Chi si informa sulla chiusura di un’impresa in crisi incontra presto due espressioni che sembrano quasi sinonimi: concordato preventivo liquidatorio e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Entrambi servono a vendere i beni e a pagare i creditori con il ricavato, entrambi evitano (se omologati) la liquidazione giudiziale, entrambi passano dal tribunale. Da qui nasce la convinzione, diffusissima tra imprenditori e anche tra alcuni consulenti, che il secondo sia semplicemente la “versione light” del primo: meno soglie, meno passaggi, stesso risultato. È comprensibile crederci, perché il nome stesso suggerisce una semplificazione. Ma il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024) costruisce i due strumenti su presupposti, regole di convenienza e controlli giudiziali molto diversi, e la Cassazione, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, ha chiarito più di un punto che il passaparola dava per scontato in senso opposto.
Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi deposita un concordato semplificato senza averne i requisiti brucia il termine di sessanta giorni e si ritrova senza la strada che credeva di avere; chi imposta un liquidatorio senza le risorse esterne necessarie va incontro a una declaratoria di inammissibilità.
I miti che verifichiamo in questa guida sono sette:
- “Il semplificato è un concordato liquidatorio più facile, a cui si accede liberamente.”
- “Nel semplificato non ci sono soglie: si può offrire ai chirografari qualsiasi percentuale.”
- “Nel semplificato i creditori votano come nel concordato preventivo.”
- “I due strumenti hanno gli stessi organi: c’è sempre un commissario giudiziale.”
- “Nel semplificato il tribunale fa solo un controllo formale.”
- “Nel liquidatorio le risorse esterne sono un di più facoltativo.”
- “Se la proposta viene bocciata, si può sempre ripresentare o impugnare fino in Cassazione.”
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa distinzione? Perché il concordato semplificato non esiste al di fuori della composizione negoziata della crisi: nasce solo dopo che le trattative guidate da un esperto si sono chiuse senza un accordo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera proprio nel percorso dal quale il semplificato può scaturire e conosce dall’interno il contenuto della relazione finale che ne condiziona l’accesso. Inoltre, essendo Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, conosce la liquidazione controllata, che insieme alla liquidazione giudiziale è il parametro con cui il tribunale misura la convenienza del semplificato.
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Mito 1 — “Il semplificato è un liquidatorio più facile, a cui si accede liberamente”
Il mito
“Se l’impresa non ha futuro, invece del concordato preventivo liquidatorio deposito direttamente un concordato semplificato: è più rapido e nessuno vota.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente: il concordato semplificato è effettivamente più snello sul piano procedurale. Non c’è la fase di voto, non c’è un commissario giudiziale con i poteri del concordato preventivo, le soglie di soddisfacimento dell’art. 84, comma 4, CCII non sono riprodotte nell’art. 25-sexies. Molte presentazioni divulgative lo descrivono come “il concordato per chi deve solo liquidare”, e così il lettore ricava l’idea di una porta d’ingresso alternativa, aperta a chiunque voglia chiudere l’impresa.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di molto più restrittivo. L’art. 25-sexies CCII consente di presentare la proposta di concordato semplificato solo quando l’esperto, nella relazione finale della composizione negoziata, dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non sono praticabili. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8. Fuori da questo perimetro, il semplificato semplicemente non è disponibile.
La correzione essenziale è questa: il concordato semplificato non è un’alternativa al concordato liquidatorio, ma uno sbocco eventuale e residuale della composizione negoziata fallita. Chi non ha mai avviato la composizione negoziata, o l’ha avviata senza trattare davvero con i creditori, non può accedervi. Al contrario, il concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII) è accessibile a qualunque imprenditore in stato di crisi o di insolvenza che soddisfi i requisiti di legge, senza passaggi obbligati a monte.
C’è poi una seconda differenza strutturale: il semplificato ha per oggetto una proposta di concordato con cessione dei beni, accompagnata da un piano di liquidazione. Il liquidatorio ordinario, invece, è una delle forme del concordato preventivo, che l’art. 84 CCII elenca accanto alla continuità aziendale, alla cessione dei beni e all’attribuzione ad un assuntore; il debitore ha quindi margini di costruzione della proposta più ampi, ma in cambio deve rispettare vincoli quantitativi precisi.
La prova
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9730 del 12 aprile 2023, ha riconosciuto che il concordato semplificato, pur con le sue peculiarità, appartiene al novero delle procedure concorsuali, e ne ha tratto conseguenze in tema di competenza territoriale (irrilevanza del trasferimento di sede nell’anno anteriore al deposito, per analogia con la regola del concordato preventivo). Proprio perché è una procedura concorsuale autonoma, con un accesso disegnato dalla legge, il semplificato non si “sceglie” come si sceglierebbe una variante. Le pronunce del gennaio 2026 (in particolare la n. 623/2026, come riportata dalle rassegne) hanno poi ribadito che il tribunale verifica fin dall’inizio la sussistenza dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, guardando alla relazione finale dell’esperto come elemento centrale.
Vale la pena guardare da vicino anche il contenuto del rinvio all’art. 23. Le soluzioni dei commi 1 e 2, lettere a) e b), sono quelle che la composizione negoziata mira a raggiungere: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, la convenzione di moratoria, l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, e, sul versante degli strumenti, l’accordo di ristrutturazione e il piano attestato. L’esperto deve dare atto che nessuna di queste strade è percorribile. Non basta, quindi, che le trattative siano fallite: occorre che siano fallite nonostante un impegno serio e documentato, e che l’esperto lo riconosca per iscritto. Una relazione finale che si limita a registrare l’assenza di accordo, senza pronunciarsi sulla correttezza e buona fede delle parti, non apre la porta del semplificato.
Questo spiega perché la qualità della composizione negoziata conta, a valle, quanto il contenuto del piano di liquidazione. Chi entra nel percorso con l’unico scopo di “guadagnarsi” il semplificato, senza un vero confronto con i creditori, rischia una relazione finale negativa proprio sul punto decisivo. Al contrario, il concordato liquidatorio non richiede alcuna storia negoziale pregressa: il debitore deposita il ricorso ai sensi degli artt. 40 e seguenti CCII, eventualmente con riserva, e sottopone la proposta al voto.
Cosa rischia chi ci crede
Rischia di arrivare al tribunale senza il titolo di accesso. Se la relazione finale non contiene l’attestazione di correttezza e buona fede delle trattative, la proposta è inammissibile. E se l’imprenditore ha lasciato decorrere i sessanta giorni contando su un deposito “semplificato” impossibile, perde anche il tempo che avrebbe potuto dedicare a costruire un concordato liquidatorio ordinario, con le sue risorse esterne, o un altro strumento. Nel frattempo i creditori restano liberi di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
Mito 2 — “Nel semplificato non ci sono soglie: si può offrire qualsiasi percentuale”
Il mito
“Nel concordato semplificato non c’è il 20% minimo ai chirografari, quindi posso proporre anche il 3%, o niente, purché liquidi tutto in fretta.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito è vero a metà, ed è il più insidioso proprio per questo. L’art. 84, comma 4, CCII, per il concordato liquidatorio, impone due soglie: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda, e un soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. L’art. 25-sexies non riproduce queste soglie. Il passaparola ha concluso: niente soglie, niente limiti.
La realtà
Il punto che il passaparola ha perso per strada è il comma 5 dell’art. 25-sexies. Il tribunale omologa il concordato semplificato solo se verifica, oltre alla regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano, anche che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.
Le soglie fisse, quindi, sono sostituite da due test sostanziali:
- il confronto con la liquidazione: i creditori devono ricevere almeno quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale (o controllata, se l’impresa vi sarebbe assoggettata);
- l’utilità per ciascun creditore: non basta che la massa nel suo complesso stia meglio, serve un vantaggio apprezzabile per ogni singolo creditore.
Non esiste una percentuale minima fissa, ma esiste un minimo sostanziale: nessun creditore può uscire dal semplificato a mani vuote, e nessuno può stare peggio che in liquidazione.
C’è poi un secondo aspetto: il trattamento delle cosiddette risorse esterne. Nel liquidatorio, l’art. 84, comma 4, consente di distribuire la finanza esterna in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia assicurato il 20% ai chirografari, e considera esterne le risorse messe a disposizione dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinate direttamente ai creditori concorsuali. Secondo la lettura che le rassegne danno della sentenza della Cassazione n. 620/2026, la nozione di risorsa esterna dell’art. 84, comma 4, è stata ritenuta rilevante anche nel concordato semplificato, e la Corte ha escluso che la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, con conseguente postergazione, costituisca una risorsa esterna: non aggiunge nulla all’attivo destinato ai creditori.
La prova
La Cassazione, Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026) ha chiuso la questione dell’utilità: l’utilità richiesta per l’omologazione del semplificato può anche non essere misurabile in denaro, ma non può ridursi alla mera rapidità con cui si chiude la crisi, perché questa non dà nulla ai chirografari che non ricevono alcuna soddisfazione. Una proposta che ai chirografari offre soltanto “fare prima” della liquidazione giudiziale non è omologabile.
Il principio è coerente con quanto le Sezioni Unite avevano già affermato sulla causa concreta del concordato nella vigenza della legge fallimentare (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521): la proposta deve assicurare a tutti i creditori un soddisfacimento, anche modesto e parziale, in tempi ragionevoli.
Come si misura, in pratica, il non pregiudizio? Il confronto va fatto tra quanto ciascun creditore riceverebbe dalla proposta e quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale (o nella liquidazione controllata, se si tratta di impresa minore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale). Il calcolo richiede una stima realistica del valore di realizzo dei beni in un contesto di vendita forzata, dei costi della procedura alternativa, dei tempi e delle eventuali azioni recuperatorie (revocatorie, azioni di responsabilità) che il curatore potrebbe esercitare e che il debitore, nella proposta, deve considerare. Un confronto che ignora il valore potenziale di queste azioni è un confronto incompleto, e il creditore opponente può farlo valere.
L’utilità per ciascun creditore è un requisito ulteriore e autonomo. Può consistere in un pagamento, anche modesto, oppure in vantaggi non monetari concreti, come la continuità di rapporti commerciali con l’acquirente dell’azienda, purché documentati e riferibili a quel creditore. Ciò che la Cassazione ha escluso è l’utilità astratta, comune a tutti e priva di contenuto per chi non incassa nulla.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta un semplificato con percentuali simboliche, o con zero ai chirografari giustificato dalla celerità, rischia il rigetto dell’omologazione dopo aver affrontato l’intera procedura. A quel punto la liquidazione giudiziale, che si voleva evitare, diventa lo sbocco più probabile, e i costi sostenuti nel frattempo sono andati persi. Chi invece confida nella “rinuncia alla prededuzione” dei soci come apporto, scopre che quella posta non vale come finanza esterna.
Mito 3 — “Nel semplificato i creditori votano come nel concordato preventivo”
Il mito
“Anche nel semplificato serve la maggioranza dei creditori: se la banca principale vota contro, il concordato salta.”
Perché ci credono in tanti
L’idea nasce dal modello che tutti conoscono: il concordato preventivo, liquidatorio o in continuità, è un accordo approvato a maggioranza. Nella vigente disciplina (art. 109 CCII), il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con regole aggiuntive quando sono previste classi o quando un solo creditore detiene da solo la maggioranza dei crediti. Il nome “concordato” fa pensare a un voto anche nel semplificato.
La realtà
Nel concordato semplificato non c’è alcuna fase di voto. I creditori ricevono la comunicazione della proposta, della relazione finale e del parere dell’esperto e del parere dell’ausiliario (art. 25-sexies, comma 4), e possono proporre opposizione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale. Tra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il suo parere e l’udienza devono trascorrere almeno quarantacinque giorni. È poi il tribunale a decidere sull’omologazione, applicando i criteri del comma 5.
Questo cambia completamente la dinamica rispetto al liquidatorio:
- nel liquidatorio, il creditore “pesa” con il suo voto, e un creditore forte può impedire il raggiungimento della maggioranza;
- nel semplificato, il creditore non può bloccare la procedura con un voto contrario, ma può contestare in sede di opposizione che la proposta lo pregiudica rispetto alla liquidazione o non gli assicura alcuna utilità.
Il dissenso del creditore nel semplificato non conta come voto, ma come argomento: va motivato, e deve colpire i requisiti dell’omologazione.
Il semplificato ammette comunque la suddivisione dei creditori in classi: la norma lo prevede espressamente e affida al tribunale la verifica della corretta formazione delle classi già in sede di valutazione della ritualità della proposta.
Un cenno all’aggiornamento normativo: il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, ulteriore correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali, coinvolgendo i Comuni nell’adesione alle proposte di trattamento dei loro crediti. Nel liquidatorio, dove esiste il voto, questa novità incide sul calcolo delle adesioni; nel semplificato, dove il voto manca, l’ente impositore come ogni altro creditore può far valere le proprie ragioni attraverso l’opposizione.
La prova
Il testo dell’art. 25-sexies, commi 4 e 5, CCII è la prova più netta: la norma regola comunicazione, termine per l’opposizione e udienza, e collega l’esito al giudizio del tribunale, senza prevedere maggioranze. La Cassazione, nella sentenza n. 624/2026, ha confermato che il presidio dei creditori nel semplificato passa attraverso il controllo giudiziale sull’utilità per ciascuno di essi, non attraverso il consenso maggioritario.
Nel liquidatorio, d’altra parte, il voto non è l’unico presidio: anche lì i creditori dissenzienti possono opporsi all’omologazione e contestare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. La differenza è che nel liquidatorio prima si vota e poi, eventualmente, si discute la convenienza; nel semplificato la discussione sulla convenienza è l’unico terreno di confronto, e il tribunale la affronta sempre, anche in assenza di opposizioni, perché l’utilità per ciascun creditore e il non pregiudizio sono requisiti che il giudice deve verificare d’ufficio.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che crede al mito perde tempo a “raccogliere voti” anziché documentare il confronto con la liquidazione. Il creditore che ci crede, invece, aspetta un’adunanza che non arriverà mai e lascia scadere il termine per costituirsi in opposizione, perdendo l’unico strumento che la legge gli dà per far valere il proprio pregiudizio.
Mito 4 — “I due strumenti hanno gli stessi organi: c’è sempre un commissario giudiziale”
Il mito
“Nel semplificato, come nel liquidatorio, il tribunale nomina un commissario giudiziale che controlla il debitore e poi un liquidatore.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un fondo di verità: in entrambe le procedure c’è un soggetto che affianca il tribunale nella fase di ammissione e un soggetto che cura la vendita dei beni dopo l’omologazione. La terminologia, però, è diversa, e con essa cambiano poteri e posizione processuale.
La realtà
Nel concordato preventivo liquidatorio il tribunale, con il decreto di apertura, nomina il commissario giudiziale, che vigila sull’attività del debitore, redige la relazione per i creditori, partecipa alla fase di voto; dopo l’omologazione, la liquidazione è affidata a uno o più liquidatori giudiziali (art. 114 CCII), con le garanzie di competitività delle vendite.
Nel concordato semplificato il tribunale, esaminata la relazione finale e il parere dell’esperto, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. (art. 25-sexies, comma 3), che deve accettare entro tre giorni e depositare un parere entro il termine assegnato. L’ausiliario non è un commissario giudiziale: il comma 8 richiama alcune norme del concordato preventivo, se compatibili, sostituendo il commissario con l’ausiliario, ma il suo ruolo è essenzialmente consultivo. Dopo l’omologazione, la liquidazione è affidata a un liquidatore nominato dal tribunale secondo l’art. 25-septies CCII; se il piano comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato per il trasferimento dell’azienda o di beni, il liquidatore verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato.
La realtà è che il semplificato ha organi più leggeri e con un diverso ruolo processuale, e questo incide anche su chi deve partecipare alle impugnazioni.
Come anticipato in apertura, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il passaggio dalla relazione finale dell’esperto al parere dell’ausiliario, che è proprio il punto in cui il semplificato si gioca l’ammissibilità.
La prova
La Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 ha stabilito che né l’ausiliario dell’art. 25-sexies, comma 3, né il liquidatore dell’art. 25-septies sono contraddittori necessari nel reclamo contro il decreto di omologazione: non hanno interessi propri da far valere né agiscono come sostituti processuali dei creditori. È una differenza netta rispetto alla posizione del commissario giudiziale nel concordato preventivo, che è organo della procedura con funzioni ben più incisive.
Un’ulteriore differenza riguarda il momento in cui la procedura produce i suoi effetti. Nel semplificato il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito e da quel momento operano gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 2 (in particolare quelli degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII, in tema di prededuzione, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, gestione dell’impresa e disposizioni applicabili dalla data del deposito). Nel liquidatorio questi effetti si collegano alla domanda di accesso al concordato preventivo e al decreto di apertura, con il commissario giudiziale che vigila da subito sulla gestione. In entrambi i casi l’imprenditore non è più libero di compiere atti straordinari senza autorizzazione, ma il soggetto che ne riferisce al tribunale è diverso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta la strategia contando su un commissario che “media” con i creditori, nel semplificato si ritrova senza quell’interlocutore. Chi, in sede di reclamo, ritiene di dover notificare o coinvolgere l’ausiliario o il liquidatore come parti necessarie, rischia di impostare male il contraddittorio o di disperdere energie su un profilo che la Cassazione ha ritenuto irrilevante.
Mito 5 — “Nel semplificato il tribunale fa solo un controllo formale”
Il mito
“Se manca il voto, il tribunale si limita a controllare che i documenti ci siano: depositata la relazione dell’esperto, l’ammissione è automatica.”
Perché ci credono in tanti
Il mito si appoggia a un principio corretto: nel concordato preventivo, il tribunale non entra nel merito della convenienza economica, che spetta ai creditori. La Cassazione, nella vigenza della legge fallimentare, ha più volte affermato che il giudice controlla la legittimità e la fattibilità giuridica, non il merito economico del piano (Cass., 5 febbraio 2016, n. 2320 e Cass., 4 maggio 2016, n. 8804). Da qui l’idea che, nel semplificato, il controllo iniziale sia ancora più leggero.
La realtà
È vero il contrario. Proprio perché i creditori non votano, il tribunale nel semplificato è chiamato a un controllo più penetrante. Già in fase di ammissione, valuta la ritualità della proposta (inclusa la corretta formazione delle classi), esamina la relazione finale e il parere dell’esperto, può assegnare fino a quindici giorni per integrazioni. E in sede di omologazione verifica la fattibilità del piano, il rispetto delle prelazioni, l’assenza di pregiudizio e l’utilità per ciascun creditore.
Nel semplificato il controllo del tribunale sull’ammissibilità è di legalità sostanziale: non basta che i documenti esistano, devono essere completi, coerenti e verificabili.
Nel liquidatorio, invece, il vaglio iniziale verte su ammissibilità e fattibilità giuridica, e la valutazione della convenienza economica resta in larga parte rimessa al voto dei creditori, salvo i casi di opposizione e i meccanismi di omologazione forzosa previsti dal Codice.
La prova
La Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 ha affermato che, nel concordato semplificato, il giudizio di ammissibilità non si ferma alla ritualità formale né alla mera presenza dei documenti, ma si estende alla legalità sostanziale, verificando le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione prevista dallo stesso articolo e dall’art. 39 CCII. Nel caso deciso, la proposta è stata giudicata inammissibile per documentazione incompleta sui debiti contributivi e previdenziali e per incongruenze tra l’elenco dei titolari di diritti e il parere dell’esperto; la Corte ha precisato che l’attestazione dell’esperto non può essere recepita acriticamente. La Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026 ha ribadito lo stesso principio: il giudizio di ammissibilità include la verifica delle condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto della documentazione richiesta.
Il controllo sostanziale non va confuso con un giudizio sulla convenienza economica nella fase iniziale: la stessa ordinanza n. 31641/2025 ha precisato che in sede di ammissibilità il tribunale non anticipa la valutazione di fattibilità del piano, che spetta al momento dell’omologazione. Il vaglio iniziale riguarda presupposti, completezza e coerenza dei documenti; la fattibilità, il non pregiudizio e l’utilità si discutono dopo, con il parere dell’ausiliario e le eventuali opposizioni. Ma già quel primo vaglio è sufficiente a fermare una proposta preparata male.
Cosa rischia chi ci crede
Chi deposita in fretta, contando su un’ammissione automatica, rischia l’inammissibilità per un elenco creditori incompleto o per una discrasia tra i dati del piano e quelli dell’esperto. Nel semplificato, a differenza del liquidatorio ordinario, non c’è un secondo tentativo con la stessa formula: i sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale non si rinnovano.
Mito 6 — “Nel liquidatorio le risorse esterne sono un di più facoltativo”
Il mito
“Nel concordato liquidatorio basta vendere tutto e pagare il 20% ai chirografari; la finanza esterna serve solo se il patrimonio non basta.”
Perché ci credono in tanti
La credenza deriva dalla vecchia disciplina della legge fallimentare: l’art. 160, comma 4, l.fall., introdotto nel 2015, imponeva ai concordati liquidatori di assicurare il 20% ai chirografari, ma non richiedeva un apporto esterno minimo. Molti imprenditori e consulenti hanno conservato quel modello mentale.
La realtà
Con il Codice della crisi la regola è cambiata. L’art. 84, comma 4, CCII, per il concordato con liquidazione del patrimonio, richiede contemporaneamente:
- un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile alla data di presentazione della domanda;
- il soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
Nel liquidatorio l’apporto esterno non è un’opzione, ma un requisito di ammissibilità: senza almeno il 10% di finanza esterna in più rispetto all’attivo, la proposta non regge.
Le risorse esterne godono di un regime particolare: possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20%. Sono considerate esterne quelle apportate dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, destinate direttamente ai creditori concorsuali. Il valore che deriva dal patrimonio del debitore, invece, resta soggetto alle regole di graduazione.
Nel semplificato, come visto nel Mito 2, il legislatore non ha riprodotto queste soglie, e lo ha fatto consapevolmente: chi arriva al semplificato ha già percorso le trattative della composizione negoziata, e il controllo si sposta sul confronto con la liquidazione e sull’utilità per ciascun creditore.
La prova
Il testo dell’art. 84, comma 4, CCII è la prova principale. Sul rispetto delle regole di graduazione per il valore che appartiene al patrimonio del debitore, la Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, pur pronunciata in materia di concordato minore, ha affermato che la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle cause di prelazione come disciplinata dagli artt. 84 e 112 CCII, e che la violazione è causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione. In precedenza, con riferimento alla legge fallimentare, la Cassazione, Sez. I, sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 aveva escluso che il valore generato dal patrimonio dell’impresa (nel caso, il surplus da continuità) potesse essere distribuito liberamente, perché ricade nella garanzia patrimoniale generica: solo ciò che è davvero esterno sfugge all’ordine delle prelazioni.
Due precisazioni pratiche aiutano a evitare errori di calcolo. La prima: la base del 10% è l’attivo disponibile alla data di presentazione della domanda, non l’attivo stimato a fine liquidazione; un attivo sopravvalutato nel piano non riduce l’apporto richiesto, ma rischia di rendere il piano non fattibile. La seconda: la base del 20% è l’ammontare complessivo dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, non il singolo credito; la soglia è dunque globale, e la presenza di classi consente trattamenti differenziati purché il totale la rispetti. Sotto la legge fallimentare la giurisprudenza di merito aveva già escluso le classi “a zero”, e il principio dell’utilità per ogni creditore lo conferma.
Cosa rischia chi ci crede
Chi imposta un liquidatorio senza l’apporto del 10%, o qualificando come esterne risorse che in realtà provengono dal patrimonio del debitore, si espone a una declaratoria di inammissibilità. E chi utilizza la finanza esterna per pagare in modo selettivo alcuni creditori senza assicurare il 20% complessivo perde il beneficio della deroga agli artt. 2740-2741 c.c.
Mito 7 — “Se la proposta viene bocciata, si può ripresentare o impugnare fino in Cassazione”
Il mito
“Se il tribunale dichiara inammissibile il semplificato, faccio reclamo e poi ricorso in Cassazione: nel frattempo l’impresa è protetta e posso sempre ripresentare.”
Perché ci credono in tanti
Nel concordato preventivo l’imprenditore è abituato a un sistema di rimedi articolato, e l’art. 25-sexies effettivamente prevede, contro il decreto di omologazione o di rigetto, il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni e il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Il mito estende questa catena di rimedi a ogni decisione.
La realtà
Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è ricorribile per cassazione, perché privo di carattere decisorio: non decide in via definitiva su diritti soggettivi, dato che l’inammissibilità non preclude l’accesso ad altri strumenti né l’esame della situazione dell’impresa in altre sedi. È un orientamento che la Cassazione aveva già formato per il concordato preventivo e che ha esteso al semplificato.
Quanto alla “seconda possibilità”: il semplificato è legato a un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Una volta chiusa la finestra, quello strumento non è più disponibile. Restano astrattamente percorribili gli altri strumenti di regolazione della crisi, tra cui il concordato preventivo liquidatorio, ma con i loro requisiti propri, a cominciare dal 10% di risorse esterne e dal 20% ai chirografari.
La prova
Le pronunce della Cassazione, Sez. I, del gennaio 2026 sul concordato semplificato hanno affermato la non ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., del decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta. Le rassegne attribuiscono il principio alla sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 (secondo Brocardi) o all’ordinanza n. 623/2026 (secondo la rassegna di eDotto): l’esito sostanziale è comunque univoco.
Diverso è il caso del decreto che omologa o rigetta l’omologazione del semplificato: qui la legge prevede espressamente il reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni e il ricorso per cassazione contro la decisione di secondo grado, perché la pronuncia incide in modo definitivo sui diritti dei creditori. Nel liquidatorio, dopo l’omologazione, restano poi gli strumenti della risoluzione e dell’annullamento del concordato, mentre durante la procedura il tribunale può revocare l’ammissione nei casi previsti dall’art. 106 CCII, norma che l’art. 25-sexies richiama, se compatibile, anche per il semplificato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi conta sul ricorso in Cassazione per “guadagnare tempo” scopre che il ricorso è inammissibile e che, nel frattempo, nessuna protezione ha impedito ai creditori o al pubblico ministero di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. Chi pensa di poter ripresentare il semplificato in un secondo momento trova la finestra dei sessanta giorni chiusa.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come cambia l’esito a seconda dello strumento scelto. Non riproducono casi reali.
Simulazione A — La stessa impresa, due strumenti
Ipotesi: S.r.l. commerciale in liquidazione di fatto.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Attivo realizzabile (magazzino, crediti, immobile strumentale) | 1.284.600 € |
| Crediti privilegiati capienti (lavoratori, previdenza, erario) | 874.250 € |
| Chirografari (fornitori, banche, privilegiati degradati) | 2.310.450 € |
| Costi stimati della liquidazione giudiziale | 158.900 € |
| Costi stimati della procedura concordataria | 96.400 € |
Alternativa liquidazione giudiziale: 1.284.600 − 158.900 − 874.250 = 251.450 € ai chirografari, cioè circa il 10,88%.
Concordato liquidatorio (art. 84, comma 4):
– apporto esterno minimo: 10% di 1.284.600 = 128.460 €;
– soglia minima ai chirografari: 20% di 2.310.450 = 462.090 €;
– disponibile dal patrimonio dopo costi e privilegiati: 1.284.600 − 96.400 − 874.250 = 313.950 €;
– con il solo apporto minimo: 313.950 + 128.460 = 442.410 €, cioè 19,15%: sotto soglia;
– apporto necessario: 462.090 − 313.950 = 148.140 €. Con un apporto dei soci di 150.000 €, i chirografari ricevono 463.950 € (20,08%).
Concordato semplificato (art. 25-sexies), se la composizione negoziata si è chiusa con l’attestazione dell’esperto: non servono il 10% né il 20%. Con un apporto di 40.000 €, i chirografari ricevono 353.950 € (15,32%), più del 10,88% della liquidazione giudiziale. Il requisito del non pregiudizio è rispettato; il tribunale dovrà comunque verificare che ogni creditore, anche il singolo fornitore, riceva un’utilità concreta.
Esito: lo stesso patrimonio, con 110.000 € di apporto in meno, può reggere nel semplificato e non nel liquidatorio. Ma solo se l’impresa è passata dalla composizione negoziata.
Simulazione B — La proposta “a zero” giustificata dalla rapidità
Ipotesi: attivo di 612.800 €, privilegiati per 655.300 €, chirografari per 1.047.900 €. Il debitore propone un semplificato in cui i privilegiati incassano tutto l’attivo al netto dei costi e i chirografari ricevono zero, sostenendo che l’utilità per loro consista nell’evitare anni di liquidazione giudiziale.
Sviluppo: il tribunale applica il comma 5 dell’art. 25-sexies. Anche ammesso che in liquidazione giudiziale i chirografari riceverebbero zero, e che quindi manchi il pregiudizio, resta il requisito autonomo dell’utilità per ciascun creditore. Secondo la Cassazione n. 624/2026, la sola rapidità non integra tale utilità.
Esito: omologazione negata. Per renderla omologabile servirebbe un apporto, anche modesto, destinato ai chirografari: per esempio 31.437 € (3% di 1.047.900 €), oppure un’utilità non monetaria concreta e documentata.
Simulazione C — Il calendario del semplificato
Ipotesi: relazione finale dell’esperto comunicata il 3 marzo 2026.
- Termine per depositare la proposta: sessanta giorni, quindi entro il 2 maggio 2026.
- Deposito il 27 aprile 2026; pubblicazione nel registro delle imprese entro il giorno successivo.
- Il tribunale nomina l’ausiliario, che accetta entro tre giorni; termine per il parere fissato al 5 giugno 2026.
- Udienza: non prima di quarantacinque giorni dopo il 5 giugno, quindi non prima del 20 luglio 2026.
- Opposizione dei creditori: costituzione entro dieci giorni prima dell’udienza.
Se invece il debitore, convinto di poter scegliere il semplificato “quando vuole”, deposita il 15 maggio 2026, la proposta è tardiva: la finestra si è chiusa il 2 maggio.
Simulazione D — Il creditore che vuole opporsi
Ipotesi: un fornitore vanta 47.380 € in chirografo verso un’impresa che deposita un semplificato offrendo il 6,2% (2.937,56 €). Nella stima del debitore, la liquidazione giudiziale darebbe ai chirografari il 4,9% (2.321,62 €). Il fornitore ritiene che la stima ignori un’azione revocatoria su un pagamento preferenziale di 186.400 € eseguito a favore di una società collegata pochi mesi prima.
Sviluppo: il fornitore non può votare contro, perché il voto non esiste. Deve costituirsi in opposizione almeno dieci giorni prima dell’udienza, documentando che, considerando l’azione revocatoria esercitabile dal curatore, la percentuale in liquidazione giudiziale salirebbe sensibilmente, ad esempio oltre il 9%. Se il tribunale condivide la ricostruzione, il requisito del non pregiudizio non è soddisfatto.
Esito: omologazione a rischio; il debitore può essere indotto a migliorare l’offerta o a integrare il confronto. Se invece il fornitore resta inerte, il tribunale valuta comunque d’ufficio i requisiti, ma sulla base dei soli dati forniti dal debitore, dall’esperto e dall’ausiliario.
Il fondo di verità
Ogni mito esaminato nasce da un elemento vero, isolato dal suo contesto. Ricomporli aiuta a capire davvero la differenza tra i due strumenti.
È vero che il semplificato è più snello. Non c’è voto, non c’è commissario giudiziale, non ci sono le soglie del 10% e del 20%. Ma la snellezza procedurale è il corrispettivo di un percorso già fatto: la composizione negoziata, con trattative effettive, condotte in buona fede, sotto la guida di un esperto indipendente che ne attesta l’esito. Il semplificato premia chi ha tentato davvero il risanamento; non è una scorciatoia per chi non lo ha tentato.
È vero che nel semplificato i creditori non votano. Ma la loro tutela non scompare: si trasferisce nel controllo del tribunale, che deve accertare il non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata e l’utilità per ciascun creditore, e nell’opposizione, che diventa lo strumento principale del creditore dissenziente.
È vero che il giudice del concordato preventivo non sindaca il merito economico. Questo principio, consolidato nella legge fallimentare, vale ancora per il liquidatorio, dove la convenienza è rimessa al voto. Ma nel semplificato, mancando il voto, il tribunale assume un ruolo più incisivo sin dall’ammissione, come hanno chiarito le ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026.
È vero che il liquidatorio era, in passato, il concordato “del 20%”. Ma il Codice della crisi ha aggiunto il requisito del 10% di risorse esterne, rendendolo più impegnativo. La finanza esterna, in cambio, gode di libertà distributiva entro il limite del 20% complessivo.
È vero che contro le decisioni sul semplificato esistono reclamo e ricorso in Cassazione. Ma il ricorso è ammesso contro i provvedimenti con carattere decisorio, non contro la conferma dell’inammissibilità.
Il quadro corretto, in sintesi, è questo: il liquidatorio è uno strumento generale, accessibile a ogni imprenditore in crisi, ma “costoso” in termini di soglie e di consenso; il semplificato è uno strumento eccezionale, accessibile solo dopo la composizione negoziata, senza soglie fisse e senza voto, ma sottoposto a un controllo giudiziale più stringente. La scelta, quando è possibile, dipende dalla storia dell’impresa negli ultimi mesi più che dai numeri del bilancio.
Mito vs realtà in tabella
La tabella riassume i sette miti e la loro correzione. È utile come promemoria prima di qualsiasi decisione: se una delle convinzioni della colonna di sinistra ha guidato fin qui la strategia, è il momento di rivederla con i documenti alla mano, a partire dalla relazione finale dell’esperto (se c’è) e dalla stima dell’attivo realizzabile.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Il semplificato è un liquidatorio più facile, a libero accesso | Accesso solo dopo una composizione negoziata fallita, con attestazione dell’esperto di trattative corrette e in buona fede, entro 60 giorni dalla relazione finale |
| Nel semplificato si può offrire qualsiasi percentuale | Niente soglie fisse, ma non pregiudizio rispetto alla liquidazione e utilità per ciascun creditore (Cass. n. 624/2026) |
| Nel semplificato si vota | Non c’è voto: i creditori possono opporsi entro 10 giorni prima dell’udienza; decide il tribunale |
| Stessi organi: c’è sempre un commissario giudiziale | Nel semplificato c’è un ausiliario ex art. 68 c.p.c. e poi un liquidatore (art. 25-septies), non contraddittori necessari nel reclamo (Cass. n. 881/2026) |
| Nel semplificato il controllo del tribunale è formale | Controllo di legalità sostanziale su presupposti e documenti (Cass. n. 31641/2025 e n. 1353/2026) |
| Nel liquidatorio le risorse esterne sono facoltative | Requisito di ammissibilità: almeno +10% dell’attivo, oltre al 20% ai chirografari (art. 84, comma 4) |
| Bocciata la proposta, si ricorre in Cassazione o si ripresenta | Conferma dell’inammissibilità non ricorribile; finestra dei 60 giorni non rinnovabile |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se non ho fatto la composizione negoziata, il semplificato è escluso?
Sì. L’art. 25-sexies CCII presuppone la relazione finale dell’esperto con l’attestazione che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Senza questo passaggio lo strumento non è disponibile; resta il concordato preventivo, anche liquidatorio, con i suoi requisiti.
Quindi è vero che nel semplificato posso pagare i chirografari meno del 20%?
Sì, ma con due condizioni. Nessun creditore deve stare peggio che nella liquidazione giudiziale o controllata, e ciascuno deve ricevere un’utilità concreta. Una proposta con zero ai chirografari giustificata dalla sola celerità non è omologabile.
Quindi è vero che nel liquidatorio i soci possono mettere soldi e pagare chi vogliono?
Dipende. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., ma solo se è assicurato il 20% complessivo ai chirografari e ai privilegiati degradati. Inoltre devono essere davvero esterne: secondo le rassegne della sentenza n. 620/2026, la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti non lo è.
Quindi è vero che come creditore non posso fare nulla contro un semplificato che mi danneggia?
No. Il creditore può proporre opposizione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza, e poi reclamare contro il decreto di omologazione entro trenta giorni. Deve però argomentare sul pregiudizio rispetto alla liquidazione o sulla mancanza di utilità, non semplicemente dichiarare il proprio dissenso.
Quindi è vero che il semplificato è sempre più conveniente del liquidatorio per il debitore?
No. È più conveniente sul piano delle soglie, ma è esposto a un controllo giudiziale più severo, ha una finestra temporale rigida e consente soltanto la cessione dei beni con piano di liquidazione. Se la composizione negoziata è stata condotta in modo lacunoso, la relazione dell’esperto può non contenere l’attestazione necessaria, e allora la scelta non si pone nemmeno.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti giurisprudenziali indipendenti. I principi sono riformulati, non riportati testualmente. Le pronunce sulla legge fallimentare sono espressamente segnalate.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730 — Il concordato semplificato è una procedura concorsuale, pur con caratteri propri; ai fini della competenza è irrilevante il trasferimento di sede nell’anno anteriore al deposito. Mito 1: conferma che il semplificato è uno strumento autonomo, con regole proprie, e non una variante a scelta del liquidatorio.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641 — Il tribunale, nell’ammettere il semplificato, verifica la legalità sostanziale della proposta in rapporto ai documenti degli artt. 25-sexies e 39 CCII, senza recepire acriticamente l’attestazione dell’esperto; documentazione incompleta su debiti contributivi e incongruenze con il parere dell’esperto giustificano l’inammissibilità. Mito 5: smentisce l’idea del controllo puramente formale.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353 — Il vaglio di ammissibilità del semplificato non si esaurisce nella ritualità, ma comprende la verifica delle condizioni in base al contenuto dei documenti. Mito 5: consolida l’orientamento della n. 31641/2025.
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Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026) — L’utilità per ciascun creditore, requisito dell’omologazione del semplificato, può anche non essere monetaria, ma non coincide con la sola rapidità della chiusura della crisi, che nulla dà ai chirografari non soddisfatti. Miti 2 e 3: dimostra che l’assenza di soglie fisse e di voto non lascia il debitore libero.
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Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026 (12 gennaio 2026) — Secondo la rassegna di eDotto, la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata, con postergazione, non costituisce risorsa esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, nozione rilevante anche nel semplificato; Brocardi attribuisce alla stessa pronuncia il principio di non ricorribilità per cassazione del decreto che conferma l’inammissibilità. Miti 2 e 7.
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Cass. civ., Sez. I, n. 623/2026 (gennaio 2026) — Secondo la rassegna di eDotto, il tribunale verifica sin dall’origine i presupposti di accesso alla composizione negoziata, con la relazione finale dell’esperto come elemento centrale sulla buona fede delle trattative; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Miti 1 e 7.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881 — Ausiliario e liquidatore del semplificato non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologazione, non avendo interessi propri né veste di sostituti processuali. Mito 4: segna la differenza con il commissario giudiziale del concordato preventivo.
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Cass. civ., Sez. I, sent. 28 ottobre 2025, n. 28574 — In materia di concordato minore, la proposta deve rispettare gli artt. 2740 e 2741 c.c. e la graduazione delle prelazioni secondo gli artt. 84 e 112 CCII; la violazione determina un’inammissibilità rilevabile d’ufficio. Mito 6: chiarisce che il valore del patrimonio del debitore segue l’ordine delle prelazioni, a differenza della finanza esterna.
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Cass. civ., Sez. I, sent. 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare) — Il surplus generato dal patrimonio aziendale ricade nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere distribuito in violazione delle cause di prelazione. Mito 6: aiuta a distinguere ciò che è davvero esterno da ciò che appartiene al patrimonio.
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Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521 (legge fallimentare) — La causa concreta del concordato richiede un soddisfacimento, anche parziale e modesto, di tutti i creditori in tempi ragionevoli. Mito 2: anticipa la logica dell’utilità per ciascun creditore che il semplificato ha codificato.
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Cass. civ., 5 febbraio 2016, n. 2320 e Cass. civ., 4 maggio 2016, n. 8804 (legge fallimentare) — Il tribunale controlla legittimità e fattibilità giuridica, non la convenienza economica, rimessa ai creditori. Mito 5: spiega da dove nasce l’idea del controllo leggero e perché nel semplificato, senza voto, non può valere negli stessi termini.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato: verifichiamo i documenti, accertiamo i presupposti, contestiamo ciò che non regge. In concreto:
- Esaminiamo la relazione finale dell’esperto della composizione negoziata, verificando se contiene l’attestazione di correttezza e buona fede delle trattative e di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, che è la chiave d’accesso al semplificato.
- Calcoliamo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e pianifichiamo a ritroso il deposito, in modo che la finestra non si chiuda per errore.
- Ricostruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale o controllata, con lo staff di commercialisti, stimando realizzo, costi e riparto, per dimostrare il non pregiudizio richiesto dall’art. 25-sexies, comma 5.
- Verifichiamo l’utilità per ciascun creditore, classe per classe e creditore per creditore, evitando proposte che affidino ai chirografari la sola “rapidità”.
- Qualifichiamo correttamente le risorse esterne: distinguiamo l’apporto dei soci davvero esterno da poste che la Cassazione non riconosce come tali, e calcoliamo se il liquidatorio raggiunge il 10% di incremento dell’attivo e il 20% ai chirografari.
- Controlliamo la completezza della documentazione dell’art. 39 CCII, con particolare attenzione a debiti contributivi, previdenziali e tributari, perché le carenze documentali sono la prima causa di inammissibilità.
- Costruiamo le classi, quando utili, e ne verifichiamo la corretta formazione, oggetto di vaglio del tribunale già in fase di ammissione.
- Assistiamo i creditori che ricevono una proposta di semplificato: verifichiamo i termini, predisponiamo l’opposizione e, se occorre, il reclamo contro il decreto di omologazione.
- Valutiamo gli strumenti alternativi quando il semplificato non è percorribile: concordato preventivo liquidatorio, altri strumenti di regolazione, o la difesa nella liquidazione giudiziale.
- Gestiamo le impugnazioni con la stessa linea difensiva dal tribunale alla Cassazione, verificando preventivamente quali provvedimenti sono effettivamente ricorribili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa pesa più di ogni altra: il concordato semplificato è lo sbocco della composizione negoziata, e chi conosce il lavoro dell’esperto sa quali elementi della relazione finale il tribunale andrà a controllare e quali lacune possono costare l’inammissibilità. Accanto a questa, l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di leggere con precisione la liquidazione controllata, termine di confronto che l’art. 25-sexies affianca alla liquidazione giudiziale.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la proposta o l’opposizione segue reclamo e ricorso, senza cambi di linea a metà strada. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nel confronto tra liquidatorio e semplificato la scelta giuridica dipende da numeri che vanno costruiti e difesi con rigore contabile.
Chiusura
La differenza tra concordato liquidatorio e concordato semplificato non sta nel risultato finale, che in entrambi i casi è la liquidazione del patrimonio, ma nella strada per arrivarci: il primo è aperto a ogni imprenditore in crisi e chiede soglie e consenso; il secondo è riservato a chi ha percorso la composizione negoziata e chiede un controllo giudiziale più severo. L’informazione corretta è la prima difesa, perché in questa materia gli errori si pagano con termini che non si riaprono.
Lo Studio Monardo segue questa distinzione con competenze certificate e pertinenti: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi opera nel percorso da cui il semplificato può nascere; è inoltre Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, e conosce la liquidazione controllata che il tribunale usa come parametro di convenienza. Analizzeremo i tuoi documenti, verificheremo quale strumento è davvero percorribile e costruiremo la strategia, senza promettere esiti ma senza lasciare nulla al passaparola.
📩 Prima che si chiuda la finestra dei sessanta giorni, mettiti in contatto con noi: i recapiti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa guida.
