Gli Amministratori Della Controllata Rischiano La Bancarotta Per Operazioni Infragruppo?

Gli Amministratori Della Controllata Rischiano La Bancarotta Per Operazioni Infragruppo?

Questa guida è costruita come una conversazione: raccoglie le domande che gli amministratori di società controllate ci pongono più spesso quando la loro società entra in crisi e qualcuno comincia a guardare i movimenti verso la capogruppo o verso le “sorelle”. Le risposte sono complete, ma scritte come si parlerebbe in studio: niente formule di rito, molti esempi, e la giurisprudenza al posto giusto.

Il quadro normativo, in quattro frasi. Dal 15 luglio 2022 la bancarotta fraudolenta non si legge più nell’art. 216 della legge fallimentare, ma nell’art. 322 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024); la bancarotta semplice è nell’art. 323 CCII; per gli amministratori di società i due articoli si applicano attraverso gli artt. 329 e 330 CCII. Il gruppo di imprese ha una disciplina propria nel Codice (artt. 284-292 CCII) e nel codice civile (artt. 2497 ss. c.c., direzione e coordinamento), ma nessuna di queste norme crea un “salvacondotto” penale per le operazioni infragruppo. La Cassazione ha chiarito che tra vecchia e nuova norma c’è continuità: i fatti commessi prima del Codice restano punibili.

Perché ce ne occupiamo con un taglio specifico? Le operazioni infragruppo diventano un problema penale quasi sempre nel momento in cui la crisi della controllata viene gestita, o non gestita, con gli strumenti del Codice. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, anche di gruppo, che è proprio la sede in cui i flussi infragruppo vanno resi trasparenti e messi in sicurezza prima che arrivi un curatore. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: una competenza che pesa quando gli amministratori, persone fisiche, hanno firmato garanzie personali per i debiti del gruppo e devono gestire anche la propria esposizione.

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Blocco A — Le basi

“Ma se sposto soldi da una società all’altra dello stesso gruppo, non resta tutto in famiglia?”

No: per il diritto penale fallimentare ogni società del gruppo ha il proprio patrimonio e i propri creditori. È l’equivoco più diffuso, e il più pericoloso.

Il gruppo è una realtà economica, ma giuridicamente ogni società è un soggetto autonomo, con un patrimonio che costituisce la garanzia dei suoi creditori, non di quelli della holding o delle consorelle. Quando la controllata viene dichiarata in liquidazione giudiziale, il curatore guarda ai creditori della controllata: il fornitore, la banca, l’Erario, i dipendenti. Se negli anni precedenti 400.000 euro sono usciti verso un’altra società del gruppo senza un ritorno, per quei creditori quei soldi sono semplicemente spariti.

La Cassazione lo ha detto in modo netto già sotto la legge fallimentare: con la sentenza Cass. pen. Sez. V n. 7326/2008 ha ritenuto distrattivo il trasferimento di risorse senza corrispettivo tra società del gruppo in difficoltà, chiarendo che l’appartenenza al gruppo, da sola, non giustifica nulla. Lo stesso concetto ritorna, quasi vent’anni dopo, in Cass. pen. Sez. I n. 11955/2025: non basta affermare l’esistenza di un gruppo per rendere lecito lo spostamento di denaro da una società in crisi a una in bonis.

Questo non significa che ogni operazione infragruppo sia reato. Significa che l’operazione deve avere una giustificazione economica per la società che dà, non solo per il gruppo nel suo complesso. Se la controllata riceve qualcosa in cambio, subito o in modo ragionevolmente prevedibile, il quadro cambia: è il tema dei vantaggi compensativi, che vediamo tra poco.

In sintesi: il “resta tutto in famiglia” funziona finché nessuna società fallisce. Quando una cade, i suoi creditori, e il pubblico ministero, guardano a quella sola società.

“Chi rischia davvero: solo l’amministratore della controllata o anche quelli della capogruppo?”

Rischiano entrambi, ma in modo diverso. L’amministratore della controllata dichiarata in liquidazione giudiziale è il destinatario “naturale” della norma: l’art. 329 CCII estende agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società i fatti di bancarotta fraudolenta previsti dall’art. 322. È lui che ha firmato il bonifico, la garanzia, la cessione.

Gli amministratori della capogruppo, invece, non sono amministratori della società fallita: per il diritto penale sono “estranei” (extraneus). Possono però rispondere a due titoli:

  • come concorrenti nel reato dell’amministratore della controllata (art. 110 c.p.), se hanno determinato, istigato o agevolato la distrazione con la consapevolezza del suo effetto depauperativo;
  • come amministratori di fatto della controllata, se in concreto erano loro a gestirla, impartendo ordini che venivano eseguiti senza filtro.

La giurisprudenza non applica automatismi. Cass. pen. Sez. V n. 7556/2013 ha escluso che l’amministratore di un’altra società possa rispondere solo per la sua posizione: serve una partecipazione attiva al fatto distrattivo. In senso opposto, Cass. pen. Sez. V n. 49642/2009 ha ritenuto il concorso dell’estraneo che, amministrando un’altra società, aveva ottenuto in locazione beni della fallita a un canone inferiore a quello di mercato.

E l’amministratore “di facciata” della controllata, quello che firmava senza decidere? Non è al riparo. Cass. pen. Sez. V n. 10633/2019, proprio in un caso di finanziamenti infragruppo, ha ribadito che l’amministratore di diritto concorre con quello di fatto anche con una consapevolezza generica delle condotte che impoverivano la società, senza bisogno di conoscere ogni singolo episodio.

“Che differenza c’è tra bancarotta fraudolenta, preferenziale e semplice?”

Cambia il tipo di condotta, cambia la pena. Per orientarsi:

Figura Norma CCII Condotta tipica infragruppo Pena
Bancarotta fraudolenta patrimoniale art. 322 c. 1 lett. a), via art. 329 trasferimenti senza corrispettivo, garanzie gratuite, cash pooling non regolato reclusione da 3 a 10 anni
Bancarotta fraudolenta documentale art. 322 c. 1 lett. b) contabilità che nasconde i rapporti con le consorelle reclusione da 3 a 10 anni
Bancarotta preferenziale art. 322 c. 3 pagare per primi i crediti di società del gruppo quando la controllata è già insolvente reclusione da 1 a 5 anni
Bancarotta semplice art. 323, via art. 330 operazioni manifestamente imprudenti, aggravamento del dissesto reclusione da 6 mesi a 2 anni
Bancarotta “impropria” da operazioni dolose art. 329 c. 2 operazioni che causano o aggravano il dissesto come la fraudolenta

A queste pene si aggiungono le pene accessorie dell’art. 322 c. 4: inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità di ricoprire uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni. Per un manager di gruppo, è spesso la conseguenza più temuta.

La distinzione tra distrazione e preferenza è cruciale nei gruppi: un pagamento a una consorella che vanta un credito vero è, di regola, preferenziale (pena molto più bassa); un pagamento a una consorella che non vanta alcun credito, o un credito inventato, è distrazione.

“La bancarotta scatta anche se la società non è ancora fallita?”

No, serve la sentenza che apre la liquidazione giudiziale, ma i fatti puniti possono essere anche molto anteriori. La sentenza di liquidazione giudiziale è la condizione che rende punibile la condotta; la condotta può risalire ad anni prima, quando la società era ancora in bonis. La giurisprudenza ripete che non serve un nesso causale tra la distrazione e il dissesto: conta che l’atto, quando è stato compiuto, abbia messo in pericolo la garanzia dei creditori.

Su questo punto la Cassazione del 2025 ha introdotto una precisazione importante: la bancarotta per distrazione è un reato di pericolo concreto (Cass. pen. Sez. V n. 16407/2025). Il giudice deve verificare che l’atto fosse effettivamente idoneo a mettere a rischio il patrimonio e che il dolo fosse riconoscibile. Per le operazioni infragruppo è un’apertura significativa: un finanziamento a una consorella solida, con interessi pagati e rimborsi regolari, compiuto quando la controllata era florida, difficilmente supera questo filtro.

Le stesse norme penali si applicano, per effetto dell’art. 341 CCII, anche in caso di omologazione di alcuni strumenti di regolazione della crisi (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione a efficacia estesa e convenzioni di moratoria).


Blocco B — La procedura

“Come se ne accorgono? Chi guarda le operazioni infragruppo?”

Il primo a guardarle è il curatore, e lo fa per obbligo di legge. Aperta la liquidazione giudiziale, l’art. 130 CCII gli impone di depositare un’informativa sulle cause del dissesto e sulle responsabilità degli amministratori e, successivamente, una relazione particolareggiata. Quella relazione viene trasmessa al pubblico ministero. Nei gruppi, il curatore guarda in particolare:

  • il mastrino dei rapporti con le società del gruppo (crediti e debiti infragruppo, saldi di conto corrente di tesoreria);
  • i contratti di cash pooling, di servizi, di licenza di marchio, di locazione con consorelle;
  • le garanzie rilasciate a favore di altre società (fideiussioni, pegni, ipoteche);
  • i pagamenti degli ultimi mesi a società del gruppo, confrontati con quelli ai creditori esterni;
  • le delibere del consiglio di amministrazione che autorizzavano le operazioni, e la presenza o meno della motivazione richiesta dall’art. 2497-ter c.c. per le decisioni influenzate dalla direzione e coordinamento.

Il curatore ha anche uno strumento civile tipico del gruppo: l’art. 290 CCII gli consente di agire in revocatoria contro gli atti e i contratti posti in essere negli anni anteriori che hanno spostato risorse a favore di un’altra impresa del gruppo in danno dei creditori. Le due strade, civile e penale, corrono spesso in parallelo e si alimentano a vicenda: le carte raccolte per la revocatoria finiscono nel fascicolo del PM.

La partita si gioca molto presto, già nell’audizione davanti al curatore: quello che l’amministratore dichiara lì, e i documenti che consegna, condizionano la relazione e quindi l’impostazione dell’accusa.

“Devo essere io a dimostrare che l’operazione aveva un senso?”

Formalmente no, nei fatti sì. È il punto più delicato del processo per bancarotta infragruppo, e conviene capirlo bene.

In linea di principio l’onere di provare il reato è del pubblico ministero. La Cassazione lo ricorda: per contestare la distrazione di liquidità prelevata dai conti sociali bisogna dimostrare che il denaro è stato destinato a finalità estranee all’impresa (Cass. pen. Sez. V n. 14421/2024); e per contestare la sparizione di un bene occorre prima provare che quel bene appartenesse davvero alla società (Cass. pen. Sez. V n. 44742/2024).

Ma nelle operazioni infragruppo la destinazione è nota: il denaro è andato alla consorella, il bonifico è tracciato. A quel punto la giurisprudenza ritiene che spetti a chi ha compiuto l’operazione allegare e documentare i vantaggi compensativi, cioè la ragione per cui quel trasferimento, apparentemente in perdita per la controllata, era in realtà nel suo interesse. Cass. pen. Sez. I n. 11955/2025 lo dice chiaramente: l’onere è dell’imputato, che deve dimostrare un saldo finale positivo delle operazioni o la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi per la società che ha pagato.

Tradotto in pratica: chi non ha documenti che dimostrino perché l’operazione conveniva alla controllata, quando è stata fatta, parte in grave svantaggio. Le ricostruzioni a posteriori, costruite dopo l’apertura della procedura, convincono poco.

“Cosa sono questi vantaggi compensativi e come si provano?”

Sono i benefici che la controllata riceve, o può ragionevolmente attendersi, dall’appartenenza al gruppo, capaci di bilanciare il sacrificio dell’operazione. Il concetto nasce nel diritto societario: l’art. 2634 c. 3 c.c. (infedeltà patrimoniale) esclude che sia ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili derivanti dal collegamento; l’art. 2497 c. 1 c.c. esclude la responsabilità della capogruppo quando il danno manca alla luce del risultato complessivo della direzione e coordinamento.

La giurisprudenza penale lo ha importato nella bancarotta, ma con paletti rigorosi:

  1. Il vantaggio va valutato ex ante, al momento dell’operazione, ma deve essere concreto e non una mera speranza (Cass. pen. Sez. V n. 36764/2006, una delle prime pronunce ad ammettere che benefici indiretti possano escludere la distrazione).
  2. Il vantaggio deve essere per la società che paga, non solo per il gruppo o per la capogruppo.
  3. Il saldo deve essere positivo o almeno in equilibrio: un vantaggio modesto non giustifica un sacrificio che svuota la società.
  4. I vantaggi solo contabili non bastano: Cass. pen. Sez. V n. 10633/2019 ha escluso che interessi attivi meramente figurativi, mai incassati, su finanziamenti a consorelle di cui si conosceva la difficoltà, potessero valere come compensazione.
  5. L’operazione non può essere compiuta quando la società è già in dissesto in modo da sacrificare definitivamente i suoi creditori: in quella fase il vantaggio futuro è, per definizione, poco prevedibile.

Come si provano? Con documenti coevi all’operazione: delibere motivate, piani industriali di gruppo, contratti scritti con corrispettivi, pareri, flussi di ritorno (forniture a prezzi agevolati, accesso a credito garantito dalla holding, servizi centralizzati effettivamente resi). La motivazione analitica delle decisioni influenzate dalla capogruppo, richiesta dall’art. 2497-ter c.c., è spesso il documento più prezioso.

“Che cosa succede, passo per passo, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale?”

C’è una sequenza abbastanza prevedibile, e ogni fase ha i suoi termini. La tabella riassume i passaggi principali dal punto di vista dell’amministratore della controllata.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Apertura Sentenza di liquidazione giudiziale — (da qui decorre la prescrizione) Tribunale
Indagine del curatore Audizione dell’amministratore, consegna scritture nei primi giorni/settimane Curatore
Informativa Informativa sulle cause e responsabilità (art. 130 c. 1 CCII) entro 30 giorni dalla sentenza Giudice delegato, poi PM
Relazione Relazione particolareggiata (art. 130 c. 4 CCII) entro 60 giorni dall’esecutività dello stato passivo Giudice delegato, poi PM
Revocatoria di gruppo Azione ex art. 290 CCII entro i termini di decadenza dell’art. 170 CCII Tribunale civile
Misure cautelari reali Sequestro preventivo/conservativo impugnazione con riesame entro 10 giorni Tribunale del riesame
Chiusura indagini Avviso ex art. 415-bis c.p.p. 20 giorni per memorie, documenti, interrogatorio Pubblico ministero
Udienza preliminare Richiesta di rinvio a giudizio — GUP
Dibattimento Prova dei vantaggi compensativi — Tribunale collegiale

Due fasi meritano attenzione speciale. La prima è l’avviso di conclusione delle indagini: i 20 giorni sono il momento per depositare la documentazione sui vantaggi compensativi e chiedere di essere interrogati, prima che il PM formuli l’imputazione. La seconda è il sequestro: nelle bancarotte infragruppo è frequente il sequestro di beni degli amministratori e, talvolta, delle consorelle beneficiarie, e la tempestività del riesame conta.

“Il cash pooling è sempre a rischio?”

No, ma lo diventa se non è formalizzato e regolato. Il cash pooling (la tesoreria accentrata, in cui la liquidità delle controllate confluisce ogni giorno su un conto della capogruppo) è uno strumento lecito e molto diffuso. Il problema nasce quando funziona “di fatto”: la controllata versa, la capogruppo trattiene, e nessuno ha mai scritto a che condizioni.

Cass. pen. Sez. V n. 23910/2024 è oggi il riferimento: i trasferimenti a favore della controllante possono essere ricondotti a un cash pooling, e quindi sottratti alla qualifica distrattiva, solo se esiste un contratto formalizzato che regoli oggetto, durata, limiti, interessi e commissioni, con delibere dei consigli di amministrazione delle società coinvolte. In mancanza, i versamenti alla capogruppo sono uscite senza titolo.

Cosa controllare, in concreto:

  • esiste un contratto scritto sottoscritto anche dalla controllata?
  • prevede limiti di esposizione e un tasso di interesse di mercato a favore della controllata creditrice?
  • la controllata poteva recedere o richiedere il rimborso del saldo?
  • i saldi a credito della controllata venivano effettivamente restituiti quando serviva liquidità?
  • le delibere del CdA della controllata sono state adottate e motivate?

Se le risposte sono “no”, il saldo a credito della controllata verso la capogruppo, al momento della liquidazione giudiziale, è il primo numero che il curatore metterà nella relazione.


Blocco C — I casi particolari

“E se ho pagato prima i debiti verso la capogruppo, che erano debiti veri?”

Allora il rischio tipico non è la distrazione, ma la bancarotta preferenziale. L’art. 322 c. 3 CCII punisce chi, prima o durante la liquidazione giudiziale, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri.

Nel gruppo il caso classico è questo: la controllata è già insolvente, ha decine di fornitori non pagati, e l’amministratore (spesso nominato dalla holding) usa l’ultima liquidità per estinguere il debito verso la capogruppo o verso una consorella. Il credito esiste, ma la scelta di pagare quel creditore e non gli altri viola la parità di trattamento.

La giurisprudenza offre punti fermi:

  • la restituzione di finanziamenti ai soci quando la società è insolvente integra bancarotta preferenziale (Cass. pen. Sez. V n. 14908/2008); per i finanziamenti della capogruppo il tema si somma alla postergazione prevista dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., richiamata dall’art. 292 CCII;
  • l’amministratore che si rimborsa crediti propri verso la società fallita commette preferenziale, non distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 5186/2014): un principio che si applica anche quando l’amministratore è il medesimo nelle due società e decide il pagamento verso “l’altra sé stessa”;
  • la compensazione opera come pagamento preferenziale solo se il debito compensato è lecito e reale; se il credito “compensato” non esiste o nasce da un titolo illecito, si torna alla distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 24324/2015).

Il dolo della preferenziale è specifico: occorre lo scopo di favorire un creditore a danno degli altri. Pagamenti eseguiti con lo scopo prevalente di proseguire l’attività e salvare l’impresa possono non integrarlo, ma servono prove concrete di quella finalità.

“Ho firmato una garanzia per i debiti di un’altra società del gruppo: è distrazione?”

Può esserlo, se la garanzia è gratuita e la controllata non aveva alcun interesse a rilasciarla. La garanzia infragruppo (fideiussione, pegno, ipoteca a favore della banca che finanzia una consorella) non sposta denaro al momento della firma, ma espone il patrimonio della controllata a un’escussione futura. Se la consorella non paga, la banca si rivale sulla controllata, e i suoi creditori perdono.

La Cassazione ha ritenuto distrattiva la concessione di un’ipoteca senza un corrispettivo coerente con l’attività dell’impresa (Cass. pen. Sez. V n. 45332/2009), e analogamente l’uso del fido bancario della società per pagare debiti di un’altra società del gruppo (Cass. pen. Sez. V n. 21251/2010).

Cosa può rendere lecita la garanzia infragruppo:

  • una commissione di garanzia pagata dalla società garantita;
  • un interesse diretto della controllata (per esempio, la consorella garantita è il suo principale cliente o fornitore e il suo fallimento la travolgerebbe);
  • la proporzione tra l’importo garantito e il patrimonio della garante;
  • il momento: una garanzia rilasciata quando la controllata era solida e la consorella non mostrava segni di crisi è molto più difendibile di una firmata quando entrambe erano già in difficoltà.

Lo stesso discorso vale per i finanziamenti infragruppo “a valle” (dalla controllata a una consorella): tassi di mercato, rimborsi regolari e contratti scritti sono la differenza tra un’operazione di gestione e una distrazione.

“Gli amministratori della capogruppo mi davano ordini: posso difendermi dicendo che eseguivo?”

L’obbedienza alla capogruppo non è una scusante, ma cambia il quadro delle responsabilità. Qui la risposta va divisa in due.

Per l’amministratore della controllata, aver eseguito direttive della holding non esclude il dolo: la legge gli chiede di tutelare la sua società, e l’art. 2497-ter c.c. gli impone di motivare analiticamente le decisioni influenzate dalla direzione e coordinamento. Se ha eseguito senza motivare e senza verificare il vantaggio per la controllata, quell’omissione pesa. Come abbiamo visto, anche la consapevolezza generica delle condotte depauperative può bastare (Cass. pen. Sez. V n. 10633/2019).

Per gli amministratori della capogruppo, invece, quegli ordini sono la porta del concorso. L’estraneo risponde se ha voluto il fatto distrattivo con la consapevolezza che impoveriva la controllata: secondo Cass. pen. Sez. V n. 1706/2014 basta il dolo di concorso e la consapevolezza del depauperamento, senza necessità di conoscere in modo specifico lo stato di dissesto. Ma serve, appunto, una partecipazione attiva (Cass. pen. Sez. V n. 7556/2013): la sola carica nella holding non basta.

Per questo l’Avv. Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), imposta la difesa partendo dalla ricostruzione di chi ha deciso cosa: verbali, e-mail, direttive scritte. Quella ricostruzione serve sia a chi deve difendersi da un’accusa di concorso sia a chi deve dimostrare di aver agito su istruzioni documentate.

“E se l’operazione è stata fatta dentro una composizione negoziata o un piano omologato?”

Allora può operare l’esenzione dell’art. 324 CCII, ma solo nei limiti della norma. Il Codice prevede che alcuni pagamenti e operazioni non integrino bancarotta (preferenziale e semplice, in particolare) se compiuti in esecuzione di strumenti di regolazione della crisi omologati o di piani attestati, o se autorizzati dal tribunale. L’idea è semplice: chi affronta la crisi con gli strumenti di legge non deve essere punito per aver eseguito ciò che il piano prevedeva.

Per il gruppo questo ha due conseguenze pratiche:

  • la composizione negoziata di gruppo (art. 25 CCII) e i finanziamenti infragruppo autorizzati dal tribunale nell’ambito della composizione negoziata (art. 22 CCII) sono il canale per rendere visibili e controllati i flussi tra società;
  • il concordato e gli accordi di gruppo (artt. 284 ss. CCII) permettono di prevedere operazioni infragruppo, ma il piano deve indicare le ragioni per cui la combinazione di gruppo è più conveniente per i creditori delle singole imprese.

Quello che l’esenzione non copre: le distrazioni, cioè i trasferimenti senza causa, e le operazioni compiute prima dell’accesso allo strumento, che restano valutabili secondo le regole generali. Per questo l’emersione tempestiva è anche una forma di tutela penale per gli amministratori: le operazioni infragruppo concordate con l’esperto e i creditori, o autorizzate dal giudice, sono molto più difficili da riqualificare come distrattive.


Blocco D — Le paure finali

“Rischio il carcere?”

Il rischio è reale sulla carta, molto meno nella maggior parte dei casi concreti, ma non va sottovalutato. La bancarotta fraudolenta ha una pena da tre a dieci anni, aumentabile se i fatti sono più d’uno; la preferenziale da uno a cinque anni; la semplice da sei mesi a due anni.

Quello che determina l’esito concreto è una combinazione di fattori: l’importo distratto rispetto al patrimonio, la documentazione dei vantaggi compensativi, la condotta successiva (collaborazione con il curatore, risarcimento), il ruolo effettivo dell’imputato. Un amministratore che ha eseguito un’operazione infragruppo documentata, con un vantaggio prevedibile poi non realizzato per eventi esterni, si trova in una posizione radicalmente diversa da chi ha svuotato la controllata verso la holding a crisi conclamata.

Un limite reale va detto con chiarezza: la restituzione delle somme dopo la liquidazione giudiziale non cancella il reato. Può incidere sulla pena (attenuanti, riparazione del danno), ma la “bancarotta riparata” che esclude il reato richiede che la reintegrazione avvenga prima che la situazione di dissesto si cristallizzi con la sentenza.

Ci sono anche le pene accessorie e le conseguenze civili: azione di responsabilità del curatore contro gli amministratori (artt. 2476 e 2392-2394 c.c.) e, verso la capogruppo, l’azione dell’art. 2497 c.c.

“Quanto tempo ho prima che tutto questo si prescriva?”

Molto, e il tempo parte da un momento che spesso sorprende: la sentenza di liquidazione giudiziale, non il giorno dell’operazione. È il principio consolidato per la bancarotta: anche per la preferenziale la prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento, oggi di liquidazione giudiziale, come ricordano numerose massime di legittimità sull’art. 216 l.fall.

Per la bancarotta fraudolenta, con una pena massima di dieci anni, il termine base di prescrizione è di dieci anni, prolungabile in presenza di atti interruttivi; aggravanti come la pluralità di fatti possono allungarlo ulteriormente. Un’operazione infragruppo compiuta sei anni prima dell’apertura della procedura, quindi, può essere contestata per molti anni ancora.

La rassicurazione fondata è un’altra: il tempo gioca a favore di chi lo usa bene. Tra l’apertura della procedura e l’avviso di conclusione delle indagini passano spesso mesi o anni. È il periodo in cui raccogliere i documenti coevi, ricostruire il dare e avere infragruppo, preparare consulenze contabili. Aspettare la citazione a giudizio per iniziare è l’errore più costoso.

“Il mio patrimonio personale è a rischio?”

Può esserlo su due piani distinti, e conviene tenerli separati. Il primo è penale: in caso di condanna, e già in fase di indagine con il sequestro, possono essere aggrediti beni dell’amministratore a garanzia del risarcimento o nella misura del profitto. Il secondo è civile: il curatore può esercitare l’azione di responsabilità chiedendo il risarcimento del danno causato dalle operazioni infragruppo.

C’è poi un terzo piano, spesso dimenticato: le garanzie personali. Negli assetti di gruppo è frequente che gli amministratori-soci abbiano firmato fideiussioni personali per i debiti della controllata o della holding. Quando il gruppo cade, quelle fideiussioni vengono escusse indipendentemente da ogni profilo penale.

Il limite reale: non esiste uno scudo che renda il patrimonio intoccabile. La rassicurazione fondata: se l’esposizione personale diventa insostenibile, la persona fisica non imprenditrice, o l’ex amministratore che ha cessato l’attività, può accedere agli strumenti per il sovraindebitamento previsti dal Codice (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), con l’assistenza dell’OCC. Le condotte penalmente rilevanti però pesano anche lì: la meritevolezza e l’assenza di atti in frode sono valutate dall’OCC e dal giudice.

“Se mi muovo adesso, posso ancora cambiare le cose?”

Sì, e il “quando” cambia il risultato più di qualsiasi altra variabile. Le possibilità dipendono dalla fase.

Se la controllata non è ancora in liquidazione giudiziale, c’è margine per regolarizzare: formalizzare il cash pooling, ottenere la restituzione dei saldi a credito dalla capogruppo, rinegoziare o far revocare garanzie non giustificate, documentare i vantaggi compensativi finché i documenti sono reperibili, valutare la composizione negoziata, anche di gruppo, dove i flussi infragruppo diventano oggetto di trattativa trasparente con l’esperto e i creditori.

Se la procedura è già aperta, il lavoro è difensivo: preparare l’audizione con il curatore, ricostruire il dare-avere infragruppo con un consulente contabile, verificare se i pagamenti sono riconducibili a crediti reali (preferenziale anziché distrazione), valutare la riparazione del danno ai fini delle attenuanti.

Se è arrivato l’avviso di conclusione delle indagini, i 20 giorni sono preziosi: memoria difensiva, documenti, richiesta di interrogatorio.

Il limite: nessuna di queste mosse garantisce l’archiviazione. La rassicurazione: ognuna aumenta in modo concreto la possibilità che l’operazione venga letta per quello che era, una scelta di gestione di gruppo, e non come un saccheggio.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due ipotesi dimostrative, con numeri realistici. Non sono casi reali dello studio: sono esercizi per capire come ragionano curatore e pubblico ministero.

Ipotesi 1 — Cash pooling di fatto e saldo a credito della controllata

Dati di partenza. Alfa S.r.l., controllata al 100% da Holding S.p.A., versa ogni fine mese la liquidità eccedente su un conto della capogruppo. Non esiste un contratto scritto; c’è solo una e-mail del CFO di gruppo. Nei 30 mesi anteriori alla liquidazione giudiziale di Alfa, i versamenti ammontano a 1.284.600 €, i “ritorni” (pagamenti della holding a fornitori di Alfa) a 731.250 €. Il saldo a credito di Alfa al momento della sentenza è quindi 553.350 €. Holding è a sua volta in concordato preventivo e pagherà ai chirografari il 18%.

Sviluppo. Il curatore iscrive il credito verso Holding per 553.350 € e stima un recupero di circa 99.600 € (18%). La perdita per i creditori di Alfa è di circa 453.750 €. In assenza di contratto, delibere, limiti ed interessi, secondo il principio di Cass. pen. Sez. V n. 23910/2024 i versamenti non sono riconducibili a un cash pooling regolato: sono uscite senza titolo.

Esito. Contestazione probabile all’amministratore di Alfa di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 322 e 329 CCII) per la quota non rientrata, con possibile concorso del CFO di Holding se risulta che dava le istruzioni. Variante difensiva: se Alfa dimostra che la holding le garantiva una linea di credito bancaria da 600.000 € che altrimenti non avrebbe ottenuto, e che quella linea è stata utilizzata per 410.000 €, il vantaggio compensativo copre buona parte del saldo e il quadro cambia sensibilmente.

Ipotesi 2 — Pagamento alla consorella creditrice a insolvenza conclamata

Dati di partenza. Beta S.r.l. a marzo ha debiti scaduti verso fornitori esterni per 287.400 € e verso l’Erario per 96.300 €. Ha in cassa 143.900 €. Vanta un debito di 118.700 € verso Gamma S.r.l., consorella con lo stesso amministratore, per forniture effettivamente ricevute e fatturate. A metà marzo l’amministratore paga integralmente Gamma. A giugno Beta deposita domanda di accesso; a novembre viene aperta la liquidazione giudiziale.

Sviluppo. Il credito di Gamma è reale: non c’è distrazione. Però il pagamento è avvenuto quando Beta era già insolvente, a favore di un creditore “vicino”, con preferenza rispetto a 383.700 € di debiti verso terzi. In parallelo il curatore valuta la revocatoria dei pagamenti (art. 166 CCII) e, per il gruppo, l’art. 290 CCII.

Esito. Il rischio penale principale è la bancarotta preferenziale (art. 322 c. 3 CCII): pena da uno a cinque anni, molto inferiore alla fraudolenta. Se invece le fatture di Gamma risultassero gonfiate del 40%, per la parte eccedente (circa 47.480 €) la contestazione tornerebbe alla distrazione. Se il pagamento fosse stato eseguito in esecuzione di un piano attestato o autorizzato dal tribunale, si dovrebbe verificare l’operatività dell’esenzione dell’art. 324 CCII.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“La mia contabilità racconta i rapporti con il gruppo in modo che un estraneo possa capirli?”

Quasi tutti gli amministratori di controllate si preoccupano delle operazioni. Pochissimi si preoccupano di come quelle operazioni sono registrate. Eppure, nel processo per bancarotta infragruppo, la contabilità è il terreno su cui si vince o si perde la prova dei vantaggi compensativi.

Pensiamo a cosa accade in concreto. Il curatore trova un conto “Crediti verso società del gruppo” con un saldo di 600.000 €, ma nessun sottoconto per singola società, nessun estratto conto riconciliato, nessun contratto allegato. Non riesce a ricostruire quali somme sono uscite, quando, per quale ragione, e cosa è rientrato. A quel punto i rischi diventano due:

  • il rischio di bancarotta documentale (art. 322 c. 1 lett. b CCII), se le scritture sono tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;
  • il rischio, ancora più concreto, di non riuscire a provare il vantaggio: anche se il vantaggio c’era, senza tracce contabili e documentali resta un’affermazione.

La giurisprudenza ricorda che i bilanci depositati e i registri fiscali possono dimostrare l’esistenza delle scritture, e che la loro mancata consegna al curatore ostacola la ricostruzione degli affari (Cass. pen. Sez. V n. 34811/2024, in tema di documentale). Per il gruppo la lezione è operativa: ogni rapporto infragruppo dovrebbe avere un contratto, un sottoconto dedicato, riconciliazioni periodiche con la controparte e una delibera motivata. Non è burocrazia: è l’archivio che l’amministratore dovrà aprire il giorno in cui qualcuno gli chiederà conto di quelle operazioni.

Se oggi la risposta alla domanda è “no”, il lavoro da fare è chiaro: riconciliare, ricostruire, documentare. Prima che lo faccia qualcun altro, con meno benevolenza.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che contano per chi amministra una controllata. Una avvertenza di metodo: quasi tutte riguardano l’art. 216 della legge fallimentare, ma la Cassazione ha affermato la continuità normativa con l’art. 322 CCII, quindi i principi valgono anche oggi. Per ciascuna indichiamo se la data riportata è quella della decisione (udienza) o del deposito.

Il ponte tra vecchia e nuova legge

Cass. pen. Sez. V n. 33810/2023 (decisione del 26 maggio 2023). La Corte ha riconosciuto la sostanziale identità tra l’art. 216 l.fall. e l’art. 322 CCII: il passaggio al Codice non ha prodotto alcuna abolizione e la disciplina precedente non è più favorevole. Perché conta: le operazioni infragruppo degli anni passati restano pienamente valutabili e la giurisprudenza formata sulla legge fallimentare continua a guidare i giudici.

Cass. pen. Sez. V n. 16407/2025 (decisione del 12 febbraio 2025). La distrazione è reato di pericolo concreto: il giudice deve accertare che l’atto fosse idoneo a mettere in pericolo il patrimonio e che il dolo fosse riconoscibile. Perché conta: un’operazione infragruppo compiuta in condizioni di solidità, con ritorni regolari, ha un argomento difensivo in più.

Gruppo e vantaggi compensativi

Cass. pen. Sez. V n. 36764/2006 (depositata il 7 novembre 2006). Una delle prime pronunce che ammettono che i benefici indiretti derivanti dall’appartenenza al gruppo, valutati ex ante, possano escludere la natura distrattiva di un’operazione. Perché conta: è il fondamento penalistico della difesa basata sui vantaggi compensativi.

Cass. pen. Sez. V n. 7326/2008 (depositata il 15 febbraio 2008). Il trasferimento senza corrispettivo di risorse tra società del gruppo in difficoltà è distrazione; l’esistenza del gruppo non basta a giustificarlo. Perché conta: segna il limite della difesa “è tutto dello stesso gruppo”.

Cass. pen. Sez. V n. 10633/2019 (decisione del 30 gennaio 2019, data indicata dalla fonte; il deposito è successivo). Nelle operazioni di finanziamento infragruppo, interessi attivi solo figurativi non costituiscono vantaggi compensativi, specie se l’amministratore conosceva le difficoltà delle società finanziate; l’amministratore di diritto concorre con quello di fatto anche con una consapevolezza generica. Perché conta: colpisce sia il finanziamento “di carta” sia l’amministratore prestanome.

Cass. pen. Sez. I n. 11955/2025 (data di decisione e di deposito non reperite). Non basta invocare il gruppo: l’imputato deve dimostrare un saldo finale positivo o la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi per la società che ha pagato; in mancanza, il dolo di distrazione è ritenuto sussistente. Perché conta: chiarisce dove cade, in pratica, l’onere probatorio.

Cass. pen. Sez. V n. 23910/2024 (decisione del 22 febbraio 2024). I pagamenti a favore della controllante rientrano in un cash pooling lecito solo se il contratto è formalizzato e ne regola oggetto, durata, limiti, interessi e commissioni, con delibere dei consigli di amministrazione. Perché conta: è il parametro con cui verrà letto ogni sistema di tesoreria accentrata.

Finanziamenti e garanzie infragruppo

Cass. pen. Sez. V n. 21251/2010 (depositata il 4 giugno 2010). L’uso del fido bancario di una società per pagare i debiti di un’altra società del gruppo integra distrazione. Perché conta: anche l’indebitamento “messo a disposizione” della consorella è un’uscita patrimoniale.

Cass. pen. Sez. V n. 45332/2009 (depositata il 25 novembre 2009). La concessione di un’ipoteca senza corrispettivo coerente con l’attività d’impresa è distrazione, per la diminuzione patrimoniale che produce. Perché conta: si applica direttamente alle garanzie rilasciate per debiti di altre società del gruppo.

Bancarotta preferenziale

Cass. pen. Sez. V n. 14908/2008 (depositata il 9 aprile 2008). La restituzione di finanziamenti ai soci quando la società è insolvente integra bancarotta preferenziale. Perché conta: è lo schema del rimborso alla capogruppo-socia.

Cass. pen. Sez. V n. 5186/2014 (depositata il 3 febbraio 2014). L’amministratore che si paga crediti propri verso la società poi fallita commette preferenziale, non distrazione. Perché conta: distingue le due figure quando il credito della parte correlata è reale.

Cass. pen. Sez. V n. 24324/2015 (depositata il 5 giugno 2015). La compensazione tra crediti dell’amministratore e debiti verso la società può ricondursi alla preferenziale solo se il debito compensato è lecito; altrimenti è distrazione. Perché conta: le “compensazioni infragruppo” con crediti dubbi tornano nel campo della fraudolenta.

Concorso degli amministratori di altre società e onere della prova

Cass. pen. Sez. V n. 7556/2013 (depositata il 15 febbraio 2013). L’amministratore di un’altra società risponde in concorso solo se ha partecipato attivamente al fatto. Perché conta: protegge gli amministratori della capogruppo estranei alla decisione.

Cass. pen. Sez. V n. 49642/2009 (depositata il 28 dicembre 2009). Concorre nella distrazione l’estraneo che, amministrando un’altra società, ottiene dalla fallita beni in locazione a un canone inferiore al mercato. Perché conta: è lo schema tipico del vantaggio trasferito alla consorella.

Cass. pen. Sez. V n. 1706/2014 (depositata il 16 gennaio 2014). Per il concorso dell’estraneo basta la volontà di contribuire e la consapevolezza del depauperamento, senza conoscenza specifica del dissesto. Perché conta: definisce il dolo richiesto agli amministratori della holding.

Cass. pen. Sez. V n. 14421/2024 (decisione del 20 febbraio 2024) e Cass. pen. Sez. V n. 44742/2024 (decisione dell’11 ottobre 2024). Per la distrazione di liquidità va provata la destinazione estranea all’impresa; per la sparizione di un bene, che quel bene appartenesse alla società. Perché contano: ricordano che l’accusa ha un onere iniziale da assolvere, prima che si sposti sulla difesa la prova dei vantaggi.

Cass. pen. Sez. V n. 34811/2024 (decisione del 17 luglio 2024). In tema di documentale, bilanci e registri fiscali provano l’esistenza delle scritture; la mancata consegna al curatore impedisce la ricostruzione. Perché conta: la tenuta e la consegna della contabilità infragruppo sono parte della difesa.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco cosa facciamo quando un amministratore di società controllata, o della capogruppo, ci chiede di valutare il rischio legato a operazioni infragruppo.

  1. Ricostruiamo il dare-avere infragruppo degli anni anteriori, società per società, con i commercialisti dello staff, riconciliando i saldi con le scritture delle controparti.
  2. Verifichiamo la regolarità del cash pooling: contratto, delibere, limiti, tassi, restituzioni, confrontandoli con i parametri indicati da Cass. 23910/2024.
  3. Raccogliamo e ordiniamo la prova dei vantaggi compensativi: delibere motivate ex art. 2497-ter c.c., piani di gruppo, contratti di servizio, garanzie ricevute dalla holding, flussi di ritorno.
  4. Qualifichiamo ogni pagamento a parti correlate: credito reale o inesistente, preferenza o distrazione, compensazione lecita o no.
  5. Esaminiamo le garanzie infragruppo rilasciate dalla controllata e valutiamo commissioni, interesse diretto, proporzione e tempistica.
  6. Prepariamo l’audizione davanti al curatore e la consegna documentale, perché la relazione dell’art. 130 CCII parta da una ricostruzione completa.
  7. Assistiamo nella fase delle indagini: memoria e documenti nei 20 giorni dell’art. 415-bis c.p.p., richiesta di interrogatorio, riesame contro i sequestri.
  8. Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata, anche di gruppo, o a uno strumento di regolazione, per portare i flussi infragruppo dentro un percorso trasparente e verificare l’operatività dell’esenzione dell’art. 324 CCII.
  9. Gestiamo il versante civile collegato: azioni di responsabilità e revocatorie di gruppo ex art. 290 CCII.
  10. Analizziamo l’esposizione personale degli amministratori garanti e, se necessario, il percorso negli strumenti del sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che più pesa su questo tema: nella composizione negoziata, anche di gruppo, l’esperto è chiamato a valutare la sostenibilità del risanamento, che nei gruppi dipende in buona parte da come circola la liquidità tra le società. Conoscere dall’interno quel percorso significa sapere quali flussi infragruppo vanno resi trasparenti e messi in sicurezza prima che diventino materia per un curatore. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC completa il quadro quando l’amministratore, come persona fisica, è esposto con garanzie personali verso le banche del gruppo.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione di informazioni tra una fase e l’altra. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: in una bancarotta infragruppo la ricostruzione contabile e la difesa penale non si possono separare.


Chiusura

Dalle risposte emergono tre messaggi chiave. Primo: il gruppo non è un unico patrimonio; ogni controllata risponde ai propri creditori, e i trasferimenti verso la capogruppo o le consorelle devono avere una giustificazione per chi paga. Secondo: i vantaggi compensativi possono escludere la distrazione, ma vanno provati con documenti coevi, e nei fatti è l’amministratore a doverli portare. Terzo: pagare per primi i crediti veri delle società del gruppo quando la controllata è già insolvente espone alla bancarotta preferenziale; garanzie gratuite e cash pooling non regolati espongono alla fraudolenta.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché si colloca esattamente dove si incontrano crisi d’impresa e responsabilità degli amministratori. Da Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce i percorsi della composizione negoziata in cui i flussi di gruppo possono essere governati in modo trasparente; da Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC segue anche la posizione personale degli amministratori garanti; da cassazionista accompagna la difesa fino all’ultimo grado.

📩 Hai firmato operazioni con la capogruppo o con le società sorelle e la controllata è in difficoltà? Non aspettare la relazione del curatore: scrivici oggi, tutti i contatti dello studio sono qui sotto, in fondo alla pagina.

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