Come Si Comportano Le Banche Di Fronte A Un Concordato Semplificato?

Quando un’impresa deposita un concordato semplificato, quasi sempre ha già passato mesi al tavolo della composizione negoziata con le proprie banche. Le trattative sono fallite, l’esperto ha chiuso la sua relazione e l’imprenditore propone di liquidare il patrimonio per pagare i creditori secondo un piano. A quel punto la banca non è più una controparte con cui trattare: è un creditore che subisce una proposta che non può votare, ma che può contestare davanti al tribunale.

Il comportamento delle banche in questa fase segue logiche precise: la classificazione del credito secondo le regole di vigilanza, la tutela delle garanzie reali, l’escussione dei fideiussori, la gestione dei conti anticipi e, soprattutto, la scelta se opporsi all’omologazione. Il rischio principale, per l’impresa e per i soci garanti, è sottovalutare la reazione della banca: un’opposizione ben argomentata può far respingere il concordato, e le fideiussioni personali restano esposte anche se il concordato viene omologato.

Lo Studio Monardo segue questa materia da una posizione specifica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè la fase da cui il concordato semplificato nasce, e il modo in cui le banche vi partecipano, si espongono e motivano le proprie posizioni. A questa competenza si affianca il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di leggere i rapporti di conto, gli affidamenti e le garanzie con lo stesso rigore con cui li legge l’istituto di credito.

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Il concordato semplificato visto dal creditore bancario: inquadramento normativo

Sul piano normativo, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è disciplinato dall’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024). Gli artt. 25-septies e seguenti regolano aspetti collegati, come la liquidazione dei beni e la nomina del liquidatore.

La definizione essenziale è questa: il concordato semplificato è uno strumento esclusivamente liquidatorio, al quale l’imprenditore può accedere solo dopo una composizione negoziata conclusa senza successo, quando l’esperto ha attestato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili.

La disciplina prevede alcuni tratti che incidono direttamente sulla posizione delle banche.

  • Nessun voto dei creditori. A differenza del concordato preventivo, nel semplificato i creditori non votano. La banca non può bloccare la proposta con il suo peso nelle maggioranze: il controllo è affidato interamente al tribunale.
  • Il canale di difesa è l’opposizione. Ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 4, i creditori e qualsiasi interessato possono opporsi all’omologazione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza.
  • Gli effetti protettivi decorrono dalla pubblicazione. Il comma 2 stabilisce che dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 del Codice.
  • Il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori. Il comma 8 richiama, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale.

Va precisato che il concordato semplificato è una figura autonoma. La Corte d’Appello di Roma (11 giugno 2024, n. 4154) lo ha qualificato come strumento solo liquidatorio, al quale non si applica per analogia l’intera disciplina del concordato preventivo. Per la banca questo significa che le regole da verificare sono quelle dell’art. 25-sexies e quelle espressamente richiamate, non l’intero impianto del concordato ordinario.

La differenza con la composizione negoziata, dove la banca ha obblighi specifici

Il comportamento della banca nel semplificato si capisce solo guardando alla fase precedente. Nella composizione negoziata l’art. 16, comma 5, del Codice impone a banche e intermediari finanziari di partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La stessa norma stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti né ragione di una diversa classificazione del credito. Se la banca sospende o revoca le linee per ragioni di vigilanza prudenziale, deve comunicarlo agli organi sociali indicandone le ragioni specifiche. Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto all’art. 18 il comma 5-bis: dopo la conferma delle misure protettive la banca non può mantenere la sospensione delle linee esistenti all’accesso, salvo dimostrare che deriva dalla disciplina di vigilanza.

Il Tribunale di Bologna (ordinanza 23 luglio 2024) ha precisato che i doveri di buona fede e leale collaborazione previsti dagli artt. 4 e 16 gravano in modo simmetrico sul debitore e sui creditori. Questo principio ha un peso anche dopo: nel giudizio sul semplificato il tribunale valuta come si sono svolte le trattative, comprese le posizioni assunte dalle banche.

In termini operativi, l’esempio concreto è il seguente. Durante la composizione negoziata la banca che mantiene un fido di cassa di 180.000 € non può revocarlo solo perché l’impresa ha chiesto la nomina dell’esperto. Quando invece le trattative falliscono e l’impresa deposita il semplificato, la protezione specifica dell’art. 16, comma 5, che è riferita all’accesso alla composizione negoziata, non è più il riferimento principale. Contano gli effetti degli artt. 46, 94 e 96 richiamati dall’art. 25-sexies e le regole di vigilanza a cui la banca è soggetta.

Requisiti e termini che la banca controlla

La disciplina prevede requisiti di accesso rigorosi. Sono proprio questi requisiti i primi punti su cui l’ufficio legale di una banca concentra la propria analisi.

  1. Relazione finale dell’esperto con esito specifico. La relazione deve dare atto che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b). Il Tribunale di Milano (15 giugno 2024, n. 426) ha dichiarato inammissibile la proposta non preceduta da una relazione con questo contenuto.
  2. Termine di sessanta giorni. La proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8. Entro lo stesso termine si può depositare una domanda con riserva ai sensi dell’art. 40. Secondo la Corte d’Appello di Milano (30 gennaio 2023, n. 298), il termine non produce una protezione automatica: è solo il limite finale per accedere allo strumento.
  3. Collegamento con la composizione negoziata. Il Tribunale di Milano (20 marzo 2025, n. 236) ha richiesto un nesso effettivo tra la composizione negoziata e il semplificato, e ha precisato che la domanda spetta solo al debitore.
  4. Natura liquidatoria. Il Tribunale di Milano (3 aprile 2025, n. 277) ha escluso la continuità diretta dell’impresa, anche quando sarebbe funzionale alla liquidazione. Già in precedenza (23 febbraio 2024, n. 132) lo stesso tribunale aveva escluso un piano in continuità dopo il fallimento delle trattative conservative.
  5. Documentazione completa. Con la proposta vanno depositati il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39. La Cassazione (ord. 4 dicembre 2025, n. 31641, e ord. 21 gennaio 2026, n. 1353) ha chiarito che il controllo del tribunale non si ferma alla regolarità formale e riguarda la presenza delle condizioni di ammissibilità alla luce di questa documentazione.

Il termine più critico per la banca è quello dell’opposizione: la costituzione va fatta almeno dieci giorni prima dell’udienza di omologazione, e una banca che lo lascia scadere perde il principale strumento di difesa.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
60 giorni per la proposta (o domanda con riserva ex art. 40) Comunicazione della relazione finale ex art. 17, c. 8 Termine di accesso Il semplificato non è più proponibile
Pubblicazione nel registro delle imprese Entro il giorno successivo al deposito Adempimento della cancelleria Da qui decorrono gli effetti degli artt. 6, 46, 94, 96
90 giorni (ipoteche giudiziali) A ritroso dalla pubblicazione della domanda Periodo sospetto (art. 46) Ipoteche giudiziali iscritte nel periodo inefficaci verso i creditori anteriori
3 giorni per l’accettazione dell’ausiliario Nomina da parte del tribunale Ordinatorio Il tribunale provvede a nuova nomina
Fino a 15 giorni per integrazioni Concessione del tribunale Assegnato dal giudice Proposta valutata sugli atti esistenti
Almeno 45 giorni Scadenza del termine per il parere dell’ausiliario Intervallo minimo fino all’udienza Udienza da rifissare
Almeno 10 giorni prima dell’udienza Data dell’udienza di omologazione Termine per l’opposizione Il creditore non può più opporsi
30 giorni per il reclamo Comunicazione o notifica del decreto (art. 247) Perentorio Il decreto diventa definitivo
30 giorni per il ricorso in Cassazione Notificazione del decreto della Corte d’appello Perentorio Il decreto d’appello diventa definitivo

Va precisato che l’art. 9 del Codice esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal Codice. Dove la sospensione operasse, essa riguarderebbe solo il periodo dal 1 al 31 agosto. Chi deve rispettare un termine a cavallo dell’estate deve quindi calcolarlo senza contare su alcuna sospensione.

Come si muove la banca: la procedura passo per passo

In termini operativi, il comportamento della banca segue una sequenza abbastanza prevedibile. Conoscerla permette all’impresa e ai garanti di prepararsi.

1. Ricezione della comunicazione e analisi dell’esposizione

Il tribunale, dopo aver nominato l’ausiliario, ordina al debitore di comunicare ai creditori la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto. La comunicazione avviene per PEC se possibile, altrimenti con raccomandata. Ricevuti gli atti, la banca ricostruisce la propria esposizione: saldo del conto ordinario, conti anticipi, mutui chirografari e ipotecari, crediti di firma, derivati. Per ogni rapporto verifica il rango del credito (privilegiato, ipotecario, chirografario) e il trattamento che la proposta gli riserva.

2. Classificazione del credito e accantonamenti

Il deposito di uno strumento liquidatorio produce effetti sulla classificazione interna dell’esposizione secondo la disciplina di vigilanza prudenziale. Va precisato che la tutela dell’art. 16, comma 5, contro la diversa classificazione del credito è riferita all’accesso alla composizione negoziata e alle trattative: il passaggio al concordato liquidatorio è una situazione diversa, e la banca valuterà l’esposizione secondo le proprie regole di vigilanza. Ne derivano, di regola, l’interruzione dell’operatività sulle linee a breve e le relative segnalazioni.

3. Verifica delle garanzie e dei garanti

La banca verifica le garanzie reali sui beni del debitore e le garanzie personali dei soci e dei terzi. L’art. 117, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori. Allo stesso tempo, la disciplina del concordato lascia ai creditori i loro diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per i soci che hanno firmato fideiussioni, questo è il punto decisivo: la falcidia concordataria vale per la società, non per loro.

4. Valutazione della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale

L’ufficio legale confronta quanto la banca riceverebbe con il piano e quanto riceverebbe in una liquidazione giudiziale. È il criterio che il tribunale stesso applica (art. 25-sexies, comma 5) e che la banca utilizza per decidere se opporsi. La banca verifica anche se la proposta assicura un’utilità a ciascun creditore e se rispetta l’ordine delle cause di prelazione.

5. Opposizione

Se la valutazione è negativa, la banca si costituisce in giudizio almeno dieci giorni prima dell’udienza. I motivi più frequenti riguardano:

  • la buona fede delle trattative, contestando quanto attestato dall’esperto;
  • la violazione dell’ordine delle prelazioni, soprattutto quando la banca è creditrice ipotecaria;
  • il pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, con stime alternative dei beni;
  • l’assenza di utilità per i creditori chirografari;
  • la fattibilità del piano di liquidazione.

6. Reclamo e ricorso per Cassazione

Il tribunale decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Contro il decreto la banca, come il debitore, può proporre reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 247). Il decreto della Corte d’appello è ricorribile per Cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

Avvertenza decisiva: la banca che non si è opposta in primo grado non è per questo priva di interesse, ma chi sceglie di contestare deve farlo con argomenti tecnici e documentati fin dalla prima udienza, perché il tribunale decide sugli atti e sul parere dell’ausiliario.

Dove più spesso si sbaglia

  • L’impresa sottovaluta la relazione dell’esperto. Se la relazione registra un atteggiamento poco collaborativo dell’imprenditore, la banca lo userà per contestare la buona fede.
  • La proposta tratta i creditori ipotecari come chirografari senza una stima. L’art. 84, comma 5, richiamato dall’art. 25-sexies, consente di non soddisfare integralmente i privilegiati solo nei limiti del valore del bene su cui grava la garanzia.
  • I soci non pianificano la propria posizione di garanti. L’omologazione non tocca le fideiussioni personali.
  • Si ignora la posizione del conto anticipi. Le somme incassate dalla banca su crediti anticipati possono essere trattenute in base agli accordi contrattuali, come chiarito di seguito.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, e non riguardano casi reali.

Esempio 1: banca ipotecaria e incapienza del bene

Ipotesi: la società ha un mutuo ipotecario residuo di 412.730 € garantito da un capannone. La stima del capannone allegata al piano, in scenario di vendita competitiva, è di 318.400 €. Le spese specifiche di vendita e custodia imputabili al bene sono stimate in 21.950 €.

  • Ricavo netto dal bene: 318.400 − 21.950 = 296.450 €.
  • La banca riceve in prelazione 296.450 €.
  • La parte non coperta dal bene: 412.730 − 296.450 = 116.280 €, che ai sensi dell’art. 84, comma 5, è trattata come credito chirografario.
  • Il piano destina ai chirografari una percentuale del 7,4%: la banca riceve sul residuo 116.280 × 7,4% = 8.604,72 €.
  • Totale per la banca: 296.450 + 8.604,72 = 305.054,72 €, pari al 73,9% del credito.

La banca confronta questo risultato con la liquidazione giudiziale. Se la stima del liquidatore giudiziale fosse più bassa (per esempio 289.000 € con spese più alte), il concordato risulterebbe più conveniente e l’opposizione sul pregiudizio avrebbe poche possibilità. Se invece la banca dispone di una perizia che colloca il capannone a 352.000 €, contesterà la stima del piano: il punto centrale è che il bene ipotecato non può essere distribuito ad altri creditori in violazione della prelazione. La Corte d’Appello di Catania (14 febbraio 2025) ha ribadito che l’ordine delle prelazioni è inderogabile, salvo l’incapienza del bene garantito.

Esito: la banca si oppone solo se ha elementi concreti per una stima più alta. L’impresa che allega una stima seria e aggiornata riduce in modo rilevante lo spazio dell’opposizione bancaria.

Esempio 2: sequenza dei termini e ipoteca giudiziale

Ipotesi: l’esperto comunica la relazione finale il 14 aprile 2026. Una seconda banca, creditrice chirografaria per 87.315 € su un fido di cassa revocato, ha ottenuto un decreto ingiuntivo e ha iscritto ipoteca giudiziale su un terreno dell’impresa il 27 marzo 2026.

  • Termine per il deposito della proposta: 60 giorni dal 14 aprile, quindi entro il 13 giugno 2026.
  • L’impresa deposita il 9 giugno 2026; il ricorso viene pubblicato nel registro delle imprese il 10 giugno 2026.
  • Dal 27 marzo al 10 giugno corrono 75 giorni: l’ipoteca giudiziale è stata iscritta nei novanta giorni precedenti la pubblicazione ed è inefficace rispetto ai creditori anteriori (art. 46, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 2).
  • La seconda banca resta quindi chirografaria per 87.315 € e, con la percentuale del 7,4%, riceverebbe 6.461,31 €.
  • Il tribunale assegna all’ausiliario un termine che scade il 20 luglio 2026. L’udienza non può essere fissata prima di 45 giorni da quella data, cioè non prima del 3 settembre 2026.
  • Se l’udienza è fissata per il 15 settembre 2026, la banca deve costituirsi in opposizione entro il 5 settembre 2026, senza alcuna sospensione per il mese di agosto.

Esito: se l’ipoteca fosse stata iscritta il 2 marzo 2026, i giorni sarebbero 100 e l’ipoteca resterebbe efficace. Il calcolo dei novanta giorni è spesso il primo tema di scontro tra l’impresa e la banca che ha agito in via monitoria durante la crisi.

Casi particolari

Il conto anticipi e la compensazione

Una situazione che si presenta spesso riguarda le anticipazioni su fatture o ricevute bancarie con mandato all’incasso. Quando il debitore del cliente paga dopo il deposito della domanda, la banca tende a trattenere la somma per estinguere l’anticipo. La Cassazione (Sez. I, ord. 11 ottobre 2025, n. 27219) ha affermato che, quando l’anticipazione è collegata a un mandato all’incasso con patto di compensazione inserito nel contratto di conto corrente, i reciproci crediti nascono da un unico rapporto e si ha una compensazione impropria, cioè un semplice conteggio di dare e avere che il giudice può fare anche senza eccezione di parte. La pronuncia riguarda la legge fallimentare (art. 56 l.fall.) e non il concordato semplificato: la sua applicazione nel nuovo strumento va valutata caso per caso, insieme all’art. 96 del Codice, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 2. In termini operativi, la presenza o l’assenza del patto di compensazione nel contratto cambia il destino delle somme incassate dopo il deposito.

Il socio fideiussore

Il socio che ha garantito personalmente i debiti della società resta esposto per l’intero importo garantito. La banca, che riceve dal concordato solo una percentuale, può rivolgersi al fideiussore per la differenza. Il fideiussore che paga ha poi un diritto di regresso verso la società, che però subisce gli effetti del concordato. Per il socio la gestione della fideiussione va pianificata in parallelo: la soluzione può passare da una trattativa separata con la banca, da un saldo e stralcio della garanzia o, se il socio è una persona fisica in difficoltà, dagli strumenti del sovraindebitamento.

La banca che contesta la buona fede delle trattative

La Corte d’Appello di Napoli (7 gennaio 2025) ha affermato che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante, e che il tribunale può verificare autonomamente la correttezza e la buona fede delle trattative. Nella stessa decisione ha indicato come elementi della buona fede le informazioni complete ai creditori, le proposte formali e il confronto con la liquidazione giudiziale. La banca può quindi sostenere che l’impresa non ha mai presentato una proposta concreta o ha nascosto informazioni. Il Tribunale di Napoli (25 ottobre 2023, n. 153) aveva già riconosciuto al tribunale piena cognizione sullo svolgimento della composizione e sulla relazione finale.

Il semplificato come strumento di ultima istanza

La Corte d’Appello di Potenza (19 luglio 2024, n. 336) ha descritto il semplificato come una extrema ratio, utilizzabile solo quando non esistono soluzioni concordate. Il Tribunale di Alessandria (19 gennaio 2023, n. 6) ha richiesto che la composizione negoziata fosse percorribile fin dall’inizio. Per la banca questi principi aprono un argomento ulteriore: contestare che l’impresa abbia usato la composizione negoziata solo come passaggio formale verso il semplificato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce come le banche partecipano alla composizione negoziata: è in quella fase che si costruisce la prova della buona fede che il tribunale verificherà nel semplificato.

I crediti tributari accanto a quelli bancari

Nel concordato semplificato il ceto creditorio comprende spesso, oltre alle banche, l’Erario, gli enti previdenziali e gli enti locali. La Corte d’Appello di Lecce (15 gennaio 2025, n. 22) ha ammesso la falcidia dei debiti tributari, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Va inoltre segnalato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), il cui art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice della crisi, inclusa la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per la banca il tema conta perché i crediti pubblici privilegiati precedono i chirografari: ogni euro destinato ai privilegiati fiscali riduce la percentuale disponibile per la parte non garantita del credito bancario.

La posizione della banca secondo il tipo di credito

Non tutte le banche reagiscono allo stesso modo. Il comportamento dipende dal tipo di rapporto e dal rango del credito. La tabella riassume le situazioni più comuni.

Tipo di rapporto Rango nel concordato Comportamento tipico della banca Punto da verificare per l’impresa
Mutuo ipotecario Privilegiato nei limiti del valore del bene; chirografario per il resto Contesta la stima del bene se la ritiene bassa Perizia aggiornata e coerente con l’art. 84, c. 5
Fido di cassa Chirografario Valuta l’utilità ricevuta e il confronto con la liquidazione Percentuale ai chirografari diversa da zero
Conto anticipi su fatture Dipende dai patti contrattuali Trattiene gli incassi successivi al deposito Presenza del patto di compensazione e del mandato all’incasso
Credito con ipoteca giudiziale Privilegiato solo se l’iscrizione è efficace Difende la data di iscrizione Calcolo dei novanta giorni dalla pubblicazione
Credito garantito da fideiussione dei soci Chirografario verso la società Escute il garante per la differenza Strategia separata per il socio garante
Credito di firma non ancora escusso Credito eventuale Attende l’escussione e chiede l’accantonamento Trattamento dei crediti condizionati nel piano

In termini operativi, la tabella mostra che la banca più pericolosa per l’omologazione non è sempre quella con il credito più alto, ma quella che ha l’argomento tecnico più forte: una stima contestabile, una proposta a zero per i chirografari, una relazione dell’esperto che registra trattative poco trasparenti.

Il ruolo dell’ausiliario e i rapporti con le banche

Nel semplificato non c’è un commissario giudiziale. Il tribunale nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c., che deve accettare entro tre giorni e al quale si applicano le norme del codice antimafia sugli incarichi (artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.Lgs. 159/2011). L’ausiliario rende un parere che viene comunicato ai creditori insieme alla proposta. Va precisato che le banche leggono questo parere con grande attenzione: se l’ausiliario rileva criticità nella stima dei beni o nell’ordine delle prelazioni, la banca le riprenderà nell’opposizione. Per l’impresa è quindi utile fornire all’ausiliario, fin dall’inizio, la documentazione bancaria completa: contratti, piani di ammortamento, atti di garanzia, estratti dei conti anticipi.

La Cassazione (ord. 16 gennaio 2026, n. 881) ha escluso che l’ausiliario e il liquidatore siano parti necessarie nel giudizio di impugnazione dell’omologazione. In concreto, il contraddittorio sull’opposizione bancaria si svolge tra la banca, il debitore e gli altri creditori che intervengono.

La competenza territoriale come primo motivo di contestazione

Una banca attenta controlla anche dove è stata depositata la domanda. Il ricorso va presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali. La Cassazione (ord. 12 aprile 2023, n. 9730) ha stabilito che, ai fini della competenza, il trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito non conta. Se l’impresa ha spostato la sede poco prima della domanda, la banca può eccepire l’incompetenza del tribunale adito. L’eccezione non chiude il problema dell’impresa, ma allunga i tempi e indebolisce la posizione del debitore.

Il semplificato dopo la rinuncia o la pendenza di altre procedure

Ci sono situazioni in cui la sequenza tra composizione negoziata e semplificato si complica. Il Tribunale di Pesaro (9 agosto 2023) ha ritenuto che la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti impedisca l’accesso a una nuova composizione negoziata. Il Tribunale di Mantova (18 ottobre 2024) ha ritenuto incompatibile con una nuova composizione negoziata la pendenza dell’impugnazione del decreto sul semplificato. Per la banca questi principi sono rilevanti perché limitano la possibilità dell’impresa di tornare al tavolo delle trattative dopo un esito negativo. L’impresa deve quindi valutare con attenzione il momento del deposito: un semplificato presentato e poi abbandonato può chiudere per un periodo la strada della negoziazione.

Le misure cautelari contro le iniziative delle banche

Dopo il deposito, l’impresa può temere iniziative individuali delle banche sui beni non ancora venduti. Il Tribunale di Avellino (19 aprile 2023) ha ritenuto applicabile al semplificato il procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti del Codice. In termini operativi, l’impresa può chiedere al tribunale misure che proteggano il patrimonio destinato alla liquidazione, motivando il pericolo concreto per l’esecuzione del piano. La richiesta va documentata: non basta il timore generico di un’azione della banca, serve indicare quale iniziativa è in corso o imminente e quale bene ne sarebbe colpito.

Domande frequenti

La banca può votare contro il concordato semplificato?

No. Nel concordato semplificato i creditori non votano. La banca non può impedire l’omologazione con il proprio voto, come accade nel concordato preventivo. Il suo strumento è l’opposizione, da proporre costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il tribunale decide dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio, il rispetto dell’ordine delle prelazioni, la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore. Se la banca non si oppone, il tribunale valuta comunque d’ufficio questi requisiti.

La banca può revocare il fido dopo il deposito del semplificato?

La protezione dell’art. 16, comma 5, contro la revoca degli affidamenti è legata all’accesso alla composizione negoziata e allo svolgimento delle trattative. Con il deposito di uno strumento liquidatorio la situazione cambia: l’impresa non prosegue l’attività in continuità e la banca valuta i rapporti secondo i contratti e le regole di vigilanza. In concreto, le linee di credito operative si interrompono quasi sempre. Restano rilevanti gli effetti degli artt. 46, 94 e 96, che regolano gli atti dell’impresa e i rapporti con i creditori dopo la pubblicazione della domanda.

Se il concordato viene omologato, la banca può ancora chiedere i soldi ai garanti?

Sì. Il concordato omologato vincola i creditori anteriori nei confronti dell’impresa, ma la disciplina richiamata dall’art. 25-sexies lascia intatti i loro diritti contro fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso. La banca che riceve, per esempio, il 9% sul credito chirografario può chiedere al socio fideiussore la differenza, nei limiti dell’importo garantito. Per questo la posizione dei garanti va esaminata prima del deposito, non dopo l’omologazione.

Basta dire che il concordato chiude la crisi in fretta per soddisfare i creditori?

No. La Cassazione (ord. n. 624/2026) ha chiarito che l’utilità che la proposta deve assicurare a ciascun creditore non deve essere per forza monetaria, ma non può consistere nella semplice rapidità di soluzione della crisi, se i chirografari non ricevono nulla. La banca chirografaria può quindi opporsi efficacemente a una proposta che le attribuisce zero, anche se la procedura è più veloce della liquidazione giudiziale.

L’ipoteca giudiziale iscritta dalla banca durante le trattative resta valida?

Dipende dalla data. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 2). Se l’iscrizione è anteriore, l’ipoteca mantiene la sua efficacia e la banca conserva la prelazione sul bene. Il calcolo va fatto a ritroso dalla data di pubblicazione, non da quella del deposito.

Caso limite: la banca può impugnare in Cassazione il rigetto della proposta?

La Cassazione (ord. n. 623/2026, secondo le rassegne specialistiche; una banca dati la indica come n. 620) ha ritenuto non ricorribile in Cassazione, con il ricorso straordinario dell’art. 111, comma 7, Cost., il decreto della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato, perché privo del carattere decisorio. Diverso è il decreto che decide sull’omologazione, per il quale l’art. 25-sexies, comma 7, prevede espressamente il ricorso entro trenta giorni dalla notificazione. Anche la banca deve quindi distinguere il tipo di provvedimento prima di scegliere il rimedio.

Il quadro giurisprudenziale

La giurisprudenza sul concordato semplificato è cresciuta rapidamente tra il 2023 e il 2026. Di seguito i riferimenti più utili per capire come le banche impostano le proprie difese. I principi sono riformulati in sintesi; dove le fonti consultate divergono sulla data, la divergenza è segnalata.

Corte di Cassazione

  1. Cass., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353. Il controllo di ammissibilità del tribunale non si esaurisce nella regolarità formale, ma comprende la verifica delle condizioni di ammissibilità sulla base della documentazione richiesta. Rilevanza: la banca può contestare la carenza documentale della proposta come vizio sostanziale.
  2. Cass., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641. Il vaglio del tribunale si estende alla legalità sostanziale, misurata sui requisiti dell’art. 25-sexies e sulla documentazione dell’art. 39. Rilevanza: rafforza la possibilità per i creditori bancari di sollecitare un controllo effettivo.
  3. Cass., Sez. I, ord. n. 624/2026, gennaio 2026 (le fonti consultate indicano il 12 o il 16 gennaio). L’utilità per ciascun creditore può essere anche non monetaria, ma non coincide con la semplice rapidità della soluzione della crisi quando i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: è il principio più utile per la banca chirografaria che si oppone a una proposta a zero.
  4. Cass., Sez. I, ord. n. 623/2026 (12 gennaio 2026; una banca dati attribuisce lo stesso principio alla n. 620). Il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione, perché non ha carattere decisorio. Rilevanza: delimita i rimedi esperibili, sia per il debitore sia per la banca.
  5. Cass., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881. Nel giudizio di impugnazione del decreto di omologazione né l’ausiliario né il liquidatore sono parti necessarie, perché privi di un interesse specifico. Rilevanza: chiarisce chi deve essere chiamato nel giudizio di reclamo o di Cassazione promosso dalla banca.
  6. Cass., Sez. I, ord. 12 aprile 2023, n. 9730. Per la competenza territoriale il semplificato segue la regola del concordato ordinario: il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante. Rilevanza: la banca può eccepire l’incompetenza se l’impresa ha spostato la sede poco prima della domanda.
  7. Cass., Sez. I, ord. 11 ottobre 2025, n. 27219 (pronuncia in materia di legge fallimentare). Anticipazione bancaria collegata a mandato all’incasso con patto di compensazione nel conto corrente: si tratta di compensazione impropria, accertabile dal giudice anche senza eccezione di parte. Rilevanza: orienta la gestione delle somme incassate sul conto anticipi, con la cautela che riguarda il fallimento e non il semplificato.

Corti d’appello

  1. App. Catania, 14 febbraio 2025. L’ordine delle prelazioni è inderogabile, salvo l’incapienza del bene garantito. Rilevanza: è il principio cardine per la banca ipotecaria.
  2. App. Napoli, 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; il tribunale verifica correttezza e buona fede, che richiedono informazioni complete, proposte formali e confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: legittima l’opposizione bancaria fondata sulla condotta del debitore durante le trattative.
  3. App. Lecce, 15 gennaio 2025, n. 22. È ammessa la falcidia dei debiti tributari, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: incide sulla ripartizione tra crediti pubblici e crediti bancari.
  4. App. Potenza, 19 luglio 2024, n. 336. Il semplificato è una extrema ratio e il giudice deve valutarne la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: fonda le contestazioni sul pregiudizio.
  5. App. Roma, 11 giugno 2024, n. 4154. Il semplificato è una figura autonoma, solo liquidatoria, alla quale non si estende per analogia la disciplina del concordato preventivo. Rilevanza: le difese della banca devono basarsi sulle norme specificamente richiamate.
  6. App. Milano, 21 marzo 2024, n. 1033. Il controllo del giudice comprende la non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: consente alla banca di contestare piani di liquidazione con stime irrealistiche.
  7. App. Milano, 30 gennaio 2023, n. 298. Il termine di sessanta giorni non produce una protezione automatica del patrimonio. Rilevanza: nel periodo tra la relazione finale e il deposito le azioni della banca non sono bloccate automaticamente.

Tribunali

  1. Trib. Milano, 21 novembre 2024, n. 902. Ai fini dell’omologazione vanno verificati fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: elenca i parametri su cui la banca costruisce l’opposizione.
  2. Trib. Milano, 15 giugno 2024, n. 426. È inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti la correttezza delle trattative e l’impraticabilità delle altre soluzioni.
  3. Trib. Milano, 20 marzo 2025, n. 236, e 3 aprile 2025, n. 277. Serve un nesso con la composizione negoziata, la domanda spetta al solo debitore e non è ammessa la continuità diretta.
  4. Trib. Bologna, ord. 23 luglio 2024. Buona fede e leale collaborazione gravano in modo simmetrico su debitore e creditori. Rilevanza: anche la condotta della banca nelle trattative può essere valutata.
  5. Trib. Avellino, 19 aprile 2023. Al semplificato si applica il procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti del Codice. Rilevanza: l’impresa può chiedere misure cautelari anche nei confronti delle iniziative dei creditori.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio Monardo affronta il rapporto con le banche nel concordato semplificato con strumenti operativi precisi, dalla fase di composizione negoziata fino all’eventuale giudizio di legittimità.

  1. Ricostruiamo l’intera esposizione bancaria: estratti conto, conti anticipi, mutui, crediti di firma e garanzie, per sapere prima del deposito quale sarà la posizione di ciascuna banca.
  2. Verifichiamo il rango di ogni credito bancario e la capienza dei beni ipotecati, in modo che la proposta rispetti l’ordine delle prelazioni dell’art. 84, comma 5.
  3. Controlliamo la data di iscrizione delle ipoteche giudiziali rispetto alla pubblicazione della domanda, per far valere l’inefficacia dell’art. 46 quando ne ricorrono i presupposti.
  4. Esaminiamo i contratti di anticipazione e di conto corrente per individuare patti di compensazione e mandati all’incasso, e contestare le trattenute non giustificate.
  5. Documentiamo la buona fede delle trattative fin dalla composizione negoziata, raccogliendo le proposte formali e le risposte delle banche che il tribunale potrà esaminare.
  6. Predisponiamo il confronto con la liquidazione giudiziale insieme ai commercialisti dello staff, con stime aggiornate dei beni e calcoli di riparto.
  7. Costruiamo l’utilità per ciascun creditore, evitando proposte che lascino i chirografari a zero in contrasto con l’orientamento della Cassazione.
  8. Analizziamo la posizione dei soci fideiussori e predisponiamo una strategia separata per le garanzie personali, anche attraverso trattative di saldo e stralcio o gli strumenti del sovraindebitamento.
  9. Replichiamo alle opposizioni delle banche nel giudizio di omologazione e seguiamo il reclamo davanti alla Corte d’appello.
  10. Valutiamo e proponiamo il ricorso per Cassazione quando il provvedimento è impugnabile, distinguendo i decreti decisori da quelli che non lo sono.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato nasce dalla composizione negoziata, e chi conosce quella procedura sa come le banche vi partecipano, quali obblighi hanno ai sensi dell’art. 16 e quali elementi della relazione finale saranno poi contestati in tribunale. Accanto a questa, il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di leggere contratti, affidamenti e garanzie con gli stessi strumenti tecnici della banca.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il deposito, l’udienza di omologazione, il reclamo e, se necessario, il giudizio di legittimità, grazie all’abilitazione di avvocato cassazionista. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la difesa davanti alle banche richiede sia l’argomento giuridico sia il numero corretto.

In sintesi

Di fronte a un concordato semplificato le banche non votano, ma non restano ferme. Riclassificano il credito, interrompono le linee, verificano le ipoteche, si rivolgono ai fideiussori e, quando la proposta non le convince, si oppongono all’omologazione. Le leve più forti a loro disposizione sono l’ordine delle prelazioni, il confronto con la liquidazione giudiziale, l’utilità per ciascun creditore e la buona fede delle trattative. Ciascuna di queste leve si neutralizza solo con una proposta preparata con cura e con una documentazione solida fin dalla composizione negoziata.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia in modo specifico. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di gestire la fase delle trattative da cui il semplificato dipende. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di analizzare i rapporti con gli istituti di credito. L’abilitazione di cassazionista garantisce la continuità della difesa fino all’ultimo grado.

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