore a scrivere per primo all’ausiliario: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i recapiti in fondo a questa pagina.
