Cosa Succede Se Le Trattative Nella Composizione Negoziata Si Interrompono Per Colpa Dell’imprenditore?

Cosa succede, in concreto, se le trattative nella composizione negoziata si interrompono e l’esperto attribuisce la rottura alla condotta dell’imprenditore? È la domanda che si pone chi ha visto l’esperto sospendere gli incontri, chi ha ricevuto una segnalazione al tribunale o chi teme che la relazione finale lo descriva come la parte che ha fatto saltare il tavolo. La risposta non è una sola. Dipende da che cosa è stato contestato, dal momento in cui la trattativa si è interrotta, dalle misure protettive in corso e dalle condizioni dell’impresa nel giorno dell’archiviazione. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la stessa interruzione può lasciare aperte tre strade a un’impresa e quasi nessuna a un’altra.

Questo articolo non spiega che cosa sia la buona fede nella composizione negoziata, tema già trattato altrove. Si occupa delle conseguenze: che cosa perde l’imprenditore quando l’interruzione gli viene imputata, quali strumenti gli restano e come si confrontano tra loro. Il confronto è condotto senza preferenze precostituite, perché ciascuna alternativa ha un profilo di impresa per cui funziona e uno per cui non funziona.

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Lo Studio Monardo segue questa materia con una competenza mirata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè iscritto tra i professionisti che le Camere di commercio possono nominare per condurre proprio queste trattative. Conosce quindi dall’interno come l’esperto valuta la condotta dell’imprenditore, come redige la relazione finale e quando segnala al giudice. In questo campo la differenza la fa saper leggere quella relazione e capire quali effetti produce sulle strade successive.

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Il quadro di partenza: che cosa significa “interruzione imputabile”

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) non contiene una norma intitolata “interruzione per colpa dell’imprenditore”. Le conseguenze si ricavano da più disposizioni, che si attivano in momenti diversi e producono effetti diversi. Prima di confrontare le opzioni conviene isolare i quattro elementi che contano.

I doveri il cui inadempimento rende l’interruzione “imputabile”

L’art. 4 CCII impone al debitore, nelle trattative, di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. L’art. 16 CCII declina gli stessi doveri dentro la composizione negoziata e aggiunge un obbligo di collaborazione leale e sollecita tra tutte le parti. L’art. 21 CCII stabilisce che, durante le trattative, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Se però compie atti di straordinaria amministrazione o pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, l’esperto può manifestare il proprio dissenso e, nei casi più gravi, iscriverlo nel registro delle imprese.

Nella pratica si parla di interruzione “imputabile” all’imprenditore quando la trattativa si ferma per una di queste ragioni: dati contabili incompleti o non veritieri; pagamenti preferenziali o atti dispositivi compiuti senza informare l’esperto; mancata presentazione del piano promesso; assenza ingiustificata agli incontri; uso delle misure protettive solo per guadagnare tempo, senza un vero progetto di risanamento.

Chi accerta l’imputabilità

Nessun giudice emette una sentenza che dichiari la “colpa” dell’imprenditore nella trattativa. L’imputabilità emerge in tre sedi:

  • nella relazione finale dell’esperto (art. 17, comma 8, CCII), che racconta l’andamento delle trattative e le ragioni del loro esito;
  • nella segnalazione dell’esperto al giudice delle misure protettive, che può portare alla revoca o all’abbreviazione delle misure (art. 19, comma 6, CCII);
  • nel controllo del tribunale chiamato a decidere su uno strumento successivo, in particolare sul concordato semplificato, che presuppone una relazione finale favorevole sulla correttezza delle trattative (art. 25-sexies CCII).

L’elemento dirimente è quindi il contenuto della relazione finale. Una parola ambigua sull’atteggiamento dell’imprenditore può cambiare le strade disponibili.

L’archiviazione e i suoi tempi

Secondo l’art. 17, comma 5, CCII, se l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio. Il segretario dispone l’archiviazione dell’istanza entro cinque giorni lavorativi. Il comma 7 prevede che l’incarico si consideri concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione, le parti non hanno trovato una soluzione adeguata. La prosecuzione è possibile per non oltre altri centottanta giorni, su richiesta delle parti e con il consenso dell’esperto. Il comma 8 impone all’esperto di redigere al termine dell’incarico una relazione finale. L’esperto la comunica all’imprenditore, alle parti e, se erano state concesse misure protettive o cautelari, al giudice che le aveva emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.

Il divieto di ripresentare subito l’istanza

Il comma 9 dell’art. 17 CCII aggiunge una conseguenza spesso trascurata: dopo l’archiviazione l’imprenditore non può presentare una nuova istanza di composizione negoziata prima di un anno. Il termine si riduce a quattro mesi, per una sola volta, se l’archiviazione è stata richiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. A questo si aggiunge l’art. 25-quinquies CCII: l’istanza non può essere presentata mentre è pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, né nei quattro mesi successivi alla rinuncia a tale domanda.

Messi insieme, questi elementi mostrano che l’interruzione imputabile non è un evento unico. È una catena di effetti: cessano le protezioni, la relazione finale resta nel fascicolo, il concordato semplificato diventa quasi sempre impraticabile e per un anno non si può tornare alla composizione negoziata. Da qui partono le opzioni.

Prima di scegliere: che cosa si perde subito

Tutte le opzioni partono da una base comune. Va descritta una volta sola, perché vale per tutte.

Le misure protettive cadono o vengono revocate

Le misure protettive dell’art. 18 CCII impediscono ai creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari. Impediscono inoltre di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. L’art. 19, comma 6, CCII consente al giudice di revocarle o di abbreviarne la durata in qualunque momento, su istanza dell’imprenditore, di un creditore o su segnalazione dell’esperto. La revoca è possibile quando le misure non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. Con l’archiviazione il giudice dichiara cessati gli effetti delle misure. Il comma 8 dell’art. 19 precisa che, in caso di revoca o cessazione, viene meno anche il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati.

Il rovescio della medaglia è immediato. Le esecuzioni sospese possono riprendere, i creditori possono iscrivere ipoteche giudiziali e, se l’impresa è insolvente, chiunque sia legittimato può chiedere la liquidazione giudiziale senza più incontrare il limite dell’art. 18.

Il tempo per reagire è breve

Contro l’ordinanza che revoca o nega le misure è ammesso il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, comma 7, CCII. Il termine è di quindici giorni. La Cassazione, con la sentenza n. 241 del 5 gennaio 2026, ha ricordato che quel termine decorre in modo autonomo. In quella vicenda, ancora regolata dalla legge fallimentare e dalla composizione negoziata del D.L. 118/2021, il termine era già scaduto quando è intervenuta la dichiarazione di fallimento, e il debitore non ha più potuto far valere le proprie ragioni. Chi intende contestare l’imputabilità che ha portato alla revoca deve farlo subito, con il reclamo, e non aspettare che il problema si ripresenti in sede di liquidazione.

La relazione finale non si “impugna”

L’archiviazione è un atto del segretario generale della Camera di commercio sulla base della comunicazione dell’esperto. Il Codice non prevede un rimedio specifico per contestare la relazione finale. L’imprenditore che non ne condivide il contenuto può contestarlo nelle sedi in cui quella relazione viene usata: nel reclamo sulle misure, davanti al tribunale del concordato semplificato, davanti al tribunale chiamato a decidere sulla liquidazione giudiziale. Ciò che non si contesta tempestivamente, in queste sedi, tende a consolidarsi.

I benefici premiali e la transazione nella composizione negoziata

L’art. 25-bis CCII collega alla composizione negoziata alcune misure premiali di natura fiscale, tra cui la riduzione di interessi e sanzioni su determinati debiti tributari e la possibilità di rateazioni più ampie. Alcuni di questi benefici sono destinati a venir meno se alla composizione segue l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata. Con la trattativa interrotta si perde inoltre la sede in cui, secondo l’art. 23, comma 2-bis, CCII, si sarebbe potuta proporre una transazione sui debiti fiscali. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice ma il decreto di riordino dei tributi regionali e locali, ha esteso con il suo art. 4 gli strumenti del Codice anche ai tributi locali, compresa la transazione nella composizione negoziata. Per l’impresa con debiti rilevanti verso il Comune, l’interruzione fa quindi perdere un’opportunità che solo da pochi mesi era disponibile.

Le banche e gli affidamenti

Durante la composizione negoziata l’art. 16 CCII chiede alle banche e agli intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. Precisa inoltre che l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. Con l’archiviazione questo quadro cambia. La banca torna a valutare il rapporto secondo le regole ordinarie del contratto e della vigilanza, e conosce il contenuto delle trattative a cui ha partecipato. Se la relazione finale imputa l’interruzione all’imprenditore, è prevedibile che la banca rivaluti il merito di credito, chieda il rientro dagli scoperti o escuta le garanzie. Chi pensa di ripartire con un accordo deve mettere in conto che il primo interlocutore da riconquistare è proprio la banca che ha assistito all’interruzione.

I garanti e i soci

Le misure protettive della composizione negoziata proteggono l’impresa, non i terzi che hanno garantito i suoi debiti. Fideiussori e soci garanti restano esposti per tutta la durata della trattativa e, dopo l’archiviazione, i creditori possono agire contro di loro senza attendere lo strumento successivo. Nella valutazione delle opzioni va quindi soppesato anche l’impatto sui patrimoni personali. Un accordo di ristrutturazione o un concordato possono regolare la posizione dei garanti solo se lo prevedono espressamente e se i creditori vi aderiscono. Per la persona fisica garante, se non imprenditore, gli strumenti del sovraindebitamento restano un piano distinto, da coordinare con la sorte della società.

La posizione degli amministratori

L’art. 2086 c.c. impone agli amministratori di adottare assetti adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. La composizione negoziata è uno di quegli strumenti. Una trattativa avviata e poi interrotta per fatto proprio, però, non vale come diligente reazione alla crisi: può diventare, al contrario, un elemento di valutazione negativa se all’interruzione segue un aggravamento del dissesto. L’organo di controllo, dove esiste, ha a sua volta il dovere di segnalare la crisi agli amministratori (art. 25-octies CCII) e di vigilare sulle iniziative assunte. Dopo un’interruzione imputabile, la rapidità con cui si sceglie la strada successiva è anche una questione di responsabilità personale degli amministratori, non solo di strategia per l’impresa.

Il rapporto con i creditori pubblici

Il Fisco e gli enti previdenziali partecipano alle trattative come gli altri creditori, ma con regole proprie. La transazione sui debiti tributari e contributivi proposta nella composizione negoziata, prevista dall’art. 23, comma 2-bis, CCII, presuppone che la trattativa arrivi al deposito di uno strumento che la contempli. Con l’interruzione questa possibilità resta legata allo strumento successivo: accordi di ristrutturazione e concordato preventivo conservano un proprio meccanismo di transazione fiscale, con presupposti e tempi diversi. Le dilazioni ottenute durante la trattativa possono decadere se non vengono rispettate le rate. Il debito pubblico, che nella composizione negoziata poteva essere gestito con una certa flessibilità, dopo l’archiviazione torna a seguire le regole ordinarie della riscossione, salvo che venga ricondotto in uno strumento giudiziale.

Il comportamento dei fornitori strategici

Una parte del valore dell’impresa dipende dai fornitori che continuano a consegnare. Durante la trattativa l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione o di anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Con la cessazione delle misure questa tutela viene meno. I fornitori possono pretendere il pagamento anticipato o sospendere le forniture. Nella scelta tra le opzioni pesa quindi anche la capacità dell’impresa di garantire la continuità degli approvvigionamenti nel periodo che separa l’archiviazione dal nuovo strumento. Per un’azienda manifatturiera, qualche settimana di fermo può valere più dell’intera differenza di costi tra uno strumento e l’altro.

Opzione 1 — Gli strumenti negoziali fuori dal tribunale: piano attestato e accordi di ristrutturazione

In cosa consiste

L’art. 23, comma 2, CCII elenca gli sbocchi possibili quando la composizione negoziata non porta a un contratto o a un accordo con i creditori. Il primo gruppo comprende il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61 CCII). L’art. 23, comma 2, lett. b), prevede che negli accordi ad efficacia estesa la soglia dell’adesione richiesta sia ridotta al 60% se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto. Nel caso di interruzione imputabile all’imprenditore questo vantaggio, di norma, non è disponibile: la relazione finale descriverà una trattativa fallita, non un accordo raggiunto.

Restano però accessibili gli strumenti nella loro forma ordinaria. Il piano attestato non richiede alcun passaggio in tribunale e si fonda su un piano idoneo a risanare l’esposizione debitoria, attestato da un professionista indipendente. Gli accordi di ristrutturazione richiedono l’adesione dei creditori nelle percentuali previste dalla legge e l’omologazione del tribunale.

Quando ha senso: tre scenari

  1. L’interruzione è nata da un conflitto con un singolo creditore, mentre gli altri erano vicini a un’intesa. In questo caso la base negoziale esiste ancora e può essere recuperata fuori dal perimetro della composizione negoziata.
  2. La contestazione dell’esperto riguardava un ritardo documentale, poi sanato. Se i dati ora sono completi e i creditori principali sono disposti a riprendere il dialogo, un accordo ex art. 57 CCII può maturare in tempi ragionevoli.
  3. L’impresa non è insolvente ma in squilibrio, e ha soprattutto bisogno di riscadenzare l’esposizione bancaria. Il piano attestato o un accordo con le sole banche possono essere sufficienti.

Come si esegue, in sintesi

Si redige un piano industriale e finanziario aggiornato, si individua un attestatore indipendente, si riapre il dialogo con i creditori strategici e, per gli accordi, si deposita il ricorso per l’omologazione. Gli accordi possono essere preceduti da una domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), che consente di chiedere misure protettive al tribunale mentre si completa la documentazione.

Vantaggi motivati

A fronte della perdita della composizione negoziata, questa opzione ha il pregio della continuità del dialogo: i creditori hanno già esaminato i numeri dell’impresa e possono ripartire da lì. Il piano attestato è lo strumento meno invasivo, non comporta spossessamento e non incide sulla reputazione dell’impresa come una procedura concorsuale. Gli accordi omologati, poi, offrono la protezione dalle azioni revocatorie per gli atti compiuti in esecuzione.

Rischi e svantaggi

Il rovescio della medaglia è la fiducia. Se l’esperto ha attestato nella relazione finale che l’imprenditore ha nascosto dati o compiuto pagamenti preferenziali, i creditori ne terranno conto. Senza misure protettive, inoltre, un creditore insoddisfatto può agire esecutivamente mentre si negozia. Il piano attestato non vincola i creditori che non aderiscono. Gli accordi richiedono maggioranze che, dopo una trattativa fallita, possono essere difficili da raggiungere.

Pronunce a supporto

La sentenza della Cassazione penale, Sez. III, n. 30109/2025 (decisa il 9 luglio 2025 e depositata il 2 settembre 2025) mostra quanto pesi lo stato della composizione negoziata anche fuori dal procedimento. In quel caso il tribunale del riesame aveva escluso il pericolo di dispersione dei beni anche perché l’impresa era in composizione negoziata, con misure protettive confermate e risultati economici in miglioramento. La Cassazione ha giudicato quella motivazione congrua. Se ne ricava che la regolarità della trattativa è un elemento che i giudici valutano. Quando la trattativa si interrompe per fatto dell’imprenditore, quell’argomento si indebolisce anche nelle sedi esterne.

Profilo ideale di questa opzione: impresa in squilibrio ma non ancora insolvente, con una contestazione dell’esperto circoscritta e superabile, e con creditori principali ancora disposti a trattare.

Opzione 2 — Il concordato preventivo e gli strumenti giudiziali con classi

In cosa consiste

Il secondo gruppo di sbocchi comprende il concordato preventivo, in continuità aziendale o liquidatorio, e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). L’archiviazione della composizione negoziata, anche per fatto dell’imprenditore, non impedisce l’accesso a questi strumenti. Il divieto dell’art. 25-quinquies opera in senso inverso: vieta di presentare l’istanza di composizione negoziata mentre è pendente un altro strumento, non di accedere a uno strumento dopo la composizione negoziata.

Con questi strumenti il controllo passa dall’esperto al tribunale e agli organi della procedura: commissario giudiziale, voto dei creditori per classi, giudizio di omologazione.

Quando ha senso: tre scenari

  1. L’impresa è insolvente e ha bisogno di una protezione stabile dalle esecuzioni che solo il tribunale può garantire, con la domanda con riserva e le misure dell’art. 54 CCII.
  2. L’interruzione è dipesa da un creditore forte che si opponeva a ogni soluzione, e l’esperto ha comunque segnalato il comportamento dell’imprenditore. Il concordato con classi consente di superare il dissenso di una minoranza attraverso il voto e, nella continuità, attraverso il meccanismo della ristrutturazione trasversale.
  3. L’azienda ha valore come complesso produttivo e la cessione o la prosecuzione dell’attività soddisfa i creditori meglio della liquidazione.

Come si esegue, in sintesi

Di norma si parte da una domanda di accesso con riserva (art. 44 CCII), con un termine concesso dal tribunale per depositare proposta, piano e attestazione. Il tribunale nomina un commissario giudiziale che vigila sull’impresa. Seguono il voto dei creditori e il giudizio di omologazione.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è la protezione giudiziale: dopo la caduta delle misure della composizione negoziata, il concordato offre un nuovo scudo con un controllo diverso e indipendente dall’esperto. Inoltre, l’imputabilità dell’interruzione nella composizione negoziata non è di per sé un ostacolo all’ammissione al concordato: contano i requisiti propri dello strumento, la fattibilità del piano e la veridicità dei dati.

Rischi e svantaggi

A fronte di questo vantaggio va soppesato un rischio: la relazione finale dell’esperto non sparisce. Il commissario giudiziale e il tribunale possono consultarla e, se descrive atti dispositivi o pagamenti preferenziali, possono valutarli sotto il profilo degli atti di frode (art. 106 CCII), che portano alla revoca del concordato. Inoltre il concordato è più costoso in termini di costi di procedura previsti dalla legge (contributo unificato, compenso del commissario giudiziale liquidato dal tribunale secondo i parametri di legge), più lungo e più visibile all’esterno.

Pronunce a supporto

L’ordinanza della Cassazione n. 3634/2025 (12 febbraio 2025) riguarda un caso, regolato dalla legge fallimentare, in cui il debitore aveva chiesto un rinvio dell’istruttoria prefallimentare dopo la revoca delle misure protettive della composizione negoziata. Il debitore voleva tempo per impugnare la revoca o per accedere a procedure alternative. La Corte ha escluso che il debitore abbia un diritto pieno al rinvio. Il rigetto non è viziato se non si indica uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. Il passaggio dalla composizione negoziata fallita a uno strumento giudiziale va quindi preparato prima che i creditori chiedano l’apertura della liquidazione, non dopo.

Profilo ideale di questa opzione: impresa insolvente ma con un’azienda che conserva valore, che ha bisogno di una protezione stabile e di un meccanismo di voto per superare il dissenso, e che è in grado di presentare dati ormai completi e verificabili.

Opzione 3 — Il concordato semplificato: la strada che l’interruzione imputabile chiude

In cosa consiste

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) è lo strumento che il legislatore ha pensato come sbocco naturale di una composizione negoziata fallita. Non prevede il voto dei creditori e consente la liquidazione dell’intero patrimonio con un controllo giudiziale. L’accesso, però, è condizionato. La relazione finale dell’esperto deve dichiarare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), non sono praticabili. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale.

Perché l’interruzione imputabile è decisiva

Questo è il punto in cui la condotta dell’imprenditore produce l’effetto più netto. Se la relazione finale dà conto che la trattativa si è interrotta per fatto dell’imprenditore, manca il presupposto della correttezza e della buona fede, e il concordato semplificato non è accessibile.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 623/2026 (riportata dalle fonti consultate come pubblicata il 12 gennaio 2026), ha esaminato un caso in cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile una proposta di concordato semplificato. La relazione finale non dimostrava che le trattative fossero state condotte correttamente e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. Dai resoconti disponibili risultano due principi. Il controllo del tribunale sull’ammissibilità si estende alla verifica che i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistessero fin dall’inizio. Il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. In pratica l’imprenditore che vede respinta la proposta per questo motivo non ha un terzo grado di giudizio.

Quando può ancora avere senso

  1. La relazione finale è sfumata: registra difficoltà e ritardi ma non attribuisce all’imprenditore una condotta scorretta. In questo caso la strada può essere ancora aperta e va valutata entro i sessanta giorni.
  2. L’interruzione è stata solo parziale: un singolo episodio poi chiarito, con trattative riprese e proseguite correttamente fino alla scadenza.
  3. Le contestazioni dell’esperto riguardano le prospettive di risanamento e non la condotta, cioè l’esperto ha ritenuto che non ci fossero margini economici ma non ha censurato la lealtà dell’imprenditore.

Vantaggi e rischi

Quando è accessibile, il concordato semplificato è rapido e non richiede il voto dei creditori. A fronte di questo vantaggio va considerato che la proposta deve comunque garantire un’utilità a ciascun creditore. La Cassazione, con la sentenza n. 624/2026, secondo i resoconti disponibili ha escluso che l’utilità possa consistere solo nella definizione più rapida della crisi quando i creditori chirografari non ricevono nulla. Con la sentenza n. 620/2026 ha precisato che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata non costituisce una risorsa esterna, perché non porta nuova liquidità ai creditori.

Profilo ideale di questa opzione: impresa che la relazione finale non qualifica come responsabile dell’interruzione, senza prospettive di continuità, con un patrimonio da liquidare e la possibilità concreta di offrire a ogni creditore un’utilità reale.

Opzione 4 — Attendere e ripresentare l’istanza, oppure chiedere la liquidazione giudiziale in proprio

In cosa consiste

Restano due soluzioni opposte, che si accostano perché entrambe chiudono la parentesi della composizione negoziata fallita. La prima è attendere il decorso del termine dell’art. 17, comma 9, CCII, cioè un anno dall’archiviazione (quattro mesi, per una sola volta, se l’archiviazione è stata chiesta entro due mesi dall’accettazione dell’esperto), e poi ripresentare l’istanza con un progetto rinnovato. La seconda è prendere atto che l’impresa non è recuperabile e chiedere in proprio l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCII), anziché subirla su istanza di un creditore.

Quando ha senso

L’attesa ha senso solo se l’impresa non è insolvente, se i creditori non hanno titoli esecutivi pronti e se il motivo dell’interruzione era organizzativo (ad esempio un cambio di amministratori, un controller assente, un piano non ancora maturo). La liquidazione in proprio ha senso quando non esiste un’azienda da salvare e il rischio principale è l’aggravamento del dissesto, con le responsabilità che ne derivano per gli amministratori.

Vantaggi e rischi

L’attesa ha il pregio di permettere un nuovo tentativo in un contesto migliore. Il rischio è che, durante l’anno, i creditori agiscano senza limiti: esecuzioni, ipoteche giudiziali e, se ricorrono i presupposti, istanze di liquidazione giudiziale. La liquidazione in proprio consente di gestire il momento e i tempi dell’apertura, con un comportamento coerente con il dovere di non aggravare il dissesto. Il rovescio della medaglia è la perdita della gestione dell’impresa, che passa al curatore, e l’esame da parte del curatore degli atti compiuti durante e prima della composizione negoziata.

Il nodo degli atti compiuti durante la trattativa

L’art. 24 CCII protegge dalla revocatoria gli atti compiuti dopo l’accettazione dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Se l’interruzione dipende proprio da un atto che l’esperto ha ritenuto non coerente, ad esempio un pagamento preferenziale contestato con il dissenso, quella protezione può non operare. In caso di successiva liquidazione giudiziale il curatore valuterà quell’atto senza lo scudo della composizione negoziata.

Profilo ideale di questa opzione: per l’attesa, impresa non insolvente con un problema organizzativo risolvibile; per la liquidazione in proprio, impresa senza continuità possibile in cui ogni mese di ritardo aggrava il passivo.

Le opzioni alla prova dei conti

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. Usano gli stessi dati di partenza per tutte le opzioni, così da rendere visibile la differenza.

Dati comuni. Società a responsabilità limitata che produce componenti meccanici. Debiti complessivi 1.284.700 €, di cui 612.300 € verso banche, 318.900 € verso fornitori, 241.600 € verso l’Erario e gli enti previdenziali, 64.200 € di tributi locali (IMU e TARI dello stabilimento) e 47.700 € verso dipendenti per TFR maturato. Istanza di composizione negoziata pubblicata il 3 febbraio 2026, accettazione dell’esperto il 9 febbraio, misure protettive confermate dal tribunale il 4 marzo. Il 26 maggio l’esperto scopre che l’amministratore ha pagato per intero 58.400 € a un fornitore riconducibile a un socio, senza informarlo. Iscrive il dissenso, segnala il fatto al giudice e il 19 giugno comunica la conclusione delle trattative. La relazione finale attribuisce l’interruzione alla condotta dell’imprenditore. L’archiviazione segue nei cinque giorni lavorativi successivi.

Simulazione A — Impresa ancora in squilibrio, non insolvente

Il fatturato tiene e la perdita è legata a un contratto in scadenza. Le banche rappresentano quasi la metà del debito.

  • Opzione 1 (accordo di ristrutturazione): le tre banche, che insieme detengono il 47,7% del debito, sono disposte a trattare solo se il pagamento al fornitore collegato viene restituito o compensato. Se la società ottiene la restituzione di 58.400 € e riparte dal piano già esaminato, un accordo ex art. 57 CCII con banche e principali fornitori può raggiungere la soglia del 60% dei crediti in tempi stimabili in tre o quattro mesi. Senza la relazione finale favorevole, però, non si applica la soglia ridotta prevista per gli accordi ad efficacia estesa.
  • Opzione 2 (concordato): possibile, ma sproporzionato per un’impresa non insolvente, con costi di procedura e visibilità superiori al bisogno.
  • Opzione 3 (concordato semplificato): non accessibile, perché la relazione finale non attesta la correttezza delle trattative.
  • Opzione 4 (attesa): nuova istanza di composizione negoziata non prima del 24 giugno 2027 circa (un anno dall’archiviazione). Nel frattempo le banche possono revocare gli affidamenti.

Esito dell’esercizio: in questo scenario l’opzione 1 è la più coerente, a condizione di rimediare all’atto contestato.

Simulazione B — Impresa insolvente con azienda di valore

Due fornitori hanno già decreti ingiuntivi esecutivi per 71.300 € complessivi e, cadute le misure, iniziano pignoramenti presso le banche. L’azienda ha un portafoglio ordini stimato in 1.150.000 € per i successivi dodici mesi.

  • Opzione 1: difficile. Senza protezione, i pignoramenti bloccano i conti prima che si raggiungano le adesioni.
  • Opzione 2 (concordato in continuità con riserva): il deposito della domanda ex art. 44 CCII entro inizio luglio consente di chiedere nuove misure protettive. Il piano dovrà affrontare l’atto contestato: il commissario giudiziale leggerà la relazione finale e il pagamento di 58.400 € al fornitore collegato potrà essere valutato. Un piano che prevede l’azione di recupero di quella somma, o la sua restituzione volontaria, riduce il rischio di contestazioni per atti di frode.
  • Opzione 3: non accessibile.
  • Opzione 4 (liquidazione in proprio): disperderebbe il valore del portafoglio ordini.

Esito dell’esercizio: l’opzione 2 è quella che preserva il valore, ma solo se il piano è trasparente proprio sull’episodio che ha causato l’interruzione.

Simulazione C — Impresa insolvente senza continuità

Il contratto principale è stato disdetto e il magazzino è obsoleto. L’attivo realizzabile è stimato in 392.800 €.

  • Opzione 1: non praticabile, perché manca un piano di risanamento.
  • Opzione 2 (concordato liquidatorio): richiede risorse esterne che aumentino di almeno il 10% l’attivo disponibile e una soddisfazione minima dei chirografari prevista dal Codice. In questa ipotesi i soci non sono in grado di apportarle. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti fatti durante la trattativa, per l’orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 620/2026, non varrebbe come risorsa esterna.
  • Opzione 3 (concordato semplificato): sarebbe la strada naturale, ma la relazione finale la preclude.
  • Opzione 4 (liquidazione in proprio): è la soluzione più coerente per non aggravare il dissesto. Il curatore esaminerà il pagamento di 58.400 € al fornitore collegato, che, essendo stato oggetto di dissenso dell’esperto, non gode della protezione dell’art. 24 CCII.

Esito dell’esercizio: qui l’interruzione imputabile ha l’effetto più pesante, perché chiude proprio lo strumento pensato per questa situazione.

Il confronto in tabella

La tabella mette a confronto le quattro strade sulle variabili che contano dopo un’interruzione imputabile. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per la procedura, in termini generali. La colonna del concordato semplificato descrive l’ipotesi, ricorrente, in cui la relazione finale non attesta la correttezza delle trattative.

Variabile Opzione 1 — Piano attestato / accordi Opzione 2 — Concordato / PRO Opzione 3 — Concordato semplificato Opzione 4 — Attesa o liquidazione in proprio
Accesso dopo interruzione imputabile Sì, nella forma ordinaria Sì Di regola no: serve una relazione finale che attesti correttezza e buona fede Attesa: nuova istanza dopo un anno (quattro mesi una sola volta); liquidazione: sempre possibile
Tempi Medi, dipendono dalle adesioni Lunghi (riserva, piano, voto, omologa) Brevi, entro 60 giorni dalla relazione per proporlo Attesa: almeno un anno; liquidazione: apertura rapida
Complessità Media Alta Media Bassa per la liquidazione, alta per la nuova istanza
Protezione dalle esecuzioni Solo con domanda ex art. 44 e misure del tribunale Sì, con le misure dell’art. 54 CCII Sì, dalla pubblicazione della proposta Attesa: nessuna; liquidazione: divieto di azioni individuali
Rischi in caso di esito negativo Esecuzioni e istanze di liquidazione dei creditori Revoca o mancata omologa, poi liquidazione giudiziale Inammissibilità non ricorribile in Cassazione (ord. n. 623/2026) Attesa: aggravamento del dissesto; liquidazione: esame degli atti da parte del curatore
Peso della relazione finale Alto sulla fiducia dei creditori Medio, può emergere per gli atti di frode Decisivo Medio, per l’esame degli atti compiuti
Reversibilità Alta Media, si può convertire o rinunciare Bassa Bassa per la liquidazione
Costi previsti dalla legge Compenso dell’attestatore; contributo unificato per l’omologa degli accordi Contributo unificato, compenso del commissario liquidato dal tribunale Contributo unificato, compenso dell’ausiliario e del liquidatore Contributo unificato, compenso del curatore secondo i parametri di legge

I criteri per scegliere

Non esiste un ordine di preferenza tra le opzioni. Esistono criteri che, applicati alla singola impresa, fanno pendere la bilancia da una parte o dall’altra.

Primo criterio: che cosa dice esattamente la relazione finale

Prima di qualunque scelta va letta parola per parola la relazione finale dell’esperto. Se attribuisce all’imprenditore una condotta scorretta, il concordato semplificato è di fatto escluso e la scelta si gioca tra le altre opzioni. Se invece si limita a constatare l’assenza di prospettive o il disaccordo dei creditori, il concordato semplificato può essere ancora valutato, ma va proposto entro sessanta giorni. Se la situazione dell’impresa presenta una relazione ambigua, generalmente conviene ricostruire con documenti la sequenza dei fatti, perché sarà quella la base del controllo del tribunale.

Secondo criterio: insolvenza o solo squilibrio

Lo stato dell’impresa al momento dell’archiviazione determina quanto tempo si ha a disposizione. Un’impresa in squilibrio può permettersi un accordo stragiudiziale o perfino l’attesa del termine annuale. Un’impresa insolvente, senza misure protettive, è esposta a esecuzioni e a istanze di liquidazione giudiziale. Per lei, generalmente, la protezione giudiziale dell’opzione 2 o la liquidazione in proprio sono le strade più coerenti.

Terzo criterio: l’atto che ha causato l’interruzione si può rimediare?

Se la rottura dipende da un atto rimediabile, come un pagamento di cui si può ottenere la restituzione o un dato che si può correggere, il rimedio va attuato prima di scegliere la strada successiva. Un piano che affronta apertamente l’episodio contestato ha più probabilità di convincere i creditori e il tribunale. Se l’atto non è rimediabile, la scelta deve tener conto del fatto che emergerà in ogni sede successiva.

Quarto criterio: c’è un’azienda da salvare?

Il valore dell’azienda in funzionamento giustifica la complessità del concordato in continuità. Se il valore è solo liquidatorio, l’elemento dirimente diventa l’accesso al concordato semplificato. Se questo è precluso, occorre verificare la praticabilità di un concordato liquidatorio con risorse esterne. In mancanza, la liquidazione giudiziale in proprio è spesso l’unico modo per non aggravare la posizione degli amministratori.

Quinto criterio: chi sono i creditori decisivi

Se due o tre creditori detengono la maggior parte del debito, un accordo è più facile da costruire che un concordato. Se il passivo è frazionato tra molti creditori, il meccanismo del voto per classi dell’opzione 2 può essere l’unico modo per arrivare a una soluzione vincolante. Contano anche i crediti tributari: con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali anche IMU e TARI possono entrare negli strumenti del Codice, e la presenza di debiti verso il Comune va considerata nella scelta dello strumento.

Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo valuta la relazione finale con gli stessi criteri usati da chi la scrive, e imposta la strada successiva in modo che regga anche nei gradi di giudizio successivi.

Le domande di chi è indeciso

Posso contestare la relazione finale dell’esperto?

Non esiste un’impugnazione autonoma della relazione finale. Il suo contenuto, però, può essere contestato nelle sedi in cui viene utilizzato: con il reclamo contro la revoca delle misure protettive, entro quindici giorni; davanti al tribunale che decide sul concordato semplificato; davanti al tribunale chiamato a decidere un’istanza di liquidazione giudiziale. È importante preparare prove documentali che smentiscano la ricostruzione dell’esperto, perché le contestazioni generiche non bastano.

Se scelgo un accordo e non va a buon fine, posso passare al concordato?

Sì. Gli strumenti dell’opzione 1 e dell’opzione 2 sono compatibili in sequenza e la domanda con riserva consente di scegliere lo strumento definitivo durante il termine concesso dal tribunale. Il limite è il tempo: senza misure protettive, ogni mese di trattativa stragiudiziale fallita espone l’impresa alle iniziative dei creditori.

L’interruzione imputabile comporta automaticamente la liquidazione giudiziale?

No. La liquidazione giudiziale richiede lo stato di insolvenza e un’istanza da parte di un soggetto legittimato. L’interruzione fa venir meno il divieto di pronunciare la sentenza di apertura previsto durante le misure protettive. Non crea però l’insolvenza, se l’impresa non lo è.

Posso chiedere io stesso di archiviare per ripartire prima?

L’art. 17, comma 9, CCII riduce a quattro mesi, per una sola volta, il termine per una nuova istanza quando l’archiviazione è chiesta dall’imprenditore entro due mesi dall’accettazione dell’esperto. È uno spazio stretto e non serve a evitare le conseguenze di una condotta già contestata: la relazione finale descriverà comunque i fatti accaduti.

E se ho scelto la strada sbagliata?

Alcune scelte sono reversibili, altre no. Una domanda di concordato può essere rinunciata, ma l’art. 25-quinquies CCII impedisce poi di presentare una nuova istanza di composizione negoziata nei quattro mesi successivi alla rinuncia. Il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità del concordato semplificato non è ricorribile in Cassazione, secondo l’ordinanza n. 623/2026. Per questo l’errore più costoso è scegliere senza aver valutato in anticipo come ciascuna strada verrà controllata.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate sulle fonti indicate nella ricerca e sono riportate con gli estremi riscontrati. Dove le fonti non concordano o non indicano la data, è riportato solo ciò che è stato possibile riscontrare. Alcune riguardano vicende ancora regolate dalla legge fallimentare, nelle quali la composizione negoziata era quella del D.L. 118/2021: ciò è indicato espressamente.

Pronunce sul concordato semplificato (opzione 3)

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 623/2026 (riportata come pubblicata il 12 gennaio 2026). Il tribunale, nel valutare l’ammissibilità della proposta di concordato semplificato, non si limita a un controllo formale: verifica anche che i presupposti di accesso alla composizione negoziata esistessero fin dall’inizio. Il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Rilevanza: nella vicenda la relazione finale non dimostrava la correttezza delle trattative. È il precedente più vicino al tema dell’interruzione imputabile e mostra che l’esito si decide nei primi due gradi.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 624/2026. L’utilità che il concordato semplificato deve assicurare a ogni creditore, anche se non misurabile in denaro, non può consistere solo nel chiudere la crisi più rapidamente quando i creditori chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: anche quando la relazione finale consente l’accesso, la proposta deve offrire un vantaggio reale ai creditori.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620/2026. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi nella composizione negoziata non è una risorsa esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, perché non porta nuova liquidità né aumenta l’attivo destinato ai creditori. Rilevanza: incide sulla praticabilità del concordato liquidatorio come alternativa, quando il semplificato è precluso.

Pronunce sulle misure protettive e sulla fase successiva (opzioni 2 e 4)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 241/2026 (5 gennaio 2026) — vicenda regolata dalla legge fallimentare. Il debitore può reclamare il diniego della conferma delle misure protettive anche quando il tribunale si è riservato sull’istanza di fallimento. Il termine di quindici giorni dell’art. 669-terdecies c.p.c. decorre comunque e, nel caso esaminato, era già scaduto alla dichiarazione di fallimento. Rilevanza: chi contesta la revoca o il diniego delle misure dopo un’interruzione deve rispettare un termine breve, che non attende gli sviluppi del procedimento di insolvenza.

Cass. civ., ordinanza n. 3634/2025 (12 febbraio 2025) — vicenda regolata dalla legge fallimentare. Il rigetto della richiesta di rinvio dell’istruttoria prefallimentare, avanzata dal debitore per impugnare la revoca delle misure protettive o per accedere a procedure alternative, non è viziato se non si indica uno specifico pregiudizio al diritto di difesa. Rilevanza: il passaggio a uno strumento alternativo va preparato prima che i creditori avviino il procedimento di liquidazione.

Pronunce sul peso della composizione negoziata fuori dal procedimento (opzione 1)

Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (decisa il 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale del riesame che aveva escluso il pericolo di dispersione dei beni anche valorizzando la pendenza della composizione negoziata in continuità, le misure protettive confermate e il miglioramento dei risultati economici. Il ricorso del pubblico ministero è stato dichiarato inammissibile. Rilevanza: una trattativa condotta regolarmente è un elemento che i giudici considerano anche in sedi esterne. L’interruzione imputabile fa perdere questo argomento.

I limiti di questa rassegna

La giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze dell’interruzione imputabile è ancora poco ampia, perché la composizione negoziata esiste solo dal novembre 2021 e molti provvedimenti restano a livello di merito. Le pronunce riportate sono quelle riscontrate con estremi verificabili. Prima di fondare una scelta su un precedente, il testo integrale va sempre letto, perché le sintesi dei commentatori possono differire tra loro, come accade per le date delle tre pronunce del gennaio 2026.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando la composizione negoziata si interrompe e l’esperto ne attribuisce la responsabilità all’imprenditore, il problema non è solo giuridico ma anche di tempi. Lo Studio Monardo interviene con strumenti precisi.

  1. Leggiamo la relazione finale dell’esperto riga per riga e individuiamo quali affermazioni riguardano la condotta dell’imprenditore e quali le sole prospettive economiche. Da questa distinzione dipende se il concordato semplificato resta o no accessibile.
  2. Ricostruiamo con documenti la sequenza dei fatti che ha portato all’interruzione: verbali degli incontri, comunicazioni con l’esperto, flussi di pagamento, dati contabili trasmessi sulla piattaforma.
  3. Valutiamo il reclamo contro la revoca delle misure protettive entro il termine di quindici giorni, quando la segnalazione dell’esperto si basa su fatti contestabili.
  4. Analizziamo l’atto contestato (pagamento preferenziale, atto dispositivo, operazione con parti correlate) e verifichiamo se e come può essere rimediato, ad esempio con la restituzione o con una diversa imputazione.
  5. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, confrontando accordo, concordato, concordato semplificato e liquidazione in proprio con i dati reali dell’impresa.
  6. Predisponiamo la domanda con riserva ex art. 44 CCII e la richiesta di nuove misure protettive quando l’impresa è esposta a esecuzioni dopo la caduta delle misure della composizione negoziata.
  7. Coordiniamo con i commercialisti dello staff il piano e la situazione patrimoniale, in modo che i dati presentati nel nuovo strumento siano coerenti con quelli già esaminati dall’esperto e non offrano nuovi argomenti di contestazione.
  8. Verifichiamo la posizione verso Erario, enti previdenziali e Comune, anche alla luce del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, per stabilire quale strumento permette di includere i debiti tributari nella soluzione.
  9. Esaminiamo la posizione degli amministratori rispetto agli atti compiuti durante la trattativa, per valutare i rischi in caso di successiva liquidazione giudiziale e le iniziative per contenerli.
  10. Seguiamo la strategia fino all’ultimo grado di giudizio, dal reclamo sulle misure all’eventuale ricorso per cassazione, dove ammesso.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema la leva più rilevante è la continuità di strategia fino in Cassazione. La scelta fatta dopo l’archiviazione va difesa davanti al tribunale, poi eventualmente davanti alla Corte d’appello e, quando la legge lo consente, davanti alla Suprema Corte. Chi imposta la strada oggi è lo stesso avvocato cassazionista che la sostiene nei gradi successivi, senza cambiare mani e senza cambiare linea. A questa continuità si aggiunge la qualifica di Esperto Negoziatore, che consente di leggere la relazione finale con lo sguardo di chi conosce i criteri con cui viene redatta.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i profili giuridici dell’interruzione e quelli contabili del nuovo piano vengono esaminati nello stesso momento, non in sequenza.

Chiusura

Un’interruzione della composizione negoziata imputata all’imprenditore non chiude tutte le porte, ma ne chiude alcune in modo definitivo. Fa cadere le misure protettive, impedisce di ripresentare l’istanza per un anno, rende di regola inaccessibile il concordato semplificato e lascia nel fascicolo una relazione che peserà in ogni sede successiva. Restano però gli accordi, il concordato preventivo e, nei casi più gravi, la liquidazione in proprio. Ciascuna strada ha un profilo di impresa per cui è adatta. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, protezioni e possibilità che non tornano.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalla qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. È la stessa figura che conduce queste trattative e redige la relazione finale, e questo permette di valutare con precisione che cosa la relazione dice, che cosa non dice e quali strade lascia aperte. La qualifica di cassazionista assicura che la strategia scelta dopo l’archiviazione sia sostenuta con la stessa linea in tutti i gradi di giudizio.

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