Come Si Chiude La Procedura Di Concordato Semplificato?

Come si chiude, davvero, la procedura di concordato semplificato? Chi si pone questa domanda di solito ha già alle spalle una composizione negoziata fallita, una relazione finale dell’esperto in mano e un ricorso depositato o in preparazione. E scopre che la “fine” della procedura non è un evento unico: c’è il momento in cui il tribunale omologa (o nega l’omologazione), c’è la fase, spesso lunga, in cui il liquidatore vende i beni e distribuisce il ricavato, e c’è il rischio che tutto si riapra per una risoluzione chiesta da un creditore insoddisfatto. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il modo in cui il concordato semplificato si chiude dipende da scelte compiute molto prima, già nella proposta e nel piano di liquidazione.

In questa guida mettiamo a confronto, con taglio da advisor e senza tifare per nessuna soluzione, le tre uscite realmente possibili: la chiusura fisiologica con omologazione ed esecuzione del piano; la chiusura anticipata per inammissibilità o diniego dell’omologazione; la chiusura “patologica” per risoluzione dopo l’omologazione.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato semplificato non esiste senza la composizione negoziata: la legge consente di proporlo solo se l’esperto, nella relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziate non sono praticabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che genera la relazione finale, cioè il documento da cui dipende l’accesso al concordato semplificato e, a cascata, il modo in cui la procedura potrà chiudersi. È la stessa competenza che consente di leggere in anticipo i punti deboli che il tribunale, l’ausiliario o i creditori potrebbero far valere.

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Il quadro di partenza: da dove nasce il concordato semplificato e dove può finire

Prima di pesare le opzioni, conviene fissare gli elementi comuni a tutte. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024, che ha ritoccato sia i primi cinque commi dell’art. 25-sexies sia il primo comma dell’art. 25-septies.

Gli elementi strutturali da tenere a mente sono pochi, ma decisivi:

Elemento Contenuto Norma
Presupposto Relazione finale dell’esperto che attesta trattative corrette e in buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b) art. 25-sexies, c. 1
Termine per proporlo 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 17, c. 8); entro lo stesso termine è ammessa la domanda con riserva ex art. 40 art. 25-sexies, c. 1
Natura della proposta Cessione dei beni, con piano di liquidazione e documenti dell’art. 39; classi ammesse art. 25-sexies, c. 1
Organo del procedimento Ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. art. 25-sexies, c. 3
Voto dei creditori Assente: i creditori possono solo opporsi art. 25-sexies, c. 4
Decisione Decreto motivato, immediatamente esecutivo art. 25-sexies, c. 6
Esecuzione Liquidatore nominato con il decreto di omologazione; applicazione, in quanto compatibili, degli artt. 114 e 115 art. 25-septies, c. 1
Norme del concordato preventivo richiamate artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale art. 25-sexies, c. 8

Da questa tabella discende la prima osservazione utile per il confronto: nel concordato semplificato manca la votazione, quindi l’intero peso della decisione si concentra sul controllo del tribunale. Il tribunale verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano; accerta inoltre che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e che assicuri un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies, c. 5).

La seconda osservazione riguarda il concetto stesso di “chiusura”. Nel concordato preventivo ordinario, l’art. 113 CCII lega la chiusura della procedura all’omologazione. Nel semplificato quella norma non figura tra quelle richiamate dal comma 8 dell’art. 25-sexies, ma la logica è analoga: con il decreto di omologazione si chiude la fase giudiziale di accertamento e si apre la fase esecutiva, affidata al liquidatore e sorvegliata ai sensi dell’art. 118. È per questo che parlare di chiusura richiede di distinguere tra il momento processuale (il decreto) e il momento sostanziale (la compiuta esecuzione del piano).

La terza osservazione riguarda il raccordo con la composizione negoziata. Il semplificato è un “figlio” delle trattative: la Cassazione ha chiarito che già in fase iniziale il tribunale può verificare se esistessero, fin dall’avvio della composizione negoziata, i presupposti di accesso dell’art. 12 CCII (Cass. ord. n. 623/2026). Questo significa che una chiusura anticipata può dipendere da difetti nati mesi prima, quando l’impresa ha presentato l’istanza di nomina dell’esperto.

Una precisazione di contesto, utile solo a chi ha debiti verso enti locali: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), con il suo art. 4, ha esteso ai tributi regionali e locali alcuni strumenti del Codice della crisi, tra cui gli accordi transattivi nell’ambito della composizione negoziata. Non incide sulle regole di chiusura del semplificato, ma può cambiare il perimetro delle trattative che precedono la relazione finale, e quindi la stessa decisione di arrivare al concordato semplificato.

Infine, un dato che accomuna tutte le uscite: dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti protettivi e conservativi degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII (art. 25-sexies, c. 2). Qualunque sia l’esito, questi effetti hanno una durata legata alla procedura, e la loro cessazione è uno degli effetti concreti della chiusura.

Prima strada: omologazione ed esecuzione del piano di liquidazione

In cosa consiste

La chiusura fisiologica passa per due tappe. La prima è il decreto di omologazione (art. 25-sexies, cc. 5 e 6), immediatamente esecutivo e reclamabile entro trenta giorni davanti alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247 CCII; contro il decreto della corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (c. 7). La seconda tappa è l’esecuzione del piano: con lo stesso decreto il tribunale nomina un liquidatore, al quale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115 CCII (art. 25-septies, c. 1). Se il piano prevede un’offerta già individuata per l’azienda, per rami o per singoli beni, il liquidatore vi dà esecuzione dopo aver verificato che il mercato non offra soluzioni migliori, con applicazione degli artt. 2919-2929 c.c. (art. 25-septies, c. 2); se il trasferimento era previsto prima dell’omologazione, vi provvede l’ausiliario su autorizzazione del tribunale (c. 3).

Dal punto di vista degli effetti, il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso (art. 117, richiamato dal comma 8), e la sua esecuzione è sorvegliata secondo l’art. 118, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale. La procedura si considera esaurita, in senso sostanziale, quando il liquidatore ha realizzato l’attivo e ripartito il ricavato secondo il piano.

Quando ha senso puntare su questa uscita

  • Impresa con un compratore già individuato. Un’offerta vincolante per l’azienda o per un ramo, già emersa durante la composizione negoziata, rende il piano più concreto e riduce l’incertezza sulla fase esecutiva.
  • Attivo che garantisce ai chirografari una soddisfazione apprezzabile. Dopo la Cass. n. 624/2026 l’utilità per ciascun creditore non può ridursi alla sola rapidità; dove i chirografari ricevono una percentuale concreta, il requisito è più facilmente dimostrabile.
  • Confronto favorevole con la liquidazione giudiziale. Se le stime dimostrano che la vendita “in continuità” o in blocco produce un valore maggiore rispetto alla vendita atomistica di una liquidazione giudiziale, il test del non pregiudizio è superabile.

Come si svolge, in sintesi

Deposito del ricorso; comunicazione al pubblico ministero e pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo; acquisizione della relazione finale e del parere dell’esperto; nomina dell’ausiliario con termine per il suo parere; eventuale termine fino a quindici giorni per integrazioni; comunicazione della proposta ai creditori via PEC (o raccomandata) e fissazione dell’udienza, con almeno quarantacinque giorni tra la scadenza del termine dell’ausiliario e l’udienza; opposizioni da depositare costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza; decreto. Dopo l’omologazione: insediamento del liquidatore, vendite, riparti, rapporti periodici, chiusura delle operazioni.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la stabilità: un decreto di omologazione immediatamente esecutivo consente al liquidatore di operare subito, e il reclamo non blocca automaticamente le vendite. Il secondo è il controllo del perimetro: il piano è quello predisposto dall’imprenditore, non quello che un curatore costruirebbe in una liquidazione giudiziale. Il terzo è l’effetto obbligatorio verso tutti i creditori anteriori, che chiude i fronti esecutivi individuali.

C’è anche un vantaggio processuale meno evidente. La Cassazione ha escluso che il liquidatore nominato ai sensi dell’art. 25-septies, così come l’ausiliario, sia contraddittore necessario nel giudizio di reclamo contro il decreto di omologazione, perché non è portatore di interessi propri (Cass. ord. n. 881/2026). Ne deriva che la fase esecutiva può procedere con una certa autonomia rispetto al contenzioso sull’omologazione, che resta un confronto tra debitore e creditori.

Il rovescio della medaglia

A fronte di questi vantaggi, vanno soppesati alcuni rischi. L’omologazione non è la fine dei rischi, ma il loro spostamento nella fase esecutiva. Se le vendite rendono meno del previsto, i creditori ricevono meno di quanto atteso e si apre lo spazio per la risoluzione (terza strada). Inoltre il decreto, benché esecutivo, può essere revocato in sede di reclamo: è ciò che è accaduto nel caso deciso dalla Cass. n. 624/2026, in cui la corte d’appello aveva revocato l’omologazione per difetto di utilità ai chirografari. Infine, la durata della fase esecutiva non è predeterminata dalla legge e dipende dal mercato dei beni da vendere.

Va poi considerato il vincolo sulle risorse. La Cass. n. 620/2026 ha stabilito che l’art. 84, comma 4, CCII si applica anche al concordato semplificato e che le risorse liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, accompagnata da un vincolo di postergazione, non sono “risorse esterne”, perché non aumentano l’attivo destinato ai creditori. Un piano costruito confidando su quel meccanismo rischia di non reggere fino alla chiusura.

Come si arriva, in concreto, alla fine della fase esecutiva

Va soppesato un aspetto che spesso viene trascurato: la legge non detta per il semplificato una disciplina autonoma della chiusura della fase esecutiva, ma rinvia, in quanto compatibili, agli artt. 114 e 115 CCII. Questo significa che il modo in cui la liquidazione si conclude dipende in larga parte dalle regole dettate per il concordato liquidatorio ordinario, adattate alla diversa struttura del semplificato, nel quale non c’è stata votazione e non c’è commissario giudiziale ma un ausiliario.

In termini pratici, la fase esecutiva si articola in alcuni passaggi ricorrenti. Il liquidatore prende in carico i beni indicati nel piano e ne cura la vendita; se il piano prevede un’offerta già individuata, deve prima verificare che il mercato non offra soluzioni migliori e solo dopo darvi esecuzione, con gli effetti tipici della vendita forzata richiamati dagli artt. 2919-2929 c.c. Il ricavato viene poi distribuito secondo l’ordine delle cause di prelazione e secondo le eventuali classi previste nella proposta. L’esecuzione è sorvegliata ai sensi dell’art. 118, con l’ausiliario nel ruolo che, nel concordato ordinario, spetta al commissario giudiziale.

L’art. 115, anch’esso richiamato, riguarda le azioni che il liquidatore può esercitare: un tema che incide sui tempi di chiusura, perché eventuali azioni di recupero o di responsabilità possono prolungare la fase esecutiva ben oltre la vendita dei beni principali. Il rovescio della medaglia di un piano che prevede azioni giudiziali come fonte di attivo è che la chiusura si allontana nel tempo e diventa meno prevedibile.

Un ulteriore elemento da pesare riguarda la società debitrice. Quando l’impresa è organizzata in forma societaria, la conclusione della liquidazione concordataria non coincide di per sé con l’estinzione della società: i passaggi societari (scioglimento, bilancio finale, cancellazione dal registro delle imprese) seguono le regole del diritto societario e vanno coordinati con la tempistica dei riparti. Su questo raccordo non abbiamo rinvenuto pronunce di legittimità specifiche per il semplificato, e la soluzione va costruita nel singolo caso con il supporto dei commercialisti.

Infine, la chiusura della fase esecutiva fa decorrere un termine che il debitore deve tenere presente: l’anno entro cui i creditori possono chiedere la risoluzione decorre dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto. Indicare nel piano una data finale realistica non è un dettaglio redazionale: è ciò che rende calcolabile il momento in cui la vicenda si chiude davvero.

Il profilo ideale

L’omologazione con esecuzione del piano è la strada coerente per l’impresa che arriva al ricorso con un attivo stimato in modo prudente, un’offerta già individuata e una percentuale concreta per i chirografari. Per chi non ha almeno due di questi tre elementi, va soppesata con molta attenzione.

Pronunce a supporto

Cass. n. 624/2026 (utilità per ciascun creditore); Cass. n. 620/2026 (risorse esterne e art. 84, c. 4); Cass. ord. n. 881/2026 (posizione del liquidatore nel reclamo).

Seconda strada: la chiusura anticipata per inammissibilità o diniego dell’omologazione

In cosa consiste

La procedura può chiudersi prima di arrivare all’esecuzione del piano, in due momenti distinti. Il primo è il vaglio iniziale di ammissibilità: il tribunale valuta la ritualità della proposta, compresa la corretta formazione delle classi (art. 25-sexies, c. 3). Il secondo è il diniego dell’omologazione all’esito dell’udienza, quando manca uno dei requisiti del comma 5: regolarità del contraddittorio, rispetto dell’ordine delle prelazioni, fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore.

Il vaglio di ammissibilità non è puramente formale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 31641/2025 del 4 dicembre 2025 e con l’ordinanza n. 1353/2026 del 21 gennaio 2026, ha chiarito che il tribunale deve verificare la legalità sostanziale della proposta, cioè la sussistenza delle condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta dallo stesso articolo e dall’art. 39. E con l’ordinanza n. 623/2026 ha aggiunto che il controllo può spingersi fino a verificare se, fin dall’origine, esistessero i presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 CCII.

Dopo l’inammissibilità o il diniego, le misure protettive e gli effetti legati al ricorso vengono meno. Il tribunale non apre d’ufficio la liquidazione giudiziale: questa richiede l’iniziativa dei soggetti legittimati (art. 37 CCII), che in presenza di insolvenza spesso arriva in tempi brevi.

Quando questa uscita si concretizza (o viene messa in conto)

  • Documentazione incompleta o incoerente. Mancano i documenti dell’art. 39, il piano di liquidazione è generico, le stime non sono supportate.
  • Proposta che lascia i chirografari a zero. Se l’attivo copre a stento prededuzioni e privilegi, il requisito dell’utilità vacilla; la Cass. n. 624/2026 ha escluso che la sola rapidità di definizione basti.
  • Difetti genetici della composizione negoziata. Se all’avvio delle trattative l’impresa non presentava le condizioni dell’art. 12, la Cass. ord. n. 623/2026 ammette che il tribunale ne tenga conto già nella fase iniziale.

Le impugnazioni: dove la strada si restringe

Il decreto che nega l’omologazione è reclamabile alla corte d’appello ai sensi dell’art. 247 CCII entro trenta giorni (art. 25-sexies, c. 6), e il decreto della corte d’appello è a sua volta ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (c. 7). Per l’inammissibilità il quadro è più stretto: secondo la Cass. ord. n. 623/2026, il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo, conferma l’inammissibilità non è ricorribile in cassazione, né in base al combinato dell’art. 25-sexies, c. 7, e dell’art. 247 CCII, né in base all’art. 111, comma 7, Cost. L’elemento dirimente è quindi la fase in cui si colloca la decisione negativa: un diniego di omologazione arriva fino in Cassazione, una declaratoria di inammissibilità confermata in appello no.

I vantaggi (per chi la subisce e per chi la provoca)

Detto così, sembra solo un esito negativo. Ma va soppesato anche l’altro lato. Per il creditore che ritiene la proposta lesiva, l’opposizione che porta al diniego è lo strumento per evitare di restare vincolato a una falcidia ingiustificata. Per il debitore, una chiusura rapida e motivata consente, in alcuni casi, di capire dove la proposta era carente e di valutare con i propri consulenti strade diverse, sempre nel rispetto dei limiti di legge. E in termini di tempi, una chiusura anticipata evita di trascinare per anni una fase esecutiva destinata a fallire.

I rischi e gli svantaggi

Il rischio principale, per il debitore, è l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero, con la perdita di controllo sul patrimonio e l’apertura delle azioni tipiche di quella procedura. Il secondo rischio è la perdita delle protezioni: venuti meno gli effetti dell’art. 25-sexies, c. 2, i creditori riacquistano libertà di azione. Il terzo rischio riguarda il tempo: un reclamo, anche fondato, richiede mesi, e nel frattempo il valore dell’azienda può erodersi.

Il ruolo delle opposizioni nel determinare questa uscita

Nel concordato semplificato i creditori non votano, quindi l’opposizione è l’unico strumento con cui possono incidere sull’esito. La legge prevede che creditori e qualsiasi interessato possano opporsi costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata (art. 25-sexies, c. 4). Il termine è breve e, a fronte di questa brevità, l’opposizione deve essere costruita sui requisiti che il tribunale è tenuto a verificare: regolarità del contraddittorio e del procedimento, ordine delle prelazioni, fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata, utilità per ciascun creditore.

Il rovescio della medaglia, per il creditore, è che un’opposizione generica difficilmente sposta l’esito: il tribunale dispone già della relazione e del parere dell’esperto e del parere dell’ausiliario. L’elemento dirimente è la capacità di contrapporre dati alle stime del piano: valori di realizzo alternativi, crediti non considerati, errori nella collocazione dei privilegi. Ed è altrettanto importante ricordare che, per il debitore, la regolarità della comunicazione della proposta ai creditori (via PEC o, in mancanza, raccomandata) è essa stessa un requisito: un difetto di comunicazione può tradursi in un diniego per irregolarità del contraddittorio.

Cosa accade alle esecuzioni individuali e ai rapporti pendenti

Con il venir meno della procedura, cessano gli effetti che il deposito e la pubblicazione del ricorso avevano prodotto ai sensi degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII. In termini generali, i creditori tornano a poter agire individualmente e gli atti compiuti dal debitore non beneficiano più della cornice concorsuale. Per l’impresa con un’attività ancora in corso, questo è il momento di massima esposizione: fornitori, banche e lavoratori possono attivarsi in parallelo, e l’eventuale ricorso per liquidazione giudiziale si aggiunge alle iniziative esecutive.

Va soppesato, infine, il rapporto tra chiusura anticipata e reclamo. Il decreto di diniego è reclamabile, ma il reclamo non ripristina di per sé le protezioni. Chi intende reclamare deve quindi valutare non solo la fondatezza dei motivi, ma anche cosa può accadere al patrimonio nei mesi necessari alla decisione della corte d’appello.

Il profilo ideale

Questa strada è l’esito “atteso” quando la proposta non supera il confronto con la liquidazione giudiziale o non assicura un’utilità concreta ai chirografari; dal lato dei creditori, è la strada da perseguire con un’opposizione documentata quando la proposta presenta proprio questi difetti.

Pronunce a supporto

Cass. ord. n. 31641/2025 e Cass. ord. n. 1353/2026 (controllo sostanziale di ammissibilità); Cass. ord. n. 623/2026 (presupposti dell’art. 12 e non ricorribilità in cassazione della conferma di inammissibilità); Cass. n. 624/2026 (utilità per i creditori); Cass. ord. n. 9730/2023 (natura concorsuale e competenza).

Terza strada: la risoluzione dopo l’omologazione

In cosa consiste

L’art. 25-sexies, comma 8, richiama espressamente l’art. 119 CCII. Ne deriva che anche il concordato semplificato omologato può essere risolto per inadempimento, con regole precise:

  • la risoluzione può essere chiesta da ciascun creditore; l’ausiliario, che nel semplificato prende il posto del commissario giudiziale, può farlo solo su richiesta di almeno un creditore;
  • l’eventuale garante partecipa al procedimento;
  • la risoluzione non può essere pronunciata se l’inadempimento è di scarsa importanza;
  • il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato;
  • le regole non si applicano quando gli obblighi sono assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore;
  • il procedimento segue gli artt. 40 e 41 CCII;
  • la liquidazione giudiziale può essere aperta solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.

Pronunciata la risoluzione, vengono meno gli effetti esdebitatori, mentre restano fermi i pagamenti eseguiti in conformità al piano e gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Un’avvertenza tecnica: il comma 8 richiama l’art. 119 (risoluzione) ma non l’art. 120 (annullamento). L’applicabilità dell’annullamento al semplificato non è quindi espressamente prevista dal testo, e su questo punto non abbiamo rinvenuto pronunce di legittimità.

Il cambio di regime rispetto alla legge fallimentare

È qui che si coglie una differenza rilevante con il passato. Sotto la legge fallimentare, le Sezioni Unite (Cass. SU n. 4696 del 14 febbraio 2022) avevano ammesso che, in caso di inadempimento del concordato omologato, il creditore potesse chiedere il fallimento anche senza la previa risoluzione (omisso medio). La pronuncia riguarda la legge fallimentare: nel Codice della crisi l’art. 119, comma 7, rende la risoluzione un passaggio necessario prima della liquidazione giudiziale, salvo l’eccezione dei debiti successivi. Per il concordato semplificato, che richiama l’art. 119, il creditore insoddisfatto deve quindi passare dalla risoluzione, rispettando il termine annuale.

Quando questa uscita entra in gioco

  • Vendite che rendono molto meno del previsto, al punto da far ritenere non più realizzabile l’assetto promesso ai creditori.
  • Mancato rispetto degli impegni accessori del piano (ad esempio apporti promessi da terzi che non arrivano).
  • Comportamenti del debitore che ostacolano la liquidazione, quando i beni non vengono messi a disposizione del liquidatore.

Un punto va soppesato con attenzione. Nel concordato per cessione dei beni, l’obbligo del debitore consiste essenzialmente nel mettere i beni a disposizione per la liquidazione; se la proposta non garantisce una percentuale minima, il semplice fatto che il ricavato sia inferiore alle stime non coincide automaticamente con un inadempimento. L’elemento dirimente è come è stata formulata la proposta: percentuale “promessa” o semplice destinazione del ricavato. Su questo profilo, nel semplificato, non risultano ancora orientamenti consolidati della Cassazione, e la valutazione resta legata al caso concreto.

I vantaggi e gli svantaggi

Per il creditore, la risoluzione è lo strumento per liberarsi dal vincolo concordatario e recuperare la possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale. Il rovescio della medaglia è che si tratta di un procedimento con un termine stretto (un anno dall’ultimo adempimento previsto) e con un onere di dimostrare un inadempimento non di scarsa importanza. Per il debitore, la risoluzione è il rischio più pesante, perché travolge l’effetto esdebitatorio; a fronte di questo, la conservazione dei pagamenti già eseguiti e degli atti compiuti dagli organi limita gli effetti retroattivi.

Garante e assuntore: due variabili che cambiano la partita

Due elementi della proposta incidono direttamente su questa terza uscita. Il primo è il garante: se un terzo ha garantito l’adempimento, l’art. 119 prevede che sia chiamato a partecipare al procedimento di risoluzione. A fronte di questo coinvolgimento, il garante ha interesse a che il piano venga eseguito, e la sua presenza può rendere la risoluzione meno probabile o meno dannosa per i creditori. Il secondo è l’assuntore: quando gli obblighi derivanti dal concordato sono assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore, le regole sulla risoluzione non si applicano. Il rovescio della medaglia è che un’operazione di questo tipo richiede un soggetto solido e disponibile, che nella crisi di un’impresa avviata alla liquidazione non sempre si trova.

Va infine considerato che il procedimento di risoluzione segue le regole degli artt. 40 e 41 CCII, cioè il rito unitario: non è un’azione contrattuale ordinaria, ma un giudizio che si svolge davanti al tribunale con le garanzie del procedimento concorsuale. Per il creditore, l’elemento dirimente è arrivare a quel giudizio con la prova documentale dello scarto tra quanto promesso e quanto eseguito.

Il profilo ideale

La risoluzione è la strada del creditore che, a esecuzione avviata o conclusa, può documentare un inadempimento significativo e agisce entro l’anno; per il debitore, è lo scenario da prevenire costruendo un piano con stime prudenti e impegni sostenibili.

Pronunce a supporto

Cass. SU n. 4696/2022 (legge fallimentare: rapporto tra inadempimento e fallimento, oggi da leggere alla luce dell’art. 119, c. 7, CCII); Cass. ord. n. 9730/2023 (natura di procedura concorsuale del semplificato).

Le tre uscite alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come le tre strade producano esiti diversi a partire dalla stessa situazione. Non sono casi reali e non rappresentano previsioni sul singolo procedimento.

Dati comuni di partenza. Alfa S.r.l., impresa manifatturiera. Relazione finale dell’esperto comunicata il 3 marzo 2026; termine di sessanta giorni per proporre il concordato semplificato in scadenza il 2 maggio 2026. Ricorso depositato il 24 aprile 2026.
– Attivo stimato nel piano: immobile 497.800 €; azienda, magazzino e crediti commerciali 786.800 €; totale 1.284.600 €.
– Spese prededucibili della procedura (organi, pubblicità, vendite): 96.700 €.
– Credito ipotecario della banca: 538.900 €.
– Crediti privilegiati generali (lavoratori, erario, enti previdenziali): 412.300 €.
– Crediti chirografari: 1.176.450 €.

Simulazione 1 — Omologazione ed esecuzione regolare

Il liquidatore vende l’immobile per 497.800 €, che vanno alla banca ipotecaria; la parte residua del credito bancario (538.900 − 497.800 = 41.100 €) concorre in chirografo. Dall’attivo libero (786.800 €) si pagano le spese prededucibili (96.700 €), restano 690.100 €; si pagano integralmente i privilegiati generali (412.300 €), restano 277.800 €. I chirografari, ora pari a 1.176.450 + 41.100 = 1.217.550 €, ricevono 277.800 €: circa il 22,8%.

Nell’alternativa della liquidazione giudiziale, con l’ipotesi di una vendita atomistica (immobile 451.000 €, altri beni 612.400 €) e di spese più alte (118.900 €), l’attivo libero netto sarebbe 493.500 €; dopo i privilegiati (412.300 €) resterebbero 81.200 €, da ripartire tra chirografari pari a 1.176.450 + 87.900 = 1.264.350 €: circa il 6,4%. Il test del non pregiudizio è superato e l’utilità per i chirografari è concreta. La procedura si chiude, in senso processuale, con il decreto di omologazione; in senso sostanziale, con l’ultimo riparto del liquidatore, che nel piano è collocato al 30 giugno 2028.

Simulazione 2 — Diniego dell’omologazione

Stessi dati, ma con una variante: le stime sull’azienda si rivelano ottimistiche e l’ausiliario, nel suo parere, ridimensiona l’attivo libero a 503.700 €. Dedotte le spese (96.700 €), restano 407.000 €, insufficienti a coprire i privilegiati generali (412.300 €). I chirografari ricevono zero. Un fornitore si oppone costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza e richiama il principio della Cass. n. 624/2026: la sola rapidità della definizione non costituisce utilità. Il tribunale nega l’omologazione con decreto comunicato il 9 settembre 2026; il reclamo alla corte d’appello va proposto entro trenta giorni, quindi entro il 9 ottobre 2026. Venuti meno gli effetti protettivi, due creditori depositano ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Se il reclamo fosse respinto, il debitore potrebbe ancora ricorrere per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione, perché si tratta di diniego e non di inammissibilità.

Se invece, a parità di dati, il tribunale avesse dichiarato inammissibile la proposta già in fase iniziale per carenza della documentazione dell’art. 39 e la corte d’appello avesse confermato, secondo la Cass. ord. n. 623/2026 la strada si fermerebbe lì: nessun ricorso per cassazione.

Simulazione 3 — Risoluzione dopo l’omologazione

Stessi dati della simulazione 1: il concordato è omologato e la proposta indica ai chirografari una percentuale “non inferiore al 20%”. Il mercato però si contrae, l’azienda viene venduta per 512.000 € invece di 786.800 € e, dopo spese (96.700 €) e privilegiati (412.300 €), per i chirografari restano soltanto 3.000 €, cioè circa lo 0,25% su 1.217.550 €. Il termine dell’ultimo adempimento previsto dal piano è il 30 giugno 2028: il ricorso per risoluzione va depositato entro il 30 giugno 2029. Un creditore chirografario agisce il 14 febbraio 2029, sostenendo che lo scarto rispetto alla percentuale indicata non è di scarsa importanza. Se la risoluzione viene pronunciata, cadono gli effetti esdebitatori, restano fermi i pagamenti già effettuati e da quel momento può essere aperta la liquidazione giudiziale. Se il creditore depositasse il 2 luglio 2029, il termine annuale sarebbe già decorso.

La variante utile per il confronto: se la proposta si fosse limitata a promettere la cessione dei beni e la ripartizione del ricavato, senza una percentuale minima, la discussione si sposterebbe sull’esistenza stessa dell’inadempimento, e la risoluzione diventerebbe più difficile da ottenere.

Il confronto in tabella

La tabella sintetizza quanto analizzato nelle sezioni precedenti. Va letta come strumento di orientamento: ogni riga può cambiare in funzione della proposta concreta, delle stime e dei creditori coinvolti. Per i costi si indicano solo le voci previste dalla legge per la procedura, in termini generali.

Criterio Omologazione ed esecuzione Inammissibilità o diniego Risoluzione dopo l’omologa
Momento in cui si chiude Decreto di omologa (fase giudiziale) e ultimo riparto del liquidatore (fase esecutiva) Decreto di inammissibilità o di diniego, poi eventuali impugnazioni Sentenza di risoluzione, entro un anno dall’ultimo adempimento previsto
Tempi Più lunghi, legati alle vendite Brevi in primo grado; più lunghi se si impugna Variabili; il termine annuale è rigido
Complessità Elevata nella fase esecutiva (vendite, riparti, rapporti) Concentrata sulle udienze e sulle impugnazioni Elevata: serve provare un inadempimento non di scarsa importanza
Rischi in caso di esito negativo Reclamo dei creditori con possibile revoca dell’omologa Liquidazione giudiziale su istanza dei legittimati Caduta degli effetti esdebitatori e liquidazione giudiziale
Effetti sulle azioni esecutive Concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori Cessano gli effetti protettivi legati al ricorso Venuto meno il vincolo, i creditori riacquistano le azioni
Reversibilità Revocabile in reclamo; poi esposto a risoluzione Diniego impugnabile fino in Cassazione; inammissibilità confermata in appello non ricorribile Irreversibile una volta definitiva; salvi pagamenti e atti compiuti
Costi previsti dalla legge Compensi di ausiliario e liquidatore, spese di vendita e pubblicità, in prededuzione Spese del procedimento e contributo unificato per le impugnazioni Spese del procedimento ex artt. 40 e 41 CCII

L’elemento che emerge dalla tabella è che la chiusura “buona” non è garantita dall’omologazione, ma dalla tenuta del piano nella fase esecutiva.

I criteri per scegliere la strategia di chiusura

Il debitore non “sceglie” tra le tre uscite come si sceglie tra due prodotti: alcune dipendono dal tribunale o dai creditori. Ma le scelte a monte, nella proposta e nel piano, orientano in modo decisivo la probabilità di ciascuna. Allo stesso modo, il creditore sceglie se opporsi, se reclamare o se attendere e chiedere la risoluzione. Ecco i criteri che, generalmente, pesano di più.

Criterio 1 — La consistenza dell’attivo libero rispetto ai privilegi. Se la tua situazione presenta un attivo libero che, dopo spese e privilegi, lascia una quota concreta ai chirografari, la strada dell’omologazione è generalmente percorribile. Se invece i chirografari restano a zero, la Cass. n. 624/2026 rende il diniego uno scenario da mettere seriamente in conto.

Criterio 2 — La natura delle risorse che sostengono il piano. Se la proposta si regge su apporti di terzi effettivi, che incrementano l’attivo, il piano è più solido. Se si regge su meccanismi come la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti, la Cass. n. 620/2026 avverte che non si tratta di risorse esterne e che si applica l’art. 84, comma 4.

Criterio 3 — La qualità della composizione negoziata a monte. Se le trattative sono state avviate con i presupposti dell’art. 12 e la relazione finale è chiara e completa, il rischio di una chiusura in fase di ammissibilità si riduce. Se invece l’accesso alla composizione negoziata era fragile, la Cass. ord. n. 623/2026 consente al tribunale di rilevarlo subito.

Criterio 4 — La formulazione dell’impegno verso i creditori. Se la proposta promette una percentuale minima, il rischio di risoluzione cresce in caso di vendite deludenti; se si limita alla cessione con ripartizione del ricavato, il rischio si sposta sul giudizio di fattibilità iniziale. Va soppesato quale dei due rischi sia più sostenibile nel caso concreto.

Criterio 5 — Il profilo dei creditori e la loro propensione al contenzioso. Se la massa passiva è concentrata in pochi creditori qualificati (banche, erario, enti previdenziali), le opposizioni e i reclami sono più probabili e più tecnici. Se è frammentata, il rischio di contestazione è diverso, ma non assente.

Dal lato del creditore, il ragionamento è speculare: opporsi prima dell’udienza ha senso quando la proposta presenta difetti già visibili (utilità, non pregiudizio, fattibilità); attendere e valutare la risoluzione ha senso quando i difetti emergono solo in fase esecutiva, ricordando il termine annuale.

Lo Studio Monardo affronta questi passaggi forte della qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e della sua abilitazione di avvocato cassazionista, che consente di seguire la stessa linea dal ricorso al tribunale fino all’eventuale giudizio di legittimità.

Le domande di chi è indeciso

Il decreto di omologazione chiude definitivamente la procedura?
Chiude la fase giudiziale di accertamento, ma non la vicenda. Il decreto è reclamabile entro trenta giorni e, dopo la corte d’appello, ricorribile per cassazione; inoltre la fase esecutiva affidata al liquidatore può durare a lungo, e fino a un anno dopo l’ultimo adempimento previsto resta possibile la risoluzione.

Posso cambiare strada a metà, ad esempio ritirare il ricorso?
La legge non disciplina in modo specifico la rinuncia nel semplificato. In ogni caso, una volta venuti meno gli effetti del ricorso, i creditori riacquistano la libertà di azione e, in presenza di insolvenza, possono chiedere la liquidazione giudiziale. Ogni passo indietro va quindi valutato insieme alle sue conseguenze.

Se il tribunale nega l’omologazione, si apre automaticamente la liquidazione giudiziale?
No. Il tribunale non apre d’ufficio la liquidazione giudiziale: occorre un ricorso dei soggetti legittimati. Nella pratica, però, il diniego rimuove le protezioni e rende probabile un’iniziativa dei creditori in tempi brevi.

Il liquidatore può essere coinvolto nel reclamo contro l’omologa?
Secondo la Cass. ord. n. 881/2026, né il liquidatore né l’ausiliario sono contraddittori necessari nel reclamo, perché non hanno un interesse proprio da far valere. Il reclamo resta un confronto tra le parti.

Quanto dura la fase esecutiva dopo l’omologazione?
La legge non fissa una durata. Dipende dai beni da vendere, dall’esistenza di un’offerta già individuata, dalle eventuali azioni che il liquidatore deve esercitare ai sensi dell’art. 115 e dai tempi dei riparti. Per questo è utile che il piano indichi un cronoprogramma realistico: da quella data dipende anche il termine annuale per la risoluzione.

Il creditore che non si è opposto può comunque reclamare il decreto di omologazione?
Il comma 6 dell’art. 25-sexies attribuisce il reclamo alle “parti”. Chi abbia partecipato o meno al giudizio di omologazione, e con quale veste, incide sulla legittimazione: è un profilo da verificare caso per caso, ed è un motivo in più per valutare l’opposizione prima dell’udienza anziché attendere il decreto.

Una volta concluso il riparto finale, i creditori possono ancora chiedere qualcosa al debitore?
Il concordato omologato è obbligatorio per i creditori anteriori (art. 117) e, finché non viene risolto, la parte di credito non soddisfatta secondo il piano non è più esigibile nei confronti del debitore. Se però interviene la risoluzione nei termini, gli effetti esdebitatori cadono e i creditori riacquistano le loro pretese, salvo quanto già incassato.

E se scelgo la strada sbagliata?
L’errore più costoso è costruire una proposta che non supera il vaglio iniziale: se la corte d’appello conferma l’inammissibilità, la Cass. ord. n. 623/2026 esclude il ricorso per cassazione. Il secondo errore costoso, per il creditore, è lasciar decorrere l’anno utile per chiedere la risoluzione.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti (portali giuridici e riviste). Per alcune di esse le fonti riportano dati non del tutto coincidenti sulla data o sul tipo di provvedimento: in questi casi indichiamo numero e anno e segnaliamo il punto.

Per la chiusura con omologazione ed esecuzione

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026. Principio: anche nel concordato semplificato opera l’art. 84, comma 4, CCII; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata, con vincolo di postergazione, non genera risorse esterne, perché non accresce l’attivo destinato ai creditori. Rilevanza: un piano che conta su queste somme come finanza esterna rischia di non arrivare a una chiusura regolare.

Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026). Principio: l’utilità per ciascun creditore richiesta dall’art. 25-sexies, comma 5, non deve essere necessariamente economica, ma deve consistere in un vantaggio concreto e apprezzabile; non basta la rapida definizione della crisi se i chirografari restano insoddisfatti. Nel caso esaminato la corte d’appello aveva revocato l’omologazione in sede di reclamo. Rilevanza: è il criterio che decide tra la prima e la seconda strada.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: l’ausiliario e il liquidatore nominato ai sensi dell’art. 25-septies non sono contraddittori necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione, perché privi di interessi propri. Rilevanza: chiarisce la posizione degli organi della fase esecutiva rispetto al contenzioso sull’omologa.

Per la chiusura anticipata

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623/2026 (gennaio 2026). Principio: nella fase iniziale il tribunale può verificare anche l’originaria sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII), attraverso la documentazione dell’art. 25-sexies, comma 1, e dell’art. 39; il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione, né ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 7, con l’art. 247, né ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: fissa il punto oltre il quale la chiusura anticipata diventa definitiva.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: il giudizio di ammissibilità del concordato semplificato riguarda la legalità sostanziale della proposta, cioè le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta dallo stesso articolo e dall’art. 39. Rilevanza: il vaglio iniziale può chiudere la procedura anche per ragioni non meramente formali.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: conferma che il tribunale, nel giudizio di ammissibilità, non si ferma alla ritualità formale ma verifica le condizioni dell’art. 25-sexies alla luce della documentazione. Rilevanza: consolida l’orientamento sul controllo sostanziale.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023. Principio: il concordato semplificato è una procedura concorsuale; per la competenza territoriale la Corte ha applicato in via analogica la regola dell’art. 161, comma 1, della legge fallimentare, ritenendo irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito. Rilevanza: la pronuncia è resa con richiamo alla legge fallimentare (e quindi va dichiarata come tale), ma conferma la natura concorsuale che giustifica il controllo pieno del tribunale e l’applicazione delle regole sulla risoluzione.

Per la risoluzione dopo l’omologazione

Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022. Principio (legge fallimentare): l’omologazione rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti, ma l’insolvenza può riemergere in caso di mancata esecuzione del piano; in quel regime il creditore poteva chiedere il fallimento anche senza la previa risoluzione. Rilevanza: segna la differenza con il Codice della crisi, il cui art. 119, comma 7, richiamato per il semplificato, richiede invece la previa risoluzione, salvo l’insolvenza da debiti successivi.

Avvertenza sulle fonti. Sulle pronunce n. 620, 623 e 624 del 2026 le banche dati divulgative non sono del tutto allineate: per la n. 620 la data del 12 gennaio 2026 e il contenuto relativo alle risorse esterne risultano dalla fonte che pubblica il provvedimento; per le nn. 623 e 624 riportiamo il contenuto riscontrato, ma non la data esatta, perché le fonti consultate indicano date e tipologie di provvedimento non coincidenti. Prima di citarle in un atto è opportuno verificarne il testo integrale sulle banche dati ufficiali.

Cosa può fare lo Studio Monardo per chiudere bene il concordato semplificato

Il nostro intervento si concentra sui punti in cui, come si è visto, si decide il modo in cui la procedura si chiuderà. Ecco, concretamente, cosa facciamo.

  1. Analizziamo la relazione finale dell’esperto e verifichiamo che attesti con chiarezza correttezza e buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, perché è il presupposto da cui dipende l’ammissibilità.
  2. Ricostruiamo i presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII), per prevenire contestazioni che, dopo la Cass. ord. n. 623/2026, possono emergere già nella fase iniziale.
  3. Controlliamo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e valutiamo se depositare la domanda con riserva ex art. 40.
  4. Verifichiamo la documentazione dell’art. 39 e il piano di liquidazione, insieme ai commercialisti dello staff, confrontando stime, perizie e offerte.
  5. Costruiamo il raffronto con la liquidazione giudiziale e la dimostrazione dell’utilità per ciascun creditore, alla luce della Cass. n. 624/2026.
  6. Esaminiamo la natura delle risorse che sostengono il piano, distinguendo le vere risorse esterne dalle rinunce alla prededuzione escluse dalla Cass. n. 620/2026.
  7. Valutiamo quale delle uscite regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, sia dal lato del debitore sia dal lato del creditore che intende opporsi.
  8. Redigiamo e depositiamo opposizioni, reclami ex art. 247 CCII e ricorsi per cassazione, rispettando i termini di dieci giorni prima dell’udienza e di trenta giorni dalla comunicazione.
  9. Seguiamo la fase esecutiva, verificando i rapporti del liquidatore, le vendite e i riparti rispetto a quanto previsto nel piano.
  10. Valutiamo i presupposti della risoluzione ex art. 119 CCII e il rispetto del termine annuale, sia per chi intende chiederla sia per chi deve difendersi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: il concordato semplificato nasce dalla composizione negoziata, e conoscere dall’interno come si formano le trattative e la relazione finale consente di valutare in anticipo la tenuta del ricorso. A essa si affianca la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta compiuta oggi nel ricorso va difesa domani in reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza cambiare difensore né linea. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di tenere unite la parte giuridica (requisiti, termini, impugnazioni) e quella economica (stime, riparti, raffronto con la liquidazione giudiziale).

In chiusura: la fine della procedura si prepara all’inizio

Il concordato semplificato può chiudersi con un’omologazione seguita dalla regolare esecuzione del piano, con un’inammissibilità o un diniego che riaprono la strada alla liquidazione giudiziale, oppure con una risoluzione che arriva anche anni dopo il decreto. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: per il debitore significa perdere protezioni ed effetti esdebitatori, per il creditore significa restare vincolato a una falcidia ingiustificata o lasciar scadere il termine per reagire.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il concordato semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce i passaggi che portano alla relazione finale e sa dove il tribunale, l’ausiliario e i creditori concentrano il controllo. La qualifica di cassazionista consente poi di accompagnare la stessa strategia fino all’ultimo grado, se il contenzioso sull’omologa lo rende necessario.

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