
Chi guida un gruppo di società in difficoltà si trova quasi sempre davanti allo stesso bivio: la capogruppo (o una società “sorella”) ha la liquidità per tenere in vita la controllata in crisi, ma esita a metterla a disposizione. La ragione è nota a ogni amministratore: il credito che nasce da un finanziamento infragruppo, nella generalità dei casi, viene rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, cioè è postergato. La regola generale, con i suoi presupposti, è trattata nell’articolo dedicato alla postergazione dei finanziamenti infragruppo; qui ci occupiamo del rovescio della medaglia, cioè dei casi in cui la legge toglie il finanziamento infragruppo dalla coda della fila e, in alcune ipotesi, lo porta addirittura in testa, in prededuzione.
Su questo tema la lettera della legge dice molto, ma non tutto. L’art. 292, comma 2, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) rinvia all’art. 102 CCII; quest’ultimo rinvia a sua volta agli artt. 99 e 101; la composizione negoziata ha regole proprie negli artt. 22 e 25. Chi deve capire se un finanziamento sarà rimborsato, e in quale misura, deve leggere insieme queste norme e, soprattutto, osservare come i giudici delimitano il perimetro della postergazione, perché un’eccezione serve solo se la regola, in quel caso, scatterebbe davvero. In questa guida trovi le decisioni e le norme che contano, tradotte in conseguenze pratiche per chi finanzia e per chi riceve.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché le eccezioni alla postergazione si giocano quasi tutte dentro gli strumenti di regolazione della crisi e, in particolare, nella composizione negoziata, dove l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è l’esperto che riceve l’informativa preventiva sui finanziamenti infragruppo e che può iscrivere il proprio dissenso. Inoltre, quando il gruppo è composto da imprese minori o quando i soci persone fisiche che hanno finanziato e garantito finiscono essi stessi in difficoltà, la partita si sposta nelle procedure da sovraindebitamento, dove l’Avvocato opera come Gestore della crisi (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC.
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Il quadro normativo in breve: una regola e quattro porte d’uscita
Per orientarsi conviene partire dalla struttura, non dai dettagli. La regola, solo per accenni, è questa: i crediti di chi esercita attività di direzione e coordinamento (società, ente o persona fisica) verso le imprese dirette, e quelli tra imprese del gruppo, sono postergati nelle condizioni previste dall’art. 2497-quinquies c.c. (che richiama l’art. 2467 c.c.) e, nella liquidazione giudiziale, dall’art. 292 CCII; se rimborsati nell’anno anteriore alla domanda, il rimborso è esposto all’inefficacia ai sensi dell’art. 164 CCII. Il D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato il comma 1 dell’art. 292.
Accanto alla regola, il sistema apre quattro porte d’uscita:
| Porta d’uscita | Norma | Effetto sul credito infragruppo | Condizione essenziale |
|---|---|---|---|
| Finanza interinale autorizzata nel concordato | artt. 99 e 102 CCII | prededuzione, entro l’80% | autorizzazione del tribunale, funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori |
| Finanza “ponte” (prima della domanda) | art. 99 CCII | prededuzione, entro l’80% se erogata da soci | il piano deve prevederla e il tribunale deve autorizzarla |
| Finanziamenti in esecuzione di concordato o accordi omologati | artt. 101 e 102 CCII | prededuzione, entro l’80% (100% per chi è divenuto socio in esecuzione del concordato) | previsione nel piano omologato |
| Composizione negoziata | artt. 22 e 25 CCII | esclusione dalla postergazione (art. 25); prededuzione se autorizzati (art. 22) | informativa preventiva all’esperto, nessun dissenso iscritto; per la prededuzione, autorizzazione del tribunale |
Tre passaggi normativi meritano di essere fissati subito.
Primo: l’art. 292, comma 2. Stabilisce che la postergazione prevista dal primo periodo del comma 1 non opera per i finanziamenti di cui all’art. 102. È una norma di raccordo: chiarisce che, nella liquidazione giudiziale di una società del gruppo, la regola speciale sui crediti infragruppo cede di fronte ai finanziamenti che il Codice ha voluto incentivare.
Secondo: l’art. 102. Dispone, in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., che la prededuzione prevista dagli artt. 99 e 101 si applichi anche ai finanziamenti erogati dai soci, in qualsiasi forma (comprese garanzie e controgaranzie), fino all’80% del loro ammontare; il beneficio si estende all’intero importo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo (comma 2, modificato dal D.Lgs. 136/2024). Il rinvio dell’art. 102 riguarda quindi due famiglie di finanziamenti: quelli autorizzati prima dell’omologazione (art. 99, che comprende anche la finanza ponte) e quelli erogati in esecuzione del concordato o degli accordi di ristrutturazione omologati (art. 101).
Terzo: la composizione negoziata. L’art. 22, comma 1, consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore e dopo aver verificato che l’atto sia funzionale alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, di autorizzare: (a) finanziamenti prededucibili; (b) finanziamenti prededucibili dai soci; (c) finanziamenti prededucibili erogati da una o più società del gruppo di cui all’art. 25; (d) il trasferimento dell’azienda. L’art. 25, dedicato ai gruppi nella composizione negoziata, esclude invece dalla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. i finanziamenti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo pattuiti dopo la presentazione dell’istanza, purché l’imprenditore ne abbia informato preventivamente l’esperto e questi non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Da qui una distinzione che attraversa tutto l’articolo: “non postergato” e “prededucibile” non sono sinonimi. Il finanziamento sottratto alla postergazione torna al rango chirografario (concorre alla pari con gli altri creditori chirografari); il finanziamento prededucibile viene pagato prima dei creditori concorsuali. Confondere i due piani è l’errore più frequente nelle trattative tra capogruppo e banche.
L’orientamento consolidato: senza direzione e coordinamento non c’è postergazione da cui uscire
La Suprema Corte ha chiarito, con due ordinanze dell’estate 2025, quale sia il presupposto che fa scattare la postergazione dei finanziamenti infragruppo. Il punto è decisivo per il nostro tema per una ragione semplice: prima di chiedersi se un finanziamento rientra in un’eccezione, bisogna chiedersi se rientra nella regola. Se il rapporto tra finanziatore e finanziata non è un rapporto di direzione e coordinamento (o di comune soggezione a essa), il credito non è postergato in base all’art. 2497-quinquies e la discussione sulle eccezioni perde gran parte del suo senso.
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22166
La vicenda. Una società creditrice aveva finanziato un’altra società poi fallita (la pronuncia è resa nel regime della legge fallimentare e del codice civile). La creditrice non deteneva direttamente quote della finanziata, ma controllava interamente il socio unico di questa, e ne era poi divenuta essa stessa socio unico. Nel giudizio sullo stato passivo si discuteva se il credito dovesse essere postergato.
Il principio. La postergazione prevista dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. scatta per il solo fatto che la società finanziatrice eserciti direzione e coordinamento sulla finanziata; non occorre che il finanziamento sia “abusivo”. L’abuso della direzione e coordinamento rileva su un piano diverso, quello della responsabilità risarcitoria della capogruppo verso la società eterodiretta, i suoi soci e i suoi creditori (art. 2497 c.c.). Il controllo, inoltre, può essere anche indiretto, mediato da una società interposta interamente controllata dal finanziatore.
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che una capogruppo non può difendersi dalla postergazione sostenendo di aver finanziato “in buona fede” o senza abusare della propria posizione. Se vuole che il proprio credito sia rimborsato almeno alla pari con gli altri, deve collocare il finanziamento in una delle porte d’uscita previste dalla legge: le norme del Codice della crisi sulla prededuzione e la disciplina della composizione negoziata. In altre parole, la tutela del finanziatore di gruppo non passa dalla prova della correttezza del suo comportamento, ma dalla scelta del canale giuridico con cui il denaro viene messo a disposizione.
Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599
La vicenda e il principio. La pronuncia è richiamata in dottrina (nel contributo di Siciliani e Aloia pubblicato su dirittobancario.it nel febbraio 2026) a sostegno dell’applicazione della postergazione anche al finanziamento “discendente” che la controllante eroga alla controllata passando per una società interposta che controlla la finanziata; la massima pubblicata su Brocardi conferma che è postergato il finanziamento che la controllante eroga alla controllata attraverso un’altra società che controlla la finanziata ed è a sua volta controllata dal finanziatore, per evitare l’elusione delle tutele dei creditori. L’orientamento si è consolidato nel senso che lo schermo societario intermedio non sottrae il finanziamento alla regola della postergazione.
La traduzione pratica. Chi pensa di aggirare la postergazione facendo transitare il denaro attraverso una sub-holding o una società veicolo controllata non ottiene alcun beneficio: il credito resta un credito infragruppo. Anche qui la conclusione è la stessa: per uscire dalla postergazione serve un titolo legale (autorizzazione, piano omologato, informativa all’esperto), non un’architettura societaria.
Che cosa resta fuori dal perimetro
Le due ordinanze consentono di ricostruire, a contrario, le ipotesi in cui il credito di una società del gruppo non è postergato perché la regola non si applica:
- quando il finanziatore non esercita direzione e coordinamento sulla finanziata né è soggetto alla stessa direzione: la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. (legata al consolidamento o al controllo) può essere superata con la prova contraria dell’assenza degli indici tipici dell’eterodirezione;
- quando mancano le condizioni oggettive richiamate dall’art. 2467 c.c. (eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento), nella misura in cui la disciplina civilistica trovi applicazione: su questo presupposto rinviamo all’articolo sulla regola generale, ricordando che la stessa pagina di commento all’art. 292 CCII su Brocardi segnala che nella liquidazione giudiziale l’art. 292 prescinde, almeno in parte, dalla prova dello squilibrio;
- quando il finanziamento rientra nelle eccezioni espresse del Codice, che esaminiamo nelle questioni aperte.
Il principio, calato nella pratica, è questo: il gruppo che vuole sostenere una società in crisi deve prima chiedersi se il rapporto è davvero di direzione e coordinamento e, se lo è, deve scegliere fin dall’inizio lo strumento che rende il finanziamento “protetto”. Decidere a posteriori, quando la società è già in liquidazione giudiziale, significa quasi sempre arrivare tardi.
Questione aperta n. 1: il finanziamento della capogruppo nel concordato è prededucibile per intero o solo all’80%?
La questione
Il dubbio, posto come lo porrebbe un amministratore della holding, è questo: “Se finanzio la controllata durante il concordato preventivo con l’autorizzazione del tribunale, recupero tutto in prededuzione o rischio di perdere una parte?”. E, in subordine: “La parte che non è prededucibile torna a essere postergata?”.
Cosa dicono le norme e come le leggono i giudici
L’art. 102, comma 1, è testuale: la prededuzione si applica ai finanziamenti dei soci “fino all’80%” del loro ammontare. La ratio è nota: il legislatore vuole incentivare i soci a immettere risorse nell’impresa in crisi, ma senza azzerare del tutto il rischio d’impresa che grava su chi ha il controllo. La soglia del 100% scatta solo quando il finanziatore è divenuto socio “in esecuzione” del concordato preventivo, cioè quando l’ingresso nel capitale è esso stesso parte del piano: tipicamente, il nuovo investitore che sottoscrive l’aumento di capitale previsto dalla proposta e contestualmente finanzia la società.
Ma l’art. 102 parla di “soci”. La capogruppo che finanzia una controllata è socia (diretta o indiretta) della finanziata, e il rinvio dell’art. 102 agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. (“in deroga”) rende chiaro che la norma riguarda anche i finanziamenti infragruppo soggetti alla postergazione del codice civile. Più delicato il caso della società “sorella”, che non è socia della finanziata: qui il canale normativo più lineare è quello dell’art. 2497-quinquies (che parla dei finanziamenti effettuati da altri soggetti sottoposti a direzione e coordinamento) combinato con la deroga dell’art. 102, e, nella liquidazione giudiziale, quello dell’art. 292 comma 2, che fa salvi tutti i “finanziamenti di cui all’art. 102”.
Resta aperto il destino del 20% non prededucibile. Due letture si contendono il campo. Secondo la prima, la deroga dell’art. 102 agli artt. 2467 e 2497-quinquies vale solo per la quota prededucibile, sicché il residuo 20% torna soggetto alla postergazione ordinaria. Secondo la seconda, l’art. 292 comma 2, escludendo la postergazione per “i finanziamenti di cui all’art. 102” senza distinguere tra quote, sottrarrebbe l’intero finanziamento alla postergazione speciale della liquidazione giudiziale, con il residuo che concorrerebbe in chirografo.
Se c’è contrasto
Nelle fonti consultate per questo approfondimento non risultano pronunce di legittimità che abbiano risolto la questione nel vigore del Codice della crisi. L’assunzione prudenziale è che il 20% non coperto dalla prededuzione resti esposto alla postergazione: è la lettura più coerente con la logica dell’art. 102 (che deroga al codice civile solo “fino all’80%”) e con la funzione di mantenere una quota di rischio a carico del socio.
Cosa significa per te
Se sei la capogruppo che finanzia, devi costruire il piano finanziario della controllata considerando che, nel peggiore scenario, solo l’80% del finanziamento sarà recuperato in prededuzione. Se sei un nuovo investitore, l’ingresso nel capitale in esecuzione del concordato è la condizione che ti consente di puntare al 100%: va quindi scritto nel piano, non lasciato a un accordo separato. Il finanziamento del gruppo nel concordato va sempre “agganciato” a un’autorizzazione o a una previsione del piano omologato: un bonifico fuori da questo perimetro torna, per intero, nella regola della postergazione.
Questione aperta n. 2: la finanza ponte erogata dalla holding prima del deposito della domanda è protetta?
La questione
La situazione tipica è questa: la controllata ha bisogno di liquidità subito, ma la domanda di concordato non è ancora pronta. La capogruppo finanzia oggi, confidando che il finanziamento sarà poi “coperto”. È un rischio ragionevole?
Cosa dicono le norme
L’art. 99 CCII consente al tribunale di autorizzare il debitore, anche con la domanda con riserva e prima del deposito della documentazione completa, a contrarre finanziamenti prededucibili funzionali all’esercizio dell’attività sino all’omologazione, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale; l’autorizzazione può riguardare anche i finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda (la cosiddetta finanza ponte), purché il piano li preveda. Il ricorso deve indicare la destinazione dei finanziamenti, l’impossibilità di reperirli altrimenti e il pregiudizio che la loro mancanza arrecherebbe; di regola è necessaria la relazione di un professionista indipendente che attesti la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori.
Per i soci, e quindi per la capogruppo, il rinvio dell’art. 102 all’art. 99 porta con sé il limite dell’80%. E per l’art. 292 comma 2 questi finanziamenti, se la procedura di concordato non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale, restano sottratti alla postergazione speciale.
Il nodo pratico
La finanza ponte è, per definizione, erogata prima dell’autorizzazione. Il finanziatore corre quindi un rischio di “copertura successiva”: se la domanda non viene depositata, se il piano non prevede il finanziamento o se il tribunale non lo autorizza, il credito resta un ordinario credito infragruppo, con tutte le conseguenze della postergazione e, se rimborsato nell’anno anteriore alla domanda, con l’esposizione all’inefficacia ex art. 164 CCII.
Il Codice, inoltre, esclude la prededuzione dei finanziamenti autorizzati o previsti dal piano quando il piano o gli accordi risultano fondati su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti, o quando il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori, e il curatore dimostra che i finanziatori ne erano a conoscenza. Per una capogruppo, che per definizione conosce i conti della controllata, questa clausola pesa più che per una banca: il finanziatore di gruppo difficilmente potrà dire di non aver saputo.
Se c’è contrasto
Nella ricerca svolta non sono emerse pronunce di legittimità sul CCII che delimitino in modo specifico la finanza ponte infragruppo. La posizione prudente è considerare protetta la finanza ponte solo se, al momento dell’erogazione, esistono già un piano in avanzata redazione che la prevede, una documentazione che ne dimostri la destinazione e una tempistica realistica per il deposito della domanda.
Cosa significa per te
Se la tua società deve erogare la finanza ponte, documenta per iscritto destinazione e importo, inseriscili nel piano e assicurati che il ricorso per l’autorizzazione sia depositato insieme alla domanda. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il passaggio tra trattative e strumenti di regolazione, che è proprio il momento in cui la finanza ponte nasce e in cui si decide se sarà protetta.
Questione aperta n. 3: nella composizione negoziata, basta informare l’esperto?
La questione
La composizione negoziata è oggi il canale più usato per affrontare la crisi di un gruppo prima che diventi insolvenza. La domanda ricorrente è: “Se la capogruppo finanzia la controllata dopo l’istanza, è sufficiente avvisare l’esperto per evitare la postergazione? E per ottenere la prededuzione che cosa serve?”.
Cosa dicono le norme
Qui le due norme chiave producono effetti diversi e vanno tenute distinte.
L’art. 25 esclude dalla postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. i finanziamenti eseguiti in favore di società controllate o sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell’istanza, a due condizioni: l’imprenditore deve averne informato preventivamente l’esperto, e l’esperto non deve aver iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese. L’effetto è l’uscita dalla postergazione, non la prededuzione: il credito diventa un normale credito chirografario.
L’art. 22, comma 1, lettere b) e c), permette invece al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili dai soci e dalle società del gruppo. Il tribunale, in composizione monocratica, decide dopo aver sentito le parti interessate e assunto informazioni, applicando gli artt. 737 ss. c.p.c.; il provvedimento è reclamabile al collegio. Il criterio di giudizio è la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.
| Domanda | Art. 25 CCII | Art. 22 CCII |
|---|---|---|
| Chi decide | l’imprenditore, con informativa all’esperto | il tribunale |
| Ruolo dell’esperto | riceve l’informativa; può iscrivere il dissenso | è un interlocutore qualificato del procedimento |
| Effetto | esclusione dalla postergazione | prededuzione |
| Tempistica | prima dell’erogazione | prima dell’erogazione, con procedimento camerale |
| Rischio principale | dissenso dell’esperto | rigetto o reclamo |
Cosa hanno deciso i giudici di merito
Sul procedimento autorizzativo dell’art. 22 la prassi dei tribunali si sta assestando. Il Tribunale di Genova, con un provvedimento del 9 giugno 2023 in materia di composizione negoziata (commentato da ADVANT Nctm), ha ritenuto che la concessione di nuova finanza prededucibile richieda una valutazione del tribunale condotta con l’ausilio di un ausiliario nominato ad hoc. Le verifiche riguardano tre aspetti: la funzionalità del finanziamento alla continuità d’impresa e alla migliore soddisfazione dei creditori, la probabilità di successo del piano prospettico del debitore e la sostenibilità dell’ulteriore finanza richiesta. Il principio, calato nella pratica, significa che chi chiede la prededuzione per un finanziamento del gruppo deve arrivare in tribunale con un piano prospettico credibile e con la dimostrazione che il nuovo debito sarà sostenibile: la sola utilità immediata della liquidità non basta. Il criterio vale a maggior ragione quando il finanziatore è la capogruppo, che il tribunale guarda con l’attenzione dovuta a chi conosce i conti della finanziata.
Se c’è contrasto
Il punto controverso riguarda il limite dell’80%: l’art. 22, lettera b), parla di finanziamenti prededucibili “dai soci” senza richiamare espressamente la soglia dell’art. 102. Una lettura sistematica tende ad applicare comunque il limite, per coerenza con la disciplina del concordato; una lettura letterale lo esclude. In mancanza di decisioni di legittimità sul punto nelle fonti consultate, l’assunzione prudenziale è chiedere al tribunale di pronunciarsi espressamente sulla misura della prededuzione nel provvedimento autorizzativo, in modo da non lasciare il dubbio al futuro curatore.
Un secondo profilo aperto riguarda la direzione del finanziamento. L’art. 25 parla di finanziamenti “in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo”: copre quindi il flusso discendente e quello tra sorelle; il finanziamento ascendente (dalla controllata alla capogruppo) non è menzionato e, anzi, è proprio quello che il legislatore guarda con maggiore sospetto, tanto che il nuovo art. 292 lo ricomprende nella postergazione.
Cosa significa per te
L’informativa all’esperto non è un adempimento formale: deve precedere l’erogazione, descrivere importo, condizioni, destinazione e impatto sul piano di risanamento, e mettere l’esperto in condizione di valutare il possibile pregiudizio per i creditori. Un’informativa generica o tardiva espone al dissenso e, quindi, al ritorno della postergazione. Se l’obiettivo è la prededuzione, l’informativa non basta: serve il ricorso al tribunale ex art. 22.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 22166/2025 e il suo riflesso sulle eccezioni
La decisione più recente tra quelle verificate in questo approfondimento è l’ordinanza della Prima Sezione civile del 31 luglio 2025, n. 22166. Pur essendo resa su una vicenda regolata dalla legge fallimentare e dal codice civile, ha un riflesso diretto sul modo in cui vanno lette le eccezioni del Codice della crisi.
Il contesto. La Corte si confrontava con una tesi difensiva ricorrente nelle verifiche dello stato passivo: la capogruppo sosteneva che la postergazione non potesse colpire un finanziamento erogato nell’interesse del gruppo, senza alcun abuso della posizione di controllo. Il ragionamento era, in sostanza, che la postergazione fosse una sanzione per l’esercizio scorretto della direzione e coordinamento.
La motivazione in linguaggio piano. La Suprema Corte ha separato i due piani. La postergazione non è una sanzione: è una regola di allocazione del rischio, che scatta quando esiste il rapporto di direzione e coordinamento. L’abuso è rilevante solo per la responsabilità risarcitoria della capogruppo. Ne discende che il finanziamento infragruppo è postergato anche quando è stato erogato con le migliori intenzioni.
Cosa cambia. La conseguenza per il nostro tema è netta: le eccezioni previste dagli artt. 102, 292 comma 2, 22 e 25 CCII sono l’unica strada per sottrarre il finanziamento della capogruppo alla postergazione. Non esiste un’eccezione “di fatto” fondata sulla buona fede o sull’utilità economica dell’operazione. Prima di questa decisione, nelle trattative tra capogruppo e controllata in crisi capitava di sentire che “se il finanziamento serve davvero alla continuità, il giudice non lo posterga”. L’ordinanza smentisce questo modo di ragionare: la funzionalità alla continuità conta, ma conta dentro il procedimento di autorizzazione (artt. 99 e 22) o dentro il piano (art. 101), non come argomento difensivo davanti al curatore.
L’ordinanza ha anche un secondo insegnamento utile: il controllo rilevante può essere indiretto. Se la capogruppo controlla la finanziata tramite una società interposta, il finanziamento resta infragruppo. Ciò significa che, quando si chiede l’autorizzazione ex art. 99 o ex art. 22, è opportuno descrivere al tribunale l’intera catena di controllo: un’autorizzazione rilasciata sulla base di una rappresentazione incompleta del gruppo può essere più facilmente contestata in seguito.
Il quadro va letto insieme all’ordinanza n. 18599 dell’8 luglio 2025, che la dottrina richiama per l’applicazione della postergazione anche al finanziamento discendente veicolato da una società interposta. Insieme, le due decisioni disegnano un perimetro ampio della regola e, di conseguenza, rendono ancora più importante usare in modo corretto le eccezioni.
Le altre vie d’uscita riconosciute dalla Cassazione: eccezioni temporali, soggettive e transitorie
Accanto alle eccezioni scritte nel Codice della crisi, la giurisprudenza di legittimità sugli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. ha individuato altre situazioni in cui il finanziamento del socio o della società del gruppo non è, o non è più, postergato. Le pronunce che seguono riguardano in gran parte il codice civile e la legge fallimentare, e non sempre specificamente i gruppi: le richiamiamo perché delimitano con precisione quando la postergazione cede.
La postergazione finisce quando finisce la crisi
La Suprema Corte ha chiarito, con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024, che la postergazione opera già durante la vita della società e non solo nel concorso, e che si tratta di una inesigibilità legale temporanea, destinata a durare finché perdura la difficoltà finanziaria; gli amministratori che rimborsano il socio in violazione della regola ne rispondono. La stessa sentenza ha qualificato l’azione del curatore per recuperare il rimborso ricevuto nell’anno anteriore al fallimento come revocatoria speciale, con inefficacia prevista dalla legge. In precedenza la sentenza n. 12994 del 15 maggio 2019 aveva affermato che la situazione di crisi va verificata sia al momento del finanziamento sia al momento della domanda di rimborso, e che costituisce un fatto impeditivo rilevabile d’ufficio dal giudice, se risulta dagli atti. L’ordinanza n. 21422 del 6 luglio 2022 ha completato il quadro: il diritto al rimborso resta postergato anche dopo l’uscita del socio o la cessione della partecipazione, ma diventa pienamente esigibile quando la difficoltà finanziaria della società è superata, anche se restano debiti non pagati.
Il principio, calato nella pratica, significa che il risanamento riuscito è esso stesso un’eccezione alla postergazione: se la controllata esce dalla crisi grazie a un accordo o a una composizione negoziata conclusa con successo, la capogruppo può tornare a chiedere il rimborso dei finanziamenti anche pregressi. Il rimborso effettuato mentre la crisi è ancora in corso, invece, espone gli amministratori a responsabilità e il percettore all’azione del curatore.
Sullo stesso piano si colloca l’ordinanza n. 17508 del giugno 2025, resa in tema di liquidazione controllata: la postergazione è un’inesigibilità temporanea e il debito non pagato verso il socio conta comunque come debito scaduto ai fini della soglia prevista dall’art. 268 CCII per l’apertura della procedura. È una pronuncia di diretto interesse per chi opera negli organismi di composizione della crisi, perché incide sulla verifica dei presupposti delle procedure da sovraindebitamento.
Il finanziatore che non è una società di capitali “tipica”
L’ordinanza n. 22403 del 4 agosto 2025 ha escluso la postergazione per il finanziamento erogato da un ente pubblico a una fondazione da esso costituita, anche se lo statuto riservava all’ente un ruolo dominante nella nomina degli amministratori. La Corte ha ritenuto che la postergazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies sia propria della disciplina tipica delle società di capitali. In altre parole, non ogni relazione di controllo produce postergazione: occorre che il rapporto sia riconducibile allo schema societario e di gruppo al quale la regola è pensata. Per i gruppi “misti”, con enti non societari al vertice o tra le partecipate, la qualificazione del rapporto diventa il primo terreno di difesa.
La deroga transitoria dell’emergenza Covid
L’ordinanza n. 583 del 10 gennaio 2025 ha ricordato che, pur essendo i finanziamenti infragruppo di regola postergati nel fallimento, quelli effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 ne sono esenti per effetto dell’art. 8 del D.L. 23/2020. È un’eccezione di diritto transitorio, ma ancora attuale: molti finanziamenti di quel periodo stanno arrivando oggi alla verifica dello stato passivo nelle liquidazioni giudiziali. Chi ha finanziato una società del gruppo in quella finestra temporale deve documentare con precisione la data dell’erogazione.
Dove l’eccezione non arriva: forma del finanziamento e compensazione
L’orientamento si è consolidato nel senso di guardare alla sostanza dell’operazione. L’ordinanza n. 22166 del 31 luglio 2025 (già esaminata) precisa che il credito di rimborso è postergato anche se il finanziamento ha assunto forme diverse dal contratto di credito; l’ordinanza n. 18591 dell’8 luglio 2025 qualifica come finanziamento le somme anticipate all’impresa in difficoltà a prescindere dal nome dato all’operazione, se forniscono risorse per la prosecuzione dell’attività; l’ordinanza n. 22410 del 4 agosto 2025 ha ritenuto che anche le forniture di beni della controllante a una controllata in difficoltà, specie se reiterate senza recupero dei crediti pregressi, possano integrare un finanziamento postergato. Infine, la sentenza n. 1865 del 27 gennaio 2025 ha negato al creditore postergato la possibilità di compensare il proprio credito con i debiti verso la società fallita. Dunque, chi cerca di uscire dalla postergazione cambiando l’etichetta dell’operazione o compensando non ottiene risultati: restano solo le eccezioni di legge.
Il credito postergato nel concordato: classe separata, ma mai davanti ai chirografari
La sentenza n. 16348 del 21 giugno 2018 ha ammesso che, nel concordato preventivo, i creditori postergati ex art. 2467 c.c. possano essere collocati in una classe separata con diritto di voto, purché il loro trattamento non li porti mai davanti al pagamento integrale dei chirografari. Per la capogruppo significa che un finanziamento pregresso, non coperto da alcuna eccezione, può avere un ruolo nel voto del concordato della controllata, ma non può essere soddisfatto prima degli altri.
Gli accordi di ristrutturazione come procedura concorsuale
Infine, l’ordinanza n. 26620 del 2025 (di cui non abbiamo potuto riscontrare la data esatta), resa su un caso regolato dalla legge fallimentare, ha affermato che la prededuzione dell’art. 182-quater l.fall. si applica solo ai finanziamenti ottenuti dopo l’entrata in vigore della norma (tempus regit actum) e che l’accordo di ristrutturazione ha natura concorsuale, con conseguente applicabilità dell’art. 111, comma 2, l.fall. sulla prededuzione dei crediti sorti in funzione delle procedure. È un principio che rafforza, nel sistema del Codice, la lettura secondo cui i finanziamenti erogati in esecuzione degli accordi omologati rientrano a pieno titolo nella logica della prededuzione richiamata dagli artt. 101 e 102 e, per i gruppi, dall’art. 292 comma 2.
Due terreni di confine: il piano di gruppo e la crisi dei soci persone fisiche
Le quattro porte d’uscita descritte finora riguardano il finanziamento erogato a una singola società. Nella pratica, però, la crisi colpisce spesso più società dello stesso gruppo insieme, oppure coinvolge le persone fisiche che stanno al vertice del gruppo e che hanno finanziato o garantito personalmente. Sono due terreni dove l’interprete deve muoversi con cautela.
I trasferimenti di risorse nel concordato di gruppo
Quando più società del gruppo accedono a un concordato con ricorso unitario e piano unitario o piani reciprocamente collegati (artt. 284 e seguenti CCII), il piano può prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative infragruppo, compresi trasferimenti di risorse tra le società, purché un professionista indipendente ne attesti la necessità ai fini della continuità aziendale e la coerenza con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo. Ai creditori che si ritengono pregiudicati è riconosciuta la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di omologazione.
Il collegamento con il nostro tema è immediato: un finanziamento tra società del gruppo previsto da un piano di gruppo omologato è, a tutti gli effetti, un finanziamento “in esecuzione” del concordato. Rientra quindi nel perimetro degli artt. 101 e 102 e, attraverso l’art. 292 comma 2, è sottratto alla postergazione speciale anche se una delle società finisce poi in liquidazione giudiziale. Il punto delicato è la tracciabilità: il piano deve individuare con precisione importi, direzione del flusso (discendente, ascendente, tra sorelle) e tempi, perché un trasferimento non descritto non può beneficiare dell’eccezione. Alla luce di Cass. 22166/2025, che riconosce rilievo anche al controllo indiretto, è opportuno che il piano di gruppo rappresenti l’intera catena di controllo e non solo le società che accedono alla procedura.
Va poi ricordato che la liquidazione giudiziale di gruppo non comporta la confusione dei patrimoni: ciascuna società conserva i propri creditori, e il credito infragruppo resta un credito della società finanziatrice verso la società finanziata. Il curatore della finanziatrice, quindi, ha interesse a sostenere che il credito rientra nelle eccezioni; il curatore della finanziata, all’opposto, ha interesse a farlo retrocedere. Quando le procedure sono affidate allo stesso curatore, la gestione di questo conflitto di interessi è uno dei passaggi che il tribunale osserva con maggiore attenzione.
Il socio persona fisica che ha finanziato e garantito
L’art. 292 riguarda anche la persona fisica che esercita attività di direzione e coordinamento. È il caso frequente dell’imprenditore che controlla direttamente più società e che, negli anni, ha versato liquidità, rilasciato fideiussioni e pagato debiti bancari delle sue società. Quando la crisi del gruppo si riflette sul suo patrimonio personale, il suo credito verso le società diventa un attivo delle procedure da sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), che passano per l’Organismo di composizione della crisi.
Qui il rango del credito infragruppo ha conseguenze molto concrete. Se il credito del socio verso la società è postergato, il suo valore di realizzo è spesso vicino allo zero e il piano personale deve tenerne conto; se invece il finanziamento era stato erogato in un canale protetto (autorizzazione ex art. 99, previsione nel piano ex art. 101, autorizzazione ex art. 22 nella composizione negoziata), il credito può avere un valore significativo e incidere sulla convenienza della proposta ai creditori personali. Valutare correttamente se il credito del socio verso le società del gruppo è postergato, chirografario o prededucibile è quindi un passaggio necessario della relazione dell’OCC e della costruzione del piano personale.
Lo stesso vale in senso inverso: quando è la società a vantare crediti verso il socio, o verso altre società del gruppo che sono imprese minori e accedono al concordato minore o alla liquidazione controllata, le regole sulla postergazione e sulle sue eccezioni vanno coordinate con le regole delle procedure da sovraindebitamento. Poiché l’art. 292 comma 2 richiama soltanto i finanziamenti dell’art. 102, è prudente non dare per scontato che le stesse protezioni valgano automaticamente nelle procedure da sovraindebitamento: quando possibile, conviene costruire la protezione del finanziamento già nella fase della composizione negoziata, alla quale possono accedere anche le imprese sotto soglia.
I principi applicati ai casi reali
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi seguiti dallo studio. Servono a vedere come cambia il rango del credito infragruppo a seconda del canale scelto.
Ipotesi 1: la holding finanzia la controllata nel concordato in continuità
Alfa Holding S.r.l. controlla al 100% Beta S.r.l., che il 7 aprile deposita domanda di concordato preventivo in continuità. Il 22 aprile Beta chiede al tribunale, ai sensi dell’art. 99 CCII, l’autorizzazione a ricevere da Alfa un finanziamento di 186.450 € per pagare i fornitori strategici; il ricorso è corredato dall’attestazione del professionista indipendente. Il tribunale autorizza.
- Quota prededucibile (art. 102, comma 1): 186.450 × 80% = 149.160 €.
- Quota residua: 37.290 €, che secondo l’assunzione prudenziale resta soggetta alla postergazione.
- Se il concordato viene risolto e si apre la liquidazione giudiziale, l’art. 292 comma 2 impedisce che la postergazione speciale colpisca il finanziamento “di cui all’art. 102”: Alfa conserva la prededuzione su 149.160 €, salvo che il curatore dimostri che il piano si fondava su dati falsi o omissioni rilevanti conosciuti dal finanziatore.
Se invece Alfa avesse erogato gli stessi 186.450 € senza autorizzazione, alla luce di Cass. 22166/2025 il credito sarebbe stato postergato per intero, a prescindere dalla correttezza dell’operazione.
Ipotesi 2: finanza ponte erogata prima della domanda
La stessa Alfa, il 14 febbraio, versa a Beta 52.870 € per pagare gli stipendi di febbraio e marzo. Beta deposita domanda di concordato con riserva il 9 marzo; il piano depositato il 6 giugno prevede espressamente quel finanziamento come finanza ponte e il tribunale lo autorizza ai sensi dell’art. 99.
- Quota prededucibile: 52.870 × 80% = 42.296 €.
- Quota residua: 10.574 €, da trattare prudenzialmente come postergata.
Variante: se il 2 marzo Beta avesse restituito ad Alfa 15.380 € e poi, il 19 novembre, si fosse aperta la liquidazione giudiziale su domanda depositata il 3 ottobre, il rimborso, effettuato nell’anno anteriore alla domanda e prima di qualsiasi autorizzazione, sarebbe esposto all’inefficacia ai sensi dell’art. 164 CCII, con obbligo di restituzione.
Ipotesi 3: la sorella finanzia nella composizione negoziata
Gamma S.p.A. e Delta S.r.l. sono controllate dalla stessa holding. Delta presenta istanza di composizione negoziata il 10 settembre. Il 3 ottobre l’amministratore di Delta invia all’esperto un’informativa dettagliata su un finanziamento di 74.300 € che Gamma intende erogare il 17 ottobre, con piano di rimborso e destinazione. L’esperto non iscrive dissenso.
- Effetto ex art. 25: il credito di Gamma non è postergato; concorre in chirografo con gli altri creditori.
- Se Delta, prima dell’erogazione, chiede e ottiene dal tribunale l’autorizzazione ex art. 22, comma 1, lettera c), il credito diventa prededucibile.
- Se l’informativa fosse partita il 18 ottobre, dopo l’erogazione, la condizione della comunicazione “preventiva” mancherebbe e il credito resterebbe esposto alla postergazione.
Ipotesi 4: il nuovo socio che entra in esecuzione del concordato
Il fondo Epsilon sottoscrive, secondo quanto previsto dal piano omologato, un aumento di capitale di Beta e, nello stesso contesto, eroga un finanziamento di 318.640 €. Poiché ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo, l’art. 102, comma 2, estende la prededuzione all’intero importo. Se lo stesso finanziamento fosse stato erogato da Alfa, socia da prima della crisi, la prededuzione si sarebbe fermata a 254.912 €.
La giurisprudenza e le norme in tabella
Su questo tema la giurisprudenza di legittimità verificata in questa sessione riguarda soprattutto il perimetro della regola (quando il finanziamento infragruppo è postergato); le eccezioni del Codice della crisi sono ancora affidate, in gran parte, al testo normativo e all’interpretazione sistematica. La tabella raccoglie le pronunce e le disposizioni utilizzate, così da avere in un colpo d’occhio la base di ogni affermazione.
| Riferimento | Questione decisa o regolata | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22166 (codice civile, legge fallimentare) | presupposto della postergazione infragruppo | basta la direzione e coordinamento; l’abuso rileva solo ai fini risarcitori; il controllo può essere indiretto | la buona fede non salva il finanziamento: servono le eccezioni di legge |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18599 (codice civile, legge fallimentare) | finanziamento discendente tramite società interposta | la postergazione si applica anche se il denaro transita per una società intermedia controllata dal finanziatore | le architetture societarie non sostituiscono il titolo legale |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22403 | finanziamento di ente pubblico a fondazione | la postergazione è propria delle società di capitali e non si estende a quel rapporto | non ogni controllo genera postergazione |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22410 | forniture della controllante alla controllata in difficoltà | possono integrare un finanziamento postergato | l’eccezione non si ottiene cambiando la forma |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2025, n. 18591 | qualificazione delle somme anticipate | conta la funzione, non il nome dell’operazione | idem |
| Cass. civ., Sez. I, ord. giugno 2025, n. 17508 (liquidazione controllata) | soglia dell’art. 268 CCII | la postergazione è inesigibilità temporanea; il debito resta scaduto | rilievo nelle procedure da sovraindebitamento |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 27 gennaio 2025, n. 1865 | compensazione nel fallimento | il creditore postergato non può compensare | niente scorciatoie fuori dalle eccezioni |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 10 gennaio 2025, n. 583 | finanziamenti infragruppo nel 2020 | esenti dalla postergazione quelli erogati tra 9 aprile e 31 dicembre 2020 (art. 8 D.L. 23/2020) | eccezione transitoria ancora attuale |
| Cass. civ., ord. n. 26620/2025 (legge fallimentare) | prededuzione negli accordi di ristrutturazione | 182-quater solo per finanziamenti successivi alla norma; accordi di natura concorsuale | conferma la prededuzione della finanza negli accordi |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 30 maggio 2024, n. 15196 | natura della postergazione e rimborsi | inesigibilità temporanea anche in bonis; rimborso nell’anno anteriore recuperabile dal curatore | il risanamento riuscito libera il credito |
| Cass. civ., Sez. I, ord. 6 luglio 2022, n. 21422 | fine della postergazione | il credito torna esigibile quando la difficoltà è superata | eccezione temporale |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 15 maggio 2019, n. 12994 | accertamento della crisi | crisi verificata all’erogazione e alla richiesta di rimborso; rilevabile d’ufficio | onere di documentare l’uscita dalla crisi |
| Cass. civ., Sez. I, sent. 21 giugno 2018, n. 16348 | postergati nel concordato | classe separata possibile, mai davanti ai chirografari | ruolo del credito pregresso nel voto |
| Trib. Genova, 9 giugno 2023 (composizione negoziata) | autorizzazione a finanza prededucibile | valutazione con ausiliario: funzionalità, probabilità di successo del piano, sostenibilità | come preparare il ricorso ex art. 22 |
| Art. 292, comma 2, CCII | liquidazione giudiziale di società del gruppo | la postergazione speciale non opera per i finanziamenti dell’art. 102 | protegge i finanziamenti autorizzati o previsti dal piano anche dopo il fallimento del concordato |
| Art. 102 CCII | finanziamenti dei soci nel concordato e negli accordi | prededuzione fino all’80%; 100% per chi diventa socio in esecuzione del concordato | quantifica il beneficio |
| Art. 99 CCII | finanza interinale e ponte | autorizzazione del tribunale, funzionalità, attestazione | è il canale per la liquidità urgente |
| Art. 101 CCII | finanziamenti in esecuzione del concordato o degli accordi omologati | prededuzione se previsti dal piano | il finanziamento va scritto nel piano |
| Art. 22 CCII | composizione negoziata | autorizzazione a finanziamenti prededucibili di soci e società del gruppo | la prededuzione nella fase negoziale |
| Art. 25 CCII | gruppi nella composizione negoziata | esclusione dalla postergazione con informativa preventiva all’esperto e senza dissenso | uscita “leggera” dalla postergazione |
| Art. 164 CCII | rimborsi infragruppo | inefficacia dei rimborsi nell’anno anteriore | rischio di restituzione |
La sintesi operativa
- La postergazione del finanziamento infragruppo dipende dal rapporto di direzione e coordinamento, non dall’abuso (Cass. 22166/2025): l’unico modo per evitarla è usare un’eccezione legale.
- Il controllo indiretto conta come quello diretto: far transitare il denaro attraverso una società interposta non cambia la natura del credito (Cass. 18599/2025, come letta in dottrina).
- “Non postergato” significa chirografario; “prededucibile” significa pagato prima: l’art. 25 dà il primo effetto, gli artt. 22, 99 e 101 danno il secondo.
- Nel concordato il finanziamento della capogruppo è prededucibile fino all’80%; il 100% spetta solo a chi diventa socio in esecuzione del concordato.
- Il 20% residuo va trattato, per prudenza, come ancora soggetto alla postergazione.
- La finanza ponte è protetta solo se il piano la prevede e il tribunale la autorizza: fino ad allora è un credito infragruppo ordinario.
- Nella composizione negoziata l’informativa all’esperto deve precedere l’erogazione e deve essere completa: il dissenso iscritto fa tornare la postergazione.
- Per la prededuzione nella composizione negoziata serve il ricorso al tribunale ex art. 22; conviene chiedere che il provvedimento indichi la misura della prededuzione.
- Il finanziamento ascendente (dalla controllata alla capogruppo) non beneficia dell’esclusione dell’art. 25 ed è il più esposto alla postergazione e all’inefficacia.
- La prededuzione cade se il piano si fonda su dati falsi o omissioni rilevanti conosciuti dal finanziatore: per la capogruppo, che conosce i conti, il rischio è concreto.
Le domande sul “quindi, in pratica?”
La holding che ha finanziato la controllata due anni fa può oggi “spostare” il proprio credito in prededuzione?
No. Le eccezioni degli artt. 99, 101 e 102 riguardano finanziamenti autorizzati o previsti dal piano; un credito già sorto e postergato non diventa prededucibile per effetto della successiva apertura del concordato. Cass. 22166/2025 conferma che quel credito resta postergato se esisteva direzione e coordinamento al momento dell’erogazione. La holding può semmai concordare nel piano il trattamento del credito pregresso (rinuncia, conversione in capitale), ma questo è un tema di struttura della proposta, non un’eccezione alla postergazione.
Se la controllata entra in liquidazione giudiziale dopo un concordato fallito, la prededuzione si perde?
Non necessariamente. L’art. 292 comma 2 esclude la postergazione speciale per i finanziamenti dell’art. 102 e la prededuzione autorizzata conserva i suoi effetti, salvo i casi di dati falsi, omissioni rilevanti o atti in frode noti al finanziatore. È proprio questa la funzione della norma di raccordo.
Basta una mail all’esperto per mettere al sicuro il finanziamento della società sorella?
La legge chiede un’informativa preventiva, senza prescriverne la forma; ma l’esperto deve poter valutare l’operazione. Una comunicazione generica rischia di provocare il dissenso o, in un successivo giudizio, la contestazione che l’informativa non fosse idonea. Conviene un documento con importo, condizioni, destinazione, effetti sul piano e sulla posizione dei creditori.
La garanzia rilasciata dalla capogruppo a favore della banca della controllata segue le stesse regole?
L’art. 102 menziona espressamente i finanziamenti “in qualsiasi forma, comprese garanzie e controgaranzie”. Il credito di regresso della capogruppo che ha pagato la banca può quindi beneficiare della prededuzione nei limiti dell’80%, se la garanzia rientra nei finanziamenti autorizzati o previsti dal piano. L’art. 292, nella versione modificata dal D.Lgs. 136/2024, considera anche i crediti sorti per escussione di garanzie: fuori dalle eccezioni, anche il regresso è postergato.
Il piano attestato di risanamento offre le stesse protezioni?
L’art. 292 comma 2 richiama solo i finanziamenti dell’art. 102, che a sua volta rinvia ai finanziamenti del concordato e degli accordi omologati. Il testo non estende l’eccezione ai finanziamenti erogati in esecuzione di un piano attestato: chi finanzia in quel contesto deve mettere in conto la postergazione.
E negli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati?
Il rinvio dell’art. 102 all’art. 101 abbraccia i finanziamenti erogati in esecuzione degli accordi di ristrutturazione omologati, purché previsti nel piano sottostante. La capogruppo che finanzia la controllata in esecuzione di un accordo omologato beneficia quindi della prededuzione entro l’80%. Diverso è il caso del comma 2 dell’art. 102: nella formulazione risultante dal D.Lgs. 136/2024 l’estensione al 100% è collegata all’acquisto della qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo; chi entra nel capitale in esecuzione di un accordo deve verificare con attenzione, sul testo vigente, se può contare sullo stesso trattamento.
Un finanziamento infragruppo erogato durante la composizione negoziata senza informare l’esperto è invalido?
No: il finanziamento resta valido e il credito esiste. Semplicemente, non beneficia dell’esclusione dalla postergazione prevista dall’art. 25 né, in assenza di autorizzazione ex art. 22, della prededuzione. Ricadrà quindi nella regola generale, con la conseguenza, evidenziata da Cass. 22166/2025, che la sua postergazione non dipende dall’abuso della posizione di controllo. Va inoltre ricordato che nella composizione negoziata l’imprenditore deve comunque informare preventivamente l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione: un finanziamento infragruppo di importo rilevante, erogato in silenzio, può incrinare il rapporto con l’esperto e la credibilità delle trattative con i creditori.
Chi verifica, in concreto, che il finanziamento rientri nell’eccezione?
Nella fase autorizzativa è il tribunale, sulla base del ricorso, dell’attestazione e delle informazioni assunte; nella composizione negoziata, per l’art. 25, è l’esperto a valutare l’informativa e a decidere se iscrivere il dissenso. In caso di successiva liquidazione giudiziale, la partita si gioca nella verifica dello stato passivo: è lì che il curatore e gli altri creditori possono contestare il rango del credito, sostenendo che il finanziamento non era coperto dall’autorizzazione, che eccedeva l’importo autorizzato o che il finanziatore conosceva le falsità o le omissioni del piano. Per questo la documentazione predisposta al momento dell’erogazione è, a distanza di anni, la prova principale del diritto alla prededuzione.
La società del gruppo che finanzia una sorella in crisi rischia una responsabilità verso i propri creditori?
È un profilo da non trascurare. Gli amministratori della società finanziatrice devono valutare se l’operazione è compatibile con l’interesse della propria società: un finanziamento che la impoverisce senza adeguata prospettiva di rimborso può esporli a contestazioni, anche quando l’operazione è nell’interesse del gruppo. Il canale protetto (autorizzazione, piano, informativa all’esperto) riduce questo rischio, perché aumenta la probabilità di rimborso e documenta la funzionalità dell’operazione; Cass. 22166/2025 ricorda, del resto, che la valutazione dell’eventuale abuso della direzione e coordinamento appartiene al piano della responsabilità e non a quello della postergazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Applichiamo gli orientamenti e le norme esaminati al fascicolo concreto del tuo gruppo. Questi sono gli strumenti con cui lavoriamo:
- Ricostruiamo la catena di controllo del gruppo, diretta e indiretta, per stabilire se tra finanziatore e finanziata esiste davvero direzione e coordinamento e se la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. può essere superata con prova contraria.
- Classifichiamo ogni finanziamento infragruppo già erogato (discendente, ascendente, tra sorelle, garanzie e regressi) indicando per ciascuno se è postergato, chirografario o prededucibile e quali rimborsi dell’ultimo anno sono esposti all’art. 164 CCII.
- Redigiamo il ricorso per l’autorizzazione ex art. 99 CCII alla finanza interinale e alla finanza ponte erogata dalla capogruppo, coordinandoci con l’attestatore sulla dimostrazione della funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori.
- Scriviamo nel piano di concordato o negli accordi di ristrutturazione le clausole sui finanziamenti di gruppo, con importi, tempi e direzione dei flussi, in modo che rientrino negli artt. 101 e 102 e, in caso di successiva liquidazione giudiziale, nell’art. 292 comma 2.
- Strutturiamo l’ingresso del nuovo investitore come socio in esecuzione del concordato, quando l’obiettivo è la prededuzione sull’intero importo prevista dall’art. 102, comma 2.
- Predisponiamo l’informativa preventiva all’esperto ex art. 25 CCII nella composizione negoziata di gruppo, completa di destinazione, condizioni e impatto sui creditori, per ridurre il rischio di dissenso iscritto nel registro delle imprese.
- Proponiamo il ricorso al tribunale ex art. 22, lettere b) e c), CCII per ottenere la prededuzione dei finanziamenti di soci e società del gruppo, chiedendo che il provvedimento indichi espressamente la misura della prededuzione; seguiamo l’eventuale reclamo al collegio.
- Verifichiamo o contestiamo l’ammissione al passivo dei crediti infragruppo nella liquidazione giudiziale, sia quando assistiamo la società finanziatrice sia quando tuteliamo creditori terzi che contestano la prededuzione.
- Valutiamo il rango del credito del socio persona fisica verso le società del gruppo nelle procedure da sovraindebitamento, coordinando la relazione dell’OCC e il piano personale.
- Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli fino all’ultimo grado, dal reclamo al giudizio di legittimità, mantenendo la stessa linea difensiva impostata nella fase iniziale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista consente di difendere gli orientamenti visti in questa analisi fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia: le questioni aperte sul 20% residuo, sulla finanza ponte e sul limite dell’80% nella composizione negoziata sono proprio quelle destinate ad arrivare al giudizio di legittimità. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 dà una conoscenza diretta del momento in cui l’esperto riceve l’informativa sui finanziamenti infragruppo e valuta se iscrivere il dissenso, che è il passaggio decisivo dell’art. 25.
La continuità di strategia è un valore concreto: la stessa impostazione data al finanziamento nel ricorso ex art. 99 o nell’informativa all’esperto è quella che sosterremo davanti al curatore, al tribunale e, se necessario, alla Corte di Cassazione.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono flussi finanziari infragruppo, squilibri patrimoniali e piani di tesoreria; gli avvocati traducono questi dati nella qualificazione giuridica del credito e nelle istanze al tribunale.
Chiusura
Le eccezioni alla postergazione dei finanziamenti infragruppo non sono un’area di sfumature: Cass. 22166/2025 ha chiarito che la postergazione scatta per il solo rapporto di direzione e coordinamento, e il Codice della crisi offre vie d’uscita precise ma esigenti, dall’autorizzazione del tribunale alla previsione nel piano, fino all’informativa preventiva all’esperto. Chi finanzia un’altra società del gruppo senza passare da questi canali accetta, consapevolmente o no, di essere pagato per ultimo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente dove operano le competenze certificate dell’Avvocato: la composizione negoziata, in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno il meccanismo dell’informativa e del dissenso previsto dall’art. 25; e le procedure da sovraindebitamento dei soci e delle imprese minori del gruppo, in cui opera come Gestore della crisi (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Analizzeremo i finanziamenti del tuo gruppo, verificheremo quali canali sono ancora percorribili e costruiremo con te la strategia più coerente con il piano di risanamento.
📩 Prima di erogare o rimborsare un finanziamento tra società del tuo gruppo, scrivici: tutti i contatti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questa pagina.
