Si Può Contestare Il Credito Ammesso A Un Altro Creditore?

Quando arriva la PEC del curatore con l’esito della verifica dello stato passivo, quasi tutti i creditori fanno la stessa cosa: cercano il proprio nome, controllano l’importo e il grado e, se tutto torna, chiudono il file. È comprensibile: il credito è il proprio, i soldi sono i propri. Eppure quel documento contiene anche un’altra informazione, spesso più importante, ovvero chi altro si siederà al tavolo del riparto e con quale peso. Un credito altrui ammesso per un importo gonfiato, o con un privilegio che non gli spetta, riduce in modo diretto la percentuale che toccherà a tutti gli altri.

Su questo punto circolano convinzioni molto radicate e quasi tutte sbagliate: che lo stato passivo si possa contestare solo per il proprio credito, che sia compito esclusivo del curatore, che ci sia tempo fino al riparto, che il ricorso vada fatto contro il curatore, che ad agosto i termini corrano lo stesso. Ognuna ha un fondo di verità, ma agire, o non agire, sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: il rimedio previsto dall’art. 206, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) ha un termine perentorio di trenta giorni e, una volta scaduto, l’ammissione dell’altro creditore diventa di regola stabile all’interno della procedura.

I miti che verifichiamo in questa guida sono sette:

  1. “Lo stato passivo si contesta solo per il proprio credito.”
  2. “Se un credito è gonfiato, ci pensa il curatore.”
  3. “C’è tempo fino al riparto.”
  4. “Basta essere creditore per poter impugnare qualunque credito.”
  5. “Il ricorso si fa contro il curatore.”
  6. “Ad agosto i termini corrono lo stesso.”
  7. “Nel giudizio si può dire tutto, anche dopo.”

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché leggere criticamente il passivo di un’impresa in crisi, credito per credito, è il cuore del lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che nella composizione negoziata deve ricostruire la reale esposizione debitoria e distinguere i debiti effettivi da quelli solo affermati, e del Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) che opera come fiduciario di un OCC, chiamato a verificare l’esistenza, l’ammontare e il rango dei crediti dichiarati dai creditori. È la stessa competenza che serve per capire se il credito ammesso a un concorrente meriti davvero di restare dove il giudice delegato lo ha collocato.

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Mito n. 1 — “Lo stato passivo si contesta solo per il proprio credito”

IL MITO: “Se il mio credito è stato ammesso per intero, non ho nulla da contestare. Quello che il giudice ha deciso sugli altri non mi riguarda.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità esiste. Il rimedio più conosciuto contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è l’opposizione, che riguarda proprio il creditore la cui domanda è stata respinta o accolta solo in parte (art. 206, comma 2, CCII). È il rimedio di cui si parla di più, è quello che gli avvocati propongono più spesso, ed è quello che la comunicazione del curatore tende a mettere in evidenza. Chi ha ottenuto tutto ciò che chiedeva, quindi, conclude che per lui la partita sia chiusa.

C’è poi un fattore psicologico: contestare il credito di un altro sembra un atto aggressivo, quasi scorretto, specialmente se si tratta di un fornitore conosciuto, di un istituto di credito o di un ex socio. Molti creditori preferiscono “non entrare nelle questioni degli altri”.

La realtà

L’art. 206, comma 1, CCII elenca tre mezzi contro il decreto di esecutività dello stato passivo: l’opposizione, l’impugnazione dei crediti ammessi e la revocazione. Il comma 3 descrive l’impugnazione in modo molto preciso: è lo strumento con cui il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contesta che la domanda di un altro creditore o di un altro concorrente sia stata accolta. Non riguarda il proprio credito, ma quello altrui.

La correzione essenziale è questa: lo stato passivo non è una somma di decisioni separate, ma un’unica graduatoria, e ogni creditore ammesso ha interesse a che gli altri vi siano collocati correttamente. Nel riparto l’attivo viene diviso tra tutti: se un concorrente è stato ammesso per 300.000 euro invece che per 90.000, o in privilegio invece che in chirografo, la differenza la pagano gli altri, in termini di percentuale.

Le contestazioni possibili sono molte, ad esempio:

  • l’esistenza stessa del credito (contratto simulato, prestazione mai resa, credito già estinto);
  • l’ammontare (interessi calcolati oltre il dovuto, penali non dovute, duplicazioni);
  • il rango (un privilegio riconosciuto senza i presupposti, una prededuzione non spettante, una postergazione non rilevata);
  • l’opponibilità alla procedura (documenti privi di data certa anteriore all’apertura).

La prova

Il testo dell’art. 206, comma 3, CCII è già di per sé la prova: il legislatore ha previsto uno strumento ad hoc, distinto dall’opposizione, rivolto contro il creditore la cui domanda è stata accolta. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare, che conteneva un rimedio analogo (prima nell’art. 100, poi nell’art. 98, comma 3, l. fall.), ha confermato da tempo che anche un creditore ammesso può contestare i crediti ammessi ad altri: la Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 25548 ha riconosciuto questa legittimazione anche al creditore ammesso tardivamente, pur segnalando i limiti derivanti dalle questioni già definite in sede di verifica. E sotto il profilo probatorio, la Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 1998, n. 11948 (pronuncia sulla legge fallimentare) ha chiarito che chi contesta il credito altrui può avvalersi di tutto il materiale già acquisito nella verifica, compresi i documenti allegati dall’altro creditore alla domanda di ammissione, per contestarne il valore probatorio.

Tra i postergati, poi, la stessa Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2000, n. 3363, sulla legge fallimentare) ha precisato che la postergazione è un carattere del credito che va accertato in sede di verifica e, se non rilevato, contestato con lo specifico strumento di impugnazione dei crediti ammessi: un credito ammesso in chirografo senza postergazione concorre alla pari con gli altri chirografari.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ignora l’esistenza dell’impugnazione accetta, senza saperlo, di dividere l’attivo con crediti che magari non avrebbero dovuto esserci. Il danno non è teorico: in una procedura con attivo limitato, un solo credito gonfiato può spostare di diversi punti percentuali la soddisfazione di tutti i chirografari. E, come vedremo al mito n. 3, quel danno di regola non è più rimediabile quando ci si accorge del problema al momento del riparto.

Mito n. 2 — “Se un credito è gonfiato, ci pensa il curatore”

IL MITO: “Il curatore rappresenta tutti i creditori. Se un credito non è dovuto, lo contesterà lui: io non devo fare niente.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità robusto. Il curatore esamina tutte le domande di ammissione, predispone il progetto di stato passivo e formula le proprie conclusioni su ciascuna (art. 203 CCII); i creditori possono presentare osservazioni scritte al progetto e il giudice delegato decide su ogni domanda. Inoltre, l’art. 206, comma 3, CCII annovera espressamente il curatore tra i soggetti legittimati a impugnare i crediti ammessi. È naturale pensare che il presidio della massa sia affidato a lui.

C’è anche un dato storico che alimenta la confusione al contrario: nel vecchio sistema della legge fallimentare, prima della riforma del 2006, l’impugnazione dei crediti ammessi era configurata come strumento dei soli creditori. La Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2010, n. 20048, applicando quella disciplina, ha affermato che la legittimazione spettava a ciascun creditore e non al curatore. Chi ha memoria di quel quadro può pensare l’esatto contrario: che il curatore non possa farci nulla.

La realtà

Nel Codice della crisi il curatore è legittimato all’impugnazione, ma non è obbligato a proporla, e soprattutto la sua legittimazione non esclude quella dei creditori: l’art. 206, comma 3, CCII mette sullo stesso piano “il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni”. Sono legittimazioni concorrenti e autonome.

Ci sono diverse ragioni per cui il curatore potrebbe non impugnare un credito che a un singolo creditore appare discutibile:

  • il curatore ha già espresso le proprie conclusioni nel progetto di stato passivo e il giudice delegato le ha disattese, oppure le ha condivise sulla base di documenti che a lui sono sembrati sufficienti;
  • il curatore valuta costi, tempi e probabilità di esito del giudizio nell’interesse dell’intera procedura, non del singolo creditore;
  • il creditore può disporre di informazioni che il curatore non ha (rapporti commerciali diretti con il debitore, conoscenza delle dinamiche di gruppo, documenti propri).

Il punto che il passaparola ha perso per strada è che l’interesse del singolo creditore e quello della procedura non coincidono sempre: il creditore che vuole difendere la propria percentuale deve attivarsi in proprio. Questo è uno dei motivi per cui, quando assistiamo creditori in procedure concorsuali, lavoriamo con la stessa lente critica con cui un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa legge il passivo di un’azienda in composizione negoziata: ogni credito dichiarato va verificato, non presunto, come ripete l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo.

Quando l’impugnazione la propone un creditore, il curatore non resta fuori: l’art. 206, comma 3, CCII stabilisce che il ricorso è proposto nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta e che al procedimento partecipa anche il curatore. Già sotto la legge fallimentare la Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2003, n. 6172 aveva qualificato il curatore come parte necessaria del giudizio di impugnazione dei crediti ammessi, attribuendogli, una volta coinvolto, gli stessi poteri processuali delle altre parti.

La prova

Oltre al testo dell’art. 206, comma 3, CCII, una conferma del ruolo attivo che il curatore può svolgere nei giudizi sullo stato passivo viene dalla recente Cass. civ., Sez. I, ord. 26 marzo 2026, n. 7246: nel giudizio di opposizione il curatore può sollevare eccezioni nuove rispetto a quelle proposte in sede di verifica, purché alla controparte sia concesso un termine per replicare e produrre prove. Il curatore, dunque, è un protagonista del giudizio, ma la sua posizione è quella di garante della procedura, non di avvocato del singolo creditore.

Cosa rischia chi ci crede

Chi delega mentalmente tutto al curatore scopre spesso, a termini scaduti, che il curatore non ha impugnato. Il motivo può essere del tutto legittimo, ma il risultato per il creditore è identico: il credito contestabile resta ammesso. E, a quel punto, non esiste un’azione contro il curatore per “non aver impugnato” un credito che il creditore stesso avrebbe potuto impugnare.

Mito n. 3 — “C’è tempo fino al riparto”

IL MITO: “Tanto i soldi si distribuiscono alla fine. Se c’è un credito sbagliato, lo faccio presente quando il curatore deposita il piano di riparto.”

Perché ci credono in tanti

La logica sembra solida: il danno concreto si manifesta solo nel riparto, quando si vede quanto tocca a ciascuno. Inoltre il Codice prevede effettivamente la possibilità di reclamare contro il progetto di riparto, e i creditori sanno che la fase della distribuzione è un momento in cui si può ancora “dire la propria”. Infine, la liquidazione giudiziale dura spesso anni: la sensazione è che non ci sia alcuna fretta.

La realtà

Il termine per impugnare il credito ammesso a un altro creditore è di trenta giorni, ed è perentorio. Lo stabilisce l’art. 207, comma 1, CCII: le impugnazioni di cui all’art. 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 205 CCII, cioè dalla comunicazione con cui il curatore, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, informa ciascun creditore dell’esito e della facoltà di proporre impugnazione.

Il reclamo contro il progetto di riparto serve a contestare la distribuzione (calcoli, graduazione, accantonamenti), non a rimettere in discussione l’esistenza o il rango dei crediti già accertati con lo stato passivo divenuto definitivo. Le statuizioni dello stato passivo non impugnate nei termini acquistano una stabilità interna alla procedura, che la giurisprudenza ha spesso definito “giudicato endofallimentare”. La stessa Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 25548 (legge fallimentare) richiama questa preclusione per escludere che si possano far valere, fuori dai rimedi tipici, contestazioni che andavano sollevate a tempo debito.

Dopo i trenta giorni resta solo la revocazione (art. 206, comma 5, CCII), che però non è un “secondo tempo” dell’impugnazione: è ammessa solo se il provvedimento di ammissione è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto oppure dalla mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile; e il termine decorre dalla scoperta (art. 207, comma 1). È un rimedio eccezionale, di cui ci occupiamo in un approfondimento dedicato.

La prova

Oltre al testo inequivoco dell’art. 207, comma 1, CCII, la Cass. civ., Sez. I, ord. 2 febbraio 2023, n. 3147 ha ribadito, con riferimento alla legge fallimentare, che contro il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili soltanto i mezzi tipici previsti dalla legge, entro il termine perentorio fissato dalla norma, senza possibilità di ricorrere agli strumenti generali del codice di procedura civile per aggirarlo. La pronuncia è significativa anche perché sottolinea la novità del CCII sull’impugnazione incidentale tardiva (art. 206, comma 4), della quale parliamo al mito n. 7.

Un dettaglio che fa la differenza: quale comunicazione fa partire il termine

Nelle procedure con molti creditori lo stato passivo non si forma in un’unica volta. Accanto alla verifica delle domande tempestive ci sono quelle delle domande tardive (art. 208 CCII), esaminate in udienze successive. Ogni decreto di esecutività riguarda i crediti esaminati in quella sede e ogni comunicazione del curatore fa decorrere il proprio termine. Ne derivano due conseguenze pratiche:

  • il creditore tempestivo che vuole contestare un credito ammesso nella verifica tempestiva deve agire entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, anche se sa che altre domande saranno esaminate più avanti;
  • un credito ammesso in una successiva sessione tardiva può essere impugnato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito di quella sessione, non da quella della verifica tempestiva.

Per questo conviene conservare ogni PEC del curatore, annotarne la data di ricezione e confrontare sempre il contenuto dello stato passivo allegato con quello delle sessioni precedenti. La comunicazione dell’art. 205 CCII deve dare conto dell’esito della domanda e della facoltà di impugnare: è da quel momento che il conto alla rovescia comincia, e non dal giorno in cui il creditore apre il file allegato o ne parla con il proprio consulente. Il termine decorre dalla comunicazione, non dalla presa di coscienza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi aspetta il riparto per sollevare la questione trova la porta chiusa. Il reclamo contro il riparto sarà con ogni probabilità respinto nella parte in cui pretende di contestare l’ammissione di un credito altrui; e la revocazione, se non ricorrono falsità, dolo, errore essenziale o documenti nuovi decisivi, non è percorribile. Il risultato: si subisce la diluizione della propria quota senza più strumenti per evitarla, con il rischio aggiuntivo di una condanna alle spese per un reclamo inammissibile.

Mito n. 4 — “Basta essere creditore per poter impugnare qualunque credito”

IL MITO: “Sono creditore, quindi posso contestare qualsiasi credito ammesso, per qualsiasi motivo, anche solo per principio.”

Perché ci credono in tanti

È la versione “rovesciata” del mito n. 1. Chi scopre l’esistenza dell’impugnazione dei crediti ammessi tende a immaginarla come una sorta di azione popolare all’interno della procedura: ogni creditore sorveglia gli altri e può chiedere al tribunale di verificare qualunque posizione. Il testo dell’art. 206, comma 3, CCII, che parla genericamente di “creditore”, sembra confermarlo.

La realtà

È vero solo a metà. La legittimazione è ampia, ma presuppone due condizioni che il passaparola trascura.

La prima riguarda chi è legittimato. Il comma 3 dell’art. 206 CCII indica il curatore, il creditore e il titolare di diritti su beni mobili o immobili. Il debitore non compare: la giurisprudenza formata sulla legge fallimentare ha costantemente escluso la legittimazione del fallito a impugnare lo stato passivo, ritenendo tassativo l’elenco dei legittimati (Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 25 marzo 2013, n. 7407; Cass. civ., Sez. I, 13 marzo 2003, n. 3719), e la Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 1985, n. 195 ha ritenuto tale esclusione compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, perché gli interessi del debitore sono tutelati dal diritto di essere sentito in sede di verifica e dalla partecipazione necessaria del curatore. Nella stessa linea, la Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5095 ha escluso che il fallito possa ricorrere per cassazione contro i decreti del giudice delegato in materia di stato passivo.

Quanto ai creditori, la Cassazione ha ammesso all’impugnazione anche il creditore tardivo: la Cass. civ., Sez. I, n. 8869 del 2017 (aprile 2017, legge fallimentare) ha riconosciuto al creditore che si insinua tardivamente la possibilità di impugnare un credito già ammesso a favore di un terzo, quando vi sia un conflitto tra le rispettive posizioni, entro sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, applicando in via analogica l’art. 327 c.p.c. perché il tardivo non riceve la comunicazione dell’esito; resta a suo carico la prova di non aver avuto conoscenza della procedura. Se e in che misura questa soluzione si trasponga al Codice della crisi è una questione che va valutata caso per caso.

La seconda condizione è l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.). Il creditore che impugna deve poter dimostrare che l’eliminazione o il ridimensionamento del credito altrui migliora concretamente la propria posizione nel concorso. Qualche esempio ragionato:

  • un creditore chirografario ha interesse a contestare un altro credito chirografario, perché concorre con lui sulla stessa massa;
  • lo stesso creditore chirografario ha interesse a contestare un privilegio generale che, se confermato, assorbe attivo prima dei chirografari;
  • un creditore ipotecario di primo grado, integralmente capiente sul ricavato del proprio immobile, difficilmente ha un interesse concreto a contestare un credito chirografario altrui, perché la sua soddisfazione non ne viene toccata;
  • un creditore privilegiato su un bene specifico può non avere interesse a contestare un privilegio che grava su un bene diverso.

L’interesse va poi misurato con i numeri, non con le impressioni. Prima di impugnare occorre ricostruire la graduatoria: quanto attivo è prevedibilmente disponibile, quali privilegi lo assorbono prima dei chirografari, quante prededuzioni gravano sulla procedura. Solo così si può dire se l’eliminazione del credito altrui produce un beneficio apprezzabile per chi impugna. Un’impugnazione che, anche se accolta, sposterebbe la propria soddisfazione di poche decine di euro rischia di essere sproporzionata rispetto ai costi del giudizio e all’alea della condanna alle spese.

Infine, l’interesse deve esistere al momento della decisione: se nel frattempo il quadro cambia (ad esempio perché il credito contestato viene rinunciato o transatto con l’autorizzazione degli organi della procedura, ipotesi che l’art. 207, comma 13, CCII prende in considerazione per la modifica dello stato passivo), il giudizio può perdere il suo oggetto. È un’ulteriore ragione per impostare l’impugnazione sulla base di un calcolo aggiornato.

La prova

Oltre alle pronunce già citate sul perimetro dei legittimati, merita menzione un precedente risalente ma istruttivo sull’interesse: la Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 1981, n. 4208 (legge fallimentare) ha ammesso l’intervento nel giudizio di un soggetto che non era creditore, ma aveva un interesse specifico a contrastare il credito altrui. Oggi l’art. 207, comma 9, CCII consente a qualsiasi interessato di intervenire, ma solo entro il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti. L’interesse, in altre parole, è la chiave di accesso: non basta la qualità di creditore, serve un vantaggio concreto e attuale dal risultato del giudizio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi impugna “per principio”, senza un interesse dimostrabile, si espone a una pronuncia di inammissibilità e alla condanna alle spese. Su questo la giurisprudenza recente è rigorosa: la Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 30 marzo 2026, n. 7588, pronunciata in materia di opposizione allo stato passivo, ha ricordato che la compensazione delle spese in caso di soccombenza integrale è ammessa solo per assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni, da motivare con riferimento a circostanze specifiche. Tradotto: chi perde, paga, salvo situazioni particolari.

Mito n. 5 — “Il ricorso si fa contro il curatore”

IL MITO: “Lo stato passivo lo ha fatto il curatore e lo ha approvato il giudice: quindi l’impugnazione va notificata al curatore, e basta.”

Perché ci credono in tanti

Perché per l’opposizione, che è il rimedio più noto, è proprio così: l’art. 206, comma 2, CCII stabilisce che l’opposizione del creditore escluso è proposta nei confronti del curatore. Chi ha già vissuto un’opposizione, o ne ha sentito parlare, trasferisce automaticamente lo schema all’impugnazione dei crediti altrui.

La realtà

Nell’impugnazione dei crediti ammessi la controparte principale è il creditore la cui domanda è stata accolta; il curatore partecipa al procedimento, ma non è lui il destinatario della contestazione. L’art. 206, comma 3, CCII lo dice espressamente. È una differenza di sostanza: il giudizio riguarda la posizione di un altro concorrente, e quel concorrente ha diritto di difendersi, di produrre documenti e, se del caso, di proporre a sua volta un’impugnazione incidentale (art. 206, comma 4).

L’art. 207 CCII scandisce poi il contraddittorio con tempi precisi:

  • il ricorso indica, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d’ufficio, i mezzi di prova e i documenti (comma 2, lett. d);
  • il presidente designa il relatore e viene fissata l’udienza, entro sessanta giorni dal deposito (comma 3, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024);
  • il ricorrente deve notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza al curatore e all’eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto (comma 4);
  • tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni (comma 5);
  • le parti resistenti si costituiscono almeno dieci giorni prima dell’udienza (comma 6), con una memoria che contiene, a pena di decadenza, eccezioni, prove e documenti, e l’eventuale impugnazione incidentale tardiva (comma 7).

Nel giudizio di impugnazione del credito altrui, il “controinteressato” è il creditore ammesso: ometterne la notifica significa celebrare un giudizio senza la parte principale.

La prova

La recentissima Cass. civ., Sez. I, ord. 23 marzo 2026, n. 6884 ha chiarito che la violazione dei termini previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 207 CCII per la notifica del ricorso e del decreto integra una nullità sanabile ai sensi dell’art. 164 c.p.c.: il giudice deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini, e la tempestività delle eccezioni del resistente va misurata rispetto a quella nuova udienza. In continuità, già sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 4 dicembre 2009, n. 25494) avevano qualificato come ordinatorio il termine per notificare il ricorso al curatore, ritenendo il vizio sanato dalla comparizione. E sul ruolo del curatore come parte necessaria resta il riferimento della già citata Cass. 6172/2003.

Vero, ma solo a metà, quindi, che un errore di notifica “non fa perdere la causa”: il vizio è sanabile, ma comporta un nuovo giro di termini e di udienze, e una notifica mancata del tutto al creditore ammesso, se non rimediata, impedisce di arrivare a una decisione valida nei suoi confronti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi notifica solo al curatore perde tempo prezioso, si espone a rinvii e alla necessità di rinnovare gli adempimenti, e lascia al creditore ammesso il vantaggio di costituirsi più tardi con tutte le sue difese intatte. Nel peggiore dei casi, se il difetto di contraddittorio non viene sanato, il giudizio non produce alcun effetto sulla posizione del creditore contestato.

Mito n. 6 — “Ad agosto i termini corrono lo stesso”

IL MITO: “Le procedure concorsuali sono urgenti, quindi la sospensione feriale non vale: se la comunicazione arriva a metà luglio, il termine scade a metà agosto.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è che il diritto concorsuale conosce davvero numerose eccezioni alla sospensione feriale. Nella legge fallimentare alcune controversie erano espressamente sottratte alla sospensione, e anche nel Codice della crisi alcuni procedimenti hanno una disciplina speciale dei termini. Chi ha sentito dire che “nel fallimento agosto non esiste” generalizza la regola a tutti i giudizi, compresi quelli sullo stato passivo.

La realtà

Per le impugnazioni dello stato passivo il Codice della crisi ha scelto espressamente la soluzione opposta. L’art. 207, comma 16, CCII stabilisce che le impugnazioni previste dall’art. 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969. La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto di ogni anno: i giorni che cadono in quel periodo non si contano e il termine riprende a decorrere dal 1° settembre.

Il calcolo, però, va fatto con precisione, perché è proprio sul conteggio dei giorni che si commettono gli errori più costosi:

  • si parte dal giorno successivo alla comunicazione (il giorno della comunicazione non si conta);
  • si contano i giorni fino al 31 luglio;
  • si “congela” agosto;
  • si riprende dal 1° settembre per i giorni residui;
  • se l’ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo (art. 155 c.p.c.).

La sospensione si applica anche agli altri termini del giudizio: quello di dieci giorni per la notifica, quello per la costituzione e, una volta deciso il giudizio, quello di trenta giorni per il ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale (art. 207, comma 14, CCII).

La prova

La prova è testuale: art. 207, comma 16, CCII. Non servono interpretazioni. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che le eccezioni alla sospensione feriale vanno sempre cercate nella singola norma, non dedotte dalla “natura urgente” della procedura. Va tuttavia ricordato che non tutti i termini del procedimento di accertamento del passivo sono processuali in senso stretto: la prudenza impone di non fare affidamento sulla sospensione per adempimenti diversi dal giudizio di impugnazione vero e proprio (ad esempio le osservazioni al progetto di stato passivo, che hanno una tempistica propria fissata dall’art. 203 CCII rispetto all’udienza di verifica).

Cosa rischia chi ci crede

Curiosamente, questo mito danneggia chi ci crede in modo meno grave degli altri: chi pensa che agosto non sospenda i termini tende ad agire prima, e agire prima non è mai un errore. Il problema nasce nel caso opposto, quando qualcuno, avendo sentito che “agosto è sospeso per tutto”, estende la sospensione a termini a cui non si applica, o sbaglia il conteggio dei giorni residui a settembre. Il risultato, in entrambi i casi, è un ricorso tardivo e quindi inammissibile.

Mito n. 7 — “Nel giudizio si può dire tutto, anche dopo”

IL MITO: “Intanto deposito il ricorso per non perdere il termine. Poi, in udienza o con una memoria, spiego meglio i motivi e porto i documenti.”

Perché ci credono in tanti

Nel processo civile ordinario esistono fasi di trattazione e memorie integrative, e molti creditori, anche assistiti da professionisti non abituati al contenzioso concorsuale, sono convinti che il ricorso iniziale possa essere “essenziale” e che il resto si aggiusti strada facendo. Inoltre, il comma 11-bis dell’art. 207, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al giudice di concedere termini per note difensive: chi legge in fretta pensa che ci sia sempre una seconda occasione.

La realtà

Il giudizio di impugnazione è costruito su preclusioni anticipate. Il ricorso deve contenere fin da subito, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti (art. 207, comma 2, lett. d, CCII). Lo stesso vale, simmetricamente, per la memoria del creditore resistente (comma 7). I termini per note previsti dal comma 11-bis servono a garantire una trattazione ordinata e il contraddittorio sulle difese già introdotte, non a riaprire le preclusioni.

C’è poi un secondo aspetto spesso ignorato: il rischio dell’impugnazione incidentale. L’art. 206, comma 4, CCII consente alla parte contro cui è proposta l’impugnazione di proporre un’impugnazione incidentale, anche se è scaduto il termine di trenta giorni, nei limiti delle conclusioni già formulate nel procedimento di accertamento del passivo. In concreto: se il creditore ammesso solo in parte o in chirografo non aveva impugnato la decisione, ma viene trascinato in giudizio da un concorrente, può approfittarne per chiedere di nuovo ciò che aveva domandato in sede di verifica (ad esempio l’intero importo o il privilegio negato). Chi impugna deve quindi mettere in conto che il giudizio possa anche peggiorare la propria posizione relativa.

La prova

La Cass. civ., Sez. I, ord. 2 febbraio 2023, n. 3147 ha sottolineato proprio questo punto: sotto la legge fallimentare l’impugnazione incidentale tardiva era inammissibile, e non era applicabile l’art. 334 c.p.c.; è il nuovo art. 206, comma 4, CCII ad averla introdotta. Quanto alla nuova linea del comma 11-bis, la Cass. civ., Sez. I, ord. 26 marzo 2026, n. 7246, pur pronunciata su un’opposizione, mostra quale sia la logica: le eccezioni nuove della controparte sono ammesse solo se si garantisce a chi le subisce un termine per difendersi, e la parte che lamenta in Cassazione di non averlo avuto deve indicare quando e come lo ha chiesto. Il rigore processuale vale in entrambe le direzioni.

Sotto il profilo dell’oggetto, già la Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2012, n. 5167 (legge fallimentare) aveva descritto il giudizio di opposizione allo stato passivo come giudizio a carattere impugnatorio, retto dal principio di immutabilità della domanda proposta in sede di verifica: la stessa logica impedisce di trasformare l’impugnazione del credito altrui in un’occasione per introdurre questioni del tutto nuove.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita un ricorso “di attesa”, con motivi generici e senza documenti, rischia di vederselo respinto non perché abbia torto, ma perché non ha introdotto in tempo le prove del proprio diritto. E chi non valuta in anticipo il rischio di un’impugnazione incidentale può ritrovarsi in una situazione peggiore di quella di partenza, con l’aggravio delle spese.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati a scopo didattico. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — “Il credito degli altri non mi riguarda”

Ipotesi: liquidazione giudiziale di una società di distribuzione. Attivo destinato ai chirografari, dopo prededuzioni e privilegi: 182.700 €. Crediti chirografari ammessi: 1.246.300 € complessivi, di cui 311.450 € a favore di una società collegata al socio di maggioranza, ammessa sulla base di fatture per “consulenze strategiche” senza riscontri documentali delle prestazioni. Un fornitore è ammesso per 47.380 €.

  • Con il credito della collegata, la percentuale per i chirografari è del 14,66% circa: il fornitore incassa circa 6.946 €.
  • Se il credito della collegata venisse escluso a seguito di impugnazione, la massa chirografaria scenderebbe a 934.850 € e la percentuale salirebbe al 19,54% circa: il fornitore incasserebbe circa 9.260 €.
  • Differenza per il solo fornitore: circa 2.314 €; per l’insieme dei chirografari, l’intero importo che sarebbe andato alla collegata (circa 45.660 €) verrebbe redistribuito.

Il fornitore, convinto che “il credito degli altri non lo riguardi”, non agisce. Se nessuno impugna entro trenta giorni, la diluizione è definitiva.

Simulazione B — Il conteggio del termine a cavallo di agosto

Ipotesi: il curatore comunica via PEC l’esecutività dello stato passivo martedì 14 luglio 2026.

  • Giorni dal 15 al 31 luglio: 17.
  • Dal 1° al 31 agosto: sospensione feriale (art. 207, comma 16, CCII), nessun giorno conteggiato.
  • Giorni residui: 30 − 17 = 13, che decorrono dal 1° settembre: il tredicesimo giorno è domenica 13 settembre 2026.
  • La scadenza slitta a lunedì 14 settembre 2026 (art. 155 c.p.c.).

Chi, convinto del mito n. 6, ha contato i giorni senza sospensione, ha individuato come scadenza il 13 agosto: ha depositato in anticipo, ed è al sicuro. Chi invece, convinto del mito n. 3, ha “aspettato il riparto” è comunque fuori tempo massimo, quale che sia il metodo di calcolo.

Simulazione C — La prededuzione contestata e il rischio dell’incidentale

Ipotesi: un professionista è ammesso in prededuzione per 38.640 € relativi all’assistenza in una precedente procedura di concordato non andata a buon fine. Un creditore privilegiato artigiano, ammesso per 21.915 € con privilegio generale, rischia di restare in parte insoddisfatto proprio perché la prededuzione assorbe attivo prima di lui.

  • Il creditore artigiano deposita impugnazione entro i trenta giorni, chiedendo che il credito del professionista sia degradato a chirografo, e indica fin dal ricorso i documenti da cui risulta che la prestazione non presentava i requisiti di funzionalità richiesti per la prededuzione.
  • Il decreto di fissazione dell’udienza gli è comunicato il 22 settembre 2026: deve notificarlo, con il ricorso, al professionista e al curatore entro il 2 ottobre 2026, garantendo almeno trenta giorni prima dell’udienza.
  • Il professionista, costituendosi, propone un’impugnazione incidentale tardiva (art. 206, comma 4, CCII) per ottenere l’ammissione anche degli ulteriori 6.120 € che aveva chiesto in sede di verifica e che il giudice delegato aveva escluso. Non può invece chiedere nulla di più di quanto aveva domandato allora.

Esito possibile: il tribunale può accogliere l’impugnazione principale, quella incidentale, entrambe o nessuna. Il creditore artigiano deve averlo messo in conto prima di depositare il ricorso.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto, deformato dal passaparola. Ricomposti nel quadro giusto, quei frammenti offrono una mappa utile.

È vero che l’opposizione riguarda il proprio credito. Ma accanto all’opposizione l’art. 206 CCII prevede l’impugnazione dei crediti altrui: sono due strumenti diversi, con controparti diverse, che possono anche essere proposti dallo stesso creditore nello stesso momento, uno per difendere la propria posizione, l’altro per contestare quella di un concorrente.

È vero che il curatore è il primo presidio della massa. È lui che esamina le domande, formula le conclusioni e può impugnare. Ma la sua legittimazione si somma a quella dei creditori, non la sostituisce. Il creditore che possiede informazioni proprie sul credito di un concorrente ha tutto l’interesse a farle valere direttamente.

È vero che il danno si vede al riparto. Ma il momento per prevenirlo è prima: i trenta giorni dalla comunicazione dell’art. 205 CCII. Dopo, la stabilità dello stato passivo all’interno della procedura chiude la porta, salvo i casi eccezionali della revocazione.

È vero che la legittimazione è ampia. Il testo parla di “creditore” senza aggettivi, e la Cassazione ha esteso la possibilità di impugnare persino al creditore tardivo, con un termine diverso. Ma il debitore ne resta escluso, e ogni creditore deve dimostrare un interesse concreto: un vantaggio nel concorso, non un generico desiderio di giustizia.

È vero che il curatore partecipa sempre. Ma la controparte principale è il creditore ammesso: è lui il titolare del diritto contestato e il primo destinatario della notifica. La giurisprudenza recente considera sanabili i vizi dei termini di notifica, ma la sanatoria costa tempo.

È vero che il diritto concorsuale conosce eccezioni alla sospensione feriale. Per le impugnazioni dello stato passivo, però, il Codice della crisi ha scelto di applicarla espressamente, dal 1° al 31 agosto.

È vero che il giudice ha poteri per organizzare il processo e concedere termini per note. Ma le preclusioni del ricorso restano ferme, e la controparte può reagire con un’impugnazione incidentale anche fuori termine, nei limiti di quanto aveva chiesto in verifica.

Questi frammenti, una volta ricollocati, raccontano una cosa sola: l’impugnazione dei crediti ammessi è uno strumento potente ma stretto, che premia chi legge lo stato passivo subito e con attenzione, e penalizza chi rinvia.

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue riassume i sette miti e la regola che li smentisce. Va letta come una mappa per orientarsi, non come un sostituto dell’esame del singolo caso: l’interesse ad agire, il calcolo dei termini e la scelta delle prove dipendono sempre dalla struttura concreta del passivo, dal rango del proprio credito e da quello del credito che si vuole contestare.

Il mito Come stanno le cose
Lo stato passivo si contesta solo per il proprio credito L’art. 206, comma 3, CCII prevede l’impugnazione dei crediti ammessi ad altri creditori, per esistenza, importo, rango e opponibilità
Se un credito è gonfiato, ci pensa il curatore Il curatore è legittimato ma non obbligato; la legittimazione dei creditori è autonoma e concorrente
C’è tempo fino al riparto Termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione ex art. 205 CCII (art. 207, comma 1); dopo, solo revocazione nei casi tassativi
Basta essere creditore per impugnare qualunque credito Serve un interesse concreto nel concorso; il debitore non è legittimato
Il ricorso si fa contro il curatore Si propone contro il creditore ammesso; il curatore partecipa; notifica entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione
Ad agosto i termini corrono lo stesso Le impugnazioni ex art. 206 sono soggette alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (art. 207, comma 16)
Nel giudizio si può dire tutto, anche dopo Eccezioni, prove e documenti vanno indicati nel ricorso a pena di decadenza; la controparte può proporre impugnazione incidentale tardiva

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso impugnare il credito di un altro anche se il mio è stato ammesso per intero?
Sì. Anzi, è proprio la situazione tipica: l’impugnazione dei crediti ammessi non presuppone alcuna contestazione della propria posizione. Occorre però dimostrare che la modifica del credito altrui migliora concretamente la propria soddisfazione nel concorso.

Quindi è vero che, se il curatore aveva proposto l’esclusione del credito e il giudice delegato lo ha ammesso, il curatore impugnerà di sicuro?
No. Il curatore valuta l’opportunità dell’impugnazione nell’interesse della procedura e può decidere di non proporla. Chi ha interesse deve verificare direttamente, entro i trenta giorni, se il curatore si è attivato e, in mancanza, decidere se agire in proprio.

Quindi è vero che dopo i trenta giorni non c’è più nulla da fare?
Dipende. Per le contestazioni “ordinarie” sì: il termine è perentorio. Resta la revocazione (art. 206, comma 5, CCII), ma solo se l’ammissione è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi non prodotti tempestivamente per causa non imputabile; il termine decorre dalla scoperta. È un rimedio eccezionale, non un rimedio di riserva.

Quindi è vero che il creditore contestato può approfittare del giudizio per chiedere di più?
Sì, ma con un limite. Può proporre un’impugnazione incidentale anche oltre il termine di trenta giorni, nella memoria di costituzione, ma solo entro le conclusioni che aveva già formulato nel procedimento di accertamento del passivo (art. 206, comma 4, e art. 207, comma 7, CCII).

Quindi è vero che il decreto del tribunale sull’impugnazione è definitivo?
Sì, salvo il ricorso per cassazione. Il collegio decide con decreto motivato; contro di esso è ammesso il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 207, commi 13 e 14, CCII). Dopo l’esito, il curatore deve adeguare lo stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 16-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024).

Le sentenze che smontano i miti

Avvertenza di metodo: le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti. Quelle anteriori al Codice della crisi riguardano la legge fallimentare (artt. 98-100 l. fall.) e sono citate perché la struttura dell’impugnazione dei crediti ammessi è stata sostanzialmente recepita nell’art. 206, comma 3, CCII; vanno lette con questa cautela.

1. Cass. civ., Sez. I, ord. 23 marzo 2026, n. 6884 — Il mancato rispetto dei termini di notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza (art. 207, commi 4 e 5, CCII) determina una nullità sanabile ex art. 164 c.p.c., con fissazione di una nuova udienza rispetto alla quale si valuta la tempestività delle difese. Mito n. 5: l’errore di notifica non è fatale, ma va rimediato e costa tempo.

2. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 marzo 2026, n. 7246 — Nei giudizi sullo stato passivo il curatore può proporre eccezioni nuove rispetto alla verifica, a condizione che la controparte abbia un termine per replicare; chi lamenta la violazione in Cassazione deve indicare quando e come ha chiesto quel termine. Miti n. 2 e n. 7: il curatore è parte attiva, e il contraddittorio ha regole rigorose.

3. Cass. civ., Sez. Lavoro, ord. 30 marzo 2026, n. 7588 — In materia di opposizione allo stato passivo, la compensazione delle spese in caso di soccombenza integrale richiede ragioni specifiche e motivate (novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ragioni eccezionali). Mito n. 4: chi impugna senza fondamento rischia di pagare le spese.

4. Cass. civ., Sez. I, ord. 2 febbraio 2023, n. 3147 — Contro il decreto di esecutività dello stato passivo valgono solo i mezzi tipici, nel termine perentorio; sotto la legge fallimentare l’incidentale tardiva era inammissibile e l’art. 334 c.p.c. non era applicabile, mentre l’art. 206, comma 4, CCII l’ha introdotta. Miti n. 3 e n. 7.

5. Cass. civ., Sez. I, n. 8869 del 2017 (aprile 2017; legge fallimentare) — Il creditore tardivo può impugnare un credito già ammesso a un terzo, in presenza di posizioni confliggenti, entro sei mesi dall’esecutività dello stato passivo delle domande tempestive, per applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c. Mito n. 4: la legittimazione si estende anche al tardivo, con un termine proprio.

6. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 25 marzo 2013, n. 7407 (legge fallimentare) — Il debitore fallito non è legittimato a impugnare il decreto di esecutività dello stato passivo: l’elenco dei legittimati è tassativo. Mito n. 4.

7. Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 5095 (legge fallimentare) — I decreti del giudice delegato sullo stato passivo non sono ricorribili per cassazione da parte del fallito, perché producono effetti solo all’interno della procedura. Mito n. 4.

8. Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2012, n. 5167 (legge fallimentare) — Il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dall’immutabilità della domanda proposta in verifica. Mito n. 7: non si può trasformare il giudizio in una sede per domande nuove.

9. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2010, n. 25548 (legge fallimentare) — Anche il creditore ammesso tardivamente può contestare i crediti ammessi ad altri, ma non può far valere contestazioni precluse dalla stabilità delle statuizioni dello stato passivo. Miti n. 1 e n. 3.

10. Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2010, n. 20048 (legge fallimentare, disciplina anteriore alla riforma) — La legittimazione all’impugnazione dei crediti ammessi spettava ai creditori e non al curatore. Mito n. 2: spiega l’origine storica della confusione, superata dall’art. 206, comma 3, CCII che include anche il curatore.

11. Cass. civ., S.U., 4 dicembre 2009, n. 25494 (legge fallimentare) — Il termine per la notifica del ricorso al curatore ha natura ordinatoria e il vizio è sanato dalla sua comparizione. Mito n. 5.

12. Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2003, n. 6172 (legge fallimentare) — Il curatore è parte necessaria del giudizio di impugnazione dei crediti ammessi e, una volta coinvolto, ha gli stessi poteri processuali delle altre parti. Miti n. 2 e n. 5.

13. Cass. civ., Sez. I, 13 marzo 2003, n. 3719 (legge fallimentare) — Il fallito non può contestare lo stato passivo al di fuori dei rimedi tipici, che non gli spettano. Mito n. 4.

14. Cass. civ., Sez. I, 22 marzo 2000, n. 3363 (legge fallimentare) — La postergazione è un carattere del credito da accertare in verifica e da far valere con l’impugnazione dei crediti ammessi; in mancanza, il credito ammesso in chirografo concorre alla pari. Miti n. 1 e n. 3.

15. Cass. civ., Sez. I, 25 novembre 1998, n. 11948 (legge fallimentare) — Chi impugna il credito altrui può utilizzare il materiale già acquisito in verifica, compresi i documenti prodotti dal creditore contestato, per metterne in discussione il valore probatorio. Mito n. 1.

16. Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 1985, n. 195 (legge fallimentare) — L’esclusione del fallito dall’impugnazione dei crediti ammessi non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., perché i suoi interessi sono tutelati dall’audizione in verifica e dalla partecipazione necessaria del curatore. Mito n. 4.

17. Cass. civ., Sez. I, 29 giugno 1981, n. 4208 (legge fallimentare) — È ammesso l’intervento nel giudizio di chi, pur non essendo creditore, ha un interesse specifico a contrastare il credito altrui. Mito n. 4: oggi l’intervento di qualsiasi interessato è regolato dall’art. 207, comma 9, CCII.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo con strumenti concreti, dentro i trenta giorni:

  1. Leggiamo lo stato passivo per intero, non solo la tua riga: esaminiamo ogni credito ammesso che concorre con il tuo, per importo, rango e titolo, e individuiamo quelli che presentano anomalie.
  2. Calcoliamo il tuo interesse ad agire in numeri: simuliamo il riparto con e senza il credito contestato, così da sapere prima quanto vale l’impugnazione e se il gioco vale la candela.
  3. Calcoliamo il termine al giorno: verifichiamo la data della PEC ex art. 205 CCII, applichiamo la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e l’eventuale slittamento per i giorni festivi.
  4. Acquisiamo e analizziamo la domanda di ammissione del creditore contestato e i documenti che l’hanno sostenuta, per verificarne data certa, coerenza contabile e opponibilità alla procedura.
  5. Coordiniamo la verifica contabile con i commercialisti dello staff: fatture, estratti conto, scritture del debitore e rapporti infragruppo vengono esaminati insieme da avvocati e commercialisti.
  6. Redigiamo il ricorso completo fin dal primo atto: eccezioni, mezzi di prova e documenti indicati a pena di decadenza, senza ricorsi “di attesa”.
  7. Gestiamo il contraddittorio: notifichiamo ricorso e decreto al creditore ammesso e al curatore entro dieci giorni, rispettando il termine a comparire di trenta giorni.
  8. Valutiamo in anticipo il rischio di impugnazione incidentale: confrontiamo le conclusioni formulate in verifica dal creditore contestato, per sapere fino a dove potrebbe spingersi.
  9. Interloquiamo con il curatore: verifichiamo se intende impugnare o partecipare attivamente, e coordiniamo le iniziative per non duplicare i costi della procedura.
  10. Difendiamo la posizione fino all’ultimo grado: se il decreto del tribunale è sfavorevole, valutiamo e proponiamo ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in modo particolare due competenze. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato è abituato a ricostruire il passivo reale di un’impresa, distinguendo i debiti effettivi da quelli contestabili, e a valutare l’impatto di ogni posizione sulla soddisfazione degli altri creditori. Come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, ha familiarità con la verifica puntuale dell’esistenza e del rango dei crediti dichiarati. A queste si aggiunge l’abilitazione di cassazionista, che consente di seguire l’impugnazione senza cambi di difensore fino al ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale.

La continuità della strategia è un valore concreto: lo stesso difensore che legge lo stato passivo, imposta il ricorso e gestisce il contraddittorio con il creditore ammesso è quello che, se necessario, porta la questione davanti alla Corte di Cassazione, con la stessa linea difensiva. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché la contestazione di un credito altrui è quasi sempre, prima ancora che una questione giuridica, una questione di numeri e documenti contabili.

Chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa del creditore in una procedura concorsuale. Il credito ammesso a un altro creditore si può contestare, ma solo con lo strumento giusto, nei trenta giorni giusti, contro la parte giusta e con le prove depositate subito. Ognuno dei sette miti che abbiamo esaminato porta, in modo diverso, allo stesso risultato: lasciare che la propria quota venga diluita senza più strumenti per evitarlo.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che esso richiede: quella dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che fa della ricostruzione critica del passivo il proprio metodo di lavoro, e quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) fiduciario di un OCC, abituato a verificare credito per credito ciò che i creditori dichiarano. È lo stesso esame che serve per stabilire se l’ammissione di un concorrente regga davvero, e per difendere la tua posizione, se occorre, fino in Cassazione.

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